Incarto n. 72.2005.4

Castagnola, 11 marzo 2005/nh

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte delle assise criminali

composta dei giudici:

Mauro Ermani (Presidente) GI 1 GI 2

e dagli assessori gAC1ti:

AS 1 AS 3 AS 5 AS 6 AS 7

con la segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Conviene oggi nell’aula dell'ex sala del Consiglio comunale

per giudicare

  1. AC 1 sedicente e domiciliato a

  2. AC 2 sedicente e domiciliato a

  3. AC 3 e cittadino rumeno, domiciliato a

detenuti dal 14 giugno 2004;

prevenuti colpevoli di:

A) AC 1, AC 2 e AC 3, congiuntamente

furto aggravato

siccome commesso per mestiere e come associati ad una banda intesa a commettere furti,

per avere,

fra il 10 giugno 2004 e il 14 giugno 2004,

in diverse località del canton Ticino,

agendo in banda fra loro, in 10 (dieci) occasioni, mediante scasso, in danno di abitazioni private,

alfine di procacciarsi un indebito profitto ed per appropriarsene, sottratto rispettivamente tentato di sottrarre cose mobili altrui,

per una refurtiva complessiva del valore denunciato di fr. 56’936.--

in specie per avere,

1.1 a __________, il 10/11 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro dapprima della porta principale e poi di una porta interna ed essere entrati, sottratto 4 anelli, 5 paia di orecchini, 4 bracciali, 4 collane, 3 paia di occhiali, 3 giacche in pelle, 2 chiavi della vettura Mercedes, 1 chiave del negozio __________, 1 chiave casa, 1 orologio, 1 telefono cellulare Nokia, 3 profumi ed 1 accendino per un valore complessivo denunciato di fr. 10'821.--;

1.2 a __________, il 10/11 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato i cilindri dapprima della porta principale e di un’altra porta d’entrata e poi di una porta interna ed essere entrati, sottratto 2 fotocamere digitali marca Canon e Samsung, 4 orologi, 1 adattatore telefonico, 1 mini disc marca Sony, 1 portamonete, 1 catenina, 1 chiave dati USB, 2 dischetti minidisc, 2 braccialetti, 1 collana e 3 spille ed 1 PC portatile per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 3'587.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

1.3 a __________, l’11 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d’entrata, tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

1.4 a __________, il 11/14 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 2 coperte di colore azzurro/verde ed 1 cuscino per un valore complessivo denunciato di fr. 200.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

1.5 a __________, il 12/13 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato la finestra che da nel locale caldaia ed essere entrati sottratto un portamonete marca Dolce&Gabbana, 1 medaglia in argento, e denaro contante (in franchi e in euro) per un ammontare complessivo denunciato di ca. fr. 400.--;

(refurtiva parzialmente contestata)

1.6 a __________, il 12/13 giugno 2004, in danno di PC, dopo essere passati dal giardino, dalla veranda e dal ripostiglio che era aperto, sottratto 2 cuscini, 2 copri-sedia, 2 poggia-testa, 2 tovaglie, 1 sega, 1 tenaglia, cibarie e bibite varie, per un valore complessivo denunciato di ca. fr. 610.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

1.7 a __________, il 13 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato una porta finestra ed essere entrati, sottratto 3 orologi, 2 telefoni cellulari Nokia, 1 paio di occhiali da sole, ca. 20 compact disc con porta CD, 1 apparecchio fotografico, 2 coltellini militari, 1 racchetta da tennis, 1 memoria esterna USB Sony, 1 mazzo di chiavi, cibarie, 1 ombrello, 1 zainetto, 1 auricolare e denaro in contanti (franchi ed euro) per una valore complesso denunciato di ca. fr. 5’038.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

1.8 a __________, il 14 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d’accesso secondaria e tagliato il cavo di una lampada esterna a sensori ed essere entrati, sottratto 1 paio di occhiali da vista, 3 orologi, 6 medaglie commemorative, 1 penna, 1 copriletto, 1 piumone e del denaro (fr. 950.--) per un valore complessivo denunciato di fr. 2'240.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

1.9 a __________, il 11/14 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 4 orologi, 4 braccialetti, 3 anelli-fede, 17 anelli, 10 paia di orecchini, 3 collier, 7 ciondoli, 10 marenghi, 6 collane/catenelle, 3 lingotti in oro, 1 ferma cravatta, 1 bracciale, 1 telecamera, 1 paio di gemelli, 2 spille, residui di gioielli, 2 medaglie, vestiti (training, maglietta e calzini) e del denaro (franchi, dollari ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 31’395.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

1.10 a __________ il 13/14 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro di una porta secondaria ed essere entrati, sottratto 3 telefoni cellulari Nokia, 1 paio di occhiali, 1 penna in argento, 1 braccialetto, 1 paio di orecchini, 2 anelli, 1 portamonete, 1 orologio, 1 apparecchio fotografico con accessori, e denaro (dollari, franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 2'645.—.

(refurtiva parzialmente contestata)

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1, 2 e 3 cpv. 2 CP;

  1. furto d’uso

per avere

a __________,

in data 13 giugno 2004,

in correità con fra loro, in danno della PC e PC,

sottratto a scopo d’uso la vettura BMW Touring targata __________

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS;

  1. ripetuto danneggiamento

per avere

in correità fra loro,

intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibili le seguenti cose altrui:

3.1 alfine di commettere il furto di cui al punto 1.1 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’entrata ed una porta interna provocando un danno denunciato di fr. 514.40;

3.2 alfine di commettere il furto di cui al punto 1.2 in danno di PC, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, due porte di entrata, una porta interna e una lampada esterna provocando un danno denunciato di

fr. 5’484.55;

3.3 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 1.3 in danno di PC, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, una porta d’entrata provocando un danno denunciato di fr. 20.--;

3.4 alfine di commettere il furto di cui al punto 1.4 in danno di PC, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, una porta d’entrata provocando un danno denunciato di fr. 846.20;

3.5 alfine di commettere il furto di cui al punto 1.5 in danno di PC, nelle circostanze di tempo e di tempo indicate, una griglia della finestra del locale riscaldamento provocando un danno denunciato di fr. 1’500.--;

3.6 alfine di commettere il furto di cui al punto 1.7 in danno di PC, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, una porta finestra e relativo telaio provocando un danno denunciato di fr. 5’169.--;

3.7 alfine di commettere il furto di cui al punto 1.8 in danno di PC, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, una porta secondaria e tagliato il cavo di una lampada esterna a sensori, provocando un danno non quantificato;

3.8 alfine di commettere il furto di cui al punto 1.9 in danno di PC, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, una porta principale d’entrata provocando un danno denunciato di fr. 811.80;

3.9 alfine di commettere il furto di cui al punto 1.10 in danno di PC, nelle circostanze di luogo e di tempo indicate, una porta secondaria provocando un danno denunciato di fr. 850.05;

3.10 nelle circostanze di cui al punto 2 del presente Atto di accusa, nell’ambito del furto d’uso della vettura BMW Touring __________ in danno della PC, diversi sfregi alla carrozzeria della vettura provocando un danno non quantificato;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;

  1. violazione di domicilio

per essere

in correità fra loro,

alfine di commettere i furti di cui ai è punti 1.1, 1.2, 1.4 - 1.10,

nelle circostanze di luogo e tempo indicate,

indebitamente entrati nelle abitazioni contro la volontà dell’avente diritto;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 186 CP;

B) AC 1 e AC 2 congiuntamente

  1. furto aggravato

siccome commesso per mestiere e come associati ad una banda intesa a commettere furti,

per avere,

il 25/26 dicembre 2002 e in seguito fra 1 dicembre 2003 e il 14 giugno 2004,

in diverse località del Canton Ticino, prevalentemente nella regione del Mendrisiotto e regione Tre Valli,

agendo in banda fra loro e con terze persone, in 81 (ottantuno) occasioni, mediante scasso, prevalentemente in danno di abitazioni private,

alfine di procacciarsi un indebito profitto e per appropriarsene,

sottratto rispettivamente tentato di sottrarre cose mobili altrui,

per una refurtiva complessiva del valore denunciato di fr. 319’237.90

in specie per avere,

5.1 a __________, il 25/26 dicembre 2002, in banda con __________, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro dapprima della porta principale e poi di una porta interna ed essere entrati, sottratto 1 apparecchio DVD e 30 DVD, 1 registratore, 2 apparecchi mini disc Sony e 8 dischetti, 1 telecamera, 1 apparecchio fotografico, 1 lettore CD, 1 computer portatile con custodia, 1 torcia, 1 zaino, 2 borse, 1 portafogli, 9 medaglie, 2 paia di occhiali, 1 fermacravatta, 4 cofanetti, 1 portagioielli, 1 paio di gemelli, 5 collane/catenine, 4 ciondoli, 3 anelli, 10 paia di orecchini, 2 bracciali, 9 profumi/prodotti di profumeria, 4 bottiglie liquori/alcolici, 1 pantalone training, 1 coltello da cucina, 1 giacca, 1 pistola ad aria compressa, 2 chiavi della vettura BMW e 1 chiave vettura Peugeot, e del denaro (fr. 200.--) un valore complessivo denunciato di fr. 15'935.80;

(refurtiva parzialmente contestata da __________)

5.2 a __________, il 25/26 dicembre 2002, in banda con __________, in danno di PC dopo aver forzato una portafinestra, essere entrati nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui senza però nulla asportare;

5.3 a __________, il 25/26 dicembre 2002, in banda con __________, in danno di PC, dopo aver forzato una finestra sul retro ed essere entrati, sottratto 1 macchina fotografica, 1 binocolo, 1 lampada, 2 pile, 4 orologi, 1 penna, 1 spilla, 1 paio di orecchini, 1 catenina, 2 monete d’argento, 1 zainetto, vestiti, 2 profumi, generi alimentari, accessori da cucina (coltello, cavaturaccioli), 1 cacciavite, 4 bottiglie liquori/alcolici e denaro contante (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 7'800.--;

(refurtiva parzialmente contestata da __________)

5.4 a __________, il 1 dicembre 2003, in danno di PC, dopo aver forzato la finestra della cucina ed essere entrati, sottratto 5 orologi, 1 catena, 2 polsini, 1 telefono e 1 giacca per un valore complessivo denunciato di fr. 22'580.--;

5.5 a __________, il 14/20 dicembre 2003, in danno di PC, dopo aver forzato una finestra ed essere entrati, sottratto 1 giaccone per un valore complessivo denunciato di fr. 150.—;

(refurtiva contestata)

5.6 a __________, il 14/18 dicembre 2003, in danno PC dopo aver forzato una persiana ed una finestra ed essere entrati, sottratto 5 marenghi d’oro, 1 medaglia d’oro, 42 monete, 3 lingotti d’argento ed 1 starter kit euro per un valore complessivo denunciato di fr. 1'650.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.7 a __________, il 17/20 dicembre 2003, in danno di PC, dopo aver forzato una finestra e poi il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 collana, 1 spilla, 3 anelli, 2 penne, 20 monete d’argento, 1 orologio e del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 1'610.—;

5.8 a __________, il 18/19 dicembre 2003, in danno di PC, dopo aver forzato una finestra tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

5.9 a __________, il 19 dicembre 2003, in danno di PC, dopo aver forzato una finestra entrati nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui, senza però nulla asportare;

(furto contestato)

5.10 a __________, l’8 gennaio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale entrati nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui senza però nulla asportare;

5.11 a __________, l’8/9 gennaio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale e strappato i fili dei sensori della luce esterna tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

5.12 a __________, il 4 gennaio/7 febbraio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 piumone, 1 coperta di lana, 2 lenzuola, 1 torcia con batterie, 1 pinza e 1 pugnale per un valore complessivo denunciato di fr. 743.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.13 a __________, il 22 gennaio 2004, in danno di PC, dopo aver rotto il vetro di una finestra ed essere entrati, sottratto 1 macchina fotografica, 1 orologio, 5 anelli, 2 paia di orecchini, 3 collane, bigiotteria, coltelli da cucina, 1 paio di scarpe, 1 porta gioielli, generi alimentari e del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 10'560.—;

(furto contestato)

5.14 a __________, il 22 gennaio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato una finestra e poi una porta interna tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

(tentato furto contestato)

5.15 a __________, il 22/23 gennaio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato una porta finestra ed essere entrati, sottratto 2 orologi, 14 anelli, 3 braccialetti, 5 catenella, 1 paio di orecchini e del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 36'720.—;

(furto contestato)

5.16 a __________, il 1/14 febbraio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 cassetta con degli attrezzi ed 1 trapano per un valore complessivo denunciato di fr. 240.--;

(refurtiva contestata)

5.17 a __________, il 2 febbraio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d’accesso alla lavanderia ed essere entrati, sottratto 2 scatole in legno contenenti diversi gioielli e dei capelli, 1 pistola, 1 videocamera, 3 orologi, 4 anelli, 7 paia di orecchini, 2 bracciali, 3 collane, 1 medaglione, 3 catenelle, 1 marengo d’oro, 1 pendente e del denaro (dollari ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 7'260.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.18 a __________, il 3/4 febbraio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d’accesso alla cantina, forzato una persiana e poi rotto il vetro di una porta finestra ed essere entrati, sottratto 2 giacche sportive, 1 magione, 2 paia di pantaloni, 2 paia di scarpe e diversi generi alimentari per un valore complessivo denunciato di fr. 690.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.19 a __________, il 3 febbraio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato 3 finestre ed essere entrati, sottratto 1 orologio e 2 cristalli, per un valore complessivo denunciato di fr. 70.—;

5.20 a __________, l’11/15 febbraio 2004, in danno di PC dopo aver forzato il cilindro della porta d’accesso alla cantina, forzato una tapparella ed una finestra ed essere entrati, sottratto 1 stecca di sigarette, 1 telefono cellulare Panasonic, 3 apparecchi fotografici, una borsa per fotocamera, 10 pellicole, 1 braccialetto, 1 braccialetto, 1 lampada da minatore, 7 orologi, 1 coltello militare, 3 magliette, 1 cassetta di sicurezza, 1 lingotto d’argento, alcune monete, 1 borsello con denaro (euro), 1 swisscard, 3 paia di gemelli-polsini, 13 filtri Cokin e diversi generi alimentari per un valore complessivo denunciato di fr. 11'456.40;

(refurtiva parzialmente contestata da __________)

5.21 a __________, il 10/25 febbraio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato una persiana ed una porta finestra ed essere entrati, sottratto 4 orologi, 2 anelli, 1 braccialetto, 3 collane, 1 fermacravatta, 2 paia di gemelli, 1 penna, 3 spille, 1 rasoio, 1 paio di guanti, 1 sciarpa, 1 sveglia, 1 coltello, alcuni travelers cheque e del denaro (dollari) per un valore complessivo denunciato di fr. 6'359.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.22 a __________, il 23/24 febbraio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro dapprima della porta principale e poi di alcune porte interne ed essere entrati, sottratto 8 collane, 2 paia di orecchini, 1 fermaglio e a lavorazione intrecciata di ori per un valore complessivo denunciato di fr. 4'764.—;

(refurtiva contestata da AC1)

5.23 a __________, il 23/25 febbraio 2004, in danno di PC dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 spilla, 1 telefono cellulare Ericcson, 2 catenelle con ciondolo, 2 orologi e del denaro (fr. 100.--) per un valore complessivo denunciato di fr. 2'180.—;

(refurtiva contestata da __________)

5.24 a __________, il 24/25 febbraio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale, tagliato i fili del cancello ed essere entrati, sottratto 7 anelli, 6 paia di orecchini, 7 bracciali, 1 girocollo, 7 catenelle, 7 ciondoli/pendenti, 1 lingotto d’oro, 1 paio di gemelli, 1 spilla, 4 orologi, 1 telecamera, 1 fotocamera, 2 telefoni cellulari (Sony e Siemens) e 1 cd portatile per un valore complessivo denunciato di fr. 11'672.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.25 a __________, il 25 febbraio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

5.26 a __________, il 3/5 marzo 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 10 orologi, 1 anello, 2 paia di orecchini, 1 collana, bigiotteria diversa, 1 apparecchio GPS e del denaro (fr. 146.--) per un valore complessivo denunciato di fr. 10'221.—;

(refurtiva parzialmente contestata da __________)

5.27 a __________, il 4/5 marzo 2004, in danno della PC, dopo aver forzato il cilindro dapprima di una porta d’accesso secondaria e poi di una porta interna ed essere entrati, sottratto 1 telefono cellulare Nokia, 1 apparecchio fotografico e denaro (fr. 200.--) per un valore complessivo denunciato di fr. 1'000.—;

5.28 a __________, il 3/7 marzo 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 8 anelli, 5 paia di orecchini, 1 bracciale, 8 collane, 6 orologi, 3 spille, 1 paio di gemelli, 1 ferma cravatta, 5 ciondoli/medagliette, 1 portachiavi, 2 catene per orologio, 6 lingotti d’oro, 5 marenghi, 2 penne, 1 cofanetto, 1 portamonete, 1 giacca, generi alimentari diversi e del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 27'694.60;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.29 a __________, il 15/16 marzo 2004, in danno di PC, dopo aver tagliato i fili della luce, forzato il cancello esterno e poi il cilindro di una porta finestra ed essere entrati, sottratto 1 computer portatile HP, 1 collana, 3 anelli, 1 paio di orecchini, 1 orologio, 1 spilla, 1 penna, 1 paio di occhiali e del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 9’320.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.30 a __________, il 15/16 marzo 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 orologio, 1 telefono cellulare Nokia, diversi buoni acquisto Manor, 1 penna a sfera e del denaro (fr. 200.--) per un valore complessivo denunciato di fr. 1'425.—;

(refurtiva contestata da __________)

5.31 a __________, il 16/17 marzo 2004, in danno del PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d’accesso al primo piano, una porta interna ed in seguito la porta d’accesso al PT ed essere entrati, sottratto 1 telefono cellulare Motorola, 1 borsello, del denaro (fr. 800.--) e consumato diversi generi alimentari per un valore complessivo denunciato di fr. 1'730.20;

(refurtiva contestata)

5.32 a __________, il 25 marzo 2004, in danno di PC e del PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d’accesso e poi essere entrati da una finestra della cucina, sottratto 1 stecca di sigarette, alcune tovaglie e tovaglioli e 2 bottiglie di coca cola per un valore complessivo denunciato di fr. 52.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.33 a __________, il 25/26 marzo 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 penna, 1 telefono cellulare Nokia, 1 apparecchio fotografico, 3 borsellini, 1 porta documenti, 1 porta tovaglioli d’argento, 1 zainetto, 1 borsa, 4 orologi, 2 anelli, 1 paio di occhiali e del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 35'385.--;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.34 a __________, il 28 marzo/2 aprile 2004, in danno di PC dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 portamonete, 1 paio di gemelli, 1 orologio, 3 paia di orecchini, 1 collana ed 1 bracciale per un valore complessivo denunciato di fr. 3'000.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.35 a __________, il 1/2 aprile 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 180.—;

5.36 a __________, il 2 aprile 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro dapprima della porta d’accesso secondaria e poi di due porte interne ed essere entrati, tentato di sottrarre cose mobili altrui;

5.37 a __________, il 1/2 aprile 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 collana, 1 paio di occhiali, 1 ciondolo, 2 orologi, 1 apparecchio fotografico e generi alimentari per un valore complessivo denunciato di fr. 1'671.50;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.38 a __________, il 2/5 aprile 2004, in danno di PC, dopo aver rotto il vetro di una porta finestra entrati nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui senza però nulla asportare;

5.39 a __________, il 30 aprile 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d’entrata secondaria ed essere entrati, sottratto 1 giubbotto, 1 gilet, 2 telefoni cellulari Nokia, 1 tuta da sci, 6 paia di gemelli, 6 marenghi, 1 medaglia, 1 portafoglio contenente carte di credito, 1 marsupio, 2 ombrelli, diverse penne, 1 orologio e del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 5'081.—;

5.40 a __________, il 30 aprile 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

5.41 a __________, il 1/10 maggio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato un’imposta ed una porta finestra entrati nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui senza però nulla asportare;

5.42 a __________, il 1/9 maggio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d’accesso secondaria ed essere entrati, consumato generi alimentari per un valore complessivo non quantificato;

5.43 a __________, il 6 maggio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato una finestra e poi rotto il vetro di una porta ed essere entrati, sottratto 6 anelli, 2 paia di orecchini, 2 catenelle, 3 orologi, 1 medaglia, 1 videocamera ed 1 computer portatile per un valore complessivo denunciato di fr. 13'905.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.44 a __________, il 7 maggio 2004, in danno di PC tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

(tentato furto contestato)

5.45 a __________, il 7/8 maggio 2004, in danno del PC, dopo aver forzato dapprima una finestra e poi il cilindro di due porte interne entrati nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui senza però nulla asportare;

5.46 a __________, il 7/8 maggio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 8 anelli, 3 paia di orecchini, 4 bracciali, 3 collane con ciondolo, 5 ciondoli, 1 spilla, 3 orologi, 2 paia di scarpe, 2 giacche, 1 borsa, 1 videocamera, 1 walkman cd, 7 profumi, 2 penne, 1 chiave per palestra e del denaro (fr. 350.--) per un valore complessivo denunciato di fr. 14'986.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.47 a __________, il 12/13 maggio 2004, in danno di PC, dopo aver dapprima tentato di forzare una finestra della cucina e poi forzato la finestra del bagno entrati nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui senza però nulla asportare;

5.48 a __________, il 9/14 maggio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro dapprima della porta principale e poi di una porta secondaria tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

5.49 a __________, il 13/14 maggio 2004, in danno di PC, dopo essere entrati da una porta secondaria non chiusa a chiave, sottratto 1 paio di occhiali, 1 videocamera, 2 monete commemorative, 1 computer portatile, 1 portafoglio, 1 giacca, 1 dvd, 1 lingotto d’oro e del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 4'354.90;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.50 a __________, il 13/14 maggio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 apparecchio fotografico e del denaro (fr. 2'100.--) per un valore complessivo denunciato di fr. 2'380.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.51 a __________, il 13/14 maggio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d’accesso secondaria tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

5.52 a __________, il 14 maggio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 telefono cellulare Siemens, 2 anelli, 1 orologio, bigiotteria diversa e del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 1'388.—;

5.53 a __________ il 17/20 maggio 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d’accesso secondaria ed essere entrati, sottratto 2 anelli e generi alimentari per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 100.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.54 a __________, il 19/22 maggio 2004, in banda con una terza persona non identificata, in danno di PC, dopo aver forzato dapprima il cilindro della porta del ripostiglio e poi le inferiate della porta principale e di una finestra ed essere entrati, sottratto 1 GPS satellitare, 1 apparecchio fotografico ed 1 paio di scarponcini per un valore complessivo denunciato di fr. 1'300.—;

(refurtiva contestata)

5.55 a __________, il 21 maggio 2004, in banda con una terza persona non identificata, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto denaro per un valore complessivo denunciato di fr. 30.--;

5.56 a __________, il 21/22 maggio 2004, in banda con una terza persona non identificata, in danno della PC, dopo aver forzato il cilindro dapprima della porta principale e poi di una porta interna ed essere entrati, sottratto 1 cacciavite, 1 piede di porco, di vino per un valore complessivo non quantificato;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.57 a __________, il 21/22 maggio 2004, in banda con una terza persona non identificata, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro dapprima della porta d’accesso al garage e poi di una porta interna, tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

5.58 a __________, il 22 maggio 2004, in danno di PC, in banda con una terza persona non identificata, dopo aver forzato il cilindro dapprima della porta principale e poi la griglia di un pozzo luce ed essere entrati, sottratto 1 apparecchio fotografico, 1 borsa, 1 chiave della vettura Opel Astra e generi alimentari per un valore complessivo denunciato di fr. 700.—;

5.59 a __________, il 22 maggio 2004, in banda con una terza persona non identificata, in danno di PC, dopo aver forzato un finestra tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

5.60 a __________, il 22 maggio 2004, in banda con una terza persona non identificata, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d’accesso secondaria tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

5.61 a __________, il 22 maggio 2004, in banda con una terza persona non identificata, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro dapprima della porta d’accesso secondaria e poi di una porta interna ed essere entrati, sottratto 1 computer portatile con custodia, 1 borsa sportiva, 1 portamonete, 2 telefoni cellulari (Ericsson), 1 giacca, 1 marsupio, 1 chiave della vettura Renault Laguna, generi alimentari e del denaro (fr. 300.--) per un valore complessivo denunciato di fr. 4'040.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.62 a __________, il 23 maggio 2004, in banda con una terza persona non identificata, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro dapprima della porta principale e poi di una porta interna ed essere entrati, sottratto 1 computer portatile con mouse e custodia, 3 hard disk, 2 carte memoria, 1 mini disk, 1 telefono cellulare Nokia con relativo astuccio e batteria, 1 carta sim ed 1 apparecchio fotografico con borsa per un valore complessivo denunciato di fr. 4'730.40;

(refurtiva parzialmente contestata da AC1)

5.63 a __________, il 23 maggio 2004, in banda con una terza persona non identificata, in danno di PC, tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

(tentato furto contestato)

5.64 a __________, il 23 maggio 2004, in banda con una terza persona non identificata, in danno del PC dopo aver forzato il cilindro dapprima della porta principale e poi di una porta interna ed essere entrati, sottratto denaro per un valore complessivo denunciato di fr. 2’968.10;

(furto contestato)

5.65 a __________, il 22/23 maggio 2004, in banda con una terza persona non identificata, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro dapprima di una porta d’accesso secondaria, poi di una porta interna e da ultimo della porta principale ed essere entrati, sottratto 5 orologi, 1 apparecchio fotografico, 2 telefoni cellulari Nokia, 2 giacche, 1 pullover, 1 portamonete, 1 paio di scarpe, 1 coperta e del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 5'329.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.66 ad __________, il 24 maggio 2004, in banda con una terza persona non identificata, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro dapprima della porta principale e poi di una porta d’accesso secondaria ed essere entrati, sottratto 1 agenda elettronica, 1 apparecchio GPS, 1 apparecchio fotografico, 1 videocamera, 2 telefoni cellulari Nokia, 4 orologi, 1 portamonete, 2 zainetti, 2 paia di scarpe, 1 scrigno portagioielli, 3 anelli, bigiotteria diversa, 1 tessera postcard, 1 tessera bancomat, materiale scolastico, 1 pila, 1 lettore MP3, 1 cardiofrequenzimetro, vestiti sportivi, 1 memory stick, 2 paia di occhiali e del denaro (fr. 250.--) per un valore complessivo denunciato di fr. 9'143.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.67 ad __________, il 23 maggio 2004, in banda con una terza persona non identificata, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

5.68 ad __________, il 23/24 maggio 2004, in banda con una terza persona non identificata, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d’accesso secondaria ed essere entrati, sottratto 1 telefono cellulare Nokia, 1 cannocchiale, 2 apparecchi fotografici, 1 videoregistratore, 2 orologi, 1 anello-fede, 2 paia di orecchini d’oro, diversi orecchini di bigiotteria, 1 cartella scolastica, 1 sacco da montagna, 2 bracciali, 3 catenine, 4 ciondoli e del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 10'533.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.69 ad __________, il 24 maggio 2004, in banda con una terza persona non identificata, in danno di PC, dopo aver forzato una finestra, il cilindro della porta d’accesso al garage e poi la porta principale, entrati nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui senza però nulla asportare;

5.70 a __________, il 3 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

5.71 a __________, il 30 maggio/6 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta d’accesso e poi la porta d’accesso al ripostiglio ed essere entrati, sottratto 2 cuscini ed 1 tovaglia per un valore complessivo denunciato di fr. 70.—;

5.72 a __________, il 3/4 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver tagliato i fili della luce esterna e rotto il vetro di una finestra ed essere entrati, sottratto 1 coltello e generi alimentari per un valore complessivo denunciato di fr. 100.—;

5.73 a __________, il 4 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 telefono cellulare Sony, 1 portafoglio contenente alcune tessere bancarie, una licenza di condurre e fr. 20.-- per un valore complessivo denunciato di fr. 820.—;

5.74 a __________, il 4 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro dapprima della porta principale e poi di una porta interna ed essere entrati, tentato di sottrarre cose mobili altrui;

5.75 a __________, il 3/4 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

(tentato furto contestato)

5.76 a __________, il 4/5 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, consumato generi alimentari per un valore complessivo non quantificato;

5.77 a __________, il 4/5 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro di due porte d’accesso ed essere entrati, tentato di sottrarre cose mobili altrui;

5.78 a __________, il 5 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 1 borsetta contenente un portafoglio, 1 paio di occhiali, diverse tessere bancarie, alcuni documenti, 1 bracciale, 1 anello, 1 orologio e del denaro (fr. 450.--) per un valore complessivo denunciato di fr. 1'030.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.79 a __________, il 5 giugno 2004, in danno di PC dopo aver tagliato i fili della luce esterna e forzato il cilindro della porta principale tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

5.80 a __________, il 5 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 2 borse, 1 borsellino, 1 postcard, 1 tessera bancaria, 1 mazzo di chiavi (tra le quali anche quella della vettura Citroen), 4 anelli, 1 collana, 1 paio di occhiali, 2 profumi, 1 trousse, alcuni trucchi e del denaro (fr. 100.--) per un valore complessivo denunciato di fr. 2’130.--;

(refurtiva parzialmente contestata)

5.81 a __________, il 6 giugno 2004, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale, entrati nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui senza però nulla asportare;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1, 2 e 3 cpv. 2 CP;

  1. ripetuto furto d’uso

per avere

in correità con fra loro,

alfine di utilizzarle per spostarsi all’interno del territorio svizzero rispettivamente condurli fino al confine con l’Italia,

6.1 a __________,

in data 27 novembre 2003, in danno di PC,

sottratto a scopo d’uso la vettura Ford Escort Turbo Diesel targata (I) __________;

6.2 a __________,

in data 27/28 novembre 2003, in danno di PC

tentato di sottrarre a scopo d’uso la vettura Opel Vectra A20i targata __________ __________;

(tentato furto contestato)

6.3 a __________,

in data 27/28 novembre 2003, in danno di PC,

tentato di sottrarre a scopo d’uso la vettura Opel Kadett 16i targata __________;

(tentato furto contestato)

6.4 a __________,

in data 27/28 novembre 2003, in danno di PC,

sottratto a scopo d’uso la vettura Ford Escort targata __________

6.5 a __________,

in data 30 novembre/1 dicembre 2003, in danno di PC

sottratto a scopo d’uso la vettura Ford Escort targata __________;

6.6 a __________,

in data 22 maggio 2004, in danno di PC,

in correità con una terza persona non identificata,

sottratto a scopo d’uso la vettura Opel Astra targata __________;

6.7 a __________,

in data 22/23 maggio 2004, in danno di PC,

in correità con una terza persona non identificata,

sottratto a scopo d’uso la vettura VW Bora Variant targata __________

6.8 a __________,

in data 5 giugno 2004, in danno di PC,

sottratto a scopo d’uso la vettura Citroen ZX targata __________

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS;

  1. ripetuto danneggiamento

per avere

in correità fra loro intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibili le seguenti cose altrui:

7.1 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.1 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’entrata, una portafinestra, una porta interna, una tapparella, un’anta della cucina, una cassetta di sicurezza, un pendolo, un videoregistratore ed uno stereo provocando un danno non quantificato;

7.2 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.2 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta finestra del balcone provocando un danno non quantificato;

7.3 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.3 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’entrata, una portafinestra, una finestra e generi alimentari provocando un danno non quantificato;

7.4 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.4 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una finestra provocando un danno denunciato di fr. 468.05;

7.5 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.5 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una finestra e un’imposta provocando un danno denunciato di fr. 1'100.--;

7.6 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.6 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una persiana, una finestra e due porte interne provocando un danno non quantificato;

7.7 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.7 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’entrata ed una finestra provocando un danno denunciato di fr. 1’038.60;

7.8 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.8 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una finestra provocando un danno non quantificato;

7.9 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.9 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una finestra provocando un danno non quantificato;

7.10 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.10 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’entrata e una luce esterna provocando un danno denunciato di fr. 1’028.25;

7.11 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.11 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’entrata e due lampade esterne provocando un danno denunciato di fr. 843.20;

7.12 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.12 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso ed una porta finestra provocando un danno denunciato di fr. 1’890.--;

7.13 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.13 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una finestra ed un tappeto provocando un danno denunciato di fr. 1'400.--;

7.14 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.14 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una finestra ed una porta interna provocando un danno non quantificato;

7.15 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.15 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta finestra provocando un danno non quantificato;

7.16 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.16 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’entrata provocando un danno denunciato di fr. 1’076.--;

7.17 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.17 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta provocando un danno denunciato di fr. 1’000.--;

7.18 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.18 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta, una porta finestra ed una persiana provocando un danno non quantificato;

7.19 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.19 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, tre finestre provocando un danno non quantificato;

7.20 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.20 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta, una tapparella, una finestra ed una lampada esterna provocando un danno denunciato di fr. 4’554.05;

7.21 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.21 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta finestra ed una persiana provocando un danno denunciato di fr. 4'564.60;

7.22 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.22 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso e alcune porte interne provocando un danno denunciato di fr. 500.--;

7.23 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.23 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso ed un impianto di illuminazione esterno provocando un danno denunciato di fr. 1’231.--;

7.24 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.24 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso, l’impianto elettrico del cancello, alcune serrature di mobili provocando un danno denunciato di fr. 1’335.45;

7.25 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.25 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno non quantificato;

7.26 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.26 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno denunciato di fr. 2’500.--;

7.27 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.27 in danno della PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso e delle porte interne provocando un danno non quantificato;

7.28 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.28 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno denunciato di fr. 1'232.45;

7.29 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.29 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta finestra, un cancello ed un sensore della luce esterna provocando un danno denunciato di fr. 1'541.35;

7.30 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.30 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno non quantificato;

7.31 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.31 in danno del PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso e due porte interne provocando un danno non quantificato;

7.32 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.32 in danno di PC e del PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno non quantificato;

7.33 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.33 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno denunciato di fr. 220.--;

7.34 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.34 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno denunciato di fr. 378.75;

7.35 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.35 in danno di BASILE Cosimo, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno denunciato di fr. 1'042.--;

7.36 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.36 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso e delle porte interne provocando un danno denunciato di fr. 433.--;

7.37 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.37 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno denunciato di fr. 150.--;

7.38 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.38 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta finestra, una finestra, una tapparella, del mobilio e l’impianto di allarme provocando un danno non quantificato;

7.39 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.39 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso, 1 lampada, 1 tappeto e della moquette provocando un danno denunciato di fr. 1'645.--;

7.40 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.40 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso e i sensori di movimento/illuminazione provocando un danno denunciato di fr. 391.65;

7.41 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.41 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta finestra e un’imposta provocando un danno denunciato di fr. 1'794.75;

7.42 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.42 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno denunciato di fr. 3'305.45;

7.43 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.43 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta finestra ed una finestra provocando un danno denunciato di fr. 3'211.30;

7.44 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.45 in danno del PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una finestra e due porte interne provocando un danno non quantificato;

7.45 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.46 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso e la centralina d’allarme provocando un danno denunciato di fr. 5'283.25;

7.46 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.47 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, due finestre provocando un danno denunciato di fr. 2’280.--;

7.47 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.48 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso e una porta secondaria provocando un danno non quantificato;

7.48 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.50 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno denunciato di fr. 677.90;

7.49 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.51 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno denunciato di fr. 334.65;

7.50 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.52 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno non quantificato;

7.51 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.53 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno non quantificato;

7.52 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.54 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta, le inferiate di una porta e di una finestra provocando un danno non quantificato;

7.53 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.55 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno denunciato di fr. 735.30;

7.54 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.56 in danno della PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, due porte provocando un danno non quantificato;

7.55 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.57 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta del garage ed una porta interna provocando un danno denunciato di fr. 851.50;

7.56 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.58 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso ed una griglia provocando un danno denunciato di fr. 300.--;

7.57 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.59 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una finestra provocando un danno denunciato di fr. 100.--;

7.58 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.60 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno denunciato di fr. 3’160.--;

7.59 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.61 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso ed una porta interna provocando un danno denunciato di fr. 1’504.80;

7.60 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.62 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso ed una porta interna provocando un danno denunciato di fr. 1’459.60;

7.61 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.64 in danno del PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso, una porta interna ed una luce esterna provocando un danno denunciato di fr. 400.--;

7.62 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.65 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso, una porta secondaria ed una porta interna provocando un danno denunciato di fr. 1'995.45;

7.63 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.66 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, due porte provocando un danno denunciato di fr. 1’929.10;

7.64 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.67 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno denunciato di fr. 590.--;

7.65 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.68 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno denunciato di fr. 161.95;

7.66 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.69 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso, una porta del garage ed una finestra provocando un danno non quantificato;

7.67 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.70 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno denunciato di fr. 475.60;

7.68 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.71 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso e una porta del magazzino provocando un danno denunciato di fr. 382.--;

7.69 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.72 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una finestra e l’impianto di illuminazione esterno provocando un danno denunciato di fr. 1’945.65;

7.70 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.73 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno non quantificato;

7.71 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.74 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso ed una porta interna provocando un danno denunciato di fr. 333.55;

7.72 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.75 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno denunciato di fr. 887.70;

7.73 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.76 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno non quantificato;

7.74 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.77 in danno

di PC nelle indicate circostanze di tempo e

di luogo, due porte provocando un danno denunciato di

fr. 450.--;

7.75 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.78 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno denunciato di fr. 819.90;

7.76 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.79 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso e l’impianto di illuminazione esterno provocando un danno denunciato di fr. 969.40;

7.77 alfine di commettere il furto di cui al punto 5.80 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno non quantificato;

7.78 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 5.81 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno denunciato di fr. 170.--;

7.79 alfine di commettere il furto d’uso di cui al punto 6.2 in

danno di PC nelle indicate circostanze

di tempo e di luogo, la portiera anteriore destra, il blocchetto di avviamento provocando un danno quantificato in ca.

fr. 1'000.--;

7.80 alfine di commettere il furto d’uso di cui al punto 6.7 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, la ruota anteriore sinistra e l’abitacolo provocando un danno non quantificato;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;

  1. ripetuta violazione di domicilio, in parte tentata

per essere

in correità fra loro,

alfine di commettere i furti di cui ai punti 5.1-5.7, 5.9, 5.10, 5.12, 5.13, 5.16, 5.18-5.24, 5.26, 5.28-5.31, 5.33-5.39, 5.41-5.47, 5.49, 5.50, 5.52-5.58, 5.64, 5.66, 5.68, 5.69, 5.71, 5.72, 5.77, 5.79-5.81 nelle circostanze di luogo e tempo indicate,

indebitamente entrati rispettivamente tentato di entrare nelle abitazioni contro la volontà dell’avente diritto;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 186 CP, richiamato puntualmente l’art. 21 CP;

C) AC 2 singolarmente

  1. ripetuta infrazione alla Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri

per essere ripetutamente entrato illegalmente in Svizzera il 25 dicembre 2002 nonché nel periodo dal 1 dicembre 2003 all’11 giugno 2004, attraverso imprecisati valichi non autorizzati (zona boschiva) segnatamente in località Roggiana (Vacallo) e Pedrinate,

in provenienza dall’Italia e privo di documenti di legittimazione e necessari visti, alfine di commettere i furti di cui ai punti 1 e 5 del presente Atto d’accusa,

e meglio per essere illegalmente entrato in Svizzera almeno nelle seguenti circostanze di tempo:

· il 25 dicembre 2002,

· 27 novembre/1 dicembre 2003,

· il 14/19 dicembre 2003,

· il 8/9 gennaio 2004,

· il 22 gennaio 2004,

· il 1/4 febbraio 2004,

· il 11/15 febbraio 2004,

· il 23/24 febbraio 2004,

· il 3/5 marzo 2004,

· il 15/16 marzo 2004,

· il 25/26 marzo 2004,

· il1/2 aprile 2004,

· il 30 aprile 2004,

· il 1/6 maggio 2004,

· il 9/14 maggio 2004,

· il 19/20 maggio 2004,

· il 2/6 giugno 2004,

· il 10/11 giugno 2004,

o giorni immediatamente precedenti;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 23 cpv.1 LDDS, artt. 1,2 e 3 OEnS;

D) AC 3 singolarmente

  1. violazione del bando

per avere

il 9/10 giugno 2004,

entrando in Svizzera da un imprecisato valico non autorizzato in zona boschiva in canton Ticino (Mendrisiotto),

violato la decisione di espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni inflittagli dalla Corte delle Assise correzionali di Bellinzona in data 20 dicembre 2002,

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 291 CP;

istigazione a infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale

per avere

a __________

il 14 giugno 2004, nottetempo,

circolando sulla vettura BMW Touring targata __________ in qualità di passeggero,

intenzionalmente determinato AC 1 che era alla guida, a commettere una grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale,

e meglio per avere, alla vista del posto di controllo di polizia, dicendogli “Vai avanti e trova un’uscita”, indotto e spinto AC 1 a non ottemperare alle segnalazioni della polizia ed in particolare degli agenti che, con braccio alzato e segnali luminosi, intimavano di fermarsi e indi a forzare il blocco predisposto dalla polizia del canton __________ immediatamente prima dell’uscita del tunnel del __________;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo, richiamato pure quanto indicato al punto 19 del presente atto di accusa;

reato previsto dagli art. 24 CP e 90 cpv.2 LCS richiamato l’art. 27 cpv.1 LCS;

istigazione ad impedimento di atti di autorità

per avere

a __________

il 14 giugno 2004, nottetempo,

nelle circostanze di cui ai punti 11 e 20 del presente Atto di accusa,

intenzionalmente determinato AC 1, che era alla guida della vettura BMW Touring targata __________, ad impedire agli agenti di polizia di procedere ad un atto rientrante nelle loro attribuzioni;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo, richiamato pure quanto indicato al punto 20 del presente atto di accusa;

reato previsto dagli art. 24 e 286 CP;

E) AC 1 singolarmente

  1. furto aggravato

siccome commesso per mestiere e come associato ad una banda intesa a commettere furti

per avere

in banda con __________ (detto “”) e/o __________ (detto “”) e/o __________ (detto “__________”), in 13 (tredici) occasioni, mediante scasso, prevalentemente in danno di abitazioni private,

alfine di procacciarsi un indebito profitto e per appropriarsene,

sottratto rispettivamente tentato di sottrarre cose mobili altrui,

per una refurtiva complessiva del valore denunciato di fr. 69’370.50

in specie per avere,

13.1 a __________, il 2/3 luglio 2003, in banda con __________, in danno di PC dopo aver forzato una porta finestra ed essere entrati, sottratto 1 play station, 4 dischetti play station, 1 posateria, 1 collana, 1 apparecchio fotografico ed 1 coperta per un valore complessivo denunciato di fr. 3'130.—;

(refurtiva contestata)

13.2 a _________, il 3/4 luglio 2003, in banda con __________, in danno di PC, dopo aver forzato una porta finestra ed essere entrati, sottratto 1 computer portatile, 1 orologio, 2 medaglie, 2 catenine, 2 anelli, 10 camei, 2 fedi, 1 revolver, alcuni coltelli, 2 bottiglie di whisky, diverse pipe e del denaro (franchi ed euro) per un valore complessivo denunciato di fr. 21'258.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

13.3 a __________, il 15 giugno/5 luglio 2003, in banda con __________, in danno di PC, dopo aver rotto il vetro di una finestra, entrati nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui senza però prendere nulla;

13.4 a __________, il 4/5 luglio 2003, in banda con __________, in danno di PC, dopo aver forzato una porta finestra e poi scardinato una finestra ed essere entrati, sottratto 5 paia di orecchini, 4 orologi, 1 catenina, 1 coltello, 2 sveglie, 1 computer portatile, 1 cartella e 2 lettori cd per un valore complessivo denunciato di fr. 4'750.—;

(refurtiva contestata)

13.5 a , il 29/30 luglio 2003, in banda con e __________, in danno di PC, dopo aver manomesso una griglia della finestra d’accesso al locale cucina ed essere entrati, sottratto1 laptopcomputer, 50 pacchetti di sigarette, 20 sigari, 1 coltello, 3 portamonete, 1 bottiglia di whisky, 3 tende, generi alimentari, per un valore complessivo denunciato di fr. 3'266.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

13.6 a , il 30/31 luglio 2003, in banda con e __________, in danno di PC, passando dal locale tecnico e dall’autorimessa ed aver forzato il cilindro della porta di accesso all’abitazione ed essere entrati, sottratto 2 carte bancarie, 1 badge, 2 chiavi, 1 telefono cellulare Nokia, 1 paio di occhiali, 1 borsetta, 1 portamonete, 1 trousse contenente dei trucchi, 3 carte “clienti”, 2 paia di scarpe, 2 orologi, 1 anello di diamanti, 1 collana, 1 apparecchio fotografico e del denaro (fr. 10'150.--), per un valore complessivo denunciato di fr. 24'063.—;

(refurtiva parzialmente contestata)

13.7 a __________, il 12/13 agosto 2003, in banda con __________ e __________, in danno di PC dopo aver forzato il battente della porta d’accesso al giardino senza riuscire ad aprirla, tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

(tentato furto contestato)

13.8 a __________ il 12/13 agosto 2003, in banda con __________ e __________, in danno di PC, dopo aver infranto la porta finestra ed essere entrati nel negozio, sottratto 2 biciclette, 38 paia di occhiali, 6 pacchetti di energetici sportivi e del denaro (fr. 120.--) per un valore complessivo denunciato di fr. 9'807.50;

(refurtiva parzialmente contestata)

13.9 a __________, il 14 agosto 2003, in banda con __________ e __________, in danno di PC, dopo aver forzato il cilindro della porta principale ed essere entrati, sottratto 2 telefoni cellulari Nokia, 5 anelli, 2 paia di orecchini, 3 spille, 1 pila tascabile, 2 coltelli ed 1 portamonete per un valore complessivo denunciato di fr.1’356.—;

(refurtiva contestata)

13.10 a __________, il 12/14 agosto 2003, in banda con __________, in danno di PC, dopo aver rotto due vetrate entrati nel teatro __________ alfine di sottrarre cose mobili altrui senza però prendere nulla;

13.11 a __________, il 14/15 agosto 2003, in banda con __________, in danno di PC, dopo aver rotto una vetrata ed essere entrati, sottratto 1 portamonete, del denaro (fr. 80.—) e generi alimentari per un valore complessivo denunciato di fr. 300.--;

(refurtiva parzialmente contestata)

13.12 a __________, il 20 ottobre 2003, in banda con __________ e __________, in danno di PC, dopo aver manomesso la fotocellula dell’impianto di illuminazione tentato di entrare nell’abitazione alfine di sottrarre cose mobili altrui;

(tentato furto contestato)

13.13 a __________, il 18/21 ottobre 2003, in banda con __________ e __________, in danno di PC, dopo aver rotto il vetro di una porta finestra ed essere entrati, sottratto diversi utensili da cucina, diversi abiti, prodotti da toilette, 2 chiavi (casetta sicurezza banca e posta), per un valore complessivo denunciato di fr. 1’440.--;

(furto contestato)

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 139 cifra 1, 2 e 3 cpv. 2 CP;

  1. ripetuto furto d’uso

per avere

in correità con __________ e/o __________ e/o __________,

alfine di utilizzarle per spostarsi all’interno del Paese o per condurli fino al confine con l’Italia,

14.1 a __________,

in data 28/29 luglio 2003, in danno di PC,

in correità con __________, __________ e

__________,

sottratto a scopo d’uso la vettura Ford Escort targata __________

14.2 a __________

in data 30/31 luglio 2003, in danno di PC, in correità con __________ sottratto a scopo d’uso la vettura Citroen Picasso targata __________;

14.3 a __________,

in data 9/14 agosto 2003, in danno di PC,

in correità con __________ e __________,

tentato di sottrarre a scopo d’uso la vettura Ford Escort targata __________

14.4 a __________

in data 13 agosto 2003, in danno di PC,

in correità con __________ e __________,

tentato di sottrarre a scopo d’uso la vettura Opel Ascona targata __________

14.5 a __________,

in data 12/13 agosto 2003, in danno di PC,

in correità con __________ e __________

sottratto a scopo d’uso la vettura Ford Fiesta targata __________

14.6 a __________,

in data 14/15 agosto 2003, in danno di PC,

in correità con __________ e __________,

tentato di sottrarre a scopo d’uso la vettura Ford Escort targata __________;

14.7 a __________

in data 14/15 agosto 2003, in danno di PC,

in correità con __________

sottratto a scopo d’uso la vettura Ford Escort targata __________

14.8 a __________

in data 20 ottobre 2003, in danno di PC,

in correità con __________ e __________,

tentato di sottrarre a scopo d’uso la vettura Ford Escort targata __________

14.9 a __________,

in data 20 ottobre 2003, in danno di PC,

in correità con __________ e __________

tentato di sottrarre a scopo d’uso la vettura Ford Escort targata __________

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCS;

  1. ripetuto danneggiamento

per avere

in correità fra loro intenzionalmente e ripetutamente deteriorato, distrutto o reso inservibili le seguenti cose altrui:

15.1 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.1 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’entrata, una porta finestra e una piscina provocando un danno denunciato di fr. 3’000.--;

15.2 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.2 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta finestra e del mobilio provocando un danno denunciato di fr. 3'523.90;

15.3 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 13.3 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una finestra provocando un danno non quantificato;

15.4 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.4 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una finestra e l’impianto d’allarme provocando un danno denunciato di fr. 6'800.--;

15.5 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.5 in danno di PUKSIC Franz, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una griglia protettiva della finestra della cucina provocando un danno denunciato di fr. 50.--;

15.6 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.6 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, un finestra (pozzo luce), un impianto luce (garage) e una porta di accesso principale provocando un danno denunciato di fr. 500.--;

15.7 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 13.7 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta (battente) del giardino provocando un danno denunciato di fr. 500.--;

15.8 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.8 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta-finestra provocando un danno denunciato di fr. 500.--;

15.9 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.9 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una porta d’accesso provocando un danno non quantificato;

15.10 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 13.10 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, due vetrate provocando un danno non quantificato;

15.11 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.11 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, una vetrina provocando un danno non quantificato;

15.12 alfine di commettere il tentativo di furto di cui al punto 13.12 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, la fotocellula dell’impianto d’illuminazione e relativo supporto provocando un danno non quantificato;

15.13 alfine di commettere il furto di cui al punto 13.13 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, due porte, due telecomandi e due serramenti esterni provocando un danno denunciato di fr. 7'560.--;

15.14 alfine di commettere il furto d’uso di cui al punto 14.1 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, la portiera della vettura e il blocchetto di avviamento provocando un danno non quantificato;

15.15 alfine di commettere il furto d’uso di cui al punto 14.4 in danno di PC, nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, la portiera destra della vettura provocando un danno denunciato di ca. fr. 4'000.--;

15.16 alfine di commettere il furto d’uso di cui al punto 14.6 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, la portiera e il blocchetto di avviamento provocando un danno non quantificato;

15.17 alfine di commettere il furto d’uso di cui al punto 14.8 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, la portiera anteriore sinistra e il blocchetto di avviamento provocando un danno non quantificato;

15.18 alfine di commettere il furto d’uso di cui al punto 14.9 in danno di PC nelle indicate circostanze di tempo e di luogo, la portiera anteriore destra, il blocchetto di avviamento nonché lo spigolo posteriore sinistro della carrozzeria provocando un danno non quantificato;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 144 cpv. 1 CP;

  1. ripetuta violazione di domicilio

per essere

in correità con __________ e/o __________ e/o __________

alfine di commettere i furti di cui ai è punti 13.1-13.4, 13.5,

13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.13

nelle circostanze di luogo e tempo indicate,

indebitamente entrati nelle abitazioni contro la volontà dell’avente diritto;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 186 CP;

  1. ripetuta violazione del bando

per essere

in data 25 dicembre 2002 e dal 2/5 luglio 2003 al 14 giugno 2004,

da imprecisati valichi non autorizzati (zona boschiva), segnatamente in località Roggiana (Vacallo) e Pedrinate,

in provenienza dall’Italia,

ripetutamente entrato in Svizzera nonostante l’espulsione pronunciata contro lui dal Ministero pubblico di Lugano in data 29 ottobre 2002 e valida fino al 29 ottobre 2005,

e meglio almeno nelle seguenti circostanze di tempo o giorni immediatamente precedenti:

· il 25 dicembre 2002,

· il 2/5 luglio 2003,

· il 28/30 luglio 2003,

· il 9/15 agosto 2003,

· il 20 ottobre 2003,

· 27 novembre/1 dicembre 2003,

· il 14/19 dicembre 2003,

· il 8/9 gennaio 2004,

· il 22 gennaio 2004,

· il 1/4 febbraio 2004,

· il 11/15 febbraio 2004,

· il 23/24 febbraio 2004,

· il 3/5 marzo 2004,

· il 15/16 marzo 2004,

· il 25/26 marzo 2004,

· il1/2 aprile 2004,

· il 30 aprile 2004,

· il 1/6 maggio 2004,

· il 9/14 maggio 2004,

· il 19/20 maggio 2004,

· il 2/6 giugno 2004,

· il 10/11 giugno 2004;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 291 CP;

  1. incendio intenzionale aggravato

per avere

a __________,

il 20 luglio 2004,

presso le carceri pretoriali alle quali era stato associato,

accatastando preventivamente i due materassi e altro materiale infiammabile in prossimità della porta d’entrata della cella e utilizzando il proprio accendino e un foglio di carta tolto da una rivista a disposizione dei detenuti in cella,

cagionato intenzionalmente l’incendio alla cella n. 6,

provocando un danno allo Stato di fr. 22'609.--,

e sapendo che nell’immobile erano presenti altre persone segnatamente gli agenti di custodia e altri detenuti,

scientemente messo in pericolo la loro vita o la loro integrità fisica, avendo l’incendio sprigionato al momento dell’apertura della porta della cella una repentina e importante fiammata (fenomeno analogo al meglio conosciuto “backdraft”) ed essendosi a seguito di esso liberati nell’aria dei locali dell’immobile segnatamente nel corridoio e nelle celle adiacenti del monossido di carbonio e del cianuro d’idrogeno;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 221 cpv. 1 e 2 CP;

  1. infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale

per avere

a __________

il 14 giugno 2004, nottetempo,

circolando con la vettura BMW Touring targata __________,

non ottemperando alle segnalazioni della polizia ed in particolare degli agenti che con braccio alzato e segnali luminosi intimavano di fermarsi, forzando quindi il blocco predisposto dalla polizia del canton __________ immediatamente prima dell’uscita del tunnel del __________ e proseguendo a velocità sostenuta sull’autostrada A2 in direzione nord,

abbandonando poi la vettura con il motore acceso e con inserita la chiave di avviamento sulla corsia di emergenza,

attraversando indi a piedi le due carreggiate autostradali e scavalcando le barriere di recinzione per darsi alla fuga,

cadendo nel vuoto sottostante il viadotto,

violato gravemente le norme della circolazione stradale e posto in pericolo la propria e l’altrui incolumità,

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 richiamato l’art 27 cpv.1, 43 cpv. 3 LCS, art. 22 e 36 ONC;

  1. impedimento di atti d’autorità

per avere

nelle circostanze di cui al punto 19 del presente Atto di accusa,

alfine di evitare il controllo della polizia, forzando il blocco nelle modalità descritte,

impedito agli agenti di polizia di procedere ad un atto rientrante nelle loro attribuzioni,

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art 286 CP;

  1. circolazione con veicolo a motore senza licenza di condurre

per avere

dopo aver sottratto le autovetture nelle circostanze di luogo e tempo di cui ai punti 2, 6.1, 6.4 - 6.8, 14.1, 14.2, 14.5 e 14.7 del presente Atto di accusa

circolato alla guida delle stesse senza essere titolare della necessaria licenza di condurre,

e meglio

· fra il 28 e il 31 luglio 2003 sulla tratta __________ – __________ (GR) – __________ (AG) – __________ alla guida delle vetture Ford Escort targata __________ e Citroen Picasso targata __________;

· fra il 9 e il 15 agosto 2003 sulla tratta __________ – __________ (LU) – __________ (FR) e __________ (FR) – __________ alla guida delle vetture Citroen Picasso targata __________, Ford Escort targata __________ e Ford Escort targata __________

· fra il 27 novembre e il 1 dicembre 2003 sulla tratta __________ – __________ (BE) – __________ (VD) – __________ alla guida delle vetture Ford Escort targata __________, Ford Escort targata __________ e Ford Escort targata __________;

· fra il 19 e il 24 maggio 2004 sulla tratta __________ – __________ – __________ – __________ alla guida delle vetture Opel Astra targata __________ e VW Bora Variant targata __________;

· il 5/6 giugno 2004 sulla tratta __________ – __________

  • Pedrinate alla guida della vettura Citroen ZX targata __________

· il 13/14 giugno 2004 sulla tratta __________ – __________ – __________ (NW) alla guida della vettura BMW Touring targata __________

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall’art. 95 cifra 1 cpv. 1 LCS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 4/2005 del 11 gennaio 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1. § AC 1, assistito dal difensore d’ufficio (GP) DUF 1 § AC 2 assistito dal difensore d’ufficio (GP) DUF 2 § AC 3, assistito dal difensore d’ufficio (GP) DUF 3 § IE 1 L’interprete, signor

Espleti i pubblici dibattimenti

  • giovedì 10 marzo 2005 dalle ore 9:30 alle ore 20:05

  • venerdì 11 marzo 2005 dalle ore 9:40 alle ore 18:15

In merito all’imputazione di cui al punto 19 dell’atto di accusa il presidente prospetta la seguente subordinata, e meglio:

"per avere a __________ /NW, il 14 giugno 2004, nottetempo, circolando con la vettura BMW Touring targata __________, tenuto una velocità di almeno 100 km/h a fronte di un limite di 60 km/h, violato gravemente le norme della circolazione stradale e posto in pericolo la propria e l’altrui incolumità".

Con riferimento alle imputazioni a carico di AC1 singolarmente, per quanto riguarda il punto 15.12 dell’atto di accusa, in alternativa a “tentativo di furto di cui al punto 13.12”, viene imputato “tentativo di commettere il furto d’uso di cui al punto 14.8” dell’atto di accusa.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale ripercorsi i fatti che hanno portato all’arresto degli accusati, poste in risalto le differenti responsabilità dei correi, confermato integralmente l’atto di accusa, conclude chiedendo:

per AC 1, escludendo l’attenuante generica della collaborazione, considerato il numero dei furti, non tutti ammessi e commessi con determinazione, in maniera reiterata e per guadagno, considerata altresì l’entità del pregiudizio arrecato alle parti lese sia materiale sia morale e la mancanza di ravvedimento; ritenute inoltre le aggravanti della banda e del mestiere così come il concorso con gli altri reati contemplati nell’atto di accusa; considerato in particolare il reato di incendio aggravato, senza contestazione della lieve scemata responsabilità di AC1;

tenuto infine conto del precedente di cui al DAC 29.10.2002 del MP Lugano, conclude chiedendo che AC1 sia condannato alla pena di 5 (cinque) anni e 3 (tre) mesi di reclusione e all’espulsione dal territorio svizzero per ulteriori 10 (dieci) anni nonché che sia revocata la sospensione condizionale della pena inflitta con DAC 29.10.2002 del MP Lugano;

  • per AC 2, considerato il numero dei furti, non tutti ammessi e commessi con determinazione, in maniera reiterata e per guadagno, considerata altresì l’entità del pregiudizio arrecato alle parti lese sia materiale sia morale, considerate inoltre le aggravanti della banda e del mestiere così come il concorso con gli altri reati contemplati nell’atto di accusa; ritenute una certa collaborazione e l’assenza di precedenti, conclude chiedendo la condanna alla pena della reclusione per 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi nonché all’espulsione per 7 (sette) anni;

  • per AC 3, considerato il movente del guadagno, ritenuto il precedente di cui alla sentenza della Corte delle Assise Correzionali di Bellinzona del 20.12.2002 e il poco tempo trascorso dalla relativa condanna, conclude chiedendo la condanna alla pena di 16 (sedici) mesi di reclusione, la revoca della sospensione condizionale di cui al menzionato giudizio nonché una nuova espulsione aggiuntiva di 5 (cinque) anni,

  • per le pretese delle parti civili, che le stesse siano accettate nei limiti della legge;

la confisca di tutti i beni indicati nell’atto di accusa.

§ DUF 3, la quale, ponendo in risalto le difficili condizioni di vita del suo assistito, il ruolo marginale da lui avuto nella vicenda, la collaborazione prestata, la buona condotta e il sincero pentimento dimostrati nel corso della carcerazione preventiva nonché il tempo già trascorso in detenzione; contestando l’aggravante del mestiere, conclude chiedendo la sospensione condizionale della pena, anche in considerazione del lavoro futuro in Romania, dei buoni propositi di cambiare vita e dell’immediata possibilità di rimpatrio. Non si oppone né all’espulsione né alla confisca di quanto in sequestro.

§ DUF 2 il quale, evidenziando le difficili condizioni di vita del suo assistito, la piena e spontanea collaborazione prestata, ritenuto un valore di refurtiva minore rispetto a quello indicato nell’atto di accusa, contestando le aggravanti della banda e del mestiere, sostenendo l’attenuante specifica della grave angustia e della grave minaccia, considerati inoltre il pentimento dimostrato e il lungo carcere preventivo sofferto nonché l’incensuratezza, conclude chiedendo che la pena sia contenuta nei 18 mesi di detenzione (richiamata anche la giurisprudenza in materia di compressione della pena) e sospesa condizionalmente per un periodo di 4 anni. Non si oppone all’espulsione per un periodo di 5 anni; si rimette al giudizio della Corte per quanto attiene alla confisca di quanto in sequestro e chiede il rinvio al foro civile per le pretese delle parti civili.

§ DUF 1 il quale, contestando le aggravanti della banda e del mestiere per quanto concerne i reati di furto e contestando la aggravante relativa al reato di incendio, relativamente al quale chiede in via subordinata l'applicazione dell'art. 221 cpv. 3 CP, postulando l’applicazione dell’attenuante del sincero pentimento e della grave angustia come pure l’applicazione dell’art. 66bis CP, ritenuta inoltre la lieve scemata responsabilità di AC1, conclude chiedendo che la pena inflitta non sia superiore ai 18 mesi e posta al beneficio della sospensione condizionale. Nel caso fosse inflitta una pena da espiare, postula la misura del trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 43 n. 1 CP. Non si oppone all’espulsione dal territorio svizzero.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: A. AC 1 sedicente

  1. E' autore colpevole di:

1.1. ripetuto furto per avere,

1.1.1. in 10 occasioni, nel periodo 10/14 giugno 2004,

in diverse località del Ticino,

agendo in correità con AC 2 e AC 3, sottratto da abitazioni private, in cui penetrava con scasso o approfittando di un accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari per un valore complessivo di fr. 56'936.--?

1.1.2. in 81 occasioni, il 25/26 dicembre 2002

e nel periodo 1. dicembre 2003 -14 giugno 2004,

in diverse località del Ticino, agendo in correità con AC 2 e con terze persone, sottratto da abitazioni private, in cui penetrava con scasso o approfittando di un accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari per un valore complessivo di fr. 319'237.90?

1.1.3. in 13 occasioni, nel periodo 2 luglio 2003 - 21 ottobre 2003,

in diverse località svizzere, agendo in correità con terze persone, sottratto da abitazioni private, in cui penetrava con scasso o approfittando di un accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari per un valore complessivo di fr. 69'370.50?

1.1.4. trattasi di un numero di occasioni inferiore?

1.1.5. trattasi in parte di reato tentato?

1.1.6. trattasi di un valore di refurtiva minore?

1.1.7. trattasi di furto aggravato siccome commesso:

1.1.7.1. in banda?

1.1.7.2. per mestiere?

1.2. ripetuto furto d'uso per avere,

1.2.1. il 13 giugno 2004, a __________, agendo in correità con AC 2 e AC 3, sottratto a scopo d'uso la vettura BMW Touring targata __________

1.2.2. in 8 occasioni, nel periodo 27 novembre 2003 - 5 giugno 2004,

in diverse località svizzere, agendo in correità con AC 2 e con terze persone, sottratto o tentato di sottrarre autoveicoli alfine di utilizzarli per spostarsi all'interno del territorio svizzero risp. fino al confine con l'Italia?

1.2.3. in 9 occasioni, nel periodo 29 luglio 2003 - 20 ottobre 2003,

in diverse località svizzere, agendo in correità con terze persone, sottratto o tentato di sottrarre autoveicoli alfine di utilizzarli per spostarsi all'interno del territorio svizzero risp. fino al confine con l'Italia?

1.2.4. trattasi di un numero di occasioni inferiore?

1.3. ripetuto danneggiamento per avere,

1.3.1. in 10 occasioni, agendo in correità con AC 2 e AC 3 alfine di commettere o tentare di commettere parte dei furti

risp. il furto d'uso di cui sub. 1.1.1. e 1.2.1.,

intenzionalmente danneggiato cose altrui,

provocando danni per almeno fr. 15'196.--?

1.3.2. in 80 occasioni, agendo in correità con AC2 e con terze persone, alfine di commettere o tentare di commettere parte dei furti

risp. dei furti d'uso di cui sub. 1.1.2. e 1.2.2.,

intenzionalmente danneggiato cose altrui,

provocando danni per almeno fr. 69'072.20?

1.3.3. in 18 occasioni, agendo in correità con terze persone, alfine di commettere o tentare di commettere i furti risp.

parte dei furti d'uso di cui sub. 1.1.3. e 1.2.3.,

intenzionalmente danneggiato cose altrui,

provocando danni per almeno fr. 26'433.90?

1.3.4. oppure in un numero di occasioni inferiore e per un ammontare di danni minore?

1.4. ripetuta violazione di domicilio per essersi,

1.4.1. in 9 occasioni, agendo in correità con AC 2 e AC 3 indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.1.?

1.4.2. in 57 occasioni, agendo in correità con AC2e con terze persone, indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.2.?

1.4.3. in 10 occasioni, agendo in correità con terze persone, indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.3.?

1.4.4. oppure in un numero di occasioni inferiore?

1.5. ripetuta violazione del bando commessa in almeno 22 occasioni,

per avere entrando in Svizzera il 25 dicembre 2002

e tra il 2 luglio 2003 e il 14 giugno 2004

da imprecisati valichi non autorizzati,

violato la decisione d'espulsione dal territorio svizzero per tre anni inflittagli il 29.10.2002 dal Ministero pubblico di Lugano?

1.6. incendio intenzionale per avere, il 20 luglio 2004 a Mendrisio,

presso le carceri pretoriali alle quali era stato associato,

cagionato intenzionalmente l'incendio alla cella n. 6,

provocando un danno allo Stato di fr. 22'609.--?

1.6.1. trattasi di incendio intenzionale aggravato,

avendo messo scientemente in pericolo la vita e l'integrità fisica degli agenti di custodia e degli altri detenuti che lui sapeva essere presenti nell'immobile?

1.7. infrazione alla LF sulla circolazione stradale avendo, il 14 giugno 2004 a __________ /NW,

circolando con la vettura BMW Touring targata __________

non ottemperando alle segnalazioni della polizia che gli intimavano di fermarsi, forzando quindi il blocco predisposto e proseguendo a velocità sostenuta sull'autostrada A2 in direzione nord, violato le norme della circolazione stradale?

1.7.1. trattasi di infrazione aggravata commessa nella circostanze di cui al punto 1.7?

1.8. impedimento di atti d'autorità, per avere, nelle surriferite circostanze di tempo e luogo,

alfine di evitare il controllo della polizia, impedito agli agenti di polizia di procedere ad un atto rientrante nelle loro attribuzioni?

1.9. circolazione con veicolo a motore senza licenza di circolazione commessa in 6 occasioni, per avere,

in diverse località del Ticino e della Svizzera,

nel periodo 28 luglio 2003 - 14 giugno 2004,

circolato alla guida di autovetture da lui precedentemente sottratte senza essere titolare della necessaria licenza di condurre?

1.9.1. oppure in un numero di occasioni minore?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa?

  1. Ha agito in stato di scemata responsabilità?

  2. Ricorrono attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP e se sì quali?

  3. Ricorrono gli estremi dell’art. 66bis CP:

4.1. per il reato di impedimento di atti di autorità?

4.2. per il reato di incendio intenzionale?

  1. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

5.1. privativa della libertà?

5.2. accessoria d'espulsione?

  1. Deve essere ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 45 giorni di detenzione inflitta con DAC 29.10.2002 del Ministero Pubblico, Lugano?

  2. Deve essere ordinata la misura del trattamento ambulatoriale di cui all’art. 43 cfr. 1 CP?

B. AC 2, sedicente

  1. E' autore colpevole di:

1.1. ripetuto furto per avere,

1.1.1. in 10 occasioni, nel periodo 10/14 giugno 2004,

in diverse località del Ticino,

agendo in correità con AC 1 e AC 3, sottratto da abitazioni private, in cui penetrava con scasso o approfittando di un accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari per un valore complessivo

di fr. 56'936.--?

1.1.2. in 81 occasioni, il 25/26 dicembre 2002

e nel periodo 1. dicembre 2003 -14 giugno 2004,

in diverse località del Ticino, agendo in correità con AC 1 e con terze persone, sottratto da abitazioni private, in cui penetrava con scasso o approfittando di un accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari per un valore complessivo

di fr. 319'237.90?

1.1.3. trattasi di un numero di occasioni inferiore?

1.1.4. trattasi in parte di reato tentato?

1.1.5. trattasi di un valore di refurtiva minore?

1.1.6. trattasi di furto aggravato siccome commesso:

1.1.6.1. in banda?

1.1.6.2. per mestiere?

1.2. ripetuto furto d'uso per avere,

1.2.1. il 13 giugno 2004, a _________, agendo in correità con AC 1 e AC 3 sottratto a scopo d'uso la vettura BMW Touring targata __________

1.2.2. in 8 occasioni, nel periodo 27 novembre 2003 - 5 giugno 2004,

in diverse località del Ticino, a __________ /BE e __________ /VD, agendo in correità con AC 1 e con terze persone, sottratto o tentato di sottrarre autoveicoli alfine di utilizzarli per spostarsi all'interno del territorio svizzero risp. fino al confine con l'Italia?

1.2.3. trattasi di un numero di occasioni inferiore?

1.3. ripetuto danneggiamento per avere,

1.3.1. in 10 occasioni, agendo in correità con AC 1 e AC 3 alfine di commettere o tentare di commettere parte dei furti risp. il furto d'uso di cui sub. 1.1.1. e 1.2.1.,

intenzionalmente danneggiato cose altrui,

provocando danni per almeno fr. 15'196.--?

1.3.2. in 80 occasioni, agendo in correità con AC 1 e con terze persone, alfine di commettere o tentare di commettere parte dei furti e dei furti d'uso di cui sub. 1.1.2. e 1.2.2.,

intenzionalmente danneggiato cose altrui,

provocando danni per almeno fr. 69'072.20?

1.3.3. oppure in un numero di occasioni inferiore e per un ammontare di danni minore?

1.4. ripetuta violazione di domicilio per essersi,

1.4.1. in 9 occasioni, agendo in correità con AC 1 e AC 3, indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.1.?

1.4.2. in 57 occasioni, agendo in correità con AC 1 e con terze persone, indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.2..?

1.4.3. oppure in un numero di occasioni inferiore?

1.5. ripetuta infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri commessa in almeno 18 occasioni,

per essere entrato illegalmente in Svizzera

nel periodo 25 dicembre 2002 - 11 giugno 2004,

attraverso imprecisati valichi non autorizzati,

privo di documenti di legittimazione e dei necessari visti?

1.5.1. oppure in un numero di occasioni inferiore?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa?

  1. Ricorrono attenuanti specifiche di cui all'art. 64 CP e se sì quali?

  2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

3.1. privativa della libertà?

3.2. accessoria d'espulsione?

C. AC 3

  1. E' autore colpevole di:

1.1. ripetuto furto per avere, in 10 occasioni,

in diverse località del Ticino,

nel periodo 10/14 giugno 2004 agendo in correità con AC 1 e AC 2 sottratto da abitazioni private, in cui penetrava con scasso o approfittando di un accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari per un valore complessivo

di fr. 56'936.--?

1.1.1. trattasi di un numero di occasioni inferiore?

1.1.2. trattasi in parte di reato tentato?

1.1.3. trattasi di un valore di refurtiva minore?

1.1.4. trattasi di furto aggravato siccome commesso:

1.1.4.1. in banda?

1.1.4.2. per mestiere?

1.2. furto d'uso per avere, il 13 giugno 2004, a __________, agendo in correità con __________ e AC 2, sottratto a scopo d'uso la vettura BMW Touring targata __________

1.3. ripetuto danneggiamento per avere, in 10 occasioni, agendo in correità con AC 1 e AC 2, alfine di commettere o tentare di commettere parte dei furti e il furto d'uso di cui sub. 1.1. e 1.2.,

intenzionalmente danneggiato cose altrui,

provocando danni per almeno fr. 15'196.--?

1.3.1. oppure in un numero di occasioni inferiore e per un ammontare di danni minore?

1.4. ripetuta violazione di domicilio per essersi, in 9 occasioni, agendo in correità con AC 1 e AC 2, indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.?

1.4.1. oppure in un numero di occasioni inferiore?

1.5. violazione del bando per avere,

entrando in Svizzera il 9/10 giugno 2004 da un imprecisato valico non autorizzato, violato la decisione d'espulsione dal territorio svizzero per sette anni inflittagli il 20.12.2002 dalla Corte delle Assise Correzionali di Bellinzona?

1.6. istigazione a infrazione grave alla LF sulla circolazione stradale per avere,

il 14.6.2004 a __________ /NW,

circolando sulla vettura BMW Touring targata __________

in qualità di passeggero, intenzionalmente determinato AC 1, che era alla guida, a non ottemperare alle segnalazioni della polizia che intimavano di fermarsi, indi a forzare il blocco predisposto?

1.7. istigazione ad impedimento di atti di autorità per avere, il 14.6.2004 a __________ /NW,

nelle circostanze di cui precedente punto,

intenzionalmente determinato AC 1

che era alla guida della vettura BMW Touring targata __________, ad impedire agli agenti di polizia di procedere ad un atto rientrante nelle loro attribuzioni?

E meglio come descritto nell'atto d'accusa?

  1. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

2.1. privativa della libertà?

2.2. accessoria d'espulsione?

  1. Deve essere ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 9 mesi di detenzione inflitti con sentenza 20.12.2002 del Presidente delle Assise Correzionali di Bellinzona?

D. Parti civili

  1. Devono essere accolte le pretese delle parti civili e se sì in che misura?

E. Confisca

  1. Deve essere ordinata la confisca, oppure per taluni di essi il sequestro conservativo, oppure la restituzione o l'assegnazione alle parti civili, di quanto in sequestro ed indicato a pag. 37-39 dell'atto d'accusa?

Considerato, in fatto ed in diritto

I. Le vite anteriori

  1. AC1

AC1 (in seguito AC1) nasce il _________a _________, capitale della Moldavia. Le sue generalità non hanno potuto essere accertate essendo sprovvisto di documenti. Egli riferisce di avere una sorella maggiore (1974), sposata con figli e un fratello minore (1977 o 1978), pure sposato ma senza figli, attualmente residenti in Moldavia dopo alcuni anni passati in Italia, in provincia di Pavia, con anche i genitori. La famiglia di AC1 avrebbe infatti vissuto in Italia dal 1996 al 2004 (anno del rientro in Moldavia), la madre e la sorella lavorando come addette alle pulizie, il padre e il fratello sui cantieri.

AC1 riferisce di non aver mai intrattenuto dei buoni rapporti con la famiglia che, come si vedrà, lascia all’età di sedici anni. Il padre (1944) in Moldavia era un poliziotto e dopo aver lasciato il paese ha esercitato diversi lavori occasionali come manovale ed elettricista. La madre (1942) invece era operaia in una fabbrica di tessuti.

AC1 racconta di aver frequentato per due anni le scuole in Moldavia, fino all’età di otto anni, dopodiché la famiglia si trasferisce in Romania, a Husi sul confine con la Moldavia, dove AC1 perfeziona il curriculum scolastico conseguendo il diploma di apprendista. Nel 1991, in modo improvviso, tutta la famiglia si trasferisce in Polonia e dopo circa un anno, sempre per decisione unilaterale del padre, in Ungheria.

Messo nel cassetto il sogno di diventare calciatore, all’età di sedici anni, visti i continui dissapori con il padre, descritto come uomo autoritario, violento ed incline all’abuso di alcool, AC1 decide di andarsene. Comincia così una serie di peregrinazioni clandestine in diversi paesi per tempi più o meno brevi: Turchia dove rimane un paio di mesi lavorando in una piccola fabbrica, Ungheria, Serbia, Romania e Polonia, dove lavora come contadino.

In Polonia, il diciannovenne AC1 incontra la prima compagna di vita, una sua connazionale dalla quale nel 1995 avrà un figlio. Nella speranza di trovare una migliore situazione economica e di riunirsi poi con figlio e compagna, nel 1997 egli approda come clandestino a Milano, dove trova lavoro come muratore. Nel 1999, in viaggio verso l’Italia, la ragazza e il bambino di quattro anni sono vittime di un grave incidente stradale: il bambino perde la vita e la madre rimane paralizzata. La tragedia segna la fine del rapporto della coppia e per AC1 comincia un periodo piuttosto buio che durerà fino all’incontro con l’attuale moglie, di nazionalità rumena, avvenuto casualmente a Milano verso la fine del 2000. Da questa unione nascerà, il _________, il figlio _________.

Con la nuova compagna AC1 si trasferisce poi a Pavia e trova lavoro in un’impresa edile di Torino, dove rimane la settimana rincasando il venerdì sera o il sabato mattina. Anche lei riesce a trovare lavoro dopo qualche mese. La relazione subisce poi qualche incrinatura a causa dei contributi economici elargiti alla madre e ai fratelli della moglie e al loro conseguente arrivo in Italia. Questi litigi portano AC1 ad avere scatti d’ira che sfociano addirittura in atti di auotolesionismo.

AC1 è occupato a Torino fino al 2003 quando interrompe il rapporto di lavoro poiché, a suo dire, non retribuito. La compagna sarebbe stata tenuta all’oscuro di questa decisione - come peraltro da lei stessa riferito nella lettera prodotta in aula agli atti (doc. Dib. 3) e nel lasso di tempo fino al suo arresto AC1 fa il pendolare sì, ma tra l’Italia e la Svizzera coinvolto nelle diverse incursioni illecite di cui si dirà.

Attualmente la moglie di AC1 lavorerebbe in un ristorante con regolare contratto di lavoro e permesso di soggiorno in Italia.

A carico di AC1 c’è un decreto d’accusa di data 29.10.2002 del Ministero pubblico di Lugano per i reati di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso e infrazione alla LDDS, commessi nell’ottobre 2002 e a cui sono state inflitte una pena di 45 giorni di detenzione sospesa condizionalmente con periodo di prova di 2 anni e l’espulsione effettiva dalla Svizzera per 3 anni.

  1. AC2

Le generalità di AC2 (in seguito AC2) non hanno potuto essere accertate in quanto sprovvisto di documenti. Il passaporto sarebbe andato perduto e la carta di identità si troverebbe presso l’abitazione della sua compagna a Torino. Nulla è però stato versato in atti. Egli vivrebbe nella clandestinità a Torino assieme ad un gruppo di moldavi.

In merito al suo trascorso egli ha riferito nel verbale dinanzi al PP del 3.11.2004 (AI 119, p. 6) quanto segue:

" …Sono nato __ anni fa in Moldavia a _________. I miei genitori sono divorziati da 6 anni. Entrambi vivono in Moldavia (mia madre però a _________). Ho una sorella e due fratelli che attualmente vivono due in Italia e un fratello in Moldavia.

Mio padre era autista ed oggi è pensionato. La madre lavora quale donna di servizio in una scuola.

In Italia mia sorella è sposata con un cittadino moldavo con permesso di soggiorno. Abita a _________. L’altro fratello è giunto 8 mesi fa in Italia e vive a _________. Egli lavora come venditore di prodotti ortofrutticoli. Occasionalmente fa anche il meccanico.

Ho fatto 10 anni di scuola e due presso una scuola professionale alfine di apprendere il lavoro di operatore chimico.

Ho lavorato in Moldavia come muratore e nell’agricoltura. E questo fino al 1993. In seguito sono migrato in Polonia, Ungheria, Serbia, Croazia e Macedonia. In ognuno di questi paesi ho lavorato come muratore.

Sono in seguito rientrato in Moldavia (1998). Per quattro anni non fatto molto se non vendere sigarette che acquistavo in Moldavia e poi rivendevo maggiorate nel prezzo in Romania. Siccome la concorrenza era alta, i margini di guadagno erano bassi.

Oltre alle sigarette vendevo in Romania pure conserve, sale di limone e altro. Il tutto era per sopravvivere. Non si diventava ricchi con queste attività.

Nel 2002 sono giunto in Italia, a _________. Li ho lavorato come muratore in nero e presso un negozio ortofrutticolo. Ho poi incontrato come già raccontato AC1 e altri moldavi.

Voglio aggiungere che in Italia attualmente vivo con la mia compagna di nazionalità rumena. Abita a _________. Lavora come cassiera in un centro di servizi telefonici e multimediali. Questo è stato possibile siccome ha potuto dare in cura per qualche ora al giorno nostra figlia ad una sua zia…".

La figlia, di nome _________è nata il _________.

Dal verbale dinanzi al PP del 2.9.2004 (AI 80) risulta che AC2 avrebbe un debito con i passatori che lo avevano portato in Italia. AC2 ha inoltre raccontato di essersi recato in Ticino in un paio di occasioni nel 2003 con l’intento - vano - di chiedere asilo. Sarebbe, infatti, stato fermato dalla polizia in entrambe le circostanze e poi riaccompagnato a Chiasso, al confine con l’Italia.

Dagli atti AC2 risulta essere incensurato.

  1. AC3

AC3 (in seguito AC3) ha prodotto al dibattimento un documento d’identità e un certificato di nascita in originale (doc. dib. 1 e 2), potendosi così considerare accertate le sue generalità.

Egli riferisce sulla sua vita nel verbale dinanzi al PP del 29.7.2004 (AI 56, p. 4), e meglio:

" …Sono andato a scuola a _________in Romania. Ho fatto 10 classi fra elementari e medie. Siamo una famiglia di 9 fratelli. I miei genitori sono degli agricoltori. 1 dei miei fratelli e 1 sorella sono in Italia, 2 in Jugoslavia i rimanenti sono in Romania. Ho lavorato nell’edilizia come operaio. Ricevevo uno stipendio di 4-5 milioni di Lei che corrispondono a ca. fr. 200.--. Non erano abbastanza per vivere. I miei fratelli aiutavano i miei genitori in fattoria. Avevamo 2 cavalli e 20 pecore.

Ho lasciato la Romania quando avevo 20 anni e sono andato in Jugoslavia (Serbia). Li ho lavorato sempre nel settore dell’edilizia malgrado ci fosse la guerra. In quel posto dove io ero si parlava in rumeno. Rimanevo in Jugoslavia 1 mese e poi uscivo per poterci rientrare dopo. Non avevo un visto prolungato.

Sono in seguito tornato in Romania dove ho trovato lavoro ed ho conosciuto la mia ragazza che a tutt’oggi frequento. Essa abita a Vaslui. Io desideravo che lei mi raggiungesse in Italia. In Italia io sono arrivato la prima volta nel 2002. In questo paese io non ho mai avuto nessun permesso. Ho sempre vissuto come un clandestino. Dal 2002 ho lavorato una volta per 2 settimane. Sono poi venuto in Svizzera con un minorenne e un’altra persona dove ho commesso dei furti, sono stato arrestato e processato…".

Dall’estratto del casellario giudiziale svizzero risulta a carico di AC3 una decisione di data 2.10.2002 del Strafbefehlsrichter Basel-Stadt per il reato di entrata illegale commesso in data 20.9.2002 cui è stata inflitta una pena di 10 giorni di detenzione sospesa condizionalmente con periodo di prova di 2 anni e una multa di CHF 500.-- (AI 17).

Agli atti c’è inoltre una sentenza del 20.12.2002 delle Assise correzionali di Bellinzona che ha condannato AC3 per ripetuto furto aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto furto d’uso, infrazione alla LDDS, ripetuta circolazione senza licenza di condurre alla pena di 9 mesi di detenzione condizionalmente sospesa per un periodo di prova di 2 anni e all’espulsione dalla Svizzera per 7 anni (cfr. fascicolo AI 88).

Quest’ultima decisione ha portato l’Ufficio federale degli stranieri a pronunciare nei suoi confronti un divieto di entrata in Svizzera, valevole illimitatamente, siccome “straniero il cui comportamento ha dato adito a lagnanze” (cfr. fascicolo AI 88).

II. Le circostanze degli arresti

L’arresto dei tre correi comparsi oggi in aula è da inserirsi nel contesto del fenomeno, presente da diversi anni, delle bande di cittadini rumeni e moldavi che dalla vicina Italia (torinese), dove risiedono clandestinamente, giungono in territorio elvetico varcando illegalmente il confine con l’intento di commettere furti. Queste bande agiscono in Ticino e in altri cantoni spostandosi a piedi, rispettivamente con automobili rubate, bivaccando nei boschi e operando di notte essenzialmente in abitazioni, anche in presenza dei proprietari.

AC1, AC2 e AC3 sono stati arrestati la notte del 14 giugno 2004 a _________/NW mentre erano diretti verso Nord a bordo di un’automobile rubata il giorno prima a _________, dopo aver perpetrato una serie di furti nel Mendrisiotto e in Leventina. Incappati in un posto di blocco all’interno del tunnel del _________, proseguivano senza osservare le indicazioni dell’agente preposto al controllo fino alla fine della galleria. Una volta fuori abbandonavano il veicolo e non rendendosi conto dell’altezza vista l’oscurità, si gettavano dal cavalcavia dell’autostrada.

AC1 veniva trovato poco dopo ferito nel giardino di un edificio e quindi arrestato. Gli altri due correi riuscivano invece a scappare nel bosco e venivano arrestati solo la sera seguente, scoperti dalla polizia di Nidwaldo su segnalazione di un passante, mentre si nascondevano dentro una stalla.

A causa delle ferite riportate nella caduta, AC1 è stato subito ricoverato nel Kantonsspital di Lucerna. Il 16.6.2004 è poi stato trasportato a Lugano presso l’Ospedale Civico dove è rimasto degente fino al 21.6.2004, giorno del suo trasferimento alla Stampa.

AC2 era ferito ad ambedue i piedi: è stato trovato senza scarpe e con i piedi fasciati. Dopo il fermo si è resa necessaria la sua ospedalizzazione a Stans, presso il Kantonsspital NW. Il 21.6.2004 è stato portato presso il carcere giudiziario di Stans e il 25.6.2004 in Ticino, presso le carceri pretoriali di Mendrisio. Dal 21.7.2004 è detenuto alla Stampa.

Feritosi solo lievemente, AC3 è subito stato associato al carcere giudiziario di Stans e il 17.6.2004 è stato trasferito in Ticino presso le carceri pretoriali di Lugano. Dal 22.7.2004 è detenuto alla Stampa.

Al momento del fermo a carico di AC1 pendevano già due ordini di arresto, uno grigionese del 7/10 ottobre 2003 e l’altro emesso dal Ministero pubblico di Lugano in data 19.2.2004, entrambi conseguenti la scoperta di furti a lui riconducibili per la presenza sui luoghi delle sue impronte digitali.

Nell’automobile BMW abbandonata sull’autostrada e addosso ai tre accusati è stata rinvenuta diversa refurtiva (denaro, gioielli, orologi, apparecchi elettronici, telefonini, vestiti) sequestrata dalla polizia del canton Nidwaldo in occasione dell’arresto e poi trasmessa alle autorità ticinesi. Gli oggetti riconosciuti dalle parti lese come di loro proprietà sono stati restituiti, quelli non riconosciuti sono stati repertati (cfr. all. 155-164 AI 147).

III. I reati connessi con la fuga al _________

Siccome riferiti ai fatti avvenuti nel canton Nidwaldo testé descritti, di seguito vengono subito trattate le imputazioni di cui ai punti 19 e 20 nonché 11 e 12 dell’atto di accusa ascritte a AC1, rispettivamente a AC3.

A. AC1

  1. L’ipotesi accusatoria di cui al punto 19 dell’atto di accusa, ritiene AC1 colpevole di infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale per avere, alla guida dell’automobile BMW rubata, forzato il posto di blocco predisposto dalla polizia del canton Nidwaldo nel tunnel del _________, e meglio per avere proseguito a velocità sostenuta fino alla fine della galleria non rispettando l'indicazione dei segnali luminosi e non ottemperando alle segnalazione della polizia che gli intimavano di fermarsi, per avere abbandonato il veicolo sulla corsia di emergenza con il motore acceso e la chiave di avviamento inserita nonché per avere attraversato le carreggiate dell’autostrada e scavalcato le barriere di recinzione per fuggire.

In entrata al dibattimento, d’accordo le parti, il presidente ha prospettato la subordinata di infrazione grave alla LCStr. per circolazione ad una velocità di 100 km/h a fronte di un limite di 60 km/h giusta gli art. 90 cfr. 2 e 32 LCStr. (verbale dibattimento, p. 4 e 5), ipotesi che - come si vedrà - trova riscontro nei verbali degli accusati.

Stando al rapporto della polizia del canton Nidwaldo del 21.6.2004 agli atti (inc. MP 5271/2004), il posto di blocco era segnalato in modo chiaro e conforme con luci, lampeggianti e dalla presenza di tre agenti di polizia. In prossimità del medesimo era inoltre indicata la velocità massima di 60 km/h. Sentiti in ambito rogatoriale, i poliziotti presenti sul posto di blocco hanno confermato queste circostanze. L’agente _________ ha in particolare precisato di aver chiaramente intimato alla BMW guidata dallo AC1 di fermarsi con l’ausilio di segnali luminosi. La medesima ha pure riferito di avere incrociato lo sguardo con AC1 il quale avrebbe prima decelerato e, una volta allontanatosi di una settantina di metri di nuovo, dato gas.

Nessuno dei due agenti è invece stato in grado di dare indicazioni sulla velocità della vettura guidata dallo AC1 (cfr. verbali _________e _________ del 3.11.2004 in atti).

Gli accusati sono stati interrogati più volte dal procuratore pubblico in merito ai fatti avvenuti la notte del 14.6.2004 nel tunnel del _________.

AC1 ha riferito in sede di inchiesta di aver visto, qualche metro prima dell’uscita del tunnel del _________, una “figura”, una “forma umana” che pensava fosse un manichino, che segnalava con una paletta di rallentare. Ha negato di aver visto delle luci, degli agenti, dei segnali indicanti la presenza del posto di blocco e dei segnali di limitazione della velocità a 60 km/h. A suo dire viaggiava ad una velocità di 100 km/h e quando si è accorto (su indicazione dell’AC2) che era seguito dalla polizia ha fermato l’auto. Scesi tutti e tre, di corsa hanno attraversato l’autostrada e sono poi saltati dal viadotto (cfr. verbali dinanzi al PP 15.10.2004 e 18.10.2004, AI 5 e 6). Anche dopo aver visionato il CD-Rom sul passaggio dell’auto all’interno della galleria, ancora rappresentato in aula, AC1 ha negato di essersi reso conto che vi fosse un posto di blocco.

AC2 era seduto dietro. Egli ha riferito di aver visto all’interno del tunnel “come un uomo che alzava e abbassava il braccio”. Dice di aver visto unicamente questa “figura umana” di cui non ha saputo dire se fosse un poliziotto o un manichino. Racconta che dopo aver percorso ulteriori 200/300 metri, ad una velocità di circa 100/110 km/h, si è accorto che un’auto della polizia li stava inseguendo e che una volta fuori dal tunnel AC1 ha accostato la macchina al bordo della carreggiata, tutti e tre sono scesi, hanno attraversato l’autostrada e quindi sono saltati dal viadotto (AI 11 e 15). Dopo la visione del CD-Rom ha ammesso di aver visto dei segnali luminosi senza però poter distinguere se si trattasse di un agente che intimava loro di fermarsi.

AC3 occupava il posto del passeggero anteriore. Egli riferisce che stava parlando al telefono e che verso l’uscita della galleria ha visto qualcuno vestito di rosso, senza capire se si trattasse di una persona o di un manichino, che muoveva una paletta in alto e in basso. Racconta che dopo la “figura”, sulla parte sinistra della carreggiata erano posteggiati dei veicoli, come si vede nella sequenza del CD-Rom, e dice inoltre di aver visto anche tre poliziotti ciò che peraltro trova riscontro nelle testimonianze dei poliziotti agli atti.

Ora, gli accusati non possono essere considerati credibili nella misura in cui sostengono di non aver realizzato di essere incorsi un posto di blocco. Quanto riferito in proposito dagli agenti della polizia del canton Nidwaldo trova invece riscontro nelle immagini del Cd-rom agli atti. Immagini che mostrano, in particolare, come il medesimo fosse ben segnalato con luci e lampeggianti e con la presenza del poliziotto munito di bastone luminoso che difficilmente poteva essere confuso con un manichino, vista anche la sua posizione nella carreggiata. Benché non risulti dal filmato ma solo da quanto riferito dalla polizia del canton Nidwaldo, è senz’altro da ritenere che in ragione dell’allestimento di un posto di controllo fosse altresì indicato in prossimità un limite di velocità ridotto, nella fattispecie di 60 km/h. D'altro canto appare pure del tutto logico e conforme al corso ordinario delle cose che, a fronte della presenza di un posto di blocco, dei delinquenti, in possesso di refurtiva appena procacciatasi, tentino di sottrarvisi, se del caso, forzandolo, ciò che implica, di tutta evidenza, una velocità tale da permettere loro di raggiungere lo scopo.

Alla luce di ciò che precede, ed in particolare delle dichiarazioni di AC1 e AC2 secondo cui la velocità dell’automobile sostenuta all’interno della galleria era di circa 100 km/h, il punto 19 dell’atto di accusa deve essere confermato nel senso della subordinata. AC1 deve pertanto essere ritenuto colpevole di infrazione grave della circolazione stradale per eccesso di velocità giusta l’art. 90 cpv. 2 cum art. 32 LCStr..

  1. Avendo forzato il posto di blocco, AC1 è stato inoltre ritenuto colpevole di impedimento di atti dell’autorità (punto 20 dell’atto di accusa).

Giusta l’art. 286 CP è punito con la detenzione sino ad un mese o con la multa, chiunque impedisce ad una autorità, a un membro di un’autorità o ad un funzionario di procedere ad un atto che entra nelle loro attribuzioni.

In casu, trattandosi di un posto blocco volto al controllo della velocità, è pacifico che l’intimazione di fermarsi data dall’agente _________per procedere alle verifiche del caso rientrasse nelle sue funzioni . Proseguendo oltre, AC1 ha così impedito al poliziotto di svolgere ciò che era in diritto di fare, realizzando appieno le condizioni dell’art. 286 CP.

Ne consegue che l’imputazione in questione deve essere confermata.

B. AC3

  1. Secondo le ipotesi accusatorie di cui ai punti 11 e 12 dell’atto di accusa AC3 è ritenuto colpevole di istigazione a infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale nonché di istigazione ad impedimento di atti dell’autorità per avere, nelle circostanze di cui ai punti 19 e 20 dell’atto di accusa, come passeggero della vettura BMW guidata da AC1, intenzionalmente determinato quest’ultimo a forzare il blocco di polizia nella galleria del _________ dicendogli “vai avanti e trova un’uscita”.

Nell’ambito delle indagini per l’accertamento dei fatti avvenuti a _________/NW nella galleria del _________, AC1 è stato sentito dal procuratore pubblico in tre occasioni e durante l’ultimo verbale del 15.11.2004 (AI 17. p. 2) ha segnatamente dichiarato:

" … AC3 era al mio fianco… Ricordo che in prossimità del blocco alla vista dell’agente che faceva dei segnali, AC3 mi disse «Vai avanti e trova un’uscita»".

Nuovamente sentito dal procuratore pubblico, AC1 ha riferito in proposito nel verbale 22.11.2004 (AI 21) quanto segue:

" … D in relazione alla sua affermazione secondo la quale AC3 l’avrebbe incitata a continuare oltre il posto di controllo della polizia, come stava seduto AC3?

R AC3 era seduto davanti e parlava al telefono. In precedenza al telefono di AC3 aveva parlato, sempre con la stessa persona, anche AC2. Eravamo ancora all’interno del tunnel ma verso l’uscita, quando il AC3 mi disse di non fermarmi e di andare oltre il posto di controllo. Non so cosa lui abbia visto.

D Quando AC3 le ha detto “Vai fino alla prossima uscita”?

R proprio nello stesso momento in cui mi disse di non fermarmi.

D AC2 ha parlato? Cosa ha detto?

R Nulla. Solamente fuori dal tunnel mi ha detto che stava arrivando la polizia.

D AC3 era seduto normalmente sul suo sedile da passeggero?

R Si. AC3 era seduto normalmente sul sedile da passeggero.

D avevate messo della musica in auto?

R si. Il volume era però abbassato siccome AC3 parlava al telefono.

D AC3 stava ancora telefonando quando lei ha detto di non fermarsi e oltrepassare il posto di controllo?

R si. Stava ancora parlando con l’altra persona.

ADR che l’auto l’ho fermata appena AC2 mi aveva detto che stava arrivando la polizia.

ADR confermo che io non ho mai avuto la licenza di condurre. Dei tre credo che solamente AC3 abbia la licenza. Non saprei perché lui non ha mai condotto la vettura…".

AC3 ha confermato le dichiarazioni fatte da AC1 e meglio come si legge nel verbale dinanzi al PP del 25.11.2004 (AI 24) qui riportato:

" …Prendo atto che secondo il rapporto giunto dal canton NW a seguito della rogatoria intercantonale è emerso che in precedenza al blocco della polizia, erano chiaramente presenti segnali indicanti la presenza di un controllo ed inoltre erano stati attivati.

Prendo atto che AC1 ha dichiarato: Ricordo che in prossimità del blocco alla vista dell’agente che faceva dei segnali, AC3 mi disse «Vai avanti e trova una uscita».

In merito rispondo che è vero. Quando ho capito che si trattava di un blocco ho detto a AC1 di proseguire fino alla prossima uscita. Una volta che ci siamo accorti che la polizia ci seguiva AC1 ha detto a noi che si sarebbe fermato al lato della carreggiata e che dovevamo scappare. A mio giudizio anche senza il mio intervento AC1 non si sarebbe comunque fermato.

A domanda dell’avv. _________rispondo che questa frase l’ho detta proprio dopo il blocco e prima di uscire dal tunnel, al momento in cui io personalmente avevo realizzato che si trattava di un blocco di polizia

Prendo atto che l’agente di polizia _________ della polizia di NW, interrogato dal competente magistrato del canton NW ha dichiarato che al momento del passaggio gli sembrato vedere il conducente, con fare dubitativo e riflessivo su cosa stesse facendo, stesse parlando con i passeggeri della vettura.

D lei stava parlando o stava comunicando cosa a AC1 in quel frangente?

R io ero al telefono. AC2 guardava i CD.

AC1 nell’interrogatorio del 22.11.2004 davanti al PP ha dichiarato da una parte che lei era seduto normalmente sul sedile del passeggero e che stava parlando al telefono con una persona che conosceva anche AC2.

Rispondo che ero al telefono con la mia ragazza. Ho forse anche parlato con un amico. Ero seduto con il sedile era leggermente abbassato. Non so precisare quanto.

AC1 ha inoltre precisato che il suo incitamento a proseguire lei lo ha comunicato mentre stava ancora parlando al telefono.

Cosa dichiara in merito?

R si, è corretto…".

A questo preciso riguardo AC2 non è più stato interrogato. Dai verbali da lui precedentemente resi non emerge comunque che AC1 e AC3 abbiano fatto commenti sul blocco di polizia (cfr. AI 11 e 15).

  1. Già si è stabilito che AC1 si è reso colpevole di infrazione grave alla LCStr. e di impedimento di atti dell’autorità per aver forzato il posto di blocco nel tunnel del _________. Occorre ora stabilire se AC3, passeggero seduto al fianco di AC1, abbia determinato quest’ultimo a commettere tali azioni.

Come riassunto in DTF 128 IV 11 consid. 2a, l'istigatore è colui che intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto (art. 24 cpv. 1 CP). L'istigazione consiste nel fare nascere in un'altra persona la decisione di compiere un determinato atto. La decisione dell'istigato di commettere l'atto deve risultare dall'incitamento dell'istigatore. Fra questi due elementi deve esserci nesso di causalità. Non è necessario che l'istigatore abbia dovuto persuadere l'istigato; la volontà di agire può essere stabilita anche nella persona disposta ad agire o che si mette a disposizione per compiere un atto perseguito penalmente e questo fintanto che l'autore non si è ancora deciso a passare concretamente all'azione. Per contro non vi è istigazione quando l'autore dell'atto era già determinato a compierlo (DTF 127 IV 122 consid. 2b/aa pag. 127ss., 124 IV 34 consid 2c pag. 37 ss.; G. Stratenwerth, op. cit., AT I, § 13 N 96; H. Schulz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, Vol I, Berna 1984, pag. 292, S. Trechsel/P. Noll, Schweizerisches Strafrecht, AT I, Zurigo 1994, pag. 184, J. Rehberg/A. Donatsch, op. cit., pag. 122, BSK StGB I - M. Forster, op. cit., Art. 24 N 12 ss.). Nemmeno vi è istigazione quando una persona si limita a creare una situazione nella quale un'altra persona potrebbe eventualmente decidersi a compiere un reato. L'istigazione implica piuttosto un'influenza psichica o intellettuale diretta sulla formazione della volontà altrui. Può configurare istigazione ogni comportamento idoneo a far nascere in un altro la decisione di agire: basta anche una sola domanda, un suggerimento o uno stimolo concludente.

Sotto l'aspetto soggettivo, l'istigazione deve essere intenzionale; il dolo eventuale è comunque sufficiente (DTF 116 IV 1 consid. 3 d pag. 3, S. Trechsel, op.cit., Art. 24 N 6, G. Stratenwerth, op. cit. § 13 N 99, BSK StGB I - M. Forster, op. cit., Art. 24 N 3 ss.). Occorre pertanto che l'istigatore abbia saputo e voluto o perlomeno preso in considerazione ed accettato che il suo intervento era di natura tale da determinare l'istigato a commettere il reato. Affinché vi sia istigazione è poi necessario che l'istigato abbia agito, ossia che abbia commesso o abbia perlomeno tentato di commettere il reato. Se per un qualsiasi motivo l'istigato non ha commesso l'infrazione l'istigatore, se del caso, è perseguibile per tentativo, per quanto il reato inteso è un crimine (art. 24 cpv. 2 CP).

Poiché l'istigazione è una forma della partecipazione al compimento di un determinato reato, i suoi elementi materiali sono quelli dello stesso reato.

La pubblica accusa ha ritenuto l’istigazione sulla scorta della frase pronunciata da AC3 “vai avanti e trova un’uscita”. Ora, inserite nel contesto del momento (tre ladri stranieri, circolanti nottetempo a bordo di una BMW rubata con targhe ticinesi nella quale è stipata refurtiva proveniente dai numerosi furti messi a segno nei giorni precedenti, che incappano in un controllo della polizia nel canton Nidwaldo) le parole dette da AC3 non possono essere considerate determinanti nella presa di decisione dello AC1 di forzare il posto di blocco. E’ invece da ritenere che AC1 fosse già deciso ad agire così; d’altronde stando alla sua versione dei fatti, egli neppure si era reso conto di aver superato un posto di blocco. La risolutezza di AC1 è inoltre dimostrata dal fatto che quando si è accorto di essere inseguito dalla polizia, ha subito pensato alla fuga abbandonando la vettura sulla corsia d’emergenza e saltando poi dal viadotto.

Inoltre, non v’è ragione per non credere a AC3, che ha peraltro confermato senza riserve le dichiarazioni rese dal correo in proposito. Come risulta dal suo verbale di interrogatorio sopra riportato, egli ha precisato di aver detto la frase incriminata dopo il blocco e prima di uscire dal tunnel, ciò che esclude una sua influenza sull’agire di AC1. Infine, ma non da ultimo, va rilevato che in qualità di passeggero, AC3 non aveva alcun controllo sulla situazione, tanto più che stava telefonando.

Non potendo qui ammettere che AC3 abbia esercitato un'influenza psichica, intellettuale e/o diretta sulla determinazione della volontà di AC1 e dovendo escludere il nesso di causalità tra la frase detta da quest’ultimo e la decisione di AC1 di non fermarsi davanti alla polizia, l’imputazione di istigazione a infrazione alla LCSt e istigazione ad impedimento di atti dell’autorità non può essere confermata. AC3 deve pertanto essere prosciolto dai capi di accusa di cui ai punti 11 e 12 dell’atto di accusa.

IV. Furti, furti d'uso e reati connessi di danneggiamento e violazione di domicilio

  1. Dalle risultanze dell’inchiesta (denominata “inchiesta Raid”) è emerso che AC1 e AC2 hanno cominciato ad agire insieme nel dicembre 2002, commettendo tre furti a Pedrinate (punti 5.1, 5.2 e 5.3 dell’atto di accusa). Tra il luglio e l’ottobre 2003, AC1 è stato poi protagonista con altri correi di diverse incursioni in Ticino e altri cantoni (cfr. punti 13 a 16 dell’atto di accusa) e, a partire dal novembre 2003, è ricominciata la collaborazione con AC2 con il quale ha messo a segno, a scadenza quasi settimanale, un numero consistente di furti e furti d’uso, essenzialmente nella zona del Mendrisiotto, ma anche in Leventina, canton Berna e canton Vaud (cfr. punti 5 a 8 dell’atto di accusa). Nell’ultima scorreria del giugno 2004, finita con l’arresto, si è poi aggiunto il terzo correo AC3 (cfr. punti 1 a 4 dell’atto di accusa).

Dai verbali istruttori e da quanto raccontato dagli accusati al dibattimento è inoltre emerso che AC1 e AC2 si sarebbero conosciuti a Torino nel 2002, in una discoteca ritrovo di moldavi e albanesi dove avrebbero pianificato la loro prima incursione comune del dicembre 2002 con il correo _________. Nel giugno 2004, sempre a Torino, AC3 avrebbe incontrato AC2 in un parco e accettato la proposta di quest’ultimo di andare in Svizzera a rubare.

AC1, durante i primi interrogatori, ha cercato di sminuire il suo coinvolgimento nei furti contestatigli dalla polizia, riconoscendo solo quelli per i quali erano state trovate le sue impronte digitali. Egli ha cambiato atteggiamento quando ha saputo che anche i correi AC2 e AC3 erano stati arrestati. Da questo momento ha prestato la sua collaborazione ammettendo essenzialmente gli addebiti, salvo alcune eccezioni di cui si dirà.

AC3 ha da subito riconosciuto la propria colpevolezza, dando ampia spiegazione in merito. AC2 ha pure da subito ammesso le proprie responsabilità, sebbene in alcuni casi solo dopo essere stato chiamato in causa da AC1.

In numerose fattispecie è invece stata contestata, da tutti e tre i correi, la refurtiva denunciata.

Laddove non si sono trovati riscontri scientifici (in buona parte dei casi) è stato grazie alle ammissioni degli accusati, anche tramite fotografie e sopralluoghi, che è stato possibile agli inquirenti ricostruire percorsi, obiettivi e modus operandi delle incursioni incriminate.

Previo accordo telefonico, i correi si incontravano alla stazione di Milano (AC1 proveniente da Pavia, gli altri correi, tra cui AC2 e AC3, da Torino), con il treno si spostavano a Como e con la corriera raggiungevano quindi il confine (Maslianico o Ponte Chiasso) e da lì entravano in Svizzera a piedi attraverso i boschi (zone di Vacallo, rispettivamente di Pedrinate).

Gli obiettivi, essenzialmente abitazioni, erano sempre situati in prossimità del bosco e raggiunti a piedi durante la notte. La refurtiva consisteva prevalentemente in denaro, gioielli, apparecchi elettronici e telefoni cellulari. Generi alimentari, indumenti e coperte venivano di norma sottratti per assicurarsi l’accampamento all’aperto. I furti d’uso delle automobili erano dettati dalla necessità di raggiungere mete più lontane, quali il Sopraceneri e altri cantoni.

Per entrare nelle abitazioni, utilizzavano la tecnica dello strappo del cilindro tramite cacciavite o chiave inglese, oppure forzavano le finestre con un cacciavite. Dove presente, veniva pure manomessa l’illuminazione esterna a sensori e, a volte, messo fuori uso il sistema di allarme. Gli autori penetravano nelle case anche in presenza dei proprietari dormienti – i quali, nella maggior parte dei casi, non si accorgevano di nulla – evitando le camere da letto. Nelle case rimanevano una trentina di minuti. Durante i furti non vi era una particolare suddivisione dei ruoli: individuato l’obiettivo, una volta l’uno, una volta l’altro operava lo scasso ed all’interno dell’abitazione tutti arraffavano quanto potevano, mettendo a soqquadro le abitazioni.

Il bottino veniva poi venduto da AC2 a non meglio precisati ricettatori sulla piazza di Torino e il ricavato spartito tra i correi in parti uguali.

Secondo quanto riferito dagli accusati durante l’inchiesta e ancora al dibattimento, essi rubavano per garantire il loro sostentamento e quello della famiglia. Per AC2 vi sarebbe inoltre stata la necessità di saldare il debito dei passatori che lo pressavano. Sempre stando alle loro dichiarazioni avrebbero scelto la Svizzera per le peregrinazioni furtive in quanto, rispetto all’Italia sarebbe “più facile” penetrare nelle abitazioni e inoltre poiché la Svizzera sarebbe un paese ricco.

  1. Il punto 5 dell’atto di accusa imputa a AC1 e AC2 congiuntamente la commissione di 81 furti nel periodo 25/26 dicembre 2002 e tra il 1 dicembre 2003 e il 6 giugno 2004 nella regione del Mendrisiotto in 70 occasioni, a Biasca in 7 e ad Ambrì in 4 occasioni.

AC2 e AC1 ammettono i furti, tranne quelli di cui ai punti 5.9, 5.13, 5.14, 5.15, 5.44, 5.63, 5.64, trattati qui di seguito, gli altri non meritando particolari osservazioni corrispondendo essenzialmente a quanto descritto nell'atto di rinvio a giudizio a cui, per ragioni di praticità, si rinvia.

a) In merito al furto 5.9 dell’atto di accusa.

Trattasi di un tentato furto commesso a _________, il 19.12.2003 tra le 19h00 e le 19h10 ai danni di PC. L’autore è penetrato nell’abitazione dopo avere forzato la finestra di una stanza. Avendo provocato rumore, è stato messo in fuga dal proprietario senza nulla asportare.

Secondo la pubblica accusa il furto in questione sarebbe ascrivibile ai dei due imputati per la loro presenza nella zona in quei giorni, per l’assenza di ladri a _________ nel periodo posteriore al loro arresto nonché per il modus operandi.

In sede di inchiesta AC1 e AC2 hanno negato di aver tentato il furto in esame, anche dopo il sopralluogo, specificando di non aver nemmeno riconosciuto l’abitazione (cfr. verbale di polizia 6.7.2004 e verbale dinanzi al PP 29.7.2004 di AC2 e verbale di polizia 8.9.2004 e verbale dinanzi al PP 7.10.2004 di AC1).

Ora, nel caso specifico, gli indizi apportati dalla pubblica accusa non sono parsi alla Corte sufficienti per ammettere, senza dubbio, che il furto sia stato compiuto dai due accusati. L’argomento dell’assenza di ladri a _________ dopo l’arresto dei due non è supportato da alcunché. L’indizio del modus operandi è labile: dal formulario di denuncia (all. 55 AI 147, class. 3) solo si evince che è stata scassinata la finestra di una stanza, senza altri particolari. In ogni modo non sarebbe una tecnica particolarmente originale o presentante caratteristiche tali da essere ricondotta unicamente ai due accusati.

L’indizio della presenza di AC1 e AC2 a _________ tra il 17 e 20 dicembre per il fatto che hanno ammesso la commissione del furto 5.7 dell’atto di accusa, ancorché sommato a quello del modus operandi non è ancora sufficiente, non potendosi escludere che altri lo abbiano commesso in quel lasso di tempo.

Ne discende che la pubblica accusa non ha fatto fronte all’onere probatorio che le incombeva e AC1 e AC2 devono pertanto essere posti almeno al beneficio del dubbio e quindi prosciolti dall’imputazione di furto di cui al punto 5.9 dell’atto di accusa.

b) In merito al furto 5.13 dell’atto di accusa.

Trattasi di un furto commesso a _________, il 22.1.2004 tra le 7h30 e le 17h15 ai danni di PC. Il/i ladri sono penetrati nell’abitazione rompendo il vetro di una finestra. Refurtiva denunciata: un apparecchio fotografico, un orologio, gioielli, coltelli da cucina, un paio di scarpe, generi alimentari e denaro per un valore complessivo di fr. 10'560.--.

Sul luogo del furto sono state trovate tracce di sangue che, secondo il rapporto di comparazione DNA del 28.7.2004 della polizia scientifica (all. 168, AI 147, class. 4), risulta essere il sangue dello AC1.

In sede di inchiesta AC1 ha riferito alla polizia e al procuratore pubblico di non ricordare di avere commesso il furto in rassegna, anche dopo sopralluogo e a fronte del rapporto della polizia scientifica (cfr. verbali di polizia 27.8.2004, 8.9.2004 e verbale dinanzi al PP 7.10.2004).

Anche AC2 ha riferito agli inquirenti di non ricordare di aver commesso il furto in questione e meglio come si evince dal verbale dinanzi al PP del 25.11.2004 (AI 144):

" …Il PP mi sottopone il documento fotografico A e mi chiede se mi ricordo di essere stato in questa casa. Il PP mi fa presente che è la casa di PC a _________, il furto è avvenuto il 22 gennaio 2004. Il PP m’informa che in questa casa è stata rilevata una traccia di DNA corrispondente a AC1. Rispondo che in una occasione avevamo bevuto molto. Oggi non mi ricordo. E possibile che siamo entrati in questa casa. La polizia mi ha condotto in loco ma anche così facendo non ho l’ho riconosciuta. Non ricordo nemmeno qual è stata la refurtiva…".

Al dibattimento AC1 ha ribadito di non ricordarsi di essere stato nella casa oggetto del furto in rassegna. AC2, pure ha dichiarato di non ricordarsi precisando però che “se c’è stato lui ci sono stato anch’io perché eravamo sempre assieme” (verbale dibattimento, p. 5).

Ora, nella fattispecie, la presenza sul luogo del delitto delle tracce di sangue di AC1 sul vetro della finestra scassata, è senz’altro riscontro a lui solo sufficiente per ammettere la colpevolezza di AC1 e, di conseguenza, di AC2 vista la sua dichiarazione testé citata.

Ne discende che il capo d’accusa di cui al punto 5.13 dell’atto di accusa deve essere confermato.

c) In merito al furto 5.14 dell’atto di accusa.

Trattasi di un tentato furto commesso a _________il 22.1.2004 tra le 9h30 e le 11h00 ai danni di _________. L’autore è penetrato nel locale piscina forzando la finestra con un attrezzo atto allo scopo. Tentava poi di forzare la serratura della porta per accedere agli altri locali ma non riuscendoci lasciava il luogo senza nulla asportare.

AC2, sentito in merito dalla polizia e dopo sopralluogo, ha dichiarato nel verbale 12.7.2004 (all. 19 AI 147, class. 2, p. 5) di non essere l’autore del furto. Davanti al PP egli ha poi ribadito di non riconoscere la casa oggetto del tentato furto, e meglio come si evince dal verbale 25.11.2004 (AI 144, p. 2):

" …Il PP mi sottopone il documento fotografico B e mi chiede se mi ricordo di essere stato in questa casa. Il PP mi fa presente che è la casa di _________a _________, il tentato furto è avvenuto il 22 gennaio 2004. Mi informa inoltre che la casa si trova vicino a quella del signor _________ (200 metri in linea d’aria e 300 metri seguendo la strada).

Rispondo di non ricordarmi di essere stato nella casa che mi viene mostrata in fotografia. La polizia mi ha condotto in loco ma anche così facendo non ho l’ho riconosciuta. E possibile comunque che abbiamo tentato di entrare in questa casa…".

AC1 è stato sentito in proposito dalla polizia in data 27.8.2004 (all. 3 AI 147, class. 1, p. 8) e in questa sede ha dichiarato di non ricordarsi del furto. Nel successivo verbale di polizia 8.9.2004 (all. 5 AI 147, class. 1, p. 6) egli esclude di essere l’autore del furto. Riferisce infatti:

" …Non ho nulla da dire. Per quanto riguarda quest’abitazione escludo di essere l’autore poiché si trova proprio sulla strada sterrata che utilizzavo per entrare e uscire dalla Svizzera. Per tale motivo non volevo commettere furti proprio su quel tragitto…".

Nel verbale dinanzi al PP 7.10.2004 (AI 103, p. 9) AC1 ha, infine, dichiarato quanto segue:

" …Il PP mi sottopone il documento fotografico n. 27 allegato al verbale di polizia del 27.08.2004 e mi chiede se mi ricordo di essere stato in questa casa. Il PP mi fa presente che è la casa di _________a _________, il tentato furto è avvenuto il 22 gennaio 2004. Mi informa inoltre che la casa si trova vicino a quella del signor _________ (200 metri in linea d’aria e 300 metri seguendo la strada).

Rispondo di non ricordarmi di essere stato nella casa che mi viene mostrata in fotografia. La polizia mi ha condotto in loco ma anche così facendo non ho l’ho riconosciuta…".

Ora, il furto in rassegna è stato commesso nello stesso paese, lo stesso giorno e a poca distanza di tempo dal furto 5.13 dell’atto di accusa. Inoltre la casa di PC è situata in prossimità di quella di PC. Il fatto che la medesima si trovi proprio sulla strada utilizzata da AC1 per entrare e uscire dalla Svizzera è semmai un motivo in più per ritenere la sua presenza sui luoghi.

Alla luce di tutti questi elementi, considerate inoltre le modalità di azione e il tipo di refurtiva sottratta, la Corte ha ritenuto sufficientemente provata la colpevolezza di AC1 in questo frangente. Quanto alla colpevolezza di AC2, la medesima è data giacché è assodato che agiva sempre in correità con AC1 come d’altronde da lui stesso dichiarato in aula (cfr. verbale dibattimento, p. 5).

Di conseguenza, dev’essere confermato anche il punto 5.14 dell’atto di accusa.

d) In merito al furto 5.15 dell’atto di accusa.

Trattasi di un furto commesso a _________in via _________, tra le 14h00 del 22.1.2004 e le 3h30 del 23.1.2004 ai danni di _________. L’autore o gli autori si sono arrampicati sul balcone con l’ausilio di un massiccio appendiabiti e scassinando la porta finestra sono penetrati nell’abitazione.

Refurtiva denunciata: orologi, gioielli e denaro per un valore complessivo denunciato di fr. 36'720.-- .

La parte lesa è stata sentita dalla polizia esattamente un mese dopo il furto, ossia il 22.2.2004. In sostanza ha riferito che il pomeriggio di giovedì 22.1.2004 ha lasciato il suo domicilio, come di consuetudine, verso le ore 14.00 per recarsi al lavoro a _________e di essere rientrata in tarda notte, verso le 3h30. Una volta in casa dice di aver trovato la finestra del balcone aperta, mentre che prima di uscire aveva chiuso tutte le finestre, tranne la finestrella del bagno con inferriata per i gatti, e abbassato le tapparelle delle camere da letto al piano inferiore. Tutti i cassetti e le ante dei mobili erano aperti e regnava un grande disordine (cfr. all. 61 AI 147, class. 3).

AC2 nel verbale di polizia 15.7.2004, dopo sopralluogo, ha dichiarato di non essere l’autore del furto (all. 21 AI 147, class. 2, p. 3). Nuovamente contestatogli il furto dal PP, egli ha dichiarato nel verbale 25.11.2004 (AI 144) quanto segue:

" …IL PP mi sottopone il doc. fotografico C e mi chiede se mi ricordo di essere stato in questa casa. Il PP mi fa presente che è la casa di _________e che si trova a ca. 400 metri da quella di _________e che è stata oggetto di furto lo stesso giorno di _________e _________. Rispondo di non ricordarmi di essere stato nella casa che mi viene mostrata in fotografia. La polizia mi ha condotto in loco ma anche così facendo non ho l’ho riconosciuta…".

AC1, dal canto suo, nel verbale di polizia 27.8.2004 ha dichiarato di non ricordarsi del furto in questione (all. 3 AI 147, class. 1, p. 8). Nuovamente sentito in proposito dal PP, il quale pure gli ha sottoposto la fotografia ritraente casa _________, egli ha confermato nel verbale 7.10.2004 di non ricordarsi di essere stato nella casa (cfr. AI 103, p. 9).

Ora, gli indizi portati dalla pubblica accusa in casu sono il modus operandi, il tipo di refurtiva nonché il fatto che i due accusati hanno commesso due furti a _________ lo stesso giorno. Tali indizi non sono parsi alla Corte sufficienti per ammettere, senza dubbio, che il furto sia imputabile ai due accusati. Come già rilevato, l’indizio del modus operandi è, da solo, labile, ritenuto come nella fattispecie i ladri abbiano scassinato una finestra, modalità non certo tipica dei soli due accusati. Pure è debole l’argomento del tipo di refurtiva, giacché di ladri di gioielli e denaro ne è pieno il mondo. E’ poi da negare l’unità di luogo: il paese di Morbio Inferiore non confina con quello di _________, anzi li separa il comune di Morbio Superiore nonché una strada tortuosa di qualche chilometro. Si veda al proposito la ricostruzione grafica del percorso in oggetto fatta dalla PS (all. 183 p. 8, AI 147, class. 4).

Da notare, infine, che nel citato verbale di polizia 15.7.2004 a AC2 sono stati contestati altri furti ai quali si è dichiarato estraneo (dichiarazione confermata dinanzi al PP, cfr. AI 55) e che non sono contemplati nell’atto di accusa: uno commesso a Morbio Inferiore il 17 gennaio 2004 e l’altro commesso a Vacallo, paese confinante, tra il 25 e il 26 gennaio 2004. Ciò che perlomeno dimostra l’esistenza di altri ladri.

Ne discende che la pubblica accusa non ha fatto fronte all’onere probatorio che le incombeva e AC1 e AC2 devono pertanto essere prosciolti dall’imputazione di furto di cui al punto 5.15 dell’atto di accusa, quantomeno in applicazione del principio in dubio pro reo.

e) In merito al furto 5.44 dell’atto di accusa.

Trattasi di un tentato furto commesso a _________, il 7.5.2004 alle ore 3.15 ai danni di _________. Gli autori, hanno tentato di introdursi nell’abitazione, ma sono stati messi in fuga dal proprietario. Questi è stato sentito dalla polizia il 21 agosto 2004 alla quale ha dichiarato di essere stato svegliato da dei rumori e di aver visto delle lampadine tascabili illuminare la finestra della sua stanza. Riferisce poi di essersi alzato e di aver gridato, vedendo poi dalla finestra due persone che fuggivano senza però averle potute vedere in viso. Posto di fronte ad una serie di fotografie, tra cui quelle ritraenti AC2 e AC1, il signor _________ non ha riconosciuto nessuno (cfr. all. 90 AI 147, class. 3).

La pubblica accusa ha fondato la colpevolezza dei due accusati sul fatto che i medesimi si trovavano nei paraggi, sulla testimonianza della parte civile, sui dati statistici allestiti dalla polizia.

AC2 ha dichiarato nel verbale di polizia 6.7.2004 (all. 16 AI 147, class. 2, p. 6) quanto segue:

" …La casa (all. 11) mi è stata fatta vedere durante il sopralluogo e nella fotografia si vede solo il tetto e nell’altra una panoramica. Rispondo di non esserci mai stato e di non essere entrato nel giardino…".

Egli ribadisce di non aver mai commesso il tentato furto nel verbale dinanzi al PP 29.7.2004 (AI 55, p. 9).

AC1, dal canto suo, ha dichiarato nel verbale di polizia 8.9.2004 di non aver commesso il furto nell’abitazione in questione (all. 5 AI 147, cl. 1, p. 15).

Egli ha poi confermato la sua versione nel verbale dinanzi al PP 7.10.2004 (AI 103, p. 23).

Ora, nel caso specifico gli indizi apportati dalla pubblica accusa non sono parsi alla Corte sufficienti per ammettere, senza dubbio, che il furto sia stato compiuto dai due accusati. Di particolare debolezza sono le statistiche della polizia agli atti: non perché la maggior parte dei furti registrati a _________ sono riconducibili a AC1 e AC2 - per loro ammissione - che per forza anche quelli senza paternità vanno loro attribuiti. La presenza di AC1 e AC2 a _________ - e non a_________, che comunque dista alcuni chilometri - nei giorni precedenti e seguenti la commissione del furto in questione, non è un indizio conclusivo. Neppure è di grande aiuto la testimonianza della vittima che non ha saputo dare indicazione alcuna in merito ai supposti ladri visti fuggire.

Ne discende che in mancanza di migliori riscontri AC1 e AC2 devono essere prosciolti dall’imputazione di furto di cui al punto 5.44 dell’atto di accusa.

f) In merito al furto 5.63 dell’atto di accusa.

Trattasi di un tentato furto commesso in via _________a _________il 23.5.2004 tra le 2h30 e le 2h45 ai danni di PC. L’autore o gli autori, hanno tentato di entrare all’interno dell’abitazione attraverso la finestra del bagno parzialmente aperta a ribalta, ma accortisi della presenza in casa del proprietario sono fuggiti.

La vittima è stata interrogata dalla polizia in data 11.11.2004, riferendo in particolare che all’ora indicata, mentre stava guardando la televisione ha sentito il rumore della finestra a ribalta del bagno che si apriva, poi trovata completamente aperta (cfr. all. 109 AI 147, class. 4).

AC2 ha dichiarato nel verbale di polizia 16.7.2004 (all. 22 AI 147, cl. 2, p. 5) quanto segue:

" …Allegato 4, 5, 6 e 7: ho visionato le fotografie degli allegati summenzionati. Mi ricordo bene che erano 5 case uguali e che noi siamo entrati solo in 3 poiché nelle altre 2 vi erano le luci accese e meglio in quella di colore rosa le luci erano accese mentre quella azzurra ad un certo momento è uscito un uomo i pigiama che ha controllato l’esterno….

Gli interroganti mi dicono che anche la casa azzurra il proprietario ha sporto denuncia per tentato furto. Gli autori dovrebbero essere passati dalla finestra del bagno che era aperta a ribalta. A tale proposito posso dire che quella sera pioveva e tirava un forte vento secondo il mio punto di vista questa persona ha lasciato la finestra del bagno aperta ed è possibile che, a causa del vento, questo serramento abbia sbattuto svegliando il proprietario che come detto abbiamo visto uscire dall’abitazione. Noi appena terminato il furto nella casa che ho indicato con il numero 3 abbiamo sentito un rumore forte come se qualche finestra avesse sbattuto. Per tale motivo ci siamo nascosti in un vicino boschetto ed è stato in questo momento che abbiamo potuto vedere l’uomo sopraccitato guardare all’esterno da una finestra. Una volta che la situazione si è calmata siamo usciti dal boschetto e abbiamo preso la vettura VW Bora di colore scuro le cui chiavi d’avviamento le avevamo prese nell’abitazione indicato con il numero 2…".

AC2 ha poi ribadito nel verbale dinanzi al PP 29.7.2004 (AI 55, p. 18) di non essere l’autore del furto.

AC1 ha, dal canto suo, dichiarato nel verbale di polizia 9.9.2004 (all. 6 AI 147, cl. 1, p. 9 e 11) quanto segue:

" …Allegato 14, 15, 16 e 17: Si tratta di abitazioni a schiera …..Contesto questo tentativo di furto. Ricordo bene che abbiamo fatto il furto in tre abitazioni. Corrisponde al vero che in una di queste abitazioni ad un certo punto una persona è uscita o si è affacciata da una finestra. Noi in quel momento ci trovavamo vicino ad una di queste case che abbiamo “visitato” e appena abbiamo avuto il sentore che una finestra o porta si stesse aprendo ci siamo nascosti in un boschetto appena lì vicino dove siamo rimasti per qualche minuto. Quando la situazione si è tranquillizzata abbiamo preso la Bora di cui avevamo già la chiave d’avviamento…".

AC1 ha poi ribadito nel verbale dinanzi al PP 7.10.2004 (AI 103, p. 19) quanto segue:

" …Per quanto riguarda il tentato furto commesso a _________ (PC), il 23 maggio 2004, contesto di aver commesso lo stesso. Confermo che ci eravamo nascosti nei boschi, dopo i 3 furti di cui ho appena detto sopra, e poi ce ne siamo andati…".

Al dibattimento AC1 e AC2 hanno dichiarato, con riferimento al furto in questione, che sono state loro mostrate solo le fotografie, senza aver fatto sopralluoghi (verbale dibattimento, p. 6).

Ora, la stessa notte del 22/23 maggio 2005 in via _________a _________ sono stati commessi altri tre furti tra le 23h10 e le 7h00, tutti ammessi da AC1 e AC2 (cfr. punti 5.59, 5.61 e 5.62 dell’atto di accusa). Dai loro verbali agli atti, risulta assodato che i due si aggiravano tra le case di via _________nell’intervallo di tempo indicato, potendosi così ammettere, in casu, l’unità di tempo e di luogo. Vi è anche da ritenere che, essendosi trattato di un tentato furto senza danni, la parte civile non aveva nessun interesse particolare a denunciarlo.

Malgrado le contestazioni di AC1 e AC2, questi elementi sono parsi alla Corte sufficienti a fondare il proprio convincimento sulla loro colpevolezza e, dunque, a confermare il punto 5.63 dell’atto di accusa. D'altro canto, a fronte dei numerosi furti commessi, il fatto che gli accusati neghino proprio questo addebito, ancora non significa che non abbiano voluto collaborare: proprio il numero impressionante di furti può, nella loro memoria, aver provocato dei vuoti, tanto più che in casu si tratta, come visto, di un semplice tentativo e non è stato fatto alcun sopralluogo.

g) In merito al furto 5.64 dell’atto di accusa.

Trattasi di un furto commesso a _________il 23.5.2004 tra le 5h00 e le 5h15 ai danni del PC. L’autore è penetrato all’interno dell’officina dopo aver staccato il sensore dell’illuminazione esterna e forzato una porta secondaria. All’interno ha poi forzato la serratura del locale ufficio e sottratto denaro per un valore complessivo denunciato di fr. 2'968.10 (cfr. formulario di denuncia all. 110 AI 147, class. 4).

In data 24.11.2004 è stata sentita dalla PS l’inquilina della stessa palazzina dove è ubicato il PC, che ha chiamato la polizia la notte del furto. A distanza di tempo la teste non ha saputo indicare con certezza l’ora della telefonata riferendo segnatamente che:

" …in ogni caso era notte fonda e circa tra le ore 0200 e le 0400. Comunque è avvenuta al massimo nel giro di 5 minuti dopo aver udito i rumori provenienti dal garage. Tengo a precisare che io sento, dal primo piano, tutti i rumori provenienti dal piano terra e quindi dall’entrata del garage. Rammento inoltre che dopo la mia chiamata, circa 15/20 minuti più tardi, è giunta una pattuglia della polizia. Purtroppo i ladri erano già fuggiti. Io comunque non avevo visto nulla in proposito…".

AC2 ha dichiarato nel verbale di polizia 16.7.2004 (all. 22 AI 147, cl. 2, p. 5), sulla scorta di due fotografie, che nessuno di noi due ha fatto il furto che mi viene contestato. Egli ha poi ribadito la contestazione nel verbale dinanzi al PP 29.7.2004 (AI 55, p. 19).

AC1 ha contestato la commissione del furto in questione nel verbale di polizia 9.9.2004 precisando di essere sicuro di non essere lui, con AC2, l’autore del furto (cfr. all. 6 AI 147, cl. 1, p. 11). AC1 ha poi confermato nel verbale dinanzi al PP 7.10.2004 (AI 103, p. 21) quanto segue:

" …Per quanto riguarda il tentato furto commesso a _________ (PC), il 23 maggio 2004, contesto di aver commesso lo stesso.

Il PP mi fa presente che questo tentato furto è avvenuto la stessa sera in cui sono stati commessi i furti di cui sopra con le modalità analoghe a quelle da voi praticate (strappo del cilindro).

Riconfermo che non siamo stati noi…".

Al dibattimento AC1 e AC2 hanno precisato, per quanto riguarda il punto 5.64 dell’atto di accusa, che sono state loro mostrate solo le foto e non hanno fatto sopralluoghi, escludendo comunque di aver compiuto furti ai danni di garage.

Ora, in ragione della particolarità dell’obiettivo, ossia un garage (in nessun altro caso hanno commesso furti ai danni di autorimesse), e dell’ubicazione del medesimo nei pressi della stazione ferroviaria, quindi in luogo poco discosto (negli altri casi sceglievano obiettivi almeno apparentemente più sicuri), la Corte ha ritenuto di poter credere agli accusati prosciogliendoli dal capo di imputazione 5.64 dell’atto di accusa.

h) In merito al furto 5.75 dell’atto di accusa.

Trattasi di un furto commesso a _________ tra le 21h00 del 3.6.2004 e le 8h00 del 4.6.2004 ai danni di PC. L’autore ha tentato di penetrare nella casa mediante strappo del cilindro ma non vi è riuscito poiché la porta era munita di paracilindro (cfr. all. 124 AI 147, class. 4).

AC2 e AC1 hanno contestato il tentato furto in rassegna dichiarando agli inquirenti di non ricordare la casa mostrata loro in fotografia e che dopo il furto di cui al punto 5.73 dell’atto di accusa, essendo arrivata la polizia, sarebbero fuggiti nel bosco senza compiere o tentare altri furti (cfr. verbale di polizia 30.6.2004 e verbale PP 29.7.2004 di AC2; verbale di polizia 27.8.2004 e verbale PP 7.10.2004 di AC1).

Ora, in casu, si può ammettere che vi sia unità di tempo e di luogo, visto che nello stesso periodo e nella stessa zona di _________ AC1 e AC2 hanno ammesso la commissione di numerosi furti (5.73, 5.74, 5.76, 5.77, 5.78), tutti con la medesima tecnica dello strappo del cilindro, ancorché l’indizio del modus operandi sia poco incisivo. La Corte ha ritenuto questi elementi sufficienti a fondare il proprio convincimento circa la colpevolezza di AC1 e AC2 e, pertanto, il punto 5.63 dell’atto di accusa deve essere confermato, valendo per il resto le medesime considerazioni finali fatte alla let. f) di questo considerando.

  1. In considerazione di quanto precede, il punto 5 dell’atto di accusa è confermato, tranne per i furti di cui ai punti 5.9, 5.15, 5.44 e 5.64.

Deve altresì essere confermato il punto 7 dell’atto di accusa concernente le imputazioni di ripetuto danneggiamento ai sensi dell’art. 144 CP, tranne per quanto concerne i punti 7.9, 7.15 e 7.61, connessi ai furti testé menzionati. Trattandosi inoltre di reato a querela di parte, è emerso che per i punti 7.71 e 7.75 dell’atto d’accusa le parti civili non hanno sporto formale querela sicché AC2 e AC1 vanno prosciolti anche da questi capi di imputazione.

Pure va confermata l’imputazione di ripetuta violazione di domicilio ai sensi dell’art. 186 CP (punto 8 dell’atto di accusa), tranne per i casi relativi ai punti 5.9, 5.44 e 5.64 dell’atto di accusa, laddove gli accusati sono stati prosciolti dal reato di furto tentato o consumato.

  1. Il punto 13 dell’atto di accusa imputa a AC1, singolarmente, ma in correità con tale _________e tale _________, la commissione di 13 furti, avvenuti tra il 2 luglio e il 21 ottobre 2003 a _________ (6), a _________/GR (1), _________/AG (1), _________/FR (1), a _________/LU (2) e a _________/VD (2).

Eccezion fatta per i furti 13.7, 13.12 e 13.13 dell’atto di accusa, di cui si dirà qui di seguito, AC1 è reo confesso, di guisa che vengono anche qui trattate solo le fattispecie contestate, rinviando per il resto al testo dell'atto di accusa.

a) In merito al furto 13.7 dell’atto di accusa.

Trattasi di un tentato furto commesso a _________/LU tra le 22h00 del 12.8.2003 e le 11h00 del 13.8.2003 ai danni di PC. L’autore ha tentato di penetrare nell’abitazione forzando il battente della porta d’accesso al giardino senza riuscirvi (cfr. all. 43 AI 147, class. 3).

AC1 contesta il tentato furto sia nel verbale di polizia 16.9.2004, nel quale dichiara di non ricordarsi di aver commesso questo tentato furto, sia dinanzi al PP nel verbale 8.10.2004 (AI 105, p. 9) nel quale ha dichiarato quanto segue:

" …Il PP mi chiede se abbiamo tentato il furto nella casa di PC, _________/LU nelle immediate vicinanze del negozio di biciclette. Il tentato furto è avvenuto il 12/13 agosto 2003.

Dichiaro che in questa casa non ci siamo stati. In effetti non disponevamo di una vettura con cui allontanarci dai luoghi…".

Ora, il tentato furto in questione è avvenuto la stessa notte e nelle immediate vicinanze del furto del punto 13.8, ammesso da AC1. Potendosi così ammettere che nel caso specifico vi sia unità di tempo e di luogo, ritenuto poi che la spiegazione fornita da AC1 al riguardo non è parsa credibile (pretendendo addirittura di non essere stato sui luoghi), la Corte ha così ritenuto di confermare l’imputazione di cui al punto 13.7. dell’atto di accusa.

b) In merito al furto 13.12 dell’atto di accusa.

Trattasi di un tentato furto commesso a _________ il 20.10.2003 tra le 17h00 e le 22h30 ai danni di PC (cfr. all. 48 AI 147, class. 3).

AC1 ha riferito in proposito nel verbale di polizia 8.9.2004 (all. 5 AI 147, class. 1, p. 9), versione poi confermata nei successivi verbali dinanzi al PP 7.10.2004 e 26.10.2004, di aver tentato di rubare, con i correi _________ e_________la vettura Ford Escort verde targata _________, di proprietà di PC, precisando però di non aver tentato il furto nell’abitazione. Il furto d’uso (punto 14.8 dell’atto di accusa) che, secondo AC1, sarebbe servito a spostarsi verso Lugano e Bellinzona per fare furti, è poi stato sventato dalla polizia che, giunta sul posto, ha costretto i tre ladri a fuggire. AC1 sarebbe stato l’unico a riuscire a rifugiarsi nel bosco per poi rientrare in Italia.

Al dibattimento AC1 ha ribadito la versione data. La pubblica accusa, ritenendo la medesima plausibile, non si è così opposta al proscioglimento di AC1 dal capo di imputazione in oggetto. Di conseguenza a AC1, per quanto riguarda il reato di danneggiamento di cui al punto 15.12 dell’atto di accusa, in alternativa a “tentativo di furto di cui al punto 13.12”, è stato imputato “tentativo di commettere il furto d’uso di cui al punto 14.8” dell’atto di accusa (cfr. verbale dibattimento, p. 6), imputazione che va con questa precisazione, pertanto confermata in questa sede.

c) In merito al furto 13.13 dell’atto di accusa.

Trattasi di un furto commesso a _________ tra le 20h30 del 18.10.2003 e le 19h00 del 21.10.2003 ai danni di _________. Gli autori sono penetrati nell’abitazione infrangendo il vetro di una porta finestra, sottraendo refurtiva (diversi utensili da cucina, abiti, prodotti da toilette e 2 chiavi) per un valore complessivo denunciato di fr. 1'440.-- (cfr. all. 49 AI 147, class. 3).

AC1 ha contestato il furto nel verbale di polizia 8.9.2003 dichiarando, dopo aver esperito il sopralluogo, di non aver nessun ricordo specifico dell’abitazione in questione (all. 5 AI 147, class. 1, p. 4). Versione poi ribadita dinanzi al PP nel verbale 7.10.2004 (AI 103, p. 10).

La Corte, alla luce di quanto emerso in merito al furto 13.12, potendo ritenere che AC1, con i correi, si trovasse a _________ con lo scopo di trovare un’automobile per recarsi nel luganese o bellinzonese ed in mancanza di migliori riscontri, ha deciso per il proscioglimento di AC1 anche da questo capo di imputazione, ponendo lo stesso al beneficio del dubbio, in assenza di riscontri precisi e rassicuranti, il modus operandi e la sola presenza in loco, non essendo come visto decisivi.

d) Alla luce delle considerazioni che precedono il punto 13 dell’atto di accusa è confermato, tranne per i furti di cui ai punti 13.12 e 13.13.

Deve altresì essere confermato il punto 15 dell’atto di accusa concernente le imputazioni di ripetuto danneggiamento ai sensi dell’art. 144 CP, tranne per quanto concerne il punto 15.13. Per quanto attiene al punto 15.12 già si è detto che lo stesso deve essere imputato a AC1 relativamente al furto d’uso di cui al punto 14.8 dell’atto di accusa.

Pure va confermata l’imputazione di ripetuta violazione di domicilio ai sensi dell’art. 186 CP (punto 16 dell’atto di accusa), tranne per il caso relativo al punto 13.13 dell’atto di accusa.

  1. AC1, AC2 e AC3, congiuntamente, sono accusati di aver commesso i 10 furti (9 consumati e 1 tentato) di cui al punto 1 dell’atto di accusa, e meglio a _________ (2), _________ (2), _________ (3) e_________ (3) tra il 10 giugno e il 14 giugno 2004, giorno del loro arresto.

I tre correi non hanno sollevato contestazioni in merito alla commissione dei suddetti furti, né in sede di inchiesta né durante il dibattimento, sicché si danno tutti per compiuti a conferma del punto 1 dell’atto di accusa. Si danno altresì per compiuti i reati connessi di ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio, con conseguente conferma del punto 3, rispettivamente del punto 4 dell’atto di accusa.

  1. In merito alla refurtiva.

L’atto di accusa imputa a AC1 di aver sottratto refurtiva per un valore complessivo denunciato di fr. 445'544.40, a AC2 per un valore complessivo denunciato di fr. 376'173.90 e a AC3 per un valore complessivo denunciato di fr. 56'936.--.

Gli accusati hanno parzialmente contestato questi ammontare sia in fase di inchiesta sia al dibattimento. AC1 e AC2 hanno nondimeno stimato il valore della refurtiva sottratta tra i 100'000.-- e i 200'000.-- franchi. AC3, invece, non ha formulato quantificazione alcuna.

La Corte, in considerazione del fatto che parte della refurtiva sequestrata è rimasta senza paternità, che non tutte le parti lese sono state sentite e che, comunque, le dichiarazioni date non sempre sono apparse credibili e fedefacenti (condividendo così le argomentazioni difensive) ed in mancanza di migliori riscontri oggettivi, ha ritenuto di poter ammettere le valutazioni fatte da AC1 e AC2 in ragione di fr. 200'000.-- . In assenza di un minor valore cifrato, per quanto attiene a AC3 la Corte ha invece ritenuto come accertato l’ammontare indicato nell’atto di accusa sub punto 1. Si tratta invero di una stima approssimativa, fatta per difetto, che ha quasi unicamente scopo redazionale. La questione infatti, come vedremo, non ha assunto per la Corte, grande importanza. Determinante non è risultata l'entità, comunque consistente degli oggetti sottratti, ma il numero impressionante di furti perpetrati, la colpa misurandosi soprattutto, in casi come questi, in funzione della reiterazione dell'agire piuttosto che dell'entità della refurtiva.

  1. Le aggravanti

a) Giusta l’art. 139 CP è punito con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, a scopo d’indebito profitto, sottrae una cosa mobile altrui alfine di appropriarsene.

Il furto è aggravato, e perciò passibile di una pena massima di dieci anni di reclusione e di una pena minima di tre mesi di detenzione se l’autore fa mestiere del furto, oppure di una pena massima di dieci anni di reclusione e di una pena minima di sei mesi di detenzione se l’autore ha agito in qualità di affiliato ad una banda intesa a commettere furti.

L'aggravante della banda si giustifica per la maggior pericolosità dei singoli componenti unitisi in sodalizio, dovendosi riconoscere, detto in parole povere, che l'unione fa la forza o, meglio, influisce psichicamente e fisicamente in modo negativo sul comportamento e sulla determinazione dei correi (DTF 78 IV 233). Occorre quindi che due o più persone si mettano assieme con la volontà, espressa o tacita, di commettere in futuro più azioni criminose (più di due, comunque) qualificate come furto, anche se non ancora ben definite e/o pianificate (DTF 102 IV 166, 100 IV 220; Schubarth, Komm., all'art. 137 n. 129 ss; Trechsel, Kurzkomm., all'art. 139 n. 16 s.; Rehberg - Schmid, Strafrecht III, § 8 n. 4.2.; Stratenwerth, Schweiz. Strafrecht, BT I, § 13 n. 100-102; Noll, Schweiz. Strafrecht, BT I, p. 140 s.), purché si tratti di un'unione stretta e stabile, dotata di un minimo di organizzazione (DTF 124 IV 86, 124 IV 286).

L’aggravante dell’agire per mestiere implica un’attività delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del reo a reiterare nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione, anche accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale attività, dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e dall’intento di garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (DTF 123 IV 116, 119 IV 129, 117 IV 65, 116 IV 319 e 335).

Da notare che il riconoscimento dell'aggravante del mestiere ha l'effetto di assorbire il tentativo (DTF 123 IV 113; Corboz, Les infractions en droit suisse, n. 15 ad art. 139 CP, pag. 241).

Il simultaneo verificarsi di più circostanze aggravanti non consente di superare il limite superiore della pena edittale, ma può essere considerato ai fini della determinazione della pena nel contesto dell'applicazione dell’art. 63 CP (DTF 120 IV 330; SJ 1997, 181).

b) Nella fattispecie, le difese hanno contestato l’aggravante del mestiere e, tranne per AC3, quella della banda.

Eccezion fatta per il caso di AC3, di cui si dirà più avanti, la contestazione del mestiere non regge. Alla luce dei fatti è invero da ritenere che AC1 e AC2 hanno commesso i furti alla stregua di un’attività professionale, sia in ragione della frequenza sia in ragione del numero. Si è visto che la loro "collaborazione" è cominciata nel dicembre 2002 per poi riprendere nel dicembre 2003 e continuare, con regolarità quasi settimanale, fino al giugno 2004, momento dell’arresto. AC1 si è inoltre reso colpevole di un’altra serie di furti, sicché il periodo in cui ha perseguito l’attività delittuosa si protrae di ulteriori quattro mesi, e il numero di furti da lui commessi aumenta. AC1 è stato ritenuto colpevole da questa Corte di 98 furti, AC2 di 87. Il loro modo di procedere era ben determinato, sebbene i mezzi consacrati all’attività delittuosa potessero apparire modesti: trasferte in Svizzera effettuate a mezzo di treno e corriera e poi a piedi nei boschi, tali trasferte erano regolari ed organizzate, dovendosi gli accusati allontanare dalla famiglia (AC1 tenendo addirittura la moglie all’oscuro di tutto) e con i rischi connessi alla loro clandestinità. Una volta su territorio elvetico era chiaro il loro intento di commettere quanti più furti possibile (spingendosi anche fin oltre Gottardo) o, perlomeno, di raggiungere un bottino soddisfacente, per poi rientrare in Italia e piazzarlo ai ricettatori. Con ciò si garantivano quindi dei redditi con una certa costanza, tanto più che, come da loro stessi dichiarato, non potevano contare sugli introiti di un’attività lavorativa.

Per AC3, invece, il discorso cambia. Convinto da AC2 a fare il “viaggio” in Svizzera, la sua comparsa nella vicenda è stata estemporanea e il suo ruolo minore. AC3 si è reso colpevole con gli altri due accusati dei 10 furti commessi tra il 10 e il 14 giugno 2004. Ora, i criteri posti dalla giurisprudenza in merito all’applicazione dell’aggravante del mestiere sono rigorosi e, relativamente a AC3, né il numero di furti, né il periodo dell’attività delittuosa e neppure l’utile che avrebbe conseguito con la realizzazione del bottino, giustificano l’applicazione di tale aggravante.

c) L’aggravante della banda è applicabile a tutti e tre gli accusati. Essi non hanno mai operato singolarmente. Lo stesso AC1 ha ammesso in sede di inchiesta di non essere mai venuto da solo in Svizzera a rubare, riferendo altresì che “anche altri sono sempre venuti in gruppi e mai da soli” (cfr. AI 110). AC2 ha riferito dal canto suo che parlando con AC1 delle difficoltà finanziarie è nata l’idea di andare in Svizzera a rubare (cfr. AI 80). Quanto a AC3, come testé visto, si è aggiunto ai due, su preciso invito di AC2, sapendo “cosa si andava a fare in Svizzera” (cfr. AI 80). Dai verbali resi durante l’inchiesta, e ancora al dibattimento, è emerso chiaramente che l’unione era volta alla commissione di furti da perpetrarsi in Svizzera (essenzialmente nel Mendrisiotto, ma all’occorrenza anche altrove) secondo un piano prestabilito, peraltro comune a tutte le fattispecie contemplate nell’atto di accusa, quo al punto d’incontro, al modo di raggiungere il confine e penetrare su suolo elvetico, alla ricerca dell’obiettivo discosto muovendosi nei boschi o, per le mete lontane rubando automobili, quo alla modalità di effrazione e alla spartizione del bottino. I correi agivano quindi in maniera organizzata, benché le azioni criminose fossero lasciate ad una certa improvvisazione.

Da quanto precede, ne discende che, in diritto, il punto 1 dell’atto di accusa va confermato, eccezion fatta per il caso di AC3 al quale, come visto, non è applicabile l’aggravante del mestiere. Sono inoltre integralmente confermati in diritto i punti 5 e 13 dell’atto di accusa.

V. Furti d'uso

  1. Gli accusati devono rispondere anche dell’accusa di furto d’uso ai sensi dell’art. 94 cfr. 1 LCStr.

Il furti d’uso di cui al punto 2 dell’atto di accusa (ascritto a AC1, AC2 e AC3 congiuntamente) e quelli di cui al punto 14 (ascritti a AC1 singolarmente) sono certi e pacifici visto che tutti ammessi.

Relativamente ai furti d’uso contemplati al punto 6 dell’atto di accusa, commessi in correità da AC1 e AC2, gli stessi sono ammessi salvo quelli di cui ai punti 6.2. e 6.3, entrambi avvenuti ad _________/BE nel medesimo parcheggio e la stessa notte del 27/28 novembre 2003 (cfr. all. 147 e 148 AI 147, class. 4).

AC1 e AC2 hanno infatti contestato di aver tentato di rubare le due Opel con targhe bernesi. AC1 ha in particolare escluso la loro colpevolezza per il fatto che

" …noi ci concentriamo sulle Ford Escort, Fiesta e Mondeo le quali, in genere, presentano il blocco di avviamento con un tondino in plastica che può essere tolto e, inserendo un cacciavite, parte. Per aprire l’auto basta forzare la portiera partendo dalla parte superiore, inserendo poi la mano…". (verbale PP 8.10.2004 di AC1 e cfr. verbale PP 3.11.2004 di AC2)

Ora, in casu pare più che plausibile, viste l’unità di tempo e di luogo, che il furto consumato di cui al punto 6.4 dell’atto di accusa, pure avvenuto ad _________ la notte indicata e sulla medesima via, sia stato preceduto dai due tentativi contestati e questo poichè è apparso del tutto logico che i tre, stante la loro necessità di avere a disposizione un veicolo, abbiano dapprima tentato di rubarne due senza successo, per poi finalmente riuscire nel loro intento alla terza occasione. Ne consegue che anche i punti 6.2 e 6.3 dell’atto di accusa devono essere confermati.

Visto quanto sopra, i punti 2, 6 e 14 dell’atto di accusa sono integralmente confermati. Trovano altresì conferma le imputazioni di ripetuto danneggiamento riferite ai furti summenzionati (punti 3.10, 7.79, 7.80, 15.14 a 15.18 dell’atto di accusa).

VI. Gli altri reati ad eccezione dell'incendio imputato al solo AC1

  1. A AC2 singolarmente è imputato il reato di ripetuta infrazione alla LDDS (art. 23 n. 1 e art. 1,2 e 3 OEnS) per essere ripetutamente entrato in Svizzera privo di documenti di legittimazione e necessari visti nei periodi e nelle circostanze indicati al punto 9 dell’atto di accusa cui, per brevità, si rimanda.

L’infrazione in rassegna è certa e pacifica. AC2 ha, infatti, ammesso nei vari verbali resi agli inquirenti e ancora all’odierno dibattimento di essere entrato in Svizzera sprovvisto di ogni documento e passando attraverso il bosco da valichi non autorizzati (cfr. AI 80).

Ne consegue che il punto 9 dell’atto di accusa deve essere confermato.

  1. A AC3 singolarmente è imputato il reato di violazione del bando ai sensi dell’art. 291 CP, per avere il 9/10 giugno 2004, entrando in Svizzera attraverso i boschi da un imprecisato valico non autorizzato del Mendrisiotto, violato la decisione di espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 7 anni inflittagli dalla Corte delle Assise correzionali di Bellinzona in data 20 dicembre 2002.

AC3 ha ammesso l’addebito. Egli ha in particolare riferito nei verbali davanti al PP del 29.7.2004 (AI 56, p. 3) e del 2.9.2004 (AI 81, p. 3) che da Como, dove lui e i suoi due correi sono arrivati in treno, hanno preso un bus fino a Ponte Chiasso e da qui hanno raggiunto a piedi Chiasso attraverso i boschi. AC3 ha poi riferito nel verbale dinanzi al PP 2.9.2004 che al momento dell’espulsione dopo il processo del dicembre 2002 aveva capito che la decisione di espulsione della Corte delle assise correzionali di Bellinzona del 20.12.2002 era effettiva per un periodo di 7 anni.

Alla luce di ciò che precede e considerato che il periodo di espulsione andrebbe a scadere il 20 dicembre 2009, il punto 10 dell’atto di accusa dev’essere confermato.

  1. A AC1 singolarmente sono imputati altri reati: ripetuta violazione del bando, circolazione con veicolo a motore senza licenza di condurre nonché incendio intenzionale aggravato.

a) A AC1 è ascritto il reato di ripetuta violazione del bando ai sensi dell’art. 291 CP per essere in data 25 dicembre 2002 e dal 2/5 luglio 2003 al 14 giugno 2004, da imprecisati valichi non autorizzati (zona boschiva), segnatamente in località Roggiana (Vacallo) e Pedrinate, in provenienza dall’Italia, ripetutamente entrato in Svizzera nonostante l’espulsione pronunciata contro lui dal Ministero pubblico di Lugano in data 29 ottobre 2002 e valida fino al 29 ottobre 2005 (cfr. punto 17 atto di accusa).

Nel verbale dinanzi al PP del 18.10.2004 AC1 ha in sostanza riferito di non sapere che non poteva più entrare in Svizzera dal 29.10.2002, che al momento della notifica del decreto di accusa era “così contento di poter andare che ho firmato senza leggere quanto stava scritto…”.

Al dibattimento egli ha invece chiaramente ammesso che al momento della notifica dell’atto di accusa (avvenuto il 30.10.2002) sapeva che non sarebbe più potuto entrare in Svizzera. (verbale dibattimento, p. 3).

Ne discende la conferma del punto 17 dell’atto di accusa.

b) In merito al reato di circolazione con veicolo a motore senza licenza di condurre.

AC1 si è reso colpevole di questo reato per avere, dopo aver sottratto le autovetture nelle circostanze di luogo e tempo di cui ai punti 2, 6.1, 6.4 - 6.8, 14.1, 14.2, 14.5 e 14.7 dell’atto di accusa, circolato alla guida delle stesse senza essere titolare della necessaria licenza di condurre, e meglio come descritto al punto 21 dell’atto di accusa cui, per brevità, si rimanda.

Il reato è certo e pacifico. Come visto, i furti d’uso indicati sono tutti ammessi da AC1 nei vari verbali d’interrogatorio e segnatamente nel verbale dinanzi al PP 26.10.2004 (AI 117).

Egli ha poi dichiarato nel verbale dinanzi al PP 18.10.2004 (AI 110, p. 5) che

" …ero sempre io che guidavo tranne quando ero con _________ AC2 e AC3 non hanno mai guidato in mia presenza….non ho mai avuto una patente di guida…".

Nuovamente sentito dal PP nell’ambito dell’inchiesta relativa all’episodio nel Canton Nidwaldo del 14.6.2004, AC1 ha, infine, confermato di non aver mai avuto la licenza di condurre (VI 22.11.2004, AI 21 inc. MP 5271/2004).

Ne discende che trova conferma anche il punto 21 dell’atto di accusa.

VII. L’incendio intenzionale

  1. La mattina del 20.7.2004, il procuratore pubblico ha dato l’ordine alla PS di trasferire AC1, detenuto alla Stampa dal 21.6.2004, presso le carceri pretoriali di Mendrisio al posto del correo AC2, a sua volta destinato al penitenziario cantonale. Secondo lo scritto 19.10.2004 del Dr. Castelli agli atti, AC1 era senz’altro in grado di sopportare l’incarcerazione in tale struttura (cfr. AI 45).

AC1 riferisce di quel giorno segnatamente nel verbale dinanzi al PP del 15.10.2003 (AI 31) che si riporta qui di seguito, e meglio:

" …Il PP mi chiede di raccontare cosa è successo quel giorno in cui è capitato l’incendio.

Mi ricordo che era un martedì. Mi sono svegliato come al solito verso le 06.00 del mattino. Ho atteso fino alle 07.00 il momento della colazione. Sono rimasto in cella fino alle 08.00 e poi sono andato nel locale “televisione”. In effetti io non avevo la TV in cella siccome non ce n’erano più a disposizione.

Alla TV a quell’ora passano dei telefilm in serie. Quel giorno ho parlato, come normalmente facevo, con il detenuto _________che si occupa delle pulizie. Con lui quasi tutti i giorni bevo il caffè.

Sono rimasto lì fino alle 11.00. Dopo di che sono uscito per l’ora di passeggio. In genere in quel momento mi intrattenevo con altri 2 detenuti: 1 rumeno e 1 moldavo. Con loro si discuteva della vita prima del carcere e dei motivi per cui ci si trovava in prigione.

Alle 11.45 sono poi ritornato in cella per il pranzo.

Come tutti i giorni fra le 10.00 e le 11.45, per una durata di ca. mezzora, non ricordo esattamente quanto tempo è durato quel giorno, avevo i colloqui con le operatrici dell’Ufficio di patronato. In particolare si occupavano di me la sig.a _________ (martedì – giovedì) e _________ (lunedì – mercoledì – venerdì). Quel giorno ho incontrato la signora _________I.

ADR anche attualmente ho questi colloqui in modo regolare quasi tutti i giorni.

In genere, per il loro tramite, “comunicavo” con mia moglie; ritenuto che io non avevo la possibilità di chiamarla direttamente. Mia moglie in quei periodi chiamava la signora _________ 2 o 3 volte alla settimana. Aveva saputo, non so come, dell’incidente avvenuto nel canton Nidwaldo.

Gli incontri con le signore _________ o _________avvenivano nel loro ufficio.

Non ricordo di cosa abbiamo discusso quel giorno.

Ricordo che in quel periodo soffrivo alla spalla per i postumi dell’incidente. Nei giorni precedenti, un medico, di cui non ricordo il nome, mi aveva detto che l’operazione chirurgica alla spalla avrebbe avuto un tasso di riuscita del 10 %. Questo mi preoccupava. Per questa menomazione ho chiesto di poter vedere un altro medico. Questa opportunità l’ho concretizzata quando alla stampa è giunto un medico che mi ha visitato ed ha constatato che la menomazione era qualche cosa che era successa anche a lui e mi ha fatto portare all’ospedale di Lugano. Qui una dottoressa mi ha visitato e mi ha comunicato che non vi era nulla da fare e l’osso che era uscito sarebbe rimasto così.

In genere la signora _________cercava di rimontarmi il morale e di incoraggiarmi.

Comunque ribadisco che quel giorno mi sentivo come gli altri giorni.

ADR non ricordo se quel giorno avevo visto il dott. CASTELLI. Ogni giorno mi chiamavano in infermeria per cambiare il bendaggio. Comunque il dott. CASTELLI mi aveva visitato alcune volte.

Verso le 13.30 mi fu detto di prepararmi perché dovevo recarmi a Lugano per essere interrogato.

Al momento di lasciare la camera il detenuto _________mi chiese se durante la mia assenza, lui poteva utilizzare la mia radio e mi chiese di chiedere alla guardia se sarei ritornato al PCT.

Al cancello ho quindi chiesto all’agente mi trasportava a Lugano se sarei tornato al PCT precisando che le mie cose le avevo lasciate in cella. Lui mi rispose di si.

A Lugano, presso la PG, sono quindi stato interrogato sui furti. L’interrogatorio si è svolto come il precedente siccome io continuavo a rispondere che se c’erano le mie impronte ero io che avevo commesso il furto.

Al termine dell’interrogatorio, gli ispettori di polizia mi dissero che ci saremmo ancora visti in altre circostanze ma nulla sulla mia destinazione.

Sono in seguito stato accompagnato nelle celle pretoriali di Lugano. Lì ho chiesto alla guardia quando sarei stato trasportato al PCT perché avrei dovuto prendere la medicina. Mi fu risposto che non c’erano mezzi di trasporto disponibili.

Dopo ca. 1 ora sono stato chiamato e sono salito su un furgone con un altro prigioniero, credo di origine marocchina. Dal furgone ho potuto notare che ci stavamo immettendo in autostrada e dai cartelli segnaletici ho visto che ci stavamo recando verso Mendrisio/Chiasso. Ho allora pensato che la mia destinazione era l’Italia e che quindi sarei stato scarcerato. Quando sono sceso dal furgone ho constatato che eravamo a Mendrisio presso il posto di polizia. Ho allora pensato che la deviazione era stata fatta per depositare l’altro detenuto che era con me sul furgone. Portato all’interno dell’immobile ho chiesto di poter andare alla toilette. Mi fu risposto che potevo usufruire della toilette all’interno della mia cella. Ho allora chiesto per quale ragione ero stato trasferito presso le celle di Mendrisio allorquando tutta la mia roba era alla stampa. Mi dissero che i miei effetti erano già lì a Mendrisio. Allora chiesi per quale ragione mi avevano trasferito vista la mia situazione fisica. In questi frangenti mostravo il mio braccio al collo. Mi risposero che non ne conoscevano il motivo. In seguito sono stato portato nella cella. Io continuavo a chiedere, con voce alta e fare arrabbiato, il motivo per il quale ero stato destinato alle carceri pretoriali. I 2 agenti di custodia ribadivano che loro non ne conoscevano il motivo. Sulla porta della cella mi sono fermato e ho nuovamente chiesto ad alta voce, le ragioni del mio trasferimento. Avevo notato che all’interno della cella vi era un’altra persona.

ADR non dicevo alle guardie che non volevo entrare in quella cella.

Di li a poco il detenuto presente nella cella si rivolse alla guardia chiedendo di essere trasferito che lui non voleva rimanere lì. La guardia gli disse allora di prendere le sue cose che sarebbe stato trasferito in un’altra cella. Uscito costui, io sono entrato nella cella.

Gli agenti di custodia hanno chiuso la porta ed io ho iniziato a gridare che volevo tornare alla Stampa.

Di li a poco ho iniziato a sbattere la finestra ed ho rotto il vetro, ma non l’intelaiatura in legno. I pezzi di vetro sono caduti all’interno della cella. Questi pezzi erano comunque di una certa dimensione e dallo spessore sporgevano i figli siccome erano vetri armati. Ne ho preso uno cercando di tagliarmi. Visto il tipo di vetro ho desistito perché non avrebbe funzionato.

ADR non avevo ancora deciso dove tagliarmi.

Sempre gridando, ho gettato tutto quanto ho trovato sul letto, sulla pensilina e sul tavolo per terra. Il materiale l’ho gettato in prossimità della porta.

Mi sono in seguito messo a sedere sulla sedia più vicina alla porta rispettivamente più lontana dalla finestra.

Ho iniziato a fumare e a piangere e guardavo verso la finestra. I mozziconi delle sigarette che fumavo li spegnevo sotto i piedi.

ADR le sigarette le avevo con me infilate nei calzoni all’altezza della cintura. Non mi sono state ritirate prima di entrare in cella. Avevo con me l’accendino vicino al pacchetto delle sigarette.

Era forse la terza sigaretta che accendevo quando ho preso da terra una rivista, ho strappato un foglio e l’ho acceso. Con la mano sinistra l’ho quindi lanciato in aria. Non ho guardato dove questo è atterrato. Ricordo che in quei momenti piangevo e pensavo alla mia famiglia.

Il PP mi chiede come sono riuscito a lanciare il foglio con la mano sinistra conto tenuto che la stessa era bendata.

Rispondo che avevo sfilato il braccio dal bendaggio tracollare ed ho lanciato il foglio. In quel momento ho anche provato un dolore alla spalla.

D Perché non ha pensato di lanciarlo con la destra?

R perché nella mano destra tenevo l’accendino.

ADR non so che distanza c’era tra me e il materiale ammucchiato.

ADR dopo aver lanciato il foglio io sono rimasto seduto sulla mia sedia e non mi sono mosso.

ADR la sigaretta che ho acceso contestualmente al foglio di carta è l’ultima che ho fumato all’interno di quella cella.

Come già spiegato, dopo aver lanciato il foglio, stavo seduto sulla sedia con i gomiti appoggiati sulle ginocchia fumavo con il corpo in direzione dell’angolo della cella e sguardo rivolto verso la finestra.

ADR non so spiegare perché ho preso quel foglio di carta, perché l’ho acceso e perché l’ho lanciato.

ADR non so spiegare perché ho acceso il foglio contestualmente alla terza sigaretta e non alla seconda o alla prima.

ADR in quel momento io pensavo solo alla mia famiglia, non pensavo a nient’altro e nemmeno che il gesto fatto poteva rappresentare un pericolo per me o per qualcun altro.

ADR quando mi sono accorto dell’incendio non avevo ancora terminato di fumare la sigaretta.

Ad un certo punto ho sentito l’odore del fumo e di bruciato. Ho rivolto lo sguardo verso il materiale ammucchiato. Ho notato del fumo e delle piccole fiamme. Mi sono alzato per dirigermi verso la porta. Ho inciampato in un materasso che si è mosso. Da sotto il materasso è uscita una grande fiammata. A quel momento ho iniziato a gridare “si è accesa la cella” e a chiedere aiuto. Mi sono diretto alla porta ed ho suonato il campanello. Ho pure dato alcuni calci alla porta.

Dopo un breve tempo, che valuto in 30 secondi, la stanza era piena di fumo.

Quando mi sono accorto che le fiamme erano diventate importanti, mi sono diretto verso la finestra, aggrappandomi alla stessa con la mano destra e cercando di respirare aria pulita. Sono però stato raggiunto sulla parte sinistra del corpo rispettivamente del braccio, da una fiammata. Ho cercato allora di salire sul letto superiore, ho sentito che era più caldo e quindi sono sceso nel letto di sotto e sono rimasto li accovacciato, nell’angolo con parete, con la schiena rivolta verso il fuoco.

Dopo un po’ di tempo ho sentito qualcuno che mi chiamava. Dopo alcune volte che mi chiamavano ho capito che mi dicevano di uscire. Io allora sono uscito camminando leggermente piegato in avanti (non correndo). Facevo fatica a respirare e non vedevo dove stavo andando. Gli occhi non potevo aprirli perché mi facevano male.

ADR non ricordo se sono passato attraverso le fiamme.

All’uscita della cella sono caduto. Ero disteso sulla schiena quando una guardia mi ha trascinato per i piedi lontano dalla cella. Ho chiesto di lasciarmi che avrei cercato di camminare da solo anche perché ero bruciato sulla schiena e faceva male. Ricordo che sono giunti i sanitari con l’ambulanza. Sono stato medicato e poi messo sulla barella.

In seguito ricordo unicamente di essermi svegliato all’ospedale di Losanna.

Voglio precisare che se avessi voluto provocare un incendio per danneggiare quale gesto di ribellione avrei preso le precauzioni di proteggermi con un lenzuolo bagnato.

D non è che con tale atto lei ha voluto ledere a sé stesso?

R non ricordo cosa volevo in quel momento. Dopo questi fatti il pensiero di togliermi mi viene spesso. Rammento un episodio avvenuto un giorno, all’ora di pranzo, quando dopo essere stato interrogato dalla polizia sono stato messo in una cella pretoriale di Lugano per il pranzo. Mi fu consegnato un sacchetto di plastica con all’interno il mangiare. Non ricordo se quel giorno ho mangiato o meno. Ho preso il sacchetto di plastica e me lo sono infilato in testa. Ad un certo momento ho visto l’immagine di mio figlio ed allora ho tolto il sacchetto dalla mia faccia…".

Le dichiarazioni di AC1 trovano sostanzialmente riscontro nelle deposizioni degli agenti di custodia _________e _________ agli atti.

Dalla testimonianza 28.10.2004 di _________del (AI 52), il quale si era occupato del trasferimento di AC1, emerge che egli al momento in cui si è presentato al PCT per prelevare AC1 aveva solo ricevuto disposizioni di condurlo presso la polizia giudiziaria di Lugano per un interrogatorio. L’ordine di trasferire AC1 a Mendrisio gli era stato comunicato dalla PS solo dopo esperito l’interrogatorio di quest’ultimo. Egli riferisce in particolare che:

" … quando fu fatta questa comunicazione AC1 era già stato messo in una delle celle di attesa. Io ho chiesto agli ispettori se AC1 era stato messo al corrente durante l’interrogatorio e loro mi risposero di no. Per quel che è dei suoi effetti personali, ricordo che io li ho caricati sul furgone in procinto di trasportare AC1 e un altro detenuto a Mendrisio (…) Al momento di salire sul furgone io ho comunicato a AC1 che sarebbe stato trasferito a Mendrisio (...) Ricordo che la mia comunicazione che l’avrei portato a Mendrisio era in realtà una risposta ad una sua domanda a sapere se rientrava al PCT (…)Alla mia comunicazione che si andava a Mendrisio, AC1 ha sgranato gli occhi e chiesto perché. Non ha comunque avuto reazioni violente oppure dato segnali di protesta. Mentre andavano verso il furgono e mentre vi saliva notavo che il suo stato di agitazione aumentava. Durante il tragitto non vi sono stati problemi. Non ho sentito picchiare contro le pareti interne dell’auto. Giunti alle pretoriali di Mendrisio, ho posteggiato e sono andato a chiamare il mio collega _________siccome ho intuito e sapevo che il trasferimento al dal PCT alle pretoriali non è mai gradito a nessun prigioniero (…)Quando è sceso dal furgone ho notato che la sua agitazione era nel frattempo decisamente aumentata. Appena sceso ha comunicato che era contrario a questo suo trasferimento. Chiedeva il perché di tale trasferimento ed inoltre si esprimeva nel senso che era già stato al PCT [alle pretoriali, ndr.], che alle pretoriali non ci sono le agevolazioni del PCT, che al PCT poteva tenere la porta aperta giornalmente a seguito del problema che aveva avuto alla spalla-braccio sinistro. Ricordo che aveva chiesto se poteva godere dello stesso trattamento anche alle pretoriali. Gli fu evidentemente risposto che ciò non era possibile (…)Al momento della comunicazione che la porta sarebbe stata chiusa l’animo di AC1 si è surriscaldato. Nel frattempo e mentre io discutevo con AC1, abbiamo insieme percorso il tragitto che dal frugono porta alla zona celle (…) Da lì via AC1 ha comunciato a dire “io non rimango qua”. Credo che in un’occasione avesse pure manifestato che soffriva al braccio. Il collega _________ tentava di calmarlo rispondendo alle sue domande come poteva. AC1 chiedeva le sigarette con insistenza. Giunti davanti alla sua cella (nr. 6) _________ ha aperto il sacchetto di plastica con gli effetti di AC1 e gli ha consegnato le sigarette. AC1 ancor prima di entrare in cella ne accese una. Li per un attimo AC1 si era calmato. Comunque era sempre e ancora fuori dalla cella (…)Dopo la sigaretta AC1 è stato fatto entrare nella cella. Entrato, _________ gli aveva indicato la cena sul tavolino all’interno della cella. A quel punto AC1 ha osservato la cella girando lo sguardo tutto intorno facendo così una sorta di panoramica del locale. Mentre chiudevamo la porta lui disse “Io qui questa sera non rimango. Faccio qualcosa per farmi portare via”…".

Il teste _________, in servizio presso il posto di Mendrisio, riferisce nella sua deposizione del 22.10.2004 (AI 46) che AC1 ha da subito manifestato il suo disappunto circa il trasferimento in quella sede e conferma di avergli consegnato un pacchetto di sigarette e un accendino prima di farlo entrare in cella.

Entrambi i testi riferiscono che dopo aver chiuso la porta AC1 ha continuato a protestare dando forti colpi all’interno della cella e gridando che voleva andar via, che lì non voleva stare e che “avrebbe fatto casino”, con il che il detenuto compagno di AC1 ha chiesto di essere trasferito ed è stato assegnato alla cella nr. 5. _________ ha cercato più volte di calmare AC1 e ha pure interpellato l’ufficiale di picchetto sul da farsi. I due agenti precisano che AC1 non è mai stato aggressivo né ha mai usato violenza contro di loro. In ogni modo, il suo malcontento è cresciuto vieppiù di intensità ed è culminato con l’incendio all’interno della cella.

_________ riferisce al proposito di avere inizialmente sentito qualcuno gridare “aiuto” e poi di aver udito il segnale di chiamata proveniente dalla cella nr. 6. In compagnia dell’appuntato di polizia _________ (cfr. AI 57), venuto per constatare quali danni AC1 stava causando, si è poi diretto verso la cella nr. 6. Arrivati in fondo al corridoio i due agenti hanno visto del fumo fuoriuscire da sopra la porta ed hanno quindi dato l’allarme incendio procurandosi poi maschere ed estintori. Nel frattempo è giunto in aiuto anche l’agente _________, che pure ha visto il fumo uscire da sopra la porta della cella.

_________, resosi conto che il catenaccio della porta era caldo, si è fatto scudo con la medesima e l’ha aperta, facendo retrocedere i due colleghi. Ne è uscita subito una fiammata, durata un secondo, dopodiché _________, tolto di mano l’estintore a _________, ha cominciato a spegnere le fiamme. Questi ha quindi raggiunto di corsa la centrale per avvisare pompieri, ambulanza e procurarsi un altro estintore.

Non potendo entrare visto il calore insopportabile _________e _________ hanno intimato a AC1 di uscire, il quale barcollando è riuscito a tuffarsi fuori dalla cella ed è subito svenuto. _________si è quindi preoccupato di portarlo nell’infermeria e poi fuori in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Riferisce che AC1 continuava a ripetere “ho sbagliato”.

Nel frattempo sono arrivati anche i pompieri che hanno completamente spento il fuoco nella cella nr. 6, mentre il fumo si era propagato per il corridoio sino ad insinuarsi nelle celle vicine dove al momento dell'incendio vi erano sette detenuti (compreso AC1) mentre nelle altre, tre. Gli stessi sono poi tutti stati evacuati.

Nell’ambito dell’inchiesta sono stati sentiti altri testi.

Il detenuto _________, inizialmente compagno di AC1 nella cella nr. 6, ha in particolare raccontato (cfr. verbale PP 2.11.2004, AI 61) che quando AC1 è entrato in cella lo ha salutato e che, parlando con gli agenti custodia, diceva loro che avrebbe fatto qualcosa per farsi spostare utilizzando espressioni del tipo “vedrai cosa faccio”, “faccio peggio”, “spacco tutto”. Anche lui riferisce che AC1 dava calci alla porta e che malgrado gli interventi degli agenti non si calmava. Conferma altresì di aver chiesto e ottenuto di essere spostato in un’altra cella a causa di questo comportamento. Egli riferisce poi che

" …una volta nella nuova cella, dove eravamo in 3, ad un certo punto ho sentito dei vetri rompersi ed un gran baccano. Inizialmente non ho sentito delle voci. Ad un certo punto ho visto entrare del fumo da sotto la porta della cella. Si iniziava a sentire della puzza. Fuori delle voci che gridavano “fuoco, fuoco” e si sentivano pure le guardie che correvano avanti e indietro.

Di lì a poco, si è aperta la finestrella (o la porta) della porta ed una guardia ci ha chiesto se stavamo bene e se c’era del fumo.

Abbiamo risposto che stavamo bene. Di fumo non ce n’era quasi. Debbo però dire che eravamo in 3 in quella cella e tutti fumavano. In seguito ci hanno fatto uscire e ci hanno messo in una stanza, in fondo al corridoio, dove abbiamo attesa ca. 4 ore, mentre i pompieri spegnevano l’incendio.

ADR sentire gente andare e venire fuori del corridoio noi non ci siamo preoccupati. Avevamo però capito che c’era un incendio in corso.

Devo precisare che tutto è successo in pochi istanti ed in modo rapido…"

Il dott. _________, medico chirurgo attivo presso il servizio autoambulanza del Mendrisiotto, che è intervenuto la sera del 20.7.2004 per prestare i primi soccorsi, segnatamente a AC1, ha riferito in particolare nel verbale 2.11.2004 (AI 62) che a causa del forte odore di bruciato che si sentiva nella cella nr. 6 aveva segnatamente sconsigliato di tenere in detenzione le persone assegnate alle celle attigue, vista la presumibile presenza di gas nocivi.

Il teste _________, sergente della polizia cantonale di Mendrisio, richiamato in centrale dal collega _________mentre era fuori sede con il collega _________, ha riferito nel verbale dinanzi al PP del 29.10.2004 (AI 56) che quando è arrivato al Pretorio ha notato del fumo uscire dalla porta d’entrata principale. Non è entrato perché non disponeva di una maschera e non ha notato persone che davano segno di intossicazione. Si è poi occupato di organizzare il trasporto degli altri detenuti, destinati alle celle pretoriali di Bellinzona.

Il teste _________, appuntato della polizia cantonale, si è in particolare occupato del piantonamento di AC1 insieme a _________durante il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Mendrisio. Nel verbale dinanzi al PP 25.10.2004 (AI 48) egli ha riferito che AC1 era sempre rimasto cosciente e che al pronto soccorso, quando è stato svestito, l’infermiere ha fatto notare che nelle mutande aveva un accendino di plastica rosso, poi consegnato, con gli indumenti, alla polizia giudiziaria. Nella sua deposizione il teste riferisce altresì che AC1, era preoccupato di rimanere sfigurato per le ustioni al viso e al capo e di farsi vedere dal figlio in tali condizioni. Riferisce infine che AC1 aveva detto “ho fatto una cavolata”.

A seguito delle ustioni riportate nell’incendio (ustioni di II grado superficiale in 40% della superficie corporale totale, secondo la prima diagnosi dell'OBV del 20.7.2004, all. AI 47) AC1 è stato portato la notte del 20/21 luglio 2004 presso il reparto ustionati del CHUV di Losanna. Diagnosticando bruciature superficiali di I e II grado in 18% della superficie corporale totale e una sindrome da inalazione di I grado, i medici di questo reparto lo hanno trattenuto fino al 28 luglio, data in cui è stato trasferito all’Ospedale Civico di Lugano. (cfr. AI 1, 2 e 68). Il giorno seguente, in considerazione della sua carcerabilità, AC1 è stato ricondotto al penitenziario cantonale (cfr. AI 7).

La Sezione della logistica ha stimato in fr. 25'000..-- i costi per risistemare la cella nr. 6 (AI 30). A consuntivo la spesa effettiva di ripristino dei danni è stata di fr. 22'609.—(doc. A posteriore alla chiusura dell’istruzione formale).

Nell’ambito dell’inchiesta è stata ordinata una perizia tecnica, allestita dal dott. _________dell’istituto di polizia scientifica e criminologia di Losanna (AI 67), che è poi stato sentito dal PP in data 6.12.2004 per una delucidazione della medesima (AI 86). Il perito ha in particolare accertato che è stato l’intervento di AC1 a provocare l’incendio nella cella nr. 6. Egli ha escluso che l’incendio sia potuto partire da una sigaretta, essendo necessaria una fiamma aperta, come pure da un foglio di carta lanciato in aria acceso (versione data da AC1). L’incendio non ha potuto propagarsi oltre l’ammasso composto dai materassi e dalle coperte gettati per terra, in compenso ha guadagnato di intensità molto rapidamente ciò che non ha permesso a AC1 di intervenire convenientemente.

Il perito ha inoltre rilevato che le fiamme hanno costituito un pericolo per AC1 e per gli agenti di custodia nel momento in cui hanno aperto la porta e ne è uscita la fiammata, mentre i gas tossici che si sono propagati, anche all’interno delle celle contigue alla numero 6 (monossido di carbonio e cianuro di idrogeno) hanno costituito un pericolo per i detenuti occupanti queste celle, per l’agente _________ in particolare che non era munito di maschera anti gas e per AC1.

Nell’ambito dell’inchiesta è stata pure sentita l’operatrice sociale _________, che si occupava di seguire AC1 all’interno del penitenziario cantonale, la quale ha in particolare riferito nel suo verbale 14.10.2003 (AI 23), di avere avuto il colloquio più difficile con AC1 proprio prima del suo trasferimento alle pretoriali di Mendrisio. La teste riferisce che

" …in quel colloquio ha pianto continuamente. Era disperato. Non vedeva più prospettive per il suo futuro. Sentiva a quanto da lui dettomi, dei dolori insopportabili alla spalla e non sentiva nessun beneficio a seguito della fisioterapia. Era preoccupato per dolore anche in prospettiva professionale futura. Diversi erano i fattori che hanno contribuito a questo stato di disperazione e fra questi la mancanza di notizie recenti da parte dell’avvocato e l’assenza dei contatti con la moglie. Durante il colloquio ho cercato di dare qualche contenuto a questi vuoti. Ho chiamato l’avvocato. E stato chiarito per quale ragione il PP non aveva potuto sentirlo il giorno 19 luglio 2004 siccome impegnato in un processo. Ho cercato di chiarire l’inghippo che non aveva permesso di consegnarli una piccola televisione. Gli ho pure comunicato che la moglie mi chiamava due volte alla settimana per avere sue notizie, che moglie e figlio stavano bene. Inoltre gli avevo comunicato che mi sarei adoperata per far si che avesse dei contatti telefonici con la moglie.

Benché fosse rimasto in questo stato emotivo delicato, alla fine del colloquio mi è sembrato stare meglio. A mio giudizio c’era uno spazio per far passare certi messaggi volti a far capire la situazione […]

Il giovedì mattina torno in ufficio, mentre sto vendendo qualcun altro, mi chiama la moglie che mi racconta che AC1 si era incendiato e che era stato portato a Losanna […] Io sono rimasta sconcertata siccome non capivo come si era potuto trasferire una persona in quello stato alle pretoriali… In merito alle ragioni che l’hanno spinto a provocare l’incendio, AC1 non sa dare spiegazioni….".

Secondo la perizia della dottoressa _________, psichiatra presso il servizio cantonale di psichiatria e psicologia medica di Savosa, la capacità di AC1 di valutare il carattere illecito dell’atto non era scemata; era invece parzialmente scemata, in grado lieve, la sua capacità di agire secondo tale valutazione e ciò in ragione della sua fragilità psicologica al momento del fatto (AI 74 e 78).

Al dibattimento AC1 ha ribadito che

" quando sono stato messo nella cella delle pretoriali di Mendrisio e hanno chiuso la porta, ho urlato e ho preso tutto quello che mi è capitato tra le mani e l’ho buttato per terra e ho anche suonato il campanello dell’allarme. Gridavo che volevo tornare alla Stampa. Ho anche spaccato il vetro della finestra. Questo perché non volevo rimanere alle pretoriali. Il motivo era che dovevo fare fisioterapia, avevo male alla spalla e avevo male alle costole dove avevo anche un buco. Per il resto concordo con quanto dichiarato dall’operatrice sociale _________ nel verbale 14.10.2004".

  1. Giusta l’art. 221 cpv. 1 chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l’incolumità pubblica, è punito con la reclusione.

La pena è della reclusione non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l’integrità delle persone (art. 221 cpv. 2 CP).

Se dall’incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la detenzione.

Secondo la giurisprudenza, per incendio, ai sensi dell’art. 221 CP, si intende un fuoco di tale ampiezza da rendere impossibile lo spegnimento per colui che l’ha acceso, e non qualsiasi sinistro di poca importanza che può essere dominato facilmente e senza pericolo dall’autore stesso (STF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285; DTF 107 IV 182; DTF 105 IV 129; DTF 85 IV 224). Sapere se il fuoco ha assunto una tale estensione è una circostanza di fatto (DTF 105 IV 130). Vanno quindi prese in considerazione la situazione concreta, le conoscenze generali dell’autore ed i mezzi a sua disposizione (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad 221 n.7). Detta condizione è adempiuta anche in caso di combustione lenta (come quella di tessuti, coperte di lana, materassi ecc.), sempreché la sua ampiezza non permetta più all’agente di dominarla.

L’incendio intenzionale è un’infrazione di risultato. Pertanto, affinché esso sia oggettivamente realizzato è necessario che l’autore abbia causato un danno alla cosa altrui oppure, in alternativa, che l’incendio abbia causato un pericolo per l’incolumità pubblica (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 15).

La nozione di pericolo per l’incolumità pubblica comporta una messa in pericolo in senso lato, quantunque relativamente indeterminata al momento dell’atto criminale, di qualsiasi bene giuridico protetto e non in senso specifico dell’essere umano

(STF 23.8.2001, in re 6S.309/2001; DTF 117 IV 285). Va per contro applicata l’aggravante di cui all’art. 221 cpv. 2 CP se l’autore ha voluto ed accettato di mettere in pericolo la vita e l’integrità corporale di diverse persone per esempio di coloro che occupano l’immobile dove appicca il fuoco (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 26). L’incendio qualificato presuppone che la vita e l’integrità delle persone siano state effettivamente messe in pericolo in modo concreto in virtù della maniera in cui l’incendio si è sviluppato e che l’agente, nel senso di un dolo diretto, abbia avuto coscienza di tale messa in pericolo concreta e l’abbia voluta (DTF 123 IV 130). L’intenzione deve portare sulla creazione del pericolo, non sulla realizzazione del rischio (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 40).

Il comportamento dell’autore deve essere la causa naturale ed adeguata dell’incendio (Corboz, Les infractions principales II, ad 221, n. 13).

Affinché il reato di incendio intenzionale di cui all’art. 221 cpv. 1 CP sia soggettivamente realizzato è necessario, per lo meno nella forma del dolo eventuale, che l’agente abbia intenzionalmente provocato una situazione comportante un pericolo a lui noto e che egli ha quindi voluto (DTF 105 IV 39, 105 IV 127), ovvero che egli abbia voluto causare un incendio sapendo che tale incendio avrebbe causato un danno alla cosa altrui oppure un pericolo per l’incolumità pubblica (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar II, ad 221 n.15).

Se l’autore ha voluto, per lo meno nella forma del dolo eventuale, causare un incendio ai sensi dell’art. 221 CP, ma il fuoco non ha assunto quell’ampiezza tale da non rendere più possibile per l’autore stesso lo spegnimento del fuoco, l’infrazione è realizzata ma non consumata (art.21-23 CP) (DTF 117 IV 285; DTF 115 IV 223) anche se ha cagionato dei danni alla cosa altrui (Stratenwerth, BT II §28 n 9).

  1. Nella fattispecie è certo e pacifico che AC1 ha appiccato il fuoco ai materassi e coperte provocando così l’incendio nella cella nr. 6 e causando un danno di fr. 22'609.-. Stante l’entità del danno è da escludere l’applicazione del capoverso 3 dell’art. 221 CP come sostenuto dalla difesa a motivo che il danno rappresenterebbe meno del 5% del valore di tutto lo stabile. A parte il fatto che già l'entità come tale (fr. 22'609.-) esclude a priori l'applicazione dell'invocata norma, il danno cagionato non va solo soppesato in percentuale per rapporto al valore globale dell'intero palazzo del pretorio, diversamente significherebbe far dipendere la punibilità dal solo valore dell'intero oggetto, allorquando la norma persegue lo scopo non già di preservare dei valori patrimoniali, bensì di proteggere la collettività dei pericoli insiti nel fuoco, con la conseguenza che più lo stabile è grande e/o di grande valore, meno grave è incendiarne una parte (Trechsel, Kurzkommentar, ad art 222).

L’atto di accusa imputa a AC1 la commissione di un incendio aggravato. La difesa ha contestato l’infrazione qualificata non considerando realizzati in casu né l’elemento oggettivo né quello soggettivo.

Ora, dalle testimonianze agli atti e dalla perizia tecnica è emerso chiaramente che l’incendio nella cella nr. 6 ha costituito un concreto pericolo, non solo per AC1, ma anche per le altre persone occupanti le carceri. In particolare per gli agenti _________, _________e _________ i quali, malgrado la prontezza dimostrata, non possono essere equiparati a dei soccorritori professionisti normalmente esclusi dalla protezione dell’art. 221 CP (DTF 83 IV 25). Gli stessi, e soprattutto _________ che ha aperto la porta della cella, si sono esposti alle fiamme e, come i detenuti assegnati alle celle attigue alla nr. 6, hanno inalato i gas tossici che si sono propagati.

Le argomentazioni della difesa non possono quindi su questo punto essere condivise.

La Corte non ha invece ritenuto sufficientemente provato l’aspetto soggettivo. Nei verbali agli atti AC1 ha sempre dichiarato di non aver mai pensato che l’incendio potesse costituire un pericolo per lui e terze persone. Ma a prescindere da ciò, giova rilevare che AC1 non ha mai dimostrato aggressività nei confronti degli agenti di custodia che lo hanno rinchiuso e neppure verso il compagno di cella che ha pure salutato quando è entrato (cfr. AI 61). L’incendio nella cella è stata la conseguenza ultima di una rabbia manifestata in crescendo attraverso una serie di atti che AC1, come ancora dichiarato in aula, ha messo in atto al solo scopo di ritornare alla Stampa. Ciò è confortato dalla deposizione del perito _________ (AI 78) quando in particolare dice che

" …AC1, che si è reso conto che rompendo tutto non aveva ottenuto risposta positiva, ha alzato la posta e che in tale circostanza non ha ponderato correttamente le conseguenze in termini di pericolosità dell’atto che stava compiendo…".

D’altronde la sua richiesta di essere portato via dalla pretoriali poteva essere legittima ritenuto che egli conosceva le condizioni detentive in questa struttura – peraltro dichiarate non conformi alla CEDU e al diritto federale (cfr. sentenza Giar 29.8.2003 in re B.) – perché già ci era stato (cfr. DAC 29.10.2002).

Vi è inoltre da ritenere che AC1, prima di appiccare il fuoco non ha preso nessuna precauzione per preservare se stesso, anzi, avendo originato l’incendio in prossimità della porta del bagno, si è precluso una possibile fonte di salvezza, ossia l’accesso all’acqua. Alla luce di questi elementi, non è stato possibile alla Corte determinare con la necessaria certezza che AC1 abbia effettivamente avuto coscienza del pericolo creato e l’abbia voluto.

In mancanza di migliori riscontri in questo senso ed in applicazione del principio in dubio pro reo, l’applicazione dell’aggravante deve qui essere esclusa. Il punto 18 dell’atto di accusa è pertanto confermato limitatamente al reato di incendio semplice ex art. 221 cpv. 1 CP.

VIII. La commisurazione della pena

Giusta l'art. 63 CP il giudice commisura la pena, nei limiti della comminatoria edittale, alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della sua vita anteriore e delle sue condizioni personali. La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione), risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modi di esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, e così via. Per quanto riguarda l'autore in particolare occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione prestata con gli inquirenti e la volontà di emendamento (DTF 117 IV 112). Nella commisurazione della pena il giudice fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore di determinazione (DTF 122 IV 15). In considerazione dei numerosi e diversi parametri che intervengono nella commisurazione della pena, una comparazione con casi analoghi è molto discutibile (DTF 120 IV 144), una certa disuguaglianza in tale ambito spiegandosi con il principio dell'individualizzazione voluto dal legislatore (DTF 19 giugno 2003 in re M.). Va infine considerato che la pena commisurata in base al criterio della colpa può nondimeno essere diverso secondo la sensibilità dell'imputato e che di fronte a colpe equivalenti la pena deve essere fissata non in funzione della durata ma della durezza (CCRP 18 febbraio 2004 in re M.).

Per il resto è appena il caso di ricordare che nella commisurazione della pena il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento, le autorità di cassazione potendo intervenire solo ove la sanzione si ponga fuori dai limiti edittali, si fondi su criteri estranei all'art. 63 CP, disattenda elementi prescritti da quest'ultima norma oppure appaia esageratamente mite o severa, al punto da denotare un abuso di potere di apprezzamento (CCRP 20 maggio 2003 in re S. e riferimenti).

L'art. 68 n. 1 CP dispone inoltre che quando il reo incorre in più pene privative della libertà, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma non più della metà della pena massima comminata e senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.

a) Le difese di AC1 e AC2 hanno chiesto l’applicazione della grave angustia in ragione della grave situazione personale ed economica in cui versavano i rispettivi assistiti al momento dei fatti. Per AC2, in particolare, a causa del debito nei confronti dei passatori che l’avrebbero portato in Italia.

Ai sensi dell’art. 64 cpv. 2 CP il giudice può attenuare la pena se il colpevole ha agito in stato di grave angustia. La grave angustia può essere di natura psichica o fisica: l’autore è spinto ad agire illecitamente poiché si trova in una situazione analoga a quello dello stato di necessità, per cui l’unica via d’uscita è quella di un atto penalmente punibile (DTF 107 IV 94). Tale situazione può essere generata da serie difficoltà finanziarie (DTF 110 IV 9), da minacce alla carriera professionale o alle relazioni famigliari o da un forte aggravio psicologico dovuto allo scioglimento della famiglia (DTF 107 IV 94 citata). Per applicare tale attenuante va considerato il principio della proporzionalità: occorre da una parte ponderare i motivi che hanno spinto l’autore ad agire e dall’altra il valore dei beni giuridici colpiti.

Non vi è dubbio che AC1 in particolare si trovasse in una situazione economica difficile, peraltro insita nella sua condizione di immigrato clandestino, spesso senza lavoro oppure occupato in nero e, di conseguenza, mal retribuito. A ciò aggiungasino i suoi oneri famigliari. Ma non basta. L'enorme disproporzione tra le sue condizioni economiche e personali e i numerosissimi furti commessi non può, di tutta evidenza, assimilare il suo stato, a quello di uno stato di necessità come esige la giurisprudenza. D'altra parte, pure l'entità delle refurtive dimostra che l'agire dell'accusato andava bene al di là dei suoi bisogni primari, e, in definitiva, pure la sua situazione di clandestino, con tutti i disagi che ciò comporta, è frutto di una sua scelta. La Corte ritiene infatti al riguardo che, se avesse delinquito davvero solo per fame, mal si comprende per quale motivo non sia rimasto nella zona in cui abitava, ma sia venuto fino in Svizzera con mezzi pubblici, varcando la frontiera in modo illegale, spostandosi spesso a piedi per lunghi tratti, senza con ciò, di tutta evidenza, condividere l'ipotesi solo accennata dal PP, secondo cui se avesse rubato o lavorato in nero in Italia, il reato sarebbe stato almeno da considerarsi "onorevole". Certo, la vita al suo paese è dura, ma ammettere l'invocata attenuante nelle concrete evenienze, equivarrebbe a riconoscerla ad ogni immigrato irregolare, proveniente da un paese povero e/o sottosviluppato (ciò che è quasi sempre il caso), che viene nel nostro paese a rubare per soddisfare, tra l'altro ma non solo, le proprie necessità di sostentamento.

Di queste difficili condizioni la Corte ha tenuto in debito conto nell'ambito dell'art. 63 CP.

Per AC2 valgono sostanzialmente le medesime considerazioni fatte per AC1. Aggiungasi che, delle pretese minacce da parte dei suoi passatori, non vi è traccia all'incarto. Anzi, a giudicare dai suoi legami che aveva con i ricettatori e, quindi, con gli ambienti ad essi legati, appare piuttosto che egli fosse ben addentro i meandri della delinquenza e che la sua decisione di venire in Svizzera a delinquere è stata più che altro una scelta di vita. Sia che sia anche per lui vale lo stesso discorso fatto per AC1 sulla manifesta disproporzione tra le sue condizioni personali ed economiche e gli innumerevoli atti criminosi commessi, con refurtive che andavano ben oltre i suoi bisogni primari e con lunghe trasferte che travalicavano crassamente l'esigenza di soddisfare solo la necessità di sfamarsi.

b) La difesa di AC2 ha inoltre chiesto, alternativamente l’applicazione dell’attenuante specifica della grave minaccia, sempre in ragione del debito nei confronti dei pretesi passatori.

I motivi citati in punto alla grave angustia e -meglio- la disproporzione con i numerosi reati commessi e l'assenza di qualsivoglia elemento che renda, al di là delle peraltro vaghe parole dell'accusato, anche soltanto verosimile non solo i vantati debiti, ma pure le pressioni che i passatori avrebbero su di lui esercitato per il rimborso di non meglio precisate pretese, escludono già di primo acchito l'invocata attenuante.

c) La difesa di AC1 ha inoltre chiesto l’applicazione dell’attenuante del sincero pentimento.

In base all’art. 64 cpv. 7 CP il giudice più attenuare la pena se il reo ha dimostrato con fatti sincero pentimento, se specialmente ha risarcito il danno, per quanto si potesse pretendere da lui.

Non ogni risarcimento del danno è indice di sincero pentimento.

L’art. 64 cpv. 7 CP presuppone nell’autore una condotta che comporti uno sforzo particolare in relazione con il delitto commesso. Il comportamento penitente deve essere in stretto rapporto con il reato e risultare provocato da un riconoscimento della colpa; esso richiede dall’autore un particolare sforzo al quale si assoggetta non solo sotto la pressione di un procedimento penale pendente o imminente (Rep. 1987, 255). Mediante il richiamo esplicito alle possibilità concrete del reo, il legislatore ha in effetti voluto sottolineare come sia necessario uno sforzo particolare da parte sua: l’autore deve dimostrare di essersi pentito esercitando con perseveranza, uno sforzo particolare, spontaneo e disinteressato comportante dei sacrifici allo scopo di riparare il male arrecato. Si richiedono dunque cumulativamente due condizioni: il sincero pentimento ed il risarcimento del danno (STF del 19.6.2003, 6S,135/2003 e riferimenti; DTF 107 IV 89 e riferimenti dottrinali). Un atteggiamento corretto (e finanche il ravvedimento) non realizza quindi già di per sé gli estremi del sincero pentimento (Rep. 1987, 255).

Già solo per il fatto che, nella prima fase dell'inchiesta, AC1 abbia avuto un atteggiamento di scarsa collaborazione affermando di ammettere unicamente quei furti in cui erano state rinvenute le sue impronte, esclude l'applicazione dell'attenuante specifica del sincero pentimento, la presa di coscienza delle proprie responsabilità dovendo essere immediata e priva di considerazioni di tattica processuale.

La sola collaborazione, di poi, non basta. Non basta confessare la stragrande maggioranza degli addebiti e dirsi pentiti. Occorre uno sforzo particolare che, nella fattispecie, al di là delle parole di pentimento e le ammissioni, manifestamente non c'è stato.

d) AC1 è stato sottoposto a perizia psichiatrica in punto al reato di incendio. Il perito, nelle sue conclusioni – e su questo punto accusa e difesa concordano perfettamente – ha stabilito che l’accusato, pur conservando una buona parte della sua capacità di comprendere il carattere illecito dell’atto, ha commesso l’atto in stato di scemata responsabilità di grado lieve. Su tale questione non occorre quindi disquisire oltre: pur se secondo dottrina e giurisprudenza il giudice non è vincolato alle conclusioni peritali, nella pratica se ne può scostare solo se fatti, circostanze o indizi controvertibili ne pongano seriamente in dubbio la credibilità (DTF 101 IV 129; 102 IV 125). Circa l’influenza delle scemata responsabilità sulla commisurazione della pena nella prassi si è sviluppata la tendenza a ritenere appropriata una riduzione del 25% in caso di responsabilità lievemente scemata, del 50% in caso di responsabilità mediamente scemata e attorno al 75% in caso di scemata responsabilità di tipo grave, senza però dover imporre una riduzione lineare (DTF 123 IV 151).

e) Per l’art. 66 bis CP se l'agente è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

AC1 ha chiesto di essere posto al beneficio pure di tale disposto sia in relazione alle ferite riportate nella fuga dal _________ sia in relazione a quelle patite a seguito dell’incendio.

La giurisprudenza ha già avuto modo di considerare che, al di là del testo della norma che sembrerebbe imporre, in caso di applicazione, il proscioglimento, l’abbandono o l’esenzione da pena, anche in caso di reati intenzionali entra in considerazione pure un’attenuazione della pena (DTF 121 IV 162): determinante è che a fronte della colpa dell’autore, in considerazione delle conseguenze dirette dell’atto da lui subite, la sanzione penale appaia a tal punto inadeguata, tale da ledere il comune sentimento di giustizia (BJP 1996 N. 26). In sostanza vi deve essere proporzionalità tra l’atto commesso e il risultato prodottosi a danno dell’autore (DTF 117 IV 245).

Per quanto è dell’incendio si ha che AC1 è senz’altro rimasto ustionato ma, al di là delle iniziali preoccupazioni, le conseguenze non sono state particolarmente gravi: ustioni superficiali di I° e II° grado su una superficie del 18% (AI 1, 2 e 68). Ciò è confermato dallo stesso AC1 che in aula ha affermato che quanto gli dà più fastidio sono le conseguenze della caduta dal viadotto del _________ piuttosto che quelle dell’incendio (verb. dib. p. 7). A ciò si contrappongono sia lo scopo della norma che è di prevenire pericoli collettivi sia la gravità oggettiva del pericolo stesso effettivamente creato e l’entità del danno cagionato, come visto tutt’altro che trascurabile. Ne discende che le ustioni riportate da AC1 – che sono sì la conseguenza diretta del suo agire – non sono tali da rendere necessaria, perché altrimenti contraria al senso comune di giustizia, l’applicazione dell’art. 66 bis CP anche soltanto nelle forme di un’attenuante specifica. Certo, del fatto che AC1 in definitiva sia risultata l’unica persona rimasta ustionata dal suo stesso agire, la Corte ha tenuto conto nell’ambito dell’art. 63 CP.

Quo ai reati legati alla fuga dal _________, la Corte ha ritenuto per contro adempiuti i requisiti dell’art. 66 bis CP. Intanto il bene protetto dalla norma (impedimento d’atti di autorità) protegge un bene giuridico meno importante rispetto all’incendio. Pure l’infrazione alla LCS è apparsa sì tecnicamente grave, nel senso che adempie i requisiti dell’art. 90 cifra 2, ma, tutto sommato, mitigata da una colpa non particolarmente grave. Alla Corte è apparso infatti del tutto umano – senza con ciò voler sostenere l’impunità di tale agire – che un individuo che ha commesso dei furti la cui refurtiva si trova in suo possesso, alla vista delle forze dell’ordine abbia, come primo istinto, quello di scappare, di sfuggire al suo arresto. Che questo atteggiamento sia da considerarsi umanamente comprensibile ne ha dato prova pure il legislatore che – a differenza di altri paesi – non ha represso ad esempio la semplice evasione da un istituto di pena. Ora, a fronte della situazione, così come si presentava a AC1 quella notte, la sua fuga non ha per la Corte avuto un particolare peso nel giudicare la sua colpa. Prevalgono, nell’ottica dell’art. 66 bis, per contro, le non trascurabili lesioni patite dall’accusato nel perfezionare la sua fuga, ritenuto che dalla copiosa documentazione in atti è emerso che ha riportato un trauma toracico sinistro, una contusione al fianco sinistro, una contusione epatica e una lussazione acromio-claveare sinistra (AI 91).

f) Nella fattispecie la colpa di AC1 è estremamente grave. Innanzi tutto va sottolineata l’estrema gravità oggettiva del suo agire che si riscontra nel numero impressionante di furti commessi. Non tanto per l’entità della refurtiva, come detto, ma per la reiterazione dell’agire e l’assenza di scrupoli dimostrata nel non accertarsi che le abitazioni visitate fossero tutte, almeno in quel momento, disabitate. E non vi è peggior sensazione di malessere che di sentirsi non protetti in casa propria.

Colpa grave anche nell’aver agito per mero scopo di lucro, preoccupandosi di poi di piazzare, per il tramite di AC2, la refurtiva in Italia. Certo, come detto, l’entità effettiva degli oggetti rubati, pur non potendo essere determinata con precisione, non è certo trascurabile anche se, a ben vedere, in alcuni casi la tesi degli accusati è parsa più convincente: ad esempio a proposito del grotto _________, cosa ne avrebbero fatto gli accusati di oltre 20 kg di carne è un quesito che non trova risposta più plausibile se non che in quella circostanza essi si siano limitati a cibarsi, oppure nel caso del Rolex che sarebbe stato rubato poco prima del fermo: l’orologio non essendo stato rinvenuto nell’auto abbandonata al momento della fuga e non essendo stato ritrovato laddove i tre sono scappati nonostante la messa al setaccio di tutta la zona da parte delle forze dell’ordine confederate e, per il resto, essendo poco probabile che i tre se ne siano disfatti, dato il valore dell’oggetto, liberamente prima ancora di accorgersi di incappare in un controllo di polizia, molto poco plausibile è che l’abbiano effettivamente rubato. Fatto sta che, lo si ripete, determinante nella valutazione della colpa, per la Corte è stata la ripetitività, la reiterazione dell’agire concretizzatasi in un numero impressionante di furti.

Ad aggravare la colpa vi è di poi il concorso con il reato di incendio intenzionale, quantunque non aggravato. Se da un lato il suo agire è parso alla Corte comprensibile avuto riguardo ai motivi a delinquere a fronte di un’incarcerazione che, in quel luogo, come visto, non si giustificava né in astratto (le celle pretoriali di Mendrisio violano la CEDU), né in concreto con riferimento alle condizioni personali dello stesso (AI 23), dall’altro non va sminuito il pericolo concreto posto in essere con l’incendio, non solo per lui, ma anche e soprattutto per gli altri ospiti delle celle e per il personale di guardia. Tale colpa va comunque mitigata da uno stato di scemata responsabilità che, come visto, è di livello lieve e si attesta attorno al 25%.

Anche se non si tratta tecnicamente di un recidivo, AC1 lo è di fatto, nella misura in cui è già stato condannato per furto ad una pena sospesa, accompagnata dall’espulsione, dopo diversi giorni di carcere preventivo. Aggiungasi infine che la prognosi è assai negativa non solo per l’assenza di qualsiasi prospettiva futura, ma pure per il fatto che è sprovvisto di documenti di legittimazione e che, finora almeno, neppure si è peritato di richiedere e di ottenere; ciò che fa ritenere che preferisca rimanere nell’illegalità, quale clandestino, piuttosto che accettare il rimpatrio nel suo paese, dove, tutto sommato, ha comunque le maggiori possibilità di risocializzarsi.

A suo favore sono per contro state ritenute la sua situazione famigliare ed il suo passato difficili, proprie di un immigrato clandestino, spinto a lasciare il suo paese per ragioni economiche. In fondo AC1 può essere definito un povero disperato, senza grandi prospettive per il futuro, che si è dato alla macchia, compiendo atti oggettivamente gravi, per soddisfare in parte anche bisogni primari. Pure apprezzata è stata una certa collaborazione, quantunque non istantanea ma intervenuta solo dopo aver saputo che gli altri due avevano in sostanza cantato. A questo proposito si richiama la giurisprudenza del TF che non pone esigenze severe nel riconoscere l’attenuante generica della collaborazione, considerato che negare per paura della sanzione o per vergogna è un sentimento del tutto umano che non va giudicato con severità, soprattutto allorquando gli fa poi seguito un atteggiamento collaborativo, come nel caso di AC1. A tale riguardo è ben vero che in alcuni casi, che costituiscono però una trascurabile minoranza, l’accusato non ha ammesso furti da lui commessi, ma ciò è spiegabile, nella maggior parte di questi, più da confusione dei luoghi a fronte del numero impressionante di furti commessi, che da vera mancanza di assunzione di responsabilità.

La Corte ha inoltre tenuto conto della sensibilità alla pena, nella misura in cui la più parte delle persone vicine all’accusato all’estero, in Italia, in condizioni economiche difficili e, pertanto, anche se non vivono così lontano, non potranno fargli visita con la regolarità e la frequenza che sono invece proprie dei parenti dei detenuti indigeni, per non tacere della sofferenza legata al fatto che dovrà stare lontano dal figlioletto in tenera età ancora per un tempo relativamente lungo.

Da ultimo, sono pure state considerate l’attenuante specifica dell’art. 66 bis CP per i fatti del _________ ed il fatto che, tutto sommato, nell’incendio è comunque risultata la persona che ha riportato le maggiori conseguenze sul piano fisico, nonché del suo stato di scemata responsabilità lieve nell'incendio stesso.

g) Per AC2 devono valere le medesime considerazioni fatte per AC1 circa la reiterazione, l’insistenza, la ripetitività e il movente del suo agire delittuoso nonché il pericolo che ha rappresentato per l’ordine pubblico nel periodo in cui ha delinquito. Anche se ha commesso un numero minore di furti, la colpa di AC2 è cionondimeno assai grave se solo si pon mente al fatto che è lui che teneva i contatti con i ricettatori e, in definitiva, era lui che si occupava di organizzare la rivendita sul mercato nero della refurtiva.

AC2, apparso peraltro al dibattimento persona di buona intelligenza, con conoscenze della lingua italiana migliori rispetto agli altri, ha avuto un ruolo molto importante proprio perché si è occupato anche della fase successiva ai furti e meglio di piazzare la refurtiva sul mercato nero in Italia e di suddividere poi i guadagni con AC1 in particolare.

Anche AC2 non ha i documenti e, al proposito, devono valere le stesse considerazioni fatte per AC1: rimanere nella clandestinità è ormai divenuta una scelta di vita, altrimenti non si comprenderebbero le reticenze nel presentare (la carta d'identità si troverebbe, come visto, presso la sua amica a _________) o nel richiedere i propri documenti alle competenti autorità che gli consentirebbero il rimpatrio (ma magari anche la regolarizzazione della sua situazione in Italia dove vivono la compagna e la figlia) e, in definitiva, di avere migliori chance di risocializzazione.

A suo favore la Corte ha, come per AC1, considerato la sua collaborazione, la sensibilità alla pena con le sofferenze ad essa legate che sono analoghe a quelle espresse per AC1, le sue difficili condizioni economiche e famigliari, la sua vita anteriore di povertà, il disagio economico che lo ha spinto a rubare, anche se non solo per cibarsi. A ciò aggiungasi che AC2 è incensurato, quantunque la prognosi sia di tutta evidenza negativa.

h) AC3, nella graduatoria della colpa all’interno del trio, arriva senz’altro in ultima posizione e non soltanto per il numero minore di furti commessi. Il suo ruolo è stato infatti minore nella commissione dei furti, ai quali ha partecipato sostanzialmente perché poi voleva dirigersi in Francia, laddove gli amici gli avevano promesso che lo avrebbero portato, almeno fino al confine. A suo sfavore pesa sia il fatto di essere già stato giudicato da una nostra Corte per il medesimo titolo di reato e di aver delinquito durante il periodo di prova, tradendo la fiducia in lui riposta dalla precedente Corte giudicante. Nemmeno l’espulsione effettiva, avvenuta nella giusta forma, ha sortito quell’effetto deterrente che si sperava. A ciò aggiungasi il concorso con il reato di violazione del bando.

A suo favore sono stati considerati anche per lui un passato difficile, la sensibilità alla pena, la piena collaborazione con gli inquirenti ed il fatto che disponga di documenti di legittimazione validi che potranno, presto, consentire, un nuovo – e speriamo definitivo come da lui stesso dichiarato in aula – rimpatrio dove, apparentemente, avrebbe un lavoro (doc TPC 20).

i) Tutto ciò ben considerato e ponderato, nel commisurare la pena, la Corte si è chiesta se, per i soli reati di furti, quantunque seriali, data in particolare la situazione personale che accomuna i tre imputati, il deferimento ad una Corte criminale fosse giustificato, giungendo alla conclusione che non occorre in generale dar prova di particolare severità nel giudicare dei poveri disperati che rubano, in sostanza, perché si trovano in condizioni economiche, per usare un eufemismo, assai disagiate. E questo tenuto conto anche delle più recenti sentenze delle nostre Corti che, in processi legati a reati finanziari relativi ad importi milionari e commessi sostanzialmente per pura cupidigia, raramente hanno pronunciato pene che hanno sforato la competenza di un'assise correzionale.

Ciò posto, astrazion fatta per AC1 per il quale pesa il concorso con altri reati, soprattutto l’incendio, questa Corte ritiene che anche per AC2, incensurato, per quanto autore colpevole di furti seriali nelle circostanze sopra descritte, debba essere pronunciata una pena inferiore ai tre anni. È peraltro risultato che, pur costituendo una banda in senso tecnico, il trio non costituiva, come ha sembrato adombrare il magistrato d'accusa nella sua requisitoria, un anello di una non meglio definita organizzazione di portata internazionale dedita al crimine: AC1,AC2e AC3 sono sic et sempliciter tre ladri di professione, punto.

Di conseguenza la Corte ha ritenuto adeguate:

per AC1 una pena di tre anni e tre mesi di reclusione

perAC2una pena di due anni e sei mesi di reclusione

per AC3 una pena di dodici mesi di detenzione.

l) Come previsto all'art. 41 CP il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna non superiore ai 18 mesi (la giurisprudenza ha poi stabilito che fino a 21 mesi occorre infliggerne solo 18 per poter rimanere entro i limiti della sospensione) se per il condannato è possibile esprimere una prognosi favorevole e se nei 5 anni precedenti il reato egli non ha subito condanne superiori ai tre mesi per reati intenzionali. Già per il fatto che la durata della pena inflitta supera i 18 mesi, questo beneficio non entra in linea di conto nel caso in esame, per quanto riguarda AC1 e AC2.

Per quanto concerne AC3, pur non sussistendo impedimenti oggettivi, il carcere preventivo sofferto relativo alla precedente condanna non essendo determinante, non è possibile formulare una prognosi favorevole. Egli infatti, a distanza di poco tempo, ha ricominciato a delinquere, macchiandosi, tra l'altro, dei medesimi reati per i quali era già stato condannato. Aggiungasi che nonostante il rimpatrio, invece di rimanere nel suo paese dove ha il centro dei suoi affetti, ha fatto ritorno in Italia, per poi raggiungere la Svizzera dove ha nuovamente rubato. Egli ha così dimostrato di non aver saputo approfittare della fiducia che la Corte aveva in lui riposto. D’altro canto nemmeno la prospettiva, peraltro non documentata da carte certe, il doc TPC 20 essendo una semplice dichiarazione di intenti, di avere un lavoro appare decisiva: egli necessita infatti di un periodo di riflessione in carcere, nel quale potrà meditare sugli errori commessi e quindi approfittare per finalmente redimersi.

Osservasi che AC3 deve pure subire la revoca della precedente sospensione condizionale avendo delinquito durante il periodo di prova e la presente fattispecie non potendosi, manifestamente, considerare un caso di lieve gravità ai sensi dell’art. 41 cifra 3 § 2 CP, che normalmente corrisponde ad una pena che si situa tra i 3 e i 6 mesi di detenzione (DTF 122 IV 156). D’altro canto va detto che, quand’anche non gli venissero concessi i benefici di legge in relazione alle due condanne da espiare, la sua permanenza in prigione non sarà, sia che sia, particolarmente lunga.

Lo stesso discorso deve valere per AC1 in relazione alla condanna relativa al DAC 29 ottobre 2002 del Ministero pubblico.

m) La difesa di AC1 ha chiesto, in caso di condanna da espiare, che l'imputato sia sottoposto ad un trattamento ambulatoriale ai sensi dell'art. 43 CP. A tale riguardo la Corte non ha ritenuto di dover ordinare tale misura e quindi astringere il condannato a seguire il trattamento. La perizia psichiatrica conclude infatti che

" Un trattamento ambulatoriale (psicoterapeutico) potrebbe essere utile per aiutare una stabilizzazione della personalità, a patto che vi sia la collaborazione e la consapevolezza di malattia del soggetto."

Con il che tale misura potrà semmai essere richiesta autonomamente dall'imputato, in corso di espiazione, sempre che abbia (nel frattempo) acquisito consapevolezza della sua malattia.

IX. L’espulsione

Per l’art. 55 cfr. 1 CPS il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione. Nel caso di recidiva, l’espulsione può essere pronunciata a vita.

a) L’espulsione è sia una pena sia una misura di sicurezza e persegue pertanto un duplice obiettivo, di sanzionare il condannato e di protezione dell’ordine pubblico (DTF 104 IV 222). Essa è una sanzione che tocca le libertà individuali. Nella sua valutazione occorre quindi tener conto dei legami dell’accusato con il nostro paese e con quello di origine.

b) Nella fattispecie si ha che dal profilo dell’ordine pubblico, l’espulsione degli imputati si appalesa giustificata, financo necessaria. Essi non intrattengono alcun legame con il nostro paese, dove sono anzi venuti, AC1 e AC2 ripetutamente, e AC3 una sola volta ma già in passato lo aveva fatto, al solo scopo di rubare. La ripetitività, la reiterazione del loro agire e, per il solo AC3, il fallimento degli effetti educativi della precedente condanna, escludono a priori che l’espulsione possa essere posta al beneficio della sospensione condizionale.

Ne discende che AC1 va espulso per ulteriori 7 anni, AC2per la durata di 7 anni e AC3 per altri 5 anni.

X. Pretese di Parti civili

Viste le assoluzioni dai capi di imputazione 5.9, 7.9, 5.15, 7.15, 5.44, 5.64, 7.61, 7.71, 7.75 13.12, 15.12, 13.13, 15.13 dell’atto di accusa, non si fa luogo a pronuncia sulle pretese di parte civile avanzate in relazione a questi reati.

Dal momento che la documentazione agli atti non fornisce alla Corte i sufficienti riscontri per il calcolo del danno, le restanti pretese delle parti civili sono rinviate al foro civile, come peraltro postulato dalla pubblica accusa e dalle difese. Stessa conclusione si impone per le pretese avanzate dalle compagnie di assicurazione trattandosi di danno indiretto (Rusca/Salmina/Verda, Commento al CPP, n. 4 ad art. 69; JdT 1978 I 557; DTF 104 II 96; RVJ 1990 p. 104, SJ 2001 I 199; ZBL 1995 p. 149).

XI. Confisca

E’certo e pacifico che tutti gli oggetti sequestrati siano provento di reato e pertanto vanno confiscati.

Per quel che riguarda segnatamente il denaro liquido, vengono confiscati gli importi relativi a franchi, euro e dollari , sussistendo sufficienti elementi a comprova della loro provenienza illecita, mentre per l’importo di Lei 100'000.-- viene ordinato il sequestro conservativo a garanzia degli oneri processuali.

XII. Tasse e spese

La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in solido in ragione di 1/3 a carico di AC 1, 1/3 a carico di AC 2 e di 1/6 a carico di AC 3 e di 1/6 a carico dello Stato.

Rispondendo: A. per AC 1 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti nr. 1.2.4, 1.6.1, 1.9.1, 3, 4.2, 5.1, 5.2, 7;

B. per AC 2 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti nr. 1.2.3, 1.5.1, 2, 3.1, 3.2;

C. per AC 3 affermativamente a tutti i quesiti, tranne ai quesiti nr. 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4.2, 1.3.1, 1.4.1, 1.6, 1.7, 2.1, 2.2;

D. per le Parti civili, negativamente al quesito nr. 1;

E. per la confisca, in parte affermativamente ed in parte negativamente al quesito nr. 1;

visti gli art. 11, 18, 21, 24, 35, 36, 41, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 66bis, 68, 69, 139 cfr. 1,2 e 3, 144 cfr. 1, 186, 221, 286, 291 CP; 90 cpv. 1 e 2, 87, 32, 43, 94 cfr. 1, 95 cfr. 1 LCStr.;

22 e 36 ONC; 23 cpv. 1 LDDS;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

dichiara e pronuncia:

  1. AC 1 sedicente, è autore colpevole di:

1.1. ripetuto furto aggravato siccome commesso per mestiere e come associato ad una banda intesa a commettere furti, per avere, in 98 occasioni, di cui 69 consumate e 29 tentate, nel periodo 25 dicembre 2002 - 14 giugno 2004,

in diverse località del Ticino e della Svizzera, agendo in parte in correità con AC 2 e AC 3 e in parte con terze persone, sottratto o tentato di sottrarre da abitazioni private,

in cui penetrava con scasso o approfittando di un accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari per un valore complessivo denunciato di almeno fr. 200'000.--;

1.2. ripetuto furto d'uso per avere, in 18 occasioni,

agendo in parte in correità con AC 2 e AC 3,

in parte con terze persone, nel periodo 29 luglio 2003 - 13 giugno 2004,

in diverse località svizzere e del Ticino, sottratto o tentato di sottrarre autoveicoli alfine di utilizzarli per spostarsi all'interno del territorio svizzero risp. fino al confine con l'Italia;

1.3. ripetuto danneggiamento per avere, in 101 occasioni, agendo in parte in correità con AC 2 e AC 3,

in parte con terze persone, alfine di commettere o tentare di commettere parte dei furti risp. dei furti d'uso di cui sub. 1.1. e 1.2.,

intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando danni per almeno un ammontare denunciato di fr. 109'148.65;

1.4. ripetuta violazione di domicilio per essersi, in 72 occasioni, agendo in parte in correità con AC 2 e AC 3,

in parte con terze persone, indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 1.1.;

1.5. ripetuta violazione del bando commessa in almeno 22 occasioni, per avere entrando in Svizzera il 25 dicembre 2002 e tra il 2 luglio 2003 e il 14 giugno 2004 da imprecisati valichi non autorizzati, violato la decisione d'espulsione dal territorio svizzero per tre anni inflittagli il 29.10.2002 dal Ministero pubblico di Lugano;

1.6. incendio intenzionale per avere, il 20 luglio 2004 a __________,

presso le carceri pretoriali alle quali era stato associato,

cagionato intenzionalmente l'incendio alla cella n. 6,

provocando un danno allo Stato di fr. 22'609.--;

1.7. infrazione grave alla LF sulla circolazione stradale avendo, il 14 giugno 2004 a __________ /NW,

circolando con la vettura BMW Touring targata __________,

non ottemperando alle segnalazioni della polizia che gli intimavano di fermarsi, forzando quindi il blocco predisposto e proseguendo ad una velocità di almeno 100 km/h a fronte di un limite di 60 km/h sull'autostrada A2 in direzione nord,

violato gravemente le norme della circolazione stradale e posto in pericolo la propria e l'altrui incolumità;

1.8. impedimenti di atti d'autorità, per avere,

nelle surriferite circostanze di tempo e luogo,

alfine di evitare il controllo della polizia, impedito agli agenti di polizia di procedere ad un atto rientrante nelle loro attribuzioni;

1.9. circolazione con veicolo a motore senza licenza di circolazione commessa in 6 occasioni, per avere,

in diverse località del Ticino e della Svizzera,

nel periodo 28 luglio 2003 - 14 giugno 2004,

circolato alla guida di autovetture da lui precedentemente sottratte senza essere titolare della necessaria licenza di condurre,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

  1. AC2, sedicente, è autore colpevole di:

2.1. ripetuto furto aggravato siccome commesso per mestiere e come associato ad una banda intesa a commettere furti, per avere, in 87 occasioni, di cui 61 consumate e 26 tentate, nel periodo 25 dicembre 2002 - 14 giugno 2004,

in diverse località del Ticino, agendo in parte in correità con AC 1 e AC 3 e in parte con terze persone, sottratto o tentato di sottrarre da abitazioni private,

in cui penetrava con scasso o approfittando di un accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari per un valore complessivo denunciato di circa fr. 200'000.--;

2.2. ripetuto furto d'uso per avere, in 9 occasioni,

agendo in parte in correità con AC 1 e AC 3, in parte con terze persone, nel periodo 27 novembre 2003 - 13 giugno 2004,

in diverse località del Ticino, a __________ /BE e __________ /VD, sottratto o tentato di sottrarre autoveicoli alfine di utilizzarli per spostarsi all'interno del territorio svizzero

risp. fino al confine con l'Italia;

2.3. ripetuto danneggiamento per avere, in 85 occasioni, agendo in parte in correità con AC 1 e AC 3,

in parte con terze persone, alfine di commettere o tentare di commettere parte dei furti

risp. dei furti d'uso di cui sub. 2.1. e 2.2.,

intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando danni per un ammontare denunciato di fr. 83'868.20;

2.4. ripetuta violazione di domicilio per essersi, in 63 occasioni, agendo in parte in correità con AC 1 e AC 3

in parte con terze persone, indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 2.1.;

2.5. ripetuta infrazione alla LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri commessa in almeno 18 occasioni,

per essere entrato illegalmente in Svizzera

nel periodo 25 dicembre 2002 - 11 giugno 2004,

attraverso imprecisati valichi non autorizzati,

privo di documenti di legittimazione e dei necessari visti,

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

  1. AC 3 è autore colpevole di:

3.1. ripetuto furto aggravato siccome commesso come associato ad una banda intesa a commettere furti, per avere, in 10 occasioni, di cui 9 consumate e 1 tentata, in diverse località del Ticino,

nel periodo 10/14 giugno 2004,

agendo in correità con AC 1 e AC 2, sottratto o tentato di sottrarre da abitazioni private,

in cui penetrava con scasso o approfittando di un accesso lasciato aperto, denaro, gioielli, monete, orologi e altri oggetti vari per un valore complessivo denunciato di fr. 56'936.--;

3.2. furto d'uso per avere, il 13 giugno 2004, a _________, agendo in correità con AC 1 e AC 2, sottratto a scopo d'uso la vettura BMW Touring targata __________;

3.3. ripetuto danneggiamento per avere, in 10 occasioni, agendo in correità con AC 1 e AC 2, alfine di commettere o tentare di commettere parte dei furti e il furto d'uso di cui sub. 3.1. e 3.2.,

intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando danni per ammontare denunciato di fr. 15'196.--;

3.4. ripetuta violazione di domicilio per essersi, in 9 occasioni, agendo in correità con AC 1 e AC 2 indebitamente introdotto in locali privati contro la volontà degli aventi diritto, alfine di commettere o tentare di commettere i furti di cui sub. 3.1.;

3.5. violazione del bando per avere, entrando in Svizzera il 9/10 giugno 2004

da un imprecisato valico non autorizzato,

violato la decisione d'espulsione dal territorio svizzero per sette anni inflittagli il 20.12.2002 dalla Corte delle Assise Correzionali di Bellinzona;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa e precisato nei considerandi.

  1. AC 1 è prosciolto dal reato di:

4.1. furto aggravato di cui ai punti 5.9; 5.15, 5.44, 5.64, 13.12, 13.13 dell’atto di accusa;

4.2. ripetuto danneggiamento di cui ai punti 7.9, 7.15, 7.61, 7.71, 7.75, 15.12 e 15.13 dell’atto di accusa;

4.3. ripetuta violazione di domicilio di cui al punto 8 in relazione ai punti 5.9, 5.44 e 5.64 dell’atto di accusa e di cui al punto 16 in relazione al punto 13.13 dell’atto di accusa.

  1. AC2 è prosciolto dal reato di:

5.1. furto aggravato di cui ai punti 5.9; 5.15, 5.44 e 5.64 dell’atto di accusa;

5.2. ripetuto danneggiamento di cui ai punti 7.9, 7.15, 7.61, 7.71 e 7.75 dell’atto di accusa;

5.3. ripetuta violazione di domicilio di cui al punto 8 in relazione ai punti 5.9, 5.44 e 5.64 dell’atto di accusa.

  1. AC 3 è prosciolto dal reato di:

6.1. istigazione a infrazione grave alla LF sulla circolazione stradale;

6.2. istigazione ad impedimento di atti di autorità.

  1. Di conseguenza:

7.1. AC 1 avendo agito in stato di scemata responsabilità in relazione al reato di incendio intenzionale e beneficiando dell’attenuante dell’art. 66bis CP per quanto concerne il rato di impedimento di atti di autorità, è condannato:

7.1.1. alla pena di 3 (tre) anni e 3 (tre) mesi di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

7.1.2. all'espulsione dal territorio svizzero per 7(sette) anni, in aggiunta ai 3 (tre) anni già inflittigli con decreto d'accusa 29.10.2002 del Ministero pubblico, Lugano;

7.1.3. revocata la sospensione condizionale, è ordinata l'esecuzione della pena di 45 giorni di detenzione inflittagli con decreto d'accusa 29.10.2002 del Ministero pubblico, Lugano.

7.2. AC 2 è condannato:

7.2.1. alla pena di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi di reclusione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

7.2.2. all'espulsione dal territorio svizzero per 7 (sette) anni.

7.3. AC 3 è condannato:

7.3.1. alla pena di 12 (dodici) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

7.3.2. all'espulsione dal territorio svizzero per 5 (cinque) anni, in aggiunta ai 7 anni già inflittigli con sentenza 20.12.2002 della Corte delle Assise Correzionali di Bellinzona;

7.3.3. revocata la sospensione condizionale, è ordinato l’esecuzione della pena di 9 (nove) mesi di detenzione inflittagli con sentenza 20.12.2002 della Corte delle Assise Correzionali di Bellinzona.

  1. La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati in solido in ragione di 1/3 a carico di AC 1 di 1/3 a carico di AC 2 e di 1/6 a carico di AC 3 e di 1/6 a carico dello Stato.

  2. Per ogni ragione creditoria le parti civili sono rinviate al competente foro civile.

  3. E' ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione dell’importo di Lei 100'000.- sul quale è mantenuto il sequestro conservativo a garanzia parziale del pagamento delle spese processuali.

  4. Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla lodevole CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi. La motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 3'000.-

Inchiesta preliminare fr. 8'836.50

Perizia fr. 2'312.50

Interprete fr. 270.--

Spese diverse fr. 46'695.70

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 100.--

fr. 61'214.70

============

Distinta spese a carico di AC 1

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 2'945.50

Perizia fr. 2'312.50

Interprete fr. 90.--

Spese diverse fr. 44'563.65

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.40

fr. 50'945.05

============

Distinta spese a carico di AC 2

Tassa di giustizia fr. 1'000.--

Inchiesta preliminare fr. 2'945.50

Interprete fr. 90.--

Spese diverse fr. 2'059.35

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 33.40

fr. 6'128.25

============

Distinta spese a carico di AC 3

Tassa di giustizia fr. 500.--

Inchiesta preliminare fr. 1'472.70

Interprete fr. 45.--

Spese diverse fr. 72.70

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 16.60

fr. 2'107.--

============

Il rimanente a carico dello Stato

Intimazione a:

terzi implicati

  1. PC 1
  2. PC 2
  3. PC 3
  4. PC 4
  5. PC 5
  6. PC 6
  7. PC 7
  8. PC 8
  9. PC 9
  10. PC 10
  11. PC 11
  12. PC 12
  13. PC 13
  14. PC 14
  15. PC 15
  16. PC 16
  17. PC 17
  18. PC 18
  19. PC 19
  20. PC 20
  21. PC 21
  22. PC 22
  23. PC 23
  24. PC 24
  25. PC 25
  26. PC 26
  27. PC 27
  28. PC 28
  29. PC 29
  30. PC 30
  31. PC 31
  32. PC 32
  33. PC 33
  34. PC 34
  35. PC 35
  36. PC 36
  37. PC 37
  38. PC 38
  39. PC 39
  40. PC 40
  41. PC 41
  42. PC 42
  43. PC 43
  44. PC 44
  45. PC 45
  46. PC 46
  47. PC 47
  48. PC 48
  49. PC 49
  50. PC 50
  51. PC 51
  52. PC 52
  53. PC 53
  54. PC 54
  55. PC 55
  56. PC 56
  57. PC 57
  58. PC 58
  59. PC 59
  60. PC 60
  61. PC 61
  62. PC 62
  63. PC 63
  64. PC 64
  65. PC 65
  66. PC 66
  67. PC 67
  68. PC 68
  69. PC 69
  70. PC 70
  71. PC 71
  72. PC 72
  73. PC 73
  74. PC 74
  75. PC 75
  76. PC 76
  77. PC 77
  78. PC 78
  79. PC 79
  80. PC 80
  81. PC 81
  82. PC 82
  83. PC 83
  84. PC 84
  85. PC 85
  86. PC 86
  87. PC 87
  88. PC 88
  89. PC 89
  90. PC 90
  91. PC 91
  92. PC 92
  93. PC 93
  94. PC 94
  95. PC 95
  96. PC 96
  97. PC 97
  98. PC 98
  99. PC 99
  100. PC 100
  101. PC 101
  102. PC 102
  103. PC 103
  104. PC 104
  105. PC 105
  106. PC 106
  107. PC 107
  108. PC 108
  109. PC 109
  110. PC 110
  111. PL 1
  112. PL 2
  113. PL 3
  114. PL 4
  115. PL 5
  116. PL 6
  117. PL 7
  118. PL 8
  119. PL 9
  120. PL 10
  121. PL 11
  122. PL 12
  123. GI 1
  124. GI 2
  125. AS 1
  126. AS 2
  127. AS 3
  128. AS 4
  129. AS 5
  130. AS 6
  131. AS 7
  132. IE 1

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