Incarto n. 72.2004.73 72.2004.76
Locarno, 27 agosto 2004/nh
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Corte delle assise correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Claudio Zali
Segretaria:
Manuela Frequin, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Pretorio, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
detenuto dal 12 maggio 2004;
detenuto dall'11 maggio al 2 giugno 2004;
prevenuti colpevoli di:
A. AC1
in parte aggravata
siccome riferita ad un quantitativo di eroina (in totale ca 475 grammi) che sapeva o comunque doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,
per avere,
senza essere autorizzato,
fra la fine del 2002 e il momento dell'arresto,
acquistato, detenuto, trasportato e venduto sostanze stupefacenti, in particolare cocaina ed eroina,
e meglio per avere:
1.1. a Locarno a partire dalla fine del 2002,
previo acquisto da tale __________ (cittadino iracheno residente in Svizzera interna) di 30 grammi di cocaina (confezionata in palline) per fr. 70.- il grammo,
venduto a tossicomani vari della zona 2-3 grammi di tale sostanza per fr. 150.- il grammo, restituendone poi 27 grammi
al fornitore per via delle difficoltà di smercio;
1.2. sempre a Locarno nello stesso periodo,
previo acquisto dal summenzionato fornitore di 30 sacchetti da gr. 5 l'uno di eroina pagati complessivamente fr. 4'500.-,
venduto gli stessi a tossicomani vari del locarnese per fr. 350.- il sacchetto;
1.3. a partire dal mese di giugno 2003,
previo acquisto a Zurigo da tale __________ (pure cittadino __________ residente in Svizzera interna) di 15 sacchetti da gr. 5 l'uno di eroina pagati complessivamente fr. 2'400.-, venduto gli stessi a tossicomani vari del locarnese per fr. 350.- il sacchetto;
1.4. a partire dal mese di marzo 2004,
previo acquisto a Zurigo da tale __________ (cittadino turco residente in Svizzera interna) di 50 sacchetti da gr. 5 l'uno di eroina pagati complessivamente fr. 9'000.-, venduto 26 sacchetti (per un totale di ca 130 grammi) a tossicomani vari del locarnese per fr. 350.- l'uno; i rimanenti 24 sacchetti sono poi stati sequestrati al momento dell'arresto;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19 cifra 1 e 2 lett. a LStup;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 79/2004 del 13 luglio 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
B. AC2
per avere,
senza essere autorizzato,
ripetutamente acquistato, detenuto, trasportato, trafficato e venduto sostanze stupefacenti, in particolare eroina,
e meglio per avere:
1.1 a Locarno durante l'estate 2003,
previo acquisto da occasionali spacciatori,
rivenduto ad altri tossicomani della zona,
ca 10 buste dosi di eroina a fr. 50.- l'una;
1.2 a Locarno fra settembre 2003 e il momento dell'arresto,
previo acquisto da AC1 di complessivi 170-185 grammi di eroina in sacchetti da 5 grammi l'uno al prezzo di
fr. 70.- il grammo, rivenduto a tossicomani vari della zona
ca. 70-80 grammi di eroina sotto forma di buste-dosi da fr. 50.- l'una, destinando la rimanenza ai suoi consumi personali;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup;
per avere,
senza essere autorizzato,
ripetutamente consumato sostanze stupefacenti,
in particolare eroina e cocaina,
e meglio per avere consumato:
2.1. a Locarno fra l'estate 2003 e il maggio 2004,
ca. 100-115 grammi di eroina proveniente dagli acquisti effettuati dal AC1 e non destinata alla vendita al dettaglio;
2.2. a Bellinzona e Lugano fra ottobre 2002 e il maggio 2004,
previo acquisto da spacciatori occasionali di origine africana, consumato ca. 10 grammi di cocaina;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 19a cifra 1 LStup;
per avere,
al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, agendo in correità con __________,
ripetutamente sottratto cose mobili altrui,
e meglio:
3.1. a Locarno il 16 novembre 2003,
ai danni del Solarium __________
un porta-biglietti; uno spruzzino; un poggiatesta; un porta-penne e un portacaramelle, refurtiva poi recuperata e già restituita alla parte lesa;
3.2. a Locarno il 24 novembre 2003,
sempre ai danni del summenzionato Solarium,
tre cuscini; un cestino e una pianta, refurtiva pure recuperata e già restituita alla parte lesa;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 139 cifra 1 CPS;
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 88/2004 del 20 luglio 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il PP1. § L'accusato AC1, assistito dal difensore di fiducia (GP) __________. AC2, assistito dal difensore d'ufficio (GP) __________. § IE1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 12:15.
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma integrale degli atti d’accusa. Per AC2, considerato che ha agito in stato di scemata responsabilità, chiede che venga condannato alla pena di 9 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni. Chiede inoltre che l’imputato venga sottoposto a norme di condotta ex art. 41 CP, in particolare che sia fatto ordine di recarsi regolarmente presso __________. Per AC1, ritenuto che ha agito come un vero e proprio trafficante di droga, senza scrupoli, per puro fine di lucro, all’età di 40 anni, stanti altresì i precedenti penali, chiede che egli venga condannato alla pena 2 anni e 6 mesi di detenzione e all’espulsione dalla Svizzera per 10 anni. Chiede altresì la confisca di quanto posto sotto sequestro.
§ Il Difensore di AC2, il quale chiede che la pena venga ridotta. Non si oppone alla misura di condotto ex art. 41 CP, né alla confisca degli oggetti sequestrati.
§ Il Difensore diAC1, il quale chiede che il suo cliente venga condannato alla pena di 18 mesi di detenzione, sospesi con la condizionale. Non si oppone alla pronuncia dell’espulsione ma ritenuto che l’imputato ha stretti legami con il Ticino, in specie qui vive la sua famiglia, chiede che la pena accessoria venga sospesa condizionalmente.
Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: A. AC1
1.1. infrazione parzialmente aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;
per avere, senza essere autorizzato,
tra la fine del 2002 e il 12 maggio 2004,
a Locarno e Zurigo:
1.1.1 acquistato a scopo di rivendita 30 grammi di cocaina e rivenduto 2-3 grammi della sostanza in questione?
1.1.2 acquistato a scopo di rivendita 475 grammi di eroina e rivenduto 355 grammi della sostanza in questione?
E come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2.1. della pena privativa della libertà?
2.2. della pena accessoria dell’espulsione?
B. AC2
1.1. ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti
per avere,
durante l’estate e il mese di settembre del 2003 fino a maggio 2004, senza essere autorizzato,
venduto 10 buste dose di eroina, nonché 70/80 grammi della medesima sostanza?
1.2. ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per avere,
tra ottobre 2002 e il mese di maggio 2004,
senza essere autorizzato,
consumato 115 grammi di eroina e 10 grammi di cocaina?
1.3 ripetuto furto
per avere,
tra il 16 e il 24 novembre 2003,
a Locarno, in due occasioni, agendo in correità con terzi, sottratto cose mobili altrui alfine di appropriarsene?
1.3.1 Trattasi di reato di lieve entità?
E come meglio descritto nell’atto d’accusa.
Ha agito in stato di scemata responsabilità?
Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?
Deve essere ordinata una misura di condotta?
Deve essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?
Considerato, in fatto ed in diritto
IlAC2 ha rinunciato alla motivazione del giudizio reso a suo carico e perciò anche ad impugnarlo (verbale dibattimentale, pag. 5), mentre che la difesa diAC1 il 31 agosto 2004 ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso.
Ciò premesso, e ritenuto che si è in presenza di due distinti atti d'accusa e che le imputazioni mosse ai due prevenuti sono tra loro indipendenti, ad eccezione di una vendita di 170/180 grammi di eroina che vede coinvolti entrambi, ci si limita nei considerandi che seguono alla motivazione degli addebiti mossi al solo AC1.
AC1 ha frequentato solo le scuole elementari, dopo di che ha iniziato a lavorare in oreficeria, dove ha imparato il mestiere d’orafo, e poi anche nel ramo del commercio di gioielli.
Nel 1978 ha assolto il servizio di leva, e dal 1980 al 1988 ha combattuto la guerra contro l’Iran, poi nel 1990 la guerra del Golfo. Nel 1991, per sfuggire alla repressione dei curdi, è fuggito in Iran. Nel 1992 è tornato in Iraq, ma è stato condannato per tradimento a due anni di reclusione, che ha suo dire avrebbe scontato nel carcere di Abu Grahib.
L’imputato si è sposato nel 1988 con __________, già madre di sei figli nati dal precedente matrimonio, che gli ha dato cinque figli, nati nel 1990, 1992, 1995, 1996 e 1998, l'ultimo in Ticino.
L’imputato è giunto in Svizzera nel corso del 1998, dopo che il 27 ottobre 1997 era fuggito con tutta la famiglia alla volta della Turchia. Da qui, sono in un primo tempo partiti per la Svizzera la moglie con tre figli, poi l’imputato l’ha raggiunta con l'altro figlio.
La famiglia __________ ha chiesto asilo politico in Svizzera, ma la richiesta è stata respinta dall’Ufficio dei Rifugiati, che ha emesso un ordine di allontanamento, decisione confermata dall’autorità di seconda istanza. Tuttavia, nelle more della procedura è diventato impossibile rimpatriare i cittadini iracheni alla luce della nota situazione che perdura a tutt'oggi. In attesa di potere eseguire l’espatrio, il prevenuto e la sua famiglia sono pertanto stati posti al beneficio di un permesso di soggiorno provvisorio (tipo “F”).
Da quando è in Ticino, AC1, a suo dire, avrebbe lavorato per sei mesi nell’ambito di un programma del __________, poi per tre mesi in nero come muratore per un’impresa edile, che però lo avrebbe pagato solo in parte.
Ad un certo momento, secondo l'accusato a causa della morte avvenuta in Iraq di uno dei figli di primo letto della moglie, il matrimonio è entrato in crisi, tanto che nel 2003 l’imputato ha lasciato il domicilio coniugale e si è trasferito a Minusio in un appartamento messogli a disposizione da __________. Dopo la separazione, la moglie gli avrebbe impedito di vedere i figli, al punto che il prevenuto ha avviato una procedura di protezione dell’unione coniugale, poi stralciata dai ruoli a seguito dell’accordo intervenuto tra le parti, secondo cui all’imputato è stato concesso un diritto di visita sorvegliato, da esercitare ogni 15 giorni presso gli uffici del __________, contro la promessa di non sottrarre i figli alla madre. A dire dell’imputato, ora i rapporti con la moglie sarebbero migliorati e non sarebbe da escludere una riconciliazione. La Corte ha in effetti constatato che la moglie, con due dei figli, era presente al dibattimento, e dagli atti risulta che ha visitato il marito in carcere.
L’accusato ha dichiarato di avere problemi finanziari da che è separato, non riuscendo a fare fronte alle spese correnti con i fr. 20.-- al giorno che riceve come indennità sociale dallo Stato.
AC1 è stato condannato il 7 ottobre 2003 dalla Pretura penale di Bellinzona alla pena di 3 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni per lesioni semplici. Si sarebbe trattato, a suo dire, di una lite familiare, durante la quale, per difendere la moglie, avrebbe accoltellato, ferendolo ad un braccio, uno dei figli della moglie. Il Procuratore ha inoltre prodotto un decreto d’accusa del Ministero Pubblico di Lugano del 1° marzo 1999, con cui veniva proposta nei confronti dell'accusato una multa di fr. 100.-- per furto di poca entità, per avere sottratto alla __________ generi alimentari e cosmetici per un valore di circa fr. 70.-- (doc. dib. 1).
Il giorno seguente la polizia ha arrestato ilAC1, sequestrando nel suo appartamento di Minusio 115.48 grammi d’eroina, fr. 4'200.-- e due telefoni cellulari.
L’imputato, trattenuto in carcere preventivo sino al dibattimento, ha dapprima ammesso la vendita di 130 grammi di eroina, poi, a fronte delle circostanziate contestazioni degli interroganti, al quinto interrogatorio ha ammesso lo spaccio dei quantitativi di stupefacente ascrittigli con l’atto d’accusa, precisando le modalità del suo agire ed indicando, sia pure assai genericamente, le modalità con cui egli si riforniva di droga.
AC1 ha iniziato a spacciare droga verso la fine del 2002, a suo dire dopo avere fatto la conoscenza di tale __________, un connazionale residente in Svizzera Interna che, su indicazione di terzi, aveva contatto per tentare di rintracciare un altro conoscente iracheno, nel frattempo espulso dalla Svizzera, che si trovava a Londra.
A detta di AC1, dopo il contatto telefonico __________ è venuto a Locarno per conoscerlo, e in quell’occasione gli ha proposto di mettersi a vendere droga (cfr. verbale 16 giugno 2004 di AC1, sezione 2, rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria AI 5, allegato 9, pag. 1/2):
" Anche se entrati in contatto casualmente e non ci si conosceva questa persona ha voluto venire in Ticino per conoscermi. Questo è avvenuto nel dicembre 2002. Abbiamo trascorso una giornata assieme a Locarno. A lui ho raccontato la mia situazione ed in particolare che ero molto arrabbiato poiché avevo lavorato per un paio di mesi in nero quale muratore e poi ero stato pagato solo parzialmente.
Questa persona mi diceva che era uno stupido ad andare a lavorare, che poi anche mi sfruttavano e subito mi proponeva di vendere della droga dicendomi che potevo guadagnare molti soldi. Più precisamente mi diceva che potevo vendere della “bianca” inteso della cocaina."
AC1 afferma di avere accettato la proposta siccome in difficoltà finanziaria e turbato dai suoi problemi familiari. Oltre alle liti con la moglie, in Iraq erano morti accidentalmente in un incendio due nipoti ed inoltre voleva racimolare del denaro per recarsi a visitare la sorella, malata di tumore in Siria.
Egli ha perciò acquistato da __________ 30 grammi di cocaina confezionati in palline al prezzo di complessivi fr. 2'000.--, che avrebbe pagato con asseriti risparmi accumulati dal provento di lavori procuratigli da __________. Di questi, è riuscito a venderne solo 2-3 grammi a fr. 150.-- il grammo, mentre che la rimanenza l'ha resa al suo fornitore (cfr. il punto 1.1 AA).
Questi gli ha allora proposto di provare a vendere eroina, e gli ha fornito 30 sacchetti da 5 grammi l’uno, ossia 150 grammi per complessivi fr. 4'500.--, che il AC1 ha rivenduto sulla piazza di Locarno, a vari tossicodipendenti, a fr. 350.-- il sacchetto (cfr. punto 1.2 AA).
Nonostante le difficoltà linguistiche (AC1 non parla italiano), il prevenuto è comunque riuscito a svolgere i suoi sporchi traffici, frequentando i luoghi d'incontro dei tossicodipendenti (in particolare il "parchetto" di Locarno), e imparando così a riconoscere i tossicodipendenti, ai quali esplicitamente offriva in vendita la sostanza (verbale 7 giugno 2004 di __________, rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria AI 5, allegato 26, pag. 2; verbale 16 marzo 2004 di __________, AI 5, allegato 27, pag. 2).
L'accusato disponeva inoltre di due numeri di telefono cellulare ai quali poteva essere contatto dai tossici per ordinazioni di eroina (verbale 21 aprile 2004 di __________, AI 5, allegato 20, pag. 5; verbale 18 maggio 2004 di __________, AI 5, allegato 22, pag. 1).
Quando __________ è divenuto irreperibile,AC1 ha cambiato fornitore per continuare nello spaccio.
Appreso che vi era un cittadino iracheno, detto “Baharos”, che spacciava eroina a Zurigo, l'accusato ci si è recato e “chiedendo in giro” è riuscito a rintracciarlo, acquistando da lui 15 sacchetti di eroina da 5 grammi l’uno, ossia 75 grammi, per complessivi fr. 2'400.--, quantitativo poi interamente rivenduto ad AC2 a fr. 350.-- il sacchetto (punto 1.3 AA). AC2 ha però pagato solo 5 dei sacchetti, ricevendo a credito (mai onorato) gli altri 10.
Nella primavera del 2004 l’imputato si è nuovamente recato a Zurigo, dove ha acquistato da tale “Ali”, un cittadino turco indicatogli dall’iracheno che vive a Londra, ulteriori 50 sacchetti da 5 grammi, ovvero 250 grammi di eroina per complessivi fr. 9'000.--.
Di questi, 26 li ha rivenduti sulla piazza di Locarno (punto 1.4 AA), mentre che i rimanenti 24 sacchetti gli sono stati sequestrati dalla polizia al momento dell’arresto.
Il prevenuto al AC2 ha venduto complessivi 170/185 grammi di eroina, da lui consumati in ragione di circa 100 grammi, mentre che la rimanenza il AC2 l'ha venduta ad altri tossicodipendenti per finanziare il proprio consumo (ACC 88/2004).
AC1 ha ammesso di avere guadagnato dai propri traffici complessivi 6'650.--, di cui fr. 4'200.-- sequestrati (verbale 23 giugno 2004 di AC1, AI 5, allegato 10, pag. 2).
Ricapitolando, si ha che AC1, previo acquisto di 30 grammi, ha venduto 2 o 3 grammi di cocaina, e previo acquisto di 475 grammi di eroina ne ha rivenduti 355 grammi, mentre che 115.48 grammi d’eroina, a basso grado di purezza, gli sono stati sequestrati.
L’imputato ha confermato questi fatti al dibattimento, ribadendo le ammissioni fatte nella fase d'inchiesta (verbale 25 giugno 2004 di AC1 avanti al Procuratore Pubblico, AI 5, allegato 11, pag. 2):
" In sostanza ammetto di aver:
verso la fine del 2002, acquistato a Locarno da tale __________ (iracheno residente in Svizzera Interna), 30 grammi di cocaina (confezionata in palline), per fr. 70.- l’uno, rivendendone poi 2 o 3 grammi per fr. 150.- l’uno e restituendone in seguito 27 grammi perché avevo difficoltà a venderne;
nello stesso periodo e dalla stessa persona, acquistato 30 sacchetti da gr. 5 l’uno di eroina per complessivi fr. 4'500.-, vendendoli poi a tossicomani vari del locarnese, per fr. 350.- l’uno;
nel giugno 2003 a Zurigo, acquistato da un iracheno di nome “Baharos”, 15 sacchetti da gr. 5 l’uno di eroina per complessivi fr. 2'400.-, rivendendoli poi a tossicomani vari del locarnese per fr. 350.- l’uno;
nel marzo 2004 a Zurigo, acquistato da un turco di nome “Ali” 50 sacchetti da gr. 5 l’uno di eroina per complessivi fr. 9'000.-, rivendendone poi a tossicomani vari del locarnese per ca. 130 grammi per fr. 350.- ogni 5 grammi. I rimanenti 120 grammi sono quelli sequestrati al momento dell’arresto;
In totale ho quindi:
A) acquistato 30 grammi di cocaina e 475 di eroina;
B) venduto 2 –3 grammi di cocaina e 355 di eroina;”
Il traffico d’eroina effettuato dall’accusato di complessivi 475 grammi d’eroina configura indubbiamente infrazione aggravata giusta l’accennato art. 19 cifra 2 lett. a LFStup, tenuto conto, per 225 grammi di sostanza spacciata, in assenza di migliori riscontri, di un grado di purezza del 10%, mentre che per gli ultimi 250 grammi di eroina, quelli dell'ultima fornitura, in parte sequestrata e analizzata dagli inquirenti, dell'accertato grado di purezza del 9%. Si hanno così 45 grammi di sostanza pura, quantitativo che eccede ampiamente il limite stabilito dal Tribunale Federale di 12 grammi di eroina pura (DTF 119 IV 180, 114 IV 165, 112 IV 113, 109 IV 145).
Per quanto riguarda le modiche vendite di cocaina, l'infrazione non è aggravata.
Dal profilo soggettivo non si può che ritenere che il prevenuto, che non contesta la circostanza, fosse perfettamente consapevole dell'illiceità del suo agire e delle nefaste conseguenze dell’uso della droga, già solo perché si tratta ormai di realtà di comune coscienza (DTF 104 IV 211).
Ne consegue l'integrale conferma dell'atto di accusa.
Nel caso in esame la pubblica accusa ha evidenziato la gravità dei fatti, ponendo l’accento sui quantitativi spacciati senza scrupoli dall’imputato, per puro fine di lucro, come un trafficante professionista, per un periodo di circa un anno e sei mesi, chiedendo la condanna del AC1 alla pena di 2 anni e 6 mesi di detenzione.
La difesa ha di contro postulato la pronuncia di una pena massima di 18 mesi di detenzione, da porre al beneficio della sospensione condizionale. Secondo la difesa, il prevenuto non avrebbe delinquito per fine di lucro, ma bensì spinto dai problemi famigliari. Non potrebbe essere ritenuto un trafficante, ma solo uno “spacciatore da strada”. Si dovrebbe inoltre tenere conto della particolare mentalità dell’imputato, delle difficoltà d’integrazione incontrate dai rifugiati e del fatto che non tutto il quantitativo di cui all'atto di accusa sarebbe effettivamente finito nelle vene dei tossicodipendenti.
Ebbene, la Corte preso atto delle argomentazioni delle parti, ha ritenuto assai gravi i fatti posti a giudizio, sia dal punto di vista oggettivo e soprattutto da quello soggettivo.
L’accusato, che non è consumatore, per mero fine economico ha spacciato al dettaglio quasi mezzo chilogrammo di droga pesante, dopo averne acquistato a tal fine più di mezzo chilo (475 grammi d’eroina e 30 grammi di cocaina).
Contrariamente a quanto sostiene la difesa, non si vede relazione alcuna tra i problemi familiari del prevenuto -peraltro comuni a molte persone- e la decisione di iniziare a spacciare droga. Del resto, lo stesso AC1 in corso d'inchiesta ha ammesso di avere iniziato a trafficare dopo la separazione, ritenendo di non avere sufficienti mezzi finanziari per fare fronte alle sue spese (verbale 12 maggio 2004, AI 5, allegato 4, pag. 3), precisando al dibattimento che effettivamente le indennità di rifugiato (fr. 20.-- al giorno) a lui non bastavano per vivere e perciò non vi è dubbio che il suo scopo fosse il lucro.
Posto che non si capisce comunque quali particolari problemi economici dovesse avere l'accusato, da anni preso a carico (con tutta la numerosa famiglia) dalla collettività per il suo statuto di asilante, ed anche di ex asilante in attesa di rimpatrio, si rileva che, come i problemi familiari, anche quelli finanziari sono ampiamente diffusi, ma per fortuna la risposta della quasi totalità di chi vi è confrontato non è quella di mettersi a spacciare droga, ma piuttosto quella di aumentare i propri introiti in maniera lecita, trovando un lavoro, oppure -se già si lavora- cercando un'attività aggiuntiva. AC1 ben sapeva che questa sarebbe stata la (faticosa) risposta ai suoi asseriti problemi economici, avendo già lavorato in precedenza in Svizzera (anche in nero e contro le norme che regolano il suo statuto di richiedente l'asilo), ma in proposito egli aveva ben recepito l'insegnamento del connazionale, secondo il quale era da "stupidi" andare a lavorare e farsi sfruttare. Ci si permette di soggiungere che siffatta attitudine dell’accusato denota una totale mancanza di rispetto per il Paese che lo ha accolto con tutta la sua famiglia.
Non occorre invece spendere una sola parola circa i problemi d’integrazione dei rifugiati, che nulla hanno a che vedere con il caso in esame.
Anzi, AC1, che per il resto appare effettivamente come un corpo estraneo nella nostra società, pare essere riuscito ad integrarsi alla perfezione proprio nelle questioni di droga. A dispetto delle teoriche notevoli difficoltà, è infatti riuscito ad inserirsi perfettamente sul mercato degli stupefacenti, imparando la strada per Zurigo per andare a rifornirsi, trovando lo stupefacente in quantità, e riuscendo poi con il medesimo successo a effettuare le sue vendite sulla piazza di Locarno, della quale ha ben presto imparato a conoscere luoghi ed acquirenti.
Questa prestazione del AC1 attesta del suo spirito di iniziativa, della determinazione criminale, nonché della mancanza di scrupoli. A dispetto delle difficoltà linguistiche e del fatto di muoversi in un ambiente che gli è estraneo, l'imputato ha dimostrato di agire come un esperto trafficante di droga, dotato dei giusti contatti sia per gli acquisti che per la rivendita.
Non era quindi, a mente della Corte, solo uno spacciatore di ultimo livello, come -per intendersi- il AC2 che da lui acquistava per rivendere ad altri tossicodipendenti, ma piuttosto un pericoloso tramite tra l'enorme mercato di Zurigo e quello locale di Locarno, che egli contribuiva a rifornire.
Non vi è del resto chi non veda la pericolosità di un trafficante capace, come il AC1, di rifornirsi di partite di anche 250 grammi alla volta.
La Corte constata inoltre, in senso negativo, che i traffici dell'accusato si estendono su di un ampio arco di tempo di quasi un anno e mezzo, il che rende difficile ammettere il carattere episodico di una simile attività. Anzi, si constata che l'ultima fornitura era la più consistente, così che il trend dell'attività mirava chiaramente alla sua espansione. In apparenza inesistente la volontà di emendarsi (benché l'asserito scopo di racimolare i soldi per partire per l'Iraq fosse stato da tempo raggiunto), e solo l'intervento della polizia ha messo fine ai suoi traffici.
Pure negativo, nelle valutazioni della Corte, è il fatto che il AC1 ha intrapreso la carriera di trafficante all'età di 43 anni passati, nonostante avesse una famiglia con cinque figli, il maggiore dei quali quasi dell'età giusta per fare le prime esperienze con stupefacenti messi in circolazione da persone come lui.
E ancora, il AC1 non si è limitato allo spaccio di eroina, ma è incorso in altri reati, avendo ricevuto una condanna a 3 mesi di detenzione, sospesi con la condizionale per due anni, inflittagli il 7 ottobre 2003 dalla Pretura penale di Bellinzona, il che va considerato ai fini dell'odierno giudizio con la pronuncia di una pena parzialmente aggiuntiva a quella per il reato di lesioni (art. 68 cpv. 2 CP). Se è da un lato vero che l'accusato, tolta questa la condanna da porre in concorso, era in precedenza sostanzialmente incensurato, è altrettanto vero che questo altro procedimento penale, culminato in un pubblico dibattimento e con il quale l'autorità penale ha tangibilmente manifestato la sua attenta presenza, non l'ha in alcun modo distolto dai suoi traffici di droga, che si sono anzi intensificati con il successivo acquisto di 250 grammi di eroina nella primavera del 2004.
Il teorico beneficio della formale incensuratezza è pertanto, secondo la Corte, annullato dalla reiterazione nell'illecito a dispetto del primo procedimento penale.
A favore dell'imputato può essere ritenuta la confessione, resa comunque in forma completa solo al quinto verbale d'interrogatorio e a fronte di precise contestazioni da parte degli inquirenti, motivo per cui essa non equivale ad una piena collaborazione con gli inquirenti. Si ritiene anche che al dibattimento l'accusato si è comportato con correttezza.
Di nessun pregio è invece la circostanza, addotta dalla difesa con riferimento allo stupefacente sequestrato, per cui non tutta l'eroina trafficata è stata consumata dalla clientela locarnese, ritenuto come questa era comunque la precisa intenzione dell'accusato, e che già solo l'acquisto e la detenzione della sostanza ai fini della vendita concretizzano, secondo la LFStup, reato di eguale gravità.
Tutte queste circostanze, nel complesso, fanno ritenere la colpa dell'accusato di particolare gravità, tale da porre la pena da pronunciare a suo carico nettamente sopra la soglia dei 18 mesi di detenzione costituenti il limite per l'eventuale concessione della sospensione condizionale.
La Corte ha pertanto ritenuto di condannare l’imputato alla pena di due anni di detenzione con computo del carcere preventivo sofferto.
Nella fase preprocessuale egli ha ripetutamente affermato di essere intenzionato a lasciare la Svizzera per tornare in patria (verbale 12 maggio 2004, pag. 3), tanto da avere giustificato la propria delinquenza con l'esigenza di finanziare il suo rimpatrio (verbale 21 maggio 2004, pag. 2). Davanti al Procuratore Pubblico (verbale 11 giugno 2004, pag. 4) e poi al dibattimento, egli ha invece affermato di essere intenzionato a rimanere in Svizzera per vedere i suoi figli.
La Corte, vista la situazione, ha deciso di pronunciare l'espulsione del prevenuto giusta l'art. 55 CP. Questo per punirlo, ed anche ai fini di prevenzione generale, stante la pericolosità per la collettività dei reati da lui commessi. Si tratta in effetti di persona disposta ad armarsi e colpire in caso d'alterco, e colpevole di spaccio di droga in danno della salute di molte persone.
Evasa la domanda d'asilo, nulla osta alla pronuncia dell'espulsione, che nel principio, del resto, nemmeno la difesa ha contestato. La stessa viene determinata in 7 anni, in luogo dei 10 chiesti dall'accusa, per avere una giusta proporzione con la durata della pena detentiva.
Benché il AC1 sia privo di stabili legami con la Svizzera, paese nel quale -come lo stesso difensore ha ammesso- non si è per nulla integrato a fronte delle notevoli diversità culturali, si deve tenere conto del fatto che se egli venisse effettivamente espulso per effetto della presente decisione prima della partenza del resto della famiglia in ossequio dell'ordine di allontanamento temporaneamente sospeso (e che potrebbe teoricamente, specie col perdurare della permanenza in Svizzera, essere in futuro convertito in un permesso di soggiorno concesso per motivi umanitari), si avrebbe la sua separazione dalla moglie, con la quale vi è possibilità di riconciliazione, e soprattutto dai cinque figli.
In queste circostanze, la pronuncia di un'espulsione effettiva appare eccessivamente severa, mentre si può ritenere che con la sua sospensione condizionale, sia pure con il periodo di prova massimo di 5 anni a fronte della gravità del caso, il AC1 abbia ad astenersi da ulteriore delinquenza.
È ordinata la confisca e la distruzione di 115.48 grammi di eroina, costituenti chiaramente corpo di reato, nonché la confisca del denaro, provento di reato, e di tutti gli altri oggetti sequestrati e indicati quali corpo di reato nell’atto d’accusa.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico degli accusati.
Rispondendo A. Per AC1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n. 2.1;
B. Per AC2, affermativamente a tutti i quesiti;
visti gli art. 11, 18, 36, 41, 55, 58, 63, 66, 68, 69, 139, 172 ter CP;
19, 19a LFStup
9 segg. CPP e 39 TG sulle spese
dichiara e pronuncia:
1.1. infrazione parzialmente aggravata alla legge federale sugli stupefacenti
siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone;
per avere, senza essere autorizzato,
tra la fine del 2002 e il 12 maggio 2004,
a Locarno e Zurigo:
1.1.1 acquistato a scopo di rivendita 30 grammi di cocaina e rivenduto 2-3 grammi della sostanza in questione;
1.1.2 acquistato a scopo di rivendita 475 grammi di eroina e rivenduto 355 grammi della sostanza in questione;
e come meglio descritto nell’atto d’accusa.
1.1. ripetuta infrazione alla legge federale sugli stupefacenti
per avere,
durante l’estate e il mese di settembre del 2003 fino a maggio 2004, senza essere autorizzato,
venduto 10 buste dose di eroina, nonché 70/80 grammi della medesima sostanza;
1.2. ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti
per avere,
tra ottobre 2002 e il mese di maggio 2004,
senza essere autorizzato, consumato 115 grammi di eroina e 10 grammi di cocaina;
1.3. ripetuto furto di lieve entità
per avere,
tra il 16 e il 24 novembre 2003, a Locarno,
in due occasioni, agendo in correità con terzi,
sottratto cose mobili altrui di modico valore,
alfine di appropriarsene;
e come meglio descritto nell’atto d’accusa.
2.1. AC1 è condannato alla pena di 2 anni di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di 3 mesi di detenzione inflittagli il 17.10.2003 dalla Pretura Penale del Cantone Ticino;
2.2. AC1 è inoltre condannato all’espulsione dalla Svizzera per un periodo di 7 anni;
2.3. AC2, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato alla pena di 7 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto.
L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta a AC2 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 anni.
L’esecuzione della pena accessoria dell’espulsione inflitta a AC1 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 5 anni.
Ad AC2 è fatto ordine, a valere quale norma di condotta ex art. 41 CP, di recarsi regolarmente per consiglio e aiuto presso __________, per un periodo di 3 anni.
È ordinata la confisca e la distruzione di 115, 48 grammi di eroina, nonché la confisca di tutti gli oggetti sequestrati a AC1 indicati quali corpo di reato nell’atto d’accusa ACC 79/2004.
E ordinata altresì la confisca e la distruzione di cinque buste dosi d’eroina, quattro pastiglie di Dormicum, dei semi di canapa, nonché la confisca di tutti gli altri oggetti sequestrati a AC2 e indicati quali corpo di reato nell’atto d’accusa ACC 88/2004.
La tassa di giustizia di fr. 200.- per ciascuno e le spese processuali dei rispettivi procedimenti sono poste a carico dei condannati.
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 200.--
Inchiesta preliminare fr. 802.60
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 1'052.60
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Distinta spese a carico di AC1
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 602.60
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 727.60
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Distinta spese a carico di AC2
Tassa di giustizia fr. 100.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--
fr. 325.--
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Intimazione a:
terzi implicati
Ashraf IE1
Per la Corte delle assise correzionali
Il presidente La segretaria