Incarto n. 72.2004.164
Lugano, 24 ottobre 2007/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretaria:
Frida Andreotti, vicecancelliera
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1 e domiciliato a
prevenuto colpevole di:
qualificata, siccome commessa nell'esercizio di una professione/attività, quella d'assicurazione, soggetta ad autorizzazione,
per avere in più occasioni,
a __________ nonché in altre località in Svizzera ed all'estero,
nel periodo maggio 1997 - giugno 2002,
allo scopo di procacciare a sé un indebito profitto,
agendo in qualità di responsabile e rappresentante della Cassa __________, per il Cantone Ticino nonché sul territorio italiano, impiegato indebitamente valori patrimoniali a lui affidati,
e meglio per avere
utilizzato indebitamente parte delle somme di denaro confluite sulla relazione bancaria da lui aperta all'uopo presso __________ n. Cassa Malati PC 1, sulla quale disponeva di diritto di firma individuale, somme destinate alla Cassa Malati PC 1 e bonificate sul citato conto dietro sue istruzioni dalla USSL/ASL di __________ nel contesto di una convenzione conclusa tra la Cassa Malati PC 1 ed il Comune di __________ per l'erogazione dell'assistenza sanitaria a favore dei cittadini di __________,
e più precisamente per avere
omesso di riversare alla Cassa Malati PC 1 la somma complessiva di CHF 3'102'680.20, appropriandosene con varie modalità, ossia:
in misura di CHF 921'004.30 mediante bonifici, di cui CHF 154'000.-- trapassati sulla rubrica n. Amministrazione a copertura di interessi ipotecari relativi ad una proprietà dell'accusato sita a __________ ed il resto usato per scopi personali quali il pagamento di fatture, in parte relazionate con il citato immobile, di acquisti e viaggi nonché di altre spese o prelievi di contanti effettuati a mezzo di carta di credito,
in misura di CHF 2'181'675.80 mediante prelievi a contanti, di cui CHF 98'500.-- versati sulla rubrica n. Amministrazione a copertura di interessi ipotecari relativi alla citata proprietà dell'accusato a __________ ed il resto usato per scopi personali, in particolare per giocare d'azzardo;
fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;
reati previsti art. 138 Cifra 2 CP (in combinazione con l'art. 172 CP);
e meglio come descritto nell'atto d'accusa 174/2004 del 17 dicembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.
Presenti
§ Il procuratore pubblico. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 17:00.
È pervenuta alla Corte:
Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma integrale dell’atto d’accusa, rilevando come nella fattispecie sussistano i presupposti della forma qualificata del reato di appropriazione indebita.
Considerato dunque il risultato della perizia psichiatrica, propone la condanna dell’accusato alla pena detentiva di mesi trenta da porsi al beneficio della sospensione condizionale parziale per anni due, con espiazione di mesi sei.
Al condannato deve essere imposto un periodo di prova di anni tre.
Chiede inoltre che, oltre a tale pena detentiva, venga pronunciata la misura del trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP. Postula che a tale misura venga combinata un’assistenza riabilitativa che, come auspicato dal perito, debba fondarsi su di un piano di pagamento dei debiti a tempo indeterminato. Chiede infine che le pretese della PC Cassa Malati PC 1 vengano accolte integralmente.
§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato. Deplora che nonostante i tentativi fatti, non si sia potuto trovare un accordo per un risarcimento con la PC Cassa Malati PC 1.
In diritto contesta l’imputazione di ripetuta appropriazione indebita qualificata.
Vista la collaborazione del suo assistito, il lungo tempo trascorso dalla commissione del reato, nonché dalla cessazione degli atti illeciti, peraltro commessi in stato dapprima di lieve, poi media scemata imputabilità, chiede che il suo patrocinato venga condannato alla pena detentiva di anni due, sospesa condizionalmente ex art. 42 CP.
Non si oppone alla pronuncia di misure terapeutiche e riabilitative. Non contesta le pretese della PC Cassa Malati PC 1.
Posti dalla Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti
quesiti: AC 1
di complessivi fr. 3'102'680.20,
a __________ nonché in altre località in Svizzera ed all’estero,
nel periodo maggio 1997 - giugno 2002?
1.1. trattasi d’infrazione aggravata siccome commessa nell’esercizio di una professione/attività, quella d’assicurazione, soggetta ad autorizzazione?
e meglio come descritto nell’atto di accusa?
ha agito in stato di scemata imputabilità?
può beneficiare della sospensione condizionale?
deve essere sottoposto a una misura, e se sì, quale?
5.deve un risarcimento alla PC Cassa Malati PC 1?
6.deve essere ordinata la confisca:
6.1. del saldo attivo della relazione bancaria n. (rubrica “”) intestata a AC 1
presso __________?
6.2. della carta __________ n. intestata a AC 1?
Considerando, in fatto ed in diritto
che, sui fatti descritti nell'atto d'accusa, AC 1 è confesso sin dal giorno in cui, il 13.6.2002, si è autodenunciato al Ministero pubblico, dopo essersi reso conto che le malversazioni da lui operate tra il maggio 1997 e l'inizio del giugno 2002 in danno della sua datrice di lavoro Cassa malati PC 1 stavano per essere scoperte;
che, all'atto in cui si è presentato al Ministero pubblico,
egli ha prodotto al Magistrato inquirente, sottoforma di tabella, una ricostruzione cronologica completa dei suoi indebiti atti di disposizione (commessi tramite bonifici e/o prelievi), tabella
che, in sede d'istruttoria formale, è stata verificata dall'Efin
che l'ha trovata sostanzialmente esatta, con il che è pacifico
che AC 1 ha sottratto, nel suindicato periodo, dal suo conto privato c/o __________, nr. (sottorubrica Cassa malati PC 1), omettendo di riversarli alla Cassa, in totale
fr. 3'102'680.20;
che, in tali condizioni, è pacifico e incontestato che AC 1 ha commesso il reato di ripetuta appropriazione indebita, avendo convertito, in ripetute occasioni e per l'importo citato, a proprio indebito profitto, danaro a lui affidato invece di rimetterlo, per via bancaria, alla Cassa malati PC 1;
che il patrocinatore di AC 1 ha invece contestato che il suo assistito abbia commesso il suddetto reato nella forma qualificata, ovvero, come gli imputa l'atto d'accusa, "nell'esercizio di una professione/attività, quella d'assicurazione, soggetta ad autorizzazione";
che, a mente della sottoscritta Presidente, AC 1 ha commesso il reato di ripetuta appropriazione indebita nella forma semplice e non in quella aggravata imputata nell'atto d'accusa e ciò sostanzialmente perché egli, agendo come ha agito quale rappresentante della Cassa, non ha leso gli interessi del __________, tantomeno quelli degli assicurati (bene giuridico protetto dal regime autorizzativo previsto dalle norme della LAMal e della Legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione), bensì ha danneggiato il patrimonio della Cassa da lui rappresentata (ed in aula AC 1 ha altresì reso verosimile di avere, con le sua malversazioni, intaccato solo parte degli utili percepiti dalla PC 1 sulla scorta della convenzione); versando al rappresentante della __________ le quote dovute a norma dell'art. 5 della Convenzione, il Comune di __________ ha, a non averne dubbio, adempiuto alle proprie obbligazioni, col che il diritto degli assistiti alle prestazioni sanitarie previste all'art. 3 della Convenzione è diventato esigibile, indipendentemente dal fatto che AC 1 abbia riversato alla Cassa solo parte delle somme incassate a titolo di premio (cfr. anche, al riguardo la DTF 120 IV 182, nota alle parti);
che, nella commisurazione della pena, incide assai la conclusione cui è giunto il perito psichiatrico, dr. PE 1, che ha riconosciuto a AC 1 di aver commesso il reato ascrittogli in stato di scemata imputabilità di grado lieve nel periodo agosto 1997 - agosto 1998 e di grado medio nel successivo periodo e fino al maggio - giugno 2002; pure incidono sulla commisurazione della pena il fatto che AC 1 viene giudicato a oltre cinque anni dalla sua autodenuncia, che egli ha collaborato nella ricostruzione delle sue malversazioni, che è incensurato e che dopo il giugno 2002 egli sembra aver reimpostato la sua vita affettiva e professionale in modo ordinato; pesa al contrario la circostanza che egli abbia solo parzialmente aderito alle conclusioni del perito psichiatrico che, data la particolare gravità della patologia che ha portato AC 1 a pesantemente delinquere (quella del gioco patologico compulsivo comunque instauratosi su un disturbo della personalità di tipo narcisistico e borderline), ha raccomandato sia il trattamento ambulatoriale a lungo termine sia l'allestimento e la messa in esecuzione di un programma di pagamento dei debiti, provvedimenti senza i quali il pericolo di ricaduta nel gioco patologico compulsivo è tuttora presente e concreto (cfr. perizia psichiatrica in atti sub AI 141 e verbale del dibattimento);
che, tutto ben pesato, è parso adeguato alla gravità del reato commesso condannare AC 1 ad una pena detentiva che viene, facendo un considerevole sforzo, compressa fino alla soglia dei due anni, di guisa da non costringere l'incensurato AC 1 all'espiazione in carcere dopo ormai 5 anni e quattro mesi dai fatti; aldilà di detta pena (per la quale sono date le condizioni della sospensione condizionale ex art. 42 CP, con la fissazione di un periodo di prova di anni tre) ciò che è più importante è l'adozione in questa sede di quei provvedimenti terapeutici e riabilitativi, caldeggiati dal perito, che soli possono contenere il rischio testé evocato di ricaduta in comportamenti patologici e quindi delinquenzuali;
che, in tali condizioni, richiamate nel dettaglio le dichiarazioni rese in aula dal dr. PE 1 a completazione del suo rapporto peritale (cfr. verbale del dibattimento p. 3) dalle quali emerge:
che il trattamento ambulatoriale cui si è sottoposto AC 1 nel periodo luglio 2002 - dicembre 2003, è stato di troppo breve durata, per cui esso deve essere riavviato e continuato a lungo termine, esso potrà essere considerato terminato solo su preavviso di un esperto esterno (psichiatra) e non su decisione del terapeuta;
che altresì è di vitale importanza la messa a punto e in esecuzione, con l'assistenza di una figura professionale, di un programma di pagamento dei debiti a vita (naturalmente con rate mensili commisurate alla capacità finanziaria odierna e futura di AC 1); ne deriva che nei confronti di AC 1 deve quindi essere ordinata la misura del trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP, assortita con la misura dell'assistenza riabilitativa ai fini dell'allestimento e della messa in esecuzione del suddescritto programma di pagamento dei debiti (per l'ammontare dei quali si rinvia ai documenti in atti sub doc. TPC 21, che portano, suntivamente, su 22 atti di carenza di beni per un totale di fr. 2'400'000.- circa, cui è da aggiungere il credito della PC 1);
che è ordinata la confisca del residuo in conto c/o __________ nr. e della carta di credito __________;
che, per finire, hanno da essere accolte le pretese della PC Cassa malati PC 1, con conseguente condanna di AC 1 a risarcire il danno causato, ammontante a fr. 3'102'680.20, nonché a rifondere fr. 31'346.70 più gli interessi legali per spese di patrocinio.
Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti posti, tranne al quesito no. 1.1;
visti gli art. 12, 19, 40, 42, 43, 44, 47, 48a, 49, 63, 69, 70, 138 cifre 1 e 2 CP; 9 e segg., 265 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;
dichiara e pronuncia:
ripetuta appropriazione indebita
per avere,
agendo in danno della Cassa Malati PC 1,
indebitamente sottratto averi patrimoniali a lui affidati
per un importo complessivo di fr. 3'102'680.20,
convertendoli a proprio indebito profitto,
a __________ nonché in altre località in Svizzera e all’estero,
nel periodo maggio 1997 - giugno 2002,
e meglio come descritto all’atto d’accusa e precisato nei considerandi.
2.AC 1 è prosciolto dall’imputazione di aver commesso il suddetto reato nella forma qualificata.
AC 1 è condannato:
3.1. alla pena detentiva di anni 2 (due);
3.2. a versare alla PC Cassa Malati PC 1,
a titolo di risarcimento del danno causato,
l’importo di fr. 3'102'680.20, nonché l’importo di fr. 31'346.70
per spese legali, più interessi del 5% a far tempo dalla data
della presente sentenza.
5.Nei confronti del condannato è ordinato il trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP. Egli è altresì sottoposto all’assistenza riabilitativa in vista di mettere a punto e quindi in esecuzione un programma di pagamento dei debiti, come indicato dal perito psichiatrico dr. med. PE 1.
6.È ordinata la confisca del saldo attivo della relazione bancaria n. (rubrica) intestata a AC 1 presso __________, nonché della carta __________ n. intestata a AC 1.
Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 500.--
Inchiesta preliminare fr. 200.--
Perizia fr. 6'750.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--
fr. 7'500.--
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Distinta spese a carico di AC 1
Tassa di giustizia fr. 400.--
Inchiesta preliminare fr. 160.--
Perizia fr. 5'400.--
Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 40.--
fr. 6'000.--
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Il rimanente a carico dello Stato
Intimazione a:
terzi implicati
Per la Corte delle assise correzionali
La presidente La segretaria