Incarto n. 72.2004.128
Lugano, 7 marzo 2007/nh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La presidente della Corte delle assise correzionali
di Locarno
Presidente:
giudice Agnese Balestra-Bianchi
Segretario:
Alessandro Guidini, dott.iur.
Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,
per giudicare
AC 1
detenuto dal 17 giugno al 29 luglio 2004;
prevenuto colpevole di:
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Presenti
§ Il procuratore pubblico __________. § L'accusato AC 1 assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1. § __________ in rappresentanza delle PC PC 1
Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 11:30.
… omissis …
Sentiti § Il Procuratore pubblico,
… omissis …
§ La Patrona delle PC,
… omissis…
§ Il Difensore,
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Considerando, in fatto ed in diritto
… omissis …
Per costante e consolidata giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. di recente la sentenza dell'8.6.2005 in 1A.69/2005/col) i congiunti delle vittime hanno, di regola, diritto a una riparazione del torto morale solo nella misura in cui la sofferenza che essi subiscono è di carattere eccezionale, ovvero è pari o più forte
di quella che subirebbero in caso di decesso o invalidità permanente della vittima.
Orbene nel concreto caso nulla emerge dagli atti che porti ad assimilare la sofferenza subita dalla madre a quella che un genitore deve sopportare in caso di decesso o invalidità permanente del proprio/a figlio/a;
… omissis …