30.2011.16

Incarto n. 30.2011.16

Lugano 21 maggio 2013

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Bruno Buzzini ing. Paolo Barberis

segretaria giurista

Annalisa Butti

statuendo sul ricorso presentato in data 19 ottobre 2011 da

Comunione ereditaria ___________ composta da: RI 1 RI 2 RI 3 RI 4 tutti rappr. dalla RA 1

contro

la decisione su reclamo emessa il 28 settembre 2011 del Municipio di __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di costruzione per opere di canalizzazione e depurazione delle acque,

relativamente ai mapp. no. 297 PPP (foglio no. 317 quota parte 1/2), 352, 360, 563, 596, 773 RFD di __________,

letti ed esaminati, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in fatto e in diritto

1.1. Con risoluzioni del 27.6.1983 e del 5.12.1988 il Consiglio comunale di __________ – ora per aggregazione Comune di __________ – ha adottato il Piano generale delle canalizzazioni (PGC) ed autorizzato il Municipio a prelevare contributi di costruzione nell’ordine del 80% dei costi. In data 13.4.1989 il PGC ha ottenuto l’approvazione dell’allora competente Dipartimento dell’ambiente.

1.2. Nel dicembre del 1992 l’allora Municipio di __________ avviò una procedura di prelievo di contributi provvisori ed effettuò gli incassi in tre tappe seguendo lo stato di realizzazione delle opere; le rate afferenti la seconda e la terza tappa non furono interamente incassate ed il prelievo si interruppe nel 2003. Dopo l’entrata in vigore il 1°1.2005 delle nuove stime immobiliari ed a seguito dell’aggregazione del Comune di __________ nel nuovo Comune di __________, avvenuta con decreto legislativo del 17.9.2007 (cfr. FU 55/2007 del 9.11.2007), il nuovo Municipio ha deciso di dare avvio ad una nuova procedura di prelievo dei contributi provvisori per mezzo di un ricalcolo completo. In vista di questa nuova emissione, con scritto del 7.6.2011 il Municipio comunicò a tutti i contribuenti interessati che le tappe di prelievo 2 e 3 e la relativa procedura erano stralciate e che gli importi già versati sarebbero valsi quali acconti. L’esecutivo diede avvio alla procedura in esame pubblicando il prospetto dal 1.7. al 2.8.2011 (cfr. FU 51/2011 del 28.6.2011) ed inviando un estratto del medesimo ad ogni singolo contribuente. La comunione ereditaria __________, composta da RI 1, RI 2, RI 3 e RI 4, è proprietaria dei mapp. 352, 360, 563, 596, 773 e di una quota di ½ del foglio di PPP no. 317 al mapp. no. 297. In tale veste è stata assoggettata al pagamento di un contributo di costruzione di complessivi fr. 12'825.85. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con decisione del 28.9.2011. Da ciò il ricorso in esame nel quale i proprietari lamentano una violazione del diritto di essere sentiti, sollevano l’eccezione di perenzione del diritto d’imposizione, contestano l’aliquota applicata e la spesa determinante, ed infine sostengono che il Municipio avrebbe dovuto imporre i contributi definitivi anziché quelli provvisori. Con osservazioni del 10.2.2012 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame. L’udienza di conciliazione del 13.6.2012 si è risolta infruttuosamente. Con decreto del 21.12.2012 le parti sono state informate della costituzione del nuovo collegio giudicante in seguito alle dimissioni di un membro; con scritti 28.1 e 1°2.2013 esse hanno rinunciato a ripetere il dibattimento.

I ricorrenti lamentano una violazione del diritto di essere sentiti per non essere stati uditi dal Municipio prima dell’emanazione della decisione su reclamo. A prescindere dal fatto che la LALIA non prevede l’obbligo per l’esecutivo di citare i reclamanti per una discussione prima dell’emissione della propria decisione, secondo la giurisprudenza una eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata ove l’interessato abbia avuto la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’autorità che – come il Tribunale di espropriazione (art. 104 cpv. 1 LALIA) – dispone di pieno poter cognitivo (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 20 no. 2b). In concreto la facoltà dei ricorrenti di impugnare la decisione municipale con piena cognizione di causa non è stata compromessa ed il ricorso ne è la prova tangibile. Inoltre essi hanno avuto libero accesso agli atti pubblicati ed alla documentazione prodotta ed hanno partecipato all’udienza di conciliazione del 13.6.2012 con piena facoltà di esprimersi. Pertanto il diritto di essere sentito è stato ampiamente rispettato.

Il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in via eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto del 13.3.1975 per la nuova legge di applicazione della Legge federale sulla protezione delle acque, in RVGC 1975, XXII, p. 1170). I contributi a carico dei privati devono coprire i costi di costruzione in misura non inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune; la percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA). Il Municipio delimita il comprensorio d’imposizione (art. 98 LALIA). Sono soggetti all’imposizione il proprietario di fondi serviti o che possono essere serviti dall’opera, ed il titolare di diritti reali limitati che trae dall’opera un incremento di valore del suo diritto (art. 97 LALIA). La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio (art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare (art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non possono superare il 3% del valore di stima. Il Comune può prelevare più contributi provvisori, ritenuto che la somma dei singoli contributi non può superare il 3% del valore di stima in vigore al momento dell’ultima pubblicazione del prospetto (art. 99 cpv. 2 LALIA; Messaggio del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA nonché successivo Rapporto del 23.5.2001).

La procedura in esame è finalizzata ad un secondo prelievo di contributi provvisori fondato sull’art. 99 cpv. 2 LALIA. In particolare, anziché prelevare le rate rimanenti della procedura d’imposizione avviata nel 1992 e la cui emissione si è interrotta nel 2003, il Municipio ha deciso di stralciarle e di procedere ad un nuovo prelievo, in ragione dell’80% della spesa, sulla base dei nuovi valori di stima e della spesa aggiornata. Decisione della quale è stato dato avviso il 7.6.2011 mediante esposizione all’albo comunale, pubblicazione sul FU 46/2011 del 10.6.2011 ed intimazione in copia ai contribuenti interessati. Come si evince dagli atti, i contributi sono stati conteggiati sulla base di un costo totale preventivato di fr. 4'349'992.50, importo che è al netto dei sussidi ed include le opere eseguite e da eseguire come pure i costi di partecipazione ad opere consortili. Considerata la partecipazione privata dell’80%, che ammonta a fr. 3'479'994.-, ed accertato un valore di stima complessivo di fr. 85'689'989.-, per coprire l’importo totale il Comune avrebbe dovuto prelevare il 4.06% del valore di stima dei fondi. Tuttavia, in ossequio all’art. 99 cpv. 1 LALIA, ha fissato la quota al 3% e quindi limitato il prelievo a fr. 2'841’586.60. Eventuali contributi già versati dai proprietari nella passata procedura del 1992 sono stati considerati quali acconti e posti in deduzione.

5.1. I ricorrenti sollevano l’eccezione di perenzione del diritto di imporre i contributi poiché sono trascorsi più di 20 anni dalla realizzazione delle canalizzazioni serventi le loro particelle e queste ultime sono già state assoggettate ad imposizione nel 1992.

5.2. I termini di prescrizione di una pretesa di diritto pubblico vanno dedotti, innanzitutto, dalla legge applicabile. In mancanza di una base legale esplicita il giudice è tenuto a verificare se altri termini contemplati dalla legge possano essere applicati e, qualora ciò non fosse il caso, ad ispirarsi all’ordinamento che il diritto pubblico ha stabilito per casi analoghi. Se anche questa via si rivelasse preclusa, valgono per analogia i principi generali sulla prescrizione sanciti dal diritto privato, ossia il termine di 10 anni per le prestazioni uniche e di 5 anni per quelle periodiche (Knapp, Précis de droit administratif, 4e ed., no. 748 – 749; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 34 B III p. 97; DTF 112 Ia 260 c. 5; RDAT II-1996 no. 3 c. 3b, II-2002 no. 8 c. 2.1).

5.3. L’art. 99 LALIA non prevede alcun termine entro il quale il Comune debba procedere al prelievo di contributi provvisori pena la prescrizione o la perenzione del diritto d’imposizione. Bisogna dunque considerare che i contributi provvisori sono esigibili dalla data d’inizio dei lavori (art. 106 cpv. 1 LALIA) e sono percepiti per l’insieme delle opere previste dal PGC prima della conclusione dei lavori onde consentirne il finanziamento e permettere all’ente pubblico di adempiere il suo obbligo di urbanizzare (art. 19 cpv. 2 LPT e 36 cpv. 2 LSt). A tal fine l’autorità comunale ha la facoltà di prelevare i contributi a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione dei singoli impianti (art. 8 DELALIA), ma l’obbligo contributivo poggia sul finanziamento globale della rete perché è solo nel suo complesso che essa avvantaggia il contribuente (cfr. Rapporto cit. del 13.3.1975 p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb; RtiD I-2005 no. 33). Da un lato, infatti, l’utilità della canalizzazione non si esaurisce con la costruzione del ramo più vicino ad un certo fondo inteso ad urbanizzarlo, ma si estende ovviamente anche alle condotte di trasporto cui quel fondo è allacciato, ai collettori principali ed all’impianto di depurazione dove sono convogliate le acque di rifiuto, senza i quali il singolo tratto di fognatura non potrebbe funzionare. D’altro lato, per una canalizzazione nuova o potenziata il vantaggio non solo è riconducibile alla possibilità di sfruttare l’impianto, ma risiede anche nel fatto che, per i fondi inclusi nel PGC, esso è fonte di urbanizzazione e quindi di edificabilità (rispettivamente miglioramento dell’urbanizzazione), mentre per le proprietà escluse ma edificate è indispensabile ai fini del mantenimento della loro destinazione. Per quanto riguarda la fattispecie in esame, è dunque irrilevante che le opere eseguite dopo il 1992 non interessino le zone ove sono ubicati i fondi dei ricorrenti. La legge permette inoltre l’imposizione retroattiva di contributi per opere eseguite dopo il 31.12.1968 sulla base di un progetto generale delle canalizzazioni approvato, purché non siano già state imposte (art. 133 cpv. 4 LALIA), rispettivamente, come è avvenuto nel caso concreto, siano dedotti eventuali contributi già versati. Posti tali principi, e considerato che i programmi di attuazione delle opere sono condizionati da contingenze varie protraendosi nel tempo, è dunque concepibile che la spesa annoveri anche i costi riconducibili ad opere remote contro i quali, secondo la giurisprudenza, non può essere fatta valere la prescrizione. Ciò non implica nemmeno – contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti – un’inammissibile limitazione della sicurezza del diritto. In effetti i proprietari di immobili devono sapere che i Comuni, dall’entrata in vigore della LALIA, sono tenuti per legge a prelevare contributi per finanziare (fino ad una determinata quota) i loro impianti di evacuazione e di depurazione delle acque. Essi non possono quindi pretendere di ignorare gli obblighi che la legge stessa prevede nei loro confronti, specie quello di corrispondere un ulteriore contributo provvisorio (art. 99 cpv. 2 LALIA), che il Comune deve comunque stabilire tenendo conto dell’importo già versato in precedenza, eventualmente anche da un altro proprietario (TF 2C_967/2012 del 18.1.2013; TRAM 52.2010.198 del 2.8.2012; RtiD I-2005 no. 33). Di conseguenza l’eccezione è respinta.

6.1. In relazione al calcolo dei contributi i ricorrenti contestano l’aliquota del 3%, ritenendola eccessiva, e chiedono che sia invece applicato il 2% come a suo tempo stabilito per il prelievo dei contributi del 1992. Essi rimproverano inoltre al Municipio di non aver presentato tutte le fatture relative ai costi effettivi; qualora detti costi dovessero comprendere opere di pavimentazione stradale oppure acciottolati di lusso, le relative spese dovrebbero essere stralciate. Tali censure non posso essere accolte.

6.2. La percentuale di prelievo è determinata dal rapporto tra il costo preventivato delle opere a carico dei privati e il valore globale di stima dei fondi compresi nel perimetro del PGC al momento della pubblicazione del prospetto. La decisione presa dal Municipio nel 1992 di fissare l’aliquota al 2% era riferita alla prima procedura di prelievo ed avrebbe dovuto essere rispettata nel caso in cui fossero state emesse le relative rate rimanenti non incassate. Di contro non è vincolante in questa sede trattandosi di una seconda, nuova, procedura che poggia su dati aggiornati in ordine sia ai costi di costruzione che alle stime immobiliari. Tanto più che, vista l’obbligatorietà del prelievo in ragione dell’80%, un’aliquota del 2% sarebbe risultata chiaramente insufficiente: come già evidenziato, nemmeno quella massima applicata del 3% arriva infatti a coprire l’integralità della quota a carico dei privati (cfr. consid. 5).

6.3. La documentazione contabile non è soggetta a pubblicazione poiché non è un elemento del prospetto dei contributi: questo comprende infatti solamente l’elenco dei contribuenti e gli importi dei singoli contributi (art. 101 LALIA). Detto questo, la documentazione prodotta agli atti non accredita i dubbi sollevati dai ricorrenti. Si evince infatti che la spesa determinante si compone solamente degli oneri per la costruzione delle opere di smaltimento delle acque, tenuto conto della partecipazione all’esecuzione di opere consortili (cfr. in particolare scheda “ricapitolazione costi, sussidi e contributi diversi” del 24.6.2011; lettera del 26.3.2012 del Consorzio depurazione acque della __________). Non risulta invece che siano inclusi anche i costi di eventuali interventi che esulano dalle opere previste dal PGC. Gli importi sono peraltro stati verificati dalla Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo (cfr. lettera del 26.3.2012). Di conseguenza non vi è motivo di dubitare della loro attendibilità.

6.4. Per il resto si rileva che le basi di calcolo di cui già si è detto (cfr. consid. 5) sono servite anche per definire i contributi a carico dei fondi dei ricorrenti. I mapp. no. 297, 352, 360, 596 e 773 sono fondi edificati ubicati in zone residenziali: rispettivamente in zona nucleo vecchio, in zona residenziale R2 o zona nucleo grotti; essi sono ubicati entro il perimetro del PGC. I singoli importi a carico delle particelle sono stati calcolati sulla base del valore globale di stima riportato nel registro fondiario (cfr. estratti SIFTI) e tenendo conto di eventuali contributi pagati nella passata procedura del 1992 (cfr. singoli estratti del prospetto del 24.6.2011 notificati ai ricorrenti; schede relative ai contributi del 1992). Il mapp. no. 563, invece, è un fondo non edificato ubicato in parte in zona residenziale R2 e in parte (30 mq) fuori zona, ed è solo parzialmente incluso nel perimetro del PGC. Il contributo è stato calcolato sulla base del valore di stima della sola superficie edificabile (cfr. estratto SIFTI) con deduzione del contributo già versato (cfr. scheda estratto del prospetto del 24.6.2011 notificata ai ricorrenti; scheda relativa al contributo del 1992). Il calcolo dei contributi è quindi corretto.

I ricorrenti sostengono che il Municipio avrebbe dovuto procedere all’emissione dei contributi definitivi, anziché provvisori, per mettere fine ad un prelievo che, a loro avviso, costituisce un abuso di diritto e viola crassamente le più elementari norme della buona fede, del diritto e del buon senso. Tale censura è inconsistente. Alla luce dei criteri di imposizione sanciti dalla legge e già evocati sopra, al Municipio non sono imputabili né abusi né violazioni normative. Dall’inizio dei lavori e fintanto che la costruzione della rete delle canalizzazioni è in corso, i contributi sono prelevabili solo in forma provvisoria sulla base del preventivo (art. 99 LALIA). Nel Comune dette opere non sono ancora terminate e di conseguenza il Municipio non poteva emettere i contributi definitivi; questi sono infatti prelevabili solo dopo il compimento di tutte le opere di canalizzazione e vanno calcolati sulla base del consuntivo (art. 99a LALIA).

La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm). Non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamati richiamati gli art. 96 ss LALIA

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

  2. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di trenta giorni dall’intimazione.

  3. Intimazione a:

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente la segretaria giurista

Margherita De Morpurgo Annalisa Butti

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