Incarto n. 30.2009.2
Lugano 27 ottobre 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Alberto Lucchini arch. Lucia Montorfani Giovanzana
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 29 aprile 2009 da
RI 1
contro
la decisione su reclamo emanata il 6 aprile 2009 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di costruzione provvisori per opere di canalizzazione e depurazione delle acque,
relativamente al mapp. no. 1178 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
considerato in fatto e in diritto
1.1. Con risoluzione del 15.11.1999 il Consiglio Comunale di __________ha adottato il Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) ed autorizzato il Municipio a prelevare contributi di costruzione nell’ordine del 60% dei costi, così come proposto nel Messaggio municipale 64 1996/2000. In data 19.4.2000 il PGS ha ottenuto l’approvazione del Dipartimento del territorio, Sezione per la protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo.
1.2. A norma degli art. 96 ss della Legge d’applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA), il Municipio ha avviato una procedura di prelievo di contributi di costruzione provvisori per le opere di canalizzazione e depurazione delle acque pubblicando il prospetto dal 3.11 al 2.12.2008 previo invio di un avviso personale ai contribuenti. RI 1 sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del mapp. no. 1178 ed in tale veste sono stati assoggettati al pagamento di un contributo di costruzione di fr. 12'715.95. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 6.4.2009. Da ciò il ricorso in esame nel quale, in sintesi, i proprietari contestano il contributo in quanto la particella dispone di un pozzo perdente e non è allacciata alla canalizzazione. Con risposta del 24.6.2009 il Municipio chiede la reiezione del gravame. L’udienza di conciliazione si è svolta il 29.9.2009; in esito alla stessa i proprietari ha comunicato di mantenere il ricorso.
2.1. Il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in via eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1). La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio (art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare (art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non possono superare il 3% del valore di stima. L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98 LALIA).
2.2. In concreto la procedura è finalizzata al prelievo di contributi provvisori per opere comunali e consortili già realizzate e future. Come risulta dagli atti essi sono stati conteggiati sulla base di un preventivo di spesa (al netto dei sussidi) di fr. 14'039'094.40.-. Posta la partecipazione privata nell’ordine del 60%, che ammonta a fr. 8'423'456.65.- ed accertato un valore di stima complessivo di fr. 311'862’551.-, la percentuale applicata è del 2.70%.
I ricorrenti contestano il contributo per il motivo che il mapp. no. 1178 non è allacciato alla canalizzazione comunale, bensì dispone di un pozzo perdente. Anzi, considerata la situazione del fondo, specie il forte dislivello verso valle, essi rimproverano al Municipio di non aver mai concretamente valutato, nonostante ripetuti solleciti, la possibilità di allacciare il fondo prolungando la canalizzazione esistente in Via __________. Tale censura non è, tuttavia, pertinente: da un lato perché non è atta ad invalidare il contributo in oggetto; dall’altro perché questo Tribunale non è competente a sindacare sulle opere del PGS, siano esse eseguite o da eseguire. Come già evidenziato, in concreto si tratta del prelievo di contributi provvisori che sono percepiti per l’insieme delle opere previste dal PGS e prima della conclusione dei lavori per consentirne il finanziamento; essi sono calcolati sulla base del costo preventivo ed in proporzione al valore di stima in vigore al momento della pubblicazione del prospetto. Tali contributi sono intesi a compensare il vantaggio, derivante dalla costruzione degli impianti di canalizzazione e depurazione delle acque, che risiede già nella semplice possibilità di collegare un fondo alla rete comunale della fognatura. Il fatto che un fondo disponga o sia privo di allacciamento non è dunque decisivo (cfr. TF 2P.133/2004 del 7.3.2005). Stando all’art. 97 LALIA gli unici requisiti di assoggettamento al contributo di costruzione provvisorio sono che il contribuente sia proprietario di un fondo servito, o che possa essere servito, dalla canalizzazione, e che tale fondo sia incluso nel comprensorio d’imposizione (RDAT I-1997 no. 48 c. 5). Quest’ultimo comprende la zona delimitata dal PGS, ossia tutto il territorio edificabile e quello destinato all’urbanizzazione entro i quindici anni a venire, come pure le costruzioni e attrezzature situate al fuori del PGS ma con obbligo di allacciamento alla rete (art. 19 LALIA e 5 DELALIA). Perciò ai fini dell’assoggettamento occorre, ma è anche sufficiente, che il contribuente sia proprietario di un fondo incluso nel PGS oppure, se è ubicato esternamente, che sia allacciato o sussista un obbligo di allacciamento alla rete. Trattandosi di un debito personale, il contributo provvisorio è dovuto da colui che, in base alle risultanze del RF, risulta essere proprietario del fondo al momento della pubblicazione del prospetto (RDAT II-1994 no. 26 in fine; RtiD II-2007 no. 33c). La part. no. 1178, di proprietà dei ricorrenti dal 1984, è un fondo edificato ubicato entro i limiti del PGS ed assegnato alla zona residenziale estensiva. Le condizioni di assoggettamento sono dunque adempiute. Di conseguenza il ricorso dev’essere respinto.
La tassa di giustizia e le spese sono a carico dei ricorrenti in solido in quanto soccombenti (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm.). Non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamati gli art. 96 ss LALIA
dichiara
e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
Intimazione a:
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco