Incarto n. 30.2007.49 LCM 47/02
Lugano 22 febbraio 2008
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Giancarlo Rosselli ing. Paolo Barberis
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 31 luglio 2002 da
RI 1 rappr. dal RA 1
contro
la decisione su reclamo emessa l'11 luglio 2002 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la formazione di parcheggi pubblici in via __________,
relativamente al mapp. no. 1918 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,
richiamata la sentenza del Tribunale federale del 18 giugno 2007 (N. 2P.261/2006)
considerato in fatto e in diritto
1.1. Con risoluzione del 6.4.1998 il Consiglio Comunale di __________ ha approvato la realizzazione di un posteggio pubblico con una capienza di 16 posto auto all’entrata del nucleo di __________ e di un marciapiede al mapp. no. 3263; contestualmente ha stanziato il relativo credito di costruzione e ratificato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 60% del costo per il posteggio e del 30% per il marciapiede. Per le suddette opere il Municipio ha quindi avviato un’unica procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dal 15.5 al 19.6.2000 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.
1.2. RI 1 è proprietario del mapp. no. 1918 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria per la costruzione del posteggio di fr. 807.50. Il reclamo tempestivamente interposto è stato respinto dal Municipio con risoluzione dell’11.7.2002. Da ciò il ricorso in esame nel quale il ricorrente ha contestato di aver tratto un vantaggio particolare dal posteggio ed i criteri di calcolo del contributo sollecitandone l’annullamento. Dal canto suo il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame. Con sentenza del 6.9.2006 questo Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha annullato il contributo a carico della part. no. 1981. Tale giudizio è stato annullato dal Tribunale federale, su ricorso del Comune, con sentenza del 18.6.2007.
2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).
2.2. Lo scopo dichiarato dell’opera è di ovviare ai disagi dovuti alla carenza di posteggi nel nucleo di __________ (MM 4/98 del 5.3.1998). Offrendo un’infrastruttura pubblica con una capienza di 16 posti auto tale scopo è senz’altro raggiunto e si rivela pagante per i fondi serviti tra i quali si annovera anche il mapp. no. 1918; è infatti risaputo, e lo ha rilevato lo stesso Tribunale federale, che per un fondo edificabile, a maggior ragione se già edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze è un fattore rivalutante. Il ricorrente argomenta che la distanza tra il suo terreno ed il posteggio è maggiore rispetto a quella indicata e che la proprietà dispone di posteggi in esubero motivo per cui non ha tratto alcun beneficio dal posteggio. Tali elementi non bastano, tuttavia, ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare; infatti essi non influiscono sul principio dell’assoggettamento ma vanno considerati nell’ambito dell’operazione di riparto dei contributi poiché possono servire a definire il singolo vantaggio ai fini una distribuzione proporzionata dei contributi. Conta piuttosto che i fondi situati nelle immediate vicinanze possono ora usufruire di nuovi spazi di sosta, a disposizione dei residenti e dei loro ospiti, di facile e comodo accesso oltre che tecnicamente ed esteticamente consoni alla destinazione ed alle necessità del nucleo che peraltro è densamente edificato ed abitato. Nel principio l’assoggettamento del mapp. no. 1918 al contributo di miglioria è dunque fondato.
3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 1986, vol. II, no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).
3.2. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri. In primo luogo il Comune ha applicato il fattore della superficie utile lorda (SUL) esistente calcolata sulla base della superficie dei singoli fondi moltiplicata per il rispettivo indice di zona. Secondariamente ha applicato un fattore distanza che considera la distanza tra il posteggio e l’accesso ai singoli fondi con un limite massimo di 190 ml. In terzo luogo ha applicato un fattore posteggi che traduce il rapporto tra il numero di posteggi esistenti ed il fabbisogno necessario di posteggi secondo le norme di PR considerando il numero di posteggi in esubero e di quelli mancanti. In sostanza per i fondi che dispongono del numero di posteggi effettivi corrispondenti al fabbisogno reale il fattore è 1; per i fondi che dispongono di un numero maggiore di posteggi rispetto al fabbisogno il fattore 1 di partenza viene ridotto di 0.2 per ogni posteggio in esubero; infine ai fondi che mancano di posteggi è addebitato un contributo di fr. 1'500.- per ogni posteggio mancante.
Di principio, tenuto conto delle considerazioni espresse dal Tribunale federale nella citata sentenza del 18.6.2007, il calcolo è da considerarsi corretto. In particolare questo Tribunale non ha motivo di mettere in discussione l’attendibilità del numero di posteggi esistenti indicato nel prospetto poiché questo è stato accertato dal Comune mediante sopralluoghi. Parimenti conforme è l’impiego della Norma VSS 641 400 per stabilire il fabbisogno reale di posteggi (art. 29 cpv. 1 let. c LALPT, art. 49 cpv. 2 NAPR) ritenuto che il Regolamento cantonale posteggi privati del 14.6.2005 (Rcpp), che attualmente disciplina il tema del fabbisogno dei posteggi privati necessari, è inservibile essendo entrato in vigore solo il 1°.1.2006 ossia posteriormente alla pubblicazione del prospetto. Tuttavia il Tribunale ha riscontrato alcune discrepanze nell’ambito dell’applicazione concreta della predetta Norma VSS là dove, per taluni fondi, questo fabbisogno è stato valutato in modo differente da quanto previsto dalla Norma stessa. Su questo punto si pone perciò la necessità di procedere ad una correzione del prospetto che può essere effettuata in questa sede poiché il Tribunale dispone di tutti gli elementi necessari (cfr. RDAT I-2001 no. 37 c. 6). La correzione consiste nell’adeguare il fabbisogno reale di posteggi per ogni mappale considerando, conformemente alla Norma (tabella 2 p. 7), un minimo di 2 posteggi per le particelle con una SUL diversa da 0, rispettivamente un minimo di 1 posteggio per ogni frazione intera di 80 mq. L’adeguamento – che coinvolge i mapp. no. 1768, 2585, 1952, 1949, 2929, 1935, 2744, 1926, 2980, 2978, 1902, 3090, 1922, 1920, 3050 e 1923 – si ripercuote sul fattore posteggi e sul fattore contributo posteggi mancanti una volta effettuato il paragone con i posteggi esistenti e quelli mancanti. Di riflesso esso comporta anche una correzione del peso totale dei mappali che passa da 9830.24 a 9660.61. Per il mapp. no. 1918 la situazione è stata correttamente valutata dal Municipio ma per effetto della suddetta modifica del peso totale il contributo dovrebbe essere aumentato a fr. 846.15. Tale aumento è tuttavia improponibile per il divieto, vigente nella procedura amministrativa, di riformare la decisione a danno del ricorrente (art. 65 cpv. 4 LPamm.). Di conseguenza il contributo di miglioria per il posteggio addebitato al mapp. no. 1918 deve essere confermato.
Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono addebitate al ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.).
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990,
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
Intimazione a:
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco