Incarto n. 30.2007.10

Lugano 12 novembre 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Giancarlo Rosselli arch. Claudio Morandi

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sui ricorsi 14.2/20.3.2007 interposti da

RI 1 2. RI 2 3. RI 3 tutti rappr. dall’ RA 1

contro

le decisioni su reclamo emesse il 15.1/14.2.2007 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria posteriori per le opere di sistemazione della strada __________,

relativamente al mapp. no. 399 RFD di __________,

ricorsi congiunti ai sensi dell’art. 51 LPamm.,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in fatto e in diritto

  • che il Comune di __________ ha costruito la nuova strada di PR in zona __________, opera per la quale nel 1997 ha prelevato contributi di miglioria in ragione del 70% dei costi dell’opera (cfr. TE inc. no. 33-36-37-38-37A-38A-39-41-47/98 e TF inc. N. 2P.249/2000, 2P.252/2000 e 2P.253/2000);

  • che il mapp. no. 399, confinante con la nuova strada ed a quell’epoca di proprietà di RI 1 RI 2 ed RI 3, non è stato coinvolto nella suddetta procedura di prelievo in quanto era escluso dalla zona edificabile;

  • che con risoluzione del 2.7.2002 il Consiglio di Stato ha approvato la revisione del PR di __________ che ha sancito, tra l’altro, l’ampliamento della zona edificabile e l’attribuzione parziale di alcuni fondi confinanti con la parte alta della strada __________ alla zona edificabile R2; tra questi si annovera anche il mapp. no. 399;

  • che mediante contratto di compravendita del 22.7.2005 il mapp. 399 è stato ceduto a __________ (cfr. iscr. a RF del 25.7.2005 al d.g. 16246);

  • che fondandosi sulla predetta revisione del PR ed a norma dell’art. 10 LCM il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria posteriori riferiti alla nota costruzione della strada __________. Il prospetto è stato pubblicato dal 16.11 al 16.12.2006 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti;

  • che in ragione della sua parziale attribuzione alla zona edificabile R2 il mapp. no. 399 è stato incluso nel perimetro imposto e gravato con un contributo posteriore di fr. 23'591.25 calcolato sulla superficie effettivamente edificabile;

  • che nell’ambito della pubblicazione tale importo è stato addebitato agli attuali proprietari del fondo __________ (cfr. avviso personale 19.1.2006) i quali, dopo aver presentato inutilmente reclamo al Municipio, hanno interposto ricorso dinanzi a questo Tribunale. La procedura si è conclusa mediante decreto di stralcio per desistenza del Comune (TE inc. no. 30.2006.15);

  • che lo stesso importo è poi stato notificato ai qui ricorrenti precedenti proprietari del fondo (cfr. avviso personale 13.11.2006);

  • che i conseguenti reclami presentati da RI 1 RI 2 ed RI 3 rispettivamente il 12.12.2006 ed il 15.1.2006 (recte 2007 ndr), sono stati respinti dal Municipio con le risoluzioni qui impugnate del 15.1/14.2.2007;

  • che pertanto essi hanno interposto i ricorsi 14.2/20.3.2007 dinanzi a questo Tribunale sollevando varie censure che saranno riprese nel seguito dell’esposizione;

  • che con risposta 20.4.2007 il Comune ha chiesto la reiezione integrale dei gravami;

  • che all’udienza del 20.6.2007 le parti hanno confermato quanto sopra;

  • che i ricorsi procedono dal medesimo complesso di fatti e sono identici nella sostanza motivo per cui sono congiunti per un unico giudizio (art. 23 LCM e 51 LPamm.);

  • che stando all’art. 10 LCM un contributo posteriore è dovuto quando, nel termine di 10 anni dalla pubblicazione del prospetto dei contributi, la possibilità di utilizzazione di un fondo viene aumentata per una modificazione del diritto applicabile, come l’inclusione di un fondo nel territorio edificabile o l’abbandono di una restrizione di piano regolatore. Contributi posteriori non possono essere imposti quando la spesa risulta completamente coperta (cfr. Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 11);

  • che la norma tende a garantire il principio della parità di trattamento istituendo un obbligo contributivo per il proprietario del fondo che, dopo la procedura di prelievo, è affrancato totalmente o parzialmente da divieti edilizi, è sfruttabile diversamente e quindi, a posteriori, trae anch’esso un beneficio dall’opera (cfr. Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 90-91). Infatti, se non fosse imposto, godrebbe del duplice vantaggio di sfuggire al prelievo e di usufruire di un’opera finanziata da altri, ciò che contravviene allo scopo stesso del contributo di miglioria;

  • che l’art. 10 LCM non specifica chi sia il soggetto imponibile;

  • che rinviando all’art. 5 cpv. 2 LCM, stando al quale il contributo è dovuto dal titolare del diritto al momento della pubblicazione del prospetto, i ricorrenti contestano di essere assoggettabili al contributo posteriore poiché al momento della pubblicazione del relativo prospetto già non erano più proprietari del fondo;

  • che la normativa invocata si annovera, nella sistematica della legge, tra le disposizioni a carattere generale valide nelle normali procedure di prelievo di contributi di miglioria. In effetti considerato che è imponibile il proprietario che dall’opera trae uno vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1) e che il prospetto è pubblicato entro due anni al massimo dalla messa in esercizio dell’opera (art. 16 LCM), generalmente il soggetto avvantaggiato si identifica con il proprietario iscritto a RF al momento della pubblicazione. Sostanzialmente l’art. 5 cpv. 2 concorre quindi ad attuare lo scopo di addebitare il contributo a colui che ha realmente tratto beneficio dall’opera (art. 5 cpv. 1) e che, per questo motivo, è personalmente responsabile del debito;

  • che, ciò considerato, l’applicabilità dell’art. 5 cpv. 2 LCM alla tipologia dei contributi posteriori non convince, già solo per il fatto che in questo caso il Comune non è condizionato dal termine di perenzione di cui all’art. 16 LCM e nemmeno è tenuto, in base all’art. 10 LCM, a pubblicare il prospetto dei contributi posteriori in concomitanza con la modificazione del diritto applicabile. E’ sufficiente che rispetti il termine di 10 anni dalla pubblicazione del (primo) prospetto;

  • che occorre piuttosto considerare che il vantaggio particolare è il criterio decisivo anche nel campo dei contributi posteriori. Infatti la causale di questi contributi è una modifica del diritto applicabile che si traduce in un provvedimento favorevole al fondo quale è, per l’appunto, l’attribuzione al territorio edificabile o l’abbandono di una restrizione di PR. Una tale modifica si ripercuote sullo sfruttamento del fondo, connesso con la funzionalità dell’opera imposta, nella misura in cui ne consegue una possibilità di miglior uso a fini edilizi che mancava al momento della pubblicazione del (primo) prospetto. Di riflesso ciò comporta una rivalutazione del fondo e concretizza quel vantaggio particolare che è condizione sine qua non del contributo;

  • che seguendo questo ragionamento per l’accertamento dell’incremento di valore sono determinanti l’entrata in vigore della modifica legislativa rispettivamente il cambiamento concreto delle circostanze (cfr. Otzenberger, op. cit., p. 92), cosicché sia imposto colui che adempie i requisiti di legge vale a dire colui che ha realmente tratto un beneficio;

  • che il 2.7.2002, data di approvazione da parte del Consiglio di Stato e di entrata in vigore del PR di __________ (art. 39 cpv. 1 LALPT), i qui ricorrenti erano proprietari del mapp. no. 399;

  • che con l’entrata in vigore del PR si è concretizzato il vantaggio particolare poiché, grazie all’opera stradale già realizzata ed all’emendamento pianificatorio, i proprietari potevano edificare la particella sfruttandola in maniera più redditizia oppure venderla al valore edilizio di terreno urbanizzato, ciò che del resto è poi avvenuto;

  • che pertanto i ricorrenti sono assoggettabili al contributo posteriore giusta l’art. 10 LCM;

  • che i ricorrenti hanno sollevato l’eccezione di perenzione appellandosi all’art. 16 LCM;

  • che tuttavia tale normativa è manifestamente riferita ed applicabile al contributo normalmente riscosso entro 2 anni dalla messa in esercizio dell’opera, e non al contributo posteriore;

  • che difatti l’art. 10 LCM dispone un termine specifico per il prelievo di contributi posteriori e cioè 10 anni dalla pubblicazione del prospetto. In concreto, come già rilevato, questa ha avuto luogo nel 1997 e di conseguenza il diritto d’imporre contributi posteriori non è perento;

  • che i ricorrenti hanno pure sollevato l’eccezione di prescrizione decennale di cui all’art. 20 LCM;

  • che l’argomento è inconsistente poiché il termine di prescrizione di 10 anni è applicabile al credito per contributi ed è riferito alla fase dell’incasso. Non ha dunque nulla a che vedere con il diritto d’imporre contributi posteriori la cui scadenza, come detto, è espressamente disciplinata dall’art. 10 LCM;

  • che con riferimento alla procedura d’imposizione avviata nel 1997 i ricorrenti lamentano di non aver mai ricevuto notifica dell’estratto di pubblicazione con l’indicazione del termine di reclamo; comunque, a loro avviso, “se in precedenza mai è stato imposto un contributo di miglioria per l’esecuzione della strada __________, non può certo essere ora imposto un contributo di miglioria a posteriori”;

  • che tale ragionamento è privo di fondamento e di logica. Innanzitutto perché nel 1997 il mapp. no. 399 non era incluso nel piano del perimetro ed i proprietari non figuravano nell’elenco dei contribuenti; perciò non vi era motivo – e tanto meno obbligo giuridico – di inviare loro un avviso personale (cfr. art. 11 e 12 LCM). In secondo luogo il fatto che non siano stati coinvolti nella procedura avviata nel 1997 non significa affatto che non possano essere assoggettati ad un contributo posteriore: la revisione del PR entrata in vigore nel 2002 ha adempiuti i requisiti posti dall’art. 10 LCM ponendo le basi per il prelievo del contributo posteriore;

  • che infine i ricorrenti lamentano una violazione del diritto di essere sentiti per essere stati impediti dal Municipio di accedere a gran parte della documentazione relativa al prelievo avvenuto nel 1997;

  • che, a prescindere dalla questione se la censura sia fondata, secondo la giurisprudenza la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata ove l’interessato abbia avuto la possibilità di esprimersi dinanzi ad un’autorità che – come il Tribunale di espropriazione (art. 13 cpv. 2 LCM) – dispone di pieno potere cognitivio (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 20 no. 2b). In concreto la facoltà dei ricorrenti di interporre reclamo e ricorso con piena cognizione di causa non è stata compromessa e le memorie scritte ne sono la prova lampante. Inoltre essi hanno avuto libero accesso agli atti pubblicati ed alla documentazione prodotta e sono comparsi all’udienza di conciliazione del 20.6.2007 cosicché il diritto di essere sentito è ampiamente stato rispettato;

  • che tutto ciò considerato i ricorsi devono essere respinti;

  • che, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono addebitate ai ricorrenti in solido in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.- sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

  2. La presente decisione e definitiva.

  3. Intimazione a:

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco

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