Incarto n. 30.2006.7

Lugano 6 dicembre 2007

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Alberto Canepa arch. Claudio Morandi

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 27 febbraio 2006 da

RI 1 rappr. dall’ RA 2

contro

la decisione su reclamo emessa il 27 gennaio 2006 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti le opere di realizzazione della strada ai __________,

relativamente al mapp. no. 230 di __________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in fatto e in diritto

1.1. Il Comune di __________ ha costruito la nuova strada ai __________ individuabile nel piano della rete viaria quale strada di servizio S1 a monte del nucleo. La strada ha una lunghezza complessiva di ca. 410 ml e si compone di due tratte; la prima, costruita a nuovo, si snoda dal piazzale prospiciente il cimitero verso sud/ovest fino all’altezza dei mapp. no. 185/249, punto in cui si raccorda alla strada preesistente che costituisce la seconda tratta e che si estende fino all’estremo confine occidentale della zona edificabile per terminare a fondo cieco. Il Consiglio Comunale ha stanziato i crediti di costruzione ed avallato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 60% della spesa con risoluzioni del 24.6.2001, 18.11.2002, 10.6.2003 e 4.10.2004 (MM no. 456 del 10.5.2001, 477 del 7.10.2002, 489 del 7.5.2003 e 502 del 4.10.2004). I progetti definitivi inerenti le due tratte sono stati pubblicati dal 17.12.2001 al 16.1.2001 (inc. no. 88/01) e dal 1° al 30.10.2003 (inc. no. 70/03), ed approvati dal Tribunale di espropriazione con sentenze del 4.4.2002 e del 4.11.2003.

1.2. Il Municipio ha avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per le suddette opere pubblicando il prospetto dal 14.3 al 12.4.2005 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti. RI 1 è proprietario del mapp. no. 230 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 4'229.11. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 27.1.2006. Da ciò il ricorso in esame nel quale, in estrema sintesi, il ricorrente ha contestato sia di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, perché il fondo era già urbanizzato, sia i criteri di calcolo dei contributi poiché oltre ad essere difficilmente comprensibili sono anche discrimitarori. Pertanto egli ha chiesto, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti al Municipio affinché elabori un nuovo prospetto, ed in via subordinata la riduzione del contributo Con risposta del 3.5.2006 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame. In esito all’udienza di conciliazione del 27.6.2007, risoltasi negativamente, il Municipio ha prodotto agli atti la documentazione richiesta a completamento dell’incarto la cui ricezione è stata notificata al ricorrente (scritti del 17/26.7.2007). Il Tribunale ha poi suggerito il ritiro del ricorso (scritto del 24.9.2007), proposta che il ricorrente ha rifiutato (scritto del 13.11.2007).

2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

2.2. La nuova strada ai __________ si compone, come rilevato, di due tratte che si distinguono per gli interventi eseguiti. La prima tratta, lunga ca. ml 270, è stata costruita completamente a nuovo ed è andata ad occupare superfici prative oltre che un breve tratto di sentiero pedonale a cavallo del riale __________ (cfr. documentazione fotografica p. 14 ss); previa posa delle infrastrutture è stato realizzato un campo viabile asfaltato con un calibro iniziale di ml 4.50 ridotto nella parte finale verso ovest a ml 3.50, delimitato mediante cordonetti e mocche in pietra naturale e completato con le necessarie opere murarie di sostegno (cfr. progetto pubblicato inc. no. 88/01). Più contenuti sono invece i lavori eseguiti lungo la seconda tratta che ricalca il tracciato preesistente (cfr. doc. fotografica p. 1-13); posato un segmento di canalizzazione per le acque chiare e meteoriche e risanati il sottofondo e la canalizzazione per le acque miste, in superficie la carreggiata ha mantenuto una larghezza costante di ml 3.50, è stata interamente pavimentata a nuovo ed anch’essa finita con delimitazioni e varie opere murarie (cfr. progetto pubblicato inc. no. 70/03). Nell’insieme, attuando gli obiettivi del PR, la strada ha creato un collegamento definitivo tra il tracciato preesistente, che terminava poco prima della valletta del riale __________, e la piazzetta antistante il cimitero urbanizzando tutto il settore edificabile a monte del nucleo, in parte già insediato, secondo criteri lineari, tecnicamente consoni e conformi alla sua destinazione residenziale. Più particolarmente essa ha urbanizzato alcuni fondi edificabili, specie quelli ubicati lungo il primo tratto, dotandoli di un accesso carrozzabile conforme. Per altri fondi invece ha migliorato in modo evidente lo stato di urbanizzazione; questo è il caso per le proprietà site nella zona residenziale, e cioè nel comprensorio che si estende attorno al secondo tratto, già accessibili in passato attraverso il nucleo (Via __________, Via __________ e __________) ma servite in modo oggettivamente carente poiché le strade del paese offrono una visuale ridotta, sono alquanto strette, non consentono l’incrocio di due automobili e difficilmente si prestano al passaggio di mezzi pesanti; tanto è vero che nel PR approvato il 21.12.2004 il tracciato attraverso il nucleo è definito come “marciapiede e percorso prevalentemente pedonale” e, ad eccezione dei veicoli di soccorso e di qualche autorizzazione particolare per le proprietà che dispongono di un garage nel nucleo, è chiusa al traffico veicolare. Infine l’opera ha migliorato anche l’urbanizzazione dei fondi appartenenti al nucleo sgravandoli dai disagi indotti dal traffico di transito. La presunzione del vantaggio particolare è quindi adempiuta sotto tutti i suoi aspetti (art. 4 LCM).

2.3. Il ricorrente contesta di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera poiché la sua proprietà era già convenientemente urbanizzata e servita da un accesso sufficiente. Il mapp. no. 230 è un terreno di 560 mq edificato posto ai margini del nucleo lungo Via __________ ed appartiene al comprensorio residenziale cui si accedeva dal nucleo. Il fatto che il fondo già usufruisse in passato di un accesso carrozzabile in sé non basta, tuttavia, ad invalidare la presunzione del vantaggio particolare; infatti questo è un elemento che non influisce sul principio dell’assoggettamento ma che va considerato nell’ambito dell’operazione di riparto dei contributi poiché serve a definire il singolo vantaggio ai fini di una distribuzione proporzionata dei contributi. Conta piuttosto che la costruzione della nuova strada, integrata con una misura di polizia nel nucleo, soddisfa razionalmente le esigenze della zona residenziale la cui accessibilità era necessariamente condizionata dagli spazi angusti del nucleo. Il risultato oggettivo consiste nella possibilità di servirsi di una strada adeguata, comoda ed esteticamente decorosa per raggiungere il mapp. no. 230. L’assoggettamento del mapp. no. 230 ad un contributo di miglioria è dunque fondato.

3.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; DTF 125 I 1 c. 2b/bb, 122 I 61 c. 3b). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

3.2. Nella fattispecie concreta la spesa determinante (art. 6 LCM) servita per il calcolo ammonta a fr. 1'094'032.- e la corrispondente quota prelevabile del 60% (art. 7 LCM), arrotondata, è di fr. 620'000.-. Per la ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è stato applicato un metodo di calcolo che non è di facile ed immediata comprensione; considerato che negli atti pubblicati non figurava un rapporto esplicativo, a giusta ragione il ricorrente, come anche altri proprietari, ha lamentato le notevoli difficoltà incontrate nel tentativo di decifrare il prospetto. La questione è comunque superata giacché, come richiesto all’udienza del 27.6.2007, il Municipio ha prodotto una relazione tecnica di dettaglio (relazione luglio 2007) che fornisce tutti i chiarimenti necessari e che, naturalmente, è stata messa a disposizione anche del ricorrente (cfr. lettera del 26.7.2007). Stando alla predetta relazione tecnica la ripartizione è fondata sulla superficie utile lorda (SUL), sul fattore d’interessenza A e sul fattore vantaggio/utilità B. La superficie utile lorda (SUL) definisce il potenziale edificatorio del fondo dato dalla superficie edificabile moltiplicata per l’indice di sfruttamento. Per i fondi situati nella zona residenziale semi-estensiva è considerato l’indice di sfruttamento di zona 0.5 come da PR; ai fondi posti in zona nucleo è applicato invece un indice medio dello 0.8 valutato sulla base delle costruzioni esistenti; infine ai fondi inseriti nella zona del piano particolareggiato del nucleo è riconosciuto un indice medio 1 calcolato a ritroso sulla base delle aree massime di occupazione e delle altezze massime. Il parametro della SUL è completato con un fattore di correzione r che, tenuto conto di situazioni particolari, riduce la superficie edificabile; ciò in particolare quando, a seguito dell’accertamento dei limiti del bosco, alcune parti di terreno sono state rese edificabili ma, per la presenza di edifici o per la forma del terreno, l’edificazione è difficoltosa (cfr. relazione tecnica p. 3-4 nonché allegati 2 e 3). Il fattore d’interessenza A serve sostanzialmente a caratterizzare l’utilità della strada per rapporto sia allo stato di urbanizzazione preesistente sia alle immissioni indotte dal traffico veicolare. Il fattore risulta da una formula matematica che applica a tutti i fondi i due coefficienti fissi di interessenza veicolare c (0.8) e di riduzione del carico veicolare d (0.2) in base ai quali è stabilito quanto pesi ciascuno dei due coefficienti nel calcolo globale del fattore A ponendo il principio secondo cui la costruzione della nuova strada in sé conta di più della riduzione del carico ambientale per talune particelle. I fondi sono poi differenziati a dipendenza della situazione specifica applicando i medesimi parametri ma in forma variabile (iv, ir). L’interessenza veicolare 1 è così applicata ai fondi urbanizzati a nuovo lungo il primo tratto stradale e l’interessenza veicolare 0.5 ai fondi lungo il secondo tratto già serviti in passato da Via __________; ai fondi del nucleo che si sono visti ridurre il carico veicolare è invece riconosciuto l’interesse riduzione del carico veicolare 1. Sono inoltre applicate ponderazioni puntuali per quei fondi che presentano caratteristiche particolari (cfr. relazione tecnica p. 5-6). Il fattore vantaggio/utilità B serve a differenziare i fondi a seconda sia della percorrenza, vale a dire della lunghezza del tratto d’opera utilizzato (a partire dal cimitero) per raggiungere ciascun fondo, sia dell’accessibilità diretta o indiretta, ossia della posizione confinante o retrostante del fondo. Anch’esso è il prodotto di una formula matematica che applica a tutti i fondi i tre coefficienti fissi di base e (0.20), del tratto d’opera utilizzato f (0.70) e di accessibilità diretta g (0.10) che, come sopra, servono a stabilire il peso di ognuno dei tre coefficienti nel calcolo globale del fattore B. Essi sono accompagnati dalla variabile H che considera l’accessibilità diretta o indiretta e dalla variabile L calcolata proporzionalmente alla lunghezza della strada da percorrere, ponendo L = 1 alla distanza di 300 ml corrispondenti al primo tratto della nuova strada. Al coefficiente di base e non è associata alcuna variabile poiché questo considera unicamente il vantaggio generale sulla mobilità (cfr. relazione tecnica p. 6-7). Questo metodo di calcolo, che si fonda non solo su dati oggettivi e concretamente verificabili ma anche su parametri di ponderazione specifici, si rivela assai minuzioso. Considerato che la situazione è piuttosto complessa, vuoi per l’appartenenza dei fondi a tre diverse zone di utilizzazione vuoi per il differente grado di urbanizzazione preesistente, ben difficilmente le caratteristiche dei singoli fondi (per rapporto alla funzionalità dell’opera) avrebbero potuto essere individuate in maniera più dettagliata e marcata cosicché ogni singolo fondo risulta gravato proporzionalmente al vantaggio effettivamente tratto dall’opera.

3.3. Il ricorrente ha sollevato varie contestazioni in merito ai criteri di calcolo – intese a stigmatizzare complessivamente la ponderazione inadeguata dello stato di urbanizzazione precedente del fondo e quindi la ripartizione discriminatoria dei contributi – che tuttavia non sono condivisibili.

3.3.1. Anzitutto, lo scopo del fattore della SUL non è di considerare lo stato di urbanizzazione preesistente, bensì di accertare un puro dato edilizio vale a dire il potenziale edificatorio di ciascun fondo a seconda della sua superficie e degli indici di sfruttamento (art. 8 cpv. 2 LCM; relazione tecnica p. 3-4). Naturalmente il criterio della SUL non è fine a sé stesso e concorre a determinare il contributo nella misura in cui è combinato con i fattori d’interessenza A e di vantaggio/utilità B che, questi si, sono precipuamente finalizzati ad individuare e differenziare le singole proprietà in ragione della loro posizione e delle caratteristiche intrinseche per rapporto alla funzionalità dell’opera.

3.3.2. Secondo il ricorrente nel prospetto non è stata tenuta in debita considerazione la differenza sostanziale esistente tra la classe di fondi già provvisti di accesso e la classe di fondi urbanizzati a nuovo. Infatti, a suo avviso, i terreni posti lungo il primo tratto stradale hanno acquisito carattere edilizio solo con la costruzione della nuova strada e di conseguenza la rivalutazione di cui hanno beneficiato è di gran lunga maggiore a quella riconosciuta nel prospetto. Lo stato di urbanizzazione e quindi l’accessibilità preesistente dal nucleo è considerata con il fattore d’interessenza A. La distinzione tra i fondi che ne risulta è assai marcata perché alle proprietà già urbanizzate (evidenziate in azzurro nel piano incluso nella relazione tecnica), tra cui il mapp. no. 230, è riconosciuta un’interessenza iv 0.5 e cioè ridotta della metà rispetto all’interessenza iv 1 applicata ai fondi che in precedenza erano sprovvisti di accesso (evidenziati in rosa). A loro volta questi comprensori si differenziano dai fondi posti nel nucleo (evidenziati in verde) che, non usufruendo della nuova strada, hanno un’interessenza iv 0 ma in compenso, a differenza delle altre due classi, si vedono riconoscere un’interessenza ir 1 per la riduzione del carico veicolare data dallo spostamento del traffico di transito dal nucleo alla nuova strada. Il grado di interessenza iv, che incide in ragione del 50% sui fondi già urbanizzati rispetto a quelli urbanizzati a nuovo e che è frutto di un apprezzamento delle circostanze, potrebbe anche essere discutibile ma non per questo è da considerarsi errato. A favore della sua attendibilità depone, in ogni caso, il fatto che i fondi urbanizzati a nuovo, pur essendo privi di accesso, nel PR erano già assegnati alla zona edificabile e che la nuova strada era già prevista dal piano viario. Considerato che tali proprietà potevano quindi vantare concrete possibilità di miglior uso, il loro valore commerciale non corrispondeva certamente a quello di un semplice terreno agricolo che non è soggetto a miglior uso ed è quotato ad un massimo di fr. 30.- il mq (RDAT II-1994 no. 64; TRAM 6.10.2005 N. 50.2005.2); in altre parole la loro rivalutazione non va ponderata per rapporto ad una precedente destinazione puramente agricola bensì tenendo presente la componente edilizia riconosciuta dal PR. Su tali basi il parametro non appare quindi né sproporzionato né destituito di fondamento.

3.3.3. Sempre secondo il ricorrente confrontando i fattori di interessenza e di utilità applicati al mapp. no. 230 ed ai mapp. no. 13 e 1233 si dovrebbe necessariamente concludere che al primo, già accessibile edificabile ed edificato, ridonda maggiore utilità rispetto agli altri due fondi che sono stati urbanizzati a nuovo. Questa tesi non è ragionevolmente sostenibile. Al mapp. no. 230 è applicato il fattore d’interessenza A dello 0.4 pari alla metà di quello pertinente ai mapp. no. 13 e 1233 (0.8) cosicché manifestamente è riconosciuto un vantaggio assai inferiore riconducibile allo stato di urbanizzazione preesistente ed all’accessibilità già data da Via Soriscio. Con il fattore vantaggio/utilità B si individua invece la differenza riscontrabile nella lunghezza del tratto d’opera utilizzato; infatti per il mapp. no. 230, ubicato verso la parte finale del tracciato stradale, necessariamente la percorrenza effettiva è maggiore (l = ml 225) rispetto ai mapp. no. 13 (l = ml 195) e 1233 (l = ml 72). Nell’ambito dello stesso fattore il vantaggio del mapp. no. 230 è però anche ridotto poiché non ha accesso diretto alla nuova strada (H = 0), riduzione di cui non usufruiscono i mapp. no. 13 e 1233 in quanto confinanti (H = 0). Infine, ed in aggiunta, è doveroso menzionare lo scarto tra la superficie computata del mapp. no. 230 (mq 557) e quella dei mapp. no. 13 (mq 1290) e 1233 (mq 248) trattandosi di un parametro che incide sulla ripartizione. In definitiva la combinazione di tutti gli elementi di ponderazione porta ad un aggravio che al mq risulta essere di gran lunga inferiore rispetto ai fondi presi a paragone; pertanto la censura del ricorrente è inconsistente. Ciò detto il paragone con i mapp. no. 13 e 1233 non è comunque pertinente proprio perché questi fondi appartengono ad una realtà differente. Piuttosto il mapp. no. 230 andrebbe confrontato con le proprietà che sono incluse nel suo stesso comprensorio e che, analogamente, erano già accessibili dal nucleo e da Via __________: ad esempio con i mapp. no. 234 o 228 che hanno il medesimo fattore di interessenza A ma che, essendo direttamente accessibili, hanno un fattore utilità/vantaggio B maggiore. Anzi il fatto stesso che il mapp. no. 230 è differenziato per la sua particolare situazione risulta dalla lettura del prospetto là dove il fattore L (0.75) è dimezzato per rapporto al mapp. no. 234 (L = 1.52) poiché, disponendo di un garage, è autorizzato ad accedere anche dal nucleo (cfr. consid. 2.2). Ciò ad ulteriore dimostrazione del fatto che le singole caratteristiche del fondo sono state attentamente valutate.

3.3.4. Il ricorrente rammenta che il Tribunale federale ha affermato il principio secondo cui, nel determinare il contributo di miglioria, non si può fare astrazione dell’ammontare al mq del contributo imposto ai singoli fondi. Di conseguenza, riproponendo il confronto con i mapp. no. 13 e 1233, sostiene che il contributo al mq addebitato al mapp. no. 230 è eccessivo. La giurisprudenza citata (TF 27.5.2005 N. 2P.95/2004 peraltro parzialmente pubblicata in RtiD II-2005 no. 25) è ben nota a questo Tribunale e si riferisce ad una fattispecie nella quale, in sintesi, il metodo di riparto non operava distinzioni sufficientemente marcate a dipendenza della situazione dei fondi imposti e della funzionalità dell’opera ciò che di riflesso comportava anche un appiattimento dei singoli importi al mq. Un quadro, questo, ben diverso dalla fattispecie in esame nella quale il metodo di riparto è zeppo di fattori valutativi ed i contributi non si riducono ad un risultato puramente aritmetico dipendente da una semplice moltiplicazione (fr. x mq) o divisione (contributo : superficie) ma, come visto, sono frutto di una meticolosa ponderazione con la conseguenza che nell’insieme gli importi addebitati individualmente risultano proporzionati all’effettivo vantaggio tratto da ogni fondo.

3.4. Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria a carico del mapp. no. 230 va confermato anche nel suo ammontare.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso il materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

  3. Intimazione a:

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TE_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TE_001, 30.2006.7
Entscheidungsdatum
06.12.2007
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026