30.2004.87

Incarto n. 30.2004.87 LCM 17/03

Lugano 28 agosto 2008

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

arch. Giancarlo Fumasoli ing. Giancarlo Rosselli

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 28 febbraio 2003 da

RI 1 rappr. dall’ RA 1

contro

la decisione su reclamo emessa il 20 gennaio 2003 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per l’esecuzione di strade di PR, la posa di condotte per l'acqua potabile e la formazione di parcheggi pubblici,

ed in particolare per la formazione di parcheggi pubblici ai mapp. no. 79 e 107 e l’esecuzione delle strade di PR I lotto,

relativamente ai mapp. no. 22 e 328 RFD di __________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in fatto e in diritto

1.1. Con risoluzione del 25.2.1997 il Consiglio Comunale di __________ ha approvato il progetto ed il credito per la realizzazione delle opere di PR a valle delle frazioni di __________ e __________ come proposti nel Messaggio Municipale 8/1996 del 14.11.1996. Le opere comprendono tre gruppi di interventi, ossia la sistemazione delle strade ai mapp. no. 231, 238, 272, 303, 326, 334, 368, e 369, la posa di condotte per l’acqua potabile lungo le strade ai mapp. 231, 238, 303, 315, 326, 334 e 368 e la formazione di parcheggi pubblici ai mapp. no. 79, 107, 141, 565 e 579. Nel contempo il legislativo ha ratificato il prelievo di contributi di miglioria, tuttavia non le quote indicate nel predetto Messaggio, bensì in ragione del 45% della spesa per ogni gruppo di opere. Il Municipio ha quindi avviato un’unica procedura di prelievo di contributi di miglioria pubblicando i prospetti dall’11.12.1998 all’11.1.1999 (FU 97/1998 del 4.12.1998) previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.

1.2. RI 1, in veste di proprietario, è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria di fr. 2'270.09 a carico del mapp. no. 22 per la formazione dei parcheggi ai mapp. no. 79 e 107, e di un contributo di fr. 9'786.17 a carico del mapp. no. 328 per l’esecuzione delle strade di PR I lotto. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente accolto dal Municipio che ha ridotto il contributo per il mapp. no. 22 a fr. 1'823.27 e quello per il mapp. no. 328 a fr. 7'828.94. Da ciò il ricorso in esame nel quale sono sollevate varie censure, che saranno riprese nel seguito, intese ad ottenere l’annullamento dei contributi o, in subordine, la loro riduzione. Con risposta 26.6.2003 il Comune ha postulato ha reiezione del gravame. All’udienza di conciliazione del 22.9.2004 le parti hanno confermato le loro argomentazioni.

I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17).

Contestazioni riferite al contributo di miglioria a carico del mapp. no. 22 per la formazione dei parcheggi ai mapp. no. 79 e 107

3.1. Il ricorrente solleva, anzitutto, una contestazione di ordine generale asserendo che i posteggi non costituiscono un’opera di urbanizzazione ai sensi dell’art. 3 LCM e che di conseguenza le quote indicate all’art. 7 LCM non sono applicabili. La censura tende a rimettere in discussione la natura dell’opera, la sua imponibilità e la quota addebitata ai privati. Essa trascura, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. E’ questo un postulato ripetutamente confermato dalla giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2). Di conseguenza in questa sede la censura è tardiva.

3.2. All’argomento precedente si riallaccia l’ulteriore assunto secondo cui, non essendo i parcheggi un’opera di urbanizzazione, non può essere presunto un vantaggio particolare ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 let. a LCM.

3.2.1. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente la formazione di un posteggio pubblico va indubbiamente connotata come opera di urbanizzazione per la quale il vantaggio particolare è presunto. Difatti è principio acquisito che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi e posteggi siano opere che procurano un vantaggio particolare alle proprietà servite e che, perciò, giustificano il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen nach dem Thurgauer Baugesetz, Diss. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70). In particolare è risaputo che per un fondo edificabile, ed a maggior ragione se edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze costituisce un fattore rivalutante, tanto più che in concreto la proprietà è ubicata all’interno di un nucleo tradizionale dove, notoriamente, la carenza di posteggi è cronica. Vero è che la possibilità di disporre di parcheggi in prossimità dell’abitazione rappresenta in genere una condizione ed una comodità irrinunciabili anche per l’acquisto o l’affitto di edifici nei nuclei di villaggio (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 c. 5.3).

3.2.2. I parcheggi ai mapp. no. 79 e 107, che constano rispettivamente di di 9 e di 11 posti auto (MM 8/1996 p. 5-6), sono situati a nord ed a sud della frazione di __________ e sono al servizio del nucleo tradizionale che costituisce anche il comprensorio imposto. Si tratta di aree di stazionamento pubblico volute, nell’ambito della revisione del PR, per ovviare ad una carenza di infrastrutture riconducibile alla saturazione della residenza nei nuclei (cfr. rapporto di pianificazione p. 21). Ciò considerato i due nuovi parcheggi si rivelano senz’altro paganti per i fondi serviti che possono usufruire di nuovi spazi di sosta di facile e comodo accesso oltre che tecnicamente ed esteticamente consoni alla destinazione ed alle necessità dichiarate della zona. Il ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare anzitutto perché la costruzione del posteggio al mapp. no. 107 ha comportato l’espropriazione parziale del mapp. no. 106 (pure di sua proprietà) causandogli così un importante svantaggio. Tuttavia, a prescindere dal fatto che egli non specifica in che modo l’asserito svantaggio abbia potuto ripercuotersi sul mapp. no. 22 qui imposto, l’argomento è del tutto privo di pertinenza poiché il mapp. no. 106 non è oggetto del presente procedimento. Il ricorrente contesta inoltre di aver tratto un vantaggio particolare poiché già usufruisce di un posteggio privato sulla part. no. 106. Tuttavia il fatto di disporre di posteggi privati di per sé è ininfluente e non basta a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare. Tale elemento va considerato invece nell’operazione di riparto dei contributi, nell’ambito della quale il numero di posteggi privati esistenti serve per stabilire singolarmente la necessità d’uso e quindi per distribuire proporzionalmente i contributi. In effetti, come risulta dal prospetto pubblicato e dall’annessa relazione tecnica, il Municipio ne ha tenuto conto là dove, oltre ad applicare un fattore posteggi (uguale per tutti) che indica il rapporto fra i posteggi previsti ed i posteggi necessari secondo il PR per il comprensorio interessato, ha anche conteggiato il numero di posteggi necessari secondo il PR ed il numero di posteggi esistenti quali dati specifici e differenziati riferibili allo stato concreto di ogni fondo. Dati che, per inciso, in questa sede non sono contestati. Ai fini dell’assoggettamento conta piuttosto che il mapp. no. 22 è edificato ed è ubicato nel nucleo tradizionale; pertanto si annovera tra le proprietà servite che indubbiamente traggono un vantaggio particolare. Infine è altrettanto priva di rilievo l’osservazione secondo cui i posteggi sono prevalentemente utilizzati da turisti ed escursionisti ciò che non ne garantisce l’uso ai residenti. Difatti per ammettere un vantaggio particolare basta la semplice possibilità d’uso dei parcheggi, non è invece necessario che siano effettivamente utilizzati, così come non importa che siano utilizzati di frequente o solo occasionalmente.

3.3. Da ultimo il ricorrente sostiene che il contributo per la realizzazione di posteggi pubblici dev’essere prelevato nell’ambito dell’art. 29 cpv. 1 let. d LALPT sotto forma di contributo sostitutivo. I contributi sostitutivi non sono intesi a finanziare opere pubbliche bensì sono percepiti, per definizione, in luogo di una prestazione reale che incombe ai privati; sono prelevati, cioè, quando i proprietari d’immobili non adempiono, per contingenze, all’obbligo primario di dotare i loro stabili dei posteggi privati necessari secondo le norme di PR. Essi compensano solo il vantaggio che rappresenta per l’assoggettato la dispensa dall’obbligo primario, vantaggio che equivale sostanzialmente ai costi di costruzione risparmiati dedotta la diminuzione di valore risultante dalla mancanza di posteggi sul sedime (TF 18.6.2007 cit. c. 5.2; RDAT II-1996 no. 22; Scolari, Commentario, 1996, no. 277; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, CFPG 2005, no. 150 ss). Pertanto la censura è del tutto priva di fondamento.

Contestazione riferita al contributo di miglioria a carico del mapp. no. 328 per l’esecuzione delle strade di PR I lotto

Il ricorrente contesta di aver tratto un vantaggio particolare dalle opere poiché il mapp. no. 328 era già urbanizzato in modo ottimale prima dell’intervento. Le opere stradali di cui al I lotto riguardano le strade ai mapp. no. 238, 231, 326 e 334 e sostanzialmente sono consistite nella ricostruzione a nuovo delle strade secondo i tracciati ed i calibri previsti dal PR: nel sottosuolo con la posa delle infrastrutture e la sistemazione del sottofondo ed in superficie con il rifacimento completo della pavimentazione, l’adeguamento dei raccordi, la delimitazione del campo viabile e, dove necessario, la costruzione di opere murarie di controriva e/o di sostegno (cfr. preventivo di spesa e relazione tecnica No. 7.34.06 p. 2 ss; progetto esecutivo No. 7.34.06; documentazione fotografica). Ciò considerato il vantaggio particolare non è seriamente contestabile. In effetti un tale vantaggio non è subordinato necessariamente alla creazione di un’opera di urbanizzazione nuova ma può anche essere conseguenza del miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nella sistemazione e nel risanamento di strade poiché si riflette positivamente sulla viabilità (Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p. 61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b). In concreto, oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alle strade, dal profilo funzionale l’intervento – che peraltro risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e le sottostrutture – ha indubbiamente migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza. Pertanto le opere si traducono in un vantaggio particolare per le proprietà servite tra le quali si annovera anche il mapp. no. 328 posto a diretto confine con la strada al mapp. no. 238. Poco importa che il ricorrente ritenesse soddisfacente la situazione preesistente trattandosi di considerazione puramente soggettiva; ai fini del contributo è decisivo il risultato oggettivo dell’intervento grazie al quale l’urbanizzazione è stata corretta e migliorata secondo standard minimi adeguati alle necessità del quartiere. Le caratteristiche specifiche del terreno, ed in particolare la sua posizione e lo stato di urbanizzazione preesistente, sono ampiamente riconosciuti con il fattore interesse che, già limitato a 0.5 nel prospetto pubblicato, è stato ulteriormente diminuito a 0.4 in sede di reclamo.

Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono addebitate al ricorrente in quanto soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia 1. Il ricorso è respinto.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- è a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

  3. Intimazione a:

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco

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