Incarto n. 30.2004.27 LCM 764/00

Lugano 25 gennaio 2008

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e dai membri

ing. Giancarlo Rosselli ing. Eraldo Pianetti

segretario giudiziario

Enzo Barenco

statuendo sul ricorso presentato in data 30 maggio 2000 da

RI 1

contro

la decisione su reclamo emessa il 5 maggio 2000 dal Municipio di __________ nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la formazione di nuovi parcheggi pubblici in Via __________,

relativamente al mapp. no. 2480 RFD di __________,

letti ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in fatto e in diritto

1.1. Il Municipio di __________ ha risolto di costruire un nuovo posteggio pubblico a pagamento in Via __________ che, stando al progetto, ha una capienza di 29 posti auto ed è completato con un’alberatura ed un’aiuola perimetrale che lo separa dall’adiacente parco giochi (MM no. 44/96 del 29.10.1996 e no. 3/97 del 6.2.1997). Con risoluzione del 7.4.1997 il Consiglio Comunale ha concesso il credito di costruzione di fr. 160'000.- ed avallato il prelievo di contributi di miglioria nell’ordine del 30% della spesa.

1.2. Il Municipio ha quindi avviato la procedura di prelievo di contributi di miglioria per la suddetta opera pubblicando il prospetto dal 23.11 al 22.12.1999 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti (FU 93/1999 del 23.11.1999 con rettifica sul FU 94/1999 del 26.11.1999). RI 1 è proprietario della PPP al mapp. no. 2480 ed in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo di miglioria complessivo di fr. 580.30. Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato parzialmente accolto dal Municipio che ha dedotto dalla spesa determinante il costo del parchimetro centrale ed ha quindi ridotto il contributo a fr. 533.85. Ne è conseguito il ricorso in esame nel quale il ricorrente ha contestato di aver tratto un vantaggio particolare dall’opera, il piano del perimetro ed i criteri di calcolo dei contributi. Da ciò la pedissequa domanda di annullamento del contributo. Con risposta 18.8.2000 il Municipio ha chiesto la reiezione del gravame. Alle udienze del 3.10.2000 e del 13.9.2001 le parti hanno confermato le rispettive argomentazioni.

2.1. I Comuni sono tenuti a prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM). Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri (Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi, piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria (Reitter, Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois, th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989, p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p. 66 e 70).

2.2. Il ricorrente nega di aver tratto un vantaggio particolare, peraltro traendo spunto da una fattispecie giudicata in passato da questo Tribunale e riguardante il prelievo di contributi di miglioria per la costruzione di un autosilo (pubbl. in RDAT I-1997 no. 43), ed asserisce che, piuttosto, l’opera è all’origine di svantaggi rispetto alla situazione preesistente. Il posteggio in esame è precipuamente destinato al servizio del quartiere con accesso da Via __________ ed ha una capienza ridotta a 29 posti auto. Pertanto, già solo sotto questo profilo, la situazione si distingue dal caso rammentato dal ricorrente riferibile ad un autosilo con finalità assai più ampie. Ciò premesso, qualora con la sua censura il ricorrente intenda propugnare la tesi di un vantaggio collettivo, alludendo al fatto che il posteggio è un’opera di urbanizzazione di base, e quindi voglia sostanzialmente rimettere in discussione la natura dell’opera e la sua imponibilità, va rilevato che l’argomento è irricevibile. Siffatta tesi trascura infatti che il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la natura dell’opera, come anche il piano di finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo comunale. E’ perciò prassi acquisita che qualsiasi contestazione in merito debba essere sollevata, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c. 4.4.2). Come già rilevato il principio del prelievo di contributi di miglioria è stato avallato dal Consiglio Comunale con risoluzione del 7.4.1997 e di conseguenza, in questa sede, ogni censura è irrimediabilmente tardiva. Al di là di queste considerazioni può comunque essere aggiunto che il beneficio tratto dalla collettività è già stato considerato nella misura in cui, individuando il posteggio come opera di urbanizzazione generale, essa si assume la maggior parte dei costi (70%) mentre la quota a carico dei privati è ridotta al minimo imponibile del 30% (art. 7 cpv. 1 LCM).

2.3. Lo scopo dichiarato dell’opera è di ovviare alla mancanza piuttosto marcata di posteggi nel quartiere conseguente ad una certa espansione edilizia ed alla ristrutturazione di stabili esistenti. In effetti, oltre ad essere densamente insediato, esso è anche sede di commerci e servizi autonomi cosicché la nuova struttura pubblica assolve allo scopo indipendentemente dai posteggi esistenti nel centro o in altre zone che servono prevalentemente altri comprensori. Di riflesso si rivela pagante per i fondi serviti – tra i quali si annovera anche il mapp. no. 2480 situato di fronte – che possono usufruire di nuovi spazi di sosta, a disposizione dei residenti e dei loro ospiti, di facile e comodo accesso oltre che tecnicamente ed esteticamente consoni alla destinazione ed alle necessità della zona. Di conseguenza il posteggio dà luogo ad un vantaggio che è particolare poiché si riflette su una cerchia ben determinata di abitanti che traggono un beneficio specifico maggiore rispetto a quello della collettività. Esso è inoltre di natura economica poiché l’esperienza insegna che per un fondo edificabile, ed a maggior ragione se già edificato, la presenza di un parcheggio pubblico nelle immediate vicinanze è un fattore rivalutante (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di __________ c. 5.3). Nel principio l’assoggettamento del mapp. no. 2480 al contributo di miglioria è dunque fondato.

3.1. Il ricorrente contesta il piano del perimetro sostenendo che dovrebbe includere altri fondi che pure hanno tratto vantaggio dall’opera; a titolo d’esempio cita il mapp. no. 491.

3.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio. Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono assoggettati al contributo di miglioria. La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p. 95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss). Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

3.3. Il posteggio di Via __________ ha una disponibilità di 29 posti auto di cui 1 è riservato a persone portatrici di handicap mentre altri 2 dispongono di un erogatore di elettricità gratuito per vetture elettriche. Il piano del perimetro è delimitato ad est da Via __________ e si estende verso ovest includendo i fondi ubicati ad una distanza (veicolare) massima di ml 170. E’ risaputo che la scelta di un posteggio dipende prevalentemente dalla sua vicinanza alla destinazione che l’utente intende raggiungere: più il posteggio è lontano e meno sarà attrattivo. Anche considerando che l’area centrale di __________ non è particolarmente vasta, Via __________ appare per certi versi decentrata rispetto alla zona commerciale di __________ e __________ essendo ubicata già verso l’uscita della città e disponendo di commerci e servizi autonomi. Il fatto di porre gli assi stradali principali di Viale __________ e Via __________ quali limiti del perimetro è quindi dettato dal buon senso ritenuto che il posteggio non esercita di fatto un’attrattiva particolare se non per gli abitanti del quartiere o gli utenti motorizzati che vi sono diretti e ne conoscono l’esistenza. Quanto ad altre proprietà che, secondo il ricorrente, avrebbero pure tratto un vantaggio dall’opera e quindi dovrebbero essere incluse nel perimetro, la censura è a tal punto generica da non consentire alcun paragone, se non con l’unico fondo indicato mapp. no. 491. Tuttavia questo terreno, come del resto tutte le proprietà ubicate ad est di Via __________ o nei quartieri circostanti, sono già abbondantemente servite dai posteggi esistenti in __________, Piazzetta __________, Via __________ e Via __________ come pure dai posteggi annessi al cimitero ed al mercato coperto. Per questa categoria di utenti il posteggio di Via __________ non rappresenta altro, semmai, che una soluzione di ripiego cosicché il vantaggio non può essere definito specifico ma si confonde piuttosto con quello collettivo. Pertanto nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio della parità di trattamento.

4.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann, op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109 Ia 325 c. 5). L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger, op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

4.2. Il ricorrente contesta i criteri di ripartizione del contributo poiché portano ad un risultato arbitrario.

4.3. Stando al prospetto pubblicato la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è avvenuta sulla base di vari parametri. In primo luogo il Comune ha applicato un fattore distanza che considera la distanza tra il posteggio e l’accesso ai singoli fondi con un limite massimo di 170 ml. E’ questo un fattore oggettivo e facilmente verificabile che ben si presta a differenziare singolarmente l’entità del vantaggio ritenuto che più il tragitto tra il posteggio e la proprietà privata è lungo più il vantaggio si affievolisce. Secondariamente ha applicato un fattore posteggi che traduce il rapporto tra il numero di posteggi esistenti ed il fabbisogno necessario di posteggi secondo le norme di PR considerando il numero di posteggi in esubero e di quelli mancanti. Il numero di posteggi necessari è stato calcolato sulla base della superficie utile lorda effettiva (fattore “SUL esistente”). E fin qui, nel principio, il calcolo è condivisibile. In effetti i proprietari hanno l’obbligo di eseguire i posteggi necessari conformemente alla destinazione d’uso dei loro immobili. Di conseguenza quando l’opera imposta è un posteggio pubblico l’oggettiva necessità d’uso in funzione dell’edificio esistente costituisce un criterio essenziale per valutare la rilevanza dei singoli vantaggi. In quest’ottica è imprescindibile considerare il numero di posteggi privati esistenti (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di __________ c. 5.3). Sia aggiunto, per completezza, che il tema del fabbisogno dei posteggi privati necessari è attualmente disciplinato dal Regolamento cantonale posteggi privati del 14.6.2005 (Rcpp), normativa che in concreto è tuttavia inapplicabile poiché è entrata in vigore solo il 1°.1.2006 ossia posteriormente alla pubblicazione del prospetto. Stando alla legislazione previgente, in vigore nel 1999, la regolamentazione dei posteggi doveva essere prevista nelle NAPR (art. 29 cpv. 1 let c LALPT) e nel Comune __________ l’art. 49 cpv. 2 NAPR dispone che per determinare il numero minimo di posti auto il Municipio applica la norma VSS 641 400.

4.4. Quale ulteriore fattore di ripartizione il Comune ha inserito la superficie dei singoli fondi, tuttavia omettendo di applicare alla stessa l’indice di sfruttamento. Ora, il fatto di prescindere dall’indice di sfruttamento potrebbe essere ipotizzabile se tutti i fondi imposti fossero inclusi nella medesima zona di utilizzazione poiché, a parità di indici, la differenza sarebbe data (e risulterebbe) dalla superficie dei singoli fondi. Oppure se, pur appartenendo a zone diverse, tutti i terreni fossero già completamente sfruttati dal profilo edilizio poiché in questo caso la SUL esistente determinerebbe la differenza tra i fondi in relazione all’eccedenza o alla mancanza di posteggi per ognuno di essi. Tuttavia tali condizioni non si verificano nella fattispecie in esame. Pur tenendo presente che il Tribunale di espropriazione non può imporre ad un Comune determinati criteri di computo piuttosto che altri dovendone rispettare l’autonomia (TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 in re Comune di __________ c. 5.1), in concreto il correttivo dato dall’indice di sfruttamento doveva essere considerato poiché la legge stessa ne sancisce l’applicazione in presenza di zone a sfruttamento differenziato (art. 8 cpv. 2 LCM; TF 18.6.2007 N. 2P.264/2006 c. 3 in re Comune di __________), ed all’interno del perimetro imposto esistono 3 zone con diverso indice di sfruttamento. Tale lacuna crea una manifesta disparità di trattamento. In particolare, a parità di superficie, i terreni posti nella zona Rs-i (con i.s. 0.9) hanno un interesse al posteggio che è inferiore del 18% ca. a quello dei terreni ubicati nella zona Ri (con i.s. 1.1) per l’ovvia ragione che, disponendo di potenzialità edificatorie e quindi di una SUL inferiore, hanno una minore necessità di posteggi. Il divario di interesse è ancor più marcato per rapporto alla zona nucleo dove l’indice di sfruttamento è invece maggiore (4.0/1.0). Simili differenze vanno necessariamente ponderate nella ripartizione poiché ogni singolo fondo è imponibile solo proporzionalmente al vantaggio effettivamente tratto dall’opera. Viceversa nel prospetto in esame non trovano riscontro ed è impensabile di ammettere che siano considerate (anche solo implicitamente) dagli altri fattori poiché questi hanno altre e specifiche finalità. Mancando di un parametro fondamentale il metodo di ripartizione non attua una corretta e sufficiente distinzione tra i fondi inclusi nel perimetro e quindi contravviene ai principi della proporzionalità e della parità di trattamento.

5.1. Per costante giurisprudenza una decisione viziata è di regola solo annullabile e raramente è soggetta a nullità: lo sarà se il vizio di cui è affetta è particolarmente grave, se tale vizio è manifestamente o quanto meno agevolmente riconoscibile e se la certezza del diritto non verrebbe seriamente ad essere compromessa nel caso in cui la nullità fosse ammessa. Di norma sono considerati vizi particolarmente gravi taluni errori di procedura. Al contrario, gli errori di merito provocano la nullità dell’atto solo quando sono eccezionalmente gravi; ad esempio quando l’atto in questione diviene in pratica privo d’effetto, è insensato o immorale, è completamente sprovvisto di base legale o è d’esecuzione impossibile (DTF 129 I 361 c. 2.1, 132 II 21 c. 3.1; RDAT I-1996 no. 49 c. 4a).

5.2. In concreto il vizio riscontrato non è di ordine formale bensì attinente al merito del prospetto e non appare a tal punto manifesto e grave da imporre l’annullamento dell’intera procedura. Nondimeno esige la correzione del contributo addebitato al mapp. no. 2480 in ragione della disparità di trattamento che ne deriva a danno del ricorrente. Affinché i principi della proporzionalità e della parità di trattamento siano pienamente rispettati occorre che il prospetto sia integralmente riformulato. Il Tribunale non dispone, tuttavia, di dati sufficienti per procedere in questa sede all’operazione; in particolare non conosce le potenzialità teoriche di sfruttamento della zona nucleo (specie per rapporto ai fondi imposti che vi sono inclusi) ritenuto che le norme di applicazione del PR prevedono parametri variabili. Di conseguenza, considerato che la stesura del prospetto compete in primis al Municipio (RDAT I-1994 no. 7) e che il contribuente ha diritto al doppio grado di giurisdizione (art. 13 LCM), gli atti sono rinviati al Comune affinché proceda, senza nuova pubblicazione, ad un nuovo calcolo dei contributi fondandosi su un nuovo piano di ripartizione che sarà in gran parte teorico – perché privo di effetti concreti per i contribuenti che non hanno impugnato il prospetto – ma rispettoso dei principi costituzionali. Il contributo che ne risulterà potrà, se del caso, essere nuovamente contestato nelle forme ed entro i termini sanciti dall’art. 13 LCM.

Visto l’esito del ricorso la tassa di giustizia e le spese sono addebitate in ragione di metà per parte (art. 23 LCM e 31 LPamm.). Il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale e pertanto non si assegnano ripetibili.

per questi motivi

richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di conseguenza gli atti sono rinviati al Municipio affinché proceda come ai considerandi.

  1. La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico delle parti in ragione ½ ciascuna. Non si assegnano ripetibili.

  2. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale Federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).

  3. Intimazione a:

per il Tribunale di espropriazione

la Presidente Il segretario giudiziario

Margherita De Morpurgo Enzo Barenco

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