Incarto n. 30.2004.161 LCM 59/01
Lugano 21 settembre 2006
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Alberto Lucchini ing. Argentino Jermini
segretario giudiziario
Enzo Barenco
statuendo sul ricorso presentato in data 31 agosto 2001 da
RI 1 2. RI 2 3. RI 3 tutti rappr. dall’ RA 1
contro
la decisione su reclamo emessa l'11 luglio 2001 dal Municipio di V__________, nell'ambito della procedura d'imposizione di contributi di miglioria concernenti la realizzazione della strada di PR N. 13 in zona B__________,
relativamente ai mapp. no. 298 e 722 RFD di V__________,
richiamate le sentenze del Tribunale federale del 27.5.2005 (2P.95/2004) e del 23.5.2006 (2P.303/2005),
considerato in fatto e in diritto
che i fatti posti alla base del contenzioso sono noti;
che stando al prospetto pubblicato i contributi a carico del mapp. no. 298 ammontano a fr. 8'886.80 e quelli per il mapp. no. 722 a fr. 9’407.10;
che il Tribunale di espropriazione ha parzialmente accolto il ricorso interposto dai proprietari contro il prospetto e con sentenza del 5.3.2004 ha ridotto i contributi per il mapp. no. 298 a fr. 8'286.10 e per il mapp. no. 722 a 8'821.50;
che su ricorso dei proprietari il TF ha annullato il predetto giudizio con sentenza del 27.5.2005 (N. 2P.95/2004). Secondo il TF, che ha evidenziato l’incidenza quasi irrilevante della riduzione accordata sull’ammontare totale del contributo, nell’ottica della necessità d’uso e della percorrenza bisognava ponderare maggiormente il fatto che i ricorrenti adoperano solo i primi 100 m e non useranno mai il nuovo tratto stradale poiché la via è a fondo cieco; inoltre, per quanto riguarda il contributo al mq, non era stata attuata una distinzione sufficiente in funzione dell’accessibilità preesistente;
che il Tribunale di espropriazione ha emesso un nuovo giudizio in data 30.9.2005 nel quale ha modificato il fattore interesse e quindi ridotto ulteriormente i contributi per il mapp. no. 298 a fr. 7'468.80 e per il mapp. no. 722 a fr. 8'024.70;
che su ricorso dei proprietari il TF ha nuovamente annullato il giudizio con sentenza del 23.5.2006 (N. 2P.303/1005) dichiarando che i criteri di ponderazione precedentemente enunciati non erano stati considerati nemmeno nella seconda decisione e che i contributi non rispecchiavano la necessaria differenziazione tra i proprietari a dipendenza dell’ubicazione dei fondi. Sempre secondo il TF il trattamento differenziato richiesto dalle circostanze potrebbe essere tradotto riducendo del 40% almeno i contributi esatti nella sentenza cantonale del 5.3.2004;
che è doveroso rilevare che nella sentenza del 30.9.2005 questo Tribunale ha adeguato il solo fattore interesse poiché – come vi si legge – questo è fondato sulla necessità d’uso e la percorrenza della strada (cfr. relazione tecnica p. 6). Parafrasando il concetto si è quindi tenuto conto sia della lunghezza del tratto effettivamente percorso in rapporto alla lunghezza complessiva della strada, sia del fatto che la parte finale non è utilizzata, sia del preesistente grado di urbanizzazione. Il tutto a corollario ed a completamento di quanto già era stato illustrato nella sentenza 5.3.2004 (c. 3.3.). Il fattore distanza, invece, non è stato modificato poiché non traduce né la necessità d’uso né la percorrenza, bensì la distanza del fondo rispetto alla strada (fronteggiante o retrostante) e dunque non è in diretta relazione con i criteri di ponderazione indicati dal TF. Vero è che la riduzione che ne è scaturita appare contenuta; tuttavia, ciò è dovuto non tanto ad una valutazione incompleta delle circostanze, bensì piuttosto al metodo di calcolo in base al quale i singoli pesi sono addizionati. Difatti nella sua applicazione pratica l’operazione fa sì che adeguando un solo peso anche in misura sostanziale la riduzione totale non risulti particolarmente incisiva; ad esempio, quand’anche si azzerasse l’interesse (fattore e fattore di correzione) si otterrebbe una riduzione massima del contributo del 20% circa. Diverso sarebbe se i pesi fossero moltiplicati tra loro poiché il calcolo comporterebbe una riduzione nettamente più marcata. E’ questo un principio di pura matematica non di apprezzamento;
che, ciò considerato, l’influenza sugli addendi ha una portata concreta molto contenuta e l’adeguamento del contributo è impraticabile senza rivoluzionare e quindi snaturare il prospetto, o meglio il metodo di calcolo la cui scelta, notoriamente, compete al solo esecutivo comunale. Anche diminuendo i coefficienti o addirittura aggiungendo un fattore specificatamente riferito alla percorrenza per attuare una distinzione più marcata rispetto all’interesse all’opera, comunque non si raggiungerebbe il risultato voluto;
che di conseguenza non è modificando ulteriormente i fattori, bensì per apprezzamento dell’insieme delle circostanze e delle caratteristiche intrinseche delle proprietà in esame (opera eseguita e sue finalità, posizione dei fondi e urbanizzazione preesistente, necessità d’uso e percorrenza effettive della strada) che si può arrivare ad applicare la riduzione suggerita del 40% rispetto agli importi di cui alla sentenza del 5.3.2004; questa corrisponde, sostanzialmente, ad un abbuono complessivo della metà quasi dei contributi stabiliti nella tabella pubblicata. Lo stato dei fondi non giustifica uno sconto maggiore;
che pertanto i contributi sono fissati in fr. 4'971.- per il mapp. no. 298 ed in fr. 5'292.- per il mapp. no. 772;
che l’addebito della tassa di giustizia e delle spese avviene in base al grado di soccombenza (art. 23 LCM, art. 31 LPamm.). In concreto, visto l’esito del ricorso, esse sono dunque ripartite in ragione di metà per parte.
per questi motivi
richiamata la Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990,
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di conseguenza i contributi di miglioria sono così ridotti:
La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Il Comune di V__________, ora Comune di __________ rifonderà inoltre ai ricorrenti fr. 500.- per ripetibili.
La presente decisione e definitiva.
Intimazione a:
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente Il segretario giudiziario
Margherita De Morpurgo Enzo Barenco