Incarto n. 30.2004.150 LALIA 40/04
Lugano 3 giugno 2009
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale di espropriazione
Composto dalla Presidente
Margherita De Morpurgo
e dai membri
ing. Argentino Jermini arch. Alberto Canepa
segretaria giurista
Annalisa Butti
statuendo sul ricorso presentato da
RI 1 RA 1
contro
la decisione su reclamo emessa il 31 agosto 2004 dal Municipio di __________, nell'ambito della procedura di imposizione di contributi per la realizzazione di opere di canalizzazione,
relativamente ai mapp. no. 1052, 1053, 1054 RFD di __________,
letti ed esaminati gli atti
considerato in fatto e in diritto
1.1. Con risoluzione del 15.12.1997 il Consiglio Comunale di __________ adottò il Piano generale di smaltimento (PGS), approvando contestualmente il progetto di massima, la relazione tecnica, il piano finanziario ed il piano di attuazione nonché il prelievo di contributi di costruzione nell’ordine del 80% della spesa, quest’ultima indicata in fr. 5'931'557.- al netto dei sussidi. Il tutto come proposto dal Municipio con MM no. 15/1997 del 1.9.1997. Il PGS del Comune di __________ – che per aggregazione con i Comuni di __________ è andato a formare l’odierno Comune di __________ – ottenne l’approvazione della competente Sezione della protezione dell’aria e dell’acqua del Dipartimento del territorio in data 20.7.1998.
1.2. Il Municipio di __________ ha avviato la procedura di imposizione di contributi di costruzione giusta gli art. 96 ss della Legge di applicazione della legge federale contro l’inquinamento delle acque (LALIA) pubblicando il prospetto dal 15.9 al 14.10.2003 ed inviando un avviso personale a tutti i contribuenti.
1.3. RI 1 è proprietario dei mapp. no. 1052, 1053 e 1054; in tale veste è stato assoggettato al pagamento di un contributo complessivo di fr. 8'002.35. Il reclamo interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con risoluzione del 31.8.2004. Da ciò il ricorso in esame che conferma i motivi di impugnazione già esposti in sede di reclamo; questi saranno ripresi, per quanto necessario, nei prossimi considerandi. Con risposta del 27.1.2005 il Municipio ha postulato la reiezione del gravame. L’udienza di conciliazione ha avuto luogo il 20.5.2008. Entrambe le parti hanno poi rinunciato a comparire al dibattimento finale.
Anzitutto il ricorrente contesta l’operato del nuovo Municipio di __________ a seguito della fusione e chiede se i sussidi ricevuti dal Cantone nell’ambito dell’aggregazione non potevano andare a beneficio della collettività. Tale contestazione non ha alcuna pertinenza con la procedura in esame e pertanto é irricevibile.
3.1. Il Comune deve imporre contributi di costruzione per l’esecuzione degli impianti comunali e per la partecipazione a quella degli impianti consortili di evacuazione delle acque (art. 55 let. c, 96 cpv. 1 LALIA). Il prelievo è d’obbligo indipendentemente dalla situazione finanziaria del Comune che può essere esonerato solo in casi eccezionali e qualora il costo dell’opera fosse già coperto (art. 96 cpv. 5 LALIA; Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1170 pto. 14.4.1). La legge conosce tre tipi di contributo di costruzione: quello provvisorio (art. 99 LALIA), quello definitivo (art. 99a LALIA) e quello supplementare (art. 100 LALIA). Il contributo provvisorio, calcolato sulla base del preventivo, ed il contributo definitivo, fondato invece sul consuntivo, non possono superare il 3% del valore di stima. L’ammontare complessivo dei contributi a carico dei privati non può essere inferiore al 60% né superiore all’80% del costo effettivo per il Comune. La percentuale è decisa dal legislativo comunale (art. 96 cpv. 2 LALIA) mentre all’esecutivo compete la delimitazione del comprensorio d’imposizione (art. 98 LALIA).
3.2. La procedura in esame è finalizzata al prelievo di contributi provvisori. Come attesta il prospetto dei contributi questi sono stati conteggiati sulla base di un preventivo di fr. 6'262’027.- che corrisponde alla spesa globale per opere eseguite e da eseguirsi già al netto dei sussidi; le opere a preventivo sono state aggiornate ai costi di costruzione del 2003 (cfr. prospetto dei contributi, p. 3). Considerata la partecipazione privata dell’80%, che ammonta a fr. 5'009'622.-, ed accertato il valore di stima complessivo a fr. 195'631'000.-, l’aliquota di prelievo del singolo contributo è del 2,5 % del valore di stima dei fondi (cfr. estratti individuali del prospetto). Il contributo non si aggiunge a quelli prelevati negli anni 1982 e 1988 – poiché i tributi allora soluti oggi sono dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale mapp. no. 1052, 1053 e 1054 ) – bensì ne è complemento: un’operazione, questa, espressamente consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 che ha creato la base legale per il prelievo reiterato di contributi provvisori (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001).
Il ricorrente contesta al Municipio di __________ di non aver indicato nell’avviso personale l’ammontare dei sussidi federali e cantonali.
Vero è che nel messaggio municipale no. 15/1997 del 1.9.1997 l’allora Municipio di __________ indicava nel preventivo i costi già al netto dei sussidi. Tuttavia come già rilevato il PGS è stato adottato insieme a tutte le sue componenti, compreso il piano esecutivo ed il piano finanziario, dal Consiglio Comunale durante la seduta del 15.12.1997 ottenendo in seguito la necessaria ratifica dipartimentale (cfr. consid. 1.1.). L’adozione del PGS – i cui atti sono pubblici e consultabili presso la cancelleria comunale (art. 42 cpv. 2 55 cpv. 1, 74, 105 cpv. 4 e 5 LOC) – è di competenza esclusiva del legislativo comunale la cui risoluzione è impugnabile soltanto dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme ed entro i termini sanciti dagli art. 208 ss LOC (art. 124 let. a LALIA; cfr. TF 5.10.1998 N. 2P. 421/1997). Di conseguenza i contenuti del PGS, e quindi anche l’asserita mancata indicazione dell’ammontare dei sussidi, avrebbero dovuto essere contestati impugnando la risoluzione legislativa del 15.12.1997; in questa sede non sono più sindacabili.
5.1. Secondo il ricorrente, visto che già nel 1982 si era provveduto a prelevare dei contributi provvisori, il Municipio avrebbe potuto imporre contributi definitivi anziché provvisori. A questa contestazione si riallaccia, peraltro, l’eccezione di prescrizione dei contributi richiesti, dal momento che sono trascorsi più di 20 anni da quando sono stati effettuate le prime opere. La contestazione è priva di fondamento.
5.2. Quanto all’eccezione di prescrizione, l’art. 99 LALIA non prevede limiti temporali per il prelievo di contributi provvisori, una lacuna questa riconducibile ai criteri d’imponibilità medesimi della legge. Difatti, diversamente da quanto è previsto nella Legge sui contributi di miglioria (LCM), che non è applicabile ai procedimenti di prelievo dei contributi di costruzione (art. 96 cpv. 6 LALIA), i contributi provvisori di costruzione non sono percepiti in rapporto ad un particolare intervento, ossia per la realizzazione di un singolo tratto di canalizzazione, bensì indistintamente per tutte le opere incluse nel PGS poiché solo nel loro complesso esse avvantaggiano il contribuente (cfr. Rapporto del 13.3.1975 cit. p. 1168; RDAT II-1998 no. 33 c. 2bb). Considerato che l’obbligo contributivo è fondato sul finanziamento globale della rete e che i programmi di attuazione delle opere sono notoriamente condizionati da contingenze varie protraendosi nel tempo, se il prelievo non avviene a tappe è concepibile che la spesa preventivata annoveri anche i costi riconducibili ad opere remote. Anzi, ciò è espressamente ammesso dall’art. 133 cpv. 4 LALIA stando al quale il Comune può imporre retroattivamente contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il 31.12.1968 sempreché non siano già state imposte. Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza cantonale e federale secondo cui l’operazione non costituisce una limitazione della sicurezza del diritto e l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai costi che, nel preventivo globale, sono esposti come consuntivi (TF 10.1.2005 N. 2P.71/2004 parz. pubbl. in RtiD I-2005 no. 33). Quindi dall’inizio dei lavori e fintanto che la costruzione della rete delle canalizzazioni è in corso, i contributi sono prelevabili solo in forma provvisoria sulla base del preventivo. Da ciò l’inconsistenza dell’eccezione di prescrizione. Quand’anche un Comune optasse per la formula dei prelevamenti in fasi successive a seconda dell’esecuzione e della messa in funzione degli impianti, si tratterebbe comunque di contributi provvisori (art. 8 cpv. 3 DELALIA).
5.3. La possibilità di prelievo reiterato di contributi provvisori è espressamente consentita dal nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA entrato in vigore il 24.8.2001 (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato no. 5090 del 20.2.2001 per la modifica degli art. 99 e 100 LALIA e successivo Rapporto del 23.5.2001). In concreto, come già evidenziato (cfr. consid. 3.2.), il contributo qui imposto non si aggiunge a quelli esatti negli anni ’80 – i quali sono stati dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale mapp. no. 1052, 1053 e 1054) - ma ne è complemento; un’operazione, questa, espressamente consentita dal suddetto nuovo art. 99 cpv. 2 LALIA.
5.4. La scelta se prelevare contributi provvisori - percepiti prima della conclusione delle opere per consentirne il finanziamento e calcolati sulla base del preventivo - o contributi definitivi - prelevati invece dopo il compimento di tutte le opere di canalizzazione e calcolati sulla base del consuntivo - è una decisione che compete esclusivamente al Municipio. Quindi la questione se fosse opportuno prelevare ancora contributi provvisori e/o emettere poi quelli definitivi esula dalle competenze di questo Tribunale.
6.1. Secondo il ricorrente le opere eseguite allorquando lui non era ancora proprietario dei fondi non possono essergli computate e qualora i precedenti proprietari hanno versato dei contributi provvisori, questi devono essere dedotti dalla somma attualmente richiesta. La censura non è condivisibile.
6.2. Anzitutto sono soggetti imponibili tutti i proprietari di fondi serviti o che possono essere serviti dall’opera come pure i titolari di diritti reali limitati che ritraggono un incremento di valore del loro diritto (art. 97 LALIA). Debitore del contributo è il proprietario iscritto come tale a RF al momento della pubblicazione del prospetto dei contributi; poco importa se quest’ultimo abbia acquistato il fondo dopo il compimento dell’opera (RtiD II-2007 no. 33c; vedi anche RDAT II 1994 57 no. 26). Nel 2003, quando è stato pubblicato il prospetto, RI 1 era titolare dei diritti di proprietà sui mapp. no. 1052, 1053 e 1054 ed è pertanto soggetto imponibile giusta l’art. 97 LALIA (cfr. estratti RF).
6.3. Stando all’art. 133 cpv. 4 LALIA il Comune può imporre retroattivamente contributi per opere o parte di opere eseguite dopo il 31.12.1968 sempreché non siano già state imposte. Il principio è riconosciuto dalla giurisprudenza cantonale e federale secondo cui l’operazione non costituisce una limitazione della sicurezza del diritto e l’eccezione di prescrizione non è opponibile ai costi che, nel preventivo globale, sono esposti come consuntivi (TF 10.1.2005 cit.). In concreto, come già ribadito, nella procedura in oggetto i contributi prelevati negli anni ’80 sono stati dedotti quali acconti (cfr. scheda individuale mapp. no. 1052, 1053 e 1054 ) e non risulta che il Comune abbia compensato i costi con la riscossione di altri tributi. Perciò le spese per le opere già eseguite sono senz’altro computabili.
7.1. Il ricorrente mette in dubbio la legalità della procedura d’imposizione in esame, in quanto si chiede se a seguito dell’aggregazione il nuovo Comune di __________ sia legittimato a prelevare i contributi provvisori sulla base del PGS approvato dall’allora Comune di __________. A torto.
7.2. Nel caso concreto la suddetta aggregazione è avvenuta con decreto legislativo del 6.6.2000 (cfr. estratto FU no. 46/2000 del 9.6.2000), il quale all’art. 3 specifica che il nuovo Comune subentra nei diritti e negli obblighi patrimoniali dei preesistenti Comuni; ciò in conformità all’art. 11 dell’allora in vigore Legge sulla fusione e separazione di Comuni del 6 marzo 1945. Tra questi obblighi rientra senz’altro anche quello di prelevare i contributi per la costruzione delle opere di canalizzazione e di depurazione delle acque considerato che, come già rammentato, l’imposizione è obbligatoria (art. 96 cpv. 1 LALIA). La censura è infondata e pertanto il nuovo Comune di __________ è perfettamente legittimato a riscuotere i contributi di costruzione qui imposti.
La tassa di giustizia e le spese sono a carico del ricorrente in quanto parte soccombente (art. 104 cpv. 2 LALIA, art. 31 LPamm.). Poiché il ricorrente non si è avvalso della consulenza di un legale non si assegnano ripetibili.
per questi motivi
richiamati gli art. 96 e ss LALIA
dichiara
e pronuncia: 1. Il ricorso Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese in fr. 400.- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 ss LTF).
Intimazione a:
per il Tribunale di espropriazione
la Presidente la segretaria giurista
Margherita De Morpurgo Annalisa Butti