Incarto n. 42.2025.2

CL/sc

Lugano 2 giugno 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo dell’11 dicembre 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, cittadina svizzera nata nel 1962, beneficia delle prestazioni assistenziali da agosto 2011 (cfr. doc. 1-25).

1.2. La Sezione del sostegno sociale - Ispettorato, con il rapporto di chiusura caso del 20 agosto 2024, ha rilevato che l’utente avrebbe commesso “le seguenti violazioni / abusi”:

" (…)

  • “sostanza mobiliare non dichiarata”;

  • “redditi da lavoro non dichiarati” (…)” (cfr. doc. 65).

In particolare, l’Ispettorato, come meglio si vedrà nel prosieguo, ha stabilito che la ricorrente ha ricevuto degli stipendi nei mesi di gennaio 2021, 2022, 2023 e 2024 da parte della __________ per totali fr. 6'709.40 e prelevato gli averi previdenziali 3a nel novembre 2023 per altri fr. 15'871.15.

Entrate, queste, che RI 1 non ha annunciato all’USSI di aver percepito su un conto PostFinance della cui esistenza, pure, l’USSI era all’oscuro (cfr. doc. 74-76).

1.3. Con decisione del 25 settembre 2024 l’USSI ha ordinato a RI 1 di restituire la somma di fr. 3'377.95, precisando al riguardo:

" (…) dall’istruttoria svolta dal Servizio ispettorato della Sezione del sostegno sociale è emerso che lei non ha dichiarato di aver ritirato, in data 6 novembre 2023, l’importo di CHF 15'871.15 dal conto previdenziale 3a della __________.

Il nostro ufficio, nella determinazione delle prestazioni a lei assegnate, non aveva tenuto conto dei fatti/elementi sopraccitati, con la conseguenza che le sono state riconosciute e lei ha percepito delle prestazioni indebite.

L’importo da lei indebitamente percepito è esposto nel seguente calcolo:

Mese

Prestazione assegnata ordinarie e speciali

Importo percepito

Prestazione di diritto

Importo percepito indebitamente

Novembre 2023 Prest. Ordinaria

CHF 2'131.00

CHF 15'871.15

CHF 0.00

CHF 2'131.00

Novembre 2023 Prest. speciali

CHF 1'246.95

CHF 0.00

CHF 1'246.95

Totale

CHF 3'377.95

(cfr. all. A11 a doc. I).

Nei confronti dell’assistita è, inoltre, stata inflitta una sanzione di fr. 300.- per tre mesi e ordinata la restituzione di ulteriori fr. 5'378.70 in relazione agli stipendi percepiti nei mesi di gennaio 2021, 2022, 2023 e 2024 senza darne informazione all’USSI (cfr. all. A9 e A10 a doc. I).

1.4. A seguito del reclamo interposto il 14 ottobre 2024 (cfr. all. A12 a doc. I) da RI 1 con decisione su reclamo dell’11 dicembre 2024 l’USSI ha confermato l’ordine di restituzione del 26 settembre precedente. Oltre a rilevare che le argomentazioni addotte dall’assistita circa l’aver agito in buona fede e l’onere troppo grave che costituirebbe, per lei, la restituzione riguardano le condizioni del condono, procedura che l’USSI si è impegnato ad attivare d’ufficio, l’amministrazione ha, pure, rammentato che nell’ambito dell’assistenza sociale vige in principio di sussidiarietà che impone l’utilizzo prioritario di ogni risorsa per far fronte al fabbisogno, il diritto all’assistenza essendo sussidiario. In particolare, l’USSI ha quindi concluso che:

" (…) Tutti i redditi devono essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi, anche l’importo prelevato dalla reclamante a titolo di capitale previdenziale. Contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, irrilevante per la restituzione è sapere per far fronte a quali spese siano stati investiti gli importi ricevuti. Rilevante è l’entrata in quanto tale, ritenuto che il diritto all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione. Secondo la Prassi instaurata dall’USSI relativa al metodo di calcolo, un reddito percepito a fine mese va computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente.

Nel caso in esame, è pacifico che, in data 6 novembre 2023, sul conto PostFinance intestato alla signora RI 1 è stato accreditato l’importo di CHF 15'871.15 proveniente dal conto previdenziale 3a presso __________.

Il computo da parte dell’USSI di tali entrate è corretto, in quanto rientranti tra quelle che costituiscono il reddito computabile regolamentato dall’art. 6 Laps.

La prestazione assistenziale mensile versata alla reclamante nel mese di novembre 2023 era stata calcolata, nella relativa decisione, non tenendo in considerazione le citate entrate. Lo fosse invece stata, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che la reclamante non aveva diritto all’ammontare delle prestazioni erogate dall’USSI.

L’Ufficio ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha emesso la decisione del 25 settembre 2024 e quindi ripristinato da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso. (…) l’ordine di restituzione dell’importo di CHF 3'377.95 viene confermato.” (cfr. all. A2 a doc. I).

1.5. Con tempestivo ricorso del 2 gennaio 2025 RI 1 – nei cui confronti sono state emesse altre due decisioni su reclamo, di cui una a conferma di un altro ordine di restituzione e l’altra inerente ad una sanzione di fr. 300.- al mese per tre mesi (cfr. all. A1, A3, A9, A11 a doc. I) - ha contestato (anche) la decisione su reclamo inerente alla restituzione di fr. 3'377.95 sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) abito in una casa singola da maggio 20214 e tutto è cominciato con il fatto che non ero a conoscenza che avevo diritto a chiedere le spese accessorie in merito a quest’ultima. Mi sono trovata un lavoretto che ho svolto nel mese di dicembre a partire dal 2019 al 2023 come __________ presso __________ e pertanto ho aperto un conto postale alfine di poter gestire solo le spese accessorie di casa e non l’ho annunciato all’USSI, non per malafede ma perché, come più volte ripetuto dal sito web USSI non ho capito niente di quanto scritto tra articoli e paragrafi vari, per me di difficile comprensione e in buona fede ho proceduto con l’intenzione di coprire parte delle spese accessorie senza chiedere le prestazioni speciali all’USSI, in primis perché non sapevo fosse un mio diritto. Poi nel novembre del 2023, dopo un appuntamento con la mia __________, per rinnovare il mio conto bancario, sono venuta a conoscenza che potevo ritirare la somma di CHF 15'871 dal conto previdenziale 3a e così ho fatto, questi soldi sono andati a coprire parte degli aiuti che ho ricevuto da terzi, sempre in merito alle spese accessorie dal 2014 al 2019 (vedi lettera scritta da me del 27.6.2024).

In merito alla decisione di sanzione del 16 settembre, faccio presente che da parte mia non vi è stata intenzionalità nel non annunciare gli stipendi __________, solo per il fatto che comunque sono andati a coprire solo in parte delle spese accessorie inerenti la mia locazione, senza neanche chiedere un rimborso spese speciali per quest’ultime. Ritengo che CHF 300 al mese siano davvero tanti, visto che da parte dell’USSI si percepisce già un minimo vitale calcolato sul fabbisogno vitale. Pertanto vi chiedo se si possa rivedere questi CHF 900 totali quali sanzione, anche perché già questa somma ha inciso non indifferentemente sul budget mensile.

Per quanto riguarda gli ordini di restituzione del 23.09.2024 e del 25.09.2024, sono parte di soldi che sono andati a coprire le spese accessorie di locazione che io non ho mai chiesto ma che ho comunque pagato. Faccio presente che anche volendo non sono assolutamente in grado di poter restituire nulla perché pure questi andati a coprire spese accessorie e aiuti da parte di terzi dal 2014 al 2024, visto la situazione finanziaria già precaria. E pertanto non vedo come possa restituire soldi che non ho. Mi chiedo pure se questo mio ricorso non dovesse andare a buon fine e dovessi essere messa in condizione di dover restituire i soldi che mi vengono richiesti, a me chi rimborsa i soldi delle spese accessorie che avevo diritto di chiedere e che non ho chiesto. (…)” (cfr. doc. I).

1.6. Con risposta del 24 gennaio 2025, l’USSI – osservando tra l’altro che la ricorrente “in assistenza dal mese di agosto 2011 è a conoscenza che ogni entrata, in base al principio di sussidiarietà, deve essere utilizzata per coprire il fabbisogno della propria unità di riferimento e che ogni cambiamento della situazione economica va subito comunicata” - postula la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.7. Il 1° febbraio 2025 la parte ricorrente ha trasmesso a questa Corte “copia fatture 2020-2023 di spese accessorie inerenti la mia locazione, di cui non ho chiesto nessuna richiesta di prestazioni speciali”, per le quali si dirà nel dettaglio nel prosieguo (cfr. doc. V ed all).

1.8. Con duplica del 13 febbraio 2025 – trasmessa, per conoscenza, alla ricorrente il giorno seguente (cfr. doc. VIII) – l’USSI, oltre a ribadire che è “irrilevante” ai fini della restituzione “sapere per far fronte a quali spese siano stati investiti sia i redditi conseguiti dalla __________, sia l’accredito di CHF 15'871.15” e che “la ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente informare l’USSI di tali entrate e non attendere che l’USSI le scoprisse”, osserva quanto segue:

" (…) si prende atto delle fatture trasmesse dalla ricorrente ma a tal proposito si rileva che la signora RI 1, essendo in assistenza dal mese di agosto 2011, era ben informata della possibilità di richiederne il riconoscimento. Sul sito internet della Sezione del sostegno sociale, https://www4.ti.ch/dss/dasf/temi/sostegno-sociale/prestazioni-finanziarie-di-sostegno-sociale/prestazioni-assistenziali/prestazioni-assistenziali-circostanziali-speciali, accessibile a tutti i beneficiari delle prestazioni assistenziali, oltre alle spiegazioni su cosa si intenda per prestazioni assistenziali speciali e in cosa consistono, vi è la possibilità di scaricare i vari formulari per la loro richiesta. Spettava dunque all’interessata domandarne all’USSI il riconoscimento non appena ricevute.” (cfr. doc. VII).

1.9. In data 30 aprile 2025, il TCA ha chiesto all’USSI di precisare per quali ragioni nella decisione su reclamo qui impugnata da RI 1 (ed inerente la restituzione di fr. 3'377.95), gli averi prelevati dal Conto Raiffeisen 3a dalla ricorrente sono stati considerati come reddito, rispettivamente, di indicare quali sarebbero, ai fini della restituzione, le conseguenze se l’importo in questione fosse considerato quale sostanza mobiliare e non quale reddito computabile (cfr. doc. IX).

1.10. Con scritto del 12 maggio 2025, l’USSI ha preso posizione come segue:

" (…) secondo la prassi interna adottata dall’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), fintantoché gli averi giacciono su di un conto vincolato, come può essere quello previdenziale 3a, questi non vengono computati ai fini del calcolo per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali.

Qualora il capitale accumulato venga prelevato dal beneficiario dell’assistenza e accreditato sul suo conto corrente, l’Ufficio, conformemente a quanto indicato nella propria decisione su reclamo del 5 dicembre 2024, considera tale accredito quale reddito computabile ai sensi dell’art. 6 Laps. Per contro, solo a partire dal mese successivo al prelievo, tale importo, se ancora disponibile sul conto del beneficiario, viene computato a titolo di “sostanza mobiliare”. Ritenuto quanto sopra l’Ufficio ha dunque considerato gli averi previdenziali accreditati in data 6 novembre 2023 sul conto bancario intestato alla ricorrente quale “reddito computabile regolamentato dall’art. 6 Laps”.

A titolo puramente ipotetico, qualora si volesse considerare l’importo in questione quale sostanza mobiliare anziché quale reddito, ciò non comporterebbe variazioni ai fini della restituzione degli importi percepiti indebitamente. In effetti essendo la somma prelevata (CHF 15'871.15) superiore alla quota esente di CHF 10'000.- per una persona sola, dal calcolo non risulterebbe alcun diritto alla prestazione assistenziale per il mese di novembre 2023 e dunque l’ODR verrebbe confermato. (…) Relativamente alla decisione di sanzione del 16 settembre 2024, confermata con decisione su reclamo del 13 dicembre 2024, con la quale l’USSI ha applicato alla signora RI 1 una sanzione di CHF 300.- per la durata di tre mesi, a far tempo dal mese di ottobre 2024, si rileva che (…) l’operatore socio-amministrativo di riferimento con l’indicazione “non ha dichiarato una sostanza mobiliare prelevata a novembre 2023” intendeva il capitale vincolato sul conto previdenziale 3a” (cfr. doc. X).

1.11. Con osservazioni del 26 maggio 2025, la ricorrente ha fatto valere quanto segue:

" Abito in una casa singola da maggio 2024 e tutto è cominciato con il

fatto che non ero a conoscenza che avevo diritto a chiedere le spese accessorie in merito a quest'ultima, come già spiegato e documentato negli scritti precedenti. Nel novembre del 2023, dopo un appuntamento con la __________, per rinnovare il mio conto bancario, sono venuta a conoscenza che potevo ritirare il mio capitale accumulato in quasi 35 anni di lavoro. CHF 15'871 dal conto previdenziale 3a e così ho fatto, questi soldi sono andati a coprire parte degli aiuti che ho ricevuto da terzi, sempre in merito alle spese accessorie e cauzione d'affitto allo stipulare del contratto per il periodo dal 2014 al 2019, sono soldi che sono andati a coprire le spese accessorie di locazione che io non ho mai chiesto (anche se un mio diritto ma di cui purtroppo non ero a conoscenza) ma che comunque ho dovuto far fronte.

Pertanto, anche se USSI pretende la restituzione di parte del mio capitale, faccio presente che anche volendo non sono assolutamente in grado di poter restituire nulla perché questi sono andati a coprire spese accessorie che ho ricevuto sotto forma di aiuti da parte di terzi dal 2014 al 2019, visto la situazione finanziaria già precaria. E pertanto non vedo come possa restituire soldi che non ho più.

Vi chiedo pure se questo mio ricorso non dovesse andare a buon fine, e dovessi essere messa in condizione di dover restituire i soldi che mi vengono richiesti, a me chi rimborsa i soldi delle spese accessorie che avevo diritto di chiedere e che non ho chiesto? A chi mi devo rivolgere per ricevere soldi a cui avevo diritto ma che non ho chiesto?” (cfr. doc. XII).

in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se rettamente o meno l’USSI abbia chiesto all’insorgente la restituzione di complessivi fr. 3'377.95 a valere quali prestazioni Las indebitamente percepite per il mese di novembre 2023 in relazione al prelievo degli averi presenti sul conto 3a presso __________ per totali fr. 15'871.15, non annunciato all’amministrazione.

2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

2.4. L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con giudizio 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. il Tribunale federale ha, poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha del resto evidenziato che il principio di sussidiarietà è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito e ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha peraltro osservato:

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”

Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2, pubblicata in DTF 150 I 6, STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1; DTF 146 I 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. concernente la sussidiarietà e le relative spiegazioni.

2.5. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

L’art. 20 cpv. 1 Las prevede un elenco di prestazioni non esaustivo.

In effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.

2.6. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

  1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

  2. la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

  3. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

  4. non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

  5. non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b) Spesa vincolata:

  1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

  2. non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

  3. non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

  4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.” (ndr. sottolineatura della redattrice).

Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

L’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui rinvia l’art. 22 Las, prevede, infatti, che il reddito computabile è costituito dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).

La spesa computabile, è costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Giusta l'art. 9 Laps:

" 1La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le unità di riferimento composte da una persona:

importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di riferimento composte da due persone:

importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di riferimento composte da più di due persone:

importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20%

2Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

L’importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI era pari, sino al 31 dicembre 2020, a fr. 13'200.-- annui, ossia fr. 1'100.-- mensili per la persona sola e a fr. 15'000.-- all’anno, e meglio fr. 1'250.-- al mese per due persone (cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b vLPC; art. 2 della Legge di applicazione della legge federale concernente le prestazioni complementari all’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità – LaLPC).

Con effetto dal 1° gennaio 2021, gli importi massimi contemplati dalla LPC, alla quale l’art. 9 Laps fa riferimento, sono aumentati. In effetti la modifica della LPC, approvata dal Parlamento il 22 marzo 2019 ed entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021, ha previsto un adeguamento degli importi massimi riconosciuti per la pigione, e meglio, per una persona sola, da fr. 13'200.-- annui a fr. 16'440.-- nella regione 1, rispettivamente a fr. 15'900.-- nella regione 2 e fr. 14'520.-- nella regione 3 (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC).

Dal 1° gennaio 2023 gli importi massimi per la pigione per una persona che vive sola giusta l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC sono stati aumentati a fr.17’580.-- (fr. 1’465.-- mensili) nella regione 1, a fr. 17’040.-- (fr. 1'420.-- mensili) nella regione 2 e a fr. 15’540 (fr. 1’295.-- mensili) nella regione 3. ¨

Infine, dal 1° gennaio 2025 gli importi massimi per la pigione per una persona che vive sola secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera b numero 1 LPC ammontano a fr. 18’900.-- (fr. 1'575.-- mensili) nella regione 1, a fr. 18’300.-- (fr. 1'525.-- mensili) nella regione 2 e a fr. 16’680.-- (fr. 1'390.-- mensili) nella regione 3.

Ai sensi dell’art. 22 lett. c Las, relativo al calcolo per la spesa d’alloggio, ed ai fini della determinazione della prestazione assistenziale, viene, come suindicato, considerato l’affitto maggiorato delle (sole) spese accessorie fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.

2.7. L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”

2.8. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 pag. 547; RCC 1985 pag. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Giova ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge.

Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

2.9. In una sentenza 8C_797/2023 del 21 marzo 2024, l’Alta Corte ha ritenuto irricevibile il ricorso presentato da un assicurato contro la decisione del Tribunal Cantonal del Canton Vaud che aveva confermato la richiesta di “remboursement” delle prestazioni assistenziali pronunciata dall’amministrazione.

In quel caso, nell’ambito di una revisione del diritto alle prestazioni assistenziali, era emerso che quell’assistito era titolare di un conto risparmio, non previamente annunciato all’amministrazione, sul quale erano stati effettuati diversi accrediti, per un totale di fr. 15'262.30. Nel mentre, dal conto bancario in questione erano anche stati fatti numerosi prelievi per delle somme che variavano da fr. 100.- a fr. 2'000.-. L’amministrazione, venuta a conoscenza di quanto precede, aveva chiesto al ricorrente – rilevato che ai sensi dell’art. 41 LASV, in vigore nel Canton Vaud, sull’obbligo di rimborso prevede che “1 La personne qui, dès la majorité, a obtenu des prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles, est tenue au remboursement : a. lorsqu'elle les a obtenues indûment ; le bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile ; b. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens ; c. lorsqu'elle entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière ; d. dans le cas mentionné à l'article 46, alinéa premier ; e. dans le cas prévu à l'article 46a” – il “remboursement” di fr 14'000.-.

Quell’assistito aveva impugnato la decisione resa nei suoi confronti, facendo valere che le somme presenti su quel conto di risparmio non erano di sua pertinenza, bensì riconducibili ad un coinquilino che aveva vinto alla lotteria e che gli aveva affidato la vincita onde evitare di spenderla. Ritenendo le spiegazioni fornite dal ricorrente poco credibili, la Corte cantonale ha, in particolare, rilevato che il biglietto della lotteria risaliva ad un momento nel quale egli aveva già percepito la quasi integralità della somma sul proprio conto risparmio. Rispettivamente, è stato evidenziato che quel ricorrente aveva, di fatto, la possibilità di disporre di quella somma, come ha del resto fatto procedendo ai diversi prelievi. Gli attivi presenti su quella relazioni bancaria, quindi, al netto della quota esente, dovevano essere oggetto di “remboursement” all’amministrazione. In quel caso, la Corte cantonale ha, infine, rinunciato ad una reformatio in pejus quanto all’importo oggetto del “remboursement”.

In una sentenza 8C_176/2024 dell’8 aprile 2024, il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da un beneficiario di prestazioni assistenziali nei confronti del quale il Tribunale cantonale del Canton Giura - ove l’art. 36 cpv. 1 della LASoc prevede, per il rimborso delle prestazioni assistenziali percepite, che “L'aide matérielle fournie aux personnes majeures est remboursable dans les situations suivantes : a) lorsque l'aide a été accordée à titre d'avance sur des prestations, au moment où ces dernières leur sont versées; l’autorité d’aide sociale peut demander le versement direct entre ses mains des prestations concernées; b) lorsque l'aide a été obtenue indûment, à la suite d'indications fausses ou incomplètes; c) lorsque le bénéficiaire est en mesure de s'acquitter de tout ou partie de sa dette par suite d'un héritage, d'un don, d'un gain de loterie ou de revenus extraordinaires ne provenant pas de son travail; d) lorsque le bénéficiaire acquiert par son travail d'autres revenus lui permettant d'avoir un train de vie aisé” - aveva stabilito che a ragione l’amministrazione aveva chiesto un “remboursement” delle prestazioni percepite dal medesimo, riquantificandone, però, l’ammontare in fr. 6'195.- in luogo dei fr. 6'500.- richiesti dall’amministrazione.

In quel caso, il beneficiario di prestazioni assistenziali non aveva annunciato di avere ritirato il capitale del secondo pilastro per un totale di fr. 6'500.-, mediante il quale aveva preteso di avere saldato delle fatture. Inizialmente, l’amministrazione aveva chiesto il “remboursement” dell’intera cifra.

Rammentato che secondo le Disposizioni CSIAS (punto D.3.3. n. 5) gli averi previdenziali devono essere computati quali sostanza nel calcolo volto a stabilire il diritto, o meno, alle prestazioni assistenziali, con giudizio ADM 121/2023 del 5 febbraio 2024, il Tribunale cantonale ha innanzitutto ritenuto corretta nel principio la richiesta di restituzione formulata dall’amministrazione. Ne ha, però, rivisto l’ammontare in ragione di quelle spese effettivamente sostenute da quale ricorrente (e quindi comprovate) che sarebbero, in ogni caso, state prese a carico dalla pubblica assistenza (segnatamente in relazione ai premi per la cassa malati).

2.10. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente beneficia delle prestazioni Las da __________ 2011 (cfr. supra consid. 1.1. e doc. 1-25).

A suo favore, a dicembre 2024 erano stati erogati in totale fr. 338'137.85 (cfr. doc. 1-25).

Da una segnalazione interna del 12 aprile 2024, rivolta all’Ispettorato della Sezione del sostegno sociale, emerge che “l’utente ha ritirato il suo capitale LPP di CHF 15'871.- senza dichiararlo all’USSI” (cfr. doc. 179-181).

Avviata l’istruttoria, il 29 aprile 2024 l’Ispettorato ha chiesto alla ricorrente di produrre i dettagli dell’accredito dei fr. 15'871.15 del 6 novembre 2023 e di giustificarne il mancato annuncio all’USSI (cfr. doc. 176-177).

L’8 maggio 2024, RI 1 ha comunicato quanto segue:

" (…) l’anno scorso ho dovuto presentarmi in banca per sottoscrivere e aggiornare nuovamente il conto bancario e così sono venuta a conoscenza del fatto che potessi prelevare il capitale LPP ma senza essere informata del fatto che avrei potuto incappare in brutte soprese e così è stato; in men che non si dica mi sono ritrovata con due decreti di sequestro di cui nemmeno sapevo che ci fossero ancora sospesi, e qui la prima patata bollente, dopo qualche mese il locatore mi manda un sms che per problemi personali si vede costretto a dover vendere la proprietà dove attualmente abito; altra batosta, insomma sono andata in tilt per poi completare il tutto mi sono morti due cani a distanza di tre giorni, so che questo di fronte alla vostra richiesta non ha nessun valore se non per me. Poi arriva la vostra lettera di richiesta di documentazione e giustificazioni, io purtroppo presa dall’ansia della notizia dell’intenzione di vendere l’immobile, già da qualche tempo ho cominciato a sbarazzarmi di tutto l’inutile, in previsione di un futuro trasloco e con questo pure di scartoffie e altro che non ritenevo importanti fra cui anche la documentazione del ritiro, visto che i soldi li ho guadagnati nel corso di ca. trenta anni lavorativi.

Vogliamo chiamarla stupidità, ingenuità, ma sicuramente fatto non in malafede ma per ignoranza. In questo momento non so più come muovermi, non so a chi chiedere documenti e sinceramente non ho neanche la forza. Ho letto tutti i punti di cui la maggior parte non ne ero nemmeno a conoscenza perché in fondo nessuno mi ha spiegato esattamente cosa e non cosa e non so neanche se ho ben capito tutto. Voi potete comunque interessarvi e richiedere le docu in merito, io mi rimetto a voi e ad un colloquio per chiarire, sono a disposizione.” (cfr. doc. 175)

Il 14 maggio 2024, preso atto di quanto indicato dall’assistita e ritenendo che le motivazioni addotte non le impedivano “di produrre la documentazione richiesta”, l’Ispettorato ha sollecitato la ricorrente a provvedere nel senso di quanto già richiestole (cfr. doc. 172-173).

Il 25 maggio 2024, RI 1 ha trasmesso all’Ispettorato copia dell’accredito di fr. 15’871.15 ricevuto il 6 novembre precedente su un conto PostFinance a lei intestato (cfr. doc. 169-170).

Il 27 maggio 2024, preso atto che “l’accredito non è stato effettuato sul conto che lei dichiara all’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (…) con i rinnovi, bensì su un altro conto”, l’Ispettorato ha richiesto a RI 1 di produrre l’estratto conto di quest’altra relazione bancaria, dal gennaio 2019 a quel momento.

L’accredito ricevuto dalla ricorrente ha, peraltro, permesso all’Ispettorato di “scoprire” che la ricorrente disponeva anche di un ulteriore conto, pure non annunciato all’USSI, presso Banca __________ del quale parimenti l’amministrazione ha chiesto di avere gli estratti conto (cfr. doc. 166-167).

Il 4 giugno 2024 RI 1 ha quindi trasmesso all’Ispettorato la documentazione bancaria richiesta (cfr. doc. 112-165).

Ne è emerso che il conto presso B__________ è stato chiuso il 6 novembre 2023, quando alla ricorrente sono stati accreditati sulla relazione PostFinance fr. 15'781.15 (cfr. doc. 113).

Il conto PostFinance, avente __________, invece, a saldo sino a quel momento nullo ha visto l’accredito di fr. 643.70 il 25 gennaio 2021 da parte di __________ fr. 500.- dei quali prelevati a contanti il giorno seguente (cfr. doc. 118).

I soli addebiti, in assenza di accrediti, per l’anno successivo sono poi equivalsi alle spese per la tenuta del conto.

Il 25 gennaio 2022 sono invece stati accreditati fr. 2'854.55 da parte __________). Il 27 gennaio seguente la ricorrente ha prelevato fr. 1'000.- a contanti ed il 31 gennaio altri fr. 500.- (cfr. doc. 131), cui è seguito un altro prelievo, di fr. 900.- il 17 febbraio 2022 (cfr. doc. 133).

Il 25 gennaio 2023, sul conto sono stati accreditati fr. 2'012.65, a valere quale “pagamento stipendio 1.2023”, da parte di __________. Di questi, fr. 1'000.- sono stati prelevati il giorno seguente, fr. 940.- il 28 gennaio 2023 (cfr. doc. 144), fr. 100.- il 7 febbraio 2023 (cfr. doc. 146) e fr. 40.- il 13 marzo 2023 (cfr. doc. 147).

Il 6 novembre 2023, sul conto PostFinance in esame, sono stati accreditati fr. 15'871.15 (cfr. doc. 155). Di questi, 6'000.- sono stati prelevati entro la fine del mese, in tranches da fr. 1'000.- l’una, prelevati l’8, il 10, il 14, il 20, il 21 ed il 23 novembre 2023 (cfr. doc. 155-156). Il saldo del conto alla fine di novembre 2023 era quindi di fr. 9'379.35 (cfr. doc. 156).

Altri fr. 1'000.- sono poi stati prelevati sia il 4 dicembre 2023, che il 7 dicembre 2023, che il 23 dicembre 2023. Nel mese di dicembre, inoltre, il saldo presente sul conto PostFinance in esame è stato oggetto di numerosi accrediti relativi a spese correnti (__________.). Il saldo al 31 dicembre 2023 era di fr. 5'386.95 (cfr. doc. 157-159).

Ulteriori prelievi da fr. 1'000.- cadauno hanno avuto luogo il 4, il 5, l’8 ed il 12 gennaio 2024. Fr. 500.- sono, poi, stati prelevati il 17 gennaio 2024 ed il 25 gennaio 2024 sono stati accreditati dalla __________, quale “pagamento stipendio 1.2024”, fr. 1'468.50. Anche nel mese di gennaio 2024, inoltre, il conto è stato oggetto di numerosi addebiti relativi a spese correnti (cfr. doc. 160-162).

Oggetto di un ultimo prelievo a contanti di fr. 2'006.50 del 2 febbraio 2024, il conto PostFinance con __________ è stato chiuso il 7 febbraio successivo (cfr. doc. 163).

Con istanze di sequestro del 2 febbraio 2024, l’Ufficio esazione e condoni, in rappresentanza della Confederazione svizzera e dello Stato del Cantone Ticino, ha chiesto alla Giudicatura di Pace del Circolo __________ il sequestro dei beni della debitrice per un credito di fr. 2'012.90, rispettivamente, di fr. 8'309.10 (cfr. doc. 110-111).

Con scritto del 27 giugno 2024, la ricorrente ha comunicato all’Ispettorato quanto segue:

" (…) i soldi ricevuti da __________ per l’ammontare di CHF 6'709.40 sono andati a coprire per la maggior parte delle spese dell’olio combustibile per casa (allego giustificativi inerenti anni 2020-2023).

In merito al ritiro della somma di CHF 15'871.15, giustifico sotto di come ho impiegato parte di questi soldi:

imposta comunale CHF 306.50

imposta cantonale CHF 306.50

conto risparmio cauzione affitti stipulato

nel 2014 come da contratto anticipati

da mio figlio (ridati cash) CHF 3'000.00

spese veterinarie per due cani,

purtroppo finito con la dipartita di

entrambi ca. CHF 1'000.00

restituito parte dei soldi che mi hanno

anticipato conoscenti per la Nafta

per gli anni 2014-2019 CHF 8'000.00

al momento sono ancora in possesso di ca. CHF 2'500.00 che sono in previsione per il riempimento della Nafta anno 2024/2025, ca. 2000 litri che dovrò fare a breve (serbatoio quasi vuoto).

Rimangono pendenti due istanze di sequestro, pendenze di cui neanche immaginavo l’esistenza, per una somma totale di CHF 10'322.00 (escluse spese): che mi sono state recapitate per raccomandata all’inizio febbraio 2024.” (cfr. doc. 86)

In allegato la ricorrente ha prodotto:

“Tasse diverse 2024” del Comune di __________, pagate per fr. 297.05 a febbraio 2024 (cfr. doc. 89);

“imposte cantonali speciali” per fr. 306.50, pagate il 7 febbraio 2024 (cfr. doc. 90);

copia del “Contratto” per il “conto di risparmio cauzione affitti”, sottoscritto dall’assistita ad aprile 2014, dal quale emerge che l’importo convenuto della prestazione di garanzia ammontava a fr. 3'000.- (cfr. doc. 91);

un’indicazione manoscritta del seguente contenuto “Anni 2014-2019 totale CHF 11'539.90 pagati a contanti, CHF 8'000.- ridati a chi mi ha aiutata” (cfr. doc. 93);

fattura 5 maggio 2014 di __________ per totali fr. 1'610.30 pagata il 7 maggio 2014 (cfr. doc. 94);

fattura 10 febbraio 2015 di __________, di fr. 1'467.30 pagati il 12 febbraio 2015 (cfr. doc. 95);

fattura 10 gennaio 2016 __________, per fr. 1'099.60, pagata in una data non meglio precisata (cfr. doc. 96);

fattura 14 ottobre 2016 di __________, di fr. 1'000.10, pagata il 18 ottobre 2016 (cfr. doc. 97);

fattura 9 febbraio 2017 di__________, di fr. 597.20, pagata il 10 febbraio 2017 (cfr. doc. 98);

fattura 26 aprile 2017 di __________, per fr. 1'003.30, pagata il 27 aprile 2017 (cfr. doc. 99);

fattura del 31 ottobre 2017 di __________, di fr. 961.00 pagata il 2 novembre 2017 (cfr. doc. 100);

fattura 13 aprile 2018 di __________, per totali fr. 606.40, pagata il 23 aprile 2018 (cfr. doc. 101);

fattura 7 novembre 2018 di __________, per totali fr. 1'608.00, pagata il 9 novembre 2018 (cfr. doc. 102);

fattura 24 ottobre 2019 di __________, per fr. 1'586.70, pagata il 28 ottobre 2019 (cfr. doc. 103);

una nota manoscritta con il seguente contenuto “anni 2020 -2023 NAFTA Totale CHF 7'692.05 pagati di cui ricevuti da __________ che sono andati a spesare la NAFTA” (cfr. doc. 104);

fattura 8 maggio 2020 di __________A, per fr. 865.70, che non risulta se e quando sarebbero stati pagati (cfr. doc. 105);

fattura 4 febbraio 2021 di __________, per fr. 1'202.10, pagata l’8 febbraio 2021 (cfr. doc. 106);

fattura 19 ottobre 2021 di __________ di fr. 1'470.90, pagata il 21 ottobre 2021 (cfr. doc. 107);

fattura 21 settembre 2022 di __________, per fr. 2'578.35, dalla quale risulta “incasso RI 1 21.09.2022 CHF 2'578.35, Importo da pagare CHF 0.00” (cfr. doc. 108);

fattura 1° giugno 2023 di __________ per fr. 1'575.-, pagata il 2 giugno 2023 (cfr. doc. 109).

Il 12 giugno 2024, l’Ispettorato, preso atto che la documentazione presentata per il conto PostFinance era relativa al periodo dal 15 ottobre 2020, ha chiesto alla ricorrente di comprovare che lo stesso conto non esisteva prima di quella data (cfr. doc. 83).

Con scritto del 17 giugno 2024, RI 1 ha così risposto:

" (…) invio copia della conferma della stipulazione del conto postale, quale comprova che non vi era nulla di antecedente al 15.10.2020.

Le mie osservazioni in merito a non aver annunciato sono le seguenti:

in merito al conto ccp l’ho aperto perché mi hanno proposto di fare un mese all’anno la __________ in alcuni Comuni loro inerenti ed io ho accettato; in quell’anno eravamo in pieno periodo Covid e stava precipitando tutto e soprattutto i costi generali della vita lievitavano a ritmi da paura faccio notare che il mio contratto d’affitto come ben sapete è escluso di tutte le spese accessorie ed io dal 2013/2014 da che sono in assistenza, non mi sono mai permessa di chiedervi nulla in questo senso, ed ho sempre provveduto a risparmiare per poter provvedere io a pagare, ma dal Covid in poi i costi di tutto sono saliti alle stesse e questo piccolo lavoretto mi ha sostentato nel continuare a non chiedervi niente. In merito al ritiro del capitale previdenziale, mi pare nel mese di settembre 2023, mi hanno chiamato dalla banca che dovevo firmare un nuovo documento per attualizzare dei cambiamenti della banca stessa, e in quella occasione mi hanno detto che potevo ritirare il capitale previdenziale e così ho fatto, da lì via, pagato le tasse comunali e cantonali, sono sorte un sacco di sorprese poco piacevoli aver saputo cosa comportava il farlo, li avrei lasciati esattamente dove erano da sempre. Non ho annunciato niente a voi, in primis perché non sapevo di doverlo fare, ma il mio agire è stato fatto in buona fede, e purtroppo anche con una buona dose di ignoranza in materia, avrei potuto chiedere? Certo, ma purtroppo non l’ho fatto, per tutta una serie di sfortunati eventi che mi hanno distratto da quanto poteva essere importante farlo.” (cfr. doc. 80)

Con il “rapporto ispettorato – chiusura caso del 20 agosto 2024” l’Ispettorato della Sezione del sostegno sociale ha rilevato che l’utente avrebbe commesso “le seguenti violazioni / abusi”: “sostanza mobiliare non dichiarata” e “redditi da lavoro non dichiarati” (cfr. doc. 65, 74-76; supra consid. 1.2.).

In particolare, risulta dal rapporto che dall’istruttoria sarebbero emerse due relazioni bancarie dell’utente, non segnalate all’USSI in precedenza.

Sulla relazione bancaria avente IBAN __________ ha rilevato l’Ispettorato nel proprio rapporto, sono stati, da una parte, accreditati i seguenti redditi da lavoro:

fr. 643.70 il 25 gennaio 2021;

fr. 2'584.55 il 25 gennaio 2022;

fr. 2'012.65 il 25 gennaio 2023;

fr. 1'468.50 il 25 gennaio 2024.

D’altra parte, il 6 novembre 2023 alla ricorrente sono, come visto, stati accreditati fr. 15'871.15 dal conto previdenziale 3a della __________. Il saldo presente sul conto al 30 novembre 2023 ammontava così a fr. 9'379.35, poi azzerati il 7 febbraio 2024 (cfr. doc. 74-76).

Sono così state emesse la decisione di sanzione del 16 settembre 2024 - di fr. 300.- al mese per tre mesi, applicata a far tempo dal mese di ottobre 2024 (cfr. doc. 72) – nonché due ordini di restituzione del 23, rispettivamente, 25 settembre 2024 (cfr. doc. 68-69 e 70-71).

Contro le tre decisioni emesse nei suoi confronti, il 14 ottobre 2024 RI 1 ha presentato reclamo, facendo valere quanto segue:

" (…) faccio presente che da parte mia non vi è stata intenzionalità nel non annunciarvi gli __________, solo per il fatto che comunque sono andati a coprire in parte delle spese accessorie inerenti la mia locazione, senza neanche chiedervi un rimborso spese speciali per quest’ultime. Visto che ancora ad oggi non so esattamente cosa coprite e cosa no e sinceramente dal vostro sito web, che ho visitato, ho provato a capire ma per me risulta moto difficile intendere a cosa si riferiscono e come vanno interpretati tutti i vostri riferimenti ad articoli menzionati, non sono avvocata, per cui al di fuori della mia comprensione. Ritengo che CHF 300 al mese siano davvero tanti, visto che si percepisce un minimo vitale calcolato sul fabbisogno e le spese. Pertanto vi chiedo se si possa rivedere questi CHF 900.

Per quanto riguarda gli ordini di restituzione del 23.09.2024 e del 25.09.2024 sono tutti soldi che sono andati a coprire le spese accessorie di locazione che non vi ho mai chiesto ma che ho comunque pagato, tenendo presente che anche volendo non sono assolutamente in grado di poterveli restituire. Sono già in una situazione finanziariamente precaria, solo per il fatto che devo fare capo a voi per il mio stesso sostentamento. Pertanto non vedo come possa restituirvi soldi che non ho” (cfr. doc. 61).

Per quanto concerne la presente vertenza, con decisione su reclamo delll’11 dicembre 2024, l’USSI ha confermato il proprio precedente provvedimento, e meglio l’ordine di restituzione per fr. 3'377.95.

Innanzi a questa Corte, la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:

fattura 8 maggio 2020 __________, per un totale di fr. 865.70, che non è dato sapere se e quanto sia stata pagata (cfr. all. B1 a doc. V);

fattura 4 febbraio 2021 __________ per un totale di fr. 1'202.10, pagata l’8 febbraio 2021 (cfr. all. B2 a doc. V);

fattura 19 ottobre 2021 ECSA, per totali fr. 1'470.90, pagata il 21 ottobre 2021 (cfr. all. B3 a doc. I);

fattura 1° giugno 2023 __________ per fr. 1'575.00, pagata il 2 giugno 2023 (cfr. al. B4 a doc. V);

“conguaglio periodo 01.01.2020 – 31.12.2020” della __________ del 17 febbraio 2021, per fr. 219.70, che non è dato sapere se, né quando sia stata pagata (cfr. all. B5 a doc. V);

“conguaglio periodo 01.01.2021 – 31.12.2021” della __________ del 31 gennaio 2022, per fr. 227.65, che non è dato sapere se, né quando sia stata pagata (cfr. all. B6 a doc. V);

“conguaglio periodo 01.01.2022 – 31.12.2022” della __________ del 30 gennaio 2023, per fr. 159.65, che non è dato sapere se, né quando sia stata pagata (cfr. all. B7 a doc. V);

“conguaglio periodo 01.01.2023 – 31.12.2023” __________ dell’11 febbraio 2024, per fr. 41.75, che non è dato sapere se, né quando sia stata pagata (cfr. all. B8 a doc. V);

dettagli di un addebito sul conto privato soci __________annunciato all’USSI) della ricorrente a beneficio di __________ con “nota personale: acqua 2020” di data 15 aprile 2021, per fr. 274.10 con la nota manoscritta “acqua 2021-2023 = ca. CHF 1'000.- cifra indicativa; spese spazzacamino ca. CHF 100-110.- / anno” (cfr. all. B9 a doc. V).

Infine, giova rilevare che da un primo contratto di locazione in atti, sottoscritto il 31 marzo 2014 tra la ricorrente (conduttrice) e __________ (locatore), risulta che a partire dal 1° maggio 2014 l’assistita locava un ente di 8 locali sito in __________ a __________ per una pigione mensile di fr. 1'300.-, con spese accessorie “a carico dell’inquilino non comprese nell’affitto”. Per le spese inerenti all’acqua potabile è annotata la seguente osservazione “acqua potabile pagata dal locatore e rifatturata al locatario dietro consegna della fattura “__________”” (cfr. doc. 214-217).

Da un secondo contratto di affitto, sottoscritto tra le medesime parti il 1° giugno 2015 risulta che a partire da quella data l’assistita loca, invece, un ente sito in __________, di 5 locali, per una pigione mensile di fr. 1'100.- (cfr. doc. 210 e segg.).

Non sono previste spese accessorie. Per le spese inerenti all’acqua potabile è annotata la seguente osservazione “acqua potabile pagata dal locatore e rifatturata al locatario dietro consegna della fattura “__________”” (cfr. doc. 213).

2.11. Chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato da RI 1 (anche) contro la decisione su reclamo dell’11 dicembre 2024, inerente l’ordine di restituzione del 25 settembre 2024, per un totale di fr. 3'377.95, questa Corte rileva che dagli atti emerge che oltre al conto __________ del quale la ricorrente produceva, unitamente alle diverse domande di rinnovo delle prestazioni, copia degli estratti, RI 1 aveva altre due relazioni bancarie a lei intestate e non annunciate all’USSI.

Sul conto PostFinance del quale l’amministrazione è venuta a conoscenza solamente a seguito dell’istruttoria condotta dall’Ispettorato - oltre a dei salari percepiti dalla __________ nei mesi di gennaio dal 2021 al 2024 – il 6 novembre 2023 è stato versato il capitale previdenziale 3a sino a quel momento presente su una relazione bancaria __________.

Tale entrata, in violazione dei doveri che le incombevano ai sensi degli artt. 67 e 68 Las, non è mai stata comunicata all’USSI dalla ricorrente.

Il TCA rileva, peraltro, che sulle diverse domande di rinnovo nel tempo presentate dalla ricorrente è indicato che “ogni cambiamento della sua [ndr: riferito al beneficiario di prestazioni Las] situazione economica e famigliare dovrà essere debitamente documentato”.

In particolare, poi, questa Corte pone in evidenza il fatto il 6 novembre 2023, RI 1 ha proceduto al ritiro del capitale previdenziale, come visto (cfr. supra consid. 2.9.), per totali fr. 15'871.15.

Quando il 9 novembre 2023 ella ha chiesto il rinnovo delle prestazioni Las che sarebbero giunte a scadenza alla fine di quel mese, premunendosi di preannunciare che a partire dal 2024 avrebbe cambiato assicuratore LAMal, nulla ha indicato, una volta di più, circa mutamenti nei propri redditi o nella propria sostanza, nulla ha osservato al proposito e nulla ha prodotto circa le operazioni bancarie in questione, avvenute al di fuori del conto __________ i cui conteggi mensili venivano trasmessi all’USSI (cfr. doc. 551-559).

Nemmeno nella successiva richiesta di rinnovo delle prestazioni Las vi è traccia di tali entrate/sostanza, né di quella del 25 gennaio 2024, inerente l’accredito da parte della __________ di fr. 1'468.50 (cfr. doc. 535-542).

Il TCA ricorda, inoltre, che su ogni decisione nel frattempo resa nei confronti della ricorrente mediante cui l’USSI le ha accordato il diritto alle prestazioni Las figura la seguente indicazione:

" (…) obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica

Ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche di tutti i membri dell’unità di riferimento (…) deve essere annunciato immediatamente all’ufficio che ha emanato la presente decisione.

In particolare quanto segue:

(…) l’inizio o la cessazione di una attività lucrativa

(…) l’aumento o la diminuzione del redito o della sostanza (es: eredità, donazioni, rendite, pensioni, ecc.) (…)

Se il richiedente non rispetta quanto richiesto, l’Ufficio si riserva l’applicazione di una sanzione (cfr. 9a RegLas).”

In concreto, è quindi accertato che RI 1 abbia ritirato il capitale previdenziale 3a nel novembre 2023.

Parimenti incontestato è che tale accredito è confluito sul conto PostFinance del quale l’USSI era, al momento in cui ha emesso la decisione di riconoscimento delle prestazioni Las, all’oscuro e che dell’entrata in questione la ricorrente non avesse informato l’amministrazione.

In effetti nella decisione iniziale di assegnazione delle prestazioni assistenziali ordinarie a novembre 2023, tale sostanza non era stata computata dall’USSI (cfr. supra consid. 2.9.).

A favore di RI 1 sono, dunque, state bonificate delle somme più elevate rispetto a quanto ella avrebbe effettivamente avuto diritto di percepire.

In concreto, RI 1 avrebbe dovuto impiegare il capitale ritirato non, come ha indicato, per coprire prestiti (peraltro non comprovati), ma per fare fronte alle proprie spese primarie. Quanto precede considerato che, lo si rammenta, l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto, segnatamente, alle prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. supra consid. 2.4.).

Nella fattispecie, secondo questo Tribunale sono, dunque, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. supra consid. 2.8.) ritenuto che rispetto a quando l’USSI ha conteggiato le prestazioni spettanti al ricorrente per novembre 2023, sono emersi dei fatti nuovi, atti ad indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.

È quindi evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle effettive entrate e sostanza della ricorrente che quindi, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente delle prestazioni assistenziali a novembre 2023.

Al riguardo è utile ribadire (cfr. supra consid. 2.8.) che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.

Circa le argomentazioni sollevate dalla ricorrente sulla propria buona fede e sulle difficoltà finanziarie che la restituzione delle prestazioni Las comporterebbe (cfr. supra consid. 1.11. e 2.10.), il TCA rileva che tali argomentazioni esulano dalla presente vertenza, concernendo i presupposti del condono (cfr. art. 26 cpv. 3 Laps; supra consid. 2.8.) che, a questo stadio, non è oggetto della lite.

Nel caso di specie, il TCA rammenta che l’USSI si è peraltro già impegnato ad esaminare d’ufficio con separata decisione, nella procedura successiva, dopo che la presente decisione sarà cresciuta in giudicato se le condizioni del condono sono in concreto date, oppure no (cfr. supra consid. 1.4.).

2.12. Sull’ammontare dell’importo chiesto in restituzione dall’USSI, pari a fr. 3'377.95, questa Corte rammenta innanzitutto che la ricorrente non ha sollevato alcuna censura.

In concreto, sul conto PostFinance a quel tempo non dichiarato dalla ricorrente all’USSI e che il 31 ottobre 2023 presentava un saldo di fr 13.20, in data 6 novembre 2023 è, come visto, confluito l’importo di fr. 15'871.15 (cfr. supra consid. 2.10.).

Di questi, fr. 6'000.- sono stati prelevati a contanti in tranches di fr 1'000.- cadauna tra l’8 ed il 23 novembre, mentre altri fr. 500.- sono stati oggetto di un versamento (addebito) in data 27 novembre 2023, di modo che il saldo di quel conto al 30 novembre 2023 ammontava a fr. 9'379.35.

Sulla qualifica - dal punto di vista del suo computo nel calcolo volto a determinare il diritto, o meno, alle prestazioni Las - dell’importo di fr. 15'871.15, questa Corte rileva che l’art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui rinvia l’art. 22 Las, prevede che il reddito computabile è costituito dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT) “ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT”.

Tra i redditi imposti separatamente, in virtù dell’art. 38 LT e quindi esclusi dai redditi computabili ai sensi della Laps vi sono proprio le prestazioni in capitale della previdenza.

Ne consegue che gli averi previdenziali ritirati dalla ricorrente non potevano essere considerati quali reddito, nemmeno nel solo mese in cui sono confluiti sul conto bancario del quale l’USSI era all’oscuro.

Quanto precede è peraltro conforme a quanto disposto dalle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2025, al punto D.3.3. n. 5, concernente la previdenza per la vecchiaia del 2° pilastro e del pilastro 3a (“Gli averi svincolati della previdenza per la vecchiaia fanno parte della sostanza computabile e devono essere utilizzati per il mantenimento corrente e futuro”).

In concreto, tuttavia, per questa specifica fattispecie, alla luce di un importo tutto sommato contenuto, a fronte del fatto che quanto percepito (nella misura in cui eccede la quota esente) è poi stato consumato entro breve nella misura di quanto indicato dalla ricorrente, l’operato dell’USSI, che per il mese di novembre 2023 ha stabilito che RI 1, avendo prelevato l’avere previdenziale in questione, non avrebbe avuto diritto a ricevere le prestazioni Las riconosciutele, tanto con riferimento a quelle ordinarie che a quelle straordinarie chiedendone quindi la restituzione, non è censurabile.

La decisione su reclamo impugnata dalla ricorrente è quindi confermata.

2.13. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La segretaria

Daniele Cattaneo Stefania Cagni

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