Raccomandata
Incarto n. 42.2024.5
CL/gm
Lugano 18 marzo 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 gennaio 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 16 gennaio 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 16 gennaio 2024 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la propria decisione del 23 agosto 2023 (cfr. doc. 165) con la quale ha negato ad RI 1 il diritto a percepire le prestazioni assistenziali per il mese di luglio 2023.
L’amministrazione ha così motivato la propria decisione su reclamo:
" (…)
I. (…) l’USSI ha rifiutato alla signora RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di luglio inserendo nella tabella di calcolo CHF 2'110.- quali prestazioni complementari. (…)
L. (…) la decisione applica i criteri stabiliti dalla Legge sull’assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di tale base legale.
Nel caso di specie, pacifico è che a inizio luglio 2023 la signora RI 1 ha ricevuto CHF 2'110.-.
Le argomentazioni della reclamante, secondo cui [ndr: per] l’importo versatole “mi è stata richiesta la restituzione (…) in quanto il mio diritto è terminato a giugno” e che “con quei soldi ho dovuto vivere per tutto il mese di luglio (…) ora mi ritrovo a dover restituire dei soldi che ho speso per mangiare e per far fronte (almeno parzialmente) alle mie spese fisse) non possono essere seguite.
Nell’ambito dell’assistenza vige infatti il principio di sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all’assistenza. Tutti i redditi e la sostanza dell’unità di riferimento devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi, anche l’entrata ricevuta di CHF 2'110.- dalla Cassa __________.
Il computo da parte dell’USSI della citata entrate quale reddito è corretto in quanto rientrante tra i redditi che costituiscono il reddito computabile regolamentato dall’art. 6 Laps. Il diritto all’assistenza subentra allorquando non si hanno più risorse disponibili. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il fabbisogno corrente. Inoltre il diritto all’assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione.
È altresì corretto che l’USSI l’abbia considerato per il mese di luglio 2023, in quanto è stato versato sul conto della reclamante all’inizio di tale mese e quindi disponibile per far fronte al di lei sostentamento del mese di luglio 2023.
A titolo abbondanziale, si rileva che la reclamante, oltre al citato principio di sussidiarietà, ha l’obbligo di ridurre il proprio danno. A tal proposito si rileva che la stessa ha la possibilità di chiedere il condono della restituzione di quanto richiestole dalla Cassa __________.
Inoltre, si rileva che l’USSI non può concedere delle prestazioni assistenziali allo scopo di consentire all’interessata di estinguere il proprio debito con la Cassa __________” (cfr. doc. 7-13 ed all. a doc. I).
1.2. Contro la decisione su reclamo, RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo il riconoscimento della prestazione Las per il mese di luglio 2023 sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) mi rifiutavano le prestazioni assistenziali del mese di luglio 2023 in quanto il 04.07.2023 mi erano stati accreditati fr. 2'110.- (…) da parte della Cassa __________, importo per il quale mi è stata immediatamente richiesta la restituzione (…) a seguito dello stralcio della rendita completiva di cui beneficiavo a decorrere dal 30.06.2023, voglio contestare che l’USSI computi come reddito fr. 2'110.- in quanto erano a conoscenza già in fase di richiesta della prestazioni assistenziali che per gli stessi avevo un ordine di restituzione, contesto anche che “l’USSI non può concedere delle prestazioni assistenziali allo scopo di consentire all’interessata di estinguere il proprio debito con la Cassa __________”, in quanto ritengo che non sia un mio debito un accredito ricevuto per errore.
Fino a giugno 2023 ho beneficiato di una rendita completiva in quanto ero studente, di conseguenza beneficiavo anche di una prestazione complementare. Avendo terminato la scuola nel mese di giugno il mio diritto alla prestazione completiva terminava il 30.06.2023. il 4 luglio 2023 ricevevo l’accredito da parte della Cassa di compensazione di fr. 2'110.- e praticamente in concomitanza la decisione di restituzione di questi soldi del 03.07.2023, in data 10 luglio 2023 mi ero presentata presso lo sportello del mio Comune di domicilio per poter presentare richiesta di prestazioni assistenziali, l’impiegato comunale mi aveva quindi consegnato la check-list con indicati i documenti da presentare per procedere alla richiesta. Alla consegna di tutta la documentazione, avvenuta il 27.7.2023 avevo da subito fatto presente che per l’accredito del 03.07.2023 avevo un ordine di restituzione in quanto erano soldi indebitamente percepiti.
Mi era stato fissato un appuntamento allo sportello LAPS di __________ in data 09.08.2023 (F) per firmare la conferma di inoltro della domanda di prestazioni assistenziali, nel frattempo avevo comunque dovuto spendere quanto mi era stato accreditato dalla Cassa di compensazione in quanto non avendo nessun altri tipo di entrata non sapevo come fare per mangiare e far fronte alle spese varie ma convinta che mi sarebbe stata riconosciuto la prestazione assistenziale del mese di luglio cosicché avrei potuto restituire alla Cassa di compensazione quanto dovuto o che comunque avrebbero compensato la prestazione direttamente tra uffici senza accreditare a me i soldi, purtroppo però in data 23 agosto 2023 mi sono state rifiutate le prestazioni di luglio e in data 13 settembre 2023 sono state accolte quelle del mese di agosto 2023 (G), io fino a tale data ho dovuto vivere con i fr. 2'100.- ricevuti per errore dalla Cassa di compensazione il 04.07.2023.
In conclusione, chiedo che mi venga riconosciuta la prestazione assistenziali di luglio 2023, in quanto capisco il principio di sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all’assistenza. Tutti i redditi e la sostanza dell’unità di riferimento devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto, ma nel caso specifico ritengo che fr. 2'110.- ricevuti dalla Cassa di compensazione non debbano essere considerati una mia risorsa in quanto percepiti indebitamente, d’altronde se non fosse stato commesso questo “errore” avrei avuto diritto alle prestazioni assistenziali per luglio 2023, non chiedo che queste prestazioni vengano versate a me direttamente, ma che vengano compensate, almeno in parte (fr. 1'832.80 diritto assistenza, fr. 2'110.- versamento Cassa compensazione, per la differenza mi farei sicuramente carico io del debito), direttamente con la Cassa di compensazione” (cfr. doc. I).
1.3. Nella sua risposta del 19 febbraio 2024 l’USSI propone di respingere il ricorso, osservando, in aggiunta a quanto già indicato nella decisione su reclamo (cfr. supra consid. 1.1.), quanto segue:
" (…) Tutti i redditi e la sostanza dell’unità di riferimento devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Anche l’entrata di CHF 2'110.- dalla Cassa __________ deve essere considerata, anche se la stessa deve essere restituita. Risoluta inoltre che la ricorrente nonostante sia stata immediatamente avvisata di dover restituire l’importo alla cassa cantonale di compensazione, ella non vi ha provveduto.
Il computo da parte dell’USSI della citata entrata quale reddito è corretto in quanto rientrante tra i redditi che costituiscono il reddito computabile regolamentato dall’art. 6 Laps. Il diritto all’assistenza subentra allorquando non si hanno più risorse disponibili. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il fabbisogno corrente, come d’altronde ha confermato di aver fatto la ricorrente.
A titolo abbondanziale, si rileva che la reclamante [recte: ricorrente], oltre al citato principio di sussidiarietà, ha l’obbligo di ridurre il proprio danno. A tal proposito si rileva che la stessa ha la possibilità di chiedere il condono della restituzione di quanto richiestole dalla Cassa cantonale di compensazione. All’USSI non risulta che la ricorrente si sia attivata per chiedere il condono della restituzione, o in ogni caso che le sia stato negato.” (cfr. doc. III).
1.4. In data 20 febbraio 2024, il TCA ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per produrre eventuali ulteriori mezzi di prova, poi scaduto infruttuosamente (cfr. doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. L’autorità giudiziaria adita deve verificare d’ufficio i presupposti processuali – quali condizioni essenziali per poter emettere un giudizio di merito – tra cui la capacità processuale (cfr. Häfelin/Haller, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, n. 260 e 414) ossia la facoltà, da ricondurre all’esercizio dei diritti civili, di condurre personalmente il processo oppure di delegare tale compito a un rappresentante, la quale si determina secondo il diritto civile (cfr. Rhinow/Koller/Kiss/Turnherr/Brühl-Moser, öffentliches Prozessrecht, III ed., 2014, p. 861; Zünd/Pfiffner Rauber, Gesetz über das Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich, § 13 n. 44, p. 113). La capacità processuale corrisponde quindi all’esercizio dei diritti civili (art. 12 CC), il quale presuppone la maggior età e la capacità di discernimento (art. 13 CC).
Al riguardo cfr. STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022, STCA 43.2020.1 del 1° luglio 2020; STCA 32.2019.188 del 22 novembre 2019.
L’autorità di protezione può istituire una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC quando la stessa si rivela indicata per chi necessita di un semplice sostegno per compiere determinati affari. L'effetto è aiuto e assistenza, può concretizzarsi con la dispensa di informazioni, consigli o appoggio nella presa di decisioni.
La curatela di sostegno, oltre a presupporre il consenso dell’interessato, non limita l'esercizio dei diritti civili e non comporta poteri di rappresentanza né di amministrazione. Quindi non ha effetti coercitivi, per questo, l'aiuto fornito nell'ambito di un'amministrazione di sostegno, ha senso solo se l'interessato collabora, il tutto si limita, in effetti, ad "avere un occhio" (cfr. https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/protezione-delladulto/la-curatela nella versione consultabile il 5 marzo 2024).
2.2. Con risoluzione del 26 marzo 2021 l’Autorità regionale di protezione con sede ad __________ ha istituito, con effetto dal 1° aprile 2021, una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC in favore di RI 1, avente per oggetto, tra gli altri ed in particolare, il compito di “sostenere l’interessata nella cura della persona, nella cura degli interessi patrimoniali e nelle relazioni giuridiche, segnatamente nel quadro dei propri affari amministrativi, in particolare nel rapporto con le autorità, i servizi amministrativi, gli istituti bancari e di credito, la posta, le assicurazioni privati e sociali e ogni altra istituzione di diritto privato o pubblico e persona privata” (cfr. doc. 1-5).
¨ Quale curatrice è stata nominata a __________ (cfr. doc. 1-5).
Il ricorso del 25 gennaio 2024 è stato presentato da RI 1 personalmente (cfr. doc. I; consid. 1.2.).
In casu, la curatela di sostegno disposta a favore della ricorrente non ne limita l’esercizio dei diritti civili, né comporta poteri di rappresentanza in capo alla curatrice.
Curatrice, del resto, che del reclamo parimenti interposto personalmente dall’interessata il 30 agosto 2023 (cfr. doc. 18), era stata informata dall’USSI (cfr. doc. 29) e nulla aveva eccepito.
La ricorrente, inoltre, oltre ad avere sottoscritto personalmente la documentazione atta a chiedere l’erogazione delle prestazioni LAS, innanzi a questa Corte ha espresso con chiarezza e cognizione di causa le proprie ragioni (cfr. supra consid. 1.2.).
Il ricorso è, perciò, ricevibile. Questa Corte entra, di conseguenza, nel merito dello stesso.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’USSI abbia correttamente, o meno, negato alla ricorrente la prestazione assistenziale per il mese di luglio 2023.
2.4. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.5. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
A decorrere dal 1° gennaio 2023 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento
(raccomandato dalla COSAS)
1 persona 1’031.-- / mese
2 persone 1'577.-- / mese
3 persone 1'918.-- / mese
4 persone 2'206.-- / mese
5 persone 2'495.-- / mese
Per ogni persona
supplementare”
2.6. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:
" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:
a) Reddito computabile:
vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;
la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;
vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.
non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;
non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.
b) Spesa vincolata:
non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);
non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;
non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;
le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).
c) Spesa per l’alloggio:
Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”
Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).
L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:
“1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:
a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;
b) ...;
c) ...;
d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;
f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.
Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.
Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.
Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”
La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).
Ai sensi dell'art. 8 Laps:
“1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:
a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;
b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;
c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;
e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;
f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;
g) i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);
h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.
i) ...;
j) …
a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;
b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."
L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:
" 1. La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:
a) per le persone unità
importo riconosciuto dalla legislazione
di riferimento composte sulle prestazioni complementari
da una persona: all'AVS/AI per la persona sola
b) per le unità di
importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte sulle prestazioni complementari
da due persone: all'AVS/AI per i coniugi
c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione
riferimento composte da sulle prestazioni complementari
più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato
del 20%
2.7. Nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. supra consid. 2.4.).
L’art. 13 Laps prevede segnatamente che le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, e meglio:
" 1Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa Legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;
c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;
d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;]
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971.”
Con sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 il Tribunale federale ha confermato il diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti da terzi.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. la nostra Massima Istanza ha peraltro osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al riguardo cfr. pure STF 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale.
Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.
Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.
Dal principio in esame risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).
Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.
Pertanto l’assistenza sociale, qualora un richiedente, per un determinato lasso di tempo, percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene conformemente al principio di sussidiarietà, unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2017.51 del 20 febbraio 2018 consid.2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.
Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.
Il TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.
In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. l’Alta Corte ha altresì osservato:
" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno. (…)”
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2020.1 del 27 aprile 2020 consid. 2.14 e STCA 42.2022.78 del 21 novembre 2022 consid. 2.4. e 2.6.
2.8. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la ricorrente, cittadina svizzera, nata nel 2001, beneficiava di una rendita completiva, erogatale dalla Cassa __________ sino al 30 giugno 2023 (cfr. doc. 22-24 ed all. D a doc. I).
Per il periodo successivo, e quindi dal mese di luglio 2023, RI 1 si è annunciata presso il proprio Comune di domicilio - ove il 10 luglio 2023 le è stata consegnata la Check-list (cfr. doc. 95-96) – a fine di ottenere l’erogazione delle prestazioni assistenziali.
Il 27 luglio 2023, la ricorrente ha completato la documentazione necessaria e per il 9 agosto seguente le è stato fissato l’appuntamento presso lo sportello Laps (cfr. doc. 95-96).
In data 12 settembre 2023, il Comune di domicilio ha preavvisato favorevolmente la domanda di RI 1, osservando quanto segue:
" La ragazza vive a __________ da luglio 2021, aveva già presentato domanda di prestazione assistenziale ma non ne ha mai beneficiato in quanto era studente ed avendo una rendita per orfani aveva diritto alla prestazione complementare. Fino a giugno 2022 conciliava scuola e lavoro, di prestazione complementare percepiva quindi ben poco e da aprile 2022 a giugno 2022 non ha percepito niente in quanto lavorava a sufficienza. Ha ripreso a studiare a tempo pieno nel mese di settembre 2022 e quindi fino ad ora ha percepito ancora la rendita per organi e la prestazione complementare. Avendo terminato la scuola in giugno e non essendo quindi più una studentessa, si è ritrovata con la rendita per orfani e la prestazione complementare sospese. Si ritrova quindi a presentare una richiesta di prestazione assistenziale in quanto al momento non ha diritto a ricevere delle indennità di disoccupazione” (cfr. doc. 89).
In relazione alle prestazioni complementari cui la ricorrente aveva diritto sino al 30 giugno 2023, giova rilevare che dalla “decisione di prestazione complementare (…) decisione di restituzione emessa a seguito dello stralcio della rendita completiva a decorrere dal 30 giugno 2023” di data 3 luglio 2023, resa dalla Cassa __________ nei confronti di RI 1, emerge quanto segue:
" (…) con la soppressione delle prestazioni AVS/AI viene a mancare anche il diritto alle prestazioni complementari. Pertanto si decide:
Le prestazioni complementari saranno sospese dal 01.07.2023.
Conteggio (…)
Prestazioni complementari
Richiesta di restituzione importo CHF
Dal 01.07.2023 al 31.07.2023 1x – 2'110.00 - 2'110.00
Richiesta di restituzione - 2'110.00
Totale richiesta di restituzione - 2'110.00
In data 21 agosto 2023, l’USSI – quindi già informato, come sostiene la ricorrente (cfr. supra consid. 1.2.), che della somma di fr. 2'110.- versata alla ricorrente il 4 luglio 2023 la Cassa aveva richiesto la restituzione - ha verificato presso l’Ufficio delle prestazioni - Servizio prestazioni complementari, se l’insorgente aveva, provveduto alla restituire l’ammontare, rispettivamente, se ne aveva richiesto il condono (cfr. doc. 128).
Il giorno seguente, la parte resistente ha preso atto che la ricorrente non aveva proceduto né al versamento di quanto dovuto in restituzione, né a sottoporre alla Cassa una domanda di condono (cfr. doc. 128).
Con decisione del 23 agosto 2023, l’USSI ha negato ad RI 1 il diritto a percepire le prestazioni assistenziali ritenuto che “il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità (artt. 19 e 48 Las), motivo per cui non si giustifica più il versamento di una prestazione mensile” (cfr. doc. 165).
In particolare, nel calcolo volto a stabilire il diritto, o meno, della ricorrente a percepire le prestazioni Las, l’amministrazione ha considerato, a titolo di “reddito computabile Las”, la somma di fr. 2'160.- / mese, pari a fr. 25'920.- annui, di cui fr. 25'320.- pari a “prestazioni complementari AVS e AI” e fr. 600.- quali “altro reddito” (cfr. doc. 166-167).
L’importo annuo di fr. 25'320.- corrisponde ad un importo mensile di fr. 2'110.- e meglio a quanto accreditato sul conto corrente della ricorrente il 4 luglio 2023 da parte della Cassa __________, allorquando il conto dell’insorgente presentava un passivo di fr. 379.85 (cfr. doc. 172).
Contro la decisione dell’USSI, RI 1 ha presentato tempestivo reclamo il 30 agosto 2023, facendo valere le seguenti motivazioni:
" (…) per il mese di luglio mi è stata rifiutata la prestazione assistenziale in quanto mi è stata computata come entrata la prestazione complementare di cui aveva diritto fino a giugno. All’inizio di luglio mi è stato versato l’importo da parte della prestazione complementare, ma come potrete vedere dall’allegata tabella di calcolo (già allegata in fase di richiesta di prestazione assistenziale) mi è stata richiesta la restituzione di tale importo in quanto il mio diritto è terminato a giugno.
Con quei soldi ho dovuto vivere per tutto il mese di luglio e praticamente anche per agosto dovendo però lasciare indietro svariati pagamenti e facendomi aiutare da degli amici per mangiare, ma convinta che avreste accettato la prestazione di luglio in maniera da poter restituire quanto dovuto alla prestazione complementare, ora mi ritrovo purtroppo a dover restituire dei soldi che ho speso per mangiare e per far fronte (almeno parzialmente) alle mie spese fisse e senza la prestazione assistenziale di luglio a cui avrei avuto diritto per restituire quanto dovuto alla prestazione complementare” (cfr. doc. 18).
Al versamento dell’importo chiesto in restituzione dalla Cassa __________, la ricorrente è stata sollecitata dall’amministrazione il 7 novembre 2023, con l’avvertenza che “scaduto questo termine procederemo all’incasso mediante emissione di un precetto esecutivo” (cfr. doc. 17).
Con la decisione su reclamo del 16 gennaio 2024, l’USSI ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.), respinto il reclamo presentato da RI 1 e confermato il proprio precedente provvedimento.
Per completezza, giova rilevare che dagli atti USSI emerge che a favore di RI 1 sono poi state riconosciute le prestazioni assistenziali per il periodo da agosto a novembre 2023 (cfr. doc. 133-136; 147-150).
Emerge poi RI 1 avrebbe reperito un’attività lavorativa ad ore (cfr. doc. 48-49), e meglio come risulta dalla conferma di assunzione di __________ del 13 ottobre 2023, che dà atto del fatto che la ricorrente è stata assunta come ausiliaria dal 12 ottobre 2023 al 7 gennaio 2024, presso la filiale di __________. Attività, quella reperita, che “è subordinata alle necessità aziendali”, e per questo ad ore (cfr. doc. 103).
A fronte dei guadagni così conseguiti per il mese di novembre 2023, con decisione del 20 novembre 2023 l’USSI, che il 21 settembre 2023 le aveva riconosciuto il diritto ad una prestazione Las mensile di fr. 2'021.- per il mese di novembre (cfr. doc. 32), ha chiesto alla ricorrente la restituzione di fr. 1'191.30 a titolo di prestazioni Las indebitamente percepite (cfr. doc. 30-31).
2.9. Chiamato a pronunciarsi, questo Tribunale rammenta che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps (cfr. supra consid. 2.4. e 2.7.).
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità, segnatamente tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (sul tema cfr. ad esempio: STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1.).
Inoltre le direttive CSIAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2023, al punto A.3., sottolineano che:
" Sussidiarietà
Sussiste un diritto all’aiuto sociale quando una persona non è in grado di aiutarsi da sola e, anche da parte di terzi, non riceve aiuti o non li riceve in tempo utile. Non sussiste il diritto di scegliere fra le fonti di aiuto prioritarie e l’aiuto sociale.”
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.
Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, in dottrina, C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011) rileva:
" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.” (pag. 171-172).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte rileva innanzitutto che, se è vero che, ai sensi dell’art. 6 Laps, tra i redditi computabili si annoverano “i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità” (cfr. supra consid. 2.6.), è altrettanto vero che concretamente la ricorrente non aveva più diritto a percepire, successivamente al 30 giugno 2023, prestazioni da parte della Cassa __________.
Ne consegue che nel luglio 2023 non vi era, quindi, più una prestazione a favore della ricorrente da parte di un’altra assicurazione sociale alla quale la prestazione Las doveva essere considerata sussidiaria.
Il versamento effettuato a favore di RI 1 il 3-4 luglio 2023 è quindi stato un errore contabile da parte della Cassa.
Prova ne è, del resto, che la somma di fr. 2'110.-, accreditatale il 4 luglio 2023, le è stata immediatamente chiesta in restituzione dall’amministrazione, e meglio come risulta dalla decisione resa dalla Cassa già il 3 luglio 2023 (quando ancora, a ben vedere, l’ammontare in questione nemmeno risultava sul conto della ricorrente).
Da un lato, dunque, a luglio 2023 la ricorrente non aveva diritto ad altre forme di sostegno da parte di altre assicurazioni sociali, federali e cantonali, cui l’assistenza sarebbe stata da considerarsi sussidiaria, d’altro lato, proprio perché successivamente al 30 giugno 2023 la Cassa non aveva più alcun obbligo verso l’insorgente, nemmeno l’accredito (erroneo) di quei fr. 2'110.- a favore di RI 1 può essere considerato alla stregua di una prestazione cui terzi erano tenuti.
Il versamento in questione neppure può essere considerato come una dazione volontaria di denaro da parte di terzi, risultando, come visto, indubbio che la Cassa ha corrisposto per errore i fr. 2'110.- ad RI 1 quando il suo diritto alle prestazioni completive si era, ormai, esaurito e ne ha immediatamente chiesto la restituzione.
Se quindi è vero che contabilmente sul conto della ricorrente, quando ha fatto richiesta della prestazione Las e per il mese di luglio 2023, figurava l’accredito di fr. 2'110.- da parte della Cassa, è altrettanto vero che il versamento di tale somma era avvenuto per errore, non avendovi ella più alcun diritto, e non si trattava certamente di un prestito o di una donazione da parte dell’amministrazione che ne ha chiesto l’immediata restituzione.
Restituzione a cui, di tutta evidenza, e con riferimento all’osservazione della parte resistente secondo cui “Risulta inoltre che la ricorrente nonostante sia stata immediatamente avvisata di dover restituire l’importo alla cassa cantonale di compensazione, ella non vi ha provveduto” (cfr. supra consid. 1.3.) la ricorrente non ha fatto fronte poiché a quel momento, e meglio a luglio 2023, non aveva altri mezzi per assicurare il proprio sostentamento, ricordato come al momento dell’indebita ricezione di fr. 2'110.- il suo conto fosse in passivo di quasi fr. 400.- (cifra non di poco conto per chi sopravvive con circa fr. 2'000.- al mese).
Alla luce di quanto precede, è a torto, quindi, che la parte resistente ha computato nel calcolo delle prestazioni Las di diritto per luglio 2023 la somma di fr. 2'110.-.
La decisione su reclamo impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti ritornati all’USSI affinché, in primo luogo, proceda a stabilire l’ammontare delle prestazioni assistenziali che spettavano alla ricorrente per il mese di luglio 2023 senza prendere in considerazione l’accredito da parte della Cassa di fr. 2'110.- e, secondariamente - preso atto che RI 1 si è già espressa nel senso che “non chiedo che queste prestazioni vengano versate a me direttamente, ma che vengano compensate, almeno in parte (fr. 1'832.80 diritto assistenza, fr. 2'110.- versamento Cassa compensazione, per la differenza mi farei sicuramente carico io del debito), direttamente con la Cassa di compensazione” (cfr. supra consid. 1.2.) - valuti come procedere nell’erogazione di quanto le spettava.
2.10. In relazione all’osservazione della Cassa, secondo la quale “la reclamante, oltre al citato principio di sussidiarietà, ha l’obbligo di ridurre il proprio danno. A tal proposito si rileva che la stessa ha la possibilità di chiedere il condono della restituzione di quanto richiestole dalla Cassa cantonale di compensazione” (cfr. supra consid. 1.1.), il TCA rileva, innanzitutto, che la somma di fr. 2'110.-, per i motivi di cui sopra, è stata erroneamente computata dall’USSI a titolo di redditi nel calcolo volto a stabilire il diritto, o meno, alle prestazioni Las a favore di RI 1 per luglio 2023.
In fatto che della restituzione di tale somma la ricorrente potesse eventualmente chiedere all’amministrazione il condono - peraltro non incondizionato, e meglio come verrà di seguito esposto - non risulta quindi determinante.
A titolo abbondanziale, giova osservare che l'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce, fra le altre anche per quanto attiene alle prestazioni complementari, che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).
Conformemente alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv. 4 OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non un termine di perenzione (DTF 132 V 42; STF 9C_53/2014 del 20 agosto 2014 consid. 1; 9C_795/2020 del 10 marzo 2021, consid. 5).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e
la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Se è ben vero, quindi, che quello di cui al cpv. 4 dell’art. 4 OPGA è un termine d’ordine, in concreto giova peraltro rilevare che già ad agosto 2023 l’USSI era a conoscenza del fatto che la ricorrente non aveva chiesto il condono della restituzione (cfr. supra consid. 2.8.). Su questo aspetto, ritenuto come peraltro nulla permette di concludere che in concreto un eventuale condono sarebbe stato concesso a favore della ricorrente, la parte resistente non ha fatto alcuna menzione nel proprio provvedimento del 23 agosto 2023. Solo nella decisione su reclamo del gennaio 2024, quando il termine – benché d’ordine - entro il quale la ricorrente avrebbe potuto chiedere il condono di quanto erroneamente versatole dalla Cassa con decisione del 4 luglio 2023 era ormai largamente spirato, l’USSI ha indicato che RI 1 avrebbe dovuto procedere a postulare il condono di quanto chiestole in restituzione.
2.11. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 16 gennaio 2024 è annullata.
§§ Gli atti vengono trasmessi all’USSI affinché proceda
conformemente a quanto indicato al consid. 2.9.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti