Raccomandata

Incarto n. 42.2024.48-49

rs

Lugano 31 marzo 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su reclamo del 7 e del 22 novembre 2024 emanate da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI 1 è stato al beneficio delle prestazioni assistenziali dal gennaio 2022 a perlomeno il mese di dicembre 2024 (cfr. doc. 753; 744; 465).

1.2. La Sezione del sostegno sociale - Ispettorato, il 20 dicembre 2023, ha allestito un rapporto da cui si evince che RI 1 “ha simulato di eseguire i diritti di visita con i propri figli, mentre in realtà i ragazzi __________ e __________ non intrattengono rapporti con il padre” e che il medesimo “ha falsificato la firma della signora __________, madre dei ragazzi __________ e __________ e sua ex moglie sui formulari per il rimborso dei diritti di visita eseguiti” (cfr. doc. 45=52).

1.3. Con provvedimento del 15 gennaio 2024 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha deciso di applicare nei confronti di RI 1 una sanzione di fr. 300.-- per tre mesi a far tempo dal mese di febbraio 2024, rilevando:

" Considerato che lei è al beneficio di prestazioni assistenziali e che

In violazione dell’articolo indicato (n.d.r.: art. 9a Regolamento sull’assistenza sociale), fornendo documentazione inveritiera per il periodo gennaio 2022 – ottobre 2023, ha ottenuto indebitamente prestazioni assistenziali non di diritto (nello specifico Diritti di visita per i figli __________ e __________). (…)” (cfr. doc. 43)

1.4. Con ulteriore decisione del 16 gennaio 2024 l’USSI ha ordinato a RI 1 di restituire la somma di fr. 7'220.--, corrispondenti alle prestazioni speciali erogategli a titolo di “diritto di visita” dal mese di gennaio 2022 al mese di ottobre 2023. L’amministrazione, al riguardo, ha precisato:

" Dagli atti in nostro possesso risulta che per il periodo gennaio 2022 – ottobre 2023 lei abbia fatto richiesta al nostro ufficio del riconoscimento dei diritti di visita per i suoi figli __________ e __________.

Dal rapporto redatto dal nostro servizio ispettorato, dopo le dovute verifiche è però emerso che di fatto lei, per il periodo indicato, non ha intrattenuto nessun rapporto con i figli e di conseguenza non ha esercitato i diritti di visita per i quali ha richiesto il riconoscimento.

Dietro presentazione di documenti falsi ha pertanto ottenuto indebitamente la cifra di CHF 7'220.00 che è da restituire al nostro ufficio. (…)” (Doc. 18)

1.5. Il 22 gennaio 2024 la Sezione del sostegno sociale ha segnalato RI 1 al Ministero Pubblico, in applicazione dell’art. 36 della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), per reati contro il patrimonio e per falsità in atti, segnatamente per l’ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale (art. art. 148a CP) e per falsità in documenti (art. 251 CP) (cfr. doc. 48).

1.6. A seguito del reclamo interposto il 15 febbraio 2024 da RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1 (cfr. doc. 37), l’USSI, con decisione su reclamo del 7 novembre 2024, ha confermato il proprio provvedimento di sanzione del 15 gennaio 2024 (cfr. consid. 1.3.), motivando come segue:

" (…) Nel caso concreto, le giustificazioni addotte da signor RI 1, secondo cui “I genitori di __________ e __________ (…) si erano accordati affinché il signor RI 1 indicasse semplicemente nome e cognome della signora __________ per poi inoltrare il tutto a codesto ufficio (…) In ogni caso, avvisato successivamente (…) su come dovessero essere firmati i formulari, egli li aveva comunque consegnati alla signora __________ per procedere a quel punto con la propria firma (…)” non possono essere seguite. Come risulta dagli atti presenti nell’incarto ispettorato, e in particolare dalle dichiarazioni rese dalla signora __________ nel corso di un colloquio telefonico con il servizio ispettorato e poi confermate alla presenza della Polizia, l’utente ha simulato di eseguire i diritti di visita con i propri figli, mentre in realtà i ragazzi __________ e __________ non intrattengono rapporti con il padre. Inoltre il reclamante, al beneficio di prestazioni assistenziali da gennaio 2022, pur consapevole dell’obbligo di fornire tale documentazione firmata anche dalla ex-moglie, ha comunque deciso di presentare all’Ufficio del sostegno sociale i già menzionati formulari per il rimborso dei diritti di visita sui quali ha apposto lui medesimo la firma della signora __________.

Tale comportamento giustifica la sanzione, che è adeguata e proporzionata. (…)” (Doc. A pag. 4).

L’amministrazione ha, altresì, negato il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo (cfr. doc. A pag. 5).

1.7. Il 22 novembre 2024 l’USSI ha emanato un’ulteriore decisione su reclamo con la quale ha respinto il reclamo di RI 1, sempre assistito dall’avv. RA 1, contro l’ordine di restituzione del 16 gennaio 2024 (cfr. consid. 1.4.; doc. 12) e ha rifiutato di riconoscergli il gratuito patrocinio per la procedura amministrativa (cfr. doc. B pag. 5).

Dalla decisione su reclamo si evince:

" (…) Le argomentazioni del reclamante, secondo cui “(…) Egli ha intrattenuto rapporti con i figli esattamente come indicato nei formulari presentati a codesto Ufficio e la stessa signora __________ potrà confermarlo, se interpellata (…)”, non possono essere seguite: Occorre infatti dare rilievo a quanto asserito in prima battuta dalla signora __________. Quest'ultima, nel corso di un colloquio telefonico con il servizio ispettorato, ha dichiarato che "i figli non vanno mai dal padre".

Dagli atti presenti nell'incarto ispettorato emerge inoltre che il signor RI 1, pur consapevole del suo obbligo di fornire una documentazione dal contenuto veritiero, ha simulato di eseguire i diritti di visita al fine di ottenerne il rimborso.

La prestazione assistenziale mensile versata al reclamante nel periodo compreso tra il mese di gennaio 2022 e il mese di ottobre 2023 era stata calcolata, nelle relative decisioni, riconoscendo una spesa per l'esercizio dei diritti di visita non dovuta. Non lo fosse invece stata, sarebbe emerso un fabbisogno inferiore. Ne consegue che il reclamante non aveva diritto all'ammontare delle prestazioni erogate dall’USSl.

L'USSI ha pertanto rivisto quanto stabilito in precedenza e ha, emesso la decisione del 16 gennaio 2023, considerando non dovuta la citata spesa e quindi ripristinando da un punto di vista oggettivo il giusto diritto all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso. (…)” (Doc. B pag. 4-5)

1.8. Con tempestivo ricorso del 10 dicembre 2024 RI 1, tramite la propria patrocinatrice, ha contestato le decisioni su reclamo del 7 e del 22 novembre 2024, chiedendo il relativo annullamento, come pure il rinvio degli atti all’amministrazione per emettere due nuove decisioni che revochino la sanzione, rispettivamente l’ordine di restituzione (cfr. doc. I pag. 8).

L’insorgente ha, inoltre, postulato la restituzione dell’effetto sospensivo e la concessione del gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 8-9).

A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha segnatamente addotto:

" (…)

Le premesse ed i fatti contenuti nelle suddette decisioni impugnate riportano le argomentazioni e le pretese del ricorrente e non sono dunque contestate ad eccezione di quanto riportato dall'Ufficio in merito al fatto che il signor RI 1 avrebbe simulato di eseguire i diritti di visita come pure in relazione all’aver falsificato la firma della signora __________, madre dei minori __________ e __________ e sua ex moglie, sui relativi formulari.

Il ricorrente, come ampiamente descritto in sede di reclami di data 15 e 16 febbraio 2024 (che si richiamano integralmente), ha avuto alcune difficoltà nella compilazione ed invio dei summenzionati formulari di “richiesta prestazione speciale per diritti di visita”. Tali problemi erano stati, verosimilmente, risolti.

Ad oggi, egli non comprende perché ancora si discuta della questione.

Con le decisioni dibattute, I’Ufficio ritiene che egli abbia fornito intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete ai sensi dell’art. 36 Laps, lett. e. Inoltre, I’Ufficio considera come non dovute le prestazioni riconosciute a tempo debito in quanto parrebbe ch'egli abbia simulato l'esecuzione dei diritti di visita con i propri figli al fine di ottenerne il pagamento.

II signor RI 1 contesta queste conclusioni e con il presente ricorso ribadisce le argomentazioni già esposte nei reclami, postula I’annullamento delle decisioni impugnate con conseguente revoca di qualsivoglia sanzione e condanna alla restituzione di prestazioni assistenziali. Egli chiede di ritornare gli atti all’Ufficio per emanare una nuova decisione ed al contempo domanda la restituzione dell’effetto sospensivo.

Ciò per i seguenti motivi:

Con le decisioni dibattute I’Ufficio si limita a citare, per ben due pagine ciascuna, la giurisprudenza applicabile in materia di prestazioni sociali senza di fatto contestualizzare e dare rilievo a quanto realmente accaduto nel caso di specie tantomeno senza fornire prove concrete attestanti quanto sostenuto.

Difatti, ci si limita ad affermare che la ex moglie del ricorrente avrebbe riportato in occasione di una telefonata al suddetto Ufficio e dinnanzi alla Polizia (non si comprende in quale occasione) che i figli non vanno mai dal padre ma, allo stesso tempo, la stessa ex moglie, ha riferito e riferisce, ancora oggi, qualcosa di diverso al signor RI 1.

Quest’ultimo non ha mai simulato l’esercizio dei diritti di visita e nemmeno comprende sulla base di quali "atti presenti nell’incarto ispettorato”, tale Ufficio abbia evinto ch’egli avrebbe finto di eseguire i diritti di visita.

Egli si chiede, peraltro, per quale ragione I’ex moglie non avrebbe dunque sporto denuncia nei suoi confronti se egli ne avesse realmente falsificato la firma.

Quanto dichiarato dall'Ufficio non è sostenibile, attendibile né comprovato. Si chiede di poter avere visione di tale presunto verbale di Polizia a cui la signora __________ sarebbe stata sottoposta e, in occasione del quale, avrebbe rilasciato suddette dichiarazioni. Si domanda pure di avere visione dell'intero incarto al fine di permettere al ricorrente di esprimersi in maniera ancor più completa e chiara sull'accaduto.

Con i due reclami di data 15 e 16 febbraio 2024, il ricorrente ha avuto modo di spiegare come vi fossero certamente stati dei problemi di organizzazione in occasione della compilazione dei formulari di “richiesta prestazione speciale per diritti di visita” e come dunque fosse stato costretto, in accordo con la madre dei suoi figli, ad apporre egli stesso il nome e cognome della signora __________, in sostituzione della firma che la ex moglie non aveva avuto modo di apporre.

Tale circostanza era peraltro già stata ampiamente esposta in occasione di un colloquio con lo stesso Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento nel corso dell’estate 2023.

II mio assistito aveva pure chiarito come fosse evidente non volesse essere un tentativo di falsificare una firma, trattandosi di un nome e cognome in carattere stampatello.

Comunque il ricorrente, una volta informato dall'Ufficio del fatto che la signora __________ dovesse in ogni caso procedere con la sottoscrizione, ha dato seguito alla richiesta.

Ritornatigli i formulari da parte dell'Ufficio, egli li ha consegnati alla ex moglie per la relativa firma per poi nuovamente spedirli all'Ufficio.

In quell'occasione, gli era stato semplicemente domandato telefonicamente di rimandarli con apposta la firma della signora __________, senza accenni a sanzioni, restituzioni od altro. Egli ha peraltro continuato a ricevere le prestazioni assistenziali in questione.

Conseguentemente, come è logico che sia ed in perfetta buona fede, il signor RI 1 ha creduto risolta la questione.

Quanto sopra mostra dunque che il ricorrente non ha voluto in alcun modo ingannare I’Ufficio in questione. (…)” (Doc. I pag. 4-5)

1.9. Il 30 dicembre 2024 la rappresentante dell’insorgente ha trasmesso il Certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________ (cfr. doc. IV+bis).

1.10. Con risposta del 16 gennaio 2025 l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. V).

1.11. Il 29 gennaio 2025 la parte ricorrente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da presentare (cfr. doc. VII).

1.12. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza all’amministrazione (cfr. doc. VIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Secondo l’art. 76 cpv. 1 LPAmm - disposizione applicabile in virtù del rinvio al diritto sussidiario di cui all’art. 31 della Lptca -, quando siano proposti davanti alla stessa Autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l’Autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa della istruzione o della decisione delle altre.

Nella concreta evenienza il ricorso presentato dall’insorgente è diretto contro due decisioni su reclamo emesse entrambe dall’USSI, le quali concernono fatti di ugual natura e presentano una stretta connessione materiale e giuridica.

Per economia processuale le procedure ricorsuali 42.2024.48 e 42.2024.49 sono, dunque, congiunte in un unico procedimento giudiziario (cfr. STF 8C_108/2024, 8C_109/2024 del 1° luglio 2024 consid. 1; STF 8C_683/2021 del 13 luglio 2022 consid. 1; STF 9C_512/STF 8C_25/2022 del 9 marzo 2022 consid. 7; STF 9C_787/2020, 9C_22/2021 del 14 aprile 2021 consid. 1.; STF 9C_345/2020, 9C_346/2020 del 10 settembre 2020 consid. 1; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 1; STF 748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2; STF 8C_913/2009, 8C_914/2009 del 7 dicembre 2009; DTF 131 V 59 consid. 1; DTF 128 V 124 consid. 1).

nel merito

2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se rettamente o meno l’USSI, da un lato, abbia inflitto al ricorrente una sanzione pari a fr. 300.-- mensili per tre mesi, peraltro già applicata da febbraio ad aprile 2024, per avere fornito documentazione inveritiera relativa al periodo gennaio 2022 – ottobre 2023 riguardante il suo diritto di visita nei confronti dei figli __________ (2007) e __________ (2009).

Dall’altro, abbia chiesto all’insorgente la restituzione di fr. 7'220.-, corrispondenti alle prestazioni speciali per “diritto di visita” erogategli da gennaio 2022 a ottobre 2023, in quanto dal Rapporto dell’Ispettorato del 20 dicembre 2023 è emerso che per il lasso di tempo in questione egli non ha intrattenuto alcuna relazione con i figli.

2.3. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono peraltro entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.4. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.5. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

L'art. 20 Las definisce, invece, le prestazioni speciali:

" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:

a) spese di formazione;

b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;

c) determinate assicurazioni;

d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;

e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;

f) spese di collocamento in istituto;

g) spese di sepoltura. (cpv. 1)

Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)

Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).

A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"

Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).

L’art. 20 cpv. 1 Las prevede un elenco di prestazioni non esaustivo.

In effetti la lista di prestazioni menzionata è preceduta da “ad esempio”, il che significa che la stessa non è completa, bensì soltanto esemplificativa.

2.6. L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)

A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”

Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)

L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”

2.7. L’art. 23 cpv. 1 Las prevede che le prestazioni assistenziali strettamente indispensabili non possono essere rifiutate, anche se l’interessato sia personalmente colpevole del suo stato.

Il cpv. 2 Las enuncia che l’importo delle prestazioni assistenziali ordinarie e di quelle speciali, stabilito secondo gli art. 18 e 20, può essere ridotto, tenuto conto delle direttive in merito della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale.

Ai sensi dell’art. 9a cpv. 1 lett. g del Regolamento sull’assistenza sociale (Reg.Las):

" 1Le prestazioni assistenziali possono essere ridotte, sospese, rifiutate o soppresse nei seguenti casi:

a) il beneficiario non adempie o cessa di adempiere alle condizioni previste dalla Las e dal presente regolamento;

b) il beneficiario fa un uso improprio delle prestazioni assegnategli;

c) il beneficiario rinuncia a far valere dei diritti ai quali le prestazioni assistenziali sono sussidiarie;

d) il beneficiario non rispetta, intenzionalmente, l’obbligo di collaborare e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale (art. 21 Laps);

e) il beneficiario fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete (art. 36 Laps);

f) il beneficiario non rispetta senza giustificati motivi le prescrizioni d’ordine e di controllo imposte dall’Ufficio competente, o le condizioni previste dalla misura di inserimento sociale o professionale in atto;

g) il beneficiario rifiuta senza giustificati motivi una misura d’inserimento, ne ha interrotto l’attuazione oppure con il suo comportamento ne ha compromesso o reso impossibile l’esecuzione o lo scopo.”

Giusta l’art. 9a cpv. 2 Reg.Las in caso, segnatamente, di riduzione delle prestazioni assistenziali, l’autorità competente, dopo aver informato e sentito il beneficiario, rilascia una decisione scritta e motivata con l’indicazione dei rimedi giuridici.

Il cpv. 3 sancisce che la decisione di riduzione stabilisce la durata della sanzione, alla cui scadenza vi sarà una rivalutazione della situazione da parte dell’autorità decidente, con la possibilità di rinnovare la decisione nel caso in cui le condizioni materiali per una riduzione siano ancora date.

Secondo il cpv. 4 contro la decisione sono dati i rimedi di diritto di cui all’art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps). Il reclamo ed il ricorso non hanno effetto sospensivo.

2.8. Il p.to F.2. delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), valide dal 1° gennaio 2021 (cfr. https://skos.ch/it/norme-csias/consultare-le-norme), relativo alle sanzioni, prevede:

" 1 Qualora una persona beneficiaria del sostegno non si attenga alle condizioni o violi i suoi obblighi legali, occorre valutare l’opportunità di una riduzione proporzionale delle prestazioni.

2 Una riduzione a titolo di sanzione può interessare:

a. il FM, dal 5% al 30%

b. i supplementi per le prestazioni (FR e SI)

c. le PCi di promozione

3 La riduzione deve essere circoscritta a un massimo di 12 mesi e tener conto dell’entità della manchevolezza. Una riduzione del 20% o superiore deve essere circoscritta a un massimo di 6 mesi. Alla decorrenza di questi termini, le riduzioni possono essere riesaminate e, se del caso, prolungate.

4 Di norma, una volta soddisfatte le condizioni, le riduzioni ivi riferite devono essere abrogate. In caso di manchevolezze ripetute e gravi, le riduzioni possono essere mantenute fino alla decorrenza dei relativi termini.

5 Devono essere prese in considerazione le ripercussioni di una riduzione sui bambini e sui giovani.

6 In caso di concomitanza di una sanzione e di una restituzione, non deve essere superata la riduzione massima del FM, pari al 30%.”

Dalle relative spiegazioni, in merito alla motivazione delle sanzioni, si evince:

" Prima di ordinare una riduzione delle prestazioni a titolo di sanzione, occorre verificare se:

la manchevolezza giustifica una sanzione;

la persona interessata sapeva quale comportamento ci si attendeva da lei e che l’inadempienza poteva comportare una riduzione;

la persona interessata può addurre motivi rilevanti a giustificazione del suo comportamento.

La proporzionalità di ogni sanzione deve essere verificata individualmente. Ciò impone un modo di procedere differenziato e specifico per ogni singolo caso. La riduzione deve essere proporzionata alla manchevolezza, sia in ottica personale che in ottica materiale e temporale:

devono essere prese in considerazione le ripercussioni sulle persone coinvolte facenti parte dell’unità di riferimento, in particolare sui bambini e sui giovani adulti;

nella determinazione della misura della riduzione si deve prestare attenzione all’entità della manchevolezza. La riduzione massima del 30% del forfait di mantenimento è ammessa solo in caso di manchevolezze ripetute e gravi.

Un motivo che giustifica la necessità di esaminare accuratamente l’adeguatezza delle sanzioni risiede nel fatto che gli importi dell’aiuto sociale sono misurati. Il minimo esistenziale sociale garantito dall’aiuto sociale è inferiore sia a quello per la commisurazione delle prestazioni complementari all’AVS e all’AI, sia all’importo di base raccomandato dalla Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera per il calcolo del minimo esistenziale ai sensi della legislazione in materia di esecuzione e fallimento. L’aiuto sociale può pertanto essere ridotto di una determinata percentuale solo in casi motivati e a tempo determinato.”

2.9. Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_239/2024 del 23 maggio 2024 consid. 3, a proposito della natura delle linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS), ha statuito:

" Insbesondere scheint die Beschwerdeführerin den Charakter der SKOS-Richtlinien zu verkennen. Diese stellen ergänzendes kantonales, nicht aber übergeordnetes Recht dar, was zudem nur dann gilt, wenn die kantonale Gesetzgebung dies auch so (in einer Verweisungsnorm) vorsieht. Fehlt eine entsprechende Regelung im kantonalen Recht, so handelt es sich (lediglich) um eine verwaltungsinterne Richtlinie (Urteile 8C_876/2018 vom 15. Januar 2019 und 8C_692/2017 vom 6. Oktober 2017; vgl. auch unlängst ergangenes Urteil 8C_333/2023 vom 1. Februar 2024 E. 2.2, zur Publikation vorgesehen). “

Il giudizio 8C_333/2023 del 1° febbraio 2024 citato dall’Alta Corte è ora pubblicato in DTF 150 V 161. Cfr., oltre al consid. 2.2. indicato dal TF, anche il consid. 7.3.6.

In dottrina C. Hänzi (Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011), riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, evidenzia quanto segue:

" In der Schweiz ist eine einheitliche Definition hinsichtlich der Ausgestaltung und der Höhe des Existenzminimums nicht vorhanden. Die verschiedenen Regelungen zum Existenzminimum in der Schweiz bilden kein kohärentes, geschlossenes System zur Sicherung und zum Schutze minimaler Voraussetzungen für ein menschenwürdiges Dasein. So besteht auch eine eigene Umschreibung und Ausgestaltung des Existenzminimums für den Leistungsbereich der Sozialhilfe. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe hat sich dieser Aufgabe angenommen und gibt im Rahmen ihrer Richtlinien Empfehlungen zuhanden der Sozialhilfeorgane des Bundes, der Kantone, der Gemeinden sowie der Organisationen der privaten Sozialhilfe ab. Damit bezweckt sie, angesichts der grossen föderalen Vielfalt, vor allem auch die Förderung einer gesamtschweizerischen Unterstützungspraxis, insbesondere im Bereich der materiellen Unterstützung. Die Richtlinien konkretisieren dabei nicht nur den Verfassungsauftrag gemäss Art. 12 BV zur Existenzsicherung, sondern sie wollen grundsätzlich die Ausgestaltung eines sozialen Existenzminimums definieren, welches über dem absolut Notwendigen zu liegen kommt. Dabei wurde mit der letzten Revision ein Paradigmawechsel in der Konzeption der Richtlinien vollzogen, da die Grundsicherung ab dann mit einem Anreizsystem verknüpft wurde. Ausgerichtet ist das Unterstützungssystem der SKOS-Richtlinien auf längerfristig unterstützte Personen, die in einem Privathaushalt leben und fähig sind, den damit verbundenen Verpflichtungen nachzukommen. Allerdings zeichnen sich die Richtlinien nicht nur dadurch aus, dass sie ein Bemessungssystem für die jeweils angemessene Sozialhilfe für solche Haushalte beinhalten. Sie umschreiben bspw. auch die geltenden Zielsetzungen dieses Leistungsfeldes, die wesentlichen Grundprinzipien, die Rechte und Pflichten Unterstützter, die regeln bei der Auszahlung von Leistungen, die möglichen Sanktionen, die Massnahmen zur Integration oder die Verwandten- und Rückerstattungspflicht und erhalten eine Sammlung der Rechtsprechung, der kantonalen Sozialhilfegesetze sowie Praxishilfen. Sie sind damit eine eigentliche Referenz für die Sozialhilfepraxis. Die Richtlinien erlangen jedoch erst durch di e kantonale Gesetzgebung, die kommunale Rechtsetzung und die Rechtsprechung Verbindlichkeit.“ (pag. 171-172).

In effetti le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.10. A proposito della riduzione di prestazioni assistenziali, si rileva che nel caso di una persona alla quale è stato ridotto il reddito di inserimento del 15% per tre mesi, in quanto non si era sforzata a sufficienza per ritrovare una propria autonomia economica, il Tribunale federale, con sentenza 8C_320/2011 del 9 gennaio 2012, ha osservato:

" (…)

4.1 Selon l'art. 12 Cst., quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 p. 123). Une réduction des prestations à titre de sanction est compatible avec l'art. 12 Cst. à la condition qu'elle ne porte pas atteinte au minimum vital absolu. Les normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale préconisent ainsi de ne pas diminuer le forfait pour l'entretien de plus de 15% pour une durée maximale de 12 mois (normes de la CSIAS A.8.2).

4.2 Le recourant est au bénéfice d'un revenu d'insertion. Or, celui-ci comprend une prestation financière, laquelle est composée d'un montant forfaitaire et d'un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (art. 31 al .1 LASV). Dans la mesure où la réduction des prestations ne concerne que le forfait d'entretien (cf. art. 45 al. 1 RLASV), les frais de logement du recourant ne sont pas touchés par cette réduction. En outre, ses enfants ne sont pas à sa charge puisqu'il vit séparé d'eux et de sa femme et que ceux-ci touchent également des prestations d'aide sociale. Pour le reste, le recourant n'expose pas en quoi la réduction du montant des prestations, pour une durée inférieure à douze mois, le mettrait concrètement dans une situation qui porterait atteinte à son droit constitutionnel garantissant des conditions minimales d'existence.”

In un’altra sentenza 8C_321/2011 del 9 gennaio 2012 relativa al beneficiario di un reddito di inserimento da parte dell’assistenza sociale del Canton Vaud, al quale, non avendo dichiarato un determinato reddito, è stata chiesta la restituzione di fr. 725.-- e applicata una riduzione del 15% all’importo del reddito di inserimento per un mese, l’Alta Corte ha stabilito quanto segue:

" (…)

4.1 Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation du principe de proportionnalité dans l'application de l'art. 45 LASV. Il soutient qu'il lui est uniquement reproché d'avoir omis de déclarer la perception d'un montant de 725 fr. versé au titre d'allocations familiales rétroactives pour les mois d'avril à septembre 2005. Selon lui, il s'agit cependant d'un acte isolé, concernant un montant relativement peu élevé, de sorte qu'un simple avertissement eût été suffisant pour atteindre le but visé en ménageant au mieux ses intérêts.

4.2 Le grief de violation du droit cantonal ne peut pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, à moins qu'il porte sur la violation de droits constitutionnels cantonaux ou de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires (cf. art. 95 let. c et d LTF). En ce qui concerne l'application du droit cantonal, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral se limite donc à la violation du droit fédéral, y compris des droits et principes constitutionnels fédéraux (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois le respect du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) que sous l'angle restreint de l'interdiction de l'arbitraire avec lequel il se confond (art. 9 Cst.; ATF 134 I 153).

4.3 En l'espèce, en confirmant la réduction du montant de son forfait RI de 15% pendant un mois, la juridiction cantonale a manifestement tenu compte des circonstances du cas d'espèce, à savoir notamment que le recourant n'avait pas d'antécédents en matière de violation des obligations liées à l'octroi des prestations financières. En effet, la sanction prévue correspond au minimum prévu par la loi. Par ailleurs, la réduction ou la suppression du RI en application de l'art. 42 al. 1 RLASV ne présuppose pas comme préalable le prononcé d'un avertissement. Partant, la réduction du forfait de l'aide sociale de 15 % pendant un mois n'est pas arbitraire. (…)”

In una sentenza 8C_645/2011 del 5 dicembre 2011 il Tribunale federale ha respinto in quanto ricevibile il ricorso inoltrato da un beneficiario del reddito d’inserimento a cui è stata applicata una riduzione del 15% per tre mesi a causa di mancate ricerche di lavoro durante il mese di marzo 2009 ed ha così riassunto la sentenza cantonale:

" (…)

3.1 Le jugement attaqué repose sur la loi cantonale vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2005 (LEmp; RSV 822.11) et son règlement d'application du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1).

En bref, la juridiction cantonale a considéré que les recherches de travail effectuées au mois de mars 2009 étaient insuffisantes au regard des exigences consacrées par la pratique cantonale. En effet, elle a constaté que les pièces produites par l'intéressé à l'appui de ses allégations (des recherches d'emploi effectuées dans le cadre du programme d'emploi temporaire mis en oeuvre par la Ville de Lausanne et des réponses négatives de cinq employeurs) n'attestent pas l'accomplissement de recherches pour le mois en question, du moment que, ou bien elles ne mentionnent pas le nom de l'employeur potentiel, ou bien elles n'indiquent pas la date des recherches de travail. Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle jugé que la sanction prononcée par l'administration était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. (…)”

Sul tema della riduzione di prestazioni assistenziali vedi pure STF 8C_226/2011 del 24 gennaio 2012 relativa ad un avvocato indipendente al quale, non avendo dichiarato il proprio guadagno, il reddito di inserimento è stato soppresso per due mesi a titolo di sanzione ed è stata chiesta la restituzione di un determinato importo, nonché STF 8C_329/2023 del 21 novembre 2023 concernente la decurtazione del 20% del forfait di mantenimento per tre mesi a causa della mancata collaborazione da parte della ricorrente e del fatto che il suo luogo di residenza non fosse stabilito chiaramente.

L’Alta Corte, con sentenza 8C_543/2016 del 20 settembre 2016, ha confermato il giudizio di questa Corte 42.2016.5 del 3 agosto 2016, nel quale quest’ultima aveva stabilito che l’USSI aveva, a giusta ragione, applicato alla ricorrente una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 250.-- al mese per tre mesi a seguito dell’interruzione di un’occupazione adeguata dopo pochi giorni di attività.

In una sentenza 42.2014.12 del 6 novembre 2014, pubblicata in RtiD II-2015, pag. 38 seg., il TCA ha deciso che l’USSI aveva rettamente applicato a un beneficiario di prestazioni assistenziali una riduzione di fr. 250.-- al mese per tre mesi, poiché il medesimo, non partecipando al colloquio che aveva lo scopo di assegnargli un’attività di pubblica utilità, aveva di fatto rifiutato una misura di inserimento.

In una sentenza STCA 42.2018.14 del 13 agosto 2018 questa Corte ha respinto il ricorso di un beneficiario dell’aiuto sociale nei cui confronti l’USSI aveva applicato una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 100.-- al mese per tre mesi, poiché egli non aveva fornito, nonostante i vari solleciti, le risposte dei potenziali datori di lavoro in relazione alle ricerche di impiego da lui inviate tra gennaio ed agosto 2017.

Con un ulteriore giudizio 42.2018.16 sempre del 13 agosto 2018 il TCA ha confermato quanto stabilito dall’USSI che aveva applicato alla ricorrente una riduzione delle prestazioni assistenziali di fr. 300.- al mese per tre mesi, ritenendo che quest’ultima, continuando a percepire le prestazioni assistenziali senza annunciare che aveva iniziato un’attività lucrativa, avesse violato il suo obbligo di collaborazione e di fornire tutte le informazioni necessarie per la definizione del proprio reddito disponibile residuale previsto all’art. 9 cpv. 1 lett. d Reg. Las.

Questo Tribunale, in una sentenza 42.2021.63 del 17 gennaio 2022, ha poi avallato il modo di operare dell’USSI che aveva applicato una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi a un beneficiario dell’aiuto sociale che non aveva preventivamente informato l’amministrazione del suo soggiorno all’estero tra metà luglio e inizio agosto 2020.

Con giudizio 42.2021.62 sempre del 17 gennaio 2022 il TCA ha respinto il ricorso di un beneficiario dell’assistenza sociale al quale era stata inflitta una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi, poiché aveva versato l’importo di fr. 20'000.-- ricavato dalla vendita di una collezione numismatica all’UEF per bloccare l’asta dell’abitazione familiare, invece di utilizzarlo per far fronte al proprio mantenimento.

Infine con sentenza 42.2022.98 del 24 aprile 2023 questa Corte ha stabilito che a ragione l’USSI aveva applicato una sanzione di fr. 300.-- mensili per tre mesi alla ricorrente, in quanto non aveva richiesto tempestivamente la rendita AVS anticipata.

2.11. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che il ricorrente, da gennaio 2022 a ottobre 2023, ha percepito delle prestazioni assistenziali speciali (cfr. art. 20 Las; consid. 2.5.) a titolo di rimborso del “Diritto di visita” nei confronti dei figli __________ e __________ (cfr. doc. 457-463; 735; 716).

L’insorgente, al fine di ricevere tali prestazioni, ha compilato i “Formulari richiesta prestazione speciale per diritti di visita” per ciascuno dei due figli, indicando per ogni mese in questione, in particolare, le notti in cui __________ e __________ avrebbero pernottato presso la sua abitazione.

Egli ha firmato i moduli in corsivo. Risulta, altresì, nello spazio dedicato alla firma dell’altro genitore, in stampatello, il nome di “__________” da gennaio 2022 a giugno 2023 (cfr. doc. 161-181; 184-205).

L’Ispettorato della Sezione del sostegno sociale, dalla primavera all’autunno 2023, ha esperito degli accertamenti riguardo all’effettivo diritto di RI 1 di beneficiare delle prestazioni speciali per il diritto di visita.

Il Rapporto di chiusura del caso allestito dall’Ispettorato il 20 dicembre 2023 ha il seguente tenore:

" 1. Richiamata la segnalazione interna 01.03.2023 secondo cui la firma della madre sui formulari per il rimborso dei diritti di visita presentati dall'utente non corrisponde alla reale firma della signora __________, il servizio ispettorato ha formalmente avviato l'istruttoria.

Dalla verifica preliminare del caso, ritenuti i contenuti della segnalazione, l'ispettorato sociale ha intravvisto la possibilità che siano stati commessi i seguenti abusi:

falsificazione documenti;

percepimento indebito di prestazioni speciali (pagamento dei diritti di visita non eseguiti)

Al termine dell'istruttoria l'ispettorato ha rilevato i seguenti abusi commessi dall'utente RI 1, con verosimilmente l'aiuto della ex moglie:

falsificazione documenti;

percepimento indebito di prestazioni speciali (pagamento dei diritti di visita non eseguiti)

  1. Ritenuto quanto sopra il servizio ispettorato espone di seguito gli atti formali compiuti:

2.1 Il servizio ispettorato ha tenuto un colloquio telefonico con la ex moglie e madre signora __________ e le ha anche scritto; la signora non ha mai risposto.

2.2 Il servizio ispettorato ha sentito l'utente RI 1 in audizione e gli ha chiesto di produrre nuovamente i formulari dei diritti di visita.

2.3 ll servizio ispettorato ha chiesto un monitoraggio della Polizia per comprendere meglio Ia situazione.

  1. Dall'istruttoria condotta dallo scrivente Servizio sono emerse due distinte violazioni commesse dall'utente RI 1:

3.1 l'utente ha simulato di eseguire i diritti di visita con i propri figli, mentre in realtà i ragazzi Dylan e Kessy non intrattengono rapporti con il padre.

Come risulta dagli atti presenti nell'incarto ispettorato, inizialmente la madre aveva dichiarato al telefono che i figli non vanno mai dal padre, ma chiamata a confermarlo per iscritto non si è più fatta avanti. Sentito in audizione il padre ha sostenuto che i diritti di visita con i figli avvengono così come da lui indicato ed è anche riuscito a produrre agli atti dei nuovi formulari in sostituzione di quelli da lui falsificati, con la corretta firma della madre.

In seguito però, la madre __________ ha nuovamente dichiarato, questa volta alla Polizia, che i ragazzi non intrattengono rapporti con il padre, perciò lo stesso non esegue i diritti di visita con i figli come invece continua a sostenere.

Considerato che, non si sa come, ma RI 1 ha ottenuto dalla ex moglie dei formulari da lei firmati e preso atto che la stessa era cognita della situazione che stava capitando, si considera che la signora ha prestato aiuto all'ex marito per ottenere un pagamento indebito dei diritti di visita mai eseguiti da parte del padre.

3.2 L'utente ha falsificato la firma della signora __________, madre dei ragazzi __________ e __________ e sua ex moglie sui formulari per il rimborso dei diritti di visita eseguiti. (…)” (Doc. 52-53)

Il ricorrente è, in effetti, stato sentito dall’Ispettorato il 9 agosto 2023.

Dal relativo verbale si evince che il medesimo ha dichiarato di vedere i suoi figli dieci-quindici giorni al mese, ad eccezione di quel mese (agosto 2023) in cui non li aveva visti. Egli ha aggiunto che “quando ci vediamo andiamo a fare una passeggiata al fiume oppure stiamo a casa a giocare”.

Inoltre l’insorgente, in relazione ai formulari per il pagamento dei diritti di visita, ha affermato che “la firma della mia ex moglie la faccio io. Desidero precisare che la mia ex moglie mi ha dato il suo consenso per apporre il suo nome” (cfr. doc. 148).

Dal Rapporto d’esecuzione allestito il 24 novembre 2023 dal Sgtm __________ della Polizia Comunale di __________, tuttavia, emerge:

" Come da richiesta dell’ispettorato del servizio sociale, ho assunto informazioni e effettuato accertamenti atti a stabilire se RI 1 esercita i suoi diritti di visita riguardanti i figli __________ e __________.

Da informazioni raccolte risulta che RI 1 non intrattenga ottimi rapporti con i figli __________ e __________, è molto probabile che non si frequentino del tutto.

Presso la residenza RI 1, in __________, non sono mai stati notati i figli adolescenti di RI 1, bensì di tanto in tanto, sono stati notati i figli piccoli di 4 e 5 anni della sorella di RI 1.

Il nostro servizio GVG, gruppo visione giovani, nella persona del sgtm __________, ha ricevuto segnalazione che __________, ultimamente abusi di alcool e conduca una vita un pochino sregolata, cosa che ha portato il servizio GVG ad assumere informazioni presso la madre, __________, la quale ha confermato a sgtm __________ che __________ vive e dorme regolarmente a __________ presso l'appartamento materno.

Giovedì 16 novembre 2023 ore 12,40, è stata eseguita una verifica, annunciata come controllo abitanti presso il domicilio di __________ in __________.

Presente la signora __________ e la figlia __________ la quale stava uscendo da casa con il cane.

La signora __________ ha subito dichiarato in modo al quanto spontaneo che l'appartamento di __________, è regolarmente abitato da lei e i suoi 3 figli:

  • __________ 10.01.2001,

  • __________, 30.03.2007

  • __________, 28.07.2009

Con il consenso della signora __________ sono state visionate tutte le camere dell'appartamento, dove sono stati notati vestiti, effetti personali, fotografie, scarpe ecc... tutto appartenente ai figli.

A precisa domanda, presenti il sottoscritto e sgt __________, __________, ha subito asserito, senza alcuna esitazione, che i figli minorenni __________ e __________ non intrattengono rapporti con il padre. (…)” (Doc. 56-57)

È vero che __________ non ha risposto al quesito posto dall’Ispettorato con scritto del 22 giugno 2023 e sollecito del 10 agosto 2023 volto a sapere se i diritti di visita venivano eseguiti come riferito da RI 1 (cfr. doc. 153; 144) e che nel Rapporto dell’Ispettorato è stato indicato che il ricorrente ha prodotto “nuovi formulari in sostituzione di quelli da lui falsificati, con la corretta firma della madre” (cfr. doc. 53).

È altrettanto vero, tuttavia, che non risultano motivi che facciano dubitare del Rapporto della Polizia di __________ del novembre 2023, la quale ha puntualizzato che a precisa domanda, __________, il 16 novembre 2023, ha asserito davanti al Sgtm __________ e al sgt __________, senza alcuna esitazione, che i figli minorenni __________ e __________ non intrattenevano rapporti con il padre (cfr. doc. 57).

Quanto riportato dalla Polizia di __________ corrisponde, peraltro, a quanto indicato nella nota relativa a una telefonata intercorsa tra l’Ispettorato e la madre di __________ e __________ il 21 giugno 2023, ossia:

" In merito allo svolgimento dei diritti di vista con i figli __________ e __________, la signora __________ ha riferito che i ragazzi non vanno (generalmente) mai dal padre. Quando lo vedono, forse una/due volte al mese, ma non regolarmente, non si fermano mai a dormire da lui perché non è nemmeno predisposto un posto letto per loro (…)” (Doc. 154)

Inoltre già nell’azione di modifica della sentenza di divorzio presentata da RI 1 il 25 ottobre 2019 alla Pretura di __________ era stato affermato che da quando, nella primavera 2019, il medesimo aveva saputo che l’ex moglie “per anni ha percepito gli assegni familiari per i figli sia dall’ex marito sia dallo Stato del Cantone Ticino” non vedeva più i figli (cfr. doc. 304 pag. 3).

Stante quanto precede, il TCA ritiene, tutto ben considerato e ricordato che nel settore delle assicurazioni sociali vige il criterio della probabilità preponderante (cfr. STF 8C_161/2024 del 30 gennaio 2025 consid. 6.2.2.; STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che il ricorrente, nell’arco di tempo gennaio 2022 – ottobre 2023, non abbia esercitato il diritto di visita nei confronti dei figli __________ e __________ ospitandoli presso la propria abitazione anche per la notte.

Per completezza, relativamente a quanto richiesto nell’impugnativa, ovvero “di poter avere visione di tale presunto verbale di Polizia a cui la signora __________ sarebbe stata sottoposta e, in occasione del quale, avrebbe rilasciato suddette dichiarazioni. Si domanda pure di avere visione dell'intero incarto al fine di permettere al ricorrente di esprimersi in maniera ancor più completa e chiara sull’accaduto” (cfr. doc. I pag. 5), giova evidenziare che l’USSI, con la risposta di causa, ha prodotto l’incarto dell’insorgente (cfr. doc. 1-761), come specificato negli allegati della risposta stessa (cfr. doc. V pag. 5) e che quest’ultima è stata senza indugio trasmessa alla patrocinatrice del ricorrente con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. VI).

Il 29 gennaio 2025, tuttavia, l’avv. RA 1 ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova e non ha formulato alcuna osservazione in merito alle argomentazioni sviluppate dall’amministrazione nella risposta con esplicito riferimento al Rapporto di esecuzione del 24 novembre 2023 della Polizia Comunale di __________ (cfr. doc. VII; consid. 1.11.).

2.12. In simili condizioni, occorre concludere che l’insorgente, visto che non ha ospitato i figli nei mesi da gennaio 2022 a ottobre 2023 e non ha, quindi, dovuto sostenere costi specifici generati dall’esercizio del diritto di visita, ha richiesto abusivamente le prestazioni speciali per il rimborso di tali spese.

Il comportamento del ricorrente, che ha fornito intenzionalmente, al fine di percepire le prestazioni speciali per il diritto di visita, informazioni inveritiere - indicando che i figli hanno trascorso delle giornate con pernottamento nella sua abitazione e apponendo lui stesso nei formulari di richiesta il nome e il cognome dell’ex moglie nello spazio per la firma dell’altro genitore (cfr. consid. 2.11.) -, risulta in contrasto con quanto previsto dagli art. 67 e 68 Las (cfr. consid. 2.6.) e ricade peraltro nel campo di applicazione dell’art. 9a cpv. 1 lett. e Reg.Las (cfr. consid. 2.7.).

In casu si giustifica, di conseguenza, la riduzione, quale sanzione, delle prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.7.; 2.10.).

In proposito cfr. pure p.to F.2. delle linee guida CSIAS (cfr. consid. 2.8).

2.13. Per quanto attiene all’entità della sanzione inflitta all’insorgente (fr. 300.-- mensili per tre mesi, già dedotta dalle prestazioni assistenziali ordinarie dei mesi da febbraio ad aprile 2024; cfr. doc. V pag. 3), il TCA rileva che, siccome la riduzione di fr. 300.-, da una parte, è inferiore al 30% del forfait di mantenimento che per il 2024 corrispondeva a fr. 1'031.- mensili per una persona sola (cfr. p.to F.2. delle linee guida CSIAS; consid. 2.8.; doc. 534; 543; BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.13.), dall’altra, è conforme a quanto previsto dalla giurisprudenza federale e cantonale (cfr. consid. 2.10.), come pure a quanto contemplato nella Disposizione dell’USSI relativa alle sanzioni valida dal 1° settembre 2021 alle pag. 7 e 11 per chi fornisce intenzionalmente informazioni inveritiere o incomplete ai sensi dellart. 9a lett. e Reg.Las (e meglio che tale comportamento è ritenuto grave e comporta una sanzione per tre mesi di fr. 300.-), il suo ammontare e la durata rispettano il principio della proporzionalità e non prestano fianco a critiche.

2.14. In esito a quanto esposto, il TCA non può che confermare la decisione su reclamo del 7 novembre 2024.

2.15. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_793/2023 del 5 dicembre 2024; STF 9C_528/2023 del 9 ottobre 2024 consid. 3; STF 8C_366/2022 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).

Giova ricordare che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, quindi, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l’interessato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; STF 9C_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese).

2.16. In concreto come visto nei fatti (cfr. consid. 1.7.), l’USSI, con decisione su reclamo del 22 novembre 2024, ha chiesto a RI 1 la restituzione di fr. 7'220.--, corrispondenti alle prestazioni speciali per “diritto di visita” percepite da gennaio 2022 a ottobre 2023, in quanto dagli accertamenti esperiti dall’Ispettorato è emerso che il medesimo, contrariamente a quanto dichiarato nei formulari di richiesta delle prestazioni speciali per diritti di visita (cfr. consid. 2.11.), non intratteneva rapporti con i figli __________ e __________.

Come rilevato ai consid. 2.11. e 2.12., sulla base del rapporto dell’Ispettorato, il quale si è fondato, in particolare, su precise indicazioni fornite dalla madre di __________ e __________ alla Polizia Comunale di __________, il TCA ha ritenuto che nell’arco di tempo gennaio 2022 – ottobre 2023 il ricorrente, secondo la verosimiglianza preponderante, non abbia esercitato il diritto di visita nei confronti dei figli ospitandoli presso la propria abitazione anche per la notte.

L’insorgente, siccome __________ e __________ non hanno alloggiato a casa sua, pernottandovi, come invece da lui indicato nei formulati di richiesta delle prestazioni speciali per diritti di visita relativi ai mesi da gennaio 2022 a ottobre 2023, ha effettivamente percepito a torto, da un profilo oggettivo e indipendente da considerazioni riguardanti la buona fede (cfr. consid. 2.15.), le prestazioni speciali accordategli da gennaio 2022 a ottobre 2023 per provvedere alle spese connesse con il fatto di ospitare i figli.

Nella fattispecie sono adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. consid. 2.15.).

In effetti dagli accertamenti effettuati dall’Ispettorato sociale è emerso un fatto nuovo - e meglio che il ricorrente non ha ospitato con pernottamento nella propria abitazione __________ e __________ nei mesi da gennaio 2022 a ottobre 2023 - atto a indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto alle decisioni iniziali di assegnazione al ricorrente delle prestazioni speciali per il “Diritto di visita” basate sulle informazioni contenute nei moduli da lui compilati.

È, quindi, evidente che le decisioni relative all’attribuzione di tali prestazioni speciali per il lasso di tempo gennaio 2022 – ottobre 2023 andavano riviste.

A ragione, pertanto, l’USSI, il 16 gennaio 2024, ha emesso l’ordine di restituzione delle prestazioni speciali “Diritto di visita” percepite dall’insorgente nel periodo gennaio 2022 - ottobre 2023.

In proposito va osservato che l’amministrazione ha agito entro l’anno di perenzione relativa dal momento in cui il 21 dicembre 2023 ha avuto conoscenza del Rapporto del 20 dicembre 2023 allestito dall’Ispettorato a seguito degli accertamenti dallo stesso esperiti (cfr. doc. 23; 24-25=52-53; art. 26 cpv. 2 Laps applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las; consid. 2.15.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.11.; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 consid. 2.11.; STCA 42.2016.8 del 23 gennaio 2017 consid. 2.12., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_145/2017 dell’8 giugno 2017, in quanto il ricorrente non ha versato l'anticipo spese nemmeno entro il termine suppletorio; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.7.).

2.17. Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione di fr. 7’220.-- sia corretto.

L’USSI ha determinato tale ammontare sommando gli importi delle prestazioni speciali “Diritto di visita” mensili versati a RI 1 da gennaio 2022 a ottobre 2023 (cfr. doc. 18-19; 21-22).

Tenuto conto che il ricorrente ha percepito indebitamente tali prestazioni speciali, non avendo esercitato il diritto di visita sia nei confronti di __________ che nei confronti di __________, differentemente da quanto indicato nei formulari di richiesta (cfr. consid. 2.11.; 2.16.), non presta fianco a critica alcuna la conclusione della parte resistente secondo cui vanno rimborsate le intere prestazioni speciali di cui l’insorgente ha beneficiato nei mesi da gennaio 2022 a ottobre 2023.

Il ricorrente, d’altronde, non ha formulato specifiche censure in merito all’entità della somma chiesta in restituzione.

2.18. Alla luce di quanto precede, anche la decisione su reclamo del 22 novembre 2024 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.19. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda del ricorrente di accordare l’effetto sospensivo al ricorso (cfr. doc. I pag. 12; STF 9C_205/2023 del 6 febbraio 2024; consid. 5.1.; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 38.2015.16 del 7 dicembre 2016 consid. 2.9.; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).

Nella risposta di causa l’USSI ha, del resto, sottolineato che la sanzione è già stata applicata all’interessato nelle mensilità delle prestazioni assistenziali ordinarie di febbraio, marzo e aprile 2024, come pure che “attenderà l’esito del presente ricorso e la conseguente crescita in giudicato dell’ordine di restituzione” (cfr. doc. V pag. 3).

2.20. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2024.17 del 30 settembre 2024 consid. 2.13.; STCA 42.2023.45 del 21 febbraio 2024 consid. 2.10.; STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022 consid. 2.4.).

2.21. Il ricorrente ha, infine, postulato di concedergli il beneficio del gratuito patrocinio (cfr. doc. I pag. 9).

Tale domanda deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di prestazioni assistenziali è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca; cfr. consid. 2.20.).

Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede che l’assistenza giudiziaria (che si estende in particolare all’ammissione al gratuito patrocinio; cfr. art. 3 cpv. 1 LAG) garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

" Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

2.21.1. La condizione secondo cui il procedimento non deve essere palesemente privo di probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF 512/2017 del 12 ottobre 2017 consid 3.2.; STF 9C_37/2012+9C_106/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 3.2.; STFA del 26 settembre 2000 nella causa D.N.; RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (cfr. STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF 8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Al riguardo cfr. pure STF 9C_551/2023 del 28 marzo 2024 consid. 5.3.2.; STF 9C_168/2021 del 22 giugno 2022 consid. 2; STF 8C_56/2021 del 17 marzo 2021 consid. 8.1.; STF 8C_941/2015 del 15 febbraio 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 consid. 2.13.; del STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019 consid. 2.11.

2.21.2. Nella concreta fattispecie il TCA ritiene che non sia soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole (cfr. consid. 2.21.1.; STF 8C_563/2010 del 29 settembre 2010; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001; STF I 446/00 dell'8 febbraio 2001; STF U 220/99 del 26 settembre 2000; STF 1P.569/2001 del 17 ottobre 2001; DTF 119 Ia 253 consid. 3b).

Alla luce, in particolare, della Las, della Laps, dei relativi Regolamenti, nonché della giurisprudenza federale e cantonale pubblicata, segnatamente, nei siti www.bger.ch e www.sentenze.ti.ch, le presenti vertenze apparivano, dopo un esame forzatamente sommario, destinate all'insuccesso già al momento della presentazione dell'istanza, in quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere le cause.

In effetti, come esposto ai considerandi precedenti, tenuto conto della documentazione agli atti, da cui emerge che l’insorgente, nel periodo gennaio 2022 – ottobre 2023, ha beneficiato di prestazioni speciali per “diritto di visita”, allorché egli, diversamente da quanto dichiarato nei relativi formulari, non ha ospitato con pernottamento i figli __________ e __________ nella propria abitazione, già di primo acchito, il ricorso si rivelava infondato.

Al riguardo cfr. DTF 125 II 265 consid. 4c; STCA 38.2019.26 del 20 agosto 2019 consid. 2.4., il cui ricorso al TF è stato respinto con giudizio 8C_655/2019 dell’8 gennaio 2020.

Non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

2.22. Va, infine, osservato che nel ricorso non è stato espressamente contestato il diniego del gratuito patrocinio per le procedure di reclamo stabilito dall’USSI con le decisioni su reclamo del 7 e del 22 novembre 2024 (cfr. doc. A pag. 5; B pag. 5).

Ad ogni modo è utile rilevare che l'art. 37 cpv. 1 LPGA, applicabile in casu quale diritto sussidiario in virtù del rinvio di cui all’art. 31 Lptca a cui rimanda l’art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. pure art. 65 Las), prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente (cfr. ad esempio in occasione di una perizia medica; DTF 132 V 443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda. Il cpv. 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).

Quali presupposti del gratuito patrocinio valgono l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di esito favorevole e la concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria ex art. 61 LPGA (cfr. STF 8C_472/2019 del 20 novembre 2019 consid. 6.1.; STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161).

Al riguardo cfr. anche STFA C 254/04 del 15 marzo 2005; Plädoyer 1/05 pag. 70-71; SVR 2004 EL Nr. 4; RtiD I-2005 N. 46 pag. 177.

In concreto, alla luce di quanto esposto al considerando precedente in merito al fatto che i procedimenti non avevano probabilità di esito favorevole, rettamente l’USSI con le decisioni su reclamo impugnate non ha concesso il gratuito patrocinio per le procedure di reclamo (cfr. doc. A; B).

Del resto, come evidenziato dalla parte resistente (cfr. doc. A; B; V), è dubbio pure l’adempimento della condizione relativa alla necessità – eccezionale nella procedura di reclamo (cfr. STF 8C_779/2023 del 2 settembre 2024 consid. 3.2., pubblicata in DLA 2024 N.16 pag. 435; STF 8C_397/2023 del 19 febbraio 2024 consid. 3.2.; STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7) .del patrocinio da parte di un avvocato.

Nella procedura amministrativa la condizione della necessità di un avvocato deve, infatti, essere esaminata in base a criteri più severi rispetto all’esame del medesimo presupposto nella procedura dinanzi a un Tribunale (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46).

Considerato il caso non particolarmente complesso sia dal profilo fattuale che da quello giuridico, il ricorrente poteva semmai farsi rappresentare da un terzo, ad esempio un assistente sociale o altra persona nel settore sociale (cfr. STF 8C_677(2024 del 9 gennaio 2025 consid. 5.2.; STF 8C_779/2023 del 2 settembre 2024 consid. 5 , pubblicata in DLA 2024 N.16 pag. 435; DTF 132 V 201 consid. 4.1; STF 9C_786/2017 del 21 febbraio 2018).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Le cause 42.2024.48 e 42.2024.49 sono congiunte.

  2. Il ricorso contro le decisioni su reclamo del 7 e del 22 novembre 2024 è respinto.

  3. L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.

  4. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  5. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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