Incarto n. 42.2024.45
CL/gm
Lugano 27 gennaio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2024 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 28 ottobre 2024 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1977, è stata al beneficio delle prestazioni assistenziali dall’agosto 2007 al marzo 2009, dal maggio 2012 al luglio 2012, dal settembre al novembre 2012, dal settembre all’ottobre 2015, dal dicembre 2015 al marzo 2016, dall’agosto 2019 al settembre 2019 e dal novembre 2019 al marzo 2023, per un totale di prestazioni Las erogate negli anni a suo favore pari a fr. 132'649.35 (cfr. doc. 2-16).
1.2. Sulla base accertamenti svolti, in particolare, dal Servizio dell’Ispettorato sociale, nonché dall’Ispettorato del lavoro e meglio come verrà precisato nel dettaglio nel prosieguo (cfr. consid. 2.8. della STCA 42.2023.41 del 5 febbraio 2024), l’USSI ha stabilito che nel periodo tra agosto 2019 e marzo 2023 l’assistita avrebbe, però, intrattenuto una convivenza stabile ai sensi della Laps con __________, della quale l’amministrazione non era stata informata prima di riconoscere e di erogare le relative prestazioni Las.
Con decisione su reclamo del 28 settembre 2023 (cfr. doc. 17-34) l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI) ha confermato la propria decisione dell’11 maggio 2023 (cfr. doc. 45 e 881) con la quale aveva negato ad RI 1 il diritto a percepire le prestazioni assistenziali postulate con domanda del 3 aprile 2023 (cfr. doc. 884-886), in quanto “dagli accertamenti svolti è emerso che con il signor __________ ha stabilito una convivenza stabile ai sensi della Laps. Pertanto la sua unità di riferimento non è più composta unicamente da lei. Ritenuto quanto sopra il suo fabbisogno non può essere determinato” (cfr. doc. 45 e 881).
1.3. Con la STCA 42.2023.41 del 5 febbraio 2024 (cresciuta, incontestata in giudicato), questa Corte ha respinto il ricorso presentato dall’interessata, allora rappresentata dall’avv. __________, contro la decisione su reclamo del 28 settembre 2023 e stabilito che, quantomeno ad aprile 2023, tra l’assistita ed il “fidanzato”, __________, vi era una convivenza stabile ai sensi della Laps sulla base, in particolare, delle seguenti argomentazioni:
" (…)
2.10.
Nella presente fattispecie, chiamato a pronunciarsi in merito all’esistenza di una convivenza, ad aprile 2023, tra la ricorrente ed il “compagno storico” (cfr. supra consid. 1.2.), il TCA ribadisce, innanzitutto, che l’art. 4 cpv. 1 Laps prevede che l’unità di riferimento è costituita segnatamente dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c).
Secondo l’art. 2a Reg.Laps la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono figli in comune (lett. a), la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio (lett. b), la convivenza è durata almeno 6 mesi (lett. c).
A mente di questa Corte, ad aprile 2023 - e quindi per il periodo per il quale l’USSI ha negato ad RI 1 l’erogazione delle prestazioni Las riconosciutele fino a marzo 2023 - tra la ricorrente e __________ esisteva una convivenza stabile ai sensi di quanto prevedono le normative, direttive e la giurisprudenza suindicate (cfr. supra consid. 2.4.-2.7.).
Determinante, in concreto – ed in ogni caso indipendentemente da come avessero deciso di organizzarsi nella propria vita di coppia, vale a dire se con un domicilio congiunto o con due separati – per giungere a questa conclusione è il fatto che (anche) ad aprile 2023 RI 1 e __________ si aiutavano reciprocamente, l’uno supportando economicamente la compagna ad esempio per il proprio sostentamento ed in particolare per la spesa di generi alimentari, concedendole in uso (peraltro contrariamente a quanto permette il contratto di leasing, ch’ella senza l’ausilio della società del compagno, evidentemente solvibile, non avrebbe potuto permettersi di stipulare) un veicolo o ancora accudendo presso il proprio appartamento il gatto della fidanzata, l’altra cucinando per il compagno e pagando, con quanto percepito a titolo di prestazioni Las, le rate del leasing del veicolo intestato alla di lui società.
A questo riguardo il TCA ricorda che tra l’assicurata ed il fidanzato, __________, vi è una relazione sentimentale duratura ed importante, tanto da essere giunti da tempo, e meglio a fine 2016, al fidanzamento (cfr. supra consid. 2.8.).
È, quindi, innanzitutto incontestato che anche ad aprile 2023, tra l’assistita e , la relazione amorosa perdurava (“ho un compagno da diversi anni”, “ è il mio fidanzato”; cfr. supra consid. 2.8.).
Dagli atti emerge, poi, che prima di locare (a decorrere da marzo 2019) l’appartamento di __________, anche la ricorrente abitava in __________ ove risiede il compagno.
Pure assodato è che la corrispondenza postale della medesima ha continuato ad essere consegnata (quanto meno) anche in __________, e meglio presso il domicilio di __________, ove il nome della ricorrente sulla casella della posta compariva ancora a distanza di oltre tre anni da quando ella pretende di essersi trasferita.
Incontestato è, poi, anche il fatto che la coppia mangi insieme a casa del fidanzato dell’assistita.
E sebbene la tesi ricorsuale voglia poi limitare la frequenza dei questi pasti della coppia ad un evento che avviene “talvolta” (cfr. supra consid. 1.2.), dalle dichiarazioni rese a verbale dalla ricorrente, sentita dall’Ispettorato sociale proprio ad aprile 2023 (a conferma dell’attualità a quel momento di quanto riferito), emerge che il “signor __________ le dà i soldi per fare la spesa e poi lei la cucina a casa sua in occasione delle volte in cui va a trovare il suo gatto che vive a casa di __________”.
Quanto precede, del resto, spiega anche gli scarsi addebiti sul conto PostFinance della ricorrente per generi alimentari ed i prelievi a contanti comunque limitati, tanto che non sono in ogni caso atti a comprovare che con quanto percepito dall’USSI RI 1 facesse fronte al proprio sostentamento (cfr. supra consid. 2.8.).
La circostanza che la ricorrente fosse solita cucinare e mangiare in spazi ben diversi dal bilocale di __________, e meglio in __________, trova del resto anche conferma nelle fotografie dei piatti ultimati o in fase di preparazione presenti agli atti (cfr. doc. 404-409, 416-425), scattate e caricate sul profilo della ricorrente, nel medesimo locale (per divano, tavolo, mobile sotto al televisore, termosifone e finestra) ove si trova anche l’animale domestico ritratto nelle fotografie, gatto che RI 1 identifica come il proprio (cfr. doc. 429) e che pretende essere accudito dal compagno presso il domicilio di quest’ultimo.
In quegli stessi “spazi”, la ricorrente è anche ritratta in molte altre occasioni pure documentate dalle fotografie scattate dalla medesima, che esulano dal semplice contesto della cucina e dei pasti.
Se dagli scarsi “controlli discreti” effettuati dalla Polizia __________, presso l’abitazione di __________ (tre controlli in tre mesi), nulla, oltre al nome sulla bucalettere, emerge quanto alla presenza di RI 1, il TCA rileva, però che, indipendentemente dal fatto che un’attività vi venisse, o meno, esercitata (ciò che non è compito di questa Corte determinare), l’appartamento di __________, nel quale oltre a mancare - sino al momento in cui l’assistita si è trovata confrontata alla necessità di trovare un subentrante – una camera da letto, nemmeno era presente un tavolo con delle sedie ove consumare i pasti, difficilmente costituiva il domicilio principale effettivo della ricorrente.
Inverosimili sono, infatti, le spiegazioni fornite circa l’aver dormito, in quell’appartamento, per anni (l’attrezzatura essendovi stata trasferita sin da marzo 2019) su un preteso “divano-letto” che RI 1 asseritamente apriva tutte le sere e l’avere “sacrificato”, non potendo permettersi il pagamento di un deposito, l’intera zona notte al fine di “sistemarvi” tutta “la propria attrezzatura per le necessità di esercizi pratici su modelle nei periodi di frequentazione di corsi di aggiornamento dotandosi di divano-letto” (cfr. supra consid. 1.2.).
In primo luogo, dal preventivo per il trasloco versato agli atti risulta che la ricorrente in __________ disponeva di una cantina ove non si vede per quale motivo non avrebbe potuto stoccare tutta o almeno parte dell’attrezzatura da estetista - che avrebbe potuto estrarre in caso di bisogno e che non necessitava di essere ben esposta, pronta all’uso come si vede nelle immagini dell’Ispettorato del lavoro, in ogni momento – in modo da mantenere lo spazio notte dell’appartamento al fine per il quale era destinato (cfr. doc. 703).
Secondariamente, la pretesa incapacità di far fronte ai costi per la locazione di un deposito e quindi il dovere di sacrificare lo “spazio” della camera a favore dello studio estetico, mal si concilia con il fatto che a fine marzo / inizio aprile 2023, tutta l’attrezzatura sia sparita dallo “spazio” in questione per lasciare il posto, a quel momento, ad una camera da letto a tutti gli effetti, laddove con “sparita” si intende che quell’attrezzatura, almeno in parte invendibile per indicazione della medesima ricorrente (cfr. supra consid. 2.8.), non figura né nelle fotografie dell’annuncio, né nel preventivo per il trasloco che elenca altri elementi di arredo e quanto presente nella cantina.
Per quanto concerne l’automobile in uso alla ricorrente, laddove secondo il suo rappresentante “analizzando sino in fondo le transazioni finanziarie non può non balzare all’occhio che a pagare le rate leasing è RI 1, non __________ e men che meno __________”, il TCA rileva che, se d’un lato effettivamente risulta un ordine permanente mensile in tal senso sui conti dell’assistita, d’altro lato, altrettanto balza all’occhio il fatto che sui conti della ricorrente non vi sono addebiti né prelievi compatibili con il versamento del “pagamento speciale in CHF” di fr. 5'000.00 avvenuto alla consegna del veicolo. Versamento, questo, cui quindi, con ogni verosimiglianza, ha fatto fronte il compagno, o come persona fisica, o per il tramite della prenditrice contrattuale del leasing (cfr. supra consid. 2.8.).
Ma ancora, dalla documentazione PostFinance balza pure all’occhio che, sebbene presso differenti stazioni di servizio RI 1 sia solita fare acquisti pagando con la carta, nessuno di questi addebiti, prendendo ad esempio in esame la documentazione PostFinance per l’intero 2022 e quanto disponibile per il 2023, è riconducibile all’acquisto di carburante, ma unicamente di “merce”, il più delle volte per importi attorno ai fr. 10.- (cfr. doc. 608-649).
In ragione di tutto quanto precede, questa Corte ritiene, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2023 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che a giusta ragione l’amministrazione ha negato, per il mese di aprile 2023, il rinnovo delle prestazioni assistenziali postulato dalla ricorrente con domanda del 3 aprile 2023.
Ciò considerato che ad aprile 2023 (potendo in questa sede rimanere aperta la questione relativa al periodo precedente; cfr. supra consid. 2.3.) tra RI 1 e __________ vi era una convivenza stabile (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. a e b Reg.Laps; consid. 2.4.) e che il “compagno storico” della ricorrente avrebbe quindi dovuto essere computato nell’unità di riferimento dell’assistita e la sua situazione finanziaria tenuta in conto. Nell’impossibilità di procedere in tal senso, rettamente le sono state negate le prestazioni assistenziali per aprile 2023.” (cfr. STCA 42.2023.41 del 5 febbraio 2024 consid. 2.10.).
1.4. Con ordine di restituzione del 28 settembre 2023, l’USSI ha, inoltre, chiesto ad RI 1 la restituzione di totali fr. 75'595.05 a titolo di prestazioni assistenziali percepite indebitamente per il periodo compreso tra il mese di agosto 2019 ed il marzo 2023 (cfr. doc. 983-984). L’amministrazione, in particolare, ha motivato il provvedimento in questione sulla base delle seguenti argomentazioni:
" (…) Dagli accertamenti svolti e, in particolare dall’istruttoria eseguita dal nostro Servizio Ispettorato, è emerso che non ha mai dichiarato la convivenza stabile con il signor __________ a far tempo da agosto 2019. Il nostro ufficio, nella determinazione delle prestazioni a lei assegnati non aveva tento conto dei fatti / elementi sopraccitati, con la conseguenza che le sono state riconosciute e lei ha percepito delle prestazioni indebite” (cfr. doc. 983-984).
1.5. Con decisione su reclamo del 28 ottobre 2024 – dopo che la procedura di restituzione era stata sospesa su richiesta dell’allora reclamante “sino alla definizione giudiziale dell’altra vertenza” (cfr. doc. 1007) e rammentato che l’amministrazione, in sede di risposta di causa nella vertenza 42.2023.41 aveva indicato che “Per quanto concerne invece la possibilità di riconoscere l'effetto sospensivo al ricorso in relazione all'ordine di restituzione emesso dall'USSl in data 28 settembre 2023 si rileva che l'USSl valuterà il reclamo del 30 ottobre 2023 della signora RI 1 contro l'ordine di restituzione solo dopo che codesto lodevole Tribunale avrà deciso in merito al presente gravame” (cfr. doc. IV inc. TCA 42.2023.41) - l’USSI ha confermato il proprio precedente provvedimento, impugnato dall’interessata (allora patrocinata dall’avv. __________) mediante reclamo del 30 ottobre 2023 (cfr. doc. 1004-1008).
Precisando che una “decisione di condono” può essere pronunciata “solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente” ed anticipando che la una successiva procedura di condono sarebbe stata attivata “d’ufficio” dopo la crescita in giudicato della decisione su reclamo (cfr. pto. P della decisione su reclamo, all. A a doc. I), l’amministrazione – respingendo la richiesta della reclamante circa la rifusione “a valere quali ripetibili, di almeno 3 ore, oltre spese ed IVA, per il patrocinio da parte dell’avv. __________”
" (…)
Q. Nel caso di specie, sulla base degli accertamenti svolti dall’Ispettorato sociale e dall’USSI, e da quanto giudicato dal Tribunale cantonale delle assicurazioni con sentenza 42.2023.41 del 5 febbraio 2024, si ritiene che, nel periodo dal mese di agosto 2019 al mese di marzo 2023, tra la signora RI 1 ed il signor __________ è sussistita una convivenza stabile ai sensi della Laps.
Pacifico è che la signora RI 1 nel periodo oggetto dell’ordine di restituzione, dal mese di agosto 2019 al mese di marzo 2023, ha avuto una convivenza con il signor __________. Come rilevato dal Tribunale Cantonale delle assicurazioni (in seguito TCA) “Determinante, in concreto – ed in ogni caso indipendentemente da come avessero deciso di organizzarsi nella propria vita di coppia, vale a dire se con un domicilio congiunto o con due separati – per giungere a questa conclusione è il fatto che (anche) ad aprile 2023 RI 1 e __________ si aiutavano reciprocamente, l’uno supportando economicamente la compagna ad esempio per il proprio sostentamento (…) A questo riguardo il TCA ricorda che tra l’assicurata ed il fidanzato, __________, vi è una relazione sentimentale duratura ed importante, tanto da essere giunti da tempo, e meglio a fine 2016, al fidanzamento (cfr. supra consid. 2.8.).
È, quindi, innanzitutto incontestato che anche ad aprile 2023, tra l’assistita e , la relazione amorosa perdurava (“ho un compagno da diversi anni”, “ è il mio fidanzato”; cfr. supra consid. 2.8.).
Dagli atti emerge, poi, che prima di locare (a decorrere da marzo 2019) l’appartamento di __________, anche la ricorrente abitava in __________ ove risiede il compagno.
Pure assodato è che la corrispondenza postale della medesima ha continuato ad essere consegnata (quanto meno) anche in __________, e meglio presso il domicilio di __________, ove il nome della ricorrente sulla casella della posta compariva ancora a distanza di oltre tre anni da quando ella pretende di essersi trasferita.
Incontestato è, poi, anche il fatto che la coppia mangi insieme a casa del fidanzato dell’assistita. (…)”.
Riferendosi in particolare all’appartamento locato in __________ il TCA ha rilevato che mancavano “sino al momento in cui l’assistita si è trovata confrontata alla necessità di trovare un subentrante – una camera da letto, nemmeno era presente un tavolo con delle sedie ove consumare i pasti, difficilmente costituiva il domicilio principale effettivo della ricorrente.
Inverosimili sono, infatti, le spiegazioni fornite circa l’aver dormito, in quell’appartamento, per anni (l’attrezzatura essendovi stata trasferita sin da marzo 2019) su un preteso “divano-letto” (...)”.
In particolare si rileva che, come espresso anche dal Tribunale, nel settore delle assicurazioni sociali vige il principio della verosimiglianza preponderante. Per questa ragione, in base agli atti e alle circostanze del caso concreto, si deve ritenere che la convivenza tra la signora RI 1 ed il signor __________ deve essere definita stabile ai sensi della Laps per il periodo oggetto dell’ordine di restituzione, ossia dal mese di agosto 2019 al mese di marzo 2023.
Ritenuto che la convivenza stabile comporta di considerare i conviventi quali componenti di una medesima unità di riferimento, a ragione l’USSI con decisione (ordine di restituzione) del 28 settembre 2023 ha ricalcolato il corretto diritto alle prestazioni assistenziali considerando l’unità di riferimento composta da entrambi.
L’USSI, con decisione del 28 settembre 2023, ha rivisto quanto stabilito in precedenza, ripristinando da un punto divista oggettivo il giusto diritto all’assistenza tramite ordine di restituire le prestazioni assistenziali versate in eccesso.
L’ordine di restituzione stabilisce unicamente che la reclamante ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto e che, di conseguenza, le prestazioni indebitamente ricevute vanno restituite.” (cfr. all. A a doc. I e doc. 972-984).
1.6. Con tempestivo ricorso del 28 novembre 2024, RI 1 ha personalmente impugnato la decisione su reclamo emessa nei suoi confronti, facendo valere le seguenti argomentazioni:
" (…) Nel 2019, davvero, dopo che io e __________ siamo venuti alle mani, non potevo più accettare di vivere sotto lo stesso tetto con lui e, per un bel po’, mi sono allontanata da lui: insomma, ci siamo lasciati.
Per me l’appartamento di __________ rappresentava lo spazio per ritrovarmi, per ricostruirmi, per fare di tutto per riuscire a camminare con le mie gambe, cercando di lavorare, cercando di prendere cura di me, cercando aiuto per i miei problemi fisici e di salute che mi colpiscono su più fronti.
In quel periodo, in particolare, mentre si pensava che io avessi soprattutto disturbi dell’alimentazione, si è scoperto che avevo anche disturbi al tratto gastro intestinale, perché quanto mangiavo restava troppo a lungo nel mio stomaco, anche 48 ore, e si intasava poi nel mio intestino. A lungo mi sono nutrita di sostituitivi dei pasti a mezzogiorno e spesso saltavo la cena. Potevo anche preparare cene, anche solo per altri, ma poi non mangiavo. Sono brava a cucinare, credo, ma spesso gli odori del cibo mentre cucino mi danno un senso di sazietà, mi tolgono l’appetito. Non vivo certo d’aria e non mi fanno bene i beveroni (v. acquisti __________) che usavo come sostitutivi dei pasti con prodotti comandati anche online, ma a lungo (almeno dal 2017 fino a fine 2022) ho vissuto così.
Avere una macchina è una necessità. Anche se la uso poco, so che avendola posso muovermi anche se lo decido all’ultimo. Averla mi ha permesso di cercare di rimettermi in pista, prendendo spazi presso altre attività e cercando di rendermi autonoma con la mia nuova professione: dall’estate 2020 sono anche estetista AFC: purtroppo non basta l’entusiasmo, e a volte non c’è neanche quello.
Ho spesso dolori che mi fanno impazzire e non posso usare come devo neanche le mie mani (…).
Nel periodo in cui l’USSI ha voluto approfondire quella segnalazione contro di me, ho dovuto affrontare anche cure e interventi per un tumore al seno in quel periodo stavo davvero troppo male, anche di testa. Ho ricordi terribili di quell’interrogatorio (…).
L’appartamento di __________ è stato davvero, per anni, casa mia, ci ho vissuto, eccome, ma aveva grossi problemi di umidità e di muffe. Ci sono stata dentro finché ho potuto, ma vivere lì rendeva ancora più dure le mie condizioni di salute.
Dopo la separazione del 2019, __________ mi è stato vicino, ma non da morosi. Ci sono voluti anni per capire, io per prima, che i sentimenti sono più forti delle difficoltà. Però non avrei davvero più voluto tornare a vivere con lui. A fine 2022, lui è venuto a stare da me in __________ a causa dei lavori a casa sua. Sarà stato per circa due mesi, ma non ero ancora pronta a tornare a vivere con lui senza la sicurezza di un mio spazio dove tornare in caso di problemi. Per questo mi è sembrata una buona idea provare a trasferirmi nello stesso stabile di __________ ma in un altro appartamento rispetto a quello di __________. Nella mia testa, prima che sfumasse la possibilità di avere in due appartamenti distinti nello stesso palazzo, non eravamo mica conviventi e non che il mio fabbisogno lo coprisse __________, anzi. Da giugno 2023, non ho potuto far altro che tornare a stare da __________. (…)
per me è assurdo che mi si accusi di aver finto di essermi separata da __________ in estate del 2019 e che da allora saremmo stati conviventi malgrado io non stessi più in __________.
Dopo la vostra decisione sul rifiuto di prestazioni assistenziali di marzo 2023 (incarto 42.2023.41), ho riguardato le carte per la macchina e ho trovato la valutazione del vecchio veicolo. Quei cinquemila franchi di cui avete scritto in realtà erano mille. La vecchia macchina è stata ripresa per quattromila franchi e io ho dovuto trovare i mille franchi mancanti. Non è comunque stato __________ a darmeli, o la sua società. Credo sia stato il mio patrigno (divorziato da mia mamma nel 2012) a prestarmeli, ma neanche lui se lo ricorda.
Resta il fatto che con i miei attestati di carenza beni non posso fare nessun leasing a nome mio, ma le rate le pagavo e cerco ancora di pagarle.
Come detto la macchina la uso poco ed è vero che i pagamenti fatti con la carta da benzinai sono quasi sempre per sigarette, non per benzina, ma credo di non aver mai speso più di CHF 60.00 al mese.
Io lo capisco cosa possa sembrare, anche per la questione degli indirizzi, ma non so come riuscire a fare capire che non avevo nessun vero aiuto se non l’assistenza, cercando comunque di lavorare, e che davvero non penso di aver rubato nulla.
Non credo che per qualche cena che sono riuscita a mangiare anch’io, per un po’ di benzina che poi cercavo di ripagare e per aver lasciato da __________ il gatto che non potevo tenere in __________, io avrei ricevuto meno dei CHF 75'595,05 che secondo l’USSI devo rimborsare.
Se vi chiedo di rivedere se la decisione dell’USSI che allego è giusta, non ha bisogno di approfondimenti, non va ridotta o azzerata, è perché ho paura che anche se hanno promesso di verificare la mia buona fede, poi per finire diranno di no e io mi ritroverò per strada senza nessuna possibilità di aiuto.
Ho paura e ho paura anche della denuncia che mi hanno fatto a Ministero pubblico, anche se fino ad oggi nessuno mi ha chiesto niente.
Probabilmente da autunno 2022 è giusto rivedere i conteggi per le prestazioni che mi sono state concesse, ma prima mi sembra comunque sbagliato.
Ricordo poi che in passato, quando sono stati considerati anche i redditi di __________, non è che io non abbia comunque ricevuto aiuti dall’assistenza per cui, anche se non credo che ho percepito indebitamente prestazioni, non sarebbe giusto neanche questo che io debba rimborsare tutto quanto mi è stato riconosciuto da agosto 2019. (...) Spero che almeno la mia buona fede possa venirmi riconosciuta.
Spero questo mia scritto possa andare bene, ma se così non fosse, potreste incaricare voi l’avv. __________ per metterlo a posto?
Per questi motivi chiedo che la decisione su reclamo venga annullata e l’USSI invitato a stabilire quanto fra agosto 2019 e fine 2022 il sostegno di __________ e me lo renda già mio convivente ai sensi delle assicurazioni sociali e in che modo i redditi e fabbisogni di __________, con dati sostanzialmente immutati rispetto a passate richieste accolte malgrado fossimo allora realmente conviventi, avrebbero inciso riducendo (e di quanto) le prestazioni assistenziali che mi sono state riconosciute (…)” (cfr. doc. I).
1.7. Nella propria risposta di causa del 18 dicembre 2024, l’USSI ha postulato la reiezione del ricorso sulla base di argomenti per i quali, nella misura di quanto necessario ai fini della presente vertenza, si dirà nel prosieguo, riconfermandosi nella propria decisione su reclamo ed osservando, in particolare, quanto segue:
" (…) l’USSI, già con scritto de 26 giugno 2023, indirizzato all’allora rappresentante dell’interessata, ha chiesto alla ricorrente “al fine di verificare il sussistere di un eventuale diritto residuo alle prestazioni assistenziali per il periodo agosto 2019 – marzo 2023 necessitiamo dei seguenti documenti finanziari inerenti il signor __________ (…)”. Ella non vi ha dato seguito, anzi, con scritto del 27 giugno 2023 il rappresentante (…) ha indicato che “posso però anticipare che, a prescindere dal fatto che __________ reputi errata la vostra conclusione per cui già prima del 31 maggio 2023 possa essere (ri-) sorta una stabile convivenza tra i due, egli – così come avrebbe comunicato alla mia mandante – non si ritiene un assistito, non ritiene di soggiacere ad obblighi di informazione, e chiede di far sapere che anche se direttamente contattato non vi darebbe seguito, e ciò a prescindere dalle conseguenze a cui potrebbe andare incontro RI 1”.
(…) l’USSI è nell’impossibilità di procedere come richiesto dall’interessata ritenuto che ella ed il suo compagno non hanno fornito la documentazione richiesta, documentazione che incombe agli stessi produrre” (cfr. doc. III).
1.8. Con replica del 7 gennaio 2025, la ricorrente si è riconfermata in quanto indicato in sede ricorsuale osservando, in particolare, quanto segue:
" (…) ricordo che il 26 giugno 2023 l’USSI ha chiesto all’avv. __________ tutta una serie di documenti di __________ e ricordo cosa ha scritto l’avv. __________: se però davvero __________ doveva collaborare, perché l’USSI non ha insistito contattandolo direttamente? Si tratta di prove che ora potreste chiedere voi?
Credo di aver provato che per i miei disturbi mi sono nutrita per anni con sostitutivi dei pasti, mangiando sano poche e rare volte, peraltro mica sempre da __________, ma anche da amici a familiari.
Lo so che ho rappresentato una falsa me sui social, ma come mi ha fatto capire la mia terapeuta, questo fa parte dei miei disturbi: di sicuro non voglio commiserazione, ma non mi sembra giusto che questo mi tolga comprensione e credibilità (…)
Gli aiuti che __________ mi ha dato nel tempo, anche quanto non eravamo più una coppia, sono certo stati preziosi, ma erano, senza nulla togliere, poca cosa rispetto alla copertura del mio fabbisogno anche considerando i miei tentativi di recuperare la mia autonomia finanziaria cercando di lavorare, malgrado i disturbi fisici, la fibromialgia, l’atopia, la depressione, l’aorta bicuspide, ecc.
Se volete approfondire la mia situazione psicofisica, io posso anticipare il mio svincolo dal segreto medico i miei medici curanti (…)” (cfr. doc. V).
1.9. Nella propria duplica del 20 gennaio 2025, l’USSI si è riconfermato nella propria risposta di causa, limitandosi, per il resto, ad osservare, da una parte, che “non sono invocati argomenti né addotte prove atte a modificare la valutazione del caso in oggetto”.
D’altra parte, l’amministrazione ha precisato di avere “più volte richiesto, dopo aver constatato una convivenza stabile ai sensi della Laps, che venisse fornita la documentazione finanziaria relativa anche al signor __________.
Ciononostante la ricorrente, peraltro responsabile dell'unità di riferimento per la richiesta delle prestazioni assistenziali, non vi ha provveduto. Inoltre il rappresentante legale della ricorrente con scritto del 27 giugno 2023, riportando quanto riferitogli dal signor __________, ha indicato che "a prescindere dal fatto che anche __________ reputi errata la vostra conclusione per cui già prima del 31 maggio 2023 possa esser (ri-)sorta una stabile convivenza fra i due, egli-così avrebbe comunicato alla mia mandante - non si ritiene un assistito, non ritiene di soggiacere ad obblighi di informazione, e chiede di far sapere che anche se direttamente contattato non vi darebbe seguito, e ciò a prescindere dalle conseguenze a cui potrebbe andare incontro RI 1", questo a comprova che tale documentazione non sarebbe comunque mai stata fornita nemmeno se richiesta direttamente al medesimo” (cfr. doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Innanzitutto, il TCA rileva che RI 1, nel proprio ricorso, ha indicato:
" Spero questo mio scritto possa andare bene, ma se così non fosse, potreste incaricare voi l’avv. __________ per metterlo a posto?” (cfr. supra consid. 1.6. e doc. I),
con ciò di fatto chiedendo a questa Corte di valutare se vi sia, o meno, la necessità di nominare quale suo patrocinatore d’ufficio dell’avv. __________.
Al riguardo va osservato che è vero che con sentenza H 61/01 del 16 maggio 2002, pubblicata in Pratique VSI 2003 pag. 97, chiamato a statuire in un caso concernente l'assistenza giudiziaria, il Tribunale federale delle ha stabilito che né dalle garanzie procedurali generali né dalla protezione dell'arbitrio o dalla tutela della buona fede né dai principi che reggono l'attività di uno stato di diritto è desumibile un obbligo generale del tribunale delle assicurazioni sociali di rendere attenti alla possibilità di usufruire del patrocinio gratuito. Se, tuttavia, dall'atto di ricorso si può dedurre che il ricorrente desidererebbe farsi patrocinare da un giurista, ma che per motivi finanziari vi rinuncia, il tribunale ha l'obbligo di renderlo attento alla possibilità di usufruire del patrocinio gratuito. In presenza d'indicazioni sufficientemente chiare, inoltre, queste ultime vanno considerate un'implicita richiesta di patrocinio gratuito.
Cfr. pure STF P 44/06 del 5 febbraio 2007 consid. 5.3.2., pubblicata in SVR 2007 EL N. 7 pag. 15 e STF 9C_246/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.1.
È altrettanto vero, tuttavia, che la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio i fatti determinanti della causa, fermo restando l'obbligo per le parti di collaborare a tale accertamento nella misura in cui ciò risulti loro possibile ed esigibile (cfr. art. 16 Lptca; 61 lett. c LPGA; STF 8C_415/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 5.1.; STF 9C_476/2021 del 30 giugno 2022 consid. 5.2.1.; STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010).
Inoltre ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) quando il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore d’ufficio.
Nel caso concreto questo Tribunale constata che la ricorrente, in particolare tramite l’inoltro del ricorso, ha dimostrato di sapere difendere adeguatamente i propri interessi.
La medesima, pertanto, non necessita di un patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 28 Lptca (cfr. STF 8C_392/2017 consid. 9.1.-9.2., parzialmente pubblicata in DTF 143 V 393; STFA C 116/03 dell’8 novembre 2004; STCA 38.2018.23 del 16 luglio 2018 consid. 2.2.; decreto 36.2018.28-33 emesso dal TCA il 12 giugno 2018 il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_484/2018 del 30 luglio 2018; STCA 42.2017.49 del 15 dicembre 2017; STCA 32.2015.147 del 18 aprile 2016 consid. 2.6., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 9C_356/2016 del 5 luglio 2016; STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.1.).
In proposito cfr. pure STCA 38.20.23.62 del 15 gennaio 2024; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.1.; STCA 42.2021.75 del 13 dicembre 2021 consid. 2.7.; STCA 42.2021.59 del 13 dicembre 2021 consid. 2.1., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_9/2022 del 2 febbraio 2022; STCA 38.2019.15-16 del 10 luglio 2019 consid. 2.2.; STCA 35.2005.53 del 27 febbraio 2006 consid. 2.11.
2.2. Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’USSI abbia correttamente, o meno, chiesto alla ricorrente la restituzione di fr. 75'595.05, pari alle prestazioni Las dalla medesima percepite tra agosto 2019 e marzo 2023, in ragione del fatto che quando le ha erogate l’amministrazione non aveva potuto considerare – essendone all’oscuro – che tra la ricorrente e __________ vi era una convivenza stabile.
2.3. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las). Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide in particolare dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:
" Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione. (cpv. 1)
A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale. (cpv. 2)”
Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:
" L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali. (cpv. 1)
L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio. (cpv. 2)”
2.4. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:
" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”
Ai sensi dell’art. 26 cpv. 1-3 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:
" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)
Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)
La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"
Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).
Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS che rimane applicabile anche sotto l’egida della LPGA, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra, anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. art. 53 LPGA; STF 8C_366 del 19 ottobre 2022 consid. 5.2.; STF 8C_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3; STF 8C_294/2018 del 28 giugno 2018 consid. 3.1.; STF 8C_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68).
Giova ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese), che in concreto l’amministrazione si è peraltro già impegnata ad attivare d’ufficio (cfr. supra consid. 1.5.).
2.5. Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las):
" 1L’unità di riferimento è costituita:
a) dal titolare del diritto;
b) dal coniuge o dal partner registrato;
c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;
d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;
e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.
2-7…"
L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:
" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:
a) vi sono figli in comune;
b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;
c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”
L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).
Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.
Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:
" 2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)
2.2.1 Partner convivente
L’attuale art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.
Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.
Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.
Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).
Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.
Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.
Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.
Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."
Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:
" (…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.
Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.
Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.
L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."
Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:
" Articolo 2a; partner conviventi
Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.
Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).
Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.
Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”
2.6. Le Linee guida CSIAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2025 al punto D.4.4. prevedono che:
" D.4.4. Contributo di concubinato
1 In un concubinato stabile i redditi e la sostanza di una persona non beneficiaria del sostegno sono adeguatamente considerati per determinare il diritto all’aiuto sociale del/della partner e dei figli comuni.
2 Un concubinato è ritenuto stabile se i partner convivono da almeno due anni oppure se convivono da meno di due anni e hanno un figlio comune. Questa presunzione è confutabile.
3 Il reddito e la sostanza sono presi in considerazione sotto forma di contributo di concubinato. Tale contributo è computato come entrata alla persona beneficiaria del sostegno.
Spiegazioni:
a) Basi legali del contributo di concubinato ¨
Il Tribunale federale, richiamandosi al diritto di famiglia in vigore, ritiene che fra i concubini non sussista nessun obbligo di assistenza e di mantenimento. Esso riconosce tuttavia che i coniugi e i partner registrati non devono essere svantaggiati rispetto ai concubini (art. 14 e art. 8 cpv. 2 CF). Ai cantoni è quindi consentito, nell’ambito dell’esame dell’indigenza ai sensi della legislazione in materia di aiuto sociale, di prendere adeguatamente in considerazione il reddito e la sostanza di un concubino o di una concubina che non beneficia del sostegno.
b) Concubinato stabile
Nelle comunità di vita assimilabili a un matrimonio, il grado delle relazioni fra i partner può essere più o meno intenso. Un concubinato stabile è caratterizzato dalla disponibilità dei partner ad aiutarsi e ad assistersi reciprocamente nonché, all’occorrenza, a sostenersi anche in ottica finanziaria.
La presunzione legale di una relazione di concubinato stabile fondata sulla durata della relazione e sui figli comuni può essere confutata. Concretamente, la persona beneficiaria del sostegno deve addurre che, nonostante la presenza dei motivi per la presunzione di una relazione di concubinato stabile, non sussiste nessuna comunità di vita assimilabile a un matrimonio. Il grado della prova richiesto è quello della «verosimiglianza preponderante», vale a dire che l’organo dell’aiuto sociale deve essere maggiormente convinto dagli indizi addotti a sfavore dell’esistenza di un concubinato piuttosto che da quelli a sostegno dell’esistenza del medesimo. Una semplice verosimiglianza non è sufficiente. Devono essere addotti elementi o indizi plausibili e visibili dall’esterno che, a un esame obiettivo, sono adeguati per scartare l’ipotesi di un vincolo equiparabile a quello del matrimonio, ossia la disponibilità alla fedeltà e all’assistenza reciproca.”
Le direttive CSIAS del 2005, nella versione in vigore fino al 2020, invece, al punto F.5.1 ("Comunità di abitazione e vita di tipo familiare") prevedevano che:
" F.5 Comunità di abitazione e vita di tipo familiare
F.5.1 Principi
Le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non possono, per principio, essere considerate come una sola unità di riferimento per il sostegno sociale.
Per ogni beneficiario dev’essere allestito e gestito un incarto individuale.
Le persone che non beneficiano di prestazioni di assistenza devono assumere personalmente le spese da esse stesse determinate. Ciò riguarda in particolare le spese per il sostentamento, le spese per l’alloggio e le spese varie. Per principio, all’interno della comunità queste spese sono ripartite in modo pro-capite (v. capitoli B.2 e B.3).
Sul piano del diritto, le persone che vivono in comunità di abitazione e vita di tipo familiare non sono tenute a provvedere al mantenimento reciproco degli altri membri della comunità.
Di conseguenza, i beni e i redditi degli uni e degli altri non devono essere sommati.
Il contributo che una persona non assistita apporta al budget di un beneficiario di prestazioni di assistenza può essere conteggiato quale contributo all’economia domestica o partecipazione ai costi di concubinato solo se soddisfano specifici presupposti. In particolare, dev’essere verificato che il contributo al concubinato sia erogato solamente nell’ambito di una relazione stabile.
Un concubinato (anche una relazione tra partner dello stesso sesso) è considerato stabile solo se dura da almeno due anni o i partner vivono congiuntamente a un figlio avuto in comune.”.
Riguardo alla funzione delle disposizioni CSIAS, cfr. C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e pag. 114-115 relativamente al principio di sussidiarietà.
Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 8C_463/2021 del 9 novembre 2021 consid. 4.2.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; DTF 144 V 195; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).
Quest’ultimo, tuttavia, deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del 17 aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).
Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STF H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).
Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (cfr. STF 9C_442/2021 del 17 marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).
2.7. Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso, l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).
In una sentenza 8C_790/2007 del 23 luglio 2008, pubblicata in DTF 134 I 313 e relativa al rifiuto di accordare al ricorrente un sussidio per la riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, il Tribunale federale ha rilevato che:
" (…)
5.5 Il n'existe entre les concubins aucun devoir légal d'entretien et d'assistance (ATF 129 I 1 consid. 3.2.4 p. 6; voir aussi ATF 106 II 1 consid. 2 p. 4). En matière civile, la jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit du divorce a considéré, sous certaines conditions, que le concubinage constituait une communauté assimilable au mariage pouvant entraîner la perte du droit à la rente du conjoint divorcé. Le Tribunal fédéral a toutefois posé la présomption (réfragable) qu'un concubinage était stable lorsqu'il durait depuis cinq ans au moment de l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce ("concubinage qualifié"; ATF 118 II 235 consid. 3a p. 237; ATF 114 II 295 consid. 1a p. 297; voir également URS FASEL/DANIELA WEISS, Auswirkungen des Konkubinats auf (nach-eheliche Unterhaltsansprüche, in PJA 2007 p. 13 ss). (…).”
Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.
L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.
Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.
Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.
In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.
Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.
Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).
Secondo l’Alta Corte il budget COSAS ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).
Con sentenza DTF 149 V 250, l’Alta Corte, nel caso di un ricorrente al quale l’amministrazione ha dapprima sospeso informalmente i pagamenti dell’assistenza sociale e in seguito con delle decisioni formali ha soppresso con effetto retroattivo il diritto all’aiuto sociale, non avendo egli trasmesso all’amministrazione la documentazione relativa alla sua partner, convivente ed incinta, ha ricordato che non è arbitrario tenere conto di una relazione di concubinato stabile nel contesto della concessione delle prestazioni dell’aiuto sociale in presenza di risorse economiche, benché non esista un dovere legale e reciproco di mantenimento tra i partner. In quest’ottica è concepibile considerare il fatto che questi siano pronti ad assicurarsi mutualmente assistenza.
Di principio è ammissibile computare un contributo di concubinato nel calcolo dell’aiuto sociale riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.
Questione lasciata aperta è invece stata quella di sapere se analogamente vale nel caso in cui la persona non sostenuta dall'assistenza sociale sia beneficiaria di prestazioni complementari a una rendita AVS/AI (consid. 5).
Se la persona beneficiaria dell'assistenza sociale rifiuta di collaborare all'accertamento dei fatti determinanti per il conferimento e la fissazione delle prestazioni di aiuto finanziario, una sospensione di queste prestazioni è ammissibile (consid. 6).
2.8. Questo Tribunale, in una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., questo Tribunale ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.
In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.
Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.
Con giudizio 36.2014.78-79+36.2014.84-85+36.2014.102-103 del 2 febbraio 2015 il TCA ha stabilito che rettamente la Cassa cantonale di compensazione Ufficio delle prestazioni, ai fini della determinazione del diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (RIPAM), aveva considerato una coppia quale unica unità di riferimento, siccome la convivenza, che durava, in modo indubbio, da oltre sei mesi, andava ritenuta stabile ai sensi dell’art. 10a RLCAMal, in vigore dal 1° gennaio 2015 (cfr. BU 3/2015 del 23 gennaio 2015 pag. 14-15) e il cui tenore è identico a quello dell’art. 2a Reg.Laps.
Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.
Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.
In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.
Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.
Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.
Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.
Con giudizio 39.2018.7 del 24 settembre 2018 il TCA ha confermato il modo di procedere dell’amministrazione che aveva negato a un’assicurata il diritto all’assegno integrativo e all’assegno di prima infanzia tenendo conto nella sua unità di riferimento anche del padre di sua figlia, benché la ricorrente avesse fatto valere che il medesimo conviveva con la madre alla quale corrispondeva metà del canone di locazione e che l’intervento finanziario a suo favore si limitava al versamento dell’importo di mantenimento per la figlia.
Il Tribunale federale, con sentenza 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha respinto il ricorso dell’assicurata, rilevando:
" (…) la Corte cantonale, alla luce del particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. (…)” (consid. 4.2.)
In una sentenza 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine settimana e la relazione fosse altalenante.
In una sentenza 42.2022.19 del 20 giugno 2022, il TCA ha confermato il modo di procedere dell’USSI e ritenuto che tra il ricorrente e la compagna con cui da cinque anni aveva una relazione, dalla quale pernottava nella misura di 3-4 notti la settimana, che gli lavava i vestiti e prestava la vespa, vi era una convivenza stabile e non sussisteva, quindi, una semplice economia domestica.
Con sentenza 39.2023.6 del 24 gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di procedere dell’amministrazione che non era entrata nel merito di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla persona che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava considerata convivente stabile della richiedente, e perciò doveva essere computata nell’unità di riferimento di quest’ultima.
Il ricorso contro la STCA 39.2023.6 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con pronunzia 8C_61/2023 del 22 marzo 2023.
Infine, in una sentenza STCA 42.2024.36 del 2 dicembre 2024, questa Corte ha confermato l’operato dell’USSI che, da una parte, aveva negato a quella ricorrente il rinnovo delle prestazioni Las e, d’altra parte, le aveva chiesto la restituzione di tutto quanto erogatole per il periodo in cui ella aveva convissuto stabilmente ai sensi della Laps con il compagno senza informarne l’amministrazione. In particolare, in quel caso il TCA ha ritenuto che:
" (…) In ogni caso, al di là di contraddizioni e ritrattazioni della parte ricorrente, dagli atti emerge chiaramente che da ben prima dell’ottobre 2022 l’insorgente e l’uomo in questione condividono ogni momento di vita quotidiana, dai pasti, alle uscite, ai lavori in casa o nel giardino di uno o dell’altra. (…)
Determinante, poi e nel caso di specie, per giungere alla conclusione che tra la ricorrente ed _______, anche nel periodo determinante che va da ottobre 2022 ad aprile 2024, vi era una convivenza stabile ai sensi di quanto prevedono le normative, rispettivamente, le direttive e la giurisprudenza suindicate (cfr. supra consid. 2.6.), è il fatto che i due si fornivano aiuto reciproco.” (cfr. consid. 2.9. della STCA 42.2024.36 del 2 dicembre 2024).
Al riguardo cfr. pure STCA 42.2024.12 del 12 agosto 2024; 42.2018.40 del 5 febbraio 2019; STCA 42.2016.30 del 24 aprile 2017; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; STCA 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.
2.9. Nell’evenienza concreta, questa Corte richiama il consid. 2.8. della STCA 42.2023.41 del 5 febbraio 2024 (resa nei confronti della ricorrente e cresciuta incontestata in giudicato; cfr. supra consid. 1.3.), per quanto attiene alla documentazione in atti ed alla situazione per come si presentava ad aprile 2023, limitandosi, in questa sede a riprenderne gli elementi essenziali ai fini della presente vertenza nonché a porre in evidenza quanto relativo al periodo dall’agosto 2019 ad ottobre 2022.
Innanzitutto, il TCA rammenta, infatti, che, a fronte di un ordine di restituzione per le prestazioni percepite da agosto 2019 a marzo 2023, RI 1 ha indicato, con riferimento alla relazione con __________, che “il vero cambiamento, per me, è stato quando a fine 2022 hanno fatto lavori nel suo appartamento, fra novembre e gennaio dell’anno dopo, lui è stato da me in __________. Avevamo ricominciato a vederci non solo da amici, (…) non credo che abbiamo ricominciato ad essere più che amici prima del 2022” e che in ragione di quanto precede “Probabilmente da autunno 2022 è giusto rivedere i conteggi per le prestazioni che mi sono state concesse” (cfr. supra consid. 1.6. e doc. I).
Questa Corte, dunque, si limita a valutare le risultanze fattuali relative al periodo da agosto 2019 ad ottobre 2022.
In particolare, giova rilevare che l’USSI ha concluso, tanto sulla base del rapporto intermedio di data 10 maggio 2023 dell’Ispettorato sociale (cfr. doc. 181-190), quanto del rapporto di chiusura del caso di data 17 luglio 2023 (cfr. doc. 989-1001), rispettivamente e per quanto riguarda la fattispecie, con ordine di restituzione del 28 settembre 2023 e decisione su reclamo del 28 ottobre 2024, che tra RI 1 e __________ vi sarebbe stata una convivenza stabile (anche) a far tempo dal mese di agosto 2019.
L’Ispettorato, sulle cui risultanze l’USSI si è fondato, era giunto a questa conclusione valutando diversi elementi, ed in particolare:
Il fatto che la “corrispondenza” della ricorrente era “indirizzata presso l’abitazione del signor __________”, sita in __________ per il periodo in cui ella pretendeva di essere separata dal fidanzato;
L’ “aiuto reciproco” tra RI 1 e __________he comprende tanto il “sostentamento alimentare”, quanto l’“autoveicolo”, e che sostanzierebbe una “relazione amorosa” tra i due “stabile e duratura, caratterizzata dall’aiuto reciproco tra le parti” ed adempirebbe quindi i criteri posti dalla Laps in relazione al concetto di convivenza;
Le “transazioni finanziarie”, ritenuto come dalla documentazione relativa al conto corrente di RI 1 e, laddove presente, alle carte in uso alla ricorrente emerge che la medesima “per la maggior parte dei mesi” in cui ha beneficiato delle prestazioni Las non le ha, poi, impiegate “per il proprio sostentamento” (cfr. doc. 181-190).
La ricorrente pretende, invece, che nel periodo da agosto 2019 ad ottobre 2022 (compreso) la relazione sentimentale che da anni aveva con __________ si sarebbe interrotta “Nel 2019, davvero, dopo che io e __________ siamo venuti alle mani, non potevo più accettare di vivere sotto lo stesso tetto con lui e, per un bel po’, mi sono allontanata da lui” (cfr. supra consid. 1.6. e doc. I).
Non vi sarebbe, quindi, stata, secondo la tesi ricorsuale, alcuna stabile convivenza (ai sensi della Laps) non annunciata all’USSI per quel periodo.
Innanzitutto, a proposito dell’appartamento che la ricorrente pretende di aver locato in conseguenza della separazione dal fidanzato (“Nel 2019, davvero, dopo che io e __________ siamo venuti alle mani, non potevo più accettare di vivere sotto lo stesso tetto con lui e, per un bel po’, mi sono allontanata da lui: insomma, ci siamo lasciati. Per me l’appartamento di __________ rappresentava lo spazio per ritrovarmi, per ricostruirmi, per fare di tutto per riuscire a camminare con le mie gambe”, cfr. supra consid. 1.6. e doc. I) questa Corte rileva che dal marzo 2019 ella - che sino a quel momento risiedeva in __________, ad __________ (cfr. doc. 713) con il fidanzato __________ - ha locato un ente composto due locali, sito in __________, ad __________, quale abitazione familiare per una persona, per una pigione di fr. 1'125.- mensili (cfr. doc. 707-712).
Dal momento che RI 1 riconduce all’essere “venuti alle mani” con il fidanzato la loro separazione ed in particolare l’impossibilità di continuare ad abitare insieme, il TCA, per quanto di rilievo circa gli elementi che seguiranno relativamente alla relazione tra i due, pone in evidenza il fatto che il contratto di locazione per l’ente di __________ è stato sottoscritto a fine febbraio 2019. La lite tra i due, nonché la pretesa separazione, sarebbero, quindi avvenute al più tardi al quel momento.
A seguito della segnalazione da parte di un’Operatrice socio amministrativa dell’USSI del giugno 2022 all’Ispettorato sociale (per il sospetto esercizio non annunciato dell’attività di estetista, per cui RI 1 ha conseguito un AFC), proprio nei locali di __________, destinati quindi a centro estetico e non ad abitazione, il caso della ricorrente è stato portato all’attenzione dell’Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (cfr. doc. 371).
Dando in parte seguito alle richieste di accertamento dell’Ispettorato sociale, la Polizia __________ - che al di là dei “controlli discreti” non ha esperito alcun sopralluogo, né nei locali di __________, né in quelli di __________ – ha indicato quanto segue nel proprio rapporto informativo di data 9 gennaio 2023 inerenti i controlli eseguiti dal 5 settembre 2022 al 22 dicembre 2022:
“(…) il veicolo presumibilmente in uso alla RI 1 non era più un’__________ di colore __________ immatricolata __________, ma era dal 31.08.2022 una __________ di colore __________ con la medesima targa ed intestata alla __________”;
nel mese di settembre 2022 il veicolo in questione non era stato “ravvisato stazionato” all’esterno dell’appartamento sito in __________, mentre nei tre mesi successivi vi era stato percepito “quasi ogni volta che il controllo veniva attuato, soprattutto nella fascia oraria verso le 08:30/09:00”;
“le informazioni carpite con varie persone della zona (addetti postali, vicini di casa) stabilivano con presumibile veridicità che ad esempio la posta veniva recapitata sia all’indirizzo di __________ e sia all’indirizzo di __________, inoltre presso l’indirizzo di __________ risultava ancora presente il nome della RI 1 sulla buca delle lettere. Risulta quindi verosimile che il rapporto tra le due persone (RI 1 e __________) sia ancora effettivamente valido. I vicini di casa di __________ mi comunicavano inoltre che ogni tanto vedevano la RI 1, senza tuttavia esporsi o precisare maggiormente in quante e quali circostanze” (cfr. doc. 328-329).
Ritenendo che “le informazioni generali assunte non prevalevano in un senso o nell’altro”, la Polizia __________, rendendosi “disponibile eventualmente per organizzare i controlli abbinati atti a stabilire con ragionevolezza e delineare con maggior precisione la situazione”, ha però ritenuto “non (…) opportuno eseguire l’accertamento al rispettivo indirizzo di __________ in solitaria e senza” avvalersi “del seguito di un qualche funzionario incaricato o titolare della pratica in questione” (cfr. doc. 328-329).
Dal rapporto dell’Ufficio dell’ispettorato del lavoro del 10 ottobre 2022, il cui Ispettore ha, invece, avuto accesso all’appartamento di __________, emerge quanto segue:
" RI 1:
ha dichiarato di aver iniziato la sua attività nel mese di marzo 2022. Per quanto concerne lo studio situato a __________, lo stesso è di proprietà della dr.ssa __________. Lo studio medico mette a disposizione la merce come pure l’attrezzatura presente per svolgere l’attività, RI 1 ha specificato che da parte sua non vi è nessun costo mensile fisso (…) RI 1 secondo la sua dichiarazione ha incassato complessivamente 1'000.- CHF, svolgendo 2 trattamenti e una decina di dimostrazioni. Per quanto concerne lo studio presso il domicilio di , RI 1 ha affermato che il materiale presente è stato da lei acquistato dalla precedente attività () nel 2015. Presso il suo domicilio ha eseguito trattamenti esclusivamente a parenti” (cfr. doc. 335).
In occasione dell’ispezione avvenuta presso i locali di __________ il 25 agosto 2022, RI 1, in particolare con riferimento all’eventuale attività svolta nell’appartamento che locava, ha, infatti, dichiarato per iscritto che:
" (…) lo spazio (vedi foto), l’apparecchiatura e materiale è di mia proprietà, li ho acquistati nel 2015 circa (precedente attività __________), costo totale 4'000 CHF circa. Non ho mai svolto attività al mio domicilio. Le foto nel sito, sono lavori che ho fatto durante i corsi. Ad oggi ho effettuato solo trattamenti ai miei parenti” (cfr. doc. 347).
Le fotografie agli atti che ritraggono lo “spazio” descritto dalla ricorrente mostrano che quantomeno ad agosto 2022 nell’appartamento di __________, invece di quello che avrebbe dovuto essere adibito a camera da letto, vi era un locale con quanto occorre per effettuare dei trattamenti estetici ed oggetti decorativi vari, presenti un lettino per trattamenti, apparecchiature varie, un armadio, uno specchio, uno scaffale, un quadro, un pianoforte, un tavolo con due sedie apposte l’una in faccia all’altra, pure per trattamenti estetici, un microscopio, diplomi e titoli incorniciati ed appesi al muro ed una vetrinetta con prodotti cosmetici (cfr. doc. 352-359).
In effetti, dagli atti emerge pure che RI 1 (autorizzata al libero esercizio come estetista per “grani di miglio, microneedling, trucco permanente, utilizzo di dispositivi inettabili”; cfr. doc. 383) risultava iscritta all’associazione __________ per la zona __________, con indirizzo operativo proprio in __________ (cfr. doc. 382).
È poi stato unicamente nelle immagini inerenti gli annunci online di fine marzo/inizio aprile 2023 pubblicati per trovare un subentrante – rammentato che sin da febbraio 2023, quando ancora percepiva le prestazioni Las, RI 1 aveva infatti comunicato all’USSI la propria volontà di “cambiare appartamento (…) per il mese di maggio giugno” (cfr. doc. 895-897) - che in questo “spazio” (inteso come locale) che in quello “spazio” è comparso l’arredamento consono alla zona notte (cfr. doc. 387).
Sempre con riferimento all’utilizzo dell’appartamento di __________ da parte di RI 1, giova rilevare a proposito del momento a partire dal quale la camera si presentava come uno studio estetico, la ricorrente, alla domanda postale il 14 aprile 2023 dall’Ispettrice sociale a sapere “da quanto tempo esiste lo spazio allestito in __________?”, ha risposto “Dovrò verificare la fine del contratto della cantina dove prima tenevo il materiale in questione” (cfr. 291-298).
Dal contratto di locazione di una cantina sita a __________, risulta che il medesimo ha avuto inizio il 29 aprile 2018 (cfr. doc. 267) e ed è, poi, stato disdetto con effetto al 31 marzo 2019 (cfr. doc. 268).
Ne consegue che l’attrezzatura per estetista a suo tempo depositata nella cantina di __________, è stata trasportata ad __________, in __________, occupando quella che avrebbe dovuto essere la camera da letto, al più tardi dal 31 marzo 2019 e quindi, essenzialmente, da quando la ricorrente ha locato l’appartamento.
Quanto alla relazione sentimentale che lega la ricorrente a __________, il TCA - rammentato che nella STCA 42.2023.41 del 5 febbraio 2024, per i motivi ripresi al consid. 1.3., ha già stabilito che tra i due, quantomeno ad aprile 2023 vi era una stabile convivenza ai sensi della Laps e che l’insorgente, in questa sede, riconosce che ciò era il caso già da novembre 2022 - pone in evidenza, innanzitutto, il fatto che RI 1 (nome utente Facebook __________) ha pubblicamente comunicato mediante il proprio profilo social di avere ricevuto “finalmente dopo sette lunghi e direi anche impegnativi, anni… (…)” da __________ un anello di fidanzamento nel dicembre 2016 (cfr. doc. 411).
La ricorrente ha sostenuto che i due non costituivano, però, più una coppia da fine febbraio 2019 ad ottobre 2022.
In quel periodo, pretende RI 1, “__________ mi è stato vicino, ma non da morosi”; “non eravamo mica conviventi e non è che il mio fabbisogno lo coprisse __________, anzi” (cfr. supra consid. 1.6. e doc. I). “Gli aiuti che __________ mi ha dato nel tempo, anche quando non eravamo più una coppia, sono certo stati preziosi, ma erano, senza nulla togliere, poca cosa rispetto alla copertura del mio fabbisogno (…)” (cfr. supra consid. 1.8. e doc. V).
Ora, questa Corte ha già individuato, anche sulla base di quanto dichiarato dalla ricorrente circa il fatto che il suo gatto ha da sempre vissuto presso __________ (“(…) Avevo un gatto. Vive con il ragazzo che frequento”, “è il mio fidanzato”; cfr. doc. 291-298), quali sono i locali dell’appartamento di quest’ultimo e quali erano, invece, quelli di __________ (cfr. STCA 42.2023.41 del 5 febbraio 2024 consid. 2.10.).
Agli atti, per il periodo in cui la ricorrente fa valere che la relazione amorosa tra lei ed il fidanzato si era interrotta, figurano numerose foto che la vedono tanto in compagnia dell’uomo, quanto a casa del medesimo, e meglio:
il 30 giugno 2019, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae lei e __________ in costume da bagno mentre brindano con una coppia (cfr. doc. 401);
il 20 giugno 2019, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae un gruppo di persone in un giardino privato, sedute ad un tavolo ed intente a mangiare, tra le quali figura __________ (cfr. doc. 400);
il 25 giugno 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia di __________ che, seduto, guarda e sorride all’obiettivo (cfr. doc. 401);
il 28 giugno 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae un gruppo di persone, tra le quali __________ (cfr. doc. 399);
il 27 settembre 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia della tavola dell’appartamento di __________, apparecchiata con tutto quanto occorre per una raclette (cfr. doc. 424);
il 4 ottobre 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia della sala e del televisore acceso nell’appartamento di __________ scattata dal divano (cfr. doc. 423)
il 5 luglio 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che la ritrae abbracciata a __________ ed un'altra che li ritrae seduti a tavola con altre persone (cfr. doc. 398);
il 6 agosto 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia scattata da __________ che ritrae i due seduti ad un tavolo, mentre la ricorrente tiene in mano un bicchiere pieno (cfr. doc. 398);
il 6 dicembre 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia della sala dell’appartamento di __________ con le decorazioni natalizie (cfr. doc. 422)
il 25 dicembre 2020 (il giorno di Natale), RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia della sala dell’appartamento di __________ con le decorazioni natalizie (cfr. doc. 422);
il 14 gennaio 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia della sua mano, con sullo sfondo la sala dell’appartamento di __________, mentre regge una sorta di cilindro graduato da cucina con all’interno una sostanza liquida ed un’altra di sé stessa seduta sul divano di __________ (cfr. doc. 421);
il 28 gennaio 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia della tavola della sala di __________ apparecchiata con la cena servita per due (cfr. doc. 420);
il 3 febbraio 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia autoscattata sul divano dell’appartamento di __________ (cfr. doc. 420);
il 14 febbraio 2021 (e meglio a San Valentino), RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia della propria mano che, con un anello all’anulare sinistro, regge una flûte di champagne, ritraendo anche parte del divano e della sala dell’appartamento di __________ (cfr. doc. 419);
il 16 febbraio 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook due fotografie del proprio gatto, sul divano dell’appartamento di __________ (cfr. doc. 417 e 418);
Il 21 marzo 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che la ritrae, insieme a __________ mentre si apprestano a salire su un’auto d’epoca (cfr. doc. 397);
il 20 aprile 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia del proprio gatto sul divano dell’appartamento di __________ (cfr. doc. 419)
il 23 maggio 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia delle proprie gambe mentre, seduta sul divano dell’appartamento di __________, scalza ed in tenuta da casa, regge un bicchiere di __________ (cfr. doc. 418);
il 20 giugno 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae __________, con altre persone, seduto a tavolo (cfr. doc. 396);
il 4 luglio 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia presa dal balcone di __________ (cfr. doc. 417);
il 10 luglio 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae la tavola dell’appartamento di __________ apparecchiata per due persone (cfr. doc. 416);
il 28 luglio 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae __________, in faccia a lei, ad un tavolo con un piatto appena servito (cfr. doc. 395);
il 18 aprile 2022, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia di un piatto con cotolette di agnello e fagiolini posato sul tavolo della sala dell’appartamento di __________ (cfr. doc. 405);
l’8 maggio 2022, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae la tavola apparecchiata nella sala dell’appartamento di __________ (cfr. doc. 416)
Il TCA rammenta che per costante giurisprudenza federale anche informazioni raccolte in internet possono essere considerate fra gli elementi di valutazione di una fattispecie (cfr. STF 9C_776/2019 del 17 novembre 2020; STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019, consid. STF 9C_838/2018 del 14 febbraio 2019, consid. 5.1 e 5.2; STF 8C_909/2017 del 26 giugno 2018 consid. 6.2.; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 4.1.; 5.3., STF 8C_192/2017 del 25 agosto 2017 consid. 5.4.3.2.; STF 8C_69/2017 del 18 agosto 2017 consid. A; 5.1.; Michael Liebrenz/Ueli Kieser/Roman Schleifer, Funktionserfassung 2.0 – Möglichkeiten und Grenzen des Gutachters im digitalen Zeitalter, in SZS 60/2016 pag. 582 segg.).
In particolare, poi, questa Corte rileva che il Tribunale Federale si è già pronunciato a favore dell’utilizzabilità delle informazioni tratte dal profilo Facebook dei ricorrenti.
In tal senso, il TCA ricorda che in una sentenza 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, massimata in RtiD I-2018 N. 61 pag. 281, l’Alta Corte, ha confermato la STCA 38.2016.57 del 6 febbraio 2017 che aveva stabilito che un assicurato aveva la residenza all’estero i trattava di un ricorrente nato a Lugano, che all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori. Egli era in possesso di un veicolo, il quale non era ancora stato sdoganato. Il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia. Il suo profilo Facebook indicava il proprio domicilio in Italia ed egli era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. Il TCA ha concluso che il centro delle relazioni professionali era in Svizzera, mentre quello delle relazioni personali, era in Italia.
L’Alta Corte ha al riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.2. Il presupposto della residenza in Svizzera non può essere ammesso o negato a priori o stabilito in maniera astratta, ma può essere data una risposta unicamente prendendo in considerazione le prove e le circostanze del singolo caso (cfr. DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 595). Il ricorrente se non in maniera generica non dimostra l'insostenibilità (consid. 1.1) degli accertamenti della Corte cantonale. Si duole unicamente del peso dato asseritamente ad alcune prove.
L'assicurato in realtà tenta impropriamente di dare una propria visione agli accertamenti svolti dai giudici ticinesi, i quali hanno valutato il caso alla luce di tutti gli elementi nel fascicolo. Invano, il ricorrente potrebbe pretendere che il Tribunale delle assicurazioni si sia fondato unicamente sull'estratto del profilo facebook o estrapolando singoli frasi. Egli poi pare dimenticare che per prassi invalsa il giudice deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale in un momento in cui la persona interessata non è ancora cosciente delle conseguenze giuridiche (cosiddette dichiarazioni della prima ora; DTF 142 V 590 consid. 5.2 pag. 594 seg.). Resta in definitiva solo da valutare se dagli accertamenti dei giudici di merito si possa negare il presupposto della residenza in Svizzera.
5.3. Il ricorrente ancora in sede federale si limita a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione), anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera. È vero, il ricorrente condivide un appartamento a Lugano con il fratello. Tuttavia, per sua stessa dichiarazione le spese sono infatti assunte in parte dalla famiglia, che risiede in Italia (sull'importanza del luogo di dimora della propria famiglia; sentenza 8C_777/2010 del 20 giugno 2011 consid. 3.3). La medesima abitazione è condivisa con suo fratello (in caso di concubinato si veda sentenza 8C_203/2013 del 23 aprile 2014 consid. 2.2). Inoltre, il ricorrente è attivo in società sportive oltreconfine, come anche ivi frequenta alcune amicizie. In tale ottica, anche il profilo facebook può essere considerato fra gli elementi di valutazione. Alla luce di questi elementi, il Tribunale cantonale delle assicurazioni non ha però violato il diritto federale. Diversamente dall'opinione del ricorrente, la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera. La conoscenza di un'altra lingua nazionale non è decisiva se non in relazione con altri spiccati elementi personali, trattandosi di lingue parlate non soltanto in Svizzera (cfr. sentenza 8C_723/2012 dell'11 dicembre 2012 consid. 4.3). Del resto, il ricorrente non ha mai preteso di avere altra residenza in Svizzera al di fuori di Lugano, ove la lingua ufficiale è quella italiana. Le critiche ricorsuali pertanto sotto questo profilo sono infondate. (…)”
Cfr. anche la STC 8C_69/2017 del 18 agosto 2017.
Per altri casi in cui questa Corte ha utilizzato informazioni reperite sul social, cfr. anche, ad esempio, la STCA 38.2021.49 del 30 agosto 2021 e la STCA 38.2022.18 del 3 giugno 2022, confermata dalla STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023.
Questa Corte rileva che nel profilo Facebook della ricorrente (“__________”, pubblicamente accessibile nella versione consultabile il 20 gennaio 2025) vi sono altre immagini, e meglio:
l’8 giugno 2019 RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che la ritrae seduta a tavola vicino a __________ in compagnia di amici intenti a mangiare;
il 21 giugno 2019, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che la ritrae in compagnia di __________;
il 23 giugno 2019, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia delle sue gambe, seduta sul balcone dell’appartamento di __________, con un cappellino con la scritta __________ appoggiato sul suo ginocchio;
il 6 luglio 2019, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae la tavola nella sala di __________ apparecchiata per due, con i piatti appena serviti;
il 22 giugno 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae parte del proprio ventre e le gambe mentre si trova sul divano dell’appartamento di __________. Sul tavolino davanti al divano si scorge una composizione di fiori finti che viene poi ripresa, per esempio, anche nella foto del 18 luglio 2020 che ritrae bruschette, delle olive e due calici di vino;
il 24 giugno 2020 RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia di sé stessa sul cui sfondo si vede il divano dell’appartamento di __________ commentando “casina (…) buona serata”;
il 16 agosto 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia di sé stessa in piedi, con un bicchiere di vino in mano, appoggiata al mobile della tv dell’appartamento di __________;
il 29 agosto 2020 RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una serie di fotografie inerenti la consegna degli AFC, nelle quali, prima o dopo la cui cerimonia, ella è ritratta a tre riprese nell’appartamento di __________;
il 3 settembre 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia di sé stessa davanti al mobile ed alla tv dell’appartamento di __________ ed un’altra che ritrae un paio di scarpe Louboutin, nuove, appoggiate sulla scatola a sua volta appoggiata al tavolo della sala di __________;
il 4 settembre 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae il suo gatto e la sala dell’appartamento di __________;
il 5 settembre 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae le scarpe che indossava, davanti al mobile tv dell’appartamento di __________i;
il 12 settembre 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia di un grill sul quale cuociono delle puntine sul balcone dell’appartamento di __________;
il 1° novembre 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae il tavolo della sala di __________ con strumenti da estetista e l’indicazione “esercizi”;
il 15 novembre 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae lo spazio di __________ limitatamente al pianoforte che vi si trovava ed ai diplomi conseguiti dalla ricorrente ed affissi al muro;
l’8 dicembre 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia del mobile tv e di parte della sala dell’appartamento di __________, decorato per le festività natalizie;
il 12 dicembre 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook delle fotografie che ritraggono la sala di __________, anche in questo casa decorata con un albero di Natale;
il 24 dicembre 2020, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia di sé stessa, con indosso un babydoll natalizio, un berretto rosso con pompon bianco, e scarpe col tacco rosse, nella sala di __________, vicino all’albero di Natale ed allo stesso cuscino che nella foto del giorno dopo è sul divano, accanto al suo gatto;
il 1° gennaio 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia di sé stessa, mentre di spalle, indossando un abito con la schiena a corsetto rosso, si appoggia al mobile tv della sala di __________;
il 23 gennaio 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae il tavolino e il mobile tv della sala di __________, apparecchiato per due;
il 14 febbraio 2021 (San Valentino), RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook (oltre a quella con la flûte per la quale già si è detto) una fotografia che ritrae il tavolo della sala di __________ (cfr. la tovaglia, analoga a quella presente nella foto col gatto del 16 febbraio 2021) con delle decorazioni a cuore e candele accese;
il 16 febbraio 2021 (vale a dire il giorno del proprio compleanno), RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che la ritrae seduta al tavolo della sala dell’appartamento di __________ davanti ad una torta con le candele forma di 44;
il 14 marzo 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae il tavolo della sala di __________ con degli strumenti da estetista;
il 10 aprile 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae il tavolino ed il tavolo della sala di __________, apparecchiato per due con sushi;
il 3 giugno 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia di sé stessa davanti al divano di __________;
il 22 giugno 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotogr “Le nostre capsule __________ forniscono un apporto nutrizionale aggiuntivo da 11 diverse uve e bacche per aiutarvi a colmare il divario tra ciò che dovreste mangiare e ciò che mangiate ogni giorno”);
il 7 dicembre 2021, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ripropone l’abbigliamento a tema natalizio del 24 dicembre precedente;
il 7 marzo 2022, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae capsule __________;
il 18 aprile 2022, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che mostra dei piatti serviti sul tavolo della sala di __________;
l’8 maggio 2022, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che la ritrae con una donna più anziana, nella sala dell’appartamento di __________, mentre regge una torta con l’augurio “auguri mamma” ed altre fotografie che ritraggono il tavolo del medesimo locale apparecchiato per tre, sul cui sfondo, appoggiata su un mobile, si nota una fotografia della ricorrente;
il 15 giugno 2022, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae lei e __________ alla festa per la laurea di un ragazzo;
il 16 dicembre 2022, RI 1 ha caricato sul proprio profilo Facebook una fotografia che ritrae la sala di __________, ove è presente, questa volta, lo stesso albero di Natale che due anni prima era in __________.
Per quanto attiene ai movimenti sul conto __________ della ricorrente, il TCA si limita a rammentare che quanto presente nell’incarto dà atto di limitate spese per generi alimentari, delle quali, peraltro, la ricorrente, sentita a verbale ad aprile 2023, aveva riferito essere il fidanzato ad occuparsi (“(…) la signora ha dichiarato che il signor __________ le dà i soldi per fare la spesa e poi lei la cucina a casa sua in occasione delle volte in cui va a trovare il suo gatto che vive a casa di __________”; cfr. doc. 291-298).
Dal dettaglio delle transazioni con la carta prepagata poggiante sulla relazione , intestata alla ricorrente ed indicante quale suo indirizzo “”, risultano i seguenti movimenti:
Settembre-ottobre 2019: addebiti relativi ad un pedaggio autostradale italiano per fr. 2.58 e ad un secondo pure di fr. 2.58, ad una spesa da __________ (__________, abbigliamento) di fr. 57.85, presso __________ di fr. 39.95, all’acquisto di generi alimentari presso __________ di fr. 11.75 e ad un addebito da __________ di fr. 60.- (cfr. doc. 234-235);
Ottobre-novembre 2019: addebiti relativi ad acquisti effettuati presso __________ di fr. 18.07 e 15.81 nonché presso un negozio di informatica inglese per l’equivalente di fr. 3.38 (cfr. doc. 236-237);
Novembre-dicembre 2019: addebiti riferiti ad acquisti __________ di fr. 28.- ed un negozio di informatica inglese per l’equivalente di fr. 3.38 (cfr. doc. 238);
dicembre 2019-gennaio 2020: unico addebito relativo ad acquisti presso un negozio di informatica inglese per l’equivalente di fr. 3.35 (cfr. doc. 240);
gennaio-febbraio 2020: unico addebito relativo al pagamento di un parcheggio a __________ per l’equivalente di fr. 3.90 (cfr. doc. 241);
febbraio-marzo 2020: nessun acquisto (cfr. doc. 242);
marzo-aprile 2020: acquisto presso __________ per fr. 64.49 (cfr. doc. 243);
aprile-maggio 2020: acquisto presso un negozio di articoli sportivi __________ per fr. 45.52 (cfr. doc. 245);
maggio-giugno 2020: acquisto presso __________ (ndr: si suppone trattasi di __________) per fr. 64.49 (cfr. doc. 247);
giugno-luglio 2020: acquisti presso __________ per fr. 72.25 e fr. 64.49, nonché presso apple.com di fr. 1.20 e presso __________ per fr. 30.42 (cfr. doc. 249);
luglio-agosto 2020: acquisti presso __________ per fr. 72.25 e fr. 64.49 nonché su __________ per fr. 67.83 e 108.13 (cfr. doc. 251);
agosto-settembre 2020: acquisti presso __________ per fr. 72.25, su DHgate.com per fr. 61.74 e su __________ (“beni digitali di dimensione estesa”) di totali fr. 52.10 (cfr. doc. 253);
settembre-ottobre 2020: acquisti presso __________ per totali fr. 280.48, su __________ per fr. 114.28 e fr. 37.34 (cfr. doc. 255);
ottobre-novembre 2020: acquisiti presso __________ per totali fr. 140.24, su __________ per fr. 51.78 e su __________.com per 23.95 (cfr. doc 257);
novembre-dicembre 2020: due acquisti presso __________.com di fr. 32.23, rispettivamente di fr. 69.15 ed un acquisto su chicme.com di fr. 38.11 (cfr. doc. 259);
dicembre 2020-gennaio 2021: un acquisto __________ di fr. 140.27 e due su wish.com di fr. 8.80 l’uno (cfr. doc. 261);
gennaio-febbraio 2021: un acquisto __________ di fr. 64.49 (cfr. doc. 263);
febbraio-marzo 2021: un acquisto __________ di fr. 64.49 e tre acquisti su __________ (cfr. doc. 265);
marzo-aprile 2021: nessuna spesa per generi alimentari ed addebiti limitati ad acquisti su __________ (cfr. doc. 101-102);
aprile-maggio 2021: acquisti presso __________ per totali fr. 64.49 e su __________ (cfr. doc. 103-104);
maggio-giugno 2021: acquisti presso __________ per totali fr. 64.52 e su __________ (cfr. doc. 105-106);
giugno-luglio 2021: nessun acquisto (cfr. doc. 107);
luglio-agosto 2021: nessun acquisto (cfr. doc. 109)
agosto-settembre 2021: nessun acquisto (cfr. doc. 111);
settembre-ottobre 2021: nessun acquisto (cfr. doc. 113);
ottobre-novembre 2021: nessun acquisto (cfr. doc. 115);
novembre-dicembre 2021: nessun acquisto (cfr. doc. 117);
dicembre 2021 – gennaio 2022: nessun acquisto (cfr. doc. 119);
gennaio-febbraio 2022: nessun acquisto (cfr. doc. 121);
febbraio-marzo 2022: nessun acquisto (cfr. doc. 123);
marzo-aprile 2022: acquisto presso “__________; negozio di generi alimentari” per fr. 18.40 (cfr. doc. 125)
aprile-maggio 2022: nessun acquisto (cfr. doc. 127);
maggio-giugno 2022: nessun acquisto (cfr. doc. 129);
giugno-luglio 2022: nessun acquisto (cfr. doc. 131);
luglio-agosto 2022: addebito in Italia per l’equivalente di fr. 30.13 (cfr. doc. 133);
agosto-settembre 2022: addebito da __________ per totali fr. 76.47 (cfr. doc. 135);
settembre-ottobre 2022: nessun acquisto (cfr. doc. 137);
ottobre-novembre 2022: nessun acquisto (cfr. doc. 139).
Con riferimento a quanto sostenuto dalla ricorrente, nel senso che “non mi fanno bene i beveroni (v. acquisti __________) che usavo come sostitutivi dei pasti con prodotti comandati anche online, ma a lungo (almeno dal 2017 fino a fine 2022) ho vissuto così” (cfr. supra consid. 1.6.) e che “mi sono nutrita per anni con sostitutivi dei pasti” (cfr. supra consid. 1.8.), il TCA rileva che, stando a quanto emerge dagli addebiti, i prodotti __________ sono effettivamente stati acquistati online dalla ricorrente mediante la carta prepagata, ma unicamente nei periodi dal marzo all’ottobre 2020, da dicembre 2020 a febbraio 2021 e ad aprile e maggio 2021.
Dal sito internet del loro produttore, laddove la ricorrente pretende trattarsi di pasti sostitutivi, emerge, invece, che “__________ offre una nutrizione concentrata a base vegetale che aiuta a "colmare il divario" tra ciò che si dovrebbe mangiare e ciò che si mangia ogni giorno” (cfr. __________ nella versione consultabile il 20 gennaio 2025).
Con riferimento alla situazione debitoria della ricorrente, che sentita a verbale in aprile 2023 ha fatto valere di non avere intestato a suo nome le autovetture a sua disposizione (dapprima __________ e da agosto 2022 __________) “perché non posso in quanto ho degli atti di carenza beni” (cfr. doc. 291-298), il TCA rileva, in primo luogo, che dal conteggio di data 19 aprile 2023 emesso dall’Ufficio di esecuzione di __________ risulta che a quel momento il totale delle esecuzioni nei confronti della ricorrente ammontava a 88'707.10 (cfr. doc. 272-289).
Secondariamente, questa Corte sottolinea che dal contratto di leasing no. __________, sottoscritto il 31 agosto 2022 emerge che l’assuntore del leasing per il veicolo __________ è la __________ (in nome della quale in qualità di socio e gerente ha sottoscritto il contratto __________), che l’importo finanziato ammonta a fr. 36'500.05, l’inizio del contratto risale al 31 agosto 2022 e la fine è prevista per il 30 agosto 2026, con un valore di riscatto alla scadenza di fr. 23'000.- ed una rata mensile di fr. 360.70 (cfr. doc. 209-212). Dal “protocollo di consegna” del veicolo risulta che il 31 agosto 2022 è stata pagata la prima rata del leasing unitamente ad un “pagamento speciale in CHF” di fr. 5'000.- (cfr. doc. 215). Dalle condizioni generali di leasing emerge, poi, che l’assuntore, “senza il consenso scritto della società di leasing, (…) non può concedere l’uso del veicolo a terzi, né gratuitamente, né dietro compenso” (cfr. doc. 217).
In sede ricorsuale, la ricorrente ha prodotto:
le panoramiche delle transazioni con la sua carta prepagata, invero già agli atti (cfr. all. B2-B12 a doc. I);
la fattura relativa alla __________ intestata alla ditta del fidanzato e l’accredito ricevuto dalla __________ di fr. 4'000.- per il veicolo Q2 sport 1000ccm, consegnato il 31 agosto 2022 (cfr. all. C a doc. I);
una serie di documenti e certificati medici inerenti la sua persona, che se da un lato non sono di alcuna utilità ai fini della presente vertenza, d’altro lato indicano, in particolare con riferimento da quanto attestato al dr. med. __________ il 13 novembre 2018 in relazione alla situazione personale della ricorrente, che, indica il medico, “vive con suo marito, con cui riferisce di avere un bel matrimonio/rapporto, senza problemi coniugali” (cfr. all. C12 a doc. I).
2.10. Nella presente fattispecie, chiamato a pronunciarsi in merito all’esistenza di una convivenza, da agosto 2019, tra la ricorrente ed il “fidanzato”, il TCA ribadisce, innanzitutto, che l’art. 4 cpv. 1 Laps prevede che l’unità di riferimento è costituita segnatamente dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile (lett. c).
Secondo l’art. 2a Reg.Laps la convivenza è considerata stabile se, alternativamente, vi sono figli in comune (lett. a), la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio (lett. b), la convivenza è durata almeno 6 mesi (lett. c).
A mente di questa Corte, già ad agosto 2019 tra la ricorrente e __________ esisteva, come ritenuto dalla parte resistente, una convivenza stabile ai sensi di quanto prevedono le norme, direttive e la giurisprudenza suindicate (cfr. supra consid. 2.5.-2.8.).
Determinanti, in concreto – ed in ogni caso indipendentemente da come avessero deciso di organizzarsi nella propria vita di coppia, vale a dire se con un domicilio congiunto o con due separati – per giungere a questa conclusione sono in sostanza gli stessi elementi che hanno portato questa Corte a concludere che ad aprile 2023 tra la ricorrente ed il fidanzato vi era una convivenza stabile ai sensi della Laps.
Di particolare rilievo, infatti, è la circostanza che RI 1 e __________ si aiutavano reciprocamente, l’uno supportando economicamente la compagna ad esempio per il proprio sostentamento ed in particolare per la spesa di generi alimentari, concedendole in uso (peraltro contrariamente a quanto permette il contratto di leasing, ch’ella senza l’ausilio della società del compagno, evidentemente solvibile, non avrebbe potuto permettersi di stipulare) un veicolo o ancora accudendo presso il proprio appartamento il gatto della fidanzata, l’altra cucinando per il compagno, pagando, con quanto percepito a titolo di prestazioni Las, le rate del leasing del veicolo intestato alla di lui società e messole a disposizione, ospitando, poi, l’uomo nell’ente ch’ella locava da marzo 2019 per tre mesi mentre l’appartamento di lui subiva dei lavori.
Il tutto rammentato, peraltro e con riferimento anche all’organizzazione della vita di coppia, che nel periodo oggetto della presente vertenza la ricorrente - che in __________, ad __________, aveva locato un appartamento nel quale non vi era una zona notte, sacrificata sin dalla fine di marzo 2019 a beneficio di un locale adibito a centro estetico
A questo riguardo il TCA ricorda, innanzitutto, che tra l’assicurata ed il fidanzato, , vi è una relazione sentimentale duratura ed importante, tanto da essere giunti da tempo, e meglio a fine 2016, al fidanzamento (“ è il mio fidanzato”; cfr. doc. 291-298).
Rammentato che prima di locare (a decorrere da marzo 2019) l’appartamento di __________, anche la ricorrente abitava in __________ e che la corrispondenza postale della medesima ha continuato ad essere consegnata (quanto meno) anche in __________, presso il domicilio di __________, ancora a distanza di oltre tre anni da quando ella pretende di essersi trasferita, il TCA rileva che la documentazione agli atti e quanto disponibile sul profilo Facebook (aperto al pubblico) della ricorrente, per il periodo oggetto della presente vertenza, dà, infatti, atto di una situazione ben diversa rispetto a quella che RI 1 riporta in sede ricorsuale relativamente al legame tra lei e __________, che pretende essersi interrotto oltre tre anni prima.
Innanzitutto, questa Corte rileva che nemmeno l’assistita sa quando questa pretesa separazione sarebbe avvenuta, ritenuto ch’ella, prima, indica di non aver potuto più vivere sotto lo stesso tetto del compagno dopo una litigata che l’avrebbe portata a locare da marzo 2019 l’appartamento di __________, salvo poi osservare che “per me è assurdo che mi si accusi di aver finto di essermi separata da __________ in estate del 2019 (…)” (cfr. supra consid. 1.6. e doc. I).
Secondariamente, laddove RI 1 in buona sostanza fa valere che da agosto 2019 ad ottobre 2022 lei e __________ fossero “solo amici” (“(…) Avevamo ricominciato a vederci non solo da amici, (…) non credo che abbiamo ricominciato ad essere più che amici prima del 2022”; cfr. supra consid. 1.6.), viene contraddetta da quanto emerge dalle fotografie ch’ella stessa ha scattato e caricato, rendendole pubbliche, nel suo profilo Facebook.
Ella vi è ritratta nei locali ove si trova anche il suo gatto, che per indicazione dell’assistita vive con __________, in tenuta intima e festiva per Natale del 2020, o ancora, la sera di San Valentino del 2021 a brindare con la tavola cosparsa di cuori, o ancora, per il proprio compleanno a casa di quest’ultimo, o a festeggiare presso quello che doveva essere il domicilio del solo __________ dal quale pretende che in quel momento era separata il compleanno della propria madre.
A tali immagini, si aggiungono quelle che danno atto di altri momenti della quotidianità condivisi con __________, dalle cene con la tavola apparecchiata per due, alle serate davanti alla tv, al trovarsi scalza ed in tenuta da casa presso il preteso domicilio di lui, peraltro descritto dalla ricorrente stessa come “casina” nella propria foto del 24 giugno 2020.
Nella misura in cui la ricorrente ha tentato di sminuire la sua presenza a casa di __________ anche per i pasti e quanto ella medesima ha dichiarato a verbale relativamente al fatto che i costi dei generi alimentari sono assunti dall’uomo, questa Corte rileva non solo che dalle dichiarazioni rese a verbale dalla ricorrente, sentita dall’Ispettorato sociale ad aprile 2023, emerge che il “signor __________ le dà i soldi per fare la spesa e poi lei la cucina a casa sua in occasione delle volte in cui va a trovare il suo gatto che vive a casa di __________” – ciò che spiega anche gli scarsi addebiti sul conto __________ della ricorrente per generi alimentari ed i prelievi a contanti comunque limitati, tanto che non sono in ogni caso atti a comprovare che con quanto percepito dall’USSI RI 1 facesse fronte al proprio sostentamento - ma anche che quanto sostenuto dalla ricorrente circa il fatto che lei, in sostanza, si nutriva addirittura dal 2017 e sino al 2022 di pasti sostitutivi mangiando “pasti usuali” solamente di rado, non è verosimile.
Dagli atti risulta, infatti, che delle ordinazioni dei prodotti __________ sono state sì effettuate da RI 1 e pagate con la sua prepagata, ma emerge anche che sono, in primo luogo, temporalmente ben più limitate rispetto a quanto ella sostiene e, in secondo luogo, che erano quantomeno in parte relative a complementi sotto forma di capsule che la ricorrente ha avuto cura di fotografare e quindi non a sostitutivi dei pasti.
La tesi della ricorrente, secondo la quale ella si limitava a cucinare per il compagno (ciò che in ogni caso costituisce un aiuto fornito all’uomo) ma a non consumare i pasti preparati o a farlo in minima misura, non trova quindi riscontro agli atti. Emerge, semmai, il contrario, tra tavole apparecchiate e piatti pronti per due persone, doppi bicchieri e fotografie di diversi pasti che, per quantità, soddisfano più di una persona.
In relazione alle numerose immagini presenti sul proprio profilo Facebook, la ricorrente, al fine di sminuirne la portata, pretende che “Lo so che ho rappresentato una falsa me sui social, ma come mi ha fatto capire la mia terapeuta, questo fa parte dei miei disturbi” (cfr. supra consid. 1.8.). Ora, ed a prescindere dal fatto che quanto affermato da RI 1 circa pretesi “disturbi” per quanto attiene alla rappresentazione della realtà costituisce una mera allegazione di parte, non supportata da alcuna documentazione medica, questa Corte non può che rilevare che le fotografie in atti rappresentano scene di quotidiana normalità e spontaneità, non essendo costruite o modificate per rappresentare la pretesa falsa realtà di cui riferisce la ricorrente, limitatasi, semmai, all’uso di filtri che certamente non può metterne in discussione contenuti, persone e luoghi ritratti, data di pubblicazione ed eventuali commenti o intestazioni.
Del resto, che la ricorrente abbia fisicamente continuato a trovarsi presso l’appartamento di __________ anche nel periodo oggetto della presente vertenza non può sorprendere, considerato che, come visto, in __________ aveva da subito sacrificato la sola camera da letto presente per installarci tutta l’attrezzatura da estetista, e questo nonostante dal preventivo per il trasloco versato agli atti risulti che la ricorrente in __________ disponeva di una cantina ove non si vede per quale motivo non avrebbe potuto stoccare tutta o almeno parte dell’attrezzatura da estetista - che avrebbe potuto estrarre in caso di bisogno e che non necessitava di essere ben esposta, pronta all’uso come si vede nelle immagini dell’Ispettorato del lavoro, in ogni momento – in modo da mantenere lo spazio notte dell’appartamento al fine per il quale era destinato (cfr. doc. 703).
La ricorrente, pendente la causa 42.2023.41, non aveva peraltro fatto menzione dei mesi trascorsi con __________ nell’appartamento di __________ tra novembre 2022 e gennaio 2023. E trova così completa spiegazione il fatto che la camera dell’appartamento di __________, sino al controllo dell’Ispettorato del lavoro adibita a studio estetico, sia poi diventata una camera da letto a tutti gli effetti. Sennonché, anche per quei mesi in cui presso l’appartamento di __________ vi erano dei lavori in corso, quello di __________ non è stato “l’appartamento della ricorrente”, ma quello della coppia, formata dalla medesima e da __________.
Per quanto concerne l’automobile in uso alla ricorrente, il TCA rileva che, se d’un lato effettivamente risulta un ordine permanente mensile sul conto dell’assistita per il saldo delle rate del leasing, d’altro lato, altrettanto è evidente l’aiuto fornito, anche in questa misura, dal fidanzato all’assistita affinché la stessa disponesse di un veicolo con cui spostarsi.
Ad agosto 2022, infatti, allorquando secondo il contratto di leasing sottoscritto la __________ non poteva concedere ad altri in uso quel veicolo, __________, tramite la sua società, ha permesso a quella che in questa sede pretende che era solo un’amica di avere a sua disposizione un autoveicolo che per la donna sarebbe stato impossibile ottenere vista la sua situazione debitoria e che peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, difficilmente può essere considerato una necessità, rammentato che __________ dispone di diversi collegamenti con i mezzi pubblici (non da ultimo la __________).
In ragione di tutto quanto precede, questa Corte ritiene, in applicazione del principio della verosimiglianza preponderante che vige nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_631/2023 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 8C_220/201 del 10 febbraio 2017 consid. 7.3.; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), che a giusta ragione l’amministrazione ha ritenuto la convivenza stabile ai sensi della Laps tra RI 1 e __________ fosse tale anche per il periodo dall’agosto 2019 al marzo 2023.
Il fidanzato della ricorrente avrebbe quindi dovuto essere computato nell’unità di riferimento dell’assistita e la sua situazione finanziaria tenuta in conto.
In concreto, è incontestato che la ricorrente non aveva informato l’amministrazione della stabile convivenza che intratteneva, ai sensi della Laps, con il fidanzato, __________. L’USSI, quindi, nel periodo determinante, ha erogato a beneficio della medesima le prestazioni assistenziali considerandola come unico membro della sua unità di riferimento, e meglio senza tenere in considerazione i redditi del convivente, dei quali l’amministrazione è venuta a conoscenza solamente in un secondo momento.
Nella fattispecie sono quindi, inoltre, adempiuti i presupposti della revisione processuale (cfr. supra consid. 2.3.).
In effetti rispetto a quando l’USSI ha conteggiato le prestazioni spettanti alla ricorrente, sono emersi dei fatti nuovi atti ad indurre a una conclusione giuridica diversa rispetto ai calcoli iniziali delle prestazioni assistenziali.
È quindi evidente che il calcolo delle prestazioni Las andava rivisto in base alle effettive entrate dell’unità di riferimento che doveva includere, oltre all’assistita, anche il compagno.
Da agosto 2019 a marzo 2023, quindi da un profilo oggettivo, la ricorrente ha effettivamente percepito indebitamente delle prestazioni assistenziali.
Al riguardo è utile ribadire (cfr. supra consid. 2.3.) che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l’ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo.
2.11. Il TCA rileva pure che anche l’importo chiesto in restituzione, pari all’integralità di quanto erogato tra agosto 2019 e marzo 2022, è corretto.
In tal senso, giova rilevare che l’USSI, stabilito che tra RI 1 e __________ vi era una stabile convivenza e che i due, sin da agosto 2019, dovevano quindi essere considerati quali membri di un’unica unità di riferimento e la situazione finanziaria di entrambi presa in considerazione per determinare un eventuale diritto alle prestazioni Las, ha chiesto alla ricorrente di voler produrre anche la documentazione relativa al compagno.
Il 26 giugno 2023, l’USSI ha chiesto all’avv. __________, allora patrocinatore di RI 1, “al fine di verificare il sussistere di un eventuale diritto residuo alle prestazioni assistenziali per il periodo agosto 2019 – marzo 2023”, una serie di documenti finanziari inerenti __________ (cfr. doc. 93) per i quali il giorno seguente il legale ha comunicato che “a prescindere dal fatto che anche __________ reputi errata la vostra conclusione per cui già prima del 31 maggio 2023 possa esser (ri-)sorta una stabile convivenza fra i due, egli – così avrebbe comunicato alla mia mandante – non si ritiene un assistito, non ritiene di soggiacere ad obblighi di informazione, e chiede di far sapere che anche se direttamente contattato non vi darebbe seguito, e ciò a prescindere dalle conseguenza a cui potrebbe andare incontro RI 1” (cfr. doc. 87).
Da una parte, la ricorrente nulla ha prodotto in relazione alla situazione del convivente (cfr. supra consid. 2.7., in particolare la DTF 149 V 250 e consid. 2.8., STCA 39.2023.6 del 24 gennaio 2023 il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_61/2023 del 22 marzo 2023).
D’altra parte, a nulla sarebbe valsa, rammentato peraltro che responsabile dell’unità di riferimento e richiedente le prestazioni Las è innanzitutto RI 1, un’ulteriore richiesta di documentazione rivolta a __________.
Quanto alla richiesta della parte ricorrente di, sostanzialmente, valutare la situazione economica sua e del fidanzato, per il periodo da agosto 2019 alla fine del 2022, sulla base dei “dati sostanzialmente immutati rispetto a passate richieste accolte” per prestazioni Las quando la coppia, già prima del 2019, conviveva ed aveva consegnato la documentazione relativa alla situazione di entrambi (cfr. doc. I), il TCA rammenta che lo scopo dell’obbligo di informare consiste nel permettere all’amministrazione di procedere ad un (nuovo) calcolo della prestazione in questione facendo capo a dati economici aggiornati e corretti (al riguardo cfr. STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011 consid. 4.1.; STCA 39.2013.4 del 15 luglio 2013 consid. 2.10.).
Il TCA rammenta, infine, che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_357/2023 del 17 agosto 2023 consid. 4.2.1.; STF 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 6.1.; STF 9C_399/2021 del 20 luglio 2022 consid. 4.2.; STF 9C_689/2020 del 1° marzo 2022 consid. 4.2.; STF 9C_779/2020 del 7 maggio 2021 consid. 5.2.; STF 8C_611/2019 dell’11 maggio 2020 consid. 5.2.; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). In concreto, i documenti già presenti all’incarto consentono al TCA di emanare il proprio giudizio.
2.12. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo impugnata da RI 1 e quindi la richiesta di restituzione delle prestazioni Las percepite dalla medesima tra agosto 2019 e marzo 2023, deve essere confermata.
2.13. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).
L’art. 29 Lptca enuncia:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022; Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti