Raccomandata

Incarto n. 42.2024.40

CL/gm

Lugano 20 gennaio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 31 ottobre 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 23 settembre 2024 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. In data 5 ottobre 2023, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha emesso nei confronti di RI 1 due decisioni con le quali ha negato al medesimo il diritto a percepire le prestazioni Las.

Il primo provvedimento, corrisponde al diniego delle stesse “per il periodo giugno – agosto 2023” (cfr. doc. 24-26), mentre il secondo è relativo al lasso temporale “a partire dal mese di settembre 2023” (cfr. doc. 27-29).

1.2. Con reclamo del 12 ottobre 2023, RI 1, già allora patrocinato dall’avv. RA 1, ha impugnato unicamente il primo dei due provvedimenti indicati, e meglio quello relativo al periodo da giugno ad agosto 2023 (cfr. doc. 30-31).

1.3. Con decisione su reclamo del 21 marzo 2024 l’USSI ha confermato la precedente decisione del 5 ottobre 2023 con la quale ha negato a RI 1 il diritto ad una prestazione assistenziale ordinaria per i mesi da giugno ad agosto 2023 in quanto dai calcoli esperiti dall’amministrazione non è scaturito un fabbisogno scoperto bensì un’eccedenza di fr. 1'162.- mensili (cfr. doc. 2-7).

1.4. Nel suo ricorso contro la decisione su reclamo del 21 marzo 2024 inoltrato davanti a questa Corte, il legale di RI 1 ha fatto in particolare fatto valere che:

" (…) la richiesta di ricevere le prestazioni assistenziali del 13.6/6.7.2023 non era affatto limitata nel tempo ed era motivata principalmente dal venire meno, col mese di settembre 2023, di buona parte delle prestazioni complementari AVS/AI che, con effetto al 1 settembre 2023, diminuivano dai precedenti fr. 1'339.-a fr. 349.-. Ossia una diminuzione di fr. 990.- mensili. Senonché la decisione impugnata non solo non ne ha tenuto conto, ma addirittura si limita a statuire sul periodo giugno-agosto 2023, senza prendere posizione alcuna sui periodi successivi. Tenuto conto del fatto che la domanda del signor RI 1 non era limitata al periodo giugno-agosto, ma era anzi rivolta al periodo successivo alla riduzione delle prestazioni complementari, ossia proprio dal 1° settembre in poi, la decisione impugnata costituisce, a non dubitarne, un caso evidente di denegata giustizia” (cfr. doc. I, inc. TCA 42.2024.15 del 15 luglio 2024).

1.5. Con replica del 13 giugno 2024, ed a fronte del fatto che l’USSI nella propria risposta di causa aveva osservato che le decisioni emesse il 5 ottobre 2023 dall’USSI nei confronti di RI 1 erano state due e che la seconda concerneva le prestazioni Las da settembre 2023, l’avv. RA 1 ha preteso di non avere avuto, da parte sua, conoscenza di tale secondo provvedimento, indicando inoltre che il proprio cliente, “non ha probabilmente realizzato che non si trattava di un semplice doppione, sempreché quella “ulteriore decisione” sia stata effettivamente intimata”, ciò che ha prudenzialmente contestato essere stato il caso (cfr. STCA 42.2024.15 del 15 luglio 2024, consid. 1.2. e 1.4.).

1.6. Con STCA 42.2024.15 del 15 luglio 2024, questo Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da RI 1, rilevando:

" (…) a fronte del fatto che nel proprio ricorso il ricorrente postula il riconoscimento delle prestazioni assistenziali “a far tempo dal 1.9.2023”, il TCA non può che concludere che le contestazioni in merito ad altri periodi rispetto al lasso temporale giugno-agosto 2023, che non sono stati oggetto (oltre che del reclamo presentato dal ricorrente) della decisione su reclamo sono irricevibili” (cfr. consid. 2.1.).

Il TCA ha, inoltre, rinviato gli atti all’USSI sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) Per quanto attiene alle prestazioni Las richieste da settembre 2023, gli atti sono (…) trasmessi all’amministrazione affinché statuisca senza indugio sul gravame presentato innanzi a questa Corte dal legale del ricorrente, mediante l’emissione di una decisione su reclamo che valuti la fattispecie, tra gli altri ed alla luce delle censure sollevate dal legale del ricorrente in questa sede (cfr. supra consid. 1.4. e 1.6.), anche dal profilo della tempestività delle censure mosse dal ricorrente al provvedimento del 5 ottobre 2023 relativo al diritto alle prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2023.” (cfr. consid. 2.3.).

1.7. Con decisione su reclamo del 23 settembre 2024 l’USSI ha dichiarato irricevibile in quanto tardivo il reclamo interposto da RI 1, sempre patrocinato dall’avv. RA 1, contro la decisione del 5 ottobre 2023 (cfr. all. A a doc. I), con la quale l’amministrazione aveva negato il diritto ad una prestazione assistenziale ordinaria per settembre 2023.

L’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha in particolare sottolineato che:

" (…)

B. Nel caso di specie, le decisioni datate 5 ottobre 2023 dell’USSI sono state inserite in un’unica busta e consegnate alla Posta il medesimo giorno. La stessa è stata consegnata, come rilevato dal rappresentante legale nel suo primo atto di reclamo contro la decisione inerente le prestazioni assistenziali per il periodo giugno-agosto 2023 “due o tre giorni dopo”, segnatamente al più tardi il 12 ottobre 2023 quando il signor RI 1 ha inoltrato reclamo contro la decisione del 5 ottobre 2023 inerente il rifiuto delle prestazioni assistenziali del periodo giugno-agosto 2023.

Il termine ha iniziato a decorrere al più tardi il 13 settembre [recte: ottobre] 2023 ed è scaduto lunedì 13 novembre 2023. Il reclamo inoltrato all’USSI solamente il 13 giugno 2024 è dunque tardivo.

Inoltre, il reclamante non fornisce e non comprova validi motivi di restituzione del termine. Anzi, egli nel suo scritto indica che verosimilmente “il ricorrente non ha probabilmente realizzato che non si trattava di un semplice doppione”. A titolo abbondanziale si rileva che se da un lato il reclamante ha indicato di aver inoltrato la domanda di prestazioni assistenziali “solo a seguito della decisione dell’IAS di ridurre le prestazioni complementari che percepiva, in ragione degli intervenuti cambiamenti della base di calcolo, a partire dal mese di settembre 2023”, dall’altro lato, volendo per pura ipotesi, qui contestata, ritenere che egli abbia ricevuto unicamente la decisione inerente le prestazioni per il periodo giugno-agosto 2023, egli non ha comunque nemmeno sollecitato o contattato l’USSI in merito alla mancanza di una decisione relativa al mese di settembre 2023 (…)” (cfr. all. A a doc. I).

1.8. Contro la decisione su reclamo, RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale, “in via preliminare”, oltre a chiedere l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, ha postulato che “all’USSI” sia “ordinato di produrre la “seconda” decisione del 5.10.2023, con cui nega la concessione di prestazioni assistenziali dal 1° settembre 2023. La stessa sarà notificata al ricorrente, con un congruo termine per presentare osservazioni”.

“Nel merito” il legale ha poi chiesto l’accoglimento del ricorso, “per cui al signor RI 1 è riconosciuta una prestazione assistenziali de fr. 319.- mensili (oltre alla cassa malattia per fr. 540.-) a far tempo dal 1.9.2023.” (cfr. doc. I).

Il patrocinatore ha motivato le ragioni del proprio assistito – che secondo il proprio legale “interpellato più volte (…) ha sempre negato di aver ricevuto questa seconda decisione” - come segue:

" (…)

L’USSI dichiara infatti irricevibile il reclamo in quanto tardivo, basandosi sostanzialmente sull’assunto che la decisione del 5 ottobre 2023 riguardante i periodi successivi al 1° settembre 2023 sarebbe stata regolarmente intimata all’interessato unitamente all’analoga decisione, sempre del 5 ottobre 2023, riguardante il periodo giugno-agosto 2023, con un’unica busta d’intimazione. Ma non ne fornisce alcuna prova.

Infatti l’USSI scrive:

“Nel caso di specie, le decisioni datate 5 ottobre 2023 dell’USSI sono state inserite in un’unica busta e consegnate alla Posta il medesimo giorno” (…)

Questa affermazione è contestata.

Intanto si scrive che le decisioni “sono state inserite e consegnate alla Posta” laddove, nel migliore dei casi per l’amministrazione, sarebbero state (forse) inserite in un’unica busta, che a sua volta è stata consegnata (non consegnate) alla Posta se infatti non c’è dubbio sul fatto che con quella busta la prima delle due decisioni è effettivamente stata messa in una busta e poi consegnata alla Posta, nulla ci permette di verificare che anche la seconda decisione fosse stata inserita nella medesima busta. E la Posta non può ovviamente certificare che nella stessa ci fossero due decisioni e non una sola.

Se da un lato l’eventuale desiderio di risparmiare sui costi postali è certamente degno di lode, d’altro canto non è ammissibile non essere in grado di dimostrare di aver effettivamente spedito una determinata decisione. Sarebbe bastato un semplicissimo foglio accompagnatorio, indicante che nella spedizione erano presenti due diverse decisioni. Ma un simile foglietto non c’è.

Del resto, se veramente in quella busta ci fossero state due decisioni diverse, allora qualcuno dovrebbe spiegare come mai il qui ricorrente ne avrebbe voluto impugnare una sola, invece di contestarle entrambe che, per quanto ne sappiamo, dicevano grosso modo la stessa cosa o comunque arrivavano entrambe al medesimo risultato, ossia quello di negare al ricorrente le prestazioni richieste. Sarebbe un atteggiamento insensato, senza alcun possibile fondamento logico.

Anche quest’ultima circostanza depone per il fatto che, in realtà, RI 1 ha ricevuto un’unica decisione, quella che impugnò subito, e nessun’altra. (…)

Di fatto la fantomatica seconda decisione ci è sempre ed ancora ignota. Possiamo unicamente supporre che sia pressoché uguale alla prima, salvo che, forse in qualche modo, avrebbe dovuto tener conto del mancato incasso delle prestazioni complementari a partire da settembre 2023. Ma considerato che le supposizioni in questo campo non dovrebbero bastare, chiediamo che questo Tribunale abbia ad ordinare all’USSI di fornirci copia di quella decisione dandoci poi l’opportunità di prendere posizione sulle motivazioni della medesima e completare il presente ricorso. In tale attesa non possiamo che riproporre le argomentazioni già fatte valere per la precedente decisione, dato che, come visto, le argomentazioni di una parte o dell’altra non possono essere molto diverse rispetto a quella relativa alla prima decisione.” (cfr. doc. I).

L’avv. RA 1 ha, quindi, osservato che “(…) la richiesta di ricevere le prestazioni assistenziali del 13.6/6.7.2023 non era affatto limitata nel tempo ed era motivata principalmente dal venire meno, col mese di settembre 2023, di buona parte delle prestazioni complementari AVS/AI che, con effetto al 1 settembre 2023, diminuivano dai precedenti fr. 1'339.- a fr. 349.-. Ossia una diminuzione di fr. 990.- mensili”, precisando che “ciò conduce il ricorrente a non più coprire il suo fabbisogno minimo”.

Il legale ha, poi, fatto valere che RI 1 beneficia di un mero diritto di nuda (com)proprietà, che definisce essere del tutto “virtuale”, ritenuto che il suo 1/3 dell’immobile di cui al fondo __________ è gravato da un onere di usufrutto a favore del padre, vita natural durante.

“Usufrutto” che, a mente del legale, l’USSI nella (prima) decisione del 5 ottobre 2023 non menziona, deducendo che “si tratta di una svista”, per la quale la parte ricorrente ha a suo tempo presentato reclamo.

Sull’“aiuto tra parenti” che, a mente dell’USSI e stante quanto indicato nella decisione su reclamo del 21 marzo 2024 (come visto inerente però unicamente il periodo da giugno ad agosto 2023), avrebbe dovuto condurre il padre del ricorrente a concedere in uso gratuito l’appartamento in cui vive quest’ultimo, il legale rileva che il genitore di RI 1 non adempie nessuno presupposti economici che ai sensi dell’art. 328 CC permetterebbero di fondare un suo dovere in tal senso:

" (…) a prescindere dal fatto che padre e figlio stanno attraversando un periodo in cui la comunicazione tra loro è alquanto difficile se non inesistente (vi è addirittura un contenzioso pendente dinanzi alla Pretura di __________, proprio per questioni legate al contratto di locazione in discussione / v. inc. n. __________, che si richiama) e per quel poco che il ricorrente sia informato sulla situazione finanziaria del padre, si possono unicamente formulare delle ipotesi. In tal senso il ricorrente è dell’opinione che suo padre abbia un reddito annuo che, tra AVS, LPP e pigione incassata, supera di poco (se li raggiunge) fr. 50'000.- per anno, mentre che il suo capitale, che è costituito, per quanto ne sappiamo, quasi esclusivamente dalla casa d’abitazione (in cui vi è il suo appartamento nonché quello locato dal figlio), rimane pure modesto.

Pur non conoscendo le cifre esatte, dobbiamo constatare quanto segue:

La casa ha un valore di stima di fr. 400'189.-;

La medesima casa è gravata da 3 cartelle ipotecarie di nominali fr. 200'000, fr. 60'000.- e fr. 40'000.-, quindi per un totale di fr. 300'000.-;

Per quanto noto al ricorrente, tale importo di fr. 300'000.- corrisponde all’ammontare del debito effettivo verso la __________.

Di conseguenza abbiamo un valore residuo della casa di ca. fr. 100'000.-.

Come visto qui sopra, una persona che ha un reddito di ca. fr. 50'000.- ed un patrimonio di un valore fiscale di ca. fr. 100'000.- non può certo essere considerata agiata ai sensi dell’art. 328 CC.

Di conseguenza non si può pretendere che egli diminuisca ulteriormente il proprio reddito per alloggiare gratuitamente il figlio.”.

In merito al calcolo operato dall’USSI, il legale del ricorrente ha fatto, poi, valere quanto segue:

" (…) Considerando la situazione finanziaria del ricorrente a partire dal 1.9.2023, ossia a partire dal momento in cui le prestazioni complementari che gli erano state versate sono scese da fr. 1'339.- a fr. 349.- e volendo riprendere il calcolo esposto alla pag. 1 della tabella di calcolo allegata alla prima decisione del 5.10.2023 avremmo le seguenti cifre:

Rendita AVS/AI fr. 11'412 / 12 = fr. 951.00

PC fr. 4'188 / 12 = fr. 349.00

Rendita SUVA fr. 8'545 / 12 = fr. 712.00

Totale fr. 24'145 / 12 = fr. 2'012.00

Poi, per quanto concerne i costi, dovremmo considerare:

Cassa malati fr. 540.00

Pigione fr. 1'300.00

Fabbisogno minimo fr. 1'031.00

Totale fr. 2'871.00

Ciò conduce a una maggiore uscita di fr. 859.-, compresa la cassa malati, che il ricorrente non è in grado di coprire.” (cfr. doc. I).

1.9. L’USSI, nella propria risposta di causa del 21 novembre 2024, postula la reiezione del ricorso sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…)

Preliminarmente si rileva che la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all’esame giudiziale. In concreto la decisione su reclamo contestata riguarda la tempestività del reclamo inoltrato dall’interessato contro la decisione del 5 ottobre 2023 relativa al mese di settembre 2023.

Ogni altra questione esula dalla presente contestazione.

Per quanto concerne la tempestività del reclamo del 13 giugno 2024 contro la decisione del 5 ottobre 2023 si rileva che, contrariamente a quanto indicato in questa sede, è il rappresentante stesso che ha ipotizzato che verosimilmente “il ricorrente non ha probabilmente realizzato che non si trattava di un semplice doppione”. Non si comprende per quali ragioni il rappresentante ha deciso di fare tale affermazione se non perché egli ritenesse che, forse, un concreto dubbio, a che il signor RI 1 abbia ricevuto entrambe le decisioni, vi fosse. Non spetta infatti all’USSI indicare per quali motivi il signor RI 1 abbia deciso di ricorrere contro la sola decisione relativa al periodo dal mese di giugno al mese di agosto 2023 e non anche a quella relativa al mese di settembre 2023. L’USSI può solamente supporre che, forse, il ricorrente, come tra l’altro ribadito in sede ricorsuale, riteneva che le decisioni del 5 ottobre 2023 “per quanto ne sappiamo, dicevano grosso modo la stessa cosa o comunque arrivavano entrambe al medesimo risultato, ossia quello di negare al ricorrente le prestazioni richieste”, senza tuttavia, invece, accorgersi che i mesi a cui esse si riferivano erano ben differenti. D’altronde, pretendere che l’USSI inviasse due lettere separate per due decisioni entrambe datate 5 ottobre 2023 relative a mese precedenti, non trova ragion d’essere. Non è nemmeno chiaro come mai, se l’interessato non ha ricevuto la decisione del 5 ottobre 2023 relativa al mese di settembre 2023, non ha perlomeno deciso di chiedere l’emanazione di una siffatta decisione ritenuto che, pur essendo stata emanata il 5 ottobre 2023, la sola decisione che pretende di aver ricevuto non menziona alcun diritto per il mese di settembre 2023.

Infine, in merito alla richiesta del ricorrente “chiediamo che questo Tribunale abbia ad ordinare all’USSI di fornirci copia di quella decisione dandoci poi l’opportunità di prendere posizione sulle motivazioni della medesima e completare il presente ricorso” si rileva che tale decisione era ab initio presente nell’incarto dell’USSI, (…) trasmesso al lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni per dirimere la contestazione relativa all’inc. 42.2024.15. All’USSI non è noto e nemmeno chiaro, se e come mai il ricorrente, se venuto a conoscenza della decisione del 5 ottobre 2023 relativa al mese di settembre 2023, non ne ha mai chiesto una copia e non ha mai chiesto l’accesso agli atti né all’USSI né a codesto Tribunale.

In relazione infine alla richiesta del ricorrente di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio e all’assistenza giudiziaria, quest’ultima deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura in materia di assistenza sociale è di principio gratuita.

La domanda formulata dal ricorrente circa l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio per la procedura di ricorso non può essere accolta in quanto non sono adempiute tutte le condizioni relative a tale istituto, in particolare la probabilità di esito favorevole del ricorso” (cfr. doc. IV).

1.10. Con scritto del 5 dicembre 2024 – trasmesso per conoscenza all’USSI il giorno seguente (cfr. doc. VII) – il patrocinatore del ricorrente comunica, “pur contestando integralmente la risposta di controparte”, di rinunciare “alla presentazione di una replica, riconfermandosi nelle proprie allegazioni di ricorso, considerato che la litis contestatio è sufficientemente chiara, per cui non è necessario precisarla ulteriormente”.

Contestualmente, l’avv. RA 1 precisa di non avere “nuovi metodi di prova, oltre al richiamo dell’intero incarto dell’USSI [ndr: già trasmesso dall’amministrazione a questa Corte unitamente alla risposta di causa, cfr. doc. IV] e segnatamente la “seconda decisione” del 5.10.2023, come già richiesto con l’atto di ricorso del 31.10.2024 ed il richiamo della precedente procedura ricorsuale” (cfr. doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294).

Nella presente fattispecie, la decisione su reclamo emessa dall’USSI ed oggetto di ricorso da parte di RI 1 si pronuncia esclusivamente circa la ricevibilità del reclamo interposto con replica del 13 giugno 2024 (presentata innanzi a questa Corte nell’ambito del procedimento di cui all’inc. STCA 42.2024.15) contro la decisione resa dall’amministrazione il 5 ottobre 2023 con riguardo alle prestazioni assistenziali da settembre 2023 (cfr. supra consid. 1.2.), in particolare dal profilo della tempestività del gravame.

Ogni altra censura esula, pertanto, dalla presente vertenza ed è, dunque, irricevibile.

nel merito

2.2. Oggetto della presente vertenza è, dunque, la questione di sapere se correttamente, o meno, l’USSI ha ritenuto tardivo e pertanto irricevibile il reclamo interposto dall’assistito contro la decisione del 5 ottobre 2023, relativa alle prestazioni assistenziali di settembre 2023.

2.3. L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps.

Giusta l'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000:

" 1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

L’art. 11 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) prevede:

" I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:

a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;

b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;

c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”

Ai sensi dell’art. 12 Lptca, relativo all’osservanza dei termini:

" 1Se la parte si rivolge in tempo utile a un tribunale o a un’autorità amministrativa incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.

2L’autorità che si considera incompetente deve trasmettere senza indugio il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.”

L’art. 13 cpv. 1 Lptca enuncia che il termine legale non può essere prorogato.

L’art. 38 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), applicabile in via sussidiaria, stabilisce che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2 bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_400/2019 del 13 gennaio 2020 consid.4.1.; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

L’invio contro firma del destinatario si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

La finzione di notifica vale, tuttavia, nell'ipotesi in cui il soggetto di diritto debba ragionevolmente attendersi, secondo il principio della buona fede, l'intimazione di un atto (cfr. DTF 134 V 52).

Pertanto chi si assenta, pendente una procedura, dal proprio domicilio deve fare in modo che gli atti connessi possano essergli agevolmente notificati, comunicando correttamente e tempestivamente il suo nuovo recapito (cfr. STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017 consid. 4.2.; DTF 127 I 31 consid. 2; DTF 119 V 94 consid. 4b/aa; DTF 117 V 132 consid. 4a; DTF 116 Ia 92 consid. 2a; STFA H 61/00 del 9 agosto 2001).

Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

Per quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure Donzallaz, op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 136 V 295 consid. 5.9 ; DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag. 10; DTF 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti; STF 8C_554/2023 del 16 gennaio 2024).

La spedizione con la posta normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8).

Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, per esempio da un successivo scambio di corrispondenza o dal comportamento del destinatario (cfr. DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46; STF 6B_30/2020 del 6 aprile 2020; STF 6B_1212/2020 del 9 febbraio 2021).

2.4. In concreto, l’USSI fa valere che la seconda decisione del 5 ottobre 2023, relativa alle prestazioni per il periodo da settembre 2023, è stata intimata al ricorrente mediante il medesimo invio con il quale gli è stato trasmesso l’altro provvedimento, sempre del 5 ottobre 2023, relativo, invece, al periodo giugno-agosto 2023 (cfr. supra consid. 1.7. e. 1.9.).

Provvedimento, quest’ultimo, che il ricorrente non contesta di avere ricevuto, avendolo peraltro impugnato tempestivamente con reclamo del 12 ottobre 2023 (cfr. supra consid. 1.8. e 1.10.).

Il legale di RI 1 pretende, invece in questa sede, che il secondo provvedimento del 5 ottobre 2023, al suo assistito, non sarebbe, invece, nemmeno stato notificato, rilevando che l’amministrazione non sarebbe in grado, contrariamente all’onere che le incomberebbe in tal senso, di provare il contrario, e meglio che quella busta contenesse non una, ma due decisioni (cfr. supra consid. 1.8.).

Ora, se è vero che per costante dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova di un invio incombe a chi se ne prevale e che pertanto, se, in concreto, l’amministrazione non è in grado di fornirne la prova, dovrebbe di principio sopportarne le conseguenze giuridiche (cfr. supra consid. 2.3.), è altrettanto vero che, nel caso di specie, l’invio in quanto tale è giunto senza dubbio alcuno al ricorrente, tanto che il medesimo si è opposto alla decisione relativa alle prestazioni per il periodo da giugno ad agosto 2023.

Oggetto del contendere è, dunque, la sola questione di sapere se in quella busta ci fossero una o due decisioni rese dall’USSI, il medesimo giorno, e quindi il 5 ottobre 2023, sulla base della stessa domanda di prestazioni Las, depositata il 13 giugno 2023, dal medesimo soggetto.

Al riguargo questa Corte rileva, innanzitutto, che all’amministrazione non incombe nessun obbligo di notificare due decisioni mediante due invii separati, di modo che la trasmissione al ricorrente dei due provvedimenti in un’unica busta non è di per sé censurabile.

A mente di questo Triunale, occorre poi rilevare che l’avv. RA 1, diversamente da quanto ha fatto valere nella presente vertenza, in un primo momento e nell’ambito della causa di cui all’inc. TCA 42.2024.15, ha indicato, trattandosi alla decisione del 5 ottobre 2023 relativa al periodo da settembre 2023, che “il ricorrente non ha probabilmente realizzato che non si trattava di un semplice doppione, sempre che quella “ulteriore decisione” sia stata effettivamente intimata”, ciò che ha prudenzialmente contestato essere stato il caso (cfr. STCA 42.2024.15 del 15 luglio 2024, consid. 1.4. e 2.1.; supra consid. 1.5.).

Il patrocinatore dell’assicurata ha fatto valere di essere venuto a conoscenza dell’esistenza del secondo provvedimento emesso nei confronti del proprio assistito unicamente a seguito della ricezione della risposta di causa resa dall’USSI nell’ambito della causa di cui all’inc. 42.2024.15.

Laddove il termine “doppione” indica l’uguaglianza di due oggetti, questa Corte rileva che effettivamente, in concreto, le prime due pagine delle due decisioni del 5 ottobre 2023 appaiono identiche nella forma e nel contenuto, differendo unicamente per quanto riguarda l’indicazione del lasso temporale cui si riferiscono, e meglio la prima indicando “per il periodo giugno – agosto 2023” e la seconda “a partire dal mese di settembre 2023” (cfr. doc. 24 e 27). Le rispettive allegate tabelle di calcolo, identiche per impostazione, differiscono, invece, per alcune cifre tra quelle indicate (cfr. doc. 25-26 e 28-29).

Nel prosieguo già della causa 42.2024.15, invece, il legale del ricorrente non ha più menzionato la possibilità di uno scambio della seconda decisione per un doppione della prima, facendo, anzi, poi valere che RI 1 avrebbe “sempre riconfermato di non aver ricevuto 2 decisioni, bensì una sola, ossia quella impugnata” (cfr. STCA 42.2024.15 del 15 luglio 2024, consid. 1.6.).

Infine, nell’ambito della presente vertenza, questa volta senza fare accenni ad un eventuale scambio della seconda decisione per un “doppione” della prima, la parte ricorrente afferma che “in realtà, RI 1 ha ricevuto un’unica decisione, quella che impugnò subito, e nessun’altra” (cfr. supra consid. 1.8. e doc. I).

Ora, questa Corte non può esimersi dal rilevare che, se solo una decisione dell’USSI fosse stata notificata al ricorrente e se si fosse trattato di quella relativa alle prestazioni Las per il periodo giugno-agosto 2023, innanzitutto, non trova spiegazione il fatto che il legale, già nel reclamo interposto il 12 ottobre 2023, non si sia attivato nel sollecitare l’emissione di un provvedimento anche per il periodo successivo (cfr. STCA 42.2024.15 del 15 luglio 2024, consid. 2.1. e doc. 34-35).

Ciò vale a maggior ragione se si considera, come sottolineato dal ricorrente anche in questa sede, che “la richiesta di ricevere prestazioni assistenziali del 13.6/6.7.2023 era motivata principalmente dal venir meno, col mese di settembre 2023, di una buona parte delle prestazioni complementari AVS/AI (…), con effetto al 1° settembre 2023” e che quindi proprio l’evasione della richiesta di prestazioni Las da settembre 2023 aveva, per RI 1, maggior importanza (cfr. supra consid. 1.8. e doc. I).

Inspiegabile, a fronte della pretesa ignoranza circa l’esistenza della seconda decisione dell’USSI, risulta l’analogo silenzio e la mancanza di solleciti all’USSI ai fini dell’evasione della richiesta di prestazioni per settembre 2023 nel periodo dal 12 ottobre 2023 all’emissione della decisione su reclamo del 21 marzo 2024.

È infatti stato solo con il ricorso presentato - peraltro unicamente con riferimento alle prestazioni assistenziali “a far tempo dal 1.9.2023” (cfr. STCA 42.2024.15 del 15 luglio 2024, consid. 1.2.) - contro la decisione su reclamo dell’USSI di data 21 marzo 2024 che RI 1 ed il suo patrocinatore hanno lamentato per la prima volta un ritardo nell’evasione della richiesta delle prestazioni Las per settembre 2023, censurando la denegata giustizia (senza, lo si ripete, alcun previo sollecito all’amministrazione in tal senso).

Silente circa la pretesa (almeno a quel momento e secondo la tesi ricorsuale) mancata emissione di una decisione per le prestazioni Las da settembre 2023 era rimasto pure lo scritto trasmesso dall’avv. RA 1 all’USSI il 14 marzo 2024 (cfr. doc 10), vale a dire poco prima di far valere che la mancata emissione di una decisione per settembre 2023 costituiva, secondo la parte della ricorrente, una denegata giustizia.

Ora, a mente di questa Corte, è verosimile che, come del resto indicato dall’avv. RA 1 in prima battuta, RI 1, ricevute mediante un singolo invio entrambe le due decisioni del 5 ottobre 2023 - che costantemente l’USSI, sin dalla duplica di data 24 giugno 2024 trasmessa a questa Corte pendente la causa 42.2024.15 (cfr. consid. 1.5.), ha sostenuto di avere inserito in un’unica busta - “non ha probabilmente realizzato che non si trattava di un semplice doppione” (cfr. supra).

In tal senso, il TCA rammenta che, in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni fornite nella prima ora, quando se ne ignoravano le conseguenze giuridiche. Le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546).

In concreto, quindi, a mente di questa Corte a dover essere preferita è la prima versione fornita dalla parte ricorrente, secondo cui “probabilmente” RI 1 “non ha (…) realizzato” che non si trattava di due copie del medesimo provvedimento, ma di due decisioni distinte, per quanto simili.

Del resto l’utilizzo del termine “doppione” conferma il fatto che una percezione visiva delle due decisioni - come anticipato identiche (quanto a layout, funzionario incaricato, data della decisione, data della domanda di prestazioni Las, motivazione e richiami normativi, indicazione dei rimedi di diritto) se non per l’indicazione temporale per la quale già si è detto e comprendenti anche elementi che non sono standard ed inseriti di default in ogni decisione resa dall’amministrazione (si pensi alla precisazione dell’USSI contenuta in entrambe nel senso che “osserviamo che il nostro Ufficio non tiene in considerazione il contratto di locazione sottoscritto con il signor __________. Ritenuto che lei risulta essere comproprietario, l’importo riconosciuto si limita ai costi effettivi della sua abitazione (valore locativo nella misura del 50%)”) - vi deve essere stata e che quindi anche la decisione relativa alle prestazioni Las per settembre 2023 è, effettivamente, giunta al destinatario.

Nella misura in cui la parte ricorrente pretende che la decisione per il mese di settembre di data 5 ottobre 2023 non gli è stata trasmessa, rimangono inspiegati i motivi per i quali il ricorrente, reso edotto al più tardi con la risposta di causa dell’amministrazione del 27 maggio 2024 relativa al ricorso del 6 maggio 2024 (cfr. STCA 42.2024.15 del 15 luglio 2024 consid. 1.3.) dell’esistenza di un secondo provvedimento nei suoi confronti, pure datato 5 ottobre 2023, non ne abbia mai chiesto copia (con contestualmente domanda di restituzione del termine), sino al ricorso presentato il 31 ottobre 2024, trascorsi oltre 5 mesi nel corso dei quali quel documento era a sua disposizione sia presso questa Corte, che presso l’USSI.

Ne consegue che, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti) la decisione del 5 ottobre 2023 resa dall’USSI e relativa alle prestazioni Las da settembre 2023 è stata intimata al ricorrente unitamente a quella, di medesima data, inerente le prestazioni per il periodo giugno-agosto 2023, impugnata il 12 ottobre 2023.

Per tale motivo, questo Tribunale ritiene che il termine di 30 giorni per impugnare anche il provvedimento che si pronunciava sulle prestazioni per settembre 2023 è iniziato a decorrere, al più tardi, il giorno seguente, e quindi il 13 ottobre 2023, giungendo a scadenza il successivo 11 novembre 2023.

Il reclamo interposto contro la decisione del 5 ottobre 2023 reltiva alle prestazioni Las da settembre 2023 è, pertanto, da considerarsi tardivo.

2.5. Va ora esaminato se l’insorgente può prevalersi della restituzione del termine.

L’art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento.

Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la “restituzione in termini”.

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

2.6. Nella presente evenienza, questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre reclamo contro la decisione del 5 ottobre 2023 relativa alle prestazioni da settembre 2023.

In effetti, il fatto che il ricorrente non abbia “realizzato” che quanto trasmessogi il 5 ottobre 2023 non erano una decisione - in concreto per le prestazioni Las del periodo da giugno ad agosto 2023 - ed il suo “doppione”, ma due decisioni distinte, non costituisce una valida ragione che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso.

L’insorgente avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione a quanto trasmessogli dall’USSI e dimostrarsi più diligente, ciò che gli avrebbe permesso di rendersi conto, sin dal principio, che le decisioni emesse nei suoi confronti erano due, non una, riferite a prestazioni Las per periodi distinti e meglio come emerge dalle indicazioni temporali sottolineate dall’amministrazione nei due provvedimenti, e di impugnarle entrambe tempestivamente.

2.7. Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 23 settembre 2024 deve essere confermata.

2.8. Quanto, infine, alle richieste ricorsuali relative, da una parte, all’intimare all’USSI “di produrre la “seconda” decisione del 5.10.2023, con cui nega la concessione di prestazioni assistenziali dal 1° settembre 2023”, e, d’altra parte, al notificare la stessa “al ricorrente con un congruo termine per presentare osservazioni” (cfr. supra consid. 1.8.) il TCA ribadisce che al più tardi allorquando gli è stata notificata la risposta di causa relativa all’inc. TCA 42.2024.15, anche il legale è venuto a conoscenza dell’emissione, sempre in data 5 ottobre 2023, di un secondo provvedimento, inerente le prestazioni assistenziali per il periodo da settembre 2023.

La parte ricorrente, non solo non ha chiesto l’accesso agli atti presso questo Tribunale pendente la causa 42.2024.15, ma nemmeno ha chiesto di ricevere copia di quell’atto, né postulato l’accesso agli atti presso l’USSI, cui l’incarto era stato trasmesso da questa Corte proprio perché verificasse la tempestività del reclamo del 13 giugno 2024, né ha richiesto al TCA l’accesso agli atti nell’ambito della presente vertenza.

La decisione del 5 ottobre 2023 relativa al periodo da settembre 2023 è, quindi, stata a disposizione della parte ricorrente presso questa Corte tanto in occasione della causa 42.2024.15, quanto della presente ed in nessun caso il ricorrente ha postulato l’accesso agli atti formanti l’incarto.

L’Alta Corte ha già avuto modo di esprimersi nel senso che la persona alla quale un atto non è stato notificato, deve prevalersene in tempo utile a partire dal momento in cui in una maniera o in un’altra era al corrente della situazione: attendere passivamente è contrario al principio della buona fede (STF 9C_202/2014, 9C_209/2014 dell’11 luglio 2014, consid. 4.2 in fine; STF 8C_188/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4.1.2 e riferimenti).

2.9. Da ultimo, questa Corte rammenta che il ricorrente, qualora ritenga di postulare nuovamente la concessione dell’assistenza sociale, potrà (ed avrebbe già potuto) farlo, formulando una nuova domanda secondo la procedura prevista dalla Las (art. 14 Reg. Las) e dalla Laps (art. 11 Reg. Laps), ossia rivolgendosi al suo Comune, dove sarà fissato un appuntamento con lo Sportello Laps.

2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.42 del 5 febbraio 2024 consid. 2.11.; STCA 42.2023.37 del 20 novembre 2023 consid. 2.5.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

2.11. La domanda dell’insorgente volta alla concessione dell’assistenza giudiziaria deve essere intesa, dunque, solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è di principio gratuita (cfr. art. 29 cpv. 1 Lptca).

Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

" Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

2.12. Nel caso di specie, dagli atti risulta che il ricorrente, “senza attività lucrativa”, beneficia di entrate mensili che, tra “__________: fr. 712.05” e “AI

  • Prestazioni complementari: fr- 1'300.-” (cfr. all. a doc. II), sono di poco superiori a fr. 2'000.-.

In tali circostanze, l’indigenza del ricorrente, che come visto beneficia anche delle PC, deve essere ammessa.

Questo Tribunale ritiene, dunque, che nella presente evenienza siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023; STCA 42.2022.19 del 20 giugno 2022); il ricorrente si trova in una situazione d’indigenza, la vertenza, in questo caso, non era sin dall’inizio priva di esito favorevole e l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un legale appare giustificato.

Rimane riservato l'obbligo di rimborso qualora la situazione economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 6 LAG; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TF: cfr. art. 64 cpv. 4 LTF; STF 9C_553/2021 del 21 aprile 2022 consid. 6; STF 9C_735/2019 del 13 maggio 2020 consid. 6; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002 consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301 consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

  2. L’istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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