Incarto n. 42.2023.45

rs

Lugano 21 febbraio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 dicembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 2 novembre 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 è stato al beneficio delle prestazioni assistenziali dal mese di febbraio 2016 al mese di dicembre 2017, dal mese di settembre 2019 al mese di gennaio 2022, nel mese di novembre 2022 e dal mese di gennaio al mese di maggio 2023 percependo complessivamente l’importo di fr. 96'655.30 (cfr. STCA 42.2023.24 del 23 ottobre 2023 consid. 1.1.).

1.2. L’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (in seguito: USSI), con decisione dell’8 maggio 2023, dando seguito alla richiesta di rinnovo presentata da RI 1 il 2 maggio 2023 (cfr. doc. 145), gli ha riconosciuto a una prestazione assistenziale di fr. 425.-- per il mese di maggio 2023 (cfr. doc. 140-144).

1.3. A seguito del reclamo interposto da RI 1 il 19 maggio 2023 (cfr. doc. 16), l’USSI, il 2 novembre 2023, ha emanato una decisione su reclamo con cui ha confermato il provvedimento dell’8 maggio 2023. Al riguardo l’amministrazione ha rilevato:

" (…) Nel caso di specie, pacifico è che in data 25 aprile 2023 è stato accreditato sul conto del reclamante un importo di CHF 804.70.

Le argomentazioni del reclamante, secondo cui "In effetti l'unico importo percepito si riferisce a prestazione di lavoro come gerente del __________ di proprietà della __________, importo di CHF 804.70 ricevuto in data 25.4.2023 solo in virtù di vertenza instaurata presso la Giudicatura di pace di __________ con decisione del mese di aprile 2023 e riferito al mese di settembre 2022." non possono essere seguite.

Nell'ambito dell'assistenza vige infatti il principio della sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all'assistenza. Tutti i redditi e la sostanza dell'unità di riferimento devono quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi, anche l'entrata ricevuta in data 25 aprile 2023 di CHF 804.70.

Il computo da parte dell'USSI della citata entrata quale reddito è corretto in quanto rientrante tra i redditi che costituiscono iI reddito computabile regolamentato dall'art. 6 Laps. Il diritto all'assistenza subentra allorquando non si hanno più risorse disponibili. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il fabbisogno corrente. Inoltre il diritto all'assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione.

È altresì corretto che l'USSI l'abbia considerato per il mese di maggio 2023, in quanto è stato versato sul conto del reclamante il 25 aprile 2023 e quindi disponibile per far fronte al di lui sostentamento del mese di maggio 2023.

A titolo abbondanziale si rileva che per motivi di puro calcolo il reddito mensile viene fittiziamente riportato su un valore annuale e successivamente diviso per 12 mesi. Va considerato solo l'importo del mese interessato.

Su questo punto il reclamo è respinto.

N.

In merito alla contestazione del reclamante "In secondo luogo, ai punti 213 vengono contestati pigioni ed affitti nel comune di domicilio indicati in CHF 3'631 ed al punto 214 le pigioni di valore locativo in altri comuni, cantoni, e nazioni indicati in CHF 4'964." si rileva che la decisione applica i criteri stabiliti dalla legge sull'assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di tale base legale.

Nell'ambito dell'assistenza vige inoltre il principio di sussidiarietà in base al quale occorre prioritariamente utilizzare ogni propria risorsa a disposizione e il diritto all'assistenza è dato allorquando non si hanno più risorse disponibili. Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il fabbisogno corrente e non per rimborsare eventuali debiti.

Alla voce 213 della tabella di calcolo "Pigioni e affitti nel comune di domicilio" l’USSI ha correttamente inserito l'importo di CHF 3'631 annui quale valore locativo relativo alla sua abitazione secondaria nel comune di __________. In base alle direttive Laps il valore locativo corrisponde al 90% del valore di reddito figurante sulla scheda di calcolo della stima. Nel caso concreto, il valore locativo corrisponde al 90% di CHF 4'034, ossia CHF 3'631.-.

In relazione alla voce 214 della tabella di calcolo "Pigioni o valore locativo in altri comuni, cantoni o nazioni" relativa alla sostanza estera del reclamante, ritenuto che la "Direttiva Laps 1/2019" stabilisce il valore di reddito di un immobile estero pari al 6% del valore di stima e considerato che il valore di stima catastale dell'immobile appartenente al reclamante in Italia risulta essere di complessivi CHF 82'736.-, correttamente l’USSI ha inserito un valore locativo pari a CHF 4'964.- (82'736.-/100 x 6).

Quanto rilevato dal reclamante "Detti importi non risultano incassati dal reclamante in quanto il primo sfitto ed il secondo pignorato con divieto di disporne" non può esser di aiuto allo stesso. Ai fini del calcolo delle prestazioni assistenziali va tenuto conto di tutta la sostanza immobiliare di proprietà dell'interessato.

A titolo abbondanziale agli atti, non vi è alcun documento che comprovi quanto asserito dal reclamante.

Anche su questo punto il reclamo è respinto.

O.

In merito alla contestazione del reclamante "In terzo luogo, al punto 243 viene contestato l'importo di CHF 1'200.00 indicato come ogni altro reddito da lavoro, reddito mai conseguito, non meglio specificato né documentato." si rileva che come esposto sopra, la decisione applica i criteri stabiliti dalla legge sull'assistenza e riconosce spese e entrate nel quadro di tale base legale.

Come precedentemente indicato, nell'ambito dell'assistenza vige il principio della sussidiarietà in base al quale la persona nel bisogno deve utilizzare prioritariamente ogni sua risorsa per far fronte al fabbisogno corrente e solo sussidiariamente ha diritto all'assistenza. Tutti i redditi e la sostanza dell'unità di riferimento devono-quindi essere considerati per la determinazione di un eventuale fabbisogno scoperto. Nel caso concreto, quindi, anche l'accredito TWINT di CHF 100.- del 21 aprile 2023 da parte della signora __________.

Il computo da parte dell'USSI della citata entrata quale "ogni altro reddito" è corretto in quanto rientranti tra i redditi che costituiscono il reddito computabile regolamentato dall'art. 6 Laps. Il diritto all'assistenza subentra allorquando non si hanno più risorse disponibili.

Le risorse disponibili sono quindi da usare per coprire il fabbisogno corrente. Inoltre il diritto all'assistenza è stabilito in base alle entrate e ai costi del mese in questione.

È altresì corretto che l’USSI l'abbia considerato per il mese di maggio 2023, in quanto ricevuto dall'interessato il 21 aprile 2023 e quindi disponibile per far fronte al sostentamento dell'unità di riferimento del mese di maggio 2023.

Su tale punto il reclamo è respinto.

P.

Relativamente alla contestazione "In quarto luogo, al punto 401 vengono contestati i valori dati alla proprietà fondiaria nel comune di domicilio diversa dall'abitazione primaria indicata in CHF 111'666 e la sostanza imponibile all'estero indicata in CHF 82'735 (immobile quest'ultimo da tempo pignorato con divieto di disporre)" si rileva che dal catastrino fiscale del Comune di __________ risulta un valore di stima complessivo di cui al mappale n. __________ di CHF 456'588.- composto da un edificio A di 24 metri quadrati, un edificio B di 223 metri quadrati e di 816 metri quadrati di superficie non edificata.

L'edificio di 223 metri quadrati è suddiviso in 184 mq quale "Proprietà Fondiaria nel comune di domicilio abitazione primaria" e 45 mq quale "Proprietà Fondiaria nel comune di domicilio diversa dall'abitazione primaria".

L'importo di CHF 111'666.- inserito dall'USSI nella tabella di calcolo alla voce 401 quale "Proprietà Fondiaria nel comune di domicilio abitazione primaria" corrisponde ai 45/184 del valore di stima complessivo dell'immobile del reclamante (CHF 456'588.-/184 x 45).

In merito invece all'importo di CHF 82'735.- di cui alla voce 483 "Sostanza imponibile all'estero" l’USSI ha ricavato tale valore utilizzando un calcolatore (https://www.catastoinrete.it/calcolo-valore-

catastale.asp). Tale strumento permette, tenendo in considerazione la "Categoria Catastale" (in concreto C/6 e A/2) presente nel documento "Visura per soggetto" dell'Agenzia dell'entrate e la "Rendita Catastale" di ottenere il valore di stima catastale.

Su tale punto il reclamo è respinto.

Q.

Infine, in relazione alla contestazione "In quinto luogo al punto 306 viene contestato t'importo di CHF. 10'478.00 indicato a titolo di interessi ipotecari per l'abitazione primaria, calcolati erroneamente all'1.1% nonostante le precedenti puntualizzazioni relative ad un tasso variabile non più da tempo applicato. Attualmente sul debito ipotecario di CHF 950'000.000, gli interessi richiesti sono stati calcolati al 2,24% per un importo annuo di CHF. 21'280.00 (come da conteggi tassi __________ allegati)" si rileva che nel caso concreto l'USSI ha inserito erroneamente al punto 306 "Interessi ipotecari per l'abitazione primaria" l'importo di CHF 10'478.-. L'importo corretto, ritenuto un debito ipotecario di CHF 717'663.- relativo alla casa primaria dell'interessato ed un interesse del 2.24%, risulta essere CHF 16'076.-.

Anche gli "Interessi passivi privati diversi da interessi ipotecari per l'abitazione primaria" di cui sempre alla voce 306 della tabella di calcolo va corretto l'importo precedentemente indicato.

Ritenuto un debito ipotecario di CHF 232'337.- relativo alla sostanza secondaria in svizzera ed un interesse ipotecario dell'2.24% nonché un debito ipotecario di CHF 240'000.- relativo alla sostanza immobiliare in Italia ed un interesse ipotecario deIl'1.55% risulta un importo complessivo di CHF 8'924.- (CHF 5'204.- relativi alla sostanza secondaria in Svizzera + CHF 3'720.- relativi alla sostanza secondaria in Italia) e non di CHF 7'112.-.

Ai sensi dell'art. 22 lett. b) n.4. Las "le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all'importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (...)".

Considerato che "i redditi della sostanza" risultano essere di complessivi CHF 19'808.- e ritenuto che le spese e gli interessi passivi sui debiti privati risultavano già superare tale importo, e pertanto riconosciuti fino ad un massimo di CHF 19'808.-, l'aumento di tali spese ed interessi non comporta una modifica del "TOTALE SPESA COMPUTABILE LAS" (cfr. tabella di calcolo allegata). (…)” (Doc. A1 pag. 6-9)

1.4. Contro la decisione su reclamo del 2 novembre 2023 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa, facendo segnatamente valere:

" (…) la casa in Italia, sita in frazione __________ del comune di __________ intestata congiuntamente al ricorrente ed a sua moglie __________ è da tempo pignorata unitamente ad eventuali entrate, e pertanto non produce alcun reddito locativo come più volte espletato ad USSI.

Detta situazione è chiara, palese e notoria e risulta agli atti presso il Tribunale di __________ dove, per conto della banca creditrice, è depositata la richiesta di messa all'asta dell'immobile, istante l'Avv. __________.

Con tutti questi dati, noti e da tempo a disposizione di USSI, non si capisce come quest'ultima insista nel conteggiare un reddito ipotetico, assolutamente inesistente da parecchi anni.

L’accredito di 100 Chf effettuato il 21.4.2023 via Twint dalla figlia di mia moglie __________, è stato un intervento una-tantum quale salvagente finanziario per la famiglia in quanto USSI non aveva erogato più alcun sostentamento. I medesimi 100Chf sono stati ritornati alla Signorina __________ tramite versamento bancario certificato come gi documentato ad USSI.” (…)” (Doc. I)

1.5. Nella sua risposta dell’11 gennaio 2024 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.6. Il 17 gennaio 2024 l’insorgente ha presentato delle osservazioni, a cui ha allegato dei messaggi di posta elettronica del gennaio 2024 intercorsi tra il medesimo __________ (cfr. doc. V + 1-4).

1.7. L’USSI ha preso posizione in proposito con scritto del 29 gennaio 2024 (cfr. doc. VII).

1.8. Il doc. VII è stato inviato per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’USSI abbia, a ragione o meno, riconosciuto al ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 425.-- per il mese di maggio 2023.

2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS; dal 2021 CSIAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone dell’unità di riferimento

  • Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 1’006.--

2 persone 1'539.--

3 persone 1'871.--

4 persone 2'153.--

5 persone 2'435.--

Per ogni persona

  • 204.--

supplementare”

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 5 gennaio 2021, pag. 2)

Gli importi relativi al fabbisogno per l’anno 2022 sono rimasti invariati rispetto al 2021 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2022 del 28 dicembre 2021).

Dal 1° gennaio 2023 gli importi dei forfait di mantenimento sono stati aumentati come segue:

" Persone dell’unità di riferimento

  • Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalle linee guida

CSIAS)

1 persona 1’031.-- / mese

2 persone 1'577.-- / mese

3 persone 1'918.-- / mese

4 persone 2'206.-- / mese

5 persone 2'495.-- / mese

Per ogni persona

  • 209.-- / mese

supplementare” (cfr. BU del 13 gennaio 2023 pag. 5)

Per il 2024 non sono state previste modifiche al riguardo (cfr. BU 41/2023 del 22 dicembre 2023 pag. 416).

2.5. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000.-- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000.-- per una persona sola, fr. 20’000.-- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi con figli in comune) e fr. 2000.-- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato;

non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese; per gli apprendisti la quota del reddito da lavoro non computata ammonta a 500 franchi al mese.

b) Spesa vincolata:

non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

non vengono computati gli alimenti di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

non vengono computate le imposte di cui all’art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l’alloggio:

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps.”

Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

“1. Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1 e 38 cpv. 1 della LT; non viene computata per ogni membro dell’unità di riferimento una quota pari al 20% del proprio reddito da lavoro (franchigia) fino ad un massimo di 500 franchi al mese;

b) ...;

c) ...;

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100’000.- per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10’000.- per una persona sola, CHF 20’000.- per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2’000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.

  1. Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

  2. Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge.

  3. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni.”

La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell'art. 8 Laps:

“1. La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi effettivi per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento ai sensi della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal);

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate.

i) ...;

j) …

  1. Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi."

L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

"

  1. La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le unità importo riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del 20%

  1. Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente."

2.6. Nell’ambito dell’assistenza sociale, come visto (cfr. consid. 2.3.), vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 4.3.; STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere.

Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l’espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all’assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito.

Il TF, in un giudizio 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., ha poi sottolineato che, nonostante l’assistenza sociale e le prestazioni complementari presentino delle affinità poiché entrambe presuppongono l’indigenza del richiedente e sono finanziate da fondi pubblici, l’assistenza sociale è sussidiaria alle PC e serve a superare una condizione di bisogno.

In una sentenza 8C_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4., già citata sopra (cfr. consid. 2.6.), l’Alta Corte ha altresì osservato:

" (…) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (…)”

In una sentenza 8C_444/2019 del 4 marzo 2020, pubblicata in DTF 146 I 1, la nostra Massima Istanza ha rilevato che in virtù del principio di sussidiarietà un richiedente l’assistenza sociale deve far capo a tutte le proprie risorse, quali sostanza mobiliare (denaro, veicoli, oggetti di valore), immobili, crediti, titoli, assicurazioni vita, partecipazioni a società, quota parte di una successione indivisa, sempre che siano immediatamente disponibili o realizzabili a breve termine. In caso contrario, tuttavia, egli deve procedere alla rispettiva realizzazione il più celermente possibile.

Quando ciò non è possibile entro un breve lasso di tempo, come in generale accade nel caso di un immobile, il richiedente potrà beneficiare di un aiuto da parte dello Stato che rimborserà non appena sarà realizzata la sostanza (consid. 8.2.2.; 9.3.).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2 e le linee guida CSIAS p.to A.3. relativo alla sussidiarietà e le relative spiegazioni.

2.7. Nella presente evenienza l’USSI, con decisione su reclamo del 2 novembre 2023 (cfr. doc. A1), ha confermato quanto deciso l’8 maggio 2023 (cfr. doc. 140-144; consid. 1.2.), ossia il riconoscimento a favore del ricorrente di una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 425.-- per il mese di maggio 2023.

L’amministrazione ha computato, in relazione alla sua unità di riferimento (composta del medesimo, della moglie e dei figli __________, nato il __________ 2008, e __________, nata il __________ 2013; cfr. tabella allegata a doc. A1), in particolare l’ammontare di fr. 34’448.-- a titolo di reddito computabile Las annuo, costituito dal reddito del lavoro di fr. 8'640.-- (reddito da attività dipendente del contribuente di fr. 10'800 – franchigia di fr. 2'160), dai redditi della sostanza di fr. 19'808.-- (valore locativo della propria abitazione di fr. 11'213.--, pigioni e affitti nel comune di domicilio di fr. 3'631.-- e pigioni o valore locativo in altri comuni, cantoni o nazioni di fr. 4'964.--) e da altri redditi di fr. 6'000.-- (AF base di fr. 4'800 e ogni altro reddito pari a fr. 1'200.--; cfr. tabella allegata a doc. A).

A titolo di sostanza immobiliare abitazione primaria e di altra sostanza non è, per contro, stato conteggiato alcunché, visto che gli importi del debito ipotecario sull’abitazione primaria e dei debiti privati diversi dal debito ipotecario sull’abitazione primaria sono maggiori del valore di queste (cfr. tabella allegata a doc. A1).

Dal calcolo della parte resistente non risulta alcun reddito disponibile residuale (cfr. art. 18, 22 Las), quanto piuttosto un disavanzo di fr. 13’691.-- annui [reddito computabile Las di fr. 34'448.-- (pari a fr. 2'870.-- circa al mese) – spesa computabile Las di fr. 48’139.-- (fr. 11'213 spesa alloggio + fr. 15'974 premi assicurazione malattia Las + fr. 19'808 altre spese computabili Las: spese di gestione manutenzione di fondi, interessi ipotecari per l’abitazione primari e interessi passivi privati diversi da interessi ipotecari per l’abitazione primaria); fr. 4’011.-- al mese; cfr. tabella allegata a doc. A1]}, equivalente a circa fr. 1’141.-- al mese.

La soglia di intervento per il 2023 della famiglia del ricorrente è, inoltre, pari a fr. 2'206.-- al mese (cfr. tabella allegata a doc. A1; consid. 2.4.).

L’USSI, tenendo conto di altre prestazioni Laps dell’unità di riferimento per complessivi fr. 2’921.-- mensili, costituite dal sussidio cassa malati RIPAM di fr. 1'331.-- e dall’assegno integrativo per i figli di fr. 1’590.--, ha quindi riscontrato per il mese di maggio 2023 una lacuna di reddito di fr. 426.-- (cfr. tabella allegata a doc. A1), corrispondente, giusta l’art. 18 Las (cfr. consid. 2.4.), al disavanzo del reddito residuale sommato alla soglia di intervento e dedotte le prestazioni Laps percepite (fr. 1'141 + fr. 2'206 – fr. 2'921).

Conseguentemente l’amministrazione ha attribuito all’insorgente, per il mese di maggio 2023, una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 425.--, come si evince dal conteggio annesso alla decisione su reclamo del 2 novembre 2023, in cui è stato precisato che “eventuali differenze fra le prestazioni qui calcolate e quelle assegnate sono dovute ad arrotondamenti” (cfr. tabella allegata a doc. A1).

2.8. RI 1 ha contestato il calcolo effettuato dall’USSI, segnatamente il computo della somma di fr. 1'200.-- annui a titolo di “ogni altro reddito”, facendo valere, da un lato, che l’accredito di fr. 100.-- effettuato il 21 aprile 2023 da __________, figlia della moglie, sarebbe intervenuto quale aiuto finanziario alla famiglia a seguito del mancato versamento della prestazione da parte di USSI, dall’altro, che l’importo è stato restituito alla giovane (cfr. doc. I; consid. 1.4.).

In proposito giova rilevare, come visto sopra (cfr. consid. 2.3.; 2.6.), che l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto segnatamente alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Il principio della sussidiarietà non esclude d’altronde espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Cfr. STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 citata al consid. 2.6.).

Pertanto l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2023.8 del 24 aprile 2023 consid. 2.6.; STCA 42.2019.39-40 del 27 aprile 2020 consid. 2.15.; STCA 42.2016.29 del 4 maggio 2017 consid. 2.6.; STCA 42.2015.14 del 16 febbraio 2016 consid. 2.8.; STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).

È vero che con STF 42/2023 del 22 dicembre 2023 consid. 7.2., già menzionata al consid. 2.6., l’Alta Corte ha evidenziato:

" (…) si la tierce personne a fourni sa prestation après le dépôt de la demande et en lieu et place de l'autorité d'aide sociale pour couvrir les besoins vitaux et personnels indispensables du requérant, il faut examiner de plus près à quel titre et à quelles conditions elle est intervenue. Si elle a apporté son soutien financier à fonds perdu (p. ex. sous la forme d'une donation), celui-ci doit être pris en compte à titre de revenu dans le calcul des besoins du requérant. Par contre, si elle a prêté de l'argent à l'intéressé, c'est-à-dire si elle a fourni son soutien avec l'intention d'être remboursée, ce prêt ne peut en principe pas être pris en compte à titre de revenu du requérant (cf. WIZENT, op. cit., p. 264 et 438 et les références). Cela présuppose cependant que les besoins vitaux indispensables du requérant ne soient pas couverts en temps utile par l'autorité d'aide sociale et que le retard en ce qui concerne la décision sur l'aide sociale ne soit pas imputable au requérant, de sorte que la tierce personne intervient pour pallier les carences de l'autorité (GUIDO WIZENT, 2014, p. 261 et 438 et les références; CLAUDIA HÄNZI, Leistungen der Sozialhilfe in den Kantonen, in Christoph Häfeli [éd.], Das Schweizerische Sozialhilferecht, 2008, p. 137). Dans de telles circonstances, le versement rétroactif de prestations d'aide sociale matérielle peut également englober le remboursement de dettes qu'a accumulées le requérant auprès de tiers après le dépôt de la demande. Toujours est-il que les prestations versées à titre rétroactif ne peuvent pas outrepasser les besoins de base couverts par l'aide sociale (WIZENT, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, op. cit., p. 264), les limites (notamment concernant la prise en charge des loyers et du forfait d'entretien) étant également applicables dans ces constellations (arrêt 8C_21/2022 déjà cité, consid. 6.1).”

È altrettanto vero, tuttavia, che in concreto l’ammontare di fr. 100.-- è stato corrisposto il 21 aprile 2023 (cfr. doc. A3), ovvero posteriormente alla decisione dell’11 aprile 2023 con la quale l’USSI ha riconosciuto all’insorgente una prestazione assistenziale di fr. 1'150.-- per il mese di aprile 2023 (cfr. doc. 124-128; inc. 42.2023.44).

Nel caso di specie, perciò, non si è confrontati con un prestito effettuato per far fronte alle carenze dell’autorità competente che non eroga tempestivamente le prestazioni necessarie per provvedere al sostentamento del richiedente l’assistenza sociale, al quale non deve, ad ogni modo, essere attribuibile il ritardo nell’emanazione della decisione in questione.

Ne discende che a ragione l’USSI ha considerato, ai fini del conteggio della prestazione assistenziale ordinaria del mese di maggio 2023, l’importo di fr. 100.-- nei redditi del ricorrente (cfr. tabella allegata a doc. A1).

La prassi dell’assistenza sociale di tenere conto di un reddito corrisposto a fine mese per il mese successivo, a meno che sia stato utilizzato immediatamente per pagare le fatture ancora scoperte del mese in cui è stato versato (cfr. STCA 42.2023.25 del 14 agosto 2023 consid. 2.8.; STCA 42.2022.28 del 12 settembre 2022 consid. 2.9. e 2.10.; STCA 42.2021.46 del 16 agosto 2021 consid. 2.5.; STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.; STCA 42.2011.8 del 24 agosto 2011; STCA 42.2007.4 del 1° ottobre 2007), è stata peraltro avallata dal Tribunale federale in una sentenza 8C_648/2018 del 7 gennaio 2019 relativa a un caso del Cantone Basilea Città (ordine di restituzione di prestazioni assistenziali di febbraio e marzo 2017 a seguito del computo di un reddito lavoro versato alla ricorrente il 24 gennaio 2017).

In casu è irrilevante sapere se la somma di fr. 100.-- sia servita all’insorgente per far fronte effettivamente a determinate spese del mese successivo al versamento, ossia del mese di maggio 2023, oppure per provvedere già ai costi del mese di aprile 2023, poiché in quest’ultima evenienza l’ammontare sarebbe sì da stralciare dal calcolo di maggio 2023, ma nel contempo da inserire nel conteggio di aprile 2023 (cfr. inc. 42.2023.44).

Per inciso è utile osservare che rettamente l’USSI, nel calcolo per stabilire l’importo della prestazione assistenziale mensile spettante al ricorrente per il mese di maggio 2023, ha considerato i redditi riportati su base annua - fra i quali l’ammontare di fr. 100.-- ricevuto da __________ per fr. 1'200.-- annui -, per poi dividerli per 12 mesi (cfr. tabella allegata a doc. A1; STCA 39.2020.3 del 9 settembre 2020; STCA 39.2017.16 del 7 maggio 2018; STCA 39.2017.15 del 31 agosto 2017; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005).

2.9. Per quanto attiene alla censura ricorsuale riguardante il conteggio del reddito della sostanza di fr. 4'964.-, corrispondente al valore locativo della casa di sua proprietà sita in Italia a __________, frazione del Comune di __________, provincia di __________ (cfr. doc. I; consid. 1.4.), va osservato che l’USSI ha conteggiato il valore locativo della casa in Italia in fr. 4'964.--, applicando la Direttiva Laps 1/2019 secondo cui il valore di reddito di un immobile estero è pari al 6% del valore di stima (cfr. doc. 86).

Siccome il valore di stima catastale del fondo n. __________ di __________ risulta essere di complessivi fr. 82'736.-- (cfr. doc. 85; 102), l’amministrazione ha tenuto conto di un valore locativo pari a fr. 4'964.-- (82'736.-/100 x 6; cfr. doc. A1 pag. 7; consid. 1.3.).

Il ricorrente non ha sollevato obiezioni in relazione specificatamente all’entità dell’importo del valore locativo stabilito dalla parte resistente (cfr. doc. I; V), quanto piuttosto riguardo al computo in sé di tale voce, asserendo che, dalla proprietà di __________, essendo pignorata da tempo (una richiesta di messa all’asta dell’immobile sarebbe depositata per conto della banca creditrice presso il Tribunale di __________) e quindi non potendone disporre, non riceve alcun beneficio. La stessa, secondo l’insorgente, non produrrebbe, dunque, alcun reddito locativo (cfr. doc. I; V).

Dalle carte processuali emerge, in effetti, che il Tribunale di __________, il 4 giugno 2021, ha emesso un atto di precetto con il quale ha intimato a RI 1 e alla moglie di pagare alla __________ entro 10 giorni Euro 242'435.57 (Euro 241'844.63 di mutuo fondiario concesso loro nell’ottobre 2016 in relazione al fondo __________, le cui rate non sono state pagate dal 30 luglio 2017 + Euro 405 per la stesura atto di precetto + Euro 185.94 di spese generali), oltre interessi come da contratto, “con avvertimento che non provvedendo si procederà ad esecuzione forzata anche immobiliare” (cfr. doc. 93-97).

In un messaggio di posta elettronica del 3 gennaio 2024 __________ della GI__________ ha, altresì, informato il ricorrente di avere “la necessità di effettuare un accesso in __________ per consentire la visione dei locali ai richiedenti la visione”, precisando che “verrà il collega Sig. __________, che ha già conosciuto, il giorno 11/01/2024 alle ore 12.30. Mi può confermare la presenza sua o di qualcuno che può aprire i locali?” (cfr. doc. V3).

L’insorgente, l’11 gennaio 2024, ha in particolare risposto che “non so se ci sarà qualcuno presso la casa di __________ dove dopo il vostro intervento gli inquilini mi hanno comunicato di aver ricevuto ordine da parte vostra di non farmi più entrare nell’abitazione” e che “io avrei a tal proposito un mio conoscente interessato a prendere in considerazione l’acquisto dello stabile ma gli inquilini mi snobbano e, tra l’altro, non stanno nemmeno pagando i vari allacci di acqua potabile, ecc. che pervengono al mio indirizzo”.

Il ricorrente ha, poi, chiesto a __________ “un’attestazione che stabilisce che lo stabile è interessato alla vendita giudiziaria in quanto l’autorità elvetica continua a sostenere che sia nelle mie disponibilità non avendo ricevuto alcun documento ufficiale nel quale appare confiscato in attesa di vendita all’asta” (cfr. doc. V4).

Il TCA rileva, tuttavia, che tale documento da parte di __________ non figura all’inserto, come nemmeno un atto emesso nei confronti dell’insorgente con l’indicazione esatta del bene immobiliare destinato a esecuzione forzata e l’ingiunzione al debitore di astenersi a partire da una determinata data dal compiere qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito i beni oggetto di espropriazione e i relativi frutti (cfr. art. 555 e 492 del Codice di procedura civile della Repubblica italiana, Libro III “Del processo di esecuzione”, Titolo II “Dell’espropriazione forzata).

Gli elementi di cui dispone questa Corte non permettono, dunque, di giungere a chiare conclusioni circa la capacità (o incapacità) del ricorrente di disporre del bene immobiliare, né forniscono una risposta al quesito di sapere se il creditore pignoratizio abbia preteso che il diritto di pegno fosse esteso ai crediti per pigioni con la conseguenza che il pagamento delle pigioni avviene direttamente all’autorità competente.

Ne discende che nel caso di specie si impone un complemento istruttorio per stabilire, con la collaborazione di RI 1, se quest’ultimo, nel mese di maggio 2023, potesse o meno disporre ancora del suo immobile all’estero, a __________, e in che misura.

Il dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa, che limita la portata del principio inquisitorio reggente la procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale, comprende infatti, in particolare, l'obbligo delle parti di apportare

  • ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati (cfr. art. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca).

In caso contrario le parti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. STF 8C_307/2022 del 4 settembre 2023 consid. 6.2.1., destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; STF 8C_326/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 4.4.; STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; STFA C 107/04 del 9 giugno 2005 consid. 3; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001 consid. 3; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti).

In concreto si giustifica, pertanto, l’annullamento della decisione su reclamo del 2 novembre 2023 e il rinvio degli atti all’USSI per effettuare ulteriori accertamenti.

Sulla base dell’esito delle verifiche svolte l’amministrazione effettuerà un nuovo calcolo volto a determinare la prestazione assistenziale ordinaria spettante al ricorrente nel mese di maggio 2023.

2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo del 2 novembre 2023 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati all’USSI per procedere conformemente al consid. 2.9.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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