Incarto n. 42.2023.35

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Lugano 21 febbraio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 29 ottobre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 29 agosto 2023 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto in fatto

1.1. RI 1 (__________1974) ha beneficiato di prestazioni assistenziali da febbraio 2004 ad agosto 2006, da ottobre 2006 a dicembre 2010, da marzo 2017 a marzo 2022 e dal 15 novembre 2022 al 31 maggio 2023 per complessivi fr. 320'000.-- circa (cfr. STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. A.a.; doc. B pag. 2; 39; 66; 76; 86; 95; 97).

1.2. Con decisione su reclamo del 29 agosto 2023 l’Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI) ha confermato il proprio provvedimento del 14 giugno 2023 (cfr. doc. 32) con il quale aveva negato a RI 1 il rinnovo delle prestazioni assistenziali richiesto il 9/12 giugno 2023 (cfr. doc. 33), in quanto dagli accertamenti svolti era emerso che convivesse in modo stabile con __________, sua ex moglie, per cui al fine di determinare l’eventuale diritto all’assistenza sociale avrebbe dovuto annunciarsi presso il suo Comune di domicilio e presentare una nuova domanda unitamente alla medesima.

Nella decisione su reclamo l’amministrazione ha esposto le seguenti argomentazioni:

" (…) A comprova dell’effettiva convivenza tra i due ex coniugi vi sono i numerosi controlli esperiti dalla Polizia __________ che nel periodo dal 18 febbraio 2022 al 3 giugno 2022 hanno rilevato che l'abitazione ad __________ della signora __________ si presentava sempre con le inferriate chiuse, senza che la stessa sia mai stata vista nei pressi del domicilio né tantomeno, indica la polizia "non è mai stata notata alcuna luce accesa o altri elementi che possano far presumere che l'appartamento fosse effettivamente occupato da una persona.".

AI contrario la signora __________, il 4 maggio 2022, è stata vista salire sull'autoveicolo intestato a RI 1, parcheggiato a __________ in __________.

Con ulteriori controlli avvenuti dall'11 luglio 2022 al 31 agosto 2022 per un totale di 17 controlli, presso l'abitazione di __________, la signora __________ non è mai stata vista al suo domicilio, il quale risultava essere ad ogni passaggio "tutto chiuso", mentre per il periodo dal 6 luglio 2022 al 31 agosto 2022, a __________, è sempre stata constatata la presenza dell'autoveicolo intestato al signor RI 1.

I controlli sono stati prolungati dal 23 settembre 2022 al 2 marzo 2023 sia al nuovo domicilio della signora __________ in __________ a __________ sia nei pressi del domicilio del reclamante, in __________, __________.

Dal rapporto d'esecuzione dell'8 marzo 2023 della Polizia __________ è emerso in particolare che "il veicolo marca __________ di colore rosso targato __________ intestato a __________ dal 26.08.2022 è stato visto 44 volte parcheggiato nello stallo privato dell'abitazione in __________. Facciamo altresì rimarcare un fatto degno di considerazione, l'autoveicolo·intestato a __________ è stato messo in circolazione, come scritto precedentemente nel presente rapporto, in data 26.08.2022. RI 1 aveva intestato a suo nome fino aIl'08.11.2022 un'autovettura di marca __________ di colore blu targata __________, pertanto potrebbe essere verosimile, visto che l'unica vettura avvistata nello stallo privato in __________ a partire dal 10.11.2022 era l'autoveicolo in usufrutto a __________, che i due citati potrebbero utilizzare lo stesso veicolo". Mentre dal Rapporto di Servizio della Polizia di __________ è emerso che nel periodo dal 10 ottobre 2022 al 2 giugno 2023 "si conferma di non aver mai notato la donna o il veicolo a suo nome presso il domicilio di __________. I nostri accertamenti consistevano nel suonare regolarmente il campanello esterno e quando possibile il campanello alla porta d'ingresso, sempre quando possibile, all'interno dell'autorimessa. La __________ non risulta comunque avere uno stallo secondo contratto di locazione. Particolare come in data 16.05.2023, siano stati contattati alcuni vicini e gli stessi hanno dichiarato di non conoscere la __________. Inoltre la Signora __________ (inquilina da lunga data e conoscente degli altri occupanti degli appartamenti, dalla partenza dell'ultimo occupante dell'appartamento 327 (ora affittato dalla __________), nell'agosto 2022, non le risultava fosse stato nuovamente affittato in quanto non ha mai notato la presenza di qualcuno. (...) è pertanto verosimile che __________ di fatto non abbia mai abitato in __________ presso l'appartamento __________."

Dai rapporti di cui sopra emerge pertanto che la signora __________ non risieda presso il suo domicilio in __________ ma bensì a __________ con il signor RI 1.

Da quanto sopra, quindi, gli stessi non solo convivono nel medesimo appartamento di __________ ma utilizzano un unico autoveicolo con il quale si spostano.

Infine, dal rapporto di esecuzione del 19 giugno 2023 della Polizia __________ si rileva che dai controlli eseguiti dal 31 marzo 2023 al 6 giugno 2023 "l’autoveicolo __________ di colore rosso targato __________ intestato a __________ è stato visto 28 occasioni, sempre parcheggiato nello stallo privato dell'appartamento __________ (allegato DOC 2) a __________, ovvero l'appartamento in usufrutto a RI 1."

Nel suo rapporto del 7 giugno 2023 l'Ispettorato sociale ha rilevato che "gli ex coniugi __________ convivono sia ai sensi della Laps che di fatto, almeno a far tempo dal 18.02.2022 secondo i controlli di Polizia. Oltre ai controlli di Polizia è necessario fare una valutazione complessiva utilizzando anche gli atti presenti nell'incarto OSA e accumulati negli anni, infatti dagli stessi risulta che in applicazione del principio di verosimiglianza preponderante, come il primo momento in cui nasce la convivenza ai sensi della Laps risale al 07.12.2017. Dalla documentazione bancaria si vede come i due, negli anni, si sono recati insieme ad eseguire pagamenti e a estrarre la cronologia del conto per allegarla alle domande di rinnovo, infatti ce ne sono di inoltrate in stessa data. Dagli atti dell'incarto OSA risulta anche un identico cambio dell'assicuratore malattia e una domanda di AI per entrambi. Inoltre i __________ sono in cura dallo stesso medico, sempre come risulta dall'incarto. In più, hanno avuto anche lo stesso avvocato. Di conseguenza, in considerazione delle massime applicabili alla procedura in ambito di assistenza sociale, i signori __________ sono da considerare quale un'unica unità di riferimento (UR 2) già da dicembre 2017.".

In base agli atti e alle circostanze del caso concreto, si deve ritenere che la loro convivenza debba essere definita stabile ai sensi della Laps.

L'USSI ha pertanto concluso che le prestazioni assistenziali non potevano più essere determinate in base a un'unità di riferimento composta solo dal signor RI 1 ma che doveva essere

considerata anche la sua convivente. (…)” (Doc. B pag. 9-10)

1.3. Contro la decisione su reclamo del RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo l’annullamento della stessa e il riconoscimento delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. I pag. 7).

A sostegno delle proprie richieste l’insorgente ha in particolare addotto che gli accertamenti svolti dall’USSI riguardano, in sostanza, appostamenti effettuati da agenti di Polizia non meglio identificabili, di cui si conoscono solo le iniziali e che nei rapporti vi sono indicati unicamente la data e l’orario senza la precisazione della durata delle verifiche.

A mente del ricorrente è verosimile che il controllo sia avvenuto tramite la vettura di pattuglia, passando velocemente e inserendo nella tabella l’“accertamento”, pertanto ritiene che le tabelle “controllo presenza persone” non solo non siano sufficientemente dettagliate, ma pure non servano a nulla.

È stato, altresì, indicato che nemmeno l’insorgente è mai stato praticamente visto al suo domicilio, ciò che fa comprendere che le visite della Polizia sono durate pochi secondi mentre passava con l’auto di servizio.

Secondo la parte ricorrente, quindi, l’USSI sostiene che RI 1 conviva, nel suo appartamento, con __________, quando gli stessi non sono mai stati visti all’interno dell’abitazione, ciò che, in ogni caso, non comproverebbe ancora una presunta convivenza.

Per quanto riguarda l’autovettura che utilizzavano l’insorgente e __________, è stato precisato, da un lato, che, seppure divorziati, essi si vedono e si sentono ancora, ritenuto che entrambi dal mese di febbraio 2022, a seguito della sospensione delle prestazioni assistenziali, si sono ritrovati senza alcuna entrata. Dall’altro, che tuttavia non hanno mai convissuto, considerato del resto che entrambi hanno sempre avuto il proprio appartamento, come si evince dai contratti di locazione agli atti.

L’avv. __________, per conto dell’insorgente, ha, poi, rimarcato che, nonostante la richiesta esplicita dell’USSI alla Polizia di esperire un sopralluogo, rispettivamente una visita nell’appartamento di quest’ultimo, è stato effettuato in una sola occasione senza trovare alcunché che potesse comprovare una convivenza.

In conclusione è stato affermato che l’USSI non ha comprovato senza dubbi e con prove oggettive la convivenza tra l’insorgente e __________ (cfr. doc. I).

Il ricorrente ha, inoltre, chiesto di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio nella sua forma più completa con il patrocinio dell'avv. __________, sia per la presente procedura ricorsuale, sia per la precedente procedura di reclamo (cfr. doc. I pag. 7).

Al ricorso è stato allegato, con la relativa documentazione, il Certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria vidimato dal Comune di __________ (cfr. doc. C).

1.4. Con risposta del 23 ottobre 2023 l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa, specificando in particolare:

" (…) In merito invece all'affermazione "sopralluogo, rispettivamente una visita negli appartamenti del ricorrente, la Polizia l'ha fatto unicamente in una sola occasione senza trovare alcunché che potesse comprovare una convivenza del ricorrente con altre persone, in particolare con la signora __________, come tenta di sostenere la querelata decisione." si rileva che in data 14 settembre 2023, a seguito di un controllo da parte della Polizia e del Servizio Ispettorato presso il domicilio del signor RI 1, gli agenti e l'Ispettore sociale hanno rilevato che "la signora __________ viene trovata nel giardino comune dello stabile dietro una siepe, seduta con il suo cane di 8 anni" e ancora "Durante il colloqui, alla fine, la signora __________ dichiara di aver portato tutti i suoi effetti personali dall'ex marito e di risiedere da lui in quanto domani mattina alle 11.00 deve riconsegnare l'appartamento di __________.". Si evidenzia inoltre che né la Polizia né l'Ispettore sociale hanno avuto il permesso per accedere all'interno dell'abitazione del signor RI 1 per effettuare un controllo. Su tal punto si rileva che nel "Verbale di ispezione nell'abitazione", sempre del 14 settembre 2023, firmato dal signor RI 1, dall'Ispettore sociale e dagli agenti della Polizia, è stato appurato che “In giardino sono presenti 1 paio di scarpe della signora Daniela (nome riferito dall'utente). II signor RI 1 rifiuta il sopralluogo. Come gli è stato indicato dal suo avvocato. Del quale non ricorda il nome” (Doc. III pag. 5). (…)”

1.5. Il 6 novembre 2023 l’avv. __________ ha chiesto di assumere gli atti e le prove di cui all’inc. 42.2023.36 riguardanti __________, segnatamente “le varie dichiarazioni dei locatori di quest’ultima che confermano che ella abbia sempre vissuto da sola presso i suoi appartamenti e, di conseguenza, non ha mai convissuto con il mio mandante” (cfr. doc. V).

1.6. L’USSI, il 4 gennaio 2024, ha trasmesso il rapporto della Polizia __________ del 3 gennaio 2024, da cui risulta essenzialmente che __________, da metà di dicembre 2023, alloggia presso il ricorrente, in attesa di trovare un appartamento e che il proprietario del rustico di __________, il cui contratto di locazione è stato stipulato il 30 novembre 2023, dopo averle chiesto l’estratto dell’Ufficio esecuzioni, avrebbe cambiato idea e non le avrebbe più affittato l’abitazione (cfr. doc. VII; VII1).

1.7. L’avv. __________, il 17 gennaio 2024, ha osservato, in particolare, che il rapporto di Polizia del 3 gennaio 2024, concernendo un periodo che esula dal lasso di tempo riguardante la decisione impugnata e il ricorso del suo assistito, non è pertinente (cfr. doc. IX).

1.8. Il 24 gennaio 2024 il patrocinatore di RI 1 ha comunicato che quest’ultimo gli ha revocato il mandato.

Il legale ha, comunque, postulato il riconoscimento del gratuito patrocinio per le prestazioni già svolte (cfr. doc. XI).

1.9. La parte resistente, il 29 gennaio 2024, ha segnatamente rilevato che “se è pur vero che “il rapporto di Polizia indica un rilevamento/sopralluogo effettuato il 3 gennaio 2024, ossia un periodo che esula dal periodo di cui alla decisone querelata e di cui il ricorso del signor RI 1”, tale circostanza non fa che comprovare ulteriormente che la signora __________ ha sempre risieduto presso il domicilio del suo ex marito. Non va dimenticato che la signora __________ non è mai stata trovata dalla Polizia presso il domicilio da lei indicati come tali” (cfr. doc. XIII).

1.10. Il 2 febbraio 2024 il ricorrente si è personalmente espresso di nuovo in merito alla fattispecie (cfr. doc. XV).

1.11. Il doc. XV è stato inviato per conoscenza all’USSI (cfr. doc. XVI).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno l’USSI abbia negato al ricorrente il rinnovo delle prestazioni assistenziali postulato nel mese di giugno 2023, ritenendo che, siccome la sua unità di riferimento non era più composta soltanto del medesimo, bensì anche di __________, con la quale ha stabilito una convivenza stabile, dovesse essere inoltrata una domanda unitamente a quest’ultima.

2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche, valide segnatamente dal 1° febbraio 2003 (cfr. fu 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e dal 1° ottobre 2006 (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317), resesi necessarie in particolare a seguito dell’adozione, il 26 giugno 2002, della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

2.3. Ai sensi dell’art. 4 Laps, applicabile anche nell’ambito dell’assistenza sociale (cfr. art. 2 Laps; 21 Las):

" 1L’unità di riferimento è costituita:

a) dal titolare del diritto;

b) dal coniuge o dal partner registrato;

c) dal partner convivente, se la convivenza è considerata stabile;

d) dai figli minorenni di cui essi hanno l’autorità parentale;

e) dai figli maggiorenni, se questi non sono economicamente indipendenti.

2-7…"

L’art. 2a Reg.Laps enuncia poi che:

" La convivenza è considerata stabile se, alternativamente:

a) vi sono figli in comune;

b) la convivenza procura gli stessi vantaggi di un matrimonio;

c) la convivenza è durata almeno 6 mesi.”

L'unità economica di riferimento del titolare del diritto alla prestazione corrisponde alla cerchia di persone da considerare per il calcolo della prestazione (cfr. Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali pag. 5).

Come appena visto, per gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a Reg.Laps, validi dal 1° ottobre 2006, l’unità di riferimento del titolare del diritto alla prestazione è costituita dal partner convivente se la convivenza è considerata stabile, ossia se vi sono figli in comune o se, indipendentemente da figli in comune, la convivenza è durata almeno 6 mesi oppure procura gli stessi vantaggi di un matrimonio, a differenza di quanto contemplato dall’art. 4 lett. c) Laps in vigore fino al 30 settembre 2006, e meglio che l’unità di riferimento era costituita dal partner convivente soltanto se vi erano figli in comune.

Riguardo al cambiamento del tenore dell’art. 4 lett. c) Laps dal Messaggio n. 5723 del 25 ottobre 2005 relativo alla Modifica della legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps) p.to 2.2. si evince quanto segue:

" 2.2 Unità di riferimento (art. 4 Laps)

2.2.1 Partner convivente

L’attuale art. 4 cpv 1 lett. c) Laps prevede che fa parte dell'unità di riferimento il partner convivente, se vi sono figli in comune.

Questa regola era stata definita per garantire la parità di trattamento, considerando alla stessa stregua delle coppie sposate anche le unioni libere, a condizione che queste siano obiettivamente fondate da una convivenza e dall’esistenza di figli in comune; solo in questo caso, il partner è perciò assimilato a un ‘coniuge’, indipendentemente dallo stato civile dei membri della coppia.

Non appartengono invece alla medesima unità economica di riferimento i partner senza figli in comune: i partner senza obblighi di mantenimento reciproci (coppie non sposate senza figli in comune) sono considerati unità economiche indipendenti a tutti gli effetti.

Dall’entrata in vigore della Laps la giurisprudenza in materia di conviventi ha subito un’evoluzione significativa. Ad esempio la sentenza del TF (DTF 1P.184/2003) in materia di anticipo alimenti (ma applicabile a tutte le prestazioni sociali), conferma e precisa la DTF 129 I 1, affermando che non è di per sé contrario al principio di uguaglianza tener conto per il calcolo di prestazioni sociali anche del reddito di un convivente se la convivenza ha una certa stabilità (per non creare disparità con i nuovi coniugi).

Viola però tale principio il tener conto della convivenza sin dal primo giorno della stessa e l'imporre alla richiedente la prova che la convivenza non ha una stabilità simile ad un matrimonio.

Nella sentenza del 12.01.2004, causa 2P.218/2003, il TF precisa che occorre prendere in considerazione i redditi e la fortuna dei due partner se la loro convivenza può essere definita "stabile". Tale sarà in particolare il caso quando i partner fanno famiglia comune da molti mesi o quando educano insieme un bambino comune. Se la convivenza può essere definita "stabile" tenuto conto di tutte le circostanze del caso particolare, occorrerà dunque stabilire un bilancio unico per i due concubini.

Per definire se la convivenza può essere definita stabile, relativamente alla durata minima dell’unione, il TF lascia un certo margine di apprezzamento ai Cantoni. Se in precedenti sentenze il TF prevedeva un minimo di 5 anni di convivenza, attualmente la prassi prevede un concetto di molti mesi.

Visto quanto sopra, si propone di modificare l’art. 4 cpv. 1 lett. c) Laps, prevedendo che l’unità di riferimento è costituita dal titolare del diritto e dal partner convivente se la convivenza è stabile. Il regolamento di applicazione dovrà quindi definire a quali condizioni la convivenza è stabile, sia se vi sono figli in comune oppure no."

Inoltre dal Rapporto parziale 2 del 28 marzo 2006 sul Messaggio n. 5723 della Commissione della gestione e delle finanze emerge che:

" (…) Con l’adozione della revisione, l’unità di riferimento sarà quindi costituita dal titolare del diritto e dal suo partner convivente, se la convivenza è stabile.

Il regolamento di applicazione, che come i relatori hanno avuto modo di verificare, correttamente è già stato elaborato, provvede a definire a quali condizioni la convivenza è stabile.

Tale potrà d’ora in poi essere, anche se non vi sono figli comuni, nel caso in cui la convivenza denoti appunto stabilità definita ad esempio nel caso vi sia coabitazione da sei mesi.

L’accertamento della coabitazione avverrà concretamente tramite i Comuni, con i quali la collaborazione si è andata positivamente consolidando nel corso di questi anni."

Dal Commento alle modifiche del Reg.Laps valide dal 1° ottobre 2006 elaborato il 20 settembre 2006 dal Gruppo di coordinamento Laps e approvato dal Consiglio di Stato il 26 settembre 2006 (cfr. STCA 42.2014.13 del 21 maggio 2015 consid. 2.3.), in relazione all’art. 2a Reg.Laps risulta:

" Articolo 2a; partner conviventi

Con riferimento a quanto contenuto nel Messaggio del 25 ottobre 2005; ad 2.2.1, pag. 3-4, si specifica che la convivenza è considerata stabile se i genitori hanno figli in comune, oppure se essa conferisce vantaggi analoghi al matrimonio o dura da almeno 6 mesi, nel caso in cui non vi siano figli in comune.

Possono essere considerati indizi del fatto che la convivenza conferisce vantaggi analoghi al matrimonio: il reciproco sostegno dei partners nell’esercizio delle attività quotidiane, l’esistenza di un’assicurazione sulla vita o di un atto successorio in favore dei partner, la sottoscrizione congiunta di contratti (locazione dell'abitazione "coniugale", leasing dell'autovettura o di altri apparecchi, compra-vendita di mobilio, ecc.), l'esistenza di una procura su conti bancari o postali o ancora la dichiarazione congiunta dei partners dell'esistenza della convivenza medesima (vedi DTF 5C 90/2001, 5C 155/2004, 5P 70/2005, 1P 184/2003, 2P 218/2003 e DTF 129 I 1).

Il richiamo ad una convivenza di almeno 6 mesi costituisce una presunzione, alla quale i partners hanno la possibilità di contrapporsi, dimostrando che la convivenza non è assimilabile ad un matrimonio: si pensa, in particolare, al caso degli studenti che condividono un appartamento, "senza avere una comunità di vita durevole o di carattere esclusivo che presenta elementi di comunione spirituale, materiale e economica" (vedi STCA citata in RDAT 11-2001 N. 22 pag. 89 e segg.; vedi anche STCA 25 gennaio 2006 in re S.M., N. 39.2005.12). Il parametro dei 6 mesi si allinea alla giurisprudenza del Tribunale federale, che richiede una convivenza di "molti mesi" e alla necessità di rigore finanziario nel settore delle prestazioni sociali.

Va infine sottolineato che questa nuova normativa si applica sia in caso di partners eterosessuali che omosessuali.”

2.4. Secondo la giurisprudenza federale in materia di assistenza sociale quando si è confrontati con un concubinato stabile è ammissibile e non arbitrario tenere conto nel calcolo della prestazione assistenziale del richiedente anche dei redditi e delle spese della persona convivente, benché non sussista un obbligo di mantenimento reciproco ex lege fra i due partner. A tal fine va, infatti, piuttosto considerata la disponibilità di fatto a sostenersi reciprocamente (cfr. DTF 141 I 153; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

La giurisprudenza federale ha stabilito che, ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune, è irrilevante la forma della vita in comune. È, invece, determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci. Ad esempio, trattandosi di persone di medesimo sesso (che avevano due abitazioni distinte e un appartamento di vacanza di una delle due, ma che con verosimiglianza preponderante in caso di necessità erano sempre disposte ad aiutarsi), l'Alta Corte ha stabilito che una comunione domestica durevole e indivisa non costituisce un elemento (costitutivo) essenziale per ammettere una convivenza ai sensi del diritto della previdenza professionale (cfr. DTF 134 V 369 consid. 7.1.; DTF 137 V 82 consid. 5.5. = RtiD II-2011 N. 56 pag. 272 segg.; STF 8C_356/2011 del 17 agosto 2011 consid. 2.2.).

Con giudizio 8C_232/2015 del 17 settembre 2015, pubblicato in DTF 141 I 153, l’Alta Corte ha poi confermato quanto deciso dall’amministrazione, ossia che la convivenza di una beneficiaria dell’assistenza sociale che durava da sette anni e dalla quale era nato un figlio era stabile.

L’asserzione della ricorrente secondo cui il concubinato dal profilo economico non sarebbe stato così stabile non ha permesso un esito differente, mancando qualsiasi indicazione in proposito.

Inoltre, non è necessario sapere se il convivente si sia espressamente dichiarato disposto a corrispondere realmente un importo a sostegno dell’economia domestica. In caso contrario vi sarebbe il rischio che per approfittare dell’assistenza sociale un convivente contribuisca in misura minore rispetto a quanto corrisponderebbe senza il possibile intervento dell’assistenza sociale e ciò contravvenendo al principio di sussidiarietà.

Infine il TF ha evidenziato che il conteggio di tale importo nemmeno risultava arbitrario in considerazione del fatto che i concubini avevano fondato un’economia domestica comprensiva anche dei loro rispettivi figli nati da precedenti relazioni.

In una sentenza 8C_645/2015 del 10 dicembre 2015 il TF si è chinato sul caso di un beneficiario dell’assistenza sociale che, siccome la pigione del suo appartamento superava i canoni di locazione previsti dalle direttive del Comune in questione, il 1° ottobre 2014 ha traslocato in una nuova abitazione dove si è pure trasferita la sua compagna, la quale da quel momento è stata computata nel calcolo della prestazione assistenziale. La nostra Massima Istanza ha avallato l’operato dell’amministrazione, ritenendo che il fatto di considerare la coppia come dei concubini e non semplicemente come due persone che decidono di condividere l’abitazione per ridurre le spese non è arbitrario. La circostanza di avere delle camere da letto separate e di consumare i pasti ad orari diversi nemmeno è inusuale, del resto, per dei nuclei familiari.

Con giudizio 8C_138/2016 del 6 settembre 2016, pubblicato in DTF 142 V 513, l’Alta Corte ha confermato la decisione del Tribunale amministrativo del Cantone Zurigo che nell’agosto 2014 nel calcolo dell’assistenza sociale di una beneficiaria ha conteggiato un importo a titolo di contributo di concubinato da parte del suo compagno con il quale conviveva dal 2010.

Il TF ha precisato che, se il concubinato è stabile, il computo di un contributo di concubinato si giustifica indipendentemente dall’origine dei redditi del convivente (reddito da attività lavorativa, rendite delle assicurazioni sociali, indennità giornaliere da parte di assicurazioni).

Secondo l’Alta Corte il budget COSAS (dal 2021 CSIAS) ampliato del concubino non assistito deve considerare tutte le fonti di entrata (salario da attività lavorativa o salario sostitutivo comprensivo di prestazioni complementari). In caso di concubinato stabile, la maggiore entrata che ne dovesse risultare deve essere computata integralmente come introito (contributo al concubinato) nel budget della persona richiedente. Ciò non viola - per confronto alle coppie sposate - né il precetto all'uguaglianza giuridica né il divieto dell'arbitro né tantomeno lede il diritto al minimo esistenziale (consid. 5).

Il Tribunale federale, con giudizio 8C_744/2018 dell’8 gennaio 2019, ha confermato quanto stabilito da questa Corte (STCA 39.2018.7 del 24 settembre 2018), ossia il diniego a un’assicurata degli assegni integrativi e di prima infanzia da ottobre 2017, in quanto, sulla base di controlli effettuati dalla Polizia cantonale su richiesta della Cassa, nella sua unità di riferimento è stato considerato anche il padre di sua figlia, nata nell’ottobre 2017, nonostante disponessero di due abitazioni differenti.

La nostra Massima Istanza ha evidenziato che due persone vanno considerate conviventi ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps quando, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, sono pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia.

In una sentenza 8C_307/2022 del 4 settembre 2023, destinata alla pubblicazione (cfr. Comunicato stampa del Tribunale federale del 3 ottobre 2023), relativa a un uomo al quale l’amministrazione ha dapprima sospeso informalmente i pagamenti dell’assistenza sociale e in seguito con delle decisioni formali ha soppresso con effetto retroattivo il diritto all’aiuto sociale (secondo il TF il modo di operare dell’amministrazione che ha interrotto in modo informale versamenti con effetto immediato diversi mesi prima di decidere formalmente è inammissibile), non avendo inviato la documentazione relativa alla sua partner convivente incinta, l’Alta Corte ha ricordato che non è arbitrario tenere conto di una relazione di concubinato stabile nel contesto della concessione delle prestazioni dell’aiuto sociale in presenza di risorse economiche, benché non esista un dovere legale e reciproco di mantenimento tra i partner. In quest’ottica è concepibile considerare il fatto che questi siano pronti ad assicurarsi mutualmente assistenza.

Di principio è ammissibile computare un contributo di concubinato nel calcolo dell’aiuto sociale riguardante una persona assistita quando vive in relazione di concubinato stabile con una persona non beneficiaria dell’assistenza.

2.5. Questo Tribunale, dal canto suo, con giudizio 42.2010.13 del 19 agosto 2010 questa Corte ha altresì stabilito che è possibile ammettere una convivenza non solo in assenza di figli in comune, ma anche in assenza di una comunione domestica durevole e indivisa laddove i componenti sono legati da un rapporto di relazione.

In una sentenza 42.2012.2 del 24 aprile 2013, pubblicata in RtiD II – 2013 N. 13 pag. 66 seg., ha stabilito che l'USSI, a giusta ragione, aveva chiesto la restituzione di prestazioni assistenziali a un beneficiario dell'assistenza sociale in quanto per un certo periodo la sua unità di riferimento doveva essere considerata costituita anche da sua figlia e dalla madre di quest'ultima, con la quale intratteneva una relazione sentimentale da molti anni.

In quel caso, malgrado nell'arco di tempo in discussione il ricorrente e la compagna, diversamente da periodi precedenti e dal lasso di tempo successivo (dicembre 2010 – agosto 2012), non abitassero (sempre) nel medesimo appartamento, quest'ultima aveva continuato a recarsi presso l'abitazione dell'insorgente con la figlia molto spesso (due-tre volte alla settimana, passandovi, per stessa ammissione della signora, a volte anche la notte), occupandosi anche delle faccende domestiche del suddetto.

Inoltre la Polizia Comunale aveva effettuato controlli in modo assiduo e durante differenti orari sia di giorno che di notte, attestando che l'autovettura della signora si trovava in modo predominante posteggiata nell'autorimessa privata dello stabile dove risiedeva quest'ultimo.

Con sentenza 42.2014.13 del 21 maggio 2015, pubblicata nella RtiD I-2016 N. 5 pag. 39 segg., questa Corte ha accolto il ricorso di un insorgente, già beneficiario di prestazioni assistenziali, la cui nuova domanda del maggio 2014 era stata respinta, in quanto il reddito della sua unità di riferimento, nella quale era stata computata anche la compagna con cui abitava dall’aprile 2014, superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA, contrariamente a quanto deciso dall’USSI, ha stabilito che, indipendentemente dalla questione di sapere se l’art. 2a lett. b Reg.Laps sia conforme o meno all’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e al diritto federale, non risultavano date le condizioni per considerare che la convivenza del ricorrente procurasse gli stessi vantaggi di un matrimonio ai sensi dell’art. 2a lett. b Reg.Laps e fosse quindi stabile giusta l’art. 4 cpv. 1 lett. c Laps anche nel periodo precedente la fine del lasso di tempo di almeno sei mesi.

In effetti quando l’USSI ha negato il diritto a una prestazione assistenziale la convivenza tra l’insorgente e la compagna, conosciutisi nemmeno un anno prima, non comportava l’elemento della durata, essendo iniziata solo nell’aprile 2014.

Inoltre gli indizi indicati dall’amministrazione (dichiarazione di convivenza e comune sottoscrizione del contratto di locazione), da un lato, non erano sufficienti per concludere che si era confrontati con una convivenza stabile già nei primi mesi della loro coabitazione. Dall’altro, non erano sorretti da altri indizi convergenti suscettibili di comprovare una convivenza con vantaggi analoghi al matrimonio.

Questo Tribunale ha, pertanto, concluso che nei primi sei mesi a far tempo dall’aprile 2014 l’unità di riferimento del ricorrente era costituita unicamente dal medesimo e da sua figlia.

Questa Corte, con sentenza 36.2015.29-31 del 13 agosto 2015, pubblicata in RtiD I-2016 N. 6 pag. 48 segg., ha negato la riduzione del premio dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, stabilendo che tra la ricorrente e il compagno che convivevano da anni senza figli in comune ma condividendo l’alloggio con il figlio di primo letto dell’insorgente e che non hanno negato di aiutarsi reciprocamente, di sostenersi e di collaborare esisteva una convivenza duratura e intensa, profonda e radicata che andava considerata stabile.

Con giudizio 42.2016.11 del 12 settembre 2016 il TCA ha giudicato una fattispecie concernente una ricorrente che stava sostenendo il suo convivente da oltre tre anni ritenendo che la loro convivenza era da considerare stabile ai sensi degli art. 4 cpv. 1 lett. a Laps e 2a Reg.Laps, siccome i partner erano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci e la convivenza durava da almeno tre anni.

In una sentenza 39.2021.5-6 del 7 marzo 2022 questo Tribunale ha stabilito che a ragione la Cassa aveva negato a un’assicurata il diritto agli AFI e agli API richiesti nell’aprile 2021. In effetti nell’unità di riferimento andava considerato anche il padre dei suoi due figli nati nel 2013 e nel 2021, in quanto tra loro sussisteva una convivenza stabile ex art. 4 cpv. 1 lett. a Laps nonostante ognuno avesse una propria abitazione in due paesi distinti, si frequentassero soltanto nei fine settimana e la relazione fosse altalenante.

Con giudizio 42.2022.19 del 20 giugno 2022 il TCA ha confermato il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali, poiché la richiesta era stata presentata soltanto dal ricorrente invece che unitamente alla compagna. L’insorgente, prima di essere avvertito circa possibili conseguenze in relazione al suo diritto all’assistenza sociale, aveva asserito di intrattenere una relazione sentimentale da diversi anni e di convivere stabilmente con la compagna.

Gli atti sono, comunque, stati trasmessi all’USSI, affinché verificasse per il lasso di tempo successivo allo sfratto l’eventuale diritto del ricorrente a prestazioni assistenziali, rispettivamente a un aiuto d’emergenza.

In una sentenza 39.2022.3 del 24 gennaio 2023 questo Tribunale ha deciso che a torto la Cassa aveva chiesto la restituzione di AFI e API, stabilendo che il padre dell’ultimo dei suoi tre figli, benché non legalmente riconosciuto, era parte della sua unità di riferimento sulla sola base della segnalazione al Ministero pubblico, quando però il procedimento penale non era concluso. Gli atti sono stati rinviati per complemento istruttorio ed emissione di un nuovo ordine di restituzione. È stato ad ogni modo precisato che in caso di dubbio, la Cassa aveva comunque la possibilità di attendere l’esito della vertenza penale prima di pronunciarsi nuovamente in merito alla restituzione.

Con sentenza 39.2023.6 del 24 gennaio 2023 il TCA ha, poi, confermato il modo di procedere dell’amministrazione che non era entrata nel merito di una domanda di AFI e API, mancando la documentazione relativa alla persona che, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, andava considerata convivente stabile della richiedente, e perciò doveva essere computata nell’unità di riferimento di quest’ultima.

Il ricorso contro la STCA 39.2023.6 è stato ritenuto inammissibile dal Tribunale federale con pronunzia 8C_61/2023 del 22 marzo 2023.

Con giudizio 39.2023.5 del 21 agosto 2023 questa Corte ha stabilito che rettamente la Cassa aveva negato il diritto agli AFI e agli API dal mese di novembre 2022 a un’assicurata, madre di due figlie, nate nel 2008, rispettivamente nel 2022, in quanto nella sua unità di riferimento andava computato anche il padre della secondogenita. In effetti, da un lato, dal Rapporto di Polizia era emerso che quest’ultimo trascorreva molto tempo presso l’abitazione dell’assicurata. Dall’altro, dagli atti risultava che il medesimo e l’insorgente si aiutavano reciprocamente. In particolare il padre della piccola si recava dall’assicurata al mattino per tenere la bambina e lasciarla quindi riposare e le prestava del denaro. La ricorrente, dal canto suo, gli permetteva di utilizzare la sua autovettura.

Gli atti sono stati, invece, rinviati, per verificare se nell’unità di riferimento dell’assicurata dovesse essere compresa pure la prima figlia di lui, nata nel 2001 da un precedente matrimonio e in prima formazione.

Al riguardo cfr. pure STCA 42.2022.90 del 3 aprile 2023; STCA 39.2018.5 del 13 agosto 2018; STCA 39.2018.3-4 del 22 maggio 2018; 39.2016.6 del 7 novembre 2016; STCA 42.2016.11 del 12 settembre 2016; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016; STCA 42.2016.1 del 27 giugno 2016; STCA 36.2016.17-20 del 23 maggio 2016; STCA 39.2015.3 del 12 novembre 2015.

2.6. Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che a RI 1, beneficiario di prestazioni assistenziali fino al mese di maggio 2023 (cfr. consid. 1.1.), con decisione del 20 aprile 2023 dell’Ufficio dell’assicurazione invalidità è stata assegnata una rendita intera AI (grado d’invalidità del 100%) dal 1° novembre 2020 (cfr. doc. C).

Contestualmente al provvedimento di assegnazione della rendita AI l’UAI ha compensato l’importo complessivo dovuto a titolo retroattivo di fr. 41'548 con fr. 30'628.45 di prestazioni sociali, fr. 8'707 di prestazioni complementari e fr. 355 chiesti dalla Cassa __________.

Il TCA, con sentenza 32.2023.54 del 21 agosto 2023, ha parzialmente accolto il ricorso di RI 1, modificando la decisione del 20 aprile 2023 impugnata nel senso che la compensazione in favore dell’USSI è stata ridotta a fr. 29'212.45. Per il resto il ricorso è stato respinto.

Il ricorrente, il 9/12 giugno 2023, ha formulato domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali, indicando che era “in attesa di PC” (cfr. doc. 33-34). La richiesta di prestazioni complementari all’AVS/AI è stata inoltrata il 3 maggio 2023 (cfr. doc. 49-62).

Con decisione del 14 giugno 2023 l’USSI ha rifiutato la sua richiesta di rinnovo, in quanto dagli accertamenti svolti è emerso che tra il medesimo e __________, sua ex moglie (divorziati dal maggio 2015; cfr. doc. 49), sussiste una convivenza stabile, per cui al fine di determinare l’eventuale diritto all’assistenza sociale la relativa domanda deve essere presentata unitamente alla stessa (cfr. doc. 32).

In effetti nel “Rapporto Ispettorato - chiusura caso” del 7 giugno 2023 è stato indicato che “il signor RI 1 è domiciliato a __________ dal 01.08.2015 mentre la sua ex moglie, __________, è stata domiciliata a __________ dal 01.10.2020 al 31.08.2022 e dal 01.09.2022 risulta domiciliata a __________. Nonostante ciò i due continuano a formare un’unica unità di riferimento e rientrano in una convivenza ai sensi Laps” (cfr. doc. 125).

L’Ispettorato, a comprova della convivenza, ha fatto riferimento ai controlli effettuati dalla Polizia __________ e dalla Polizia __________ (cfr. doc. 125-126).

Dal “Rapporto di esecuzione” dell’8 marzo 2023 redatto all’attenzione dell’Ispettorato sociale dalla Polizia __________ si evince:

" A seguito del cambiamento di domicilio di __________ da __________ a __________, si è provveduto, come da vostra richiesta, a effettuare delle verifiche casuali, coprendo tutte le fasce orarie giornaliere (mattino, mezzogiorno e sera) come pure nei weekend.

Riassumendo, sono stati eseguiti, a partire dal 23.09.2022 al 02.03.2023 un totale di 102 controlli e dai dati raccolti si fa rimarcare quanto ne segue:

Le persone fisicamente sono state viste solo in sporadiche occasioni, ma il veicolo marca __________ di colore rosso targato __________ intestato a __________ dal 26.08.2022 è stato visto 44 volte parcheggiato nello stallo privato dell'abitazione in __________.

Facciamo altresì rimarcare un fatto degno di considerazione, l'autoveicolo·intestato a __________ è stato messo in circolazione, come scritto precedentemente nel presente rapporto, in data 26.08.2022.

RI 1 aveva intestato a suo nome fino aIl'08.11.2022 un'autovettura di marca __________ di colore blu targata __________, pertanto potrebbe essere verosimile, visto che l'unica vettura avvistata nello stallo privato in __________ a partire dal 10.11.2022 era l'autoveicolo in usufrutto a __________, che i due citati potrebbero utilizzare lo stesso veicolo". (Doc. 219-220)

Il 19 giugno 2023 la Polizia __________ ha, peraltro, allestito un nuovo “Rapporto di esecuzione” in relazione alle 36 verifiche eseguite dal 31 marzo al 6 giugno 2023 in tutte le fasce orarie (mattino, mezzogiorno e sera) e nei fine settimana su richiesta dell’Ispettorato sociale, precisando segnatamente che “durante tutto l’arco di tempo in cui i controlli sono stati effettuati, l’autoveicolo __________ di colore rosso targato __________ intestato a __________ è stato visto 28 occasioni, sempre parcheggiato nello stallo privato dell'appartamento A5 (allegato DOC 2) a __________, ovvero l'appartamento in usufrutto a RI 1." (cfr. doc. 103-104 inc. 42.2023.36).

La Polizia __________, dal canto suo, il 1° marzo 2023 ha attestato che dai controlli esperiti dal 3 ottobre 2022 al 28 febbraio 2023, sul territorio ad orari alterni, su richiesta dell’Ispettorato sociale, è emerso, in particolare, da un lato, che __________ non è mai stata notata, né ha potuto essere contattata presso l’appartamento da lei locato in __________.

Dall’altro, che “il flusso di corrispondenza recapitata è risultato abbastanza regolare, ma molto discontinuo nella vuotatura della cassetta postale da parte della persona interessata. Rilevando in più occasioni giacenze ed accumuli di corrispondenza su più giorni”.

È stato, altresì, indicato che “in data 28.02.2023, recandoci presso la sede di Polizia __________ dall’area di parcheggio del veicolo __________ targato __________ a __________, __________ veniva notata entrare nella proprietà a piedi con il proprio cane” (cfr. doc. 253-254 inc. 42.2023.36).

In un messaggio di posta elettronica del 7 ottobre 2022 a un’Ispettrice della Sezione del Sostegno sociale il Sgtm __________ della Divisione Polizia __________ aveva, d’altronde, già evidenziato che le verifiche svolte presso il domicilio di __________ a __________ a partire dal 30 settembre 2022 non avevano dato un riscontro positivo, che nemmeno la vettura __________, a lei intestata, era stata notata, che la buca delle lettere è sempre risultata vuota, che un condomino aveva informato di avere visto una sola volta l’interessata, come pure che il suo appartamento non veniva usato e infine che neppure il cane labrador, registrato in __________, era stato visto o sentito (cfr. doc. 274 inc. 42.2023.36).

Il 7 giugno 2023 la Polizia __________ ha completato il proprio rapporto del marzo 2023, evidenziando che anche durante le verifiche esperite dal 24 marzo al 2 giugno 2023, in orari alterni, __________ mai è stata notata in __________, come nemmeno il suo veicolo.

È stato puntualizzato che “i nostri accertamenti consistevano nel suonare regolarmente il campanello esterno e quando possibile il campanello alla porta d’ingresso, oltre sempre quando possibile, all’interno dell’autorimessa. La __________ non risulta comunque avere uno stallo secondo contratto di locazione”.

È stato, inoltre, aggiunto che “in data 16.05.2023, siano stati contattati alcuni vicini e gli stessi hanno dichiarato di non conoscere la __________. Inoltre la Signora __________ (inquilina da lunga data e conoscente degli altri occupanti degli appartamenti), dalla partenza dell'ultimo occupante dell'appartamento 327 (ora affittato dalla __________), nell'agosto 2022, non le risultava fosse stato nuovamente affittato in quanto non ha mai notato la presenza di qualcuno” (cfr. doc. 215-216 inc. 42.2023.36).

Il provvedimento del 14 giugno 2023 è stato confermato con decisione su reclamo del 29 agosto 2023 (cfr. doc. B).

Dal “Verbale d’ispezione nell’abitazione” del 14 settembre 2023, firmato dal ricorrente, emerge, poi, che questi “rifiuta il sopralluogo, come gli è stato indicato dal suo avvocato di cui non ricorda il nome”, da parte del Capo Servizio dell’Ispettorato Sociale e di alcuni agenti della Polizia Comunale (cfr. doc. 122).

In quell’occasione il Capo Servizio dell’Ispettorato Sociale e gli agenti della Polizia Comunale hanno trovato __________ seduta dietro a una siepe nel giardino comune dello stabile di __________ con il suo cane (cfr. doc. 86-88 inc. 42.2023.36; doc. 121: foto). Durante il colloquio avuto con i medesimi ella ha dichiarato di avere portato tutti i suoi effetti personali dall’ex marito e di risiedere da lui, poiché il giorno seguente avrebbe dovuto riconsegnare il proprio appartamento di __________.

__________ non ha, però, voluto rileggere e firmare il verbale, giustificando il suo agire con il fatto che il suo avvocato le avrebbe detto di essere contattato. La stessa, invitata a chiamare il legale, non ha comunque dato seguito alla richiesta (cfr. doc. 86-89 inc. 42.2023.36).

Nel “Rapporto d’esecuzione” del 3 gennaio 2024 la Polizia __________ ha, infine, riferito all’Ispettorato sociale:

" (…) Il sopralluogo è stato eseguito il 3 gennaio 2024 alle ore 10:53. Sul posto si portavano l'aiuto __________, il sgtc __________ e l'app __________.

Si poteva constatare la presenza di __________ e RI 1, presso l'abitazione di quest'ultimo e più precisamente nel giardino. I due erano insieme intenti a prendere il sole.

Si prendeva contatto con __________ la quale in modo collaborativo ci spiegava il motivo della sua presenza presso il domicilio di RI 1. Di seguito viene esposto quanto comunicatoci dalla stessa:

A suo dire in data 30 novembre 2023 stipulava un contratto di locazione per un rustico che era in affitto a __________, di proprietà di tale __________. Il giorno 1 dicembre 2023 lasciava l'appartamento di __________. In base a quanto asserito dalla __________, una volta stipulato il contratto di locazione, il __________ le avrebbe chiesto l'estratto dell'Ufficio esecuzioni. A seguito di ciò (sempre a suo dire) __________ cambiava idea non più affittando l'edificio alla __________.

In seguito, sempre in base a quanto riferitoci, __________ andava in vacanza in __________ durante le prime due settimane del mese di dicembre 2023 a trovare il di lei padre. Non avendo un alloggio da allora (inizio dicembre 2023) si faceva ospitare presso l'abitazione dall'ex marito RI 1 in __________, dove tutt'ora alloggia.

__________ ci ha comunicato che dalla metà di dicembre 2023 alloggia presso l'ex marito RI 1 a __________ in attesa di trovare un appartamento.

__________ ci comunicava di trovarsi in una situazione non semplice e di essere alla ricerca di un appartamento, ma fino a quando lo troverà ci ha dichiarato che rimarrà ad abitare dove si trova adesso. (…)” (Doc. VII1)

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte, attentamente vagliata la documentazione agli atti e tutto ben ponderato, ritiene che l’operato dell’USSI, per quanto attiene al diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali richiesto dall’insorgente nel mese di giugno 2023, debba essere confermato.

In effetti in concreto, in primo luogo, dagli accertamenti esperiti dalla Polizia __________, ad orari alterni, in particolare nel periodo dagli ultimi mesi del 2022 al mese di giugno 2023 (cfr. consid. 2.6.), emerge che __________, mai è stata vista presso l’appartamento di 1,5 locali in __________, da lei preso in locazione a far tempo dal 1° settembre 2022 fino al 1° dicembre 2023 (pigione annua di fr. 12'000.--, oltre a spese accessorie di fr 3'960.--; nel contratto di locazione è stato indicato che l’ente locale è adibito a uso personale; cfr. doc. VII1; doc. 18 inc. 42.2023.36), salvo una volta, né è stato visto o sentito il suo cane.

Al riguardo va osservato che gli agenti della Polizia di __________, durante i controlli, hanno anche suonato il campanello della sua porta senza esito.

Alcuni vicini, contattati il 16 maggio 2023, hanno d’altronde dichiarato di non conoscere __________. In particolare all’inquilina di lunga data e conoscente degli altri occupanti degli appartamenti, signora __________, non risultava che l’appartamento preso in locazione dalla stessa fosse stato affittato, in quanto non ha mai notato la presenza di qualcuno (cfr. consid. 2.6.).

Nemmeno la buca delle lettere di __________ veniva svuotata con regolarità (cfr. consid. 2.6.).

In secondo luogo, dai controlli della Polizia __________, svolti in tutte le fasce orarie e nei fine settimana, si evince che, nei medesimi periodi in cui sono avvenute le verifiche da parte degli agenti di __________, __________ è stata, per contro, vista a __________ presso il domicilio del ricorrente (cfr. doc. 219-220), il quale dispone di un appartamento di 3 locali (pigione di fr. 16'200.-- annui oltre a spese accessorie di fr. 1'800.-- annui). L’auto di __________, una __________ di colore rosso, risultava d’altronde presso l’ex marito per la maggior parte dei controlli (cfr. doc. 219-220; 253-254 e 103-104 inc. 42.2023.36; consid. 2.6.).

Si rileva, peraltro, che il contratto di locazione relativo all’abitazione di __________, concluso il 1° agosto 2015, ossia successivamente al divorzio del maggio 2015 (cfr. doc. 49), inizialmente riportava quali conduttori sia RI 1 che __________, nominativo questo poi stralciato. Non è, per contro, stata modificata l’indicazione secondo cui l’ente locale è adibito ad abitazione familiare per 2 persone (cfr. doc. 322).

La censura ricorsuale secondo cui le tabelle degli accertamenti riportano solo le iniziali degli agenti e i controlli sarebbero avvenuti velocemente passando con l’auto di pattuglia (cfr. doc. I pag. 4) è ininfluente.

I Poliziotti che hanno effettuato i controlli e le cui iniziali appaiono nelle tabelle sono, infatti, agenti che erano in servizio nei turni in cui hanno avuto luogo le verifiche e sono, quindi, facilmente individuabili. A prescindere dalla circostanza che la parte ricorrente non ha chiesto delucidazioni al riguardo, facendosi segnatamente fornire i piani dei turni di lavoro, resta il fatto che la stessa non ha comunque sollevato dubbi circa una prevenzione da parte di un/una qualche agente.

I controlli, poi, eventualmente effettuati passando con l’auto di servizio sono in ogni caso validi, poiché, brevi o meno, hanno consentito di effettuare i rilievi del caso, ad esempio riscontrando la presenza dell’auto __________ di __________ e di allestire i relativi rapporti.

Riguardo all’obiezione della parte ricorrente secondo cui la Polizia, contrariamente a quanto richiesto dall’USSI, avrebbe esperito un sopralluogo nell’appartamento dell’insorgente una sola volta (cfr. doc. I pag. 5), il TCA si limita a sottolineare, conformemente a quanto esposto nella risposta di causa (cfr. doc. III pag. 5), che quando, il 14 settembre 2023, il Capo servizio dell’Ispettorato sociale e gli agenti di Polizia si sono presentati per ispezionare l’alloggio di RI 1, questi non ha acconsentito alla visita (cfr. doc. 122; consid. 2.6.).

Dagli atti non risulta che in altre occasioni sia stato possibile svolgere un sopralluogo.

In applicazione dell’abituale criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.STF 8C_600/2021 del 3 marzo 2022 consid. 3; STF 8C_404/2020 dell’11 giugno 2021 consid. 6.2.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; DTF 142 V 435 consid. 1; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) deve, dunque, essere concluso che nel mese di giugno 2023, quando l’insorgente ha richiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali, il medesimo e __________ convivevano in modo stabile giusta gli art. 4 cpv. 1 lett. c Laps e 2a lett. b e c Reg.Laps.

Del resto ai fini della determinazione di una convivenza rispetto a una semplice economia domestica comune è irrilevante la forma della vita in comune, come pure l’esistenza o meno di una relazione sentimentale, mentre risulta determinante che i partner siano pronti a prestarsi assistenza e sostegno reciproci (cfr. STF 8C_ 744/2018 dell’8 gennaio 2019; DTF 134 V 369 consid. 2.4.; 2.5.), come nel presente caso.

Al riguardo va precisato che nel ricorso stesso è stato affermato che l’auto __________ (cfr. doc. B p.to N pag. 9; 220) era usata sia da __________ che dal ricorrente (cfr. doc I pag. 5).

Essi, perciò, per le loro necessità avevano un unico veicolo che comunque risulta essere intestato all’ex moglie ed è stato messo in circolazione nell’agosto 2022 (cfr. doc. B pag. 9; 220). L’insorgente, invece, non dispone più di un’auto propria dal novembre 2022 (cfr. doc. B pag. 9; 220).

__________, d’altra parte, il 14 settembre 2023 ha dichiarato di avere portato tutti i suoi effetti personali dall’ex marito e di risiedere da lui, in quanto il giorno seguente avrebbe dovuto riconsegnare il proprio appartamento di __________ (cfr. doc. 122; consid. 2.6.).

Anche il 3 gennaio 2024 la medesima, che si trovava a __________ nel giardino dello stabile dove è sito l’appartamento dell’insorgente, ha comunicato alla Polizia __________ di alloggiare da metà dicembre 2023 presso l’ex marito in attesa di trovare un appartamento, siccome il proprietario del rustico che aveva reperito a __________, dopo aver lasciato l’appartamento di __________, non ha più voluto darle in locazione l’immobile a causa del suo estratto dell’Ufficio esecuzioni (cfr. doc. VII1; consid. 2.6.).

Tra il ricorrente e l’ex moglie vige, dunque, un rapporto di aiuto e collaborazione reciproci.

Si rileva, peraltro, che essi sono in cura dallo stesso medico e hanno ricorso all’assistenza del medesimo avvocato, il cui mandato è stato revocato da entrambi nella stessa data (cfr. doc. 125-126; XI; XX inc. 42.2023.36).

2.8. Per quanto attiene al verbale del 14 settembre 2023 e al Rapporto d’esecuzione del 3 gennaio 2024 (cfr. doc. 122; VII1), i quali sono successivi alla decisione su reclamo impugnata del 29 agosto 2023, è vero che per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione contestata è stata resa. I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. STF 8C_687/2022 del 17 aprile 2023 consid. 4.4.; STF 9C_663/2021 del 6 novembre 2022 consid. 5, parzialmente pubblicata in DTF 149 V 2; DTF 148 V 21 consid. 5.3.; DTF 130 V 138 consid. 2).

È altrettanto, vero, tuttavia, che eccezionalmente il giudice, al momento in cui decide, può anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente alla decisione impugnata, a condizione che questi ultimi siano strettamente connessi all’oggetto della lite, siano stabiliti in modo sufficientemente preciso e siano suscettibili di influenzare il giudizio, e meglio l’apprezzamento della situazione al momento in cui la decisione impugnata è stata emessa. I diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, devono parimenti essere ossequiati (cfr. STF 9C_47/2022 del 22 novembre 2022 consid. 5.1.2.; 8C_224/2021 del 24 marzo 2022 consid. 6.2.1.; DTF 130 V 138 consid. 2.1.).

Nel caso di specie i documenti del settembre 2023 e del gennaio 2024 confermano la disponibilità del ricorrente e della sua ex moglie ad aiutarsi vicendevolmente, per cui possono essere presi in considerazione.

Le contestazioni relative al Rapporto d’esecuzione del 3 gennaio 2024, e meglio che, a differenza di quanto attestato nello stesso (cfr. doc. VII1), l’insorgente non era in giardino a prendere il sole con __________, bensì in casa e che è uscito dopo aver sentito parlare la stessa e visto la Polizia, rientrando subito in quanto la sua presenza non era necessaria (cfr. doc. IX), non meritano d’altronde approfondimenti.

Tale rapporto è, infatti, rilevante, poiché conferma che __________, che il 3 gennaio 2024 era presso il domicilio del ricorrente, ha portato i suoi effetti personali da quest’ultimo, sapendo di poter contare sul suo costante sostegno, come si evince già da quanto dichiarato nel settembre 2023 (cfr. doc. 122).

Ininfluente è, per contro, la questione di sapere in quale luogo esatto dell’immobile di __________ (all’interno o all’esterno, da soli o insieme) si trovassero l’insorgente e l’ex moglie al sopraggiungere della Polizia.

2.9. Le dichiarazioni dei locatori di __________ secondo le quali ella avrebbe vissuto da sola nelle abitazioni prese in locazione, figuranti nell’inc. 42.2023.36 e che il ricorrente ha chiesto di assumere agli atti (cfr. doc. V; consid. 1.5.), non consentono del resto di giungere a una soluzione differente della presente controversia.

Le attestazioni prodotte il 22 novembre 2023 da __________ (cfr. doc. IX2-IX4; IX inc. 42.2023.36), alcune già presenti nelle carte processuali (cfr. doc. 15 inc. 42.2023.36), concernono più che altro periodi (da gennaio 2017 a settembre 2020; da ottobre 2020 ad agosto 2022) non attinenti al lasso di tempo rilevante nella fattispecie, ultimi mesi del 2022 – giugno 2023.

Sorprende, comunque, come fatto notare dall’USSI (cfr. doc. VII inc. 42.2023.36), che tutte le dichiarazioni siano state scritte di proprio pugno da __________ e soltanto firmate da terzi.

Unicamente l’attestazione di __________, proprietario dell’abitazione in __________ data in locazione all’ex moglie del ricorrente dal 1° settembre 2022 (cfr. doc. 18 inc. 42.2023.36), già pervenuta all’USSI il 31 luglio 2023 (cfr. doc. 15 inc. 42.2023.36), si riferisce al periodo a decorrere dal mese di settembre 2022. Egli ha affermato che __________ ha abitato regolarmente come persona singola e che ha lasciato uno scoperto di fr. 2'660.-- per i mesi di giugno e luglio 2023 (cfr. doc. IX4 e 18 inc. 42.2023.36).

È vero, inoltre, che __________, in un messaggio di posta elettronica del 13 settembre 2023 all’ex moglie dell’insorgente, ha asserito di aver parlato con l’avv. __________ dell’effetto che una sua dichiarazione circa la presenza della stessa nell’appartamento avrebbe potuto avere sullo sblocco delle prestazioni e di essere contento di collaborare nel caso in cui un documento in tal senso si rivelasse utile, specificando, ad ogni modo, “fatto salvo che eventuali pendenze nei miei confronti dovranno esser saldate” (cfr. doc. V2 inc. 42.2023.36).

È altrettanto vero, però, che __________, il 14 settembre 2023, ha indicato all’amministrazione che “(…) purtroppo do solo ora peso al fatto che, oltre all’attestazione del debito maturato, nel testo vi fosse anche indicato “abitandolo regolarmente come persona singola”. Molto probabile che in tempi non sospetti questa espressione sia passata in secondo piano e mi abbia indotto in inganno il fatto che, formalmente, vero è che il contratto prevede un pagamento regolare di un affitto ed è destinato a uso individuale.

Ma ovviamente, alla luce di quello che mi avete illustrato oggi, lo scenario cambia radicalmente e dell’effettiva presenza della signora nell’appartamento non posso dare conferma dato che le 3 volte che l’ho incontrata è sempre stato presso il ristorante di __________ (…)” (cfr. doc. VII e 82-83 inc. 42.2023.36).

Tale spiegazione, contestata da __________ (cfr. doc. V1; IX), risulta convincente, a maggior ragione se si pone mente al fatto che la presenza regolare di __________ nell’abitazione di Lugano è stata smentita dai molteplici controlli svolti tra ottobre 2022 e giugno 2023 dalla Polizia, la quale mai ha trovato al domicilio in __________ la medesima, né la sua auto. Nemmeno gli inquilini dello stabile, del resto, hanno visto o sentito l’ex moglie dell’insorgente, se non in un’occasione, o il suo cane (cfr. doc. 253-254; 274; 215-216 inc. 42.2023.36; consid. 2.6.; 2.7.).

2.10. In esito a quanto precede, l’USSI ha a ragione negato al ricorrente il rinnovo delle prestazioni assistenziali richiesto nel mese di giugno 2023 singolarmente e non congiuntamente a __________.

La decisione su reclamo del 29 agosto 2023 deve, conseguentemente, essere confermata.

2.11. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l’art. 65 cpv. 1 Las).

L’art. 29 Lptca enuncia:

" 1La procedura è gratuita per le parti.

2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.

4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”

L’art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto, trattandosi del settore dell’assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito dell’assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.30 del 29 settembre 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C_382/2023, 8C_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell’11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

2.12. L’insorgente ha postulato la concessione del gratuito patrocinio in favore dell’avv. __________ (cfr. doc. I; XI; consid. 1.3.; 1.8.).

Secondo l’art. 28 cpv. 2 Lptca la disciplina della difesa d’ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria.

L'art. 2 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (LAG) - del 15 marzo 2011, in vigore dal 1° gennaio 2011 (cfr. BU n. 22/2011 del 13 maggio 2011 pag. 263-264) - prevede:

" L’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.”

L’altra condizione per l'ammissione all'assistenza giudiziaria enunciata dalla LAG è definita negativamente all'art. 3 cpv. 3:

" Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito

favorevole per l’istante.”

Inoltre giusta l’art. 3 cpv. 1 LAG l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (cfr. STF 8C_8/2022 del 12 maggio 2022 consid. 3.2.; STF 9C_686/2020 dell’11 gennaio 2021 consid. 1; STF 8C_512/2017 del 12 ottobre 2017 consid. 3.1.; STF 9C_844/2012 del 5 dicembre 2012 consid. 2; DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

L’istante va considerato indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei suoi interessi, senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (cfr. STF 9C_566/2020 del 16 giugno 2021 consid. 6.2.; STF 8C_925/2014 del 18 dicembre 2015 consid. 6; STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.2; DTF 135 I 221 consid. 5.1).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c).

Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STF 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 7.3.; STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Generalmente dal punto di vista temporale lo stato di bisogno dell’istante va determinato secondo la situazione esistente al momento della decisione (cfr. STF 8C_529/2011 del 4 luglio 2012 consid. 6.1.; SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a).

2.13. Nel caso di specie risulta dagli atti di causa che il ricorrente attualmente percepisce unicamente la rendita AI di fr. 1'416.-- al mese (cfr. doc. C).

In tali circostanze l'indigenza deve essere ammessa.

Va poi considerato, da un lato, che l’insorgente non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento di un rappresentante legale, in casu l'avv. __________, fino, al più tardi, al 24 gennaio 2024 quando egli ha comunicato che gli è stato revocato il mandato (cfr. doc. XI), appare giustificato.

Dall’altro, che le argomentazioni ricorsuali non erano palesemente destituite di esito favorevole.

A quest’ultimo proposito si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, da un esame sommario al momento dell’inoltro del ricorso, quest’ultimo non presenti notevolmente meno possibilità di essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (cfr. STF 8C_538/2021 del 25 aprile 2022 consid. 5.1. e 5.4.; STF 8C_520/2021 del 31 gennaio 2022 consid. 3.3.; STF 8C_26/2010 del 27 maggio 2010; 8C_253/2007 del 23 gennaio 2008; STF K 75/05 del 9 agosto 2005; STF I 173/04 del 10 agosto 2005; STF I 422/04 del 29 agosto 2005; STF non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. STF 8C_674/2020 del 19 gennaio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Il TCA ritiene, dunque, che in concreto siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione del gratuito patrocinio a favore del ricorrente (cfr. STCA 42.2022.19 del 20 giugno 2022) per le prestazioni effettuate dall’avv. __________ fino alla revoca del mandato.

2.14. Per quanto riguarda la richiesta di gratuito patrocinio nella procedura di reclamo (cfr. doc. I; consid. 1.3.), questo Tribunale rileva che tale domanda non era stata formulata con il reclamo (cfr. doc. 28).

Pertanto l’USSI nella decisione su reclamo non si è pronunciata al riguardo (cfr. doc. B).

Nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione. Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (oppure una decisione su opposizione o su reclamo), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; DTF 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

In una sentenza 8C_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che di principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i rapporti giuridici in relazione ai quali l’autorità amministrativa competente si è previamente pronunciata tramite l’emanazione di una decisione.

Il ricorso, per tale aspetto, ricordato peraltro che con il reclamo non era stato chiesto il gratuito patrocinio, è, perciò irricevibile.

A titolo abbondanziale va, ad ogni modo, osservato che il presupposto della necessità di un legale nella procedura di reclamo si ammette soltanto eccezionalmente (cfr. STF 9C_90/2022 del 3 febbraio 2023 consid. 5.2.; STF 9C_577/2019 del 21 gennaio 2020 consid. 7).

Nella procedura amministrativa la condizione della necessità di un avvocato deve essere esaminata in base a criteri più severi rispetto all’esame del medesimo presupposto nella procedura dinanzi a un Tribunale (cfr. STF 8C_48/2015 del 10 aprile 2015 consid. 2.2., pubblicata in DLA 2015 N. 7 pag. 161; STF I 127/07 del 7 gennaio 2008 consid. 4.2.-4.3.; DTF 103 V 46).

Nel caso di specie nel reclamo il patrocinatore del ricorrente si è limitato ad affermare che “il mio mandante vive da solo nel suo appartamento di __________, come ha sempre dichiarato e dimostrato al momento della richiesta di prestazioni assistenziali e, pertanto, si contesta che conviva con altre persone, in particolare con la sua ex moglie __________” (cfr. doc. 28).

In simili condizioni, considerato d’altronde che la presente causa - relativa alla composizione dell’unità di riferimento dell’insorgente e alla questione di sapere se tra lui e la sua ex moglie, nel giugno 2023, sussisteva una convivenza stabile - non concerne un tema giuridico particolarmente complesso e che il ricorrente poteva comunque farsi rappresentare da un terzo, ad esempio un assistente sociale o altra persona nel settore sociale (cfr. DTF 132 V 201 consid. 4.1 STF 9C_786/2017 del 21 febbraio 2018), l’adempimento del requisito della necessità di patrocinio da parte di un legale appare, quindi, perlomeno dubbio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto.

  2. L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è accolta limitatamente al periodo di validità del mandato conferito all’avv. __________.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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