Raccomandata

Incarto n. 42.2021.79

cs

Lugano 14 febbraio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 (recte: 17) dicembre 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 9 novembre 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con due distinte decisioni del 3 settembre 2021 (doc. 3 e 4), confermate da un’unica decisione su opposizione del 9 novembre 2021, la Cassa di compensazione CO 1 ha respinto la richiesta di indennità giornaliere a causa del coronavirus per il mese di giugno 2021 inoltrata dalla RI 1 in favore di __________, socia e gerente della società e di suo marito, __________, in assenza di una riduzione della cifra d’affari di almeno il 30% rispetto ai tre mesi con le cifre d’affari più elevate (doc. 8).

1.2. RI 1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando il riconoscimento del diritto alle indennità per il mese di giugno 2021 (doc. I). La ricorrente ha contestato anche la decisione su opposizione del 17 novembre 2021 relativa al mese di settembre 2021 ed oggetto di procedura separata (inc. 42.2021.78).

1.3. Con risposta del 17 gennaio 2022 la Cassa di compensazione CO 1 ha affermato che il ricorso è tardivo e che comunque esso andrebbe respinto nel merito (doc. III).

1.4. Il 18 gennaio 2022 alla ricorrente è stato assegnato un termine di 10 giorni per prendere posizione (doc. IV). La società è rimasta silente.

in diritto

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

2.2. In concreto la vertenza concerne unicamente il ricorso contro la decisione su opposizione del 9 novembre 2021 (doc. A2).

L’impugnativa contro la decisione su opposizione del 17 novembre 2021 (doc. A1) è oggetto di un’altra procedura (inc. 42.2021.78).

Va ancora evidenziato che l’insorgente, con riferimento alla decisione su opposizione impugnata (doc. A2), accenna alle prestazioni del mese di agosto 2021 (cfr. doc. I, pag. 2: “[…] Ci opponiamo sia per le indennità per il mese di agosto 2021 (v. opposizione da parte della CO 1 (documento 2) […]”), che tuttavia non è oggetto della procedura (cfr. doc. A2 che si riferisce solo al mese di giugno 2021).

Per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 consid. 1b).

L’eventuale diritto a indennità per il mese di agosto 2021 non concerne la fattispecie e le relative censure sono pertanto irricevibili.

2.3. Giusta l'art. 60 cpv. 1 LPGA, il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

Per l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.

Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).

Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

A norma dell’art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all’assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l’ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

2.4. In concreto dalle tavole processuali emerge che la decisione su opposizione del 9 novembre 2021 è stata recapitata alla ricorrente, all’indirizzo di __________, il 10 novembre 2021 (cfr. doc. 9).

Il termine di 30 giorni per impugnare il provvedimento davanti al TCA ha iniziato a decorrere l’11 novembre 2021 ed è scaduto il 10 dicembre 2021.

La società ha inoltrato il ricorso, datato 16 dicembre 2021, il 17 dicembre 2021 (cfr. busta d’intimazione).

Chiamata ad esprimersi in merito alla risposta di causa dove l’amministrazione ha evidenziato la tardività del ricorso (doc. III e IV), la società è rimasta silente.

In queste condizioni il ricorso è irricevibile.

2.5. Va ancora rilevato che l’insorgente non fa valere alcun motivo per un’eventuale restituzione dei termini e che dagli atti neppure emergono elementi per ritenere adempiute le condizioni previste dall’art. 41 LPGA per il quale se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l’interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento e compia l’atto omesso.

A questo proposito va rammentato che l’istituto della restituzione dei termini costituisce un principio generale del diritto e deve dunque trovare sempre applicazione, sia in sede ricorsuale sia nella procedura non contenziosa (cfr. STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 1996/1997 N. 13, consid. 2b, pag. 71; DTF 123 V 106 consid. 2a; DLA 1988 N. 17, consid. 3b, pag. 128 e DTF 114 V 123, consid. 3b, pag. 125).

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L’assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che il decesso o una grave malattia contratta improvvisamente possa costituire un impedimento non colposo. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003).

Nel caso di specie, questo Tribunale ritiene che non sono dati i presupposti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su opposizione del 9 novembre 2021.

In effetti non vi è alcun valido motivo che renda scusabile l’inoltro tardivo del ricorso.

La ricorrente non ha d’altronde invocato ragioni particolari in tal senso.

2.6. Il ricorso è dunque irricevibile in quanto tardivo.

2.7. Abbondanzialmente va comunque rilevato che esso, per i motivi che seguono, sarebbe stato da respingere.

Infatti, affinché il diritto alle prestazioni per il mese di giugno 2021 le sia riconosciuto, l’insorgente, essendo stata iscritta a registro di commercio il __________ 2020, deve comprovare, tra l’altro, per il mese in esame, di aver subito una riduzione della cifra d’affari del 30% rispetto alla media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 15 cpv. 1 legge COVID-19 e art. 2 cpv. 3ter ultima frase ordinanza COVID-19 perdita di guadagno: “Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 30 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate”).

Nel caso di specie, dalle tavole processuali (doc. 7/2) emerge che prima del mese di giugno 2021, i tre mesi con le cifre d’affari più elevate per la società sono stati quelli di maggio 2021 (fr. 6'175), aprile 2021 (fr. 4’226) e novembre 2020 (fr. 5’372), per una media di fr. 5'257.66 ([6'175 + 4’226 + 5’372] : 3).

Considerato che nel mese di giugno 2021 la società ricorrente ha sostenuto di aver avuto una cifra d’affari di fr. 7’029 (cfr. doc. 7/2), il requisito della riduzione della cifra d’affari di almeno il 30% rispetto ai tre mesi con le cifre d’affari più elevate non è adempiuto.

2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è del 17 dicembre 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche le sentenze 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è irricevibile.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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