Raccomandata
Incarto n. 42.2021.69
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Lugano 21 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 novembre 2021 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 22 settembre 2021 emanata da
Comune di __________
in materia di prestazione ponte COVID
ritenuto, in fatto
1.1. Il 7 maggio 2021 RI 1 ha inoltrato al proprio Comune di domicilio, e meglio al Comune di __________, il modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID” per il mese di aprile 2021 (cfr. doc. G 1).
1.2. Con decisione del 18 giugno 2021 il Comune di __________ ha negato a RI 1 il diritto alla prestazione ponte COVID, in quanto il reddito disponibile della sua unità di riferimento superava il limite previsto dal Decreto legislativo (cfr. doc. A 1).
1.3. A seguito del reclamo interposto dall’interessato (cfr. doc. B 1), il Comune di __________, il 22 settembre 2021, ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato il proprio precedente provvedimento del 18 giugno 2021, rilevando:
" (…) Nel caso che ci occupa, ritenuto che per quanto riguarda la sostanza immobile secondo l'articolo 4 cpv. 2 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021 è applicabile l'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
Da informazioni assunte presso il compente Ufficio circondariale di tassazione __________, trattasi della decisione di tassazione dopo reclamo dell'anno 2010 emessa in data 14 dicembre 2016. Per tale motivo la sostanza netta considerata risulta essere di CHF 194'724.00 (punto 32 della citata decisione). Ne consegue che il parametro fiscale considerato nella decisione qui impugnata è corretto.
Secondo l'articolo 4 cpv. 3 del citato Decreto legislativo urgente si considera il reddito lordo da lavoro; sono riconosciute le spese riguardanti gli oneri sociali dovuti e gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.
È vero che nel calcolo è stato considerato il reddito di CHF 38’400 all'anno, cioè CHF 3’200 al mese, che comprende l'assegno familiare del figlio di CHF 200.00 al mese, secondo il conteggio di stipendio presentato dal signor RI 1; e ciò come dallo stesso sostenuto nel reclamo.
È però pure vero che nella tabella di calcolo per la richiesta di Prestazione ponte COVID sono considerate quali spese, oltre gli oneri sociali dovuti (avs, ad, Ipp, IPG malattia, infortunio non prof) e all'assicurazione malattia di base LAMal, anche gli alimenti versati, nella fattispecie quelli versati dal signor RI 1 alla signora __________ (CHF 200 e CHF 950 per un totale mensile di CHF 1'150).
Risulta quindi, anche dal profilo del reddito, che l'importo calcolato dal Comune è corretto: esso si basa sul reddito lordo, ma tiene anche in considerazione come spese, deducibili per legge, gli alimenti e gli assegni familiari versati.
Per quanto riguarda l'importo del fabbisogno di CHF 17’000, esso è definito all'articolo 4 cpv 1 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID. Trattasi quindi di importo stabilito dal legislatore, che non può essere quindi, né dal Comune, né dal reclamante, modificato, oppure contestato. (…)” (Doc. A)
1.4. RI 1, con ricorso datato 2 novembre 2021 e pervenuto al TCA il 4 novembre 2021, ha contestato la decisione su reclamo del 22 settembre 2021, chiedendo la concessione della prestazione ponte COVID per il mese di aprile 2021.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto:
" (…) L’osservazione del capoverso 3 (a pagina 3) in parte non è corretta! Il Comune fa risalire la sua decisione a una tassazione di quasi ben 12 anni fa!, con una sostanza di quasi CHF 200'000 anche questa riconducibile a 22 anni fa! Ridicolo!
Questa loro decisione Comunale è ulteriormente stravagante (in pratica: non si sono "dati troppo da fare") quando tutta la questione fiscale è ancora ferma presso l'Ufficio procedure speciali di Bellinzona. Poi si parla di una sostanza che oggi NON c'è più, o comunque NON usufruibile!, in quanto illegalmente bloccata dallo stesso Ministero pubblico di __________ (l).
A metà del 1° capoverso (a pagina 4), chi scrive è abituato - quando si deve estendere una decisione su reclamo -, a vedere nuovamente i calcoli (anche se corretti). Altrimenti non parrebbe una vera decisione su reclamo, inoltre la stessa giurisprudenza obbliga questo semplice esercizio di scrittura (anche al mitico Comune di __________).
Per quanto riguarda l'importo del fabbisogno di CHF 17'000, aldilà che è definito dal "cosiddetto decreto Covid" il Comune non ha levato tutti i costi mensili comprovati:
salario 3’000,
(./.) meno figlio 1’050, (./.) meno cassa malati 450 [a cui andrebbero incluse il 10% del costo dei medicamenti per i farmaci contro il cancro: oggi a 500/mensili],
(./.) meno il vitto mensile di 400, a quest'ultimo andrebbe tolto anche il vitto che pago di tasca mia per mia zia, signora __________ (1929) di 92 anni (abitante nella casa dei miei genitori __________). Pagamenti effettuati per persone bisognose a carico come sono definiti dal nostro stesso fisco ticinese
Pertanto il reddito che dovrebbe rimanere è grosso modo sui CHF 500/mensili che moltiplicati x 12 = dà un reddito annuo netto di CHF 6'000.
Se però lo Stato (la Confederazione / il Cantone Ticino) reputano che i costi della cassa malati, del vitto delle persone bisognose NON VANNO CALCOLATI, bisogna scriverlo (indicarlo) CHIARAMENTE nelle decisioni su reclamo, in modo tale che si possa poi portare lo stesso Stato (Confederazione e/o Cantone Ticino) in tribunale per aver promulgato una legge inadeguata (sicuramente non all'altezza dell'emergenza COVID- 19) (…).” (Doc. I)
1.5. Nella sua risposta del 24 novembre 2021 l’amministrazione ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.6. Il 25 novembre 2021 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Il 10 dicembre 2021 questa Corte ha concesso al ricorrente una proroga del termine, segnalando che i termini erano comunque sospesi dalle ferie giudiziarie dal 18 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022 inclusi (cfr. doc. V; VI).
La raccomandata del 10 dicembre 2022 del TCA è stata recapitata il 22 dicembre 2022 (cfr. https://service.post.ch/ekp-web/ui/list: tracciamento dell’invio).
Le parti sono rimaste in ogni caso silenti.
in diritto
2.1. Il Gran Consiglio del Cantone Ticino, il 26 gennaio 2021, ha approvato il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 (cfr. BU 8/2021 del 16 febbraio 2021 pag. 66; RL 876.100).
Giusta l’art. 11 del Decreto in questione:
" 1 Il richiedente e ogni membro dell’unità di riferimento possono contestare la decisione resa dal Comune. Il reclamo è da inoltrare entro 30 giorni dall’intimazione al Comune che ha pronunciato la decisione.
2 Contro la decisione su reclamo pronunciata dal Comune è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall’intimazione.
3 È’ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).”
Secondo l’art. 11 cpv. 2 del Decreto le decisioni emanate su reclamo dal Comune di domicilio - al quale la persona che rivendica la prestazione ponte COVID presenta la relativa richiesta (art. 5 del Decreto) - sono, quindi, impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
Il TCA è, di conseguenza, competente a esaminare i ricorsi in materia di prestazione ponte COVID.
2.2. Come appena visto, il termine per impugnare la decisione su reclamo emessa dal Comune di domicilio è, in virtù del cpv. 2 del l’art. 11 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID, di 30 giorni a decorrere dall’intimazione del provvedimento.
Ai sensi dell’art. 11 cpv. 3 del Decreto è applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 23 giugno 2008 (Lptca).
L’art. 11 Lptca, relativo alla sospensione dei termini, prevede:
" I termini stabiliti dalla legge o dall’autorità in giorni o in mesi non decorrono:
a) dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
b) dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
c) dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.”
Secondo l’art. 12 Lptca riguardante l’osservanza dei termini:
" 1Se la parte si rivolge in tempo utile a un tribunale o a un’autorità amministrativa incompetente, si considera che il termine è stato rispettato.
2L’autorità che si considera incompetente deve trasmettere senza indugio il ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni.”
L’art. 13 cpv. 1 Lptca sancisce che il termine legale non può essere prorogato.
Giusta l’art. 31 Lptca, concernente il diritto sussidiario, per quanto non stabilito dalla presente legge, valgono in particolare le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA).
L'art. 39 cpv. 1 LPGA enuncia che le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).
I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).
Ai sensi dell’art. 38 cpv. 2bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito.
Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall’ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014).
Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l’assicurato doveva prevedere l’invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C_399/2019 dell’8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C_465/2014 dell’8 luglio 2014; STF 8C_89/2011 del 24 febbraio 2011).
L’invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).
Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l’atto entri nella sua sfera d’azione (cfr. STF 9C_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).
Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).
2.3. La decisione su reclamo del 22 settembre 2021 è stata inviata all’insorgente per raccomandata il 23 settembre 2021. Il 24 settembre 2021 la Posta ha depositato l’avviso di ritiro nella casella del ricorrente.
Il termine di giacenza di 7 giorni è scaduto il 1° ottobre 2021 senza che il plico postale sia stato ritirato. Il 30 settembre 2021 l’insorgente aveva, in effetti, ordinato alla Posta di prorogare la scadenza del termine di ritiro.
Il provvedimento emesso dal Comune di __________ è poi stato recapitato al ricorrente il 4 ottobre 2021 (cfr. doc. E 1: tracciamento invio; I).
Nonostante la Posta abbia acconsentito a prorogare il termine per ritirare la raccomandata, il termine di 30 giorni per impugnare davanti al TCA la decisione su reclamo – che l’insorgente doveva aspettarsi avendo il 17 agosto 2021 interposto reclamo contro la decisione di diniego della prestazione ponte COVID del 18 giugno 2021 (cfr. doc. B 1; A 1) – ha ad ogni modo iniziato a decorrere alla scadenza dei 7 giorni di giacenza (scadenza inderogabile; cfr. consid. 2.2.), ossia il 2 ottobre 2021.
Il termine di 30 giorni, considerato che l’ultimo giorno era domenica 31 ottobre 2021 e che il 1° novembre è festivo (cfr. art. 38 cpv. 1 LPGA), è spirato martedì 2 novembre 2021.
Il ricorso contro la decisione su reclamo del 22 settembre 2021 è datato 2 novembre 2021 ed è stato consegnato alla posta il medesimo giorno (cfr. doc. I e relativa busta d’intimazione).
L’impugnativa è pertanto tempestiva. Essendo ricevibile, la stessa va esaminata nel merito.
2.4. Il Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021, in vigore dal 1° marzo 2021, è stato modificato dal Gran Consiglio il 31 maggio 2021 con effetto retroattivo dal 1° maggio 2021 e validità fino al 31 dicembre 2021 (cfr. BU 22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 179 segg.).
Inoltre il 22 febbraio 2022 il Gran Consiglio ha approvato il decreto legislativo concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID con validità dal 1° gennaio al 30 giugno 2022 e possibilità di proroga fino al 31 dicembre 2022 (cfr. Messaggio 8103 del 27 gennaio 2022 del Consiglio di Stato concernente il rinnovo della prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di COVID-19 ; Rapporto 8103R dell’8 febbraio 2022 della Commissione gestione e finanze; https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?NEWS_ID=203749&cHash=7630eeddbe06c75b1c1e6aef8ace959e).
Per quanto attiene al diritto materiale, dal profilo temporale, il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le norme in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STF 9C_377/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 3.1.; STF 9C_145/2021 del 2 luglio 2021 consid. 3.1.; STF 8C_706/2019 del 28 agosto 2020 consid. 7.1., pubblicata in DTF 146 V 364; STF 8C_769/2018 del 5 settembre 2019 consid. 2; DTF 140 V 41 consid. 6.3.1.; DTF 130 V 329; DTF 129 V 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; DTF 127 V 467 consid. 1; DTF 126 V 166 consid. 4b).
Il caso in esame riguarda il mese di aprile 2021.
Pertanto, in assenza di disposizioni transitorie particolari, tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID entrato in vigore il 1° marzo 2021 e valido fino al 30 aprile 2021.
2.5. Lo scopo della prestazione ponte COVID, definito all’art. 1 del Decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021 - che tra l’altro è rimasto invariato in occasione della modifica del 31 maggio 2021 -, è quello di sostenere i lavoratori dipendenti e indipendenti che a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus si trovano in difficoltà finanziaria ed evitare il ricorso alle prestazioni assistenziali (cpv. 2).
La prestazione ha carattere straordinario e temporaneo (cpv. 3).
Dal Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 relativo alla prestazione ponte COVID a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus emerge che:
" La prestazione ponte COVID è complementare al sistema federale e cantonale di sicurezza sociale ed agli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi sul territorio. Essa è limitata nel tempo e persegue l’obiettivo di ristabilire l’indipendenza finanziaria per i lavoratori che si trovano temporaneamente in difficoltà a causa della pandemia di coronavirus, tramite un aiuto puntuale e mirato che copra il fabbisogno e le necessità contingenti.
(…).
L’aiuto straordinario e limitato nel tempo è finalizzato ad evitare l’aumento della morosità e il ricorso alle prestazioni assistenziali. Si ritiene inoltre che la misura potrebbe permettere di superare una fase di difficoltà e di recuperare la propria autonomia finanziaria.” (p.to.2.1.1.)
L’art. 3 del Decreto urgente prevede le condizioni materiali da adempiere per avere diritto alla prestazione:
" a) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento sono domiciliati
nel Cantone al momento della richiesta;
b) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento sono stati domiciliati ed effettivamente dimoranti nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta;
c) il richiedente è dipendente oppure indipendente e non ha ancora raggiunto l’età ordinaria di pensionamento;
d) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione, assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni complementari all’AVS/AI rispettivamente non beneficiano di ogni genere di indennità ai sensi della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);
e) il reddito da lavoro lordo del richiedente è inferiore rispetto a quello del mese di febbraio 2020. Per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l’importo del fatturato;
f) il richiedente e i membri dell’unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai parametri di cui all’art. 4.”
Sono, quindi, esclusi dalla prestazione ponte COVID i beneficiari di prestazioni sociali (di sostegno ai redditi e di complemento), quali le prestazioni assistenziali, gli assegni di prima infanzia (API), le indennità straordinarie di disoccupazione e le prestazioni complementari AVS/AI (PC AVS/AI) nonché i beneficiari di ogni genere di indennità ai sensi della LADI. Ad ogni richiedente è richiesto di autocertificare mensilmente il fatto di non beneficiare delle prestazioni citate. Tramite il formulario di richiesta della prestazione il richiedente autorizza inoltre il Comune a richiedere ai Servizi competenti l’eventuale percezione di prestazioni sociali ai sensi dell'art. 3 lett. d) del Decreto legislativo urgente (cfr. Messaggio N. 7906 p.to 2.1.1).
Le condizioni economiche sono elencate all’art. 4:
" 1 Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento è inferiore a:
a) 17’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 1 persona;
b) 25’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 2 persone;
c) 30’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 3 persone;
d) 35’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 4 persone;
e) 40’000 franchi se l’unità di riferimento è composta da 5 persone;
f) 4’000 franchi per ogni persona supplementare dell’unità di riferimento.
2 Il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell’unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta. Per la sostanza immobiliare è applicabile l’ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
3 Quali redditi computabili si considerano:
a) il reddito lordo da lavoro;
b) ogni altra entrata compresi gli alimenti percepiti, o prestazione sostitutiva di reddito compresi i contributi o gli aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni;
c) al reddito è aggiunta la sostanza netta (senza considerare un’eventuale sostanza netta dell’abitazione primaria), dedotti 20’000 franchi per ogni persona che compone l’unità di riferimento.
4 Sono riconosciute le seguenti spese:
a) gli oneri sociali dovuti;
b) la spesa per l’alloggio (pigione e spese accessorie mensili);
c) i premi per l’assicurazione contro le malattie;
d) gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.”
Ne discende che dal profilo economico il richiedente ha diritto alla prestazione ponte COVID se il reddito disponibile suo e dei membri dell’unità di riferimento (costituita da tutte le persone che compongono l’economia domestica; art. 2) – corrispondente alla somma dei redditi computabili (cfr. art. 4 cpv. 3) dedotta la somma delle spese riconosciute (cfr. art. 4 cpv. 4) – al momento della richiesta (cfr. art. 4 cpv. 1) è inferiore a una determinata soglia calcolata a seconda del numero delle persone che compongono l’unità di riferimento (cfr. art. 4 cpv. 1).
Il sistema di determinazione del diritto si ispira a quello delle prestazioni armonizzate Laps, come evidenziato nel Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2, il quale precisa:
" (…) vengono ripresi dalla Laps il concetto di unità di riferimento (UR) e il metodo di calcolo, e meglio nel senso che il diritto è dato se il reddito disponibile annuo del richiedente e dei membri dell'UR (differenza fra redditi e spese) è inferiore ad una determinata soglia, definita a dipendenza del numero dei membri dell'UR medesima. Il principio di calcolo prevede di calcolare il reddito computabile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute (oneri sociali, spese per l'alloggio e premi di assicurazione malattia, alimenti dovuti e pagati). Considerato il carattere straordinario e temporaneo della prestazione, i parametri (UR; redditi e spese) sono però stati semplificati per agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.
Diversamente dalla Laps, l'UR corrisponde all'economia domestica, cioè alle persone che vivono nella medesima economia domestica. Per quanto concerne gli alimenti, si sottolinea che quale spesa sono considerati solo quelli effettivamente pagati e non quelli dovuti de jure, cioè per sentenza o convenzione. Analogamente alla Laps, i parametri previsti dal Decreto legislativo sono annuali; se il diritto è dato, la prestazione è poi convertita in mensilità (annuale diviso per 12). Diversamente dalle prestazioni Laps, la prestazione non è ricorrente ed è valida solo per il mese di diritto: ciò significa che gli interessati devono chiederla ogni volta e per ogni mese di diritto deve essere effettuato lo specifico calcolo di fabbisogno. (…)”
Anche nel Rapporto 7906R del 12 gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze p.to 4 è stato evidenziato che il calcolo del diritto alla prestazione ponte COVID è ispirato alle prestazioni armonizzate Laps ma con parametri propri (redditi, spese, soglie) e una forte semplificazione del sistema di calcolo per agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile.
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto urgente valido dal 1° marzo 2021 l’importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 1’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di riferimento e 500 franchi al mese per ogni ulteriore componente (cpv. 1).
La prestazione, a carattere mensile, può essere concessa al massimo tre volte nel periodo di durata del presente decreto legislativo (cpv. 2).
Giova rilevare che l’art. 6 è stato modificato il 31 maggio 2021 retroattivamente dal 1° maggio 2021 e attualmente prevede che l’importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2’000 franchi al mese per il primo componente dell’unità di riferimento e 800 franchi al mese per ogni ulteriore componente (cpv. 1).
La prestazione può essere concessa mensilmente (cpv. 2; BU 22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 180).
In proposito dal Messaggio N. 7991 del 5 maggio 2021 relativo alla modifica del decreto legislativo urgente concernente la Prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus p.to 4.2 si evince:
" L’esperienza maturata nelle prime settimane suggerisce di adeguare l’importo unitario degli aiuti erogati ed escludere la limitazione temporale (max 3 mesi) prevista in precedenza. L’importo massimo mensile di 1'000 franchi (più 500 franchi per ogni membro aggiuntivo) non ha talvolta permesso di far fronte in modo efficace alle lacune di reddito risultanti dalle analisi delle richieste.
La modifica del limite massimo non comporta però un raddoppio automatico degli importi unitari erogati, che saranno ancora stabiliti in base al calcolo del fabbisogno e limitati entro la lacuna di reddito. (…)”
L’art. 8 del Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021, che non è stato oggetto di cambiamenti nel maggio 2021, riguardo al finanziamento enuncia che la prestazione è finanziata in ragione del 75% dal Cantone e del 25% dal Comune che, come visto (cfr. consid. 2.1.), è l’autorità competente a esaminare la richiesta di prestazione ponte COVID e a decidere in merito (cfr. art. 5). Eventuali prestazioni supplementari concesse dal Comune sono interamente a suo carico (cpv. 1).
Il Comune anticipa le spese per la prestazione. Il Cantone rimborsa trimestralmente l’anticipo effettuato dal Comune (cpv. 2).
Nel Messaggio N. 7906 al p.to 2.1.3, relativamente alla competenza dei Comuni, è stato indicato che:
" Considerato il ruolo centrale dei Comuni per la loro prossimità ai cittadini e quale garanzia di equità nell’intervento sul territorio, è loro attribuita l'esecuzione della prestazione. Ai Comuni compete dunque la determinazione del diritto alla prestazione, in quanto la conoscenza del territorio e la vicinanza ai cittadini permette loro di disporre di maggiori strumenti per conoscere le situazioni personali, potendo così offrire anche un orientamento ed una consulenza mirati. Per agevolare l’attività comunale saranno forniti dal Cantone gli strumenti di gestione necessari, quali il formulario di richiesta, i documenti di rendicontazione, il modello di decisione e una mini guida. (…)”
2.6. Nel ricorso l’insorgente censura, innanzitutto, il fatto che la parte resistente, nella decisione su reclamo del 22 settembre 2021 con cui ha confermato il rifiuto di assegnargli una prestazione ponte COVID per il mese di aprile 2021, non ha rivisto, riesaminato il calcolo relativo ai redditi e alle spese (cfr. doc. I).
Il Comune di __________, nella risposta di causa, ha precisato che “la decisione su reclamo deve permettere al reclamante di comprendere perché il proprio reclamo non è stato accolto (art. 46 LPAmm), non deve forzatamente ripetere in tutto e per tutto la decisione precedente. Per questa ragione si ritiene che la critica sulla carente motivazione (tabella di calcolo) non meriti accoglienza” (cfr. doc. III).
In proposito il TCA rileva che il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 5.2.2.; STF 9C_660/2020 del 20 luglio 2021 consid. 4.2.; STF 8C_754/2018 del 7 marzo 2019 consid. 6.2.; STF 9C_603/2015 del 15 aprile 2016 consid. 5.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.2.1.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.).
Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su reclamo del 22 settembre 2021, atteso che da quest’ultima emerge chiaramente il motivo per cui il Comune ha negato all’insorgente il diritto a una prestazione ponte COVID per il mese di aprile 2021, e meglio in quanto dall’ultima decisione di tassazione è risultata una sostanza netta di fr. 194'724.--. Il provvedimento precisa, peraltro, da un lato, che nei redditi è sì stato computato l’assegno familiare per il figlio, tuttavia lo stesso è stato dedotto anche quale spesa unitamente agli alimenti. Dall’altro, che l’importo del fabbisogno di fr. 17'000 è definito dall’art. 4 cpv. 1 del Decreto legislativo urgente medesimo (cfr. doc. A; consid. 1.3.).
Del resto dal tenore dell’impugnativa (cfr. doc. I; consid. 1.4.) emerge che l’insorgente ha potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei suoi confronti e ha potuto contestarla dinanzi a questo Tribunale con cognizione di causa.
La censura sollevata dal ricorrente in relazione all’assenza di un nuovo calcolo nella decisione su reclamo non risulta, dunque, fondata.
2.7. Per quanto attiene al merito della vertenza, va osservato che ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 lett. c) del Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021 al reddito è aggiunta la sostanza netta (senza considerare un’eventuale sostanza netta dell’abitazione primaria), dedotti 20’000 franchi per ogni persona che compone l’unità di riferimento.
L’art. 4 cpv. 2 del Decreto precisa che per la sostanza immobiliare è applicabile l’ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.
In concreto l’insorgente, nel modulo “Richiesta di prestazione ponte COVID” del 7 maggio 2021 relativa al mese di aprile 2021 ha indicato in particolare, da una parte, che, oltre al medesimo, nessuna altra persona conviveva nella sua economia domestica.
Dall’altra, che “l’importo della sostanza netta nell’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato” ammontava a fr. 780'000.-- e che non si riferiva a sostanza immobiliare dell’abitazione primaria.
A quest’ultimo riguardo egli ha allegato la decisione di tassazione del 18 settembre 2019 da cui risulta una sostanza dichiarata di fr. 779'743 (composta di titoli e capitali per fr. 573'433 e di tre assicurazioni private sulla vita, rendite vitalizie di fr. 9'060, fr. 124'249 e fr. 73'001) e una sostanza accertata di fr. 989'734 (il valore imponibile dei titoli, azioni, è stato in effetti rettificato in fr. 783'424). Il ricorrente ha comunque segnalato di aver inoltrato reclamo contro la decisione di tassazione del settembre 2019 (cfr. doc. G 1).
Il Comune ha, conseguentemente, interpellato l’Ufficio di tassazione competente, il quale ha comunicato che l’ultima decisione di tassazione cresciuta in giudicato riguardante l’insorgente è la decisione dopo reclamo per il l’anno 2010 del 14 dicembre 2016 (cfr. doc. F 1).
Da quest’ultima si evince una sostanza netta di fr. 194'724, costituita da titoli e capitali per fr. 48'615, da assicurazioni private sulla vita, rendite vitalizie per fr. 81'248 e fr. 54'485, nonché da attivo della ditta individuale per fr. 10'376 (cfr. doc. F1).
È vero che l’art. 4 cpv. 2 del Decreto urgente del 26 gennaio 2021 specifica che è applicabile l’ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato per la sostanza immobiliare. Nulla è menzionato circa la sostanza mobiliare.
Inoltre la Laps, a cui si ispira il sistema di determinazione del diritto alla prestazione ponte COVID (cfr. consid. 2.5.; art. 12 Decreto urgente che prevede la Laps quale diritto suppletorio), all’art. 10a cpv. 1 enuncia che il reddito disponibile residuale viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta.
Secondo tale disposto, dunque, la situazione finanziaria deve essere accertata al momento dell’inoltro di una domanda di prestazioni. I dati già dichiarati al fisco sono, in ogni caso, utilizzati come ausilio prezioso (cfr. Messaggio n. 5221 del 13 marzo 2002 relativo alla modifica della Laps, pag. 12; STCA 39.2004.11 del 27 aprile 2005 consid. 2.4.).
È altrettanto vero, però, che, ritenuto il carattere straordinario e temporaneo della prestazione ponte COVID, i parametri (UR, redditi e spese) sono stati semplificati rispetto alla Laps per agevolare l'evasione delle richieste nel minor tempo possibile (cfr. consid. 2.5.). Anche il metodo di determinazione delle varie voci deve, perciò, essere rapido e affidabile.
In simili condizioni non presta il fianco a critiche il modo di procedere del Comune che ha fatto capo alla decisione di tassazione cresciuta in giudicato più recente per valutare l’entità della sostanza netta - benché mobiliare - del ricorrente.
Del resto dal 1° maggio 2021 l’art. 4 cpv. 3 lett. c del Decreto urgente ha il seguente tenore:
" c) al reddito è aggiunta la sostanza netta nella misura di 1/15. Da questo importo viene dedotto, a titolo di franchigia, un importo di 10’000 franchi per le unità di riferimento composte da una sola persona e di 15’000 franchi per le unità di riferimento composte da più persone. La sostanza netta viene calcolata sulla base di quella indicata nell’ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.”
La modifica del Decreto urgente, oltre a rendere meno restrittiva la soglia d’accesso alla prestazione ponte COVID poiché tiene in considerazione in modo minore l’impatto della sostanza netta, ha uniformato il sistema di determinazione della sostanza netta facendo riferimento, sia per la sostanza immobiliare che per quella mobiliare, all’ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato (cfr. Messaggio 7991 del 5 maggio 2021 pag. 7).
Il tenore dell’art. 4 cpv. 3 lett. c è rimasto invariato anche nel Decreto approvato dal legislativo cantonale il 22 febbraio 2022.
Ne discende che a ragione il Comune di __________, per determinare l’eventuale diritto a una prestazione ponte COVID del ricorrente, ha computato ex art. 4 cpv. 3 lett. c del Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021 una sostanza netta di fr. 174'724.-- (cfr. doc. A 1), importo ottenuto deducendo la franchigia di fr. 20'000 dalla somma risultante dalla decisione di tassazione 2010 del 14 dicembre 2016 di fr. 194'724.--.
Tale importo è peraltro ben inferiore all’ammontare di fr. 780'000 dichiarato dall’insorgente sulla richiesta del 7 maggio 2021, come pure nella dichiarazione d’imposta 2015 (cfr. doc. G 1).
Non consente d’altronde una soluzione differente l’asserzione ricorsuale secondo cui “… si parla di una sostanza che oggi NON c’è più o comunque NON usufruibile!, in quanto illegalmente bloccata dallo stesso Ministero pubblico di __________” (cfr. doc. I; consid. 1.4.). In effetti dalle carte processuali non emerge alcun documento circa un blocco di beni dell’insorgente (cfr. STCA 42.2019.38 del 20 gennaio 2020, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_148/2020 del 25 febbraio 2020).
2.8. Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 4 cpv. 4 del Decreto legislativo urgente del 26 gennaio 2021 – che fa capo in ogni caso a parametri propri rispetto alla Laps (cfr. consid. 2.5.; Rapporto 7906R del 12 gennaio 2021 della Commissione gestione e finanze al p.to 4) – contempla una lista esaustiva di spese, e meglio gli oneri sociali dovuti, la spesa per l’alloggio (pigione e spese accessorie mensili), i premi per l’assicurazione contro le malattie e gli alimenti dovuti ed effettivamente pagati.
Anche il Messaggio N. 7906 del 7 ottobre 2020 p.to 2.1.2, quando indica che il principio di calcolo prevede di determinare il reddito computabile dal quale vengono dedotte le spese riconosciute, elenca specificatamente gli oneri sociali, le spese per l'alloggio, i premi di assicurazione malattia e gli alimenti dovuti e pagati (cfr. consid. 2.5.).
Rettamente, pertanto, la parte resistente, sulla base del chiaro disposto di cui al Decreto legislativo urgente, ha conteggiato, quali spese, gli oneri sociali, il premio della cassa malati a carico dell’insorgente e gli alimenti per il figlio.
La partecipazione ai costi per i medicamenti assunti dal ricorrente (cfr. doc. I; consid. 1.4.) non rientra, invece, nelle spese computabili.
Al riguardo va ricordato che la prestazione ponte COVID è un aiuto puntuale, mirato e limitato nel tempo che è stato introdotto in Ticino, su proposta del Consiglio di Stato approvata dal Gran Consiglio il 26 gennaio 2021, per rispondere a difficoltà finanziarie contingenti e temporanee (cfr. Rapporto 7906R del 12 gennaio 2021 pag. 3; BU 8/2021 del 16 febbraio 2021 pag. 66).
Inoltre nemmeno la Laps prevede che la franchigia e la partecipazione ai costi possano essere considerate tra le spese computabili, non essendo previste nell’elenco esaustivo dell’art. 8 Laps.
Alla franchigia e alla partecipazione ai costi LAMal si deve, quindi, sopperire tramite l’importo della soglia di intervento (cfr. STCA 39.2005.1 del 12 maggio 2005 consid. 2.10.), che nell’ambito della prestazione ponte COVID corrispondeva nel mese di aprile 2021 a fr. 17'000.-- per un’unità di riferimento costituita da una persona sola (cfr. consid. 2.5.), come computato in casu dal Comune di __________.
Dal 1° maggio 2021 tale importo è stato aumentato a fr. 17'739.-- (cfr. BU 22/2021 del 4 giugno 2021 pag. 180).
L’ammontare del fabbisogno di base, di fr. 17'000.-- per il mese di aprile 2021, come indicato nella risposta di causa (cfr. doc. III), copre, altresì, il costo del vitto relativo al ricorrente, ma non del vitto per la zia che non abita con il medesimo (cfr. doc. I).
Per stabilire il diritto o meno del richiedente a una prestazione ponte COVID va, infatti, tenuto conto unicamente del reddito disponibile suo e dei membri della sua unità di riferimento (cfr. art. 4 cpv. 1 Decreto legislativo urgente).
2.9. Visto tutto quanto precede, la decisione su reclamo emessa dal Comune di __________, il 22 settembre 2021 deve essere confermata.
2.10. In ambito di prestazione ponte COVID, per quanto riguarda la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non stabilito da questa legge, valgono, in particolare, le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 11 cpv. 3 Decreto legislativo urgente concernente le prestazioni ponte COVID; 31 Lptca).
Giusta l’art. 29 Lptca:
" 1La procedura è gratuita per le parti.
2La procedura di ricorso concernente le controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità è soggetta a spese; l’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
3Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura.
4Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1’000 franchi.”
L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In concreto il ricorso è del 2 novembre 2021, per cui torna applicabile il diritto in vigore dal 1° gennaio 2021.
In casu, trattandosi di prestazioni ponte COVID alle quali si applica in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell’attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell’ambito delle prestazioni ponte COVID, non si riscuotono spese giudiziarie.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti