Raccomandata

Incarto n. 42.2021.61

cs

Lugano 15 novembre 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2021 di

  1. RI 1

tutti rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 6 settembre 2021 emanata da

CO 1

in materia di indennità perdita di guadagno (Corona)

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 2 aprile 2021 (doc. 4), confermata dalla decisione su opposizione del 6 settembre 2021 (doc. 1), la Cassa CO 1 ha respinto la richiesta di indennità per perdita di guadagno a causa del coronavirus inoltrata, in seguito alla chiusura dell’attività decretata dal Consiglio federale nell’ambito delle misure per combattere la pandemia, dalla RI 1, in favore __________, nato nel 1970, amministratore unico della società, per il periodo dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

L’amministrazione ha motivato la reiezione della domanda, affermando:

" (…) Con l’impugnativa l’opponente comunica che per il periodo in cui è stata presentata la richiesta, il signor __________ avrebbe dovuto percepire un salario mensile di CHF 8'900.00 e che nell’attesa del versamento della prestazione richiesta, la società opponente ha anticipato al suo dipendente un salario mensile di CHF 8'000.00 per permettergli di continuare a gestire la sua economia domestica in modo ordinario. A detta dell’opponente tali importi sono unicamente degli anticipi e saranno conguagliati a ricezione del versamento dell’IPG Corona.

L’opponente ritiene che il signor __________ ha subito una perdita di guadagno ai sensi dell’IPG Corona dovuta alla chiusura della sua attività.

Contestualmente all’opposizione, la società RI 1 ha confermato che il reddito mensile 2019 soggetto all’AVS del signor __________ era di CHF 6'706.00 anziché CHF 8'900.00 come inserito nel formulario di richiesta di prestazioni.

Infine l’opponente chiede che Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) riveda il proprio provvedimento, riconoscendo le prestazioni così come richieste.

Nel caso in disamina il diritto alla prestazione del signor __________ deve essere determinato tenendo conto che egli deve essere considerato come una persona in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro, ritenuto che riveste la qualità di amministratore unico in seno alla RI 1.

Di conseguenza il suo reddito medio è determinato in base al reddito dell’attività lucrativo soggetto all’AVS dichiarato per il 2019 (CIC 13 marg. 1069.1), ovvero CHF 6'706.00.

Nell’evenienza concreta nel formulario di richiesta è stato indicato come il signor __________ non abbia subito una perdita di salario, avendo egli ottenuto il salario che gli spettava (CHF 8'900.00 al mese secondo la richiesta). In sede di opposizione invece l’opponente ha dichiarato di aver anticipato al suo dipendente, un salario mensile di CHF 8'000.00.

Si rimarca che in ogni caso detti importi sono superiori al reddito medio determinante AVS dichiarato per il 2019. Di conseguenza il signor __________, non ha subito una perdita di guadagno indennizzabile ai sensi dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno.

L’opponente dichiara inoltre che tale corresponsione di salario al suo amministratore unico corrisponda ad un anticipo salariale, concessogli affinché quest’ultimo potesse continuare a gestire la sua economia domestica.

La Cassa rimarca che a sostegno della sua asserzione, l’opponente non ha prodotto alcunché. La Cassa non può di certo riconoscere il diritto ad una prestazione sulla base di una semplice dichiarazione. Del resto, in ragione dell’assenza di comprova di quanto asserito, nessun elemento agli atti permette di ritenere, visto poi quanto indicato nel formulario di richiesta in prima battuta, che gli importi riconosciuti al signor __________ per i mesi di gennaio e febbraio 2021, debbano essere in qualche modo restituiti all’opponente (per esempio: contratto di prestito, elementi contenuti nella contabilità che rendano evidente l’obbiettivo del prestito, piano d’ammortamento del prestito, importo del saldo del conto debitore in relazione al prestito, ecc.).

Ne discende che nel presente caso l’avente diritto alle IPG Corona, ovvero il signor __________, e non l’opponente, non ha subito una perdita di guadagno.” (doc. 1)

1.2. RI 1 e __________, rappresentati dal Mlaw RA 1, sono insorti al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo di riconoscere in favore dell’amministratore unico della società l’indennità per perdita di guadagno per il coronavirus per il periodo dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 e di ritornare gli atti alla Cassa affinché statuisca circa l’ammontare della prestazione (doc. I).

Gli insorgenti rammentano che allo scopo di combattere l’epidemia di COVID-19, tra il 18 gennaio 2021 ed il 28 febbraio 2021 le autorità federali hanno decretato la chiusura dei negozi, tra i quali rientra anche l’attività esercitata dalla ricorrente, ossia la compravendita di autoveicoli nuovi e d’occasione, causando una perdita di guadagno.

I ricorrenti evidenziano che il salario mensile di __________ ammonta a fr. 8'900, ma che nel 2019 l’amministratore unico è stato inabile al lavoro per diversi mesi e di conseguenza ha percepito indennità assicurative non soggette all’AVS, da cui un reddito medio da attività lucrativa soggetto all’AVS per il 2019 di fr. 6'706 al mese.

Essi sottolineano che l’ufficio esterno che periodicamente effettua la contabilità della ditta, nel formulario inoltrato per la domanda delle prestazioni, ha indicato che il reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS nel mese per il quale è fatta richiesta ammonta a fr. 8'900 e che __________ non ha subito una perdita di guadagno. I ricorrenti sostengono tuttavia che si tratta di due imprecisioni, nel senso che essi intendevano che l’interessato non ha subito una perdita di guadagno poiché in quel periodo non è stato malato e non ha subito infortuni e che il reddito conseguito nel periodo litigioso è un anticipo a titolo di prestito che la ditta ha versato al ricorrente nell’incertezza della durata del provvedimento ordinato dall’autorità e in attesa del riconoscimento e del successivo versamento delle IPG Corona per consentirgli di sostenere la propria economia domestica.

Per i ricorrenti, contrariamente a quanto ritenuto dalla Cassa (ovvero che non è stato provato trattarsi effettivamente di anticipi salariali), le schede contabili allegate (doc. H1-H3) documentano come la ditta ha effettivamente prestato (anticipato) i seguenti importi:

fr. 5'000 il 29 gennaio 2021 dal conto corrente presso la Banca __________ (conto n. __________, doc. H.1 e doc. I.1);

fr. 3'000 il 2 febbraio 2021 dalla cassa (conto n. __________, doc. H.2);

fr. 4'000 il 25 febbraio 2021 dal conto corrente presso la Banca __________ (conto n. __________, doc. H.1, doc. I.2);

  • fr. 4'000 il 1° marzo 2021 dalla cassa (conto __________, doc. H.2).

In totale l’interessato ha percepito fr. 16'000, la metà per il mese di gennaio e l’altra metà per il mese di febbraio. Trattandosi di un prestito, l’interessato dovrà restituire l’importo alla società ricorrente.

Infatti, dal doc. H.3 emerge che la ditta ha contemporaneamente aperto il conto “indennità IPG Corona” (n. 5009) nel quale sono stati registrati i prestiti (anticipi) a favore dell’assicurato. L’IPG Corona sarà registrata nel medesimo conto e l’interessato dovrà restituire la differenza alla società ricorrente.

Secondo gli insorgenti è pertanto pacifico che la ditta ha prestato al proprio amministratore unico fr. 16'000, nell’incertezza della durata del provvedimento ordinato dall’autorità e in attesa del riconoscimento e del successivo versamento dell’IPG Corona e che l’interessato ha subito una perdita di guadagno.

1.3. Con risposta del 20 ottobre 2021 la Cassa ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

in diritto

2.1. Ai sensi dell’art. 185 cpv. 3 della Costituzione federale (Cost.), il Consiglio federale può emanare ordinanze e decisioni per far fronte a gravi turbamenti, esistenti o imminenti, dell’ordine pubblico o della sicurezza interna. La validità di tali ordinanze dev’essere limitata nel tempo.

Il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 185 cpv. 3 Cost., il 20 marzo 2020 ha, in particolare, adottato, per frenare le conseguenze economiche connesse alla diffusione del coronavirus, l’Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RS 830.31), entrata in vigore retroattivamente il 17 marzo 2020 con validità di sei mesi (RU 2020 871).

Dopo che il 25 settembre 2020 il Parlamento ha approvato la Legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19; cfr. RS 818.102), il 4 novembre 2020 il Consiglio federale, fondandosi sull’art. 15 della Legge COVID-19, ha emanato le relative modifiche dell’ordinanza in base alle quali hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale (art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Hanno inoltre diritto alle prestazioni i lavoratori indipendenti e le persone in posizione assimilabile ai datori di lavoro che, in seguito a provvedimenti adottati per combattere il coronavirus, devono interrompere la loro attività lucrativa, rispettivamente la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole, subiscono una perdita di guadagno o salariale e nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all’AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se hanno avviato l’attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività (cfr. art. 2 cpv. 3 bis Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Il 18 giugno 2021 il Consiglio federale ha prorogato le basi giuridiche per il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus fino al 31 dicembre 2021 (cfr. art. 11 cpv. 6), sulla base della proroga delle basi giuridiche della legge COVID-19 decisa dal Parlamento (cfr. anche comunicato stampa del Consiglio federale del 18 giugno 2021: “Coronavirus: prolungamento del diritto all’indennità di perdita di guadagno”).

L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l’attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate (art. 2 cpv. 3, 3bis e 3ter Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno; RU 2020 4571 segg.).

Il cpv. 3ter, primo periodo è poi stato modificato dal Consiglio federale il 18 dicembre 2020 con entrata in vigore il 19 dicembre 2020, nei seguenti termini:

" 3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. …” (cfr. RU 2020 pag. 5829)

Il 20 gennaio 2021 l’art. 2 cpv. 3ter primo e terzo periodo è stato così corretto (cfr. RU 2021 18):

" Art. 2 cpv. 3ter, primo e terzo periodo

3ter L’attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media degli anni 2015–2019. ... Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d’affari mensile pari almeno al 40 per cento rispetto alla cifra d’affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d’affari più elevate.”

Nell’ambito della revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 (RU 2021 153), in vigore dal 1° aprile 2021, tale limite è stato nuovamente modificato, nel senso che l’art. 15 cpv. 1 seconda frase (provvedimenti volti a indennizzare la perdita di guadagno), prevede che sono ritenute aver subito una limitazione considerevole dell’attività lucrativa soltanto le persone che hanno subito una perdita di guadagno o salariale e la cui impresa ha registrato una diminuzione della cifra d’affari del 30 per cento almeno rispetto alla cifra d’affari media degli anni 2015-2019.

L’art. 4 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, relativo alla forma dell’indennità e al numero delle indennità giornaliere, enuncia che l’indennità è versata sotto forma di indennità giornaliera (cpv. 1) e che ogni cinque indennità giornaliere sono versate due ulteriori indennità giornaliere (cpv. 2).

Ai sensi dell’art. 5, riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità, l’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio dell’attività lucrativa conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità (cpv. 1), all’accertamento del reddito è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1 della legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (cpv. 2), l’indennità ammonta al massimo a 196 franchi al giorno (cpv. 3) e l’indennità è ridotta nella misura in cui supera l’importo massimo secondo il capoverso 3 (cpv. 4 [abrogato con effetto al 17 settembre 2020]).

Per l’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 17 settembre 2020 (RU 2020 4571) al 17 gennaio 2021 (RU 2021 5):

" Per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3 o 3bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.”

Ai sensi dell’art. 5 cpv. 2ter nel tenore in vigore dal 18 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (RU 2021 5, 109, 167, 218, 296), per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoversi 3, 3bis o 3quinquies è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell’indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

Dal 1° luglio 2021 la norma prevede che per il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies che non rientrano nel campo d’applicazione del capoverso 2bis è determinante il reddito soggetto all’AVS conseguito nel 2019.

Dal 1° luglio 2021 è inoltre in vigore l’art. 5 cpv. 2ter0 per il quale se nel caso dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all’articolo 2 capoverso 1bis lettera b numero 2, capoverso 3, 3bis o 3quinquies la decisione di tassazione fiscale per il 2019 indica un reddito dell’attività lucrativa più elevato rispetto alla base di calcolo secondo il capoverso 2bis o 2ter, dal 1° luglio 2021 le indennità future sono calcolate sulla base della decisione di tassazione fiscale per il 2019.

A questo proposito, nel commento alle modifiche dell’ordinanza in vigore dal 1° luglio 2021 figura che per “il calcolo dell’indennità dei lavoratori indipendenti è determinante il reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS conseguito nel 2019. In linea di principio, si tratta del reddito su cui si è fondato il calcolo dei contributi (contributi d’acconto) per l’anno 2019 o del reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questa è già disponibile al momento della nascita del diritto all’indennità. Per il calcolo dell’indennità il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore della presente modifica in futuro sarà considerato il reddito indicato nella decisione di tassazione fiscale per il 2019, se questo è più vantaggioso per la persona interessata. Queste regole di calcolo si applicheranno alle prestazioni future a partire dal 1° luglio 2021. Per questo motivo l’ultimo periodo del capoverso 2ter vigente è soppresso”.

L’art. 11 cpv. 1 della legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), a cui rinvia l’art. 5 cpv. 2 Ordinanza Covid-19 perdita di guadagno, prevede che per l’accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi secondo la LAVS. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell’in­dennità e incarica l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

Il diritto all’indennità deve essere esercitato dall’avente diritto (art. 7 cpv. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Secondo l’art. 8 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno, l’indennità è versata all’avente diritto (cpv. 1), è versata mensilmente e posticipatamente (cpv. 2) ed è fissata e pagata dalla cassa di compensazione AVS che era competente per la riscossione dei contributi AVS prima della nascita del diritto all’indennità (cpv. 3).

2.2. Nella Circolare sull’indennità in caso di provvedimenti per combattere il coronavirus – Indennità di perdita di guadagno per il coronavirus (CIC) – valida dal 17 settembre 2020 (stato: 27 ottobre 2021), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), ricorda innanzitutto che questa direttiva amministrativa è costantemente aggiornata dal 17 marzo 2020 (ne esistono 20 versioni, cfr. CIC versione 20; https://sozialversicherungen.admin.ch/it/d/12721).

Il p.to 3.2.4. “Diritto derivante dalla chiusura di strutture”, prevede:

" 1041 Hanno diritto all’indennità i lavoratori indipendenti e le

11/20 persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda che hanno subìto una perdita di guadagno in seguito alla chiusura di strutture secondo gli articoli 6 capoverso 2 lettera a o b e 40 LEp o alla chiusura di strutture ordinata a livello cantonale.

1041.a Gli spazi esterni delle strutture di ristorazione, dei bar

07/21 e dei club, incluse le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away), dal 19 aprile 2021 possono essere utilizzati per l’esercizio dell’attività. Dal 31 maggio 2021 possono essere aperti anche gli spazi interni delle strutture di ristorazione, dei bar e dei club. Il diritto all’indennità di perdita di guadagno per il coronavirus degli indipendenti e delle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro in caso di chiusura di strutture sussiste fino al 31 maggio 2021 (compreso). Dal 1° giugno 2021 non potrà più nascere alcun diritto all’indennità derivante dalla chiusura di strutture. Tale diritto potrà essere esercitato fino al 31 marzo 2022.

1041.1 Non hanno diritto i lavoratori indipendenti e le persone in

11/20 posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro (nonché i loro coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda) la cui struttura deve chiudere su ordine cantonale a causa della mancanza di un piano di protezione o a causa di un piano di protezione insufficiente.

Circa l’accertamento del reddito precedente la nascita del primo diritto all’indennità, il numero 5.4, relativo alle persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e coniugi o partner registrati che lavorano nell’azienda, prevede che:

" 1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

11/20 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067.

1069.2 Se l’attività è stata avviata nel corso del 2020, per il calcolo

11/20 dell’indennità ci si basa sul reddito medio del 2020 indicato nei conteggi salariali, mentre in caso di avvio dell’attività nel 2021, su quelli del 2021. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. (…)”

La medesima formulazione è stata ripresa nelle successive versioni dalla CIC del 17 novembre 2020, del 18 dicembre 2021, del 18 gennaio 2021, del 29 gennaio 2021 e del 24 febbraio 2021.

Nella versione 14 del 19 marzo 2021 il punto 1069.1 è stato così modificato:

" (…)

1069.1 Per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul

03/21 reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067. I giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia. (…)”

2.3. Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195; STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181).

Quest’ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1; DTF 142 V 442 consid. 5.2 pag. 445 seg.; DTF 140 V 314 consid. 3.3 pag. 317; DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 133 V 587 consid. 6.1 pag. 591; DTF 133 V 257 consid. 3.2 pag. 258 seg.; DTF 132 V 125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300).

Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297).

Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b).

2.4. In concreto, la società ricorrente chiede che venga riconosciuto il diritto alle indennità giornaliere per il periodo dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 in favore di __________, amministratore unico della società ricorrente sulla base dell’art. art. 2 cpv. 3 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno secondo cui hanno in particolare diritto all’indennità di perdita di guadagno le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro se devono interrompere la loro attività a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l’epidemia di COVID-19 e subiscono una perdita di guadagno o salariale.

Scopo dell’azienda, iscritta a registro di commercio il __________ 2005, è il seguente:

" __________.”

Non è contestato che la società ha dovuto chiudere la propria attività dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Infatti, come emerge dal comunicato stampa del 13 gennaio 2021 del Consiglio federale, l’Esecutivo ha deciso di dare un ulteriore giro di vite ai provvedimenti contro la diffusione del coronavirus. Da un lato ha prolungato di cinque settimane, sino alla fine di febbraio, la chiusura dei ristoranti, delle strutture per la cultura e il tempo libero e degli impianti sportivi decisa lo scorso dicembre. Dall’altro ha adottato nuovi provvedimenti per ridurre in modo drastico i contatti: “dal 18 gennaio sarà obbligatorio lavorare da casa, i negozi che non vendono beni di prima necessità dovranno restare chiusi, le manifestazioni private e gli assembramenti saranno ulteriormente limitati e sarà rinforzata la protezione delle persone particolarmente a rischio sul posto di lavoro”.

A questo scopo il Consiglio federale il 13 gennaio 2021 ha modificato l’Ordinanza sui provvedimenti per combattere l’epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26), a far tempo dal 18 gennaio 2021 alle ore 0.00.

Secondo il nuovo art. 5e (disposizioni particolari per i negozi e i mercati) della citata Ordinanza, in vigore fino al 28 febbraio 2021, i negozi e i mercati all’aperto sono chiusi al pubblico. È ammesso il ritiro sul posto della merce ordinata. Il cpv. 2 elenca le eccezioni.

Pacifico, e non contestato, anche la circostanza che il ricorrente è una persona in posizione assimilabile ad un datore di lavoro, essendo amministratore unico della società ricorrente.

Le parti divergono invece per quanto concerne la questione della perdita salariale.

Secondo la Cassa infatti l’insorgente non avrebbe subito alcuna perdita di salario poiché nel formulario per la richiesta delle prestazioni ha indicato che non ha subito alcuna perdita di guadagno e che ha percepito quanto gli spettava (fr. 8'900). In sede di opposizione ha indicato trattarsi di un anticipo di fr. 8'000, importo comunque superiore al reddito mensile medio determinante per l’AVS per il 2019 (fr. 6'706). L’amministrazione sostiene inoltre che l’interessato non avrebbe prodotto alcuna documentazione atta a comprovare che si è trattato di un prestito versato quale anticipo dalla società da restituire in un secondo tempo.

Per i ricorrenti invece la documentazione prodotta comprova la veridicità di quanto affermato.

2.5. Va preliminarmente rammentato che con STCA 42.2021.52+53 del 18 ottobre 2021, questo Tribunale ha stabilito che scopo “della base legale a fondamento delle condizioni per il diritto alle indennità per perdita di guadagno per il coronavirus è di conseguenza quello di aiutare le imprese che hanno particolarmente sofferto delle chiusure imposte dalle autorità a causa della pandemia e segnatamente nell’ambito delle manifestazioni e dei viaggi, tenendo tuttavia conto di evitare abusi nel versamento di prestazioni a società che non hanno bisogno di alcun aiuto, segnatamente laddove si tratta di versare prestazioni alle persone in posizione analoga a quella del datore di lavoro.

In simili condizioni occorre pertanto concludere che solo nel caso di una perdita salariale effettiva è dato il diritto alle indennità giornaliere per perdita di guadagno a causa del Coronavirus”.

In quel caso il Tribunale, in assenza di qualsiasi documentazione, ha rinviato gli atti alla Cassa per ulteriori accertamenti, “affinché sulla base della documentazione contabile e di eventuali contratti tra le parti, accerti se effettivamente i salari sono stato versati unicamente grazie alle riserve della società (ndr: come sostenuto in sede di ricorso) e se gli interessati li hanno ottenuti unicamente alla condizione che devono essere restituiti”.

Nel caso di specie la società ricorrente è stata costretta a chiudere completamente la sua attività di compravendita delle automobili nuove e d’occasione a causa di un ordine impartito dal Consiglio federale per il periodo dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Dalla documentazione prodotta con il ricorso emerge che il 29 gennaio 2021 dal conto corrente __________ della Banca __________ della società è stato versato un importo di fr. 5'000 in favore del suo amministratore unico con l’indicazione “anticipo IPG Corona (prestito)” (doc. H.1). La medesima indicazione figura il 25 febbraio 2021, quando all’insorgente è stato versato un importo di fr. 4'000 (doc. H.2). Dal conto __________, denominato “Cassa”, il 2 febbraio 2021 ed il 1° marzo 2021 sono stati prelevati fr. 3'000, rispettivamente fr. 4'000 dall’interessato con l’indicazione “anticipo IPG Corona (prestito)”.

Dalle tavole processuali si evince inoltre che è stato creato il conto n. __________ denominato “indennità IPG Corona”, dove figurano gli importi versati al ricorrente con la dicitura “anticipo IPG Corona (prestito)”, per complessivi fr. 16'000 (doc. H.3).

In queste condizioni le schede bancarie comprovano che l’amministratore unico della società ricorrente ha percepito un reddito di fr. 16'000 per i mesi di gennaio e febbraio 2021 versati a titolo di anticipo e di prestito e che di conseguenza andranno restituiti alla società non appena l’interessato avrà ricevuto le indennità per perdita di guadagno a causa del coronavirus per il periodo dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Per quanto concerne la circostanza che nel formulario per la richiesta delle prestazioni era stato indicato che il reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS nel mese per il quale è fatta richiesta corrisponde a fr. 8'900, va evidenziato che già in altri casi trattati da questo Tribunale i richiedenti avevano indicato l’importo percepito usualmente quale “reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS percepito nel mese per il quale è fatta richiesta”, pur non avendo conseguito alcun salario in quel periodo (cfr. ad esempio STCA 42.2021.27 del 5 luglio 2021, consid. 2.4; STCA 42.2021.32 dell’8 luglio 2021, consid. 2.4; cfr. anche STCA 42.2021.52-53 del 18 ottobre 2021). Il TCA rileva pertanto che questo errore viene commesso da numerosi assicurati che non comprendono quanto viene loro richiesto, pensando di dover indicare il salario che avrebbero dovuto percepire e non quello effettivamente conseguito.

Lo stesso vale per quanto riguarda la domanda posta nel formulario circa la questione di sapere se la persona avente diritto ha subito una perdita di guadagno ed alla quale l’insorgente ha risposto negativamente, pensando che si trattasse di sapere se in quel periodo fosse stato malato od infortunato ed avesse di conseguenza beneficiato di altre indennità giornaliere (per malattia o infortunio). Già in un altro caso la persona assicurata aveva rilevato che la perdita di guadagno non corrisponde alla perdita di salario e che di conseguenza così posta la questione può dar adito a diverse interpretazioni (cfr. STCA 42.2021.52+53 del 18 ottobre 2021).

In queste condizioni il TCA ritiene che le risposte alle citate domande nei formulari di richiesta delle indennità non siano atte a sovvertire la prova fornita dagli insorgenti secondo cui gli importi versati dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 erano solo degli anticipi, rispettivamente dei prestiti, e che di conseguenza l’interessato ha diritto alle indennità per perdita di guadagno a causa del coronavirus per il periodo in esame.

Infine, relativamente all’importo cui ha diritto l’assicurato, gli atti devono invece essere ritornati alla Cassa affinché stabilisca il salario conseguito dal ricorrente nel 2019 che di principio viene posto alla base del calcolo dell’indennità dovuta nel 2021 (cfr. art. 5 dell’Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno).

Infatti gli insorgenti chiedono che la prestazione sia calcolata sulla base di un salario lordo mensile di fr. 8'900 e sostengono che nel 2019 __________ è stato inabile al lavoro, beneficiando di indennità giornaliere per malattia e di conseguenza l’importo mensile di fr. 6'706 da lui conseguito quell’anno non corrisponderebbe al suo salario effettivo. Infatti le indennità per perdita di guadagno a causa di malattia non sottostanno al prelievo di contributi AVS (cfr. art. 6 cpv. 2 lett. b OAVS).

Secondo le direttive per stabilire il reddito medio determinante ci si basa sul reddito dell’attività lucrativa soggetto all’AVS dichiarato per il 2019. Se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, si applica per analogia il N. 1067, secondo il quale se il reddito è stato conseguito per un periodo inferiore a un anno, esso viene convertito in reddito giornaliero in funzione della durata dell’attività (DTF 133 V 431). La durata dell’attività deve essere comprovata (p. es. mediante lo statuto di persona esercitante un’attività lucrativa indipendente o giustificativi contabili (CIC marginale 1069.1 in vigore fino al 28 febbraio 2021). Il nuovo tenore del marginale 1069.1 in vigore dal 1° marzo 2021 prevede inoltre che i giorni in cui le persone in posizione assimilabile a quella di un datore di lavoro e i loro coniugi o partner registrati non hanno potuto conseguire alcun reddito o hanno potuto conseguire solo un reddito ridotto a causa di malattia, infortunio, disoccupazione o prestazioni di servizio secondo l’articolo 1a LIPG o per altri motivi non imputabili loro non vengono considerati. I N. 5008–5040 DIPG si applicano per analogia.

In queste condizioni spetta alla Cassa accertare il reddito sul quale calcolare le prestazioni.

Ne segue che la decisione su opposizione impugnata va annullata, che l’amministrazione deve versare alla società ricorrente in favore di __________ le indennità giornaliere per coronavirus dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 e che gli atti sono rinviati alla cassa per il calcolo delle indennità.

2.6. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358) ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In concreto, il ricorso è stato inoltrato il 7 ottobre 2021, per cui si applica la nuova disposizione legale.

Trattandosi di prestazioni IPG Corona non è stato previsto di prelevare le spese (cfr. art. 1 Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 17 marzo 2020 [RU 2020 871; RS 830.31]; U. Kieser, Covid-19 – Erlasse und Sozialversicherungsrecht in COVID-19. Ein Panorama der Rechtsfragen zur Corona-Krise, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea 2020 pag. 741 n. 30).

Sul tema cfr. anche la sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su opposizione impugnata è annullata.

§§ La Cassa di compensazione dovrà versare alla società ricorrente in favore di __________ le indennità giornaliere per coronavirus dal 18 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

§§§ Gli atti sono rinviati all’amministrazione per l’accertamento del reddito sul quale calcolare la prestazione.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa verserà al ricorrente fr. 1'500 di ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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