Raccomandata
Incarto n. 42.2020.20
CL/gm
Lugano 8 febbraio 2021
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Christiana Lepori, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 settembre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 28 agosto 2020 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 26 luglio 2019, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha respinto la domanda per le prestazioni assistenziali inoltrata il 3 luglio 2019 da RI 1, poiché, dal relativo calcolo, non è risultato un fabbisogno mensile scoperto, bensì un’eccedenza di reddito Las di fr. 2'996.- mensili (cfr. doc. 21-23).
Con decisione su reclamo del 28 agosto 2020, l’amministrazione ha confermato il precedente provvedimento, precisando quanto segue:
" In base alla documentazione raccolta per la necessaria istruttoria, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), per l’unità di riferimento della richiedente, costituita da lei stessa, ha definito un fabbisogno di base mensile secondo la Legge sull’assistenza sociale (Las) di CHF 995.- al quale ha aggiunto una spesa computabile ai sensi della Las pari a CHF 492.-, CHF 480.- di premi assicurazione malattia e CHF 11.- quali altre spese computabili Las.
L’USSI ha quindi definito e dedotto un reddito computabile mensile ai sensi della Las pari a CHF 58.-, una sostanza computabile come reddito pari a 4'173.- (considerata una sostanza immobiliare del valore di CHF 64'469.- e i titoli e altri collocamenti di capitali di CHF 1'325.-, dedotti i debiti privati di CHF 5'714.- e la quota esente di CHF 10'000.-, importo risultante suddiviso per 12 mesi) nonché altre prestazioni Laps ricevute, vale a dire il sussidio per la cassa malati di CHF 252.-.
Da tale calcolo, svolto secondo i criteri stabiliti dalla Legge sull’assistenza, non è scaturito un fabbisogno mensile scoperto bensì un’eccedenza pari a CHF 2'996.- mensili. (…)
Nel caso concreto risulta che la signora RI 1 è titolare di una risorsa immobiliare sita nel comune di __________ in provincia di __________. In base agli atti non risulta che i beni immobili sono difficilmente liquidabili e neppure che sono occupati dall’interessata. La reclamante afferma che l’immobile sito in Italia è vetusto, ______________, abbandonato e sfitto ma non comprova quanto affermato.
In tali circostanze non si giustifica di riconoscere come non facilmente liquidabile la sostanza immobiliare della reclamante. L’USSI ne ha correttamente computato il valore, convertito in franchi svizzeri.” (cfr. doc. 2-9)
1.2. Contro la decisione su reclamo del 28 agosto 2020 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA.
In particolare, l’insorgente, priva di entrate, ha affermato di non avere altra sostanza disponibile all’infuori di un immobile sito in Italia, e meglio come segue:
" (…) sono senza lavoro e, attualmente abito con i miei genitori (…) non percepisco alcun salario o indennità.
Come potete constatare dalla notifica di tassazione allegata non dispongo di liquidità.
Unica mia sostanza è un immobile situato nel Comune di __________ (Italia).
Come a documento allegato ho incaricato in data 02.01.2016 l’impresa __________ di occuparsi della vendita. Purtroppo a causa della situazione economica italiana e della fatiscenza dell’immobile a tutt’oggi non si è potuto vendere.
L’immobile non è affittato per cui non dispongo di nessuna entrata.
Allego pure la visura per soggetto dalla quale si possono rilevare le rendite catastali come pure il valore dell’immobile (circa Fr. 60'000.-).” (cfr. doc. I e III)
RI 1 – che, a sostegno delle proprie pretese, oltre alla citata dichiarazione dell’agenzia immobiliare ed alla documentazione relativa al valore catastale dell’immobile, ha prodotto la decisione di tassazione che la riguarda inerente il 2018 ed un’attestazione del Comune di __________ relativa ai ____________ che hanno colpito la zona all’inizio degli anni ‘80 (cfr. all. A2-A5 a doc. I) - ha, quindi, chiesto che le vengano riconosciute le prestazioni assistenziali (cfr. doc. I).
Il 24 settembre 2020, RI 1, in aggiunta a quanto fatto valere con il proprio ricorso, ha comunicato a questo Tribunale di essere, da diversi anni, in cura presso la dr.ssa __________ (specialista FMH in psichiatria e psicoterapia), di assumere quotidianamente “medicamenti e antidepressivi” (cfr. doc. III).
1.3. Con risposta di causa del 15 ottobre 2020, l’USSI, in relazione all’immobile di proprietà della ricorrente ed alla dichiarazione dell’agenzia immobiliare cui quest’ultima si era rivolta, ha in particolare osservato che non risulta che RI 1 abbia profuso “(…) particolari sforzi (…) allo scopo di realizzare o per lo meno tentare la vendita dell’immobile.” L’amministrazione ha, in particolare, rilevato quanto segue:
" In tutti questi anni la reclamante avrebbe potuto attivarsi incaricando altre agenzie Immobiliari o impegnarsi personalmente per la vendita mediante, ad esempio annunci online.” (cfr. doc. V, pag. 2)
L’USSI, riconfermandosi nella propria decisione su reclamo, ha, quindi, postulato la reiezione dell’impugnativa (cfr. doc. V).
1.4. Il 20 ottobre 2020, RI 1, preso atto della risposta dell’amministrazione, ha osservato quanto segue:
" Mi chiedo come avrei potuto attivarmi per tentare la vendita dell’immobile con altri mezzi se sono sempre stata senza soldi….
Bisogna inoltre considerare le difficoltà dovute alla lontananza dal luogo di situazione dell’immobile dal mio domicilio.” (cfr. doc. VII)
e prodotto un certificato medico redatto dalla dr.ssa __________, da cui risulta che la paziente e qui ricorrente:
" (…) per numerosi mesi è stata occupata senza successo per pratiche relative alla domanda di assistenza a causa di una inabilità lavorativa al 100% da me certificata dal 6/8/2018. Ha sempre vissuto con i genitori da loro mantenuta.” (cfr. all. a doc. VII)
1.5. Con osservazioni del 27 ottobre 2020 – trasmesse alla ricorrente il 30 ottobre seguente (cfr. doc. X) – l’USSI ha costatato che da parte di RI 1 “non sono invocati argomenti né addotte prove atti a modificare la valutazione del caso in oggetto”, e si è, pertanto, riconfermato nella propria risposta di causa, postulando la reiezione del ricorso (cfr. doc. IX).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’USSI correttamente, oppure no, ha rifiutato alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria mensile.
In particolare andrà verificato se l’USSI ha computato a ragione nel conteggio per le prestazioni assistenziali (oltre a fr. 1'325.- di titoli e altri collocamenti di capitali) fr. 64'469.- relativi all’immobile di proprietà di RI 1 e sito a __________, in provincia di __________ (Italia), o meno (cfr. doc. 21-23).
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)"
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 986.--
2 persone 1'509.--
3 persone 1'834.--
4 persone 2'110.--
5 persone 2'386.--
Per ogni persona
supplementare
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.-- al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.-- al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
Il punto 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia, inoltre, che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.-.
Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per gli anni 2017 e 2018 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017, BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2018, BU N. 14/2018 del 23 marzo 2018).
Per l’anno 2019 è utile rilevare che gli importi del forfait di mantenimento sono aumentati come segue: Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2019 i seguenti:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 995.--
2 persone 1'523.--
3 persone 1'851.--
4 persone 2'129.--
5 persone 2'407.--
Per ogni persona
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2019, in BU 58/2018 del 28 dicembre 2018 pag. 478-479).
Dal 1° gennaio 2020 a valere per l’anno 2020, gli importi gli importi del forfait di mantenimento previsti dalle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali sono nuovamente stati aumentati, e meglio come segue:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 997.--
2 persone 1'525.--
3 persone 1'854.--
4 persone 2'134.--
5 persone 2'413.--
Per ogni persona
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2020, in BU 57/2019 del 27 dicembre 2019 pag. 455-456),
mentre, per il 2021 ed a decorrere dal 1° gennaio 2021, sono stati così modificati:
" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento
(raccomandato dalla COSAS)
(CHF/mese)
1 persona 1’006.--
2 persone 1'539.--
3 persone 1'871.--
4 persone 2'153.--
5 persone 2'435.--
Per ogni persona
supplementare”
(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2021, in BU 1/2021 del 28 dicembre 2020, pag. 2).
2.5. Nella concreta evenienza, dall’incarto risulta RI 1 è proprietaria di un immobile sito in Italia (dichiarato al competente ufficio di tassazione per la prima volta in occasione della dichiarazione di imposta del 2016 e computato con il valore di fr. 50'000.-; cfr. doc. 51), e meglio come risulta dagli atti notarili del 7 marzo 2000 e del 28 giugno 2000 (registrati, rispettivamente, il 27 marzo ed il 17 luglio 2000), redatti dal notaio dott. __________ in __________ (Italia, provincia di __________).
L’edificio, un “vecchio fabbricato”, è stato ceduto alla ricorrente in due tempi, segnatamente dietro corrispettivo di lire 76'400'000.- per quanto attiene agli 88/96 oggetto dell’atto del 7 marzo 2000 (cfr. doc. 58-69) e lire 7'000'000.- per la porzione restante, e meglio per i rimanenti 8/96 (cfr. doc. 81-91, atto notarile del 28 giugno 2020).
RI 1 ne è, quindi diventata proprietaria dopo aver corrisposto complessivamente lire 83'400'000.- ai precedenti proprietari. L’immobile è composto come segue:
" 1) appartamento composto di tre vani, cucinotto e wc (…)
locale terraneo ricompreso nel fabbricato di cui sopra (…)
appartamento composto di due vani, cucinotto e wc (…)
tre piccoli locali tra di loro comunicati al piano seminterrato (…)” (cfr. doc. 62-63 e 86-87)
Dagli atti notarili citati risulta, poi, che “per i danni agli immobili provocati dal sisma del 23/11/1980, gli stessi sono stati ristrutturati, a seguito del rilascio della concessione edilizia (…) in data 19 febbraio 1992. La ristrutturazione non è ancora completamente ultimata.” (cfr. doc. 64 e 88).
La domanda di prestazioni assistenziali è stata presentata da RI 1 il 3 luglio 2019. Contestualmente, la richiedente ha precisato che, a decorrere dal 5 giugno 2019, non aveva più diritto a percepire indennità di malattia (cfr. doc. 18, 28-33) in relazione ai disturbi certificati dalla dr.ssa med. __________ (cfr. doc. 123 e 124).
Con decisione del 26 luglio 2019, l’USSI ha rifiutato all’insorgente le prestazioni assistenziali richieste ritenuto quanto segue:
" (…) il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento supera il limite annuo fissato dal dipartimento della sanità e della socialità (…)” (cfr. doc. 21)
In proposito, va osservato che l’amministrazione ha, in particolare, conteggiato, l’importo di 50'080.- quale “Altra sostanza”, tenendo conto (oltre a dedurre la quota esente), tra gli altri, dell’ammontare di fr. 64’469.- a valere quale sostanza immobiliare con riferimento all’immobile sito nel Comune di __________ (cfr. doc. 22-23).
Con reclamo dell’8 agosto 2019, RI 1 ha contestato la decisione dell’USSI, facendo valere che l’immobile sito in provincia di __________ sarebbe “vecchio e ___________ (…) non è in affitto e non dà nessun reddito dato che è abbondonato” (cfr. doc. 18).
Con ricorso interposto avverso la decisione su reclamo del 28 agosto 2020, l’insorgente, come visto (cfr. supra consid. 1.2.) ha osservato di aver incaricato, il 2 gennaio 2016, “l’impresa __________ di occuparsi della vendita” dell’immobile di sua proprietà, precisando, altresì che “purtroppo a causa della situazione economica italiana e della fatiscenza dell’immobile a tutt’oggi non si è potuto vendere”.
Il bene, che a mente della ricorrente, e meglio come risulta dalla documentazione di cui all’allegato A5, avrebbe un valore catastale pari a circa euro 60'000.-, non sarebbe, inoltre, affittato (cfr. doc. I).
Dall’allegato B3 al ricorso, e meglio dalla dichiarazione scritta di __________ versata agli atti dalla ricorrente, risulta, poi, che la __________, dal 2 gennaio 2016 “non ha ricevuto alcuna proposta d’acquisto”.
2.6. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio di sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.
Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).
In secondo luogo, il TCA ricorda che ai sensi dell’art. 22 lett. a cfr. 2 Las la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera fr. 100’000 per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, fr. 10’000 per una persona sola, fr. 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e fr. 2’000 per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile.
L’art. 41 cpv. 1 Legge tributaria (LT), a cui fa riferimento la Laps alla quale la Las rinvia, enuncia, poi, che sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari.
Per quanto concerne l’inesistenza, per principio, di un diritto a conservare una sostanza immobiliare in Svizzera o all’estero cfr. STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_418/2019 dell’8 luglio 2019, in quanto non adempiva le esigenze di motivazione; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019; STCA 42.2018.30 del 20 dicembre 2018; 42.2017.52 del 15 marzo 2018; STCA 42.2015.28 del 29 febbraio 2016; STCA 42.2015.3 del 31 agosto 2015; STCA 42.2012.9 del 24 ottobre 2012; STCA 42.2009.19 dell’8 giugno 2010, massimata in RtiD I-2011 N. 12 pag. 50; STCA 42.2008.7 del 29 settembre 2008.
Ne consegue che la sostanza immobiliare situata in Svizzera o all’estero, in virtù dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las e del principio di sussidiarietà, deve essere considerata al fine del calcolo delle prestazioni assistenziali.
Solo eccezionalmente e a titolo transitorio, come previsto dalla legge stessa, possono essere concesse delle deroghe a tale computo, allorché si tratti di sostanza difficilmente liquidabile.
Le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del dicembre 2008 al punto E.2.2 relativo alla sostanza immobiliare sottolineano, peraltro, che:
" Non esiste, per principio, il diritto a conservare una sostanza immobiliare.
I beni immobiliari (in particolare gli stabili e le parti di comproprietà) in possesso di un beneficiario sono considerati quali risorse private del medesimo. I proprietari di beni immobiliari non devono essere soggetti a un trattamento diverso rispetto ai detentori di risparmi o titoli.
Per quanto concerne invece uno stabile occupato dal beneficiario stesso, si rinuncerà ad esigerne la vendita, qualora le condizioni per mantenere tale alloggio dovessero essere equivalenti o più favorevoli di quelle di mercato (v. capitolo B.3).
Nei casi in cui la prestazione di sostegno sociale fosse poco rilevante, o se l’intervento rappresenta un contributo solo momentaneo, o se il ricavato dalla vendita del bene fosse troppo esiguo e così via, l’autorità del sostegno sociale potrà ugualmente rinunciare a esigere la liquidazione del bene immobile.
I beni immobiliari situati all’estero sono da considerare, per principio, come quelli che si trovano in Svizzera.
Se l’autorità competente giudica opportuno che il beneficiario possa conservare l’immobile, si tratterà d’iscrivere un’ipoteca legale esigibile al momento dell’alienazione dell’immobile o del decesso del beneficiario.”
Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.
2.7. Nella presente fattispecie, il TCA ritiene che a ragione l’USSI, nel calcolo concernente l’eventuale diritto della ricorrente a prestazioni assistenziali, abbia computato (ritenuto che, per le altre voci non vi sono contestazioni) il valore della sostanza immobiliare a lei appartenente e sita in Italia, in provincia di __________.
Preliminarmente questa Corte ricorda che, come visto (cfr. supra, consid. 2.6.), la sostanza deve venire presa in considerazione visto il carattere sussidiario delle prestazioni assistenziali.
Per questo motivo la giurisprudenza e le direttive della COSAS prevedono che, di regola, non esiste il diritto a conservare una sostanza immobiliare.
Ciò vale a maggiore ragione per un immobile situato all'estero che non costituisce, dunque, l'abitazione primaria del richiedente di prestazioni assistenziali.
Nel caso concreto il TCA rileva, innanzitutto, che RI 1 non ha dimostrato di aver profuso alcuno sforzo, al di là dell’essersi rivolta ad un’agenzia immobiliare nel 2016, per vendere l’immobile di sua proprietà (che, avrebbe parzialmente dovuto, secondo quanto risulta negli atti notarili del marzo e del giugno 2000, costituire la sua abitazione; cfr. doc. 67). Agli atti non figurano, infatti, elementi che dimostrino un suo particolare impegno dell’attivarsi per vendere, quanto meno negli ultimi tempi, il bene di sua proprietà.
Questa Corte ritiene, poi, che nemmeno l’argomentazione ricorsuale secondo cui l’immobile sarebbe vetusto e danneggiato in conseguenza di un ____________ giova alla posizione di RI 1. Infatti ,se dall’attestazione del Comune di __________ allegata al ricorso risulta che, tra gli altri, anche il patrimonio immobiliare poi acquisito da RI 1 era stato danneggiato dagli “eventi sismici del Novembre 1980 e Febbraio 1981”, dal medesimo documento emerge, pure, che i lavori di riparazione, limitatamente ai soli lavori strutturali e condominiali, sono stati ultimati il 20 maggio 1999, e meglio come attestato dal “Certificato di ultimazione dei lavori del 03/04/2003” (cfr. all. A4 a doc. I).
Dagli atti notarili di cessione/vendita del bene immobiliare in questione risulta, inoltre e come già evidenziato (cfr. supra consid. 2.5.), che “per i danni agli immobili provocati dal sisma del 23/11/1980, gli stessi sono stati ristrutturati, a seguito del rilascio della concessione edilizia (…) in data 19 febbraio 1992. La ristrutturazione non è ancora completamente ultimata.” (cfr. doc. 64 e 88).
Come emerge, infine, dall’estratto dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in atti, dal 2000 non risultano essersi prodotti ____________ nella zona di __________ (cfr. doc. 25).
In simili condizioni, non è possibile concludere che il bene immobile sia difficilmente liquidabile e dunque concedere alla ricorrente un’eccezione transitoria, ai sensi dell’art. 22 lett. a cifra 2 Las (su questo tema cfr. STCA 42.2019.36 del 10 dicembre 2019; STCA 42.2019.17 del 15 maggio 2019; STCA 42.2018.42 dell’11 febbraio 2019 consid. 2.9.; STCA 42.2018.30 del 20 dicembre 2018 consid. 2.10; STCA 42.2015.3 del 31 agosto 2015 consid. 2.9.).
2.8. Abbondanzialmente ed in riferimento al valore (fr. 64'469.-) preso in considerazione dall’USSI nel calcolo per il diritto alle prestazioni assistenziali in relazione all’immobile sito a Campagna (cfr. doc. 21-23 e, per il valore degli immobili siti all’estero, la DTF 9C_776/2019 del 17 novembre 2020), giova rilevare che lo stesso corrisponde all’equivalente in franchi svizzeri del prezzo di cessione – pari a lire 76'400'000.- - risultante dal primo degli atti notarili presenti nell’incarto e trova sostanzialmente riscontro sia in quanto osservato dalla ricorrente, che ha quantificato il valore del bene in “circa Fr. 60'000.-“ (cfr. doc. I), sia nel valore catastale complessivo dell’immobile, pari ad euro 55'130.06 (cfr. all. A5 a doc. I).
L’importo in esame potrebbe, in realtà, essere maggiore ritenuto che l’USSI ha preso in considerazione unicamente il valore risultante dall’atto notarile del marzo 2000, avente oggetto la cessione degli 88/96 dell’immobile. A questo si dovrebbe, infatti, aggiungere l’ammontare corrisposto per la parte residua (8/96), e meglio lire 7'000'000.-, risultanti dall’atto notarile del giugno successivo (cfr. doc. 89). Così facendo, dal calcolo per stabilire se la qui ricorrente aveva, o meno, diritto alle prestazioni assistenziali, risulterebbe addirittura un’eccedenza maggiore rispetto a quanto stabilito dall’USSI.
Va infine sottolineato che anche qualora si volesse considerare, invece dei fr. 64'469.-, il valore ritenuto dall’Ufficio circondariale di tassazione di __________, e meglio fr. 50'000.-, ciò non gioverebbe alla posizione della ricorrente, ritenuto come dal calcolo per stabilire il diritto alle prestazioni assistenziali risulterebbe, comunque, un’eccedenza.
La decisione su reclamo deve pertanto essere confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti