________________________________________Raccomandata

Incarto n. 42.2019.18

rs

Lugano 2 settembre 2019

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 aprile 2019 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 12 marzo 2019 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su reclamo del 12 marzo 2019 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato una precedente decisione del 13 novembre 2018 (cfr. doc. 29) con la quale aveva negato a RI 1 (nato il __________ 1978), che nel settembre 2018 ha iniziato un tirocinio quale __________ (cfr. doc. 88-91), il diritto a prestazioni assistenziali.

A motivazione del proprio rifiuto l’USSI ha innanzitutto osservato che la formazione di cui dispone RI 1 (diploma per le professioni socio-sanitarie e diploma di maturità tecnico commerciale con indirizzo attività sociali) gli permette di conseguire un reddito sufficiente per il suo mantenimento.

L’amministrazione ha inoltre sottolineato che:

" (…) La decisione della nuova formazione nel caso concreto è in sostanza una sua scelta, senza coerenza con il percorso di formazione precedente, che riporta l’interessato allo stadio di un apprendistato dopo aver conseguito una maturità, un’interruzione degli studi di cinque anni e alcuni anni universitari. Non si può ritenere che la nuova formazione aumenti notevolmente le possibilità di impiego. Inoltre non è di breve durata. (…)” (Doc. II1)

1.2. Contro la decisione su reclamo RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, facendo valere di essere confrontato da mesi con una situazione economica precaria che gli impedisce di provvedere ai bisogni vitali con conseguente indebitamento tramite prestiti urgenti e onerosi.

L’insorgente ha poi rilevato che né il certificato di Scuola __________ rilasciato nel 1998 dall’allora Scuola __________ né il Certificato di studi superiori (indirizzo attività speciali) conseguito presso l’Istituto __________ di __________ sono riconosciuti quali titoli professionali, per cui non gli consentono di guadagnare sufficientemente per far fronte al proprio mantenimento. L’ottenimento di tali diplomi sarebbe il frutto di scelte operate per intraprendere studi superiori ed essere ammesso all’università, non conclusa per motivi essenzialmente economici e famigliari, come genitore di due figli ora separato.

Il ricorrente ha, inoltre, precisato che il tirocinio quale operatore di palcoscenico della durata di quattro anni è stato introdotto in Ticino per la prima volta nell’anno scolastico 2018-2019 e che di conseguenza egli figura tra i pochi apprendisti impegnati in questo particolare e promettente settore con buone prospettive di inserimento lavorativo e di formazione continua quale formatore di apprendisti, tecnico del __________ e tecnico __________.

Il medesimo ritiene, quindi, che l’apprendistato in questione aumenti in modo concreto le sue possibilità di impiego.

Il ricorrente ha poi affermato che non si tratta di una scelta individuale basata unicamente su criteri soggettivi e interessi personali, bensì di un progetto elaborato con un Orientatore professionale attivo presso la sede regionale dell’Ufficio dell’Orientamento scolastico e professionale di __________.

Per quanto concerne la durata della formazione, l’insorgente ha specificato di aver proposto al datore di lavoro (__________), senza successo, una riduzione della stessa. Nemmeno è stata accettata la sua richiesta di poter beneficiare del salario d’apprendista al quarto anno, come accordato in casi analoghi quando l’apprendista ha la maggiore età, dispone di una discreta esperienza, esegue lavori straordinari e non soggiace alle restrizioni di lavoro notturno e festivo imposte agli apprendisti minorenni. Al riguardo egli ha puntualizzato che in ogni caso il suo salario mensile di fr. 500 raggiunge i fr. 700 grazie alle ore straordinarie e ai giorni festivi dedicati al lavoro, e sarà di fr. 900 da settembre 2019. Secondo il ricorrente tali importi, anche se esigui, sono indicativi della sua volontà di ottenere, terminata la formazione, una propria e duratura indipendenza economica (cfr. doc. I).

1.3. Con risposta del 21 maggio 2019 l’USSI ha proposto di respingere il ricorso, rilevando segnatamente che in definitiva l’insorgente, con la sua formazione, può già accedere al mercato del lavoro e quindi non può esigere l’assistenza sociale (cfr. doc. VI).

1.4. Il 31 maggio 2019 il ricorrente ha osservato che a partire dal 2017, dopo la separazione dalla moglie, ha iniziato a lavorare come agente di __________ presso __________ – lavoro comunque precario, stagionale e dipendente dalle condizioni metereologiche, dalle richieste dei clienti, dalla presenza o meno di cantieri stradali ecc. – e ha concluso dei contratti a tempo determinato (da fine novembre 2017) con __________ al 50%. Egli ha precisato di avere chiesto a questa cooperativa svariate volte di essere assunto al 100% ma senza esito.

L’insorgente ha pure indicato, da un lato, che la domanda di prestazioni assistenziali è volta all’ottenimento della differenza tra il suo salario di apprendista percepito dal __________ e l’importo determinante per provvedere al suo fabbisogno. Dall’altro, che la sua richiesta di aiuto allo studio per l’anno scolastico 2018/2019 è stata rifiutata dall’autorità competente con decisione dell’8 aprile 2019 (cfr. doc. VIII).

1.5. L’amministrazione ha preso posizione al riguardo con scritto del 12 giugno 2019 (cfr. doc. X), evidenziando in particolare che l’insorgente ha svolto un’estesa formazione, più precisamente:

"

  • la Scuola __________

(__________) con Diploma per le professioni __________ (1998);

  • poi il Diploma di maturità (tecnico __________, 2000);

  • infine sei anni di Università (2005-2007 e 2012-2016) (doc. 113).”

e che con la sua formazione egli ha potuto concretamente lavorare:

" - tre anni come impiegato di vendita (2006-2009 __________);

  • tre anni come desk operator supporto informatico (2008-2011 __________);

  • due anni per un’agenzia __________ e

  • venditore (2017-2018) (doc. 112), quest’ultima attività alle dipendenze della __________, dove egli ha dato disdetta (doc. 94)” (Doc. X)

1.6. Il ricorrente, al quale il TCA ha dato la possibilità di formulare osservazioni (cfr.doc. XI), è rimasto silente.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se correttamente o meno l’USSI ha respinto la domanda del 29 ottobre 2018 interposta da RI 1 tendente alla concessione di una prestazione assistenziale.

L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

Il 1° giugno 2015 è entrata in vigore la Legge sugli aiuti allo studio, la quale ha portato ad altre modifiche della Laps (cfr. BU 18/2015 del 21 aprile 2015 pag.184-195).

2.2. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c) a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11).

In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

Infine anche il Messaggio n. 6955 del 25 giugno 2014 relativo all’introduzione della Legge sugli aiuti allo studio dichiara al pt. 3.2 che nella pratica di tutti i giorni il principio degli interventi a cascata è stato rispettato. Nel caso di uno studente con figli a carico, l’attuale assegno di studio è stato considerato prioritario rispetto agli assegni familiari, di prima infanzia e integrativi. Anche nel caso di un richiedente che accede ad un eventuale intervento assistenziale, prioritaria rimane la concessione dell’assegno di studio (pag. 8).

2.3. Nell’evenienza concreta l’USSI ha negato a RI 1 il diritto a una prestazione assistenziale richiesta nel mese di ottobre 2018, in quanto, avendo conseguito il diploma per le professioni __________ nel 1998 e il diploma di maturità __________ nel 2000, il medesimo è in grado di conseguire un reddito da attività lavorativa sufficiente per il proprio mantenimento.

L’amministrazione ha, inoltre, osservato, da un lato, che non si può ritenere che l’ulteriore formazione quale operatore di palcoscenico che il ricorrente sta intraprendendo aumenti notevolmente le sue possibilità di impiego. Dall’altro, che la stessa - della durata di quattro anni - non è di breve durata (cfr. doc. 29; II1; VI; consid. 1.1.).

Secondo il ricorrente, invece, i titoli di studio conseguiti in Ticino e a __________ non gli permettono di trovare un impiego. Egli, al riguardo, ha precisato che l’ottenimento di tali diplomi è il frutto di scelte operate per intraprendere studi superiori ed essere ammesso all’università, non conclusa per motivi essenzialmente economici e famigliari.

L’insorgente ha, pure, fatto valere di essere tra i pochi apprendisti impegnati nel tirocinio quale operatore di __________ introdotto in Ticino nell’anno scolastico 2018-2019 e che di conseguenza vi sono buone prospettive di inserimento lavorativo.

Il medesimo sostiene che non si tratti di una scelta individuale, visto che il relativo progetto è stato elaborato con un Orientatore professionale (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

2.4. Dalle carte processuali emerge che RI 1, nato nel 1978, dopo aver frequentato le scuole elementari a __________ e le scuole medie a __________ e a __________, nel 1998 ha ottenuto il diploma per le professioni socio sanitarie rilasciato dall’a; doc. A1; 113).

Nel 2000 egli ha inoltre superato l’esame di Stato degli studi secondari superiori con indirizzo attività sociali (__________) presso l’Istituto __________ di __________ (cfr. doc. B; 113; A1).

Dal 2003 al 2006 RI 1 ha lavorato quale aiuto montatore di elettrodomestici presso la __________ di __________.

Nel frattempo, e meglio nel 2005, egli si è iscritto alla Facoltà di __________ __________ (USI) frequentata fino al 2007.

Dal 2006 al 2009 è stato alle dipendenze di __________ a __________ quale impiegato di vendita (cfr.doc. 113; A1) e dal 2008 al 2011 pure di __________ quale __________ (cfr. doc. 113; A1).

L’insorgente, dal 2012 al 2016, era poi iscritto presso la Facoltà __________ dell’__________ (cfr. doc. A1; 113).

Dal 2014 a tutt’oggi il ricorrente svolge “piccoli lavori accessori in privato” (cfr. doc. A1). Dal settembre 2017 al 30 giugno 2018 è, inoltre, stato attivo quale agente di sicurezza presso __________ (cfr. doc. 112; 104).

Egli ha pure lavorato al 50% presso __________ dal novembre 2017. Il rapporto di lavoro è terminato a fine agosto 2018 a seguito della disdetta inoltrata dal medesimo (cfr. doc. 112; 94; VIII).

Nel settembre 2018 l’insorgente ha iniziato un apprendistato quale Operatore __________ frequentando, per quanto attiene alle materie d’insegnamento, il Centro professionale __________ e lavorando, per quanto concerne la formazione professionale di base, presso __________ alle dipendenze del __________ (cfr. doc. C; 88; 89; 90).

Egli, nel mese di ottobre 2018, ha interposto domanda di prestazioni assistenziali che l’USSI gli ha rifiutato con decisione del 13 novembre 2018, confermata dalla decisione su reclamo del 12 marzo 2019 (cfr. doc. 29; II1).

Con decisione dell’8 aprile 2019 al ricorrente è stato negato il diritto a un aiuto allo studio per l’anno scolastico 2018-2019, in quanto “la durata minima degli studi (o della formazione) è già stata superata”.

L’Ufficio degli aiuti allo studio ha altresì indicato:

(…) Nel suo caso rileviamo che nel corso degli anni scolastici 2012 - 2015 lei ha frequentato l’__________ (grado terziario universitario). Ora presenta una domanda per la frequenza della __________ (grado secondario due). Lei frequenta quindi uno studio di grado inferiore rispetto a quello universitario. (…)” (Doc. 115)

2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile dapprima evidenziare che nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.), vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, stabilito che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Con sentenza STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l’Alta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l’assistenza sociale o l’aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell’art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C_455/2015 del 8 marzo 2016 consid. 7.2.2; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1).

Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l’assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L’aiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.).

Le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale – COSAS al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano del resto che:

" (...)

  • Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

· allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo i proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

· agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

· alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.6. Le direttive COSAS al punto H.6 "Formazione, formazione continua e perfezionamento professionale" indicano, inoltre, che:

" (…)

H.6 Formazione, formazione continua e perfezionamento professionale

Gli uffici del sostegno sociale accordano contributi alla prima formazione, alla formazione continua e al perfezionamento professionale, solo se questi non possono essere finanziati da altre fonti (borse di studio, contributi dei genitori, prestazioni dell’assicurazione disoccupazione e dell’assicurazione invalidità, mezzi provenienti da altri fondi e fondazioni, ecc.).

(…)

· Seconda formazione e riqualifica professionale

Possono essere versati contributi per una seconda formazione o per una riqualifica professionale, se la prima formazione non permette di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e se è probabile che una seconda formazione o una riqualifica professionale permetteranno di raggiungere questo obiettivo. Peraltro, una seconda formazione o una riqualifica devono essere favorite, se migliorano le possibilità di colloca­mento della persona interessata. Sono prese in considerazione solo le formazioni e i corsi di riqualifica riconosciuti.

Per le relative verifiche, si dovrà fare riferimento ai servizi competenti (orientamento professionale, uffici regionali di collocamento, ecc.). Le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per pro­muovere una seconda formazione o una riqualifica professionale. (…)”

2.7. Questo Tribunale, in una sentenza di principio 42.2011.4 del 25 agosto 2011, cresciuta in giudicato incontestata e pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28, ha esaminato la questione concernente l’eventuale assunzione dei costi di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.

Il TCA ha analizzato la prassi dell'amministrazione e le considerazioni della dottrina in merito. Da tale esame è emerso che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.

In quell’occasione questa Corte ha, quindi, stabilito che il titolare di un Master (Bacellierato) in teologia, in virtù del principio della sussidiarietà vigente in ambito di assistenza sociale, non aveva diritto a prestazioni assistenziali per il periodo in cui svolgeva una specializzazione in diritto comparato delle religioni e diritto canonico, benché presenti una lacuna di reddito. In effetti il Master in teologia, che viene attribuito dopo cinque anni di studi universitari, permette l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.

In concreto decisiva è stata comunque la circostanza che i presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale non erano adempiuti. La specializzazione in diritto comparato delle religioni, svolgendosi su due anni, non risultava di breve durata e il richiedente l’assistenza sociale non aveva dimostrato che tale specializzazione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, non avendo elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. L’ulteriore percorso formativo intrapreso avrebbe potuto, del resto, essere teoricamente finanziato con un prestito di studio o facendo ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione.

In una successiva sentenza 42.2011.7 del 22 settembre 2011 questa Corte si è chinata sul caso di un ricorrente, assistente di cura, che aveva intrapreso un’ulteriore formazione quale infermiere.

Il TCA ha deciso, da un lato, che sulla base della documentazione medica, contrariamente al parere dell’amministrazione, l’attività di assistente di cura non era più conforme alle sue condizioni di salute.

Dall’altro, che malgrado ciò, il rifiuto delle prestazioni assistenziali postulate nell’agosto 2010 doveva comunque essere confermato, visto il carattere sussidiario dell’intervento dell’assistenza sociale.

Al riguardo il TCA ha indicato, in primo luogo, che il nuovo percorso formativo non era di breve durata, estendendosi la formazione quale infermiere diplomato SSS su tre anni.

In secondo luogo, che prima di rivolgersi all’assistenza sociale entravano in considerazione gli assegni di studio.

Questo Tribunale ha evidenziato che in effetti il ricorrente è stato posto al beneficio di un assegno per la riqualificazione con decisione del 30 maggio 2011.

Con giudizio 42.2011.3 del 17 ottobre 2011 il TCA, richiamato il principio della sussidiarietà, ha confermato il diniego del diritto alle prestazioni assistenziali deciso dall’USSI nel caso di una persona - nata nel 1981 - che aveva conseguito il certificato di capacità nel settore della vendita e che in un secondo tempo aveva iniziato un Bachelor in conservazione e restauro.

Questo Tribunale ha, in effetti, ritenuto che la prima formazione della ricorrente permettesse l’accesso a molteplici occupazioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere.

Inoltre nemmeno erano adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere, in applicazione delle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale.

In primo luogo, il nuovo percorso formativo intrapreso dall’insorgente, svolgendosi su tre anni, non era di breve durata.

In secondo luogo, non è stato dimostrato che il conseguimento del Bachelor in questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

È stato, poi, rilevato che la ricorrente beneficiava di un assegno di studio.

Il TCA, al riguardo, ha precisato, da una parte, che i criteri per determinarne l’importo sono differenti da quelli per stabilire l’ammontare della prestazione assistenziale.

Dall’altra, che non è pertanto escluso che, nonostante la concessione di un assegno di studio, dal conteggio della prestazione assistenziale risulti una lacuna di reddito.

Questa Corte ha, tuttavia, evidenziato che quando, come in quel caso concreto, non sono adempiuti i presupposti perché l’assistenza sociale finanzi una seconda formazione, non sussiste il diritto a una prestazione assistenziale complementare per coprire tale lacuna.

Con sentenza 42.2010.36 del 21 novembre 2011 questo Tribunale ha respinto il ricorso contro il diniego di assunzione dei costi di una seconda formazione presso la Scuola superiore Alberghiera e del Turismo richiesta da un’impiegata di commercio con attestato federale di capacità. In quel caso questa Corte ha considerato che, anche volendo considerare, per ipotesi, ogni attività che la ricorrente poteva svolgere grazie alla sua prima formazione come non più conforme al suo stato di salute, il rifiuto di prestazioni assistenziali era giustificato poiché la nuova formazione, svolgendosi su quattro semestri di scuola e due semestri di “stage” non era di breve durata. Inoltre l’insorgente già nel primo anno scolastico presso la Scuola alberghiera era stata posta al beneficio di una borsa di studio sotto forma di assegno di studio, nonché di un prestito di studio.

Con giudizio 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013 il TCA ha ritenuto che, anche qualora la formazione quale attore non avesse consentito al ricorrente di conseguire un reddito sufficiente per far fronte al proprio mantenimento, il rifiuto delle prestazioni assistenziali andava comunque confermato, siccome, in primo luogo, il nuovo percorso formativo quale sceneggiatore intrapreso dallo stesso, svolgendosi su due anni a tempo pieno, non era di breve durata.

In secondo luogo, il ricorrente non aveva dimostrato che la specializzazione in sceneggiatura migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Con sentenza 42.2013.22 del 13 marzo 2014, pubblicata in RtiD II-2014 Nr. 11 pag. 65 segg., questa Corte ha, poi, stabilito che a una persona già in possesso di un Bachelor in diritto conseguito all’estero, nonché di un Master in diritto ottenuto in Svizzera e che ha successivamente seguito i corsi relativi al Bachelor in diritto anche in Svizzera non spettava alcuna prestazione assistenziale durante la pratica legale per accedere agli esami di avvocato.

In effetti la formazione completa in diritto (Bachelor + Master) - della durata di quattro anni e mezzo / cinque - le permetteva l’accesso a una serie di professioni atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere, per cui lo svolgimento della pratica legale non risultava necessario a tal fine.

Pertanto, in virtù del principio di sussidiarietà, la ricorrente avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lavorativa che le permettesse di mettere a frutto le conoscenze acquisite con i suoi studi universitari in diritto.

Il TCA ha, inoltre, deciso che, anche volendo considerare, per ipotesi - alquanto improbabile -, che le attività lavorative che l’insorgente avrebbe potuto svolgere grazie ai suoi studi universitari in diritto non erano atte a permetterle di conseguire un reddito sufficiente, il rifiuto delle prestazioni assistenziali avrebbe dovuto comunque essere confermato. Non risultavano, infatti, adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale. La pratica legale (due anni) non è di breve durata, come per contro richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione.

Con sentenza 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014 (il successivo ricorso è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale nella sentenza 8C_803/2014 del 14 gennaio 2015) questa Corte ha confermato l’operato dell’USSI che aveva negato il finanziamento (tasse semestrali, materiale scolastico, mezzi di trasporto, doppia economia domestica) di una formazione “Master in International Tourism” presso un’università svizzera a una persona che disponeva già di una formazione universitaria conseguita all’estero e di vasta esperienza professionale.

In effetti in quel caso di specie non erano date le condizioni per riconoscere la copertura di una seconda formazione. Il Master non era di breve durata, avendo una durata di 4 semestri a tempo pieno. Inoltre il ricorrente non aveva dimostrato che il Master in questione migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione.

Con sentenza 42.2014.18 del 15 gennaio 2015 il TCA ha confermato la decisione su reclamo dell’USSI con la quale aveva negato l’assunzione di una successiva formazione (Bachelor in Lingua presso un’università svizzera) a un ricorrente, già in possesso di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio al dettaglio.

Il TCA ha rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato che tale Bachelor migliorasse notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro, indicando che egli non aveva elencato in modo concreto le attività professionali che avrebbe potuto effettivamente esercitare una volta ultimata la seconda formazione. Elemento decisivo per il diniego dell’assunzione del Bachelor è stato però il fatto che esso si svolgeva su tre anni a tempo pieno e pertanto il percorso intrapreso non era evidentemente di breve durata.

Con giudizio 42.2017.1 del 29 marzo 2017 questa Corte ha tutelato la decisione su reclamo con la quale l’USSI ha negato a una persona in possesso di un AFC quale specialista in fotografia e della maturità artistica il diritto a prestazioni assistenziali durante una seconda formazione con indirizzo Design industriale presso una scuola specializzata.

Il TCA ha in particolare rilevato che l’insorgente non ha allegato prove sufficienti concernenti le difficoltà riscontrate nella ricerca di un posto di lavoro e che la medesima avrebbe dovuto tentare di trovare un’attività lucrativa che le permettesse di far fronte alla sua situazione di bisogno economico, cercando e accettando anche un’attività al di fuori del proprio settore professionale. In ogni caso decisiva è stata la circostanza che la seconda formazione, svolgendosi su due anni a tempo pieno e concludendosi con uno stage di fine formazione della durata minima di tre mesi, non era di breve durata.

Questo Tribunale ha, inoltre, osservato che le preferenze personali non rappresentano un motivo sufficiente per promuovere una seconda formazione o una riqualifica professionale come si evince dalle disposizioni COSAS al punto H6.

In una sentenza 42.2017.24 del 24 maggio 2017 il TCA ha confermato il diniego da parte dell’USSI di erogare prestazioni assistenziali ordinarie a una persona, che disponeva di un AFC quale impiegata di commercio, iscrittasi al primo anno del corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche presso la facoltà di psicologia di un’Università telematica.

In quell’occasione questa Corte ha rilevato che l’attestato di capacità quale impiegata di commercio apre una vasta gamma di possibilità di impiego atte a conseguire un reddito sufficiente per vivere. Determinante si è comunque rivelato il fatto che il percorso formativo intrapreso di tre anni non era di breve durata.

Con giudizio 42.2017.34 del 10 agosto 2017 questo Tribunale ha confermato la decisione su reclamo con cui l’amministrazione aveva negato l’assistenza sociale a un ricorrente, già in possesso di un AFC come fotografo, del diploma di formatore con attestato professionale federale, nonché del diploma in Organo e composizione organistica, che si era iscritto a un Master of Arts (doppio titolo) in Pedagogia musicale con specializzazione in Educazione musicale elementare e in Insegnamento dell’educazione musicale per il livello secondario I della durata di tre anni. Il TCA, in proposito, ha evidenziato che l’attestato di capacità quale fotografo apre una vasta gamma di possibilità di lavoro permettenti di ottenere un guadagno sufficiente per far fronte al proprio sostentamento. Decisiva è stata in ogni caso la circostanza che la nuova formazione non era di breve durata.

Infine con sentenza 42.2019.8 del 17 aprile 2019 questa Corte ha tutelato il modo di procedere dell’USSI che aveva respinto la richiesta di un beneficiario di prestazioni assistenziali al relativo rinnovo, in quanto lo svolgimento di una seconda formazione (corso di pratica assistita di un anno per poter accedere al Bachelor in ingegneria elettronica della durata di tre anni) – a fronte del possesso di un AFC nella professione di cuoco e della maturità professionale – non risultava necessario per conseguire un reddito sufficiente per vivere. Nemmeno era adempiuto del resto il presupposto del raggiungimento della propria autonomia in tempi utili.

Il ricorso dell’insorgente al Tribunale federale contro il giudizio 42.2019.8 è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_350/2019 del 6 giugno 2019, in quanto non soddisfaceva le esigenze di motivazione. L’Alta Corte ha in ogni caso osservato che:

" (…) il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha spiegato diffusamente (giudizio cantonale, consid. 2.7-2.9) fra l'altro come il ricorrente non potesse beneficiare di una seconda formazione a carico della pubblica assistenza sia per i titoli di studio e l'esperienza conseguiti sia per la durata della formazione di ingegneria elettronica, non di breve durata come invece richiesto dalle disposizioni COSAS sulla seconda formazione, (…)”

2.8. Da quanto esposto ai considerandi precedenti, e meglio sia dalle direttive COSAS (cfr. consid. 2.6.), sia dalla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.7.), emerge che solo eccezionalmente una seconda formazione viene assunta dalla pubblica assistenza. Più precisamente soltanto qualora la prima formazione non permetta di conseguire un reddito che assicuri il mantenimento e l’ulteriore formazione/specializzazione sia di breve durata, nonché migliori notevolmente la collocabilità sul mercato del lavoro.

Nella presente fattispecie il ricorrente, come visto (cfr. consid. 2.4.), ha conseguito nel 1998 il diploma per __________ rilasciato dall’allora Scuola __________, ora , __________ e nel 2000 il diploma con indirizzo __________ () presso l’Istituto __________.

L’USSI sostiene che i titoli di studio già ottenuti, unitamente alle esperienze professionali quale impiegato di vendita presso __________ dal 2006 al 2009, desk operator supporto informatico dal 2008 al 2011, nonché agente di sicurezza e venditore presso __________ nel 2017 e 2018 (cfr. doc. X; consid. 1.5.; 2.4.), consentano all’insorgente di realizzare un reddito che gli permetta di far fronte al proprio sostentamento (cfr. doc. II1; VI; X).

RI 1, per contro, è del parere che i diplomi conseguiti nel 1998 e nel 2000 non implichino la possibilità di esercitare una professione e che per i lavori svolti, peraltro non qualificati e precari, non veniva considerata la sua formazione (cfr. doc. I; VIII).

Al riguardo questa Corte ritiene che in concreto si possa prescindere dall’effettuare ulteriori accertamenti relativi alla possibilità o meno per l’insorgente di realizzare un reddito sufficiente grazie ai titoli di studio di cui già dispone, segnatamente concernenti le ricerche di lavoro intraprese dallo stesso in passato e al loro esito.

Infatti, anche volendo ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che effettivamente la formazione del ricorrente non gli consenta di ottenere un guadagno che gli permetta di provvedere al proprio mantenimento e pur considerando che l’Ufficio degli aiuti allo studio, nell’aprile 2019, gli ha negato un aiuto allo studio per l’anno scolastico 2018-19 (cfr. doc. 115; consid. 2.4.), il rifiuto delle prestazioni assistenziali dovrebbe comunque essere confermato, non essendo adempiuti gli ulteriori presupposti per riconoscere la copertura di una seconda formazione da parte dell’assistenza sociale (cfr. STCA 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013 consid. 2.8.).

È comunque utile evidenziare che la giurisprudenza federale prevede che, in virtù del principio di sussidiarietà, una persona debba impedire una situazione di bisogno assumendo attività anche al di fuori del proprio settore professionale (cfr. consid. 2.5.; STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2.; STCA 42.2013.22 del 13 marzo 2014 consid. 2.8.; STCA 42.2019.8 del 17 aprile 2019 consid. 2.7., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_350/2019 del 6 giugno 2019 menzionato al consid. 2.7.).

Inoltre, per quanto concerne la censura secondo cui il.

In primo luogo, il nuovo percorso formativo che l’insorgente ha intrapreso quale Operatore __________, svolgendosi su quattro anni a tempo pieno (cfr. doc. 88; 91; C), non è evidentemente di breve durata (cfr. consid. 2.6.; STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA 42.2010.36 del 21 novembre 2011; STCA 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013).

Del resto il ricorrente ha asserito che il datore di lavoro, ossia il __________, ha risposto negativamente alla sua richiesta di abbreviare la durata del tirocinio (cfr. doc. I pag. 3; consid. 1.2.).

Al riguardo giova in ogni caso rilevare che nemmeno formazioni della durata di due anni a tempo pieno sono considerate di breve durata (cfr. STCA 42.2011.4 del 25 agosto 2011 consid. 2.8., pubblicata in RtiD I-2012 N. 9 pag. 28; STCA 42.2013.11 dell’11 dicembre 2013; STCA 42.2014.9 dell’8 ottobre 2014; STCA 42.2017.1 del 29 marzo 2017).

In secondo luogo, il ricorrente non ha dimostrato che la formazione quale Operatore __________ migliori notevolmente la sua collocabilità sul mercato del lavoro.

Egli non ha elencato in modo concreto le attività professionali che potrebbe effettivamente esercitare una volta ultimata tale apprendistato.

È vero che la formazione come Operatore __________ in Ticino ha preso avvio soltanto nell’anno scolastico 2018-19 (cfr. doc. I).

È altrettanto vero, tuttavia, che riguarda un ambito professionale di nicchia.

Il __________ stesso, nel suo scritto del 6 settembre 2018 in cui comunicava al ricorrente la sua assunzione quale apprendista operatore di palcoscenico presso __________, ha precisato che “l’apprendistato presso di noi non comporta necessariamente la continuazione, del rapporto di lavoro a esami finali superati” (cfr. doc. 89).

In esito alle suesposte considerazioni, la decisione su reclamo del 12 marzo 2019 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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