Raccomandata

Incarto n. 42.2017.46

KE/sc

Lugano 14 novembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Kathrin Erne, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 settembre 2017 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 4 settembre 2017 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 5 maggio 2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha concesso a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'085.- a decorrere dal 1° maggio 2017 per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2017 (cfr. doc. 288-291).

1.2. In seguito al reclamo formale dell’11 maggio 2017 (cfr. doc. 283-286) interposto da RI 1, l’USSI ha confermato la precedente decisione con decisione su reclamo del 4 settembre 2017 (cfr. doc. B), con cui all’insorgente è stato negato il versamento della prestazione assistenziale ordinaria per il mese di aprile 2017.

L’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha rilevato che:

" (…) In base alla documentazione raccolta, l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione del 5 maggio 2017, ha rifiutato una prestazione assistenziale mensile di aprile 2017 in quanto il rinnovo della prestazione scaduta a fine marzo 2017 è stato fatto solo il 5 maggio 2017. L’USSI ha quindi riconosciuto la prestazione solo da maggio 2017. Con reclamo dell’11 maggio 2017, l’assistito ha contestato la citata decisione per il fatto che si è trattato solo di una incolpevole dimenticanza e che la perdita della prestazione assistenziale mensile configura una penalizzazione eccessiva e ingiustificata. Chiede quindi il versamento della prestazione assistenziale già per aprile 2017.

Nel caso in esame, la domanda di rinnovo di assistenza è stata inoltrata nel mese di maggio 2017 mentre doveva essere inoltrata entro fine aprile 2017.

Secondo l’art. 61 cpv. 1 Las il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda. Nel caso in oggetto il reclamo non adduce valide giustificazioni, laddove ammette essersi trattato di una semplice dimenticanza.” (cfr. doc. B)

1.3. Contro la decisione su reclamo del 4 settembre 2017 RI 1 ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha riproposto la sua richiesta di versamento della prestazione assistenziale ordinaria per il mese di aprile 2017.

A sostengo della pretesa ricorsuale l’insorgente ha in particolare rilevato:

" (…) Con e-mail, come sempre fatto, 02.05.2017 primo giorno utile dopo l’ultimo giorno del mese in questione, cioè di Aprile, l’istante inoltrava, come consuetudine, la solita conferma per il rinnovo delle prestazioni sociali di cui esistenza e diritto l’Ufficio non mette in questione.

Con lettera 05.05.2017 ricevuta in data 09.06.2017 l’operatrice sociale del summenzionato Ufficio comunicava all’istante di negare in toto la prestazione del mese di Aprile u.s. adducendo quale unico motivo l’invio ritardato della solita, abituale, usuale conferma di rinnovo.

(…)

In data 10.05.2017 il ricorrente sempre ossequioso, puntuale e preciso nell’osservare le varie disposizioni legali e le richieste dell’Ufficio, con le dovute scuse ed umani argomenti, motivata il ritardo di un giorno causato da una del tutto inconscia e profonda convinzione, oltre che consolidata abitudine del fatto che il formulario di rinnovo, e di rinnovo ahinoi si tratta, sarebbe stato dovuto per il mese di maggio o addirittura giugno, come appunto, da stabile consuetudine, e non entro la fine di Aprile! Scadesse la richiesta sempre e solo durante un preciso mese il problema non si sarebbe posto.

(…)

Come già l’assicurato ha avuto modo di spiegare l’assicurato si trovava nella convinzione e certezza assoluta e più profonda che il formulario fosse da compilare per maggio o giugno. Convinzione in totale buona fede e onestà intellettuale, se questo può ancora avere un valore oggi.

In sostanza l’opponente contesta integralmente la riduzione, anzi l’azzeramento totale della prestazione, che equivale a una multa del 100% (!) del proprio reddito mensile!! E questo in una situazione che più drastica non si può e imparagonabile a qualsiasi altra situazione! (…)” (cfr. doc. I)

L’insorgente, precisando che la decisione dell’USSI inciderebbe in maniera oltremodo grave sulla sua vita, solleva inoltre che l’art. 61 cpv. 1 Las non può essere ritenuto sufficiente a supportare la decisione dell’USSI. Inoltre censura la mancata applicazione dell’art. 61 cpv. 2 Las (cfr. doc. I).

1.4. Con scritto del 2 ottobre 2017 il ricorrente ha trasmesso la decisione su reclamo del 4 settembre 2017, su richiesta del TCA (cfr. doc. III, A, B).

1.5. L’USSI, con risposta del 10 ottobre 2017, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’USSI ha a ragione o meno, con decisione del 5 maggio 2017 confermata dalla decisione su reclamo del 4 settembre 2017, assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 2'085.- a far tempo dal mese di maggio 2017 e non già dal mese di aprile 2017, come invece richiesto dal ricorrente.

L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. b) e le prestazioni d’aiuto allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c) a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

2.4. Nella presente evenienza, il 2 maggio 2017 alle ore 18:25, RI 1, già a beneficio di una prestazione assistenziale ordinaria che era scaduta il 31 marzo 2017, ha inoltrato domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali tramite e-mail. In tale occasione egli ha osservato che:

" (…) per una clamorosa svista, ero convinto che fosse come al solito maggio ma vedo che non ti avevo ancora inviato i pdf “rinnovo”. Mi scuso per la svista e ti ringrazio per la comprensione.” (cfr. doc. 152)

La funzionaria incaricata gli ha risposto immediatamente il giorno seguente alle ore 7:08 indicando:

" (…) le comunico che la richiesta di rinnovo non può essere accettata per e-mail. La stessa deve pervenire al nostro ufficio in formato originale, per posta cartacea.

In seguito potremmo provvedere alla valutazione della stessa.” (cfr. doc. 150)

L’USSI, con decisione del 5 maggio 2017, dopo avere ricevuto la domanda di rinnovo in forma cartacea il 5 maggio 2017 (cfr. doc. 147-149), ha attribuito a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'085.- per i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2017 (cfr. doc. 143-146).

Nel reclamo inoltrato l’11 maggio 2017 l’insorgente ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, postulando l’assegnazione di una prestazione assistenziale già dal mese di aprile 2017. L’insorgente ha sollevato che si è trattato di una semplice e banale dimenticanza, anzi della certezza assoluta e dalla convinzione più profonda che il formulario era da compilare per maggio o giugno. (cfr. doc. 283-286).

Nella sua decisione su reclamo del 4 settembre 2017, l’USSI ha in particolare precisato che secondo l’art. 61 cpv. 1 Las il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda (cfr. doc. B).

2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito al caso di specie, questa Corte rileva che il ricorrente pretende il versamento della prestazione assistenziale ordinaria per il mese di aprile 2017.

Nel caso di specie risulta dagli atti dell’incarto che il ricorrente è a beneficio dell’assistenza sociale sin dal 2008. Egli ha inoltrato per la prima volta la richiesta di assistenza sociale il 16 settembre 2008 presso lo sportello regionale Laps di __________ (cfr. doc. 36).

Dagli atti risulta poi che il 3 novembre 2014 l’insorgente ha inoltrato la domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali - tramite e-mail - al funzionario incaricato __________ (cfr. doc. 273, 257-259). In seguito, l’USSI, con decisione del 6 novembre 2014 gli ha accordato una prestazione assistenziale ordinaria dal 1° dicembre 2014 fino al 28 febbraio 2015 (cfr. doc. 249 e 253).

Con e-mail del 20 marzo 2015 RI 1 si è rivolto al funzionario __________, chiedendogli come mai non avrebbe ancora ricevuto la prestazione assistenziale per il mese di marzo. Due giorni dopo gli ha risposto la funzionaria __________ indicandogli che le prestazioni assistenziali accordategli il 6 novembre 2014 avevano validità fino al 28 febbraio 2015. Se intendeva richiederle, avrebbe dovuto presentare la richiesta di rinnovo tramite il Comune di domicilio (cfr. doc. 246).

L’USSI, avendo in seguito ricevuto da parte del ricorrente la richiesta di rinnovo, gli ha accordato con decisione del 25 marzo 2015 una prestazione assistenziale ordinaria dal 1° marzo fino al 30 giugno 2015 (cfr. doc. 229, 240-242).

Con e-mail del 23 giugno 2015, ossia entro la scadenza della prestazione assistenziale, l’insorgente ha chiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 223 e 224). Con decisione del 30 giugno 2015, rispettivamente del 21 luglio 2015, gli è stato accordato una prestazione assistenziale ordinaria fino al 30 novembre 2015 (cfr. doc. 209 e 203).

Con richiesta del 14 settembre 2015, ossia entro la scadenza della prestazione assistenziale, il ricorrente ha trasmesso tramite e-mail la domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali ordinarie (cfr. doc. 201 e 202). L’USSI, con decisione del 24 novembre 2015, gli ha accordato una prestazione assistenziale ordinaria dal 1° dicembre 2015 fino al 31 maggio 2016 (cfr. doc. 185 e 189).

Con domanda di rinnovo del 20 maggio 2016, ossia entro la scadenza della prestazione assistenziale, il ricorrente ha chiesto tramite e-mail il rinnovo delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. 183). In seguito, con decisione del 24 maggio 2016, l’USSI gli ha concesso una prestazione assistenziale dal 1° giugno 2016 fino al 30 novembre 2016 (cfr. doc. 176).

Con e-mail del 3 novembre 2016, ossia entro la scadenza della prestazione assistenziale, RI 1 ha chiesto il rinnovo delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. 174). L’USSI, con decisione dello stesso giorno, gli ha concesso una prestazione assistenziale fino al 31 marzo 2017 (cfr. doc. 157 e 161).

Il 2 maggio 2017 l’interessato ha formulato la domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali che erano scadute il 31 marzo 2017 osservando di essersi dimenticato dell’inoltro tempestivo: “(…) Per una clamorosa svista, ero convinto che fosse come al solito maggio, ma vedo che non ti avevo ancora inviato il pdf “rinnovo”. Mi scuso per la svista. (…)” (cfr. doc. 152).

Alla luce dell’art. 61 cpv. 1 Las, secondo cui il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda, giustamente l’USSI ha attribuito all’interessato le prestazioni assistenziali a partire dal 1° maggio 2017.

Per completezza è utile precisare che dal 1° gennaio 2013 anche l’art. 23 Laps contempla che il diritto al pagamento delle prestazioni sociali Laps decorre dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda e se sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013 pag. 73-74).

A nulla di diverso possono portare le argomentazioni del ricorrente.

L’USSI ha infatti costantemente informato RI 1 che l'eventuale richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo dell'apposito formulario, vidimato dal comune di domicilio o dal servizio d'accompagnamento di riferimento. Questa dicitura, addirittura in grassetto, si trova su ogni decisione rilasciata dall’USSI (cfr. doc. 158, 162, 177, 186, 190, 204, 210, 230, 250 e 254).

Si evidenzia inoltre che il ricorrente ha presentato le precedenti domande di rinnovo sempre entro la scadenza (cfr. doc. 174, 183, 202 e 223). Inoltre l’unica volta che l’insorgente si è scordato di chiedere il rinnovo entro la scadenza della prestazione gli è stata ricordata la necessità di chiedere il rinnovo entro lo scadenza, in quanto le prestazioni assistenziali non vengono concesse in automatico (cfr. doc. 246). Perciò si può concludere che il ricorrente era ben cosciente della necessità di chiedere il rinnovo entro la scadenza della prestazione assistenziale allegando i documenti necessari per l’esame della domanda.

Il TCA osserva inoltre che l’interessato, quando per il mese di marzo 2015 si era dimenticato di chiedere il rinnovo entro la scadenza della prestazione assistenziale si era attivato da solo rivolgendosi al funzionario incaricato chiedendo chiarimenti in quanto non aveva ricevuto la prestazione assistenziale per il mese in questione entro la fine di tale mese (cfr. doc. 246). Invece per il mese qui in discussione, ossia aprile 2017, nonostante il ricorrente non abbia percepito nessuna prestazione assistenziale, non si è attivato per chiedere chiarimenti al riguardo entro la fine del mese di aprile.

Alla luce di tutte le circostanze esposte, discende che RI 1 ha diritto a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di maggio 2017 (cfr. sul tema STCA 42.2016.36 del 22 marzo 2017).

2.6. L’insorgente si è appellato all’art. 61 cpv. 2 Las, secondo cui l’autorità competente può, per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali speciali e di prestazioni assistenziali ordinarie se le circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano (cfr. doc. I).

L’art. 5 Reg.Las prevede che la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata a tre mesi.

Al riguardo va tuttavia evidenziato che la concessione di prestazioni retroattive rappresenta una facoltà dell’amministrazione.

La possibilità contemplata dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali retroattive limitatamente a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n. 5250 attinente alla modifica della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad art. 61; Messaggio aggiuntivo n. 5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).

L’assistenza sociale, poi, non ha come scopo quello di estinguere i debiti, bensì di permettere al beneficiario di prestazioni assistenziali di far fronte a necessità contingenti. In una sentenza 8C_433/2009 del 12 febbraio 2010, pubblicata in DTF 136 I 129 il Tribunale federale, a tale proposito, ha puntualizzato che:

" (…)

1.3 Enfin, l'aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels. Elle ne peut en principe servir à amortir des dettes. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiement des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d'urgence à laquelle seule l'aide sociale pourrait remédier. Ainsi l'aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L'autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d'une pesée des intérêts (WOLFFERS, op. cit., p. 152; HÄNZI, op. cit., p. 137).”

Al riguardo vedi pure la STF 8C_521/2010 del 27 settembre 2010 consid. 7.1, pubblicata in DTF 136 V 351.

Anche dal p.to 1.b del Messaggio aggiuntivo 5723a del 7 giugno 2006 relativo alla modifica della Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (Laps), già citato sopra, si evince che le prestazioni Laps in generale, e quella assistenziale in particolare, non servono a pagare i debiti di una persona in situazione di bisogno; il loro scopo è quello di garantire il minimo vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per poter vivere (cfr. anche STCA 42.2012.1 dell’8 agosto 2012; STCA 42.2010.21 del 14 aprile 2011; STCA 42.2006.14 dell’11 gennaio 2007 confermata dalla STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007).

È vero che l’Alta Corte, nella DTF 136 I 129, ha indicato che al principio dell’esclusione dell’assunzione dei debiti da parte dell’assistenza sociale possono essere ammesse delle eccezioni, tuttavia il TF ha specificato che delle deroghe possono essere prese in considerazione allorché il mancato pagamento di debiti potrebbe comportare una nuova situazione d’urgenza a cui solo l’intervento dell’assistenza sociale potrebbe porre rimedio.

2.7. Nel caso di specie il TCA rileva, innanzitutto, che l’insorgente non ha fatto valere nessuna spesa concreta relativa al mese di aprile 2017 che sarebbe rimasta inevasa. Egli, nel suo ricorso, accenna soltanto che con la non concessione della prestazione assistenziale verrebbe punito anche il suo locatore, senza specificare ulteriormente tale richiesta (cfr. doc. I).

Al riguardo questa Corte evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza sociale è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). È dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Il principio inquisitorio non è, tuttavia, incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

In concreto il ricorrente ha frainteso l’applicazione dell’art. 61 cpv. 2 Las. L’art. 61 cpv. 2 Las viene applicato solo a titolo eccezionale per i casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione di bisogno. Tuttavia, nella presente fattispecie l’insorgente non ha invocato minimamente l’ingenerare di una nuova situazione d’urgenza finanziaria (cfr. consid. 2.9.).

2.8. Nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30).

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto coprire le sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale – COSAS, adottate nel 2005 e poi aggiornate regolarmente negli anni successivi, al punto A. 4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

  • Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

· allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

· agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

· alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico. (…)”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.9. Per tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 4 settembre 2017 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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14.11.2017
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25.03.2026