Raccomandata
Incarto n. 42.2017.42
rs
Lugano 20 novembre 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 6 settembre 2017 di
Comune di RI 1
rappr. da: Municipio di RA 1
contro
la decisione su reclamo del 10 agosto 2017 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento,
6501 Bellinzona
in relazione al caso: PI 1
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione su reclamo del 10 agosto 2017 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (in seguito: USSI) ha confermato nei confronti del Comune di __________ l’obbligo di partecipare con un importo di fr. 4'796.50 alle spese assistenziali di PI 1, il quale dal 30 giugno al 30 ottobre 2015 è stato collocato presso la struttura “__________” come misura d’integrazione.
L’amministrazione ha in particolare rilevato:
" (…)
In primo luogo, come indicato dallo stesso Municipio, il preavviso previsto dall’art. 52 lett. f Las è vincolante di principio. L’USSI può quindi assegnare una prestazione anche senza il consenso del Comune.
La legge, poi, prevede la richiesta di un preavviso per la concessione delle (varie) misure assistenziali e non di un preavviso per ogni singola misura.
Il preavviso d’altra parte non deve rispondere alla volontà di assumere o meno un costo, ma corrispondere alla valutazione sull’opportunità e necessità o meno di una misura. In tal senso il reclamo in esame non indica e tanto meno dimostra che la misura (collocamento a __________) fosse in concreto inopportuna o inadeguata.
In tali condizioni, posto che il preavviso del Comune non è vincolante in assoluto e che il Municipio con il proprio reclamo ha avuto modo di esporre pienamente la sua valutazione e argomentazione, in sostanza unicamente finanziaria, la decisione della misura da parte dell’USSI non è nulla né è da annullare, ritenuto che nella sostanza era una misura opportuna e corretta, che rientra nelle competenze dell’assistenza.
Si osserva che le decisioni di attribuire la misura di integrazione (collocamento a __________) risalgono al 3.7.2015. Queste decisioni sono state pure trasmesse e note al Comune e non sono state formalmente contestate tramite reclamo, essendo così pure cresciute in giudicato. In merito all’assegnazione in quanto tale della misura di collocamento presso __________, il reclamo è irricevibile. Esso è quindi da valutare limitatamente al conteggio, quindi all’obbligo e importo del pagamento.
L’obbligo, come tale, di partecipare al 25% del costo della misura assistenziale è stabilito dalla LAS. In tal senso la partecipazione richiesta è pacifica e automatica e non si tratta di una scelta facoltativa dell’USSI ma di una conseguenza prevista dalla legge, applicata correttamente. In tal senso la partecipazione richiesta risulta corretta e dev’essere confermata.
L’importo del conteggio non viene contestato essendo invece contestato l’obbligo di partecipare al costo della misura da parte del Comune in virtù dell’asserita mancanza di domicilio. Essa andava sollevata se del caso contro le decisioni di attribuzione della misura che invece sono cresciute in giudicato.
Si osserva che, comunque, la mancanza di domicilio è una valutazione errata: in effetti non risulta che nel periodo interessato sia tato tolto il domicilio a __________: l’assistito non ha stabilito un nuovo domicilio altrove e quindi si deve considerare quello vigente e ufficiale. Neppure era definibile un altro domicilio di fatto. (…)” (Doc. A)
1.2. Contro la decisione su reclamo del 10 agosto 2017 il Comune di __________ ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto di non dover partecipare al 25% della spesa assistenziale per PI 1.
A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha addotto:
" (…)
Il Municipio di __________ è stato chiamato ad esprimersi unicamente sul riconoscimento di prestazioni assistenziali di base che – essendo dovuti – sono in definitiva stati onorati nonostante il nostro motivato preavviso negativo (rif. Allegati E d F).
Della misura sociale straordinaria, e particolarmente onerosa, relativa al progetto __________ abbiamo invece saputo solo in modo generico, non ufficiale, e soprattutto senza mai disporre di alcuna indicazione circa il costo di questo provvedimento.
Ci chiediamo come possa l’USSI ripetutamente affermare, in modo evidentemente temerario, che il nostro reclamo non è accettabile, in quanto si fonda su una misura cresciuta in giudicato, quando in concreto non ci è mai stata sottoposta una formale decisione in merito che potesse da parte nostra essere adeguatamente esaminata e eventualmente impugnata? Lasciamo all’USSI di dimostrare il contrario.
Evidenziamo che, per Legge, il preavviso del Comune è di principio vincolante e nella fattispecie, considerata la particolarità del caso e la natura straordinaria della misura, come pure il suo costo esorbitante, avremmo indubbiamente fatto valere questo principio che, evidentemente, è stato voluto dal Legislatore proprio a tutela dei diritti dei Comuni i quali, essendo chiamati a partecipare alle spese, hanno giustamente voce in capitolo e vanno opportunatamente considerati.
3.2. La questione del domicilio del signor PI 1 è un aspetto fondamentale in questa vertenza. Per quanto sia pacifico che formalmente l’interessato sia stato domiciliato a __________ fino a giugno 2016, di fatto è però partito da __________ già dal gennaio 2013 (senza più avere alcun legame con il nostro Comune), risultando in seguito latitante.
Non abbiamo quindi avuto la possibilità di trasferire il suo domicilio e di adeguatamente regolarizzare la sua posizione. Non ci sembra di certo il caso di venire penalizzati per questa controversa situazione che abbiamo dovuto subire nostro malgrado.
Di questo fatto (posizione irregolare dell’interessato) l’USSI era ben informato da tempo e pertanto, vista la particolarità del caso, risulta davvero incomprensibile come abbia potuto decidere unilateralmente una misura così onerosa senza avere l’accortezza di coinvolgerci, come d’altra parte stabilito per Legge (da notare che la misura speciale è stata decisa nel 2015 quando il signor PI 1 già da oltre due anni aveva una posizione irregolare nei confronti del Comune di __________). (…)” (Doc. I)
1.3. In risposta l’USSI ha proposto la reiezione dell’impugnativa richiamando, in buona sostanza, quanto esposto nella decisione su reclamo (cfr. doc. III).
1.4. PI 1, a cui è stato inviato il ricorso del Comune di __________ per una presa di posizione (cfr. doc. II), non ha trasmesso alcuna osservazione.
1.5. Il 9 ottobre 2017 il TCA ha assegnato alle parti e a PI 1 un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV).
Essi sono rimasti silenti.
in diritto
2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI ha accollato al Comune di __________ il 25% della spesa assistenziale relativa alla misura d’integrazione assegnata a PI 1 dal 30 giugno al 30 ottobre 2015.
2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
2.3. Ai sensi dell’art. 115 della Costituzione federale, relativo all’assistenza agli indigenti:
" Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio.
La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze.”
L’art. 5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che:
" 1Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone.
2Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati.
3Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.”
2.4. L’art. 23 CC enuncia che:
" Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1)
Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2)
Questa disposizione non si applica al domicilio d’affari. (cpv. 3)”
La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25).
In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l’art. 24 CC enuncia che:
" Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv. 1)
Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all’estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)”
In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell’assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che:
" (…)
2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes (Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“
In proposito cfr. anche STF 9C_283/2015 dell’ 11 settembre 2015, pubblicata in DTF 141 V 530.
2.5. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
L'art. 20 Las definisce le prestazioni speciali:
" Le prestazioni speciali sono destinate a coprire dei bisogni particolari, quali ad esempio:
a) spese di formazione;
b) franchigie, partecipazioni, spese dentarie e spese straordinarie dovute a malattia o handicap;
c) determinate assicurazioni;
d) misure che favoriscono l’integrazione sociale e l’inserimento professionale;
e) spese di collocamento diurno di figli minorenni;
f) spese di collocamento in istituto;
g) spese di sepoltura. (cpv. 1)
Possono inoltre essere concesse prestazioni speciali per fare fronte per un periodo limitato a spese vincolate o per l’alloggio superiori ai limiti previsti dall’art. 22. (cpv. 2)
Le prestazioni speciali possono essere cumulate alle prestazioni ordinarie, o essere indipendenti quando le risorse del beneficiario raggiungono o superano la soglia d’intervento ma non coprono il bisogno specifico cui esse sono destinate. (cpv. 3).
A titolo di prestito da rimborsare possono essere versate in particolare: il deposito di garanzia relativo alla locazione, gli arretrati di pigioni o di spese di elettricità o di premi partecipazioni e franchigie nell’ambito della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994. (cpv. 4)"
Le prestazioni speciali si distinguono da quelle ordinarie, poiché rispondono a bisogni particolari, non considerati per la definizione del fabbisogno in termini di lacuna di reddito rispetto alla soglia di intervento. Proprio per il loro carattere puntuale e per il fatto che sono destinate alla copertura di bisogni specifici, le prestazioni speciali possono essere concesse anche quando il reddito disponibile supera di poco la soglia d’intervento (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 4; STCA 42.2004.3 del 17 maggio 2005, pubblicata in RtiD II-2005 N. 14 pag. 59 segg.).
2.6. Giusta l’art. 32 Las, relativo al finanziamento:
" 1Le spese derivanti dall’applicazione di questa legge sono a carico dello Stato.
2Il Comune di domicilio del beneficiario delle prestazioni di cui agli art. 18 e 20 partecipa alle relative spese e agli eventuali ricuperi nella misura del 25%.”
Al riguardo è utile rilevare che nell’ambito dei provvedimenti di risanamento finanziario proposti dal Consiglio di Stato nel 1980, il Gran Consiglio ha adottato il 23 dicembre 1980 la modifica della Las con l’introduzione di un nuovo articolo 32a del seguente tenore:
" Il Comune di domicilio dell'assistito partecipa alle spese per prestazioni assistenziali ed agli eventuali ricuperi nella misura del 30%".
Il 18 dicembre 2000 il Gran Consiglio ha, poi, accolto l'iniziativa Paolo Beltraminelli del 26 giugno 2000 per l'abrogazione dell'art. 32a della Las con effetto dal 1° gennaio 2001.
Il 3 dicembre 2002 il Gran Consiglio, come visto sopra (cfr. consid. 2.2.), ha approvato senza opposizioni l'ulteriore revisione della Las proposta con il Messaggio del Consiglio di Stato dell'8 maggio 2002, che mirava in primo luogo a rendere compatibile la Las con la Laps.
Con il Messaggio n. 5432 del 17 ottobre 2003, relativo al Preventivo 2004, il Consiglio di Stato ha invitato il legislativo a introdurre nella Las l’art. 32 enunciante, al cpv. 2, che “il Comune di domicilio del beneficiario delle prestazioni di cui agli artt. 18 e 20 partecipa alle relative spese e agli eventuali ricuperi nella misura del 20%."
Dal citato Messaggio, pag. 75, emerge che:
" (…)
Il Consiglio di Stato non intende rimettere in discussione questa nuova impostazione. Tuttavia, sembra utile sottolineare quanto segue.
La Las riveduta prevede alcuni dispositivi per garantire il potere di controllo di ogni Comune sulle decisioni in materia di prestazioni assistenziali e indurne la non adozione, la revoca o la modifica nei casi pertinenti: quando il Comune è a conoscenza delle condizioni del suo cittadino che, con tutta verosimiglianza, non permettono l'accesso ad una prestazione assistenziale.
Il Consiglio di Stato è persuaso che l'introduzione di una partecipazione dei Comuni al finanziamento della Las - al di là del suo impatto positivo immediato sui risultati d'esercizio del Cantone - può valorizzare queste competenze già attribuite al Comune: esso sarà incentivato a farne un sempre miglior uso, poiché sarebbe chiamato a sopportare le conseguenze finanziarie di decisioni che, in base a informazioni oggettive in suo possesso, sarebbero indebite. (…)”
Nel Rapporto di maggioranza del 2 dicembre 2003 della Commissione della gestione e delle finanze sul Messaggio 17 ottobre 2003 concernente il Preventivo 2004 è stato indicato:
" (…)
La misura proposta prevede un ribaltamento, seppur relativamente limitato, di oneri dal Cantone ai Comuni, ai quali viene ora chiesto di partecipare alle spese ed agli eventuali ricuperi delle spese assistenziali nella misura del 20%.
Tale ribaltamento sarebbe a detta del Governo giustificato dal potere di controllo che la LAS, riveduta, attribuisce ad ogni Comune. La Commissione esprime dubbi e scetticismo sulla possibilità per i Comuni di influire sulle decisioni assistenziali.
La commissione auspica dunque di poter verificare nei prossimi anni l’evoluzione delle decisioni in materia di prestazioni assistenziali.
(…)”
L’art. 32 Las è stato adottato dal Gran Consiglio il 18 dicembre 2003 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2004.
La quota di finanziamento degli oneri per l’assistenza a carico dei Comuni è stata aumentata dal 20% al 25% in occasione del Preventivo 2013 (cfr. Messaggio n. 6697 del 15 ottobre 2012 pag. 25).
Tale modifica è stata approvata il 20 dicembre 2012 ed è entrata in vigore il 15 febbraio 2013.
2.7. L’art. 52 Las, concernente i Comuni, prevede in particolare alla lettera d) che il Comune viene informato dal Cantone sui cittadini residenti nel Comune che sono a beneficio di prestazioni assistenziali, e coadiuva i servizi cantonali nelle indagini che si rendessero necessarie per verificare le condizioni economiche e personali che legittimano la continuità di tali prestazioni e alla lettera f) che il medesimo formula all’attenzione del Cantone un preavviso, di principio vincolante, relativamente alle prestazioni di cui agli art. 18 e 20.
Ai sensi dell’art. 60 cpv. 2 Las, inoltre, per le domande di prestazioni di cui agli art. 18 e 20 il Dipartimento decide in base ad un preavviso del Comune di domicilio del beneficiario che ha, di principio, carattere vincolante.
Gli art. 52 lett. f e 60 cpv. 2 Las sono stati introdotti nella legge nel dicembre 2003, unitamente all’art. 32 cpv. 2 Las afferente alla partecipazione dei Comuni al finanziamento delle spese assistenziali (cfr. consid. 2.6.), e sono entrati in vigore il 1° gennaio 2004.
2.8. Nell’evenienza concreta risulta dalle carte processuali che PI 1, nato ad __________ il __________ 1993, nel novembre 2010 si è trasferito da __________ a __________ (Comune di __________; cfr. doc. 121) con la madre __________ e il fratello __________, nato il __________ 1991 (cfr. doc. F; sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino).
Il 25 aprile 2013 il Comune di __________, in relazione a una richiesta di assistenza sociale formulata da PI 1, ha inviato all’USSI uno scritto del seguente tenore:
(…) vi comunichiamo che il Municipio di __________, svolti gli accertamenti del caso, tenuto conto che, a seguito dell’avvenuto sfratto dall’appartamento occupato a __________ con la famiglia (madre e fratello), il richiedente non è di fatto più residente nel Comune di __________ e che, non disponendo di un nuovo recapito preciso, abbiamo in atto le ricerche per poter effettuare il trasferimento di domicilio, ha deciso di formulare al riguardo preavviso negativo in quanto non sussistono più le premesse per farci carico di questo caso. (…)” (Doc. F)
In effetti la madre dell’interessato, __________, risulta essere partita da __________ con destinazione il Comune di __________ il 15 aprile 2013 (cfr. banca dati MOVPOP).
Il 1° aprile 2014 PI 1 ha nuovamente postulato l’assegnazione di prestazioni assistenziali presso la Cancelleria Comunale di __________, compilando il formulario “Annuncio presso il Comune di domicilio e appuntamento allo sportello Laps” (cfr. doc. 119).
Il Comune di __________, il 1° aprile 2014, trasmettendo la richiesta di prestazione assistenziale allo sportello LAPS di Locarno, ha puntualizzato che il domicilio dell’interessato risultava ancora nel Comune di __________, ma di fatto non ci abitava da oltre un anno (cfr. doc. 137).
Da una nota dell’USSI del 7 aprile 2014 risulta che PI 1 “non ha una fissa dimora, vive un po’ con l’amica e la mamma” (cfr. doc. 138).
Il Comune di __________, riguardo alla nuova domanda di assistenza sociale, il 24 aprile 2014 ha poi scritto all’USSI che:
" (…) vi comunichiamo che il Municipio di __________, valutata la situazione e tenuto conto che di fatto il richiedente non è più residente nel Comune di __________ (partito nel periodo marzo-aprile 2013 ma, per sua stessa negligenza, non è finora mai stato possibile formalizzare il trasferimento di domicilio), per una questione di principio ha deciso di formulare
preavviso negativo
al riconoscimento delle prestazioni sociali.
In merito richiamiamo pure il preavviso negativo già formulato in data 25 aprile 2013. (…)” (Doc. E)
Nell’ottobre 2014 PI 1, compilando il modulo “Richiesta di rinnovo/revisione delle prestazioni assistenziali”, ha indicato:
Momentaneamente convivo con mia madre a __________ e stiamo cercando una sistemazione (causa disdetta). In teoria dovremmo essere fuori entro fine novembre ma stiamo ancora cercando casa. Da giugno ad agosto sono sopravvissuto grazie a prestiti (mai ridati) e cambiando posto per dormire frequentemente. (…)” (Doc. 355)
Con lettere del 14 e del 27 gennaio 2015 l’USSI ha convocato PI 1 ad un incontro a __________. Le relative convocazioni gli sono state inviate presso la madre nel Comune di __________ (cfr. doc. 72)
Da una nota interna dell’USSI del 30 gennaio 2015 emerge che __________ ospitava in casa sia PI 1 sia l’altro figlio, __________, rientrato dall’estero e che “lo sfratto dall’appartamento di __________ (n.d.r.: Comune di __________) è già formale e si sono recati dal giudice di pace per capire come poter rimanere fino a quando non troveranno qualcos’altro” (cfr. doc. 2).
Il 2 aprile 2015 __________, della cancelleria comunale di __________, responsabile dei servizi sociali, ha formulato all’attenzione dell’USSI la seguente osservazione relativa a PI 1:
" (…)
Considerato che dal 22.01.2013, in seguito allo sfratto, il citato in oggetto non risiede più a __________ e che attualmente abita presso la madre, __________, ad Intragna, il rinnovo della prestazione assistenziale è da valutare solo per il corrente mese di aprile.
A partire dal 1.05.2015 chiediamo pertanto il trasferimento del domicilio nel Comune delle __________.” (Doc. 327)
L’11 maggio 2015 l’amministrazione ha scritto a PI 1 sempre presso la madre nel Comune di __________, indicando di aver provveduto al rinnovo delle prestazioni per maggio e giugno 2015 e precisando, segnatamente, che la seguente richiesta di rinnovo sarebbe stata da presentare tramite il suo comune di domicilio (cfr.doc. 66).
__________, funzionario del Comune di __________, il 12 maggio 2015 ha inviato il seguente messaggio di posta elettronica all’USSI:
" (…) ho appena ricevuto la decisione di sostentamento per il citato in oggetto per i mesi di maggio e giugno 2015. Io non ho vidimato alcuna domanda di rinnovo e PI 1 non è nemmeno stato da me. Inoltre ho avviato la procedura di trasferimento di domicilio nel Comune di __________. (…)” (Doc. 319)
Il 13 maggio 2015 __________ dell’USSI ha risposto:
(…) sai che concordo pienamente con la tua presa di posizione, resta il fatto che PI 1 si è recato nel Comune di __________ ma è stato risposto picche. Mi ha chiamato lunedì, naturalmente senza soldi e per accelerare la questione ho provveduto al rinnovo. Purtroppo senza conferme scritte relative al trasferimento di domicilio non posso far altro che mantenere lo stato attuale delle cose. Se per caso, solo a posteriori si deciderà di addebitare la spesa (anche retroattivamente) a un altro comune, potremo farlo senza indugio, … ma ora … non posso fare di più. (…)” (Doc. 319)
Il 29 maggio 2015 l’USSI ha nuovamente inviato una convocazione a PI 1 presso la madre nel Comune di __________ (cfr. doc. 65).
Dal 30 giugno al 30 ottobre 2015 l’interessato è stato collocato dall’assistenza presso la struttura “__________” quale misura di integrazione (cfr. doc. A).
Il 30 ottobre 2015 la collaborazione con “__________” si è conclusa, poiché PI 1 è stato ritenuto non idoneo, soprattutto in considerazione del fatto che non era costante e non era regolare nel seguire il percorso e le attività proposte (cfr. doc. 306; 386; 45).
Il 15 gennaio 2016 l’Ufficio esecuzioni di __________ ha scritto all’USSI chiedendogli, a seguito di procedure esecutive in via di pignoramento, l’invio di una copia della decisione di accoglimento della prestazione assistenziale a favore di “PI 1, __________.1993, c/o __________” (cfr. doc. 314).
PI 1, nel luglio 2016, ha concluso un contratto di locazione a __________ per una camera presso l’abitazione di __________ (cfr. doc. 52) e si è annunciato presso il Comune di __________ con effetto dal 1° luglio 2016 (cfr. doc. 48; banca dati MOVPOP).
Nel mese di ottobre 2016 il Comune di __________ ha ricevuto il conteggio delle spese assistenziali relative al periodo in cui PI 1 ha effettuato la misura di inserimento presso Midada, da cui risulta un costo complessivo di fr.19'186.-- e una quota a carico del Comune di fr. 4'796.50 (cfr. doc. 82; D), corrispondente al 25% dell’importo globale.
Il 17 novembre 2016 il Municipio di __________ ha contestato l’addebito della quota e le modalità procedurali applicate nella fattispecie.
In proposito è stato, in particolare, osservato:
" (...) riteniamo del tutto corretto e legittimo che delle prestazioni straordinarie di questa entità siano preventivamente discusse e concordate anche con il Comune di domicilio chiamato ad assumersi un onere non indifferente. Non appare quindi plausibile di essere semplicemente chiamati a pagare a cose ormai fatte, senza alcun preventivo ed opportuno coinvolgimento.
Facciamo pure osservare che il signor PI 1 di fatto non risiede più nel nostro Comune già dal gennaio 2013 tuttavia solo di recente siamo riusciti a trasferire il domicilio in quanto risultava irreperibile o comunque non erano dati i presupposti legali per il suo trasferimento. In questa situazione, direttamente imputabile all’interessato, vi erano indubbiamente motivi supplementari per evitare simili spese a nostro carico.” (Doc. D)
Il 2 marzo 2017 il Municipio di __________, evidenziando di essere, nonostante l’apprezzato incontro con due collaboratori dell’USSI presso la sede municipale del 28 novembre 2016, ancora in attesa di un riscontro all’istanza del 17 novembre 2016, ha formalizzato la richiesta, ritenuta giustificata e legittima, che la quota parte addebitata al Comune di __________ venga totalmente assunta dal Cantone (cfr. doc. C).
L’USSI, il 28 marzo 2017, ha ribadito che il Comune di __________ deve versare la quota parte di fr. 4'796.50 per il percorso svolto presso __________ da PI 1, asserendo segnatamente che la partenza da __________ per __________ è stata notificata il 22 luglio 2016 con effetto 30 giugno 2016 (cfr. doc. 377).
Il 4 maggio 2017 il Municipio di __________ ha postulato l’annullamento della partecipazione a carico del Comune, facendo valere, da una parte, di non avere mai avuto la possibilità di esprimersi in merito alla prestazione speciale d’inserimento sociale, tanto meno conoscerne l’ingente costo.
Dall’altra, che all’USSI era ben nota la particolarità del caso, ossia che PI 1, fino al giugno 2016, risultava ancora domiciliato a __________, sebbene fosse di fatto partito già dal gennaio 2013 per la sola impossibilità di assegnargli un nuovo domicilio e ciò non per loro negligenza (cfr. doc. B).
Con decisione su reclamo del 10 agosto 2017 l’amministrazione ha confermato l’obbligo per il Comune di __________ di partecipare con un importo di fr. 4'796.50 alle spese per il collocamento di PI 1 presso la struttura “__________” dal 30 giugno al 30 ottobre 2015.
2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene innanzitutto utile ribadire che in ambito di assistenza sociale risulta indispensabile la determinazione, in primo luogo, del Cantone di domicilio.
In effetti secondo l’art. 115 Cost. fed. gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio (cfr. art. 5 Las; 12 Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno – LAS -; consid. 2.3.).
In secondo luogo, è fondamentale stabilire il Comune di domicilio della persona che postula le prestazioni assistenziali. Domicilio inteso quale luogo dove il richiedente l’assistenza risiede e in cui si trova il centro dei suoi interessi.
In proposito giova evidenziare che l’intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio (cfr. consid. 2.4.).
Il luogo dove sono depositati i documenti personali, come pure quello risultante da documenti amministrativi, delle autorità fiscali o delle assicurazioni sociali costituiscono, invece, degli indizi che, tuttavia, non predominano rispetto al luogo in cui si focalizza la maggior parte degli elementi concernenti la vita personale, sociale e professionale dell’interessato (cfr. STF 9C_283/2015 dell’11 settembre 2015 consid. 5.2., pubblicata in DTF 141 V 530; DTF 136 II 405 consid. 4.3.).
La determinazione del Comune di domicilio nel senso appena descritto è importante, da un lato, per evitare abusi. In effetti il semplice deposito dei documenti consentirebbe, ad esempio, a persone non residenti nel Comune e nel Cantone Ticino (bensì in altri Cantoni o all’estero) di percepire l’assistenza sociale.
Dall’altro, proprio alla luce della partecipazione dei Comuni alle spese assistenziali. Il Comune di domicilio chiamato ad accollarsi parte dei costi giusta l’art. 32 cpv. 2 Las (cfr. consid. 2.6.) deve essere, infatti, quello dove la persona assistita effettivamente vive.
In concreto PI 1 ha di fatto lasciato il Comune di __________, con il quale non risulta peraltro avere legami particolari, nella primavera del 2013 a seguito dello sfratto dall’appartamento dove viveva con la madre e il fratello dal novembre 2010, provenienti tutti e tre da __________ (cfr. doc. F; consid. 2.8.).
Il Comune di __________, già nell’aprile 2013, ha reso attento l’USSI di tale circostanza e per questo motivo ha formulato all’attenzione della parte resistente preavviso negativo, poi ribadito nell’aprile 2014 alla richiesta di assistenza sociale dell’interessato (cfr. doc. F; E; consid. 2.8.).
Nel maggio 2015 il Comune di __________ nemmeno ha vidimato la domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziale di PI 1 (cfr. doc. 329; consid. 2.8.).
L’USSI, pertanto, era tenuto a mettere in atto tutti gli accertamenti del caso al fine di acclarare il reale domicilio dell’interessato. Ciò, però, non risulta essere stato fatto.
Al contrario la parte resistente ha affermato, a torto, nel maggio 2015 che senza una conferma scritta relativa al trasferimento di domicilio, non era possibile fare altro che mantenere lo stato attuale delle cose (cfr. doc. 319; consid. 2.8.).
E’ vero che l’art. 24 cpv. 1 CC enuncia che il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro (cfr. consid. 2.4.).
E’ altrettanto vero, tuttavia, che nell’ambito dell’assistenza sociale, per i motivi sopra esposti (rischio di abusi, partecipazione finanziaria del Comune di domicilio), occorre prestare un’attenzione particolare a dove si trovi effettivamente il domicilio di una persona, esperendo al riguardo verifiche specifiche con la collaborazione della persona interessata.
Nel caso in cui l’interessato non collabori sufficientemente, l’USSI, dopo aver applicato in particolare quanto previsto dall’art. 14 cpv. 3 Reg.Laps (“Se il richiedente o altre persone che compongono l’unità di riferimento, nonostante un’ingiunzione, rifiutano in modo ingiustificato di compiere il loro dovere d’informare o di collaborare, l’organo designato dalla legge speciale può, dopo diffida scritta e avvertimento delle conseguenze giuridiche e dopo aver impartito un adeguato termine di riflessione, decidere in base agli atti o decidere di non entrare in materia.”), corrispondente al tenore dell’art. 43 cpv. 3 LPGA, applicabile per analogia nel settore dell’assistenza sociale (cfr. STCA 42.2016.19 del 14 dicembre 2016 consid. 2.1.), può, decidendo in base agli atti o decidendo di non entrare in materia, negare il diritto a prestazioni assistenziali.
Nel caso di specie l’USSI, prima di assegnare a PI 1 la misura d’integrazione presso __________ dal 30 giugno al 30 ottobre 2015, avrebbe dovuto, a maggior ragione, chiarire dove il medesimo fosse realmente domiciliato, visto che erano trascorsi più di due anni da quando il Comune di __________ per la prima volta gli aveva segnalato che l’interessato non viveva più nel Comune e aveva formulato alla sua attenzione preavviso negativo al riconoscimento di prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.8.).
In simili condizioni, di conseguenza, la parte resistente, che era al corrente dall’aprile 2013 che PI 1 non viveva più a __________ (cfr. consid. 2.8.; doc. E; F; 319; 138) e che non ha approfondito nemmeno nel 2015, prima di ordinare la misura presso __________ costata complessivamente fr. 19'186.-- (cfr. consid. 2.8.), dove lo stesso risiedesse prevalentemente, non era legittimato ad accollare il 25% di tale spesa al Comune di __________.
Quest’ultimo, d’altronde, neppure risulta essere stato interpellato anticipatamente in modo specifico in merito alla prestazione speciale presso __________ (cfr. art. 20 lett. d) Las; consid. 2.5.), contrariamente a quanto previsto dagli art. 52 lett. f e 60 cpv. 2 Las (cfr. consid. 2.7.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione su reclamo del 10 agosto 2017 è annullata.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti