Raccomandata

Incarto n. 42.2017.16-22

rs

Lugano 22 maggio 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 marzo 2017 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 8 marzo 2017 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Questa Corte, con sentenza 42.2016.28 del 30 novembre 2016, ha accolto ai sensi dei considerandi il ricorso interposto dall’ RI 1 contro la decisione su reclamo del 19 settembre 2016 con la quale l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) le aveva negato il diritto a una prestazione assistenziale a far tempo dal mese di aprile 2016, in quanto il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento superava il limite annuo fissato dal Dipartimento della sanità e della socialità.

Il TCA ha stabilito, da un lato, che, per maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo, la fattispecie dovesse essere ulteriormente indagata dall’USSI, in particolare chiarendo, con la collaborazione della ricorrente, di quali entrate specifiche quest’ultima disponesse da aprile a settembre 2016.

Dall’altro, che dopo aver esperito le indagini necessarie, l’USSI avrebbe determinato nuovamente se l’insorgente avesse diritto oppure no a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di aprile 2016, se del caso effettuando calcoli distinti per ciascun mese, allorché le entrate (e/o aiuti finanziari) mensili risultavano di entità differente da un mese all’altro.

1.2. L’USSI, il 9 febbraio 2017, ha emanato sette decisioni relative ai mesi da aprile a ottobre 2016.

Per il mese di aprile 2016 all’RI 1 è stata riconosciuta una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 178, computandole a titolo di altri redditi la somma di fr. 24’228 (cfr. doc. 76-79).

Per il mese di maggio 2016 le è stata concessa una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 28, conteggiando un importo di fr. 26’028 quali altri redditi (cfr. doc. 72-75).

Per il mese di giugno 2016 l’RI 1 è stata posta al beneficio di una prestazione assistenziale di fr. 2'196. A titolo di reddito non le è stato computato alcunché (cfr. doc. 68-71).

Per il periodo luglio - ottobre 2016 l’amministrazione le ha invece negato il diritto a una prestazione assistenziale ordinaria, tenendo conto a titolo di altri redditi della somma di fr. 72’804 per il mese di luglio 2016, di fr. 50’856 per il mese di agosto 2016, di fr. 55'668 per il mese di settembre 2016 e di fr. 54'468 per il mese di ottobre 2016 (cfr. doc. 56-67).

1.3. Con giudizio 42.2017.4-10 del 15 febbraio 2017 questo Tribunale ha stabilito che il ricorso del 13 febbraio 2017 inoltrato dall’RI 1 contro le decisioni del 9 febbraio 2017 era irricevibile, in quanto il TCA può pronunciarsi soltanto su decisioni su reclamo. L’insorgente avrebbe dovuto interporre reclamo presso l’USSI.

Gli atti, pertanto, sono stati trasmessi all’USSI affinché statuisse al più presto sul reclamo dell’RI 1 contro le decisioni del 9 febbraio 2017 emettendo una decisione su reclamo.

1.4. L’8 marzo 2017 l’USSI ha emesso una decisione su reclamo con la quale ha confermato le sette decisioni del 9 febbraio 2017 (cfr. consid. 1.2.).

L’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha in particolare rilevato:

" (…)

F.

Con ricorso e meglio reclamo del 13 febbraio 2017, RI 1 ha contestato le citate decisioni indicando che sono prive di motivazione e indicando che il reddito considerato non è corretto né comprensibile, in quanto non ha certo avuto nel 2016 dei redditi pari a CHF 24'228.- all’anno, né CHF 26'028.-, CHF 72'804.-, CHF 50’856.-, CHF 55'668.-, CHF 54'468.-.

La reclamante chiede in sostanza di rivedere il calcolo e di non considerare le entrate in oggetto, quindi di assegnare da aprile 2016 delle prestazioni mensili di assistenza pari almeno al minimo vitale.

Il calcolo svolto dall’assistenza, tuttavia, considera correttamente le entrate e spese secondo la Las.

La richiedente ha fornito essa stessa i documenti bancari (__________, __________, __________, non oggetto di sequestro) sulla scorta dei quali sono state rilevate le entrate mensili considerate nelle decisioni di assistenza e meglio:

  • CHF 2'019.- in marzo 2016,

  • CHF 2'169.- in aprile 2016,

  • CHF 0.- in maggio 2016,

  • CHF 6'067.- in giugno 2016,

  • CHF 4'238.- in luglio 2016,

  • CHF 4'639.- in agosto 2016,

  • CHF 4'539.- in settembre 2016.

Si tratta delle entrate dell’intero mese e spendibili nel mese successivo, quindi considerate per il calcolo della prestazione del mese successivo. I valori indicati nella tabella di calcolo sono semplicemente i citati valori mensili riportati su un anno a puro scopo di calcolo e non sono considerati come redditi determinanti per l’intero anno, quindi per altri mesi. (…)” (Doc. A3)

1.5. L’RI 1, con tempestivo ricorso inoltrato al TCA, ha contestato la decisione su reclamo dell’8 marzo 2017, chiedendo l’annullamento, rispettivamente la riforma della stessa, nel senso di accogliere la domanda di assistenza sociale dal 13 aprile 2016 per il minimo vitale con l’impegno di restituzione con interessi, se del caso, previa minima istruttoria, ad eccezione del mese di giugno 2016 relativamente al quale le è stata concessa una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'196.-- importo comunque da verificare.

A sostegno delle proprie pretese ricorsuali l’insorgente ha segnatamente addotto che, negandole le prestazioni minime vitali, l’USSI ha violato sia le norme in tema di assistenza, sia i diritti fondamentali come il diritto alla vita, alla casa e al lavoro, alla dignità (art. 7 Cost.) di persona umana, tutti protetti dalla Costituzione e dalla CEDU (art. 2, 3, 6 e 8 CEDU) sia le regole elementari di correttezza e della buona fede che regolano i rapporti tra lo Stato e il cittadino, nonché il divieto dell’arbitrio ex art. 9 Cost. per avere arbitrariamente e dolosamente accertato erratamente i fatti e applicato arbitrariamente il diritto.

La ricorrente ritiene che a torto, senza tenere conto di quanto dalla medesima indicato, l’amministrazione ha considerato che lei abbia guadagnato fr. 2'019.-- nel marzo 2016, fr. 2'169.-- in aprile 2016, fr. 6'067.- in giugno 2016, fr. 4'238.- in luglio 2016, fr. 4'639.- in agosto 2016 e fr. 4'539.- nel settembre 2016.

In particolare l’insorgente ha osservato che l’USSI erroneamente ha ritenuto quale reddito a sua disposizione l’entrata di fr. 2'019.-- al mese da parte della __________, quando invece si tratta del canone di subaffitto dell’appartamento che condivide con i due titolari di tale società. Ella ha spiegato, da un lato, che la pigione complessiva, che deve versare al locatore dell’appartamento che ha preso in locazione quale abitazione privata e ufficio, ammonta a fr. 3'400.-- mensili oltre alle spese accessorie e che a suo carico vi è la somma di fr. 1'400.-- al mese, mentre a carico della __________ vi è la somma di fr. 2'019.-- al mese.

Dall’altro, di non essere riuscita a un certo punto a pagare la sua quota di fr. 1'400.-- e di essere stata costretta a utilizzare la parte di fr. 2'019.-- che __________ le versa per l’affitto. La medesima ha aggiunto che per questo motivo ha cumulato un arretrato di oltre fr. 30'000.-- motivo dello sfratto da lei contestato e pendente davanti al Tribunale d’appello.

La ricorrente ritiene che l’USSI non possa pretendere che lei continui ad appropriarsi indebitamente di tali fondi.

L’insorgente ha poi asserito che, per quanto riguarda il mese di giugno 2016, l’amministrazione avrebbe a torto considerato entrate pari a fr. 6'067.--. __________ le ha bonificato fr. 2'019.-- sul conto __________ e lei ha riversato fr. 2'000.-- sul conto __________, per cui non si tratta di un’ulteriore entrata. Inoltre ella ha specificato di avere usato la somma di fr. 3'125.-- ricevuta dalla cliente __________ per comperare un nuovo computer a seguito del furto del suo PC subìto a __________.

L’entrata di fr. 723.-- del 24 giugno 2016 rappresenta di fatto solo il rimborso spese in relazione a un incarico svolto quale curatrice.

Secondo la ricorrente, infine, anche per i mesi da luglio a settembre 2016 l’USSI ha considerato dei redditi non reali, indicando che le uniche entrate effettive di quei mesi sono quella di fr. 200.-- al mese sul conto __________ da parte della cliente __________, rispettivamente quelle di __________ (cfr. doc. I).

1.6. In risposta l’USSI ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.7. Il 9 aprile 2017 l’RI 1, dopo aver ottenuto una proroga del termine per presentare eventuali altri mezzi di prova chiesta a causa di sovraccarico di lavoro e procedimenti (cfr. doc. IV; V; VI), ha prodotto alcuni documenti e si è pronunciata nuovamente in merito alla fattispecie (cfr. doc. VII; B1-3).

1.8. L’USSI, il 28 aprile 2017, ha affermato che con lo scritto del 9 aprile 2017 la ricorrente non ha indicato fatti o motivi che non fossero già stati considerati nella risposta al ricorso e idonei a cambiare la valutazione fatta con la decisione su reclamo impugnata e chiarita nella risposta di causa (cfr. doc. IX).

1.9. Il doc. IX è stato inviato per conoscenza all’insorgente (cfr.doc. X).

1.10. Con scritto del 18 maggio 2017 la ricorrente ha comunicato di avere disdetto la relazione bancaria presso la __________ di __________ con effetto dal 10 maggio 2017 e ha inoltre sollecitato l’evasione del suo ricorso (cfr. doc. XI + C1-2).

1.11. Il doc. XI + C1-2 è stato inviato per conoscenza alla parte resistenze (cfr. doc. XII).

in diritto

2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se a ragione oppure no l’USSI, da una parte, ha riconosciuto alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di aprile 2016 di fr. 178.--, per il mese di di maggio 2016 di fr. 28.-- e per il mese di giugno 2016 di fr. 2'196.-- e, dall’altra, ha negato alla medesima una prestazione assistenziale per i mesi da luglio a ottobre 2016.

2.2. La ricorrente ha innanzitutto contestato la decisione su reclamo dell’8 marzo 2017 emessa dall’USSI per motivi d’ordine formale.

Più specificatamente è stata fatta valere una lesione del diritto di essere sentito, sostenendo che l’USSI avrebbe violato l’obbligo di motivazione, non confrontandosi nella decisione citata con le spiegazioni e motivazioni da lei allegate con gli estratti conto inviati all’amministrazione nel dicembre 2016 (cfr. doc. I pag. 4).

Il diritto di essere sentito, di cui all’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende, fra l’altro, la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Tale obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento e l’hanno dunque spinta a decidere in un senso piuttosto che nell’altro. L’autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (cfr. STF 9C_633/2014 del 15 giugno 2015 consid. 3.2.; STF 9C_112/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 3.2.; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003 consid, 2.1.; STFA H 192/00 del 10 giugno 2002; DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Ansruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii).

Nella presente fattispecie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, questa Corte non ravvisa delle lacune dal profilo della motivazione della decisione su reclamo dell’8 marzo 2017 impugnata, in quanto da quest’ultima emergono chiaramente i motivi per cui l’USSI ha riconosciuto all’insorgente una prestazione assistenziale per il mese di aprile 2016 di fr. 178.--, per il mese di di maggio 2016 di fr. 28.-- e per il mese di giugno 2016 di fr. 2'196.-- e le ha negato una prestazione assistenziale per i mesi da luglio a ottobre 2016.

In particolare l’amministrazione ha esposto in modo dettagliato le entrate considerate per ciascun mese sulla base della documentazione bancaria prodotta dalla ricorrente (cfr. doc. A3).

Del resto l’insorgente, __________, ha potuto rendersi conto della portata della decisione su reclamo emessa nei suoi confronti, visto che l’ha impugnata davanti a questo Tribunale.

La censura sollevata dalla ricorrente non è, dunque, fondata.

2.3. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.4. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia del resto che:

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è “obbligatoria per tutti i residenti del Cantone” (pag. 11).

In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.5. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia d’intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Per l’anno 2016 è utile rilevare che le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono dal 1° gennaio 2016 i seguenti forfait di mantenimento:

" Persone dell’unità di riferimento - Forfait globale per il mantenimento

(raccomandato dalla COSAS)

(CHF/mese)

1 persona 986.--

2 persone 1'509.--

3 persone 1'834.--

4 persone 2'110.--

5 persone 2'386.--

Per ogni persona + 200.--

supplementare

1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più

Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.

1.2 Supplemento di integrazione

a. Inserimento sociale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.

Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.

b. Inserimento professionale

A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)

Il p.to 1.3. delle Direttive per l’anno 2016 enuncia inoltre che per i giovani adulti che vivono con i propri genitori è riconosciuto un forfait mensile di fr. 600.--.

Gli importi menzionati relativi all’anno 2016 sono stati mantenuti anche per l’anno 2017 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2017; BU N. 10/2017 del 14 marzo 2017 pag. 33 segg.).

2.6. Nella presente evenienza giova dapprima ricordare che il TCA, nella precedente sentenza 42.2016.28 del 30 novembre 2016 (cfr. consid. 1.1.) ha stabilito quanto segue:

" (…)

2.7. Nel caso di specie l’USSI ha negato alla ricorrente il diritto a una prestazione assistenziale, considerando, in applicazione del principio di sussidiarietà, che la medesima, per far fronte alle proprie spese primarie, avrebbe dovuto utilizzare prioritariamente gli introiti connessi all’attività lucrativa indipendente conteggiati nella somma di fr. 30'000.- annui risultante dalla “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” compilata dalla medesima nell’aprile 2016 (cfr. consid. 2.5.; doc. 30; 82).

Giusta l'art. 6 cpv. 1 lett. a Laps, a cui l’art. 22 Las rinvia e che regolamenta il reddito computabile, quest’ultimo è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.

L’art. 17 LT prevede che sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

In concreto l’ultima tassazione cresciuta in giudicato della ricorrente è quella relativa all’anno 2008, da cui risulta un reddito da attività indipendente accertato di fr. 210'000.- (cfr. doc. 23), come indicato dalla medesima in occasione della richiesta di prestazioni assistenziali nel mese di aprile 2016 (cfr. doc. 29; 30).

Per l’anno 2016, sempre nel mese di aprile 2016, l’insorgente ha stimato, al fine del calcolo dell’assistenza sociale, un reddito dapprima di fr. 120'000, poi ridotto a fr. 30'000.- (cfr. doc. 29; 30; consid. 2.5.).

Visto che la richiesta contemplata nel formulario Laps “Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente” concerne la stima del reddito dell’anno in corso (“C. Reddito annuo netto stimato per l’anno in corso”; doc. 29), ossia una valutazione anticipata, una previsione delle proprie entrate, la ricorrente poteva legittimamente credere di dover indicare il reddito che ipotizzava di incassare nel 2016.

Inoltre, ritenuti, da un lato, i sequestri civili e penali dei suoi conti, nonché i procedimenti giudiziari che l’hanno vista e la vedono coinvolta in prima persona e che possono avere influito sul tempo a disposizione per l’attività lavorativa, rispettivamente sulla possibilità di reperire e/o mantenere la clientela, dall’altro, la disdetta del contratto di locazione della propria abitazione nel maggio 2016 da parte dei proprietari a seguito del mancato pagamento delle pigioni già nel 2015, come pure la conseguente decisione di sfratto (cfr. consid. 2.5.), non è escluso che l’insorgente abbia effettivamente avuto delle difficoltà a disporre di liquidità nel periodo determinante in questione (1° aprile - 19 settembre 2016, data della decisione su reclamo impugnata che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice; cfr. DTF 129 V 1 consid. 1; STF 8C_661/2013 del 22 settembre 2014 consid. 3.1.2; STF 8C_150/2007 del 3 gennaio 2008 consid. 5; STF I 927/05 del 1° aprile 2005).

In proposito e in riferimento a quanto asserito dall’USSI in sede di risposta di causa, ossia che è inverosimile che eventuali disposizioni di sequestro o pignoramento sottraggano anche il minimo esistenziale (cfr. doc. III), è utile rilevare che da un sequestro di valori patrimoniali presumibilmente provento di reato non sono esclusi i beni non pignorabili ai sensi degli articoli 92-94 LEF (cfr. art. 263-268 CPP).

Infine l’entità degli introiti mensili di cui la ricorrente disponeva concretamente nel periodo determinante, ossia dal mese di aprile al 19 settembre 2016 non è conosciuta, fatta eccezione per l’entrata risultante dall’accordo conciliativo relativo al pagamento di alcune note d’onorario concluso con __________ il 16 giugno 2016 e del seguente tenore:

“1. A saldo di ogni e qualsiasi pretesa in relazione alla presente procedura e più in genere ai rapporti di mandato già in essere tra le parti, la parte convenuta – __________ – si impegna a corrispondere alla parte istante – RI 1, __________ – l’importo omnicomprensivo di fr. 7'500.-, importo che corrisponderà come segue:

  • fr. 3'100.- entro il 28 giugno 2016,

  • la rimanenza di fr. 4’400.- in rate mensili di fr. 200.- ciascuna, sempre entro il giorno 28 del mese, la prima volta entro il 28 luglio 2016.” (Doc. B18: verbale di udienza di conciliazione davanti alla Pretura di __________ del 16 giugno2016)

Questa Corte non ignora, comunque, il fatto che l’insorgente abbia dichiarato per il 2016 un reddito annuo di (almeno) fr. 30'000.-.

2.8. In concreto dunque, per maggiore tranquillità e considerato che l’assistenza sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008), il TCA ritiene che la fattispecie debba essere ulteriormente indagata dall’USSI, il quale nella procedura di reclamo non ha del resto esperito alcuna specifica istruttoria.

A proposito dello scopo della procedura di opposizione secondo l’art. 52 LPGA che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:

“(…)

Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (…)“ (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.)

Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4.

In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA – applicabile in casu in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 cpv. 1 Las e 33 cpv. 3 Laps – ed ha rilevato:

“(…)

8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F.________ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])."

Secondo questo Tribunale nel caso di specie si giustifica, quindi, l’annullamento della decisione su reclamo del 19 settembre 2016 e il rinvio degli atti all’USSI affinché effettui gli accertamenti necessari per chiarire di quali entrate specifiche disponesse la ricorrente da aprile a settembre 2016, tenuto conto in ogni caso che l’accordo conciliativo del 16 giugno 2016 prevedeva per il mese di giugno 2016 il versamento a suo favore di fr. 3'100.- su un conto presso la __________ (cfr. doc. B18), che dall’atto di accusa del 18 agosto 2015 non risulta essere sotto sequestro (cfr. doc. 56), e per i mesi seguenti la corresponsione di fr. 200.- al mese (cfr. doc. B18; consid. 2.7.).

In particolare l’amministrazione verificherà, sentendo l’insorgente la quale dovrà debitamente comprovare le proprie asserzioni, come quest’ultima abbia provveduto, oltre che facendo capo ai versamenti di cui all’accordo conciliativo del 16 giugno 2016, a far fronte alle proprie spese essenziali nel lasso di tempo in questione, indicando anche eventuali aiuti finanziari da parte di terzi.

La ricorrente fornirà, altresì, per l’arco di tempo marzo – settembre 2016 gli estratti conto della propria relazione bancaria con la __________ menzionata sopra, nonché con la __________ (cfr. doc. 60) e la __________ per il conto di cui al doc. 65 e seguenti che non risulta essere il medesimo di quello sotto sequestro (cfr. doc. 56), come pure con eventuali ulteriori istituti bancari presso i quali la stessa ha dei conti.

Al riguardo occorre evidenziare, in primo luogo, che il principio inquisitorio non è in effetti incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a).

In secondo luogo, che qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da parte di terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, l’assistenza sociale, in virtù del principio di sussidiarietà, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. consid. 2.6.).

L’USSI, dopo aver esperito le indagini di cui sopra, determinerà nuovamente se l’insorgente ha diritto oppure no a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di aprile 2016, se del caso effettuando calcoli distinti per ciascun mese, allorché le entrate (e/o aiuti finanziari) mensili varino da un mese all’altro. (…)”

2.7. L’USSI, come visto nei fatti, dopo aver esperito il complemento istruttorio indicato nella sentenza di rinvio 42.2016.28 del 30 novembre 2016 (cfr. consid. 1.1.; 2.6.), con le decisioni del 9 febbraio 2017 confermate dalla decisione su reclamo dell’8 marzo 2017, basandosi sulle entrate risultanti dagli estratti dei conti bancari della ricorrente presso __________, __________ (relazione bancaria chiusa con effetto dal 10 maggio 2017; cfr. doc. C1) e __________ relativi al periodo marzo – settembre 2016 prodotti dall’insorgente, le ha riconosciuto una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di aprile 2016 di fr. 178.--, per il mese di di maggio 2016 di fr. 28.-- e per il mese di giugno 2016 di fr. 2'196.--, mentre le ha negato l’assistenza sociale per i mesi da luglio a ottobre 2016.

Più specificatamente l’amministrazione per il mese di marzo 2016 ha tenuto conto di un’entrata di fr. 2'019.-- corrispondente al versamento effettuato il 24 marzo 2016 dalla __________ sul conto __________ dell’insorgente quale subaffittuaria di parte dell’appartamento locato dalla ricorrente e riversata il 24 marzo 2016 dalla medesima sul suo conto presso __________ nella misura di fr. 2’000.-- (cfr. doc. A3; III; 119; 92).

Per il mese di aprile 2016 è stata considerata un’entrata complessiva di fr. 2'169.--, composta di fr. 2'019.-- bonificati il 26 aprile 2016 dalla __________ sul conto della __________, di fr. 100.-- versatile il 7 aprile 2016 da terzi sul conto __________ e di fr. 50.-- accreditati il 25 aprile 2016 sul conto __________ da __________ (cfr. doc. A3; III; 119; 96; 98).

Per il mese di maggio 2016 l’USSI non ha considerato alcuna entrata a favore dell’insorgente (cfr. doc. A3; III).

Per il mese di giugno 2016 l’amministrazione ha invece tenuto conto di entrate pari a fr. 6'067.--, costituite da fr. 2'019.-- corrisposti il 1° giugno 2016 dalla __________ sul conto della __________ e riversati dalla ricorrente il 10 giugno 2016 sul suo conto presso __________ nella misura di fr. 2’000.--, da fr. 3'125.-- corrisposti sul conto __________ il 23 giugno 2016 e corrispondenti a una parte della somma (fr. 7'500.--) dovuta all’insorgente e concordata nell’ambito di un accordo conciliativo con __________ (cfr. consid. 2.6.), da fr. 723.-- versati il 24 giugno 2016 sul conto __________ dal Comune di __________ e da fr. 200.-- “post payment secondo l’avviso inviato separatamente” del 29 giugno 2016 sul conto __________ (cfr. doc. A3: III; 119; 103; 101).

Per il mese di luglio 2016 le entrate considerate dalla parte resistente ammontano a fr. 4'238.--, e meglio fr. 2'019.-- bonificati il 1° luglio 2016 dalla __________ sul conto __________ e riversati dalla ricorrente il 1° luglio 2016 sul suo conto presso __________ nella misura di fr. 2’000.--, ulteriori fr. 2'019.-- accreditati il 27 luglio 2016 sul conto __________ dalla SA menzionata e fr. 200.-- “post payment secondo l’avviso inviato separatamente” del 27 luglio 2016 sul conto __________ (cfr. doc. A3; III; 119; 107).

Per il mese di agosto 2016 l’USSI ha tenuto conto di entrate per complessivi fr. 4'238.--, composte di fr. 500.-- versati l’8 agosto 2016 sul conto __________ da __________, di fr. 150.-- accreditati il 15 agosto 2016 sul conto __________ da __________, da fr. 1'400.-- corrispondenti a un pagamento in un distributore automatico avvenuto il 16 agosto 2016 sul conto __________, da fr. 300.-- corrispondenti a un pagamento in un distributore automatico del 23 agosto 2016 sul conto __________, da fr. 30.-- entrata pagamento del 25 agosto 2016 sul conto __________, da fr. 40.-- accreditati il 29 agosto 2016 sul conto __________ da __________, da fr. 200.-- bonificati il 30 agosto 2016 tramite “post Payment” sul conto __________ e riversati il 30 agosto 2016 sul conto __________, come pure da fr. 2'019.-- versati il 31 agosto 2016 dalla __________ sul conto __________ (cfr. doc. A3; III; 112; 113; 120).

Infine per il mese di settembre 2016 le entrate considerate dalla parte resistente ammontano a fr. 4'539.--, e meglio fr. 200.-- bonificati il 15 settembre 2016 tramite “post Payment” sul conto __________, fr. 600.-- versati il 21 settembre 2016 sul conto __________ da __________, fr. 290.-- corrispondenti a un pagamento del 26 settembre 2016 in un distributore automatico sul conto __________, fr. 2'019.-- versati il 27 settembre 2016 dalla __________ sul conto __________, fr. 30.-- bonificati il 30 settembre 2016 sul conto __________ da terzi e fr. 1'400.-- accreditati il 30 settembre 2016 sul conto __________ tramite bancomat (cfr. doc. A3; III; 120; 116; 117; 118).

La ricorrente ha censurato il fatto che l’USSI abbia tenuto conto quale reddito destinato al suo mantenimento dei versamenti mensili di fr. 2'019.-- da parte della __________, in quanto si tratta del canone di subaffitto dell’appartamento (pigione complessiva di fr. 3'400.-- oltre alle spese accessorie) che condivide con i due titolari di tale società e che deve corrispondere al locatore dell’appartamento unitamente alla quota a suo carico di fr. 1'400.-- al mese.

Inoltre ella ha asserito che l’amministrazione avrebbe a torto e arbitrariamente considerato una seconda volta la somma versatale dalla __________ nella misura in cui la medesima effettuava dei prelievi dal conto presso la __________ e trasferiva gli importi sul suo conto presso la __________ per mera comodità.

L’insorgente ha poi fatto valere, per il mese di aprile 2016, che l’ammontare di fr. 100.-- accreditatole sul conto __________ il 7 aprile 2016 rappresenterebbe il versamento da parte della madre di un suo cliente per l’acquisto di una carta prepagata per il telefono da usare in carcere e che quindi non sarebbe stato usato da lei, rispettivamente la somma di fr. 50.-- bonificatale da suo fratello, __________, il 25 aprile, sarebbe stata finalizzata al pagamento delle spese di quest’ultimo.

In relazione al mese di giugno 2016 la ricorrente ha affermato che l’entrata di fr. 723.-- del 24 giugno 2016 corrisponde di fatto solo al rimborso spese in relazione a un incarico svolto quale curatrice.

Per quanto concerne il mese di agosto 2016, la ricorrente ha rilevato che gli importi di fr. 150.-- e di fr. 40.-- versatile dal fratello suo conto presso la __________ il 15 e il 29 agosto 2016 riguarderebbero nuovamente soltanto delle spese di quest’ultimo, come pure che gli accrediti di fr. 1'400.-- del 16 agosto 2016, di fr. 300.-- del 23 agosto 2016 e di fr. 30.-- del 25 agosto 2016 sul conto __________ sono stati effettuati da lei dopo aver prelevato dal suo conto presso la __________ e che perciò non costituiscono dei redditi da computare.

Relativamente al mese di settembre 2016 l’insorgente ha fatto valere che l’importo di fr. 290.-- è stato da lei riversato sul conto __________ il 26 settembre 2016 dopo averlo prelevato dal suo conto __________, mentre la somma di fr. 1'400.-- proviene dal suo conto presso la __________ ed è stato trasferito sul conto __________ il 30 settembre 2016. A proposito dell’ammontare di fr. 1'400.-- la ricorrente ha precisato che lo stesso proviene dalle entrate relative al cliente __________ e che insieme alla somma di fr. 2'019.-- entrati dalla __________ è stato bonificato al locatore il 3 ottobre 2016 quale pagamento della pigione di fr. 3'400 per il mese di settembre 2016 (cfr. doc. VII pag. 7).

L’accredito di fr. 30.-- del 28 settembre 2016 sul conto __________ sarebbe stato effettuato dalla madre di un suo cliente per una scheda telefonica.

Ella ritiene, pertanto, che gli importi di fr. 290.--, di fr. 1'400.-- e di fr. 30.-- relativi al mese di settembre 2016 non debbano essere conteggiati quali redditi a sua disposizione (cfr. doc. I; VII).

2.8. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ricorda innanzitutto che nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.4.), vige il principio della sussidiarietà. Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF 8C_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 4.2. l’Alta Corte ha rilevato, in particolare, che in virtù del principio di sussidiarietà è possibile pretendere prestazioni assistenziali solo nel caso in cui una persona non sia nella condizione di impedire la situazione di bisogno economico tramite un proprio ragionevole comportamento immediato e tempestivo, primariamente assumendo un’attività retribuita e non soltanto nel proprio settore professionale.

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha, poi, rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Nella STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

L’assistenza sociale può, dunque, essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi. L'applicazione del principio di sussidiarietà non esclude che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Pertanto l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., pubblicata in RtiD I-2013 N. 13 pag. 65; STCA 42.2014.14 del 28 maggio 2015 consid. 2.7. e 2.10.).

2.9. Il TCA, attentamente esaminate le carte processuali, segnatamente la documentazione bancaria agli atti, rileva che alcuni degli accrediti effettuati sui conti della ricorrente presso __________ e __________ nel periodo da marzo a settembre 2016 sono stati riconosciuti dalla medesima quali entrate a sua disposizione per il proprio mantenimento, ossia l’importo di fr. 3'125.-- corrisposto sul conto __________ il 23 giugno 2016 e corrispondenti a una parte della somma (fr. 7'500.-) dovutale e concordata nell’ambito di un accordo conciliativo con __________ (cfr. STCA 42.201628 del 30 novembre 2016 consid. 2.7.; consid. 2.6.; 2.7.), le somme di fr. 200.-- bonificate sul conto __________ nei mesi da giugno a settembre 2016 che l’insorgente ha precisato essere le rate mensili da parte di __________ finalizzate a saldare il restante debito nei suoi confronti (cfr. doc. I pag. 5; STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.7.) e gli importi di fr. 500.-- e di fr. 600.-- bonificati l’8 agosto, rispettivamente il 21 settembre 2016 sul conto __________ dalla cliente __________ (cfr. doc. I; VII).

Per quanto concerne l’ammontare di fr. 3'125.-- versatole il 23 giugno 2016 da __________, l’insorgente ha però fatto valere che questo denaro le sarebbe servito per acquistare, nel mese di giugno 2016, presso __________ un nuovo computer per fr. 1'775.--, strumento indispensabile per il suo lavoro, visto che il suo PC le era stato rubato a __________ (cfr. doc. I; B1).

In effetti dalle carte processuali risulta, da una parte, che il 4 aprile 2016 alle ore 22:08 la ricorrente ha denunciato alla Questura di __________ il furto un computer portatile marca __________ (cfr. doc. B1).

Dall’altra, che il 24 giugno 2016 la medesima ha pagato con la carta Maestro la somma di fr. 1'775.90 per l’acquisto di un computer __________ (cfr. doc. B1). Tale importo è stato addebitato sul conto presso la __________ il 27 giugno 2016 (cfr. doc. 103).

Il TCA, tutto ben considerato, ritiene quindi che, essendo il computer uno strumento essenziale per lo svolgimento dell’attività professionale della ricorrente, l’importo di fr. 3'125.-- corrisposto nel mese di giugno 2016 da __________ in ragione dell’accordo conciliativo debba essere considerato dall’amministrazione soltanto nella misura di fr. 1'349.--, ossia dopo aver decurtato la somma per l’acquisto del computer di fr. 1'775.90.

2.10. Per quanto concerne, invece, le entrate il cui computo è stato contestato dall’insorgente in quanto si tratta di importi destinati a terzi (cfr. consid. 2.7.), questo Tribunale rileva, più dettagliatamente, che la ricorrente sostiene che gli importi di fr. 100.-- e di fr. 30.-- le sarebbero stati accreditati sul conto __________ il 7 aprile, rispettivamente il 28 settembre 2016 dalla madre di un suo cliente in carcere per l’acquisto di carte prepagate e che le somme di fr. 50.--, fr. 150.-- e fr. 40.-- le sarebbero state versate da suo fratello __________ sul conto __________, il 25 aprile, rispettivamente il 15 e 29 agosto 2016 per far fronte a delle spese di quest’ultimo (cfr. consid. 2.7.; doc. I; VII).

Al riguardo questa Corte evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza sociale è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Giova, in ogni caso, rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

In concreto la ricorrente, benché avesse avuto a più riprese la possibilità (davanti all’amministrazione, in sede di reclamo e davanti al TCA), non ha debitamente comprovato la propria asserzione.

L’insorgente ha, pertanto, violato il proprio obbligo di collaborare.

Omettendo di sostanziare quanto da lei allegato, la ricorrente deve sopportare le conseguenze della carenza di prove riguardo all’asserzione che i bonifici effettuati sul suo conto bancario da parte di terzi non erano a suo favore, bensì per far fronte a spese di questi ultimi, e meglio del fratello e di un suo cliente (cfr. STF 8C_309/2015 del 21 ottobre 2015 consid. 6.2.; STF 9C_694/2014 del 1° aprile 2015 consid. 3.2.; STF 9C_978/2010 del 14 aprile 2011 consid. 4.1.; DTF 125 V 195 consid. 2; STCA 42.2013.23-24 del 5 maggio 2014 consid. 2.12.; STCA 38.2011.12 del 22 giugno 2011).

Occorre, perciò, concludere che le somme di denaro sopra menzionate di fr. 100.-- e fr. 50.-- accreditate all’insorgente nel mese di aprile 2016, di fr. 150.-- e di fr. 40.-- bonificatele nel mese di agosto 2016 e di fr. 30.-- versati alla medesima nel mese di settembre 2016 erano a suo favore e, in virtù del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.8.), andavano utilizzate per provvedere al proprio sostentamento prioritariamente rispetto all’intervento dell’assistenza sociale (cfr. STCA 42.2013.23-24 del 5 maggio 2014 consid. 2.12.; STCA 42.2012.3 del 15 aprile 2013).

2.11. La ricorrente ha, poi, affermato che gli accrediti di fr. 1'400.-- del 16 agosto, di fr. 300.-- del 23 agosto, di fr. 30.-- del 25 agosto 2016 e di fr. 290.-- del 26 settembre 2016 sarebbero stati da lei effettuati sul conto __________ dopo avere prelevato tali importi dal suo conto __________, come pure che l’accredito di fr. 1'400.-- del 30 settembre 2016 proverrebbe dal suo conto presso la __________ in relazione alle entrate da parte della cliente __________ e sarebbe stato da lei trasferito sul suo conto __________ (cfr. consid. 2.7.).

Dall’estratto conto della __________ concernente il mese di agosto 2016 emergono effettivamente gli accrediti di fr. 1'400.-- del 16 agosto, di fr. 300.-- del 23 agosto, di fr. 30.-- del 25 agosto 2016. I primi due sono definiti “Pagamento in distributori automatici di banconote”, mentre il terzo “entrata pagamento” (cfr. doc. 113-114).

Dall’estratto conto della __________, tuttavia, risulta, per quanto riguarda i tre accrediti appena citati, unicamente un addebito di fr. 30.-- del 25 agosto 2016 (cfr. doc. 120).

Non hanno avuto luogo, per contro, addebiti che possano essere riferiti agli accrediti di fr 300.-- del 23 agosto 2016 e di fr. 1'400.-- del 16 agosto 2016 sul conto __________ (cfr. doc. 120).

Per completezza va osservato che il 16 agosto 2016 è stato effettuato anche sul conto __________ un accredito di fr. 1'000.--. Inoltre sempre nella medesima data e sul conto __________ vi è stato un addebito sempre di fr. 1000.-- ma destinati alla __________ (cfr. doc. 120).

Questa doppia transazione (accredito di fr. 1'000 e addebito di fr. 1'000), come peraltro riconosciuto dall’USSI (cfr. doc. III pag. 5), riguarda un pagamento per la madre dell’insorgente (cfr. doc. 121; 152) e non è dunque stato considerato per il calcolo dell’assistenza sociale riguardante la ricorrente.

Dall’estratto conto della __________ concernente il mese di settembre 2016 si evince un versamento di fr. 290.-- al 26 settembre con l’indicazione “Pagamento in distributori automatici di banconote” a __________ in Via __________ (cfr. doc. 117).

Dall’estratto conto della __________ risulta, d’altro canto, un prelievo effettuato dal bancomat il 26 settembre 2016 di fr. 200.-- a __________ in __________ (cfr. doc. 120).

Pertanto questa Corte ritiene che la ricorrente, il 26 settembre 2016, abbia prelevato dal suo conto __________ e trasferito sul suo conto __________ tutt’al più la somma di fr. 200.--. Per i restanti fr. 90.-- accreditati sul conto __________ il 26 settembre 2016 non risulta, invece, un prelievo corrispondente dal conto __________.

Per quanto riguarda l’accredito di fr. 1'400.-- del 30 settembre 2016 sul conto __________ (cfr. doc. 120), dall’estratto conto __________ di settembre 2016 non emerge alcun prelievo in contanti effettuato in quel mese, bensì solo specifici pagamenti compiuti con la carta presso alcuni negozi (cfr. doc. 117)

Ne discende che ai fini del calcolo dell’eventuale diritto della ricorrente a una prestazione assistenziale mensile andranno considerate le entrate sul conto __________ di fr. 1'400.-- del 16 agosto 2016, di fr 300.-- del 23 agosto 2016 e di fr. 90.-- del 26 settembre 2016, nonché l’entrata sul suo conto __________ del 30 settembre 2016 di fr. 1'400.--, a esclusione degli accrediti sul conto __________ di fr. 30.-- del 25 agosto 2016 e di fr. 200.-- del 26 settembre 2016.

Per quanto attiene al bonifico di fr. 723.-- del 24 giugno 2016 sul conto __________ da parte del Comune di __________ (cfr. doc. 103) considerato dall’USSI (cfr. doc. III pag. 4) e contestato dall’insorgente in quanto si tratterebbe solo di un rimborso spese per un incarico svolto quale curatrice (cfr. consid. 2.7.), va osservato che l’Autorità Regionale di Protezione __________ sede di __________, il 24 maggio 2016, ha emesso a favore della ricorrente un calcolo dell’”Indennità mercede e spese anno 2014 della curatrice” (cfr. doc. B2).

In tale documento è stato indicato che per il periodo di gestione della curatela in questione per l’anno 2014 il salario determinante, ossia la mercede, ammontava a fr. 480.--, mentre le spese a fr. 243.-- (cfr. doc. B2).

Di conseguenza unicamente la somma di fr. 480.-- corrisposta dal Comune di __________ il 24 giugno 2016 deve essere conteggiata dall’USSI quale entrata disponibile per il mantenimento dell’insorgente, a esclusione delle spese di fr. 243.--.

2.12. Come rilevato dall’USSI, sul conto __________ l’insorgente ha inoltre ricevuto nel lasso di tempo marzo – settembre 2016, ad eccezione del mese di maggio 2016, l’ammontare di fr. 2'019.-- da parte della __________, e meglio il 24 marzo, il 26 aprile, il 1° giugno, il 1° e il 27 luglio, il 31 agosto e il 27 settembre 2016 (cfr. doc. 119; 120).

La ricorrente e la __________, con sede dapprima a __________ e dal 2012 a __________ (cfr. estratto del RC reperibile al sito www.zefix.ch), hanno concluso nel 2011 - con l’autorizzazione del proprietario - un contratto di sublocazione avente per oggetto l’appartamento in __________ a __________ preso in locazione dall’insorgente. Il canone di locazione corrisponde a fr. 3'400.-- al mese, oltre a spese accessorie per fr. 1'500.-- annui, versate tramite due rate semestrali di 750.-- ciascuna (cfr. doc. 39-43).

Dal dicembre 2014 la ricorrente e la SA condividono l’appartamento, per cui hanno concordato che la pigione a carico di quest’ultima ammonta a fr. 2'000.-- al mese, mentre la quota a carico dell’insorgente è di fr. 1'400.-- al mese (cfr. doc. 152).

Il 13 maggio 2016 alla ricorrente è stata intimata la disdetta del contratto di locazione dell’appartamento di __________, dove abita e ha il proprio __________, con effetto a decorrere dal 30 giugno 2016. In una lettera dell’8 gennaio 2016 i proprietari hanno rilevato che non risultavano versate parte della pigione di febbraio 2015 e le pigioni dei mesi da maggio a dicembre 2015 per complessivi fr. 30'875.82.

Il Pretore aggiunto del Distretto di __________, __________, con decisione del 27 settembre 2016, ha accolto l’istanza di sfratto e ha fatto ordine all’insorgente di mettere a libera disposizione dei proprietari l’appartamento di __________ entro dieci giorni dalla notificazione della decisione in questione (cfr. STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.5.).

Il ricorso interposto dall’insorgente contro il provvedimento di sfratto è pendente al Tribunale d’appello (cfr. doc. I; VII).

La ricorrente stessa ha indicato di avere utilizzato le somme bonificatele dalla __________ nei mesi in questione per far fronte ai propri bisogni vitali, non riversandole quindi al locatore come invece sarebbe stata tenuta a fare (cfr. doc. I pag. 4; VII pag. 2-3).

2.13. In una sentenza 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 relativa a un caso in cui la Commissione sociale della città di Friborgo ha negato, dal 1° febbraio 2015, l’assistenza sociale al ricorrente che si era stabilito in quella città dal gennaio 2015 abitando in un monolocale sublocatogli da parte della madre (fino a fine gennaio 2015 egli è stato aiutato dal servizio sociale regionale B) e che da fine giugno 2015 ha lasciato Friborgo ed è stato costretto a rivolgersi nuovamente al servizio sociale regionale B. e ad andare a vivere presso il domicilio dei genitori a D., l’Alta Corte ha rilevato che:

" (…)

Selon la jurisprudence, l’aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels. En principe, elle ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiment des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d’urgence à laquelle seule l’aide sociale pourrait remédier. Aussi l’aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L’autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d’une pesée des intérêts (ATF 136 I 126 consid. 7.1.3 p. 137 et les références; 136 V 351 consid. 7.1 p. 359: arrêt 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1).”

Ne discende che i debiti contratti prima del deposito della domanda di prestazioni assistenziali non rientrano di regola tra i bisogni che possono essere soddisfatti tramite l’erogazione di una prestazione ordinaria.

Soltanto eccezionalmente l’assistenza sociale può farsi carico dei debiti allorché il loro mancato pagamento potrebbe creare una nuova situazione d’urgenza a cui solamente l’aiuto sociale può porre rimedio. Il TF ha precisato che l’autorità decide la presa a carico dei debiti caso per caso sulla base della ponderazione degli interessi (cfr. STF 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1).

In quel caso di specie la nostra Massima istanza ha stabilito che quanto deciso dal Tribunale cantonale, ossia che era escluso un diritto retroattivo a delle prestazioni per il periodo da febbraio a maggio 2015, visto che l’interessato era partito alla fine di maggio 2015 e che la situazione d’urgenza non era più attuale, non poteva essere confermato.

Al riguardo il TF ha precisato che:

" (…)

6.1. En l’occurence, le raisonnement des premiers juges ne peut être suivi. En effet, on ne saurait considérer que l'éventuelle situation d'urgence présentée par le recourant n'était plus d'actualité au motif qu'il avait quitté la ville de Fribourg. Même si, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'aide sociale ne peut en principe être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, il faut tenir compte du fait qu'il s'écoule forcément un certain temps entre un refus de prester d'un service social et le jugement rendu contre ce refus. En cas de refus injustifié, ce laps de temps ne doit pas conduire à repousser d'emblée le versement des prestations au moment où statue l'autorité judiciaire. Autrement dit, si les conditions sont remplies, l'aide sociale est due en principe à partir du dépôt de la demande, ou comme en l'espèce à partir du moment où son versement devait être repris par le SASV, devenu compétent dès le mois de février 2015 (cf. arrêt 8C_75/2014 du 16 juillet 2014 consid. 4.2 in fine et 4.2.1). (…)“

Nel caso esaminato l’Alta Corte ha, per contro, indicato che il fatto che il ricorrente (di 40 anni) abbia dovuto lasciare Friborgo per andare a vivere presso il domicilio dei genitori e, secondo le sue dichiarazioni, chiedere aiuto al servizio sociale di B. dimostra piuttosto che egli si trovava specificatamente in una situazione d’urgenza.

Il Tribunale federale ha, altresì, osservato che:

" (…)

6.2. Le cas d'espèce se différencie de la cause 8C_866/2014 (mentionnée au consid. 4 et citée par la juridiction cantonale), dans laquelle les recourants étaient devenus indépendants financièrement en cours de procédure cantonale, de sorte qu'ils renonçaient à l'aide sociale mais maintenaient leurs prétentions en tant qu'elles portaient sur la période antérieure (deux mois). Dans cette cause, la prise en charge des dettes ne se justifiait pas, étant donné qu'elle n'aurait pas servi à éviter une nouvelle situation d'urgence. En outre, les recourants n'avaient pas établi qu'ils avaient été amenés à contracter des dettes.

(…)“

2.14. In concreto, da un lato, l’insorgente già nel 2015, e quindi prima della domanda di prestazioni assistenziali, non aveva provveduto a versare la pigione al locatore. Il contratto di locazione le è stato disdetto dal proprietario dell’appartamento nel mese di maggio 2016 con effetto da giugno 2016 e lo sfratto è stato pronunciato nel mese di settembre 2016.

Dall’altro, la ricorrente ha versato al proprietario il canone di locazione per il mese di ottobre 2016 (cfr. doc. B3) e il 3 aprile 2017 ha chiesto al TCA una proroga del termine per presentare eventuali altri mezzi di prova a causa di sovraccarico di lavoro e procedimenti (cfr. doc. V).

In simili condizioni il TCA ritiene che in casu, al momento dell’emanazione delle decisioni del 9 febbraio 2017, nonché della decisione su reclamo dell’8 marzo 2017, non si era confrontati con una situazione d’urgenza alla quale il non computare gli importi di fr. 2'019.-- destinati al pagamento della pigione quali redditi (e perciò consentire il relativo versamento al locatore da aprile a settembre 2016) avrebbe potuto porre rimedio, visto, in particolare, che la disdetta del contratto di locazione e lo sfratto erano comunque già stati notificati, come pure il fatto che l’insorgente ha indicato svolgere un’attività lavorativa da cui è altamente verosimile (nel settore delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale si applica abitualmente il criterio della probabilità preponderante; cfr. STF 8C_738/2016 del 28 marzo 2017 consid. 2; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) che derivino redditi sufficienti per far fronte al proprio sostentamento (cfr. consid. 2.13.; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015).

Questo Tribunale non ignora che la ricorrente ha asserito che se ricevesse le prestazioni anche minime per i mesi in questione, potrebbe provare a trattare con il locatore nell’ottica di sospendere la procedura di sfratto (cfr. doc. I pag. 5).

Al riguardo va, tuttavia, ricordato che l’istanza di sfratto, accolta dal Pretore nel settembre 2016, non è stata inoltrata, specificatamente a causa del mancato pagamento della pigione da aprile a settembre 2016, bensì poiché già dal 2015 non veniva corrisposto il canone di locazione (pigioni impagate per il 2015 pari a fr. 30'875.--; cfr. STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.5.).

Ne discende che, siccome l’insorgente stessa ha affermato di avere in ogni caso usato gli importi di fr. 2'019.-- accreditati a suo favore dalla WIP Finance SA per provvedere al proprio sostentamento, a ragione l’USSI ha conteggiato tali somme ricevute da marzo ad agosto 2016 nel calcolo dell’assistenza sociale.

Questa Corte rileva che, del resto, nemmeno nei mesi del 2016 in cui la medesima disponeva di sufficienti entrate per far fronte alle spese primarie relative al proprio fabbisogno (la soglia di intervento per l’anno 2016 per una persona sola corrisponde a fr. 986.--, cfr. consid. 2.5.; doc. 57segg.), nonché al pagamento dei premi della cassa malati (in particolare giugno e agosto 2016), la somma di fr. 2'019.-- è stata corrisposta al locatore, ciò fino al mese di ottobre 2016.

In effetti, dopo che la __________, che aveva sublocato parte dell’appartamento della ricorrente, ha versato a quest’ultima, il 27 settembre 2016, fr. 2'019.-- corrispondenti alla propria quota di pigione (cfr. consid. 2.12.), l’insorgente il 3 ottobre 2016 ha bonificato al locatore tale somma, oltre alla parte restante di pigione per complessivi fr. 3'400.-- (cfr. doc. B3).

Il contratto di locazione prevede che la pigione e l’acconto per le spese accessorie devono pervenire al locatore entro il 1° giorno del relativo periodo di computo (cfr. doc. 165).

Il canone di locazione corrisposto il 3 di ottobre 2016 si riferisce conseguentemente all’importo dovuto per il mese di ottobre 2016.

Pertanto, avendo la ricorrente provveduto senza indugio (il 3 ottobre 2016) a riversare al locatore l’ammontare ricevuto nel mese di settembre 2016 dalla SA, il bonifico del 27 settembre 2016 di fr. 2'019.-- non va considerato quale entrata a disposizione della ricorrente per il proprio mantenimento.

Per quanto attiene all’asserzione dell’insorgente secondo cui sarebbe pure da considerare il diritto a fr. 30'000.-- di pigioni arretrate relative al periodo precedente all’aprile 2016 (cfr. doc. VII pag. 4), va ribadito che i debiti contratti prima del deposito della domanda di prestazioni assistenziali non rientrano di regola tra i bisogni che possono essere soddisfatti tramite l’erogazione di una prestazione ordinaria. Soltanto eccezionalmente l’assistenza sociale può farsi carico dei debiti allorché il loro mancato pagamento potrebbe creare una nuova situazione d’urgenza a cui solamente l’aiuto sociale può porre rimedio (cfr. consid. 2.13.; STF 8C_124/2016 del 23 novembre 2016; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1).

In casu, ritenuto segnatamente che la ricorrente, a cui il 22 marzo 2017 è stato assegnato un termine di dieci giorni per presentare eventuali nuovi mezzi e il 3 aprile ha chiesto una proroga del termine a causa di sovraccarico di lavoro e procedimenti (cfr. doc. IV; V), attualmente è particolarmente attiva professionalmente, non si palesa un’eventuale situazione d’urgenza.

Pertanto è esclusa l’assunzione dei debiti relativi alla pigione.

Infine è utile evidenziare che, contrariamente a quanto fatto valere dall’insorgente circa il fatto che l’USSI considererebbe le somme versatele dalla __________ due volte, ossia in primis quale bonifico sul conto __________ da parte della SA e in seguito come ulteriore entrata quando lei trasferisce gli importi sul conto __________ (cfr. consid. 2.7.; doc. VII pag. 3), l’amministrazione non ha computato due volte le entrate mensili da parte della __________.

Ciò risulta chiaramente dalla risposta di causa in cui l’USSI ha proprio specificato - per i mesi in cui la ricorrente ha riversato la somma bonificatale dalla SA sul Conto presso __________ nella misura di fr. 2'000.-- sul Conto __________, ossia marzo (cfr. doc. 92; 119), giugno (cfr. doc. 101; 119) e luglio 2016 (cfr. doc. 107; 119) - l’importo in questione era stato trasferito dalla medesima dalla __________ alla __________ (“2'019 __________”; doc. III 4-5).

2.15. Da tutto quanto esposto sopra risulta che, ai fini della determinazione del diritto della ricorrente a una prestazione assistenziale ordinaria, rispettivamente del relativo importo, per il periodo aprile-ottobre 2016, devono essere considerate le entrate mensili a suo favore da marzo a settembre 2016 (cfr. consid. 2.16.) che seguono.

Per il mese di marzo 2016:

  • fr. 2'019.-- corrisposti il 24 marzo 2016 sul conto __________ da __________ e riversati dall’insorgente sul conto __________ nella misura di fr. 2'000.-- (cfr. consid. 2.14.).

Per il mese di aprile 2016 complessivi fr. 2'169.--, e meglio:

  • fr. 2'019.-- versati il 26 aprile 2016 sul conto __________ da __________ (cfr. consid. 2.14.);

  • fr. 50.-- accreditati il 25 aprile 2016 sul conto __________ dal fratello (cfr. consid. 2.10.);

  • fr. 100.-- versati il 7 aprile 2016 sul conto __________ da terzi (cfr. consid. 2.10.).

Per il mese di maggio 2016 nessuna entrata (cfr. doc. 68-71; III).

Per il mese di giugno 2016 complessivi fr. 4'048.--, e meglio:

  • fr. 1'349.-- versati il 23 giugno 2016 da __________ sul conto __________ (cfr. consid. 2.9.);

  • fr. 200.-- versati il 29 giugno 2016 da __________ sul conto __________ (cfr. consid. 2.9.);

  • fr. 480.-- corrisposti il 24 giugno 2016 dal Comune di __________ sul conto __________ (cfr. consid. 2.11.);

  • fr. 2'019.-- bonificati il 1° giugno 2016 sul conto __________ da __________ e riversati dall’insorgente sul conto __________ nella misura di fr. 2'000.-- il 10 giugno 2016 (cfr. consid. 2.14.).

Per il mese di luglio 2016 complessivi fr. 4'238.--, e meglio:

  • fr. 200.-- versati il 27 luglio 2016 da __________ sul conto __________ (cfr. consid. 2.9.);

  • fr. 2'019.-- versati il 27 luglio 2016 sul conto __________ da __________ (cfr. consid. 2.14.);

  • fr. 2'019.-- corrisposti il 1° luglio 2016 sul conto __________ da __________ e riversati dall’insorgente sul conto __________ nella misura di fr. 2'000.-- il 10 giugno 2016 (cfr. consid. 2.14.).

Per il mese di agosto 2016 complessivi fr. 4'609.--, e meglio:

  • fr. 2'019.-- bonificati il 31 agosto 2016 sul conto __________ da __________ (cfr. consid. 2.14.);

  • fr. 200.-- versati il 30 agosto 2016 da __________ sul conto __________ (cfr. consid. 2.9.);

  • fr. 40.-- accreditati il 29 agosto 2016 sul conto __________ dal fratello (cfr. consid. 2.10.);

  • fr. 300.-- versati il 23 agosto 2016 sul conto __________ (cfr. consid. 2.11.);

  • fr. 1'400.-- bonificati il 16 agosto 2016 sul conto __________ (cfr. consid. 2.11.);

  • fr. 150.-- accreditati il 15 agosto 2016 sul conto __________ dal fratello (cfr. consid. 2.10.);

  • fr. 500.-- versati l’8 agosto 2016 sul conto __________ dalla cliente __________ (cfr. consid. 2.9.).

Per il mese di settembre 2016 complessivi fr. 2’320.--, e meglio:

  • fr. 1'400.-- bonificati il 30 settembre 2016 sul conto __________ (cfr. consid. 2.11.);

  • fr. 30.-- versati il 28 settembre 2016 sul conto __________ da terzi (cfr. consid. 2.10.);

  • fr. 90.-- versati il 26 settembre 2016 sul conto __________ (cfr. consid. 2.11.);

  • fr. 600.-- versati il 21 settembre 2016 sul conto __________ dalla cliente __________ (cfr. consid. 2.9.);

  • fr. 200.-- versati il 15 settembre 2016 da __________ sul conto __________ (cfr. consid. 2.9.)

Riguardo alle entrate globali mensili a disposizione della ricorrente giova d’altronde ricordare che la medesima, allorché nel mese di aprile 2016 ha richiesto le prestazioni assistenziali, ha indicato quale reddito annuo netto stimato per l’anno 2016 l’importo di fr. 120'000.--, poi ridotto a fr. 30'000.-- (cfr. STCA 42.2016.28 del 30 novembre 2016 consid. 2.5., 2.7.), corrispondenti a fr. 2'500.-- al mese.

2.16. Come risulta dal considerando precedente, per valutare il diritto della ricorrente all’assistenza sociale da aprile ad ottobre 2016 occorre tenere conto, come peraltro effettuato dall’USSI (cfr. doc. 56 segg.; A3; III), delle entrate da marzo a settembre 2016.

A tal proposito va evidenziato che il TCA ha stabilito, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.

Questo Tribunale ha, di conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.

Al riguardo cfr. pure STCA 42.2013.27 del 17 luglio 2014 consid. 2.9.; STCA 42.2016.25 del 23 gennaio 2017 consid. 2.10.

Nel caso di specie nel periodo marzo-settembre 2016 i bonifici di una certa entità sui conti presso __________ e __________ rilevanti ai fini della vertenza sono stati effettuati principalmente verso la fine del mese (cfr. consid. 2.15.).

Di conseguenza è altamente verosimile (cfr. consid. 2.14.) che la ricorrente abbia fatto fronte al pagamento delle spese mensili afferenti a ciascuno mese da aprile ad ottobre 2016 utilizzando le entrate del mese precedente (cfr. STCA 42.2013.23-24 del 5 maggio 2014 consid. 2.15.).

In concreto, quindi, per determinare il diritto dell’insorgente all’assistenza sociale, rispettivamente il relativo importo per ogni singolo mese da aprile a ottobre 2016 devono essere conteggiate le entrate del mese precedente, ovvero di marzo 2016 per aprile 2016, di aprile 2016 per maggio 2016, di maggio 2016 per giugno 2016, di giugno 2016 per luglio 2016, di luglio 2016 per agosto 2016, di agosto 2016 per settembre 2’16 e di settembre 2016 per ottobre 2016.

2.17. Per il mese di aprile 2016, pertanto, i redditi della ricorrente da prendere in considerazione sono quelli di marzo 2016 e ammontano a fr. 2'019.-- (cfr. consid. 2.15., doc. 78), mentre le spese a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per una persona

  • art. 22 lett. c Las; 9 Laps - + fr. 415 premio LAMal; cfr. doc. 78-79).

Il reddito disponibile residuale (art. 5 Laps) è pari, dunque, a fr. 504.-- mensili (fr. 2'019 – fr. 1'515).

La soglia di intervento della ricorrente per il 2016 corrisponde a fr. 986.-- al mese (cfr. consid. 2.5.).

Hanno diritto alla prestazione assistenziale ordinaria coloro il cui reddito disponibile residuale, sommato alle prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps, non raggiunge la soglia di intervento (cfr. art. 18 Las; consid. 2.5.).

In casu la ricorrente, per il mese di aprile 2016, presenta una lacuna di reddito Las mensile di fr. 177.-- [fr. 986.-- - (fr. 504 + 305 sussidio cassa malati)], come indicato dall’USSI (cfr. doc. 78).

Il riconoscimento da parte dell’amministrazione di una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di aprile 2016 di fr. 178.-- (cfr. doc. 76; A3) non presta, perciò, il fianco a critica alcuna.

Per il mese di maggio 2016 i redditi della ricorrente da prendere in considerazione sono quelli del mese di aprile 2016 e ammontano a fr. 2'169.-- (cfr. consid. 2.15., doc. 74), mentre le spese a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per una persona + fr. 415 premio LAMal; cfr. doc. 74-75).

Il reddito disponibile residuale (art. 5 Laps) è pari, dunque, a fr. 654.-- mensili (fr. 2'169 – fr. 1'515).

L’insorgente, per il mese di maggio 2016, presenta una lacuna di reddito Las mensile di fr. 27.-- [fr. 986.-- soglia di intervento - (fr. 654 + 305 sussidio cassa malati)], come indicato dalla parte resistente (cfr. doc. 74).

L’assegnazione da parte dell’USSI di una prestazione assistenziale ordinaria per il mese di maggio 2016 di fr. 28.-- (cfr. doc. 72; A3) è, dunque, corretta.

Per il mese di giugno 2016, non avendo beneficiato di alcuna entrata nel mese di maggio 2016, non vi è alcun reddito da computare (cfr. consid. 2.15., doc. 70-71), mentre le spese corrispondono a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per una persona + fr. 415 premio LAMal; cfr. doc. 70-71).

Di conseguenza l’insorgente, per questo mese, non presenta alcun reddito disponibile residuale.

Il disavanzo ammonta, al contrario, a fr. 1’515 (redditi computabili di fr. 0 – spese computabili di fr. 1’515).

La lacuna di reddito Las per il mese di giugno 2016 è, pertanto, pari a fr. 2’196.-- [(fr. 986.-- + fr. 1’515.--) - fr. 305.--; cfr. doc. 70].

A ragione l’USSI, per il mese di giugno 2016, ha attribuito alla ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'196.-- (cfr. doc. 68; A3).

Per il mese di luglio 2016 i redditi della ricorrente da prendere in considerazione sono quelli di giugno 2016 e ammontano a fr. 4'048.-- (cfr. consid. 2.15.), mentre le spese a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per una persona + fr. 415 premio LAMal; cfr. doc. 66-67).

Il suo reddito disponibile residuale è pari, quindi, a fr. 2’533.-- annui (redditi computabili di fr. 4’048.-- - spese computabili di fr. 1’515.-).

Considerati una soglia di intervento per il 2016 di fr. 986.-- e un sussidio della cassa malati di fr. 305.--, l’insorgente presenta un’eccedenza di reddito Las per il mese di luglio 2016 di fr. 1’852.-- [(fr. 2’533.-- + fr. 305.--) - fr. 986.--].

La ricorrente non ha, dunque, diritto, per il mese di luglio 2016 2016 a una prestazione assistenziale ordinaria.

Per il mese di agosto 2016 i redditi della ricorrente da prendere in considerazione sono quelli di luglio 2016 e ammontano a fr. 4’238.-- (cfr. consid. 2.15.), mentre le spese a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per una persona + fr. 415 premio LAMal; cfr. doc. 63-64).

Il suo reddito disponibile residuale è pari, quindi, a fr. 2’723.-- annui (redditi computabili di fr. 4’238.-- - spese computabili di fr. 1’515.-).

Considerati una soglia di intervento per il 2016 di fr. 986.-- e un sussidio della cassa malati di fr. 305.--, l’insorgente presenta un’eccedenza di reddito Las per il mese di agosto 2016 di fr. 2’042.-- [(fr. 2’723.-- + fr. 305.-- sussidio cassa malati) - fr. 986.-- soglia di intervento].

La ricorrente non ha, perciò, diritto, per il mese di agosto 2016 2016 a una prestazione assistenziale ordinaria.

Per il mese di settembre 2016 i suoi redditi da conteggiare corrispondono a quelli del mese di agosto 2016 e ammontano a fr. 4’609.-- (cfr. consid. 2.15.), mentre le spese a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per una persona + fr. 415 premio LAMal; cfr. doc. 60-61).

Il suo reddito disponibile residuale è pari, quindi, a fr. 3’094.-- annui (redditi computabili di fr. 4’609.-- – spese computabili di fr. 1’515.).

L’insorgente presenta un’eccedenza di reddito Las per il mese di settembre 2016 di fr. 2’413.-- [(fr. 3'094.-- + fr. 305.-- sussidio cassa malati) - fr. 986.-- soglia di intervento].

L’insorgente non ha, quindi, diritto, per il mese di settembre 2016 2016 a una prestazione assistenziale ordinaria.

Per il mese di ottobre 2016 i redditi della ricorrente da prendere in considerazione sono quelli del mese di settembre 2016 e corrispondono a fr. 2'320.-- (cfr. consid. 2.15.), mentre le spese corrispondono a fr. 1'515.-- (fr. 1'100 pigione massima ammissibile per una persona + fr. 415 premio LAMal; cfr. doc. 57-58).

Il suo reddito disponibile residuale è pari, quindi, a fr. 805.-- annui (redditi computabili di fr. 2’320.-- – spese computabili di fr. 1’515.).

L’insorgente presenta un’eccedenza di reddito Las per il mese di settembre 2016 di fr. 124.-- [(fr. 805.-- + fr. 305.-- sussidio cassa malati) - fr. 986.-- soglia di intervento].

L’insorgente non ha, dunque, diritto, per il mese di ottobre 2016 2016 a una prestazione assistenziale ordinaria.

2.18. Infine questa Corte osserva che l’asserzione ricorsuale secondo cui l’USSI, negandole le prestazioni minime vitali, ha violato sia le norme in tema di assistenza, sia i diritti fondamentali come il diritto alla vita, alla casa e al lavoro, alla dignità (art. 7 Cost.) di persona umana, tutti protetti dalla Costituzione e dalla CEDU (art. 2, 3, 6 e 8 CEDU) sia le regole elementari di correttezza e della buona fede che regola i rapporti tra lo Stato e il cittadino, nonché il divieto dell’arbitrio ex art. 9 Cost. per avere arbitrariamente e dolosamente accertato erratamente i fatti e applicato arbitrariamente il diritto (cfr. doc. I pag. 3), non è atta a sovvertire l’esito della vertenza.

In primo luogo, giova rilevare che l’art. 7 Cost. relativo al rispetto della dignità umana sottende all’art. 12 Cost. (cfr. DTF 139 I 272 consid. 3.2.), che prevede che chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a se stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.

L'aiuto in situazioni di bisogno è, però, subordinato al rispetto del principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.8.), nel senso che non può prevalersene colui che, oggettivamente, è in misura di procurarsi con le proprie forze i mezzi indispensabili alla sua sopravvivenza. Una tale persona non è considerata versare in una situazione di bisogno, presupposto necessario per poter beneficiare di un aiuto (cfr. DTF 134 I 65 consid. 3.1.).

Inoltre l’art. 12 Cost. non persegue lo scopo di garantire un reddito minimo, ma unicamente quanto indispensabile ad assicurare la sopravvivenza (sostentamento, cure medico-sanitarie di base; cfr. STF 8C_906/2009 del 18 giugno 2010 consid. 4; STF 8C_3/2007 dell’8 giugno 2007 consid. 3).

In concreto la ricorrente, nei mesi da luglio ad ottobre 2016, ha potuto provvedere al proprio sostentamento grazie ai mezzi finanziari a sua disposizione (cfr. consid. 2.17.). Nei mesi da aprile a giugno 2016, per contro, non essendo le entrate della medesima sufficienti a far fronte alle spese computabili Las, oltre che alla soglia di intervento, l’USSI le ha concesso una prestazione assistenziale ordinaria mensile (cfr. consid. 1.2.; 2.1.; 2.17.).

In simili condizioni non risulta alcuna violazione del diritto al rispetto della dignità umana.

In secondo luogo, non soccorre l'insorgente neppure il richiamo degli art. 2, 3, 6 e 8 CEDU.

L’art. 2 CEDU tutela il diritto alla vita in senso assoluto. In effetti tale disposto prevede che il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il delitto è punito dalla legge con tale pena.

Nel caso di specie il riferimento a tale norma non è, evidentemente, pertinente.

Lo stesso dicasi per l’art. 3 CEDU che vieta i trattamenti inumani o degradanti. Un maltrattamento, infatti, per ricadere nel campo di applicazione di tale disposto deve raggiungere un minimo di gravità. Non è sufficiente che il maltrattamento comporti degli aspetti spiacevoli (cfr. DTF 139 I 272 consid. 4).

La Corte europea dei diritti dell’uomo definisce il trattamento inumano come quello che provoca volontariamente delle sofferenze mentali o fisiche di un’intensità particolare e il trattamento degradante come quello che umilia l’individuo grossolanamente davanti a terzi o lo spinge ad agire contro la sua volontà (cfr. STF 8C_102/2013 del 10 gennaio 2014 consid. 4.2.).

In casu ciò di cui si lamenta la ricorrente, in ogni caso, non raggiunge certamente il minimo di gravità necessario per ricadere sotto l’art. 3 CEDU.

L’art. 8 CEDU, poi, garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, ossia il diritto di ogni persona di scegliere il proprio modo di vita, di organizzare il proprio tempo libero, di allacciare e sviluppare delle relazioni interpersonali, rispettivamente di intrattenere liberamente le proprie relazioni familiari e una vita di famiglia. Il diritto al rispetto della vita provata protegge segnatamente l’integrità fisica e morale di una persona; ha lo scopo di assicurare lo sviluppo senza ingerenze esterne della personalità di ciascun individuo nelle relazioni con i propri simili.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha, tuttavia, stabilito che questo disposto non impone agli Stati contraenti l’obbligo di fornire certe prestazioni finanziarie o di garantire un certo livello di vita (cfr. DTF 139 I 272 consid. 5).

Ne discende che la decisione dell’USSI non costituisce una lesione della vita privata della ricorrente.

Per quanto riguarda l’art. 6 CEDU l’insorgente, a parte l’invocata violazione del diritto di essere sentito a cui il TCA ha risposto al consid. 2.2., non ha specificato in che modo, dal profilo delle garanzie procedurali, l’amministrazione avrebbe leso tale disposto, né questa Corte ne ravvede alcuna violazione.

Non risulta, infine, che la parte resistente abbia accertato i fatti in violazione manifesta del diritto, rispettivamente abbia applicato il diritto in modo arbitrario. Pertanto è esclusa una violazione del divieto dell’arbitrio sancito dall’art. 9 Cost.

2.19. In esito a tutto quanto precede, la decisione su reclamo dell’8 marzo 2017 impugnata deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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