Raccomandata

Incarto n. 42.2016.36

ke/sc

Lugano 22 marzo 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Kathrin Erne, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2016 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 25 novembre 2016 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 13 luglio 2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha concesso a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'645.- a decorrere dal 1° luglio 2016 per i mesi di luglio, agosto e settembre 2016 (cfr. doc. 339).

1.2. In seguito alla lettera del 19 luglio 2016 (cfr. doc. 338) rispettivamente al reclamo formale del 26 luglio 2016 (cfr. doc. 7), entrambi interposti da RI 1, l’USSI ha confermato la precedente decisone del 13 luglio 2016 (cfr. doc. A), con cui all’insorgente è stato negato il versamento della prestazione assistenziale ordinaria per il mese di giugno 2016.

L’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha rilevato che:

" (…)

Si osserva che l’assistenza è assegnata a copertura del fabbisogno mensile scoperto in considerazione della situazione del mese per il quale è richiesta.

Secondo l’art. 61 cpv. 1 Las il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda. Secondo il cpv. 2 l’autorità competente può tuttavia, per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali se le circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano. Secondo l’art. 19 Laps le prestazioni sociali vengono concesse soltanto su richiesta.

L’assistito ha ricevuto le prestazioni di assistenza fino a maggio 2016 con l’esplicita indicazione, presente su ogni decisione, che il rinnovo andava chiesto entro il mese di scadenza (fine prestazione). Ha rinnovato la domanda solo in luglio 2016. Per il mese di giugno 2016 egli ha potuto far capo a prestiti per pagare affitto, elettricità e alimenti e il premio di cassa malati scoperto è poi stato pagato dall’USSI.

La prestazione di assistenza è sussidiaria alle risorse del richiedente come ad esempio dei prestiti.

La prestazione di assistenza per il mese di giugno 2016 in definitiva è quindi stata correttamente versata nella misura in cui l’assistito non ha potuto far fronte al fabbisogno con le proprie risorse (prestiti), vale a dire con la copertura del premio di cassa malati.” (cfr. doc. A)

1.3. Contro la decisione su reclamo del 25 novembre 2016 RI 1 ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha riproposto la sua richiesta di versamento della prestazione assistenziale ordinaria per il mese di giugno 2016.

A sostengo della propria pretesa ricorsuale egli ha rilevato:

" (…)

Purtroppo ho inviato i documenti per l’assistenza in ritardo per una mia dimenticanza involontaria (io ho sempre lavorato nell’edilizia e non sono pratico di burocrazia, anche se ho dovuto imparare velocemente). È vero ho trovato chi mi ha imprestato i soldi per il mese di giugno, ma faccio notare imprestato non regalato per cui devo giustamente restituirli. Spero che teniate conto che prima di trovarmi in questa spiacevole situazione ho sempre lavorato (41 anni) e ho sempre pagato tutto quello che dovevo e adesso a 59 anni ho un debito di fr. 2600.- che devo restituire. (…)” (cfr. doc. I)

1.4. L’USSI, con risposta del 10 gennaio 2017, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.5. Il 18 gennaio 2017 il ricorrente si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie ribadendo che dovrebbe restituire i fr. 2600.- alla persona che glieli ha prestati “… e con una famiglia a carico anche fr. 100.- al mese in meno sono tanti”. (cfr. doc. V).

1.6. L’amministrazione si è riconfermata nella decisione su reclamo impugnata e nella risposta di causa con osservazioni del 23 gennaio 2017 sollevando che il ricorrente non aveva indicato fatti nuovi nella sua lettera precedente (cfr. doc. VII).

1.7. Il doc. VI e il doc. VII sono stati trasmessi per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. VIII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’USSI ha a ragione o meno, con decisione del 13 luglio 2016 confermata dalla decisione su reclamo del 25 novembre 2016, assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale di fr. 2'645.- a far tempo dal mese di luglio 2016 e non già dal mese di giugno 2016, come invece richiesto dal ricorrente.

2.2. L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento armonizzate vanno erogate le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (art. 11 cpv. 1 lett. B) e le prestazioni d’aiuito allo studio (art. 11 cpv. 1 lett. c) a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) le riduzioni dei premi previste nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale speciale e l’assegno per sportivi d’élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LASt) del 23 febbraio 2015;

c) la borsa di studio e l’assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

d) l’assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

2.4. Nella presente evenienza, l’11 luglio 2016 RI 1, già a beneficio di una prestazione assistenziale ordinaria che era scaduta il 31 maggio 2016, ha inoltrato domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali. In tale occasione egli ha osservato che:

" Non mi sono accorto prima perché ho ricevuto un versamento della cassa malati che poi non ho pagato ed ho prosciugato il conto risparmio e ho dovuto farmi imprestare soldi.” (cfr. doc. 345)

L’USSI, con decisione del 13 luglio 2016, ha attribuito a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 2'645.- per i mesi di luglio, agosto e settembre 2016 (cfr. doc. 339).

L’insorgente ha contestato il modo di procedere dell’amministrazione, postulando l’assegnazione di una prestazione assistenziale già dal mese di giugno 2016.

Al riguardo egli ha fatto valere con lettera del 19 luglio 2016 che aveva consegnato i documenti per l’assistenza sociale in ritardo per una sua “dimenticanza involontaria”. Egli afferma inoltre di aver bisogno di quei soldi per restituire l’affitto, l’energia elettrica e alimenti alla persona che gli aveva prestato il denaro (cfr. doc. 338). Nel reclamo formale inoltrato il 26 luglio 2016 il ricorrente ribadisce di aver bisogno dell’assistenza perché ha una famiglia a carico (cfr. doc. 7).

Nella sua risposta del 10 gennaio 2017, l’USSI precisa in particolare che:

" (…)

La prestazione di assistenza è sussidiaria alle risorse del richiedente, anche ai prestiti a lui fatti.

La prestazione di assistenza per il mese di giugno 2016 in definitiva è quindi stata correttamente versata nella misura in cui l’assistito non ha potuto far fronte al fabbisogno con le proprie risorse (prestiti), vale a dire con la copertura del premio di cassa malati. Per il rimanente ha potuto far fronte alle spese tramite altre risorse e meglio dei prestiti.” (cfr. doc. III)

2.5. Chiamata a pronunciarsi in merito al caso di specie, questa Corte rileva che il ricorrente pretende il versamento della prestazione assistenziale ordinaria per il mese di giugno 2016.

Nel caso di specie risulta dagli atti dell’incarto che il ricorrente è a beneficio dell’assistenza sociale sin dal 1° agosto 2015. L’USSI gli ha accordato la prima prestazione assistenziale ordinaria dal 1° agosto 2015 fino al 30 settembre 2015 (cfr. doc. 405). Con domanda del 24 settembre, ossia entro la scadenza della prestazione assistenziale il ricorrente ha chiesto il rinnovo della prestazione (cfr. doc. 401).

Nei mesi successivi l’USSI ha accordato a RI 1 l’assistenza per ulteriori tre mesi mentre il ricorrente ogni volta ha chiesto tempestivamente, ossia entro la scadenza della stessa, il suo rinnovo (cfr. doc. 360, 365, 381).

L’11 luglio 2016 l’interessato ha formulato la domanda di rinnovo delle prestazioni assistenziali che erano scadute il 31 maggio 2016 osservando di essersi dimenticato dell’inoltro tempestivo (cfr. doc. 344).

Alla luce dell’art. 61 cpv. 1 Las, secondo cui il diritto al pagamento delle prestazioni assistenziali decorre dal primo giorno del mese in cui è depositata la domanda, giustamente l’USSI ha attribuito all’interessato le prestazioni assistenziali a partire dal 1° luglio 2016.

Per completezza è utile precisare che dal 1° gennaio 2013 anche l’art. 23 Laps contempla che il diritto al pagamento delle prestazioni sociali Laps decorre dal primo giorno del mese in cui è stata depositata la domanda e se sono adempiute le condizioni legali a cui esso è subordinato (cfr. BU 5/2013 del 1° febbraio 2013 pag. 73-74).

A nulla di diverso possono portare le argomentazioni del ricorrente.

L’USSI ha infatti costantemente informato RI 1 che l'eventuale richiesta di rinnovo della prestazione dovrà essere inoltrata entro il mese di scadenza (termine della validità) per mezzo dell'apposito formulario, vidimato dal comune di domicilio o dal servizio d'accompagnamento di riferimento. Questa dicitura, addirittura in grassetto, si trova su ogni decisione rilasciata dall’USSI (cfr. doc. 312, 339, 360, 381 e 397).

Si evidenzia inoltre che il ricorrente ha presentato le precedenti domande di rinnovo sempre entro la scadenza (cfr. doc. 365 e 401). Perciò si può desumere senz’altro che il ricorrente era ben cosciente della necessità di chiedere il rinnovo entro la scadenza della prestazione assistenziale allegando i documenti necessari per l’esame della domanda.

Ne discende che RI 1 ha diritto a una prestazione assistenziale ordinaria dal mese di luglio 2016.

2.6. L’insorgente sostiene inoltre di essersi dovuto indebitare perché non gli è stato concessa l’assistenza sociale ordinaria del mese di giugno 2016. In effetti, egli afferma di avere ricevuto un prestito fr. 2'600.- da una persona, alla quale li deve restituire (cfr. doc. I).

Secondo l’art. 61 cpv. 2 Las l’autorità competente può, per un periodo limitato, effettuare versamenti retroattivi di prestazioni assistenziali se le circostanze o il particolare stato di bisogno del richiedente lo giustificano.

L’art. 5 Reg.Las prevede che la retroattività delle prestazioni assistenziali è limitata a tre mesi.

Al riguardo va, tuttavia, evidenziato che la concessione di prestazioni retroattive rappresenta una facoltà dell’amministrazione.

La possibilità contemplata dalla Las di corrispondere prestazioni assistenziali retroattive limitatamente a tre mesi va applicata a titolo eccezionale per i casi di rigore, allorché la copertura di spese arretrate evita un aggravamento ulteriore della situazione di bisogno (cfr. Messaggio dell’8 maggio 2002 n. 5250 attinente alla modifica della legge sull’assistenza sociale, p.to 2 ad art. 61; Messaggio aggiuntivo n. 5723a del 7 giugno 2006, p.to 1b).

Va evidenziato che le prestazioni Laps in generale e quelle assistenziali in particolare, non servono a pagare i debiti di una persona in situazione di bisogno, il loro scopo è quello di garantire il minimo vitale e di evitare che la persona debba in seguito indebitarsi per vivere.

In una sentenza 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4, il Tribunale federale, a tale proposito, ha indicato:

" (…)

Selon la jurisprudence, l’aide sociale a pour but de couvrir les besoins actuels. En principe, elle ne peut pas être versée pour une période antérieure et servir à amortir des dettes, quand bien même un droit aux prestations existait alors. Des exceptions peuvent être admises lorsque le non-paiment des dettes pourrait entraîner une nouvelle situation d’urgence à laquelle seule l’aide sociale purrait remédier. Aussi l’aide sociale peut-elle être amenée à prendre en charge les arriérés de loyer. L’autorité décide de la prise en charge de dettes de cas en cas sur la base d’une pesée des intérêts (ATF 136 I 126 consid. 7.1.3 p. 137 et les références; 136 V 351 consid. 7.1 p. 359: arrêt 8C_866/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.2.1).”

Ne discende che i debiti contratti prima del deposito della domanda di prestazioni assistenziali non rientrano di regola tra i bisogni che possono essere soddisfatti tramite l’erogazione di una prestazione ordinaria.

In effetti l’Alta Corte ha ricordato che eccezionalmente l’assistenza sociale può farsi carico dei debiti allorché il loro mancato pagamento potrebbe creare una nuova situazione d’urgenza a cui solamente l’aiuto sociale può porre rimedio. Ha anche precisato che l’autorità decide la presa a carico dei debiti caso per caso sulla base della ponderazione degli interessi (cfr. STF 8C_124/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4; STF 8C_866/2014 del 14 aprile 2015 consid. 4.2.1).

2.7. Nel caso di specie il TCA rileva, innanzitutto, che il debito indicato dal ricorrente di circa fr. 2'600.-- (cfr. doc. I) non è stato debitamente comprovato.

Al riguardo questa Corte evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza sociale è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Il principio inquisitorio non è, tuttavia, incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

In concreto il ricorrente, a sostegno della propria asserzione, non ha trasmesso nessuna prova del debito come ad esempio un riconoscimento di debito, limitandosi a postulare che si sarebbe dovuto indebitare per il pagamento dell’affitto, dell’energia elettricità e degli alimenti del mese di giugno 2016 (cfr. sul tema STCA 42.2013.3 del 25 settembre 2013 consid. 2.9).

In ogni caso, anche volendo considerare che effettivamente il ricorrente è debitore nei confronti di una terza persona di una somma di fr. 2'600.--, egli nemmeno ha fatto valere che la mancata considerazione dell’asserito debito da parte dell’USSI abbia potuto ingenerare una nuova situazione d’urgenza come ad esempio uno sfratto (cfr. consid. 2.6.).

2.8. Nell’ambito dell’assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30).

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 in cui l’assistenza sociale è stata negata poiché il richiedente ha potuto coprire le sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale – COSAS, adottate nel 2005 e poi aggiornate regolarmente negli anni successivi, al punto A. 4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

  • Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

· allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

· agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

· alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico. (…)”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.9. Giova, inoltre, rilevare che il principio della sussidiarietà (cfr. art. 2 Las; 13 Laps; Direttive COSAS del 2005 aggiornate nel dicembre 2015, p.to A. 4), secondo cui l’assistenza sociale può essere riconosciuta solo se una persona non può far fronte alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o ancora prestazioni volontarie da parte di terzi, non esclude espressamente che nel concetto di prestazioni volontarie da parte di terzi, oltre alla liberalità concessa senza prestazione corrispondente (ossia la donazione giusta gli art. 239 e segg. CO), rientri anche il prestito di somme da restituire in seguito (ossia il mutuo ai sensi degli art. 312 e segg. CO; cfr. STCA 42.2011.6 del 10 novembre 2011).

Al contrario l'Alta Corte, nella sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen), ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

Inoltre con sentenza 8C_42/2013 del 15 ottobre 2013 ha confermato il diniego del diritto a una prestazione assistenziale nel caso di una persona che aveva potuto coprire i costi in più non coperti dalle assicurazioni sociali e provate tramite finanziamenti da terzi.

Pertanto l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2012.4 del 19 luglio 2012; 42.2011.30 dell’11 luglio 2012).

Come sopra esposto, l’assistenza sociale è sussidiaria ai mezzi che la persona assistita è in grado di procurarsi individualmente anche tramite prestiti da restituire.

Nella concreta evenienza, l’assistito ha avuto i mezzi per far fronte alle sue spese non coperte dalle assicurazioni sociali e private tramite finanziamenti (prestiti) da parte di terzi.

Al riguardo giova osservare che lo stesso RI 1, nella lettera del 19 luglio 2016, ha affermato di aver contratto un debito con una persona (cfr. doc. I).

Pertanto, anche in virtù del principio di sussidiarietà che vige nell’ambito dell’assistenza sociale, nonché della giurisprudenza federale e cantonale, come pure delle direttive COSAS riportate ai precedenti considerandi, l’USSI a ragione ha negato all’insorgente il versamento della prestazione assistenziale ordinaria per il mese di giugno 2016.

2.10. Per tutto quanto precede, la decisione su reclamo del 25 novembre 2016 deve essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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