Raccomandata
Incarto n. 42.2016.18
rs
Lugano 6 marzo 2017
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2016 di
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 22 giugno 2016 emanata da
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
ritenuto, in fatto
1.1. Con decisione del 22 aprile 2016 l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI) ha assegnato a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr. 1’997.-- mensili per il mese di marzo 2016.
Nel provvedimento è stato precisato che la somma di fr. 142.-- relativa all’ammortamento del prestito per l’acquisto della vettura __________ non potevano essere riconosciuti (cfr. doc. 228-231).
Con ulteriore decisione del 22 marzo 2016 l’USSI ha concesso all’interessato una prestazione assistenziale di fr. 1'651.-- per il mese di febbraio 2016. Riguardo all’ammortamento di fr. 142.--l’amministrazione ha annotato la medesima indicazione menzionata sopra (cfr. doc. 232-236).
1.2. A seguito del reclamo del 2 maggio 2016 interposto da RI 1 contro le decisioni del 21, rispettivamente 22 marzo 2016 (cfr. doc. 546), l’USSI il 22 giugno 2016 ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha confermato i precedenti provvedimenti.
L’amministrazione ha in particolare rilevato che:
" (…)
Con reclamo del 2 maggio 2016, RI 1 contesta le decisioni di assistenza indicando che non gli risulta corretto che il reddito considerato per l’attività indipendente non deduca l’ammortamento economico dell’auto di CHF 142.- al mese, senza specifica base legale e differentemente da quanto varrebbe in ambito LEF e tributario.
Chiede quindi la relativa correzione e l’aumento della prestazione di assistenza riconosciuta.
Nell’ambito dell’assistenza sociale, come precisano le Norme COSAS, possono essere riconosciute le spese per l’attività lavorativa (p.es. spese di trasporto che non rientrano nel forfait). Tuttavia nel caso concreto l’ammortamento economico invocato dal reclamante non rappresenta una spesa reale e quindi non può venir considerata. Inoltre, sempre secondo le Norme COSAS, nell’ambito di un’attività indipendente di regola il sostegno sociale non prende a carico le spese aziendali. La considerazione del valore di ammortamento economico richiesta dal reclamante esula dalla funzione dell’assistenza. (…)” (Doc. A)
1.3. Con tempestivo ricorso del 30 giugno 2016 RI 1 ha impugnato la decisione su reclamo del 22 giugno 2016, chiedendo che ai fini della determinazione della prestazione assistenziale ordinaria le quote di ammortamento dei beni strumentali siano considerate nel calcolo del reddito dell’impresa e quindi vengano dedotte dai ricavi di impresa (cfr. doc. I pag. 5).
A sostegno della propria pretesa ricorsuale egli ha addotto di usufruire dell’assistenza sociale dal novembre 2014 e che l’USSI nel periodo novembre 2014 - dicembre 2015 ha calcolato le prestazioni assistenziali tenendo conto, quale reddito dal lavoro, del reddito da indipendente dichiarato nel rendiconto economico allestito secondo le regole della contabilità aziendale e riportante tutti i costi necessari per produrre il reddito che egli presentava ogni mese.
L’insorgente ha aggiunto, da una parte, che dal febbraio 2016 l’USSI ha comunicato che i costi dell’attività imprenditoriale sarebbero stati dedotti dai ricavi nella misura di un forfait di fr. 200 al mese. Dall’altra, che a seguito delle sue contestazioni la decisione è stata riconsiderata e i costi aziendali effettivi sono stati nuovamente dedotti dai ricavi previa presentazione delle relative pezze giustificative, salvo le quote di ammortamento dei beni strumentali.
Il ricorrente, al riguardo, ha asserito che la quota di ammortamento in questione si riferisce al valore di un’autovettura il cui utilizzo è necessario nello svolgimento della sua attività di lavoro indipendente quale rappresentante plurimandatario e auditor in tutto il territorio nazionale.
L’insorgente ritiene che l’USSI a torto si sia riferito alle direttive COSAS, visto che queste non affrontano le tematiche relative ai redditi da lavoro indipendente, e che tale ufficio abbia confuso i costi aziendali con le spese sostenute in ambito familiare.
Egli ha rilevato che il reddito d’impresa viene determinato dalla differenza tra ricavi e costi, nulla escluso.
A mente del ricorrente, quindi, non si possono omettere i costi connessi agli ammortamenti dei beni strumentali per il calcolo del diritto all’assistenza sociale.
Il medesimo ha fatto, infine, valere che la mancata considerazione del reddito d’impresa calcolato quale differenza tra i costi e i ricavi ai fini della determinazione della prestazione assistenziale costituisce una chiara discriminazione nei confronti dei lavoratori indipendenti rispetto ai lavoratori dipendenti in violazione degli art. 8 e 9 della Costituzione federale (cfr. doc. I).
1.4. L’USSI, in risposta, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
in diritto
In ordine
2.1. L’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di RI 1 di misure provvisionali intesa a ottenere nelle more della procedura ricorsuale l’importo non riconosciutogli dal mese di febbraio 2016 nelle prestazioni assistenziali ordinarie erogategli a causa del mancato ammortamento del valore dell’automobile aziendale (cfr. doc. I pag. 5; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STCA 42.2016.6-7 del 2 agosto 2016 consid. 2.2.; STCA 42.2015.2 del 5 maggio 2015 consid. 2.1.; STCA 38.2011.75 del 26 ottobre 2011 consid. 2.10.).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la questione di sapere se l’USSI ha, a ragione o meno, riconosciuto a RI 1 una prestazione assistenziale ordinaria di fr.1'997.-- per il mese di febbraio 2016 e di fr. 1'651.-- per il mese di marzo 2016 (cfr. doc. 228, 232) calcolata, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, senza tenere conto dell’ammortamento dell’auto che quest’ultimo ha asserito utilizzare nello svolgimento dell’attività lavorativa indipendente.
L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).
Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.
Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).
Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).
2.3. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).
Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).
L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".
Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".
L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:
a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;
b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;
c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato.
Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:
" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:
a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;
b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;
e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;
f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;
h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."
Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia.
Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.
2.4. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).
Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).
La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).
Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).
Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).
Relativamente alle prestazioni ordinarie, l’art. 18 Las enuncia:
" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)
Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."
Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:
" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."
L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.
L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).
Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.
Per l’anno 2016 le Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali prevedono i seguenti forfait di mantenimento:
" (…)
Persone dell’unità di riferimento
Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (CHF/mese)
1 persona
986.--
2 persone
1'509.--
3 persone
1'834.--
4 persone
2'110.--
5 persone
2'386.--
Per ogni persona supplementare
1.1 Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più
Per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento, assegnato all’unità di riferimento, corrispondente a CHF 200.– mensili.
1.2 Supplemento di integrazione
a. Inserimento sociale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento sociale che prevede la partecipazione ad un’attività di utilità pubblica (AUP), in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino all’effettivo inizio dell’AUP.
Durante la durata dell’AUP viene accordato un supplemento di integrazione di CHF 300.– al mese.
b. Inserimento professionale
A tutte le persone che si impegnano in un percorso di inserimento con la sottoscrizione di un contratto di inserimento professionale per partecipare alle misure previste dalla strategia interdipartimentale URC – USSI, in aggiunta al forfait globale per il mantenimento, viene accordato un supplemento d’integrazione di CHF 100.– al mese fino al termine del contratto.” (cfr. BU 58/2015 del 29 dicembre 2015 pag. 583 segg.)
2.5. Le direttive COSAS al punto H.7 valido dal dicembre 2007 e relativo al sostegno per le persone che esercitano un’attività indipendente prevede quanto segue:
" La premessa per ottenere un sostegno temporaneo è la disponibilità del richiedente di fare eseguire, in tempo utile, una perizia per determinare le condizioni di sopravvivenza economica dell’impresa. A tal fine è consigliabile il coinvolgimento di persone competenti (per es. Adlatus, l’Associazione svizzera di esperti e ex quadri dell’economia e dell’industria) o di altre associazioni professionali. I costi legati a questa perizia sono a carico del conto di sostegno individuale.
Condizione indispensabile per l’ottenimento di un sostegno temporaneo è la stipulazione di una convenzione scritta che regoli i quattro punti seguenti:
termine per la presentazione della documentazione necessaria
termine per la perizia
durata
modalità della soppressione delle prestazioni finanziarie.
Le prestazioni finanziarie dell’ufficio del sostegno sociale consistono nell’assicurare al beneficiario (a titolo complementare) il minimo d’esistenza per una durata limitata. Questo periodo può essere prolungato se è imminente un «turnaround» della situazione.
La persona interessata può procedere a modesti investimenti a carico dell’ufficio del sostegno sociale, se l’impresa garantisce già i mezzi necessari al suo mantenimento, purché questi investimenti possano prevenire una dipendenza dal sostegno sociale anche in futuro.
Di regola, il sostegno sociale non prende a carico le spese aziendali (…)”.
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3).
L’espressione “turnaround” rappresenta tutti i processi sistematici di rilancio, generatore di un insieme di cambiamenti rilevanti, spesso urgenti, disegnati in vista di un obiettivo: il ritorno dell’impresa all’equilibrio, alla redditività, allo sviluppo ulteriore. Da un punto di vista formale il turnaround coincide con l’approvazione del piano di risanamento, mentre dal punto di vista sostanziale si identifica con l’attuazione delle prime operazioni finalizzate ad arginare le perdite (cfr. www.tesionline.it).
2.6. In una sentenza 42.2006.12 del 15 febbraio 2007 questa Corte ha confermato una decisione su reclamo dell'USSI che aveva negato ad un gallerista indipendente il prolungamento dell'aiuto temporaneo di sei mesi accordatogli dall'assistenza sociale.
In quel caso è stato infatti stabilito che la situazione finanziaria dell'attività dell'interessato al termine di quel periodo non era concretamente cambiata né era imminente un turnaround della stessa.
Con sentenza 42.2009.13 del 12 aprile 2010 il TCA ha accolto il ricorso presentato da un richiedente l’assistenza sociale contro una decisione su reclamo dell’USSI, con la quale gli era stato negato il diritto a prestazioni assistenziali per un determinato periodo, a causa del fatto che la moglie, durante quello stesso lasso di tempo, svolgeva un’attività indipendente quale gerente di un bar.
L'USSI aveva sottolineato, in particolare, di aver escluso la possibilità di eventualmente versargli le prestazioni assistenziali durante l'esercizio dell'attività lucrativa indipendente da parte della moglie, perché, trattandosi di un'attività stagionale, la persona affiliata quale indipendente doveva assumersi completamente i rischi legati a quel tipo di attività e alle riduzioni temporanee delle entrate.
Questa Corte ha invece deciso che, visto lo scopo dell'assistenza sociale e in applicazione del principio secondo il quale le prestazioni assistenziali ai lavoratori indipendenti possono essere accordate soltanto per un breve periodo e a ben precise condizioni, deve essere riconosciuto il diritto a tre mesi di prestazioni assistenziali anche a coloro che svolgono un'attività indipendente a carattere stagionale.
Infine in una sentenza 42.2010.1 del 27 settembre 2010 questa Corte ha stabilito che le prestazioni assistenziali possono essere riconosciute, per principio, durante tre mesi, anche se si tratta di un'attività indipendente già in corso. Il ricorso contro il diniego dell’assistenza sociale presentato da un interessato è così stato parzialmente accolto, annullando la decisione impugnata per quel che riguardava il periodo dal 1° giugno al 31 agosto 2009 e confermandola per il periodo precedente.
Il ricorso interposto contro la sentenza sopra citata dall’assicurato all’Alta Corte è stato dichiarato inammissibile (cfr. STF 8C_863/2010 del 12 novembre 2010).
2.7. Nella presente evenienza RI 1 è al beneficio di prestazioni assistenziali dal novembre 2014 (cfr. doc. I; 496).
Per i mesi di febbraio e marzo 2016 l’USSI ha riconosciuto al ricorrente una prestazione assistenziale ordinaria mensile di fr. 1'651.--, rispettivamente di fr. 1'997.-- (cfr. consid. 1.1.).
L’insorgente lamenta il fatto che l’amministrazione non abbia tenuto conto, nella determinazione del reddito da attività indipendente, dell’ammortamento economico dell’auto __________ acquistata nell’agosto 2015 al costo di fr. 3'400 tramite l’eredità ricevuta a seguito del decesso dalla madre (cfr. doc. 544; 546-547), ossia del deprezzamento dell’automobile valutato in fr. 142.-- al mese (cfr. doc. 551; I; 546).
2.8. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva che è vero che l’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, rinvia all’art. 6 Laps e che la lett. a del cpv. 1 di questo disposto prevede che il reddito computabile è costituito dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT.
L’art. 17 cpv. 1 LT enuncia, in particolare, che sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Secondo l’art. 26 cpv. 1 e 2 lett. a LT in caso di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali giustificate. Sono tali segnatamente gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 27 e 28.
L’art. 27 cpv. 1 e 2 LT prevede che gli ammortamenti sugli attivi, giustificati dall’uso commerciale, sono ammessi nella misura in cui sono stati contabilizzati o, in mancanza di contabilità commerciale, figurano in speciali tabelle di ammortamento.
In generale gli ammortamenti sono calcolati in funzione del valore effettivo dei singoli elementi patrimoniali oppure sono ripartiti in funzione della durata probabile dell’utilizzazione dei singoli elementi.
E’ altrettanto vero, tuttavia, in primo luogo, che in concreto non è dato di sapere se effettivamente l’auto è necessaria per lo svolgimento dell’attività lavorativa indipendente dell’insorgente nella misura in cui agli atti risultano pure delle fatture relative a biglietti ferroviari (cfr. doc. 282).
In secondo luogo, e tale circostanza risulta decisiva ai fini della risoluzione della presente vertenza, questa Corte osserva che la giurisprudenza e le direttive COSAS prevedono che le prestazioni assistenziali possono essere accordate ai lavoratori indipendenti soltanto per un breve periodo e a ben precise condizioni (cfr. consid. 2.5.; 2.6.).
In proposito è utile evidenziare che con giudizio 8C_324/2011 del 18 maggio 2011 il Tribunale federale ha ritenuto irricevibile, in quanto motivato in modo insufficiente - invocando unicamente difficoltà pratiche insorte nell’esercizio della propria attività indipendente e sul mercato del lavoro, nonché non tentando di esporre in qualche modo in cosa l’applicazione del diritto cantonale costituirebbe una violazione dei propri diritti fondamentali -, il ricorso interposto contro una sentenza del Tribunale cantonale del Canton Vaud con cui, facendo riferimento alla prassi cantonale, era stato stabilito che nella misura in cui l’attività lucrativa indipendente esercitata dalla ricorrente si era rivelata non redditizia nel lasso di tempo dal mese di aprile al mese di novembre 2009, l’amministrazione a ragione poteva esigere dalla stessa che mettesse fine all’attività menzionata per dedicarsi a un’attività lavorativa dipendente.
Nel caso di specie dalle carte processuali risulta che il ricorrente, da un lato, svolge l’attività indipendente in questione perlomeno dal 2014 (cfr. doc. 492), ovvero da più di due anni, dall’altro, come visto, è al beneficio dell’assistenza sociale dal novembre 2014.
In ogni caso, inoltre, di regola il sostegno sociale non prende a carico le spese aziendali. (cfr. consid. 2.5.).
Ciò a maggior ragione nel caso dell’ammortamento del valore di sostanza, siccome, come evidenziato dall’USSI (cfr. doc. A; III), non si tratta di un costo reale, di un’uscita effettiva, bensì di un correttivo contabile relativo al deprezzamento di un bene (cfr. ww.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfin/aci/fichiers_pdf/Circulaire_amortissements.pdf).
In simili condizioni, ritenuto che nel caso del ricorrente non si è confrontati con un’attività indipendente di breve durata e che l’assistenza sociale non si assume di principio i costi aziendali, in particolare quelli non attinenti a spese effettive, la parte resistente rettamente, nel calcolo delle prestazioni assistenziali ordinarie dal febbraio 2016, non ha dedotto dal reddito da attività indipendente l’importo di fr. 142.-- mensili a titolo di ammortamento del valore dell’auto __________.
L’asserzione ricorsuale secondo cui la mancata considerazione del reddito d’impresa calcolato quale differenza tra i costi, compreso l’ammortamento del valore dell’auto, e i ricavi ai fini della determinazione della prestazione assistenziale costituisce una chiara discriminazione nei confronti dei lavoratori indipendenti rispetto ai lavoratori dipendenti (cfr. doc. I, pag. 4) non è peraltro di alcun ausilio all’insorgente non essendo atta a sovvertire l’esito della presente vertenza.
Una decisione viola l’art. 8 Cost. se opera delle distinzioni che nella situazione da regolamentare non appaiono giustificate da alcun motivo ragionevole oppure omette di fare delle distinzioni che invece si imporrebbero in base alle circostanze, ovvero se tratta in modo diverso ciò che è simile e in modo identico ciò che non lo è (cfr. STF 8C_867/2014 del 28 dicembre 2015 consid. 4.1.; STF 8C_605/2013 del 17 giugno 2014 consid. 3.2. ; DTF 136 I 297 consid. 6.1.).
In casu è da escludere una qualsiasi disparità di trattamento ai sensi dell’art. 8 Cost. tra lavoratori indipendenti e dipendenti a seguito della mancata deduzione dell’ammortamento del valore dell’auto.
Tra le spese professionali necessarie al conseguimento del reddito che i lavoratori dipendenti possono dedurre ai fini fiscali (art. 16, 24 LT) e che vengono computate pure nel calcolo dell’eventuale diritto all’assistenza sociale (art. 22 Las; 6Laps) non rientra infatti l’ammortamento del valore di strumenti di lavoro acquistati (cfr. art. 25 LT; Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2016 del 15 dicembre 2015; Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2017 del 30 novembre 2016).
Alla luce di quanto appena esposto, questa Corte non può che confermare la decisione su reclamo del 22 giugno 2016.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti