__________accomandata

Incarto n. 42.2012.3

rs/DC/sc

Lugano 15 aprile 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 febbraio 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 5 gennaio 2012 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 5 gennaio 2012 (cfr. doc. A), ha confermato il proprio provvedimento del 23 febbraio 2011 (cfr. doc. 422) con cui aveva ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 21'601.90 che avrebbe percepito a torto a titolo di prestazioni assistenziali da febbraio 2007 a febbraio 2009.

L’amministrazione ha motivato la propria decisione, rilevando di aver scoperto che RI 1, nel lasso di tempo indicato, ha percepito redditi non dichiarati all’assistenza, attestati dalla documentazione relativa alla Scuola __________, all’Istituto __________, al __________ e agli estratti conto bancari raccolti dall’USSI (cfr. doc. A).

1.2. Contro la decisione su reclamo del 5 gennaio 2011 RI 1, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ne ha chiesto l’annullamento.

A sostegno della propria pretesa ricorsuale l’insorgente ha evidenziato innanzitutto, da un lato, di aver percepito delle indennità giornaliere a causa di malattia da __________ dal 3 febbraio 2005 al 9 febbraio 2007 e che solo a seguito della cessazione di tale diritto si è visto costretto a chiedere l’intervento assistenziale. Dall’altro, di svolgere nella comunità __________ ticinese la funzione di __________.

In seguito il ricorrente ha addotto che gli importi considerati dall’USSI non costituiscono dei redditi non dichiarati, bensì sono di natura del tutto diversa.

Egli ritiene, quindi, che non sia intervenuto il “cambiamento importante” previsto dalla legge per fondare l’obbligo di notifica e che di conseguenza non sia data possibilità alcuna di ordinare la restituzione (cfr. doc. I).

Riguardo alle singole somme percepite l’insorgente ha, in particolare, rilevato quanto segue:

" (…) l’autorità non poteva ritenere quale “reddito non dichiarato” l’importo di fr. 4'076.50, indicato peraltro come percepito nel mese di “febbraio 2007” ma effettivamente versato in data 29.1.2007 da __________ sul conto __________ (doc. B nell’incarto USSI).

Tale versamento si riferiva infatti all’indennità per malattia maturata nell’ultimo mese del periodo assicurato (3.2.2005 / 9.2.2007, cfr. doc. C e D nell’incarto USSI) ed andava, ovviamente, a coprire il fabbisogno speso prima del 9.2.2007, l’indennità per malattia non essendo infatti pagata prenumerando, lo stesso importo non può pertanto essere ritenuto quale reddito da spendere per il mese di febbraio 2007.

7.2 Tutti gli accrediti intervenuti su __________ ed aventi quale giustificativo “versamento bancomat”, provengono dal conto __________ così come risulta dal raffronto delle date di addebito ed accredito, e sono stati operati dallo stesso assistito; si tratta in particolare degli importi di fr. 2'250.-- del 2.3.2007, di fr. 2'000.-- del 29.3.2007, di fr. 600.-- del 4.9.2007, di fr. 200.-- del 14.1.2008, di fr. 400.-- del 12.2.2008, di fr. 430.-- del 19.5.2008 e di cui si dirà di seguito.

7.3 L'accredito di fr. 3'200.28 intervenuto in data 17.9.2007 ad opera del signor __________ ed in provenienza dal __________, rappresenta in realtà la restituzione di un importo pagato dall'assistito a favore dello stesso signor __________ in data 27.8.2007 a saldo della nota della Residenza __________, e meglio come al doc. E nell'incarto USSI. Non si tratta pertanto di "reddito non dichiarato" ma di rimborso di un pagamento effettuato nella funzione di __________ ad un fratello __________ in visita a __________. La decisione impugnata considera per contro, a torto, che la circostanza non sarebbe stata provata. Si offre pertanto al Tribunale cantonale delle assicurazioni, se del caso ed oltre alle risultanze specifiche dei documenti prodotti, la prova della deposizione testimoniale (o eventualmente per dichiarazione scritta) del signor , domiciliato in . Si segnala comunque che il "rispetto della dignità umana" di cui all'art. 1 cpv. 1 Las, deve essere inteso anche come fiducia (fino a prova del contrario) nelle affermazioni dell'assistito, ancor più se espresse a proposito di fatti intervenuti nell'ambito dall'attività __________ dell' della Comunità __________ in Ticino.

7.4 L'accredito di fr. 2'058.24 intervenuto in data 20.9.2007 ad opera del signor __________ ed in provenienza dal __________t rappresenta un aiuto caritatevole per coprire costi di cure odontoiatriche ed ospedaliere per l'assistito e per i suoi famigliari che, in tal modo, non hanno pesato sull'assistenza sociale; l'assistenza sociale; l'assistito non dispone di giustificativi e difficilmente potrà procurarsene copia. Non si tratta pertanto di "reddito non dichiarato". La decisione impugnata, pur ritenendo l'affermazione del qui ricorrente a proposito della destinazione di tale importo, che non appare infatti contestata, considera per contro, a torto, che la prestazione assistenziale sarebbe sussidiaria all'aiuto da parte di amici e parenti.

7.5 Gli accrediti __________ di fr. 609.50 del 2.3.2007, di fr. 1'807.40 del 3.6.2008 e di fr. 1'000.-- del 25.9.2008 rappresentano risarcimento di ogni danno subito in un incidente dal veicolo __________ targato __________ di proprietà dell'assistito e della moglie che, in fase di separazione/divorzio, cedendone la comproprietà al solo marito ha poi preteso di ottenerne fr. 3'000.-- in 2 rate da fr. 1'500.-- cadauna e meglio come appare al doc. F nell'incarto USSI. Non si tratta pertanto di "reddito non dichiarato".

L'accredito __________ di fr. 500.-- del 20.7.2007 rappresenta ulteriore risarcimento di danno subito dal veicolo __________ di cui sopra.

Non si tratta pertanto di "reddito non dichiarato".

La decisione impugnata, pur ritenendo l'affermazione del qui ricorrente a proposito della natura di tali importi, che non appare infatti contestata, considera, a torto, semplicemente che "gli importi ricevuti erano a disposizione del reclamante e la liquidazione ha al limite ridotto la sostanza".

7.5 Gli accrediti di Euro 1'000.-- intervenuto in data 4.4.2007 e di Euro 250.-- intervenuto in data 22.12.2006 ad opera del signor __________, padre della ex moglie dell'assistito signora __________, rappresentano aiuti caritatevoli e filiali e sono stati consegnati alla stessa moglie alla quale erano destinati e dei quali il qui ricorrente non poteva certo appropriarsi indebitamente; tali importi erano stati versati sul conto in questione che ha funto da conto d'appoggio. Non si tratta pertanto di "reddito non dichiarato".

Del resto l'importo di Euro 500.-- è intervenuto nel dicembre 2006 e pertanto ben prima dell'avvio del periodo considerato (febbraio 2007 / febbraio 2009); a maggior ragione non può essere considerato nel conteggio in discussione quale "reddito non dichiarato".

L'accredito di Euro 1'000.-- intervenuto in data 6.4.2007 ad opera del signor __________, è stato un errore e l'importo in questione è stato stornato il 10.4.2007 e meglio come appare dal doc. G nell'incarto USSI. Anche se si tratta di importo effettivamente pervenuto sul conto del qui ricorrente, ma per errore, non poteva certo egli trattenerlo indebitamente; il fatto che lo stesso importo sia stato stornato alla stessa persona che lo ha effettuato solo 4 giorni dopo l'accredito, depone immediatamente per la verità dell'affermazione.

La decisione impugnata, pur ritenendo l'affermazione del qui ricorrente a proposito della natura di tali importi, che non appare infatti contestata, considera, a torto, semplicemente che si tratta di "aiuto da parte di parenti e di terzi che è una risorsa prioritaria rispetto all'assistenza", si tratta però di aiuti semmai destinati alla moglie separata (e poi divorziata) del qui ricorrente da parte del padre di questa, per niente destinati al qui ricorrente. Si offre pertanto al Tribunale cantonale delle assicurazioni, se del caso ed oltre alla risultanze specifiche dei documenti prodotti, la prova della deposizione testimoniale (o eventualmente per dichiarazione scritta) del signor __________, domiciliato in __________. Non si tratta pertanto di "reddito non dichiarato".

7.6 Tutti gli accrediti intervenuti su __________ ed aventi quale giustificativo "étranger" e meglio quello di Euro 2'243.71 del 27.1.2007, di Euro 2'189.99 del 5.2.2008, di Euro 2'121.03 del 31.3.2008, quello di Euro 2'150.11 del 24.6.2008 e quello di Euro 2'266.42 del 25.9.2008, rappresentano finanziamenti versati da "__________" a copertura delle sole spese dell'attività di __________ in Svizzera ed in Europa dell'assistito e meglio come risulta dal doc. H nell'incarto USSI.

Benché non in modo esaustivo si indica tra tali rimborsi-spese quelle telefoniche (doc. I nell'incarto USSI, periodo considerato da marzo 2007 a febbraio 2009), e quelle di viaggi aerei per partecipare a conferenze e seminari di __________ (cfr. L nell'incarto USSI), oppure più prosaicamente per pagare le fatture del dentista (doc. N nell'incarto USSI).

Anche a questo proposito si segnala che il "rispetto della dignità umana" di cui all'art. 1 cpv. 1 Las, deve essere inteso anche come fiducia (fino a prova del contrario) nella affermazioni dell'assistito, ancor più se espresse a proposito di fatti intervenuti nell'ambito dell'attività __________ dell'__________ della Comunità __________ in Ticino.

Un accenno particolare e pure a carattere __________ ed umanitario deve essere fatto a proposito di una spesa intervenuta a fine 2008 e pagata con i finanziamenti di cui sopra: si tratta del costo del __________ alla __________ di cui alla fattura 30.11.2008 della ditta __________, __________, (doc. M nell'incarto USSI, "your package CHF 3'700.--).

A tale __________ che, per i principi della __________ magari poco o per nulla conosciuti ai funzionari USSI ma certamente noti ai giudici del Tribunale cantonale delle assicurazioni, è __________ per ogni __________ almeno per una volta nella vita, prendevano parte, con l'assistito, i suoi genitori ("your parents CHF 12'400.--") residenti in __________ e che egli non vedeva da 17 anni; il regime di __________, recentemente rovesciato, non aveva mai concesso, fino a quel momento, ai genitori dell'assistito di lasciare il paese.

Le condizioni del padre dell'assistito in particolare erano tali, per età e per malattia, che non gli avrebbero permesso di attendere oltre per recarsi alla __________ e rispettare così uno dei più importanti precetti della fede __________ Il viaggio è stato reso possibile dalla carità dei __________ dell'assistito. Non si tratta pertanto di "reddito non dichiarato".

7.8 Quanto ora ai redditi percepiti da __________ (fr. 500.-- nel dicembre 2008), da __________ (fr. 523.20 in data 25.6.2007 e fr. 835.65 in data 24.12.2007) e dall'__________ di fr. 179.50 a maggio 2007 e di fr. 191.45 a luglio 2007, il qui ricorrente segnala che si tratta di somme di importanza relativa che, comunque, non ha dichiarato a USSI convinto del fatto che, essendo del tutto ufficiali ed al netto delle usuali trattenute (doc. O nell'incarto USSI), i versamenti fossero a conoscenza dello Stato e, di conseguenza, di USSI. Egli riconosce pertanto che si tratti di "reddito non dichiarato" ma postula la sua assoluta buona fede nell'errore commesso. (…)" (Doc. I)

1.3. L’USSI, in risposta, ha chiesto di respingere l’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.4. Il 22 marzo 2012 l’avv. RA 1 ha trasmesso un complemento scritto del ricorrente con annessi numerosi documenti.

Il patrocinatore dell’insorgente ha, inoltre, indicato che RI 1, in considerazione della particolarità del caso, in specie delle normative __________ che impongono al praticante , e in modo specifico all’, di compiere il __________ __________ - così come avvenuto nel periodo in cui percepiva le prestazioni assistenziali - postula di essere sentito (cfr. doc. V).

1.5. L’USSI ha preso posizione al riguardo con scritto del 4 aprile 2012 a cui ha annesso copiosa documentazione (cfr. doc. IX; IX1-34).

1.6. I doc. IX e IX1-34 sono stati trasmessi per conoscenza alla parte ricorrente (cfr. doc. X).

1.7. Pendente causa il TCA ha invitato l’USSI a inviare l’intera documentazione bancaria concernente il ricorrente in loro possesso e utilizzata per l’emanazione dell’ordine di restituzione del 23 febbraio 2011, confermato con decisione su reclamo del 5 gennaio 2012 (cfr. doc. XI).

L’amministrazione ha dato seguito a tale richiesta l’8 febbraio 2013 (cfr. doc. XII +A/D).

1.8. Il doc. XII è stato trasmesso all’avv. RA 1 il 12 febbraio 2013 con l’assegnazione di un termine di dieci giorni per visionare presso la cancelleria di questo Tribunale la documentazione allegata dall’amministrazione e per presentare eventuali osservazioni (cfr. doc. XIII).

La parte ricorrente è, tuttavia, rimasta silente.

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se il ricorrente deve o meno restituire l’ammontare di fr. 21'601.90 corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite nel periodo da febbraio 2007 a febbraio 2009.

L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.2. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.3. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della sanità e della socialità – DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.LAS esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della LAS e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento), il 12 gennaio 2005, sentito il parere dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento e della Divisione dell’azione sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della LAS -, che a far tempo dal 1° febbraio 2005 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1 persona

960.--

100.--

1060.--

2 persone

1469.--

100.--

1569.--

3 persone

1786.--

100.--

1886.--

4 persone

2054.--

100.--

2154.--

5 persone

2323.--

100.--

2423.--

6 persone

2592.--

100.--

2692.--

7 persone

2861.--

100.--

2961.--

Per ogni persona supplementare

269.--

269.--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS):

per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(FU 4/2005 del 14 gennaio 2005 pag. 246)

Gli importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2006 in BU 4/2006 del 24 gennaio 2006 pag. 33-34; Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2007; BU 3/2007 del 23 gennaio 2007, pag. 27-28; Direttive riguardanti gli importo delle prestazioni assistenziali per il 2008; BU 3/2008 del 25 gennaio 2008, pag. 30, 31; BU 13/2010 del 26 febbraio 2010 pag. 82-83).

2.4. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

  1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

  1. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

b) Spesa vincolata:

  1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

  2. non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

  3. non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

  4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l’alloggio

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"

Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

Giova rilevare che l’art. 6 cpv. 1 lett. f Laps è stato modificato con effetto a decorrere dal 15 febbraio 2013.

Il nuovo tenore è il seguente:

" f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000

per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.” (cfr. BU 9/2013 del 15 febbraio 2013)

La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell'art. 8 Laps:

" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

  1. gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
  2. LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i) ...

j) … . (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L’art. 8 cpv. 1 lett. g Laps è stato modificato a seguito del sostanziale mutamento che ha interessato il sistema di riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM), entrato in vigore il 1° gennaio 2012 (Bollettino Ufficiale 2010, 297).

Il nuovo tenore, valido dal 1° gennaio 2012, è il seguente:

" g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie

vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento.”

L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le unità importo riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.

Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.

Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

2.5. L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" 1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”

Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" 1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

2.6. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.7.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.7.).

2.8. A motivazione dell’ordine di restituzione relativo al periodo febbraio 2007 – febbraio 2009, come visto nei fatti, l’USSI ha posto il fatto che nell’arco di tempo menzionato il ricorrente ha beneficiato di versamenti non dichiarati all’amministrazione al momento dei conteggi volti alla determinazione dell’ammontare delle prestazioni assistenziali di sua spettanza per i mesi in questione (cfr. doc. A; doc. 422).

Il ricorrente ha contestato il fatto che l’USSI abbia tenuto conto di tali somme al fine di stabilire il suo effettivo diritto a prestazioni assistenziali, in quanto secondo il medesimo non si tratterebbe di redditi non dichiarati, bensì di importi di natura del tutto diversa, per cui l’ordine di restituzione non sarebbe giustificato.

Egli ha, inoltre, indicato che i redditi percepiti dalla , dall’ e dal __________ sono di entità relativa e che non sono stati comunicati, poiché, essendo del tutto ufficiali, era convinto che fossero noti allo Stato e quindi all’USSI (cfr. doc. I).

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte rileva che dalle carte processuali emerge che RI 1, al beneficio dal febbraio 2007 al febbraio 2009 di prestazioni assistenziali ordinarie - nei cui conteggi a titolo di reddito non era stato computato alcunché - e di prestazioni speciali (cfr. doc. A; V, 10-208; 303; 324; 354; 363; 490; 501; 503; 557; 577), in tale periodo ha effettivamente ricevuto delle somme di denaro che non sono state dichiarate all’amministrazione.

Al riguardo il TCA constata, avantutto, che non è stato il ricorrente, nemmeno in un secondo tempo, a comunicare all’amministrazione di avere beneficiato di versamenti a suo favore dal febbraio 2007 al febbraio 2009.

L’USSI, infatti, è venuto a conoscenza di possibili entrate dell’insorgente tramite il Comune di __________ - Ufficio intervento sociale, il quale il 12 febbraio 2009 ha segnalato che da una dichiarazione della moglie è emerso che il medesimo lavora e insegna la cultura __________ in varie strutture.

Inoltre il Comune di __________ ha allegato un verbale di udienza del 18 novembre 2008 allestito dal Pretore di __________ contestualmente alla causa di divorzio tra RI 1 e __________ da cui risulta pure che il ricorrente riceverebbe dei soldi per la sua attività di __________ (cfr. doc. 461; 541).

L’USSI, il 9 marzo 2009, ha conseguentemente chiesto al patrocinatore dell’insorgente di produrre tutta la documentazione presentata al Pretore a comprova dei redditi percepiti da RI 1, in particolare da marzo 2007 (cfr. doc. 459).

Tale richiesta è poi stata rinnovata il 6 maggio 2009 (cfr. doc. 450).

2.10. Dalla documentazione agli atti risulta, più in particolare, che nel periodo in questione (febbraio 2007-febbraio 2009) RI 1, in primo luogo, ha lavorato, benché saltuariamente, per la __________, per l’Istituto __________ e per il __________ (cfr. doc. 422).

Più precisamente, il 20 febbraio 2009 l’__________ ha certificato che il ricorrente ha collaborato nel 2007 e nel 2009 con il loro istituto in qualità di animatore proponendo un corso di formazione continua con lo scopo di approfondire la conoscenza dell’i__________ e la realtà dei __________ in Europa (cfr. doc. IX26; IX24).

L’__________ gli ha versato fr. 523.20 il 25 giugno 2007 e fr. 835.65 il 24 dicembre 2007 (cfr. doc. XIIA: estratto conto bancario __________).

Il 5 maggio 2009 la __________ ha, poi, attestato che all’insorgente è stato versato un onorario di fr. 500.-- netti il 12 novembre 2008 (cfr. doc. XIIB: estratto conto bancario __________) per una prestazione in qualità di correlatore di un lavoro di diploma di uno studente del Dipartimento scienze aziendali e sociali (cfr. doc. IX19).

Inoltre __________ __________ gli ha corrisposto fr. 179.50 il 24 maggio 2007 per il mese di maggio 2007 (cfr. doc. IX23: conteggio di stipendio del 22 maggio 2007; doc. XIIA), fr. 191.45 il 24 luglio 2007 per il mese di luglio 2007 (cfr. XIIA; doc. IX24: conteggio di stipendio del 20 luglio 2007) e fr. 258.60 per il mese di gennaio 2009 (cfr. doc. XII: conteggio di stipendio del 21 gennaio 2009).

In secondo luogo, RI 1 ha beneficiato di ulteriori versamenti effettuati a suo favore sui suoi conti presso __________ di __________ e presso __________ di __________ (__________; cfr. doc. XIIA; XIIB; XIIC).

Per quanto attiene al conto presso __________ di , oltre ai bonifici da parte dell’assistenza sociale e della cassa malati ( Versicherungen AG) di cui l’USSI era al corrente, risultano i seguenti accrediti non dichiarati all’amministrazione:

il 29 gennaio 2007 fr. 4'076.50 da parte della __________ (cfr. doc. XIIA);

il 22 febbraio 2007 fr. 1'183.50 da parte della __________ (cfr. doc. XIIA);

il 2 marzo 2007 fr. 2'250.-- - versamento tramite bancomat __________ (cfr. doc. XIIA);

il 26 marzo 2007 fr. 224.85 salario da parte dell’ __________ (cfr. doc. XIIA);

il 29 marzo 2007 fr. 2'000.-- versamento tramite bancomat __________ (cfr. doc. XIIA);

il 20 luglio 2007 fr. 500.-- da parte di __________ (cfr. doc. XIIA);

il 4 settembre 2007 fr. 600.-- versamento tramite bancomat __________ (cfr. doc. XIIA);

il 17 settembre 2007 fr. 3'200.28 da parte di __________ (cfr. doc. XIIA);

il 20 settembre 2007 fr. 2'058.20 da parte di __________ (cfr. doc. XIIA);

il 3 gennaio 2008 fr. 150.-- versamento tramite bancomat __________ (cfr. doc. XIIA);

il 14 gennaio 2008 fr. 200.-- versamento tramite bancomat __________ (cfr. doc. XIIA);

il 12 febbraio 2008 fr. 200.-- versamento tramite bancomat __________ (cfr. doc. XIIA);

il 12 febbraio 2008 fr. 400.-- versamento tramite bancomat __________ (cfr. doc. XIIA);

il 19 maggio 2008 fr. 430.-- versamento tramite bancomat __________ (cfr. doc. XIIA);

il 3 giugno 2008 fr. 1'807.40 da parte di __________ (collisione casco; cfr. doc. XIIA);

il 24 settembre 2008 fr. 240.-- salario da parte dell’ __________ (cfr. doc. XIIB);

il 25 settembre 2008 fr. 1'000.-- da parte di __________ (collisione; cfr. doc. XIIB).

Gli estratti bancari relativi al conto presso __________ attestano, invece, i seguenti accrediti:

il 20 febbraio 2007 Euro 1'286.78 = fr. 2'113.75 (cambio 2007: 1.642665; cfr. doc. XIID; XIIC);

il 4 aprile 2007 Euro 1'000 = fr. 1'642.67 (cambio 2007: 1.642665; cfr. doc. XIID) da parte del signor __________ (cfr. doc. XIIC);

il 6 aprile 2007 Euro 1'000 = fr. 1'642.67 (cambio 2007: 1.642665; cfr. doc. XIID) da parte del signor __________ (cfr. doc. XIIC);

il 27 dicembre 2007 Euro 2'243.71 = fr. 3'560.02 (cambio 2008: 1.586665; cfr. doc. XIID) - versamento estero (cfr. doc. XIIC);

il 5 febbraio 2008 Euro 2'189.99 = fr. 3'474.78 (cambio 2008: 1.586665; cfr. doc. XIID) - versamento estero (cfr. doc. XIIC);

il 31 marzo 2008 Euro 2’121.03 = fr. 3'365.36 (cambio 2008: 1.586665; cfr. doc. XIID) - versamento estero (cfr. doc. XIIC);

il 24 giugno 2008 Euro 2'150.11 = fr. 3'411.50 (cambio 2008: 1.586665; cfr. doc. XIID) - versamento estero (cfr. doc. XIIC);

il 25 settembre 2008 Euro 2'263.42 = fr. 3'591.29 (cambio 2008: 1.586665; cfr. doc. XIID) - versamento estero (cfr. doc. XIIC).

2.11. Nell’ambito dell’assistenza sociale, come esposto sopra (cfr. consid. 2.2.), vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps.

Da tale principio risulta che l’erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2007, p.to A.4; , C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115).

Con sentenza STF 8C_56/2012 dell’11 dicembre 2012 consid. 3.1. l’Alta Corte ha rilevato che non esiste un diritto di opzione tra le fonti di aiuto prioritario. In particolare l’aiuto sociale è sussidiario in rapporto alle prestazioni legali di terzi come pure in rapporto alle prestazioni volontarie da parte di terzi.

Inoltre le disposizioni della Conferenza svizzera dell’azione sociale - COSAS del 2005 al punto A.4 ("Principi del sostegno sociale"), dopo aver ribadito che la sussidiarietà costituisce uno dei principi fondamentali sui quali si basa il sostegno sociale, sottolineano che:

" (...)

  • Sussidiarietà

Il sostegno sociale interviene quando la persona bisognosa non è in grado di aiutarsi da sola e quando le altre fonti d’aiuto disponibili sono state esaurite. Il sostegno sociale deve intervenire quando non possono essere ottenuti altri aiuti, in tempo utile o in maniera adeguata. Il sostegno sociale viene elargito dall’ente cantonale preposto ed è sussidiario:

· allo sforzo personale: la persona che si trova nel bisogno deve sforzarsi di intraprendere tutto ciò che è in suo potere per uscire dalla situazione critica. Occorre quindi utilizzare in primo luogo il proventi del lavoro, il patrimonio esistente o altre entrate disponibili

· agli obblighi da parte di terzi: prima di elargire una prestazione, le autorità devono vagliare attentamente tutte le possibilità d’intervento degli altri enti pubblici o privati. Ci si riferisce a prestazioni d’assicurazioni sociale, a contributi di mantenimento inerenti il diritto di famiglia, a pendenze da contratto, indennizzi, borse di studio, ecc.

· alle prestazioni volontarie da parte di terzi: le prestazioni d’aiuto sociale volontarie sono equiparate alle prestazioni pubbliche, anche nel caso in cui non avessero base giuridica e rivestissero un carattere benevolo. Esse son prese in considerazione nella determinazione dell’intervento pubblico.

(…)”

Riguardo alla funzione delle disposizioni COSAS e al principio di sussidiarietà cfr., in dottrina, C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe". Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011, pag. 171-172 e 114-115.

2.12. Il ricorrente, per quanto concerne i redditi percepiti dalla __________ (fr. 500.-- il 12 novembre 2008; cfr. consid. 2.10.), dall’__________ (fr. 523.20 il 25 giugno 2007 e fr. 836.65 il 24 dicembre 2007; cfr. consid. 2.10.) e dal __________ (fr. 179.50 il 24 maggio 2007, fr. 191.45 il 24 luglio 2007 e fr. 258.60 per gennaio 2009; cfr. consid. 2.10.), come visto, ha indicato che gli stessi sono di entità relativa e che non sono stati segnalati convinto del fatto che essendo del tutto ufficiali erano noti allo Stato e quindi all’USSI (cfr. doc. I; consid. 1.2.; 2.8.).

Al riguardo, come pure relativamente ai redditi ricevuti dall’__________ (fr. 224.85 il 26 marzo 2007 e fr. 240.-- il 24 settembre 2008) emersi dalla documentazione bancaria __________ (cfr. doc. XIIA; XIIB; consid. 2.10.), il TCA rileva che all’amministrazione deve essere dichiarato ogni reddito di cui è al beneficio una persona richiedente le prestazioni assistenziali.

Sulla base del principio di sussidiarietà, per far fronte alle proprie spese primarie, vanno utilizzati, prioritariamente rispetto alle prestazioni assistenziali, gli introiti connessi a sforzo personale, quali, ad esempio, i redditi risultanti da un’attività lavorativa, come nel caso di specie (cfr. consid. 2.11.).

Le entrate percepite da __________, __________, __________ e __________ andavano, perciò, usate per provvedere al proprio sostentamento prioritariamente rispetto all’intervento dell’assistenza sociale.

In merito all’asserzione secondo cui l’insorgente credeva che l’USSI fosse al corrente di tali entrate in quanto ufficiali (provenendo da istituti pubblici; cfr. doc. I; consid. 1.2., 2.8.), giova, inoltre, evidenziare che non esiste nessun obbligo tra le diverse amministrazioni di segnalare vicendevolmente tutti i dati personali riguardanti assicurati per i quali è stato aperto un incarto, nel senso che ogni informazione acquisita da un ufficio debba automaticamente essere trasmessa agli altri organi amministrativi per conoscenza (cfr. STFA P 8/03 del 22 giugno 2004).

L’Alta Corte, nel caso appena citato, ha, in particolare, osservato che l'autorità cantonale aveva giustamente considerato che in concreto non poteva essere imputata ai responsabili dell'Ufficio AI negligenza alcuna per non aver informato la Cassa di compensazione, e più precisamente il servizio competente per le prestazioni complementari, del fatto che l'assicurato necessitasse, a causa della sua malattia invalidante, di un regime dietetico speciale.

Tale principio è stato ribadito in una sentenza P 7/06 del 22 agosto 2006.

In proposito è, pure, utile rilevare che con una sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale, il TF ha stabilito che è irrilevante ai fini della perenzione (relativa di un anno) del diritto della Cassa AVS di chiedere la restituzione di rendite di vedovanza percepite a torto a seguito di un secondo matrimonio il fatto che l’autorità di stato civile o l’UAI sapessero del secondo matrimonio.

L’Alta Corte ha precisato che del resto il registro di stato civile non ha effetto di pubblicità.

In proposito cfr. anche STCA 39.2010.16 del 7 marzo 2011.

Il ricorrente, nel suo scritto prodotto al TCA nel marzo 2012, ha peraltro ammesso che le entrate connesse all’attività presso la __________, __________, il __________ non sono state segnalate per sbaglio e in buona fede, per mancanza di attenzione (cfr. doc. C1).

2.13. Relativamente agli ulteriori versamenti a suo favore risultanti dai conti bancari presso __________ e __________ (cfr. consid. 2.10.), l’insorgente ha contestato la computabilità nei conteggi volti a

determinare il suo diritto a prestazioni assistenziali nel lasso di tempo in questione dei seguenti bonifici:

fr. 4'076.50 versato dalla __________ sul conto __________ il 29 gennaio 2007 a titolo di indennità giornaliere per malattia (cfr. doc. I p.to 7.1);

fr. 2'250.-- del 2 marzo 2007, fr. 2'000.-- del 29 marzo 2007, fr. 600.-- del 4 settembre 2007, fr. 200.-- del 14 gennaio 2008, fr. 400.-- del 12 febbraio 2008, fr. 430.-- del 19 maggio 2008 accreditati sul conto __________ ed aventi quale giustificativo “versamento bancomat” (cfr. doc. I p.to 7.2);

fr. 3'200.28 versati dal signor __________ il 17 settembre 2007 sul conto __________ (cfr. doc. I p.to 7.3);

fr. 2’058.24 corrisposti dal signor __________, __________ il 17 settembre 2007 sul conto __________ (cfr. doc. I p.to 7.4);

fr. 609.50 il 2 marzo 2007, fr. 1'807.40 il 3 giugno 2008 e fr. 1'000.-il 25 settembre 2008 versati da __________, come pure fr. 500 del 20 luglio 2007 da __________ (cfr. doc. I p.to 7.5);

Euro 1'000 e Euro 250 versati il 4 aprile 2007, rispettivamente il 22 dicembre 2006 dal signor __________, padre della sua ex moglie (cfr. doc. I p.to. 7.5);

Euro 2'243.71 del 27 dicembre 2007, Euro 2'189.99 del 5 febbraio 2008, Euro 2'121.03 del 31 marzo 2008, Euro 2'150.11 del 24 giugno 2008 ed Euro 2'263.42 del 25 settembre 2008 accreditati sul conto __________ ed aventi quale giustificativo "étranger" (cfr. doc. I p.to 7.6).

2.14. Per quanto concerne il versamento del 29 gennaio 2007 di fr. 4'076.50 sul conto __________ da parte della __________ (cfr. doc. XIIA; C2) (cfr. doc. XIIA; consid. 2.10), il ricorrente sostiene che, riguardando indennità giornaliere per malattia maturate nel mese di gennaio 2007, tale somma non possa essere considerata per il calcolo dell'assistenza sociale di febbraio 2007 (cfr. doc. I p.to 7.1).

In proposito giova segnalare che il TCA, in una sentenza 42.2007.4 del 1° ottobre 2007, ha stabilito che, considerata in particolare la circostanza che lo scopo primo dell’assistenza sociale è quello di sostenere una persona nel bisogno, soddisfacendo le sue necessità essenziali e contingenti, ritiene che la prassi instaurata dall’USSI, secondo cui un reddito percepito a fine mese vada computato nel conteggio della prestazione assistenziale del mese seguente, non violi, in linea generale, la legislazione in vigore e neppure la Costituzione federale, né la Costituzione cantonale, purché venga applicato unicamente nel caso in cui effettivamente il reddito percepito alla fine di un mese serva a fare fronte alle spese del mese successivo e non sia invece stato utilizzato immediatamente per provvedere ai costi non ancora sostenuti del mese in cui è stato versato.

Il TCA ha, di conseguenza, deciso che l’amministrazione è tenuta a esaminare dettagliatamente di caso in caso se possa o meno conteggiare un’entrata relativa a un determinato mese nel calcolo del mese successivo.

Nella presente fattispecie non è stato chiarito se la somma di fr. 4'076.50 ricevuta il 29 gennaio 2007 sia effettivamente servita a fare fronte alle spese del mese successivo (febbraio 2007) oppure sia, invece, stata utilizzata immediatamente per provvedere ai costi del mese di gennaio 2007.

Risultano, perciò, necessari ulteriori accertamenti per chiarire se le indennità giornaliere versate dalla __________ relative al mese di gennaio 2007 possano o meno essere computate per il mese di febbraio 2007.

L’amministrazione dovrà, segnatamente, appurare quando sono state bonificate al ricorrente le indennità giornaliere dei mesi precedenti il gennaio 2007, in particolare di novembre e dicembre 2006, al fine di stabilire se tali prestazioni venivano corrisposte abitualmente alla fine del mese (in tal caso è verosimile che le indennità relative a un determinato mese venissero utilizzate per far fronte alle spese del mese seguente) o eccezionalmente per gennaio 2007 sono state versate gli ultimi giorni del mese.

Inoltre l'USSI dovrà comunque verificare, tramite la collaborazione del ricorrente, che dovrà produrre debite ricevute, quando sono stati effettuati i pagamenti correnti relativi al mese di gennaio 2007, se prima del bonifico dell’ammontare di fr. 4'076.50 o successivamente.

2.15. L'insorgente ha, poi, affermato che gli accrediti intervenuti sul conto __________ ed aventi quale giustificativo "versamento bancomat", ossia gli importi di fr. 2'250.-- del 2 marzo 2007, di fr. 2'000.-- del 29 marzo 2007, di fr. 600.-- del 4 settembre 2007, di fr. 200.-- del 14 gennaio 2008, di fr. 400.-- del 12 febbraio 2008, di fr. 430.-- del 19 maggio 2008, provengono dal suo conto __________, così come risulta dal raffronto delle date di addebito e accredito, e sarebbero stati operati dal medesimo (cfr. doc. I p.to 7.2).

Dalla documentazione bancaria agli atti non emerge, tuttavia, alcun accredito sul conto __________ corrispondente a un addebito dello stesso importo e della medesima data sul conto __________ (cfr. doc. XIIA; XIIC).

2.16. Per quanto attiene all'ammontare di fr. 3'200.28 bonificato il 17 settembre 2007 sul conto __________ da __________, __________ (cfr. doc. XIIA), il ricorrente ha asserito che corrisponderebbe alla restituzione di quanto da lui anticipato in favore del signor __________ il 27 agosto 2007 a saldo della nota della Residenza __________ relativa a un soggiorno in Ticino (cfr. doc. I p.to 7.3).

In effetti la Residenza __________ ha emesso una fattura di fr. 3'738.50 per il periodo 14 - 29 agosto 2007 pagata il 27 agosto 2007 nei confronti di __________ (cfr. doc. C6).

Tuttavia, a prescindere dalla questione del nome che non corrisponde perfettamente a quello indicato nell'estratto conto __________, non è dato di sapere chi abbia saldato tale nota.

Appare, del resto, quantomeno strano che una persona proveniente dall’estero soggiorni in Svizzera per almeno due settimane senza avere con sé denaro sufficiente (o carte di credito) per pagare il proprio alloggio.

La nota della Residenza __________ è, d'altronde, stata pagata il 27 agosto 2007, ovvero due giorni prima del termine del soggiorno indicato.

Al riguardo va, pure osservato che dal verbale allestito in occasione di un’udienza del 18 novembre 2008 davanti al Pretore di __________ si evince che la ex moglie del ricorrente ha affermato di aver conosciuto __________ con la sua famiglia quando è venuto in Ticino per i suoi affari e per vacanza e che, quando lei l’ha contattato qualche tempo prima, le avrebbe detto che il marito riceveva denaro per le sue attività di __________ a __________ (cfr. doc. 545).

L’insorgente, dal canto suo, durante la medesima udienza ha riconosciuto di avere amici, soprattutto del __________, che sono suoi creditori per circa fr. 10'000.-- (cfr. doc. 545).

Ne discende che il versamento di fr. 3'200.28 del 17 settembre 2007, in applicazione del criterio della probabilità preponderante valido nel settore delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non va considerato quale rimborso di un anticipo effettuato dal ricorrente.

Il fatto di aver invocato nel ricorso l’art. 1 cpv. 1 Las, e meglio il riferimento al rispetto della dignità umana (lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all’attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale) che a mente dell’insorgente deve essere inteso quale fiducia - fino a prova del contrario – nelle sue affermazioni (cfr. doc. I p.to 7.3), non risulta in casu pertinente.

Il rispetto della dignità della persona da parte dell’amministrazione di cui all’art. 1 cpv. 1 Las comporta sì di impedire che una persona cada nel bisogno o di provvedere a chi è già caduto nel bisogno mediante l’attribuzione di prestazioni assistenziali.

Tuttavia nell’adempimento di tali obiettivi, da un lato, deve, essere ossequiato il principio di sussidiarietà (cfr. art. 2 Las; consid. 2.11.), secondo il quale, se risultano altre fonti di reddito, prima va tenuto conto di queste ultime, indipendentemente dal credo e dal ruolo in seno a una __________ a cui una persona aderisce (cfr. consid. 2.21.).

Dall’altro, devono essere rispettati i principi procedurali vigenti, più specificatamente il criterio della probabilità preponderante appena menzionato sopra.

2.17. In relazione all'accredito di fr. 2'058.24 sul conto __________ del 20 settembre 2007 da parte di __________, __________ (cfr. doc. XIIA), l'insorgente ha indicato che si è trattato di un aiuto caritatevole per coprire costi e cure odontoiatriche, nonché ospedaliere per il medesimo e i suoi familiari che in tal modo non hanno pesato sull'assistenza sociale (cfr. doc. I p.to 7.4).

In proposito va, però, ribadito che nell'assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà, secondo cui l'assistenza sociale può essere riconosciuta solo se il richiedente non può far fronte alle proprie necessità, in particolare, tramite prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. consid. 2.11.).

Pertanto l’assistenza sociale, conformemente al principio di sussidiarietà, qualora un richiedente per un determinato lasso di tempo percepisca aiuti finanziari da parte di terzi anche solo su base volontaria e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano soggetti a restituzione, ad esempio nel caso in cui in seguito si verifichi un miglioramento della situazione economica del beneficiario, interviene unicamente per l’eventuale scoperto, e meglio provvede a versare una prestazione che permetta di far fronte a quelle spese computabili ai sensi della Las e della Laps (cfr. consid. 2.4.) che non sono coperte dall’entrata da parte di terzi (cfr. STCA 42.2011.30 dell’11 luglio 2012 consid. 2.14., destinata alla pubblicazione nella RtiD I-2013).

Nel caso di specie, considerato peraltro che l’USSI, nel periodo in questione, ha assegnato al ricorrente delle prestazioni speciali (cfr. art. 17 cpv. 2 Las; consid. 2.3.) per cure dentarie (cfr. doc. 513; 514; 522), nonché per franchigia e partecipazione ai costi LAMal - ossia per quanto non assunto obbligatoriamente dall’assicurazione contro le malattie (cfr. doc. 110; 115; 128; 133; 137; 141; 145; 149; 155;167; 184; 187; 190; 475; 493), l'importo di fr. 2'058.24 versato nel mese di settembre 2007 non doveva essere un supplemento a quanto già corrisposto dall'assistenza sociale, bensì avrebbe dovuto in primo luogo servire a far fronte ai bisogni primari del ricorrente.

L'USSI avrebbe poi valutato se restava parte del fabbisogno scoperto a cui avrebbe fatto fronte con l'erogazione di prestazioni assistenziali ordinarie e se del caso speciali, per spese puntuali, come quelle mediche e/o dentistiche.

2.18. Per quanto concerne gli importi versati da __________ di fr. 609.50 il 2 marzo 2007, di fr. 1'807.40 il 3 giugno 2008 e di fr. 1'000.-- il 25 settembre 2008, come pure la somma di fr. 500 del 20 luglio 2007 da parte di __________, il ricorrente ha asserito che tali bonifici rappresentano il risarcimento dei danni subiti dal suo veicolo __________ a seguito di un incidente (cfr. doc. I p.to 7.5).

In primo luogo, va osservato che l’ammontare di fr. 609.50 del 2 marzo 2007 non risulta negli estratti conto __________ e del resto l’USSI non ne ha tenuto conto.

La natura di tale somma, che peraltro è stata versata all’assicurato da __________ più di un anno prima dei bonifici seguenti del 2008, e quindi la questione della sua computabilità o meno ai fini dell’assistenza sociale possono In ogni caso restare irrisolte.

In effetti per il mese di marzo 2007 i redditi non dichiarati da considerare ammontano, senza tener conto dell’importo di fr. 609.50, già a complessivi fr. 5'547.25 (cfr. doc. 422; XIID), ossia a una somma ben superiore all’importo della prestazione assistenziale ricevuta per il mese di marzo 2007 di fr. 1'393.60 [fr. 1'122.-- prestazione ordinaria (cfr. doc. 363) + fr. 45.10 + fr. 226.50 prestazioni speciali (cfr. doc. 553; 194; 187)].

In secondo luogo, il TCA rileva che i bonifici di fr. 1'807.40 e di fr. 1'000.-- da parte di __________ riportano la menzione “”, rispettivamente “” (cfr. doc. XIIA; XIIB).

Nulla è, per contro, stato specificato riguardo al versamento di fr. 500.-- da parte di __________.

Qualora le somme ricevute si riferissero effettivamente al rimborso dei danni subiti dal veicolo dell’insorgente contestualmente a un’assicurazione casco contro i danni giusta gli art. 48 segg. LCA, ossia il risarcimento del minor valore dell’auto o comunque dei costi delle riparazioni effettuate (cfr. www.generali.ch/fr/produkte_praemien/fahrzeug/utila: CGA), tali importi andrebbero considerati sostanza e non reddito.

Il valore dell’automobile corrisponde, infatti, a sostanza mobiliare (cfr. Dipartimento delle finanze e dell’economia, istruzioni Divisione delle contribuzioni per la compilazione della dichiarazione d’imposta 2012 delle persone fisiche p.to 27.4).

Pertanto le somme in questione rientrerebbero nella sostanza ma non nel reddito computabile Las.

Dalle carte processuali, tuttavia, oltre agli estratti bancari, non risulta alcunché di più preciso in merito a un eventuale infortunio della circolazione occorso al veicolo del ricorrente e al relativo risarcimento per i danni subiti.

Pertanto si impongono ulteriori accertamenti volti a determinare se realmente il ricorrente ha ricevuto da __________ e da __________ delle somme di risarcimento danni connesse a un incidente subito dal suo veicolo.

In caso affermativo, tali importi non rientrano nei redditi bensì nella sostanza dell’insorgente.

La circostanza invocata dal ricorrente secondo cui nel luglio 2008 avrebbe versato un acconto di fr. 1'500.-- (ammontare totale dovuto fr. 3'000.--) alla ex moglie a seguito della vendita dell’automobile (cfr. doc. I; C1; IX7) è ininfluente, poiché in ogni caso tale somma, come evidenziato dall’USSI (cfr. doc. A; V), andrebbe dedotta dalla sostanza.

La sostanza computabile, tuttavia, risultava già nulla nei calcoli iniziali effettuati dall’amministrazione al fine di determinare la prestazione assistenziale spettante all’insorgente(cfr. doc. 365; 366; 361; 362; 326; 327).

2.19. Relativamente agli accrediti da parte del signor __________, padre dell’ex moglie, va avantutto osservato che l’importo menzionato dal ricorrente di Euro 250.-- corrisposto il 22 dicembre 2006 (cfr. doc. I p.to 7.5) è in ogni caso irrilevante ai fini della vertenza.

Lo stesso riguarda, infatti, un periodo anteriore al lasso di tempo determinante nel caso di specie (febbraio 2007 – febbraio 2009).

Dall’estratto bancario __________ del 2 maggio 2007 emerge che il signor __________ ha corrisposto all’insorgente Euro 1'000 il 4 aprile 2007 e ulteriori Euro 1'000 il 6 aprile 2007 (cfr. doc. XIIC).

L’insorgente, nel ricorso, sostiene che si tratti di aiuti caritatevoli destinati alla ex moglie, ovvero alla figlia del signor __________ (cfr. doc. I p.to 7.5.).

Tale affermazione non risulta fondata.

La figlia, perlomeno dal luglio 2006 (cfr. doc. 420; 546), è titolare di un conto postale, per cui se il padre avesse voluto versare degli importi elusivamente a suo favore, avrebbe effettuato i bonifici sul suo conto individuale.

Nello scritto prodotto davanti al TCA nel marzo 2012 il ricorrente ha, d’altronde, cambiato versione e indicato che il denaro da parte del signor __________ era a favore del nipotino come partecipazione al costo di un intervento dentistico, precisando di aver annesso a sostegno di quanto asserito una fattura del Dr. med. Dent. __________ (cfr. doc. C1).

Tuttavia il documento allegato allestito dal Dr. med. Dent. __________ (cfr. doc. C4) concerne sì il figlio del ricorrente __________ (cfr. doc. 447), ma rappresenta soltanto un orientamento al costo per l’utilizzo della sala operatoria dell’Ospedale __________. Il medesimo è per di più datato 20 febbraio 2008, ossia è stato redatto dieci mesi dopo il versamento di denaro da parte dell’ex suocero.

Pertanto anche la seconda versione fornita dall’insorgente non può essere seguita da questa Corte.

Dall’estratto __________ del 2 maggio 2007 risulta comunque, come peraltro fatto valere dal ricorrente (cfr. doc. I p.to 7.5), che il 10 aprile 2007 sul suo conto è stato addebitato l’importo di Euro 1'000 a favore del signor __________ (cfr. doc. XIIC).

Pertanto ai fini dell’assistenza sociale, contrariamente a quanto conteggiato dall’USSI (cfr. doc. XIID; 422), per il mese di aprile 2007 va considerato un solo versamento di Euro 1'000 = fr. 1'642.67 (cambio 2007: 1.642665; cfr. doc. XIID) da parte dell’ex suocero.

Ciò non cambia l’esito dei calcoli, siccome per il mese di aprile 2007 i redditi non dichiarati da considerare ammontano, senza tener conto di un importo di fr. 1'642.67 (= Euro 1'000) da parte del signor __________, già a fr. 3'867.52 (cfr. doc. 422; XIID), ossia a una somma più elevata dell’importo della prestazione assistenziale ricevuta per il mese di aprile 2007 di fr. 2'571.65 [fr. 2’405.-- prestazione ordinaria (cfr. doc. 359) + fr. 102.70 + fr. 51.40 + fr. 12.55 prestazioni speciali (cfr. doc. 553; 194; 187)].

2.20. Infine per quanto attiene agli accrediti sul conto __________ con giustificativo “étranger”, e meglio di Euro 2'243.71 del 27 dicembre 2007, di Euro 2'189.99 del 5 febbraio 2008, di Euro 2'121.03 del 31 marzo 2008, di Euro 2'150.11 del 24 giugno 2008 e di Euro 2'263.42 del 25 settembre 2008, il ricorrente ha affermato che sono dei finanziamenti corrisposti da "__________" a copertura delle spese relative alla sua attività di __________ in __________ ed in Europa (ad esempio dei costi telefonici e di viaggi aerei per partecipare a conferenze e seminari di __________), come pure di fatture dentistiche e del __________ __________ del 2008 (cfr. doc. I p.to 7.6).

Egli non ha comprovato quanto asserito, limitandosi a trasmettere copia di una dichiarazione dello Stato del __________ del 15 marzo 2010 in cui è indicato, da una parte, che il ricorrente non è impiegato dal __________ __________ ma coopera unicamente con esso e partecipa a conferenze e corsi, dall’altra, che il __________ provvede a coprire le sole relative spese (cfr. doc. IX9).

Tale attestazione è, tuttavia, alquanto generica e vaga.

Infatti non sono stati specificati i corsi e le conferenze a cui il ricorrente avrebbe partecipato, né le relative date, né i luoghi dove si svolgevano (cfr. doc. IX9).

Del resto dai conti bancari del ricorrente, in particolare dal conto __________, non risulta alcuno specifico bonifico da parte del __________

L’indicazione “étranger” relativa agli accrediti di cui sopra non permette, in ogni caso, di risalire all’identità della persona o ente che ha effettuato i versamenti.

2.21. In relazione allo scontrino di un pagamento di fr. 1'115.-- effettuato con carta __________ a favore di __________ di __________ del 17 settembre 2007 (cfr. doc. C3 = IX 15), va osservato che lo stesso non indica l’oggetto del pagamento.

Inoltre, per quanto riguarda la fattura/conferma emessa il 1° settembre 2008 da __________ di __________ nei confronti del ricorrente concernente un volo di andata e ritorno __________ per il 15 settembre 2008 e un volo di sola andata __________ per il 15 settembre 2008 per complessivi fr. 2'021.-- (cfr. doc. C3), l’insorgente mai ha specificato la natura di tale viaggio.

Al riguardo questa Corte evidenzia che la procedura in materia di assicurazioni sociali e di assistenza sociale è retta dal principio inquisitorio (Untersuchungsgrundsatz, art. 43 cpv. 1 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; DTF 122 V 157 consid. 1a; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; AHI praxis 1994 pag. 212; DTF 117 V 263; DTF 117 V 282). E’ dunque compito dell’amministrazione, rispettivamente del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti giuridicamente rilevanti.

Giova, in ogni caso, rilevare che il principio inquisitorio non è incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di collaborare (cfr. art. 43 cpv. 3 e 61 lett. c LPGA; art. 16 Lptca; DLA 2001 N. 12 pag. 145; RAMI 1994 pag. 211; AHI praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; DTF 117 V 261; DTF 116 V 26 consid. 3c; DTF 115 V 142 consid. 8a; DTF 114 V 234 consid. 5a; DTF 110 V 52 consid. 4a; Meyer, “Die Rechtspflege in der Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, “Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pag. 5 ss.).

Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze dell’assenza di prove (cfr. STFA U 94/01 del 5 settembre 2001; STFA P 36/00 del 9 maggio 2001; SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pag. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; G. Beati, “Relazioni tra diritto civile ... “ in relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg. (3)).

Su questi aspetti, cfr. in particolare: J. L. DUC, “Les assurances sociales en Suisse”, Losanna 1995, pag. 827-828 e TH. Locher, “Grundriss des Sozialversicherungsrecht” Berna 1997, pag. 339-341 il quale rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

In concreto certo sorprende molto che l’insorgente, relativamente allo scontrino della __________ del 17 settembre 2007 e alla fattura/conferma della __________ del 1° settembre 2008, non abbia immediatamente fornito indicazioni più precise, quali ad esempio, per quanto concerne il primo, la data, la destinazione dell’eventuale viaggio e il relativo scopo, rispettivamente, per quanto attiene alla seconda, il fine del viaggio.

Comunque, per maggiore tranquillità su questo punto, gli atti vanno rinviati all’USSI affinché interpelli RI 1 che dovrà indicare, sostanziando debitamente le proprie affermazioni, l’oggetto dello scontrino del 17 settembre 2007 della __________ (specificatamente, se riguarda un viaggio intrapreso dall’insorgente, la destinazione, la data e lo scopo), come pure lo scopo del viaggio di cui alla fattura/conferma emessa il 1° settembre 2008 da __________.

Il ricorrente dovrà, altresì, comprovare, qualora dei terzi gli abbiano effettivamente versato del denaro per tali viaggi, da chi ha ricevuto le somme in questione (in particolare producendo degli estratti bancari da cui risultino gli esatti nominativi di chi ha effettuato i bonifici a suo favore) e che questi importi erano destinati esclusivamente al pagamento dei viaggi.

Egli, infine, sarà tenuto a dimostrare che le eventuali somme ricevute da terzi per far fronte alle spese dei viaggi in questione corrispondono a degli accrediti sul suo conto __________ denominati “étranger” elencati al consid. 2.20.

Soltanto nel caso in cui l’insorgente abbia effettuato dei viaggi per tenere delle conferenze e/o corsi pagati con denaro ricevuto a tal fine da terzi, che dovranno risultare ben definiti, corrispondente a dei bonifici già risultanti sul conto __________ (accrediti “étranger”) - e non se i costi dei viaggi sono stati pagati con ulteriore denaro non emergente dai conti __________ e __________ -, l’amministrazione ometterà di computare tali importi a titolo di reddito nel calcolo della prestazione assistenziale a cui il medesimo aveva diritto nel periodo determinante.

2.22. Il ricorrente ha asserito di aver pagato con finanziamenti ricevuti sul suo conto __________ denominati “étranger” (cfr. consid. 2.20.) il __________ __________ alla fine del 2008 (cfr. doc. I p.to 7.6; IX; C1), il cui costo è ammontato a fr. 3'700.-- (cfr. doc. C8).

Al riguardo giova evidenziare che è vero che, come indicato dall’insorgente (cfr. doc. I p.to 7.6; VII), il __________ __________ è __________

Inoltre, da un lato, secondo l'art. 15 Cost. la libertà di credo e di coscienza è garantita (cpv. 1) ed ognuno ha diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità (cpv. 2) così come ha diritto di aderire o non aderire ad una comunità religiosa, di farne o non farne parte e di seguire o non seguire un insegnamento religioso (cpv. 3 e 4). Protette sono tutte le convinzioni e concezioni spirituali o intellettuali attinenti al rapporto fra l'essere umano e la divinità (cfr. DTF 134 I 114 consid. 2.1.; DTF 123 I 296 consid. 2b/aa; 119 Ia 178 consid. 4b; 116 Ia 252 consid. 5c) e tutte le religioni, indipendentemente dalla loro diffusione più o meno ampia in Svizzera (DTF 119 Ia 178 consid. 4b).

Dall’altro, tuttavia, il compito dell’assistenza sociale è quello di provvedere, tramite prestazioni, al sostentamento di persone che non hanno sufficienti mezzi finanziari per farvi fronte da sole (cfr. consid. 2.2.).

In tale settore, però, come ribadito a più riprese vige il principio di sussidiarietà, per cui aiuti finanziari da parte di terzi devono prioritariamente, e senza possibilità di scegliere tra le fonti di aiuto principali (cfr. consid. 2.11), essere utilizzati per provvedere alle proprie necessità.

Al riguardo giova segnalare che l'Alta Corte, in una sentenza 2P.127/2000 del 13 ottobre 2000, pronunciandosi in merito a un caso in cui a un beneficiario dell’assistenza sociale le relative prestazioni erano state ridotte, in quanto era stato scoperto, in particolare, che occasionalmente la sorella gli corrispondeva delle somme di denaro quali prestiti (Darlehen)per far fronte a costi supplementari rispetto a quelli coperti dall’assistenza, ha stabilito che in virtù del principio di sussidiarietà non vi era nulla da obiettare circa il fatto che l’amministrazione, dopo essere venuta a conoscenza di tali mezzi finanziari a disposizione dell’insorgente, avesse ricalcolato il contributo dell’assistenza sociale spettantegli tenendo conto di questi importi.

In una sentenza 8C_140/2012 del 17 agosto 2012 consid. 7.2.1 il TF ha ribadito che, in virtù del principio della sussidiarietà vigente nel settore dell’assistenza sociale, al fine di determinare il diritto a prestazioni assistenziali di un richiedente, nei redditi vanno computati anche quelle entrate erogategli, ad esempio quali prestiti, per provvedere al pagamento di spese aggiuntive non coperte dall’assistenza sociale.

Inoltre con giudizio 42.2011.30 del 11 luglio 2012, destinata alla pubblicazione nella RtiD I-2013, questa Corte si è pronunciata in relazione al caso di una beneficiaria dell’assistenza sociale, a cui l’USSI, dopo aver scoperto che la stessa riceveva regolarmente dal fratello la somma di fr. 1'000.-- al mese non dichiarati, ha chiesto la restituzione delle prestazioni percepite nel periodo da agosto 2004 a luglio 2009.

Il TCA ha stabilito, da un lato, che la ricorrente non doveva rimborsare alcun importo concernente le prestazioni assistenziali percepite da agosto a ottobre 2004, poiché il relativo diritto dell’amministrazione di chiederne la restituzione era perento.

Dall’altro, che da un profilo oggettivo l’insorgente aveva effettivamente percepito indebitamente, perlomeno parzialmente, le prestazioni assistenziali afferenti al lasso di tempo da novembre 2004 a luglio 2009.

In effetti per il periodo novembre 2004 - luglio 2009, la somma di fr. 1'000.-- ricevuta ogni mese dal fratello, in virtù del principio di sussidiarietà, non doveva essere un supplemento a quanto già versato dall’assistenza sociale, bensì avrebbe dovuto in primo luogo servire a far fronte ai bisogni primari della ricorrente.

Il costo afferente al __________ __________ non può, perciò, essere considerato quale spesa computabile ai fini del calcolo dell’assistenza sociale.

Del resto non risulta minimamente comprovato che alcuni versamenti “étranger” effettuati sul conto __________ del ricorrente siano stati esclusivamente finalizzati alla copertura della spesa per il __________ __________.

Al contrario, come visto (cfr. consid. 2.20.), nella dichiarazione dello __________ del 15 marzo 2010 è stato unicamente affermato che il __________ provvede a coprire all’insorgente le sole relative spese connesse alla sua partecipazione a conferenze e corsi (cfr. doc. IX9).

Relativamente, poi, a quanto asserito dal ricorrente circa il fatto di aver accompagnato i genitori anziani alla __________cfr. doc. I p.to 7.6; C1), va osservato che i suoi genitori, se erano in buona salute, avrebbero potuto recarvisi da soli.

Nel caso in cui, per contro, le condizioni di salute degli stessi o di uno di loro non fossero state ottimali, non sussisteva __________ di intraprendere tale viaggio.

2.23. Come visto sopra (cfr. consid. 2.10.), il ricorrente, oltre agli importi ricevuti da __________, __________, __________ e __________ (cfr. consid. 2.12.) e a quelli contestati di cui ai considerandi 2.13.-2.20. in merito ai quali il TCA si è pronunciato sopra, ha beneficiato di ulteriori versamenti, e meglio di:

fr. 1'183.50 versati il 22 febbraio 2007 sul conto __________ da parte della __________ afferenti a indennità giornaliere dal 1 al 9 febbraio 2007 (cfr. doc. XIIA; IX5);

  • fr. 150.-- versati il 3 gennaio 2008 sul conto __________ tramite bancomat __________ (cfr. doc. XIIA);

  • fr. 200.-- versati sul conto __________ il 12 febbraio 2008 tramite bancomat __________ (cfr. doc. XIIA);

  • Euro 1'286.78 = fr. 2'113.75 (cambio 2007: 1.642665; cfr. doc. XIID; XIIC) versati il 20 febbraio 2007 sul conto __________ (cfr. consid. 2.10.)

L’importo di fr. 150.-- versato il 3 gennaio 2008 sul __________ tramite bancomat __________ (cfr. doc. XIIA) non è stato considerato dall’USSI (cfr. XIID).

Tale omissione è ininfluente ai fini della risoluzione della presente lite.

Infatti per il mese di gennaio 2008 i redditi non dichiarati da considerare ammontano, senza tener conto della somma di fr. 150.--, già a fr. 4'595.67 (cfr. doc. 422; XIID), ossia a una somma più elevata dell’importo della prestazione assistenziale ricevuta per il mese di gennaio 2008 di fr. 2'382.60 [fr. 2’255.-- prestazione ordinaria (cfr. doc. 324) + fr. 38.70 + fr. 19.75 + fr. 69.15 prestazioni speciali (cfr. doc. 554)].

Riguardo ai restanti importi l'insorgente non ha sollevato censure specifiche, limitandosi ad asserire in modo generico che non si tratta di redditi non dichiarati e che, dunque, non devono rientrare nel conteggio dell'assistenza sociale (cfr. doc. I pag.6).

Ne consegue che, ritenuto il principio di sussidiarietà (cfr. consid. 2.11.), queste somme di denaro avrebbero dovuto servire all’insorgente per prioritariamente far fronte alle sue spese di sostentamento.

2.24. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, occorre concludere, in primo luogo, che uno dei due importi di Euro 1'000 = fr. 1'642.67 (cambio 2007: 1.642665; cfr. doc. XIID) versati al ricorrente nel mese di aprile 2007 dall’ex suocero non va considerato ai fini del conteggio dell’assistenza sociale, in quanto restituito a quest’ultimo (cfr. consid. 2.19.)

In secondo luogo, che in relazione all’ammontare di fr. 4'076.50 ricevuto dalla __________ il 29 gennaio 2007, agli importi di fr. 1'807.40 e di fr. 1'000.-- versatigli da __________ il 3 giugno 2008, rispettivamente il 25 settembre 2008, come pure alla somma di fr. 500.-- ricevuta da __________ il 20 luglio 2007 sono necessari ulteriori accertamenti per determinarne la computabilità o meno nel calcolo delle prestazioni assistenziali (cfr. consid. 2.14.; 2.18.).

Ulteriori indagini si impongono anche in relazione allo scontrino del 17 settembre 2007 della __________ e alla fattura/conferma emessa il 1° settembre 2008 da __________ per appurare se il ricorrente ha effettuato dei viaggi per tenere delle conferenze e/o corsi i cui costi sono stati pagati con denaro ricevuto a tal fine da terzi - che dovranno risultare ben definiti - che deve corrispondere a dei bonifici già risultanti sul conto __________ quali accrediti “étranger”.

Soltanto in tal caso gli importi in questione non andranno computati a titolo di reddito nel conteggio della prestazione assistenziale a cui l’insorgente aveva diritto nel periodo determinante (cfr. consid. 2.21.).

Infine, va pure concluso che tutti gli ulteriori bonifici a favore del ricorrente considerati dall’USSI, sia concernenti i redditi da attività lavorativa presso __________, __________, __________ e __________ (cfr. consid. 2.12.) che riguardanti i versamenti volontari da parte di terzi sui conti __________ e __________ (cfr. consid. 2.15; 2.16.; 2.17.; 2.19.; 2.20.; 2.22.), avrebbero dovuto essere comunicati all’amministrazione tempestivamente - al momento in cui sono stati percepiti -, in quanto rilevanti al fine di un corretto conteggio delle prestazioni assistenziali afferenti al lasso di tempo febbraio 2007 – febbraio 2009.

Avendo effettivamente beneficiato di versamenti da parte di __________, __________, __________, __________, nonché di terzi, ma avendo omesso di annunciare tali entrate all’USSI senza indugio, la situazione finanziaria del ricorrente nell’arco di tempo determinante, rispetto a quanto a conoscenza dell’USSI al momento in cui ha allestito i conteggi relativi a tale periodo, era differente.

Essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell’insorgente, è pertanto evidente che il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base alle sue effettive entrate.

Di conseguenza RI 1, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente parte delle prestazioni assistenziali afferenti al lasso di tempo da febbraio 2007 a febbraio 2009.

2.25. Il ricorrente, tramite il proprio patrocinatore, in considerazione della particolarità del caso, in specie delle normative __________ che ____________________ al praticante , e in modo specifico all’, di compiere il __________ __________ - così come avvenuto nel periodo in cui percepiva le prestazioni assistenziali – ha postulato di essere sentito (cfr. doc. I; V).

Egli ha, inoltre, chiesto l’audizione dei signori __________ e __________, ex suocero (cfr. doc. I p.to 7.3; 7.5).

Giusta l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54s. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppur richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

Nella concreta evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, il ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto di vista sulle risultanze probatorie, ma ha postulato di essere sentito in considerazione della particolarità del caso per quanto attiene alle normative __________ che __________ al praticante , e in modo specifico all’, di ____________________.

Egli ha, quindi, chiesto l’assunzione di una nuova prova, ossia il suo interrogatorio al fine di spiegare i motivi per i quali era tenuto a effettuare il __________ __________ e, conseguentemente, di chiarire perché determinate somme ricevute, servendo a pagare il __________ __________, non andrebbero considerate ai fini del calcolo della prestazione assistenziale.

Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9; STF 8C_845/2009 del 7 dicembre 2009; STF I 1018/06 del 16 gennaio 2008 consid. 5.3.; STFA U 416/04 del 16 febbraio 2006, consid. 3.2.; SVR 2003 IV Nr. 1; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27 ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In concreto, considerato che i documenti già presenti all’inserto, come pure i principi vigenti per quanto concerne la restituzione di prestazioni assistenziali percepite indebitamente (cfr. consid. 2.7.; 2.11.) consentono al TCA di emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che le audizioni postulate non potrebbero mettere in luce nuovi elementi ai fini del giudizio.

In effetti delle dichiarazioni in senso favorevole al ricorrente da parte dei signori __________ e __________ non permetterebbero a questa Corte, in ogni caso, di giungere a una soluzione differente ritenuti i rilevanti elementi di fatto emersi dalle carte processuali ed esposti ai consid. 2.16. e 2.19.

Di conseguenza la richiesta dell’insorgente concernente la sua personale audizione, nonché l’audizione dei testi deve essere respinta.

2.26. In simili condizioni, gli atti vanno rinviati all’amministrazione perché, dopo aver proceduto agli accertamenti di cui ai considerandi 2.14., 2.18., 2.21. volti a stabilire la computabilità o meno nel calcolo dell’assistenza sociale degli importi versati a __________ dalla __________ il 29 gennaio 2007, da __________ il 3 giugno 2008 e il 25 settembre 2008, da __________ il 20 luglio 2007, come pure di alcune eventuali somme “étranger” accreditate sul suo conto __________ (cfr. consid. 2.24.) e ritenuto che relativamente ai versamenti effettuati dall’ex suocero deve essere conteggiato unicamente un importo di Euro 1'000 = fr. 1'642.67 (cfr. consid. 2.19.; 2.24.), determini nuovamente la somma di prestazioni assistenziali percepita indebitamente dall’insorgente dal febbraio 2007 al febbraio 2009 da restituire.

2.27. Parzialmente vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un avvocato, ha diritto all’importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali da mettere a carico dell’USSI (cfr. 30 Lptca).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione su reclamo impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all’USSI per determinare nuovamente, previ ulteriori accertamenti di cui ai consid. 2.14., 2.18., 2.21. e tenendo conto di quanto indicato ai consid. 2.19.; 2.24., l’importo di prestazioni assistenziali versate all’insorgente nel lasso di tempo febbraio 2007 – febbraio 2009 da restituire.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L’USSI verserà al ricorrente la somma di fr. 800.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA inclusa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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