Raccomandata

Incarto n. 42.2011.31

rs

Lugano 20 giugno 2012

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 24 ottobre 2011 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 22 settembre 2011 emanata da

Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona

in materia di assistenza sociale

ritenuto, in fatto

1.1. L’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), con decisione su reclamo del 22 settembre 2011 (cfr. doc. A), ha confermato il proprio provvedimento del 15 dicembre 2010 (cfr. doc. V4) con cui aveva ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 25’819.-- che avrebbe percepito a torto a titolo di prestazioni assistenziali da aprile a ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007.

L’amministrazione ha motivato la propria decisione, rilevando che dalla sentenza del 16 novembre 2009 emessa dalla Corte di assise correzionali di __________ è emerso che nei periodi febbraio-ottobre 2009 e giugno-novembre 2007 RI 1 ha avuto un guadagno mensile di almeno fr. 2'400.-- per pigioni di più appartamenti non segnalato all’amministrazione (cfr. doc. A; V4).

1.2. Contro la decisione su reclamo del 22 settembre 2011 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha contestato la richiesta di restituzione con le seguenti argomentazioni:

" Da parte dell’Ufficio Sostegno Sociale e dell’inserimento vengono indicati degli importi senza comprovarli minimamente.

Tutte le somme che dovevano corrispondere ai miei presunti redditi vengono ipotizzate senza la benché minima spiegazione oggettiva.

Chiaro quindi che la sicurezza del diritto non permette di giungere a ordinare la restituzione della somma pari a fr. 25'819.-.

E’ sì vero che il sottoscritto con sentenza del 16 novembre 2009, a pagina 13 punto 1.1. è stato riconosciuto colpevole di avere subaffittato degli appartamenti.

La Corte non cita in nessuna forma nella sentenza del 16 novembre 2009 degli importi o presunti redditi percepiti, ma bensì scrive a pagina 13 punto 1.1.:

conseguendo o facendosi promettere una pigione in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione.

Di per sé è significativo quanto scritto dalla Corte il fatto di “farsi promettere” una pigione non certifica con esattezza che il sottoscritto abbia percepito degli importi.

La decisione impugnata in sostanza espone una situazione che non risulta neppure lontanamente comprovata.

Durante i miei arresti, le varie indagini e le inchieste finanziarie sulla mia persona da parte della Polizia e della magistratura durante tutto l’arco di tempo fino al processo sono risultato nullatenente. Pertanto se vi fosse qualsiasi cosa di valore sarebbe già confiscato e messo a verbale dalla Corte nella sentenza.

(…)

Aggiungo a scanso di equivoci che non ho mai avuto un guadagno mensile come quello indicato, caso contrario non avrei dovuto logicamente chiedere l’aiuto all’ufficio sostegno sociale.

(…)” (Doc. I)

1.3. L’USSI, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 10 gennaio 2012 l’amministrazione ha poi trasmesso alcuni documenti fra i quali la sentenza del 16 novembre 2009 emessa dal Presidente della Corte delle assise correzionali di __________ (cfr. doc. V 1-6).

1.5. Pendente causa questa Corte ha invitato l’USSI a inviare l’incarto completo del ricorrente, in particolare tutti gli atti concernenti l’ordine di restituzione come, ad esempio, il verbale di interrogatorio 30.10.2006 della polizia cantonale citato nella risposta di causa e ogni altro atto dell’incarto penale in suo possesso (cfr. doc. VII).

L’amministrazione ha dato seguito a tale richiesta il 3 aprile 2012 (cfr. doc. IX 1-13).

1.6. Il 5 aprile 2012 il TCA ha assegnato all’insorgente un termine di dieci giorni per esaminare gli atti penali trasmessi dall’USSI e presentare osservazioni scritte in merito (cfr. doc. X).

Il ricorrente è, tuttavia, rimasto silente.

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se il ricorrente deve o meno restituire l’ammontare di fr. 25’819.--, corrispondenti a prestazioni assistenziali percepite nei periodi da aprile a ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007.

L’intervento della pubblica assistenza è regolato nel Cantone Ticino dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 (Las).

Tale normativa è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Gran Consiglio il 3 dicembre 2002 (cfr. FU 99/2002 del 10 dicembre 2002 pag. 8289 segg.) e sono entrate in vigore il 1° febbraio 2003.

Questi cambiamenti sono stati resi necessari dalla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps), adottata dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) ed entrata in vigore anch’essa il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003).

Il 1° ottobre 2006 sono, peraltro, entrate in vigore alcune ulteriori modifiche della Las e della Laps (cfr. BU 44/2006 del 29 settembre 2006 pag. 385-386; BU 40/2006 del 8 settembre 2006 pag. 313-317).

2.2. L'art. 1 Las stabilisce che lo Stato provvede, nel rispetto della dignità e dei diritti della persona, all'attribuzione delle prestazioni sociali stabilite dalla legislazione federale o cantonale e, in particolare, all'assistenza di quanti stanno per cadere o siano caduti nel bisogno (cpv. 1).

Le prestazioni sociali hanno lo scopo di favorire l'inserimento sociale e professionale dei beneficiari (cpv. 2).

L'art. 2 della Legge fissa il principio della sussidiarietà dell'assistenza e prevede al cpv. 1 che "le prestazioni assistenziali secondo questa legge sono complementari o suppletorie a quelle della previdenza, delle assicurazioni sociali e delle misure contro la disoccupazione previste da altre leggi cantonali".

Il cpv. 2 precisa che "in particolare le prestazioni assistenziali propriamente dette di tipo finanziario vengono concesse solo una volta esaurite le altre prestazioni sociali previste dalla Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (art. 13 Laps)".

L’art. 13 Laps, afferente all’ordine delle prestazioni, enuncia peraltro che

" Le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell’ordine in cui figurano all’art. 2 cpv. 1, ritenuto che:

a) prima dell’erogazione delle prestazioni sociali di complemento vanno erogate le partecipazioni al premio dell’assicurazione contro le malattie a cui i membri dell’unità di riferimento hanno diritto;

b) ogni prestazione va erogata sino al massimo dell’importo previsto dalla legge speciale prima di concedere una prestazione che segue nell’ordine;

c) nel calcolo di ogni prestazione vengono computate quelle che la precedono nell’ordine, anche se il titolare del diritto o un’altra persona dell’unità di riferimento vi ha rinunciato."

Inoltre giusta l’art. 2 cpv. 1 Laps:

" Sono prestazioni sociali ai sensi della legge:

a) la partecipazione al premio dell’assicurazione contro le malattie previsto dalla Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa legge cantonale di applicazione;

b) l’aiuto sociale allo studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

c) l’assegno di studio previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

d) l’assegno complementare per il perfezionamento e la riqualificazione professionale previsto dalla Legge della scuola del 1° febbraio 1990;

e) l’indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell’occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997;

f) l’assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

g) l’assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia dell’11 giugno 1996;

h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971."

Anche dal Messaggio n. 4773 del 1° luglio 1998 relativo all’introduzione di una nuova legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali, p.to 8, si evince che la priorità di intervento spetta alla partecipazione dei premi dell’assicurazione contro le malattie, poiché questa è obbligatoria per tutti i residenti. In seguito intervengono i sussidi per il perfezionamento e la riqualifica professionale, le indennità straordinarie di disoccupazione durante il periodo previsto per questi contributi, gli assegni integrativi per i figli e gli assegni di prima infanzia. Le prestazioni assistenziali costituiscono l’ultimo intervento sociale.

2.3. Secondo l’art. 11 Las i provvedimenti assistenziali consistono in provvedimenti preventivi (art. 12 Las) e in prestazioni assistenziali propriamente dette (art. 17).

Al riguardo va rilevato che la legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) ha previsto per la Las la possibilità di derogare alla legge quadro. Questo principio è sancito esplicitamente dall’art. 2 cpv. 2 Laps, che autorizza la Las a derogare alle disposizioni degli art. 4, 6, 8, 9, 10, 23 e 33 Laps (cfr. Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 2).

La natura, l’ampiezza e la durata delle prestazioni assistenziali propriamente dette sono commisurate agli scopi di questa legge, alle condizioni personali e alle situazioni locali (art. 17 cpv. 1 Las).

Esse si suddividono in due categorie: ordinarie e speciali (art. 17 cpv. 2 Las).

Questa distinzione si basa su criteri qualitativi inerenti alle prestazioni, in relazione al tipo di bisogno cui sono destinate (cfr. Messaggio n. 5250 del Consiglio di Stato relativo alla modifica della Legge sull'assistenza dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Inoltre le prestazioni assistenziali possono essere ricorrenti o puntuali (art. 17 cpv. 3 Las).

Relativamente alle prestazioni ordinarie l’art. 18 Las enuncia:

" Le prestazioni assistenziali ordinarie coprono la differenza fra il reddito disponibile residuale e la soglia d’intervento ai sensi dell’art. 19, da cui vengono dedotte le prestazioni sociali di complemento effettivamente percepite sulla base della Laps. (cpv. 1)

Le prestazioni ordinarie hanno di regola carattere ricorrente. (cpv. 2)."

Ex art. 19 Las, concernente la soglia di intervento, poi:

" La soglia d’intervento per le prestazioni assistenziali, in deroga all’art. 10 Laps, è definita ogni anno, tenuto conto delle direttive emanate dalla Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale."

L’art. 19 Las definisce la soglia di intervento per le prestazioni assistenziali in deroga a quella stabilita dalla Laps (art. 10 Laps) che fa riferimento ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

La Las rinvia, in effetti, alle disposizioni della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (COSAS), a cui peraltro il Ticino si adegua da molti anni, come altri Cantoni.

L’ammontare della soglia Las viene deciso annualmente tenuto conto delle direttive della COSAS (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 3).

Nel Rapporto del 5 novembre 2002 sul messaggio n. 5250, pag. 4-5 la Commissione della gestione ha indicato che tale soglia è inferiore al minimo delle PC e può configurarsi con il concetto di minimo vitale garantito dalla Costituzione federale e dalla Costituzione cantonale. La soglia definita a livello svizzero si basa sui dati statistici svizzeri inerenti ai consumi delle famiglie e dei singoli ed è considerata come scientificamente attendibile e appropriata.

Il Dipartimento della sanità e della socialità - DSS (ai sensi degli art. 48 Las e 1 Reg.Las esso è, infatti, competente per l’esecuzione e l’applicazione della Las e del suo regolamento; esso si avvale dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento) -, il 24 gennaio 2006, sentito il parere dell’USSI e della Divisione dell’azione sociale, ha deciso, considerato, da un lato, che la COSAS ha adottato il 3 dicembre 2004 una nuova versione delle «direttive per il calcolo del sostegno sociale» (al riguardo, cfr. "Inciter et intégrer: le système des nouvelles normes de la CSIAS" in Repère social n° 72 dicembre 2005 - gennaio 2006 pag. 2 seg.) che la Conferenza dei direttori cantonali delle opere sociali invita ad applicare, dall’altro, che "il coordinamento con le altre prestazioni sociali, l’organizzazione del sostegno sociale in Ticino, come pure ragioni attinenti alla politica di bilancio del Cantone rendono problematico un adeguamento integrale alle nuove direttive della COSAS - peraltro non richiesto dall’art. 19 della Las" -, che a far tempo dal 1° gennaio 2006 la soglia di intervento corrisponde:

" A. Forfait globale e Supplemento d'integrazione

Persona dell'unità di riferimento (economia domestica ai sensi del sostegno sociale)

Forfait globale per il mantenimento (raccomandato dalla COSAS) (fr./mese)

Supplemento d'integrazione (adattamento delle raccomandazioni minime della COSAS) (fr./mese)

Totale

(fr./mese)

1 persona

960.--

100.--

1060.--

2 persone

1469.--

100.--

1569.--

3 persone

1786.--

100.--

1886.--

4 persone

2054.--

100.--

2154.--

5 persone

2323.--

100.--

2423.--

6 persone

2592.--

100.--

2692.--

7 persone

2861.--

100.--

2961.--

Per ogni persona supplementare

  • 269.--
  • 269.--

B. Supplemento per unità di riferimento di 3 o più persone di 16 anni o più (ripreso dalle precedenti raccomandazioni della COSAS):

per unità di riferimento con più di due persone di almeno 16 anni compiuti, gli importi di cui sopra sono integrati da un supplemento mensile assegnato alla terza e alle successive persone di 16 o più anni di età; l'importo di tale supplemento è di 206.-- fr./mese per ognuna di queste persone."

(cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2006 in BU 4/2006 del 24 gennaio 2006 pag. 33-34)

Per inciso è utile segnalare che gli importi appena menzionati sono stati mantenuti anche per l’anno 2007 (cfr. Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali per il 2007; BU 3/2007 del 23 gennaio 2007, pag. 27-28).

2.4. L’art. 22 Las, concernente il reddito disponibile residuale, enuncia:

" Il reddito disponibile residuale è quello definito dagli art. da 5 a 9 Laps, tenuto conto delle deroghe seguenti:

a) Reddito computabile:

  1. vengono computate le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia se vengono corrisposte da una persona non facente parte dell’ unità di riferimento e dichiarate dal richiedente;

la sostanza netta viene computata interamente nella misura in cui supera 100’000 fr. per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, 10’000 fr. per una persona sola, 20’000 per una coppia (coniugi o conviventi con figli in comune) e 2’000 fr. per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente; eccezioni transitorie a questo computo possono essere concesse in casi di rigore, segnatamente se la sostanza computabile nel reddito fosse difficilmente liquidabile;

  1. vengono interamente computati i redditi dei minorenni facenti parte dell’unità di riferimento.

Non vengono computate le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

b) Spesa vincolata:

  1. non vengono computati rendite e oneri permanenti (art. 8 cpv. 1 lett. c) Laps);

  2. non vengono computati gli alimenti di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. d) Laps;

  3. non vengono computate le imposte di cui all’ art. 8 cpv. 1 lett. j) Laps;

  4. le spese e gli interessi passivi sui debiti privati vengono riconosciuti solo fino all’ importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 della LT (deroga all’ art. 8, cpv. 2, lett. a) Laps).

c) Spesa per l’alloggio

Per il calcolo della spesa per l’alloggio viene considerato l’affitto maggiorato delle spese accessorie effettive fino al massimale previsto dall’art. 9 Laps"

Il reddito disponibile residuale, fatta eccezione per le deroghe di cui all’art. 22 Las appena menzionato, corrisponde quindi a quello definito agli art. 5-9 Laps. Esso è conseguentemente pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

L'art. 6 Laps regolamenta così il reddito computabile:

" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza mobiliare e immobiliare, imponibile; la deduzione sociale per coniugi giusta la legge tributaria si applica anche alle famiglie monoparentali ed alle coppie conviventi. (cpv. 1)

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato. (cpv. 2)

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell'art. 8 Laps:

" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

  1. gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett.
  2. LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo della quota cantonale media ponderata;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i) ...

j) … . (cpv. 1)

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le unità importo riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

Le deroghe ad alcune delle diverse componenti del reddito computabile e della spesa vincolata di cui agli art. 6 e 8 Laps, contemplate dall’art. 22 Las e autorizzate dall’art. 2 cpv. 2 Laps, hanno carattere restrittivo e sono volte a determinare un reddito disponibile che misuri ancora meglio la reale situazione di bisogno del richiedente.

Alcune entrate non considerate dalla Laps (che fa riferimento essenzialmente ai redditi contemplati dalla Legge tributaria) sono, poi, incluse fra i redditi della Las (per esempio i redditi dei minorenni e le prestazioni ricevute in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia).

La sostanza nel regime Las viene considerata per un importo più elevato rispetto al conteggio nell’ambito Laps.

Dal calcolo delle spese ai sensi della Las sono, invece, escluse alcune voci, quali le rendite e gli oneri permanenti, gli alimenti: le risorse delle prestazioni assistenziali non possono essere destinate a pagare questi oneri. La persona priva del minimo vitale cessa i pagamenti e il creditore ha eventualmente a disposizione altri mezzi (per esempio, il ricorso all’anticipo degli alimenti).

Infine il limite per il riconoscimento delle spese e degli interessi sui debiti è inferiore a quello della Laps (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. c, d e 8 cpv. 2 lett. a Laps; Messaggio n. 5250 dell’8 maggio 2002, pag. 5).

2.5. L’art. 67 Las, relativo all’obbligo di informazione in generale, prevede che:

" 1Il richiedente, rispettivamente l’assistito, è tenuto a dare agli organi dell’assistenza sociale ogni informazione utile sulle sue condizioni personali e finanziarie; esso deve produrre, a richiesta, ogni documento e permettere ai rappresentanti degli organi dell’assistenza l’accesso alla sua abitazione.

2A richiesta, l’interessato deve svincolare ogni Autorità, ente privato o pubblico e ogni terzo in genere dal segreto d’ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.”

Giusta l’art. 68 Las, afferente all’obbligo di informazione in particolare:

" 1L’assistito è tenuto a segnalare immediatamente agli organi dell’assistenza sociale ogni cambiamento intervenuto nelle sue condizioni personali o finanziarie tale da implicare la modificazione, la riduzione o la soppressione delle prestazioni assistenziali.

2L’assistito è tenuto a segnalare tempestivamente agli organi dell’assistenza sociale l’eventuale suo cambiamento di domicilio, come pure l’eventuale sua intenzione di soggiorni prolungati fuori del luogo di domicilio.”

2.6. Per quanto concerne le prestazioni ottenute indebitamente, l’art. 36 Las sancisce:

" Le prestazioni indebitamente percepite vanno restituite alle condizioni di cui all’art. 26 Laps.”

Ai sensi dell’art. 26 Laps, riguardante l'obbligo di restituzione e il condono:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 2 Reg.Las competente a decidere sulle domande d’assistenza e su ogni prestazione assistenziale in genere, come pure sulle relative modifiche, a emanare le decisioni di rimborso e a promuovere le azioni di regresso è l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento.

2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).

2.8. Come visto sopra, ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in casu in virtù del rinvio di cui all’art. 36 Las, il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

Il tenore di tale disposto corrisponde a quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA (applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l’istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, a al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

Visto che il contenuto dell’art. 26 cpv. 2 Laps è essenzialmente il medesimo di quello dell’art. 25 cpv. 2 LPGA, la giurisprudenza valida per quest’ultimo – elaborata sotto l’egida del vecchio diritto (cfr. art. 95 cpv. 4 vLADI; U. Kieser, ATSG Kommentar, 2. edizione, 2009, ad art. 25, n. 38) – va applicata per analogia anche al disposto della Laps.

In particolare l’art. 95 cpv. 4 vLADI, in vigore fino al 31 dicembre 2002, enunciava che la pretesa si prescrive in un anno dal momento in cui il servizio di pagamento ha avuto conoscenza dei fatti, al più tardi in cinque anni dopo il versamento.

A quest’ultimo riguardo in una sentenza non pubblicata del 16 settembre 1997 nella causa CPCAD contro T. SA e TCA (C 69/97), il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che i termini dell'art. 95 cpv. 4 vLADI, contrariamente al tenore letterale della norma, costituiscono un termine di perenzione (cfr. pure DTF 122 V 270, consid. 5a, pag. 274-275; DTF 119 V 431, consid. 3a, pag. 433) che decorre dal momento in cui l'amministrazione poteva ragionevolmente avere conoscenza dei fatti giustificanti la restituzione.

Si tratta, quindi, pure per quanto attiene all’art. 26 cpv. 2 Laps, di un termine di perenzione (cfr. STCA 39.2011.8 del 29 settembre 2011 consid. 2.10.; STCA 39.2008.2 del 29 maggio 2008 consid. 2.9.).

I termini di perenzione non possono, poi, essere né interrotti né sospesi e devono essere applicati d’ufficio (cfr. DTF 111 V 135, consid. 3b, pag. 136; cfr. pure T. Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Ed. Stämpfli, Berna 1997, N. 36-37, pag. 59-60 e N. 12-13, pag. 311-312).

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_383/2007 del 15 luglio 2008, ha ribadito che la perenzione va esaminata d’ufficio.

Al riguardo l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

La perenzione provoca l'estinzione del diritto (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 9 all'art. 24; Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], Berna 2000, no. 31 all'art. 15 LAM, pag. 147), non solo la possibilità di porlo in esecuzione. Essa va quindi esaminata d'ufficio, indipendentemente da un'eventuale eccezione (DTF 113 V 180 consid. 2 pag. 181; 112 V 6 consid. 4c pag. 8; 111 V 135 consid. 3b pag. 136).“

In una sentenza C 17/03 del 2 settembre 2003, pubblicata in SVR 2004 ALV Nr. 5, è stato, inoltre, ribadito che per “momento in cui il servizio di pagamento ne ha avuto conoscenza” a partire dal quale inizia a decorrere il termine di perenzione di un anno bisogna intendere il momento in cui l’amministrazione, dando prova dell’attenzione da essa esigibile, avrebbe dovuto riconoscere che i presupposti per una restituzione erano dati.

Al riguardo cfr. pure STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008 consid. 6.2. e DTF 133 V 579.

2.9. Nell’evenienza concreta dalla documentazione agli atti si evince, da un lato, che la sentenza penale della Corte delle assise correzionali di __________ da cui l’USSI ha indicato di avere appreso in merito alle entrate dell’insorgente derivanti dal subaffitto di più appartamenti nei periodi febbraio-ottobre 2009 e giugno-novembre 2007 è stata emanata il 16 novembre 2009.

Dall’altro, che l’ordine di restituzione relativo alle prestazioni assistenziali percepite da aprile a ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007 è stato emesso dall’amministrazione il 15 dicembre 2010.

Il provvedimento del 15 dicembre 2010 con cui l’amministrazione ha chiesto al ricorrente il rimborso di fr. 25'819.-- risale, dunque, a più di un anno dopo l’emissione della sentenza del 16 novembre 2009 della Corte delle assise correzionali di __________.

Al riguardo va osservato che è vero che, quando l’amministrazione apprende una nuova circostanza che rende indebita la riscossione di prestazioni da un’ulteriore decisione, il termine di perenzione inizia a decorrere dal momento in cui la stessa è venuta a conoscenza del nuovo provvedimento e non dalla sua crescita in giudicato.

Ad esempio, nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione, nel caso in cui una cassa di disoccupazione venga a sapere che l’autorità cantonale ha emanato una decisione di inidoneità al collocamento di un assicurato per un periodo in cui questi ha già percepito delle indennità, il termine di perenzione comincia a questo momento, indipendentemente dal fatto che il provvedimento dell’autorità cantonale abbia o meno acquistato forza di cosa giudicata (cfr. STCA 38.2008.34 del 5 novembre 2008).

E’ altrettanto vero, tuttavia, che nel caso concreto la sentenza del 16 novembre 2009 della Corte delle assise correzionali di __________ non è stata intimata all’USSI (cfr. doc. V6 pag. 16).

Pertanto, considerato che l’ordine di restituzione è stato emesso dall’USSI il 15 dicembre 2010, ossia circa tredici mesi dopo la pronuncia penale, occorre ritenere, senza che si riveli necessario esperire ulteriori indagini, che un lasso di tempo di un mese (16 novembre 2009 – 16 dicembre 2009) per venire a conoscenza del giudizio dell’autorità penale riguardante l’insorgente risulta, in ogni caso, ragionevole e nell’ambito del possibile (in proposito cfr. STCA 42.2009.5 del 5 maggio 2010 consid. 2.6. confermata dalla STF 9C_497/2010 del 26 agosto 2011 consid. 5.5.).

Il termine di perenzione di un anno ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 Laps nella fattispecie è così iniziato a decorrere, al più presto, il 16 dicembre 2009.

In simili condizioni, allorché l’USSI ha emesso la decisione del 15 dicembre 2010 il diritto alla restituzione delle prestazioni che il ricorrente avrebbe indebitamente percepito da aprile a ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007 non era, dunque, ancora perento già applicando il termine di perenzione relativa di un anno di cui all’art. 26 cpv. 2 Laps.

In concreto può, perciò, restare aperta la questione di sapere se possa essere applicato, per analogia all’art. 25 cpv. 2 LPGA, un termine di perenzione più lungo in ragione del fatto che il credito derivi da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo oppure no (riguardo all’applicazione di un termine di perenzione più lungo nel caso di atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo invece del termine di perenzione relativa di 1 anno cfr. DTF 113 V 256 segg.; U. Kieser, op cit., ad art. 25, n. 42).

A tale proposito è comunque utile rilevare che la Laps, in particolare l’art. 26, non contempla una regolamentazione analoga all’art. 25 cpv. 2 LPGA.

L’art. 36 cpv. 1 Laps, riguardante le disposizioni penali e più specificatamente le contravvenzioni, enuncia, però, che chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta; chi contravviene all’obbligo di serbare il segreto; è punito con la multa fino a centomila franchi; è riservata l’azione penale.

Inoltre giusta l’art. 97 CP:

" 1 L’azione penale si prescrive:

a. in trent’anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a vita;

b. in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;

c. in sette anni, se per il reato è comminata un’altra pena.”

Nel caso di una contravvenzione per la quale viene comminata una multa, come nell’ipotesi dell’art. 36 cpv. 1 Laps, l’azione penale di prescrive in sette anni.

Tale termine risulta più lungo di quelli previsti dagli art. 26 Laps e 25 LPGA.

Va, altresì, evidenziato che carente un giudizio penale, spetta pregiudizialmente agli organi amministrativi competenti esaminare se il credito di risarcimento danni derivi da un atto punibile e, quindi, valutare se è applicabile un termine di perenzione più lungo rispetto ai termini di perenzione relativa (1 anno) e assoluta (5 anni), di cui agli art. 25 LPGA e 26 Laps (cfr. STF 8C_592/2007 del 20 agosto 2008 consid. 5, DTF 113 V 256).

2.10. Per quanto riguarda il principio della restituzione, va sottolineato che il ricorrente, con sentenza del 16 novembre 2009, cresciuta in giudicato incontestata, è stato condannato dal Presidente della Corte delle assise correzionali di __________, oltre che per tentata truffa, falsità in documenti, ripetuta incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegale, ripetuta infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri e per sviamento della giustizia, per:

" (…)

1.1. usura aggravata

siccome commessa per mestiere, agendo da solo che in correità con __________ e __________, a __________ __________ e __________, nel periodo gennaio 2006 / 15.4.2008, sfruttando il loro stato di bisogno o di dipendenza, subaffittato, sia singolarmente che contemporaneamente, ad almeno 10 persone di nazionalità brasiliana e 1 di nazionalità rumena sprovviste di validi permessi di soggiorno e di Polizia, 5 diversi appartamenti, conseguendo o facendosi promettere una pigione in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione;

1.2. tratta di esseri umani

1.2.1. a __________, __________ e __________, nel periodo gennaio 2006/ 30.11.2006, per favorire l’altrui libidine, esercitato la tratta di almeno 7 persone di nazionalità brasiliana dedite alla prostituzione in 4 diversi appartamenti;

1.2.2. a __________, e __________, nel periodo 1.12.2006 / 15.4.2008, come reclutante, offerente o intermediario, fatto commercio a scopo di sfruttamento del loro lavoro di almeno 1 persona di nazionalità brasiliana e di 1 di nazionalità rumena dedite alla prostituzione, in 2 diversi appartamenti;

(…).” (doc. V6: sentenza 72.2009.30 del 16 novembre 2009 della Corte delle assise correzionali di __________ pag. 13)

Per questi reati egli è stato condannato:

" (…)

3.1. richiamata la sentenza 6.12.2006 della Pretura penale del Cantone Ticino, __________, trattandosi di pena parzialmente aggiuntiva, alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi a valere quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

3.2. al pagamento di una multa di fr. 5'000.- (cinquemila) con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento per colpa, sarà sostituita con una pena detentiva di 45 (quarantacinque) giorni;

  1. la tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono a carico del condannato in ragione di 9/10, la rimanenza a carico dello stato.

  2. L’esecuzione della pena detentiva inflitta a RI 1 è sospesa e al condannato è impartito un periodi di prova di anni 4 (quattro).

  3. E’ ordinata la confisca di una fattura falsificata.” (doc. V6 pag. 14-15)

La sentenza penale del 16 novembre 2009 non fornisce particolari precisazioni circa gli introiti conseguiti dal subaffitto di più appartamenti, in quanto le parti, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv. 4 vCPP, hanno rinunciato alla motivazione scritta (cfr. sentenza 16 novembre 2009 pag. 12).

In un messaggio di posta elettronica del 22 settembre 2011 inviato ai funzionari dell’USSI l’avv. __________, giurista USSI, ha precisato che:

" (…)

La decisione ha considerato come reddito la pigione accertata dall’istruttoria e decisione penale ma come spesso accade non ha chiarito le entrate ogni mese a fronte della prestazione assistenziale. ODR incompleto.

Visto l’intero inc. si può dire che nei periodi interessati ha almeno incassato CHF 300.-- alla settimana per due appartamenti (300.-- x 4 x 2= 2'400.--). La cifra supera le prestazioni assistenziali.

Gli appartamenti sono poi diventati tre.” (Doc. V2).

Inoltre nella risposta di causa l’USSI ha osservato che:

" (…)

Alla luce degli accertamenti ufficiali svolti nell’inchiesta penale (cfr. verbale di interrogatorio 30.10.2006 Polizia cantonale pag. 3/13 e 4/13) e riportati dalla decisione 16.11.2009 della Corte di assise correzionali, risulta, in concreto, che il sig. RI 1 è stato riconosciuto colpevole di aver messo a disposizione degli appartamenti per i quali ha chiesto e ricevuto il pagamento delle relative pigioni. Risulta che tali pigioni ammontavano a un importo che corrisponde almeno a CHF 1'200 mensili per ospite nel periodo da febbraio a ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007, dalle testimonianze e dall’audizione dello stesso sig. RI 1 (cfr. verbale di interrogatorio 30.10.2006 Polizia cantonale pag. 3/13 e 4/13). Risulta, quindi, come da lui ammesso, che il ricorrente ha ricevuto un affitto settimanale di almeno CHF 300 e quindi mensile di CHF 1'200.- da ogni ospite (almeno 4) dei suoi tre appartamenti, incassati personalmente. Anche considerando gli affitti, risulta un reddito di almeno CHF 2'400.- mensile, eccedente la prestazione di assistenza, quindi indebita.” (Doc. III)

Dagli atti penali in possesso dell’amministrazione e richiamati dal TCA (cfr. consid. 1.5.), in particolare dal verbale di interrogatorio dell’insorgente da parte della Polizia cantonale del 30 ottobre 2006, si evince, in effetti, in primo luogo, che l’insorgente aveva locato un appartamento di due locali a __________, un appartamento di due locali a __________ e dal settembre 2006 un monolocale a __________ che egli subaffittava a terzi (a due persone al massimo nello stesso periodo a __________, a due persone al massimo nello stesso periodo a __________ e una persona al massimo in un determinato periodo a __________), i quali vi esercitavano la prostituzione (cfr. doc. IX8 pag. 3/13; IX10; IX11; IX6).

In secondo luogo, che egli chiedeva a ogni persona una tariffa settimanale di in media fr. 300.-- (cfr. doc. IX8 pag. 3/13)

Il 30 ottobre 2006 il ricorrente ha, altresì, dichiarato:

" (…)

A dipendenza della disponibilità e del permesso di lavoro e documento europeo posso procedere a consegnare le chiavi di un appartamento, per quanto riguarda il periodo di soggiorno variano da giorni a settimane. A dipendenza di alcune persone che volontariamente mi danno un anticipo di Fr. 300/400.-, di norma mi chiamano quando hanno disponibilità finanziaria. Io non ho un giorno fisso per andare a riscuotere l’affitto. Io non compilo nessuna ricevuta, nessuno me l’ha mai chiesta. Per quanto concerne il ritiro dell’affitto settimanale procedo personalmente. Ribadisco di non avere mai mandato terze persone (uomini o donne) a ritirare l’affitto negli appartamenti sopra descritti.” (Doc. IX8)

Dal verbale d’interrogatorio dell’8 maggio 2008 del ricorrente da parte della Polizia cantonale emerge, poi, quanto segue:

" (…)

Rispondo che è mia prassi incassare dai miei subinquilini la pigione con cadenza settimanale. Ciò è determinato dal fatto che non ho richieste per periodi inferiori alla settimana e che non accetto retribuzioni mensili.

Mediamente chiedo quindi settimanalmente una pigione di circa CHF 400.-. Posso confermare che comunque all’interno degli appartamenti ho alloggiato anche due prostitute contemporaneamente, richiedendo sempre la pigione di circa CHF 400.- a persona a settimana.” (IX3)

2.11. Alla luce di quanto appena esposto, risulta che il ricorrente nei periodi da aprile a ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007, nei quali ha beneficiato di prestazioni assistenziali di fr. 2'063.-- al mese da aprile a giugno 2007, di fr. 2'047.-- mensili da luglio a ottobre 2006 e di fr. 1'907.-- da giugno a novembre 2007 (cfr. doc. V4), a differenza di quanto considerato nei relativi conteggi del 2006 e del 2007 in cui a titolo di reddito non si è computato alcunché (cfr. doc. 68 – 70; 158 – 160), disponeva di entrate connesse al subaffitto di due, rispettivamente tre appartamenti.

Inoltre, contrariamente a quanto fatto valere dall’insorgente nel ricorso, e meglio che i redditi attribuitigli non sarebbero stati comprovati (cfr. doc. I), l’effettiva riscossione degli introiti menzionati, è dimostrata, a prescindere dall’indicazione del ricorrente secondo cui durante le indagini non è stato trovato alcun denaro (cfr. doc. I; V3), da un lato, dalle dichiarazioni del medesimo in sede di interrogatorio davanti alla Polizia cantonale del 30 ottobre 2006 e dell’8 maggio 2008.

In effetti RI 1 ha asserito che, salvo alcune persone che gli davano volontariamente un anticipo di fr. 300.--/400.--, di norma lo chiamavano quando avevano disponibilità finanziaria e di aver proceduto personalmente al ritiro dell’affitto settimanale (cfr. doc. IX8).

Inoltre egli ha affermato che era sua prassi incassare dai suoi subinquilini la pigione con cadenza settimanale (cfr. doc. IX3).

Dall’altro, dal fatto che dal verbale di interrogatorio dell’8 maggio 2008 si evince che le pigioni a suo carico concernenti gli appartamenti in relazione ai quali aveva egli stesso sottoscritto un contratto di locazione (cfr. consid. 2.10.) e che utilizzava a fini illeciti (cfr. doc. V6: sentenza 16 novembre 2009 della Corte delle assise correzionali di __________) ammontavano a complessivi fr. 2'940.-- (cfr. doc. IX3).

Tenendo conto che l’importo per il fabbisogno personale, per quanto attiene all’assistenza sociale, corrispondeva a fr. 960.-- (cfr. consid. 2.3.), le spese a cui doveva provvedere erano pari perlomeno alla somma di fr. 3'900.-- (fr. 2'940.-- + fr. 960.--).

Il ricorrente faceva fronte a tale importo con le prestazioni assistenziali di circa fr. 2'000.-- per i mesi da aprile a ottobre 2006 e di circa fr. 1'900.-- per i mesi da giugno a novembre 2007 (cfr. doc. V4). E’ altamente verosimile che la parte scoperta di fr.1'900.--/2'000.-- fosse finanziata dalle entrate connesse ai subaffitti.

E’ pertanto evidente che, essendosi realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile del ricorrente, il calcolo delle prestazioni assistenziali andava rivisto in base al nuovo reddito più elevato.

Di conseguenza l’insorgente, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito indebitamente le prestazioni assistenziali afferenti ai periodi da aprile a ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007.

2.12. Occorre ora stabilire se l’importo chiesto in restituzione sia corretto.

L’USSI ha ordinato all’insorgente il rimborso degli importi interi delle prestazioni assistenziali ricevute nel periodo aprile-ottobre 2006 di fr. 2'063.-- al mese da aprile a giugno 2006 e di fr. 2'047.-- mensili da luglio a ottobre 2006, come pure nel lasso di tempo giugno-novembre 2007 di fr. 1'907.-- al mese, per un ammontare complessivo di fr. 25'819.-- (cfr. consid. 1.1.; doc. V4).

Tenuto conto di tutto quanto emerso in sede penale e considerato che il ricorrente, nei periodi in questione, disponeva di almeno due appartamenti che subaffittava a terzi (cfr. consid. 2.10.; 2.11.), non presta fianco a critiche la conclusione dell’amministrazione secondo cui il medesimo ha percepito la somma di fr. 2'400.-- al mese, corrispondente alle entrate quale controprestazione per aver alloggiato, come subinquilini, perlomeno due persone per quattro settimane a fr. 300.-- alla settimana, come dallo stesso ammesso davanti alla Polizia cantonale (fr. 300.-- x 4 settimane x 2 persone; cfr. doc. IX8; IX3).

L’ammontare di fr. 2'400.-- è superiore agli importi delle prestazioni assistenziali mensili versate a RI 1 nei periodi in questione, ossia da aprile a ottobre 2006 e da giugno a novembre 2007 e corrispondenti alla lacuna di reddito Las presentata nei conteggi 2006 e 2007 da quest’ultimo in assenza del computo degli introiti derivanti dai subaffitti (cfr. doc. 68-70; 158-160).

La decisione su reclamo del 22 settembre 2011, nella misura in cui ha confermato l’ordine di restituzione di fr. 25'819.-- del 15 dicembre 2010, deve, conseguentemente, essere confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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