Raccomandata
Incarto n. 42.2008.12
rs/DC/sc
Lugano 5 novembre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 settembre 2008 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, 6501 Bellinzona
in materia di assistenza sociale
considerato in fatto
che - l’Ufficio del sostegno e dell’inserimento (USSI), il 25 agosto 2008, ha sospeso il versamento delle prestazioni assistenziali a favore di RI 1;
" (…)
La signora viene informata che da questo momento in poi non verranno più erogate prestazioni assistenziali e che verrà emesso un ordine di restituzione per l’importo complessivo delle prestazioni ottenute.
Santoro informa che la Capo-Ufficio dovrà essere informata nei dettagli, che deciderà sulla base degli elementi il tipo di decisione da emettere e se vi saranno degli estremi per una sanzione.
(…)”;
il 6 settembre 2008 il dott. jur. RA 1, per conto di RI 1, ha presentato delle osservazioni all’USSI in merito al contenuto del verbale del 25 agosto 2008 (doc. C);
l’amministrazione, il 18 settembre 2008, si è espressa al riguardo (doc. B);
RI 1, il 26 settembre 2008, ha inoltrato al TCA un ricorso nel quale ha chiesto il ripristino del diritto alle prestazioni assistenziali commisurato alle condizioni economiche familiari. La stessa ha pure postulato di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, nonché la concessione dell’effetto sospensivo all’impugnativa (doc. I);
in diritto
che a) la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può, dunque, decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999);
b) l’art. 33 Laps relativo ai rimedi di diritto, a cui rinvia l’art. 65 Las, prevede che contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione (cpv. 1). Contro le decisione su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione (cpv. 2).
È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961. Per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (cpv. 3).
c) Il TCA può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione, rispettivamente di una decisione su reclamo emessa dall’organo competente (cfr. DTF 130 V 388; SVR 2003 EL nr. 2; STFA del 23 dicembre 2003 nella causa M., C., E., F., R., U 105/03, consid. 4; STFA del 19 novembre 2003 nella causa A., U 355/02, consid. 3; RAMI 2001 pag. 36; DTF 125 V 413=SVR 2001 IV Nr. 27; DTF 118 V 313; DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta ed individuale in maniera imperativa (KNAPP, Précis de droit administratif. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, ni. 936-955, pag. 214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtpflege und Verwaltungsverfahren im Bund, seconda edizione, p. 27; DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463).
Pertanto quelle situazioni giuridiche che permettono, in un determinato caso, più soluzioni possibili o che non regolano i diritti o doveri dell'assicurato non vanno considerate come decisioni (RCC 1977 p. 162);
d) nel caso in esame è vero che, come espressamente riconosciuto dall’USSI il 22 ottobre 2008 rispondendo a una precisa domanda del TCA (cfr. doc. II), non è stata emanata alcuna decisione formale in merito alla sospensione delle prestazioni assistenziali e al relativo ripristino delle stesse (doc. V).
In concreto, tuttavia, il verbale del 25 agosto 2008, con il quale l’amministrazione ha interrotto l’erogazione di prestazioni assistenziali con effetto immediato, costituisce una vera e propria decisione. Con lo stesso, infatti, è stata regolata una situazione concreta e individuale in maniera imperativa ai sensi della giurisprudenza sopra esposta (cfr. STCA 38.2003.79 del 1° dicembre 2003 consid. 2.4.).
Questa Corte, al riguardo, non può comunque esimersi dallo stigmatizzare il modo di operare dell’amministrazione, la quale avrebbe dovuto sospendere le prestazioni a favore di RI 1, emettendo senza indugio un provvedimento formale munito dei relativi rimedi giuridici;
e) la decisione con cui l’amministrazione disciplina in maniera provvisoria un determinato rapporto giuridico, segnatamente quando dispone la sospensione provvisoria (a titolo cautelativo) di prestazioni, è una decisione finale (RCC 1988 p. 548; Schlauri, Grundstrukturen des nichtstreitigen Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, in: Schaffhauser/Schlauri (Hrsg.), Verfahrensfragen in der Sozialversicherung, 1996, p. 61; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 141).
In particolare costituisce decisione finale munita di condizione risolutiva la decisione che sospende provvisoriamente l’erogazione di prestazioni in attesa dell’esito di ulteriori accertamenti atti a chiarire definitivamente la situazione (STFA 31 agosto 2001 nella causa H., I 406/ 01; SVR 1995 IV n. 41; DTF 111 V 223, 107 V 29; cfr. anche sentenza 29 ottobre 2004 del Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich nella causa M., in: www.swisslex.ch). Una tale decisione obbliga quindi l’amministrazione a riformare la prima decisione se in esito ai successivi atti istruttori emergono elementi che permettono un diverso apprezzamento della fattispecie e di conseguenza la resa di una altra decisione, i cui effetti possono essere fatti risalire retroattivamente al massimo alla data fissata dalla prima decisione (RCC 1982 p. 252, 1988 p. 548; DTF 111 V 225).
Su questo tema cfr. la STCA 32.2008.4 del 1° luglio 2008 e la STF 9C_638/2008 del 10 settembre 2008, consid. 4.2;
f) in casu l’USSI ha ordinato il blocco del versamento dell’aiuto sociale con effetto dal 25 agosto 2008 sospettando una riscossione illecita di prestazioni assistenziali (doc. A).
Il 22 ottobre 2008 la Capo ufficio dell’USSI ha dichiarato che il caso di specie presentava ancora diversi aspetti, emersi sia in fase di audizione che da successive informazioni, che imponevano ulteriori accertamenti (doc. V). Ne discende che le prestazioni assistenziali di cui era al beneficio RI 1 sono state sospese a titolo cautelativo.
La decisione del 25 agosto 2008 costituisce, conseguentemente, una decisione finale munita di condizione risolutiva, nel senso che nel caso in cui RI 1 dovesse risultare vincente, avrebbe diritto a percepire le prestazioni con effetto retroattivo senza subire alcun pregiudizio;
g) il provvedimento emanato tramite il verbale del 25 agosto 2008 andava, pertanto, impugnato con reclamo all’USSI giusta l’art. 33 cpv. 1 Laps (cfr. consid. b e d) e non con un ricorso diretto a questa Corte;
h) gli atti vanno trasmessi all’USSI affinché esamini il reclamo di RI 1 ed emetta la relativa decisione su reclamo, tenendo conto che l’aiuto sociale costituisce l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, consid. 3.3.; pubblicata in DTF 134 I 65 e SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5) e che l’art. 12 Cost. garantisce il diritto fondamentale a condizioni minime di esistenza (cfr. DTF 130 I 366=Cahiers genevois et romands de sécurité sociale N° 33-2004; DTF 131 I 166; SVR 2004 IV N. 23 pag. 71; in merito alla differenza tra aiuto sociale in senso lato e aiuto urgente in applicazione dell’art. 12 Cost. v. pure STF 2A.692/2004 del 9 febbraio 2005).
In una sentenza K 155/01 dell'8 gennaio 2003 il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ricordato che "l'obbligo dell'autorità competente di trasmettere d'ufficio un incarto a quella competente configura un principio generale del diritto amministrativo e delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 507 consid. 4d; DTF 114 V 149; DTF 111 V 406; Pratique VSI 1995 pag. 199 consid. 3b, DTF).
L'obbligo di trasmissione da parte del TCA all'autorità competente, deriva, peraltro oltre che da un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali (cfr. U. Kieser, ATSG Kommentar, pag. 350) anche dalle disposizioni procedurali cantonali (cfr. art. 126 cpv. 1 CPC applicabile in virtù del rinvio dell'art. 23 v.LPTCA; art. 4 LPamm applicabile in virtù del rinvio dell'art. 31 Lptca, in vigore dal 1° ottobre 2008).
Contro la decisione su reclamo RI 1 potrà, se del caso, interporre un ricorso presso il TCA (cfr. art. 33 cpv. 2 Laps);
i) in simili condizioni, anche le domande di concessione dell’effetto sospensivo (doc. I) e di provvedimenti supercautelari inaudita altera parte tendenti al ripristino immediato del versamento di prestazioni assistenziali pari a fr. 1'500.-- mensili (doc. VI) si rivelano inammissibili;
l) RI 1, tramite il proprio rappresentante, ha postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (doc. I).
In realtà la domanda di assistenza giudiziaria deve essere intesa solo come richiesta di gratuito patrocinio, visto che la procedura davanti al TCA in materia di assistenza sociale è per principio gratuita (cfr. art. 20 cpv. 1 v.LPTCA; art. 29 cpv. 1 Lptca in vigore dal 1° ottobre 2008).
Il gratuito patrocinio, poi, sia in ambito di procedura ricorsuale che amministrativa, può essere riconosciuto solo ad avvocato patentato (cfr. STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; STFA 2 marzo 2005, I 447/04, consid. 4.2 citata in DTF 132 V 201 consid. 4.2 e DTF 132 V 206 consid. 5.1.4; per quanto riguarda un avvocato non impiegato presso un’organizzazione riconosciuta di utilità pubblica e non iscritto in un albo cfr. DTF 132 V 206 consid. 5.1.4 = SVR 2006 IV Nr. 50 pag. 181);
in casu, non essendo RI 1 patrocinata da un avvocato, il gratuito patrocinio, a prescindere dall’esito della vertenza, va negato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ Gli atti sono trasmessi all’USSI affinché esamini il reclamo di RI 1 e renda una decisione su reclamo.
L'istanza tendente alla concessione del gratuito patrocinio è respinta.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti