RACCOMANDATA
Incarto n. 41.99.00002
mm/sc
Lugano 26 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
con redattore:
Maurizio Macchi
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 aprile 1999 di
__________, rappr. da: __________,
contro
la decisione del 21 gennaio 1999 emanata da
Ufficio federale ass. militare, 3001 Berna, rappr. da: __________,
in materia di assicurazione militare federale
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nato nel 1965, é portatore di una sindrome di insufficienza vertebrale lombare a carico degli ultimi due segmenti funzionali in presenza di disturbi statici e di un’anomalia di transizione (sacralizzazione incompleta di L5), così come emerge dalla perizia allestita, per conto dell’UFAM, dal Prof. dott. __________, Primario del servizio di neurochirurgia presso l’Ospedale regionale di __________ (cfr. doc. _).
Durante il corso di ripetizione 1988 - assolto durante i mesi di settembre-ottobre quale fuciliere di montagna - __________ ha asserito d’essere rimasto vittima di un'“insaccata” nel saltare a terra dal ponte di un camion e di essersi immediatamente rivolto al medico di truppa. Di tali circostanze non si trova, comunque, alcun riscontro negli atti sanitari (doc. _).
1.2. Il giorno seguente il licenziamento, l’assicurato ha consultato il proprio medico curante, il dottor __________, il quale ha diagnosticato una sindrome lombo-sciatalgica a sinistra.
In data 14 ottobre 1988, il caso é stato annunciato all’UFAM (doc. _), che corrispose regolarmente le proprie prestazioni assicurative.
1.3. Anche se al beneficio di una dispensa per quel che concerne il trasporto di pesi e le marce prolungate, __________ ha assolto anche il corso di ripetizione 1989 (1-22 luglio 1989), ciò che ha provocato, a suo dire, un aggravamento dei dolori alla gamba sinistra (doc. _).
1.4. Sulla base della summenzionata perizia medica del Prof. __________ - ordinata in ragione della persistenza dei disturbi - l’UFAM, con decisione 23 agosto 1994, ha rifiutato l’erogazione d’ulteriori prestazioni assicurative a contare dal 25 maggio 1994, “... in quanto un nesso causale probabile fra i disturbi alla colonna vertebrale e gli influssi del servizio militare, segnatamente del Corso di ripetizione del 1988, non é da tempo più dato” (doc. _).
1.5. Avverso la succitata decisione formale, __________, patrocinato dal __________, ha interposto opposizione, chiedendo, da un lato, “un supplemento d’indagini volto ad un approfondimento dei fatti relativi alle visite sanitarie” e, dall’altro, l’esecuzione di una “perizia supplementare da affidare ad uno specialista in ortopedia e traumatologia” (doc. _).
1.6. Esperiti ulteriori accertamenti - tanto dal profilo medico che da quello giuridico-amministrativo
1.7. In data 19 dicembre 1997, __________ ha annunciato, per il tramite del dottor __________, suo nuovo medico curante, una “riacutizzazione dei dolori sciatalgici in relazione alla discopatia iniziata nel 1988 al corso di ripetizione” (doc. _).
1.8. Sentito il parere del proprio medico di fiducia, l’UFAM - con decisione 14 ottobre 1998, confermata con l’impugnata decisione su opposizione 21 gennaio 1999 - ha negato il proprio obbligo contributivo in relazione alla sciatalgia notificata il 19 dicembre 1997, affermando che “... al più tardi il 20 gennaio 1997, l’aggravamento manifestatosi durante il corso di ripetizione del 1988 era con certezza medico-pratica eliminato” (cfr. doc. _).
1.9. Con tempestivo ricorso, __________, sempre rappresentato dal __________, ha chiesto che l’UFAM venga condannato a versargli “... le prestazioni assicurative per le cure in relazione al peggioramento dei disturbi statici a seguito dell’incidente avvenuto durante il corso di ripetizione del 1988” (I).
Queste, in particolare, le considerazioni sviluppate dall’insorgente a supporto della propria pretesa ricorsuale:
" ... In sostanza, non condividiamo il ridimensionamento della portata dei disturbi patiti dal signor __________ operato dalla nuova valutazione del dr. __________ riportata in una nota agli atti (All. N), che serve poi ad affermare che "sarebbe giustificato stabilire con certezza medico-pratica che l'aggravamento manifestatosi durante il CR 1988 era eliminato al più tardi verso l'inizio del 1997".
Questo ridimensionamento non trova innanzi tutto alcun riscontro nelle oggettive condizioni di salute del signor __________, che vengono descritte dalla lettera del dr. __________ all'AM del 4.6.98 (All. O). Secondariamente, dobbiamo rilevare una contraddizione tra questa posizione dell'AM e le osservazioni contenute nella prima valutazione del dr. __________ (All. F), in cui si precisa correttamente che "secondo il diritto dell'assicurazione militare, la prova della certezza viene applicata sia per l'anteriorità al servizio sia per l'eliminazione del peggioramento. Dal punto di vista del diritto dell'assicurazione militare non è ammissibile supporre uno statu quo sine puramente ipotetico, confrontato il decorso constatato e quello presumibile se l'infortunio nonsi fosse verificato. Nella LAM non c'è posto per supposizioni del genere".
Non possiamo quindi che ribadire come questa prova di certezza dell'eliminazione del peggioramento non possa essere dedotta dall'incarto come presentato, non essendo intervenuti cambiamenti di rilievo dopo il gennaio 1997. ..." (doc. I)
L’assicurato ha, inoltre, preteso l’erezione di una perizia medica giudiziaria, da affidare ad uno specialista in ortopedia e traumatologia.
1.10. L’UFAM, in risposta, ha postulato un‘integrale reiezione del gravame, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (V).
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza ( ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni sociali.
Nel merito
2.2. L’UFAM ha emesso la sua decisione il 14 ottobre 1998, posteriormente dunque all’entrata in vigore della legge federale sull’assicurazione militare del 19 giugno 1992. La presente vertenza deve pertanto essere esaminata alla luce di quest’ultima (art. 109 LAM
2.3. L'assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si manifesta ed è annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio (art. 5 cpv. 1 LAM).
L'assicurazione militare non è responsabile qualora fornisca la prova:
a. che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e
b. che detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il servizio.
(art. 5 cpv. 2 LAM).
L'assicurazione militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione assicurata (art. 5 cpv. 3 LAM).
Se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata (art. 6 LAM).
Nella DTF 123 V 137ss. (= SVR 1998 MV1, p. 1ss.), il TFA ha stabilito che i principi di responsabilità di cui agli artt. 5 e 6 LAM corrispondono, in grandi linee, a quelli del vecchio diritto. Si può, pertanto, far riferimento alla giurisprudenza elaborata allorquanto era ancora in vigore la vecchia LAM (vLAM).
2.4. In concreto, può essere ammesso con l’assicuratore militare convenuto che ci si trova confrontati ad un caso d’applicazione dell’art. 5 LAM, aspetto che non é affatto contestato dal ricorrente.
Nelle situazioni di fatto contemplate dall’art. 5 LAM (cfr. artt. 4 e 5 cpv. 1 e 2 vLAM), la responsabilità dell’assicurazione militare si fonda sul cosiddetto principio della contemporaneità (DTF 111 V 372). La predetta disposizione legale deduce infatti dalla contemporaneità della manifestazione (e dell’annuncio o dell’accertamento) di un’affezione con il servizio militare, la conclusione della responsabilità dell’assicurazione. Senza tener conto di una relazione causale, la responsabilità é, quindi, data soltanto in virtù di un mero criterio temporale.
Nelle eventualità previste dall’art. 5 LAM, il nesso di causalità adeguata fra l’affezione e le influenze subite durante il servizio militare é, secondo la giurisprudenza, presunto (DTF 123 V 138, 111 V 373; cfr. G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, Ginevra 1991, p. 284).
La presunzione dell’esistenza del succitato rapporto di causalità adeguata può tuttavia venir rovesciata fornendo la prova certa dell’assenza di un tale nesso (Ch. Steger-Bruhin, Die Haftungsgrundsätze der Militärversicherung, Zurigo 1996, p. 71).
Secondo la giurisprudenza, la nozione di certezza non va compresa in un senso teorico e scientifico, ma bensì nella sua accezione empirica. La prova della certezza si considera pertanto raggiunta se é stabilito che, secondo l’esperienza medica, l’influenza di fattori legali al servizio militare é praticamente esclusa (DTF 111 V 146, 105 V 230; G. Scartazzini, op. cit., p. 286).
2.5. Ritornando alla presente fattispecie - posto che applicabile torna ad essere l’art. 5 cpv. 1 LAM, ciò che comporta la presunzione dell’esistenza di una relazione di causalità adeguata fra l’affezione ed il servizio militare (cfr. consid. 2.4.) - si tratta d’esaminare se l’UFAM é o meno riuscito a fornire la prova liberatoria prevista dall’art. 5 cpv. 2 LAM.
L’assicuratore convenuto pretende, in primo luogo, che l’affezione é certamente anteriore al servizio (cfr. art. 5 cpv. 2 lett. a, 1a ipotesi).
Lo scrivente TCA non può che condividere il parere espresso dall’UFAM, peraltro neppure contestato dall’assicurato, il quale riconosce, in sede di ricorso, che si é in presenza di un “... affezione preesistente al servizio ed essa é stata solo aggravata dall’incidente avvenuto durante il servizio stesso, ...” (I, p. 3).
Tale aspetto era, del resto, già stato chiarito dal Prof. dott. __________, nel suo referto peritale 8 marzo 1994:
" Il problema di questo giovane assicurato consiste in una sindrome di insufficienza vertebrale lombare centrata all’altezza degli ultimi due segmenti funzionali in presenza di alterazioni statiche abbastanza significative e di un’anomalia della transizione lombosacrale (sacralizzazione parziale di L5).
Le alterazioni descritte sono senz’altro preesistenti al servizio come evidente dalla nozione di ginnastica correttiva per abbassamento della spalla destra (espressione della scoliosi attualmente dimostrabile) e dalle caratteristiche delle alterazioni radiologiche constatate.
È su questo rachide alterato che gli sforzi ed eventualmente un trauma banale relativi al servizio militare hanno esercitato la propria influenza, determinando inizialmente una sindrome vertebrale lombare con coinvolgimento di carattere pseudoradicolare dell’arto inferiore sinistro.
L’ulteriore decorso é stato caratterizzato da numerose ricadute motivate da dolori lombari ma anche toracolombari e cervicali, come pure da manifestazioni riflesse a livello della sincondrosi sacroiliaca sinistra” (doc. _, p. 7 - la sottolineatura é del redattore).
Analogo parere é stato espresso dal medico in capo, il dottor __________:
" Eine sicher vordienstliche Schädigung des unteren Lendenwirbelsäulenabschnittes des Patienten wurde während des Wiederholungskurses 1988 verschlimmert” (doc. _, p. 4 - la sottolineatura é del redattore).
2.6. Vista la conclusione a cui questo TCA é giunto al precedente considerando - ovverosia che l’affezione é certamente anteriore al servizio - non resta, a questo punto, che da verificare se la seconda condizione cumulativa posta dall’art. 5 cpv. 2 lett. b LAM é o meno realizzata. In concreto, la questione che si pone é, dunque, quella a sapere se l’affezione “non é certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il servizio”.
A questo proposito, l’UFAM riconosce che il servizio ha sì provocato l’aggravamento dell’affezione anteriore allo stesso. Tuttavia, si sarebbe trattato di un aggravamento transitorio, nella misura in cui - al più tardi a contare dal mese di gennaio 1997 - __________ aveva certamente raggiunto il cosiddetto “status quo sine”, donde l’estinzione della responsabilità dell’assicurazione militare.
Da parte sua, l’insorgente sostiene invece la tesi contraria, ossia che gli effetti dell’aggravamento non si sono affatto completamente risolti nel gennaio 1997 ma che, per contro, persistono a tutt’oggi.
Conformemente alla giurisprudenza federale, la responsabilità dell’assicurazione militare perdura soltanto fintantoché l’aggravamento dell’affezione preesistente non é certamente eliminato (DTF 111 V 144; DTF 97 V 99; DTFA 1969, p. 198).
La responsabilità dell’assicurazione militare presuppone, infatti, sempre l’esistenza di una relazione di causalità adeguata fra l’affezione ed il servizio, ciò che non é più il caso al momento in cui l’assicurato raggiunge lo “status quo ante” oppure lo “status quo sine” (cfr. DTF 105 V 230 consid. 4a e sentenze ivi menzionate; STFA 22.6.1999 in re B. consid. 1, non pubblicata; Ch. Steger-Bruhin, op. cit., p. 254ss.).
2.7. Ritornando al caso di specie, il Prof. __________ già aveva avuto modo d’esprimersi in merito alla durata della responsabilità dell’assicurazione militare, evidenziando che gli effetti del peggioramento passeggero erano da ritenere ormai estinti:
" Se la responsabilità del servizio militare (non va dimenticato che questo giovane esercita in civile un lavoro che non comporta sforzi particolari ed é stato incorporato nei fucilieri) possono essere senz’altro ammessi quale causa probabile dei disturbi avvertiti dopo il corso di ripetizione del 1988 (dolori nel tratto lombare inferiore alla transizione lombosacrale con coinvolgimento di carattere pseudoradicolare dell’arto inferiore sinistro) tale influenza non può essere accettata per quel che concerne le ulteriori ricadute.
A nostro modo di vedere (e largheggiando in favore dell’assicurato) riteniamo un nesso causale probabile (wahrscheinlich) tra gli influssi del servizio militare ed il quadro clinico constatato fino al 15.10.1989. A partire dal 15.10.1989 e per un anno (15.10.1990) il rapporto di causalità deve essere ritenuto soltanto come possibile (möglich) e dopo il 15.10.1990 la responsabilità del servizio nella genesi del quadro clinico, rispettivamente dell’insorgenza di recidive specie a vari livelli deve essere considerata esclusa (ausgeschlossen)” (doc. _).
Nel giugno 1995 - ricevuta l’opposizione alla decisione formale 23 agosto 1994 - l’UFAM ha nuovamente interpellato il summenzionato specialista, chiedendogli se, con certezza medico-pratica, lo status quo sine era stato raggiunto in data 25 maggio 1994 (doc. _). Questa é stata la risposta fornita dal Prof. __________:
" La risposta é già stata data nella nostra relazione peritale del 08.03.1994. Esplicitamente, riteniamo che in data 25.5.1994 lo stato quo sine era raggiunto” (doc. _).
La tesi difesa dal dottor __________ é, invero, stata relativizzata dal Servizio del medico capo e, specificatamente, dai dottori __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, e __________, PD e spec. FMH in medicina interna, ai quali l’UFAM ha fatto appello prima d’emanare la decisione su opposizione 20 gennaio 1997:
" Durante il CR 1988 il paziente subì una lesione alla colonna lombare.
Prima del servizio esisteva una sacralizzazione (incompleta) dell’ultimo corpo vertebrale lombare inferiore, che portò a dei disturbi statici; il paziente non aveva tuttavia mai lamentato disturbi prima del CR 1988.
L’assicurazione militare riconobbe quindi una responsabilità per il peggioramento di una lombosciatalgia (localizzata principalmente dalla parte sinistra).
Dal CR 1988 fino al marzo 1994 il paziente é stato ripetutamente in cura medica e fisioterapeutica. Inoltre é risultato più volte inabile al lavoro al 100%.
A nostro avviso, queste constatazioni non permettono di provare con certezza che il peggioramento é stato eliminato entro il marzo 1994.
Dall’incarto non é possibile dedurre se, a quel momento, venivano ancora versate delle prestazioni. Se così fosse, bisogna eventualmente riesaminare se il peggioramento continua a persistere.” (doc. _, p. 7s.)
Proprio sulla base delle suesposte indicazioni del Servizio del medico capo, l’assicuratore militare ha riconosciuto la propria responsabilità sino al 20 gennaio 1997, riservandosi, comunque, esplicitamente di rivalutare la fattispecie qualora __________ - posteriormente a tale data - avesse preteso la corresponsione di nuove prestazioni assicurative (doc. _).
A seguito della notifica del 19 dicembre 1997, l’UFAM ha risottoposto l’intera documentazione medica al proprio medico di fiducia, il già menzionato dottor __________ (doc. _).
Dopo aver sinteticamente riassunto l’anamnesi remota del ricorrente, lo specialista ha espresso le seguenti considerazioni:
" Nella mia valutazione medico-assicurativa 10 gennaio 1997 ho già esposto che il punto di vista del Prof. dott. med. __________ non può essere applicato totalmente alla legge sull’assicurazione militare. Per noi importa provare con certezza medico-pratica l’eliminazione dell’aggravamento manifestatosi durante il servizio militare. Questa decisione non spetta al medico; vorrei in seguito commentare dal punto di vista medico gli elementi necessari per poter prendere questa decisione:
lo stato dell’affezione dal punto di vista pato-fisiologico/anatomico- patologico: su questo punto non si notarono mai dei cambiamenti notevoli.
Lo stato funzionale: anche qui non vi sono stati mutamenti particolari.
Limitazioni, impedimenti: dal 1994 il paziente non ha più accusato limitazioni particolari. A quanto pare il paziente é attualmente ben integrato nella vita sociale.
Disturbi: se é vero che il paziente lamenta ancora attualmente disturbi. Questi però non mi sembrano particolarmente gravi: per es., il medico curante prescrisse nel dicembre 1997 una cura fisioterapica che il paziente verso fine febbraio 1998 non aveva neanche iniziato. Anche secondo il TFA non é necessario che il paziente non abbia più nessun dolore.
Per quanto riguarda i cosiddetti sintomi di ponte (“Brückensymptome”) descritti da __________ (chiara differenza con i disturbi normali che appaiono di tanto in tanto; una certa intensità e costanza di questi disturbi, cioè apparenza per più volte al mese; influsso negativo chiaro e netto sullo stile di vita [per esempio sport]; l’intensità forza il paziente a terapie multiple intense; diminuzione notevole della capacità lavorativa) sono dell’avviso che in questo caso le premesse non sono date.
Necessità di cure: il paziente si reca dal medico ad intervalli più o meno regolari; una cura vera e propria non ha però luogo.
Capacità al lavoro: dal 1994 il paziente non presentò un’incapacità lavorativa dovuta ai disturbi della colonna lombare.
Dal punto di vista medico sarebbe quindi giustificato stabilire con certezza medico-pratica che l’aggravamento manifestatosi durante il CR 1988 era eliminato al più tardi verso l’inizio del 1997.” (doc. _ - la sottolineatura é del redattore).
Prendendo posizione riguardo al preavviso 14 agosto 1998, __________ ha, segnatamente, preteso che la documentazione medica agli atti non sarebbe stata sufficiente a dimostrare con certezza che l’aggravamento era eliminato. Per questa ragione, egli ha chiesto l’allestimento di una perizia ortopedica-traumatologica.
A quest’obiezione ha nuovamente risposto il dottor __________ in data 7 settembre 1998:
" Dal punto di vista medico sono del parere che siamo abbastanza informati sulla situazione medica: conosciamo la diagnosi, i reperti, i disturbi, gli impedimenti e le loro conseguenze. Non penso che un perito possa darci più informazioni rilevanti e quindi, secondo me, una perizia non sembra giustificata” (doc. _).
2.8. Si osserva, nella pratica, che, per giudicare della questione di sapere se l’aggravamento provocato dal servizio militare é certamente eliminato, ci si fonda, in ultima analisi, sull’apprezzamento espresso da medici specialisti (cfr. B. Schatz, Die Haftungsfrage in der Militärversicherung, p. 23; G. Scartazzini, op. cit., p. 286). Del resto, nella sentenza inedita 22 giugno 1999 in re B. (M11/98) - giudizio concernente una fattispecie del tutta analoga a quella ora sub judice - il TFA ha riconosciuto che l’UFAM era riuscito a fornire la prova liberatoria di cui all’art. 5 cpv. 2 lett. b LAM, facendo, di fatto, riferimento ad un’indagine peritale allestita dal medico di fiducia dell’assicuratore.
Orbene, questo TCA ritiene che - gettando anche un occhio alle conclusioni peritali a cui giunse, a suo tempo, il Prof. dott. __________ (cfr. doc. _) - i rapporti redatti dai medici interpellati dall’assicurazione militare e, in particolare, quello del dottor __________ - referto che rispetta le condizioni poste in RAMI 1986 p. 191ss - possano validamente costituire da supporto probatorio al giudizio che ora lo occupa, senza che sia necessario procedere all’allestimento della perizia giudiziaria richiesta dal ricorrente.
Al proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (RCC 1986 pag. 202 consid. 2d; sentenza TFA del 27 ottobre 1992 in re A.B.P., sentenza TFA del 13 re A.A., sentenza TCA del 25 novembre 1991 in re G.M.; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274) senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 CF (RCC 1986 pag. 202, consid. 2d; DTF 106 Ia 162 consid. 2b).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 104 V 209; sentenze inedite 5 gennaio 1993 in re S., 5 aprile 1984 in re M. e 2 novembre 1983 in re M.; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 30 seg.; DTF 122 V 157ss): il TCA, chiamato a pronunciarsi su una questione sostanzialmente di carattere medico, non ha, pertanto, in concreto, vista inoltre la qualità e la completezza dei referti, motivi per scostarsi dalle conclusioni degli specialisti consultati dall’UFAM e, in modo particolare, del dottor __________, spec. FMH in chirurgia ortopedica, e, quindi, senz’altro in grado di poter fornire un giudizio qualificato nel caso ora sub judice.
In forza del particolare statuto che l’assicuratore ricopre almeno fintanto che non s’è ancora instaurata una vertenza, è facoltà del giudice di fondare il proprio giudizio sui pareri medici chiesti dall’assicuratore a condizione che questi - come è il caso in concreto - diano una garanzia di imparzialità e di affidabilità (DTF 122 V 157ss.).
Con il proprio ricorso, l’assicurato parebbe attribuire una particolare importanza a quanto affermato dal Prof. __________ a pagina 9 del suo referto peritale 8 marzo 1994:
" “Il caso di questo assicurato dimostra in modo inequivocabile i rischi che corrono anche dal punto di vista amministrativo, dichiarando abili al servizio giovani portatori di disturbi statici del rachide.
Questa attitudine, volta visibilmente a completare gli effettivi, non é assolutamente sostenibile con l’argomento che il giovane non presenta alcun disturbo al momento del reclutamento. È ben noto che disturbi statici anche molto più significativi di questo possono restare silenti sul piano clinico per molti anni e scompensare in seguito progressivamente in occasione di sollecitazioni particolari.
Anche ignorando il problema specifico con il quale il milite si trova ulteriormente confrontato (che é ovviamente il più importante), non bisognerebbe dimenticare che un gran numero di problemi dell’Assicurazione militare, possono essere ipotizzati già al momento della prima entrata in servizio.
Che questo giovane sia poi stato incorporato nella fanteria e che nel corso degli ultimi 5 anni egli sia formalmente sempre stato considerato abile al servizio rappresenta per me (quale ex-comandante di compagnia ed ufficiale di reclutamento) un enigma burocratico di soluzione difficile.” (doc. _).
Si tratta qui, di tutta evidenza, di considerazioni di mero carattere personale, sulle quali questa Corte non é necessario che abbia ad esprimersi, e ciò nella misura in cui appaiono ininfluenti ai fini del presente giudizio. L’UFAM ha, in effetti, riconosciuto l’aggravamento provocato dal servizio militare e, perciò, ha regolarmente corrisposto le prestazioni assicurative fintantoché é sussistito un nesso di causalità adeguata.
In siffatte condizioni occorre ritenere provato con certezza che, al più tardi a decorrere dall’inizio del 1997, gli effetti dovuti al peggioramento manifestatosi in servizio si erano estinti. Se ne deduce che l’UFAM é riuscito finalmente a fornire la prova liberatoria di cui all’art. 5 cpv. 2 LAM. Correttamente, quindi, a ___________ é stato negato il diritto a percepire ulteriori prestazioni assicurative.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti