RACCOMANDATA

Incarto n. 41.97.00003

RF/tf

Lugano 7 gennaio 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 21 luglio 1997 di

__________,

contro

la decisione del 15 maggio 1997 emanata da

Uff. fed. assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: __________,

in materia di assicurazione militare federale

ritenuto, in fatto

1.1. L'assicurato, nato nel 1970, celibe, idraulico indipendente, il 24 ottobre 1990, durante la SR ha subito la frattura del metacarpo III e IV della mano sinistra.

Riacquistata nel settembre 1991 la totale capacità lavorativa, il 7 ottobre 1991 l'interessato é entrato nuovamente in servizio per un corso di ripetizione, durante il quale si sono manifestati dolori e gonfiore alla mano lesionata.

La cura ha avuto termine il 16 dicembre 1991.

Il 9 luglio 1993 l'assicurato ha fatto valere una prima recidiva, assunta dall'UFAM che gli ha versato le prestazioni assicurative fino al 22 luglio 1993.

Il 23 giugno 1996 __________ si é riannunciato all'assicurazione militare.

Con decisione su opposizione 15 maggio 1997 l'UFAM ha concesso al ricorrente una rendita per menomazione rilevante del 2,5% a contare dal 1° giugno 1992.

1.2. Contro la graduazione della menomazione e contro la data d'inizio della prestazione l'insorgente ha presentato tempestivo ricorso. Egli fa valere:

" Per quanto attiene al termine a partire dal quale é dovuta la rendita, ritengo che quanto stabilito dall'autorità militare non sia corretto. Dopo il primo infortunio, avvenuto il 22 ottobre 1990, sono stato in cura presso l'Ospedale __________ sino al mese di settembre 1991. A quella data il mio stato di salute si era stabilizzato tant'é che il 7 ottobre 1991 sono entrato in sevizio per svolgere il corso di ripetizione. Le condizioni della mia mano sono peggiorate nuovamente solo a seguito di un secondo infortunio, avvenuto durante quest'ultimo corso di ripetizione, che ho interrotto in data 21 ottobre 1991 proprio a causa del sinistro.

Ora, in quanto alla fine della cura presso l'Ospedale __________ lo stato di salute della mia mano si era ormai stabilizzato, chiedo che in applicazione dell'art. 48 LAM venga fissato il mese di settembre 1991 quale termine a decorrere dal quale é accordata l'indennità.

In merito alla percentuale della menomazione dell'integrità del 2,5%, a mio parere insufficiente, non condivido le considerazioni che stanno alla base del calcolo.

L'autorità ha argomentato che la percentuale del danno all'integrità é fissata paragonando la situazione anatomica e funzionale dell'interessato prima del subentrare dell'affezione assicurata, con la situazione al momento di fissare la rendita. Ha aggiunto che in sostanza viene valutata la perdita del godimento della vita subita dall'assicurato a seguito dell'infortunio.

Nel mio caso, considerato come il mio polso presenti una mobilità ridotta dell'articolazione e di come io soffra di una riduzione della forza della mano e di dolori rilevanti che si manifestano sotto sforzo, é stata stabilita una percentuale del 2,5%. La circostanza che io svolga una professione prettamente manuale, che richiede un utilizzo particolarmente inteso delle mani, non é stata presa minimamente in considerazione.

Ora, quantunque l'indennità per menomazione dell'integrità non copra la perdita di guadagno di cui io comunque risento, ritengo che sia arbitrario non considerare per il calcolo del danno immateriale l'intensità delle ripercussioni che l'infortunio provoca in ambito lavorativo. Questo, non in senso di danno economico, bensì di danno immateriale. In parole povere ritengo che il danno immateriale riportato da un assicurato che come me lavora con le mani sia nettamente superiore al danno immateriale che dovrebbe essere riconosciuto ad un assicurato che svolge un'attività sedentaria. La perdita, per quanto concerne il godimento della vita, di cui un assicurato soffre, non può essere correttamente quantificata senza prendere in considerazione l'attività dell'assicurato, come se la circostanza di poter svolgere senza difficoltà il proprio lavoro o di risentire dei postumi di un incidente non influisse sulla qualità della vita.

Per questi motivi chiedo che la rendita mi venga riconosciuta con effetto retroattivo a far data dal mese di ottobre 1991 e che la percentuale della menomazione venga fissata al 10%."

L'UFAM con risposta 28 agosto 1997 propone invece di respingere l'impugnativa.

in diritto

2.1. Secondo l'art. 48 cpv. 1 LAM "se l'assicurato è colpito da una rilevante e durevole menomazione dell'integrità fisica o psichica, ha diritto a una rendita per menomazione dell'integrità".

Quanto all'inizio del diritto, l'art. 48 cpv. 2 LAM stabilisce che "la rendita per menomazione dell'integrità è dovuta a partire dal termine della cura medica o qualora la continuazione della cura non lasci presumere un miglioramento notevole delle condizioni di salute dell'assicurato".

L'art 49 LAM fissa i principi di calcolo e l'adeguamento della rendita.

Il cpv. 1 di questa disposizione precisa che "la gravità della menomazione dell'integrità è determinata equamente tenendo conto di tutte le circostanze" (da notare che l'art. 25 cpv. 1 LAM della vecchia LAM, in vigore fino al 31 dicembre 1993, prevedeva che "la rendita per menomazione dell'integrità fisica o psichica è determinata equamente secondo le circostanze").

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LAM "la rendita per menomazione dell'integrità è stabilita in percentuale dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta il capoverso 4 e tenendo conto della gravità della menomazione dell'integrità. In caso di perdita totale di una funzione vitale quale l'udito o la vista, di massima, è accordata una rendita per menomazione dell'integrità del 50 per cento."

La rendita per menomazione dell'integrità è concessa per una durata indeterminata. In generale è riscattata (cfr. art. 49 cpv. 3 LAM).

Infine, in virtù dell'art. 49 cpv. 4 LAM, "il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, l'importo annuo che serve da base per il calcolo di tute le rendite per menomazione dell'integrità. Parte dall'importo valido all'entrata in vigore della presente legge e lo adegua periodicamente al mutare delle condizioni, segnatamente all'evoluzione dei prezzi."

L'art. 50 LAM ("revisione") stabilisce che "nel caso di un successivo rilevante aumento della menomazione dell'integrità, l'assicurato può domandare una rendita suppletiva per menomazione dell'integrità".

Per l'art. 103 LAM, le rendite per menomazione dell'integrità sorte prima del 1° gennaio 1994 continuano ad essere versate secondo il diritto previgente.

Tuttavia la revisione giusta l'art. 50 LAM è operata secondo i criteri fissati dalla presente legge.

L'art. 25 cpv. 1 OAM precisa che "vi è una rilevante menomazione dell'integrità fisica e psichica ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 della legge qualora essa corrisponda almeno a un ventesimo della perdita totale di una funzione vitale quale l'udito o la vista".

Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAM "l'importo minimo per una rendita per menomazione dell'integrità ammonta al 2,5 per cento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta l'art. 49 cpv. 4 della legge. Le rendite per menomazione dell'integrità assegnate in caso di menomazioni di singole funzioni vitali sono fissate secondo la gravità della menomazione dell'integrità, in graduazioni di 2,5 per cento tra il 2,5 e il 50 per cento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite".

La giurisprudenza federale ha stabilito che l'art. 25 OAM é contrario alla legge nella misura in cui stabilisce una soglia minima determinante per l'assegnazione di una rendita (DTF 122 V 242).

L'art 25 cpv. 2 OAM precisa poi che "in caso di menomazioni multiple dell'integrità, gli importi percentuali delle singole menomazioni dell'integrità sono cumulati per determinare la rendita per menomazione dell'integrità. Il valore massimo di una rendita per menomazione dell'integrità ammonta al 100 per cento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo".

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OAM "l'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità ammonta a 28'867 franchi. La rendita annua risulta dall'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, dalla percentuale della menomazione dell'integrità e dalla percentuale della responsabilità della Confederazione".

L'adeguamento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità secondo l'art. 49 cpv. 4 della legge avviene ogni volta simultaneamente all'adeguamento delle rendite secondo l'art. 43 della legge (art. 26 cpv. 2 OAM).

L'art. 27 cpv. 1 OAM stabilisce che "il valore attuale della rendita viene calcolato fondandosi sull'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, applicato al momento dell'emanazione della decisione. Se una rendita è concessa retroattivamente, le quote mensili della rendita devono esser pagate successivamente".

2.2. Secondo i principi sviluppati dalla costante giurisprudenza del TFA relativi al vecchio art. 25 LAM e recentemente confermati

(DTF 122 V 245-246), un danno all'integrità dà diritto ad una rendita dell'AM qualora l'assicurato sia oggettivamente limitato in modo rilevante (erheblich) nel godimento della vita (DTF 113 V 143; DTF 112 V 380; DTF 112 V 389; DTF 110 V 120).

La menomazione deve, cioè, avere carattere durevole (P.Y. Greber, Le droit suisse de la sécurité sociale, 1982, p. 547) ed essere di una certa importanza.

Il carattere rilevante della menomazione va poi valutato non nel senso quantitativo, bensì qualitativo (Schatz, FJS 882).

Una menomazione dell'integrità corporale giustifica di regola il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione militare quando da un punto di vista oggettivo comporta per l'assicurato un pregiudizio considerevole nella qualità della vita. Sono considerati pregiudizi giuridicamente considerevoli ai sensi di questa definizione i disturbi delle funzioni primarie della vita.

E' in forza di queste considerazioni che quali danni giuridicamente rilevanti sono considerate unicamente le mutilazioni, gli sfiguramenti o i continui dolori acuti e lancinanti, come pure ogni altro disturbo delle funzioni vitali primarie. Non lo sono invece dei semplici impedimenti negli altri settori della vita, come ad esempio la pratica di uno sport, la partecipazione a manifestazioni della vita sociale e altre attività simili (DTF 110 V 120; STFA del 16 aprile 1996 nella causa L.).

La determinazione della rendita ex art. 48 deve basarsi, indipendentemente da considerazioni sulla capacità lavorativa, sul pregiudizio corporale come tale, che va valutato in percentuale, sulla base di raffronti dello stato funzionale ed anatomico prima e dopo l'evento pregiudizievole per la salute, tenuto conto del grado di assuefazione dell'assicurato (DTF 96 V 112; DTF 112 V 390; DTF 113 V 143; DTF 117 V 76; STFA del 26 agosto 1992 nella causa I.P, non pubblicata).

Tale determinazione avviene in primo luogo attuando un paragone con i casi precedentemente trattati, così da assicurare una certa uguaglianza di trattamento. E in quest'ambito, il TFA ha avuto modo di giudicare utili le apposite tabelle allestite dall'UFAM (STFA - non pubblicata - del 18.10.1983 nella causa Molliet).

Il tenore stesso dell'art. 48 cpv. 1 vieta, però, una valutazione puramente astratta ed egualitaria. Il criterio oggettivo deve quindi essere ponderato con una valutazione dell'aspetto soggettivo (con riferimento all'età, alla professione, ...) in modo che in ogni singolo caso si possa determinare in che misura l'assicurato, in seguito al pregiudizio delle proprie funzioni vitali primarie, sia stato limitato nel godimento della vita.

Non è, dunque, la menomazione oggettiva in sé che va indennizzata, quanto le ripercussioni che questa ha per l'assicurato.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha ancora stabilito che la determinazione percentuale o in gradi della menomazione dell'integrità non può essere basata direttamente né per analogia sui tassi indicati nell'allegato 3 dell'OAINF (DTF 113 V 140; 117 V 71).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dunque sottolineato che nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni il legislatore ha già prestabilito quale valutazione dare ad una determinata menomazione ed, inoltre, ha prescritto che la gravità della menomazione deve essere valutata astrattamente e in modo ugualitario.

Invece, in materia di assicurazione militare, il grado di menomazione rilevante è determinato "equamente tenendo conto di tutte le circostanze", ragion per cui il margine di apprezzamento degli organi dell'assicurazione militare è molto più esteso rispetto a quelli dell'assicurazione contro gli infortuni.

L'assicurazione militare può in particolare valutare la gravità della menomazione tenendo conto delle caratteristiche individuali dell'assicurato da indennizzare.

2.3. Come si é visto, dopo l'infortunio del 22 ottobre 1990, l'assicurato é stato inabile al lavoro:

al 100% fino al 3 febbraio 1990

al 50% fino al 30 giugno 1990

al 20% fino alla fine di settembre 1990

Riacquistata la piena capacità lavorativa, il 7 ottobre 1990 l'interessato ha iniziato un corso di ripetizione, ma dopo pochi giorni il ricorrente ha accusato una recrudescenza dei disturbi alla mano.

Riferisce a questo proposito il dott. __________ (doc. _):

" Dopo 2 giorni di lavoro nei boschi e un leggero trauma il paziente si é presentato alla visita il 10.10.91. Ho constatato una dolenza alla pressione, e un leggero gonfiore al metatarso III distale, e una dolenzia dove c'é stata la frattura. La terapia é stata con Voltaren locale, e immobilizzazione parziale della mano sinistra. Nonostante questo il dolore é diminuito solo lentamente. Inoltre lavorando in cucina ha anche sviluppato una leggera tendinite al gomito sinistro laterale sopra l'epicondilo. Questo dolore é scomparso dopo il week end di guardia.

Il paziente non ha sopportato il Voltaren pistemico.

Visto il decorso difficile, e il rischio di recidiva ho deciso di licenziare il paziente il 21.10.91. Alla visita di oggi c'era sempre una dolenzia alla pressione, e un deficit di ca. 10% gradi della estensione del III dito (presente anche prima)."

Il 31 ottobre 1991 (doc. _) il dott. __________, __________, così descriveva il reperto:

" Dolori ai muscoli interossei polso mano sinistra con leggera rigidità del tendine flessore del 3° dito mano sinistra (disturbi evocatori di un morbo di Sudeck iniziale)."

La cura medica é stata chiusa il 16 dicembre 1991. Sono comunque rimasti "piccoli dolori da sforzi" (doc. _).

Il 6 maggio 1993 l'assicurato si é riannunciato all'AM.

In quell'occasione egli é stato visto dal medico di circondario, dott. __________ (doc. _) il quale ha rilevato:

" Il 22 ottobre 1990, all'altezza del villaggio __________, rimase coinvolto in un incidente della circolazione passeggero su di un __________, rovesciatosi nell'affrontare una curva. Quali postumi il milite __________ riportò una ferita alla mano sinistra (doc. _).

Per le cure venne inviato all'Ospedale __________ (doc. _).

Il 26 aprile 1993 lavorando su una caldaia sentì un'improvvisa scossa nella mano sinistra. Dopo quattro giorni di cure con ultrasuoni il dolore era di nuovo scomparso. Il paziente non ha dovuto interrompere il suo lavoro.

DICHIARAZIONI DEL PAZIENTE

Attualmente starebbe bene. Avrebbe sempre meno forza alla mano sinistra a causa dell'incidente subito.

Lavora come indipendente dal mese di novembre 1991 e non ha operai.

CONCLUSIONI

L'odierno esame clinico in sede evidenzia una mano sinistra funzionale con una lieve diminuzione della forza muscolare che però non impedisce il lavoro come montatore d'impianti sanitari al 100%.

Esiste ancora una relazione tra l'annuncio 15 giugno 1993 del Dott. med. __________ con l'incidente riportato durante la Scuola reclute 1990 a __________."

Il 23 gennaio 1996 l'assicurato ha chiesto un risarcimento per i danni subiti.

L'UFAM ha allora ordinato una perizia specialistica a cura del dott. __________.

Il perito interpellato dall'amministrazione con rapporto 9 maggio 1996 (doc. _) ha posto in evidenza quanto segue:

" Soggettivamente il paziente ha disturbi alla mano sinistra lesa, difficili da essere espressi, inizianti più al palmo (altezza del III. e IV. metacarpo) che non al polso.

Questi dolori che subentrano sotto sforzo aumentano e dopo un periodo di riposo di circa un giorno scompaiono nuovamente per poi ritornare dopo uno sforzo successivo.

Dalla mano irradiano poi verso il polso fin verso l'avambraccio.

All'esame clinico si impone dapprima l'accorciamento del IV. metacarpo a sinistra e il modico rigonfiamento nella regione della CMC2 e CMC3.

La funzione della mano é praticamente intatta per quel che riguarda il movimento ma é ridotta per quel che riguarda la forza (110pt a destra, 80pt a sinistra).

Alla palpazione si può provocare una squisita dolenzia sulla CMC3 e CMC4 in corrispondenza del II. punto dolente alla mano sinistra del paziente.

Radiologicamente: accorciamento del IV. metacarpo di 8mm (a destra 60, a sinistra 52mm).

Deviazione ulnare della testa del III. metacarpo rispetto alla diafisi di 25 gradi.

Alterazione dell'articolazione tra il capitato e il trapezoide rispettivamente alla base del metacarpo 2 e metacarpo 3 (in corrispondenza alla dolenzia alla pressione).

Gli indici di altezza con 0,5 e di scivolamento ulnare con 0,28 sono nei limiti della norma quale espressione di una normalità del polso senza lussazioni o instabilità importanti.

la anteversione del IV. e del V. metacarpo é praticamente simmetrica.

Non parlerei di instabilità del polso nella regione tra il capitato e le ossa più radiali (trapezoide e navicolare) ma semplicemente di una artrosi di origine posttraumatica e di conseguenza dell'incidente occorso nell'ottobre 1990."

Sulla base di tale accertamento, i medici dott. __________ e PD dott. __________ (doc. _) hanno valutato il grado di menomazione del 2,5%.

2.4. Il ricorrente reputa che la valutazione dell'UFAM non abbia tenuto conto ch'egli svolge un lavoro manuale. Egli riferisce che la limitazione del godimento della vita dev'essere quantificata, considerando la sua attività professionale.

Va al proposito rilevato che tutti i medici che hanno visitato l'assicurato riferiscono che i dolori insorgono sotto sforzo e dopo un periodo di riposo scompaiono di nuovo.

La menomazione é dunque riconosciuta proprio in considerazione del fatto che la professione dell'assicurato gli impone di tanto in tanto degli sforzi da eseguire con la mano sinistra.

La menomazione dell'integrità é d'altra parte sì rilevante e durevole ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 LAM, ma non é di entità tale da giustificare un grado del 10%, come pretende l'assicurato.

Come ricorda l'UFAM nell'atto di risposta al ricorso, il dott. __________ nel suo parere del 21 giugno 1996 (doc. _) aveva evidenziato che, secondo la prassi, é riconosciuta di regola una menomazione del 5% in caso di rigidità completa dell'articolazione del polso.

La valutazione dell'UFAM può essere fatta propria dal TCA.

D'altra parte nel settembre/ottobre 1990 lo stato invalidante non era ancora completamente stabilizzato.

Infatti il ricorrente é stato totalmente abile al lavoro per pochi giorni. Già i 9 settembre 1990 egli era di nuovo in cura medica per un peggioramento dello stato invalidante.

Soltanto dopo il 16 dicembre 1991, dopo la definitiva chiusura della cura medica si può considerare che lo stato di menomazione sia definitivo.

Comunque pure la data assunta dall'UFAM non trova una giustificazione oggettiva concreta.

Infatti essa si fonda su una supposizione teorica astratta.

La rendita per menomazione deve dunque essere assegnata a far tempo dal 16 dicembre 1991.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é parzialmente accolto.

§) Di conseguenza la rendita per una menomazione del 2,5% é assegnata a contare dal 16 dicembre 1991.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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