RACCOMANDATA

Incarto n. 41.96.00003

RF/mf

Lugano 25 novembre 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 6 maggio 1996 di

__________, rappr. da: __________,

contro

la decisione del 7 febbraio 1996 emanata da

Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: __________,

in materia di assicurazione militare federale.

ritenuto, in fatto

1.1. Durante il corso di ripetizione dal 25 settembre 1987 al 17 ottobre 1987 l'assicurato ha accusato dolori alle spalle e alle scapole. Il caso è stato assunto dall'AMF che ha versato le prestazioni assicurative fino al novembre 1987. In seguito, ad intervalli regolari l'AMF ha assunto le spese di cura a seguito di riacutizzazioni dei dolori fino al dicembre 1992.

Il 27 maggio 1993 l'interessato ha riannunciato "dolori alla cervicale con bloccaggio e dolori irradianti verso le braccia".

Con decisione 27 ottobre 1994, confermata con decisione su opposizione 7 febbraio 1996, l'UFAM ha negato le prestazioni assicurative dopo il dicembre 1992.

1.2. Con il presente, tempestivo ricorso l'insorgente fa valere:

" Nelle sue considerazioni l'AM, a pag. 6, asserisce che le sindromi cervico-brachiale e lombare, di cui soffre il ricorrente, sarebbero preesistenti al corso di ripetizione e che si sarebbe trattato, nel caso annunciato durante il corso di ripetizione, unicamente di un aggravamento temporaneo già risoltosi anni addietro.

Quindi la controparte, AM prosegue calcolando i mesi trascorsi fra i diversi annunci di nuova insorgenza dei dolori.

L'AM ritiene poi di poter giudicare in diritto che mentre il periodo del primo intervallo di 4 mesi sarebbe "un po' corto", il secondo periodo d'intervallo di "più di 5 mesi" sarebbe sufficiente per stabilire con certezza il non più esistente nesso di causalità fra i dolori del ricorrente e il danno avuto nel CR 1987.

Da un profilo legale/giudiziario una simile calcolazione formalistica appare completamente arbitraria e censurabile ai sensi dell'art. 4 Costituzione federale.

Infatti tali affezioni, come confermatoci da medici esperti in materia, possono benissimo ripresentarsi non soltanto nell'arco di pochi mesi, ma potrebbero insorgere e manifestarsi anche dopo anni, pur sempre restando in relazione di causalità con un evento precedente.

...

I medici Dott. __________ e Dott. __________ hanno seguito già dall'inizio in continuazione il ricorrente con tutti i suoi problemi di salute derivanti dal servizio militare, risp. dal corso ripetizione del 1987.

Quindi essi son ben più in grado di dare un giudizio concreto sul caso, e cioè sulle conseguenze riportate dal ricorrente dal detto corso di ripetizione, mentre il Prof. __________ ha potuto emettere unicamente un parere specialistico-teorico senza aver mai seguito concretamente l'evoluzione della sintomatologia del paziente.

Di conseguenza appare corretto seguire il parere dei medici curanti fino ad oggi: Dott. __________ e Dott. __________."

1.3. Con risposta 30 maggio 1996 l'UFAM propone di respingere l'impugnativa. Osserva:

" Anche se lo stato antecedente, senza gli influssi del servizio militare prestato nel Corso di ripetizione del 1987 fosse stato, e sarebbe rimasto asintomatico, la mancanza di un adeguato influsso del servizio porta, dopo un ragionevole lasso di tempo, all'eliminazione della responsabilità (STFA 1958 pag. 84, STFA 1969 pag. 98 seg., DTF 97 V 99 seg.). Viene infatti a mancare un nesso naturale e adeguato (DTF 111 V 372 seg.)."

In data 14 giugno 1996 l'interessato si riconferma nelle note allegazioni ricorsuali.

1.4. Con ordinanza 21 agosto 1996 il TCA ha incaricato il prof. __________, di peritare l'assicurato.

Il perito giudiziario ha stilato la sua relazione in data 8 ottobre 1996.

Il 19 ottobre e il 30 ottobre 1996 le parti si riconfermano nelle proprie posizioni di causa.

in diritto

2.1. L'assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si manifesta ed è annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio (art. 5 cpv 1 LAM).

L'assicurazione militare non è responsabile qualora fornisca la prova:

a. che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e

b. che detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il servizio.

(art. 5 cpv 2 LAM).

L'assicurazione militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione assicurata. (art. 5 cpv 3 LAM).

Se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata (art. 6 LAM).

Secondo la legge, dunque, perché un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno assicurato sia assunta dall'AMF dev'essere accertato con probabilità preponderante che i nuovi disturbi si trovano in relazione causale con l'evento assicurato.

(STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63).

2.2. Cause, nel senso della causalità naturale, sono tutte le circostanze senza le quali un determinato evento non si sarebbe potuto verificare o si sarebbe verificato in altro modo o in altro tempo (DTF 112 V 32 consid 1a con riferimenti dottrinali; 113 V 307ss, consid 3a)

L'esistenza del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla luce dei rapporti medici.

In applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51).

La causalità adeguata è, d'altra parte, l'idoneità generale di un determinato fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi.

Una causa non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o addirittura regolarmente l'effetto considerato: se un evento è atto di per sé stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali possono costituire effetti adeguati dell'infortunio (DTF 87.II.127 e 96.II.396).

La singolarità non deve intendersi in senso qualitativo ma quantitativo. E' ammessa l'adeguatezza del nesso causale, malgrado la singolarità dell'effetto, solo se l'eccezionalità è di ordine statistico, se cioè un simile effetto ricorre con rara frequenza. Non si può invece prescindere dall'idoneità qualitativa (cfr. DTF 113 V 307).

L'idoneità a produrre quel risultato dev'essere strettamente radicata nella natura dell'evento (idoneità ontologica e non di ordine probabilistico, da misurarsi statisticamente).

2.3. In caso di perizia giudiziaria il giudice - di regola - non si discosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il ruolo del quale consiste precisamente nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (RCC 1986, pag. 200 consid. 2a; DTF 107 V 174 consid. 3, 112 V 32ss; STFA 6 luglio 1993 in re M.D.). Il giudice può disattendere dalle conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni o sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).

Il giudice può discostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Merita tuttavia di essere sottolineato che il perito giudi­ziario - contrariamente al perito di parte o allo speciali­sta che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).

Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é determinante il fatto che il rapporto per i punti litigiosi sia completo, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).

2.4. In occasione della notifica della ricaduta del maggio 1993, il medico di circondario, dott. __________, riferiva (doc. _):

" Con certezza medico-pratica l'attuale affezione cervicale non è più in relazione con il corso di ripetizione 1987 durante il quale il paziente non ha subìto alcun incidente, contrariamente a quanto indicato dal dott. med. __________ nella notifica del 27 maggio 1993."

Poiché l'assicurato non condivideva tale opinione, l'UFAM ha ordinato una perizia a cura del prof. dott. __________, __________, il quale con rapporto 6 giugno 1994 così conclude (doc. _):

" L'unica relazione sicura del problema con il servizio militare è infatti soltanto quella temporale: i disturbi sono apparsi per la prima volta durante il corso di ripetizione senza fattori scatenanti di rilievo o peculiari dell'attività svolta in servizio. Un problema del genere avrebbe potuto senz'altro apparire in altre circostanze (ad esempio: escursioni in montagna di una certa durata, attività sportive, esposizione prolungata al freddo, all'umido, ecc.) come del resto osservato con grande frequenza nella pratica reumatologica, ortopedica ed anche neurochirurgica corrente.

A nostro modo di vedere non è possibile stabilire un nesso di causalità tra un quadro clinico recidivante ed un'attività specifica come quella a militare solo sulla base di una relazione temporale e cioè senza un evento specifico di natura traumatica o morbosa (infortunio o malattia ben definita insorta durante il periodo in questione).

Sulla base di questi elementi riteniamo che il nesso di causalità tra il servizio militare del 1987 ed i disturbi osservati in seguito possa essere ritenuto certo (sicher) per il periodo che fa immediatamente seguito al corso di ripetizione incriminato e con molta generosità fino al 27.11.1989, momento in cui l'assicurato venne dimesso senza alcun disturbo dalla Clinica __________.

Per contro, gli elementi a nostra disposizione sono del tutto insufficienti per sostenere un nesso di causalità tra gli influssi del servizio militare del 1987 e le ulteriori ricadute (accettate dall'assicu-

razione militare). Per quel che concerne finalmente il nesso di causalità tra il corso di ripetizione del 1987 e l'ultima ricaduta annunciata il 27.05.1993, esso deve essere considerato escluso (ausgeschlossen). Le manifestazioni cliniche osservate non possono più essere attribuite agli influssi del servizio militare del 1987, attualmente estinti, ma al substrato statico cinetico alterato (per altro in misura non molto rilevante) sul quale si erano probabilmente già esercitati gli influssi del Servizio nel 1987 provocando le prime manifestazioni cliniche."

Poiché il ricorrente fa valere una divergenza di opinioni fra i diversi medici che lo hanno visitato, il TCA, dal canto suo, ha ordinato una perizia giudiziaria a cura del prof. dott. __________. Sul tema della relazione causale fra i dolori lamentati e il servizio militare svolto nel 1987, il perito giudiziario riferisce:

" Es ist absolut glaubhaft und durch die Akten auch belegt, dass ein erster Beschwerdeschub schon während des Wiederholungskurses auftrat und an dessen Ende auch korrekt gemeldet wurde. Ebenso ist es durch die Akten belegt, dass eine ärztliche Behandlung dadurch notwendig wurde. Immerhin hat er nach den Akten (23b) seine Arbeit rund 3 Wochen nach Ende des WKS, nämlich am 9.11.1987 wieder aufgenommen. Am 13.11.1987 hielt der Hausarzt fest, dass keine Arbeitsunfähigkeit (mehr) bestand (Akte 24). Ein Zusammenhang dieses relativ kurz dauernden Beschwerdeschubes mit den belastenden klimatischen Einwirkungen im Rahmen des WKS 1987 ist ohne Vorbehalte als gegeben zu betrachten.

In der Folgezeit allerdings traten dann im Abstand von Monaten immer wieder störende Schmerzschübe auf. Diese wurden behandelt, der Militärversicherung zum Teil angemeldet, manchmal gingen sie mit einer mehr oder weniger lang dauernden Einschränkung der Arbeitsfähigkeit einher, vielfach allerdings nicht. Die Intervalle zwischen den einzelnen behandlungsbedürftigen Beschwerdeschüben wurden zwar länger, ganz weggeblieben allerdings sind solche Beschwerdeperioden nicht. Es erhebt sich somit die Frage, ob nach dem ersten im WK eingesetzten Beschwerdeschub aufgetretene spätere Schmerzschübe in einem adäquaten kausalen Zusammenhang mit der Dienstleistung im Jahre 1987 stehen.

Ein solcher Zusammenhang ist nicht nur von den Aerzten der Militärversicherung, sondern auch im ausführlichen Gutachten vom 6.6.1994 von Prof. __________ (Akte _) verneint worden. Tatsächlich ist nach dem heutigen Stand des Wissens die Auslösung von Schmerzschüben, wie sie Herr __________ aufweist und wie sie in den verschiedenen diagnostichen Umschreibungen der Rheumatologen figurieren, immer wieder von anderen Faktoren verursacht und

  • wie oben bereits festgehalten - auch ohne besondere fassbare Ursachen immer wieder festzustellen. Es ist nach unseren Kenntnissen der Pathophysiologie derartiger Vorgänge nicht vorstellbar, dass eine klimatische Einwirkung während etwa zweier Wochen allein bzw. ohne entscheidende Mitbeteiligung anderer Faktoren - über den kurzen Zeitraum dieser Einwirkung selber hinaus - während Jahren Beschwerden kausal verursachen könnte.

Wäre dies im übrigen so, müsste ja ein grosser Teil schweizerischer Wehrmänner - jedoch auch ein grosser Teil von Bauarbeitern oder anderen Individuen, welche ungünstigen klimatischen Bedingungen ausgesetzt sind - auch nach Sistieren derselben über Jahre hinaus immer wieder Beschwerden haben und behindert sein. Dies ist aber nicht der Fall. Aus all dem ist abzuleiten, dass ein Zusammenhang der in immer grösserem zeitlichem Abstand vom geleisteten Wiederholungskurs aufgetretenen Beschwerden mit dem Wiederholungskurs selber nicht den Grad der Wahrscheinlichkeit erreicht.

Aus dem zuletzt Gesagten ergibt sich bereits, dass für die noch Jahre nach dem Wiederholungskurs aufgetretenen Beschwerden keine natürliche Kausalität mit dem absolvierten Wiederholungskurs des Jahres 1987 besteht. Streng genommen müsste bereits der im Jahre 1988 dokumentierte Beschwerdeschub (Akte 26 und später) als nicht in einem natürlichen kausalen Zusammenhang mit dem Wiederholungskurs stehend bezeichnet werden. Die Militärversicherung hat übrigens zunächst den Fall schon auf den 27.5.1992 abschliessen wollen und hat sich dann auf die Intervention des Bundes Schweizer Militärpatienten hin und gestützt auf das Gutachten _________ schlussendlich bereit erklärt, den Fall bis zum 2.12.1992 zu übernehmen. Dies schiene eine an und für sich grosszügige, aber der Gesamtsituation wohl auch angemessene Leistung zu sein. Darüberhinausgehende Leistungen könnten nicht mit medizinisch vertretbaren Ueberlegungen motiviert werden."

Il prof. __________ concorda dunque con il prof. __________ nel ritenere che dopo il dicembre 1992 non è più sostenibile dal profilo medico considerare i disturbi accusati dal ricorrente dovuti al servizio militare.

Giustamente, dunque, l'UFAM ha negato le prestazioni.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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