RACCOMANDATA

Incarto n. 41.95.00011 AMF 1/93

DC/nh

Lugano 15 febbraio 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Raffaello Balerna (in sostituzione del Gd Valerio Valsangiacomo, impedito)

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla "petizione" del 12 gennaio 1993 di

__________,

contro

la decisione del 24 luglio 1992 emanata da

Uff.fed.assicurazione militare, 3001 Berna,

in materia di assicurazione militare federale.

ritenuto, in fatto

1.1 __________, nato nel 1965, nel mese di ottobre 1986, mentre svolgeva la scuola reclute, è caduto da un camion militare, riportando una grave lussazione alla spalla destra.

Con decisione del 24 luglio 1992, l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (in seguito: UFAM), ha attribuito a __________ per questo danno alla salute una rendita per menomazione rilevante dell'integrità del 5%.

L'amministrazione ha così motivato la propria decisione:

" Il timore, espresso dal patrocinatore nello scritto del 25.6.91, che il danno possa diventare in futuro più grave non può essere oggetto dell'attuale valutazione. In tale caso l'assicurato può chiedere la revisione del riscatto (art. 37 cpv. 3 LAM).

L'assegnazione di una rendita tiene conto nella sua stessa natura del fatto che il paziente risulta menomato in giovane età.

La pratica dell'assicurazione militare prevede per simili casi un indennizzo del 5%:

Stato dopo lussazione della spalla destra con periartropatia omeo-scapolare calcarea, omartrosi, strappo del tendine del bicipite e sospetta frattura della cuffia rotatoria (K.I. 1987).

Lussazione abituale della spalla destra con stato dopo due operazioni e liberazione delle aderenze (T.K. 1986).

Stato dopo lussazione abituale della spalla sinistra con plastica secondo Eden-Brun (Sch. M. 1988).

Periatropatia omeroscapolare dolorosa a destra con limitazione del movimento di 1/3 (W. Th. 1987).

Omartrosi destra (L.W. 1986).

Il paziente si lamenta di dolori dipendenti dal tempo e dagli sforzi. E' abile al lavoro al 100%. La motilità della spalla destra per l'abduzione è limitata di 1/3. I valori dell'adduzione, la flessione/estensione e la rotazione sono uguali a sinistra come a destra e rientrano nei limiti della normalità. In assenza di deficit neurologici si giustifica unicamente un certo riguardo per il braccio destro, che si evidenzia con una riduzione della circonferenza di 1 cm nei confronti di quello sinistro.

Nel rapporto d'uscita della Clinica __________ di __________ del 1.8.90 lo stato della spalla venne definito poso sintomatico.

La valutazione della menomazione dell'integrità al 5% nel presente caso è pure confermata dai paragoni con le commisurazioni per altre affezioni: la perdita d un occhio è risarcita con il 10% (STF in re __________ 29.1.91), l'amputazione di una mano con il 20-25%, l'amputazione delle due gambe 50%, la paraplegia completa con diverse limitazioni digestive e alle funzioni sessuali 65%."

(Doc. _)

1.2 Il 12 gennaio 1993 l'assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA nel quale chiede il riconoscimento di un grado di menomazione rilevante superiore al 5%, osservando in particolare:

" Ritenuto che il danno alla spalla riportato a seguito dell'incidente del 30.10.1986, oltre a cagionare forti dolori, limita in modo considerevole le capacità motorie della spalla, il ricorrente contesta la definizione contenuta nella decisione querelata là dove si dice che la perdita di funzionalità della spalla à da considerarsi leggera.

In effetti, la decisione oggetto di contestazione, pur riconoscendo una menomazione permanente rilevante dell'integrità fisica, non tiene conto delle seguenti circostanze, circostanze che a mente dell'art. 25 LAM andavano tutte equamente valutate:

responsabile dell'accaduto è la Confederazione nella misura del 100%;

la rottura della spalla è avvenuta all'età di 22 anni per cui, visto il fallimento di tutte le terapie fin qui eseguite compreso l'intervento chirurgico, è facilmente prevedibile, a breve o medio termine, un peggioramento dello stato di salute del ricorrente;

gli attuali forti dolori di cui risente il ricorrente non possono escludere che si renda necessario un nuovo intervento chirurgico al fine di rimuovere o modificare la protesi inserita nella spalla e che non ha dato gli auspicati risultati;

lo scrivente, che oggi ha ventisette anni, causa le sequele dell'incidente non ha più potuto esercitare nessuno sport né sollevare il minimo peso, impedimenti questi che oltre ad accompagnarlo per tutta la vita hanno avuto e continuano ad avere considerevoli conseguenze dal punto di vista psicologico in quanto il ricorrente si è visto drasticamente ridotto il cerchio delle proprie amicizie in particolare quelle che sono nate e potevano nascere nell'ambito delle sue precedenti attività sportive;

attualmente lo scrivente, seppur con notevoli sofferenze e disagi, può assicurare lo svolgimento della sua attività professionale a tempo pieno, comunque, causa il persistere di forti dolori e di una grave instabilità motoria alla spalla, non è da escludere che anche a breve termine la situazione possa subire notevoli cambiamenti."

1.3 Nella sua risposta dell'8 febbraio 1993 l'UFAM propone di respingere la "petizione" (recte: il gravame cfr. STFA del 27 agosto 1992 nella causa B.P., non pubblicata) e osserva:

" La questione verte unicamente sulla quantificazione (in percento) della menomazione all'integrità basandosi su questa chiara situazione.

Questa valutazione è di carattere puramente giuridico e spetta all'amministrazione o, in questo caso, al giudice (Una situazione giuridica analoga vige nella determinazione del grado d'invalidità). Vedi DTF 117 V 77: "Der für die Berechnung der Integritätsrente massgebende Prozentsatz ist folglich das Ergebnis rechtlicher Würdigung ...".

La decisione e gli atti dimostrano chiaramente che il calcolo della menomazione all'integrità è corretto secondo la giurisprudenza e la pratica (vedi DTF 117 V 78 fino 85). La perdita totale di una funzione primaria vitale (in casu quella della prensione) viene valutata approssimativamente con una percentuale del 50%, se parallelamente non si deve considerare anche una sfigurazione p.es. in seguito a mutilazione (TFA citato pag. 82). Nel presente caso risulta colpita la funzione di un braccio, con un valore teorico del 25% di menomazione. Con il 5% l'assicurazione militare riconosce una limitazione di un quinto della funzione totale del braccio destro. Evidentemente con questo calcolo si può unicamente controllare in modo approssimativo la corretta valutazione giuridica della menomazione, ma conferma che l'assicurazione militare ha rispettato nel presente caso le proporzioni richieste dalla legge.

La decisione è corretta anche se si prendono a paragone altri casi di affezioni alla spalle. A sostegno di questa affermazione incorporiamo ai documenti AM un estratto della nostra raccolta di casi recenti (doc. 163) allegando anche una copia destinata al ricorrente."

1.4 Il 16 febbraio 1993 l'assicurato ha chiesto l'allestimento di una perizia giudiziaria (Doc. _).

Il 25 gennaio 1994 il giudice delegato ha ordinato una perizia a cura del dottor __________, specialista FMH in ortopedia (Doc. _), al quale il 24 maggio 1994 sono stati sottoposti i quesiti peritali (Doc. _).

1.5 Il 26 maggio 1994 il dottor __________ ha trasmesso il proprio referto peritale (cfr. Doc. _).

Il medico ha innanzitutto posto la seguente diagnosi:

"- St. d. plastica Neer per lussazione abituale posteriore spalla dx.

  • Modica instabilità anteriore spalla dx.

  • Tendomiosi regione periscapolare dx."

(Doc. _)

Egli ha poi così risposto al quesito relativo al grado di menomazione rilevante:

" A mio avviso il danno all'integrità dovrebbe essere fissato al 10%. La valutazione evidentemente non deve prendere in considerazione la professione del peritando. Si tratta di una valutazione astratta fatta in base a tabelle. Questa valutazione viene motivata in particolare con la notevole limitazione dell'elevazione del braccio e con il fatto che il paziente presenti in questa spalla una certa predisposizione per una nuova lussazione."

(Doc. _)

1.6 Prendendo posizione su questa perizia, __________, l'8 giugno 1994, ha sottolineato:

" Il ricorrente, che si riconferma integralmente nelle proprie domande ricorsuali, chiede che per la valutazione del grado di menomazione all'integrità subita a dipendenza dell'incidente di cui lo scrivente è stato vittima, si tenga conto di quanto espresso dal perito giudiziario al punto 6 del su referto.

Infatti il perito, dopo aver visitato il sottoscritto e avere attentamente valutato gli atti formanti l'incarto in esame, alla precisa domanda circa la quantificazione del grado di menomazione si è così espresso: "a mio avviso il danno all'integrità dovrebbe esser fissato al 10%".

Di fronte a questo chiaro e preciso accertamento peritale, frutto di una valutazione di tutte le circostanze del caso ed opera di un perito neutro che non ha quindi alcun interesse nell'esito della vertenza, si chiede che questo lodevole Tribunale confermi le risultanze peritali nel senso che, contrariamente a quanto stabilito nella decisione impugnata, il grado di menomazione subito dallo scrivente venga fissato al 10%.

In questo senso si chiede quindi l'accoglimento del ricorso."

Il 21 giugno 1994 l'UFAM ha fatto pervenire le proprie osservazioni alla perizia ed ha in particolare precisato:

" La giurisprudenza del TFA ha confermato più volte la validità di questa raccolta di casi che permette di ottemperare alle esigenze di eguaglianza dei diritti e della sicurezza giuridica (STFA in re Molliet del 18.10.83 e Hartman del 2.12.1986; DTF 117 V 79).

Dalla casistica allegata alla risposta al ricorso e dagli atti AM si evince che il caso è stato inserito tenuto correttamente conto delle graduazioni della giurisprudenza e della pratica. Una valutazione che rispetti l'eguaglianza dei diritti e della sicurezza giuridica non può attribuire una percentuale superiore al 5%.

Rispondendo alla domanda numero 6 della controparte il perito quantifica la menomazione dell'integrità al 10%. Il perito non precisa quali "tabelle" ha usato. Sicuramente non si è basato sulle direttive (lista dei casi paragonabili) valevoli per l'AM.

Presumibilmente si è basato sulle tabelle indicate nell'allegato 3 dell'OAINF. Ora queste tabelle non sono utilizzabili né direttamente né per analogia per l'assicurazione militare (STFA 7.5.87 in re B.; DTF 117 V 81; U. Meyer-Blaser in H. Fredenhagen "Das ärtzliche Gutachten" pagina 30 seg.). L'esperienza dimostra che le percentuali fissate dagli assicuratori LAINF (INSAI) per la stessa menomazione sono di regola il doppio fino al triplo di quelle dell'AM.

Indirettamente si dimostra che la valutazione dell'AM è corretta.

Il perito risponde pure alle domande 5 e 6 valutando un eventuale possibile peggioramento e il pericolo di procurarsi una nuova lussazione. Ora queste eventualità non possono essere oggetto dell'attuale valutazione. Se questi fattori dovessero avverarsi l'assicurato può chiedere la revisione della rendita (art. 50 LAM 92).

Se il perito non ha usato le tabelle OAINF ma una graduazione medico-teorica basata sulla quantificazione percentuale della funzione del braccio (10% di 100% della funzione prensile) troviamo pure sostegno per la validità della valutazione dell'Assicurazione militare. Di regola l'AM riconosce, per l'amputazione di un braccio, il 25% di menomazione. La limitazione della funzione del braccio nell'ordine del 10% medico-teorica definita dal perito porta, con un calcolo matematico, a una percentuale del 2,5% della funzione totale (50% al massimo nell'AM). Ciò conferma che la valutazione del 5% nel presente caso è più che equa."

(Doc. _)

1.7 Il 21 giugno 1994 il giudice delegato ha trasmesso al perito le osservazioni dell'UFAM, invitandolo a prendere posizione.

Il dottor __________ si è così espresso il 30 giugno 1994:

" Rispondo alla sua lettera del 24.6.94 nella quale mi prega di precisare su quali criteri e su quali tabelle mi sono fondato per fissare al 10% il danno all'integrità del paziente sopraccitato.

Il paziente presenta un'instabilità anteriore della spalla dx e tendomiosi della regione periscapolare dx.

Ho utilizzato le tabelle dell'INSAI pubblicate nelle "Mitteilungen der Medizinischen Abteilung" no. 57 novembre 1994. Su tabella 1. il danno all'integrità per una forma media di periartrosi omero-scapolare viene fissato al 10%. La tabella no. 6 pubblicata nelle informazioni della divisione medica no. 58 di novembre '85 tratta invece l'instabilità della spalla e dà il 0% per instabilità moderata e il 10% per instabilità grave.

Nella mia valutazione ho preso in considerazione la giovane età del paziente e la conseguente probabilità di peggioramento della situazione negli anni venturi. Di conseguenza ho ritenuto equo fissare il danno globale all'integrità al 10%.

Devo ammettere di non essere stato a conoscenza del fatto che l'assicurazione militare in questi casi non si basa sulle liste sopraccitate, ma su un elenco di casi paragonabili e che di conseguenza le valutazioni dell'assicurazione militare di regola risultano inferiori della metà o addirittura di 2/3 di quelle ottenute per assicurati LAINF.

Dopo aver letto le osservazioni D. e specialmente E. dell'assicurazione militare, fatte in data 21.6.94 (__________) non mi resta altro che confermare la regolarità della valutazione del danno all'integrità del 5%, fatta dall'assicurazione militare nel caso del signor __________.

sono molto spiacente che, per colpa di mia ignoranza sul fatto che nei casi di assicurazione militare non vengono usati gli stessi criteri come per i pazienti LAINF, abbia complicato ulteriormente il decorso giuridico di questo caso."

(Doc. _)

1.8 Prendendo posizione su quest'ultimo accertamento del TCA __________ il 22 luglio 1994 ha nuovamente chiesto di fissare il grado di menomazione rilevante al 10%:

" Contrariamente a quanto ritenuto dall'ufficio dell'assicurazione militare questo modo di procedere del perito non è errato e neppure è contrario alla Legge federale sull'assicurazione militare.

Infatti, giusta l'art. 25 cpv. 1 la rendita per menomazione è determinata equamente secondo le circostanze. Nulla viene invece detto sul criterio di calcolo della rendita né sulle percentuali da applicare.

Il fatto quindi che controparte, che evidentemente "tira l'acqua al proprio mulino", si basi su tabelle ad uso interno, e quindi non vincolanti per i terzi e tantomeno per questo Tribunale, per la fissazione del grado di menomazione non può esser considerato in contrasto con quanto dichiarato dal perito giudiziario al punto 6 del suo referto 26 maggio 1994.

Proprio in considerazione del fatto che la Legge sull'assicurazione militare non prevede nulla in merito ai parametri di calcolo del grado di menomazione, il perito poteva esprimersi così come lo ha fatto al punto 6 del suo referto peritale senza incorrere nell'errore e tantomeno nell'arbitrio.

La quantificazione del grado di menomazione nella misura del 10% oprata dal dr. __________ non è in effetti avvenuta in modo astratto ma si è basata su una valutazione di tutte le circostanze del caso con particolare riferimento alle limitazioni nel godimento della vita causate allo scrivente dal danno alla salute subito.

Del tutto irrilevanti sono le scuse e i correttivi espressi dal dr. __________ nel suo scritto 30 giugno 1994 ritenuto che scopo di questo scritto è unicamente quello di giustificare la mancata conoscenza da parte del dr. __________ delle tabelle interne dell'Ufficio federale dell'assicurazione militare, tabelle che proprio perché interne a quest'autorità il dr. __________ non era tenuto a conoscere né tantomeno ad applicare.

Sulla base di quanto sopra esposto lo scrivente chiede che il suo grado di menomazione venga confermato nella misura del 10% accertata dal dr. __________ sulla base di una valutazione di tutte le circostanze del caso, così come richiesto dall'art. 25 cpv. 1 LAMF.

A mente dello scrivente, alla perizia giudiziaria del dr. __________ non possono essere opposte le direttive interne dell'Ufficio federale dell'assicurazione militare le quali tendono evidentemente a confermare la decisione dell'autorità di prima istanza. Se così fosse, ossia se vi fosse l'obbligo di applicare le tabelle interne dell'Ufficio dell'assicurazione militare evidentemente allestite a difesa degli interessi finanziari di quest'ultimo, i Tribunali sarebbero infatti costretti a confermare tutte le decisioni di prima istanza ritenuto che non avrebbe alcun significato ed utilità far capo a dei periti neutri che agiscano nel rispetto della LAMF ed indipendentemente dai vincoli interni posti dall'Ufficio dell'assicurazione militare."

(Doc. _)

1.9 Successivamente l'assicurato ha più volte chiesto l'emanazione della sentenza (cfr. Doc. _)

in diritto

2.1 Secondo l'art. 25 cpv. 1 LAM (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 1993 e qui applicabile) la rendita per menomazione rilevante dell'integrità fisica o psichica è determinata equamente secondo le circostanze (il nuovo art. 49 cpv. 1 LAM ha comunque un contenuto analogo).

Secondo i principi sviluppati dalla costante giurisprudenza del TFA, un danno all'integrità da diritto ad una rendita dell'AM qualora l'assicurato sia oggettivamente limitato in modo rilevante (erheblich) nel godimento della vita (DTF 113 V 143; DTF 112 V 380; DTF 112 V 389; DTF 110 V 120).

La menomazione deve, cioè, avere carattere durevole (P.Y. Greber, Le droit suisse de la sécurité sociale, 1982, p. 547) ed essere di una certa importanza.

Il carattere rilevante della menomazione va poi valutato non nel senso quantitativo, bensì qualitativo (Schatz, FJS 882).

Una menomazione dell'integrità corporale giustifica di regola il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione militare quando da un punto di vista oggettivo comporta per l'assicurato un pregiudizio considerevole nella qualità della vita. Sono considerati pregiudizi giuridicamente considerevoli ai sensi di questa definizione i disturbi delle funzioni primarie della vita.

E' in forza di queste considerazioni che quali danni giuridicamente rilevanti sono considerate unicamente le mutilazioni, gli sfiguramenti o i continui dolori acuti e lancinanti, come pure ogni altro disturbo delle funzioni vitali primarie, ad esclusione dei semplici impedimenti negli altri settori della vita, come ad esempio la pratica di uno sport, la partecipazione a manifestazioni della vita sociale e altre attività simili (DTF 110 V 120).

La determinazione della rendita ex art. 25 deve basarsi, indipendentemente da considerazioni sulla capacità lavorativa, sul pregiudizio corporale come tale, che va valutato in percentuale, sulla base di raffronti dello stato funzionale ed anatomico prima e dopo l'evento pregiudizievole per la salute, tenuto conto del grado di assuefazione dell'assicurato (DTF 96 V 112; DTF 112 V 390; DTF 113 V 143; DTF 117 V 76; STFA del 26 agosto 1992 nella causa I.P, non pubblicata).

Tale determinazione avviene in primo luogo attuando un paragone con i casi precedentemente trattati, così da assicurare una certa uguaglianza di trattamento. E in quest'ambito, il TFA ha avuto modo di giudicare utili le apposite tabelle allestite dall'UFAM (STFA - non pubblicata - del 18.10.1983 nella causa Molliet).

Il tenore stesso dell'art. 25 cpv. 1 vieta, però, una valutazione puramente astratta ed egualitaria. Il criterio oggettivo deve quindi essere ponderato con una valutazione dell'aspetto soggettivo (con riferimento all'età, alla professione, ...) in modo che in ogni singolo caso si possa determinare in che misura l'assicurato, in seguito al pregiudizio delle proprie funzioni vitali primarie, sia stato limitato nel godimento della vita.

Non è, dunque, la menomazione oggettiva in sé che va indennizzata, quanto le ripercussioni che questa ha per l'assicurato.

2.2 In una sentenza del 7 marzo 1987 nella causa B. pubblicata in DTF 113 V 140, il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che la determinazione percentuale o in gradi della menomazione dell'integrità non può essere basata direttamente né per analogia sui tassi indicati nell'allegato 3 dell'OAINF (cfr. consid. 2c e 3).

Questa giurisprudenza è poi stata confermata in una sentenza dell'11 gennaio 1991 nella causa X, pubblicata in DTF 117 V 71 (consid. 3c/cc).

2.3 Nella fattispecie l'UFAM ha attribuito all'assicurato una rendita per menomazione dell'integrità del 5%.

In sede di risposta di causa l'amministrazione ha fatto pervenire un elenco di casi (cfr. Doc. _) in cui è stato riconosciuto un grado di menomazione che si fissa tra il 5 e il 10%.

A mente del TCA la fissazione del grado di menomazione dell'integrità al 5% per l'affezione alla spalla patita dall'assicurato

rispetta i requisiti fissati all'art. 25 LAM (cfr. consid. 2.1).

Infatti, da una parte, contrariamente all'opinione del ricorrente, l'impossibilità di svolgere attività sportive (cfr. consid. 1.2), per costante giurisprudenza, non deve essere preso qui in considerazione.

D'altra parte, pure il paragone con altri casi trattati e chiaramente enumerati dall'UFAM nella sua decisione (cfr. consid. 1.1) e nella risposta di causa (cfr. consid. 1.3), risulta nel suo principio conforme alla giurisprudenza citata (cfr. consid. 2.1), e permette di concludere che il risultato ottenuto (grado di menomazione rilevante del 5%) è del tutto adeguato.

Va inoltre sottolineato che le tabelle qui utilizzate non sono state allestite dall'assicurazione militare a difesa dei suoi interessi finanziari, come sostiene __________ (cfr. consid. 1.8), ma hanno bensì lo scopo di garantire il più possibile l'uguaglianza di trattamento degli assicurati.

Quanto alla valutazione del dottor __________, che ha fissato il grado di menomazione al 10%, si fonda sulle disposizioni dell'assicurazione contro gli infortuni che, come si è visto (cfr. consid. 2.2), secondo la giurisprudenza federale, non sono applicabili né direttamente né per analogia in questo contesto.

Ciò è del resto stato ammesso dallo stesso perito (cfr. consid. 1.7).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso é respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale delle Assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6002 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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