RACCOMANDATA

Incarto n. 41.95.00001 AMF 1/95

32.95.00112 AI 36/95

RF/mf

Lugano 4 febbraio 1997

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Giovanna Roggero-Will, Silvia Torricelli

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sui ricorsi del 3 gennaio 1995 e 10 marzo 1995 di

__________, rappr. da: avv. __________,

contro

le decisioni del 7 ottobre 1994 e 14 febbraio 1995 emanate da

  1. Ufficio fed.assicurazione militare, 3001 Berna, rappr. da: Uff. fed. assicurazione militare, 6500 Bellinzona

  2. Ufficio assicurazione invalidità, 6500 Bellinzona,

in materia di assicurazione militare federale e assicurazione federale per l'invalidità.

ritenuto, in fatto

1.1. L'assicurato, nato nel 1944, sposato, funzionario di banca, nel 1965 durante il servizio militare ha subito un peggioramento di un'otite media sinistra su ipoacusia bilaterale preesistente.

Da allora l'assicurato ha fruito delle prestazioni AMF, dopo che l'UFAM aveva riconosciuto una responsabilità della Confede-razione del 50%.

In particolare, gli sono state concesse periodicamente le cure mediche ed ospedaliere, l'indennità giornaliera di malattia e, dal 1° agosto 1972, una rendita d'invalidità per menomazione rilevante dell'integrità fisica del 20%.

Nel 1976 l'interessato si è pure annunciato all'AI che gli ha riconosciuto il diritto ad un apparecchio acustico in prestito.

1.2. A far tempo dal 31 gennaio 1993 l'assicurato è senza lavoro.

Di conseguenza il 12 febbraio 1993 egli ha chiesto la revisione delle prestazioni AMF (rendita per menomazione rilevante, rispettivamente assegnazione di una rendita d'invalidità).

Con decisione su opposizione 7 ottobre 1994 l'UFAM ha rifiutato la chiesta revisione, motivando:

" ...

Il signor __________ è da considerare disoccupato, ma non invalido. L'assicurato che può svolgere ancora un'attività rimunerativa a lui confacente è tenuto a reintegrarsi in altra attività, mettendo a frutto in misura ottimale la propria capacità di guadagno. I superiori del signor __________ non erano al corrente della sua affezione, che non ne ha causato il licenziamento, è quindi evidente che il suo stato di menomazione uditiva, pur se importante, non ha mai determinato una incapacità al guadagno. Ciò conferma il fatto che il danno uditivo come tale, e quindi anche la menomazione dell'integrità, dal 1973 è progredito solo in modo insignificante. L'interpretazione medica della perizia della Clinica per Otorinologia e chirurgia della gola e del viso del 26 ottobre 1993 (doc. _) formulata dal medico in capo dell'AM in data 21 luglio 1994 (doc. _) dimostra in modo comprensibile anche per giuristi profani in medicina che l'indagine ERA (Electric Reponse Audiometrie), non influenzabile dal paziente stesso, che la soglia uditiva si situa a circa 60 dB. Paragonando questo dato con gli audiogrammi del 1972 si nota un aumento di circa 10 dB. Nel 1972 non si parlava di una incapacità lavorativa dovuta alla sordità. Inoltre la differenza misurata rientra nei parametri di errore del sistema di determinazione. A pagina 2 capoverso 2 della perizia citata si legge quanto segue: "Ohne Hörgerät kann man sich mit dem Patienten in ruhiger Umgebung in leicht erhöhter Zimmerlautstärke gut unterhalten. Mit Hörgerät ist die Unterhaltung mit und ohne abgedecktem Mund in normaler Lautstärke möglich...". Questa affermazione conferma le indicazioni della Banca del 23 giugno 1994 (doc. _): Il nostro istituto non è mai stato informato dei problemi uditivi del signor __________ ". In considerazione dei risultati contraddittori e dell'affermazione confusa del perito, secondo il quale i reperti giustificherebbero una parziale incapacità lavorativa quale direttore di filiale (pagina 4, ad 5), nella libera valutazione delle prove per la decisione ci si deve basare sui risultati, obiettivi e non influenzabili da parte del paziente, delle misurazioni. Fanno inoltre stato le dichiarazioni del datore di lavoro che sono descritte in modo chiaro nella perizia anche se non riprese nelle conclusioni del perito che chiaramente era (erroneamente) convinto che il licenziamento era avvenuto almeno parzialmente quale conseguenza della sordità del paziente. Rimane rilevante il fatto concreto che con dichiarazione scritta la __________ conferma di non essere stata al corrente della menomazione.

La pura valutazione della menomazione dell'integrità eseguita dal dott. med. __________ della Direzione dell'__________ constata un aumento del danno. Tuttavia la rendita attribuita nel 1973 si basa ora sul guadagno medio di fr. 54'960.- (Base per la rendita ai sensi della STF in re Gasser del 4 agosto 1993). Questa rendita chiaramente superiore a quanto previsto dalla nuova LAM 92 rimane garantita fintanto che la decisione di rendita mantiene forza di cosa giudicata. In caso di revisione, una nuova rendita per menomazione dell'integrità verrebbe calcolata, secondo il nuovo diritto (art. 113 LAM 92; messaggio LAM pagina 59; art. 26 OLAM, fr. 28'867.-). La rendita corrente copre, ai sensi del diritto revisionale, secondo la giurisprudenza tuttora applicabile, anche una eventuale invalidità per un pari importo in franchi (DTF 105 V 319). Nel presente caso, malgrado l'aumento della percentuale della menomazione del 5%, si giungerebbe ad una rendita inferiore per quanto concerne l'importo in franchi. La revisione della rendita assegnata nel 1973 non è pertanto lecita in quanto comporterebbe di fatto una riduzione delle prestazioni.

Per quanto concerne l'invalidità, a decorrere dal momento della decisione del 1973 non sono intervenuti cambiamenti giuridicamente rilevanti. Anche sotto questo punto di vista l'Assicurazione militare deve rifiutare la revisione della rendita per menomazione rilevante dell'integrità del 23 agosto 1973."

1.3. Contro il rifiuto di nuove prestazioni assicurative l'insorgente ha fatto presentare tempestivo ricorso. Egli fa valere:

" ...

Il dott. med. __________ il 7.09.1992 quando il ricorrente era ancora impiegato presso la __________ certificava nell'act. 186 (AM):

"Il paziente ha ricevuto protesi acustiche bilaterali nel 1988; l'ottimo risultato ottenuto si è fortemente attenuato per l'aggravarsi dell'ipoacusia e adesso il paziente ha sempre più difficoltà per il lavoro. Si deve ipotizzare una prossima invalidità completa."

In data 20.1.1993 il dott. __________ precisava nuovamente:

"Le difficoltà sul lavoro sono semplicemente difficoltà da insufficienza dell'udito, che provocano da una parte forte affaticamento per il paziente e dall'altra facili errori nell'esecuzione degli incarichi per aver capito "roma per toma" (cfr. act. 190 AM).

Il ricorrente malgrado il buon certificato di lavoro (act. 193 AM) veniva licenziato dalla __________ per il 31.01.1993.

Nell'act. 194 dell'aprile 1993 l'ispettore esterno così descriveva i motivi del licenziamento:

"L'assicurato era gerente della filiale __________ della __________ (con la nomina di mandatario commerciale).

Causa l'acuirsi dei disturbi uditivi erano subentrati dei problemi sul lavoro (vedi precedente rapporto SE) con conseguente diminuzione del suo rendimento e questo naturalmente a scapito della cifra d'affari dell'istituto bancario da lui gestito."

...

Appare pertanto pure evidente che le limitazioni sul lavoro a causa delle difficoltà e disturbi uditivi del ricorrente erano accettate dalla direzione in anni precedenti (sig. dir. __________), che, però, in seguito al rapido peggioramento della salute del ricorrente nell'ultimo anno e del conseguente calo di rendimento di produzione con il cambio di direzione, il ricorrente e la sua invalidità non venne più tollerata sul posto di lavoro.

E anche se il ricorrente faceva di tutto per eseguire correttamente i lavori bancari per il datore di lavoro e anche se non si lamentava apertamente in continuazione dei suoi disturbi uditivi, le sue limitazioni sul posto di lavoro a causa del suo udito, derivanti anche da un conseguente progressivo nervosismo e insicurezza psicologica, erano semmai innegabili. Prova quindi che l'invalidità era chiaramente esistente già sul posto di lavoro, anche se in modo un po' celato.

D'altra parte i limiti rilevanti del ricorrente conc. il problema uditivo sono stati poi chiaramente constatati e confermati ripetutamente, fra altro, nientemeno che da parte della Clinica __________ con perizia del 26.10.1993, (AM act. 214) pag. 4.

Il prof. __________, risp. il medico capo dott. __________ unitamente al dott. __________, precisavano:

"Der daraus resultierende Hörverlust nach der CPT-Tabelle beträgt beidseits 70%.

Damit resultiert ein Integritätsschaden nach SUVA-Tabelle von 50%. Die spekulative Annahme eines normalen Hörvermögens rechts (da dieses Ohr nicht versichert) entspricht in keiner Weise der tatsächlich vorgegebenen Situation. Eine zukünftige Verbesserung dieses Integritätsschadens ist nicht möglich. Diese Befunde bestätigen eine deutliche Einschränkung der Arbeitsfähigkeit als Filialleiter, wobei ein reger Kontakt mit Bankkunden gefordert wird. Die bei unserer Hörprüfung vermutete Aggravation von seiten des Patienten zeigt auf eine weitere funktionelle Ueberlagerung hin."

Con risposta 3 febbraio 1995 l'__________ propone di respingere il ricorso.

1.4. Il 18 ottobre 1994 l'assicurato ha presentato all'AI una nuova richiesta di prestazioni per adulti, postulando questa volta una rendita d'invalidità.

Con decisione 14 febbraio 1995 l'UAI ha rifiutato la prestazione motivando:

" Nel caso specifico, preso atto della documentazione medico-economica acquisita agli atti AI, si stabilisce un grado di invalidità del 20% come già deciso e confermato dall'Assicurazione militare federale, non esistendo altre affezioni invalidanti e tenuto conto anche della formazione e dell'attività svolta dall'assicurato."

1.5. Pure contro il rifiuto opposto dall'AI l'interessato ha fatto interporre tempestivo ricorso, chiedente una rendita d'invalidità rispettivamente del 50 o 70%. Egli rileva:

" ...

I problemi uditivi sia causati dall'aggravamento nel servizio militare, sia quelli non provocati dal servizio militare pertanto a carico AI, sono stati determinanti per la perdita del posto di lavoro.

Appare pertanto pure evidente che le limitazioni sul lavoro a causa delle difficoltà e disturbi uditivi del ricorrente erano accettate dalla direzione in anni precedenti (sig. dir. __________), che però, in seguito al rapido peggioramento della salute del ricorrente nell'ultimo anno e del conseguente calo di rendimento di produzione con il cambio di direzione, il ricorrente e la sua invalidità non venne più tollerata sul posto di lavoro.

E anche se il ricorrente faceva di tutto per eseguire correttamente i lavori bancari per il datore di lavoro e anche se non si lamentava apertamente in continuazione dei suoi disturbi uditivi, le sue limitazioni sul posto di lavoro a causa del suo udito, derivanti anche da un conseguente progressivo nervosismo e insicurezza psicologica, erano semmai innegabili. Prova quindi che l'invalidità era chiaramente esistente già sul posto di lavoro, anche se in modo un po' celato.

D'altra parte i limiti rilevanti del ricorrente conc. il problema uditivo sono stati poi chiaramente constatati e confermati ripetutamente, fra altro, nientemeno che da parte della Clinica __________ con perizia del 26.10.1993, (AM act. 214) pag. 4.

Il prof. __________, risp. il medico capo dott. __________ unitamente al dott. __________, precisavano:

"Der daraus resultierende Hörverlust nach der __________ -Tabelle beträgt beidseits 70%.

Damit resultiert ein Integritätsschaden nach __________ -Tabella von 50%. Die spekulative Annahme eines normalen Hörvermögensrechts (da dieses Ohr nicht versichert) entspricht in keiner Weise der tatsächlich vorgegebenen Situation. Eine zukünftige Verbesserung dieses Integritätsschadens ist nicht möglich. Diese Befunde bestätigen eine deutliche Einschränkung der Arbeitsfähigkeit als Filialleiter, wobei ein reger Kontakt mit Bankkunden gefordert wird. Die bei unserer Hörprüfung vermutete Aggravation von seiten des Patienten zeigt auf eine weitere funktionelle Ueberlagerung hin."

Pertanto chiediamo che venga presa in considerazione tale perizia assegnando la dovuta rendita d'invalidità (AI) a complemento di quella AM.

Con il licenziamento ricevuto, al fondo proprio a causa dei suoi danni uditivi (in quanto una persona con difficoltà e dolori all'udito si comporta non solo con scatti di nervosismo, ma anche stranamente per chi non abbia tali problemi), il ricorrente rappresenta un caso analogo al problema delle decisioni di inidoneità in una professione, come ad es. all'articolo 84 LAINF.

In tal senso, analogamente alla prassi giudiziaria sviluppata, cfr. ad es. DTF 120 V 134 ss, è senz'altro giustificata un'indennità sia per cambiamento d'occupazione sia per rendita invalidità AI per i danni non causati dal servizio militare, e ciò a complemento del contributo AM.

Del resto anche con gli espedienti di lavoro di cui si occupa il ricorrente egli quasi non riesce a coprire il minimo d'esistenza per sé e per la sua famiglia.

In ogni caso il danno supera certamente il totale di insieme del 50%, situandosi fra il 50 e il 70%. Di conseguenza anche l'AI deve provvedere al suo contributo."

L'UAI con risposta 21 aprile 1995 propone di respingere il ricorso.

In data 4 maggio 1995 il ricorrente si riconferma nelle sue richieste.

1.6. L'8 gennaio 1996 il giudice delegato ha congiunto le due cause.

Il 4 marzo 1996 il TCA ha ordinato una perizia specialistica a cura dei medici del SAM, Bellinzona.

I periti hanno presentato la loro relazione peritale il 31 maggio 1996.

1.7. Il 24 settembre 1996 l'__________ ha chiesto una sospensione della causa e nel frattempo ha proposto al ricorrente la seguente transazione (doc. _):

" Rendita di invalidità

Responsabilità della Confederazione: 50%

Guadagno annuo massimo assicurato fr. 94'120.- (dati forniti dalla direzione della __________)

Tasso di indennizzo: 95%

Invalidità: 40%

Durata della rendita: a partire dal 1° febbraio 1993 e per tempo indeterminato

Rendita mensile: fr. 1'117.70 "

1.8. In data 31 ottobre 1996 l'UAI osserva (doc. _):

" Con riferimento all'atto di cui in oggetto, prendiamo atto delle conclusioni a cui sono arrivati i periti, rilevando soltanto come una collaborazione più puntuale da parte dell'assicurato e del suo rappresentante legale avrebbe probabilmente accelerato l'iter di questa pratica nel senso oggi indicato, così come posto in evidenza dal medico AI dott. __________ nel suo commento, che si allega alla presente ed al quale si fa riferimento per l'accettazione dei nuovi elementi di causa.

Ci dichiariamo pertanto d'accorto per il riconoscimento della rendita intera."

1.9. Il 4 dicembre 1996 l'UFAM comunica al Tribunale che il tentativo di trovare un accordo transattivo è fallito.

in diritto

A) In merito al diritto alla rendita d'invalidità (ai fini dell'AI e dell'AMF).

2.1. L'assicurazione militare copre qualsiasi affezione che si manifesta ed è annunciata o viene altrimenti accertata durante il servizio (art. 5 cpv 1 LAM).

L'assicurazione militare non è responsabile qualora fornisca la prova:

a. che l'affezione è certamente anteriore al servizio o che non ha potuto certamente essere stata provocata durante il servizio stesso e

b. che detta affezione non è certamente stata né aggravata né accelerata nel suo decorso durante il servizio.

(art. 5 cpv 2 LAM).

L'assicurazione militare, se fornisce la prova prevista al capoverso 2 lettera a ma non quella menzionata al capoverso 2 lettera b, risponde dell'aggravamento dell'affezione. La prova prevista al capoverso 2 lettera b vale anche per il calcolo dell'affezione assicurata. (art. 5 cpv 3 LAM).

Se l'affezione è accertata solo dopo il servizio da un medico, un dentista o un chiropratico e annunciata in seguito all'assicurazione militare, oppure se sono invocati postumi tardivi o una ricaduta, l'assicurazione militare risponde soltanto se, con probabilità preponderante, l'affezione è stata causata o aggravata durante il servizio oppure soltanto se è stabilito con probabilità preponderante che si tratta di postumi tardivi o della ricaduta di un'affezione assicurata (art. 6 LAM).

Secondo la legge, dunque, perché un'affezione annunciata come ricaduta o come postumi tardivi di un danno assicurato sia assunta dall'AMF dev'essere accertato con probabilità preponderante che i nuovi disturbi si trovano in relazione causale con l'evento assicurato.

(STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Metteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63).

2.2. Cause, nel senso della causalità naturale, sono tutte le circostanze senza le quali un determinato evento non si sarebbe potuto verificare o si sarebbe verificato in altro modo o in altro tempo (DTF 112 V 32 consid 1a con riferimenti dottrinali; 113 V 307ss, consid 3a)

L'esistenza del legame di causalità naturale è una questione di fatto che va decisa alla luce dei rapporti medici.

In applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante - applicabile all'apprezzamento delle prove nel diritto delle assicurazioni sociali (DTF 114 V 305 consid. 5b; 116 V 136ss. consid. 4b) - l'esistenza del legame di causalità naturale deve essere probabile: una semplice possibilità non basta (Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 51).

La causalità adeguata è, d'altra parte, l'idoneità generale di un determinato fattore a generare un effetto analogo a quello concretamente prodottosi.

Una causa non è da ritenersi generalmente adeguata solo quando provoca sovente o addirittura regolarmente l'effetto considerato: se un evento è atto di per sé stesso a produrre un simile risultato, anche esiti singolari, eccezionali possono costituire effetti adeguati dell'infortunio (DTF 87.II.127 e 96.II.396).

La singolarità non deve intendersi in senso qualitativo ma quantitativo. E' ammessa l'adeguatezza del nesso causale, malgrado la singolarità dell'effetto, solo se l'eccezionalità è di ordine statistico, se cioè un simile effetto ricorre con rara frequenza. Non si può invece prescindere dall'idoneità qualitativa (cfr. DTF 113 V 307).

L'idoneità a produrre quel risultato dev'essere strettamente radicata nella natura dell'evento (idoneità ontologica e non di ordine probabilistico, da misurarsi statisticamente).

2.3. Perché sia possibile riconoscere una invalidità ai sensi della LAI, è necessario che l'assicurato non solo abbia una menomazione fisica o psichica, ma pure che il danno alla salute abbia una ripercussione economica. L'art. 4 LAI definisce infatti l'invalidità quale "incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".

Da quanto precede risulta che l'invalidità ai sensi della LAI consiste nella soppressione o riduzione durevole della capacità di guadagno, in ragione di un danno alla salute.

Ciò che fa stato ai fini dell'AI è l'incapacità di guadagno, la quale a sua volta deve trovarsi in relazione con il danno alla salute accertato dal medico. Se manca anche soltanto uno dei tre elementi costitutivi dell'invalidità, vale a dire:

che ci si trovi in presenza di un danno alla salute;

che sia costatata un'incapacità di guadagno;

che l'incapacità di guadagno sia causata dal danno alla salute;

allora non è dato un diritto alle prestazioni AI (cfr. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 229ss).

Parimenti, a norma dell'art. 40 cpv. 1 LAM:

" L'indennità giornaliera è sostituita da una rendita d'invalidità, se dalla continuazione della cura non v'è da aspettarsi un sensibile miglioramento dello stato di salute dell'assicurato e se l'affezione, dopo l'integrazione ragionevolmente esigibile, causa un pregiudizio presumibilmente permanente o di lunga durata della capacità al guadagno (invalidità)."

Nel caso di invalidità totale, la rendita annua d'invalidità corrisponde al 95 per cento del guadagno annuo assicurato. Nel caso di invalidità parziale, la rendita è ridotta proporzionalmente (art. 40 cpv 2 LAM).

In analogia con l'art. 4 LAI, l'invalidità anche per l'AMF è dunque l'"incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata cagionata da un danno alla salute fisica o psichica".

L'invalidità non si confonde con l'incapacità funzionale di membra o di organi, la quale può anche non influire sulla capacità di guadagno o menomarla in una proporzione diversa da quella esistente fra lo stato di piena integrità fisica e psichica e lo stato alterato da disturbi somatici o psichici. Pertanto non incombe al medico, bensì agli organi preposti all'applicazione della legge di accertare, fondandosi tra l'altro sulle necessarie informazioni sanitarie, l'esistenza e il grado di un'asserita invalidità (DTF 114 V 314).

Tuttavia, perché la perdita di guadagno accertata acquisti rilevanza giuridica ai fini dell'AMF, è necessario che si trovi in rapporto causale con il danno alla salute assicurato.

D'altra parte, l'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit Suisse de la sécurité sociale, pag. 228).

2.4. Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC 1992, pag. 182 consid. 3; RCC 1990, pag. 543 consid. 2; M. Valterio, Droit et pratique de l'assurance-invalidité, Les prestations, pagg. 200 e ss.).

Si confronta perciò il reddito che l'as­sicu­rato avrebbe po­tuto con­seguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'e­gli può tuttora realiz­zare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavora­tiva in at­tività da lui ragionevol­mente esi­gi­bili in condizioni normali del mer­cato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integra­tivi.

I due redditi da porre a raffronto sono necessariamente ipote­ti­ci (Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, pag. 99). L'ipotesi deve però pog­giare su solide basi, avere un fonda­mento oggettivo. In particolare la determinazione dei redditi non deve fondarsi su possibilità d'impiego irrealistiche (RCC 1991, pag. 332, consid. 3b).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC 1989, pag. 325 consid. 2b; DTF 107 V 21 consid. 2c; G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 232; D. Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, pagg. 316 e s. nn. 1158 e 1159 e la giurisprudenza citata).

La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

2.5. In caso di perizia giudiziaria il giudice - di regola - non si discosta senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il ruolo del quale consiste precisamente nella messa a disposizione della giustizia della propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti considerati (RCC 1986, pag. 200 consid. 2a; DTF 107 V 174 consid. 3, 112 V 32ss; STFA 6 luglio 1993 in re M.D.). Il giudice può disattendere dalle conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni o sulla base di una controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti ad un altro risultato (DTF 101 IV 130).

Il giudice può discostarsene anche nel caso in cui, fondan­dosi sulla diversa opinione di altri esperti, ritiene di avere sufficienti motivi per mettere in dubbio l'esattezza della perizia giudiziaria.

Merita tuttavia di essere sottolineato che il perito giudi­ziario - contrariamente al perito di parte o allo speciali­sta che si esprime sotto un'altra veste - ha uno statuto speciale nel senso ch'egli esercita, in virtù del mandato giudiziario che lo sottopone alla comminatoria secondo l'art. 307 del Codice penale, una funzione qualificata al servizio della giurisprudenza (RCC 1986, pag. 201 consid. 2a).

Per ciò che concerne il valore probante di un rapporto medico é determinante il fatto che il rapporto per i punti litigiosi sia completo, si basi su uno studio esteso, prenda in considerazione anche le lamentele espresse, sia stato consegnato in piena conoscenza dell'incarto, sia chiaro nell'esposizione delle relazioni mediche e nella valutazione della situazione medica e le conclusioni dell'esperto siano motivate (RAMI 1991 pag. 311 consid. 1).

2.6. Nel caso di specie, l'assicurato è incapace di guadagno? Se sì, in quale misura e da quando? In caso di risposta affermativa a questi interrogativi deve ancora essere stabilito in quale misura un' eventuale invalidità è a carico dell'AMF.

Per rispondere a questi quesiti il Tribunale ha ordinato un esame peritale a cura dei medici del SAM, Bellinzona.

Con rapporto 31 maggio 1996 il dott. ___________ e il dott. __________ hanno posto le seguenti diagnosi (doc. _):

" H. DIAGNOSI

H.1 Diagnosi invalidanti

Sindrome depressiva maggiore cronica.

Personalità con serio Disturbo Narcisistico e Borderline della Personalità.

Sordità mista bilat. di grado molto elevato in stato dopo ripetute mastoidectomie e timpanoplastiche a sin. su otite medio-cronica colesteatomatosa e stato dopo due interventi all'orecchio ds. per otite media cronica.

H.2 Diagnosi non invalidanti

Disturbi ansiosi neurasteniformi più o meno fluttuanti.

  • Stato dopo due traumi distorsivi al ginocchio sin. e sospetta lesione al menisco mediale sin.

Possibile epatopatia di tipo etilico senza segni per cirrosi."

I periti hanno inoltre così risposto alle domande del Tribunale relative alla capacità lavorativa:

" Dalla lettura di questi atti si può evincere che l'A. presentava allora una sordità mista bilat. di grado elevato in stato dopo ripetute mastoidectomie e timpanoplastiche a sin. su otite media cronica colesteatomatosa e stato dopo due interventi all'orecchio ds. per otite media cronica. Sempre dagli atti medici in nostro possesso possiamo evincere che in data 8.9.1995 il dr. __________ certificava di avere in cura l'A. da marzo 1994 per una grave depressione nervosa reattiva. Dal suddetto certificato medico non si può tuttavia sapere con certezza il grado di invalidità della segnalata depressione nervosa reattiva.

Attualmente il danno alla salute dell'A. nel suo insieme causa un'incapacità lavorativa del 70% ca. e ciò a partire dal mese di aprile 1994 (data dell'inizio del trattamento medico per grave depressione nervosa reattiva). A partire dal 26.10.93 (perizia __________ osp. universitario __________) l'A. è da ritenere inabile al lavoro al 50%.

Il danno della salute subito durante il servizio militare e quindi a carico dell'Assicurazione Militare è quello relativo alla sordità mista bilat. di grado molto elevato. Il danno della salute psichica per contro non è imputabile ad affezioni subite nel servizio militare e quindi non è a carico dell'Assicurazione Militare. Una valutazione isolata della percentuale del danno fisico a carico dell'Assicurazione Militare per quanto riguarda la sordità mista bilat. risulta, dal punto di vista medico, impossibile o solo speculativa. In questa valutazione non si può presumere la presenza di un'acuità uditiva normale a ds., in quanto orecchio non preso a carico dall'Assicurazione Militare. Il nostro consulente dr. __________, al fine di dare una risposta a questo quesito propende per la divisione matematica del 50% della perdita dell'integrità corporea situata secondo le tabelle INSAI all'85%.

Per quanto riguarda il danno alla salute fisica, vale a dire l'importante sordità mista bilat., l'A. porta protesi acustiche con miglioramento della discriminazione e della comprensione nei contatti con il mondo esterno. Ciò renderebbe ipoteticamente possibile una capacità lavorativa in professioni non acusticamente qualificate. Per quanto riguarda il danno della salute psichica, attualmente l'A. necessita chiaramente di un accompagnamento psicoterapeutico che avviene presso lo studio del dr. __________. In considerazione tuttavia della psicopatologia presentata ed in special modo del disturbo della personalità di fondo, così come dell'insicurezza esistenziale ingravescente, non è attualmente possibile ipotizzare un miglioramento della capacità lavorativa tramite misure psicoterapeutiche.

Questa domanda era già stata posta agli specialisti del servizio __________ dell'Ospedale universitario di __________, i quali ritenevano che un ricollocamento in attività professionali non acusticamente qualificate fosse utile al fine di mantenere la capacità lavorativa allora valutata al 50%. Veniva pure affermato che l'attività precedentemente svolta dall'A. in qualità di gerente di una sede bancaria non era più esigibile all'A. Il buon esito di ipotetiche misure professionali veniva tuttavia subordinato alle possibilità psichiche dell'A. ad assumere un ruolo attivo nella riabilitazione. In questo ambito, alla luce della valutazione psichiatrica effettuata presso il SAM riteniamo che misure professionali quali il ricollocamento in qualità di ausiliario al 50% sia ipotizzabile solo teoricamente, ma non realizzabile sul piano pratico. Presso il SAM l'A. stesso ha affermato di essere disposto a qualsiasi occupazione, anche parziale ed ha citato ad esempio il magazziniere. Nutriamo seri dubbi che questo sia praticabile, in quanto il tutto sarà vissuto come una specie di umiliazione e potrà avere l'effetto di ulteriormente scompensare la già precaria situazione psichica dell'A."

Secondo i periti, dunque, l'assicurato - a seguito del danno complessivo - è totalmente inabile al lavoro nella sua professione di gerente di una succursale bancaria, ma sarebbe teoricamente abile al lavoro al 50% in lavori non qualificati adeguati.

2.7. Come è già stato rilevato in numerose sentenze la valutazione dell'inva­lidità non è da stabilire unicamente in base a fattori puramente medico-teorici (STFA inedita 23.3.92 in causa F.A., consid. 4; DTF 110 V 275 consid. 4a, 105 V 207 seg.) La documentazione medica costituisce un impor­tante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 114 V 314 consid. 3a, 105 V 158 consid. 1; RCC 1982 pag. 35 con- sid. 1). Non spetta invece al medico di graduare l'invalidità dell'assicurato.

Il compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute e nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro (RCC 1991, pag. 331 consid. 1c). Il medico non possiede invece né la prepa­razione né gli strumenti per pronunciarsi sulla capa­cità di guadagno. Quest'ultimo giudizio spetta all'ammini­strazione, rispettivamente al giudice, e deve essere formu­lato sulla base del raffronto dei redditi (RCC 1986, pag. 432).

Di conseguenza, il fatto che un assicurato sia, sotto il profilo medico, incapace al lavoro ad un determinato grado, non significa ancora ch'egli debba necessariamente benefi­ciare del riconoscimento dello stesso grado d'invalidità da parte dell'UAI oppure dell'UFAM.

L'incapacità di guadagno (sulla quale si fonda il concetto d'invalidità ai sensi dell'art. 4 LAI rispettivamente dell'art. 40 LAM) si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri lavori e attività (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, pag. 228).

Il grado d'invalidità sia nell'ambito AI che nell'ambito AMF sarà stabilito sulla base di un raffronto dei redditi, come già ricordato al consid. 2.4.

2.8. Secondo gli accertamenti AMF, senza i danni alla salute l'assicurato continuando ad esercitare le sue funzioni in banca potrebbe guadagnare fr. 94'120.- (doc. _).

Resta da stabilire quanto potrebbe conseguire l'assicurato a dipendenza dei danni accertati.

Per l'AI fa stato il danno complessivo.

Gli atti AI non contengono indicazioni circa il guadagno conseguibile da invalido.

Questo Tribunale, nella sentenza G.B. del 13 luglio 1995, utilizzando i dati salariali concreti a disposizione ed analizzando approfonditamente la giurisprudenza federale in materia, ha in conclusione stabilito che i redditi in attività leggere adeguate, svolte a tempo pieno e con rendimento completo, che può conseguire un uomo, in un mercato del lavoro equilibrato, ammontano a:

per il 1992 fr. 34'000.--

per il 1993 fr. 34'500.--

per il 1994 fr. 35'000.--

per il 1995 fr. 35'000.--

Questi redditi riguardano la manodopera maschile in lavori leggeri fino a medio pesanti.

Come si è visto, secondo i medici del SAM, il ricorrente in relazione con il danno complessivo è totalmente inabile al lavoro nella sua professione di gerente di una succursale bancaria, ma sarebbe abile al 50% in lavori non qualificati adeguati. Ciò significa che il reddito conseguibile da invalido è pari alla metà di fr. 35'000.-, vale a dire fr. 17'500.-.

Il grado d'invalidità che fa stato per l'AI è dunque stabilito secondo il seguente calcolo:

(94120

  • 17500) x 100 = 81%

94120 ====

Per l'AMF, invece, va considerato soltanto il danno ORL.

Quest'ultimo, da solo, limiterebbe l'assicurato nella professione svolta fino al peggioramento dello stato di salute nella misura del 50%. Ne consegue che anche l'incapacità di guadagno relativa al solo danno uditivo è del 50% ritenuta inoltre una responsa-bilità della Confederazione pure del 50%.

2.9. Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI:

"il diritto alla rendita secondo l'articolo 28 nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato:

a. presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40 per cento, oppure

b. è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40 per cento in media."

A sua volta, l'art. 29 OAI prescrive che, perché siano compiuti i presupposti dell'invalidità in modo permanente, è necessario sia presumibile "che né un miglioramento né un peggioramento dello stato di salute dell'assicurato non debba intervenire in futuro".

Di conseguenza, fintanto che le affezioni presentano un carattere evolutivo, quand'anche il danno alla salute sia irreversibile, non è possibile parlare di "invalidità permanente" ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 lett. a LAI.

In simili casi si dovrà applicare, pertanto, la seconda variante della norma succitata, vale a dire che il diritto alla rendita non può nascere se non dopo un anno ininterrotto d'incapacità media al lavoro in misura pari almeno al 40%.

Comunque, secondo la giurisprudenza, il grado d'invalidità si stabilisce non soltanto sull'incapacità di guadagno finale, ma pure in relazione all'inabilità lavorativa nel periodo di carenza (DTF 105 V 161 e STFA 20 febbraio 1987 nella causa T.S., non pubblicata; STCA 13 settembre 1996 nella causa M.D.S.).

In particolare, nel caso di specie, si deve tener conto che i medici del SAM hanno stabilito un'incapacità lavorativa del 50% a partire dal 26 ottobre 1993 (recte: 6 ottobre 1993 n.d.r.) e a far tempo dall'aprile 1994 l'assicurato è inabile al lavoro nella misura del 70%. L'invalidità finale - come si è visto - è stata stabilita dell'80% (cfr. consid. precedente).

Poiché dunque l'inabilità del 50% è durata per soli 3 mesi, mentre in seguito l'assicurato è sempre stato inabile al lavoro in misura superiore ai 2/3 e il grado d'incapacità di guadagno finale è pure superiore ai due terzi, all'assicurato è assegnata una rendita intera dell'AI a contare dal 1° ottobre 1994.

B) In merito alla menomazione rilevante

2.10. Secondo l'art. 48 cpv. 1 LAM "se l'assicurato è colpito da una rilevante e durevole menomazione dell'integrità fisica o psichica, ha diritto a una rendita per menomazione dell'integrità".

Quanto all'inizio del diritto, l'art. 48 cpv. 2 LAM stabilisce che "la rendita per menomazione dell'integrità è dovuta a partire dal termine della cura medica o qualora la continuazione della cura non lasci presumere un miglioramento notevole delle condizioni di salute dell'assicurato".

L'art 49 LAM fissa i principi di calcolo e l'adeguamento della rendita.

Il cpv. 1 di questa disposizione precisa che "la gravità della menomazione dell'integrità è determinata equamente tenendo conto di tutte le circostanze" (da notare che l'art. 25 cpv. 1 LAM della vecchia LAM, in vigore fino al 31 dicembre 1993, prevedeva che "la rendita per menomazione dell'integrità fisica o psichica è determinata equamente secondo le circostanze").

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LAM "la rendita per menomazione dell'integrità è stabilita in percentuale dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta il capoverso 4 e tenendo conto della gravità della menomazione dell'integrità. In caso di perdita totale di una funzione vitale quale l'udito o la vista, di massima, è accordata una rendita per menomazione dell'integrità del 50 per cento."

La rendita per menomazione dell'integrità è concessa per una durata indeterminata. In generale è riscattata (cfr. art. 49 cpv. 3 LAM).

Infine, in virtù dell'art. 49 cpv. 4 LAM, "il Consiglio federale fissa, mediante ordinanza, l'importo annuo che serve da base per il calcolo di tute le rendite per menomazione dell'integrità. Parte dall'importo valido all'entrata in vigore della presente legge e lo adegua periodicamente al mutare delle condizioni, segnatamente all'evoluzione dei prezzi."

L'art. 50 LAM ("revisione") stabilisce che "nel caso di un successivo rilevante aumento della menomazione dell'integrità, l'assicurato può domandare una rendita suppletiva per menomazione dell'integrità".

Per l'art. 103 LAM, le rendite per menomazione dell'integrità sorte prima del 1° gennaio 1994 continuano ad essere versate secondo il diritto previgente.

Tuttavia la revisione giusta l'art. 50 LAM è operata secondo i criteri fissati dalla presente legge.

L'art. 25 cpv. 1 OAM precisa che "vi è una rilevante menomazione dell'integrità fisica e psichica ai sensi dell'art. 48 cpv. 1 della legge qualora essa corrisponda almeno a un ventesimo della perdita totale di una funzione vitale quale l'udito o la vista".

Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAM "l'importo minimo per una rendita per menomazione dell'integrità ammonta al 2,5 per cento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite giusta l'art. 49 cpv. 4 della legge. Le rendite per menomazione dell'integrità assegnate in caso di menomazioni di singole funzioni vitali sono fissate secondo la gravità della menomazione dell'integrità, in graduazioni di 2,5 per cento tra il 2,5 e il 50 per cento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite".

L'art 25 cpv. 2 OAM precisa poi che "in caso di menomazioni multiple dell'integrità, gli importi percentuali delle singole menomazioni dell'integrità sono cumulati per determinare la rendita per menomazione dell'integrità. Il valore massimo di una rendita per menomazione dell'integrità ammonta al 100 per cento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo".

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OAM "l'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità ammonta a 28'867 franchi. La rendita annua risulta dall'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, dalla percentuale della menomazione dell'integrità e dalla percentuale della responsabilità della Confederazione".

L'adeguamento dell'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite per menomazione dell'integrità secondo l'art. 49 cpv. 4 della legge avviene ogni volta simultaneamente all'adeguamento delle rendite secondo l'art. 43 della legge (art. 26 cpv. 2 OAM).

L'art. 27 cpv. 1 OAM stabilisce che "il valore attuale della rendita viene calcolato fondandosi sull'importo annuo che serve da base per il calcolo delle rendite, applicato al momento dell'emanazione della decisione. Se una rendita è concessa retroattivamente, le quote mensili della rendita devono esser pagate successivamente".

2.11. Secondo i principi sviluppati dalla costante giurisprudenza del TFA relativi al vecchio art. 25 LAM e recentemente confermati

(STFA del 16 aprile 1996 nella causa L.), un danno all'integrità dà diritto ad una rendita dell'AM qualora l'assicurato sia oggettivamente limitato in modo rilevante (erheblich) nel godimento della vita (DTF 113 V 143; DTF 112 V 380; DTF 112 V 389; DTF 110 V 120).

La menomazione deve, cioè, avere carattere durevole (P.Y. Greber, Le droit suisse de la sécurité sociale, 1982, p. 547) ed essere di una certa importanza.

Il carattere rilevante della menomazione va poi valutato non nel senso quantitativo, bensì qualitativo (Schatz, FJS 882).

Una menomazione dell'integrità corporale giustifica di regola il riconoscimento di una rendita dell'assicurazione militare quando da un punto di vista oggettivo comporta per l'assicurato un pregiudizio considerevole nella qualità della vita. Sono considerati pregiudizi giuridicamente considerevoli ai sensi di questa definizione i disturbi delle funzioni primarie della vita.

E' in forza di queste considerazioni che quali danni giuridicamente rilevanti sono considerate unicamente le mutilazioni, gli sfiguramenti o i continui dolori acuti e lancinanti, come pure ogni altro disturbo delle funzioni vitali primarie. Non lo sono invece dei semplici impedimenti negli altri settori della vita, come ad esempio la pratica di uno sport, la partecipazione a manifestazioni della vita sociale e altre attività simili (DTF 110 V 120; STFA del 16 aprile 1996 nella causa L.).

La determinazione della rendita ex art. 48 deve basarsi, indipendentemente da considerazioni sulla capacità lavorativa, sul pregiudizio corporale come tale, che va valutato in percentuale, sulla base di raffronti dello stato funzionale ed anatomico prima e dopo l'evento pregiudizievole per la salute, tenuto conto del grado di assuefazione dell'assicurato (DTF 96 V 112; DTF 112 V 390; DTF 113 V 143; DTF 117 V 76; STFA del 26 agosto 1992 nella causa I.P, non pubblicata).

Tale determinazione avviene in primo luogo attuando un paragone con i casi precedentemente trattati, così da assicurare una certa uguaglianza di trattamento. E in quest'ambito, il TFA ha avuto modo di giudicare utili le apposite tabelle allestite dall'UFAM (STFA - non pubblicata - del 18.10.1983 nella causa Molliet).

Il tenore stesso dell'art. 48 cpv. 1 vieta, però, una valutazione puramente astratta ed egualitaria. Il criterio oggettivo deve quindi essere ponderato con una valutazione dell'aspetto soggettivo (con riferimento all'età, alla professione, ...) in modo che in ogni singolo caso si possa determinare in che misura l'assicurato, in seguito al pregiudizio delle proprie funzioni vitali primarie, sia stato limitato nel godimento della vita.

Non è, dunque, la menomazione oggettiva in sé che va indennizzata, quanto le ripercussioni che questa ha per l'assicurato.

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha ancora stabilito che la determinazione percentuale o in gradi della menomazione dell'integrità non può essere basata direttamente né per analogia sui tassi indicati nell'allegato 3 dell'OAINF (DTF 113 V 140; 117 V 71).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dunque sottolineato che nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni il legislatore ha già prestabilito quale valutazione dare ad una determinata menomazione ed, inoltre, ha prescritto che la gravità della menomazione deve essere valutata astrattamente e in modo ugualitario.

Invece, in materia di assicurazione militare, il grado di menomazione rilevante è determinato "equamente tenendo conto di tutte le circostanze", ragion per cui il margine di apprezzamento degli organi dell'assicurazione militare è molto più esteso rispetto a quelli dell'assicurazione contro gli infortuni.

L'assicurazione militare può in particolare valutare la gravità della menomazione tenendo conto delle caratteristiche individuali dell'assicurato da indennizzare.

2.12. In occasione dell'esame peritale eseguito presso il SAM, l'assicurato è stato visto - tra l'altro - pure dal dott. __________, specialista FMH orecchio, naso, gola, __________, che nel rapporto intermedio 15 giugno 1996 rileva:

" Dagli atti e dalla anamnesi risulta palese che si tratta di una situazione molto complessa che rende estremamente problematica una sicura valutazione. E' un caso medico che si trascina ormai da 30 anni e che dal profilo della invalidità avrebbe dovuto essere risolto già molto tempo prima.

(...)

...Dal punto di vista audiometrico esiste una sordità mista bilaterale di grado molto elevato. Una discriminazione del 100% viene raggiunta in entrambi gli orecchi con 100 db.

Secondo le tabelle SUVA vi è una perdita della integrità dell'85%."

Il perito precisa infine che soltanto il 50% del pregiudizio rilevante va a carico dell'AMF.

E' comunque già stato rilevato ai consid. precedenti che la menomazione rilevante non va stabilita né direttamente né per analogia sulla base delle tabelle LAINF. Piuttosto l'assicurazione militare deve, per la fissazione del grado della menomazione rilevante, equamente tener conto di tutte le circostanze del singolo caso.

Per questo motivo la proposta del dott. __________ non può essere fatta propria dal TCA.

Considerando gli accertamenti clinici oggettivi l'UFAM - tenuto conto di tutte le circostanze concrete - in data 24 ottobre 1996 ha proposto di stabilire la rendita per menomazione dell'integrità sulla base dei seguenti parametri (doc. _):

" Rendita per menomazione dell'integrità:

Responsabilità della Confederazione: 50%

Importo annuo che serve da base di

calcolo: fr. 28'867 dal 1° ottobre 1994

fr. 29'690 dal 1° gennaio 1995

Grado di menomazione dell'integrità

fisica: 50%

Durata della rendita: a partire dal 1° ottobre 1994 e per tempo indeterminato

Rendita mensile: fr. 601.40 dal 1° ottobre 1994

fr. 618.55 dal 1° gennaio 1995

Riscatto/valore in contanti al

1° ottobre 1996: fr. 125'291.80 (verrà dedotto il montante versato fino ad oggi sulla base della vecchia rendita)"

Questo TCA non può che aderire alla proposta dell'UFAM.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso 3 gennaio 1995 contro l'UFAM é parzialmente accolto.

§ Di conseguenza l'UFAM verserà al ricorrente a contare dall'aprile 1993 una rendita per un'invalidità del 50%, ritenuta la responsabilità della Confederazione pari al 50% e una rendita per menomazione dell'integrità del 50% con responsabilità della Confederazione del 50%.

2.- Il ricorso 10 marzo 1995 contro la decisione dell'UAI è accolto.

§ Di conseguenza all'assicurato è riconosciuto il diritto ad una rendita intera d'invalidità a far tempo dal 1° ottobre 1994.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

L'UFAM e l'UAI verseranno al ricorrente fr. 1'500.- ciascuno a titolo di ripetibili.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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