Raccomandata

Incarto n. 39.2017.19

dc/gm

Lugano 14 dicembre 2017

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 ottobre 2017 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 18 ottobre 2017 emanata da

Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Il 31 luglio 2017 RI 1 ha chiesto alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (in seguito: Cassa) di ricalcolare l’assegno familiare integrativo (AFI) e l’assegno di prima infanzia (API) attribuitile per l’anno 2016 sulla base della decisione di tassazione emessa per il medesimo anno.

1.2. Con decisione su reclamo del 18 ottobre 2017, la Cassa ha confermato la decisione del 30 agosto 2017 con la quale non ha aderito alla richiesta formulata dall’assicurata, ritenendo non rilevante il dato stabilito dall’autorità fiscale (cfr. Doc. 8).

Al riguardo l’amministrazione si è così espressa:

" (…)

Nel caso che ci occupa, l'unità di riferimento è così composta: RI 1 (responsabile), __________ (figlio), __________ (figlio), __________ (figlio) e __________ (figlia).

La signora RI 1 risulta iscritta alla Cassa __________ nella categoria indipendente dal 1° aprile 2016.

Con dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente, la signora RI 1 ha affermato di svolgere l'attività professionale nella misura del 30%, pari ad un reddito annuo minimo previsto ai sensi Laf di CHF 10'465.-- (30% di CHF 34'882.--).

La Cassa, per determinare l'importo di diritto alle prestazioni AFI e API, ha pertanto emesso le relative decisioni, a decorrere dal 1° aprile 2016, computando a titolo di reddito da attività indipendente contribuente, l'importo annuo di CHF 10465.--.

L'Ufficio circondariale di tassazione ha emesso la decisione relativa all'anno 2016 - datata 3 agosto 2017 - da dove si evince un reddito da attività indipendente principale contribuente accertato in CHF 5'000.--, contro i CHF 4'629.-- dichiarati dalla signora RI 1.

Si osserva che il reddito dichiarato, risp. accertato, si riferisce a nove mesi di attività e più precisamente da aprile 2016 a dicembre 2016.

La decisione di tassazione 3 agosto 2017 è cresciuta in giudicato incontestata.

Ora, ritenuto che il dato accertato dall'autorità fiscale competente per l'anno 2016, è inferiore rispetto all'importo previsto dalla Laf quale reddito aziendale minimo, un ricalcolo per l'anno 2016 tenendo in considerazione l'importo di CHF 5'000.-- accertato dall'autorità fiscale non può essere effettuato. (…)” (Doc. A)

1.3. Contro la decisione su reclamo l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA. Ella contesta il fatto che si consideri un reddito di fr. 10'465.--, mai conseguito, e sottolinea che l’esercizio di un’attività indipendente è l’unica possibilità che ha di esercitare un’attività lucrativa in quanto persona divorziata (dal 2016) con quattro figli a carico.

La ricorrente chiede che, per il 2016, si effettui il calcolo sulla base dell’importo di fr. 5'000.-- da lei dichiarato e accertato dall’Ufficio di tassazione (cfr. Doc. I).

1.4. Nella sua risposta di causa del 9 novembre 2017 la Cassa propone di respingere il ricorso e osserva:

" (…)

In particolare, si ribadisce come con modifica degli artt. 47 cpv. 3 e 51 cpv. 2 Laf, in vigore dal 1° gennaio 2016, è stato introdotto un importo minimo di reddito aziendale netto, pur in considerazione della percentuale dell’attività lavorativa svolta (artt. 20 cpv. 1 e 21 cpv. 1 Reg Laf). (…)” (Doc. III)

1.5. Il 10 novembre 2017 il TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. Doc. IV). Esse sono rimaste silenti.

in diritto

2.1. Gli assegni integrativi e di prima infanzia sono degli strumenti di politica familiare e non rientrano nel concetto di aiuto sociale ai sensi dell’art. 62 lett. e LStr. (cfr. DTF 141 II 401 e RtiD I-2016 Nr. 21 pag. 109 seg.).

Essi costituiscono degli elementi essenziali di quello che è noto come “il modello ticinese” di sostegno alla famiglia (cfr. D. Cattaneo, “Sentenze recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni” in Temi scelti del diritto delle assicurazioni sociale pag. 135 seg. (179). Vedi pure D. Cattaneo, “La legge sugli assegni di famiglia: caratteristiche, sentenze e problemi aperti”, in Il diritto pubblico ticinese nel terzo millennio, RDAT I-2000 pag. 121 e segg.).

L’art. 47 Laf, relativo all’assegno integrativo, nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2015, stabiliva che:

" 1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.

2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.”

Il 16 dicembre 2015 il Gran Consiglio ha modificato alcune disposizioni dalla Laf, tra cui la norma appena citata.

Il nuovo art. 47 Laf stabilisce che:

" 1Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni.

2Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre.

3Se almeno uno dei membri dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito aziendale netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

4Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (in seguito: LStr).”

La modifica dell’art. 47 Laf è una delle misure contenute nel Messaggio n. 7121 del 29 settembre 2015 del Consiglio di Stato sul Preventivo 2016. L’esecutivo ha così illustrato le ragioni della riforma:

" 8. AFI e API: lavoratori indipendenti

Mediante la presente misura si propone di computare per i lavoratori indipendenti un reddito aziendale minimo. La misura interesserà i casi nuovi e i casi di rinnovo del diritto.

I lavoratori indipendenti hanno attualmente diritto agli assegni integrativi e di prima infanzia (AFI-API), ai sensi della Laf (RL 6.4.1.1.) se il reddito disponibile residuale dell’unità di riferimento (UR) alla quale appartengono è al di sotto dei limiti sanciti dalla Laps (RL 6.4.1.2.), e meglio secondo quanto previsto dallo specifico Decreto esecutivo del Consiglio di Stato che dettaglia i limiti di reddito annui a dipendenza del numero dei componenti dell’UR (per il 2015 e 2016, si veda il DE del 26 novembre 2014; RL 6.4.1.2.1.).

Questa categoria di beneficiari pone, in particolare, due ordini di problemi. Messaggio Preventivo 2016 27

In prima linea, l’Amministrazione competente, dovendo determinare il diritto alle succitate prestazioni pro futuro, effettua i propri calcoli sulla scorta di un reddito da indipendente stimato in via provvisoria; per prassi consolidata, già oggi non si considera in ogni caso un reddito da indipendente di importo inferiore a quello fissato nell’ultima notifica fiscale di tassazione cresciuta in giudicato. Ciò consente di contenere, perlomeno, l’importo delle inevitabili decisioni di restituzione che la citata Amministrazione è chiamata ad intimare a questi beneficiari per prestazioni indebitamente riscosse in considerazione del reale reddito così come stabilito a livello fiscale. Importo che poi difficilmente può essere recuperato.

In secondo luogo, è possibile osservare come in molti casi, gli AFI-API siano divenuti un’integrazione finanziaria in situazioni nelle quali l’indipendente ha un reddito aziendale alquanto esiguo, talvolta dell’ordine di poche migliaia di franchi all’anno. La situazione descritta genera delle distorsioni del sistema: non si reputa, in effetti, che gli AFI-API debbano essere erogati, per anni, allo scopo di garantire l’esistenza di agonizzanti attività aziendali nelle quali l’indipendente nemmeno riesce a coprire le sue spese d’esercizio. E ciò per il solo fatto dell’esistenza di un figlio nell’UR che conferisce il diritto a tali prestazioni sociali di complemento.

Si ritiene che le descritte situazioni, che generano delle storture e delle distorsioni del sistema, debbano essere sanate.

Si propone di consolidare la sopra descritta prassi tramite una specifica base legale, rispettivamente introdurre un limite finanziario di reddito aziendale netto minimo da computare nel calcolo degli AFI-API per il membro dell’UR che esercita la sua attività lucrativa quale indipendente; analogamente a quanto previsto dall’attuale art. 52 cpv. 3 Laf, il reddito aziendale minimo è fissato al doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps: ai valori attuali (2015) l’importo corrispondente è di 34'882.- franchi annui.

Le misure descritte interessano i nuovi casi (cioè le nuove domande di AFI-API) e i casi di revisione periodica della prestazione o di revisione straordinaria, cioè riesame del diritto (art. 27 Laps). Qualora la prestazione così calcolata non dovesse essere sufficiente a coprire il fabbisogno esistenziale della sua UR, l’indipendente potrà richiedere la prestazione assistenziale di modo che il caso potrà essere preso a carico dall’Amministrazione competente la quale potrà così anche assumerne la gestione secondo quanto previsto dalle specifiche normative edite dalla Conferenza svizzera dell’azione sociale COSAS15 (vedi H.7 in http://cosas.ch/uploads/media/2015_SKOS-Richtlinien-komplett-i.pdf).

Si propone quindi di introdurre nella Laf i nuovi artt. 47 cpv. 3 (valido per l’AFI) e 52 cpv. 4 (valido per l’API se famiglia bi-parentale).

Attualmente vi sono 157 UR nelle quali almeno un genitore esercita attività lucrativa quale indipendente, rispettivamente 76 UR nelle quali un genitore è indipendente e l’altro è salariato.

Il risparmio lordo per il Cantone è così valutato a 0.5 milioni di franchi, di cui 0.3 milioni per AFI e 0.2 milioni per API (voci di costo 36370005 “Contributi cant. per assegno familiare integrativo” e 36370006 “Contributi cant. per assegno familiare di prima infanzia”). Il trasferimento di spesa sulla prestazione assistenziale è limitato e valutato a 0.1 milioni. L’impatto netto della misura può essere stimato a 0.4 milioni di franchi.”

Il Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità Paolo Beltraminelli al riguardo si è così espresso:

" (…)

Quanto agli altri correttivi proposti riguardanti gli indipendenti e i genitori che non lavorano vanno fatte alcune precisazioni.

Le misure non riguardano le famiglie monoparentali. Le misure AFI e API sono state concepite quale aiuto alla contabilità familiare per permettere di accudire il proprio figlio in mancanza delle risorse necessarie e anche per consentire ai redditi medio bassi di scegliere liberamente tra il lavoro e l’accudimento, analogamente ai redditi più alti.

Non sono tuttavia state pensate per famiglie in cui nessuno dei due genitori lavora. Invece questi casi sono numerosi: grazie agli aiuto AFI e API in molte famiglie nessuno dei due genitori lavora. Sono tuttavia situazioni pericolose in quanto una volta cresciuti i figli queste famiglie sono destinate a rientrare verosimilmente nell’assistenza pubblica per un periodo che potrebbe anche protrarsi per lungo tempo. (…)” (Verbale citato pag. 3460-3461)

Nel corso della Seduta di mercoledì 16 dicembre 2015, nella quale è stata trattata dal Parlamento anche la revisione della legge sugli assegni di famiglia, i deputati Giorgio Fonio e Pelin Kandemir Bordoli hanno proposto di stralciare il nuovo art. 47 cpv. 3 Laf.

Questo emendamento è stato respinto dal Gran Consiglio con 19 voti favorevoli, 48 contrari e 4 astensioni.

Il complesso del disegno di legge sugli assegni di famiglia annesso al rapporto della maggioranza commissionale è invece stato accolto dal Parlamento con 37 voti favorevoli, 30 contrari e 3 astenuti (cfr. verbale citato pag. 3461).

2.2. L’art. 51 Laf, relativo all’assegno di prima infanzia, in caso di famiglia monoparentale, prevede che:

" 1Il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel Cantone al momento della richiesta;

b) coabita costantemente con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

d) soddisfa i requisiti della Laps.

2Se il genitore esercita attività lucrativa indipendente, è computato al minimo un reddito netto pari ad almeno il doppio della soglia d’intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps. In ogni caso, il reddito aziendale netto computato non può essere inferiore a quello che figura sulla più recente notifica di tassazione cresciuta in giudicato.[30]

3Per i cittadini stranieri, il domicilio secondo il cpv. 1 lett. c) è da intendersi quale il possesso del permesso di domicilio (permesso C) ai sensi della LStr.”

Il Regolamento sugli assegni di famiglia, a proposito del reddito aziendale minimo per gli API, stabilisce all’art. 20a che:

" 1In caso di famiglia monoparentale, il genitore che non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno dichiara, comprovandola mediante la necessaria documentazione, la percentuale d’attività lucrativa indipendente svolta. Il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado d’attività lucrativa indipendente così accertata.

2In caso di famiglia biparentale:

a) se un altro membro dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa salariata oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo per il membro che non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno è determinato secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d’attività necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;

b) se il lavoratore è contemporaneamente salariato, oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, e indipendente, il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado d’attività lucrativa indipendente necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;

c) in tutti gli altri casi, il reddito aziendale minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.”

Il reddito aziendale minimo per l’assegno di prima infanzia è regolato all’art. 21a del Regolamento, il quale stabilisce che:

" 1In caso di famiglia monoparentale, il genitore che non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno dichiara, comprovandola mediante la necessaria documentazione, la percentuale d’attività lucrativa indipendente svolta. Il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado d’attività lucrativa indipendente così accertata.

2In caso di famiglia biparentale:

a) se un altro membro dell’unità di riferimento esercita un’attività lucrativa salariata oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo per il membro che non svolge un’attività lucrativa indipendente a tempo pieno è determinato secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d’attività necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;

b) se il lavoratore è contemporaneamente salariato, oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, e indipendente, il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado d’attività lucrativa indipendente necessaria per ottenere complessivamente un’attività lucrativa a tempo pieno;

c) in tutti gli altri casi, il reddito aziendale minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.”

2.3. Nella presente fattispecie il reddito annuo da attività indipendente principale della contribuente, che risulta dalla tassazione cresciuta in giudicato relativa al 2016, ammonta a fr. 5’000.-- (cfr. Doc. B).

In virtù dei nuovi artt. 47 cpv. 3 e 51 cpv. 2 Laf occorre perciò considerare un reddito ipotetico di fr. 34'882.-- , per un’attività a tempo pieno, e ridurlo proporzionalmente al grado d’attività lucrativa indipendente dell’assicurata (del 30%), conformemente agli art. 20a cpv. 1 e 21a cpv. 1 del Regolamento.

Ne consegue un importo da computare di fr. 10'465.--, come stabilito dall’amministrazione.

La Cassa, che è chiamata a rispettare il principio della legalità (cfr. STF 9C_840/2015 del 28 giugno 2016), ha dunque agito correttamente (cfr. STCA 39.2017.8 del 4 luglio 2017).

La decisione su reclamo del 18 ottobre 2017 deve pertanto essere confermata.

In questo contesto il TCA ricorda peraltro che secondo la giurisprudenza federale, trattandosi di prestazioni di carattere sociale introdotte a livello cantonale (diritto cantonale autonomo), i Cantoni sono liberi di adottare le normative che ritengono più opportune, a condizione di rispettare i diritti fondamentali (ad esempio quelli derivanti dagli art. 8 e 9 della Cost. fed., cfr. DTF 141 I 1 consid. 5.2 pag. 5-7; vedi pure, in un altro contesto RtiD I-2016 Nr. 7 pag. 53 seg., consid. 5.2 pag. 55 e 8.2 pag. 57).

Sul tema del reddito ipotetico da applicare, per il calcolo dell’assegno di prima infanzia, in caso di famiglie biparentali cfr. STCA 39.2016.8 del 3 ottobre 2016 in RtiD I-2017 Nr. 9 pag. 63 seg. e STCA 39.2016.9 dell’11 ottobre 2016.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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