Raccomandata

Incarto n. 39.2014.8

MP/RS

Lugano 2 ottobre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattore:

Massimo Piemontesi, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 agosto 2014 di

RI 1

contro

la decisione su reclamo dell’11 luglio 2014 emanata da

Cassa cantonale per gli assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. La Cassa cantonale per gli assegni familiari (in seguito: la Cassa), con decisione su reclamo dell’11 luglio 2014, ha confermato il proprio provvedimento del 27 maggio 2014 (cfr. doc. 8), con cui ha ordinato a RI 1 di restituire l’importo di fr. 5'480.-- a titolo di assegni integrativi percepiti a torto dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010 (cfr. doc. I+A1).

In particolare l’amministrazione, nella decisione su reclamo, ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurato, in quanto dalla decisioni di tassazione del 2010 è emerso un reddito da attività indipendente di fr. 20'000.-- (fr. doc. I+A1).

1.2. Contro la decisione su reclamo dell’11 luglio 2014 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa (cfr. doc. I).

A sostegno della propria pretesa ricorsuale il ricorrente osserva sostanzialmente che il reddito da attività indipendente accertato dall’Ufficio tassazioni di __________ di fr. 20'000.-- sarebbe errato in quanto non avrebbe conseguito redditi di quell’importanza, né negli anni precedenti al 2010, né in quelli successivi.

Egli sostiene inoltre di non aver contestato il reddito accertato dall’autorità fiscale in quanto, l’importo della tassazione cantonale e federale del 2010 era comunque nullo.

Inoltre il ricorrente sostiene che la decisione a lui inflitta sarebbe contraria al principio della proporzionalità ancorato nella nostra Costituzione federale (cfr. doc. I).

1.3. La Cassa, in risposta, ha chiesto la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. VI).

in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).

Nel merito

2.2. Il TCA è chiamato a stabilire se l’assicurato deve o meno restituire l’ammontare di fr. 5’480.--, corrispondenti ad assegni familiari integrativi percepiti dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010.

Più precisamente andrà verificato se rettamente oppure no la Cassa ha rivisto il calcolo dell’assegno integrativo facendo capo ai dati emergenti dalla decisione di tassazione relativa all’anno 2010.

L’assegno integrativo è regolato dagli art. 47 segg. della Legge sugli assegni di famiglia (Laf) del 18 dicembre 2008.

L’art. 47 Laf stabilisce come segue le condizioni per potere beneficiare dell'assegno integrativo:

" Richiamata la Laps, il genitore ha diritto all’assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) è domiciliato nel cantone al momento della richiesta;

b) coabita, anche soltanto in forma parziale, con il figlio;

c) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni. (cpv. 1)

Se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il diritto all’assegno spetta alla madre o al padre. (cpv. 2)”

Ai sensi, poi, dell’art. 49 Laf, relativo all’importo massimo dell’assegno:

" L’importo massimo dell’assegno corrisponde alle soglie di intervento per i figli definite dalla Laps. (cpv. 1)

Dall’importo erogabile vanno dedotti gli eventuali assegni per figli e di formazione. (cpv. 2)."

Dal tenore di queste norme legali, risulta che la Laf, per il calcolo dell’assegno integrativo, come pure per quello di prima infanzia, rinvia alla Legge sull’armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps).

2.3. Il titolare ha diritto alle prestazioni sociali di complemento armonizzate fino a quando la somma fra il reddito disponibile residuale della sua unità di riferimento, le riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, di cui beneficiano le persone facenti parte della sua unità di riferimento, e le prestazioni sociali di complemento di cui essa beneficia non raggiunge la soglia di intervento (art. 11 cpv. 1 Laps).

Se, nell’ambito della medesima prestazione sociale, la somma delle prestazioni di cui potrebbero beneficiare i singoli membri dell’unità di riferimento che ne hanno fatto richiesta supera la soglia d’intervento, ad ogni membro spetta una quota proporzionale (art. 11 cpv. 2 Laps).

Il reddito disponibile residuale è pari alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l’unità di riferimento (art. 5 Laps).

Esso viene determinato tenendo conto della situazione finanziaria dell’unità di riferimento esistente al momento del deposito della richiesta. Il regolamento definisce e disciplina i casi particolari (art. 10a Laps).

L'art. 6 Laps regolamenta il reddito computabile:

" Il reddito computabile è costituito dai seguenti redditi:

a) i redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT), ad esclusione dei redditi imposti separatamente in virtù degli art. 36 cpv. 1, 38 cpv. 1 e 57 cpv. 1 LT;

b) ...

c) ...

d) i proventi ricevuti in virtù della legislazione federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

e) tutte le rendite riconosciute ai sensi della Legge federale

sull’assicurazione militare federale del 19 giugno 1992;

f) 1/15 della sostanza netta, nella misura in cui supera CHF 100'000

per l’abitazione primaria e, per le altre forme di sostanza, CHF 10'000.- per una persona sola, CHF 20'000 per una coppia (coniugi o partner registrati o conviventi) e CHF 2'000.- per ogni figlio minorenne o maggiorenne non economicamente indipendente facente parte dell’unità di riferimento.”

Fanno parte dei redditi computabili le entrate e le parti di sostanza, mobiliare e immobiliare, alle quali il richiedente ha rinunciato.

Non sono considerati redditi le prestazioni sociali ai sensi della presente legge. (cpv. 3)

Il Consiglio di Stato determina in quale misura vanno computati i redditi dei minorenni. (cpv. 4)"

La spesa computabile è, invece, costituita dalla somma delle spese vincolate e dalla spesa per l’alloggio (art. 7 Laps).

Ai sensi dell'art. 8 Laps:

" La spesa vincolata è costituita dalle seguenti spese:

a) le spese ai sensi degli art. 25-31 LT. Il Consiglio di Stato determina in quale misura vengono computate le spese per il conseguimento del reddito delle persone con attività lucrativa salariata;

b) gli interessi maturati su debiti ammessi in deduzione di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. a) LT;

c) le rendite e gli oneri permanenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. b) LT;

d) gli alimenti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. c) LT;

e) i versamenti, premi e contributi legali, statutari o regolamentari per acquisire diritti di cui all’art. 32 cpv. 1 lett. d) e f) LT;

f) i versamenti, premi e contributi per acquisire diritti contrattuali in forme riconosciute della previdenza individuale vincolata di cui

all’art. 32 cpv. 1 lett. e) LT versati da persone che esercitano

un’attività lucrativa indipendente o dipendente, se queste ultime non sono affiliate obbligatoriamente al secondo pilastro;

g) i premi ordinari per l’assicurazione obbligatoria contro le malattie

vigenti al momento della richiesta, ma al massimo fino al raggiungimento dell’importo del premio medio di riferimento;

h) i premi per l’assicurazione della perdita di guadagno in caso di malattia o in caso di infortunio delle persone non obbligatoriamente assicurate;

i) ...

j) …

Le spese di cui all’art. 31 LT e gli interessi maturati sui debiti di cui al cpv. 1 lett. b) vengono riconosciuti sino ai seguenti importi:

a) per le spese e gli interessi passivi sui debiti privati fino all’importo complessivo dei redditi della sostanza contemplati dagli art. 19 e 20 LT, maggiorato di 3000 fr.;

b) per i debiti derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, l’importo effettivo degli interessi. (cpv. 2)"

L'art. 9 Laps riguarda la spesa per l'alloggio:

" La spesa per l’alloggio è computata fino ad un massimo di:

a) per le persone unità importo riconosciuto dalla legislazione

di riferimento composte sulle prestazioni complementari

da una persona: all'AVS/AI per la persona sola

b) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte sulle prestazioni complementari

da due persone: all'AVS/AI per i coniugi

c) per le unità di importo riconosciuto dalla legislazione

riferimento composte da sulle prestazioni complementari

più di due persone: all'AVS/AI per i coniugi maggiorato

del 20%

(cpv. 1)

Se una persona che non fa parte dell’unità di riferimento convive con uno dei suoi membri, dalla spesa per l’alloggio viene dedotta la quota-parte imputabile al convivente. (cpv. 2)"

L'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari (vLPC), in vigore fino al 31 dicembre 2007, prevedeva che i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo, che a decorrere 1° gennaio 2001 corrisponde a fr. 13'200.-- per le persone sole e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con figli (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 20 dicembre 2005).

Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.

Il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova Legge federale sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC). L’art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede che l’importo massimo annuo riconosciuto delle spese per pigione è di fr. 13'200.-- per le persone sole (cifra 1) e di fr. 15'000.-- per coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI (cifra 2).

Infine l'art. 10 cpv. 1 Laps precisa a cosa equivale la soglia di intervento:

" La soglia d’intervento corrisponde alla somma di:

a) per il titolare importo corrispondente al limite minimo

del diritto: previsto dalla legislazione sulle

prestazioni complementari all'AVS/AI per la

persona sola

b) per la prima perso- importo corrispondente alla metà del limite

na supplementare minimo previsto dalla legislazione sulle

dell'unità di riferi- prestazioni complementari all'AVS/AI per la

mento persona sola

c) per la seconda e importo corrispondente al limite minimo

la terza persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi- per il primo figlio

mento:

d) per la quarta e la importo corrispondente al limite minimo

quinta persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi- per il terzo figlio

mento:

e) per la sesta e ogni importo corrispondente al limite minimo

ulteriore persona previsto dalla legislazione sulle

supplementare prestazioni complementari all'AVS/AI

dell'unità di riferi- per il quinto figlio"

mento:

L’art. 10 cpv. 2 Laps, in vigore dal 1° gennaio 2008, prevede che per limiti minimi secondo la legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI si intende fr. 16’540.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8'270.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'680.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5'787.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2'893.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. BU 6/2008 del 15 febbraio 2008 pag. 110).

Ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 Laps i limiti dell’art. 10 cpv. 2 vengono adeguati contemporaneamente ai limiti della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI e nella misura dell’incremento deciso dall’autorità federale per le prestazioni complementari all’AVS/AI.

Per l’anno 2009 gli importi menzionati sopra sono stati aumentati a fr. 17’069.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. a), fr. 8’534.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. b), fr. 8'955.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. c), fr. 5’970.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. d) e fr. 2’985.-- con riferimento all’art. 10 cpv. 1 lett. e) (cfr. FU 25/2009 del 31 marzo 2009 pag. 2383).

Dal 1° gennaio 2013 la soglia di intervento corrisponde alla somma di:

" - per il titolare del diritto, l’importo corrisponde, per la persona sola, a

fr. 17'368.-;

  • per la prima persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde alla metà del limite della persona sola, ossia fr. 8'684.-;

  • per la seconda e per la terza persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 9'112.- ciascuna;

  • per la quarta e per la quinta persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 6’074.- ciascuna;

  • per la sesta e ogni ulteriore persona supplementare dell’unità di riferimento, l’importo corrisponde a fr. 3’037.- ciascuna."

(le sottolineature sono del redattore; cfr. www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/upload/pdf/Informazioni%20periodiche/2013%20Informazioni%20periodiche%20LAPS.pdf: Informazioni periodiche relativa alla Laps valide dal 1° gennaio 2013)

2.4. Secondo l’art. 46 Laf alle prestazioni familiari cantonali sono applicabili, sempreché la legge non preveda espressamente una deroga, le disposizioni, segnatamente, della Laps e della LPGA.

Giusta l'art. 27 Laps, relativo alla revisione periodica e alla revisione straordinaria,

" Il diritto alle prestazioni sociali è soggetto a revisione su iniziativa dell’organo amministrativo competente o su domanda dell’utente. (cpv. 1)

L’organo amministrativo competente effettua:

a) revisioni periodiche delle prestazioni sociali ricorrenti di durata superiore ad un anno e

b) revisioni straordinarie in caso di segnalazione di cambiamenti rilevanti ai sensi dell’art. 30 e di prestazioni indebitamente percepite. (cpv. 2)

L’utente può sempre chiedere una revisione straordinaria. (cpv. 3)

Ogni revisione periodica o nuova domanda che aggiorna il reddito disponibile residuale o l’importo di una prestazione sociale di complemento armonizzata o delle riduzioni dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie comporta, per principio, l’adeguamento delle prestazioni sociali già assegnate. (cpv. 4)

L’ adeguamento delle prestazioni interviene:

a) dal primo giorno del mese successivo alla revisione periodica;

b) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento all’origine della revisione in caso di revisione straordinaria ad opera dell’organo amministrativo competente;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata depositata la domanda in caso di revisione chiesta dall’utente. (cpv. 5)."

2.5. L'art. 30 Laps, relativo alla notificazione in caso di cambiamento delle condizioni, prevede che

"Le persone che compongono l'unità di riferimento sono tenute a notificare tempestivamente agli organi amministrativi competenti per l'applicazione della legge e delle leggi speciali di qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l’erogazione di una prestazione. (cpv. 1)

Qualsiasi persona o servizio che partecipa all’esecuzione della legge o delle leggi speciali ha l’obbligo di informare l’organo amministrativo competente se apprende che le condizioni determinanti per l’erogazione delle prestazioni hanno subito modifiche. (cpv. 2) "

In proposito l'art. 10 Reg. Laps precisa che

" E' considerato cambiamento rilevante:

a) un cambiamento pari ad un importo di almeno fr. 1200.-- annui del

reddito disponibile residuale dell'unità di riferimento rispetto a quello determinante per la decisione più recente;

b) una variazione della composizione dell'unità di riferimento."

2.6. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono, l'art. 26 Laps sancisce:

" La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita. (cpv. 1)

Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. (cpv. 2)

La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave. (cpv. 3)

I coniugati e i conviventi sono solidalmente tenuti alla restituzione. (cpv. 4)"

Il Messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 1° luglio 1998 prevede che, per quanto attiene all’art. 26 Laps, concernente la restituzione di prestazioni percepite indebitamente e il relativo condono, è applicabile la consolidata giurisprudenza del TCA e del TFA in materia di prestazioni complementari (cfr. Messaggio N. 4773, p.to 12 ad art. 26).

Secondo l'art. 21 cpv. 4 Reg.Laps

"L'organo designato dalla legge speciale è inoltre competente per le revisioni e per le decisioni di restituzione delle prestazioni indebitamente percepite."

Ai sensi dell'art. 72 cpv. 2 Laf competente in merito al calcolo e al pagamento degli assegni integrativi e di prima infanzia è la Cassa cantonale per gli assegni familiari.

2.7. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile alla LPC e quindi, secondo il tenore del Messaggio del 1° luglio 1998 menzionato sopra (cfr. consid. 2.6.), anche alla Laps, la richiesta di rimborso è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. È infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

È tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 26 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.6.).

2.8. A motivazione dell’ordine di restituzione del 27 maggio 2014, la Cassa ha indicato di avere ricalcolato le prestazioni effettivamente spettanti all’assicurato, dopo aver preso conoscenza nel corso del mese di maggio 2014 della decisione di tassazione relativa al 2010, dalla quale emerge un reddito da attività indipendente di fr. 20’000.-- (cfr. doc. 8; A1 pag. 2).

In base a questo dato, l’amministrazione sostiene che le prestazioni sociali spettanti all’assicurato durante il periodo 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2010, ammonterebbero al massimo a complessivi fr. 9'640.--. Posto che durante questo periodo l’assicurato avrebbe percepito complessivamente fr. 15'120.--, la parte resistente esige la restituzione delle prestazioni versate di troppo, pari a fr. 5'480.-- (cfr. doc. 8 pag. 2; A1 pag.3).

La Cassa ha pure evidenziato che, dopo aver eseguito le necessarie verifiche, ha potuto rilevare che la decisione passata in giudicato di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG, emanata il 18 ottobre 2011 dalla Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG, riporta anch’essa un reddito aziendale definitivo, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 di fr. 20’000.--.

A mente dell’amministrazione, anche volendo considerare quanto sostenuto da RI 1, e meglio che la decisione di tassazione relativa all’anno 2010 riporta un reddito da attività lucrativa indipendente non veritiero, la mancata contestazione della decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG e, addirittura, il pagamento degli stessi, costituirebbero elementi sufficienti per concludere e confermare che nel 2010, il reddito da attività indipendente era di fr. 20'000.-- (cfr. doc. A1 pag. 3).

La parte resistente, inoltre, osserva che l’assicurato con la dichiarazione sottoscritta il 28 gennaio 2010, si era impegnato a trasmettere alle autorità Laps competenti la decisione di tassazione cresciuta in giudicato, per ogni anno in cui ha beneficiato degli assegni familiari integrativi. In questo modo l’autorità avrebbe potuto verificare se il reddito provvisorio da attività indipendente annunciato dall’assicurato - sulla base del quale era (provvisoriamente) concesso l’assegno familiare integrativo - collimasse con il reddito effettivamente percepito durante l’anno in questione e accertato dall’autorità fiscale (cfr. doc. A1 pag. 3; 5).

L’assicurato da parte sua non condivide la decisione della Cassa. A mente dell’insorgente il reddito da attività indipendente stabilito dall’autorità fiscale sarebbe palesemente errato. Egli sostiene di non aver mai guadagnato una cifra così elevata durante il 2010. Il reddito da lui effettivamente conseguito in quell’anno sarebbe stato, invece, conforme ai guadagni ottenuti durante gli anni passati (nel 2008 e nel 2009) e gli anni seguenti (nel 2011 e nel 2012), ovvero - in media - all’incirca fr. 15'000.-- (cfr. doc. I pag. 2). Al riguardo, sia in sede di reclamo, che nel ricorso, l’assicurato si è detto disposto a fornire tutta la documentazione bancaria, privata e commerciale, al fine di dimostrare che nel 2010 non ha mai ottenuto un reddito da attività indipendente di fr. 20'000.-- (cfr. doc. I pag. 2; 11).

L’insorgente, inoltre, formula un’ipotesi sul motivo che può aver portato all’accertamento errato del suo reddito da parte dell’Ufficio di tassazione. A suo parere un tale disguido può essere stato occasionato dal versamento sul proprio conto bancario durante il mese di dicembre 2010 di soldi destinati all’organizzazione di un campo invernale per ragazzi disabili (circa fr. 3’000/4'000.--). Tali importi sono stati poi utilizzati dall’assicurato per l’acquisto di alimenti e per l’organizzazione di attività del campo invernale soltanto nel gennaio 2011 (cfr. doc. I pag. 2).

Il ricorrente contesta, infine, la decisione di restituzione evocando la sproporzionalità di tale provvedimento (cfr. doc. I pag. 2).

2.9. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte dapprima ribadisce che giusta l’art. 6 Laps (cfr. consid. 2.3.) il reddito computabile è costituito, segnatamente, dai redditi ai sensi degli art. 15-22 della Legge tributaria (LT).

L’art. 17 LT relativo al reddito da attività indipendente prevede che:

" 1Sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di un’impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

2Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa siti all’estero è equiparato all’alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all’attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi per le partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto.

3Gli utili conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di immobili sono imponibili fino a concorrenza delle spese d’investimento.

4L’articolo 67 si applica per analogia ai contribuenti che tengono una contabilità in buona e debita forma."

Dai dati fiscali relativi all’anno 2010 emersi dalla decisione di tassazione del 4 agosto 2011 si evince, da un lato, che quale reddito da attività indipendente dell’insorgente è stato fissato per apprezzamento l’ammontare di fr. 20’000.--, dall’altro, che l’importo di tassazione è nullo (cfr. doc. A4).

A questo proposito va rilevato che per costante giurisprudenza ogni tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. Nell'ambito dell'AVS, ad esempio, le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità. L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati, immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali. Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti di tassazione.

Per costante giurisprudenza l'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321 consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371 consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V 30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, p. 242ss).

Il principio secondo cui occorre difendere i propri diritti nel procedimento fiscale non viene, invece, applicato dal Tribunale federale nei casi in cui si è confrontati con un importo di tassazione irrilevante o nullo (cfr. STF H 64/06 dell’11 aprile 2007; STFA H 38/05 del 10 giugno 2005; STCA 39.2009.15 del 22 marzo 2010, il cui ricorso davanti al TF è stato dichiarato inammissibile in STF 8C_341/2010 del 19 ottobre 2010).

Inoltre il Tribunale federale, con il giudizio 9C_122/2013 del 2 maggio 2013 relativo a un caso in cui una Cassa di compensazione ha fissato nei confronti di un’assicurata i contributi AVS per il periodo settembre – dicembre 2007, fondandosi sulla decisione fiscale per l’anno 2007 che, quale reddito da attività indipendente, prevedeva la somma di fr. 41'700.--, ha stabilito che in quella fattispecie era impossibile che la ricorrente, nel periodo in questione, avesse conseguito un reddito di tale entità, poiché il 1° settembre 2007, quando ha iniziato l’attività indipendente quale massaggiatrice, non aveva ancora concluso la propria formazione e quindi risultava credibile che la stessa non si fosse ancora costituita una propria clientela.

L’Alta Corte ha indicato che il reddito da attività indipendente fissato dall’autorità fiscale si rivelava perciò chiaramente errato e di conseguenza non era vincolante per la Cassa.

Gli atti sono stati rinviati all’amministrazione per stabilire autonomamente i contributi per i mesi da settembre a dicembre 2007 in considerazione di tutte le circostanze rilevanti.

Al riguardo cfr. pure STCA 39.13.1 dell’11 luglio 2013, pubblicata in RtiD I-2014 n. 6 pag. 23.

2.10 Nella presente fattispecie, visto che nella decisione di tassazione del 4 agosto 2011 figura un'imposta fissata in fr. 0.-- (cfr. doc. A4), ci troviamo in presenza dell'eccezione stabilita dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.9) per non considerare vincolanti i dati fiscali per gli organi di applicazione delle assicurazioni sociali. L’argomento del ricorrente secondo cui non avrebbe contestato il reddito da attività indipendente di fr. 20'000.-- stabilito dal fisco in quanto la decisione di tassazione, sia federale che cantonale, era comunque pari a fr. 0.--, è quindi ritenuto giustificato da questo Tribunale.

Nel caso concreto il reddito da indipendente di fr. 20'000.-- emergente dalla decisione di tassazione relativa al 2010 non è quindi vincolante per la determinazione del diritto alle prestazioni sociali.

Dalle tavole processuali emerge, tuttavia, che nella decisione di tassazione relativa all’anno 2010 - sulla quale l’amministrazione ha fondato la revisione dell’assegno integrativo del 2010 - il reddito da attività indipendente dichiarato da RI 1 è pari a fr. 17'643.--, mentre quello accertato dall'autorità fiscale ammonta a fr. 20'000.-- (cfr. doc. A4).

Il TCA osserva, da una parte, che il reddito dichiarato nella dichiarazione fiscale del 2010 risulta essere maggiore rispetto a quello stimato nella Dichiarazione dei dati relativi al reddito da attività indipendente di fr. 10'800.--, utilizzato dalla Cassa per il calcolo del diritto (provvisorio) agli assegni familiari integrativi per il 2010 (cfr. doc. 5).

Dall’altra, che l’autorità fiscale ha motivato l’ammontare del reddito da attività indipendente accertato in fr. 20'000.-- nel seguente modo: “ 2.1. Aggiunta prestazioni a proprio favore dall’attività professionale del contribuente, ripresa spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute di natura privata.” (cfr. doc. A4).

Per quanto attiene all’asserzione della parte resistente secondo cui la correttezza del reddito da indipendente di fr. 20'000.-- si giustificherebbe anche dalla mancata contestazione della decisione di fissazione definitiva dei contributi AVS/AI/IPG del 18 ottobre 2011 relativo all’anno 2010 (cfr. doc. 12), questa Corte rileva che, comunque sia, tra l’importo dei contributi sociali pagati dal ricorrente per il 2010 in base a un reddito stabilito in fr. 20'000.--, pari a fr. 1'108.65 (cfr. doc. 10) e l’importo che avrebbe pagato in base al reddito da lui dichiarato di fr. 17'643.— (cfr. doc. A4), corrispondente a contributi sociali di circa fr. 990.-- (cfr. www.avs-ai.info), la differenza è esigua. Pertanto, la presenza di una differenza non rilevante, può verosimilmente essere il motivo della mancata impugnazione della decisione della Cassa __________ di compensazione AVS/AI/IPG del 18 ottobre 2011 da parte del ricorrente.

Tale argomento non è dunque atto a ritenere vincolante il reddito di fr. 20'000 stabilito dall’autorità fiscale nella decisione relativa al 2010.

La Cassa - considerato che il reddito dichiarato dal ricorrente a livello fiscale per il 2010 ammontava a fr. 17'643.--, il quale risulta essere maggiore rispetto a quello utilizzato dall'amministrazione di fr. 10'800.-- sulla base dei dati provvisori indicati dall’assicurato per il 2010 (cfr. doc. 5) - avrebbe pertanto dovuto procedere autonomamente alla determinazione del reddito da attività indipendente, dando seguito, ad esempio, alla volontà del ricorrente di dimostrare attraverso gli estratti dei suoi conti bancari il reddito annuale effettivamente conseguito (cfr. SVT H 64/06 dell’11 aprile 2007: "haben die sozialversicherungsrechtlichen Behörden - mit Einschluss der Gerichte - in dieser Konstellation selbstständig zu prüfen, ob die Einwände des Beschwerdeführers berechtigt sind.") e facendo capo ai dati contabili dell’esercizio del 2010 dell’attività dell’assicurato.

La decisione su reclamo impugnata deve essere, pertanto, annullata e gli atti rinviati alla Cassa affinché, dopo aver proceduto autonomamente alla determinazione dei redditi da attività indipendente conseguiti dall’assicurato nel 2010, operi un nuovo calcolo dell’assegno familiare integrativo spettante al ricorrente nel 2010.

Al riguardo, come visto, occorrerà che il ricorrente fornisca gli estratti dei propri conti bancari, come peraltro proposto dall’assicurato stesso (cfr. doc. I pag. 2; 11), nonché la contabilità della propria attività indipendente relativa all’anno 2010.

Da tali documenti potrà anche essere accertato se l’ipotesi avanzata dal ricorrente sulla possibile origine dell’errore con cui il fisco avrebbe stabilito il reddito da indipendente per il 2010, in relazione a eventuali importi destinati all’organizzazione di un campo invernale per ragazzi disabili che RI 1 avrebbe ricevuto nel mese di dicembre 2010 e versato per scrupolo sul proprio conto, prima di utilizzarli a gennaio 2011 per lo scopo prefissato (cfr. doc. I pag. 2), merita di essere seguita oppure no.

In seguito l’amministrazione, sulla base del nuovo conteggio degli assegni familiari integrativi, determinerà la somma degli assegni percepiti a torto da RI 1 da gennaio a dicembre 2010 da restituire.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su reclamo impugnata è annullata.

§§ L’incarto è rinviato alla Cassa per determinare nuovamente, sulla base di quanto stabilito al considerando 2.10., l’importo degli assegni integrativi percepiti a torto dal ricorrente nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2010 da restituire.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 39.2014.8
Entscheidungsdatum
02.10.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026