Raccomandata

Incarto n. 39.2004.2

rs/tf

Lugano 9 luglio 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 22 gennaio 2004 di

RI1 rappr. da: RA1

contro

la decisione del 23 dicembre 2003 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione del 28 febbraio 2003 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha ordinato ad RI1 di restituire l'importo di fr. 28'742.-- percepiti indebitamente a titolo di assegni integrativi a favore del figlio __________ (3.7.2000) e di prima infanzia, nel periodo dal 1° agosto 2000 al 31 gennaio 2003.

A motivazione della richiesta la Cassa ha precisato:

" (…)

Dal verbale d'udienza del 10.12.2002, punto 3, rileviamo che il signor __________, padre di __________, riconosce un debito per alimenti arretrati a partire dal 03.07.2000 (data di nascita del figlio), in ragione di fr. 1'000.- mensili (compreso l'assegno di base). L'importo arretrato verrà versato, tramite rate mensili di fr. 300.- ciascuna, in aggiunta al contributo corrente, a partire dal 01.01.2003 e fino a estinzione.

Abbiamo ora ricalcolato l'assegno integrativo e prima infanzia che fino a questo momento non teneva conto del contributo alimentare e dell'assegno di base per il figlio __________ (cfr. nostra lettera dell'11.09.2002 e dichiarazione firmata dall'assicurata in data 14.09.2000). Per il periodo dal 1. agosto 2000 al 31 gennaio 2003 ha ricevuto un importo superiore a quello dovuto. Lo stesso ammonta a fr. 28'742.- come nel seguente conteggio:

Assegno integrativo percepito:

dal 01.08.2000 al 30.09.2000/02 mesi

a fr. 371.--

fr. 742.--

dal 01.10.2000 al 31.12.2000/03 mesi

a fr. 653.--

fr. 1'959.--

dal 01.01.2001 al 31.12.2002/24 mesi

a fr. 671.--

fr. 16'104.--

dal 01.01.2003 al 31.01.2003/01 mesi

a fr. 689.--

fr. 689.--

fr. 19'494.--

Assegno integrativo di diritto:

dal 01.08.2000 al 30.09.2000/02 mesi

a fr. 0.--

fr. 0.--

dal 01.10.2000 al 31.12.2000/03 mesi

a fr. 470.--

fr. 1'410.--

dal 01.01.2001 al 31.12.2002/24 mesi

a fr. 488.--

fr. 11'712.--

dal 01.01.2003 al 31.01.2003/01 mesi

a fr. 506.--

fr. 506.--

fr. 13'628.--

Totale assegno integrativo a nostro favore

fr. 5'866.--

Assegno di prima infanzia percepito:

dal 01.08.2000 al 30.09.2000/02 mesi

a fr. 0.--

fr. 0.--

dal 01.10.2000 al 31.12.2000/03 mesi

a fr. 2'421.--

fr. 7'263.--

dal 01.01.2001 al 31.08.2001/08 mesi

a fr. 2'476.--

fr. 19'808.--

dal 01.09.2001 al 31.08.2002/12 mesi

a fr. 2'512.-

fr. 30'144.--

dal 01.09.2002 al 31.12.2002/04 mesi

a fr. 2'532.--

fr. 10'128.--

dal 01.01.2003 al 31.01.2003/01 mesi

a fr. 2'566.--

fr. 2'566.--

fr. 69'909.--

Assegno di prima infanzia di diritto:

dal 01.08.2000 al 30.09.2000/02 mesi

a fr. 0.--

fr. 0.--

dal 01.10.2000 al 31.12.2000/03 mesi

a fr. 1'604.--

fr. 4'812.--

dal 01.01.2001 al 31.08.2001/08 mesi

a fr. 1'659.--

fr. 13'272.--

dal 01.09.2001 al 31.08.2002/12 mesi

a fr. 1'659.--

fr. 20'340.--

dal 01.09.2002 al 31.12.2002/04 mesi

a fr. 1'715.--

fr. 6'860.--

dal 01.01.2003 al 31.01.2003/01 mesi

a fr. 1'749.--

fr. 1'749.--

fr. 47'033.--

Totale assegno di prima infanzia a nostro favore

fr. 22'876.--

Contro questa decisione può essere interposta opposizione presso l'Istituto delle assicurazioni sociali, Cassa cantonale per gli assegni familiari, Via C. Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, entro 30 giorni a decorrere dalla notifica. L'opposizione può essere presentata per iscritto o oralmente durante un colloquio personale, che sarà messo a verbale. L'opposizione deve contenere l'indicazione della decisione contestata, una motivazione e una conclusione nonché essere sottoscritta dall'opponente o dal suo patrocinatore.

Contro la presente decisione è data facoltà di presentare alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, entro 30 giorni dalla notifica, la domanda di condono per essere liberato dall'obbligo della restituzione, se ritiene di aver agito in buona fede. La grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma della legge federale del 19 marzo 1995 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le spese supplementari superano i redditi determinanti a norma della LPC (art. 5 cpv. 1 OPGA).

Le comunichiamo che ha la possibilità di concordare con la Cassa una rateazione di pagamento." (Doc. 12)

1.2. In data 6 marzo 2003 l'assicurata, rappresentata dall'avv. RA1, ha inoltrato una domanda di condono alla Cassa del seguente tenore:

" in relazione alla decisione 28 febbraio 2003, con la presente formulo domanda di condono per la liberazione d'obbligo di restituzione a carico della signora RI1, essendo adempiuti sia il requisito della buona fede, sia quello della grave difficoltà." (Doc. 14)

Con decisione del 17 novembre 2003 la Cassa ha respinto la domanda di condono e, in particolare, ha argomentato:

" (…)

Gli assegni familiari riscossi a torto devono essere restituiti: il rimborso non può essere chiesto se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituisse un onere troppo grave (cfr. art. 44 cpv. 3 LAF).

Le condizioni legali citate devono pertanto essere ambedue soddisfatte.

La "buona fede" non è riconosciuta dalla legge quando il versamento a torto della prestazione è dovuto a negligenza o a dolo della persona tenuta alla restituzione: quando cioè, al momento della richiesta e dell'esame della situazione economica, certi fatti sono stati taciuti oppure sono state fornite indicazioni inesatte, quando l'obbligo di informare non è stato rispettato o non lo è stato a tempo debito. Agisce con grave negligenza chi, al momento della richiesta, non ha presentato quel minimo di accuratezza che si poteva pretendere da lui, tenendo conto delle sue capacità e del suo grado d'istruzione, nell'adempimento dell'obbligo d'informare o accettando gli assegni familiari versatigli a torto.

La grave difficoltà ai sensi dell'articolo 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute a norma di legge federale al 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le spese supplementari superano i redditi determinanti a norma della LPC (art. 5 cpv. 1 OPGA).

Sulle nostre decisioni per assegni di famiglia citiamo:

"Obbligo di annunciare ogni cambiamento della situazione personale o economica; ogni cambiamento delle condizioni personali ed economiche dei beneficiari indicati nella decisione deve essere annunciato immediatamente all'Istituto delle assicurazioni sociali, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona (anche l'inizio o la fine di un termine quadro della disoccupazione o di un'attività lucrativa).

In caso di inosservanza di questo obbligo, l'assicurato dovrà restituire le prestazioni indebitamente percepite".

Nel presente caso la buona fede non è riconosciuta poiché con lettera dell'11 settembre 2000 la nostra Cassa la informava che l'importo dell'assegno integrativo, risp. prima infanzia, era stato provvisoriamente fissato senza tenere in considerazione un contributo alimentare mensile a favore di ____________________.

Con la dichiarazione da lei firmata in data 14.09.2000 si impegnava a trasmettere alla nostra Cassa una copia della sentenza civile mediante la quale veniva determinato il contributo alimentare a favore di __________ e a restituire quella parte di assegno familiare che le è stata assegnata ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando un contributo alimentare nel calcolo.

Mancando la prima condizione cumulativa per ottenere il condono, non è necessario esaminare l'altra, quella della grave difficoltà." (Doc. 26)

1.3. A seguito del reclamo interposto dall'avv. RA1 per conto dell'assicurata (cfr. doc. 28), la Cassa, il 23 dicembre 2003, ha emanato una decisione su reclamo con la quale ha ribadito il contenuto del suo primo provvedimento (cfr. doc. A1).

1.4. L'assicurata, sempre tramite il suo patrocinatore, ha tempestivamente impugnato la decisione su reclamo dinanzi al TCA, esprimendosi come segue:

"

  1. Dalla decisione querelata, risulta che l'istante non sarebbe in

buona fede per i seguenti due motivi:

  • mancato rispetto del suo impegno alla restituzione della parte di

assegno a cui non avrebbe avuto diritto;

  • mancata adesione alla proposta di parziale compensazione, con

l'importo di Fr. 4'758.--, a titolo di assegni di base riconosciuti a

nome del padre durante il periodo dal 1. novembre 2000 al 31

dicembre 2002.

  1. A proposito del secondo motivo invocato dalla Cassa cantonale, si precisa immediatamente che l'istante non ha mai avuto alcuna intenzione di arricchirsi con l'importo di Fr. 4'758.--.

La comprova di quanto affermato risulta dalle lettere 2 luglio e 3 ottobre 2003, ove si chiedevano spiegazioni in merito alla richiesta di compensazione.

Risultando di conseguenza non possibile mantenere la contestazione della richiesta di rimborso di Fr. 28'742.-- e aderire nel contempo alla compensazione, l'istante ha forzatamente dovuto confermare, con lettera 31 ottobre 2003, sia la contestazione, sia l'opposizione alla compensazione.

  1. Visto quanto esposto nella decisione querelata, l'istante non ha

alcuna difficoltà a rinunciare all'importo di fr. 4'758.-, ammesso però che questo non implichi alcun riconoscimento dell'obbligo di restituzione.

  1. Per quanto riguarda invece la richiesta di rimborso, che in tal caso

si ridurrebbe a Fr. 23'984.--, ammesso e non concesso, che il calcolo sia esatto, l'istante deve confermare integralmente le sue precedenti contestazioni, ribadendo in particolare lo stato di buona fede, visto che l'attuale situazione finanziaria, non le permette un rimborso della cifra suddetta.

La mancata possibilità di rispettare l'impegno sottoscritto il 14 settembre 2000, a causa dell'attuale situazione finanziaria dell'istante nota alla Cassa e risultante dagli atti, non può rappresentare automaticamente una negazione della buona fede, considerato inoltre che la sentenza del Pretore di ____________________, è stata immediatamente trasmessa alla Cassa.

  1. Tenuto conto quindi che il presupposto dell'onere troppo grave è

pacifico, il ricorso va accolto con annullamento della decisione, essendo le due condizioni realizzate cumulativamente.

Prove: richiamo incarto completo RI1, dalla Cassa

cantonale " (Doc. I)

1.5. L'autorità amministrativa, nella sua risposta di causa del 10 febbraio 2004, ha postulato l'integrale reiezione dell'impugnativa e ha osservato:

"

  1. a decorrere dal 1° agosto 2000, la Cassa ha riconosciuto a nome

della signora RI1 il diritto all'assegno integrativo (AFI), in favore del figlio ____________________ nato il 3 luglio 2000; a decorrere dal 1 ° ottobre 2000, il diritto è stato esteso pure all'assegno di prima infanzia (API).

Tenuto conto del fatto che al momento della richiesta, era in corso la procedura per l'accertamento della paternità nei confronti di __________ e la conseguente richiesta di pensione alimentare (petizione del 3 luglio 2001), il calcolo per la determinazione delle prestazioni è stato effettuato senza computare un importo (né reale né ipotetico) quale contributo alimentare.

  1. secondo l'art. 27 cpv. 1 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF

– in vigore fino al 31 gennaio 2003), l'importo dell'assegno - integrativo - incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

Analogamente, l'art. 35 cpv. 1 LAF (in vigore fino al 31 gennaio 2003), dispone: l'importo dell'assegno

  • di prima infanzia - incluso l'eventuale assegno di base e l'assegno integrativo nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed il limite legale minimo previsto dall'art. 24 cpv. 1 lett. c;
  1. tenuto conto di quanto disposto dai citati artt. e tenuto conto del

fatto che, a seguito dei motivi citati al punto 1., le prestazioni sono state determinate senza computare né l'importo per l'assegno di base, né l'importo per il contributo alimentare, al fine di procedere con il pagamento, la Cassa con lettera 11 settembre 2000, ha comunicato alla signora RI1 il riconoscimento degli assegni, informandola del fatto che gli importi erano stati provvisoriamente fissati ed invitandola a voler sottoscrivere la dichiarazione mediante la quale si impegnava a restituire quella parte di assegni alla quale non avrebbe avuto diritto, se nel calcolo fossero stati computati il contributo alimentare e l'assegno di base.

La signora RI1 ha sottoscritto la dichiarazione in data 14 settembre 2000.

  1. dal verbale d'udienza 10 dicembre 2002 della Pretura di __________, ricevuto dalla Cassa a gennaio 2003, risulta che il signor __________ e ha riconosciuto la sua paternità nei confronti di __________ ed il conseguente debito per alimenti arretrati - dal 3 luglio 2000 - pari a fr. 1'000.- mensili (comprensivi degli assegni di base);

  2. secondo l'art. 44 cpv. 1 e 3 della Legge sugli assegni di famiglia

(LAF), gli assegni riscossi a torto devono essere restituiti; la restituzione può essere condonata, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave.

Le condizioni citate sono cumulative e devono essere entrambe soddisfate

  1. per quando disposto dall'art. 44 cpv. 1 e 3 LAF, a seguito del

riconoscimento della paternità ed il conseguente obbligo alimentare da parte del signor __________, la Cassa ha effettuato il ricalcolo delle prestazioni dovute alla signora RI1, durante il periodo agosto 2000 - gennaio 2003, computando l'importo del contributo alimentare, nonché l'importo dell'assegno di base ed in data 28 febbraio 2003 le ha notificato l'ordine di restituzione di fr. 28'742.--, per la parte di assegni - anticipati dalla Cassa in sostituzione degli importi dovuti dal padre

  • alla quale non avrebbe avuto diritto.

Con lettera 6 marzo 2003 l'avvocato RA1 ha inoltrato richiesta di condono, affinché la signora RI1 fosse liberata dall'obbligo della restituzione, adducendo quale motivazione, il fatto che fossero adempiuti sia il requisito della buona fede sia il requisito della grave difficoltà.

Con lettera 27 giugno 2003, la Cassa ha informato la signora RI1che secondo quanto disposto dall'art. 5 LAF, avrebbe avuto la possibilità di incassare direttamente l'assegno di base, riconosciuto a nome del padre durante il periodo 1 ° novembre 2000 - 31 dicembre 2002.

La Cassa ha richiesto alla signora la cessione di tale importo, pari a fr. 4'758.-, a parziale compensazione dell'ordine di restituzione notificatole.

Ulteriori chiarimenti relativi a questa procedura, sono stati forniti con successiva corrispondenza, nonché in occasione di colloqui telefonici.

In particolare, con lettera 27 ottobre 2003 indirizzata all'avv. RA1, la Cassa ha nuovamente richiesto una decisione in merito alla cessione degli assegni di base, ritenuto che, se tale richiesta fosse stata accolta, alla signora RI1 sarebbe stato notificato un nuovo ordine di restituzione, diminuito a fr. 23'984.--, avverso il quale avrebbe avuto facoltà di inoltrare una nuova richiesta di condono.

Con lettera 31 ottobre 2003, l'avv. RA1 ha tuttavia contestato la richiesta di compensazione ed ha rivendicato il versamento degli assegni di base, in considerazione dello stato di indigenza della sua patrocinata.

  1. in data 17 novembre 2003, la Cassa ha rifiutato la richiesta di condono, non riconoscendo alla signora RI1 la buona fede, poiché la stessa era perfettamente a conoscenza del fatto che gli importi versati a titolo di assegni erano stati fissati provvisoriamente, senza tener conto del contributo alimentare e l'assegno di base e quindi nel mancato rispetto di quanto sottoscritto con dichiarazione 14 settembre 2000, mediante la quale si impegnava a restituire la parte di assegni alla quale non avrebbe avuto diritto.

Avverso la decisione di rifiuto del condono, l'avvocato ha interposto il reclamo 12 dicembre 2003, adducendo nuovamente la buona fede della sua patrocinata, in virtù del fatto che la stessa aveva provveduto ad inoltrare tempestivamente alla Cassa, la decisione del Giudice relativa al riconoscimento del contributo alimentare.

Con decisione su reclamo 23 dicembre 2003, la Cassa ha confermato la propria presa di posizione, ribadendo che la motivazione per il mancato riconoscimento della buona fede, non fosse da ricercare nella mancata informazione, bensì nel non voler rispettare, da parte della signora RI1, l'impegno sottoscritto per la restituzione della parte di assegni alla quale non avrebbe avuto diritto e nel fatto di non aver neppure aderito alla richiesta di parziale compensazione dell'importo chiestole in restituzione, con l'importo dovutole a titolo di assegni di base.

Escludendo la buona fede, presupposto cumulativo per concedere il condono, non è quindi necessario esaminare l'altro presupposto, quello dell'onere troppo grave.

Si ricorda tuttavia che con decisione su reclamo 23 dicembre 2003, alla signora RI1 è stata concessa la possibilità di concordare con la Cassa, un pagamento rateale." (Doc. III)

in diritto

2.1. Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. 53/2002 del 2 luglio 2002 pag. 4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e di prima infanzia sono invece in vigore dal 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.; BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 24 segg.).

Il 1° febbraio 2003 è entrata in vigore anche la Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) che prevede delle nuove modalità di calcolo per gli assegni integrativi e di prima infanzia (cfr. BU 3/2003 del 31 gennaio 2003 pag. 13 segg.).

Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. DTF 128 V 315 = SVR 2003 ALV Nr. 3; STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; STFA 20 gennaio 2003 nella causa V. e V.-A., K 133/01; DTF 122 V 35 consid. 1; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

Il caso in esame si riferisce a un periodo (dal 1° agosto 2000 al 31 gennaio 2003) precedente l'entrata in vigore della modifica della LAF relativa all'assegno integrativo e di prima infanzia, per cui vanno applicate le disposizioni valide fino al 31 gennaio 2003.

L’assegno integrativo è regolato agli art. 24ss v.LAF.

L'art. 24 v.LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:

"1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno (integrativo), per il figlio, se cumulativamente:

a) ha la custodia del figlio;

b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta

dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi

alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle

2 Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha

diritto all'assegno.

3 Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."

Per l'art. 27 v.LAF

"1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.

2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.

3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."

Secondo l'art. 28 cpv. 1 a 3 v.LAF

"1 Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizioni della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.

2 Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.

3 Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”

Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:

a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;

b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 v.Reg.LAF).

2.2. L’assegno di prima infanzia è regolato dagli art. 31ss v.LAF.

L'art. 31 v.LAF, relativo alla famiglia monoparentale, prevede in particolare che

" 1 Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:

a) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;

b) si occupa della cura del figlio e non esercita nessuna attività lucrativa oppure ne esercita una in misura non superiore al 50%;

c) il reddito disponibile del genitore, inclusi gli eventuali assegni di cui il nucleo familiare beneficia in virtù della legge, nonché gli

eventuali obblighi alimentari, è inferiore ai limiti posti dall'art. 24

cpv. 1 lett. c)."

Da quanto esposto all'art. 31 lett. c v.LAF, che richiama l'art. 24 cpv. 1 lett. c v.LAF, emerge che il calcolo per stabilire il diritto all’assegno di prima infanzia corrisponde a quello relativo all’assegno integrativo.

2.3. Per l'art. 29 v.LAF

"1 L'assegno integrativo deve essere aumentato, ridotto o soppresso in

caso di cambiamento del reddito disponibile dei genitori o della

composizione della famiglia.

2 Il regolamento disciplina i particolari.

3 L'aumento avviene con il primo giorno del mese in cui la domanda di

revisione è stata inoltrata.

4 La riduzione o la soppressione interviene:

a) se il cambiamento è stato annunciato tempestivamente, il primo giorno del mese successivo la notifica della decisione;

b) se l'interessato ha ottenuto le prestazioni indebitamente, retroattivamente dalla data in cui avvenne la modifica determinante."

La stessa disposizione è prevista per l'assegno di prima infanzia all'art. 37 v.LAF.

In proposito l'art. 35 v.Reg.LAF precisa che

"1 Per cambiamento della composizione della famiglia si intende ogni

variazione nella comunione di persone che è alla base del calcolo

della prestazione.

2 L'assegno integrativo è aumentato o ridotto in caso di cambiamento

importante del reddito disponibile dei genitori.

3 Il cambiamento del reddito disponibile è importante quando esso

provoca una modifica di almeno fr. 500.- all'anno dell'assegno

erogato."

Secondo l'art. 36 v.Reg.LAF inoltre

"L'assegno integrativo è soppresso in qualsiasi momento se non sono più adempiute le condizioni legali."

2.4. Secondo l'art. 41 v.LAF concernente le disposizioni comuni

"Il titolare del diritto o il beneficiario sono tenuti ad informare tempestivamente il datore di lavoro, rispettivamente la Cassa competente, su ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno."

In proposito l'art. 70 del v.Reg.LAF precisa che

"Il titolare del diritto o il beneficiario informano immediatamente la Cassa cantonale per gli assegni familiari di ogni cambiamento rilevante per il diritto all'assegno, in particolare:

a) ogni mutamento delle condizioni personali o familiari del titolare del diritto o del beneficiario;

b) ogni variazione della situazione economica del titolare del diritto o del beneficiario, rispettivamente dei loro familiari."

Anche secondo l'art. 42 v.LAF

"Il titolare del diritto o il beneficiario e i loro familiari, i datori di lavoro, le Autorità amministrative cantonali e comunali, le Autorità giudiziarie, le Assicurazioni sociali e private sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili all'accertamento del diritto agli assegni ed al pagamento dei contributi."

2.5. Per quanto riguarda l'obbligo di restituzione e il condono l'art. 44 v.LAF prevede che

"1 L'assegno indebitamente percepito deve essere restituito.

2 Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal

momento in cui la Cassa ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in

ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento dell'assegno.

3 La restituzione è condonata da parte della Cassa competente, in

tutto od in parte, se il richiedente ha percepito la prestazione indebita

in buona fede e se, tenuto conto delle sue condizioni economiche al

momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe per lui un

onere troppo grave."

Dal tenore del Messaggio relativo all'introduzione di una nuova LAF del 19 gennaio 1994 emerge che la norma è stata formulata analogamente all’art. 27 OPC, applicabile in materia di prestazioni complementari (Messaggio p. 54).

Per l'art. 76 v.Reg.LAF:

"1 In caso di violazione dell'obbligo di informare, la Cassa cantonale per gli assegni familiari emette un ordine di restituzione nei confronti del titolare del diritto o del beneficiario dell'assegno.

2 La richiesta di condono è presentata dalla persona tenuta alla restituzione alla Cassa cantonale per gli assegni familiari.

3 La richiesta è presentata, debitamente motivata, nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di ordine di restituzione della Cassa."

Secondo l'art. 47 v.LAF, infine,

"Per quanto non previsto dalla legge, sono applicabili le disposizioni della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti e la legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI."

Per inciso va rilevato che la revisione della LAF (cfr. consid. 2.1.) non ha apportato sostanziali modifiche al v. art. 44 LAF, ad eccezione dell'aggiunta del cpv. 4, in vigore dal 1° febbraio 2003, secondo il quale resta riservato l'art. 26 Laps per quanto concerne l'assegno integrativo e di prima infanzia.

Il tenore dell'art. 26 Laps, valido anch'esso dal 1° febbraio 2003 (cfr. consid. 2.1.), è il seguente:

" 1La prestazione sociale indebitamente percepita deve essere restituita.

2Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l’organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell’indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione.

3La restituzione è condonata, in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell’unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave."

2.6. Secondo la giurisprudenza in vigore in materia di restituzione in ambito LAVS, applicabile anche alla LPC e quindi in materia LAF, in base al rinvio di cui all'art. 47 v.LAF, la richiesta di restituzione è subordinata ai presupposti della revisione processuale o del riesame. In effetti l’amministrazione può riesaminare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante oppure deve procedervi se si manifestano nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti a indurre ad una conclusione giuridica differente. Solo in tali casi può richiedere una restituzione (cfr. STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 p. 68).

Per quel che concerne l’importanza della correzione non è possibile fissare un ammontare limite generalmente valido. E’ infatti determinante l’insieme delle circostanze del singolo caso (RCC 1989 p. 547).

E' tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è quindi stata erogata in contrasto con la legge. A questo stadio non è determinante sapere se l'assicurato era in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese; STFA del 20 ottobre 2000 nella causa C., C 25/00).

Il principio della restituzione sancito all'art. 47 cpv. 1 LAVS, analogo alle regole del diritto civile (miranti ad evitare l'arricchimento indebito, cfr. art. 62ss CO), ha beneficiato di un complemento importante nell'ambito dell'AVS e delle leggi ad essa correlate (art. 49 LAI e art. 27 LPC), nel senso che, se il principio della restituzione è stato stabilito (da un profilo oggettivo), la persona tenuta a restituire ha la possibilità di domandare, in una procedura distinta, il condono della restituzione, se egli era in buona fede e se la restituzione costituirebbe un onere troppo grave (art. 47 cpv. 1, 2a frase LAVS e art. 79 OAVS; Valterio, Commentaire de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, pag. 226; STCA 14 maggio 1993 in re P.).

Questo concetto è stato pure ripreso dall'art. 44 cpv. 3 v.LAF (cfr. consid. 2.5.).

2.7. Oggetto della presente vertenza è unicamente la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa ha respinto la domanda di condono della ricorrente.

E' infatti la decisione che determina l’oggetto dell’impugnazione (Rumo-Jungo, Serie: “Rechtsprechung des Bundesgericht zum Sozialversicherungsrecht”, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Ed. Schulthess, Zurigo 1994, pag. 141; cfr. STFA del 12 marzo 2004 nella causa F., C 266/03, consid. 1; STFA del 9 marzo 2004 nella causa Z., C 120/01, consid. 3; STFA del 2 aprile 2003 nella causa K., C 133/02, C 226/01 e C 245/01, consid. 5; DTF 125 V 413, consid. 1a, pag. 414; DTF 123 V 335; DTF 121 V 157, consid. 2b, pag. 159; DTF 118 V 311, consid. 3b, pag. 313-314 e DTF 105 V 274, consid. 1, pag. 276 tutte con riferimenti), la quale, nel caso di specie, si limita a rifiutare all'assicurata il condono della restituzione di fr. 28'742.--, corrispondenti ad assegni integrativi e di prima infanzia percepiti indebitamente per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 gennaio 2003.

L'assicurata del resto, tramite il suo rappresentate, il 27 marzo 2003 ha inoltrato opposizione contro la decisione di restituzione del 28 febbraio 2003 unicamente a titolo prudenziale (cfr. doc. 16). Essa non ha, però, dato seguito allo scritto della Cassa con il quale la invitava a comunicare se confermava l'opposizione e se del caso a esporre precisamente i fatti (cfr. doc. 18).

Il provvedimento del 28 febbraio 2003 è quindi cresciuto in giudicato.

Dagli atti di causa emerge, comunque, che il 10 dicembre 2002, contestualmente alla causa civile promossa dall'insorgente e da suo figlio nei confronti di __________ __________ ai fini di accertare la paternità del bambino e di ottenere il relativo contributo alimentare, tra le parti è stata convenuta una transazione giudiziale. Secondo la stessa, __________ __________ ha dichiarato di riconoscersi padre del figlio dell'assicurata e si è impegnato a versare mensilmente l'importo di fr. 1'000.--, comprensivo dell'assegno di legge, dal mese di gennaio 2003 e sino alla maggiore età del bambino. Inoltre egli ha riconosciuto un debito concernente alimenti arretrati a partire dal mese di luglio 2000, in ragione di fr. 1'000.-- al mese, che avrebbe versato tramite rate mensili di fr. 300.-- ciascuna, in aggiunta al contributo corrente, a partire da gennaio 2003 (cfr. doc. 4).

Visto che il padre si è obbligato a corrispondere, anche se a rate, gli alimenti arretrati in favore di suo figlio a decorrere dalla nascita di questi, ovvero dal mese di luglio 2000, si è realizzato un cambiamento importante del reddito disponibile dell'insorgente (cfr. v. art. 35 Reg.LAF).

Le entrate dell'assicurata per il periodo dal mese di agosto 2000 al mese di gennaio 2003 sono, perciò, superiori al reddito considerato dalla Cassa precedentemente alla transazione giudiziale del 10 dicembre 2002 per determinare l'ammontare dell'assegno integrativo e di prima infanzia da erogarle.

La Cassa, l'11 settembre 2000, aveva d'altronde reso attenta l'assicurata del fatto che l'assegno integrativo e l'assegno di prima infanzia erano stati fissati provvisoriamente senza tenere in considerazione un eventuale contributo alimentare mensile a favore del figlio (cfr. doc. 1A). La ricorrente, dal canto suo, il 14 settembre 2000 aveva firmato una dichiarazione del seguente tenore:

" La sottoscritta si impegna a trasmettere immediatamente alla Cassa cantonale per gli assegni familiari, ____________________ una copia della sentenza civile, mediante la quale viene determinato il contributo alimentare a favore di ____________________.

La sottoscritta si impegna altresì a restituire quella parte di assegno familiare che le è stata assegnata, ed alla quale non avrebbe avuto diritto computando un contributo alimentare." (Doc. 1)

Di conseguenza, a ragione, la Cassa ha rivisto i calcoli dell'assegno integrativo e di prima infanzia a far tempo dal mese di agosto 2000, computando nei redditi determinanti l'assegno di base annuo di fr. 2'196.-- e gli alimenti dovuti dal padre di fr. 9'804.-- annui (fr. 1'000.-- X 12 mesi - fr. 2'196 - l'importo dell'assegno di base è da dedurre, poiché, come visto, è compreso nell'ammontare degli alimenti stabiliti il 10 dicembre 2002; cfr. doc. 12; 4; 5; 6).

In simili condizioni, dunque, l'assicurata, da un profilo oggettivo, ha effettivamente percepito a torto, in misura parziale, gli assegni integrativi e di prima infanzia.

Essi vanno così restituiti (cfr. consid. 2.6.).

2.8. Riguardo ai presupposti del condono va innanzitutto ricordato che la giurisprudenza, relativamente al concetto di buona fede, distingue la mancanza di coscienza dell’irregolarità commessa, dalla questione a sapere se, nelle circostanze concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; SVR 2002 EL Nr. 9 pag. 21-22; Pratique VSI 1994 p. 126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 269).

La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (U. Meyer-Blaser, "Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in RSJB 1995, pag. 481).

Secondo l'art. 3 cpv. 2 CCS, che è applicabile analogicamente,

" nessuno può invocare la propria buona fede quando questa non sia compatibile con l'attenzione che le circostanze permettevano di esigere da lui."

Compete al Giudice inoltre, sulla base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave dell'interessato.

Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (cfr. STFA del 15 marzo 2004 nella causa P.-B., C 292/02, consid. 2.3.; SVR 2003 IV Nr. 4 pag. 10; Pratique VSI 1994, pag. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180 consid. 3 c, 102 V 245 consid. a) oppure se non ha violato tale obbligo (U. Meyer-Blaser, op. cit., 481/482).

Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza (STFA non pubbl. del 31 agosto 1993 in re I. R p. 3).

2.9. Il requisito dell'onere gravoso è intimamente legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie.

Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire.

2.10. Nell'evenienza concreta la Cassa ha negato la buona fede dell'assicurata, principalmente, poiché essa non vuole rispettare l'impegno assuntosi di restituire la parte di assegni familiari a cui non aveva diritto. Da quanto allegato dall'amministrazione si deduce che la ricorrente si sarebbe vincolata a rimborsare gli assegni percepiti a torto, da un lato, poiché con lettera dell'11 settembre 2000 era stata informata che l'importo dell'assegno integrativo e di prima infanzia era stato provvisoriamente fissato senza tenere conto del contributo alimentare mensile a favore di __________ da parte del padre. Dall'altro, mediante la sottoscrizione della dichiarazione 14 settembre 2000 (citata in esteso al consid. 2.7), secondo la quale l'insorgente avrebbe trasmesso alla Cassa una copia della sentenza civile con la quale veniva determinato l'importo di alimenti a favore del figlio e restituito quella parte di assegno familiare al quale non avrebbe avuto diritto computando un contributo alimentare nel calcolo.

Inoltre la Cassa ha menzionato, quale motivo per escludere la buona fede dell'assicurata, il fatto di non aver aderito alla sua richiesta di parzialmente compensare l'importo dovuto di fr. 28'742.-- con la somma di fr. 4'758.--, ai quali la ricorrente avrebbe diritto a titolo di assegni di base riconosciuti a nome del padre (cfr. consid. 1.2.; doc. 26; A1).

L'interessata, per contro, sostiene di adempiere i requisiti della buona fede e della grave difficoltà (cfr. doc. 14).

In particolare essa ha asserito di essere in buona fede, in quanto la decisione relativa al contributo alimentare dovuto dal padre di __________ è stata immediatamente trasmessa alla Cassa.

L'assicurata, poi, si è opposta alla compensazione dell'importo di fr. 4'758.-- per mantenere la contestazione della richiesta di rimborso di fr. 28'742.--. L'insorgente ha pure aggiunto che l'impossibilità di rispettare l'impegno sottoscritto il 14 settembre 2000 a causa dell'attuale situazione finanziaria non può rappresentare automaticamente una negazione della buona fede (cfr. doc. 28; I).

Per quanto riguarda la sollecita comunicazione del riconoscimento di _______________ da parte del padre e del relativo impegno a versargli un contributo alimentare dalla nascita, va osservato che effettivamente l'assicurata, tramite il suo legale, il 10 gennaio 2003, ha inviato alla Cassa copia della transazione giudiziale del 10 dicembre 2002 (cfr. doc. 9).

L'amministrazione stessa nella decisione su reclamo ha, del resto, indicato che il motivo per cui la buona fede dell'assicurata non può essere ammessa non va ricercato nella mancata informazione del riconoscimento di una pensione alimentare in favore di __________ da parte del padre, bensì, come già indicato, nel non voler rispettare il suo impegno a restituire la parte di assegni alla quale non avrebbe avuto diritto (cfr. doc. A1).

2.11. Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA) ha stabilito che, il principio secondo cui il condono di un rimborso non può essere preso in considerazione ove le prestazioni chieste in restituzione siano sostituite con delle prestazioni dello stesso valore, dovute ad un altro titolo durante il medesimo periodo di tempo e ove i due importi possano essere l’oggetto di una compensazione, costituisce un principio generale del diritto federale delle assicurazioni sociali (cfr. DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 pag. 267; DTF 116 V 297; DLA 1987, Nr. 13, pag. 116).

Esso è quindi applicabile anche al campo dell'assicurazione cantonale relativa agli assegni di famiglia.

In una decisione del 30 aprile 1996, pubblicata in DTF 122 V 221 e Pratique VSI 1996, pag. 267, il TFA, precisando la propria giurisprudenza, ha inoltre stabilito che qualora il pagamento retroattivo di una rendita comporti l’obbligo di restituire delle prestazioni complementari, l’esistenza di un onere troppo grave deve essere negato laddove i mezzi provenienti dal versamento degli arretrati siano ancora disponibili al momento in cui dovrebbe aver luogo il rimborso.

Con la transazione giudiziale del 10 dicembre 2002 il padre di __________ si è impegnato a versargli a rate mensili di fr. 300.-- gli alimenti arretrati a decorrere dalla sua nascita, avvenuta nel mese di luglio 2000. I contributi alimentari arretrati, dunque, sostituiscono, almeno parzialmente, gli assegni integrativi e di prima infanzia erogati dalla Cassa dal mese di agosto 2000 (cfr. doc. 12, consid. 1.2.).

Di conseguenza vi è da chiedersi se, in casu, un condono vada o meno escluso a priori sulla base della giurisprudenza appena citata.

Tale quesito può restare insoluto per il periodo dal mese di ottobre 2000 al mese di gennaio 2003, dato che la domanda di condono della ricorrente per tale lasso di tempo deve in ogni caso essere respinta. Come verrà esposto più approfonditamente in seguito, all'assicurata infatti non può comunque essere riconosciuta la buona fede (cfr. consid. 2.12).

2.12. Come visto (cfr. consid. 2.10. in fine), nel caso presente l'adempimento del presupposto della buona fede non deve essere esaminato facendo riferimento all'obbligo di annunciare ogni cambiamento rilevante (cfr. art. 41 v.LAF; consid. 2.4.), bensì in relazione alla dichiarazione firmata dall'assicurata il 14 settembre 2000 con la quale si è impegnata a restituire la parte di assegni a cui non avrebbe avuto diritto se, fin dall'inizio dell'assegnazione di tali prestazioni, fosse stato computato un contributo alimentare per il figlio da parte del padre (cfr. doc. 1).

Va ribadito che la Cassa, con scritto dell'11 settembre 2000, inviato all'assicurata con la dichiarazione da sottoscrivere appena menzionata, l'aveva espressamente resa attenta del fatto che l'importo dell'assegno integrativo e di prima infanzia era stato calcolato provvisoriamente senza considerare il contributo alimentare mensile a favore del figlio __________ (cfr. doc. 1A, consid. 2.7.).

Con la sottoscrizione dell'attestazione 14 settembre 2000, l'assicurata ha accettato che il versamento degli assegni di famiglia di un determinato importo avvenisse a titolo provvisorio a dipendenza del fatto di non ricevere alimenti per il figlio.

Nel momento in cui, poi, l'onere di mantenimento del padre di __________ fosse stato determinato e quantificato, eventualmente con effetto retroattivo, l'assicurata non avrebbe più avuto diritto almeno parzialmente all'assegno integrativo e di prima infanzia, a decorrere dal momento di inizio dell'obbligo di corresponsione degli alimenti.

L'erogazione degli assegni di famiglia è stata, pertanto, sottoposta, dal 14 settembre 2000, a condizione risolutiva, la quale implica che la cessazione di un effetto giuridico è subordinata alla realizzazione di una determinata condizione (cfr. art. 154 cpv. 1 CO; Gauch/Schluep/Tercier, Partie générale du droit des obligations, Vol. II, Zurigo 1982, n. 2641).

Di regola tale condizione non ha effetto retroattivo (cfr. art. 154 cpv. 2 CO), ma può essere convenuto il contrario (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2677).

Se dopo aver fissato la condizione, si ha la certezza che essa non possa mai realizzarsi, l'atto diventa non condizionale.

Fino all'attuazione della condizione o alla sicurezza che essa non possa verificarsi, l'atto subordinato a condizione risolutiva è in sospeso. Tuttavia, essendo immediatamente valido, esso produce, durante questo lasso di tempo, gli stessi effetti di un atto non condizionale (cfr. Gauch/Schluep/Tercier, op. cit., n. 2678-2680).

Per quanto concerne il versamento di prestazioni delle assicurazioni sociali sotto condizione risolutiva, giova rilevare che il condono dell'obbligo di restituire è escluso, poiché il debitore, dovendo aspettarsi di essere tenuto a rimborsare le prestazioni, non può invocare la sua buona fede (cfr. DTF 126 V 42 consid. 2; RCC 1988 pag. 550).

In particolare in una sentenza del 27 marzo 2000 nella causa D. SA (C 328/99), pubblicata in DTF 126 V 42, relativa a un caso di restituzione da parte del datore di lavoro di assegni per il periodo di introduzione, il TFA ha osservato:

" (…)

2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé l'éventualité d'une restitution des prestations si le contrat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve doit être comprise en ce sens que le versement des allocations a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui est de favoriser l'engagement durable de personnes au chômage dont le placement est fortement entravé; il s'agit également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chômage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; Nussbaumer, Arbeits- losenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs- recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467 ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la condition légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la branche et la région, après la période d'initiation (art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit (art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à restituer les allocations perçues si les rapports de travail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI (Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter Freiburghaus, Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Schweiz, Berne 1987, p. 51). La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période (ATF 124 V 246).

b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première phrase). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi en les acceptant et si leur restitution devait entraîner des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). En matière d'assurances sociales, la restitution de prestations suppose, en règle ordinaire, que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 368 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts cités). En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). Cependant, quand le versement de prestations a eu lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'administration peut en demander la restitution sans être liée par les conditions susmentionnées relatives à la révocation des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit administratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obligation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988 p. 550).

(…)." (DTF 126 V 42 consid. 2 e 3)

E', inoltre, utile segnalare che l'Alta Corte, pronunciandosi in merito a una vertenza in cui un assicurato aveva impugnato la decisione di togliere l'effetto sospensivo a un'eventuale opposizione contro un provvedimento di riduzione delle indennità giornaliere dell'assicurazione contro gli infortuni, ha in particolare rilevato:

" (…)

4.1 Wie das kantonale Gericht zutreffend erwogen hat, würde der Beschwerdeführer bei Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung bis zum Abschluss des Hauptverfahrens weiterhin ein volles Taggeld beziehen und müsste im Unterliegensfall materiell zu Unrecht bezogene Leistungen zurückerstatten, wobei er sich nicht mit dem Hinweis auf den guten Glauben gegen die Rückforderung wehren könnte (BGE 105 V 269 Erw. 3). (…)" (STFA del 16 aprile 2004 nella causa D., U 75/04 consid. 4.1.)

A mente del TFA per negare la buona fede è dunque decisivo il fatto che fin dall'inizio della procedura doveva contare su una possibile restituzione.

In simili condizioni, nel caso in esame, l'assicurata, sottoscrivendo il 14 settembre 2000 la dichiarazione inviatale dalla Cassa l'11 settembre 2000, ha accettato che gli assegni di famiglia le fossero versati sotto condizione risolutiva e si è impegnata a restituire la parte di prestazioni che avrebbe percepito a torto.

Pertanto essa, già dal 14 settembre 2000, doveva attendersi un'eventuale decisione di rimborso.

La buona fede della ricorrente non può di conseguenza essere ammessa.

Non potendo riconoscere la buona fede della ricorrente, primo presupposto per ottenere un eventuale condono, questo Tribunale deve, di conseguenza, negare il condono dell'obbligo di restituzione degli assegni integrativi e di prima infanzia percepiti a torto dal mese di ottobre 2000 al mese di gennaio 2003.

2.13. Per quanto riguarda i mesi di agosto e di settembre 2000 nei quali l'assicurata ha percepito l'assegno integrativo di fr. 371.-- al mese, pari a complessivi fr. 742.--, ma non l'assegno di prima infanzia (cfr. doc. 12), va osservato che la ricorrente in tale periodo non era ancora stata avvertita dell'assegnazione provvisoria degli assegni, né aveva firmato il relativo impegno di restituzione, sottoscritto il 14 settembre 2000 (cfr. doc. 1; consid. 2.7.).

Come indicato sopra (cfr. consid. 2.11.), il condono deve essere escluso quando la decisione di riconoscere il versamento di prestazioni retroattive comporta la restituzione di altre prestazioni (che un assicurato ha già ricevuto per il medesimo periodo, ma per un altro titolo) e se le prestazioni retroattive da versare possono essere compensate.

Nella presente fattispecie la transazione giudiziale del 10 dicembre 2002 (cfr. doc. 8) prevede che il padre di __________ ha riconosciuto un debito per alimenti arretrati a partire dal 3 luglio 2000, in ragione di fr. 1'000.-- mensili e che egli si è impegnato a versare l'ammontare arretrato tramite rate mensili di fr. 300.-- ciascuna, in aggiunta al contributo corrente a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino a estinzione. Inoltre in tale transazione era stato puntualizzato che le parti avrebbero chiarito a chi sarebbero stati corrisposti tali arretrati (Stato del Cantone Ticino o __________ RI1).

Verosimilmente gli arretrati devono essere versati all'assicurata, poiché se l'Ufficio __________ del Cantone Ticino avesse anticipato alla ricorrente gli alimenti per __________, la Cassa ne avrebbe tenuto conto già nei primi calcoli degli assegni. Ciò, tuttavia, non risulta dagli atti.


quali contributi alimentari arretrati, deve versare complessivamente fr. 30'000.-- (fr. 1'000.-- X 6 mesi del 2000 + fr. 1'000.-- X 12 mesi del 2001 + fr. 1'000.-- X 12 mesi del 2002). Essendosi impegnato a corrispondere gli arretrati tramite un importo di fr. 300.-- mensili, pari a fr. 3'600.-- annui (dal 1° gennaio 2003) egli non ha ancora estinto il suo debito.

Pertanto una compensazione con gli assegni integrativi versati dalla Cassa per i mesi di agosto e settembre 2000, di complessivi fr. 742.-- (cfr. doc. 12), è tuttora possibile.

Un condono deve conseguentemente essere escluso a priori in applicazione della giurisprudenza federale citata.

Il condono andrebbe comunque negato anche se gli alimenti arretrati dovessero essere versati al Cantone Ticino.

Infatti, nella denegata ipotesi in cui l'Ufficio ____________________ abbia anticipato dei contributi alimentari, l'assicurata per i mesi di agosto e settembre 2000, in ossequio all'obbligo di annunciare ogni modifica rilevante della situazione economica (cfr. consid. 2.4.), avrebbe dovuto comunicare tale fatto alla Cassa. L'amministrazione ha invece rivisto i calcoli solo dopo essere stata informata della transazione giudiziale del 10 dicembre 2002. La ricorrente, quindi, non avendo annunciato alcunché, non potrebbe invocare la sua buona fede.

Pertanto il condono deve essere rifiutato anche per i mesi di agosto e settembre 2000.

2.14. La Cassa sia nell'ordine di restituzione del 28 febbraio 2003 (cfr. doc. 12), che nella decisione formale con la quale è stata respinta la richiesta di condono del 17 novembre 2003 (cfr. doc. 26) e nella risposta del 10 febbraio 2004 (cfr. doc. III) ha indicato la possibilità di concordare con la stessa una rateazione di pagamento.

Al riguardo giova ribadire che un'eventuale soluzione confacente alle esigenze della ricorrente deve essere concordata con la Cassa. Questo tema non è comunque oggetto della presente vertenza e pertanto il TCA non è tenuto ad occuparsene (cfr. DTF 123 V 230 consid. 3e).

Per quanto attiene alla somma di fr. 4'758.-- corrispondente agli assegni di base che la Cassa vorrebbe compensare con l'importo che l'assicurata deve rimborsare a titolo di assegni integrativi e di prima infanzia percepiti indebitamente (cfr. doc. 19; 24; A1; III), va evidenziato che secondo dottrina e giurisprudenza la compensabilità di due pretese configura un principio generale del diritto, previsto, in ambito civile agli art. 120ss CO e applicabile anche al diritto amministrativo (STFA del 1. settembre 1998 non pubbl. nella causa M.H pag. 3 consid. 2a; DTF 126 V 315).

Riservate disposizioni particolari del diritto amministrativo, prestazione e controprestazione di Stato e cittadino possono quindi essere di regola compensate. Il principio della compensazione vale in particolare anche nel diritto delle assicurazioni sociali e anche in quegli ambiti in cui non è previsto espressamente; la maggior pare dei settori delle assicurazioni sociali, tuttavia, prevede espressamente una regola in tal senso (STFA del 1. settembre 1998 nella causa M.H; DTF 110 V 185 consid. 2 e dottrina citata; cfr. art. 39 cpv. 2 LPP; DTF 114 V 33).

Come nel diritto privato, nel diritto amministrativo e in particolare nel diritto delle assicurazioni sociali, una compensazione è possibile se sono adempiuti i seguenti presupposti: prestazione e controprestazione devono sussistere tra i medesimi aventi diritto; la pretesa posta in compensazione dev'essere inoltre scaduta ed esigibile giuridicamente (STFA del 1 settembre 1998 nella causa M.H pag.-. 4 e dottrina citata; sull'esigibilità cfr. in particolare DTF 126 V 263-264).

Sempre secondo l'Alta Corte federale, inoltre, il minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo dev'essere rispettato (cfr. STFA non pubbl. del 17 settembre 1991 consid. 5c).

In concreto i primi due presupposti sono senz'altro dati.

Per quanto riguarda il minimo vitale, l'assicurata dal 1° agosto 2003 non percepisce più l'assegno di prima infanzia di fr. 1'832.-- mensili, in quanto nel mese di luglio 2003 __________ ha compiuto i tre anni (cfr. doc. 22). Per il resto non è dato sapere quale sia attualmente la reale situazione economica dell'assicurata. La Cassa prima di procedere a un'eventuale compensazione dovrà appurare lo stato finanziario dell'assicurata, per evitare che sia intaccato il suo fabbisogno vitale.

A tale proposito va pure rilevato che qualora la restituzione di una determinata somma crei a un assicurato delle ingenti difficoltà di ordine finanziario, la prassi della Cassa prevede di verificare mediante un calcolo interno, da effettuare usando i criteri dell'UEF, se esiste un margine che va al di là dei minimi vitali. Nel caso di risposta negativa il credito viene dichiarato irrecuperabile (cfr. STCA del 26 novembre 2002 nella causa P., 39.2002.28).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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