Raccomandata

Incarto n. 39.2002.63

rs/cd

Lugano 6 febbraio 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattrice:

Raffaella Sartoris, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 8 luglio 2002 di


rappr. da: __________

contro

la decisione del 4 luglio 2002 emanata da

Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1

in materia di assegni di famiglia

ritenuto, in fatto

1.1. Il 24 giugno 2002 la Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) ha inviato a __________ il seguente scritto:

" abbiamo ricevuto la sua richiesta per ottenere l'autorizzazione al

versamento degli as­segni e, come già comunicatole verbalmente, le confermiamo quanto segue.

Dalla documentazione trasmessaci, rileviamo che lei è in malattia dal 6 agosto 2001. Fino al 31 dicembre 2001 gli assegni sono stati percepiti dalla moglie tramite la Cassa disoccupazione presso la quale era iscritta.

Secondo l'art. 8 cpv. 1 della Legge cantonale sugli assegni di famiglia, in caso di ma­lattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi di incapacità al lavoro. Questo prevede però che precedentemente la persona in malattia o infortunio percepiva già l'assegno.

Considerato quanto esposto, lei non può diventare titolare del diritto all'assegno durante la malattia." (cfr. doc. _)

1.2. In una lettera del 1° luglio 2002, inviata alla Cassa, __________, __________, ha preso posizione in merito a quanto affermato dall'amministrazione il 24 giugno 2002.

In particolare egli ha osservato:

" (…)

Rileviamo dallo scritto datato 24 giugno 2002 che la richiesta di erogazione degli assegni figli, a decorrere dal 1. gennaio 2002, non è stata accolta. In particolare, è contestata la possibilità di trasferire il diritto agli AF dalla madre (casalinga dal 1. gennaio 2002) al padre (inabile al 100% causa malattia dal 6 agosto 2001) ritenuto che quest'ultimo non percepiva in precedenza l'assegno.

La descritta presa di posizione, a mente nostra, non può essere protetta giacché fondata su un'arbitraria interpretazione.

L'art. 8 cpv. 1 della Legge cantonale sugli assegni di famiglia prevede infatti unicamente che "In caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro" e, al cpv. 2, che "ll diritto all'assegno si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita intera dell'assicurazione invalidità: l'assegno viene proporzionalmente ridotto con l'inizio al diritto ad una rendita parziale dell'assicurazione invalidità". II legislatore, in questo modo, ha voluto solo limitare nel tempo un diritto all'assegno in armonia con un subentrante diritto LAI.

Facciamo inoltre presente che il padre non doveva/poteva formalmente avocare a sé il diritto agli AF a partire dal 6 agosto 2001 in quanto la moglie, all'epoca, percepiva gli AF in virtù dell'art. 11 cpv. 4 della Legge rispettivamente dell'art. 7 cpv. 1 del Regolamento.

E' richiesto dunque l'ulteriore riconoscimento degli AF per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 6 agosto 2002.

In subordine, qualora doveste confermare la vostra presa di posizione, è richiesta l'intimazione di una decisione formale con rimedio giuridico di ricorso." (cfr. doc. _)

1.3. Con decisione formale del 4 luglio 2002 la Cassa ha negato a __________ la titolarità del diritto all'assegno di base dal 1° gennaio 2002, argomentando:

" (…)

Secondo l'art. 8 cpv. 1 della Legge sugli assegni di famiglia (LAF), in caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi di incapacità al lavoro; dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore.

A tale proposito è importante ricordare che "cessato il diritto al salario" è da intendersi "dalla data d'inizio dell'inabilità lavorativa"; in caso contrario, a dipendenza delle varie disposizioni alle quali i datori di lavoro sottostanno secondo contratti e regolamenti privati, si creerebbero notevoli disparità di trattamento tra gli assicurati (v. anche ns. circolare informativa 8/98 del 26 giugno 1998).

Infatti, poiché secondo il cpv. 2 del medesimo art., il diritto all'assegno si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita intera dell'invalidità (la quale può essere riconosciuta al più presto dopo un anno di inabilità al lavoro), rispettivamente deve essere ridotto in caso di riconoscimento del diritto ad una rendita parziale, la disposizione di cui all'art. 8 cpv. 1 LAF, ha lo scopo di tutelare l'assicurato per l'anno di carenza durante il quale non avrebbe comunque diritto ad altre prestazioni per i figli, riconosciute dalla legge federale sull'assicurazione invalidità.

Inoltre, l'art. 8 cpv. 1 precisa che (...) "l'assegno è corrisposto - e quindi non riconosciuto - per ulteriori dodici mesi" di incapacità al lavoro; ciò implica che in tale situazione, non è ammesso il riconoscimento della titolarità del diritto all'assegno, bensì unicamente l'estensione del periodo di versamento della prestazione,

allorquando il salariato era già stato riconosciuto titolare del diritto precedentemente la data d'inizio della sua inabilità al lavoro.

D'altro canto, i marginali medesimi degli artt. 8 della Legge e 4 del Regolamento sono chiari al riguardo: "estensione temporale del diritto all'assegno".

Conseguentemente, per quanto sopra esposto, a nome dell'assicurato inabile al lavoro dal 6 agosto 2001, non può essere riconosciuta la titolarità del diritto all'assegno a decorrere dal

1° gennaio 2002." (cfr. doc. _)

1.4. Con tempestivo ricorso , tramite l', ha impugnato questo provvedimento, postulando:

"

  1. Il ricorso è accolto.

  2. Il signor __________ è il titolare degli assegni figli per il periodo dal 1. gennaio 2002 al 6 agosto 2002." (Doc. _ pag. 3)

A motivazione del proprio gravame l'insorgente ha rilevato:

" (…)

I fatti:

II ricorrente, inabile totalmente al lavoro a causa di malattia dal 6 agosto 2001, ha richiesto alla Cassa Cantonale di compensazione, servizio prestazioni complementari e assegni familiari, il riconoscimento degli assegni per figli nel periodo 1° gennaio 2002 sino al 6 agosto 2002.

Sino al 31 dicembre 2001, titolare degli assegni figli era la madre/moglie nella misura in cui percepiva l'indennità di disoccupazione (termine del periodo quadro). Dal 1° gennaio 2002 la madre/moglie non esercita una attività lavorativa, non ha aperto un nuovo periodo quadro e, di conseguenza, è da ritenersi casalinga.

L'Ufficio cantonale competente, in particolare, nega al ricorrente il "trasferimento" della titolarità degli assegni figli a far capo dal

1° gennaio 2002 e, limitatamente, sino al 6 agosto 2002 (ovvero, allo scadere dei primi 12 mesi di incapacità lavorativa conformemente all'art. 8 cpv. 2 della Legge cantonale sugli assegni famigliari).

II ricorrente, per i motivi che seguono, ritiene di dover contestare la predetta presa di posizione.

I motivi:

L'art. 8 cpv. 1 della Legge cantonale sugli assegni di famiglia dispone che "In caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro".

Lo stesso Ufficio cantonale precisa correttamente il motivo per il quale il Legislatore ha voluto dare al diritto agli assegni figli un'estensione temporale limitata: "Infatti, poiché secondo il cpv. 2 del medesimo articolo, il diritto all'assegno si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita intera dell'invalidità (la quale può essere riconosciuta al più presto dopo un anno di inabilità al lavoro), rispettivamente deve essere ridotto in caso di riconoscimento del diritto ad una rendita parziale, la disposizione di cui all'ari. 8 cpv. 1 LAF, ha lo scopo di tutelare l'assicurato per l'anno di carenza durante il quale non avrebbe comunque diritto ad altre prestazioni per i figli, riconosciute dalla Legge federale sull'Assicurazione Invalidità".

Nella fattispecie che ci occupa la madre/moglie è la titolare del diritto agli assegni figli sino al 31 dicembre 2001: terminato l'ultimo periodo quadro dell'indennità di disoccupazione, la medesima è casalinga a partire dal 1° gennaio 2002.

II padre/marito, inabile al lavoro causa malattia, al 100% e senza interruzioni dal 6 agosto 2001, chiede - limitatamente al periodo 1.1.2002 / 6 agosto 2002 - il "trasferimento" della titolarità degli assegni figli.

Contrariamente a quanto preteso dall'Ufficio cantonale competente, una similare richiesta non crea alcuna disparità di trattamento tra assicurati. La privazione di un diritto agli assegni figli per un'interpretazione forzata della Legge, inconciliabile con la medesima, è semmai sinonimo di un diniego di giustizia.

Una disparità di trattamento tra assicurati, applicando alla lettera l'art. 8 cpv. 1 e 2 LAF, si verifica nella fattispecie solo se l'assicurato/beneficiario ottiene una prestazione che supera l'anno di carenza durante il quale non avrebbe comunque diritto ad altre prestazioni per figli riconosciute dalla LAI.

Sino al 31 dicembre 2002 la madre/moglie era la titolare degli assegni figli in conformità all'art. 11 cpv. 4 della LAF rispettivamente art. 7 cpv. 1 del regolamento LAF giacché disoccupata.

II padre/marito, per concreta analogia, non avrebbe né potuto né dovuto avocare a sé il diritto agli assegni figli nel periodo che intercorre tra l'insorgere dei problemi di salute che provocano l'inabilità lavorativa dal 6 agosto 2001 ed il 31 dicembre 2001.

La richiesta di riconoscimento degli assegni figli per il periodo

1° gennaio 2002 sino al 6 agosto 2002 è pertanto corretta e deve essere accolta. Infatti, solo in questo modo, è tutelato l'assicurato per l'anno di carenza durante il quale non avrebbe avuto

diritto ad altre prestazioni per i figli riconosciute dalla LAI." (cfr. doc. _)

1.5. Nella sua risposta del 4 ottobre 2002 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso e ha osservato:

" (…)

  1. La signora __________, moglie del ricorrente __________, ha inoltrato una richiesta per assegni di famiglia in data 8 febbraio 2002 (doc. _): su questo documento ella indica essere salariata al 50% per la ditta __________ dal 2 gennaio 2002, mentre il marito risulta essere salariato al 100% per la __________.

Considerato che il grado di occupazione del marito era superiore a quello della moglie, in applicazione dell'art. 11 cpv. 1 lett. b) LAF e con corrispondenza 12 febbraio 2002 la resistente invitava il marito __________ a depositare la richiesta, per il tramite del suo datore di lavoro (doc. _).

La nuova richiesta, stavolta depositata dal ricorrente, datata 13 maggio 2002 perveniva alla resistente il 25 giugno 2002 (doc. _). In questo nuovo documento la moglie del ricorrente dichiara di essere casalinga, mentre l'occupazione del ricorrente presso la __________ risulta essere stata limitata al periodo dal

1° febbraio 2001 al 17 luglio 2001, data nella quale sarebbe stato licenziato.

Egli risulta in effetti essere poi stato in malattia dal 6 agosto 2001 a tutt'oggi, come egli attesta con la sua corrispondenza 19 giugno 2002, alla quale è peraltro acclusa una ulteriore domanda di prestazioni, incompleta (doc. _); la moglie __________ risulta quindi essere stata posta al beneficio degli assegni familiari a carico dell'assicurazione federale contro la disoccupazione fino al 31 dicembre 2001.

In occasione degli ulteriori accertamenti esperiti dalla resistente, è poi emerso che la signora __________ a è stata occupata nella misura del 50% presso la __________ (recte: __________) Sagl di __________ soltanto fino al 15 gennaio 2002 (vedi annotazione a mano sulla richiesta di prestazioni 8 febbraio 2002: tale comunicazione è stata fatta dal ricorrente ad una funzionaria della resistente allo sportello; si veda il doc. _). Singolare, a questo proposito, il fatto che su tale richiesta di prestazioni ella indichi essere salariata e che lo stesso datore di lavoro - __________ (recte: __________) Sagl - certifichi la signora __________ essere una propria salariata al 50%, mentre in realtà il rapporto di lavoro era cessato ca. tre settimane prima.

In sostanza, il ricorrente è stato salariato al 100% dal 1° febbraio 2001 al 17 luglio 2001: egli non è però stato messo al beneficio degli assegni familiari per i due figli __________ (nata il 4 marzo 1992) e __________ (nato il 19 luglio 2001) in quanto nello stesso periodo titolare del diritto risultava essere la moglie __________.

  1. Dagli ulteriori accertamenti esperiti dalla Cassa cantonale per gli assegni familiari presso la __________ e presso la Cassa di disoccupazione dell'__________ (doc. da _

a I), per quanto concerne la signora __________ è in sostanza emerso quanto segue:

Occupazione

Grado

Periodo


100%

Fino al 31.12.1999


50%

01.01.2000-30.09.2000

In disoccupazione

50%

01.01.2000-30.09.2000

In disoccupazione

100%

01.10.2000-31.12.2001

Ora, come risulta chiaramente dalle distinte mensili della Cassa di disoccupazione _________, la signora __________ è stata messa al beneficio degli assegni per figli per tutto il periodo della disoccupazione; in particolare, precedentemente al

1° gennaio 2002 - momento a decorrere dal quale il ricorrente rivendica il diritto alla prestazione familiare - ella era disoccupata al 100%.

  1. Con corrispondenza 24 giugno 2002 la resistente ha comunicato al signor __________ di non poter accordare l'autorizzazione al versamento degli assegni per il periodo di malattia (art. 8 cpv. 1 LAF; estensione temporale del diritto all'assegno in caso di malattia), cioè dal 1° gennaio 2002 al 6 agosto 2002, non essendo lo stesso stato precedentemente titolare del diritto (doc. E). Per il tramite dell'________, il signor ___________ contesta il fondamento di tale comunicazione della Cassa cantonale per gli assegni familiari (doc. _), rivendicando il diritto al versamento degli assegni familiari nel periodo corrispondente. Da qui la decisione formale 4 luglio 2002 della resistente.

  2. Per l'art. 8 cpv. 1 LAF "in caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro".

L'applicazione di questa norma, della quale si avvale il ricorrente per richiedere il versamento degli assegni per i figli nel periodo dal 1° gennaio 2002 in avanti, presuppone che l'assicurato che se ne prevale sia stato precedentemente titolare del diritto, come emerge dal commento a questa disposizione di legge, contenuto nel Messaggio del Consiglio di Stato del 19 gennaio 1994 (nel disegno di legge di cui al citato Messaggio si trattava dell'art. 9 LAF). Così recita il Messaggio a questo proposito:

"Stante la norma generale prevista all'art. 8 (N.d.r.: nella versione attuale della legge si tratta dell'art. 7), cessato il diritto al salario, l'avente diritto (N.d.r.: la sottolineatura è nostra) non potrebbe più beneficiare dell'assegno di base. Questa norma estende il diritto per ulteriori dodici mesi di incapacità lavorativa. A mente del capoverso 2 l'indennità di disoccupazione è equiparata al salario."

Ora, come l'istruttoria ha dimostrato, il signor __________ precedentemente al 1° gennaio 2002 non era titolare del diritto agli assegni per i figli _________ e ________.

Egli non può, quindi, prevalersi dell'art. 8 cpv. 1 LAF. Conseguentemente a ciò, il ricorso merita di essere respinto.

  1. Come già rilevato, la signora __________ è stata occupata quale salariata presso la _________ nel periodo dal 2 gennaio al 15 gennaio 2002. Nell'ipotesi in cui questo lodevole Tribunale respingesse il ricorso, ella avrebbe, quindi, diritto per questo periodo agli assegni familiari per i due figli, conformemente agli artt. 18 LAF e 20 Reg. LAF. In tale evenienza, la resistente procederà ai necessari accertamenti per la determinazione del diritto e del relativo importo di spettanza della signora ________." (cfr. doc. _)

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è il riconoscimento a __________ del diritto agli assegni di base durante il periodo di malattia dal 1° gennaio 2002 al 6 agosto 2002.

Preliminarmente va segnalato che la Legge sugli assegni di famiglia dell'11 giugno 1996 (LAF) è stata oggetto di modifiche che sono state adottate dal Parlamento il 26 giugno 2002 (cfr. FU 53/2002 del 2 luglio 2002 pag.4752 segg.) e sono entrate in vigore, per quanto riguarda gli assegni di base e di formazione, il 1° gennaio 2003. I nuovi disposti concernenti gli assegni integrativi e gli assegni di prima infanzia entreranno in vigore il 1° febbraio 2003 (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.).

Nel diritto delle assicurazioni sociali è determinante il disciplinamento legale in vigore al momento in cui si è realizzata la fattispecie giuridicamente rilevante (cfr. STFA del 23 gennaio 2002 nella causa L., H 114/01; DTF 122 V 35 consid. 1.; DTF 118 V 110 consid. 3; RAMI 1999 n. K 994 pag. 321 consid. 2).

Il caso in esame si riferisce a un periodo (1° gennaio 2002 - 6 agosto 2002) precedente all'entrata in vigore della modifica delle disposizioni della LAF relative agli assegni di base, per cui va applicato il diritto valido fino al 31 dicembre 2002.

Il v. art. 2 cpv. 1 LAF sancisce:

" Titolare del diritto all'assegno di famiglia è il genitore."

Secondo il v.art. 4 LAF:

Il genitore che ha la custodia del figlio, di regola, ha diritto all'assegno."

Il capitolo I della v. legge, dedicato all'assegno di base, stabilisce agli art. 6 segg. le condizioni per poter avere diritto a questa prestazione.

In particolare il v.art. 6 LAF prevede:

" 1 Il salariato ha diritto all'assegno, per il figlio, se:

a) è occupato nel Cantone ed è alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge;

b) è residente nel Cantone ed è occupato fuori dal cantone, se è alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge.

2 Il salariato ha diritto, per il figlio, ad un solo assegno."

Il v.art. 7 LAF enuncia:

" Il diritto all'assegno sorge e si estingue contemporaneamente al diritto al salario."

Ai sensi del v. art. 8

" 1 In caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro; dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore.

2 Il diritto all'assegno si estingue con l'inizio del diritto ad una rendita intera dell'assicurazione invalidità; l'assegno viene proporzionalmente ridotto con l'inizio al diritto ad una rendita parziale dell'assicurazione invalidità.

3 Il capoverso 1 è applicabile, per analogia, quando per malattia o infortunio vengono a cessare le indennità dell'assicurazione contro la disoccupazione."

Relativamente al presupposto della custodia del figlio, il v.art. 11 LAF sancisce che:

" 1Se la custodia del figlio è affidata ad entrambi i genitori, ha diritto all'assegno:

a) la madre, se entrambi i genitori esercitano un'attività salariata a

tempo pieno o un'attività salariata a tempo parziale, ma con pari

grado di occupazione;

b) il genitore che esercita l'attività salariata a tempo pieno, se l'altro

genitore esercita un'attività salariata a tempo parziale;

c) il genitore con il grado di occupazione più elevato, se entrambi i

genitori esercitano un'attività salariata a tempo parziale;

d) il genitore che esercita un'attività salariata, se l'altro genitore non

ha alcuna attività salariata.

2Se uno solo dei genitori ha la custodia del figlio ed entrambi esercitano un'attività salariata, ha diritto all'assegno il genitore che ha la custodia del figlio.

3Il genitore che non ha la custodia del figlio ed ha un'attività salariata ha diritto all'assegno se l'altro genitore non ha un'attività salariata.

4Il regolamento di applicazione definisce e disciplina casi particolari."

Allorché un genitore è disoccupato il v.art. 7 Reg.LAF stabilisce:

" 1Il titolare del diritto che diviene disoccupato e che beneficia

dell’indennità di disoccupazione prevista dalla Legge federale

sull’assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982,

riceve l’assegno in aggiunta all’indennità di disoccupazione.

2L’assegno è a carico dell’assicurazione federale contro la

disoccupazione ed è versato dalla competente Cassa di

assicurazione contro la disoccupazione."

Di transenna va rilevato che la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia ha abolito il presupposto della custodia. Infatti il v.art. 4 LAF è stato abrogato. Con il nuovo assetto legislativo è quindi soltanto l'esercizio di un'attività salariata per un datore di lavoro sottoposto alla legge a determinare la titolarità del diritto dei genitori (cfr.Messaggio del 18 dicembre 2001 sulla prima revisione della legge sugli assegni di famiglia p.to 4.2.3.1.2 pag. 19; Rapporto dell'11 giugno 2002 della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 18 dicembre 2001 concernente la prima revisione della legge sugli assegni di famiglia pag. 4).

Secondo il nuovo modello se soltanto uno dei genitori è salariato, esso ha diritto all'assegno in proporzione al suo grado di occupazione, indipendentemente dal fatto se il figlio vive con lui o con l'altro genitore (non salariato) ed indipendentemente dal luogo di residenza del figlio medesimo: Ticino, altro Cantone o Stato estero (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.6 pag. 21; nuovo art. 6 cpv. 2 LAF).

Il Consiglio di Stato aveva proposto un preciso ordine di priorità in caso di concorrenza dei diritti, cioè quando entrambi i genitori potrebbero pretendere un assegno conformemente alla legge. L'ordine di priorità proposto dall'esecutivo distingueva a seconda che il figlio viva con uno solo dei genitori o con entrambi. In questa prima evenienza, il genitore che vive con il figlio avrebbe dovuto essere titolare del diritto in via prioritaria, mentre nella seconda evenienza, sarebbe stato, in prima linea, il genitore con il grado di occupazione più elevato a beneficiare della priorità, a parità di grado di occupazione dei genitori, sarebbe stato il padre ad essere titolare del diritto in via prioritaria. In entrambi i casi, sarebbe rimasto riservato il diritto per il genitore che non gode del diritto prioritario di beneficiare del relativo differenziale (cfr. Messaggio p.to 4.2.3.2.4 pag. 20; Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze pag. 4).

La Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio ha dapprima rilevato che il Consiglio di Stato aveva omesso di disciplinare la fattispecie in cui il figlio non coabita, né con un genitore, né con l'altro. Essa ha ritenuto che anche questa fattispecie dovesse essere disciplinata in via legislativa. La Commissione ha inoltre considerato che il fatto di concedere al padre il diritto prioritario, ancorché nel caso in cui entrambi i genitori lavorino con lo stesso grado di occupazione, avrebbe potuto essere contrario al principio costituzionale della parità di trattamento fra uomo e donna sancito dall'art. 8 cpv. 2 Cost. fed.

Pertanto essa ha concluso che non deve essere la legge a determinare un ordine di priorità nel caso in cui entrambi i genitori possano pretendere un assegno per lo stesso figlio, quanto piuttosto i genitori stessi designando liberamente fra di loro l'avente diritto.

Per evitare il rischio di un doppio versamento, nel caso in cui i datori di lavoro dei due genitori siano affiliati presso Casse per gli assegni familiari differenti, è opportuno che fra le Casse interessate vi sia un passaggio di informazioni (cfr. Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze pag. 4-5).

Il Gran Consiglio ha fatto propria questa impostazione.

Il nuovo art. 11 LAF, in vigore dal 1° gennaio 2003, ha quindi il seguente tenore:

" 1Se entrambi i genitori sono salariati per un datore di lavoro

assoggettato alla legge, ognuno di essi ha diritto all'assegno in base al suo grado di occupazione.

2Ha diritto in via prioritaria:

a) se il figlio coabita con uno soltanto dei genitori, il genitore

designato da quello che coabita con il figlio;

b) se entrambi i genitori coabitano con il figlio, il genitore da essi

designato;

c) se nessuno dei due genitori coabita con il figlio, di regola il

genitore da essi designato.

3La designazione dell'avente diritto prioritario interviene al momento in cui sorge il diritto all'assegno. Essa esplica i suoi effetti fintanto che le condizioni di cui al cpv. 2 sono adempiute.

4La designazione vale per tutti i figli comuni."

La prima revisione della legge sugli assegni di famiglia prevede inoltre, come finora, che lo stato di disoccupazione è equiparato ad un'attività salariata e, quindi, il "grado di disoccupazione" determina la titolarità del diritto all'assegno di base e l'importo dello stesso. Tuttavia il v.art. 7 Reg.LAF è stato integrato nella legge, visto che conformemente al principio della legalità, la norma deve essere preferibilmente contemplata in una legge in senso formale e non in un regolamento di applicazione (cfr. nuovo art. 9 LAF, BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 497; Messaggio p.to 4.2.2 pag. 16;).

Va infine osservato che il tenore dell'art. 8 LAF, il quale prevede che in caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno di base è corrisposto per ulteriori dodici mesi, non è stato modificato (cfr. BU 55/2002 del 24 dicembre 2002 pag. 489 segg.).

2.2. Per costante giurisprudenza federale, la legge va interpretata in primo luogo sulla base del suo testo letterale (cfr. DTF 125 V 355; DTF 123 V 317; DTF 121 V 60; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 112 V 168, DTF 108 V 240).

Se il testo non è perfettamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni conviene ricercare quale sia la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, in particolare lo scopo della disposizione, il suo spirito, nonché i valori su cui essa prende fondamento. Pure di rilievo è il senso che essa assume nel suo contesto (cfr. DTF 124 V 276; STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G., P 41/96; DTF 123 V 301; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 118 Ib 191 consid. 5; DTF 117 V 109; Pratique VSI 1993 pag. 3 consid. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b e 578 consid. 2b; DTF 111 V 127 consid. 3b; DTF 110 V 122 consid. 2d; DTF 107 V 215 consid. 2b).

D'altra parte, secondo la giurisprudenza, si può derogare eccezionalmente dal senso letterale di un testo chiaro soltanto qualora conduca a soluzioni manifestamente insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Devono cioè esistere delle ragioni obiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, che permettono di concludere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (STFA del 6 luglio 1998 nella causa E.G.; DTF 123 V 317; DTF 123 III 91 consid. 3a, DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, DTF 122 V 364 consid. 4a, DTF 121 III 224 consid. 1d/aa, 412 consid. 4b, 465 consid. 4a/bb, DTF 121 V 24, DTF 121 V 61, DTF 121 V 127 consid. 2c, DTF 120 V 102 consid. 4b; 324 consid. 5a; 338 consid. 5a, 525 consid. 3a; SVR 1996 EL N. 19 pag. 55 consid. 4a; DTF 119 V 429 consid. 5a; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 452; Pratique VSI 1993, pag. 133; Pratique VSI 1993 pag. 263; RAMI 1993 pag. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; DTF 112 V 168; DTF 108 V 240 consid. 4b. Vedi pure: Imboden/Rhinow/ Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Band 1, pag. 137 seg., Nr. 21 B IV).

L'interpretazione letterale deve dunque condurre a dei risultati manifestamente insostenibili (zu offensichtlich unhaltbaren Ergebnissen), che contraddirebbero la vera intenzione del legislatore (DTF 109 V 62 consid. 4; DTF 107 V 216 consid. 3b; DTF 105 V 44; RAMI 1984 N. K 593, pag. 228 consid. 2b).

Quando una disposizione legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

2.3. Nell'evenienza concreta la Cassa ha rifiutato a __________ il diritto agli assegni di base per il periodo di malattia dal 1° gennaio 2002 al 6 agosto 2002, in quanto egli non può prevalersi dell'art. 8 cpv. 1 LAF (cfr. consid. 2.1.), visto che fino al 31 dicembre 2001 era sua moglie, in un primo tempo impiegata al 100%, poi occupata al 50% e in disoccupazione per l'altro 50% dal 1° ottobre al 30 settembre 2000 e infine iscritta per il collocamento al 100% dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2001, l'avente diritto degli assegni di base per i due figli.

A mente dell'amministrazione l'applicazione dell'art. 8 cpv. 1 LAF, infatti, presuppone che l'assicurato sia stato precedentemente il titolare di tale diritto (cfr. consid. 1.3.; 1.5.).

L'insorgente, inabile totalmente al lavoro a causa di malattia dal 6 agosto 2001, per contro, sostiene che la sua richiesta relativa all'erogazione di assegni di base a decorrere dal 1° gennaio 2002 debba essere accolta. A partire da questa data in effetti sua moglie, avendo concluso il termine quadro per la riscossione delle indennità di disoccupazione e svolgendo l'attività di casalinga, non percepisce più tali prestazioni.

La privazione del diritto agli assegni di base a causa di un'interpretazione forzata dell'art. 8 cpv. 1 LAF sarebbe inconciliabile con la Legge e costituirebbe un diniego di giustizia (cfr. consid. 1.4.).

Il TCA, chiamato ora a pronunciarsi, constata che secondo l'art. 8 cpv. 1 LAF in caso di malattia o infortunio, cessato il diritto al salario, l'assegno è corrisposto per ulteriori dodici mesi consecutivi di incapacità al lavoro; dall'importo dell'assegno è dedotta la quota-parte corrisposta allo stesso titolo dall'ente assicuratore (cfr. consid. 2.1.).

Esaminata unicamente dal profilo letterale la norma non è sufficientemente chiara. Infatti, benché essa indichi che l'assegno è corrisposto per ulteriori 12 mesi, il che sembrerebbe implicare che l'assegno venisse già erogato in precedenza, non precisa comunque in modo inequivocabile se il legislatore ha voluto concedere il diritto agli assegni di base in caso di malattia e infortunio soltanto a coloro che già li percepivano o anche ad altri assicurati.

Di conseguenza è necessario ricercare la reale portata di questa disposizione prendendo in considerazione altri elementi d'interpretazione (cfr. consid. 2.2.).

Dalla sistematica della legge, risulta che l'art. 8 cpv. 1 LAF riconosce il diritto agli assegni di base in caso di malattia o infortunio per ulteriori 12 mesi agli assicurati che precedentemente erano gli aventi diritto dei medesimi.

Infatti l'art. 8 LAF, con gli art. 7 e 9 LAF, regola l'estensione temporale del diritto all'assegno di base (cfr. nota marginale all'art. 7 LAF). Pertanto l'art. 8 cpv. 1 LAF, in questo contesto, ha lo scopo di prolungare il diritto agli assegni di base degli assicurati che già prima di ammalarsi o di subire un infortunio beneficiavano di tali prestazioni.

L'esame dei lavori preparatori conferma questa conclusione.

Nel messaggio relativo all'introduzione di una nuova legge sugli assegni di famiglia del 19 gennaio 1994 il Consiglio di Stato, commentando l'art. 8 LAF che corrispondeva all'art. 9 nel disegno di legge, si è così espresso:

" Stante la norma generale prevista all'art. 8 (ovvero che il diritto all'assegno sorge e si estingue contemporaneamente al diritto al salario, corrispondente all'art. 7 nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2002 e in quella in vigore dal 1° gennaio 2003), cessato il diritto al salario, l'avente diritto non potrebbe più beneficiare dell'assegno di base. Questa norma estende il diritto per ulteriori dodici mesi di incapacità lavorativa. A mente del capoverso 2 l'indennità di disoccupazione è equiparata al salario." (cfr. Messaggio del 19 gennaio 1994 pag. 45; quanto indicato nella parentesi è stato aggiunto dal redattore)

Dall'esame del messaggio del Consiglio di Stato emerge che solo chi aveva diritto agli assegni di base già precedentemente alla malattia o all'infortunio può appellarsi all'art. 8 cpv. 1 LAF e beneficiare dell'estensione di tale diritto di ulteriori dodici mesi.

L'interpretazione storica del disposto legale coincide, dunque, perfettamente con quella sistematica.

Anche lo scopo della norma che è quello di prolungare per ulteriori 12 mesi il diritto all'assegno all'assicurato che percepiva l'assegno e che non più ricevendo il salario dovrebbe vedersi pure soppresso il diritto all'assegno, conferma questa conclusione.

2.4. Nella presente fattispecie dagli atti dell'incarto si evince che ___________ è stato impiegato al 100% presso la _________ dal 1° febbraio 2001 al 17 luglio 2001, data in cui è stato licenziato (cfr. doc. _). Dal 6 agosto 2001 egli è in malattia (cfr. doc. _).

La moglie del ricorrente ha lavorato presso la _________ al 100% fino al 31 dicembre 1999. Dal 1° gennaio 2000 è stata impiegata dal medesimo datore di lavoro al 50% e per l'ulteriore 50% si è iscritta in disoccupazione. Dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2001 il suo grado di disoccupazione è poi aumentato al 100% (cfr. doc. _, consid. 1.5.).

Essa, di conseguenza, nel 2001 aveva diritto agli assegni di base in virtù degli art. 11 cpv. 1 lett. a LADI e art. 7 Reg.LAF (cfr. consid. 2.1.).

Infatti se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio e se entrambi i genitori esercitano un'attività salariata, alla quale è equiparato lo stato di disoccupazione (cfr. consid. 2.1.), di pari grado di occupazione, titolare del diritto agli assegni di base è la madre (cfr. art. 11 cpv. 1 lett. a LAF; art. 7 Reg.LAF).

Dai conteggi della Cassa di disoccupazione agli atti risulta che la moglie dell'insorgente ha percepito l'assegno di base intero per un figlio fino al mese di giugno 2001. Dal mese di luglio 2001 le sono stati erogati due assegni di base interi a seguito della nascita del secondo figlio _________ (cfr. doc. _).

In simili condizioni, visto che nel periodo antecedente alla sua malattia, insorta il 6 agosto 2001, e fino al mese di dicembre 2001 era sua moglie ad essere l'avente diritto degli assegni di base per i loro due figli, il ricorrente, dopo la fine del termine quadro per la riscossione delle prestazioni di disoccupazione della consorte, non poteva beneficiare dell'estensione del diritto agli assegni in virtù dell'art. 8 cpv. 1 LAF. Una volontà contraria del legislatore non è deducibile né dai lavori preparatori, né dalla sistematica della legge, è dallo scopo della legge. Al riguardo va rilevato che il v. art. 11 cpv. 1 lett. a LAF regolava la vera e propria titolarità del diritto agli assegni di base e non era soltanto una norma di coordinamento modificabile nel tempo, a discrezione, dai coniugi.

Di conseguenza ___________ non può vantare alcun diritto concernente l'assegno di base nei confronti della Cassa.

La decisione impugnata deve quindi essere confermata.

Questo Tribunale non può in particolare motu proprio, estendere l'interpretazione dell'art. 8 cpv. 1 LAF, il quale non presenta alcuna lacuna. Ciò infatti comporterebbe una violazione del principio della separazione dei poteri, fondamento costituzionale essenziale del nostro ordinamento istituzionale (cfr. STCA del 21 novembre 2000 nella causa G., 39.00.14; STCA del 18 settembre 2000 nella causa A., 39.00.11).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Intimazione alle parti.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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