RACCOMANDATA
Incarto n. 39.2000.00086
rs/sc
Lugano 23 marzo 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Raffaella Sartoris
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 19 ottobre 2000 di
__________,
contro
la decisione del 5 ottobre 2000 emanata da
Cassa cantonale assegni familiari, 6501 Bellinzona 1 Caselle,
in materia di assegni di famiglia
ritenuto, in fatto
1.1. In data 8 agosto 2000 __________, madre di __________ (nata il 18 gennaio 2000), ha presentato istanza alla Cassa cantonale per gli assegni familiari (di seguito la Cassa) tendente all'assegnazione di un assegno integrativo e di un assegno di prima infanzia (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Il 5 ottobre 2000, con due decisioni, la Cassa ha assegnato all'interessata, a favore della figlia, un assegno mensile di fr. 461.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione), mentre ha respinto la richiesta di un assegno di prima infanzia (cfr. doc. _).
1.2. Con tempestivo ricorso al TCA, l'assicurata ha impugnato una delle due decisioni della Cassa, con le seguenti motivazioni:
" Ho preso visione della vostra decisione per assegno di famiglia integrativo (fr. 461.--) e mi permetto farvi notare, che dallo stipendio netto di mio marito di fr. 2661.90, gli viene ogni mese dedotto fr. 1500.-- per un prestito avuto.
Per cui vi chiedo di tener conto del fatto, e voler aumentare l'assegno almeno per questo periodo." (Doc. _)
1.3. Nella sua risposta del 22 novembre 2000, la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, argomentando:
" (…)
Dalla documentazione agli atti sono rilevabili i seguenti elementi:
a) con decisione di stessa data alla ricorrente è stato riconosciuto un assegno integrativo di fr. 461.-- mensili a contare dal 01.09.2000 (massimo erogabile fr. 470.--);
b) il calcolo del reddito da attività lucrativa del marito tiene conto della nuova attività svolta dal 01.02.2000 presso "__________"; trattandosi di attività irregolare, la Cassa ha computato i redditi conseguiti da febbraio a giugno, riportandoli su base annua;
c) della trattenuta di fr. 1'500.-- non vi era traccia sulle buste paga da febbraio a giugno.
A seguito di un prestito ottenuto dal datore di lavoro, il marito della ricorrente si è accordato per una trattenuta di fr. 1'500.-- mensili. La stessa, dai documenti in nostro possesso, è stata effettuata sulla busta paga di settembre.
Il rimborso di prestiti, secondo la regolamentazione vigente, non rientra tra le spese riconoscibili per la determinazione del fabbisogno: in particolare la legge sulle prestazioni complementari non consente di tener conto né degli interessi per debiti privati, né dell'ammortamento degli stessi.
Da quanto precede si evince l'impossibilità per la Cassa di aderire alla richiesta ricorsuale avendo la trattenuta di fr. 1'500.-- il solo scopo di rimborsare un prestito ottenuto dal datore di lavoro."
(Doc. _)
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 26 ottobre 1999 nella causa D.C., I 623/98; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa G.H., H 304/99).
2.2. La giurisprudenza federale ammette che le conclusioni e i motivi risultino implicitamente dall'atto di ricorso. E' sufficiente che l'oggetto della procedura emerga dal tenore del ricorso di diritto amministrativo. In particolare, i motivi addotti nel ricorso devono almeno indicare ciò che vuole il ricorrente e i fatti che egli intende invocare. Non è necessario che la motivazione sia corretta o che sia pertinente, deve essere tuttavia in relazione con l'oggetto del litigio. Il semplice rinvio ad allegati ricorsuali anteriori alla decisione cantonale non è sufficiente (sentenza del TFA del 28 giugno 1994 nella causa R.S.). Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, è da intendere quale conclusione la manifestazione di volontà dell'assicurato di ottenere una modifica del dispositivo della decisione querelata (sentenza del TFA del 18 luglio 1994 nella causa H.S.; RAMI 1984 no K 565 pag. 25 consid. 2). Se mancano le conclusioni, o i motivi, o se questi ultimi non risultano nemmeno implicitamente, il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile, senza che il ricorrente abbia la possibilità di poter rimediare a questa irregolarità (DTF 118 Ib 135 consid. 2; 113 Ib 287; RCC 1988 pag. 546; DTF 101 V 127).
La giurisprudenza cantonale ha precisato che l'identificazione dell'oggetto e dell'ambito di un ricorso in materia amministrativa va fatta non avendo riguardo - secondo un criterio meramente formalistico - alle indicazioni in epigrafe ed agli atti espressamente indicati, bensì ponendo mente all'intero contenuto del gravame, con la conseguenza che non può non ritenersi investito dell'impugnazione il provvedimento contro il quale sono inequivocabilmente appuntati i motivi di censura ed è rivolta l'istanza di annullamento (M. Borghi, Giurisprudenza amministrativa ticinese, n. 437; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 46 LPamm, pag. 248).
Nel caso di specie dal tenore letterale dell'atto ricorsuale emerge che l'assicurata ha richiesto alla Cassa di aumentare l'importo dell'assegno integrativo erogatole, ritenendo che si debba dedurre dal reddito da attività dipendente del marito l'ammontare di un debito contratto da quest'ultimo nei confronti del datore di lavoro, che si è impegnato a restituire in rate mensili (cfr. consid. 1.2.).
Tuttavia, nonostante questo Tribunale, con scritto 20 ottobre 2000, abbia richiesto in modo generico all'assicurata di trasmettere la decisione impugnata, essa ha inviato il provvedimento relativo al rifiuto dell'assegno di prima infanzia (cfr. doc. _).
Da un attento esame del contenuto del gravame e tenuto conto che l'assicurata ha comunque ricorso contro una sola delle due decisioni emanate il 5 ottobre 2000, occorre concludere che il provvedimento impugnato è la decisione che assegna alla ricorrente un assegno integrativo di fr. 461.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). Del resto, come sopra esposto, gli atti trasmessi al Tribunale hanno un'importanza minore ai fini dell'identificazione dell'oggetto del ricorso rispetto alle richieste e alle motivazioni esposte dal ricorrente.
Nel merito
2.3. Oggetto del contendere è l'assegnazione alla ricorrente di un assegno integrativo più elevato rispetto a quello erogatole dalla Cassa a partire dal 1° settembre 2000 (cfr. consid. 1.1.).
L'art. 24 LAF stabilisce come segue le condizioni per poter beneficiare dell'assegno integrativo:
" Il genitore domiciliato nel Cantone ha diritto all'assegno, per il figlio, se cumulativamente:
a) ha la custodia del figlio;
b) ha il domicilio nel Cantone da almeno tre anni;
c) il reddito disponibile del o dei genitori, con l'aggiunta
dell'eventuale assegno di base nonché degli eventuali obblighi
alimentari, è inferiore ai limiti minimi previsti dalla legislazione sulle
prestazioni complementari all'AVS/AI.
Se entrambi i genitori hanno la custodia del figlio, la madre ha diritto all'assegno.
Non ha diritto all'assegno il beneficiario di una prestazione complementare all'AVS/AI, se il figlio è considerato per il calcolo della prestazione."
L’art. 27 LAF prevede altresì che
" 1 L'importo dell'assegno, incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali obblighi alimentari, è pari alla differenza fra il reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI ed i limiti minimi.
2 In ogni caso l'importo dell'assegno non può superare il limite del o dei figli per i quali l'assegno è riconosciuto.
3 L'assegno integrativo non è versato se il suo importo annuo è inferiore all'importo mensile dell'assegno di base per un figlio."
Secondo l’art. 28 cpv. 1 a 3 LAF, inoltre,
" Per l’accertamento ed il calcolo sono applicabili per analogia le disposizione della legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI.
Il reddito del lavoro è computato per intero; la sostanza computabile è considerata quale reddito nella misura di 1/15.
Il premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia è preso in considerazione nel calcolo. Le spese di cura e di malattia non sono prese in considerazioni nel calcolo.”
L’art. 33 del Regolamento LAF (Reg. LAF), adottato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1997, prevede che
" Nei limiti minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari all’AVS/AI non è compreso il premio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.”
Per la determinazione dell’importo dell’assegno vengono considerati anche i figli:
a) se non sono in formazione, fino ai 18 anni;
b) se sono in formazione, fino al termine della stessa ma al più tardi fino ai 25 anni (art. 34 Reg.LAF).
2.4. L’art. 3b della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC), a cui rinvia l’art. 24 cpv. 1 lett. c LAF, entrato in vigore con la terza revisione delle PC il 1 gennaio 1998, prevede che le spese riconosciute si compongono di un importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno, pari, fino al 31 dicembre 2000 al minimo per le persone sole, a fr. 14’860.--, per i coniugi, almeno fr. 22’290.-- e per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, a fr. 7’830. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno (fr. 5'220.--) e per ogni altro figlio un terzo (fr. 2'610.--).
Dal 1° gennaio 2001 il fabbisogno è di fr. 15'280.--, fr. 22'920.-- rispettivamente fr. 8'050.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000).
Viene inoltre tenuto conto della pigione di un appartamento e delle relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può invece tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione (art. 3b cpv. 1 lett. b LPC).
Per quanto riguarda l'importo computabile a titolo di pigione l'art. 5 cpv. 1 lett. b cifra 2 LPC, prevede che, i cantoni stabiliscono l'importo delle spese per pigione fino a concorrenza di un importo annuo corrispondente, fino al 31 dicembre 2000, a fr. 13'800.-- per coniugi e le persone con figli.
Secondo l'art. 2 della legge cantonale di applicazione a titolo di pigione si applica l'importo massimo.
Dal 1° gennaio 2001 tale importo è pari a fr. 15'000.-- (cfr. Ordinanza 01 sull'adeguamento delle prestazioni complementari all'AVS/AI del 18 settembre 2000 e Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI del 6 dicembre 2000).
2.5. Poiché la decisione impugnata è stata emessa nel 2000 alla presente vertenza si applicano i limiti citati validi fino al 31 dicembre 2000 (che sono stati adeguati dal 1° gennaio 2001).
In concreto quindi il fabbisogno vitale della famiglia ________, formata dalla madre, dal padre e da una figlia, è pari a fr. 30'120.--, come indicato dalla Cassa.
La pigione, comprensiva delle spese accessorie, pagata mensilmente dalla ricorrente ammonta a fr. 7'212.-- annui (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Essendo tale somma inferiore al massimo riconosciuto, la Cassa ha correttamente computato l'importo lordo della pigione effettiva.
2.6. Per stabilire l'ammontare dell'assegno integrativo vanno pure computate secondo l’art. 3b cpv. 3 LPC le
"a. spese per il conseguimento del reddito fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa;
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. …..
e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia (cpv. 3)."
Secondo l’art. 3c cpv. 1 LPC, inoltre, i redditi di cui si deve tener conto per il calcolo della PC e, quindi, dell’assegno integrativo e di prima infanzia comprendono
" b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25 000 franchi, per coniugi 40 000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15 000 franchi. Se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 75 000 franchi é preso in considerazione quale sostanza;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;
e. le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da un'altra convenzione analoga;
f. gli assegni familiari
g. le entrate e le parti di sostanza a cui l'assicurato ha rinunciato;
h. le pensioni alimentari del diritto di famiglia."
Per quanto riguarda invece il reddito del lavoro non si applicano le disposizioni della LPC, in quanto la LAF prevede in maniera autonoma la modalità di computo di questo reddito in particolare il computo globale e non ridotto di questa entrata (art. 28 cpv. 2 LAF; Messaggio relativo all’introduzione di una nuova legge sull’assegno di famiglia del 19 gennaio 1994 p. 51 e consid. 2.3.
2.7. Per quanto attiene alle modalità di computo del premio per l’assicurazione malattia, si rileva che la Cassa ha agito conformemente alle disposizioni della LAF e del relativo regolamento.
Come indicato al consid. 2.3., ai fini del calcolo dell'assegno integrativo viene computato unicamente il premio relativo all'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia e quindi all’assicurazione sociale secondo la LAMal (art. 28 cpv. 3 LAF e 33 RegLAF).
Gli eventuali premi che concernono le prestazioni complementari alla LAMal non vengono per contro computati (cfr. Rapporto di maggioranza del 23 maggio 1996 p. 36).
Inoltre, per quanto riguarda la modalità di calcolo dei premi dell'assicurazione malattia, la LAF non rinvia alla LPC. Quindi, per questo costo, i criteri di computo di tale legge, che si fonda sul premio medio cantonale (cfr. art. 3b cpv. 3 LPC), non sono rilevanti per il calcolo degli assegni familiari.
Infine va evidenziato che è computabile il premio netto e meglio va tenuto conto di eventuali sussidi erogati agli interessati. L’art. 28 cpv. 2 LAF precisa infatti che va tenuto conto del premio per l’assicurazione sociale ed obbligatoria contro le malattie a carico della famiglia (cfr. in proposito il rapporto di maggioranza della commissione della gestione del 23 maggio 1996 p. 36).
Nella fattispecie il premio di base, senza la deduzione di eventuali sussidi, ammonta a fr. 5'158.-- annui (fr. 162.50.-- premio mensile per l'assicurata, fr. 204.80.-- premio per il marito; fr. 62.50.-- mensili per la figlia __________a; cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
I sussidi ammontano a fr. 533.35.-- per l'assicurata, a fr. 495.-- per il marito; a fr. 175.-- per __________.
Globalmente quindi i sussidi sono di fr. 1'203.--.
In simili condizioni il premio annuo a carico della ricorrente ammonta a fr. 3'955.--, come riconosciuto dalla Cassa.
2.8. Secondo l'art. 23 cpv. 1 e 2 OPC AVS-AI, applicabile anche all'accertamento e al calcolo degli assegni di famiglia in virtù del rinvio di cui all'art. 28 cpv. 1 LAF, di regola per il conteggio della prestazione complementare sono determinanti il reddito ottenuto nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la prestazione. Per gli assicurati di cui la sostanza e il reddito da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato.
Giusta il cpv. 4 dell'art. 23 OPC se la persona che pretende una prestazione complementare annua può rendere plausibile nella domanda che durante il periodo per cui essa chiede la prestazione i suoi redditi determinanti saranno notevolmente inferiori a quelli da lei ottenuti nel corso del periodo di calcolo conformemente ai capoversi 1 o 2, occorre fondarsi sui redditi probabili determinanti, convertiti in redditi annui, e sulla sostanza esistente al momento in cui sorge il diritto alla prestazione (cfr. pure Direttive UFAS sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, cifra 7004).
Nella fattispecie il marito dell'assicurata è stato alle dipendenze del Ristorante __________ fino al 31 gennaio 2001, percependo un salario netto di fr. 2'576.-- mensili (AVS 5.05%, AD 1,5%, inf. non prof. 1,31%, LPP fr. 3.95), corrispondenti a fr. 33'492.-- annui comprensivi della tredicesima (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Dal 1° febbraio 2001 lavora presso la __________. Il suo stipendio non è fisso, bensì varia a seconda delle ore effettuate.
Dal mese di febbraio al mese di giugno 2000 __________ ha ottenuto un salario netto di complessivi fr. 12'701.-- (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione). L'orario di impiego mensile del marito dell'assicurata varia in misura importante, per cui non è possibile semplicemente convertire su base annua questo reddito. Al momento in cui la decisione impugnata è stata resa non era ancora noto, infatti, il numero di ore che egli avrebbe effettuato in tutti i mesi del 2000. Pertanto era impossibile pronosticare quale sarebbe stata la retribuzione globale del 2000.
L'assicurata non ha così reso credibile una notevole diminuzione delle sue entrate per l'anno 2000. Non può dunque trovare applicazione, nel caso di specie, l'art. 23 cpv. 4 OPC AVS/AI, bensì deve essere presa in considerazione la regola generale enunciata all'art. 23 cpv. 1 OPC AVS/AI. Determinante ai fini del calcolo dell'assegno integrativo erogato all'assicurata è quindi il reddito conseguito nell'anno precedente la sua richiesta di assegni familiari, ovvero nel 1999, come correttamente calcolato dalla Cassa nella decisione impugnata. Contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione nella risposta di causa le entrate percepite dal coniuge della ricorrente sono di conseguenza ininfluenti (cfr. consid. 1.3.).
2.9. L'assicurata asserisce che mensilmente dal salario netto del marito viene decurtata la somma di fr. 1'500.-- corrispondenti all'ammortamento mensile di un debito contratto nei confronti del datore di lavoro, la __________ (cfr. consid. 1.2.). Di conseguenza essa chiede che questo importo sia tenuto conto nel conteggio dell'assegno.
Per quanto attiene ai debiti, il TCA rileva che essi sono deducibili dalla sostanza e non dai redditi (cfr. consid. 2.6.). Poiché tuttavia la sostanza di proprietà dei ricorrenti è uguale a zero, la deduzione del debito non ha nessuna rilevanza ai fini del calcolo dell’assegno integrativo.
Neppure gli ammortamenti possono essere dedotti in quanto non previsti nella lista esaustiva di cui all'art. 3 cpv. 3 LPC applicabile alla procedura LAF.
Inoltre, secondo il chiaro tenore della legge a titolo di interessi sui debiti possono essere riconosciuti solo gli interessi ipotecari (consid. 2.6.).
Di conseguenza nel caso di specie non occorre chiedersi se il debito contratto con il nuovo datore di lavoro può essere dedotto dal reddito determinante per il calcolo dell'assegno anche se esso corrisponde al guadagno da attività lavorativa conseguito nel 1999 (cfr. consid. 2.8.). Infatti, in ogni caso, la deduzione dal salario netto di fr. 1'500.-- non entra in considerazione ai fini del presente giudizio.
2.10. L'importo del reddito conseguito dal marito dell'assicurata pari a fr. 33'492.-- deve sommarsi agli assegni di base percepiti a seguito dell'attività dipendente svolta da _________. Mensilmente infatti gli viene erogato un assegno di fr. 183.-- per la figlia (cfr. art. 16 LAF), che corrisponde all'importo di fr. 2'196.- annui (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
Inoltre va computato l'importo di fr. 72.-- conteggiato dalla Cassa a titolo di interesse da deposito di risparmio (cfr. doc. _ agli atti dell'amministrazione).
2.11. Alla luce di quanto esposto occorre concludere che il calcolo effettuato dall'amministrazione è incensurabile e dunque la differenza tra il fabbisogno della famiglia della ricorrente di
fr. 41'287.-- e il reddito disponibile di fr. 35'760.-- è pari a
fr. 5'527.--.
Di conseguenza all'assicurata può essere erogato unicamente un assegno integrativo di fr. 462.--, come stabilito dalla Cassa.
In simili condizioni il TCA non può che confermare la decisione impugnata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti