Raccomandata

Incarto n. 38.2025.9

CL/sc

Lugano 19 maggio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 15 gennaio 2025 emanata da Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 15 gennaio 2025 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la propria decisione del 13 dicembre 2024 (cfr. doc. 4) con la quale aveva respinto la domanda di RI 1 - da ultimo attiva quale traduttrice presso la società __________ - di poter frequentare, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, il corso di riqualificazione/perfezionamento “corso formazione __________” presso __________, dal 28 settembre 2024 al 23 marzo 2025.

Nella decisione su opposizione l’amministrazione ha esposto le seguenti motivazioni:

" (…)

Dal momento dell’’iscrizione all’URC RI 1 si è attivata nella ricerca di un’occupazione in linea con le sue competenze che hanno portato a delle collaborazioni come docente supplente presso le scuole medie di __________ ma anche con __________ e con la __________. L’interesse per il suo profilo professionale si conferma anche dai colloqui avuti per posizione come traduttrice presso aziende del territorio. Inoltre, dal 2018 si è iscritta alla Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG come indipendente per attività come traduttrice, attività che fattura e dichiara mensilmente alla Cassa disoccupazione.

Si può quindi affermare che le qualifiche di impiegata di commercio e di traduttrice, consolidate dall’esperienza professionale di RI 1 sono sufficienti per un reinserimento nel mondo del lavoro. L’attività lavorativa come docente presso __________ indicata al punto 4 della richiesta di corso individuale, non le offre la garanza di durata e/o percentuale lavorativa che giustifichi il finanziamento del corso richiesto.

Senza negare l’importanza della formazione continua, non si può affermare che il conseguimento della formazione richiesta possa portare ad un reinserimento rapido e duraturo nel mondo del lavoro” (cfr. all. A doc. I)

1.2. L’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA facendo valere le seguenti argomentazioni:

" (…)

Ritengo che tale decisione non tenga adeguatamente conto della mia situazione professionale e delle reali possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro. In particolare, desidero sottolineare i seguenti punti:

  1. Le mie qualifiche attuali non sonno più adeguate al mercato del lavoro

Ho conseguito il mio attestato di capacità come impiegata di commercio nel 19__________, ossia più di trent’anni fa. Il mio ultimo impiego come impiegata di commercio risale al 19__________, ossia poco meno di 30 anni. Da allora, il mondo del lavoro è profondamente cambiato e con esso le competenze richieste. Ritengo che le conoscenze acquisite all’epoca, e in più in Svizzera tedesca non sono sufficienti per garantire un’occupazione stabile e duratura qui in Ticino.

  1. L’intelligenza artificiale ha ridotto drasticamente le opportunità nel settore della traduzione

Dal 1999 mi sono dedicata interamente alla traduzione, settore che, tuttavia, è stato fortemente colpito dall’avvento dell’intelligenza artificiale. Gli strumenti di traduzione automatica hanno ridotto drasticamente le opportunità di impiego per i traduttori professionisti.

  1. Il corso di formazione __________ rappresenta al momento la migliore opportunità di reinserimento

Considerando l’evoluzione del mercato del lavoro e le mie competenze, il corso di formazione per formatori __________ rappresenta la strada più adatta per un effettivo reinserimento professionale. La formazione mi permette di acquisire competenze aggiornate e riconosciute, aumentando concretamente le mie possibilità di trovare un impiego stabile nell’ambito dell’insegnamento e della formazione professionale.

  1. Le esperienze lavorative recenti dimostrano l’interesse e la possibilità di inserimento nel settore della formazione

Negli ultimi anni ho già svolto attività di docenza presso varie scuole e istituzioni, tra cui a __________ di __________ e il __________. Con __________ sussiste un contratto su mandato, ma al momento non ho ancora ricevuto alcun incarico. Durante il colloquio di assunzione presso __________ ho esplicitamente dichiarato di essere iscritta al corso di __________. Il completamento del corso non è quindi solo utile, ma potrebbe risultare determinante per l’effettivo ottenimento di mandati e quindi per il mio reinserimento lavorativo stabile.

Per questi motivi, chiedo che la decisione dell’URC di __________ venga rivista e che mi venga concesso il finanziamento per il corso in oggetto (CHF 2'800.-), in quanto rappresenta la soluzione più efficace per il mio reinserimento lavorativo. (…)” (cfr. doc. I)

1.3. Con risposta del 25 febbraio 2025, l’URC postula la reiezione dell’impugnativa, rilevando in particolare:

" (…)

Per quanto riguarda l’attività come impiegata di commercio, per la quale è qualificata dal __________ e di traduttrice nel 20__________, sono formazioni che ancora oggi possono essere spendibili sul mercato del lavoro. Inoltre RI 1 vanta ottime competenze linguistiche in italiano, tedesco e francese e buone in francese [ndr: inglese] applicate negli anni con una vasta esperienza lavorativa come si evidenzia nel curriculum vitae (doc. 7).

Dal 01.02.201__________ è affiliata all’AVS come indipendente quale “traduzioni e servizi linguistici - attività svolta a titolo accessorio”; dal 01.04.20__________ (data assunzione impiego all’URC) dichiara mensilmente il guadagno derivante dall’attività indipendente, che si conferma solido nel tempo. Questa attività conferma come la qualifica ma anche la competenza professionale di RI 1 siano molto spendibili (doc. 8).

In conclusione, le qualifiche e le competenze di RI 1 per esercitare l’attività di supplente nelle scuole pubbliche, scuola professionali e private, si confermano adeguata anche senza la “formazione formatori __________.” (cfr. doc. III)

1.4. Il 26 febbraio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova ed ha contestualmente posto i seguenti quesiti alla ricorrente:

" (…)

  1. Ha incominciato il corso formazione __________ presso __________, il quale è iniziato il 28 settembre 2025 e terminerà il 23 marzo 2025?

  2. Se sì, lo sta frequentando tuttora?

  3. Se non ha frequentato il corso formatori __________ indicato nella sua richiesta, ha seguito o sta seguendo un corso simile? Se sì, quale, presso chi e quando?” (cfr. doc. IV)

1.5. Con scritto del 5 marzo 2025, trasmesso per conoscenza alla parte resistente il 14 marzo 2025 (cfr. doc. VI), la ricorrente ha fornito il seguente riscontro:

" (…)

Con la presente confermo:

  1. di aver iniziato il 28 settembre 2024 il corso “formazione __________ __________” che terminerà il 23 marzo 2025;

  2. di frequentare tuttora questo corso;

  3. di non seguire altri corsi oltre al corso in questione.” (cfr. doc. V)

in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se il corso denominato "corso formazione __________” frequentato dalla ricorrente debba o meno essere finanziato dall’assicurazione contro la disoccupazione.

2.2. Fra gli scopi principali dell'assicurazione contro la disoccupazione vi è quello di "prevenire la disoccupazione incombente, di combattere quella esistente e di favorire la reintegrazione rapida e duratura sul mercato del lavoro" (cfr. art. 1a cpv. 2 LADI).

Per realizzare questo obiettivo il legislatore, agli articoli 59 - 71d LADI (Capitolo 6), ha previsto una serie di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro.

Si tratta di provvedimenti di formazione (art. 60-62: corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione; aziende di esercitazione; pratiche di formazione), di provvedimenti di occupazione (art. 64a - 64b: programmi di occupazione temporanea, pratiche professionali, semestri di motivazione) e di provvedimenti speciali (art. 65 – 71d: assegni per il periodo di introduzione, assegni di formazione, sussidi per gli assicurati pendolari o soggiornanti settimanali, sostegno ai fini del promovimento dell'attività lucrativa indipendente).

L’art. 59 LADI fissa i principi alla base di tutti i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e prevede che:

" 1 L’assicurazione fornisce prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro a favore di assicurati e di persone minacciate dalla disoccupazione.

1bis I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro comprendono i provvedimenti di formazione (Sezione 2), i provvedimenti di occupazione (Sezione 3) e i provvedimenti speciali (Sezione 4).

1ter Le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione possono pretendere unicamente le prestazioni di cui all’articolo 60.3.

1quater Su richiesta del Cantone, l’ufficio di compensazione può autorizzare la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro per persone minacciate dalla disoccupazione nell’ambito di licenziamenti collettivi.

2 I provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro. Tali provvedimenti devono in particolare:

a. migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati in modo da permettere loro una rapida e durevole reintegrazione;

b. promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro;

c. diminuire il rischio di una disoccupazione di lunga durata; o

d. offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali.

3 Possono partecipare ai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo gli articoli 60–71d gli assicurati che adempiono:

a. i presupposti del diritto secondo l’articolo 8 per quanto la legge non disponga altrimenti; e

b. le condizioni specifiche per il provvedimento in questione.

3bis Gli assicurati che hanno più di 50 anni e che adempiono le condizioni di cui al capoverso 3 possono partecipare a provvedimenti di formazione e di occupazione fino alla conclusione del loro termine quadro per la riscossione della prestazione, indipendentemente dal loro diritto all’indennità di disoccupazione.

4 I servizi competenti collaborano con gli organi dell’assicurazione invalidità nella reintegrazione dei disoccupati invalidi.

5 I servizi competenti collaborano con gli organi pubblici e privati preposti all’esecuzione della legislazione sull’asilo, sugli stranieri e sull’integrazione nel reintegrare gli assicurati provenienti da un contesto migratorio."

All'art. 59 cpv. 2 LADI viene dunque ribadito il principio fondamentale secondo cui il diritto a prestazioni finanziarie per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro è connesso alla situazione del mercato del lavoro: provvedimenti possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato. Si tratta di un presupposto che permette di evitare l'erogazione di prestazioni che non siano in rapporto con l'assicurazione disoccupazione (cfr. STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4; STF 8C_594/2008 del 1° aprile 2009 consid. 3; STFA C 56/04 del 10 gennaio 2005 consid. 2; STFA C 209/04 consid. 2 del 10 dicembre 2004; le STFA C 200/02 e C 201/02 consid. 1 del 5 agosto 2003, la giurisprudenza ivi citata e il Messaggio del Consiglio federale concernente una nuova legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza del 2 luglio 1980; FF 1980 III 469 segg.).

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

L’art. 60 LADI concerne più specificatamente la partecipazione a provvedimenti di formazione e stabilisce che:

" 1 Per provvedimenti di formazione si intendono segnatamente corsi individuali o collettivi di riqualificazione, di formazione continua o di reintegrazione nonché aziende di esercitazione e pratiche di formazione

2 Per la partecipazione ai corsi possono pretendere prestazioni:

a. gli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 1;

b. le persone direttamente minacciate dalla disoccupazione secondo l’articolo 59cbis capoverso 3.

3 Chi intende partecipare a un corso di propria iniziativa deve previamente presentare al servizio competente una domanda motivata corredata degli atti necessari.

4 Nella misura in cui lo esiga il corso, durante il medesimo il partecipante non deve necessariamente essere idoneo al collocamento.

5 I provvedimenti di formazione ai sensi della presente legge devono essere impostati o scelti, per quanto possibile, secondo i principi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr). Il coordinamento dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro e di quelli previsti dalla LFPr ha lo scopo di promuovere un mercato del lavoro uniforme e trasparente."

2.3. In conformità con il principio fondamentale secondo il quale provvedimenti inerenti al mercato del lavoro possono essere messi in atto solo se sono direttamente imposti dallo stato del mercato, legge e giurisprudenza hanno posto una serie di condizioni che devono essere cumulativamente rispettate (cfr. DLA 1999 N. 12, consid. 1, pag. 65-66 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1998 N. 38, consid. 1, pag. 214 e N. 39, consid. 1, pag. 220-221; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44 e N. 24, consid. 2a, pag. 173; DLA 1988 N. 4, consid, 1c, pag. 31; DLA 1987 N. 12, consid. 2c, pag. 114; cfr. inoltre D. Cattaneo, "Les mésures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, 1992, Basilea e Francoforte sul Meno, pag. 317 n° 461), affinché l'assicurato che partecipa a un provvedimento di formazione abbia diritto a ricevere le prestazioni di cui agli art. 59b, 60 cpv. 2 LADI e 85 OADI.

Innanzitutto deve trattarsi di una riqualificazione, di un perfezionamento o di una reintegrazione professionale (cfr. DTF 111 V 271 = DLA 1985 N. 20. pag. 157; DTF 108 V 163) e non di una formazione di base (cfr. DLA 1998 N. 39, consid. 1b. pag. 221; DLA 1996/1997, N. 24, consid. 1b, pag. 142; DTF 111 V 398, consid. 2b, pag. 400-401 e 111 V 271 consid. 1c, pag. 273), nel senso di "nuova" formazione (cfr. DTF 104 V 119; DTF 103 V 105; DLA 1986 N. 17, consid. 2b, pag. 66; DLA 1980 pag. 53) oppure di conclusione della prima formazione (cfr. DLA 1987 N. 12, pag. 111; sentenza non pubblicata Blanc dell'8 gennaio 1980 citata in DTF 108 V 166) o di un perfezionamento professionale generale che sarebbe comunque stato effettuato dall'assicurato anche senza disoccupazione o minaccia di disoccupazione (cfr. DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143 e la giurisprudenza ivi citata; DLA 1979 pag. 108).

Non deve neppure trattarsi di provvedimenti usuali nelle professioni o nelle aziende per l'introduzione di nuovi collaboratori (cfr. art. 81 cpv. 2 OADI e DLA 1986 N. 16, pag. 60; cfr. pure la possibilità, a determinate condizioni, degli assegni di formazione SVR 1999 ALV Nr. 24, pag. 57).

Inoltre l'assicurato deve essere disoccupato o direttamente minacciato di disoccupazione (art. 59 cpv. 1; cfr. DLA 1973 N. 6) e non deve essere possibile assegnargli un'occupazione adeguata secondo l'art. 16 LADI (art. 59 cpv. 2 LADI; cfr. STFA del 28 aprile 1987 nella causa S., Locarno contro UCL e TCA; DLA 1985 N. 21, pag. 164).

L'assicurato deve poi soddisfare le condizioni relative al termine quadro di contribuzione o deve esserne esonerato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a LADI che rinvia all'art. 8 LADI e l'eccezione dell'art. 59d LADI).

Ma, soprattutto, il corso in questione deve migliorare l'idoneità al collocamento di colui che intende frequentarlo (art. 59 cpv. 2 lett. a LADI; cfr. DTF 128 V 197-198; DLA 1999 N. 12, pag. 64; DLA 1998 N. 38, pag. 212, N 39, pag. 218 e N. 28, pag. 153; DLA 1993/1994 N. 23, pag. 167; DLA 1988 N. 4, pag. 30; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60, N. 17, pag. 64 e N. 36, pag. 172; DLA 1985 pag. 176 e 179).

Riguardo ai criteri a cui devono rispondere i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro cfr. pure STF 8C_392/2016 del 28 novembre 2016 consid. 3.1.

Le spese derivanti dalla frequentazione di un corso di perfezionamento, di riqualificazione o di reintegrazione professionali possono poi essere assunte soltanto se la frequentazione del corso è ordinata o approvata dall'autorità (cfr. art. 60 cpv. 2 LADI), la quale apporterà il suo consenso soltanto se il corso è ben strutturato e l'insegnamento impartito in modo serio (cfr. art. 81 cpv. 1 OADI: "... soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate") e se inoltre l'assicurato possiede le "capacità ed attitudini" (cfr. art. 83 OADI) necessarie per seguirlo con profitto (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1987 N. 12, pag. 111; DLA 1986 N. 16, pag. 60).

Infine le spese derivanti dalla frequentazione di un corso possono essere assunte soltanto se esse appaiono proporzionate rispetto allo scopo che si vuole raggiungere mediante la frequentazione del corso, e cioè, in particolare, se non esistono altre possibilità, più economiche, per migliorare ugualmente e nella stessa misura l'idoneità al collocamento dell'assicurato (cfr. DLA 1998 N. 13, pag. 67; DLA 1993/1994 N. 24, pag. 171; DLA 1986 N. 31, consid. 4b, pag. 125; DLA 1986 N. 17, pag. 64; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

L'accertamento dei presupposti per l'erogazione di prestazioni ha luogo in modo prospettivo, cioè nel momento in cui la domanda è deposta (cfr. DLA 1991 N. 12, consid. 3, pag. 106; DTF 112 V 398 = DLA 1986 N. 36, pag. 172).

2.4. A titolo di "provvedimenti di formazione", come visto, la LADI versa delle prestazioni in caso di corsi di riqualificazione, di perfezionamento o di reintegrazione.

Il perfezionamento professionale è quella formazione professionale che amplia o completa le conoscenze già acquisite in una professione. Lo scopo del perfezionamento è di permettere all'assicurato di restare attivo nello stesso genere di mestiere esercitato in precedenza. L'assicurazione contro la disoccupazione finanzia, a titolo di perfezionamento, solamente le misure o i corsi che facilitano l'adattamento di un assicurato ai progressi industriali e tecnici, permettendogli così di poter essere di nuovo pienamente attivo nella sua professione originaria (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319 n° 464).

La riconversione professionale per definizione prepara i disoccupati ad essere attivi in un altro settore professionale rispetto a quello iniziale (cfr. D. Cattaneo, op. cit. pag. 318-320 seg.; DLA 1996/1997 N. 24, consid. 1, pag. 142-143; DLA 1993/94 N. 6, consid. 1, pag. 44, N. 22, consid. 1, pag. 163-165; e N. 39, consid. 2, pag. 262-263).

In linea di principio la riconversione professionale deve essere di breve durata, poiché l'assicurato possiede già una formazione di base completa - teorica o anche soltanto pratica - nella professione nella quale non riesce a trovare un'occupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 319).

Né una formazione di base, né una nuova formazione completa possono invece essere finanziate sulla base degli art. 59 seg. LADI.

Tali formazioni possono essere assunte dall’assicurazione contro la disoccupazione soltanto alle condizioni fissate agli art. 66a LADI (cfr. SVR 1999 ALV N. 24, consid. 1 e 2a, pag. 57-58).

In una sentenza C 11/02 del 22 marzo 2004 consid. 3.2. l’Alta Corte ha ribadito:

" (…) l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti necessari alla riqualificazione, al perfezionamento e alla reintegrazione professionali e non a quelli che appaiono essere i migliori nel caso di specie (DTF 110 V 102, 103 V 16 consid. 1b).

Inoltre la formazione di base ed il promovimento, da un punto di vista generale, del perfezionamento professionale non competono all'assicurazione contro la disoccupazione (DTF 111 V 274 consid. 2b e 400 consid. 2b, nonché sentenze ivi citate; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b). Quest'ultima ha infatti unicamente il compito di combattere la disoccupazione effettiva e imminente in casi particolari tramite provvedimenti concreti di riqualifica e perfezionamento. Deve trattarsi in particolare di misure che permettono all'assicurato di adeguarsi ai progressi intervenuti in ambito industriale e tecnico oppure di realizzare sul mercato del lavoro le attitudini professionali esistenti al di fuori della propria attività lucrativa specifica precedente, (DTF 111 V 274 consid. 2b e 400 consid. 2b con riferimenti; DLA 1998 no. 39 pag. 221 consid. 1b).”

Cfr. pure STF 8C_478/2013 dell’11 aprile 2014 consid. 4, già citata.

La delimitazione tra formazione di base, perfezionamento professionale e riconversione è fluttuante, visto che una medesima misura può presentare le caratteristiche di tutte e tre le categorie menzionate. Ciò che è determinante, perciò, è la natura degli aspetti che predominano in un caso concreto, tenuto conto di tutte le circostanze (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 321 n° 468; DTF 111 V 274-275; STF 8C_48/2008 del 16 maggio 2008 consid. 3.2.).

Il diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione è escluso se la formazione viene intrapresa per soddisfare un'aspirazione personale indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro (cfr. DLA 1998 N° 28 pag. 53; STF C 176/03 del 2 settembre 2004 – "Les circonstances démontrent ainsi que le recourant n'a pas entendu suivre le cours litigieux parce qu'il se trouvait dans une situation de chômage provoquée par une situation économique défavorable mais par convenance personnelle. La mesure requise n'est donc pas directement commandée par la situation du marché du travail et l'on ne saurait admettre que le placement de l'assuré était impossible ou très difficile pour ce motif." – STFA C 201/02 del 5 agosto 2003).

2.5. A proposito del criterio della difficile collocabilità da ossequiare per avere diritto a provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro, il TCA precisa che tale condizione significa che un assicurato non deve poter ottenere un nuovo impiego con la formazione di cui già dispone (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004).

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 ha accolto il ricorso di un Ufficio di collocamento del Canton San Gallo, ritenendo, contrariamente al Tribunale cantonale, che in quel caso di specie il corso di francese richiesto da un assicurato che era attivo nel settore della manutenzione di aeroplani (ultima occupazione quale “Head of Key Account Management”) non era giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro.

L’Alta Corte ha innanzitutto ribadito che determinante è sapere se il mercato del lavoro offra di principio degli impieghi per le persone con le stesse qualifiche dell’assicurato e se per motivi personali quest’ultimo sia svantaggiato nel concorso per tali posti di lavoro.

Il Tribunale federale ha, poi, deciso che dal profilo oggettivo, vista l’ampia e lunga esperienza professionale dell’assicurato, vi era una grande offerta di impieghi. Anche senza il corso di francese egli, nel suo ramo professionale, aveva buone possibilità sul mercato del lavoro. Dal punto di vista soggettivo l’assicurato non risultava svantaggiato a causa delle insufficienti conoscenze della lingua francese, siccome grazie alle sue competenze scritte e orali in inglese disponeva di buone conoscenze di una lingua straniera.

In una sentenza 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg., il Tribunale federale ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi per l’ottenimento di una licenza di condurre. Dal tale giudizio emerge che i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro sono volti a promuovere la reintegrazione di assicurati il cui collocamento è reso difficile da motivi inerenti al mercato del lavoro (art. 59 cpv. 2 primo periodo LADI).

Il diritto a partecipare a provvedimenti individuali inerenti al mercato del lavoro presuppone un’indicazione relativa al mercato di lavoro. Le prestazioni possono essere concesse soltanto se la situazione del mercato di lavoro lo impone. Il presupposto dell’indicazione relativa al mercato del lavoro comprende una componente oggettiva e una componente soggettiva. L’elemento oggettivo si riferisce al bisogno attuale di manodopera da parte del mercato del lavoro. Quello soggettivo riguarda la necessità per la persona assicurata di adeguarsi a questo bisogno. Se per esempio l’ottenimento della licenza di condurre della categoria C non è richiesto sul mercato del lavoro, la persona non ha diritto all’assunzione dei costi.

In una sentenza 38.2016.47 del 20 marzo 2017 relativa a un assicurato al quale l’URC aveva negato l’assunzione dei costi di un corso di specializzazione frequentato da un architetto, il TCA, confermando l’operato dell’amministrazione, ha precisato che il collocamento non era intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro, in quanto l’assicurato disponeva di una formazione tale e di un’esperienza professionale svolta durante numerosi anni sufficienti per reperire - benché avesse 52 anni - un impiego indipendentemente dalla formazione in questione. In effetti il ricorrente pendente causa è stato assunto per un’occupazione al 100% nel suo settore che non richiedeva la specializzazione auspicata dal medesimo.

Cfr. pure STCA 38.2019.60 del 19 febbraio 2020 riguardante un assicurato nato nel 1984, laureato in ingegneria meccanica con esperienze professionali come ingegnere navale, ingegnere responsabile di progetto e ingegnere supervisore di cantiere, Project Manager e Industrial Development Enginer Project Manager.

In una sentenza 38.2021.84 del 17 gennaio 2022, nel caso di un’assicurata alla quale era stato negato di poter frequentare il corso organizzato da una scuola come formatrice per adulti, a spese dell’assicurazione contro la disoccupazione, ritenuto che questo non migliorava la sua idoneità al collocamento, il TCA ha confermato l’operato dell’amministrazione rilevando che “come sottolineato dall’URC di _________ nella risposta di causa, i posti offerti sul mercato del lavoro quali formatori per adulti sono limitati”, che “Inoltre (…) una società che si occupa della formazione per adulti può avere alle proprie dipendenze anche del personale sprovvisto del certificato ____, oppure la persona neo assunta deve ottenerlo entro un determinato termine” ed infine che “la ricorrente ha potuto iniziare il suo volontariato quale insegnante di lingua italiana ai migranti (…), senza che sia stata richiesta la formazione ____ quale requisito necessario” (cfr. consid. 2.7.).

Infine in una sentenza 38.2023.11 del 5 giugno 2023, riguardante un’assicurata che aveva chiesto di poter frequentare un corso per l’ottenimento del Diploma di insegnamento per le scuole di maturità organizzato dalla SUPSI Dipartimento formazione e apprendimento (DFA), il TCA ha stabilito, da una parte che “il diploma per insegnare informatica nelle scuole di maturità, contrariamente a quanto deciso dall’URC, non costituisce in concreto una formazione di base, bensì corrisponde a un perfezionamento, quale adeguamento o estensione della formazione di base allo sviluppo economico attuale, o in ogni caso a una riqualificazione professionale, ritenuto che tramite la nuova formazione l'assicurata svolgerebbe un'attività - l’insegnamento - diversa da quella precedente di project manager (cfr. consid. 2.10.), in linea di principio (se tutte le condizioni sono adempiute; cfr. consid. 2.4.), a carico dell’assicurazione disoccupazione ai sensi degli art. 59 segg. LADI (cfr. STFA C 11/02 del 22 marzo 2004 consid. 5.3.; 7.2.)” (cfr. consid. 2.11.).

D’altra parte, questa Corte ha ritenuto che in quel caso, il corso in questione risultava essere giustificato da un’indicazione del mercato del lavoro. Quell’assicurata, infatti, pur disponendo “di una formazione nell’ambito dell’informatica e di molti anni di esperienza professionale (…) si è proposta senza esito favorevole presso numerosi potenziali datori di lavoro in tali ambiti” con ricerche di lavoro che l’URC ha ritenuto “quantitativamente e qualitativamente valide”. A quella ricorrente, inoltre, erano sì “stati assegnati dei posti di lavoro da parte dell’amministrazione (…) Tuttavia tali assegnazioni non hanno condotto ad alcuna assunzione”.

Dal profilo oggettivo, secondo il TCA, “non può essere negato che sul mercato del lavoro vi è una buona offerta di posti nel settore professionale in cui ha esercitato l’assicurata (cfr. STF 8C_67/2018 del 16 aprile 2018, pubblicata in DLA 2018 pag. 179 seg. e STF 8C_222/2016 del 30 giugno 2016, entrambe citate al consid. 2.7.)” ma “la circostanza che la stessa ha svolto ricerche di lavoro in modo serio, intenso e continuo senza successo consente di concludere che dal profilo soggettivo l’età (la ricorrente, nata nel 1966, quando si è iscritta in disoccupazione nel 2022 aveva 56 anni) rende più difficoltosa la sua collocabilità, in quanto svantaggiata, rispetto a persone più giovani, nel concorrere per un impiego (cfr. STFA C 242/05 del 6 ottobre 2006 consid. 4.2.2)”.

Per tali motivi, in quel caso di specie, questa Corte, contrariamente a quanto precedentemente concluso dall’URC, aveva ritenuto che il collocamento dell’insorgente era considerevolmente intralciato per motivi inerenti al mercato del lavoro.

Questo Tribunale aveva, poi, ritenuto che la formazione presso la SUPSI DFA per l’ottenimento del diploma di insegnamento per le scuole di maturità era, peraltro, atta migliorare l’idoneità al collocamento dell’assicurata e conseguentemente aveva stabilito che i costi concernenti il corso in questione, frequentato da quell’assicurata, dovevano essere assunti dall’assicurazione contro la disoccupazione.

In dottrina B. Rubin in "Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage", Ed. Schulthess 2014, a proposito di questo criterio, così si esprime:

" (…)

DIFFICULTÉS DE PLACEMENT

13 Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie deux choses.

14 Premièrement, en présence de possibilité de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelle suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation (DTA 1999 n 64; 1985 p. 164; arrêts du 28 mai 2013 [8C_202/2013]; 10 décembre 2004 [C 209/04]).

Un assuré qui n'effectue Pas suffisamment de recherches d'emploi ne peut prétendre obtenir l'assentiment à la fréquentation d'une mesure. Un assuré qui quitte un emploi pour en conclure un autre qui nécessite de suivre un cours précis ne pourra le mettre à charge de l'assurance-chômage (DTA 1993/1994 p. 167).

Lorsqu'un assuré dépose une demande de cours alors qu'il se sait déjà engagé, il convient de déterminer si l'assuré réunissait les conditions ordinaires relatives à l'attribution d'une mesuré de marché du travail (mesure visant à l'intégration professionnelle ; amélioration des chances d'être engagé; indication du marché du travail) et si la fréquentation de la mesure était une condition de l'engagement ou était susceptible de le faciliter. La Haute Cour a nié le droit à une

mesure dans le cas d'un assuré dont l'employabilité était déjà suffisante (arrêt du 4 octobre 2001 [C 139/01]). Elle a adopté la solution opposée dans le cas d'une assurée qui voulait se réorienter

après plus d’une année de postulations infructueuses dans son ancien secteur d'activité (arrêt du 26 novembre 2008 [8C 301/2008]).

15 Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs, comme des problèmes:

  • de santé (DTA 1998 p. 212 consid. 4 p. 217), et ce même si l'Ai a prononcé un refus de prestations (DTA 1985 p. 168 consid. 2 p. 171);

  • de reconnaissance de diplôme (DTA 1988 p. 30);

  • de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle;

ou encore

  • de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (exemples: volonté de ne travailler qu'à un taux très partiel; désir de changement d'activité [N 14 ci-dessus])." (pag. 472-473)

2.6. La riqualificazione, il perfezionamento o la reintegrazione professionale devono inoltre migliorare l'idoneità al collocamento (cfr. art. 59 cpv. 2 lett. a LADI).

Per poter essere finanziato dall'assicurazione contro la disoccupazione non è sufficiente che un corso, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, apra la prospettiva di un eventuale vantaggio teorico, possibile, ma poco probabile nel caso concreto. Occorre invece che, secondo tutta probabilità, l'idoneità al collocamento sia effettivamente migliorata nel caso particolare, tramite un perfezionamento svolto in vista di uno scopo professionale preciso (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 362 n° 556; DLA 1991 N. 30; DLA 1988 N. 30).

In diverse sentenze il Tribunale federale ha, peraltro, chiaramente affermato che non è importante stabilire se, grazie al corso l'assicurato migliora le possibilità di assumere un impiego dipendente o quelle di cominciare un'attività indipendente: decisivo è unicamente il fatto che dopo il corso l'assicurato avrà più opportunità di porre fine alla disoccupazione (cfr. D. Cattaneo, op. cit., pag. 366 n° 564; STFA C 11/02 del 22 marzo 2004, consid. 3.3.; DLA 1987 N. 111; DTF 111 V 38; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023, pubblicata in RtiD 2024 N.59, consid. 2.8.).

B. Rubin, nell'opera già citata, al riguardo rileva che:

" AMÉLIORATION DES CHANCES DE TROUVER UN EMPLOI EN FONCTION DES INDICATIONS DU MARCHÉ DU TRAVAIL

12 Le droit aux prestations d'assurance pour la reconversion, le perfectionnement ou l'intégration professionnels est lié à la situation du marché du travail, laquelle doit être constamment observée par l'autorité (ATF 111 V 398). Des mesures de marché du travail ne doivent être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. L'assurance-chômage a pour tâche seulement de combattre dans des cas particuliers le chômage effectif ou imminent, par des mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement.

Il doit s'agir de mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes (ATF 128 V 192 consid. 7b/aa p. 197). La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en

un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine (DTA 1998 p. 218). La mesure sollicitée doit en outre être nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (DTA 1991 p. 109 consid. lb p. 111).

L'assurance-chômage a vocation à lutter contre le chômage, non à encourager l'intégration professionnelle dans des métiers en déclin, saturés ou peu représentés sur le marché du travail qui entre en considération (arrêt du 14 janvier 2005 [C 147/04])." (pag. 473)

2.7. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) nella “Prassi LADI PML”, stato 1° gennaio 2025, ai punti A16 segg., ha fornito in particolare le seguenti indicazioni:

" Indicazione proveniente dal mercato del lavoro

A16 Le prestazioni dell’AD a titolo di riqualificazione, perfezionamento o reintegrazione vengono versate soltanto se la situazione del mercato del lavoro esige l’adozione di un simile provvedimento. I criteri di valutazione da considerare in relazione all’indicazione del mercato del lavoro sono numerosi; il seguente elenco non è esaustivo.

A17 Motivazione della persona in cerca d’impiego. Se la richiesta della persona in cerca d’impiego è motivata dal suo desiderio, indipendente dalla disoccupazione, di realizzare un progetto professionale, allora è da considerarsi non adatto dal profilo del mercato del lavoro. Se si tratta di un provvedimento adeguato per porre termine alla disoccupazione o evitare che la disoccupazione si ripeta (ad es. perché il provvedimento consente alla persona in cerca d’impiego di adeguarsi ai cambiamenti sul mercato del lavoro e al progresso tecnologico), allora è da considerarsi adatto dal profilo del mercato del lavoro.

A18 Età della persona in cerca d’impiego. In particolare per quanto riguarda i giovani disoccupati occorre evitare che chiedano prestazioni dell’AD per la loro formazione di base.

A19 Secondo la giurisprudenza dell’ex TFA, sono esclusi gli stage obbligatori nell’ambito degli studi di medicina o il periodo di pratica per gli avvocati al termine degli studi di diritto. Si tratta di stage che solitamente sono collegati a una formazione di base di grado terziario e servono per conseguire un diploma specifico.

A20 Adeguatezza del provvedimento. Il rapporto fra tempo e mezzi finanziari impiegati, da un lato, e gli obiettivi del provvedimento, dall’altro, deve essere ragionevole. Di regola, la durata di un provvedimento di formazione o di occupazione non dovrebbe superare i 12 mesi. La domanda di partecipazione a un PML va rifiutata se il provvedimento è «sovradimensionato», vale a dire se lo scopo ricercato, ossia il miglioramento dell’idoneità al collocamento, può essere raggiunto anche con un provvedimento meno costoso e/o più breve.

(…)

Miglioramento dell’idoneità al collocamento

A23 I PML si prefiggono di migliorare l’idoneità al collocamento degli assicurati sul mercato del lavoro. Ciò implica, da un lato, che i provvedimenti siano adeguati alla situazione e all’evoluzione del mercato del lavoro e, dall’altro, che prendano in considerazione la situazione personale, le capacità e le attitudini dell’assicurato.

A24 Come precisato a più riprese dall’ex TFA, la partecipazione a un PML deve migliorare notevolmente l'idoneità al collocamento dell'assicurato. Un possibile miglioramento dell’idoneità al collocamento sul piano teorico, improbabile però nella pratica, non è sufficiente a soddisfare i presupposti di cui all'art. 59 LADI (Bollettino d’informazione dell’UFIAML «Diritto del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione» (DLA) 1985, n. 23). La partecipazione a un provvedimento va rifiutata se sussistono seri dubbi riguardo all’effettivo miglioramento dell'idoneità al collocamento dell'assicurato. (…).”

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_ 228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

2.8. Nel caso di specie, dagli atti emerge che RI 1 cittadina __________ nata nel 19__________, dopo essere stata, da ultimo, come visto attiva presso la __________, si è iscritta al collocamento, alla ricerca di un impiego a tempo parziale, nella misura dell’60%, a decorrere dal 1° aprile 2024, dichiarandosi alla ricerca di un lavoro in Ticino, nei Cantoni Argovia, Zugo e Zurigo (cfr. doc. 1 ed all. a doc. VII).

Al momento della sua iscrizione all’URC, la ricorrente non ha espresso l’intenzione di svolgere una formazione, un perfezionamento o una riqualifica professionale (cfr. doc. VII).

Per quel che riguarda la formazione e le sue precedenti esperienze lavorative, dal curriculum vitae della ricorrente risulta:

che concluso il triennio __________ RI 1 ha ottenuto il certificato di capacità quale impiegata di commercio dopo avere portato a termine il relativo apprendistato (cfr. all. A2 a doc. I);

che nel 19__________ la ricorrente ha conseguito il diploma di traduttrice (“__________”; cfr. anche all. A3 a doc. I);

che dopo essere stata attiva dal 19__________ al 19__________ quale impiegata di commercio ed assistente di direzione, l’assicurata ha lavorato sino al marzo 20__________ come traduttrice, dapprima a __________ e poi, per conto di società aventi sede nella Svizzera tedesca, “con postazione di telelavoro a __________”;

che RI 1 così descrive il proprio percorso professionale “nel corso della mia carriera, ho maturato una vasta esperienza e competenze solide nel campo della traduzione e revisione di testi in vari settori, tra cui banking, servizi postali, telecomunicazioni, assicurazioni, life science e turismo. Sono specializzata nelle combinazioni linguistiche tedesco > italiano, italiano

tedesco, francese > italiano e inglese > italiano. La mia abilità nel tradurre testi specialistici, redazionali, di marketing e pubblicitari, unita alla competenza nella revisione e valutazione delle traduzioni, mi consente di offrire servizi di alta qualità. Grazie alla mia padronanza degli strumenti di traduzione assistita e delle risorse linguistiche, riesco a garantire precisione, coerenza e puntualità nelle consegne, soddisfacendo pienamente le esigenze dei miei clienti” (cfr. doc. 7).

In data 6 novembre 2024, RI 1 ha sottoposto la propria “richiesta di corso individuale di riqualificazione / perfezionamento”.

Alla domanda a sapere quali motivi la “spingono a ritenere di non avere possibilità di ricollocarsi senza la frequenza del corso in oggetto” la ricorrente ha indicato che “spesso le scuole richiedono questo certificato di formatore”.

Al quesito, invece, volto a sapere “quali nuovi sbocchi professionali pensa di avere frequentando il corso”, RI 1 ha risposto “spero di potermi inserire nel mondo dell’insegnamento con maggiori competenze”. Lasciando senza risposta la domanda “in cosa la richiesta è presentata in ritardo, indicare il motivo: (…)”, al quesito a sapere se “le è già stato offerto un impiego per il quale è richiesto questo corso” l’assicurata ha indicato “sì”, in qualità di “docente” a partire da “1.11.” presso “__________” (cfr. doc. 2).

Il formulario, nella parte compilata dall’organizzatore del corso, indica che la formazione si sarebbe tenuta dal 28 settembre 2024 al 23 marzo 2025, il martedì dalle ore 19:00 alle ore 22:00 ed avrebbe avuto un costo di fr. 2'800.- (cfr. doc. 2).

Dagli allegati alla richiesta risulta che al termine della formazione si consegue il “Certificato __________”, “certificato __________”.

Per l’ottenimento del titolo in questione, indica l’opuscolo informativo in atti, è richiesto:

" (…)

· Nell’arco di almeno 2 anni, aver effettuato 150 ore effettive di pratica professionale come formatore, ovvero di attività pratica comprovata. Le ore possono essere in parte svolte presso __________ (la quale fornirà materiale e supporto) o essere svolte all’esterno e devono essere certificate mediante attestato del datore di lavoro;

· L’esame si svolge attraverso una prova di presentazione realizzata sulla base di un progetto formativo

· Riflessione sul processo personale di apprendimento

La riflessione è consegnata per iscritto ed è attestata dal formatore di modulo. Non è oggetto di valutazione” (cfr. all. a doc. 2).

Dal “contratto quadro per contratti d’impego su chiamata” sottoscritto il 18 ottobre 2024 tra __________ (datrice di lavoro) e l’assicurata (collaboratrice), risulta che dal 1° novembre 20__________ RI 1 è alle dipendenze della datrice di lavoro sulla base di un contratto di lavoro su chiamata, di durata indeterminata (con la precisazione che “se dall’ultimo contratto d’impiego trascorrono più di 12 mesi, il contratto quadro è considerato risolto risp. terminato”). Il contratto di lavoro prevede che “non può essere dedotto alcun diritto di chiamata”. Inoltre, “la collaboratrice che riceve una chiamata ha il diritto di accettare l’offerta o di rifiutarla senza indicarne i motivi” (cfr. doc. 3).

Nella propria valutazione, negativa, del 27 novembre 2024, l’URC, rilevando come la richiesta dell’assicurata in relazione al corso fosse peraltro giunta tardivamente, ha risposto negativamente alle domande a sapere se:

“il collocamento della richiedente è considerevolmente intralciato per ragioni inerenti al mercato del lavoro”;

“la richiesta di corso è in sintonia con gli obiettivi di reinserimento discussi con la consulente del personale URC”;

“la richiedente ha seguito un corso piattaforma o un percorso di reinserimento settoriale che ha confermato la necessità del corso”;

“il corso migliora sostanzialmente l’idoneità al collocamento della richiedente in prospettiva di un obiettivo professionale concreto”.

La consulente URC ha contestualmente osservato quanto segue:

" (…)

Il corso richiesto dall’assicurata non migliora in maniera sostanziale la possibilità di essere reintegrata nel mondo del lavoro in maniera duratura. Il contratto presentato dall’assicurata non garantisce alcuna percentuale di lavoro e neppure durata dello stesso, in quanto è un contratto su chiamata. Oltre a questo la richiesta è arrivata tardiva dopo l’inizio del corso. Si ritiene pertanto che il corso non debba essere riconosciuto” (cfr. all. a doc. VII)

Con decisione del 13 dicembre 2024, l’URC ha respinto la domanda di RI 1, argomentando come segue il proprio provvedimento:

" (…)

Il corso richiesto dall’assicurata non migliora in maniera sostanziale la possibilità di essere reintegrata nel mondo del lavoro in maniera duratura. Il contratto presentato dall’assicurata non garantisce alcuna percentuale di lavoro e neppure la durata della stessa in quanto è un contratto su chiamata. Oltre a questo la richiesta è arrivata tardiva dopo l’inizio del corso. Si ritiene pertanto che il corso non debba essere riconosciuto.” (cfr. doc. 4)

In data 10 gennaio 2025, RI 1 ha impugnato il provvedimento reso nei suoi confronti facendo valere le proprie ragioni come segue:

" (…)

Il corso in oggetto costituisce un investimento fondamentale per il mio sviluppo professionale.

Il corso “____________________” offre infatti una preparazione solida e completa, fornendo le basi essenziali per la progettazione e l’erogazione di corsi destinati sia agli adulti che ai giovani.

Le competenze acquisite, come la gestione della didattica, la progettazione di percorsi formativi e la gestione di gruppi, sono ampiamente trasferibili e applicabili in contesti educativi diversi, rispondendo così alla necessità di aggiornamento professionale. La sua valenza non si limita pertanto alla __________, ma rappresenta una preparazione generale che può essere utilizzata anche in ambito scolastico e giovanile.

A tal proposito, desidero fare riferimento agli articoli da voi citati della Legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI) e dell’Ordinanza sull’Assicurazione contro la disoccupazione (OADI), i quali supportano l’importanza della riqualificazione professionale e l’accesso ai corsi che permettono di acquisire competenze che rispondano alle esigenze del mercato del lavoro, soprattutto in un contesto come quello attuale, caratterizzato da rapide trasformazioni.

Inoltre, non riesco a comprendere come il corso “__________” non rientri nei parametri previsti per la riqualificazione, mentre, al contrario, viene ritenuto utile l’assegnazione a un programma occupazionale (nel mio caso presso __________), come avvenuto a fine ottobre, per migliorare la mia idoneità al collocamento, promuovere le qualifiche professionali secondo i bisogni del mercato del lavoro e offrire la possibilità di acquisire esperienze professionali. Ritengo che il corso di formatore risponda esattamente a tali obiettivi permettendo non solo di acquisire competenze specifiche e trasferibili, ma anche di migliorare la mia competitività nel mercato del lavoro, adattandomi meglio alle esigenze professionali in continua evoluzione.

Inoltre, vorrei evidenziare come la crescente diffusione dell’intelligenza Artificiale (IA) stia influenzando in modo diretto e sostanziale il settore delle traduzioni, mio settore di appartenenza originario. Le aziende stanno infatti ricorrente in modo sempre più massiccio all’intelligenza artificiale per la traduzione automatica, riducendo di conseguenza la domanda di traduttori umani. In questo scenario, una riqualificazione che consenta di diversificare le competenze acquisite diventa fondamentale per mantenere la competitività e l’occupabilità, poiché il mercato del lavoro per i traduttori sta cambiando radicalmente.

Desidero inoltre sottolineare che, in oltre 30 anni di attività professionale, non ho mai usufruito di prestazioni della cassa disoccupazione, e anche ora ne avrei volentieri fatto a meno, purtroppo però il fatto di trovarmi in questa situazione non è dipesa da me.

Alla luce di quanto sopra, ritengo che il corso “__________” rappresenti un’opportunità di adattamento alle nuove necessità del mercato del lavoro, e che il suo contenuto vada ben oltre la semplice formazione per adulti, risultando utile anche in ambiti giovanili e professionali.” (cfr. doc. 5)

Con decisione su opposizione del 15 gennaio 2025, l’URC di __________ ha, come visto (cfr. supra consid. 1.1.), confermato il proprio precedente provvedimento.

Questo Tribunale constata, inoltre, che dagli atti risulta che dal 1° febbraio 2018 la ricorrente è iscritta alla Cassa Cantonale di compensazione AVS/AI/IPG come indipendente quale “traduzioni e servizi linguistici – attività svolta a titolo accessorio” (cfr. doc. 8), attività, questa, che l’assicurata ha dichiarato come guadagno intermedio (cfr. all. a doc. 8).

2.9. Per costante giurisprudenza, spetta ai consulenti degli Uffici regionali di decidere di volta in volta quali sono le misure più idonee per favorire un rapido collocamento dei singoli assicurati tenuto conto della situazione del mercato del lavoro e delle loro capacità e attitudini (cfr. art. 85 cpv. 1 lett. a e c LADI; art. 85 b LADI, art. 17 cpv. 3 LADI; STCA 38.2017.80 dell’8 gennaio 2018 pubblicata in RtiD II-2018 Nr. 62 pag. 283-286; STCA 38.2008.38 del 6 ottobre 2008; STCA 38.2007.107 del 4 marzo 2008; STCA 38.2007.8 del 31 luglio 2007; STCA 38.2000.74 del 5 ottobre 2000 e STFA C 121/92 del 13 maggio 1993).

In concreto, l’URC ha respinto la richiesta di finanziamento del corso, postulata da RI 1 ritenendo che “Il corso richiesto dall’assicurata non migliora in maniera sostanziale la possibilità di essere reintegrata nel mondo del lavoro in maniera duratura. Il contratto presentato dall’assicurata non garantisce alcuna percentuale di lavoro e neppure durata dello stesso, in quanto è un contratto su chiamata” (cfr. supra consid. 2.9.).

Chiamato a pronunciarsi, il TCA ritiene che non siano realizzate nel caso concreto le condizioni previste dalla legge per poter accordare il diritto al finanziamento del corso seguito dalla ricorrente.

Secondo questa Corte, effettivamente, il corso in questione non era atto a migliorare notevolmente l’idoneità al collocamento dell’assicurata secondo quanto prescritto dalla costante giurisprudenza federale e delle direttive della SECO (cfr. supra consid. 2.5.-2.7.).

L’assicurata medesima, nel suo ricorso, non solo non nega, ma anzi ribadisce (cfr. doc. I) di essere già stata attiva – come rilevato dalla parte resistente nella propria decisione su opposizione – nell’ambito dell’insegnamento, segnatamente come supplente presso scuole medie e presso scuole professionali. La sua esperienza, quindi, già le ha permesso l’inserimento professionale nel settore dell’insegnamento, tanto a livello di scuole dell’obbligo, quanto professionali.

Tali possibilità lavorative, poi, sussistono anche per quanto attiene alle traduzioni, ambito ove ella è peraltro attiva quale indipendente, ma sottolinea, con quelle che rimangono mere allegazioni di parte, che il suo lavoro sarebbe ora in parte stato sostituito dall’operato dell’intelligenza artificiale.

Questa Corte ricorda che con la STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 (cfr. supra consid. 2.5.), pure concernente la richiesta di assunzione da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione di un corso del analogo a quello postulato dalla ricorrente, ha peraltro avuto modo di stabilire che i posti offerti sul mercato del lavoro quali formatori per adulti sono limitati (cfr. consid. 1.3: “non è un settore che offra una quantità di opportunità tale da farlo considerare un possibile settore di sbocco”).

In simili condizioni, il TCA deve concludere che il corso in questione – mirato a “personalizzare” l’approccio dei partecipanti “all’attività in aula”, in particolare con “gruppi di adulti” - aumenta certamente le conoscenze generali dell’assicurata ma non migliora la sua idoneità al collocamento (cfr. STCA 38.2017.45 del 26 ottobre 2017 per un corso quale “collaboratrice sanitaria CRS” e la STCA 38.2021.84 del 17 gennaio 2022 per un corso quale formatore per adulti).

Pertanto, la decisione su opposizione impugnata deve essere confermata senza dovere esaminare oltre se la domanda della ricorrente andava respinta anche perché il suo collocamento non era intralciato per motivi inerenti al mercato di lavoro, visto che la ricorrente si poteva collocare in diverse altre attività (cfr., sul tema cfr. STCA 38.2021.60 del 19 febbraio 2020 e successivo ricorso dichiarato irricevibile dal Tribunale federale con sentenza 8C_195/2020 del 1° maggio 2020; STF 8C_222/2016 del 30 giugno 2016 consid. 4 e 5; STF 8C_202/2013 del 28 maggio 2013 consid. 5.2.; STF 8C_600/2008 del 6 febbraio 2009 consid. 5.1.; STF C 48/05 del 4 maggio 2005 consid. 2.2.1.; STF C 77/04 del 24 dicembre 2004 consid. 4.2. pubblicata in SVR 2005 ALV Nr. 6).

Con riferimento, poi, al contratto di lavoro sottoscritto tra RI 1 e __________, il TCA rileva che si tratta di un contratto su chiamata, senza un diritto, per il dipendente, ad essere poi effettivamente chiamato a fornire la propria prestazione lavorativa né un minimo di ore assegnate, dal quale non è possibile evincere, come invece la ricorrente pretende essere il caso nella propria richiesta (“le è già stato offerto un impiego per il quale è richiesto questo corso” “Sì”; cfr. supra consid 2.9. e doc. 2), che l’impiego presso __________ richiede il conseguimento della formazione che secondo la ricorrente dovrebbe essere finanziata dall’assicurazione contro la disoccupazione.

Alla luce di tutto quanto precede, la decisione su opposizione deve essere confermata.

2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 “Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto”.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La segretaria

Daniele Cattaneo Stefania Cagni

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