Incarto n. 38.2025.41
rs
Lugano 30 settembre 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2025 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 4 giugno 2025 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione del 10 aprile 2025 la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa) ha sospeso RI 1, il quale ha rivendicato le prestazioni LADI a far tempo dal 20 gennaio 2025, per 30 giorni dal diritto alle indennità di disoccupazione in applicazione degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, ritenendo che la disoccupazione gli fosse imputabile. In particolare è stato precisato che la società __________ ha disdetto il rapporto di lavoro con l’assicurato, iniziato il 26 settembre 2024, a causa di “ripetute assenze ingiustificate al venerdì, collaboratore irreperibile tutto il giorno”.
Quale rimedio giuridico la Cassa ha indicato che “questa decisione può essere impugnata entro trenta giorni dalla sua notificazione, facendo per iscritto opposizione.
L’opposizione deve essere redatta in lingua italiana e deve contenere una conclusione ed una motivazione. Essa deve essere corredata della decisione impugnata e degli eventuali mezzi di prova invocati nell’opposizione. La procedura d’opposizione è gratuita. Di regola non sono accordate ripetibili.
L’atto di opposizione deve essere inoltrato a:
CO 1
__________(…)” (cfr. doc. 8)
1.2. RI 1, il 14 maggio 2025, ha conferito un mandato di rappresentanza in materia LADI al Sindacato RA 1 (cfr. doc. 9).
1.3. Il 19 maggio 2025 __________ del sindacato RA 1 ha inviato un messaggio di posta elettronica alla Cassa (CO 1) con oggetto “opposizione cautelativa / RI 1” del seguente tenore:
" In merito al nostro associato citato in oggetto siamo a inoltrare con la presente:
L’opposizione cautelativa
La richiesta di edizione degli atti
Vi anticipiamo che i fatti rilevanti non sono stati adeguatamente chiariti e che invieremo ogni documento necessario alla vostra disamina del caso. Le responsabilità poste in capo all’assicurato sono contestate e lo verranno tramite, come detto, le necessarie prove a voi dovute” (Doc. 10)
Il testo dell’opposizione cautelativa allegata prevede:
" IN ORDINE
I) L’avversata decisione datata 10 aprile è stata recapitata al destinatario il più resto l’11 aprile 2025.
II) In virtù delle ferie giudiziarie, ne discende la tempestività della presente opposizione.
MOTIVAZIONE
Vi anticipiamo che i fatti rilevanti non sono stati adeguatamente chiariti e che invieremo ogni documento necessario alla vostra disamina del caso. Le responsabilità poste in capo all’assicurato sono contestate e lo verranno tramite, come detto, le necessarie prove a voi dovute.
Allo scopo di perfezionare questa opposizione è richiesta l’edizione degli atti per illustrare e spiegare ogni addebito mosso all’assicurato. (…)” (Doc 12)
1.4. __________, con ulteriore messaggio di posta elettronica del 22 maggio 2025, ha chiesto alla Cassa (CO 1), in riferimento all’opposizione cautelativa di RI 1, “(…) se la documentazione sia ottenibile anche per PDF tramite mail (…)” (cfr. doc. 11).
Il 27 maggio 2025 la Cassa ha trasmesso il PDF richiesto tramite posta elettronica (cfr. doc. 14).
1.5. Il 4 giugno 2025 la Cassa ha deciso di non entrare in materia relativamente all’opposizione del 19 maggio 2025 interposta dall’assicurato contro la decisione di sospensione del 10 aprile 2025 (cfr. consid. 1.1.), ritenendola irricevibile, non essendo stata firmata e non contenendo una motivazione, né una conclusione (cfr. doc. B).
1.6. RI 1, rappresentato da __________ del sindacato RA 1, ha tempestivamente impugnato la decisione su opposizione del 4 giugno 2025, chiedendo l’annullamento della stessa e di “ordinare alla Cassa di entrare nel merito dell’opposizione del 19 maggio 2025, assegnando alla parte ricorrente un termine di 15 giorni per completare l’opposizione” (cfr. doc. I pag. 5).
Al riguardo è stata censurata la mancata concessione di un termine per sanare eventuali vizi formali ex art. 52 cpv. 2 PA.
Inoltre è stato addotto che la Cassa, da un lato, non ha considerato di avere ricevuto l’opposizione firmata il 22 maggio 2025. Dall’altro, il 27 maggio 2025 ha trasmesso gli atti di causa senza rilevare vizi e riconoscendo così implicitamente l’ammissibilità dell’opposizione.
A mente della parte ricorrente il successivo comportamento della Cassa che ha ritenuto irricevibile l’opposizione è contradditorio e viola il principio di buona fede.
Inoltre nell’impugnativa è stato argomentato che l’opposizione contiene una motivazione, ossia che “i fatti rilevanti non sono stati adeguatamente chiariti”, che “le responsabilità poste in capo all’assicurato sono contestate” e che “è richiesta l’edizione degli atti per illustrare e spiegare ogni addebito”.
In proposito è stato specificato che secondo la giurisprudenza federale la motivazione di un’opposizione non deve essere esaustiva, ma è sufficiente che indichi in modo sommario i punti contestati, in quanto l’opposizione serve principalmente a manifestare il disaccordo con la decisione.
Il rappresentante dell’insorgente, per conto di quest’ultimo, sostiene che la motivazione presentata soddisfi i requisiti minimi e che in ogni caso la prassi dell’opposizione cautelativa – per salvaguardare il termine, riservare il diritto di motivare compiutamente dopo l’esame degli atti, evitare la perenzione – sia consolidata e accettata dalla giurisprudenza.
Il ricorso è stato concluso, facendo valere:
" (…) Dichiarare irricevibile un’opposizione per “carenza di motivazione” quando:
La motivazione c’era (seppur succinta)
Era stata definita “cautelativa”
La Cassa aveva già trasmesso gli atti
costituisce una sanzione sproporzionata e un formalismo eccessivo.
La Cassa ha applicato uno standard di motivazione eccessivamente rigoroso, non richiesto né dalla legge né dalla giurisprudenza.” (Doc. I)
1.7. L’amministrazione, nella sua risposta di causa del 30 luglio 2025, ha postulato la reiezione del ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.8. Il 4 agosto 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Le parti sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. L'art. 52 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) prevede che le decisioni emesse in virtù dell'art. 49 LPGA possono essere impugnate entro trenta giorni mediante opposizione all'istanza che le ha notificate.
L'opposizione, che in materia di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione deve essere inoltrata nella forma scritta (cfr. art. 10 cpv. 2 lett. a OPGA), deve contenere una conclusione e una motivazione (cfr. art. 10 cpv. 1 OPGA) ed essere firmata dall’opponente o dal suo patrocinatore (cfr. art. 10 cpv. 4 OPGA).
Per l’art. 10 cpv. 5 OPGA se l’opposizione non soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 o se manca la firma, l’assicuratore assegna un congruo termine per rimediarvi, con la comminatoria che in caso contrario non si entrerà nel merito.
In una sentenza 8C_337/2013 del 19 dicembre 2013 consid. 4 il Tribunale federale ha precisato che l’opposizione è un rimedio di diritto che permette al destinatario di una decisione di ottenere il riesame da parte dell’autorità prima che un giudice non sia adito. L’opposizione assicura la partecipazione dell’assicurato nel processo decisionale. In tale contesto l’opposizione riveste un vero interesse solo se l’opponente deve esporre i motivi del suo disaccordo con la decisione che lo concerne in modo implicito o esplicito.
2.2. In un giudizio 8C_362/2024 dell’11 ottobre 2024 consid. 5.2. il Tribunale federale ha rilevato che non risulta eccessivamente formalista esigere che un’opposizione contro una determinata decisione sia motivata e interposta entro un certo termine.
Il requisito di motivazione contemplato dall’art. 10 cpv. 1 LPGA non va, peraltro, considerato come una limitazione della garanzia alla via giudiziaria ex art. 29a Cost. (cfr. STF 8C_660/2021 del 28 giugno 2022 consid. 5.2.).
In una sentenza 8C_171/2020 del 14 aprile 2020 consid. 4.2. l’Alta Corte ha evidenziato:
" Per la motivazione dell'opposizione di cui all'art. 10 cpv. 1 OPGA è sufficiente che dall'atto introduttivo emerga la chiara volontà dell'opponente di impugnare la decisione che lo interessa (DTF 116 V 353 consid. 2b pag. 356 con riferimenti; sentenza 8C_775/2016 del 1° febbraio 2017 consid. 2.4). Le esigenze di motivazione sono quindi assai favorevoli per gli interessati. L'intitolazione del rimedio giuridico come opposizione non è necessaria, essa può però essere un indizio per interpretarne il suo contenuto (sentenza 9C_466/2014 del 2 luglio 2015 consid. 3.2 con riferimento).”
Al riguardo cfr. pure STF 8C_657/2019 del 3 luglio 2020 consid. 3.3.
Nella DTF 116 V 353, citata nella STF 8C_171/2020 del 14 aprile 2020, la nostra Massima Istanza, pronunciandosi in un caso in cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Basilea Campagna non era entrato nel merito di un ricorso inoltrato in virtù del v.art. 84 LAVS, poiché la ricorrente entro il termine assegnatole il 5 ottobre 1989 non aveva indicato delle chiare conclusioni, né aveva trasmesso la decisione impugnata, ha stabilito, in primo luogo, che in quella fattispecie l’insorgente aveva manifestato la sua volontà di ricorrere già nel suo primo scritto del 28 settembre 1989 (“Wir haben Ihre Abrechnungen vom 19. September 1989 über die Beitragsjahre 1984 und 1985 erhalten und möchten hiermit fristgerecht Beschwerde erheben”) e, benché anche nella successiva lettera del 16 ottobre 1989 non avesse formulato un’esplicita richiesta (v.art. 85 cpv. 2 LAVS) se il provvedimento contestato fosse da annullare o modificare, dagli scritti del 28 settembre e 16 ottobre 1989 risultava evidente cosa la medesima cercasse di ottenere, e meglio pagare dei contributi di minore entità rispetto a quelli pretesi dalla Cassa (già nel primo scritto del 28 settembre 1989 aveva indicato che non poteva essere d’accordo con l’ammontare del calcolo).
In secondo luogo, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha deciso che di principio l'autorità cantonale di ricorso non viola il diritto federale se non entra nel merito quando il ricorrente non produce la decisione della cassa nel termine assegnatogli all'uopo. Di contro se conosce l'autorità che ha deciso e se la decisione amministrativa è facilmente reperibile nell'inserto (come in quel caso dove la decisione impugnata era stata emessa dalla Cassa che era la parte resistente) - di modo che lo scopo previsto dall'obbligazione di produrre l'atto è raggiunto altrimenti - il dichiarare il ricorso irricevibile è formalismo eccessivo.
In quel caso di specie il TF ha, quindi, annullato la decisione di non entrata in materia del Tribunale cantonale e ha rinviato gli atti al Tribunale cantonale per decidere in merito al ricorso contro la decisione di pagamento dei contributi per gli anni 1984 e 1985.
Con giudizio 8C_259/2015 del 24 febbraio 2016, pubblicato in DTF 142 V 152, la nostra Massima istanza ha stabilito che un'opposizione presentata per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli infortuni non è valida, difettando la possibilità di apporre la firma autografa come invece previsto dalla forma scritta stabilita dall'art. 10 cpv. 4 prima frase OPGA (consid. 2.4 e 4.6).
In questo caso non c'è alcun diritto a un termine suppletorio, poiché la parte che inoltra un’opposizione tramite posta elettronica sa o deve comunque sapere a priori che, per la natura stessa del mezzo di invio, viene violato il requisito della firma. Non si tratta di una dimenticanza (consid. 4.5 e 4.6).
Una correzione del vizio di forma può, tuttavia, essere effettuata entro il termine di ricorso, facoltà di cui la persona assicurata deve essere eventualmente resa attenta (consid. 4.6).
La nostra Massima Istanza, in una sentenza 8C_386/2016 del 10 novembre 2016 consid. 4.1., ha inoltre ricordato che invii per fax, posta elettronica o servizi di messaggeria elettronica (per esempio SMS, MMS, WhatsApp, ecc.) non soddisfano i requisiti della forma scritta.
2.3. In una sentenza 8C_817/2017 del 31 agosto 2018, il Tribunale federale, relativamente all’art. 10 cpv. 5 OPGA, ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
In proposito cfr. anche STF 8C_289/2022 del 5 agosto 2022 consid. 4, pubblicata in SVR 2023 UV Nr. 4; STF 8C_244/2022 del 17 agosto 2022 consid. 3.4.; STF 8C_660/2022 del 28 giugno 2022 consid. 3.3.; STF 9C_191/2016 del 18 maggio 2016.
La nostra Massima Istanza, con giudizio 8C_245/2022 del 7 settembre 2022, ha accolto il ricorso di un assicuratore LAINF inoltrato contro l’annullamento da parte del Tribunale cantonale di una decisione su opposizione con la quale l’opposizione contro il rifiuto di erogare prestazioni dal 1° giugno 2021 era stata considerata irricevibile, in quanto non motivata.
In quel caso di specie il TF ha ritenuto che le condizioni per assegnare un termine supplementare ex art. 10 cpv. 5 OPGA non fossero adempiute. In particolare, quando la rappresentante dell’assicurato, avvocato specialista FSA in responsabilità civile e in diritto delle assicurazioni, il 9 agosto 2021, aveva interposto opposizione non motivata a nome del suo assistito, mancava ancora parecchio tempo alla scadenza del termine di opposizione (14 settembre 2021). Inoltre, da un lato, l’assicuratore le aveva fatto pervenire l’incarto 19 giorni prima che il termine spirasse. Dall’altro, allorché, il 31 agosto 2021, la patrocinatrice aveva inviato uno scritto all’assicuratore nel quale l’aveva informato che avrebbe motivato l’opposizione entro il 30 settembre 2021, dovendo esaminare gli atti e conferire con il proprio cliente, le restavano ancora 14 giorni prima della scadenza del 14 settembre 2021 per motivare l’opposizione. La medesima, dunque, entro la scadenza del termine legale di opposizione non prorogabile disponeva di tempo sufficiente per completare l’opposizione.
In una sentenza 9C_62/2007 del 26 settembre 2007 l’Alta Corte ha, poi, stabilito che il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA è per principio prorogabile, rilevando:
" 5.5 Nella recente sentenza citata I 898/06, questo Tribunale ha avuto modo di affermare che il termine supplementare dell'art. 10 cpv. 5 OPGA per rimediare a un vizio dell'opposizione è un termine stabilito da un'autorità e, in quanto tale, è per principio prorogabile (consid. 3.4; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, no. 9 all'art. 40; del medesimo autore, Auswirkungen des ATSG - Erste Erfahrungen, in: Schaffhauser/Kieser, Praktische Anwendungsfragen des ATSG, San Gallo 2004, pag. 19 seg.; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 2a ed., Zurigo 1999, § 12 no. 8; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 311). La concessione di una proroga presuppone tuttavia motivi sufficienti. La prassi amministrativa è a tal riguardo generosa e considera motivo sufficiente un sovraccarico di lavoro, un'assenza oppure l'impossibilità di entrare in relazione con la parte patrocinata (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 9). Questa prassi contrasta in un certo qual modo con l'obbligo di celerità della procedura. Nondimeno, sia l'approvazione di domande di proroga del termine formulate dal patrocinatore, sia lo svolgimento rapido della procedura sono nell'interesse della persona assicurata, motivo per cui l'assicuratore deve di principio concedere un breve termine supplementare se intende respingere una domanda di proroga del termine (Kieser, ATSG-Kommentar, no. 9 all'art. 40; Kölz/Bosshart/Röhl, op. cit., § 12 no. 10; Rhinow/Krähenmann, op. cit., pag. 311). Lo stesso principio vale per la procedura di opposizione come pure per quella di ricorso di prima istanza (sentenza citata, consid. 3.4).”
Cfr. pure STF 8C_255/2023 del 21 settembre 2023.
2.4. Nella presente evenienza, come visto nei fatti, il ricorrente, tramite il proprio rappresentante, a cui aveva rilasciato la relativa procura il 14 maggio 2025 (cfr. consid. 1.2.), ha inoltrato opposizione cautelativa (inviata con messaggio di posta elettronica) contro la decisione di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione emessa dalla Cassa il 10 aprile 2025 (cfr. doc. 12; 11; consid. 1.1.) - asserendo che i fatti non erano stati adeguatamente chiariti, come pure che avrebbe inviato ogni documento necessario alla disamina del caso, contestando le responsabilità poste a suo carico e postulando l’edizione degli atti per illustrare e spiegare ogni addebito mossogli - il 19 maggio 2025 (cfr. doc. 12; consid. 1.3.), allorché il termine legale di trenta giorni per interporre opposizione secondo l’art. 52 cpv. 1 LPGA (cfr. consid. 2.1.) sarebbe scaduto, tenuto conto delle ferie giudiziarie pasquali (art. 38 cpv. 4 LPGA), lunedì 26 maggio 2025, come rilevato nella risposta di causa (cfr. doc. III).
Già nell’opposizione del 19 maggio 2025, nonché nel messaggio di posta elettronica della medesima data con il quale l’opposizione è stata trasmessa alla Cassa, la parte ricorrente aveva chiesto l’edizione degli atti “per illustrare e spiegare ogni addebito mosso all’assicurato” (cfr. doc. 10; 12; consid. 1.3.).
Dopo che il 22 maggio 2025 il rappresentante dell’insorgente aveva, inoltre, domandato alla Cassa “(…) se la documentazione sia ottenibile anche per PDF tramite mail (…)” (cfr. doc. 11; consid. 1.4.), il 27 maggio 2025 la Cassa ha trasmesso il PDF richiesto tramite posta elettronica (cfr. doc. 14; consid. 1.4.).
Il 4 giugno 2025, ossia otto giorni dopo aver inviato a __________, del sindacato RA 1, il dossier dell’assicurato, la parte resistente ha deciso di non entrare in materia relativamente all’opposizione del 19 maggio 2025 contro la decisione di sospensione del 10 aprile 2025, indicando che la stessa non era stata firmata e non conteneva una motivazione, né una conclusione (cfr. doc. B; consid. 1.5.).
2.5. Chiamata a dirimere la presente vertenza, questa Corte ricorda, innanzitutto, che ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 e 4 OPGA l’opposizione, per quanto attiene al settore dell’assicurazione contro la disoccupazione, deve essere inoltrata nella forma scritta e munita della firma dell’opponente o del suo patrocinatore (cfr. consid. 2.1.).
A quest’ultimo riguardo va osservato che la giurisprudenza federale se, da una parte, prevede che un'opposizione presentata per e-mail contro una decisione di un assicuratore contro gli infortuni non è valida, difettando - per la natura stessa del mezzo utilizzato
In concreto la parte ricorrente ha affermato di avere inviato l’opposizione cautelativa firmata il 22 maggio 2025 (cfr. doc. I; consid. 1.6.).
Dalle carte processuali si evince, però, che il 22 maggio 2025, l’opposizione è stata allegata al messaggio di posta elettronica con cui il rappresentante del ricorrente ha postulato l’edizione della documentazione relativa all’assicurato tramite PDF (cfr. doc. 11), al fine di perfezionare l’opposizione (cfr. doc. 12).
La Cassa, il 27 maggio 2025, ha poi trasmesso il dossier dell’insorgente al sindacato RA 1 senza riferimento alcuno all’assenza di firma in originale (cfr. doc. 14).
Tutto ben ponderato, il TCA ritiene che già il 22 maggio 2025 o in ogni caso prima della scadenza al 26 maggio 2025 del termine per l’inoltro dell’opposizione la CO 1, la quale, aveva peraltro ricevuto l’opposizione in quella data da parte della sede di __________, dove il rappresentante dell’assicurato aveva inviato la stessa il 19 maggio 2025 e la richiesta degli atti sotto forma di PDF il 22 maggio 2025 (cfr. doc. 13), avrebbe potuto e dovuto rendere attenta la parte ricorrente del fatto che l’opposizione cautelativa, essendo stata inviata tramite posta elettronica (il 19 e nuovamente il 22 maggio 2025; cfr. doc. 11), non riportava la firma autografa del rappresentante in contrasto con quanto disposto dall’art. 10 cpv. 4 OPGA (cfr. consid. 2.1.) e che era sua facoltà sanare tale vizio entro il termine per l’inoltro dell’opposizione scadente il 26 maggio 2025.
2.6. Va, altresì, osservato che la Cassa, quando il 27 maggio 2025, ha trasmesso al sindacato RA 1 i documenti relativi all’assicurato, sapeva, perché così era stato indicato nell’opposizione cautelativa (cfr. doc. 12.), che gli stessi sarebbero serviti al rappresentante per completare la contestazione riguardante la decisione di sospensione del 10 aprile 2025.
In effetti l’opposizione del 19 maggio 2025, diversamente da quanto poi fatto valere nell’impugnativa (cfr. doc. I; consid. 1.6.), non risultava in particolare sufficientemente motivata con riferimento al caso di specie.
Pertanto la parte resistente, il 27 maggio 2025, avrebbe dovuto concedere al sindacato RA 1 un termine supplementare ex art. 10 cpv. 5 OPGA per motivare l’opposizione del 19 maggio 2025 e formulare le conclusioni con la comminatoria che in caso contrario non sarebbe entrata nel merito (cfr. consid. 2.1.), invece di emanare già il 4 giugno 2025, ovvero la settimana seguente, la decisione di non entrata in materia, in quanto l’opposizione non era firmata, né motivata, né presentava delle conclusioni (cfr. doc. B).
Nell’evenienza concreta non si è, del resto, confrontanti con una situazione abusiva, ritenuto che il mandato di rappresentanza è stato conferito al sindacato RA 1 dall’assicurato il 14 maggio 2025, e meglio dodici giorni prima della scadenza del termine di opposizione (26 maggio 2025) e che la documentazione dell’assicurato è pervenuta al suo rappresentante, nonostante le richieste di quest’ultimo del 19 e del 22 maggio 2025, unicamente il 27 maggio 2025.
2.7. Stante quanto precede la decisione di non entrata in materia del 4 giugno 2025 (cfr. doc. B; consid. 1.5.) deve essere annullata.
Gli atti vanno rinviati alla Cassa perché assegni un congruo termine alla parte ricorrente per completare l’opposizione del 19 maggio 2025 che dovrà essere presentata con firma autografa ed emetta successivamente una decisione su opposizione di merito.
2.8. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Con effetto dalla medesima è stato introdotto l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
L’oggetto della lite sottoposta all’esame di questo Tribunale concerne la ricevibilità o meno dell’opposizione interposta contro la decisione di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione del 10 aprile 2025.
Nella presente fattispecie può restare aperta la questione di sapere se si tratti o meno di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA.
Nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni, non verrebbero accollate spese, in quanto la LADI non ne prevede l’applicazione.
Anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni (in proposito cfr., da una parte, STF 8C_245/2022 del 7 settembre 2022 consid. 2.2., in cui l’Alta Corte ha stabilito che un litigio vertente sul rifiuto dell’assicurazione infortuni di entrare in materia riguardo a un’opposizione costituisce una decisione di natura procedurale e non concerne la concessione o il diniego di prestazioni. Dall’altra, in dottrina, Jean Métral, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2a edizione, 2025, n. 19f ad art. 61 LPGA, secondo il quale tale interpretazione del TF pare troppo restrittiva) non verrebbero comunque imposte spese.
In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
A quest’ultimo riguardo cfr. pure Ueli Kieser, Matthias Kradolfer, Miriam Lendfers, op. cit., n. 192 ad art. 61, pag. 1191.; Jean Métral, op. cit, n. 19a segg. ad art. 61 LPGA).
Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Ne discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.16 dell’11 giugno 2025 consid. 2.7.; STCA 38.2025.10 del 19 maggio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.27 del 17 giugno 2024 consid. 2.7.; STCA 38.2023.53 del 16 ottobre 2023 consid. 2.8.; STCA 38.2022.55 del 12 settembre 2022 consid. 2.8.).
2.9. Il ricorrente, vincente in causa, rappresentato da un sindacato, ha diritto all'importo di fr. 800 a titolo di ripetibili (cfr. art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA; 30 Lptca; DTF 122 V 278; DTF 118 V 139; STF 8C_527/2021 del 16 dicembre 2021 consid. 6; STF 8C_918/2012 del 29 gennaio 2013; STF 8C_517/2012 del 1° novembre 2012; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione di non entrata in materia riguardo all’opposizione del 19 maggio 2025 emanata dalla CO 1 il 4 giugno 2025 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati alla CO 1 per procedere come indicato al consid. 2.7.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La parte resistente verserà all’assicurato l’importo di fr. 800 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti