Raccomandata

Incarto n. 38.2025.37

rs

Lugano 30 luglio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 14 giugno 2025 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 giugno 2025 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1 - nato il 3 settembre 1991 - ha lavorato presso __________ quale impiegato alberghiero in virtù di un contratto a tempo pieno di durata indeterminata dal 9 luglio al 31 dicembre 2024, quando sono diventate effettive le proprie dimissioni del 27 dicembre 2024 (cfr. doc. 16 inc. 38.2025.34).

Il 17 dicembre 2024 l’assicurato ha concluso un contratto di lavoro di durata determinata (“Befristeter Arbeitsvertrag / Saisonvertrag”) dal 2 gennaio al 31 marzo 2025 con __________ in qualità di chef de service a tempo pieno presso l’Hotel __________ (cfr. doc. 18 inc. 38.2025.34).

Inoltre il 4 marzo 2025 è stato stipulato un nuovo contratto (“Befristeter Arbeitsvertrag / Saisonvertrag”) con __________ per il periodo dal 24 maggio al 16 novembre 2025 (cfr. STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 consid. 1.1.; doc. 32 inc. 38.2025.34).

1.2. RI 1 il 29 marzo 2025, si è annunciato per il collocamento presso l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) a decorrere dal 1° aprile 2025 (2° termine quadro per la riscossione di prestazioni: 1.04.2025 – 31.03.2027; cfr. doc. 1; 36 inc. 38.2025.34).

Il nominativo dell’assicurato è stato annullato dalla banca dati COLSTA l’8 aprile 2025 a far tempo dal 23 maggio 2025, avendo iniziato a lavorare per l’Hotel __________ di __________ in virtù del nuovo contratto del 4 marzo 2025 (cfr. doc. 25 inc. 38.2025.34; consid. 1.1.).

1.3. Con decisione su opposizione del 19 maggio 2025 l’URC ha confermato il proprio provvedimento del 2 maggio 2025 (cfr. doc. 32 inc. 38.2024.34) con il quale aveva sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 12 giorni dal 1° aprile 2025, non avendo compiuto alcuna ricerca di impiego nei tre mesi precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 1° aprile 2025 (2° termine quadro per la riscossione di prestazioni: 1.04.2025 – 31.03.2027; cfr. doc. 36 inc. 38.2025.34).

1.4. Questa Corte, con sentenza 38.2025.28 del 14 luglio 2025, nota alla Cassa (cfr. doc. XVI1 inc. 38.2025.34: messaggio di posta elettronica del 18 luglio 2025 dell’assicurato alla Cassa in cui è fatto riferimento alla STCA 38.2025.28 chiedendo la corresponsione delle 9 indennità di disoccupazione relative alla parte di sanzione annullata), ha accolto parzialmente il ricorso di RI 1 contro la decisione su opposizione del 19 maggio 2025, riformando la stessa nel senso che la sanzione è stata ridotta da 12 a 3 giorni, in quanto l’assicurato, essendo emerso che __________ gli aveva garantito l’impiego con inizio dal 24 maggio 2025 già il 2 febbraio 2025 (cfr. consid. 1.1.), andava esentato da una sospensione per i mesi di febbraio e marzo 2025.

Per il mese di gennaio 2025 è stato, invece, rilevato che il ricorrente aveva compiuto insufficienti sforzi volti al reperimento di un’occupazione, avendo svolto una sola ricerca di lavoro presso __________ .

1.5. Nel frattempo la Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), con decisione del 28 aprile 2025, ha sospeso RI 1 per 35 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. c OADI a seguito della sua disdetta del contratto di lavoro con __________ di fine dicembre 2024 per un impiego di durata determinata dal 2 gennaio al 31 marzo 2025 presso __________.

La Cassa ha precisato che l’assicurato, al momento delle proprie dimissioni da __________, doveva prevedere di ritrovarsi in disoccupazione al termine del contratto di durata determinata (cfr. doc. 26 inc. 38.2025.34).

1.6. Il 2 maggio 2025 RI 1 ha interposto opposizione contro la decisione del 28 aprile 2025 (cfr. doc. 34-35 inc. 38.2025.34) e il 21 maggio 2025 ha segnalato la sua grave situazione economica che gli rendeva difficile coprire le spese essenziali, come la pigione e la rata del leasing, chiedendo se fosse possibile ottenere un pagamento parziale degli importi trattenuti a titolo di anticipo (cfr. doc. 37 inc. 38.2025.34).

1.7. La Cassa, il 22 maggio 2025, ha interpellato __________ come segue:

" (…) il Sig. RI 1 ha indicato, nell’atto di opposizione, che era occupato al 70% da luglio 2024 e che la vostra Direzione gli aveva prospettato una riduzione del grado di occupazione al 50% da gennaio 2025.

Potete confermarci se la tesi sostenuta dal vostro ex collaboratore risulta corrispondente a quanto in effetti si era prospettato?

In caso di risposta affermativa, potete indicarci le motivazioni di questa paventata riduzione dell’orario di lavoro?

(…)” (Doc. 39 inc. 38.2025.34)

1.8. Il 28 maggio 2025 la Cassa ha comunicato all’assicurato di avere trasmesso al suo ex datore di lavoro uno scritto, come pure che il signor __________ avrebbe potuto dare seguito allo stesso all’inizio del mese di giugno, in quanto a quel momento era assente e che la risposta di quest’ultimo gli sarebbe stata trasmessa per osservazioni (cfr. doc. 44 inc. 38.2025.34).

Nella medesima data RI 1 ha ringraziato la Cassa dell’informazione riguardante le verifiche in corso presso l’ex datore di lavoro al fine di chiarire quanto da lui indicato (cfr. doc. 45 inc. 38.2025.34).

1.9. __________, il 3 giugno 2025, ha asserito che “nel rispetto dei termini di disdetta abbiamo comunicato al Signor RI 1 la riduzione della percentuale di lavoro a far data dal 01.01.2025. Purtroppo ci siamo trovati a dover effettuare questa diminuzione della percentuale per poter far fronte alla forte diminuzione del lavoro prevista per i primi mesi dell’anno 2025” (cfr. doc. 46 inc. 38.2025.34).

1.10. Il 4 giugno 2025 l’assicurato ha intimato alla Cassa di emettere una decisione su opposizione entro il 7 giugno 2025, affermando che non era stato rispettato l’obbligo legale di un trattamento rapido, equo e proporzionato alla sua situazione (cfr. doc. 47 inc. 38.2025.34).

1.11. __________, Responsabile Cantonale, Amministrazione Centrale della Cassa, il 5 giugno 2025, ha inviato la seguente lettera all’assicurato, chiedendo un riscontro entro il 12 giugno 2025:

" Con riferimento alla sua lettera del 4 giugno 2025 le comunichiamo che abbiamo dovuto effettuare un complemento di informazioni presso il suo ultimo datore di lavoro.

A tale proposito le alleghiamo la nostra lettera e la relativa risposta per presentare le sue ultime osservazioni circa la risposta del suo ex datore di lavoro legate soprattutto alla percentuale lavorativa e per rispettare il diritto di essere udito.

Considerata la sua disdetta presso il __________, le chiediamo di chiarirci il seguente punto:

  1. Per quale motivo ha disdetto il suo impiego a tempo pieno che aveva a__________ di durata indeterminata per accettare un contratto in Canton Ticino al 70% con uno stipendio chiaramente inferiore, per poi licenziarsi anche da questo lavoro asserendo che non riusciva a vivere con questo ultimo salario?

  2. È stato un ricongiungimento familiare a farla ritornare in Ticino oppure vi sono altre ragioni?

(…)” (Doc. 50 inc. 38.2025.34)

1.12. Il 7 giugno 2025 l’interessato ha indicato, in particolare, che le ulteriori richieste della Cassa rappresentano un’illegittima estensione dell’oggetto del procedimento e configurano un comportamento inammissibile.

Egli ha specificato, da un lato, che le domande in questione incidono, senza alcuna pertinenza giuridica, nella sua sfera privata e personale, rafforzando “l’impressione fondata che si stiano cercando nuovi motivi sanzionatori per mantenere in vita una sospensione già smentita dai fatti” e violano il principio costituzionale della proporzionalità. Dall’altro, di avere deciso di contattare la redazione di __________, al fine di rendere pubblica tale situazione (cfr. doc. 51 inc. 38.2025.34).

1.13. Il 21 luglio 2025 il presidente del TCA, con giudizio 42.2025.34, ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 7 giugno 2025, in cuiRI 1 aveva segnatamente lamentato da parte della Cassa la violazione del principio di celerità (art. 29 cpv. 1 Cost.) per non avere emanato, nonostante il sollecito del 4 giugno 2025 (cfr. consid. 1.10.), una decisione in relazione alla sua opposizione del 2 maggio 2025 (cfr. consid. 1.6.).

Pendente causa, e meglio l’11 giugno 2025, la Cassa aveva, in effetti, emesso la relativa decisione su opposizione.

1.14. Con la decisione su reclamo dell’11 giugno 2025 la Cassa ha parzialmente accolto la richiesta del ricorrente (cfr. consid. 1.6.), riducendo la sospensione dal diritto all’indennità disoccupazione da 35 a 15 giorni.

La decisione su opposizione è stata così motivata:

" abbiamo inviato lo scritto del 5 giugno 2025, chiedendogli per quale motivo avesse disdetto il suo impiego a tempo pieno di __________ di durata indeterminata per accettare un contratto in Canton Ticino al 70% con uno stipendio chiaramente inferiore, per poi licenziarsi anche da questo lavoro asserendo che non riusciva a vivere con questo ultimo salario e, aggiungendo se si poteva trattare di un eventuale ricongiungimento familiare o altre ragioni, forse urgenti, che l'avevano fatto optare per questa scelta che gli avrebbe e gli ha pregiudicato la sua situazione finanziaria.

Questa domanda è stata fatta unicamente per comprendere meglio la situazione dell'Assicurato e poterlo agevolare e non il contrario, come asserisce il Sig. RI 1, né tantomeno per violare la sua privacy e tutte le accuse mosse all'Amministrazione, contenute nel suo scritto del 7 giugno 2025.

Visto queste sue continue accuse contro l'Amministrazione e la sua reticenza nel rispondere e quindi la sua mancanza di collaborazione, non possiamo fare altro che prendere atto e giudicare con la documentazione in nostro possesso.

Comprendiamo parzialmente che l'Assicurato non avrebbe potuto continuare a lavorare al 50% presso il Ristorante __________, visto che chiaramente già il 70% gli aveva pregiudicato la sua situazione finanziaria.

Tuttavia, prima di lasciare un lavoro di durata indeterminata con diminuzione del grado di occupazione, probabilmente momentaneo, avrebbe potuto informarsi presso una Cassa disoccupazione, al fine di potere verificare se poteva beneficiare del calcolo del guadagno intermedio (art. 24 LADI), fatto che sarebbe stato possibile.

In questo modo, i funzionari avrebbero potuto spiegare che il guadagno assicurato sarebbe stato fissato sulla media degli ultimi 6 o 12 mesi lavorativi, la media migliore avrebbe determinato il suo guadagno assicurato e avrebbe potuto beneficiare della compensazione.

Per ciò che concerne l'eventuale grado di sospensione circa questo suo licenziamento, qualora fosse dovuto a ragioni di ricongiungimento familiare o per accudire un parente, eccetera, non sarebbe stata decisa alcuna sospensione.

In questo caso invece la Cassa ha riscontrato una colpa, in quanto l'assicurato ha lasciato un impiego a tempo pieno per uno nuovo al 70% a partire dal 9 luglio 2024.

L'Assicurato è vero che ha trovato un impiego al 100% per tre mesi, tuttavia, terminato questo impiego, la probabilità che si trovasse totalmente in disoccupazione era elevata ed è ciò che è puntualmente avvenuto.

Inoltre, l'Assicurato per i mesi precedenti la sua iscrizione in disoccupazione, non ha effettuato ricerche di lavoro, al fine diminuire la possibilità di doversi iscrivere in disoccupazione. Per questo suo comportamento è anche stato sospeso dall'URC.

Considerato quanto precede, comprendiamo parzialmente che l'Assicurato abbia disdetto un impiego al 70% e che sarebbe dovuto diminuire ulteriormente per i primi mesi dell'anno 2025.

Tuttavia, la concausa di questo trovarsi in difficoltà finanziarie, parte dal fatto che prima ha lasciato un impiego di durata indeterminata al 100%, dove l'assicurato il motivo di questa sua scelta non ha voluto spiegarlo, come sopra ribadito. Tuttavia, avrebbe dovuto già sapere che agendo in questo modo, i suoi costi fissi mensili non potevano essere completamente coperti.

Riassumendo, è veritiero che il grado lavorativo per i primi mesi dell'anno sarebbe diminuito presso il Ristorante __________ (cfr. E-mail del 5 giugno 2025 della Sig.ra __________), ciononostante, l'Assicurato avrebbe potuto beneficiare di una compensazione da parte della Cassa e-o almeno informarsi sul come agire in merito. Egli ha trovato un impiego di durata determinata per tre mesi, durante i quali non ha effettuato ricerche di posti di lavoro, in quanto aveva concluso un contratto di durata determinata a partire dal 24 maggio 2025 ed è stato sospeso dall'URC, per cui con ogni probabilità si sarebbe dovuto iscrivere in disoccupazione, fatto che è puntualmente avvenuto.

Pertanto, considerato quanto sopra espresso, concordiamo con l'Assicurato per ciò che attiene il fatto che per i primi mesi dell'anno presso il __________ avrebbe subito una diminuzione del grado di occupazione, come è stato confermato dall'ex datore di lavoro in data 5 giugno 2025, (anche se il motivo principale della sua disdetta data dallo stesso era che con il 70% del salario non riusciva a fare fronte alle sue spese mensili) e vista la sua attività temporanea presso __________, in virtù degli articoli 30 cpv. 1 lett. a) LADI e 44 cpv. 1 lett. c) OADI, si decide di diminuire i giorni di sospensione da 35 (colpa grave) a 15 giorni (colpa media).

(…)” (Doc. A)

1.15. RI 1, il 13 giugno 2025, ha ricorso tempestivamente contro la decisione su opposizione dell’11 giugno 2025 (cfr. consid. 1.14.), postulando l’annullamento della sanzione di 15 giorni, l’accertamento che la disoccupazione non è stata colpevole e l’assegnazione di un’indennità di parte pari a fr. 1'400.-- (cfr. doc. I pag. 3).

Il ricorrente ha, segnatamente, contestato l’“inammissibile ampliamento dell’oggetto del contendere”, rilevando che sono stati introdotti argomenti nuovi (residenza, storia lavorativa precedente al __________) che non facevano parte della decisione del 28 aprile 2025.

Inoltre egli ha fatto valere che la conferma scritta da parte del datore di lavoro secondo cui il grado di occupazione sarebbe stato ridotto al 50% è stata ignorata o comunque sminuita, come pure che il cambiamento di impiego per garantire il proprio sostentamento non possa essere considerato colpa lieve.

L’insorgente sostiene che anche una sanzione di 15 giorni risulta sproporzionata, avendo agito per necessità economica a fronte di una riduzione annunciata del 50%.

Il medesimo ha aggiunto che il Tribunale federale ha stabilito che il grado di colpa deve essere valutato tenendo conto della situazione concreta e che, avendo già una prospettiva lavorativa certa dal 24 maggi 2025, con accordo verbale del 2 febbraio 2025 e contratto scritto del marzo 2025, non vi era alcun reale stato di disoccupazione (cfr. doc. I).

Con ulteriore atto del 13 giugno 2025 l’assicurato ha formulato una richiesta formale di trattazione urgente del suo ricorso, motivata dalla grave situazione finanziaria causata da un prestito di fr. 5'000.-- che ha dovuto contrarre a seguito della mancata corresponsione delle indennità giornaliere dal 1° aprile 2025 per far fronte alle spese essenziali, tra cui il pagamento delle pigioni, dei premi della cassa malati, delle rati del leasing, nonché degli alimenti destinati ai suoi figli e il cui rimborso mensile di fr. 1'000.--, rappresenta un ulteriore peso economico (cfr. doc. I1 e II1 allegati al ricorso).

Sempre il 13 giugno 2025 il ricorrente ha postulato il pagamento delle indennità giornaliere non (più) contestate, ribadendo le proprie difficoltà economiche connesse anche alla restituzione del prestito tramite rate di fr. 1'000.-- al mese. Egli ha, peraltro, puntualizzato che “le mie entrate nel mese di maggio 2025 derivanti da attività accessoria come massaggiatore si sono limitate a CHF 120 netti” (cfr. doc. II allegato al ricorso).

1.16. L’assicurato, il 15 giugno 2025, ha informato di avere ricevuto da parte della Cassa un versamento di fr. 929.15 netti e che a suo avviso tale importo corrisponde a un pagamento parziale legato alla decisione (su opposizione) dell’11 giugno 2025, con la quale la sanzione originaria di 35 giorni è stata ridotta a 15,4 giorni di sospensione (cfr. doc. III+1).

1.17. Nella propria risposta del 27 giugno 2025 la Cassa ha chiesto di respingere l’impugnativa del 13 giugno 2025 (cfr. consid. 1.15.), per quanto ricevibile, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).

1.18. Il 9 luglio 2025 l’insorgente si è nuovamente espresso in merito alla fattispecie (cfr. doc. VII).

1.19. La parte resistente ha preso posizione al riguardo con scritto del 17 luglio 2025 (cfr. doc. IX).

1.20. Il doc. IX è stato trasmesso per conoscenza al ricorrente (cfr. doc. X).

in diritto

2.1. Questa Corte osserva, innanzitutto, in relazione al riferimento del ricorrente alla ritardata giustizia, poiché “la trattazione dell’opposizione ha richiesto più di un mese, nonostante la semplicità del caso e la mia ripetuta segnalazione della situazione economica d’urgenza” (cfr. doc. I), che la Cassa, in ogni caso, come esposto nei fatti, l’11 giugno 2025 ha emanato la decisione su opposizione in questione (cfr. consid. 1.14.).

Al riguardo si evidenzia, peraltro, da una parte, che con sentenza 38.2025.34 il presidente del TCA, a seguito dell’emanazione, l’11 giugno 2025, della decisione su opposizione, ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata/ritardata giustizia del 7 giugno 2025, in cui RI 1 aveva lamentato, in particolare, la violazione da parte della Cassa del principio di celerità (art. 29 cpv. 1 Cost.) perché non si era ancora pronunciata riguardo all’opposizione del 2 maggio 2025 (cfr. consid. 1.13.)

Dall’altra, che la decisione su opposizione dell’11 giugno 2025 è stata impugnata nel merito dall’assicurato con ricorso del 14 giugno 2025 (cfr. doc. I; consid. 1.15.).

La causa da questo profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. STF 9C_220/2022 dell11 agosto 2022; ordinanza del TF 9C_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 42.2024.2 del 22 aprile 2024 consid. 2.3., il cui ricorso dell’interessata al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_282/2024 del 24 maggio 2024; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022; STCA 42.2020.39-40 del 27 aprile 2020 consid. 2.2.; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 35.2017.57 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell’11 giugno 2014 consid. 2.2.).

2.2. L’insorgente ha, altresì, invocato la violazione del diritto di essere sentito da parte della Cassa per avere emesso la sanzione iniziale senza preavviso o audizione (cfr. doc. I pag. 1; VII).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale e dell’art. 42 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali – LPGA (“Le parti hanno il diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di decisioni impugnabili mediante opposizione.”), le parti hanno diritto di essere sentite. Dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (cfr. STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.2.; STF 8C_846/2016 del 24 maggio 2017 consid. 3.2.1.; DTF 141 V 557 consid. 3.1.; DTF 132 V 387; 127 V 219; 127 V 431; 127 I 56; 126 V 130).

L’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di esprimersi oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a un'audizione orale.

Ora, né l'art. 42 LPGA, né la PA, né la LADI prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. STF_789/2023 dell’8 gennaio 2025 consid. 4.2.3.; STF 8C_312/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 3.2.; STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 5.1.; STF 8C_62/2014 del 29 novembre 2014 consid. 2.3.2.; STF 9C_657/2009 del 3 maggio 2010 consid. 9; DTF 134 I 140).

Il ricorrente, nel caso concreto, ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost. dinanzi alla parte resistente, perlomeno in sede di opposizione e in occasione dell’invio da parte della Cassa dell’accertamento esperito presso l’ex datore di lavoro (cfr. doc. 34-35; 50; V pag. 7; consid. 1.6.; 1.11.; STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018).

È utile, in ogni caso, evidenziare che una violazione del diritto di essere sentito risulta sanata (cfr. STF 8C_460/2024 del 27 novembre 2024 consid. 3.2.; STF 8C_395/2022 del 24 gennaio 2023 consid. 6.2.1.; DTF 127 V 431 consid. 3d/aa), allorché la persona lesa ha la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità giudiziaria dotata di pieno potere cognitivo, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. STF 9C_407/20220 del 24 novembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022 consid. 3.1.; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012 consid. 2.1.; 8C_729/2007 del 6 novembre 2008 consid. 2.).

Non va, del resto, dimenticato che, in applicazione del principio inquisitorio, il TCA può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento della fattispecie (art. 16, 31 Lptca; 61 lett. c LPGA).

2.3. Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o meno la Cassa abbia sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere disdetto, a fine dicembre 2024, il contratto di lavoro con __________ dopo essere stato assunto per un impiego di durata determinata dal 2 gennaio al 31 marzo 2025 presso __________ (cfr. doc. 26 inc. 38.2025.34; A; consid. 1.5.; 1.14.).

2.4. Secondo il principio generale della riduzione del danno ancorato nell’art. 17 cpv. 1 LADI l’assicurato che fa valere prestazioni assicurative deve intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione (cfr. STF 8C_625/2023 del 7 marzo 2024 consid. 5.2.).

La legge prevede delle sanzioni nel caso in cui questo obbligo non venga ossequiato tramite comportamenti che influenzano l’inizio e la durata del dovere di prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione, e meglio tramite la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione regolata all’art. 30 LADI (cfr. STF 8C_315/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 13 pag. 40).

Secondo l’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI l'assicurato è sospeso dal diritto a indennità se è disoccupato per colpa propria.

In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).

Nel campo di applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI rientrano i comportamenti che sono causali per l’inizio della disoccupazione e che comportano la violazione dell’obbligo di evitare la disoccupazione.

La disoccupazione per colpa propria ai sensi di tale disposto è descritta più specificatamente all’art. 44 OADI, il quale non è in ogni caso esaustivo (cfr. STF 8C_315/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 13 pag. 40).

L’art. 44 cpv. 1 OADI enuncia che la disoccupazione è segnatamente imputabile all’assicurato che con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (lett. a), rispettivamente ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego (lett. b), ha disdetto egli stesso un rapporto di lavoro di presumibile lunga durata e ne ha concluso un altro, di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe stato soltanto di breve durata, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego (lett. c) oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata di durata indeterminata e ha concluso un rapporto di lavoro, di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe stato soltanto di breve durata (lett. d).

Ai sensi dell’art. 44 cpv. 1 lett. c OADI sussiste, dunque, una disoccupazione per propria colpa allorché un assicurato abbandona un posto di lavoro a favore di un altro, il quale presumibilmente è di breve durata (cfr. STF 8C_121/2016 del 2 settembre 2016 consid. 3.2.).

2.5. Per quanto attiene alla disoccupazione per propria colpa di cui all’art. 44 cpv. 1 lett. c OADI, va osservato che non è più ragionevolmente esigibile la continuazione del rapporto di lavoro – concetto che figura pure alla lett. b dell’art. 44 cpv. 1 OADI, per cui al riguardo va applicata la costante giurisprudenza federale sviluppata in relazione alla lett. b (cfr. STFA C 302/01 del 4 febbraio 2003 consid. 3.1.) –, in particolare, quando l'occupazione è o è divenuta (a seguito del cambiamento di determinate circostanze) inadeguata ai sensi dell'art. 16 LADI (cfr. STF 8C_315/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 4.3.3.; STF 8C_629/2014 del 15 ottobre 2014; STF 8C_742/2013 del 27 novembre 2013; STF 8C_958/2008 del 30 aprile 2009; STFA C 22/04 dell'8 ottobre 2004; STFA C 170/02 del 24 febbraio 2003; DLA 1998, N. 9, consid. 2b, pag. 44 e DLA 1986 N. 23, pag. 90 e N. 24, consid. 2, pag. 95).

Non si può pretendere da un assicurato che conservi il proprio impiego se il medesimo può prevalersi di un motivo di licenziamento immediato giusta l’art. 337 CO (cfr. STF 8C_510/2017 del 22 febbraio 2018 consid. 3.1.).

A proposito dell’art. 44 cpv. 1 lett. c OADI B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”; Ed. Schulthess, 2014, n. 38-39 ad art. 30, ha rilevato:

" 38 D'après cette disposition, est réputé sans travail par sa

faute l'assuré qui a résilié lui-même un contrat de travail vraisemblablement de longue durée et en a conclu un autre dont il savait ou aurait dû savoir qu'il ne serait que de courte durée, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. L'assuré qui prend le risque de résilier son contrat de travail pour en conclure un autre plus précaire viole potentiellement son devoir de diminuer le dommage à l'assurance. Il prend en effet le risque de devenir chômeur plus rapidement que s'il n'avait pas résilié son ancien contrat.

39 C'est au moment du chômage résultant de la résiliation du contrat le plus précaire que la faute est sanctionnée. Le comportement reproché (résiliation du contrat stable) ne se fait ressentir que de façon différée. Le début du délai d'exécution de la suspension sera fixé au premier jour de chômage (même si le comportement reproché a eu lieu bien avant). La notion d'exigibilité au sens de la disposition examinée ici coïncide au surplus avec celle de l'art. 44 al. 1 let. b OACI (arrêt du 4 février 2003 [C 302/01] consid. 3.1; v. aussi N 36 ci-dessus).

Un contrat de travail intérimaire est précaire par définition. On ne saurait dès lors reprocher à un assuré de résilier un contrat de ce type pour en conclure un autre théoriquement moins précaire. Il en va de même en ce qui concerne les activités énumérées aux art. 7 et 8 OACI (activités saisonnières et peu stables). Enfin, c'est sous l'angle de l'art. 44 al. 1 let. c OACI qu'il faut trancher la question de savoir s'il y a lieu de suspendre un assuré qui a résilié un contrat pour se former et qui devient chômeur après la fin de sa période de formation (ATF 122 V 43; arrêts du 30 avril 2004 [C 228/03]; 18 mai 2001 [C 435/00]).”

Al riguardo cfr. pure B. Rubin, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DLA 2017 pag. 7; B. Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, Ed. Schulthess, 2019, n. 506-507 pag. 106; B. Rubin, Assurance-chômage Manuel à l’usage des praticiens, Ed. Schulthess, 2025, pag. 154.

2.6. Nella Prassi LADI ID, p.ti D23-D27, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO), quale autorità di sorveglianza che deve adoperarsi per garantire l’applicazione uniforme del diritto ed impartire istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI; STF 8C_756/2020 del 3 agosto 2021 consid. 3.2.3.; STFA C 195/03 del 19 agosto 2004; STFA C 176/00 del 10 marzo 2003, consid. 3; STFA C 260/99 dell'8 agosto 2001, consid. 6b e DTF 127 V 57 consid. 3a pag. 61), ha fornito le seguenti indicazioni:

" Disdetta del rapporto di lavoro da parte del lavoratore (art. 44 cpv. 1 lett. b e c OADI)

D23 La disoccupazione è imputabile all’assicurato se quest’ultimo:

• ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza

previamente assicurarsi un altro impiego, o

• ha disdetto egli stesso un rapporto di lavoro presumibilmente di lunga durata e ne ha concluso un altro, di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe stato soltanto di breve durata,

a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego.

Si ritiene che una persona si è assicurata un altro impiego se dispone di un contratto di lavoro firmato in cui è indicata la data di entrata in servizio.

D24 Una disdetta del contratto di lavoro di comune accordo è considerata come una disdetta da parte dell’assicurato.

D25 Se il datore di lavoro lascia al lavoratore la scelta tra le dimissioni e il licenziamento, la disdetta del rapporto di lavoro è ritenuta provenire dal datore di lavoro. Non bisogna quindi giudicare tale fattispecie in base all’art. 44 cpv. 1 lett. b OADI, ma esaminare alla luce della lettera a dello stesso art. se il lavoratore ha fornito al datore di lavoro un motivo sufficiente di licenziarlo.

D26 Una disdetta del contratto di lavoro da parte dell’assicurato può essere sanzionata soltanto se si poteva ragionevolmente esigere che quest’ultimo conservasse il suo impiego. L’adeguatezza del vecchio impiego deve essere esaminata in base a criteri severi. L’esistenza di ore supplementari che non superano la durata massima del lavoro prevista dalla legge, di controversie relative al salario in caso di rispetto dei contratti collettivi di lavoro o delle disposizioni contrattuali nonché l’esistenza di un clima di lavoro teso non sono elementi sufficienti per considerare un impiego come non adeguato. Eventuali problemi di salute invocati dall’assicurato devono essere comprovati da un certificato medico.

Se disdice un rapporto di lavoro su chiamata a causa delle eccessive e imprevedibili fluttuazioni del suo tasso di occupazione, l’assicurato non va sospeso dal suo diritto all’ID in seguito a disoccupazione colposa.

D27 Non si può ragionevolmente pretendere che il lavoratore conservi il suo impiego se motivi gravi ai sensi degli art. 337 segg. CO giustificano una risoluzione immediata del rapporto di lavoro.

ð Giurisprudenza

DTFA C 135/02 del 10.2.2003 (Ragionevole pretesa che il lavoratore conservi il suo impiego)

DTFA C 302/01 del 4.2.2003 (Dimissioni a causa della mancanza di sicurezza sul posto di lavoro)

DTFA C 392/00 dell’8.10.2002 (Dimissioni a causa dell’aumento di salario inferiore alle aspettative alla fine del periodo di prova)”

La Prassi LADI ID p.to D75 1.E enuncia, da un lato, che nel caso disdetta da parte dell’assicurato di un impiego di durata indeterminata per assumere un impiego precario o di breve durata la colpa è grave.

Dall’altro, che il differimento dell’annuncio e intense ricerche di lavoro nel periodo antecedente l’annuncio in disoccupazione sono da considerarsi un’attenuante (Prassi LADI D62).

La sanzione è ridotta (1/6 al mese) in base al tempo trascorso fra il comportamento scorretto e l’annuncio in disoccupazione. L’assicurato adempie a queste condizioni se, immediatamente dopo la disdetta del contratto di durata indeterminata (CDI), assume un impiego precario o di breve durata rinunciando a chiedere l’ID.

Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. DTF 151 V 137 consid. 4.3.; STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 9C_536/2021 del 19 ottobre 2022 consid. 2.4.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 144 V 195 consid. 4.2. = DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125.

2.7. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).

La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_302/2019 del 22 agosto 2019 consid. 3.2.; STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 150).

In virtù dell'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova (lett. a) oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata (lett. b).

Il cpv. 5 della medesima norma prevede, invece, che se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

2.8. Chiamato a dirimere la presente fattispecie, questo Tribunale osserva, dapprima, che, siccome il caso in esame concerne la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione per avere disdetto a fine dicembre 2024 il contratto di durata indeterminata con __________ e averne concluso un altro di breve durata con __________ da gennaio 2025, la questione relativa ai motivi che avrebbero condotto l’assicurato a licenziarsi dal posto di lavoro nel Canton __________ per la fine di marzo 2024 (contratto poi conclusosi nell’aprile 2024; cfr. doc. A), precedente all’impiego presso __________, iniziato nel luglio 2024, esula dalla presente lite.

In relazione alla disdetta del contratto di impiego nel Canton __________ non è, infatti, stata emessa alcuna sospensione, non avendo, peraltro, il ricorrente ricorso all’assicurazione contro la disoccupazione fino al 29 marzo 2025, quando alla fine del contratto con __________ si è annunciato per il collocamento a decorrere dal 1° aprile 2025 (cfr. consid. 1.2.).

Al riguardo si evidenzia che di massima il TCA esamina solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione su opposizione (cfr. art. 1 cpv. 2 e 3 Lptca; STF 8C_126/2022 del 7 aprile 2022 consid. 4.3.; STF 9C_239/2017 del 10 aprile 2017; DTF 130 V 388; DTF 125 V 413 consid. 1; STFA U 355/02 del 19 novembre 2003 consid. 3; STCA 38.2023.37 del 12 giugno 2023 consid. 2.4.; STCA 38.2022.77 del 3 ottobre 2022; STCA 38.2020.68 del 14 dicembre 2020 consid. 2.5.; STCA 38.2019.21 del 27 marzo 2019; STCA 38.2012.42 del 26 luglio 2012, il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_584/2012 del 17 ottobre 2012), ad eccezione dei ricorsi per denegata e ritardata giustizia (cfr. art. 2 Lptca).

Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione o una decisione su reclamo, come in casu per quanto attiene alla richiesta di un’inchiesta amministrativa, manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C_232/2024 del 29 ottobre 2024 consid. 5.1.; STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 8C_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4).

La costante giurisprudenza federale ha, d’altronde, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_562/2023 del 29 maggio 2024 consid. 2.2.; STF 9C_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

2.9. Dalle carte processuali, come rilevato nei fatti, emerge che l’assicurato, il 27 dicembre 2024, ha effettivamente disdetto per il 31 dicembre 2024 il contratto di lavoro di durata indeterminata con __________ (cfr. consid. 1.1.).

Il contratto in questione riguardava, tuttavia, un impiego inferiore a un tempo pieno pari a 43.50 ore settimanali, e meglio era di 30.45 ore settimanali (cfr. doc. 16 inc. 38.2025.34, doc. B2 inc. 38.2025.28), che corrisponde a un grado di occupazione del 70%.

Giova, inoltre, rilevare che l’orario settimanale di 43.50 ore concerne, secondo il contratto dell’8 luglio 2024 con __________, le attività stagionali (cfr. doc. 16 inc. 38.2025.34, doc. B2 inc. 38.2025.28; art. 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione).

__________, rispondendo alla Cassa che le aveva chiesto di confermare se la stessa avesse prospettato una riduzione del grado di occupazione al 50% da gennaio 2025 (cfr. consid. 1.7.), ha, del resto, attestato di avere comunicato al ricorrente, nel rispetto dei termini di disdetta, la riduzione della percentuale di lavoro dal 1° gennaio 2025 per far fronte alla diminuzione del lavoro prevista per i primi mesi del 2025 (cfr. consid. 1.9.).

Da tale conferma si evince che nei primi mesi del 2025 vi sarebbe stato un calo del lavoro. Non è però dato di sapere come sarebbe stata l’evoluzione nei mesi seguenti. La SA non ha fornito dati al riguardo.

D’altra parte, l’assicurato con __________ ha sì concluso un contratto di durata determinata da gennaio a marzo 2025, ma a tempo pieno (cfr. doc. 18 inc. 38.2025.34, consid. 1.1.).

Allorché, poi, il medesimo si è iscritto in disoccupazione il 29 marzo 2025, egli aveva già stipulato anche il nuovo contratto con __________ dal 24 maggio al 16 novembre 2025 al 100% (cfr. consid. 1.1.; 1.2.).

In simili condizioni, tutto ben ponderato e considerato che l’art. 44 cpv. 1 lett. c OADI si riferisce a quegli assicurati che, licenziandosi da un impiego di lunga durata per concludere un contratto di breve durata, violano potenzialmente l’obbligo di ridurre il danno valido nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali e in particolare dell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_273/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.; STF 8C_99/2021 del 27 ottobre 2021 consid. 5.3.; DTF 134 V 109 consid. 10.2.7.; STFA C 108/04 del 3 maggio 2005; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003), rischiando di diventare disoccupati più rapidamente che se non avessero disdetto il precedente contratto di impiego (cfr. consid. 2.4.), occorre concludere che l’insorgente non va ritenuto colpevole della propria disoccupazione dal 1° aprile 2025 secondo tale norma.

In effetti in concreto, dal mese di gennaio 2025, ossia a seguito della riduzione del grado di occupazione dal 70 al 50%, la continuazione dell’impiego presso __________ non era più esigibile ex art. 16 cpv. 2 lett. i LADI, tenuto conto del fatto che lo stipendio presso tale datore di lavoro al 50% (pari a fr. 3'122, considerato un salario al 70% di fr. 4'372 - cfr. doc. 16 inc. 38.2025.34 - che riportato al 100% corrispondeva a fr. 6'245) sarebbe stato inferiore al 70% del guadagno assicurato (70% di fr. 5'581 - cfr. doc. 31; 36 inc. 38.2025.34 - = fr. 3'906).

È vero, in primo luogo, che l’art. 16 cpv. 2 lett. i LADI prevede anche che il salario può essere inferiore al 70% del guadagno assicurato se l’assicurato riceve prestazioni compensative giusta l’articolo 24 (guadagno intermedio) e che con il consenso della commissione tripartita, l’ufficio regionale di collocamento può eccezionalmente dichiarare adeguata un’occupazione la cui rimunerazione è inferiore al 70 per cento del guadagno assicurato.

In secondo luogo, che non risulta dagli atti, come affermato dalla parte resistente (cfr. doc. A; V), che l’assicurato abbia chiesto ragguagli all’URC o a una Cassa di disoccupazione prima di procedere alla disdetta del contratto con __________ al fine di sapere come procedere nei confronti del datore di lavoro e di verificare se potesse beneficiare del calcolo del guadagno intermedio (art. 24 LADI).

È altrettanto vero, però, che nel caso di specie, che riguarda la lett. c dell’art. 44 cpv. 1 OADI e non la lett. b (la disoccupazione è segnatamente imputabile all’assicurato che ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego; cfr. consid. 2.4.), la questione delle indennità compensative va relativizzata.

Nell’ipotesi della lett. b coloro i quali conseguono un guadagno intermedio e ricevono indennità compensative riducono il danno a carico dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Nel caso della lett. c, per contro, ciò dipende dalla situazione effettiva.

Ora, nella presente fattispecie, va considerato che l’insorgente - il quale al momento della disdetta aveva, in ogni caso, già concluso un contratto di lavoro a tempo pieno con __________ -, se non si fosse licenziato da __________ avrebbe potuto sì iscriversi in disoccupazione a seguito della riduzione del suo grado di occupazione e, se del caso, percepire indennità compensative, tuttavia non è dato di sapere per quanto tempo egli sarebbe rimasto in disoccupazione (siccome, come visto sopra, l’ex datore di lavoro non ha ad ogni modo indicato che il calo dell’attività riguardasse esclusivamente i mesi invernali).

Il ricorrente avrebbe così comunque arrecato un danno all’assicurazione disoccupazione, il quale avrebbe potuto peraltro essere maggiore rispetto al danno relativo al periodo di poco più di un mese e mezzo - dal 1° aprile al 23 maggio 2025 - in cui il ricorrente è rimasto iscritto per il collocamento (cfr. doc. 1; 25 inc. 38.2025.34) prima di riprendere l’attività con __________ dal 24 maggio al 16 novembre 2025 (cfr. consid. 1.1.).

Secondo questo Tribunale a torto, dunque, il ricorrente è stato sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione in applicazione degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. c OADI.

2.10. Per quanto concerne la richiesta dell’assicurato tendente al versamento anticipato delle indennità giornaliere (cfr. doc. I; VII), che in buona sostanza equivale a una domanda di effetto sospensivo della sanzione, va osservato che l’emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto tale domanda (cfr. STF 9C_443/2023 del 28 febbraio 2025 consid. 9.; STF 9C_414/2023 del 21 febbraio 2024 consid. 5.1.; STF 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017 consid. 12, parzialmente pubblicata in DTF 143 V 130; STF 9C_37/2011 del 20 giugno 2011 consid. 7; STF 9C_964/2009 del 29 gennaio 2010 consid. 4; STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009 consid. 7; STFA K 65/05 del 21 luglio 2005 consid. 4; STTCA 38.2025.8 del 7 dicembre 2016 consid. 2.9.; STCA 38.2013.2 dell’11 settembre 2013 consid. 2.11.).

La giurisprudenza ha, comunque, stabilito che le opposizioni contro decisioni di sospensione non hanno effetto sospensivo a causa del breve termine d’esecuzione della sospensione, di 6 mesi, fissato dall’art. 30 cpv. 3 4a frase LADI (cfr. DTF 124 V 82). Le decisioni di sospensione sono quindi immediatamente esecutive (cfr. Prassi LADI ID p.to E52).

Si ricorda, altresì, che l’insorgente stesso, il 15 giugno 2025, ha comunicato che la Cassa gli ha versato la somma di fr. 929.15, corrispondenti alla parte della sanzione ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI ridotta da 35 a 15 giorni con la decisione su opposizione dell’11 giugno 2025 (cfr. doc. III + 1; consid. 1.16.).

Per inciso, a proposito dello scritto del 22 luglio 2025 con il quale il ricorrente ha chiesto, in particolare, che “nel procedimento n. 38.2025.28 (URC) venga ordinato il versamento immediato delle 9 indennità giornaliere annullate con sentenza del 16 luglio 2025 (recte: 14 luglio 2025)” e che “nel procedimento n. 38.2025.34 (CO 1) venga ordinato il versamento anticipato delle 15 indennità giornaliere contestate, in attesa della decisione definitiva” (cfr. doc. XIV inc. 38.2025.34 = doc. XVII inc. 38.2025.28), è infine utile ribadire che in relazione all’inc. 38.2025.28 il TCA, il 14 luglio 2025, ha emesso una sentenza con cui ha ridotto la sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione inflitta all’assicurato dall’URC ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI da 12 a 3 giorni (cfr. consid. 1.4.).

Riguardo alla richiesta dell’insorgente tendente al versamento anticipato delle indennità giornaliere a lui spettanti è stato indicato che la stessa, la quale in buona sostanza equivaleva a una domanda di effetto sospensivo della sanzione, era stata resa priva di oggetto dall’emanazione della sentenza (cfr. STCA 38.2025.28 consid. 2.14.).

Inoltre questo Tribunale, nel giudizio 38.2025.34 del 21 luglio 2025 con il quale, a seguito dell’emanazione della decisione su opposizione dell’11 giugno 2025, ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata/ritardata giustizia inoltrato il 7 giugno 2025 dall’assicurato nei confronti della Cassa (cfr. consid. 1.13.), al consid. 2.5. ha stabilito che, ritenuto che il ricorso per denegata giustizia era divenuto privo d’oggetto, alla domanda dell’assicurato di ottenere il versamento immediato delle indennità trattenute, ossia di concedere l’effetto sospensivo alla sanzione inflittagli dalla Cassa, spettava la medesima sorte, essendo tale misura accessoria alla decisione finale.

Al consid. 2.9. il TCA ha, poi, precisato:

" 2.9. Riguardo allo scritto dell’assicurato del 19 luglio 2025 concernente, segnatamente, la richiesta di versamento delle 9 IG relative alla STCA 38.2025.28 del 14 luglio 2025 (cfr. consid. 1.16.), va osservato, per inciso, che, qualora le parti (ricorrente e URC), fin da ora, non abbiano intenzione di inoltrare ricorso al TF contro il giudizio 38.2025.28, la corresponsione delle prestazioni in questione può verosimilmente avere luogo prima del mese di settembre 2025.”

2.11. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.57 del 10 marzo 2025 consid. 2.14.; STCA 38.2024.54 del 10 febbraio 2025 consid. 2.15.; STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2024.11 del 29 aprile 2024 consid. 2.12.; STCA 38.2023.65 del 12 febbraio 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

2.12. L’insorgente ha chiesto un indennizzo per parte non patrocinata (cfr. doc. I; VII).

Un’indennità per ripetibili può venire assegnata, di regola, solo al ricorrente vittorioso patrocinato in causa (art. 61 lett. g LPGA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in: SZS 1991 pag. 180 segg.).

Il Tribunale federale riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (cfr. STF 8C_785/2020 del 7 maggio 2021 consid. 7.2.; STF 9C_53/2017 del 18 agosto 2017 consid. 3.3.; STFA C 98/02 del 26 maggio 2003; DTF 113 Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, no. 1 ad art. 159; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1997, pag. 394).

Nell'evenienza in esame, i presupposti non sono dati.

Infatti, la causa non è complessa ed il lavoro svolto non risulta avere manifestamente impedito notevolmente l’attività professionale dell’insorgente, né risulta che ha comportato una perdita di guadagno.

La pretesa d'indennità per ripetibili deve, pertanto, essere negata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso, in quanto non privo di oggetto e ricevibile, è accolto.

§ La decisione su opposizione dell’11 giugno 2025 è annullata.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente La segretaria

Daniele Cattaneo Stefania Cagni

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