Raccomandata
Incarto n. 38.2024.55
rs
Lugano 24 febbraio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 dicembre 2024 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 7 novembre 2024 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione contro la disoccupazione
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1998, ha svolto l’apprendistato dal luglio 2013 al giugno 2017 presso la ditta __________, ove ha continuato a lavorare quale falegname fino al gennaio 2024, quando sono diventate effettive le sue dimissioni dell’11 ottobre 2023 (cfr. doc. 7; 8).
Nel frattempo, e meglio il 10 ottobre 2023, l’assicurato ha concluso un contratto di lavoro di durata indeterminata con la __________ con inizio il 1° febbraio 2024 (cfr. doc. 10).
Con lettera del 2 luglio 2024, sottoscritta da RI 1 “per ricezione e accettazione”, la __________ ha rescisso con effetto immediato il rapporto di impiego, precisando che “le parti si danno reciprocamente atto di non avere più nulla da pretendere” (cfr. doc. 11).
1.2. RI 1 si è iscritto per il collocamento il 2 luglio 2024, rivendicando il diritto alle indennità di disoccupazione a partire dal 3 luglio 2024 (cfr. doc. 1).
Nell’“Attestato del datore di lavoro” del 19 luglio 2024 al punto 13 la __________ ha indicato che il motivo della disdetta consiste nell’“impossibilità per una continuazione del rapporto di lavoro” (cfr. doc. 12).
Il 23 luglio 2024 anche l’assicurato ha asserito che il contratto è stato rescisso per l’impossibilità di continuare il rapporto di impiego e che si stava impegnando a trovare una nuova occupazione, in quanto dopo undici anni di lavoro aveva spese a cui far fronte (cfr. doc. 14).
La Cassa CO 1 (in seguito: Cassa), il 31 luglio 2024, ha comunicato all’assicurato di avere aperto il suo caso di disoccupazione a decorrere dal 2 luglio 2024 (cfr. doc. 17).
1.3. Il 7 agosto 2024 la __________, interpellata dalla Cassa il 23 luglio 2024 - con sollecito del 5 agosto 2024 - riguardo ai motivi dettagliati per i quali è stato disdetto il contratto di lavoro di RI 1 (cfr. doc. 16; 20), ha affermato:
" (…) durante una sua assenza di inabilità lavorativa a causa di malattia ci siamo accorti che non era proprio così.
Per il tramite dei canali social ci siamo accorti che era completamente abile al lavoro e durante la sua “malattia” praticava la sua passione delle auto (anche all’estero) invece che lavorare. Il sig. RI 1 ha ammesso i fatti scusandosi e chiedendo una “seconda opportunità”, ma è venuta a mancare la nostra fiducia nei confronti del collaboratore. (…)” (Doc. 21)
1.4. L’assicurato, al quale la Cassa ha dato l’opportunità di prendere posizione in relazione alle asserzioni del suo ex datore di lavoro prima di procedere all’esame della pratica e a un’eventuale decisione di sospensione dal diritto alle indennità in virtù dell’art. 30 cpv.1 lett. a LADI, secondo cui un assicurato che è senza lavoro per propria colpa va sospeso, e dell’art. 44 lett. a OADI che dispone che la disoccupazione è segnatamente imputabile all’assicurato che con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (cfr. doc. 22), il 12 agosto 2024, ha indicato:
" (…) La mia intenzione non era sicuramente di farmi licenziare, in quanto lavoro da 11 anni ininterrottamente e conosco l’importanza di un lavoro.
Purtroppo nella vita penso che chiunque abbia presto o tardi avuto delle difficoltà. Io purtroppo queste difficoltà le ho accumulate tutte nello stesso momento, iniziando ad avere problemi in una relazione portata avanti parecchi anni, che mi ha portato alla depressione ed alla perdita delle mie prestazioni, che a mia volta hanno portato ripercussioni sul lavoro. Involontariamente, il ritrovo di auto è stato l’ultima spiaggia di salvare il salvabile, sperando potesse aiutarmi ad uscire da questo periodo. (Guidare per me è una terapia) ed i fatti si sono svolti in un weekend. Prendo atto che tutto ciò si è riversato sulla vita professionale, ma ne sto già pagando le conseguenze anche nella vita privata. Con le molteplici visite psicologiche documentabili, sto tornando a essere la persona che sono sempre stato. Mi sono dato la briga di cercare un nuovo posto di lavoro ed ho già firmato un nuovo contratto. Questo a dimostrazione del mio impegno nel rimediare a ciò che è stato fatto.
Essendo nel mondo del lavoro da 11 anni, ho anche spese da persona che lavora d 11 anni e per me, per quanto possa essere regolamentato, perdere un’indennità che pago da sempre, non potendo far fronte a tutte le mie spese, diventa un problema.
Ho fatto in modo di minimizzare il più possibile la vostra richiesta di aiuto, ma spero che ciò che ho scritto possa far capire la situazione.
Ho sbagliato e sto cercando di rimediare.
Ho sempre svolto i miei obblighi e i miei doveri. Ora in un momento di difficoltà, chiedo aiuto io. (…)” (Doc. 23)
RI 1, il 30 luglio 2024, ha in effetti concluso un contratto d’impiego a tempo indeterminato con la ditta __________ quale falegname AFC al 100% con inizio il 1° settembre 2024 (cfr. doc. 19).
Il medesimo ha trasmesso all’amministrazione un certificato medico del 13 agosto 2024 in cui la Dr. med. __________, spec. in medicina interna, ha dichiarato di averlo visto la prima volta il 19 giugno 2024 a seguito di deterioramento psicofisico indotto da un problema relazionale e che per tale motivo egli è stato inabile al lavoro al 100% dal 19 al 28 giugno 2024 (cfr. doc. 24).
Alla Cassa è, inoltre, pervenuta, il 14 agosto 2024, un’attestazione della Dr. med. __________ della Clinica __________, da cui risulta che l’assicurato si è sottoposto a visite psichiatriche il 2 e il 16 luglio 2024, nonché il 13 agosto 2024 e che le stesse sono state eseguite al fine di valutare le condizioni psicopatologiche del paziente, come pure per stabilire eventuali indicazioni terapeutiche (cfr. doc. 25).
1.5. Con decisione del 20 agosto 2024 la Cassa ha sospeso RI 1 per 21 giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI, ritenendo che la disoccupazione gli fosse imputabile e rilevando:
" (…) La risoluzione del contratto per il 1° luglio 2024 da parte del suo datore di lavoro è stata immediata. Ha approvato tale risoluzione immediata e al contempo ha accettato lo scioglimento del rapporto di lavoro senza che il termine di preavviso ordinario fosse rispettato.
La disoccupazione è pertanto in pare imputabile al suo comportamento. Le motivazioni contenute nella sua presa di posizione del 12 agosto 2024, per costante giurisprudenza federale e cantonale, non possono essere ritenute sufficienti, di conseguenza la sospendiamo 21 giorni dal diritto all’indennità. (…)” (Doc. 27)
1.6. Sempre il 20 agosto 2024 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ ha cancellato il nominativo dell’assicurato dalla banca dati COLSTA con effetto dal 1° settembre 2024 (cfr. doc. 28).
1.7. Il 19 settembre 2024 RI 1, rappresentato da RA 1, ha interposto una tempestiva opposizione contro il provvedimento del 20 agosto 2024, chiedendo l’annullamento dei giorni di sospensione e facendo valere:
" (…) Ai sensi della Prassi LADI ID, vi è disoccupazione imputabile all’assicurato unicamente se la disdetta è conseguente a un dolo o a un dolo eventuale da parte dell'assicurato. Il dolo è dato se I’assicurato adotta intenzionalmente un comportamento allo scopo di essere licenziato. Il dolo eventuale è dato se l'assicurato sa che il suo comportamento può avere come conseguenza il suo licenziamento e accetta di assumere tale rischio (considerandi D18).
Il signor RI 1 era inabile dal lavoro, come indicato dal certificato medico trasmesso all'ex datore di lavoro, dal 19.6.2024 al 28.6.2024, a seguito di un deterioramento psicofisico.
Egli si è recato nel fine settimana del 22 giugno ad un raduno di auto, ritenendo che tale avvenimento potesse aiutarlo a livello psicologico.
Egli è un lavoratore serio. Si nota che negli 11 anni precedenti ha sempre lavorato presso lo stesso datore di lavoro, e dal primo settembre ha già ritrovato un’occupazione a tempo pieno, sollevando questo istituto dall'erogazione di ulteriori indennità giornaliere di disoccupazione.
Il signor RI 1 non ha in nessun modo adottato un comportamento con l'intenzione di essere licenziato.
Al suo rientro presso l'ex datore di lavoro, il giorno primo luglio, egli ha lavorato come di consueto. Il giorno successivo, ovvero il 2 luglio, gli veniva intimato il licenziamento immediato.
La risposta della __________ del 7 agosto a questo ufficio, indica erroneamente che il signor RI 1 sarebbe stato completamente abile la lavoro, durante la malattia, poiché avevano notato dei post sui social dai quali si evinceva la partecipazione del signor RI 1 a questo raduno di auto.
Il signor RI 1 era ovviamente dispiaciuto per questo fatto.
A nostro modo di vedere tuttavia, tale avvenimento non giustificava un licenziamento in tronco, anche alla luce della giurisprudenza.
Sarà nostra intenzione pertanto far valere delle pretese in risarcimento alla __________, per licenziamento immediato ingiustificato. (…)” (Doc. 30)
1.8. La parte resistente, il 16 ottobre 2024, ha inviato il seguente scritto ad RA 1:
" (…)
Dalla documentazione in nostro possesso risulta che il suo Cliente, in data 22 giugno 2024, si trovava ad un raduno d'auto, come da lei stessa indicato. Tale raduno __________ è stato organizzato nei diversi passi tra Svizzera ed Italia, dal 22 giugno 2024 al 28 giugno 2024 (ad esempio: __________, ecc...), secondo anche quello che si evince da Instagram. Considerato che il Sig. RI 1 era inabile al lavoro a causa di problemi psicologi, egli non doveva avvertire il suo medico se usciva di casa durante il giorno; tuttavia, per l'estero e per la notte occorreva informare il medico curante. Per quale motivo, il suo Assistito non ha contattato il suo psicologo, al fine di informarlo in merito ed, eventualmente, ottenere il suo consenso?
Per quale ragione, il Sig. RI 1 non ha comunicato la sua partecipazione a questo __________ al suo ex datore di lavoro? Egli era a conoscenza che agendo in questo modo, avrebbe potuto andare incontro a problemi seri, visto che, in seguito, ha comunicato di essersi dispiaciuto e si è scusato.
Per quale motivo, egli ha accettato ed ha sottoscritto una disdetta con effetto immediato e non si è rivolto a voi oppure all'Ufficio del lavoro o ad una Cassa disoccupazione, al fine di richiedere informazioni in merito, come del resto ha fatto, presentando opposizione contro la decisione della Cassa del 20 agosto 2024? ll termine regolare della disdetta sarebbe dovuto essere di 1 mese, pertanto dal 2 luglio 2024 al 31 agosto 2024.
Il suo servizio di protezione giuridica ha intrapreso, nel frattempo, le pretese di risarcimento, indicate nel suo scritto del 19 settembre 2024, presso la sede opportuna?
In caso affermativo, allegare gentilmente copia dell'istanza.
Caso contrario, per quale ragione non è stata aperta una causa contro l'ex datore di Iavoro, visto che non ritiene corretta la disdetta con effetto immediato e le motivazioni in generale, addotte da quest'ultimo?
Altre osservazioni da aggiungere?
A titolo abbondanziale rileviamo che non è mai stata messa in discussione la serietà sul lavoro del Sig. RI 1, come pure i suoi 11 anni di attività lavorativa ed è sicuramente positivo il fatto che egli abbia trovato un nuovo impiego dal 1º settembre 2024.
Pertanto, non sono questi fatti che hanno portato la __________ di __________ a decidere per una sospensione dal diritto delle indennità di disoccupazione, come spiegato nella decisione stessa. (…)” (Doc. 33)
La rappresentante dell’assicurato, il 4 novembre 2024, ha risposto:
" 1) Le allego il volantino dell’evento Rally a cui aveva partecipato il
signor RI 1. Si è trattato dei giorni 22 e 23 giugno, quindi solo durante il fine settimana, Il signor RI 1, pensando che tale partecipazione lo aiutasse a livello psicologico, ha ritenuto di potervi aderire, essendo durante il fine settimana, Abbiamo chiesto a tal proposito un parere al medico che aveva emesso il certificato, che mi riservo di inviarle non appena sarà in mio possesso;
Il signor RI 1 a quel tempo aveva valutato che, avvenendo nel fine settimana, non sarebbe stato necessario informare l’ex datore di lavoro. Egli n quel momento era fragile a livello psicologico, ed essendo una persona cortese e corretta, si è sentito in ogni caso di porgere delle scuse.
Dal canto nostro siamo intervenuti solo successivamente e il signor RI 1 al momento della disdetta immediata era scosso e non in grado di valutare attentamente tutte le conseguenze di quell’atto. Gli è stata mossa anche una certa pressione dall’ex datore di lavoro, che visto lo stato psicologico del signor RI 1, non ha di certo permesso di ponderare tutti i mezzi legali in suo aiuto.
Stiamo attendendo i certificati medici dettagliati e sulla base di quelli valuteremo se procedere ulteriormente nei confronti dell’ex datore di lavoro per una disdetta immediata ingiustificata.
Vedasi risposta al punto 4).
Stiamo appunto attendendo gli ultimi mezzi di prova, e riteniamo di poter valutare a breve se avviare una causa.
Per il momento non abbiamo altre osservazioni e per ora ci riconfermiamo nella nostra opposizione del 19.9.2024.” (Doc. 34)
1.9. Con decisione su opposizione del 7 novembre 2024 la Cassa ha confermato il precedente provvedimento di sospensione (cfr. consid. 1.5.), osservando:
" (…)
L’evento causa del licenziamento è stata la partecipazione ad un evento (rally) che si è tenuto all'estero. Secondo costante giurisprudenza della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) l'assicurato è tenuto a ricevere il benestare del proprio medico curante, nonché avvisare tempestivamente l'assicurazione erogatrice delle IG di malattia o il datore di lavoro.
L'assicurato invoca la buona fede, la necessità terapeutica e il fatto che l'evento si sia svolto durante il fine settimana. In considerazione che in quel momento egli era al beneficio di IG malattia (giorni di calendario e non feriali) mal si vede la mancata segnalazione all'assicurazione __________.
Dall'analisi della documentazione in nostro possesso disponibile fino alla stesura di codesta decisione, non si avvede nessuna informazione e autorizzazione a svolgere questa attività/hobby durante un periodo di malattia riconosciuto e pagato da un organo assicurativo.
Secondo la prassi LADI nel caso di specie si poteva prospettare una sanzione per colpa grave visto il licenziamento immediato accettato con firma da parte dell'assicurato nonché dal comportamento tenuto dal medesimo che ha cagionato gravemente la fiducia tra le parti. Ciononostante, in virtù delle giustificazioni addotte dall'assicurato e dagli atti presenti, la Cassa ha optato per una sanzione di 21 giorni (colpa media). (…)” (Doc. A)
1.10. Contro la decisione su opposizione RI 1, sempre assistito da RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, nel quale ha postulato l’annullamento della stessa. (cfr. doc. I pag. 8-9).
A sostegno delle proprie pretese la parte ricorrente ha segnatamente addotto che la rappresentante è stata consultata soltanto allorché è stata notificata la decisione del 20 agosto 2024 e non al momento del licenziamento immediato.
È stato poi ribadito che l’assicurato non ha reagito contestando senza indugio la disdetta con effetto immediato, essendo fragile a livello psicofisico.
Inoltre è stato evidenziato che alla luce del certificato medico del 2 dicembre 2024 della Dr. med. __________ “vi sia spazio per far valere una pretesa per licenziamento immediato ingiustificato alla __________” e che “procederemo in tal senso prossimamente e ci riserviamo fin da ora di produrre la documentazione attestante i passi intrapresi in questo senso”.
RA 1, per conto dell’insorgente, ha altresì, sottolineato che in alcun modo quest’ultimo ha pensato che la sua partecipazione durante il fine settimana a un rally automobilistico, quale hobby - che godeva del benestare del medico curante -, lo avrebbe portato a ricevere un licenziamento immediato. Al riguardo è stato aggiunto che, trovandosi in un periodo di malattia e non avendo ricevuto alcuna indicazione particolare, l’assicurato ha ritenuto che tale partecipazione lo avrebbe potuto aiutare a livello psicologico (cfr. doc. I).
All’impugnativa sono stati allegati in particolare due certificati medici.
Nel primo, datato 20 novembre 2024, i Dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, e __________ della Clinica __________, dove RI 1 si è sottoposto a visite psichiatriche dal 2 luglio al 13 agosto 2024, hanno attestato che la sintomatologia presentata da quest’ultimo era compatibile con un Disturbo dell’adattamento (ICD10: F43.2), come pure che:
" (…) Il paziente ha sviluppato un quadro clinico caratterizzato da un importante stato di ansia libera, rimuginio e attacchi di panico, timia subdeflessa e iporessia con conseguente calo ponderale. Tale condizione ha compromesso temporaneamente l'equilibrio psichico e funzionale del paziente.
Per un periodo di tempo transitorio il Sig. RI 1 è stato in trattamento con una terapia ansiolitica benzodiazepinica e parallelamente ha beneficiato di una presa a carico psicologica.
Gradualmente si è assistito ad un miglioramento del quadro clinico osservato, i sintomi si sono progressivamente attenuati fino a risolversi
II Sig. RI 1 ha quindi recuperato un buon compenso psichico, presentando un'adeguata stabilità emotiva e una soddisfacente capacità di adattamento alle normali attività quotidiane.” (Doc. H)
Il secondo, già menzionato, è stato rilasciato il 2 dicembre 2024 dalla Dr. med. __________, la quale ha specificato relativamente al paziente che “a causa del suo stato psicofisico non c’erano restrizioni ad uscire di casa per intraprendere attività ricreative nel fine settimana” (cfr. doc. G).
1.11. Nella sua risposta del 15 gennaio 2025 la Cassa ha proposto di respingere il ricorso con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).
1.12. Il 16 gennaio 2025 il presidente del TCA ha assegnato alle parti un termine di 10 giorni per presentare eventuali altri mezzi di prova (cfr. doc. IV). Esse sono rimaste silenti.
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la questione di sapere se la Cassa abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni per essere stato licenziato da parte della __________.
2.2. L'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI prevede che l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se è disoccupato per propria colpa.
In questa evenienza competenti ad emettere una decisione di sospensione sono le casse di disoccupazione (cfr. art. 30 cpv. 2 LADI).
Nel campo di applicazione dell’art. 30 cpv. 1 lett. a LADI rientrano i comportamenti che sono causali per l’inizio della disoccupazione e che comportano la violazione dell’obbligo di evitare la disoccupazione.
La disoccupazione per colpa propria ai sensi di tale disposto è descritta più specificatamente all’art. 44 OADI, il quale non è in ogni caso esaustivo (cfr. STF 8C_315/2022 del 23 gennaio 2023 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2023 ALV Nr. 13 pag. 40).
L’art. 44 cpv. 1 OADI enuncia che la disoccupazione è segnatamente imputabile all’assicurato che con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro (lett. a), rispettivamente ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego (lett. b).
2.3. Per quanto attiene alla disoccupazione per propria colpa di cui all’art. 44 cpv. 1 lett. a OADI, è utile rilevare che la giurisprudenza ha stabilito che, un assicurato è da considerarsi disoccupato per colpa propria ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (cfr. DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DLA 1998 nr. 9 pag. 44 consid. 2b; STF 8C_711/2022 del 14 settembre 2023; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF C 221/02 del 4 agosto 2003 consid. 2.3).
La sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione per colpa propria dell'assicurato non presuppone uno scioglimento del rapporto di lavoro per cause gravi ai sensi dell'art. 337 e 346 cpv. 2 CO, essendo sufficiente che il comportamento generale o il carattere dell'interessato abbia dato luogo alla disdetta (STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; STF 8C_366/2015 del 14 agosto 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF C 143/06 del 3 ottobre 2007; STF C 254/06 del 26 novembre 2007).
Neppure è dunque necessario che vi siano delle inadempienze a livello professionale (cfr. DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245).
Una sospensione può, tuttavia, essere pronunciata unicamente se il comportamento in questione è chiaramente comprovato (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DTF 112 V 242 consid. 1 pag. 245) e, secondo l'art. 20 lett. b e c della Convenzione n. 168 dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) concernente la promozione dell'impiego e la protezione contro la disoccupazione del 21 giugno 1988, se vi è dolo perlomeno eventuale (cfr. STF 8C_711/2022 del 14 settembre 2023; STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020; STF 8C_179/2017 del 30 giugno 2017; STF 8C_99/2017 del 26 giugno 2017; DLA 2012 pag. 294; DTF 124 V 234 consid. 3b p. 236; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015, STFA C 53/00 del 17 ottobre 2000; Th. Nussbaumer, "Arbeitslosenversicherung", in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2ed., Basilea 2007, p. 2426-2427 cifre marg. 830-831).
Dal profilo dell’assicurazione contro la disoccupazione, l’intenzione, rispettivamente il dolo eventuale, non si riferisce all’atto in questione ma al fatto di essere licenziato: vi è disoccupazione colpevole se l’assicurato assume un comportamento per essere licenziato o se può prevedere che il suo comportamento può avere per effetto un licenziamento e che accetta di correre il rischio (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 a proposito di un camionista che ha avuto un incidente, dopo essere stato peraltro già avvertito in passato dal suo datore di lavoro; STF 8C_872/2011 in DLA 2012 pag. 294; STF C 582/00 dell’11 gennaio 2001).
2.4. La costante giurisprudenza federale, come visto, ha stabilito che, ove occorre esaminare se il lavoratore ha con il suo comportamento, segnatamente mediante violazione dei suoi obblighi contrattuali, fornito al datore di lavoro un motivo di licenziamento, la sospensione del diritto alle indennità potrà essere decisa solo se sarà nettamente stabilita una colpa del lavoratore (cfr. STF 8C_796/2019 del 27 marzo 2020).
Tale è il caso soltanto quando le accuse del datore di lavoro sono chiaramente credibili.
Ciò significa concretamente che quando una controversia oppone l'assicurato al suo datore di lavoro, le sole affermazioni di quest'ultimo non bastano per ammettere una colpa contestata dell'assicurato e non confermata da altre prove (ad es. deposizioni testimoniali) o indizi in grado di convincere l'amministrazione o il giudice (cfr. STF 8C_99/2017 del 22 giugno 2017; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; STF 8C_446/2015 del 29 dicembre 2015; STF 8C_268/2015 del 6 agosto 2015; STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015; STFA C 120/03 del 13 novembre 2003, consid. 2.2; STFA C 281/02 del 24 settembre 2003 consid. 1.2; DLA 1999 N. 8, consid. 7b, pag. 39; DLA 1995 N. 18, consid. 1, pag. 108; DTF 112 V 242, consid. 1, pag. 245 e i rinvii ivi menzionati).
2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.
La sospensione del diritto a indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 2 OADI).
La sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI e DLA 2000 N. 9, consid. 1, pag. 47-48), soggiace in altre parole al principio della proporzionalità (cfr. DTF 125 V 193, consid. 4b, pag. 197; DTF 123 V 150; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 278/01 del 17 marzo 2003, consid. 1.3).
L'art. 45 cpv. 4 OADI stabilisce che vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo, ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova oppure ha rifiutato un’occupazione adeguata.
In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.
Per costante giurisprudenza l’entità della sanzione dipende della qualità della colpa e non della durata della disoccupazione (cfr. DLA 1999 Nr. 32 pag. 184). Occorre pure tenere conto del principio di proporzionalità e considerare così tutte le circostanze soggettive (ad esempio problemi di salute, situazioni familiari, appartenenza religiosa) o soggettive (ad esempio rifiuto di un’occupazione limitata nel tempo, cfr. STF 8C_38/2012 del 10 aprile 2012, consid. 3.3; DTF 130 V 125; in un altro contesto vedi pure la STF 8C_808/2019 del 17 giugno 2020 in SVR 2021 UV pag. 8).
La Segreteria di Stato dell’economia (in seguito: SECO), quale autorità di vigilanza che deve adoperarsi per un’applicazione uniforme del diritto ed in particolare le istruzioni generali (cfr. art. 110 LADI), ha elaborato una “Tabella delle sospensioni per le Casse di disoccupazione, i Servizi cantonali e gli URC” la quale “ha lo scopo, per quanto possibile, di stabilire la parità di trattamento a livello nazionale per gli tutti assicurati e costituisce un aiuto per gli organi d’esecuzione nell’attività decisionale. In nessun caso la tabella deve limitare il potere di apprezzamento degli organi d’esecuzione né li esonera dal dovere di tenere conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive della fattispecie. Per ogni sospensione deve essere preso in considerazione il comportamento dell’assicurato in generale. Sono applicabili i principi generali del diritto amministrativo di legalità, di proporzionalità e di colpevolezza.” (Prassi LADI ID p.to D72), per dei casi d’applicazione, cfr. STF 8C_225/2023 del 6 marzo 2024 consid. 3.3.; STCA 38.2012.54 del 15 maggio 2013; STCA 38.2017.23 del 19 giusto 2017; STCA 38.2019.27 del 5 settembre 2019; STCA 38.2021.83 del 31 gennaio 2022, il cui ricorso dell’assicurato al TF è stato respinto con giudizio 8C_146/2022 del 23 gennaio 2023).
La Tabella prevede una colpa grave in caso di licenziamento dell’assicurato con effetto immediato da un impiego a tempo indeterminato per validi motivi, anche in caso di applicazione dell’articolo 29 LADI (cfr. D75 punto 1.C).
Sulla portata delle direttive amministrative, cfr. STF 8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del 2 maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 4.3.1.; STF 8C_73/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 4.3.2.-4.3.3.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2.; DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; STF 9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 4.3.; STF 8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; STF 8C_902/2017 del 12 giugno 2018 consid. 4.2., pubblicata in DTF 144 V 195 e in DLA 2018 N. 10 pag. 260; DTF 138 V 50 consid. 4.1.; DTF 132 V 121 consid. 4.4 pag. 125; STF 8C_834/2016 del 28 settembre 2017 consid. 6.2.1.; STF 2C_105/2009 del 18 settembre 2009; STF E 1/06 del 26 luglio 2007 consid. 4.3.
2.6. Nella presente evenienza risulta incontestato che, allorché era inabile al lavoro al 100% per malattia, il ricorrente, nel fine settimana del 22-23 giugno 2024, si è recato in Italia per partecipare a un rally automobilistico (cfr. consid. 1.3.; 1.4.; 1.7.; 1.8.; 1.10.).
Litigiosa è, per contro, la sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione per 21 giorni inflitta all’assicurato dalla Cassa a causa di disoccupazione per colpa propria giusta gli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 cpv. 1 lett. a OADI a seguito del suo comportamento durante l’inabilità lavorativa.
Il TCA, chiamato a dirimere il caso di specie, ricorda innanzitutto che per costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.), per infliggere una sanzione fondata sugli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI non è necessario che si sia in presenza di un licenziamento con effetto immediato giustificato.
Basta, invece, che con il suo comportamento l’assicurato abbia indotto il datore di lavoro a disdire il contratto.
È, poi, sufficiente, perché un assicurato venga sanzionato, che egli si aspetti, almeno a titolo di dolo eventuale, che adottando un determinato comportamento potrebbe perdere il suo impiego (cfr. consid. 2.3.; DLA 2012 Nr. 13 pag. 294; RDAT II-2003 pag. 310; STCA 38.2018.77 del 6 febbraio 2019; STCA 38.2003.46 del 9 febbraio 2004).
In una STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 l’Alta Corte ha rilevato che “Sous l'angle du droit de l'assurance-chômage, l'intention, respectivement le dol éventuel, ne doit pas se rapporter à l'acte fautif qui est en cause mais au fait d'être licencié: il y a chômage fautif si l'assuré adopte intentionnellement un comportement en vue d'être licencié ou s'il peut prévoir que son comportement peut avoir pour conséquence un licenciement et qu'il accepte de courir ce risque (arrêt 8C_872/2011, précité, consid. 4; arrêt C 282/00 du 11 janvier 2001 consid. 2b)”.
2.7. In concreto l’insorgente, tre giorni dopo essersi recato, il 19 giugno 2024, dalla Dr. med. __________, la quale ha attestato un deterioramento psicofisico con conseguente inabilità al lavoro al 100% per malattia da quel giorno fino al 28 giugno 2024 (cfr. doc. 24), è partito dal Ticino per recarsi in Italia e partecipare a un rally automobilistico che si è svolto, come si evince dalla locandina prodotta alla Cassa dalla parte ricorrente (cfr. doc. E), da sabato 22 a domenica 23 giugno 2024 sullo __________, situato fra la __________ e il __________.
L’ex datore di lavoro ha asserito di aver scoperto tale circostanza dai canali social (cfr. doc. 21).
In effetti agli atti risultano delle foto postate dall’assicurato (cfr. doc. 21b).
In proposito va ricordato che l’insorgente ha ammesso di essere stato al rally in questione, precisando che “guidare per me è una terapia” (cfr. doc. 23; 30; I).
Secondo l'art. 321a cpv. 1 CO il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
Al riguardo, Pierre Tercier (“Les Contrats spéciaux”, Ed. Schulthess, Zurigo 1995, pag. 358 N. 2910) ha osservato:
" De l’art. 321a I (“le travailleur […] sauvegarde fidèlement les intérèts légitimes de l’employeur”), on déduit l’obligation pour le travailleur de ne rien faire ou entreprendre qui puisse porter préjudice aux intérêts de l’employeur. La règle implique également un devoir d’information et de renseignement à charge du travailleur (…).
L’art. 321a I est une disposition-cadre qui qualifie l’ensemble des prestations du travailleur, y compris son comportement en dehors du travail, compte tenu des intérèts légitimes de l’employeur (…).”
Durante un’incapacità al lavoro il dovere di fedeltà comporta, per il lavoratore, un obbligo di intraprendere tutto ciò che sia possibile per ripristinare la sua piena abilità lavorativa al più presto. In altre parole il dovere di fedeltà implica per il lavoratore un obbligo di astenersi da ogni attività che possa rallentare il processo di guarigione. Tale principio, sviluppato contestualmente a rapporti di diritto pubblico, è applicabile per analogia anche ai rapporti di diritto privato (cfr. STAF A-73/2014 del 14 luglio 2014).
Il ricorrente ha deciso di partecipare all’evento automobilistico senza informare previamente il proprio datore di lavoro, né peraltro la Dr. med. __________, anche semplicemente per sapere se nel suo stato psicofisico fosse opportuno o meno guidare in un rally. L’assicurato nemmeno ha fatto valere di avere chiesto ragguagli al __________, assicuratore tenuto a versargli indennità giornaliere in virtù di un’assicurazione collettiva LAMal (cfr. doc. 21a).
È vero che l’evento si sarebbe svolto durante un fine settimana e che la Dr. med. __________ ha affermato, benché a posteriori il 2 dicembre 2024, che “a causa del suo stato psicofisico non c’erano restrizioni ad uscire di casa per intraprendere attività ricreative nel fine settimana” (cfr. doc. G).
Tuttavia, visto che non si trattava di un passatempo qualsiasi, bensì di una competizione automobilistica che avrebbe avuto luogo su due giorni all’estero, l’assicurato, che a quel momento era stato ritenuto incapace al lavoro totalmente a causa di un deterioramento psicofisico, recandosi all’estero per partecipare a un rally senza comunicare alcunché al riguardo, in particolare alla __________, presso la quale aveva iniziato a lavorare solo da poco più di quattro mesi e che ha invece scoperto la sua trasferta tramite i canali social, ha indotto quest’ultima a disdire il rapporto di lavoro (cfr. art. 44 cpv. 1 lett. a OADI).
L’insorgente, del resto, adottando il comportamento menzionato, poteva perlomeno aspettarsi di essere licenziato. Egli si è così reso colpevole di dolo eventuale (cfr. STF 8C_370/2014 dell’11 giugno 2015 consid. 2.2.).
Certo l’assicurato ha asserito che “la mia intenzione non era sicuramente di farmi licenziare” (cfr. doc. 23).
In ogni caso, però, egli con il suo modo di agire ha accettato il rischio di un licenziamento pur non desiderandolo.
Come ricordato ai consid. 2.3. e 2.6., per sospendere un assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione giusta gli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. a OADI non occorre, d’altronde, un licenziamento con effetto immediato giustificato, essendo sufficiente che il datore di lavoro sia indotto a disdire il contratto di impiego dal comportamento dell’assicurato.
Inoltre un assicurato va ritenuto disoccupato per colpa propria ex art. 30 cpv. 1 lett. a LADI se l'insorgenza della disoccupazione non è ascrivibile a fattori oggettivi, bensì trova origine in un comportamento evitabile dell'interessato, per il quale l'assicurazione contro la disoccupazione non si assume la responsabilità (cfr. consid. 2.3.).
Le condizioni di salute del ricorrente, sulla base dei certificati medici agli atti (cfr. doc. 24; 25; G; H), non erano, peraltro, di una gravità tale da compromettere la sua capacità di discernimento (la quale va ammessa unicamente se le facoltà mentali sono limitate in maniera significativa. Tale limitazione deve essere inoltre riconducibile a una causa da attribuire ai concetti giuridici di «età infantile», «turba psichica», «disabilità mentale», «ebbrezza» o «stato consimile» menzionati dal diritto; cfr. Accademia svizzera delle scienze mediche ASSM, La capacità di discernimento nella prassi medica, Berna 2019).
In effetti la Dr. med. __________, che ha visitato l’assicurato il 19 giugno 2024, si è limitata a diagnosticare un deterioramento psicofisico, mentre i medici della Clinica __________, hanno indicato che il medesimo, che è stato oggetto di soli tre consulti il 2 e il 16 luglio 2024, nonché il 13 agosto 2024, presentava una sintomatologia compatibile con un disturbo dell’adattamento con importante stato di ansia libera, rimuginio e attacchi di panico, timia subdeflessa, iporessia e conseguente calo ponderale. Gli stessi non hanno fatto accenno alcuno a problematiche considerevoli connesse alla facoltà di intendere e volere (cfr. doc. 24; H).
Del resto il ricorrente, già il 30 luglio 2024, ha concluso con un nuovo datore di lavoro un contratto di impiego a tempo pieno dal 1° settembre 2024 (cfr. consid. 1.4.).
Va, poi, evidenziato che l’insorgente ha sottoscritto senza riserve la lettera di licenziamento del 2 luglio 2024 e che nello scritto del 12 agosto 2024, dando seguito alla possibilità conferitagli dalla Cassa di prendere posizione in relazione alle asserzioni del suo ex datore di lavoro prima di procedere all’esame della pratica e a un’eventuale decisione di sospensione, ha affermato: “ho sbagliato e sto cercando di rimediare” (cfr. doc. 23; consid. 1.4.).
Come sottolineato dalla Cassa (cfr. doc. III), nonostante la parte ricorrente abbia indicato che vi fosse spazio per far valere una pretesa per licenziamento immediato ingiustificato (cfr. doc I; consid. 1.10), nemmeno risulta essere stata avviata una causa civile di contestazione del licenziamento in tronco.
In simili condizioni, questo Tribunale ritiene pertanto che l’assicurato abbia contribuito colpevolmente a causare la perdita della sua occupazione.
Di conseguenza il ricorrente deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI in relazione con l'art. 44 lett. a OADI.
Per completezza, riguardo a quanto evidenziato dalla Cassa, ossia che non è mai stata messa in discussione la serietà sul lavoro dell’assicurato, come pure i suoi undici anni di attività lavorativa e che non sono questi i fatti che hanno portato la parte resistente a decidere per una sospensione (cfr. doc. 33), è utile osservare che un licenziamento causato dal comportamento dell’assicurato può giustificare una sanzione, anche se gli vengono riconosciute capacità e impegno dal profilo strettamente professionale (cfr. STCA 38.2018.77 del 6 febbraio 2019; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018).
2.8. Per quanto attiene all’entità della sanzione, la parte resistente ha inflitto all’assicurato una penalità di 21 giorni di sospensione dal diritto alle indennità di disoccupazione (cfr. doc. 27; A).
Secondo la Tabella delle sospensioni emessa dalla SECO nel caso di licenziamento di un assicurato con effetto immediato da un impiego a tempo indeterminato per validi motivi la colpa deve essere considerata grave (cfr. D75 punto 1.C) e comporta, perciò, una sospensione da 31 a 60 giorni (cfr. consid. 2.5.).
La Tabella precisa, ad ogni modo, che “per la determinazione della colpa individuale e del numero di giorni di sospensione relativi alla colpa grave, secondo il Tribunale federale il calcolo deve partire dalla metà dell’ambito delle sospensioni da 31 a 60 giorni (art. 45 cpv. 3 lett. c OADI), ossia 45 giorni, e tenere conto di fattori aggravanti, attenuanti e del principio di proporzionalità (DTF 123 V 153). Lo stesso principio è da applicarsi per le colpe lievi e mediamente gravi (art. 45 cpv. 3 lett. a e b OADI)” (cfr. D77).
Questa Corte, tutto ben ponderato, ritiene che la sanzione di 21 giorni applicata dalla Cassa, corrispondente a una colpa media in virtù delle specificità del caso di specie (in particolare deterioramento psicofisico e seria attività lavorativa durante undici anni, ossia da quando il ricorrente aveva quindici anni; cfr. consid. 2.5.; doc. A; 8; 33), rispetti il principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).
Tale sospensione deve, dunque, essere confermata.
Questa soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante giurisprudenza federale, il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_712/2020 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.4.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid. 4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).
Infine va ricordato che le difficoltà finanziarie, o comunque le condizioni economiche di un assicurato, non giocano alcun ruolo per valutare la gravità della colpa e quindi la durata della penalità (cfr. STF 8C_373/2024 del 18 dicembre 2024 consid. 7.1. in fine; STF 8C_675/2014 del 12 dicembre 2014 consid. 5.4.; STF C 21/05 del 26 settembre 2015; STF C_224/02 del 16 aprile 2003; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023; consid. 2.11.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.9.; STCA 38.2018.58 del 26 novembre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2017.92 del 18 aprile 2018 consid. 2.8.;).
Neppure il breve periodo di iscrizione in disoccupazione dell’insorgente (cfr. consid. 1.6.) è rilevante ai fini della commisurazione della sanzione.
L’Alta Corte, in una sentenza pubblicata in DLA 1999 pag. 184 seg., confermando la giurisprudenza pubblicata in DTF 113 V 154, ha, in effetti, stabilito che la durata della sospensione viene fissata esclusivamente in base alla colpa e non in base alla durata effettiva della disoccupazione. Secondo la nostra Massima Istanza se la durata della disoccupazione, provocata dal comportamento colpevole, determinasse o influenzasse la durata della sospensione, gli assicurati che per caso ottengono rapidamente una nuova occupazione, sebbene siano altrettanto o più responsabili della propria disoccupazione rispetto a coloro che non trovano un nuovo lavoro a breve termine, verrebbero trattati meglio.
Al riguardo cfr. STF 8C_556/2016 del 23 novembre 2016 consid. 4.3.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2012.73 del 21 marzo 2013 consid. 2.11.; STCA 38.2012.49 del 18 ottobre 2012; STCA 38.2008.49 del 10 novembre 2008.
2.9. Alla luce di tutto quanto esposto sopra, la decisione su opposizione emessa dalla Cassa il 7 novembre 2024 deve essere confermata.
2.10. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.39 del 21 ottobre 2024 consid. 2.15.; STCA 38.2024.2 del 6 maggio 2024 consid. 2.10.; STCA 38.2023.68 del 29 aprile 2024 consid. 2.16.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti