Raccomandata

Incarto n. 38.2024.49

rs

Lugano 7 gennaio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Daniele Cattaneo

con redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 6 novembre 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 ottobre 2024 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 7 ottobre 2024 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato il proprio provvedimento del 15 luglio 2024 (cfr. doc. 5) con il quale aveva sospeso RI 1- nato il__________1976

  • dal diritto all’indennità di disoccupazione per otto giorni a causa di mancate ricerche di impiego nei mesi di aprile e maggio 2024 precedenti l’iscrizione in disoccupazione del 28 giugno 2024 con effetto dal 1° luglio 2024 (cfr. doc. A1).

1.2. Contro la decisione su opposizione del 7 ottobre 2024 l’assicurato ha inoltrato al TCA un tempestivo ricorso, nel quale ha chiesto l’annullamento della stessa e che “il diritto alle indennità ingiustamente e illegalmente sospese” venga ristabilito (cfr. doc. I pag. 2).

Al riguardo egli ha fatto valere che il 28 marzo 2024, nell’ambito dell’integrazione di __________ in __________, è stato licenziato da __________, che fortunatamente non si era mai trovato in una simile situazione e che il suo datore di lavoro non gli ha, però, indicato i passi necessari per evitare eventuali conseguenze per il diritto alle indennità di disoccupazione.

L’assicurato ha, inoltre, asserito di essersi messo a cercare un’altra occupazione fin da subito, precisando che nel corso del mese di aprile 2024 è entrato in contatto con la __________ per una posizione executive a __________ e che al momento dell’iscrizione in disoccupazione presso l’URC, il 1° luglio 2024, ha presentato un’offerta di lavoro vincolante ricevuta da __________.

Il medesimo ha poi obiettato che non vi sia alcuna pertinenza di diritto in merito al fatto che quando una nuova occupazione viene trovata vi sia un obbligo di cercare altre occupazioni, le quali, secondo l’insorgente, andrebbero in conflitto con gli accordi già presi e che non farebbero altro che mettere in cattiva luce il candidato verso potenziali futuri datori di lavoro, poiché, qualora un’occupazione fosse offerta, vi dovrebbe rinunciare in quanto già in possesso di un contratto.

Il ricorrente ha ribadito di avere, contrariamente a quanto affermato nella decisione su opposizione, reperito un’occupazione adeguata nel suo ambito professione fin da prima dell’iscrizione in disoccupazione.

Egli ha peraltro contestato il fatto che l’amministrazione, nonostante abbia valutato come sufficiente lo sforzo per il mese di giugno 2024, ossia l’offerta scritta datata 5 giugno a conferma della collaborazione con la __________ dal 1° settembre 2024, non abbia ritenuto alcuna ricerca per i mesi di aprile e maggio 2024. Al riguardo il medesimo ha indicato che i primi contatti con il nuovo datore di lavoro risalgono a inizio aprile 2024 e che successivamente - nei mesi di maggio e giugno 2024 - ha avuto diversi colloqui con la __________, allestendo pure una presentazione.

L’insorgente non può credere che l’URC, che dovrebbe conoscere perfettamente le dinamiche nel mondo del lavoro, possa pensare che colloqui di lavoro e processi di assunzione avvengano nel giro di poche ore.

Infine l’assicurato trova assurdo che l’URC intenda punire un cittadino senza motivazioni giuridiche, invece di complimentarsi con il medesimo per avere trovato un’adeguata occupazione ancora prima di iscriversi alla disoccupazione (cfr. doc. I).

1.3. L’URC, con risposta del 25 novembre 2024, si è riconfermato nella decisione su opposizione impugnata, con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 6 dicembre 2024 l’insorgente ha specificato in particolare che quanto riportato nella risposta di causa in relazione alla sua presa di posizione a seguito della Richiesta di giustificazione, e meglio che egli “non ritiene quindi necessario svolgere ulteriori ricerche”, non corrisponde a quanto da lui effettivamente espresso, ovvero che non comprendeva il motivo di dovere effettuare decine di ricerche avendo già trovato un impiego ancora prima di iscriversi all’URC.

L’assicurato ha ricordato che l’offerta dalla __________ è giunta dopo un percorso e diversi colloqui che si sono protratti fin da inizio aprile 2024, ciò che attesta de facto l’avere attivamente cercato lavoro e l’essersi impegnato affinché il suo profilo venisse selezionato.

Egli ha, altresì, sottolineato, da un lato, che gli sono state richieste quattro ricerche per il mese di luglio 2024, ben sapendo che, se una di esse avesse avuto esito positivo, non avrebbe potuto iniziare l’attività, avendo già un contratto da settembre 2024. Dall’altro, che per il mese di agosto 2024 ha per contro beneficiato di un esonero.

Il ricorrente ritiene che tutto ciò appaia poco coerente con la decisione di sanzione emessa nei suoi confronti e di essere vittima di un’ingiustizia (cfr. doc. V).

1.5. Il doc. V è stato inviato alla parte resistente per conoscenza (cfr. doc. VI).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (su questo tema cfr. STF 9C_164/2023 del 29 gennaio 2024; STF 8C_437/2023 del 13 dicembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 16; STF 8C_254/2023 del 9 novembre 2023 in SVR 2024 IV Nr. 4; STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurato dal diritto all’indennità di disoccupazione per otto giorni a causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi di aprile e maggio 2024, antecedenti l’iscrizione in disoccupazione.

2.3. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo, egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).

La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; AD. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail (…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.4. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

Sulle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.5. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

Come visto, la sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.6. Nella presente evenienza dalle carte processuali si evince che l’assicurato si è iscritto in disoccupazione il 28 giugno 2024 con effetto dal 1° luglio 2024 dopo che il suo rapporto di lavoro con __________ è stato disdetto il 28 marzo 2024 per il 30 giugno 2024, in quanto non ha accettato le nuove condizioni __________ comunicategli il 6 febbraio 2024 a seguito della fusione tra __________ e __________ (cfr. doc. 2).

L’amministrazione, dopo l’annuncio per il collocamento del ricorrente, ha constatato che quest’ultimo ha dichiarato di aver svolto, nel periodo a far tempo dal 28 marzo 2024 antecedente la disoccupazione, una sola ricerca di lavoro presso la __________, precisando che la stessa è sfociata in un’assunzione dal 1° settembre 2024 (cfr. doc. 2).

La consulente del personale, il 10 luglio 2024, gli ha, quindi, inviato una “Richiesta di giustificazione” con cui l’ha invitato a motivare, entro il 17 luglio 2024, il suo comportamento nel lasso di tempo precedente alla disoccupazione, allegando l’eventuale documentazione a sostegno delle proprie dichiarazioni.

La collocatrice ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso sulla base degli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione di un assicurato nel caso in cui non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. 3).

L’insorgente, il 12 luglio 2024, ha risposto:

" Sorpreso del vostro scritto, vi descrivo la fattispecie. A seguito dell’integrazione di __________ in __________ sono stato licenziato. Fortunatamente per me non mi sono mai trovato in questa situazione e, dopo lo sgomento iniziale, grazie ai miei sforzi e alla mia rete, sono stato contattato da __________ per una posizione aperta presso la loro succursale di __________ e questo già nei primi giorni seguenti il licenziamento.

In data 11 aprile ho avuto un primo colloquio con il CEO di __________, il 25 aprile ho incontrato la CEO e il direttore commerciale e in seguito il 27 maggio il branch manager di __________. Fin da subito ho percepito un grande interesse di questa banca per il mio profilo, così come il loro progetto ha suscitato il mio interesse. Per questo motivo mi sono focalizzato su questa opportunità (ero ancora attivo al 100% presso __________, non avevo comunque il tempo materiale per seguire eventualmente diverse candidature). Come sicuramente sapete, le posizioni di top management (come la mia) non sono molte in Ticino e non vengono divise in poche ore, ma il processo dura parecchio tempo.

Durante il mese di giugno, dopo aver trovato l’accordo di massima, abbiamo discusso le condizioni contrattuali, sfociate in un’offerta e in seguito in un contratto di lavoro (già inviati al consulente URC di riferimento) con entrata in servizio il 1.9.2024. Non capisco per quale motivo avrei dovuto effettuare decine di ricerche quando avevo un contatto solido sfociato in un contratto di lavoro. (…)” (Doc. 4)

Dal profilo procedurale l’URC ha, dunque, ossequiato il diritto di essere sentito dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

L’amministrazione, con decisione formale del 15 luglio 2024, ha sospeso l’assicurato dal diritto alle indennità di disoccupazione per otto giorni a causa di mancate ricerche di lavoro nei mesi di aprile e maggio 2024 precedenti l’iscrizione in disoccupazione a far tempo dal 1° luglio 2024 (cfr. doc. 5; consid. 1.1.).

Tale provvedimento è stato confermato con decisione su opposizione del 7 ottobre 2024 (cfr. doc. A1; consid. 1.1.).

2.7. Chiamata a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questa Corte ritiene utile rilevare innanzitutto, benché nel Cantone Ticino la competenza di decidere circa l'idoneità al collocamento, che la LADI conferisce al Servizio cantonale (cfr. art. 85 lett. d LADI) con possibilità di delega ex art. 85b LADI agli URC, non sia stata attribuita a questi ultimi, bensì spetti all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro (cfr. art. 2c lett. a Regolamento della legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati; STCA 38.2005.19 del 4 agosto 2015), che la nostra Massima Istanza ha stabilito il principio generale secondo cui l’assicurato che prende un impegno a partire da una determinata data e, di conseguenza, è disponibile sul mercato del lavoro soltanto per un breve periodo è, in linea generale, inidoneo al collocamento (cfr. STF 8C_146/2023 del 30 agosto 2023 consid. 4.2.; STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF C 169/06 del 9 marzo 2007; STFA C 236/05 del 10 novembre 2005; STFA C 215/97 del 29 aprile 1998).

In una sentenza pubblicata in DTF 131 V 473 consid. 1 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) è arrivato alla stessa conclusione nel caso di un assicurato che era a disposizione del mercato del lavoro per due mesi e mezzo prima di recarsi all'estero per cinque mesi per effettuare un perfezionamento linguistico.

Secondo l’Alta Corte il principio giurisprudenziale appena esposto concernente l’idoneità al collocamento non deve, però, condurre a penalizzare il disoccupato che trova e accetta un posto di lavoro appropriato anche se non immediatamente disponibile. In effetti non sarebbe ragionevole esigere da un assicurato che ha fatto tutto il possibile per diminuire il danno e che ha trovato un impiego per una data relativamente vicina di rifiutare tale posto di lavoro nella speranza di trovare un’altra occupazione disponibile a partire da una data più prossima, con il rischio - in definitiva - di restare disoccupato più a lungo (cfr. STFA C 240/06 del 25 ottobre 2007 consid. 4; DTF 123 V 214 consid. 5a pag. 217; DTF 110 V 207 consid. 1 pag. 209).

Il Tribunale federale ha evidenziato che occorre, quindi, valutare in maniera meno rigida l’idoneità al collocamento di un assicurato che, adempiendo il suo obbligo di ridurre il danno, accetta un posto di lavoro anche se, di conseguenza, sarà difficilmente collocabile nel mercato del lavoro durante il periodo precedente alla sua entrata in funzione.

La nostra Massima Istanza ha in ogni caso precisato che tale eccezione giurisprudenziale va applicata restrittivamente (cfr. STF C 240/06 del 25 ottobre 2007 consid. 4).

Decisivi per la valutazione dell’idoneità al collocamento di un assicurato che ha preso un impegno per una determinata data non sono principalmente la sua volontà di lavorare, gli sforzi compiuti o l’effettivo reperimento di un impiego per il breve periodo. Determinante è piuttosto il fatto se si possa presumere con una certa probabilità che un datore di lavoro assumerebbe l’assicurato per il breve lasso di tempo concretamente a sua disposizione (cfr. STF 8C_435/2019 dell’11 febbraio 2020 consid. 3.1., pubblicata in DTF 146 V 210 e SVR 2020 ALV Nr. 8 pag. 25; STF 8C_809/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 3.1.; DTF 126 V 520 consid. 3a).

Al riguardo cfr. pure STF 8C_721/2019 del 4 febbraio 2020.

2.8. Per quanto concerne in concreto il modo di procedere dell’URC, il TCA ritiene che a ragione l’amministrazione abbia esaminato il periodo da aprile a giugno 2024, ossia i tre mesi precedenti la disoccupazione, iniziata il 1° luglio 2024, considerato che il rapporto di impiego del ricorrente è stato disdetto il 28 marzo 2024 per il 30 giugno 2024 (cfr. consid. 2.6.).

Gli assicurati devono, infatti, adoperarsi già durante il periodo di disdetta, per trovare una nuova occupazione (cfr. consid. 2.3.).

In relazione al numero di ricerche mensili va osservato che la giurisprudenza cantonale ha stabilito, quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. consid. 2.4.; STCA 38.2024.25 del 15 luglio 2024 consid. 2.7.; STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

La nostra Massima Istanza, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. consid. 2.4.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

Cfr. pure STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

2.9. Relativamente al mese di controllo di luglio 2024 rettamente, pertanto, l’URC ha chiesto all’assicurato di svolgere almeno quattro ricerche di lavoro (cfr. doc. A1; III).

Per il mese di agosto 2024, antecedente l’inizio dell’attività lavorativa presso la __________ dal 1° settembre 2024, l’amministrazione ha, invece, esonerato il ricorrente dal compiere ricerche di impiego (cfr. doc. A1; III) conformemente a quanto previsto dalla Prassi LADI ID emessa dalla SECO al p.to B320, ossia che il servizio competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro, in particolare, se gli sforzi intrapresi non possono più contribuire alla riduzione del danno, ad esempio se un assicurato trova un’occupazione adeguata che può iniziare entro un mese, non è più necessario dare prova degli sforzi intrapresi.

2.10. Per quanto attiene al periodo precedente l’iscrizione in disoccupazione, oggetto peraltro della presente lite (cfr. consid. 2.2.), l’insorgente, nel modulo “Prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro” concernente i mesi da aprile a giugno 2024, compilato il 3 luglio 2024, ha indicato di aver svolto una ricerca di lavoro presso la __________ quale “responsabile consulenza corporate” sfociata in un’offerta di impiego con inizio il 1° settembre 2024 in relazione alla quale era in attesa del contratto di lavoro (cfr. doc. 2).

Da un precedente messaggio di posta elettronica inviato il 5 giugno 2024 da __________, Chief financial officer della __________, all’assicurato emerge quanto segue:

" come discusso ti giro il regolamento della cassa pensioni e di seguito trovi la nostra offerta:

Grado di occupazione: ti posso confermare che il 90% (flessibile) va bene.

A livello di remunerazione possiamo offrire come segue:

  • Fisso: CHF 165k

  • Variabile CHF 35k (si tratta di una possibile cifra senza alcuna certezza/garanzia, pertanto è un dato indicativo)

  • Spese: CHF 12.9 K

  • Livello di funzione __________

  • Ruolo: __________

  • Data di inizio: per noi sarebbe ideale il 1.9.2024.

Le informazioni di cui sopra sono già con un grado di occupazione del 90%.

Sentiamoci magari al telefono venerdì, domani sono a __________, che devo spiegarti una particolarità.

Se l’offerta dovesse esserti gradita procederemo alla redazione formale del contratto. Procedo in questa maniera per velocizzare il tutto così da completare le formalità con calma in seguito.

Ti chiedo gentilmente di riflettere e magari darmi un feedback per martedì prossimo così da poter comunicare internamente già mercoledì prossimo (data di una riunione DG).” (Doc. 4)

Il contratto di lavoro di durata indeterminata, quale “__________” al 100%, con inizio il 1° settembre 2024 e una retribuzione di fr. 183'400 lordi (oltre a spese forfettarie per fr. 14'400) è stato sottoscritto il 12 luglio 2024 (cfr. doc. 8).

Secondo la giurisprudenza non deve essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione l'assicurato che, pur non compiendo un numero di ricerche di lavoro sufficientemente valide dal profilo qualitativo e quantitativo in un determinato periodo di controllo, riesce comunque, grazie alle stesse, a porre termine - o a non ricorrere - alla disoccupazione, quando un impiego gli è, almeno in prima battuta, garantito (cfr. STF 8C_312/2020 del 24 giugno 2020 consid. 3.2.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.4.; DLA 1990 pag. 132; STCA del 13 febbraio 1997 nella causa M.C.; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 32).

L’Alta Corte ha stabilito che si può parlare di lavoro garantito soltanto allorché un contratto di lavoro è stato concluso espressamente o tacitamente attraverso la volontà concordata delle parti, non bastando invece che le trattative facciano sorgere la speranza o l'aspettativa di concludere il contratto (cfr. RVJ/ZWR 2023 pag. 112 segg.; STF 8C_846/2018 del 28 marzo 2019; STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 consid. 4.1.; DLA 1992 pag. 153; SVR 1999 ALV N° 22; STFA C 275/03 del 3 febbraio 2004, consid. 4.2.4.; STCA del 23 maggio 1995 nella causa M.V.; D. Cattaneo “Alcuni compiti…”, pag. 32).

Decisivo è, dunque, il fatto che venga stipulato un contratto di lavoro, non necessariamente nella forma scritta (cfr. al riguardo anche STFA C 197/03 dell11 ottobre 2004).

Nella presente evenienza, come visto sopra, dalla documentazione agli atti si evince che la __________ ha formulato un’offerta formale di un’occupazione nei confronti dell’insorgente il 5 giugno 2024 (cfr. doc. 2). Il contratto di lavoro, leggermente modificato rispetto alle condizioni di cui alla proposta del 5 giugno 2024 (ad esempio il grado di occupazione è stato aumentato dal 90 al 100% e lo stipendio adeguato proporzionalmente), è poi stato concluso il 12 luglio 2024 (cfr. doc. 8).

L’assicurato stesso, rispondendo alla “Richiesta di giustificazione” dell’URC ha, d’altronde, precisato che le condizioni contrattuali sono state discusse nel giugno 2024, dopo che avevano avuto luogo dei colloqui con i responsabili della __________ l’11 e il 25 aprile, nonché il 27 maggio 2024 e che era stato trovato un accordo di massima (cfr. doc. 4; consid. 2.6.).

Nel ricorso egli ha asserito di avere ricevuto un’offerta scritta per una posizione executive il 5 giugno 2024 che è stata frutto di una trattativa durata settimane (cfr. doc. I; consid. 1.2.).

In simili condizioni occorre concludere che il ricorrente, nei mesi di aprile e maggio 2024, poteva nutrire unicamente la speranza di concludere un contratto di impiego con la __________.

Il medesimo, pertanto, in questi due mesi, avrebbe dovuto intraprendere delle ricerche volte al reperimento di un’occupazione.

Lo sforzo svolto presso la __________ che ha condotto all’assunzione di RI 1 a partire dal 1° settembre 2024 – il quale è stato comunicato dall’assicurato come unica ricerca nel periodo marzo-giugno 2024 (cfr. doc. 2, 5) – è stato peraltro ritenuto sufficiente dall’URC per il mese di giugno 2024 (cfr. doc. A1 pag. 3).

Irrilevante, del resto, ai fini della risoluzione della presente vertenza, quanto fatto valere dall’insorgente, ossia che ad aprile e maggio 2024 fosse ancora attivo al 100% presso __________ e non avesse il tempo materiale “per seguire eventualmente diverse candidature” (cfr. doc. 4; consid. 2.6.).

In effetti questo Tribunale ricorda che secondo l'art. 329 cpv. 3 del Codice delle obbligazioni, se il contratto è disdetto, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo necessario per cercare un altro lavoro (cfr. ad esempio STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024; STCA 38.2018.15 del 17 maggio 2018; STCA 38.2000.13 del 2 maggio 2000).

2.11. Alla luce di tutto quanto esposto, occorre concludere che l’assicurato, non compiendo ricerche di lavoro nei mesi di aprile e maggio 2024, ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge gli impone (cfr. consid. 2.3.).

Egli deve, dunque, essere sospeso dal diritto all’indennità di disoccupazione sulla base dell’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.3.).

2.12. Infine, per quanto concerne l’entità della penalità, l’URC ha inflitto al ricorrente otto giorni di sospensione per mancate ricerche nei mesi di aprile e maggio 2024 (cfr. doc. 5; A1; consid. 1.1.).

Normalmente, in base alle direttive in vigore, la sanzione inflitta dall’amministrazione in caso di mancate ricerche di lavoro ammonta effettivamente ad un minimo di quattro giorni di sospensione durante un mese antecedente la disoccupazione (cfr. consid. 2.5.).

A mente del TCA, tutto ben considerato, la sanzione di otto giorni inflitta all’assicurato risulta conforme al principio della proporzionalità (cfr. consid. 2.5.).

La soluzione adottata dall’amministrazione si giustifica tanto più se si considera che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell’amministrazione (cfr. STF 8C_651/2022 del 18 luglio 2023 consid. 3.3.; STF 8C_555/2022 dell’8 febbraio 2023 consid. 4.3. e 5.4.2.; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid 3.3.; STF 8C_67/2020, 8C_127/2020 del 23 luglio 2020 consid. 3.3.; STF 8C_331/2019 del 18 settembre 2019 consid. 3.3., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 11 pag. 35; STF 8C_342/2017 del 28 agosto 2017 consid.4.2.; STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STF C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012).

2.13. Stante quanto precede, la decisione su opposizione emessa dall’URC il 7 ottobre 2024 e impugnata da RI 1 deve essere confermata.

2.14. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.40 del 7 ottobre 2024 consid. 2.9.; STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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