Incarto n. 38.2024.40

rs

Lugano 7 ottobre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Raffaella Sartoris Vacchini, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 luglio 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 28 giugno 2024 emanata da

Ufficio regionale di collocamento, __________

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 28 giugno 2024 l’Ufficio regionale di collocamento di __________ (in seguito: URC) ha confermato la precedente decisione del 14 maggio 2024 (cfr. doc. 5=A26) con cui aveva sospeso per due giorni RI 1 dal diritto alle indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di aprile 2024.

In proposito l’amministrazione ha precisato:

" (…) le istruzioni sullo svolgimento delle ricerche di lavoro mensili (quantità e qualità) sono state impartite nel corso del colloquio di consulenza svoltosi il 4 ottobre 2023.

L'Azione di reinserimento (verbale del colloquio) contenente queste disposizioni è stata sottoposta all'assicurata, il documento è stato sottoscritto dalla signora RI 1. Le disposizioni impartite al colloquio del 4 ottobre 2023 non sono mai state modificate.

Nelle motivazioni presentate in fase di opposizione, come pure nella risposta alla "Richiesta di giustificazione" del 14 maggio 2024, l'assicurata afferma di aver portato in avanti le ricerche di lavoro nel periodo tra il 23.04.2024 e il 30.04.2024, tuttavia in entrambe le occasioni non ha allegato nessuna prova a sostegno di quanto affermato.

Lo stage d'orientamento svolto dal 23.04.2024 al 26.04.2024 non prevedeva l'esonero temporaneo dalle ricerche di lavoro, lo stesso non può essere considerato come ricerca di lavoro eseguita dopo il 22.04.2024.

Allo stato attuale della situazione tutte la documentazione in nostro possesso comprova le ricerche di lavoro solo fino alla data del 22.04.2024. (…)” (Doc. A32)

1.2. Il 22 luglio 2024 RI 1 ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA contro la decisione su opposizione del 28 giugno 2024, nel quale ha chiesto l’annullamento della sanzione, rilevando:

" (…) Le ricerche di lavoro svolte durante il mese di aprile sono state compiute in modo regolare come già indicato nella mia lettera del 14.05.2024 e seguente scritto del 17.05.2024, registrate sulla piattaforma, Job-Room per un totale di 13 ricerche, tutte comprovate dai rispettivi giustificativi. Le mie ricerche sono state effettuate per iscritto - come richiesto in molti bandi di concorso e dalla maggior parte dei DDL- e come da istruzioni sullo svolgimento delle ricerche di lavoro mensili impartite nel corso del colloquio di consulenza svoltosi il 4 ottobre 2023 presso l'URC di __________, rispettando quantità e qualità.

Da rilevare che gli sforzi intrapresi il mese di aprile da parte mia, per cercare lavoro anche fuori dalla professione precedentemente svolta (Assistente amministrativa nel settore immobiliare), si completano con uno stage.

Lo stage svolto presso __________ era finalizzato a trovare un impiego, e concretamente l'esito della mia domanda d'impiego è parte integrante delle domande poste sul formulario "Rapporto finale inerente: stage d'orientamento" compilato, timbrato e firmato del responsabile di filiale signor __________ in data 29.04.2024 ed inviato all'URC di __________. Questo documento è giustamente da considerare una prova ricerca lavoro, eseguita dopo il 22.04.2024, contrariamente a quanto afferma l'URC di __________.

Non mi sono mai sentita esonerata dalla ricerca impiego durante lo stage e posso confermare di avere informato un conoscente - incontrato la mattina di mercoledì prima di raggiungere la postazione di lavoro agli __________ di __________ - della mia disponibilità a lavorare anche presso __________, se si fosse presentata l'occasione.

Sempre durante il periodo di stage mi era stata segnalata l'apertura di un bando di concorso per il __________, al quale ho risposto successivamente nel mese di maggio, dopo un po' di esitazione poiché consapevole che la posizione richiedeva la conoscenza di tutti i servizi offerti da __________ e di "hervorragende mündliche Deutschkenntnisse". Questo a comprova che le informazioni raccolte durante lo stage si possono tradurre in un'assunzione solo se si possiedono conoscenze specialistiche rilevanti o dopo un periodo di introduzione/di accompagnamento di minimo 6 mesi o superiore (all rounder), che nessuno in azienda mi ha proposto.

Concludo dicendo che l’URC di __________ nel difficile compito di controllo dovrebbe tener conto dell’atteggiamento collaborativo dell’assicurata e delle risorse che la stessa investe nella ricerca lavoro, nonostante i criteri di selezione puntano a scegliere il saper fare / saper essere delle nuove generazioni.

La documentazione allegata al presente scritto conferma che le ricerche minime mensili sono state svolte. Dopo il 22.04.2024 la ricerca si è estesa personalmente informando anche un conoscente e le giornate trascorse agli sportelli della __________ sono terminate con un documento datato 20.04.2024 nel quale si dice “non abbiamo possibilità di impiego.” (Doc. I)

1.3. L’URC, con risposta dell’8 agosto 2024, ha postulato la reiezione dell’impugnativa con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. III).

1.4. Il 19 agosto 2024 l’insorgente si è nuovamente espressa in merito alla fattispecie (cfr. doc. V).

1.5. L’amministrazione ha preso posizione al riguardo con scritto del 23 agosto 2024 (cfr. doc. VII).

1.6. Il doc. VII è stato trasmesso alla ricorrente per conoscenza (cfr. doc. VIII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto della vertenza è la questione di sapere se l’URC abbia a ragione o meno sospeso l’assicurata dal diritto all’indennità di disoccupazione per due giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di aprile 2024.

2.2. Tra gli obblighi dell'assicurato rientra quello di cercare personalmente un'occupazione adeguata (secondo l'art. 16 cpv. 1 e 2 LADI il cui tenore non è stato modificato dalla quarta revisione della LADI), se necessario anche fuori della professione precedente (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI il cui testo è rimasto invariato in occasione della quarta revisione LADI) ed anche fuori del proprio luogo di domicilio (cfr. art. 16 cpv. 2 lett. f LADI).

Alla fine di ogni periodo di controllo egli dovrà, dunque, presentare al servizio competente le prove documentali relative alle ricerche di lavoro intraprese (cfr. STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992 nella causa E.R., non pubblicata).

Secondo l'art. 26 cpv. 1 OADI:

" L'assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d'impiego ordinarie."

L'art. 26 cpv. 2 OADI prevede che:

" L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione."

L'art. 26 cpv. 3 OADI stabilisce che:

" Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell'assicurato."

La LADI ha, quindi, previsto che l'assicurato deve fare tutto quanto è nelle sue possibilità per evitare o ridurre lo stato di disoccupazione.

L'obbligo di ridurre il danno, valido anche nell'assicurazione contro la disoccupazione (cfr. STF 8C_683/2021, 8C_753/2021 del 13 luglio 2022 consid. 3.3.3.; STFA C 83/02 del 12 marzo 2003 consid. 1.2.; DTF 125 V 197 consid. 6b; Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung, 2a ed., Zurigo 1998, p. 48), è violato, fra l'altro, quando l'assicurato compie sforzi insufficienti per trovare lavoro.

Se non adempie il suo obbligo, egli deve essere sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, secondo cui l'assicurato è sospeso dal diritto all'indennità se non fa il suo possibile per ottenere un'occupazione adeguata (al riguardo cfr. STF 8C_180/2010 del 4 agosto 2010; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STFA C 221/02 del 3 agosto 2003).

L’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI è stato ritenuto dal Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) conforme alle disposizioni della Convenzione OIL Nr. 168, in vigore per la Svizzera dal 17 ottobre 1991 (cfr. DTF 124 V 228-230; Daniele Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 193 seg.).

La giurisprudenza ha stabilito che deve essere sospeso dal diritto all'indennità l'assicurato che non può provare di aver cercato un impiego durante il periodo che precede l'adempimento dell'obbligo di controllo (cfr. STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010).

Per costante giurisprudenza, chiunque si accinge ad iscriversi in disoccupazione deve attivarsi per cercare un nuovo impiego.

In una sentenza C 138/05 del 3 luglio 2006 la nostra Alta Corte ha sottolineato che l'obbligo di cercare un'occupazione adeguata nel periodo precedente la disoccupazione vige anche con l'entrata in vigore della LPGA. Tale dovere è ancorato nella legge stessa (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI), cosicché gli assicurati non possono discolparsi asserendo di non aver saputo di essere tenuti a intraprendere dei validi sforzi anche antecedentemente all'iscrizione in disoccupazione.

L'assicurato deve così, ad esempio, adoperarsi già durante il periodo di disdetta (e cioè a partire dal momento in cui gli viene notificato il licenziamento) per trovare una nuova occupazione (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.1.; STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.2.; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.2. pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010, consid. 3.1; STF 8C_800/2008 dell'8 aprile 2009, consid. 2.1; STFA C 208/03 del 26 marzo 2004, consid. 3.1 in DLA 2005 n. 4 p. 56; STFA C 77/91 del 29 gennaio 1992; SVR 1998 ALV N° 22; AD. Cattaneo, "Alcuni compiti degli Uffici regionali di collocamento alla luce della giurisprudenza". Appunti sociali, fascicolo n. 3. Ed. OCST, Pregassona 2000, pag. 16 segg.; vedi pure art. 45 cpv. 1 lett. a OADI).

Inoltre gli assicurati con un contratto di lavoro di durata determinata devono compiere sforzi per cercare da sé un'occupazione durante un periodo ragionevole che precede la fine del rapporto di lavoro (cfr. STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.1., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71: “(…) En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement avec l'échéance de la durée contractuelle; dans un tel cas de figure, les recommandations du SECO (cf. Bulletin LACI IC, ch. B314) exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail (…)”; STF 8C_44/2018 del 4 luglio 2018 consid. 5 in cui è stato confermato un periodo di valutazione delle ricerche di impiego di tre mesi prima del termine del contratto di durata determinata; STF 8C_863/2014 del 16 marzo 2015 consid. 2.2., pubblicata in DTF 141 V 365; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 17).

2.3. Per stabilire se un assicurato si è sforzato a sufficienza per trovare un'occupazione adeguata non è importante soltanto la quantità, bensì anche la qualità delle ricerche effettuate (cfr. DTF 124 V 231 consid. 4a; DTF 120 V 76 consid. 2 con riferimenti; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001).

Per quel che attiene all’aspetto quantitativo, va evidenziato che la LADI non prevede un numero minimo di ricerche di impiego da svolgere mensilmente.

La giurisprudenza cantonale ha, tuttavia, stabilito quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr., per tutte, la STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

L'Alta Corte, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_47/2022 del 14 febbraio 2022; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

In una sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ribadito la propria giurisprudenza e ha rilevato:

" (…)

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; RUBIN, op. cit. p. 392). (…)"

Al riguardo cfr. pure STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

In merito alle modalità con le quali bisogna effettuare le ricerche di lavoro, il TCA ricorda innanzitutto che secondo l'art. 17 cpv. 1 in fine LADI, l'assicurato deve comprovare il suo impegno per trovare un nuovo posto di lavoro, fornendo al servizio competente le prove relative agli sforzi intrapresi a tal fine (cfr. art. 26 cpv. 2 e cpv. 2 bis OADI; cfr. STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; DLA 1988 p. 95; DTF 120 V 74).

La legge non prevede nessun modo particolare per svolgere le ricerche: esse possono così venire effettuate sia per iscritto, sia presentandosi personalmente presso i diversi datori di lavoro, sia per telefono. Ciò che importa è che l'assicurato, alla fine di ogni periodo di controllo, sia in grado di dimostrare al servizio competente d'avere realmente compiuto gli sforzi da lui indicati (cfr. STFA del 29 gennaio 1992 nella causa E. R., non pubblicata).

Concretamente ciò significa che, in caso di ricerca scritta, l'assicurato dovrà consegnare all'amministrazione la fotocopia della sua offerta o della risposta del datore di lavoro interpellato o rendere in altro modo assolutamente credibile l'avvenuta ricerca.

In caso di ricerca personale il disoccupato non può limitarsi a un puro e semplice elenco dei datori di lavoro presso i quali avrebbe compiuto delle ricerche, ma è necessario che il datore di lavoro interpellato attesti, apponendo il suo "timbro" sul formulario (cfr. DTF 120 V 74) o in qualsiasi altra forma scritta, che la ricerca di lavoro è realmente avvenuta (cfr. STCA del 28 gennaio 1987 nella causa S. P., AD 5/87).

Inoltre deve essere indicata in modo preciso la data completa in cui il disoccupato si è proposto per un determinato impiego (cfr. STFA del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata in DLA 2000 pag. 118).

L'assicurato potrà servirsi dell'apposito formulario messo a disposizione dalla Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

In caso di rifiuto del datore di lavoro di apporre "il timbro", il disoccupato potrà comunque limitarsi ad annotare sul formulario l'avvenuta ricerca segnalando al servizio competente tale rifiuto.

Infine, in caso di ricerca telefonica, secondo la giurisprudenza federale, l'assicurato deve, di regola, confermare l'avvenuta ricerca mediante una successiva conferma per iscritto (cfr. DLA 1988 pag. 95).

In una sentenza del 20 marzo 2000, pubblicata in DLA 2000 pag. 156 segg., il TFA ha stabilito che viola l'obbligo di ridurre il danno l'assicurato che effettua le ricerche di lavoro esclusivamente per telefono.

2.4. Secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI la durata della sospensione è determinata in base alla gravità della colpa e ammonta, per ogni motivo di sospensione a 60 giorni al massimo o, nel caso di cui al capoverso 1 lettera g, a 25 giorni.

La sospensione dal diritto all'indennità va da 1 a 15 giorni in caso di colpa lieve, da 16 a 30 giorni in caso di colpa mediamente grave e da 31 a 60 in caso di colpa grave (cfr. art. 45 cpv. 3 OADI).

Come visto, la sua durata è determinata secondo la gravità della colpa (cfr. art. 30 cpv. 3 LADI) e soggiace al principio della proporzionalità (cfr. STF 8C_2/2012 del 14 giugno 2012 consid. 2.1.; DTF 123 V 151-155).

In virtù dell'art. 45 cpv. 5 OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Nella già citata sentenza 8C_589/2009 del 28 giugno 2010 il Tribunale federale ha ricordato che "la gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence".

Per quel che attiene alla sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione fondata sull'art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, la prassi amministrativa prevede una sanzione da 4 a 6 giorni per mancate ricerche di lavoro e una sanzione da 3 a 4 giorni per insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di disdetta.

Per ogni periodo di controllo successivo i parametri della SECO e della Sezione del lavoro prevedono da 5 a 9 giorni di sanzione per mancate ricerche di lavoro e da 3 a 4 giorni di sanzione per insufficienti ricerche di lavoro, in caso di prima sospensione, con proporzionali aumenti per i periodi successivi, visto l'art. 45 cpv. 5 OADI (cfr. Prassi LADI ID D79 punto 1; STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022).

Queste direttive sono conformi alla legge (cfr. D. Cattaneo, "Alcuni compiti …”, pag. 43-44) e le sanzioni inflitte dall'amministrazione su queste basi vengono regolarmente confermate dal TCA.

Anche il TFA ha approvato il modo di procedere dell'amministrazione (cfr. STF 8C_750/2022 del 20 maggio 2022; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STFA C 210/04 del 10 dicembre 2004; STFA C 275/02 del 2 maggio 2003; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003; STFA C 280/01 del 23 gennaio 2003; STFA C 338/01 del 6 agosto 2002).

2.5. Relativamente ai lavoratori anziani il Tribunale federale delle assicurazioni ha più volte ribadito che essi non sono esentati dal compiere ricerche di lavoro.

Secondo l'art. 17 cpv. 4 LADI il Consiglio federale può esonerare parzialmente dai loro obblighi gli assicurati di una certa età.

Il Consiglio federale non ha però utilizzato la sua competenza.

Per principio, dunque, l'obbligo di cercare lavoro esiste anche per i lavoratori anziani (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; RDAT 1986 pag. 174; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).

Al riguardo è, tuttavia, stata adottata una direttiva dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) (cfr. B. Rubin, in “Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage”, Ed. Schulthess 2014, pag. 221).

La Prassi LADI ID della SECO al punto B320 enuncia, in effetti, che il servizio competente rinuncia alla prova degli sforzi intrapresi per trovare un lavoro, segnatamente, durante gli ultimi 6 mesi che precedono l’età di riferimento (art. 21 cpv. 1 LAVS: il cui tenore, valido dal 1° gennaio 2024, è il seguente: “Le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento) hanno diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi”) e durante i 6 mesi che precedono la riscossione anticipata della totalità della rendita di vecchiaia (art. 40 cpv. 1 LAVS), per le persone assicurate che si impegnano a lasciare definitivamente il mercato del lavoro dal momento della riscossione. A titolo di prova è richiesta una conferma della cassa di compensazione AVS.

L'art. 17 cpv. 1 LADI stabilisce che l'assicurato deve intraprendere tutto ciò che si può ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione tenuto conto della sua situazione personale - età, formazione scolastica e professionale, conoscenze linguistiche - e di quella del mercato del lavoro (cfr. DTF 120 V 78/79; D. Cattaneo, op. cit.,

pag. 28-29).

Il TCA constata che l’Alta Corte in una sentenza pubblicata in DTF 120 V 74 segg. ha ribadito, trattandosi nel caso di specie di un lavoratore di 63 anni, la necessità di considerare l'età, la formazione e la situazione del mercato del lavoro.

La stessa Alta Corte nella decisione pubblicata in DTF 124 V 225 segg., accogliendo il ricorso di una Cassa di disoccupazione contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni sociali del Canton Zurigo che aveva annullato la sanzione di tre giorni di sospensione inflitta a un'assicurata di 54 anni a causa di insufficienti ricerche di lavoro in un mese, ha inoltre rilevato che:

" Die Beschwerdegegnerin weist im Monat Juni 1994 lediglich drei Bewerbungen auf. Dies ist quantitativ ungenügend, verlangen doch einige Kassen durchschnittlich 10 bis 12 Bemühungen im Monat (Gerhards, a.a.O. N 15 zu Art. 17). Das Alter der Versicherten erschwert zwar die Erfolgsaussichten, hindert sie aber nicht daran, intensiver nach einer Stelle Ausschau zu halten (ARV 1980 Nr.- 45 S. 112 Erw. 2; Gerhards, a.a.O., N 14 zu Art. 17). Massgebend ist einzig die ausreichende Intensität der Bemühungen und nicht deren Erfolg." (DTF 124 V 234)

Anche relativamente ad assicurati ticinesi il TFA ha implicitamente sancito che nella commisurazione della sanzione occorre tenere conto dell'età. Infatti nel caso di due assicurati di 62, rispettivamente 61 anni, i quali erano stati sospesi dal diritto alle indennità di disoccupazione per mancate ricerche durante un periodo di controllo, la nostra Massima Istanza ha confermato la penalità minima di 2 giorni inflitta loro dall'amministrazione e confermata dal TCA (cfr. STFA C 151/93 del 19 ottobre 1993; STFA C 167/93 del 24 novembre 1993).

L’Alta Corte, in una sentenza C 319/02 del 4 giugno 2003, concernente un assicurato nato nel 1939 che era stato sospeso per cinque giorni a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel periodo di controllo del mese di novembre 2000, ha comunque confermato l’entità della sanzione.

Con giudizio C 275/05 del 6 novembre 2006 la nostra Massima istanza ha, poi, confermato la sospensione di nove giorni inflitta a un assicurato nato nel 1942 per insufficienti ricerche di impiego nel periodo di disdetta da luglio a ottobre 2002, sottolineando che soprattutto i disoccupati più anziani, per i quali è più problematico il reperimento di un posto di lavoro, sono tenuti a effettuare ricerche di impiego in modo più intenso.

2.6. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che, il 20 settembre 2023, RI 1, nata il __________ 1963, successivamente alla disdetta del contratto di impiego ricevuta da parte del suo ultimo datore di lavoro, si è nuovamente iscritta in disoccupazione (3° termine quadro aperto fino al 31 dicembre 2023 e 4° termine quadro aperto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025), ricercando un’occupazione al 100% (cfr. doc. A1; A32).

Dal modulo “Azioni di reinserimento” agli atti, sottoscritto dall’assicurata, si evince, poi, che il 4 ottobre 2023 ha avuto luogo il primo colloquio di consulenza presso l’URC. In tale occasione è stato fissato l’obiettivo da conseguire, ossia “trovare al più presto un impiego come impiegata di commercio o professioni simili” ed è stato indicato che per raggiungere tale traguardo avrebbero dovuto essere sempre comprovate “almeno 3 ricerche di lavoro settimanali (minimo 12 mensili), in modo regolare e costante durante tutto il mese. Visionare i siti internet per la ricerca di lavoro, siti aziendali, quotidiani, foglio ufficiale, Job Room, ecc. (…)” (cfr. doc. A1).

Il 18 aprile 2024 l’URC ha assegnato alla ricorrente uno stage d’orientamento dal 23 al 26 aprile 2024 presso “__________”, sede di __________, evidenziando che “devono essere effettuate le normali ricerche di impiego” (cfr. doc. 3).

__________, il 29 aprile 2024, ha allestito il “Rapporto finale inerente: Stage d’orientamento”, indicando che l’assicurata ha svolto l’attività allo sportello, che il comportamento e la cooperazione sono stati buoni e che la partecipante è idonea a svolgere l’attività. È, altresì, stato aggiunto che la medesima si è dimostrata molto interessata, partecipativa e proattiva.

Alla domanda se alla partecipante sia stata offerta un’opportunità d’impiego, è stato risposto che “non abbiamo possibilità di impiego”. La __________ nemmeno prevedeva di poter offrire alla stessa un’offerta di lavoro entro tre mesi, ma l’avrebbe tenuta in considerazione per eventuali posizioni future, rispettivamente era disponibile a fornire referenze ad altri datori di lavoro (cfr. doc. A28).

L’amministrazione, il 7 maggio 2024, avendo constatato che RI 1 non ha effettuato alcuna ricerca di lavoro dopo il 22 aprile 2024 e ritenendo, quindi, gli sforzi presentati qualitativamente insufficienti, le ha trasmesso una Richiesta di giustificazione con cui l’ha invitata a motivare, entro il 14 maggio 2024, il proprio comportamento relativo al periodo di controllo del mese di aprile 2024.

La consulente del personale ha pure precisato che, oltre la data indicata, l’autorità cantonale avrebbe deciso in base agli atti in suo possesso, menzionando espressamente l’art. 30 cpv. 1 lett. c LADI, il quale prevede proprio la sospensione del diritto alle indennità di disoccupazione nel caso in cui un assicurato non faccia il suo possibile per ottenere un’occupazione adeguata (cfr. doc. A24).

L’insorgente, il 14 maggio 2024, ha risposto:

" (…) posso confermare di aver svolto in modo costante e regolare le mie ricerche lavoro, caricando sulla piattaforma Job-Room ben 13 domande d’impiego.

In data 05 aprile 2024 ho inoltre incontrato ed esposto la mia situazione all’Onorevole __________, il quale mi ha indirizzato al __________ per discutere di un eventuale impiego come personale d’accoglienza presso gli __________ (vedi allegato).

Ho proseguito la mia ricerca consultando siti aziendali, social network, il portale __________ e partecipando anche al bando di concorso pubblicato da un’impresa sociale nel __________ (), dall’, dalla __________ e dalla __________.

Le ricerche riguardanti la settimana da lunedì 22.04.2024 a ve 26.04.2024 si sono svolte per iscritto e le ricerche di aprile si sono concluse con un rapporto finale di stage allestito da __________, il cui giustificativo è allegato alla presente e va ad aggiungersi a quanto già presentato sul portale Job-Room.” (Doc. A25)

Dal profilo procedurale l’URC ha, quindi, ossequiato il diritto di essere sentita dell’insorgente garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed. e dall’art. 42 LPGA (al riguardo cfr. DTF 136 V 115-116; DTF 136 V 124).

Con decisione del 14 maggio 2024 l’URC ha sospeso l’assicurata per due giorni dal diritto all’indennità di disoccupazione a causa di insufficienti ricerche di lavoro nel mese di aprile 2024, rilevando che in relazione alle ricerche di lavoro della settimana dal 22 al 26 aprile 2024 non è stata allegata alcuna prova.

Riguardo all’entità della sanzione l’amministrazione ha precisato di aver proceduto con una penalità di 4 giorni, “dimezzandola in virtù dell’età dell’assicurata” (cfr. doc. 5=A26; consid. 1.1.).

Nell’opposizione interposta il 17 maggio 2024 contro il provvedimento del 14 maggio 2024 l’assicurata ha, in particolare, affermato:

" (…) Le ricerche riguardanti la settimana da lunedì 22 a venerdì 26 aprile si sono svolte per iscritto e qui di seguito vi trasmetto la prova cartacea dell’invio dei dossier di candidatura (bando di concorso, lettera di candidatura, email DDL, comprovante la ricezione della candidatura)

  • email del 22.04.2024 11:50 __________

  • email del 22.04.2024 13:21 __________

  • email del 22.04.2024 16:40 __________

oltre chiaramente alle quattro giornate di stage presso __________ che on si sono purtroppo concretizzate in una proposta di impiego. (…)” (Doc. A27; A18-A23)

Con decisione su opposizione del 28 giugno 2024 l’amministrazione ha confermato il precedente provvedimento (cfr. doc. A32; consid. 1.1.).

2.7. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, il TCA rileva innanzitutto che l’Alta Corte ha evidenziato come dalla legge emerga in modo chiaro che gli assicurati debbano comprovare gli sforzi volti al reperimento di un impiego intrapresi in ogni periodo di controllo (cfr. art. 17 LADI; 26 OADI; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 2.1.; STF 8C_319/2013 del 16 agosto 2013; STFA C 10/05 del 25 aprile 2005; STCA 38.2019.41 del 31 gennaio 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2016.61 e 38.2016.83 del 29 aprile 2019 consid. 2.9.).

Il Tribunale federale ha, inoltre, stabilito che il dovere di effettuare delle ricerche di impiego rappresenta una regola di comportamento elementare, la quale deve essere seguita anche senza una precedente informazione o - in caso di insufficienti ricerche - avvertimento da parte dell’amministrazione. Gli assicurati, del resto, devono intraprendere sforzi volti all’ottenimento di un’occupazione già prima della disoccupazione e pure nel periodo di disdetta (cfr. STF 8C_211/2022 del 7 settembre 2022 consid. 4.3.3.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.2.; DTF 139 V 524; STFA C 14/06 del 6 settembre 2006 consid. 2.2; STFA C 138/05 del 3 luglio 2006 già citata; STFA C 50/06 del 23 maggio 2006 consid. 2.1.; STFA C 144/05 del 1° dicembre 2005 consid. 5.2.1.).

Un assicurato, poi, mentre partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, deve continuare a cercare lavoro (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI; STCA 38.2019.41 del 31 gennaio 2020 consid. 2.8.; STCA 38.2006.60 del 16 novembre 2006 consid. 2.7.; Prassi LADI ID p.to B317; Prassi LADI PML provvedimenti inerenti a mercato del lavoro, p.to A12; D. Cattaneo, “Alcuni compiti …”, p.to 2.3.5. pag. 30).

2.8. In concreto nel mese di aprile 2024 RI 1 ha comprovato tredici ricerche di impiego svolte tra il 5 e il 22 aprile 2024 (cfr. doc. 1).

L’URC non ha contestato tali sforzi, ritenendoli, dunque, in particolare qualitativamente validi.

L’amministrazione, infatti, si è limitata a censurare il comportamento della ricorrente relativo al periodo a partire dal 23 aprile 2024, in cui l’assicurata non avrebbe documentato alcuna ricerca di impiego (cfr. doc. 5=A26; A32; III).

È vero, come visto (cfr. consid. 2.6.), da un lato, che durante il primo colloquio di consulenza l’insorgente è stata resa attenta di dover compiere almeno tre ricerche di lavoro alla settimana, minimo dodici mensili, in modo regolare e costante durante tutto il mese (cfr. doc. A1).

Dall’altro, che l’assegnazione del 18 aprile 2024 concernente lo stage d’orientamento dal 23 al 26 aprile 2024 presso __________ riporta che le ricerche di impiego dovevano essere effettuate normalmente (cfr. doc. 3).

È altrettanto vero, tuttavia, che ogni periodo di controllo va valutato, sì con riferimento alle varie settimane del mese, ma comunque, nella sua interezza, tenendo conto delle specificità dello stesso.

Al riguardo si ricorda che l’art. 26 cpv. 3 OADI prevede che il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell’assicurato.

Nel caso di specie l’assicurata, la quale, nel mese di aprile 2024, ha intrapreso tredici sforzi volti al reperimento di un’occupazione, ha peraltro effettuato tre ricerche di lavoro nella settimana dal 22 al 26 aprile 2024, e meglio lunedì 22 aprile 2024, rispondendo online a due concorsi pubblici (impiegato/a amministrativo/a presso il __________ e collaboratrice/ore amministrativa/o per il __________; cfr. doc. A19; A21) e a un’offerta di lavoro quale personale di accoglienza 50-100% pubblicata da __________ (cfr. doc. A23; A18-A22; A27).

Al riguardo giova evidenziare che le ricerche vanno compiute, in linea di principio, in modo continuo durante tutto l'arco del mese e non raggruppate in pochi giorni (cfr. STCA 38.2017.2 del 22 giugno 2017 consid. 2.7.; STCA 38.2015.56 del 16 marzo 2016 consid.2.7.; STCA 38.2014.22 del 20 agosto 2014 consid. 2.8.; STCA 38.2012.59 del 4 febbraio 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2011.4 del 8 agosto 2011 consid. 2.7.; STCA 38.2007.53 del 25 ottobre 2007; STCA 38.2002.111 del 25 novembre 2002; STCA 38.2002.1 del 29 luglio 2002; D. Cattaneo, “Alcuni compiti…”, pag. 27).

Nel caso di ricerche scritte oppure trasmesse online può, però, essere più razionale preparare le proprie candidature concentrandosi qualche giorno del mese, vista la periodicità delle offerte di lavoro pubblicate nei giornali e sui portali di ricerca lavoro e tenuto conto del fatto che i termini per postulare sono generalmente relativamente lunghi (cfr. STFA C 319/02 del 4 giugno 2003 consid. 4.2.; STCA 38.2017.62 del 9 febbraio 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2015.56 del 16 marzo 2016 consid. 2.7.; STCA 38.2009.70 del 12 ottobre 2009 consid. 2.7.).

Ne discende che, in casu, ritenuto che nulla si oppone al compimento di più ricerche scritte/elettroniche in un giorno (come peraltro effettuato dall’assicurata l’11 aprile, il 18 aprile, il 1° marzo, l’11 marzo, il 22 marzo e il 26 marzo 2024 - cfr. doc. 1; 4 - senza che risultino obiezioni da parte dell’URC), la ricorrente, tramite le proprie tre candidature del 22 aprile 2024, ha comunque svolto in modo adeguato le ricerche di lavoro nella settimana dal 22 al 26 aprile 2024.

Ciò, a maggior ragione, ponendo mente al fatto che la stessa, a seguito dell’assegnazione del 18 aprile 2024, dalla fine della settimana precedente quella del 22, sapeva che dal 23 aprile 2024 sarebbe stata impegnata con uno stage d’orientamento della durata di quattro giorni (da martedì a venerdì; cfr. doc. 3).

La questione di sapere se nella presente evenienza l’attività svolta per __________ possa essere equiparata a un ulteriore sforzo volto al reperimento di un’occupazione, considerando che alla fine dello stesso si sarebbe, in teoria, eventualmente potuta concretizzare un’opportunità di lavoro (ritenuto che il rapporto finale prevede proprio la domanda “alla partecipante avete offerto un’opportunità d’impiego?” a cui __________ ha, d’altronde, risposto di non avere possibilità d’impiego; cfr. doc. A28), può restare insoluta.

La ricorrente, infatti, come già esposto, ha ad ogni modo svolto tredici ricerche di lavoro nel mese di aprile 2024.

Tale numero è superiore al numero minimo di dodici ricerche al mese previsto dal modulo “Azioni di reinserimento” che concerne l’insorgente (cfr. doc. A1), come pure al numero di dieci-dodici ricerche mensili indicato dalla giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.3.).

A quest’ultimo riguardo va osservato che la giurisprudenza cantonale ha stabilito, quale linea di riferimento (e non quale regola con carattere assoluto), che per ogni periodo di controllo vanno comprovate almeno quattro ricerche qualitativamente valide (cfr. consid. 2.3.; STCA 38.2024.25 del 15 luglio 2024 consid. 2.7.; STCA AD 247/86 del 28 gennaio 1987).

La nostra Massima Istanza, pur confermando tale principio (cfr. STFA C 33/87; STFA C 286/02 del 3 luglio 2003), ha precisato che occorre valutare nel singolo caso concreto quante ricerche mensili siano esigibili da ogni assicurato, sottolineando che la prassi amministrativa esige in media da dieci a dodici ricerche di impiego al mese (cfr. STF 8C_750/2021 del 20 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_744/2019 del 26 agosto 2020 consid. 3.2., pubblicata in SVR 2020 ALV Nr. 23 pag. 71; STF 8C_708/2019 del 10 gennaio 2020 consid. 3.2.; STF 8C_209/2018 del 14 novembre 2018 consid. 3.3.; STFA C 106/04 del 12 luglio 2005 consid. 2.1.; STFA C 199/05 del 29 settembre 2005; STFA C 6/05 del 6 marzo 2006 consid. 3.2.).

Cfr. pure STF 8C_589/2009 del 28 giugno 2010; STF 8C_278/2013 del 22 ottobre 2013 consid. 2.1.4., pubblicata in DTF 139 V 524; STF 8C_544/2014 del 26 novembre 2014 consid. 4.4.; STF 8C_192/2016 del 22 settembre 2016 consid. 3.2. (al consid. 5 l’Alta Corte ha in particolare precisato che non va effettuata alcuna distinzione tra il numero di ricerche da svolgere in un periodo di controllo e il relativo numero durante il periodo di disdetta); STF 8C_463/2016 del 20 settembre 2016 consid. 3.2.

In simili condizioni, tutto ben considerato, occorre concludere che RI 1, nel mese di aprile 2024, ha ossequiato il proprio dovere di ricercare in modo valido un impiego adeguato e non ha violato l’obbligo di ridurre il danno che la legge le impone (cfr. consid. 2.2.).

La medesima non deve, pertanto, essere sospesa dal diritto all’indennità di disoccupazione ex art. 30 cpv. 1 lett. c LADI (cfr. consid. 2.2.).

La decisione su opposizione del 28 giugno 2024 deve, di conseguenza, essere annullata (cfr. STF 8C_296/2017 del 7 agosto 2017; STF 8C_928/2014 del 5 maggio 2015).

2.9. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.9 del 25 marzo 2024 consid. 2.14.; STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione del 28 giugno 2024 è annullata.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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