Incarto n. 38.2024.19

CL/gm

Lugano 20 giugno 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Christiana Lepori, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 17 aprile 2024 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 marzo 2024 emanata da

Sezione del lavoro, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione contro la disoccupazione

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione su opposizione del 21 marzo 2024 la Sezione del lavoro ha confermato il proprio provvedimento del 22 febbraio 2024 (cfr. doc. 7), con il quale aveva considerato RI 1 inidoneo al collocamento dal 1° gennaio 2024.

Nel motivare la propria decisione su opposizione, l’amministrazione ha, innanzitutto, rilevato che il rapporto di lavoro che legava l’assicurato alla precedente datrice di lavoro è stato sciolto consensualmente con effetto al 31 dicembre 2023 e che sin dal momento della propria iscrizione quale persona alla ricerca di impiego, “il signor RI 1 ha dichiarato di essere intenzionato ad avviare un’attività indipendente e di volersi affiliare alla Cassa __________ quale lavoratore indipendente (…)”.

La Sezione del lavoro ha, poi, evidenziato che, nell’ambito degli accertamenti esperiti dall’amministrazione per verificarne l’idoneità al collocamento, RI 1 ha “confermato di avere avviato un’attività indipendente in qualità di fisioterapista domiciliare dal 1° novembre 2023 come attività accessoria e, dal 1° gennaio 2024 come attività principale”.

In particolare, l’amministrazione ha, poi, argomentato il proprio provvedimento come segue:

" (…) sulla base della documentazione agli atti e degli accertamenti esperiti, emerge come l’interessato avesse maturato l’intenzione di avviare un’attività indipendente non tanto in risposta ad una situazione di disoccupazione, al fine di ridurre il danno, bensì per sua ferma volontà, maturata già prima dell’iscrizione in disoccupazione, tant’è che – nel corso del 2023 – allorquando era ancora occupato come indipendente [recte: dipendente] presso __________, ha provveduto ad avviare tutte le pratiche necessarie all’esercizio a titolo indipendente della professione di fisioterapista.

Alla domanda posta dall’UG in merito alla volontà di accettare un’occupazione salariata adeguata, rispettivamente a voler fornire i giorni e gli orari in cui sarebbe stato disponibile per una tale attività, l’assicurato ha risposto come segue:

“(…) Attualmente, vista la graduale e fiduciosa progressione dell’attività individuale, sono consapevole che mi troverò costretto a declinare la possibilità di esercitare un’attività in qualità di persona salariata presso un datore di lavoro, potendomi così dedicare completamente a tempo pieno alla mia personale attività. (…)”.

Dalla summenzionata dichiarazione traspare in modo chiaro la volontà di proseguire ed estendere la propria attività indipendente. È’ quindi necessario concludere che la stessa ha carattere duraturo e che, per l’opponente, la stessa è prioritaria rispetto all’assunzione di qualsiasi impiego adeguato, con la disponibilità normalmente pretesa da un datore di lavoro. Dal momento in cui un assicurato decide di rendersi indipendente in modo durevole ed a titolo principale, vale a dire privilegiando tale attività e consacrando l’essenziale del proprio tempo, la sua idoneità dev’essere negata, l’assicurazione contro la disoccupazione non essendo destinata a coprire il rischio aziendale. In siffatta ipotesi, occorre partire dal principio che le possibilità di impiego sono troppo rigide in quanto dipendenti dagli orari prioritari dell’attività indipendente (cfr. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève, Zurich Bâle 2014, ad art. 15 LADI, marg. 48, pag. 160).

Alla luce delle circostanze del caso concreto e delle dichiarazioni dell’assicurato, non emerge la necessaria disponibilità ad occupare una posizione come salariato, volendo l’assicurato dedicarsi esclusivamente all’attività indipendente intrapresa. (…)

Questo vale anche considerando gli sforzi dell’assicurato nella ricerca di un’occupazione nei mesi di dicembre [ndr: 2023] e gennaio 2024. Sebbene tali ricerche non diano adito a critiche dal profilo quantitativo e qualitativo, le stesse non possono essere considerate espressione di una genuina volontà di essere assunto in qualità di dipendente, l’assicurato avendo esplicitamente dichiarato che si troverebbe costretto a declinare eventuali offerte in tal senso.

Pertanto, la decisione impugnata, con la quale è stata ritenuta l’inidoneità al collocamento del signor RI 1, non può che essere confermata”.

In relazione, invece, alle contestazioni dell’assicurato circa il fatto, da un lato, che né l’URC, né la Cassa gli avrebbero fornito “informazioni utili sul promovimento dell’attività lucrativa indipendente, malgrado fossero a conoscenza sin dall’inizio della sua iniziativa di rendersi indipendente” e, d’altro lato, vertenti sulla questione che la Cassa ha informato della sua situazione l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro “solo” il 26 gennaio 2024, l’amministrazione si è pronunciata come segue:

" (…) tenuto conto della rapidità con la quale la Cassa disoccupazione ha provveduto alla trasmissione della pratica all’UG, mal si comprende la censura sollevata dall’assicurato, laddove allude ad una non meglio sostanziata volontà, da parte della suddetta Cassa, di impedire la tempestiva disamina. La censura non può pertanto essere tutelata.

Per quanto riguarda il promovimento dell’attività lucrativa indipendente, si rileva che durante il primo colloquio presso l’URC, avvenuto l’11 dicembre 2023, non risulta che all’assicurato siano state date specifiche informazioni riguardo al programma di Sostegno dell’attività indipendente (SAI).

Al riguardo, occorre rilevare che al momento dell'iscrizione in disoccupazione le pratiche per l'avvio dell'attività in questione erano già concluse, tant'è che, per sua stessa affermazione, l'assicurato aveva già ottenuto il riconoscimento per le sue prestazioni dalle casse malati ed ha iniziato l'attività dal 1 º gennaio 2024, se non addirittura dall'8 novembre 2023 (data, quest'ultima, indicata dal signor RI 1 sul modulo di richiesta di affiliazione all'AVS).

In considerazione di quanto precede, occorre concludere che la fase di elaborazione del progetto ai sensi dell'art. 95a OADI, ossia il lasso di tempo necessario per pianificare e preparare un’attività indipendente ai sensi della citata norma, era da considerarsi conclusa già a partire dal momento in cui il signor RI 1 si è iscritto in disoccupazione. Tale circostanza esclude a priori un finanziamento tramite un programma di sostegno SAI (cfr. Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, Genève Zurich Bâle 2019, marg. 885, pag. 179 e segg.).

In sostanza, lo scopo della succitata norma è quello di un sostegno nella fase di progettazione, in quanto tale non destinato a rimediare a difficoltà intrinseche alla fase di avvio dell'attività indipendente (quali, ad esempio, la carenza di clientela). L'assicurato è pertanto malvenuto a dolersi di una carenza d'informazione da parte dell'autorità cantonale, in casu I'URC, dal momento che - con ogni evidenza - egli era già entrato nella fase operativa. Per inciso, si rimarca come lo scioglimento del contratto di lavoro che vincolava il signor RI 1 alla __________ è intervenuto consensualmente. Al riguardo, non nuoce sottolineare come la concessione di un SAI implichi una situazione di disoccupazione non colposa (71a cpv. 1 LADI), circostanza sulla quale non necessita indagare oltre nel caso concreto, la competenza al riguardo essendo espressamente riservata dalla legge alla Cassa disoccupazione in applicazione dell'art. 30 cpv. 1 lett. a, in combinato disposto con il cpv. 2.” (cfr. all. A1 a doc. I).

1.2. Contro la decisione su opposizione, l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, chiedendo di essere ritenuto idoneo al collocamento ed avere, quindi, diritto alle indennità di disoccupazione, dal gennaio 2024.

Innanzitutto, il ricorrente ha sottolineato che nel motivare i propri provvedimenti, la Sezione del lavoro si è fondata unicamente sulle sue prime dichiarazioni “scritte a seguito di alcune domande postemi all’interno del documento "Termini per osservazioni" (…), all'interno del quale ho dichiarato che avevo deciso di intraprendere e avanzare un percorso lavorativo come persona indipendente, e che mi sarei trovato in disarmonia, amareggiato e contrariato nel dover abbandonare la Stessa nel caso si fosse presentata l'occasione di accettare un'attività adeguata da salariato, e pertanto declinarla”.

RI 1 sostiene, poi, di non avere “trovato alcun riscontro e conferma riguardo al mio presumibile agire in tal senso, e al mio comportamento a proposito di un plausibile rifiuto di un'occupazione. Al momento, posso asserire che nessuna attività adeguata da dipendente mi è stata sostanzialmente offerta, di conseguenza non mi sono mai trovato nelle condizioni di dover declinare per ragioni personali alcuna proposta da parte di un potenziale datore di lavoro.”.

In particolare, a sostegno della propria idoneità al collocamento, l’assicurato fa valere di avere sempre ottemperato ai propri doveri in termini di ricerca di un impiego adeguato, mediante ricerche che, a differenza di quanto stabilito dalla Sezione del lavoro, sono, a suo avviso, da considerarsi genuine, non avendo egli mai trascurato di profondere i propri sforzi in tal senso, né avendo mai declinato proposte lavorative o subordinato eventuali attività dipendenti alla disponibilità oraria e giornaliera residua rispetto a quella indipendente.

Circa quelle che, al di là delle iniziali dichiarazioni, fa valere che erano, sin dal principio, le sue vere intenzioni, il ricorrente osserva quanto segue:

" (…) il mio intento personale era quello di intraprendere un'attività individuale a titolo accessorio, dichiarare conseguentemente tutti i proventi alla Cassa di disoccupazione come guadagno intermedio, e nel contempo ricercare un'attività adeguata in qualità di dipendente. In questo modo, avrei potuto realizzare e consolidare í miei desideri personali in risposta di fatto alla recente disdetta lavorativa; ovverosia esercitare un'attività dipendente a titolo principale in regime ambulatoriale, e allo stesso tempo esercitare un'attività indipendente a titolo accessorio al domicilio del paziente. Sin dal principio, non ho mai smentito nulla riguardo le mie intenzioni e ho sempre mostrato La massima trasparenza nelle mie dichiarazioni riguardo le mie ambizioni di intraprendere un'attività indipendente. Tuttavia, ero cosciente che nel caso si fosse presentata una proposta per un'occupazione adeguata alle mie capacità personali e professionali, mi sarei dovuto impegnare o a conciliare entrambe le attività (dipendente e indipendente) o persino abbandonare gli sforzi intrapresi nei confronti dell’attività individuale.

Malgrado ciò, vedo l'UG dichiarare e giudicare più volte la mia presunta indisponibilità ad accettare un'occupazione adeguata nei confronti di un potenziale datore di lavoro, e di aver agito da tempo allo scopo di avviare l'attività indipendente. Ritengo le suddette dichiarazioni dell'UG inesatte, oltre a ciò, sostenute da alcuna situazione reale o episodio realmente accaduto a proposito di una mia declinazione a favore di un'attività adeguata.” (cfr. doc. I).

In relazione alle proprie iniziali dichiarazioni circa il fatto che si sarebbe “trovato amareggiato e contrariato a dover abbandonare” l’attività indipendente intrapresa, RI 1 dichiara, invece, quanto segue:

" (…) ritengo personalmente che qualunque persona decida di intraprendere un'attività indipendente, impiegando del tempo, delle risorse e del denaro proprio (seppur di poco conto), possa sentirsi contrariata e amareggiata a dover abbandonare comodamente, senza alcun rammarico, i propri sforzi intrapresi a discapito della stessa e a beneficio di un'altra attività da dipendente. (…)

la mia percentuale Lavorativa iniziale dell'attività individuale pari a un 20-30%, (…) ha dimostrato senz’altro una sufficiente disponibilità in termini di tempistica settimanale rispetto a un possibile collocamento. (…)

Fin dal principio, mi sono sempre reso disponibile al mercato del lavoro allo scopo di evitare e porre fine in tempi rapidi la disoccupazione, come pure in situazioni decisive anche la mia attività indipendente, nel caso si fosse per l'appunto presentata la possibilità di accettare un'occupazione adeguata. L'attività indipendente, fin da subito, specialmente nella fase di pianificazione e progettazione personale già a partire dal mese di novembre 2023, aveva assunto tutti i risvolti di un'attività di carattere transitorio, visti di fatto gli investimenti iniziali di poco conto, la modesta percentuale Lavorativa e i proventi irrisori.

Le mie intenzioni primordiali e le mie ambizioni personali volte a intraprendere con entusiasmo un'attività indipendente non devono essere confuse di fatto con la mia necessità di trovare un'occupazione adeguata, e quindi di reintegrarmi celermente nel mercato del lavoro, sebbene mi fossi espresso contrariato e amareggiato a dover abbandonare la stessa a favore di un'attività dipendente. L'entusiasmo personale di realizzare un proprio progetto, e rendermi una persona indipendente, è sempre stato di grande valenza per me in passato; ad ogni modo, nel corso della mia carriera lavorativa ho sempre prediletto un'occupazione da dipendente.”

Precisando che, a suo parere, la possibilità di esercitare la propria attività indipendente da gennaio 2024 non comprova che egli avesse già terminato le pratiche amministrative necessarie a tal fine (la richiesta di affiliazione all’AVS essendo datata 18 gennaio 2024), il ricorrente fa valere di essersi mobilitato in tal senso non tanto, come pretende la parte resistente, per una propria volontà maturata già prima dell’iscrizione in disoccupazione e beneficiare delle prestazioni per “coprire i rischi aziendali per messo del guadagno intermedio”, ma allo scopo di ridurre il danno, e di non avere, così facendo, dovuto pretendere la piena indennità LADI.

L’insorgente osserva, poi, che, sebbene dalla richiesta di affiliazione alla Cassa di compensazione AVS risulti che la sua attività indipendente sarebbe stata costituita, a titolo accessorio, da novembre 2023, l’attività, comunque, non sarebbe stata operativa sino a gennaio 2024, mese nel quale lo ha, poi, impegnato nella misura del 20-30%. “Pertanto”, precisa poi il ricorrente, “nel mese di novembre e dicembre 2023 (periodo di disdetta), nessuna prestazione, proventi o redditi sono stati conseguiti”, i primi accrediti (pari a fr. 701.10) derivanti dalle proprie prestazioni essendo stati percepiti da RI 1 nel mese di gennaio 2024, nel corso del quale egli sostiene che era, quindi, “ancora nel mezzo della fase di progettazione iniziale”.

Il ricorrente contesta, quindi, quanto ritenuto dalla Sezione del lavoro nel senso che al momento della sua iscrizione in disoccupazione “le pratiche necessarie all'esercizio della professione di fisioterapista erano da considerarsi già concluse” e ribadisce che a dicembre 2023 non gli sono state fornite le necessarie informazioni “riguardo al programma di sostegno all’attività indipendente (SAI)” (cfr. doc. I).

1.3. Nella sua risposta del 2 maggio 2024, la Sezione del lavoro propone di respingere il ricorso rilevando, innanzitutto, che nel proprio ricorso RI 1 non porta fatti ed argomenti sostanzialmente nuovi o idonei a modificare il provvedimento che ha impugnato. Riconfermandosi, quindi, nella propria decisione su opposizione, la parte resistente osserva che la “fase di progettazione” dell’attività indipendente ha avuto inizio prima della richiesta di affiliazione all’AVS del 18 gennaio 2024, e meglio come indica che dimostrano:

La conferma 25 gennaio 2024 di affiliazione come indipendente dal 1° novembre 2023 con attività accessoria fino al 31 dicembre 2023 e attività principale dal 1° gennaio 2024 (doc. 6/2);

La decisione 12 giugno 2023 dell’Ufficio della sanità (autorizzazione all’esercizio a carico dell’assicurazione obbligatoria; doc. 6/5);

La conferma ASPI di adesione alle convenzioni tariffarie con TarifSuisse e HSK/CSS dal 12 luglio 2023, rispettivamente dal 1° agosto 2023 (doc. 6/5).

A conferma del fatto che l’assicurato non avesse la necessaria disponibilità per un datore di lavoro e che il suo progetto, volto all’esercizio di un’attività indipendente, avesse ormai superato lo stadio della progettazione, a mente della Sezione del lavoro, poi, depone anche il fatto che con comunicazione del 3 aprile 2024, RI 1 ha revocato la propria iscrizione in disoccupazione avendo già raggiunto un grado di occupazione soddisfacente (“risultando impegnato nella suddetta attività all’80% già da marzo 2024, come rilevabile dal protocollo del colloquio del 18 marzo 2023 [recte: 2024]”. Per tale motivo, rileva inoltre la parte resistente, la pretesa ricorsuale è, peraltro, da limitarsi al periodo da gennaio a marzo 2024.

Rilevato come la volontà di privilegiare l’attività indipendente intrapresa sia stata espressa sin dal principio dal ricorrente, la Sezione del lavoro ha osservato che quest’ultimo unicamente “col senno di poi” e in un tentativo di minimizzare le proprie parole, afferma “che le sue dichiarazioni sarebbero in sostanza state travisate”.

L’amministrazione rileva, inoltre, che il solo fatto di essersi impegnato nelle ricerche di lavoro – che ha mente della parte resistente “si esauriscono in un espletamento degli obblighi incombenti a qualsiasi assicurato, senza per questo dimostrare (…) la volontà di essere collocato come dipendente” - non fonda l’idoneità al collocamento del ricorrente e che l’argomentazione secondo cui non si è mai trovato a doversi confrontare con una proposta di lavoro concreta non può essere seguita (cfr. doc. III).

1.4. Con replica di data 13 maggio 2024, il ricorrente - oltre a ribadire le argomentazioni già esposte e richiamare, in parte, le Direttive LADI/ID - fa valere che l’attività individuale, sino al 31 dicembre 2023, non risulta essere mai stata considerata operativa da parte dello IAS, né di carattere principale e che ancora a gennaio 2024 risultavano pendenti “le pratiche amministrative volte a far riconoscere lo statuto in qualità di lavoratore indipendente”, di modo che, conclude, “l’attività individuale non risulta essere stata costituita, o ideata da tempo, tantomeno prima della mia iscrizione all’URC come affermato dall’UG”.

Alla Sezione del lavoro, RI 1 imputa, nuovamente, di aver “abbrancato esclusivamente le mie primizie dichiarazioni scritte presenti nel documento “Termini per osservazioni, circa (…) il mio senso di amarezza e la mia iniziale contrarietà a dover abbandonare la mia attività da indipendente a favore di un’occupazione adeguata”, rilevando che “sebbene ciò, il mio comportamento in qualità di persona disoccupata è sempre risultato trasparente, riverente, e in linea con i diritti e i doveri dell’URC e delle Direttive LADI in vigore”.

In relazione alla propria richiesta di disiscrizione dalla disoccupazione del 3 aprile 2024, RI 1 fa valere quanto segue:

" (…) ho specificato, all’interno della mail inviata alla mia collocatrice, che malgrado la decisione dell’UG di declinare e respingere nuovamente le mie opposizioni, sarà mio intento continuare a far valere i miei diritti a proposito della mia idoneità al collocamento, come pure delle indennità di disoccupazione per i mesi interessati, ossia gennaio e febbraio 2024. A tal proposito, mi preme fin da subito far riferimento alla Direttiva LADI, la quale definisce che “se è disponibile per il collocamento per almeno 3 mesi, l’assicurato è considerato idoneo al collocamento” (direttiva LADI ID/B227).”. (…) Inoltre, al momento, la mia attività individuale non ha ancora raggiunto un pieno grado di occupazione come dichiarato dall’UG in un suo presunto “protocollo di colloquio”, che ad oggi non trova conferma nella sua esistenza (…) all’interno dell’unico “Protocollo di colloquio” redatto dalla consulente URC ed esibito agli atti dal sottoscritto, non risulta nessuna citazione riguardo al mio grado di occupazione raggiunto mediante l’attività individuale in questione pari all’80% da marzo 2024 (…)”.

Il ricorrente precisa, infine, di avere consensualmente posto fine al precedente rapporto lavorativo da dipendente “in risposta ad alcuni avvenimenti spiacevoli vissuti (…) nel corso dell’interno anno 2023”, ciò che non dovrebbe, a suo avviso, fondare un valido motivo per il quale egli debba essere ritenuto inidoneo al collocamento (cfr. doc. V).

1.5. Con duplica del 23 maggio 2024 – trasmessa, per conoscenza, a RI 1 il 24 maggio 2024 (cfr. doc. VIII) -, l’amministrazione rileva che non è contestato che il ricorrente “fosse affiliato all’IAS per l’attività indipendente a titolo accessorio dal 1° novembre 2023. Così come risulta pacifico che lo fosse a titolo principale dal 1° gennaio 2024, come del resto rilevato nella risposta di causa”, di modo che la documentazione esibita in sede di replica non sarebbe di alcuna rilevanza.

Quanto alla richiesta di affiliazione come indipendente, compilata dal ricorrente il 18 gennaio 2024, la parte resistente osserva che “in quel contesto”, RI 1 “ha dichiarato che la data di inizio dell’attività indipendente era l’8 novembre 2023” e che “il fatto che il ricorrente non abbia conseguito un guadagno nei mesi di novembre e dicembre 2021 [recte: 2023] è del tutto irrilevante”, precisando, poi, che “considerato che nel mese di marzo 2024 si è volutamente astenuto dalla ricerche di lavoro, mal si comprende come egli possa far valere una sua disponibilità al collocamento per tre mesi”.

La Sezione del lavoro ribadisce, inoltre, che il contenuto del colloquio del 18 marzo 2024 è il seguente:

" L’attività di fisioterapista domiciliare da indipendente continua. Da marzo è impiegato per quasi l’80% (…)”

e rileva che il ricorrente “nemmeno contesta di aver raggiunto, nel mese di marzo 2024, un grado di occupazione dell’80%. Pertanto, le accuse di dichiarazioni inveritiere mosse nei confronti dell’UG vengono categoricamente rimandate al mittente”.

Infine, l’amministrazione osserva che nuovamente RI 1 tenta di minimizzare le proprie iniziali dichiarazioni circa la volontà di intraprendere (e privilegiare) l’attività da indipendente (cfr. doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se la Sezione del lavoro ha correttamente ritenuto l’assicurato in grado inidoneo al collocamento a partire da gennaio 2024, oppure no.

2.2. Fondamentale presupposto per il riconoscimento del diritto all’indennità di disoccupazione è, tra l’altro, che l’assicurato sia idoneo al collocamento (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. f e 15 LADI).

L'idoneità al collocamento deve essere quindi valutata da un duplice punto di vista (cfr. STF 8C_825/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.1.)

Oggettivamente l'assicurato deve essere idoneo al collocamento per le sue condizioni fisiche e mentali (cfr. STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1a pag. 265, DLA 1995 pag. 173, DLA 1995 pag. 63; DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; U. Stauffer "Die Arbeitslosenversicherung", Schulthess Polygraphischer Verlag, Zurigo 1984, pag. 34 - 41 e, per il vecchio diritto: DTF 110 V 208 consid. 1).

Soggettivamente la sua situazione personale deve essere tale da non impedirgli praticamente di essere collocato. Ciò implica dunque, oltre che la volontà, anche la disponibilità dell'assicurato a cercare ed accettare un'occupazione adeguata ai sensi dell'art. 16 LADI, senza restringere oltremodo le possibilità di collocamento, ponendo ad esempio condizioni di orario, di durata ed altre ancora più strettamente legate alla sua persona (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019; STF 8C_406/2010 del 18 maggio 2011 consid. 5.1.; STFA C 119/04 del 3 gennaio 2005; DLA 2001 consid. 1 pag. 146; DLA 1998 consid. 3a pag. 101-102, DLA 1998 consid. 1b pag. 265, DLA 1995 pag. 54; DLA 1993/1994 pag. 222; DTF 125 V 51, consid. 6a pag. 58 e DTF 123 V 214, consid. 3 pag. 216, entrambe con riferimenti; DTF 120 V 388; DTF 115 V 436; DLA 1993/94, pag. 54; DLA 1992 pag. 123; DLA 1992 pag. 127; DLA 1992 pag. 131-132; DLA 1992 pag. 135-136; DTF 112 V 137 consid. 3; DTF 112 V 217 consid. la; DLA 1986 n. 21; DLA 1986 n. 26; per il vecchio diritto cfr. DTF 109 V 275 consid. 2.a, 108 V 101; DLA 1977 n. 15, 1979 n. 7, 1980 n. 24, 38, 40, 1982 n. 2).

L'assicurato dimostra una sufficiente disponibilità al collocamento quando può dedicare un ragionevole tempo all'esercizio di un'attività lucrativa e quando il numero di datori di lavoro in grado di assumerlo non è eccessivamente esiguo (cfr. STF 8C_459/2007 dell’11 giugno 2008 consid. 6.1.; DTF 113 V 137 consid. 3 = DLA 1986 n. 20).

Vi è invece inidoneità al collocamento, ad esempio, quando un assicurato per motivi personali o familiari non può o non vuole impegnare la sua capacità lavorativa come normalmente lo pretende un datore di lavoro.

Assicurati che, a causa di ulteriori impegni o di particolari circostanze personali, vogliono lavorare soltanto durante certi giorni o durante un certo numero di ore settimanali, possono essere riconosciuti idonei al collocamento soltanto molto condizionatamente.

L’Alta Corte ha pure stabilito che l’idoneità al collocamento non è soggetta a graduazioni nel senso che esisterebbero situazioni intermedie tra l’idoneità al collocamento e l’inidoneità al collocamento (idoneità parziale).

O la persona assicurata è collocabile, in particolare disposta ad accettare un lavoro esigibile in ragione di almeno 20% di un pensum normale, oppure non lo è (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019, DTF 143 V 168 consid. 2 pag. 177; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 5.1; DTF 125 V 58 consid. 6a e riferimenti ivi menzionati).

È dal profilo della perdita di lavoro computabile (art. 11 cpv. 1 LADI) che occorre esaminare in che misura una persona assicurata è disposta o in grado di assumere un’occupazione adeguata a tempo pieno (cfr. DLA 2001 N. 5, consid. 2, pag. 78; DTF 126 V 124, consid. 2, pag. 126, DTF 125 V 51, consid. 6a, pag. 58 e riferimenti; STFA C 287/03 del 12 maggio 2004).

Infine è utile evidenziare che l'idoneità al collocamento, quale presupposto materiale per il diritto alle prestazioni, deve essere valutata in modo prospettivo, e cioè al momento e alla luce di tutte le circostanze che esistevano allorché è stata emessa la decisione negativa (cfr. STF 8C_56/2019 del 16 maggio 2019 consid. 3; STF 8C_921/2009 dell’11 dicembre 2009; DTF 112 V 398 consid. 1a; DTF 110 V 102; DLA 1991 pag. 25).

2.3. Secondo la giurisprudenza federale l’idoneità al collocamento non è data, quando l’assicurato non è pronto o non è in condizione di assumere un’attività dipendente perché egli ne ha intrapresa o intende intraprenderne una indipendente e nella misura in cui egli non può essere collocato quale lavoratore dipendente in particolare non potendo o non volendo egli impiegare la sua capacità lavorativa come pretende solitamente un datore di lavoro (cfr. STF 8C_474/2017 del 22 agosto 2018 consid. 2.3.; STF 8C_679/2011 del 16 agosto 2012 consid. 4.2.; STF 8C_721/2009 del 27 aprile 2010 consid. 3; STFA C 3/03 del 21 agosto 2003; STCA 38.2015.4 del 16 aprile 2015; STCA 38.2013.47 del 13 marzo 2014).

In una sentenza pubblicata in DLA 2002 N. 5 pag. 54 seg. il TFA ha stabilito che l'assicurato che esercita un'attività indipendente durante la propria disoccupazione è idoneo al collocamento solo se può esercitare tale attività al di fuori dell'orario di lavoro normale.

Il fatto che l'assicurato cerchi di attuare un'attività indipendente è di per sé conciliabile con l'obbligo di ridurre il danno, se intraprende sforzi sufficienti per trovare un impiego salariato; in caso contrario, vi è inidoneità al collocamento.

Con sentenza C 283/05 del 15 marzo 2006, l’Alta Corte ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato a decorrere dal mese di gennaio 2004 allorché lo stesso ha deciso di mettersi in proprio. L’assicurato, infatti, da un lato, a fare tempo da tale data aveva preso in locazione un locale commerciale, si era iscritto alla Cassa di compensazione AVS quale indipendente e aveva fatto iscrivere la nuova ditta a RC. Inoltre egli aveva allestito un business-plan e progettava numerosi contatti all’estero. Dall’altro, aveva svolto delle ricerche di impiego qualitativamente insufficienti, in particolare poiché si limitavano al settore nel quale voleva rendersi indipendente. Il TFA ha così concluso che le pratiche di avvio della propria attività erano talmente avanzate che l’assicurato non era più disponibile a essere collocato.

In una sentenza 8C_130/2010 del 20 settembre 2010, il Tribunale federale ha confermato la decisione con la quale l’amministrazione, prima, e i giudici cantonali, poi, hanno giudicato un assicurato, socio gerente di una società Sagl con firma individuale, inidoneo al collocamento, considerando inverosimile che egli fosse realmente intenzionato ad accettare un impiego salariato dipendente e ritenendo che le ricerche di lavoro da lui svolte rendessero illusorie per non dire nulle le possibilità di conseguire un’attività dipendente.

Con giudizio 8C_169/2014 del 2 marzo 2015 il Tribunale federale ha avallato quanto deciso dall’amministrazione e dai giudici cantonali, confermando l’inidoneità al collocamento di un assicurato. L’Alta Corte ha considerato inverosimile che egli fosse realmente temporaneamente intenzionato ad accettare un impiego salariato dipendente in ragione dell’imminente avvio da parte del medesimo di una propria attività di infermiere indipendente, ritardato momentaneamente dai tempi relativi alla concessione dei documenti richiesti per svolgere l’attività. In quell’occasione la nostra Massima istanza ha precisato, da una parte, che l’assicurato non si era iscritto in disoccupazione al fine di ridurre il danno, bensì per compensare l’assenza di reddito nel periodo tra la fine dell’attività dipendente (da lui abbandonata) e l’inizio della sua attività indipendente. Dall’altra, che del resto l’assicurato presentava una disponibilità limitata nel tempo a partire dall’iscrizione in disoccupazione che lo rendeva di principio inidoneo al collocamento avendo poche possibilità di concludere un contratto di lavoro.

L’Alta Corte, con giudizio 8C_665/2014 del 23 marzo 2015, ha confermato l’inidoneità al collocamento dal dicembre 2012 di un assicurato decisa dalla Sezione del lavoro e avallata da questo Tribunale, ritenendo che egli non fosse disponibile per il mercato del lavoro, visti il ruolo di direttore e i compiti assunti in seno a una società iscritta a RC nel giugno 2012.

Il TF, al riguardo, ha osservato:

" (…)

6.3. La Corte cantonale, mediante i fatti, accertati in maniera non manifestamente inesatta, poteva, senza violare il diritto federale, concludere all'inidoneità al collocamento del ricorrente. Egli infatti, concluso il suo precedente impiego, ha iniziato una collaborazione con la ditta B., che lo ha portato ad essere particolarmente attivo nella vendita di cerniere come risulta da messaggi della posta elettronica professionale e da note spese non solo nei fini settimana, ma anche nei giorni feriali. L'assicurato ha trasmesso campioni, eseguito ordinazioni di prodotti, preparato campioni per il loro collaudo e organizzato fiere, viaggiando all'estero. Egli ha collaborato anche all'apertura di una succursale in Ticino, divenendone poi direttore con un pensum del 50%, ciò che ha portato perfino all'assunzione di un dipendente e a tenere contatti con potenziali clienti. L'impegno del ricorrente nell'attività con la ditta B. era notevole. Come rettamente considerato dalla Corte cantonale anche le ricerche di impiego del ricorrente erano circoscritte a funzioni simili e a tempo pieno. Il Tribunale delle assicurazioni poteva concludere quindi che egli era a tal punto limitato nelle sue possibilità di assumere un altro impiego salariato da non essere disponibile sul mercato del lavoro."

Con una sentenza 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 il Tribunale federale ha poi approvato l’operato del TCA che aveva ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato che aveva concluso un contratto di lavoro al 50% a tempo indeterminato con una Sagl di cui la compagna era gerente e nella quale aveva investito del denaro considerandosi una figura di vitale importanza per la società.

La nostra Massima Istanza ha, in particolare, rilevato:

" (…) emerge in maniera non contestata che il ricorrente non solo ha investito in maniera importante in B.________ Sagl, bensì ha sempre accompagnato la gerente, per stessa dichiarazione di quest'ultima, "in tutte le operazioni", aspetto che ha trovato conferma nelle trattative per la rilevazione di un salone di parrucchiere. La gerente ha anche affermato che il ricorrente svolgeva la sua occupazione il mattino o il pomeriggio a dipendenza delle esigenze dei clienti. Del resto lo stesso ricorrente ha ammesso che la sua volontà fosse quella di occuparsi al 100% nella società, tuttavia non essendo possibile a causa dei ricavi non sufficienti. In presenza di un'attività seppur ridotta al 50% ma senza orari fissi, la Corte cantonale, senza violare il diritto federale, poteva concludere per l'inidoneità al collocamento del ricorrente. Giova peraltro ricordare che non è compito dell'assicurazione contro la disoccupazione garantire il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un'attività lucrativa meno retribuita (sentenza 8C_619/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.3.2 con numerosi riferimenti). (…)”.

L’Alta Corte, con sentenza 8C_331/2017 dell’8 marzo 2018, ha confermato l’inidoneità al collocamento di un assicurato che con un socio domiciliato in Bosnia-Erzegovina aveva costituito una Sagl il cui scopo erano lavori nel settore della costruzione, nonché il commercio di merci e materiali di costruzione e che aveva concluso con la Sagl un contratto di impiego quale direttore al 50% con salario mensile di fr. 2'250.-- non prevedente giorni di lavoro specifici o orari fissi.

Il TF ha, in effetti, ritenuto che la Corte cantonale non avesse violato il diritto federale negando al ricorrente l’idoneità al collocamento, visto che non emergeva che la stessa fosse caduta nell’arbitrario considerando che l’assicurato, la cui disponibilità residua per un potenziale datore di lavoro era poco chiara, occupasse nei fatti una posizione analoga a quella di un datore di lavoro e che non fosse disposto ad abbandonare tale ruolo per un’occupazione salariata.

In una sentenza 8C_394/2023 del 13 dicembre 2023, pubblicata in DLA 2024 Nr. 3 pag. 116 segg., il Tribunale federale, nel caso di un assicurato che, iscrittosi in disoccupazione si era detto a disposizione del mercato del lavoro al 100% ma intendeva avviare un’attività indipendente, ha stabilito che in quella fattispecie, il ricorrente aveva chiaramente dichiarato che la ricerca di un’attività dipendente aveva unicamente lo scopo di “copertura in vista di un piano B”. Il suo obiettivo principale era quello di intraprendere un’attività lucrativa indipendente, che avrebbe lasciato solo se e nella misura in cui non avesse avuto successo come lavoratore indipendente. Sulla base di queste dichiarazioni, rilasciate dal disoccupato, l’Alta Corte ha concluso che egli non era disposto a rinunciare in alcun momento al suo impegno volto ad avviare l’attività indipendente.

In una sentenza 8C_753/2023 del 19 aprile 2024, il Tribunale federale - nel caso di un assicurato che come dipendente aveva lavorato come tassista, prima, poi come autista, e che dopo la fine dell’ultimo rapporto lavorativo si era iscritto in disoccupazione a valere dal 1° giugno 2022, per poi disiscriversi a decorrere dal 31 agosto successivo al fine di dedicarsi all’attività di tassista indipendente, che in realtà svolgeva sin da giugno 2022 - ha stabilito che quel ricorrente, malgrado sostenesse di avere intrapreso l’attività indipendente in sola risposta al licenziamento, per evitare di dovere ricorrere alle prestazioni LADI, non era idoneo al collocamento.

D’un lato, ha stabilito l’Alta Corte, egli non era, infatti, disposto a rinunciare all’attività indipendente che aveva intrapreso in favore di un’attività dipendente, mentre, d’altro lato, egli già da giugno 2022, quando aveva postulato le prestazioni LADI, aveva effettivamente intrapreso l’attività indipendente, effettuando scarse ricerche di lavoro nel periodo di disdetta, candidandosi, poi, per posizioni per le quali non aveva esperienza, rendendo così illusoria la possibilità di ricevere delle offerte di lavoro, a maggior ragione ritenuto che la sua disponibilità ad accettare un’attività dipendente era sin dal principio da considerarsi limitata nel tempo (consid. 5.1.).

2.4. In una sentenza 38.2015.75 del 13 giugno 2016 questa Corte ha ritenuto inidoneo al collocamento un assicurato a causa dei ruoli e dei compiti da lui assunti nella sua attività indipendente, rilevando poi che la sua intenzione era chiaramente quella di incrementare, nel giro di pochi mesi, l’attività fino a un grado del 100%, ragione per la quale le possibilità di un’assunzione per un’attività dipendente erano comunque ridotte a causa della breve durata di disponibilità prevedibile.

La Massima istanza, con giudizio 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017, ha respinto il ricorso inoltrato contro la sentenza appena esposta e confermato il giudizio cantonale.

In particolare l’Alta Corte al riguardo ha osservato:

" (…)

3.3. Lo svolgimento di un'attività a tempo parziale durante un periodo di disoccupazione non è sufficiente per concludere all'inidoneità al collocamento. Occorre piuttosto valutare le circostanze nel caso concreto e in modo particolare se l'esercizio dell'attività abbia conseguenze sulla disponibilità dell'assicurato ad assumere un impiego e in modo particolare negli orari abituali di lavoro (DTF 112 V 136 consid. 3b pag. 138; cfr. anche sentenza 8C_79/2009 del 25 settembre 2009 consid. 4.1 con riferimenti). In tale esame sapere se un'attività sia retribuita o no non è quindi di rilievo (cfr. sentenza 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 6.2). Nemmeno è quindi rilevante il sistema di organizzazione di una società o lo svolgimento soltanto di alcune mansioni all'interno della stessa. In tale medesima ottica, nel quadro di un'attività indipendente, nemmeno possono essere ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un impiego meno retribuito (sentenza 8C_819/2009 del 23 giugno 2010 consid. 3.3.2 con numerosi riferimenti). (…)”

Al riguardo, cfr. anche la STCA 38.2017.60 del 20 marzo 2018 e la STCA 38.2018.40 del 5 novembre 2018, contro la quale è stato inoltrato un ricorso che l’Alta Corte ha respinto con la STF 8C_866/2018 del 2 maggio 2019.

2.5. Nell’evenienza concreta, dalla documentazione agli atti emerge che RI 1 (nato il __________ 1990) è stato attivo in qualità di fisioterapista con il ruolo di responsabile del settore e di direttore sanitario presso la __________. Egli vi ha lavorato dal 4 maggio al 30 giugno 2020 nella misura del 50% e successivamente, sino al 31 dicembre 2023 (quando egli avrebbe, come risulta dall’accordo di rescissione consensuale del contratto di lavoro in atti, sottoscritto dal ricorrente, lasciato la società per “sua espressa decisione”), a tempo pieno (cfr. all. a doc. 3).

Terminato il rapporto lavorativo in questione, il ricorrente si è iscritto in disoccupazione, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024, dando la propria disponibilità per un impiego a tempo pieno (cfr. all. a doc. 3).

Nella domanda di indennità di disoccupazione, quanto ai motivi della disdetta del rapporto di lavoro con la società nella quale era attivo, RI 1 si è così espresso:

" la disdetta di lavoro è stata avanzata dalla __________, verosimilmente a seguito degli ennesimi episodi aziendali spiacevoli per i quali avevo manifestato, unitamente al gruppo di lavoro, forti perplessità circa la conduzione dell’operatività da parte del CdA. (…) al momento della disdetta ho acconsentito personalmente alla risoluzione” (cfr. all. a doc. 3).

La società, da parte sua, nel compilare l’“attestato del datore di lavoro”, ha invece ricondotto la disdetta del rapporto in essere con RI 1 a “riorganizzazione aziendale” (cfr. all. a doc. 3).

Nel modulo di iscrizione all’Ufficio regionale di collocamento (in seguito: URC) l’assicurato ha precisato, in risposta alla domanda a sapere se svolgeva, ha svolto o aveva intenzione di svolgere un’attività lavorativa indipendente, “Sì. Sono intenzionato a intraprendere un’attività da indipendente in qualità di fisioterapista domiciliare”.

Dicendosi disponibile dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:00 alle ore 17:00, RI 1 ha, poi, comunicato di essere in possesso del certificato di libero esercizio per la professione di fisioterapista (cfr. doc. 2).

Dal “protocollo colloquio”, relativo all’incontro tra il ricorrente – che lo ha sottoscritto - e la propria consulente presso URC dell’11 dicembre 2023, emerge, in particolare, quanto segue:

" (…) sta avviando le pratiche amministrative per lavorare come fisioterapista a domicilio da indipendente. Ha ottenuto il riconoscimento per le sue prestazioni da parte delle casse malattia. Dovrebbe effettuare il guadagno intermedio come indipendente.” (cfr. doc. 14).

Con e-mail del 5 gennaio 2024, il ricorrente ha comunicato alla Cassa __________ (in seguito: Cassa), che “a partire da questa settimana (02.01.2024) ho cominciato ad intraprendere con entusiasmo la mia attività da indipendente in qualità di fisioterapista domiciliare, come da mia volontà e desiderio iniziale” (cfr. all. a doc. 3).

In data 24 gennaio 2024, la Cassa ha sottoposto il caso alla Sezione del lavoro, rilevando quanto segue:

" (…) Durante l’iscrizione è emerso che l’assicurato dal 1° gennaio 2024 aveva l’intenzione di affiliarsi come indipendente alla Cassa __________ in qualità di fisioterapista. (…) può essere ritenuto idoneo al collocamento e beneficiare delle indennità di disoccupazione?” (cfr. doc. 3).

Il 6 febbraio 2024, la Sezione del lavoro ha quindi posto al ricorrente una serie di quesiti, volti a stabilire la sua idoneità, o meno, al collocamento dal 1° gennaio 2024, ai quali RI 1 ha fornito il seguente riscontro:

" 1. Conferma di avere avviato un’attività indipendente in qualità di fisioterapista? A decorrere da quale data?

Confermo di aver avviato una propria attività da indipendente in qualità di fisioterapista in ambito domiciliare, con decorrenza dal 01.11.2023 come attività accessoria, e dal 01.01.2024 come attività principale.

  1. Durante quali giorni e quali orari è occupato?

Nel primo mese di attività (gennaio 2024) mi sono mobilitato ad allacciare contatti interprofessionali e multidisciplinari con altri attori della salute impegnati sul territorio; pertanto, il mio impegno per il mese di gennaio, in termini di operatività, è da considerarsi versatile. Tuttavia, posso senz’altro stimare che la mia operatività, nel suo complesso, ha raggiunto ca. un 20-30% di impiego effettivo settimanale, compreso fra lunedì e venerdì. Nei giorni lavorativi ho potuto sin da subito erogare al domicilio da 1 a un massimo di 3 trattamenti fisioterapici giornalieri, della durata di 30-45 minuti ciascuno. Gli orari lavorativi considerano primariamente la disponibilità dell’utenza in cura; pertanto quest’ultimi risultano continuamente soggetti e modifiche che per ragioni connesse per l’appunto alla clinica dei pazienti, alle loro disponibilità mattutine/pomeridiane, come pure agli interventi di cura prestati da altri attori sanitari, quali infermieri, operatori sociosanitari, assistenti di cura, etc.

  1. Dove svolge l’attività?

L’attività viene svolta unicamente al domicilio dei pazienti nella regione del luganese previa indicazione da parte del medico di famiglia, o specialista, riportata in prescrizione fisioterapica. L’impiego della propria autovettura è da considerarsi indispensabile e necessario per ragioni connesse al trasporto del materiale fisioterapico (lettino trasportabile e borsa multifunzionale) e alla zona di residenza che separano di alcuni chilometri un paziente dall’altro.

  1. Ha preso degli spazi in locazione? Ha sottoscritto un contratto di locazione? Quali sono gli estremi della stessa? (pf trasmettere copia del contratto di locazione)

Mi rifaccio a quanto sopradescritto. Nessuno spazio è stato preso in locazione (…)

  1. Quali investimenti ha effettuato per l’avvio dell’attività indipendente? (pf dettagliare)

Nel complesso, gli investimenti realizzati considerano in primo luogo una parte preliminare dell’attività indipendente, ovvero la richiesta di certificazioni, di autorizzazione alla professionale, di assicurazioni professionali e di convenzioni tariffali. In seconda battuta, vi sono tutte le spese riguardo il materiale legale all’operatività effettiva (materiale fisioterapico e di cancelleria); vedi allegati.

  1. Come è stata finanziata l’attività?

L’attività è stata finanziata direttamente dal sottoscritto. Nessun aiuto, o incentivo particolare, è stato mai richiesto. Per l’avvio dell’attività mi sono rifatto sui miei risparmi personali maturati sino ad oggi.

  1. Ha inoltrato una richiesta di affiliazione ad una Cassa di compensazione AVS? Quale? Quando? (pf trasmettere copia richiesta e risposta ricevuta)

Ho inoltrato la richiesta di affiliazione alla Cassa cantonale di compensazione del proprio Comune di residenza (__________) in qualità di indipendente. Recentemente, la mia richiesta di affiliazione è stata accolta e la registrazione confermata (vedi copia (…)).

  1. Ha ottenuto l’autorizzazione ad esercitare in proprio / a fatturare alle Cassa malati? (pf produrre copia)

Ho ottenuto tutta la documentazione necessaria da parte dell’Ufficio di Sanità per esercitare la professione di fisioterapista a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie AOMS (…)

  1. Come è organizzata l’attività? (gestione appuntamenti, acquisti, fatturazioni, ecc.)

L’attività è organizzata nel seguente modo: gli appuntamenti relativi alle sedute vengono concordati direttamente col paziente interessato o con i propri familiari, con una cadenza settimanale che rispetti l’indicazione medica e la diagnosi principale per la quale gli interventi vengono erogati. Gli acquisti complessivi vengono pianificati dal sottoscritto in base alle esigenze dei pazienti, dei provvedimenti terapeutici necessari e della tipologia di utenza (ambito geriatrico, neurologico, angiologico e delle cure palliative).

La fatturazione avviene in modalità elettronica come da convenzione tariffale di fisioterapia rappresentata dall’Associazione svizzera di fisioterapia Physioswiss, con il sistema del terzo pagante; pertanto le fatture emesse vengono indirizzate direttamente alla compagnia assicurativa del paziente. I tempi di attesa per la remunerazione delle prestazioni erogate possono arrivare fino a 25-30 giorni.

  1. È disposto ad esercitare un’attività salariata dal 01.01.2024? Se sì a quali condizioni?

Al momento, ho deciso di intraprendere un’attività in qualità di lavoratore indipendente. Tale decisione è stata fin da subito esposta e delucidata all’URC e alla Cassa __________; pertanto, l’intento personale è quello di poter intraprendere e avanzare su questo percorso, al fine di rendermi completamente indipendente sia professionalmente che finanziariamente in tempi rapidi.

  1. Durante quali giorni e quali orari è disposto ad esercitare un’attività salariata?

Attualmente, vista la graduale e fiduciosa progressione della mia attività individuale, sono consapevole che mi troverò costretto a declinare la possibilità di esercitare un’attività in qualità di persona salariata presso un datore di lavoro, potendomi così dedicare completamente a tempo pieno alla mia personale attività.

  1. Quali attività è disposto ad esercitare?

L’unica attività che mi sentirei di esercitare di fatto è quella di fisioterapista; una professione per la quale ho investito gran parte del mio tempo, dei miei studi, dei miei risparmi personali (…)

  1. È disposto ad abbandonare l’attività indipendente qualora reperisse o le fosse offerta un’attività salariata a tempo pieno?

In questo momento, avendo appena costituito un’attività da indipendente ed erogato unicamente prestazioni fisioterapiche per il mese di gennaio 2024, mi troverei contrariato e amareggiato a dover abbandonare questo mio percorso per possibili offerte lavorative a tempo pieno da salariato, sebbene tuttora sia tenuto a proseguire con gli sforzi personali volti alla ricerca di un’occupazione” (cfr. doc. 5 e 6).

In allegato alle proprie risposte, RI 1 ha prodotto copia:

Dell’“affiliazione degli indipendenti” alla Cassa __________ del 18 gennaio 2024, dove, a valere quale “data esatta di inizio dell’attività indipendente” ha indicato l’8 novembre 2023 ed ha precisato di svolgere l’attività a titolo principale (cfr. doc. 6/1 all. a doc. 6);

Della “conferma della registrazione quale lavoratore indipendente” trasmessagli dalla Cassa __________ il 25 gennaio 2024, laddove è precisato che “l’abbiamo affiliata a partire dal 1° novembre 2023, per il conteggio dei contributi come persona che esercita un’attività lucrativa indipendente” (cfr. doc. 6/2 all. a doc. 6);

Della decisione resa dall’Ufficio di sanità il 3 aprile 2020, mediante la quale, come da istanza del 10 maggio 2020, RI 1 è stato ammesso all’esercizio della professione di fisioterapista nel Cantone Ticino (cfr. doc. 6/3 all. a doc. 6);

Le fatture relative all’acquisto delle attrezzature per svolgere la propria professione tra dicembre 2023 e gennaio 2023 (cfr. doc. 6/7-6/12 all. a doc. 6).

Con decisione del 22 febbraio 2024, la Sezione del lavoro ha ritenuto l’assicurato inidoneo al collocamento dal 1° gennaio 2024 sulla base delle seguenti argomentazioni:

" (…) nel caso in esame, preso atto che dal 01.01.2024 l’attività indipendente è svolta a carattere principale, viste le dichiarazioni dell’assicurato, il quale ha precisato di essere intenzionato a sviluppare l’attività indipendente e non essere disposto ad esercitare un’attività lavorativa salariata e ad abbandonare l’attività indipendente a favore di un impiego salariato a tempo pieno, si ritiene che egli non sia disponibile per il mercato del lavoro alle condizioni normalmente richieste da un datore di lavoro. visto quanto precede il signor RI 1 non può essere ritenuto idoneo al collocamento a decorrere dal 01.01.2024.

Si precisa che, secondo le Direttive della Segreteria di Stato dell’economia, una mancanza di clientela durante la fase di avvio di una nuova attività imprenditoriale rientra nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro (cfr. Prassi LADI ILR/D4)” (cfr. doc. 7).

In data 28 febbraio 2024, RI 1 si è opposto al provvedimento reso nei suoi confronti, facendo valere:

che “nel mese di novembre, e parzialmente in quello di dicembre 2023 (…) non ho potuto esercitare la mia attività individuale, dal momento che stavo estinguendo ancora il mio periodo di disdetta”;

che la “mole lavorativa (…) per il mese di gennaio 2024 (…) ha tenuto conto di un’intensità lavorativa equivalente ad un 20-30% di impiego effettivo”;

che “come riportato nel “protocollo colloquio” del 11.12.2023, redatto dalla mia consulente dell’URC (…) in quel periodo stavo ancora avviando le pratiche amministrative per lavorare come fisioterapista indipendente” di modo che “parte del mese di dicembre 2023 e certamente quello di gennaio 2024 sono serviti quindi alla progettazione del servizio, ad organizzare il lavoro e ad allacciare i contatti sul territorio” ciò che secondo l’allora opponente non esclude necessariamente la sua idoneità al collocamento;

che, richiamandosi agli artt. 70 segg. LADI, nonché alla Prassi LADI ID, punto B267, egli, trovandosi nella fase di progettazione di un’attività lucrativa indipendente, non doveva necessariamente essere idoneo al collocamento né era tenuto ad effettuare ricerche di lavoro, dicendosi sorpreso, d’un latto, del fatto che né la consulente URC, né la Cassa abbiano fornito informazioni “volto al promovimento della mia attività lucrativa indipendente”, d’altro, del fatto che l’avviso alla Sezione del lavoro del lavoro da parte della Cassa sia giunta “unicamente il 26.01.2024, minimizzando così i tempi necessari per una vostra valutazione interna”;

che l’impiego dichiarato per gennaio 2024, pari ad un 30%, non gli avrebbe “Impedito di accettare in tempo utile un’attività dipendente. Ragione per cui la mia attuale attività indipendente non ha mai ostacolato la disponibilità nei confronti di un potenziale datore di lavoro”;

di avere intrapreso l’attività indipendente “al fine di evitare di fatto la disoccupazione e ridurre il danno”, senza mai richiedere alcun tipo di aiuto finanziario né affrontare investimenti considerevoli;

di avere sempre indicato, tanto alla Cassa, quanto all’URC, le proprie intenzioni circa il “voler intraprendere un’attività da indipendente, con l’intento personale di poter cominciare un processo di progettazione relativo a un mio ambizioso percorso professionale, e rendermi quindi completamente indipendente in tempi rapidi”;

che “alla domanda volta a sapere se fossi disposto a intraprendere un’attività da salariato, ho dichiarato e specificato con trasparenza che mi sarei trovato certamente amareggiato e contrariato a dover abbandonare la mia attività da indipendente, per giunta costituita di recente, qualora si presentasse l’opportunità di accettare un’attività da salariato. Malgrado tali mie dichiarazioni, ad oggi posso affermare che non mi sono trovato nelle condizioni di aver dovuto rifiutare o declinare alcuna posizione adeguata (Prassi LADI ID B234a)”;

di avere “nel periodo antecedenze alla possibilità di far valere il mio diritto alla disoccupazione (…) provveduto tempestivamente a intraprendere la possibilità di un guadagno intermedio (…) a sviluppare, creare e progettare nel contempo la mia attività individuale (…). L’intento primordiale era di fatto poter considerare la mia attività da indipendente, nel suo periodo di progettazione e organizzazione, come guadagno intermedio, permettendomi così di fare esperienza e allacciare nuovi contatti sul territorio” (cfr. doc. 8).

Dal modulo “azioni di reinserimento”, relativamente al colloquio di consulenza tenutosi il 18 marzo 2024 presso l’URC emerge quanto segue:

" l’attività di fisioterapista domiciliare da indipendente continua. Da marzo è impegnato per quasi l’80% (…)” (cfr. doc. 15).

Con la decisione su opposizione del 21 marzo 2024, sulla base delle argomentazioni già esposte, la Sezione del lavoro ha confermato il proprio precedente provvedimento (cfr. supra consid. 1.1.).

Giova rilevare che il nominativo del ricorrente è stato annullato dal sistema COLSTA (cfr. doc. 12), e meglio come da richiesta di RI 1 del 3 aprile 2024, nella quale egli ha precisato quanto segue:

" (…) con la presente, desidero revocare la mia iscrizione presso l’URC di __________ con effetto immediato. Nel mese di marzo 2024 mi sono volontariamente astenuto dai miei sforzi personali volti alla ricerca di un impiego, dal momento che ho potuto conseguire un soddisfacente grado di occupazione a proposito della mia attività individuale. (…) Malgrado la decisione dell’Ufficio giuridico di declinare nuovamente e respingere la mia opposizione, sarà mio intento continuare a fare valere miei diritti circa la mia idoneità al collocamento e le indennità di disoccupazione per i mesi interessati, ossia gennaio e febbraio 2024” (cfr. doc. 11).

Con riferimento all’asserzione ricorsuale secondo “la mia attività indipendente risulta registrata, per formalità, di carattere principale a partire da gennaio 2024, mese in cui ormai il periodo di disdetta presso il precedente datore di lavoro era terminato, e nel quale l'attività individuale a titolo accessorio ha assunto l’appellativo di un'attività principale, ritenuta di fatto come unica attività in quel momento nonostante siano stati realizzati redditi di poco conto (701.10 CHF al netto) ed erogate prestazioni lavorative minime nella misura di un 20%. Viene quindi difficile pensare ed accettare la dichiarazione dell’UG, nella quale viene affermato che un'attività individuale di carattere principale, precisando una percentuale lavorativa pari a un 20%, con dei redditi e proventi pari a 701.10 CHF mensili al netto e affiliazioni cantonali pendenti in attesa di autorizzazione e conferma, possa essere considerata un'attività duratura, principale e prioritaria” (cfr. supra consid. 1.2.), il TCA rileva che dagli atti, e meglio dai “dettagli contabili” __________ del “conto privato __________»” relativi all’accredito di fr. 701.10, emerge quale causale “fattura no. __________ Periodo 08.11.2023-28.12.2023” (sottolineatura della redattrice; cfr. doc. 4/2 all. a doc. 4).

In sede di replica, il ricorrente ha trasmesso a questa Corte lo stralcio al 30 novembre 2023 inviatogli in data 13 maggio 2024 da parte della Cassa __________, laddove viene precisato che l’affiliazione, sino al 30 novembre 2023, è “annullata in quanto il reddito aziendale accessorio è inferiore al limite di 2'300.00 franchi per l’anno 2023” (cfr. doc. B1 all. a doc. V) e il parallelo riconoscimento come indipendente dal 1° gennaio 2024 per l’attività di “fisioterapia domiciliare – (…) svolta a titolo principale” (cfr. doc. B2 all. a doc. V).

2.6. Chiamata a pronunciarsi, questa Corte ritiene che l’operato della Sezione del lavoro debba essere tutelato e che a ragione, quindi, la parte resistente ha ritenuto il ricorrente inidoneo al collocamento dal 1° gennaio 2024.

In tal senso, il TCA rileva, innanzitutto, che sin dal principio, e meglio dalla sua iscrizione in disoccupazione, RI 1 ha indicato di volere “intraprendere un’attività da indipendente in qualità di fisioterapista domiciliare”.

Il ricorrente, che sino al 31 dicembre 2023 era legato alla precedente datrice di lavoro, ha pure confermato di “aver avviato (…) con decorrenza dal 01.11.2023 come attività accessoria e dal 01.01.2024 come attività principale” (cfr. supra consid. 2.5.).

L’insorgente ha inizialmente sostenuto che l’attività indipendente fosse di fatto prioritaria rispetto ad un’occupazione salariata (“al momento ho deciso di intraprendere un’attività in qualità di lavoratore indipendente (…) pertanto l’intento personale è quello di poter intraprendere e avanzare su questo percorso al fine di rendermi completamente indipendente (…) in tempi rapidi”; “sono consapevole che mi troverò costretto a declinare la possibilità di esercitare un’attività in qualità di personale salariato presso un datore di lavoro, potendomi così dedicare completamente a tempo pieno alla mia personale attività”; “mi troverei contrariato e amareggiato a dover abbandonare questo mio percorso per possibili offerte lavorative a tempo pieno da salariato”; cfr. supra consid. 2.5).

Solo in un secondo momento il ricorrente ha fatto valere che quello relativo all’attività indipendente era una sorta di progetto, che voleva peraltro intraprendere unicamente a titolo accessorio, al fin conseguire un guadagno intermedio dopo essersi trovato senza lavoro e mentre avrebbe profuso i propri sforzi per reperire un’attività dipendente, da esercitarsi, invece, questa, a titolo principale (cfr. supra consid. 1.2.).

Rammentato che in applicazione del principio della dichiarazione della prima ora, in presenza di due versioni differenti, la preferenza deve essere accordata alle dichiarazioni che l’assicurato ha dato nella prima ora, quando ne ignorava le conseguenze giuridiche e che le spiegazioni fornite in un secondo tempo non possono integrare le prime constatazioni dettagliate, soprattutto se esse le contraddicono (cfr. STF 9C_250/2021 del 24 marzo 2022; DTF 142 V 590 consid. 5.2. in fine; SVR 2008 UV Nr. 12; RAMI 2004 U 524, p. 546; DTF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 3c; RAMI 1988 U 55, p. 363 consid. 3b/aa; STF del 27 agosto 1992 nella causa M., non pubbl.; RDAT II-1994 p. 189; per una critica, cfr. U. Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 217, n. 546), questa Corte rileva che le dichiarazioni rilasciate in un secondo momento da RI 1, che pretende, in sostanza, l’opposto di quanto aveva dichiarato precedentemente, non possono essere seguite.

Quanto precede risulta corretto a maggior ragione se si considera che, in concreto, la volontà di dedicarsi ad un’attività indipendente era sorta ancor prima della disdetta del rapporto, sottoscritta dal ricorrente il 30 novembre 2023 ed avente effetto il 31 dicembre successivo.

Ciò trova, riscontro, da un lato, nella serie di investimenti (come lo stesso RI 1 li ha definiti) già affrontati dal ricorrente prima di novembre 2023, e meglio in quelle spese che, per riprendere le sue indicazioni, “considerano in primo luogo una parte preliminare (…) ovvero la richiesta di certificazioni, di autorizzazione professionale, di assicurazioni professionali e di convenzioni tariffali” (cfr. supra consid. 2.5.).

A novembre 2023, infatti, RI 1, che dal 31 maggio 2023 era autorizzato quale fisioterapista ad esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cfr. supra consid. 2.5.), aveva già aderito alle convenzioni tariffarie HSK/CSS e TarifSuisse.

Ma soprattutto, e contrariamente alla pretesa ricorsuale in cui RI 1 sostiene che “l’operatività è stata avviata (…) in una piccola misura unicamente nel mese di gennaio 2024” e che “nel mese di novembre e dicembre 2023 (…) nessuna prestazione” è stata eseguita (cfr. supra consid. 1.2.)”, il TCA non può non rilevare che dalla documentazione in atti, segnatamente dall’accredito del 18 gennaio 2024, emerge che il ricorrente già dispensava le proprie cure in qualità di fisioterapista sin dall’8 novembre 2023, allorquando svolgeva la propria attività a titolo accessorio, e meglio com’egli ha, d’un lato, dichiarato e come risulta, d’altro lato, dall’affiliazione all’AVS (cfr. supra consid. 2.5.).

La volontà del ricorrente di dedicarsi all’attività indipendente, quindi, è espressione di un ben determinato progetto di vita, che già a marzo gli ha permesso di raggiungere una percentuale d’occupazione soddisfacente al punto da disiscriversi dalla disoccupazione e non nasce, quindi, in risposta alla necessità di, dovendo chiedere l’erogazione delle prestazioni LADI, ridurre il danno, com’egli invece pretende in sede ricorsuale.

In tal senso determinanti sono le risposte fornite dall’assicurato in risposta alle domande postegli dalla parte resistente proprio al fine di determinare se RI 1 fosse, o meno, da considerare idoneo al collocamento.

Il ricorrente, infatti, alla domanda dell’amministrazione a sapere se fosse disposto, da gennaio 2024, a svolgere un’attività salariata, e quindi da dipendente, ha riposto a chiare lettere di avere “deciso di intraprendere un’attività in qualità di lavoratore indipendente”, di avere già comunicato ad URC (quindi ad inizio dicembre 2023) e Cassa tale decisione, e di volere “avanzare su questo percorso, al fine di rendermi completamente indipendente sia professionalmente che finanziariamente in tempi rapidi”. Del resto, ha precisato, era ben “consapevole che mi troverò costretto a declinare la possibilità di esercitare un’attività in qualità di persona salariata presso un datore di lavoro, potendomi così dedicare completamente a tempo pieno alla mia personale attività”.

Avendo a quel momento già iniziato la carriera da indipendente – laddove a fronte di prestazioni erogate, come emerge dall’accredito ricevuto il 18 gennaio 2024, già a fine 2023 il ricorrente ha però indicato di averne dispensate “unicamente” (…) per il mese di gennaio 2024” quando a gennaio ha, semmai, ricevuto il primo compenso per il primo ciclo di trattamenti di fisioterapia portato a termine – RI 1, altrettanto chiaramente ha poi indicato che sarebbe stato “contrariato e amareggiato a dover abbondare questo mio percorso per possibili offerte lavorative a tempo pieno da salariato”.

Alla luce di tutto quanto precede, è quindi la prima versione fornita da RI 1 a dover essere considerata più attendibile, in particolare ritenuto che la stessa è stata rilasciata quando egli era ancora ignaro delle relative possibili conseguenze giuridiche.

Il TCA non può, inoltre, che condividere la valutazione della Sezione del lavoro che ritiene che RI 1, a disposizione del mercato del lavoro, peraltro, per soli due mesi, non era disposto ad abbandonare la propria attività indipendente.

In proposito va ricordato che nel quadro di un'attività indipendente non possono essere ribaltati sull'assicurazione contro la disoccupazione il rischio imprenditoriale o la differenza finanziaria dovuta all'esercizio di un impiego meno retribuito (cfr. consid. 2.2.-2.3.; STF 8C_437/2016 del 10 gennaio 2017 consid. 3.3.; STF 8C_407/2015 del 13 agosto 2015 consid. 4.4.; STF 8C_169/2014 del 2 marzo 2015 consid. 4.3.).

In simili condizioni, alla luce della giurisprudenza federale sopra riassunta (cfr. consid. 2.3., 2.4.), il TCA, valutate attentamente le asserzioni rilasciate dell’assicurato, in applicazione dell'abituale criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. STF 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 5.5.; STF 8C_440/2022 del 23 febbraio 2023 consid. 4.5.; STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 3.1.; STF 8C_520/2020 del 3 maggio 2021 consid. 6.1.2.; STF 8C_671/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.2.; STF 8C_742/2019 dell’8 maggio 2020 consid. 7.3.; DTF 146 V 51 consid. 5.1.; STF 8C_651/2018 del 1° febbraio 2019; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.1.; STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 5.1.; STF 8C_999/2010 del 15 marzo 2011; STF 8C_911/2010 del 10 marzo 2011 consid. 3.2; STF 8C_909/2010 del 1° marzo 2011; DTF 129 V 177 consid. 3 pag. 181; DTF 126 V 353 consid. 5b pag. 360; DTF 125 V 193 consid. 2 pag. 195) deve concludere che il ricorrente, a far tempo dal 1° gennaio 2024 non era idoneo al collocamento.

La decisione su opposizione impugnata va, conseguentemente, confermata.

Analoghe considerazioni, in termini di priorità delle dichiarazioni rilasciate in prima battuta rispetto alle successive, valgono anche con riferimento a quanto il ricorrente pretende in relazione all’asserita mancata informazione, da parte dell’URC, circa le possibilità di un sostegno economico nella fase di progettazione della propria attività indipendente.

RI 1, infatti, quando a gennaio 2024 ha fornito riscontro ai quesiti della Sezione del lavoro, si è espresso in termini di un’attività indipendente già “costituita”, accessoria da novembre 2023 e principale da gennaio 2024, per poi parlare, in sede ricorsuale, di un progetto in divenire (laddove aveva, invece, già erogato prestazioni), che sarebbe stato solo accessorio e secondario ad un’attività indipendente (cfr. supra consid. 1.2. e 2.5.).

Il TCA rammenta, in tal senso, che il sostegno ai fini del promovimento dell’attività lucrativa indipendente è disciplinato, in particolare, dagli artt. 71a segg. LADI ed è destinato, in particolare, alla fase di progettazione.

In concreto ritenuto come ancora una volta determinante è quanto inizialmente dichiarato dal ricorrente, tale fase, allorquando l’assicurato ha comunicato, tanto il 1° dicembre 2023 quando ha trasmesso all’URC la propria iscrizione, quanto l’11 dicembre successivo, e meglio quando si è tenuto il colloquio di consulenza presso l’Ufficio in questione, era superata, avendo egli a quel momento già iniziato a svolgere la propria attività indipendente, seppur, a quello stadio, a titolo accessorio.

2.7. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2023.50 dell’11 dicembre 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.31 del 15 settembre 2023 consid. 2.12.; STCA 38.2023.30 del 28 agosto 2023 consid. 2.11.; STCA 38.2023.11 del 5 giugno 2023 consid. 2.15.; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023 consid. 2.9.; STCA 38.2022.87 del 16 gennaio 2023 consid. 2.14.; STCA 38.2022.57 del 3 ottobre 2022 consid. 2.15.; STCA 38.2022.52 del 22 agosto 2022 consid. 2.10.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89 del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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